Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

  BANCA TOSCANA S.P.A.

Si informa che tra MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Istituto di Diritto Pubblico (in prosieguo "Fondazione"), e la sua controllata BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (in prosieguo "BMPS"), è stato stipulato, in data 20 maggio 1999, un accordo in base al quale la Fondazione, proprietaria di n. 29.400.000 azioni della BANCA TOSCANA S.p.A. (pari al 9,986% del capitale sociale), riconosce a BMPS un diritto di prelazione nel caso in cui essa Fondazione intendesse alienare, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, le citate azioni oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione.

In caso di operazioni di fusione o di incorporazione riguardanti Banca Toscana il diritto di prelazione spettante a BMPS si trasferirà di diritto, automaticamente e senza bisogno di formalità alcuna, sulle azioni che saranno assegnate alla Fondazione in cambio delle citate azioni, salvo che la Fondazione decida, ricorrendone le condizioni, di esercitare il diritto di recesso, oppure di alienare le citate azioni fino a quando le stesse saranno quotate in Borsa.

L'accordo sottoscritto ha durata triennale, periodo che si rinnoverà per ulteriori tre anni e così via di tre anni in tre anni salvo disdetta da inviarsi dalla Fondazione a BMPS, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

Ai sensi dell'art. 123, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 se la Fondazione intende aderire ad una eventuale offerta pubblica di acquisto o di scambio riguardante le azioni di Banca Toscana (o di quelle di altre società che a seguito di fusione o incorporazione la Fondazione dovesse richiedere in sostituzione di quelle di Banca Toscana), la Fondazione stessa può recedere senza preavviso dal patto sottoscritto. La Fondazione ne darà comunque tempestiva notizia a BMPS perchè quest'ultima possa eventualmente dichiarare il proprio intendimento di esercitare il suo diritto di prelazione con anticipo di almeno 15 giorni rispetto al termine previsto per l'adesione all'OPA o OPS, alle stesse condizioni previste dall'O.P.A. e OPS medesime.

Si precisa che BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., alla data del 20 maggio c.a., detiene diritti di voto in Banca Toscana S.p.A. pari al 72,406% rappresentati da n. 213.110.997 azioni di proprietà e n. 51.919 azioni in pegno.

L'accordo in parola sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

28 maggio 1999

[BL.1.99.1]


  BANCA TOSCANA S.P.A.

Si informa che tra MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Istituto di Diritto Pubblico (in prosieguo "Fondazione"), e la sua controllata BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (in prosieguo "BMPS"), è stato stipulato, in data 20 maggio 1999, un accordo in base al quale la Fondazione, proprietaria di n. 29.400.000 azioni della BANCA TOSCANA S.p.A. (pari al 9,986% del capitale sociale), riconosce a BMPS un diritto diprelazione nel caso in cui essa Fondazione intendesse alienare, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, le citate azioni oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione.

In caso di operazioni di fusione o di incorporazione riguardanti Banca Toscana il dirittodi prelazione spettante a BMPS si trasferirà di diritto, automaticamente e senza bisognodi formalità alcuna, sulle azioni che saranno assegnate alla Fondazione in cambio dellecitate azioni, salvo che la Fondazione decida, ricorrendone le condizioni, di esercitare ildiritto di recesso, oppure di alienare le citate azioni fino a quando le stesse sarannoquotate in Borsa.

L'accordo sottoscritto ha durata triennale, periodo che si rinnoverà per ulteriori tre anni ecosì via di tre anni in tre anni salvo disdetta da inviarsi dalla Fondazione a BMPS,mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima dellascadenza originaria o prorogata.

Ai sensi dell'art. 123, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 se la Fondazione intendeaderire ad una eventuale offerta pubblica di acquisto o di scambio riguardante le azionidi Banca Toscana (o di quelle di altre società che a seguito di fusione o incorporazionela Fondazione dovesse richiedere in sostituzione di quelle di Banca Toscana), laFondazione stessa può recedere senza preavviso dal patto sottoscritto. La Fondazionene darà comunque tempestiva notizia a BMPS perché quest'ultima possaeventualmente dichiarare il proprio intendimento di esercitare il suo diritto di prelazione con anticipo di almeno 15 giorni rispetto al termine previsto per l'adesione all'OPA oOPS, alle stesse condizioni previste dall'OPA. e OPS medesime.Si precisa che BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., alla data del 20 maggioc.a., detiene diritti di voto in Banca Toscana S.p.A. pari al 72,406% rappresentati da n.213.110.997 azioni di proprietà e n. 51.919 azioni in pegno.

L'accordo in parola sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Firenzenei termini di legge.

28 maggio 1999

[BL1.99.1]

Si rende noto che non avendo la Fondazione Monte dei Paschi di Siena disdetto l'accordosuddetto nei termini sopra precisati, lo stesso accordo è rinnovato per altri tre anni, a partire dal20 maggio 2002 e fino al 20 maggio 2005.

01/03/2002

PATTO VENUTO MENO IN DATA 30 MARZO 2003 A SEGUITO DELLA FUSIONE DELLA BANCA TOSCANA NELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA