Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

CALP S.P.A.

In data 17 luglio 2002 Fidia - Fondo Interbancario di Investimento Azionario SGR S.p.A. (" Fidia"), Athena Private Equity S.A. ( "Athena"e, insieme a Fidia, i " Fondi") e i Soci Selfin (come di seguito definiti) hanno sottoscritto un accordo (l "Accordo") che contiene - nell'ambito di una più complessa operazione di riorganizzazione del gruppo dallo stesso Accordo disciplinata - alcune pattuizioni parasociali.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo:Selfin S.p.A., con sede in Colle Val d'Elsa (SI), Via di Spugna 104 (" Selfin" o la "Società"), capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 10.010.000,00, suddiviso in n. 19.250.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Selfin è a sua volta titolare di una partecipazione pari a circa il 53% del capitale, di Calp - Cristalleria Artistica La Piana S.p.A. (di seguito, "Calp"), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario, con sede in Colle Val d'Elsa (SI), con un capitale sottoscritto e versato pari a Euro 14.562.720,00, suddiviso in n. 27.936.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,52 ciascuna

2. Azioni conferite nell'Accordo:l'Accordo è stato sottoscritto da tutti i soci di Selfin, per la totalità delle azioni dagli stessi detenute.

3. Soggetti aderenti all'Accordo e partecipazioni conferite:la seguente tabella indica il numero delle azioni conferite nell'Accordo dai soggetti titolari del 100% del capitale di Selfin (i "Soci Selfin") e la percentuale da esse rappresentate rispetto al totale delle azioni Selfin. Poiché tutti i Soci della Società hanno aderito all'Accordo, per la totalità delle partecipazioni dagli stessi detenute, il numero delle azioni Selfin conferite nell'Accordo coincide con le azioni che compongono il capitale di Selfin.

 

AZIONISTI n. azioni % del capitale sociale

Lucherini Franco

10.885

0,056

Carli Clorinda

6.565

0,034

Lucherini Marta

584.843

3,038

Lucherini Marta (nuda proprietà - usufrutto Lucherini F)*

462.500

2,402

Lucherini Marta (nuda proprietà - usufrutto Carli Clorinda)*

376.362

1,955

Lucherini Stefano

584.842

3,038

Lucherini Stefano (nuda proprietà - usufrutto Lucherini F.)*

785.716

4,081

Lucherini Stefano (nuda proprietà - usufrutto Carli Clorinda)*

376.362

1,955

Biondi Flora

282.548

1,467

Pacini Stefania

1.096.757

5,697

Pacini Stefania (nuda proprietà - usufrutto Biondi Flora)*

462.500

2,402

Pacini Sonia

1.096.756

5,697

Pacini Sonia (nuda proprietà - usufrutto Biondi Flora)*

462.500

2,402

Tanini Elena

3.915

0,020

Meoni Lucia

1.153.740

5,993

Meoni Lucia (nuda proprietà - usufrutto Tanini Elena)*

734.946

3,817

Meoni Laura

1.153.739

5,993

Meoni Laura (nuda proprietà - usufrutto Tanini Elena)*

734.947

3,817

Pacini Luciano

3.375.848

17,536

Chiarelli Luana

806.548

4,189

Faneschi Mauro

305.756

1,588

Carnasciali Marcella

348.606

1,810

Fioravanti Barbara

1.440.098

7,481

Fioravanti Barbara (nuda proprietà - usufrutto Conte Maria)*

333.000

1,729

Conte Maria

161

0,001

Giglioli Graziano

1.134.780

5,894

Giglioli Gigliola

1.134.780

5,894

TOTALE

19.250.000

100,0000



* I relativi diritti voto spettano all'usufruttuario.

L'accordo è stato altresì sottoscritto dai Fondi e da 2 coniugi di alcuni dei Soci Selfin con gli stessi in comunione di beni, che non detengono alcuna partecipazione nel capitale di Selfin.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, nessuno dei Soci Selfin detiene il controllo di Selfin.

3. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo

3.1 Lancio di una o più offerte pubbliche di acquisto su Calp

I Soci Selfin si sono impegnati a far sì che Selfin avvii, entro 40 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, mediante l'invio del documento informativo presso la Consob, la procedura per il lancio di un'OPA volontaria (di seguito, la "OPA Volontaria") su tutte le azioni di Calp diverse dalle azioni già detenute, direttamente o indirettamente, da Selfin (di seguito, le " Azioni Calp").

I Soci Selfin si sono impegnati ad aderire all'OPA Volontaria per le Azioni Calp dagli stessi detenute direttamente o indirettamente (pari a circa lo 0,8% del capitale).

Nel caso in cui, al termine dell'OPA Volontaria, Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale di Calp, i Soci Selfin, Athena e Fidia (le "Parti") si sono impegnati a far sì che vengano attivate le procedure per l'attuazione della fusione per incorporazione di Calp in Selfin (la "Fusione"). Nel solo caso di mancato raggiungimento della soglia del 66,67% a seguito dell'OPA Volontaria, i Fondi avranno la facoltà di rinviare o non far effettuare la Fusione.

Nel caso in cui, al termine dell'OPA Volontaria, Selfin venisse a detenere una partecipazione compresa tra il 90% e il 98% del capitale di Calp, le Parti si sono impegnate a far sì che Selfin avvii, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, la procedura per la promozione di un'OPA residuale (di seguito, l' "OPA Residuale") sulle Azioni Calp non ancora detenute da Selfin.

Nel caso in cui, al termine dell'OPA Residuale, Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 98% del capitale di Calp, le Parti si sono impegnate ad attivare le procedure per la realizzazione della Fusione.

Nel caso in cui, al termine dell'OPA Volontaria e/o dell'OPA Residuale, Selfin venisse a detenere una partecipazione superiore al 98% del capitale di Calp, le Parti si sono impegnate a far sì che Selfin si avvalga del diritto di acquisto delle residue azioni di Calp ai sensi dell'art. 111 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (lo "Squeeze Out"), e ad attivare successivamente le procedure per la realizzazione della Fusione.

3.2 Aumento di Capitale

Entro la data del 30 ottobre 2002, i Soci Selfin si sono impegnati a far sì che l'assemblea straordinaria di Selfin deliberi un aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., in favore dei Fondi, o di una società da questi interamente partecipata (di seguito, l' "Aumento del Capitale"). L'assemblea straordinaria delibererà l'Aumento di Capitale a seguito della conclusione dell'OPA Volontaria.

L'Aumento del Capitale avverrà per un ammontare complessivo, per capitale e sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00, attraverso l'emissione di n. 8.053.028 azioni di nuova emissione dal valore nominale di Euro 0,52 (di seguito, le "Nuove Azioni"), ad un prezzo di euro 2,4835 ciascuna, di cui euro 1,9635 di sovrapprezzo.

Nel caso in cui - a seguito delle verifiche e attività di due diligence da parte dei Fondi (da effettuarsi entro il 30 settembre 2002) e delle risultanze della situazione patrimoniale di Selfin al 30 giugno 2002 - si verificassero alcuni presupposti previsti dall'Accordo, i Fondi avranno il diritto di richiedere l'attivazione di una procedura diretta eventualmente alla rettifica del prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni e alla convocazione di una nuova assemblea per deliberare un nuovo aumento di capitale. Qualora le Parti, di comune accordo, decidessero di procedere ad una nuova assemblea, i Soci Selfin si sono impegnati a disertare l'assemblea convocata per deliberare l'Aumento di Capitale e a concordare in buona fede con i Fondi il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni. .

Ferma restando la possibilità di attivare le procedure ora descritta, qualora a seguito del lancio dell'OPA Volontaria Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 66,67% del capitale di Calp (di seguito, la " Soglia"), i Soci Selfin si sono impegnati (i) a disertare l'assemblea convocata per deliberare l'Aumento di Capitale e (ii) a procedere alla convocazione di una nuova assemblea straordinaria della Società per la deliberazione di un nuovo aumento del capitale. Il prezzo di ogni azione Selfin pagato dai Fondi in sede di sottoscrizione del nuovo aumento del capitale è stato concordato in Euro 2,0696 e l'ammontare complessivo del nuovo aumento del capitale sarà pari a Euro 16.666.630,74

3.3. Fusione

Le Parti si sono impegnate a far sì che i Consigli di Amministrazione di Selfin e Calp deliberino il progetto di fusione e convochino le rispettive assemblee straordinarie per deliberare la Fusione:

(i) entro 30 giorni dalla data di pagamento delle Azioni Calp acquistate a seguito dell'OPA Volontaria, nel caso in cui a seguito della stessa Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale di Calp. Nel solo caso di mancato raggiungimento della soglia del 66,67% a seguito dell'OPA Volontaria, i Fondi avranno la facoltà di rinviare o non far effettuare la Fusione;

(ii) entro 30 giorni dalla data di pagamento delle Azioni Calp acquistate a seguito dell'OPA Residuale, nel caso in cui dopo il completamento della stessa, Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 98% del capitale di Calp;

(iii) entro 30 giorni dalla data di deposito del prezzo delle Azioni Calp acquistate al termine della procedura di Squeeze Out attivata a seguito del superamento della soglia del 98% di Calp conseguente all'OPA Volontaria e/o all'OPA residuale.

3.4 Blocco

I Soci Selfin si sono impegnati: (i) a non trasferire a terzi - sino all'entrata in vigore del Patto Parasociale (come di seguito definito) - neppure parzialmente, le azioni di Selfin da essi stessi direttamente o indirettamente detenute e a non iniziare per dette azioni trattative per il trasferimento, nemmeno a termine; (ii) a far sì che Selfin non trasferisca a terzi - sino all'entrata in vigore del Patto Parasociale (come di seguito definito) - neppure parzialmente, le azioni di Calp da Selfin direttamente o indirettamente detenute e a non iniziare per dette azioni trattative per il trasferimento, nemmeno a termine; (iii) a far sì che Selfin non aderisca ad eventuali offerte, pubbliche o private, di acquisto su azioni Calp che fossero promosse da soggetti diversi da Selfin, anche in concorrenza con l'OPA Volontaria.

3.5 Altre Pattuizioni

I Soci Selfin si sono impegnati a fare in modo che - contestualmente alla deliberazione e contemporanea sottoscrizione dell'Aumento del Capitale (o del nuovo aumento di capitale eventualmente deliberato) - l'assemblea di Selfin deliberi: (i) la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà costituito da 11 membri, di cui 6 membri indicati dai Soci Selfin, 4 membri indicati dai Fondi ed un Presidente-Amministratore Delegato indicato dalle Parti, (ii) la nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società che sarà composto da tre membri effettivi (di cui 2 indicati dai Soci Selfin e 1 dai Fondi) e due supplenti (1 indicato dai Soci Selfin e 1 indicato dai Fondi) (iii) le modifiche dello statuto di Selfin, in linea con le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale (come di seguito definito).

3.6 Patto Parasociale

Le Parti si sono impegnate, al momento della deliberazione e contestuale sottoscrizione dell'Aumento del Capitale (o del nuovo aumento di capitale eventualmente deliberato), a sottoscrivere un patto parasociale riguardante la gestione della Società e di Calp o della società risultante dalla Fusione (il "Patto Parasociale").

4. Durata delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo:le pattuizioni descritte nel punto 3.1 che precede rimarranno in vigore sino al termine dell'OPA Volontaria ovvero - in caso di promozione dell'Offerta Residuale e/o dello Squeeze Out - sino al termine dell'Offerta Residuale o della procedura di Squeeze Out. Le pattuizioni descritte nel punto 3.2 che precede rimarranno in vigore sino alla deliberazione dell'Aumento del Capitale (o del nuovo aumento di capitale eventualmente deliberato). Le pattuizioni descritte nel punto 3.3 che precede rimarranno in vigore sino alla deliberazione della Fusione. Le pattuizioni descritte nel punto 3.4 che precede rimarranno in vigore sino alla sottoscrizione del Patto Parasociale

5. Penali:Nel caso in cui per violazione per dolo o colpa grave degli obblighi assunti dalle Parti ai sensi dell'Accordo, non fosse possibile realizzare le OPA e/o l'Aumento del Capitale e/o la Fusione, il Socio Selfin inadempiente si è impegnato a corrispondere ai Fondi - e il Fondo inadempiente si impegnato a corrispondere ai Soci Selfin - una penale pari al 50% dell'ammontare pagato o da pagarsi dai Fondi per la sottoscrizione delle azioni emesse a seguito dell'Aumento del Capitale (o del nuovo aumento del capitale eventualmente deliberato), salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'inadempimento non sia tale da provocare gli effetti sopra descritti, nel caso di violazione per dolo o colpa grave degli obblighi da parte dei Soci Selfin o dei Fondi delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Accordo, il Socio Selfin inadempiente si impegna a corrispondere ai Fondi - e il Fondo inadempiente si impegna a corrispondere ai Soci Selfin - una penale pari a Euro 300.000,00, salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Deposito:Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni parasociali in esso contenute, verrà depositato, nei termini di legge, presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Siena.

27 luglio 2002

[CI.1.02.1]


CALP S.P.A.

In data 17 luglio 2002 Fidia - Fondo Interbancario di Investimento Azionario SGR S.p.A. (" Fidia"), Athena Private Equity S.A. ( "Athena"e, insieme a Fidia, i " Fondi") e i Soci Selfin (come di seguito definiti) hanno sottoscritto un accordo (l "Accordo") che contiene - nell'ambito di una più complessa operazione di riorganizzazione del gruppo dallo stesso Accordo disciplinata - alcune pattuizioni parasociali.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo:Selfin S.p.A., con sede in Colle Val d'Elsa (SI), Via di Spugna 104 (" Selfin" o la "Società"), capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 10.010.000,00, suddiviso in n. 19.250.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Selfin è a sua volta titolare di una partecipazione pari a circa il 53% del capitale, di Calp - Cristalleria Artistica La Piana S.p.A. (di seguito, "Calp"), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario, con sede in Colle Val d'Elsa (SI), con un capitale sottoscritto e versato pari a Euro 14.562.720,00, suddiviso in n. 27.936.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,52 ciascuna

2. Azioni conferite nell'Accordo:l'Accordo è stato sottoscritto da tutti i soci di Selfin, per la totalità delle azioni dagli stessi detenute.

3. Soggetti aderenti all'Accordo e partecipazioni conferite:la seguente tabella indica il numero delle azioni conferite nell'Accordo dai soggetti titolari del 100% del capitale di Selfin (i "Soci Selfin") e la percentuale da esse rappresentate rispetto al totale delle azioni Selfin. Poiché tutti i Soci della Società hanno aderito all'Accordo, per la totalità delle partecipazioni dagli stessi detenute, il numero delle azioni Selfin conferite nell'Accordo coincide con le azioni che compongono il capitale di Selfin.

azionisti n. azioni % del capitale sociale

Lucherini Franco

10.885

0,040

Carli Clorinda

6.565

0,024

Lucherini Marta

584.843

2,142

Lucherini Marta (nuda proprietà - usufrutto Lucherini F)*

462.500

1,694

Lucherini Marta (nuda proprietà - usufrutto Carli Clorinda)*

376.362

1,378

Lucherini Stefano

584.842

2,142

Lucherini Stefano (nuda proprietà - usufrutto Lucherini F)*

785.716

2,878

Lucherini Stefano (nuda proprietà - usufrutto Carli Clorinda)*

376.362

1,378

Biondi Flora

282.548

1,035

Pacini Stefania

359.482

1,317

Pacini Stefania (nuda proprietà - usufrutto Biondi Flora)*

462.500

1,694

Pacini Sonia (nuda proprietà - usufrutto Biondi Flora)*

435.550

1,595

Tanini Elena

3.915

0,014

Meoni Lucia (nuda proprietà - usufrutto Tanini Elena)*

734.946

2,692

Meoni Laura

836.192

3,063

Meoni Laura (nuda proprietà - usufrutto Tanini Elena)*

734.947

2,692

Pacini Luciano

3.375.848

12,364

Faneschi Mauro

305.756

1,120

Carnasciali Marcella

348.606

1,277

Fioravanti Barbara

1.440.098

5,274

Fioravanti Barbara (nuda proprietà - usufrutto Conte Maria)*

333.000

1,220

Conte Maria

161

0,001

Giglioli Graziano

1.134.780

4,156

Giglioli Gigliola

1.134.780

4,156

Totale Soci Selfin

15.111.184

55,346

Bound Investments SA

12.191.844

44,654

TOTALE

27.303.028

100,000

* I relativi diritti di voto spettano all'usufruttuario.

L'Accordo è stato altresì sottoscritto da 2 coniugi in regime di comunione di beni con alcuni dei Soci Selfin.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, nessuno dei Soci Selfin detiene il controllo di Selfin.

3. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo

3.1 Lancio di una o più offerte pubbliche di acquisto su Calp

I Soci Selfin si sono impegnati a far sì che Selfin avvii, entro 40 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, mediante l'invio del documento informativo presso la Consob, la procedura per il lancio di un'OPA volontaria (di seguito, la "OPA Volontaria") su tutte le azioni di Calp diverse dalle azioni già detenute, direttamente o indirettamente, da Selfin (di seguito, le " Azioni Calp").

I Soci Selfin si sono impegnati ad aderire all'OPA Volontaria per le Azioni Calp dagli stessi detenute direttamente o indirettamente (pari a circa lo 0,8% del capitale).

Nel caso in cui, al termine dell'OPA Volontaria, Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale di Calp, i Soci Selfin, Athena e Fidia (le "Parti") si sono impegnati a far sì che vengano attivate le procedure per l'attuazione della fusione per incorporazione di Calp in Selfin (la "Fusione"). Nel solo caso di mancato raggiungimento della soglia del 66,67% a seguito dell'OPA Volontaria, i Fondi avranno la facoltà di rinviare o non far effettuare la Fusione.

Nel caso in cui, al termine dell'OPA Volontaria, Selfin venisse a detenere una partecipazione compresa tra il 90% e il 98% del capitale di Calp, le Parti si sono impegnate a far sì che Selfin avvii, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, la procedura per la promozione di un'OPA residuale (di seguito, l' "OPA Residuale") sulle Azioni Calp non ancora detenute da Selfin.

Nel caso in cui, al termine dell'OPA Residuale, Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 98% del capitale di Calp, le Parti si sono impegnate ad attivare le procedure per la realizzazione della Fusione.

Nel caso in cui, al termine dell'OPA Volontaria e/o dell'OPA Residuale, Selfin venisse a detenere una partecipazione superiore al 98% del capitale di Calp, le Parti si sono impegnate a far sì che Selfin si avvalga del diritto di acquisto delle residue azioni di Calp ai sensi dell'art. 111 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (lo "Squeeze Out"), e ad attivare successivamente le procedure per la realizzazione della Fusione.

3.2 Aumento di Capitale

Entro la data del 30 ottobre 2002, i Soci Selfin si sono impegnati a far sì che l'assemblea straordinaria di Selfin deliberi un aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., in favore dei Fondi, o di una società da questi interamente partecipata (di seguito, l' "Aumento del Capitale"). L'assemblea straordinaria delibererà l'Aumento di Capitale a seguito della conclusione dell'OPA Volontaria.

L'Aumento del Capitale avverrà per un ammontare complessivo, per capitale e sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00, attraverso l'emissione di n. 8.053.028 azioni di nuova emissione dal valore nominale di Euro 0,52 (di seguito, le "Nuove Azioni"), ad un prezzo di euro 2,4835 ciascuna, di cui euro 1,9635 di sovrapprezzo.

Nel caso in cui - a seguito delle verifiche e attività di due diligence da parte dei Fondi (da effettuarsi entro il 30 settembre 2002) e delle risultanze della situazione patrimoniale di Selfin al 30 giugno 2002 - si verificassero alcuni presupposti previsti dall'Accordo, i Fondi avranno il diritto di richiedere l'attivazione di una procedura diretta eventualmente alla rettifica del prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni e alla convocazione di una nuova assemblea per deliberare un nuovo aumento di capitale. Qualora le Parti, di comune accordo, decidessero di procedere ad una nuova assemblea, i Soci Selfin si sono impegnati a disertare l'assemblea convocata per deliberare l'Aumento di Capitale e a concordare in buona fede con i Fondi il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni.

Ferma restando la possibilità di attivare le procedure ora descritta, qualora a seguito del lancio dell'OPA Volontaria Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 66,67% del capitale di Calp (di seguito, la " Soglia"), i Soci Selfin si sono impegnati (i) a disertare l'assemblea convocata per deliberare l'Aumento di Capitale e (ii) a procedere alla convocazione di una nuova assemblea straordinaria della Società per la deliberazione di un nuovo aumento del capitale. Il prezzo di ogni azione Selfin pagato dai Fondi in sede di sottoscrizione del nuovo aumento del capitale è stato concordato in Euro 2,0696 e l'ammontare complessivo del nuovo aumento del capitale sarà pari a Euro 16.666.630,74

3.3. Fusione

Le Parti si sono impegnate a far sì che i Consigli di Amministrazione di Selfin e Calp deliberino il progetto di fusione e convochino le rispettive assemblee straordinarie per deliberare la Fusione:

entro 30 giorni dalla data di pagamento delle Azioni Calp acquistate a seguito dell'OPA Volontaria, nel caso in cui a seguito della stessa Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale di Calp. Nel solo caso di mancato raggiungimento della soglia del 66,67% a seguito dell'OPA Volontaria, i Fondi avranno la facoltà di rinviare o non far effettuare la Fusione;

entro 30 giorni dalla data di pagamento delle Azioni Calp acquistate a seguito dell'OPA Residuale, nel caso in cui dopo il completamento della stessa, Selfin venisse a detenere una partecipazione inferiore al 98% del capitale di Calp;

entro 30 giorni dalla data di deposito del prezzo delle Azioni Calp acquistate al termine della procedura di Squeeze Out attivata a seguito del superamento della soglia del 98% di Calp conseguente all'OPA Volontaria e/o all'OPA residuale.

3.4 Blocco

I Soci Selfin si sono impegnati: (i) a non trasferire a terzi - sino all'entrata in vigore del Patto Parasociale (come di seguito definito) - neppure parzialmente, le azioni di Selfin da essi stessi direttamente o indirettamente detenute e a non iniziare per dette azioni trattative per il trasferimento, nemmeno a termine; (ii) a far sì che Selfin non trasferisca a terzi - sino all'entrata in vigore del Patto Parasociale (come di seguito definito) - neppure parzialmente, le azioni di Calp da Selfin direttamente o indirettamente detenute e a non iniziare per dette azioni trattative per il trasferimento, nemmeno a termine; (iii) a far sì che Selfin non aderisca ad eventuali offerte, pubbliche o private, di acquisto su azioni Calp che fossero promosse da soggetti diversi da Selfin, anche in concorrenza con l'OPA Volontaria.

3.5 Altre Pattuizioni

I Soci Selfin si sono impegnati a fare in modo che - contestualmente alla deliberazione e contemporanea sottoscrizione dell'Aumento del Capitale (o del nuovo aumento di capitale eventualmente deliberato) - l'assemblea di Selfin deliberi: (i) la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà costituito da 11 membri, di cui 6 membri indicati dai Soci Selfin, 4 membri indicati dai Fondi ed un Presidente-Amministratore Delegato indicato dalle Parti, (ii) la nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società che sarà composto da tre membri effettivi (di cui 2 indicati dai Soci Selfin e 1 dai Fondi) e due supplenti (1 indicato dai Soci Selfin e 1 indicato dai Fondi) (iii) le modifiche dello statuto di Selfin, in linea con le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale (come di seguito definito).

3.6 Patto Parasociale

Le Parti si sono impegnate, al momento della deliberazione e contestuale sottoscrizione dell'Aumento del Capitale (o del nuovo aumento di capitale eventualmente deliberato), a sottoscrivere un patto parasociale riguardante la gestione della Società e di Calp o della società risultante dalla Fusione (il "Patto Parasociale").

4. Durata delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo:le pattuizioni descritte nel punto 3.1 che precede rimarranno in vigore sino al termine dell'OPA Volontaria ovvero - in caso di promozione dell'Offerta Residuale e/o dello Squeeze Out - sino al termine dell'Offerta Residuale o della procedura di Squeeze Out. Le pattuizioni descritte nel punto 3.2 che precede rimarranno in vigore sino alla deliberazione dell'Aumento del Capitale (o del nuovo aumento di capitale eventualmente deliberato). Le pattuizioni descritte nel punto 3.3 che precede rimarranno in vigore sino alla deliberazione della Fusione. Le pattuizioni descritte nel punto 3.4 che precede rimarranno in vigore sino alla sottoscrizione del Patto Parasociale

5. Penali:Nel caso in cui per violazione per dolo o colpa grave degli obblighi assunti dalle Parti ai sensi dell'Accordo, non fosse possibile realizzare le OPA e/o l'Aumento del Capitale e/o la Fusione, il Socio Selfin inadempiente si è impegnato a corrispondere ai Fondi - e il Fondo inadempiente si è impegnato a corrispondere ai Soci Selfin - una penale pari al 50% dell'ammontare pagato o da pagarsi dai Fondi per la sottoscrizione delle azioni emesse a seguito dell'Aumento del Capitale (o del nuovo aumento del capitale eventualmente deliberato), salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'inadempimento non sia tale da provocare gli effetti sopra descritti, nel caso di violazione per dolo o colpa grave degli obblighi da parte dei Soci Selfin o dei Fondi delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Accordo, il Socio Selfin inadempiente si impegna a corrispondere ai Fondi - e il Fondo inadempiente si impegna a corrispondere ai Soci Selfin - una penale pari a Euro 300.000,00, salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Deposito:Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni parasociali in esso contenute, è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Siena in data 26 luglio 2002.

1° novembre 2002.

[CI.1.02.2]


CALP S.P.A.

In data 23 ottobre 2003 Bound Investments S.A. (di seguito, " Bound"), da una parte, e tutti i restanti soci di Selfin S.p.A. (di seguito, i "Soci Selfin"), dall'altra, hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") avente ad oggetto l'intero capitale della società Selfin S.p.A. (di seguito, " Selfin" o la " Società") e contenente alcune pattuizioni parasociali relative a C.A.L.P. - Cristalleria Artistica La Piana S.p.A. (di seguito, "Calp"), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario, nella quale Selfin detiene una partecipazione pari al 92,04% del capitale.

Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale:Selfin S.p.A., con sede in Colle Val d'Elsa (SI), Via di Spugna 104, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 14.197.574,56, suddiviso in n. 27.303.028 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Il Patto Parasociale contiene inoltre alcune pattuizioni relative alla società controllata C.A.L.P. - Cristalleria Artistica La Piana S.p.A., società quotata presso il Mercato Telematico Azionario, con sede in Colle Val d'Elsa (SI), con un capitale sottoscritto e versato pari a Euro 14.562.720,00, suddiviso in n. 27.936.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Si segnala che Selfin, a seguito dell'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Calp di recente conclusa, è venuta a detenere una partecipazione nel capitale di Calp pari al 92,04%.

2. Azioni conferite nel Patto Parasociale:è stato conferito nel patto Parasociale il 100% delle azioni di Selfin.

3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e partecipazioni conferite:come sopra menzionato, il Patto Parasociale è stato sottoscritto da Bound, da una parte, e dai Soci Selfin (Lucherini Franco, Carli Clorinda, Lucherini Marta, Lucherini Stefano, Biondi Flora, Pacini Stefania, Pacini Sonia, Tanini Meoni Elena, Meoni Lucia, Meoni Laura, Pacini Luciano, Faneschi Mauro, Carnasciali Marcella, Fioravanti Barbara, Conte Maria, Giglioli Graziano, Giglioli Gigliola), dall'altra. Il Patto Parasociale è stato altresì sottoscritto da 2 coniugi in regime di comunione dei beni con due dei Soci Selfin.

Bound e i Soci Selfin detengono il 100% del capitale di Selfin.

Poiché tutti i soci della Società hanno aderito al Patto Parasociale, per la totalità delle partecipazioni dagli stessi detenute, il numero delle azioni Selfin conferite nel Patto Parasociale coincide con le azioni che compongono il capitale di Selfin.

azionisti n. azioni % del capitale sociale

Lucherini Franco

10.885

0,040

Carli Clorinda

6.565

0,024

Lucherini Marta

584.843

2,142

Lucherini Marta (nuda proprietà - usufrutto Lucherini F)*

462.500

1,694

Lucherini Marta (nuda proprietà - usufrutto Carli Clorinda)*

376.362

1,378

Lucherini Stefano

584.842

2,142

Lucherini Stefano (nuda proprietà - usufrutto Lucherini F)*

785.716

2,878

Lucherini Stefano (nuda proprietà - usufrutto Carli Clorinda)*

376.362

1,378

Biondi Flora

282.548

1,035

Pacini Stefania

359.482

1,317

Pacini Stefania (nuda proprietà - usufrutto Biondi Flora)*

462.500

1,694

Pacini Sonia (nuda proprietà - usufrutto Biondi Flora)*

435.550

1,595

Tanini Elena

3.915

0,014

Meoni Lucia (nuda proprietà - usufrutto Tanini Elena)*

734.946

2,692

Meoni Laura

836.192

3,063

Meoni Laura (nuda proprietà - usufrutto Tanini Elena)*

734.947

2,692

Pacini Luciano

3.375.848

12,364

Faneschi Mauro

305.756

1,120

Carnasciali Marcella

348.606

1,277

Fioravanti Barbara

1.440.098

5,274

Fioravanti Barbara (nuda proprietà - usufrutto Conte Maria)*

333.000

1,220

Conte Maria

161

0,001

Giglioli Graziano

1.134.780

4,156

Giglioli Gigliola

1.134.780

4,156

Totale Soci Selfin

15.111.184

55,346

Bound Investments SA

12.191.844

44,654

TOTALE

27.303.028

100,000

* I relativi diritti di voto spettano all'usufruttuario.

A seguito della sottoscrizione del Patto Parasociale, nessuno degli aderenti allo stesso detiene il controllo di Selfin.

Nessuno dei sopra menzionati aderenti detiene azioni di Calp.

4. Pattuizioni contenute nel Patto Parasociale

Bound e ciascuno dei Soci Selfin (di seguito, congiuntamente, la "Parti") hanno convenuto di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel Patto Parasociale anche all'esito del perfezionamento della fusione per incorporazione di Calp in Selfin (di seguito, la "Fusione"), che sarà realizzata nei prossimi mesi secondo i termini e le condizioni contenuti nell'Accordo (come di seguito definito). Pertanto i riferimenti fatti nel Patto Parasociale (e nel presente estratto) alla Società si intendono fatti a Selfin e, successivamente alla Fusione, alla società che risulterà dalla Fusione.

4.1 Organi e cariche sociali

4.1.1La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri, di cui 6 membri indicati dai Soci Selfin, 4 membri indicati da Bound (di seguito, i " Membri di Bound") ed un Presidente-Amministratore Delegato indicato congiuntamente da entrambe le Parti. E' prevista la nomina di un Presidente Onorario senza diritto di voto e senza compenso.

4.1.2Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Bound avrà il diritto di designare un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Due sindaci effettivi, tra cui anche il Presidente del Collegio Sindacale, e un sindaco supplente saranno designati dai Soci Selfin.

4.1.3Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Patto Parasociale, i Soci Selfin si impegnano a far sì che (i) due degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione di Calp rassegnino le dimissioni e (ii) il Consiglio di Amministrazione di Calp provveda a cooptare, in sostituzione dei consiglieri dimissionari, due consiglieri indicati da Bound (di seguito, i " Nuovi Consiglieri di Bound"). In occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2002, l'assemblea di Calp provvederà a nominare (i) il nuovo consiglio di amministrazione, che sarà composto da 9 membri, di cui 5 nominati dai Soci Selfin e 4 da Bound e (ii) il nuovo collegio sindacale, che sarà composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente designati da Bound e da due sindaci effettivi, tra cui anche il Presidente del Collegio Sindacale, e un sindaco supplente designati dai Soci Selfin. Gli organi sociali così nominati resteranno in carica sino alla realizzazione della Fusione.

4.2 Maggioranze Qualificate

4.2.1Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo (ove nominato e a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione) della Società e di Calp delibereranno, rispettivamente, con il voto favorevole di almeno due dei Membri di Bound o dei Nuovi Consiglieri di Bound, sulle seguenti materie, che sono riservate esclusivamente alla competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero, su delega di questo, del Comitato Esecutivo:

(i) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, aziende o rami di azienda;

(ii) i conferimenti di poteri ad amministratori;

(iii) la concessione di prestiti e garanzie per importi superiori a euro 500.000,00 per singola operazione;

(iv) l'accensione di finanziamenti per importi superiori a euro 3 milioni in relazione a ciascun anno;

(v) acquisti, anche in locazione finanziaria, e alienazioni di immobili o di altri assets per un valore superiore, per ciascuna operazione, a euro 500.000,00;

(vi) l'assunzione in locazione di immobili per un canone annuo superiore, per ciascuna locazione, ad euro 500.000,00;

(vii) l'affitto di aziende o rami di azienda;

(viii) i contratti aventi quale controparte (diretta o indiretta) soci, amministratori o parti a loro correlate;

(ix) le proposte in materia di distribuzione di dividendi;

(x) i compensi agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2389, secondo comma c.c., nonché qualsivoglia "bonus" e altre forme d'incentivazione in favore degli amministratori;

(xi) l'approvazione del budget annuale (comprensivo del piano degli investimenti);

(xii) nel caso della Società, l'assegnazione e revoca di incarichi alla società di revisione e, nel caso di Calp, le proposte all'assemblea nella medesima materia;

(xiii) l'attuazione, a seguito di delibere assembleari, di piani di stock options;

(xiv) l'assunzione di dirigenti e la stipulazione di contratti con collaboratori coordinati e continuativi per un corrispettivo annuo superiore ad euro 100.000,00 ciascuno;

(xv) le proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria della Società e di Calp;

(xvi) le decisioni in materia di voto nell'assemblea delle società partecipate.

4.2.2.L'assemblea della Società delibererà con il voto favorevole di Bound con riferimento a (i) tutte le materie di competenza dell'assemblea straordinaria, salve le deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e (ii) le materie di cui all'art. 2364, comma 1, lettera 4, c.c.

4.3. Vincoli sulle azioni della Società

Le Parti potranno costituire diritti di pegno sulle azioni di rispettiva spettanza, purché i relativi diritti di voto permangano in capo alle Parti.

4.4. Diritto di prelazione

4.4.1Qualora una delle Parti (di seguito, il "Socio Venditore") intenda trasferire a terzi (collettivamente i " Terzi Acquirenti" e singolarmente il " Terzo Acquirente") una percentuale di azioni della Società di sua proprietà (di seguito, la "Partecipazione Offerta"), essa dovrà offrire in prelazione la Partecipazione Offerta, a parità di prezzo e condizioni, a tutti gli altri soci. Ciascun socio potrà esercitare il diritto di prelazione pro-quota entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di offerta in prelazione. Successivamente, tutti i soci che avranno esercitato pro-quota il diritto di prelazione avranno il diritto di accrescimento per le azioni che fossero eventualmente rimaste inoptate. Ciascuna Parte che abbia esercitato il diritto di prelazione si è impegnata a vincolare al Patto Parasociale anche le azioni acquistate.

4.4.2Se il diritto di prelazione non sarà stato esercitato per la totalità della Partecipazione Offerta, il Socio Venditore sarà libero di vendere ai Terzi Acquirenti la totalità della stessa, a condizione che i Terzi Acquirenti non siano concorrenti (direttamente o indirettamente) di Calp e aderiscano preventivamente al Patto Parasociale.

4.4.3Le disposizioni sopra riportate si applicano anche a qualsiasi trasferimento relativo ad obbligazioni convertibili, warrants, e/o diritti d'opzione nell'ipotesi di un aumento del capitale.

4.4.4Ciascun Socio Selfin potrà comunque trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni della Società di rispettiva spettanza al coniuge e agli ascendenti o discendenti in linea retta e Bound potrà inoltre trasferire, in tutto o in parte, le azioni della Società di propria spettanza a società controllate, controllanti o soggette a comune controllo, a condizione che il soggetto acquirente aderisca preventivamente al Patto Parasociale.

4.4.5In parziale deroga a quanto stabilito dal precedente punto 4.4.1 e dallo statuto della Società, le Parti hanno convenuto che, per la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del Patto Parasociale, qualora il Sig. Graziano Giglioli e/o la Sig.ra Gigliola Giglioli intendano trasferire in tutto o in parte, anche disgiuntamente, le n. 2.269.560 azioni di loro proprietà (di seguito, la "Partecipazione Giglioli"), il 50% delle azioni poste in vendita dovrà essere offerto in prelazione esclusivamente a Bound, mentre per il restante 50% si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto 4.4.1. Nel caso in cui il Sig. Graziano Giglioli e/o la Sig.ra Gigliola Giglioli intendano trasferire parzialmente - anche in più tranches - le azioni che costituiscono la Partecipazione Giglioli, le stesse dovranno essere offerte in prelazione esclusivamente a Bound sino al raggiungimento del 50% della Partecipazione Giglioli, mentre per il restante 50% si applicheranno le disposizioni di cui al precedente punto 4.4.1.

4.4.6In parziale deroga a quanto stabilito dal precedente precedente punto 4.4.1 e dallo statuto della Società, le Parti hanno convenuto che i soci Meoni Laura e/o Meoni Lucia, fino al 31 dicembre 2003 si riservano ciascuna di cedere a terzi fino a 400.000 azioni della Società. Con riferimento a tali azioni, i soci Meoni Laura e/o Meoni Lucia sono esonerati dal procedere all'offerta in prelazione. Qualora entro il 31 dicembre 2003 il/i trasferimento/i suindicato/i, non per volontà dei soci Meoni Laura e/o Meoni Lucia, non sia/no concluso/i, le azioni dette saranno acquistate dalla Società, ricorrendone le condizioni di legge e con le procedure e nei tempi previsti dagli articoli 2357 cod.civ. e seguenti.

4.4.7Ricorrendo i casi previsti dai precedenti punti 4.4.4, 4.4.5 e 4.4.6, tutte le Parti si sono impegnate a non votare l'esercizio del diritto di prelazione spettante alla Società ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Società stessa.

4.5 Diritto di Covendita

4.5.1Senza pregiudizio di quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 4.4.1 in tema di prelazione, il Socio Venditore - nel caso in cui intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni ad un Terzo Acquirente - dovrà, contestualmente all'offerta in prelazione agli altri soci, offrire ai medesimi l'alternativa di partecipare alla prospettata vendita al Terzo Acquirente (il " Diritto di Covendita").

4.5.2Ricevuta la suddetta comunicazione del Socio Venditore, qualora nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione, qualunque altro socio avrà il diritto, ma non l'obbligo, di vendere anch'esso al Terzo Acquirente, alle medesime condizioni indicate nella predetta comunicazione, parte delle azioni di sua proprietà. In tal caso, il Socio Venditore dovrà far sì che il Terzo Acquirente acquisti una partecipazione pari alla Partecipazione Offerta che includa - pro quota - anche le azioni dei soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita, essendo inteso che in caso di rifiuto da parte del Terzo Acquirente, il Socio Venditore non potrà trasferire al Terzo Acquirente la Partecipazione Offerta.

4.5.3Qualora nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione, il Socio venditore potrà comunque alienare al Terzo Acquirente una partecipazione sino ad un massimo dell'1,5% delle azioni dallo stesso detenute, in deroga all'obbligo di attribuire il Diritto di Covendita di cui al precedente punto 4.5.2. Il Socio Venditore che intenda beneficiare di tale deroga dovrà comunque vendere tale partecipazione, a parità di condizioni, al soggetto, diverso dal Terzo Acquirente, che sarà stato designato da tante Parti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (con esclusione della partecipazione del Socio Venditore) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 4.4.1 (l' "Acquirente Alternativo"). In caso di mancata individuazione dell'Acquirente Alternativo entro il termine suddetto, il Socio Venditore potrà alienare la suddetta partecipazione al Terzo Acquirente.

4.6. Vendita della Società

4.6.1Le Parti, entro 30 giorni dal 1 gennaio 2007 conferiranno ad una primaria MerchantBankl'incarico di effettuare la valutazione del 100% del capitale della Società (di seguito, la " Valutazione"). Effettuata la Valutazione e sulla base della stessa, Bound avrà diritto di offrire ai Soci Selfin l'intera partecipazione dalla stessa detenuta nel capitale della Società. Qualora, i Soci Selfin non si siano dichiarati disponibili ad acquistare l'intera partecipazione di proprietà di Bound, le Parti si sono impegnate ad individuare - o ad incaricare immediatamente la Merchant Bankdi individuare - eventuali acquirenti disposti all'acquisto dell'intera partecipazione detenuta da Bound e dai Soci Selfin (di seguito, la " Partecipazione").

4.6.2In caso di individuazione di un acquirente (di seguito, l' "Acquirente") disposto all'acquisto della Partecipazione ad un prezzo uguale o più alto della Valutazione (di seguito, la " Maggiore Valutazione"), i Soci Selfin e Bound si sono impegnati irrevocabilmente a cedere all'Acquirente tutte le proprie azioni ad un prezzo non inferiore a quello risultante dalla Valutazione o dalla Maggiore Valutazione.

5. Deposito delle azioni

I Soci Selfin e Bound si sono impegnati a depositare le azioni di rispettiva spettanza, rispettivamente, presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, i "Depositari"), che provvederanno alla loro custodia e amministrazione secondo le disposizioni del mandato e delle istruzioni che ciascuna Parte ha rilasciato ai Depositari.

6. Durata

6.1Il Patto Parasociale avrà efficacia a partire dal 23 ottobre 2002 e sino al decorso del termine di tre anni da tale data (di seguito, la "Prima Data di Scadenza"). Resta comunque inteso che, una volta che le azioni di Calp saranno state revocate dalla quotazione, l'efficacia del Patto Parasociale si intenderà automaticamente prorogata sino al 31 dicembre 2008 (di seguito, la "Data di Scadenza Prorogata").

6.2Il Patto Parasociale si intenderà tacitamente prorogato, di anno in anno, nei confronti di quelle Parti che non abbiano comunicato - con lettera raccomandata a.r. da inviarsi alle altre Parti almeno 3 mesi prima rispetto alla Prima Data di Scadenza o alla Data di Scadenza Prorogata o di scadenza di ciascuna proroga - la propria intenzione di recedere, sempre che resti conferito nel Patto Parasociale almeno il 50% più un'azione del capitale della Società.

7. Modifiche del Patto Parasociale e dello Statuto della Società

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative alla riforma delle società di capitali, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (di seguito, la "Riforma"), le Parti si incontreranno in buona fede per modificare di comune accordo le disposizioni del presente Patto Parasociale e dello Statuto della Società, in modo da conformarli alle nuove disposizioni della Riforma. Le Parti si impegnano a sottoscrivere le modifiche al Patto Parasociale e a deliberare in assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Riforma.

8. Penale

In caso di inadempimento, dovuto a dolo o colpa grave, degli obblighi assunti da parte dei Soci Selfin o di Bound con la sottoscrizione del Patto Parasociale, il Socio Selfin inadempiente si impegna a corrispondere a Bound - e Bound si impegna a corrispondere ai Soci Selfin - una penale pari a Euro 100.000,00, salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel caso di più soggetti inadempienti e/o di più violazioni il massimo della penale complessivamente applicabile sarà pari a euro 500.000,00, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

9. Deposito del Patto Parasociale

Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Siena in data [30] ottobre 2002.

* * * *

Si comunica che la sottoscrizione del Patto Parasociale è avvenuta contestualmente all'acquisto, da parte di Bound di una partecipazione nel capitale di Selfin pari a circa il 44,65% (di seguito, la "Partecipazione"); l'acquisto di tale partecipazione è avvenuto, in parte, mediante la sottoscrizione di un aumento del capitale riservato alla stessa Bound, deliberato dall'assemblea straordinaria di Selfin in data 23 ottobre, e in parte tramite l'acquisto di un pacchetto azionario da alcuni soci di Selfin.

Tanto la sottoscrizione del Patto Parasociale quanto l'acquisto della Partecipazione sono avvenuti in esecuzione di un accordo (di seguito, l'" Accordo") sottoscritto in data 17 luglio 2002 da (i) tutti i soci di Selfin e (ii) Fidia - Fondo Interbancario di Investimento Azionario SGR S.p.A. (in qualità di società di gestione del fondo mobiliare chiuso "Prudentia") e Athena Private Equity S.A., oggi titolari di una partecipazione nel capitale di Bound pari al 50% ciascuno.

Il contenuto dell'Accordo - contenente alcune pattuizioni parasociali connesse dell'operazione di riorganizzazione del Gruppo Calp - è già stato pubblicato su questo quotidiano con estratto del 27 luglio 2002, (di seguito, l' "Estratto dell'Accordo") e successivamente modificato con rettifica pubblicata il 30 luglio 2002.

Con riferimento all'Accordo, si segnala che le pattuizioni contenute nello stesso, ad eccezione di quelle alle quali sia già stata data esecuzione, rimangono pienamente efficaci anche a seguito della sottoscrizione del Patto Parasociale.

Si segnala altresì che, a seguito del menzionato ingresso di Bound nel capitale della Società, sono variati - rispetto a quanto indicato nell'Estratto dell'Accordo - i dati relativi (i) alla compagine azionaria di Selfin e (ii) al numero delle azioni conferite nell'Accordo da ciascuno degli aderenti allo stesso (nonché le relative percentuali su capitale sociale). I nuovi dati relativi alla compagine azionaria di Selfin e alle azioni conferite ad oggi nell'Accordo da ciascuno degli aderenti all'Accordo stesso (nonché le relative percentuali sul capitale della Società) risultano essere quelli indicati dalla tabella di cui al sopra riportato punto 3 dell'estratto del Patto Parasociale in quanto coincidono, in sostanza, con i dati forniti con riferimento al Patto Parasociale stesso. A tal riguardo, si evidenzia in particolare che continua ad essere conferito all'Accordo, direttamente o indirettamente, il 100% delle azioni della Società.

1° novembre 2002

[CI.2.02.1]

SOCIETA' REVOCATA DALLA QUOTAZIONE A PARTIRE DAL 21 GENNAIO 2003