Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Informazioni essenziali, ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’articolo 130 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti"), in merito ad un patto parasociale relativo alle azioni ordinarie di

 

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.

(quale società risultante dalla prospettata fusione per incorporazione in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia, e Livorno S.p.A.)

 

Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica quanto segue.

1. Premessa

A. In data 9 maggio 2016 è stato sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") tra Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., C.F. 00486240013, con sede in Torino, via Filadelfia, 220, Lavia S.S., C.F. 92019820056, con sede in Asti, via Arò, 4, e i sig.ri Luigi Luzzati, C.F. LZZLGU53P29D969J, Marco Fausto Luzzati, C.F. LZZMCF81H03Z602H, Sylvia Loew, C.F. LWOSLV44S50Z602A, Carla Luzzati, C.F. LZZCRL79H60Z602M (Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia S.S., Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Sylvia Loew e Carla Luzzati, congiuntamente, i "Soci CLT" e, ciascuno, un "Socio CLT") e Comune di Firenze, C.F. 01307110484, con sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1, Fidi Toscana S.p.A., C.F. 01062640485, con sede in Firenze, Viale G. Mazzini 46, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, C.F. 030097420487, con sede in Firenze Volta dei Mercanti 1, (Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A., Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, congiuntamente, i "Soci CLF" e, ciascuno, un "Socio CLF") (i Soci CLT, complessivamente da una parte, ed i Soci CLF, complessivamente dall’altra parte, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuno, una "Parte"; i Soci CLT e i Soci CLF, congiuntamente, i "Soci Sindacati" e, singolarmente, un "Socio Sindacato"), contenente pattuizioni rilevanti ex articolo 122 del TUF e volto a disciplinare i principi relativi, inter alia, ad alcuni aspetti del governo societario della Società Post-Fusione (come infra definita) e di alcune controllate di quest’ultima, ivi incluse Nuova Mukki (come infra definita) e Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., C.F. 02975790243, con sede in Vicenza, Via A. Faedo, 60 ("CLV"), nonché il regime di circolazione delle rispettive Azioni Sindacate (come infra definite) di CLI (come infra definita).

B. La sottoscrizione del Patto si inserisce nell’ambito della prospettata operazione - i cui termini e le condizioni sono disciplinati nell’accordo di fusione (l’"Accordo di Fusione") sottoscritto in data 4 dicembre 2015 da Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220 ("CLT") e Centrale del Latte di Firenze, Pistoia, e Livorno S.p.A., C.F. 00407750488, con sede in Firenze, Via dell’Oltamello, 20 ("CLF") e nel progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") approvato in data 27 gennaio 2016 dai consigli di amministrazione di CLT e CLF - che prevede il perfezionamento (complessivamente, l’"Operazione"):

(i) della fusione per incorporazione di CLF in CLT (la "Fusione");

(ii) del cambio di denominazione di CLT, quale società risultante dalla Fusione, in "Centrale del Latte d’Italia S.p.A." (la "Società Post-Fusione" o "CLI"); e

(iii) sostanzialmente in un unico contesto con la Fusione, del conferimento del ramo d’azienda "CLF" (lo "Scorporo") in una società italiana per azioni di nuova costituzione interamente posseduta da CLI ("Nuova Mukki").

C. Il perfezionamento della Fusione (la "Data di Efficacia della Fusione") alla data odierna è subordinato all'avveramento - o alla rinuncia, se del caso, ove consentito dalle applicabili disposizioni - entro il 30 settembre 2016, delle seguenti condizioni:

(i) approvazione del Progetto di Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di CLT;

(ii) adozione del nuovo statuto sociale, nel testo allegato al Progetto di Fusione, da parte dell’assemblea straordinaria di CLT (lo "Statuto Post-Fusione");

(iii) assunzione, da parte dell’assemblea ordinaria di CLT, da tenersi successivamente all’assemblea straordinaria di approvazione del Progetto di Fusione, della delibera

- per l’integrazione, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di 4 (quattro) membri, designati dai Soci CLF; e

- per l’acquisto di azioni proprie, con efficacia immediata e non soggetta a condizioni sospensive di efficacia;

(iv) rilascio da parte di Consob del provvedimento concernente il giudizio di equivalenza sul prospetto di quotazione delle azioni della Società Post-Fusione da emettere a servizio della Fusione, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti;

(v) mancata approvazione, emissione, promulgazione, attuazione o presentazione da parte di alcun Tribunale competente di qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vieti o sospenda l'esecuzione della Fusione secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione e mancata approvazione, promulgazione o attuazione di provvedimenti da parte di alcun tribunale competente che abbia l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della Fusione;

(vi) non applicabilità ai Soci Sindacati nel Patto della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto, con l’approvazione della Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di CLT con la maggioranza richiesta dall’articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti; e

(vii) positivo espletamento della confirmatory due diligence, attualmente in corso.

D. Per effetto della Fusione, i Soci CLF riceveranno in concambio - a far data dal giorno di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’"MTA") - azioni ordinarie della Società Post-Fusione di nuova emissione al servizio della Fusione, quotate sul MTA, sulla base del rapporto di cambio indicato nell’Accordo di Fusione, come comunicato al mercato.

E. L’efficacia del Patto e le correlate obbligazioni dei Soci Sindacati sono sospensivamente subordinate all’intervenuta efficacia della Fusione, ai sensi di quanto previsto nel relativo atto di Fusione (la "Data di Efficacia del Patto").

F. Il Patto avrà durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7 (Efficacia e Durata del Patto).

2. Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6 (Contenuto del Patto), hanno natura di sindacato di voto e di blocco a norma dell’articolo 122 del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto avrà a oggetto azioni ordinarie di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., che, all’esito della Fusione, verrà ridenominata "Centrale del Latte d’Italia S.p.A.", C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220.

Alla data odierna, il capitale sociale di CLT è pari a Euro 20.600.000 diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

All’esito della Fusione, il capitale sociale di CLI sarà pari a Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

4. Soggetti aderenti e Azioni Sindacate nel Patto

Il presente Patto aggrega: (i) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione, possedute dai Soci CLT, rappresentative nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, del 43,496% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le "Azioni CLT Sindacate") e (ii) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione possedute da Soci CLF, tale da rappresentare nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, il 21,376% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le azioni di cui al presente punto (ii) le "Azioni CLF Sindacate" e, unitamente alle Azioni CLT Sindacate, le "Azioni Sindacate").

La tabella che segue riporta una rappresentazione dei Soci Sindacati aderenti al Patto e del numero di Azioni Sindacate nel Patto da ciascun Socio Sindacato, alla Data di Efficacia della Fusione, e le relative percentuali di ciascun Socio Sindacato, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate nel Patto:

Socio Sindacato

Azioni Sindacate

% su capitale sociale di Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.

5.179.325

36,995%

57,028%

Lavia S.S.

551.250

3,938%

6,070%

Luigi Luzzati

166.395

1,189%

1,832%

Sylvia Loew

118.460

0,846%

1,304%

Marco Fausto Luzzati

47.410

0,339%

0,522%

Carla Luzzati

26.469

0,189%

0,291%

Comune di Firenze

1.714.323

12,245%

18,876%

Fidi Toscana S.p.A.

955.678

6,826%

10,523%

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze

322.763

2,305%

3,554%

Totale

9.082.073

64,872%

100,000%


5. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società Post-Fusione

Alla Data di Efficacia del Patto, nessuno dei Soci Sindacati eserciterà individualmente il controllo sulla Società Post-Fusione ai sensi dell'art. 93 del TUF, mentre gli stessi tramite il Patto eserciteranno il controllo congiunto sulla Società Post-Fusione.

6. Contenuto del Patto

Si sintetizza di seguito il contenuto delle pattuizioni rilevanti contenute nel Patto.

6.1 Composizione del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione

6.1.1 Lista di maggioranza

Le Parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, (i) per il tramite dei rispettivi Rappresentanti Comuni (come infra definiti), a formare e presentare, a norma dello Statuto Post-Fusione, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in sede di assemblea ordinaria dei soci per la nomina degli amministratori e/o dei sindaci (a seconda del caso), un’unica lista di maggioranza nella quale saranno indicati i nominativi dei candidati alla carica di amministratore e/o di sindaco (a seconda del caso), nel pieno rispetto delle pattuizioni che seguono (la "Lista di Maggioranza"), e (ii) ad esercitare i diritti di voto relativi a tutte le Azioni Sindacate in favore della Lista di Maggioranza.

6.1.2 Dalla Data di Efficacia del Patto fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto (il "Primo Periodo")

Nel Primo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di integrazione del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione del Patto, a (i) far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché (ii) presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di nove amministratori designati dai Soci CLT - di cui quattro in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF dal Codice di Autodisciplina (gli "Amministratori Indipendenti") - che saranno i consiglieri in carica alla Data di Efficacia del Patto e quattro amministratori designati dai Soci CLF.

Per tutto il Primo Periodo, il presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l’attuale presidente del consiglio di amministrazione di CLT, Dott. Luigi Luzzati, e il vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l’attuale vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato di CLT, Ing. Riccardo Pozzoli, senza modifica delle attuali rispettive deleghe gestionali.

Tra gli amministratori di designazione dei Soci CLF verrà nominato, per tutto il Primo Periodo, il vice-presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, a cui il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione assegnerà i ruoli di membro del comitato controllo e rischi, membro dell’organismo di vigilanza ai sensi D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, membro del comitato per le operazioni con parti correlate e membro del comitato per la remunerazione degli amministratori, nonché la funzione di intrattenere e coordinare le relazioni della Società Post-Fusione con le istituzioni a livello nazionale.

6.1.3 Nel periodo dalla scadenza del Primo Periodo fino alla data di scadenza del Patto (il "Secondo Periodo")

Nel Secondo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di nomina degli amministratori, a far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione riceva mandato di durata triennale e sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché a presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di (i) nove amministratori designati congiuntamente dai Soci CLT - di cui tre Amministratori Indipendenti - tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione e il vice-presidente ed amministratore delegato, entrambi muniti di deleghe gestionali e i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, fermo restando che detta designazione da parte dei Soci CLT terrà conto degli assetti del gruppo riconducibile alla Società Post-Fusione (il "Gruppo") e (ii) quattro amministratori designati congiuntamente dai Soci CLF - di cui un Amministratore Indipendente - tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione.

La designazione dei candidati da parte dei Soci CLT e dei Soci CLF secondo quanto sopra descritto dovrà altresì essere effettuata in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno, rispettivamente, quattro e uno dei propri candidati.

6.2 Composizione del collegio sindacale della Società Post-Fusione

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLT, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale della Società Post-Fusione sia costituito e rimanga composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue: (i) i Soci CLT designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) il presidente del collegio sindacale ed il rimanente sindaco supplente, ove non vengano tratti dall’eventuale lista di minoranza, verranno designati congiuntamente dai Soci CLT e Soci CLF; e (iv) la designazione dei candidati di cui ai precedenti punti lettere (i) e (ii) dovrà essere effettuata in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno uno dei rispettivi candidati.

6.3 Composizione degli organi sociali delle principali controllate dalla Società Post-Fusione

6.3.1 Organi sociali di Nuova Mukki

Le Parti si sono impegnate a far sì che - e a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché -, dalla data di efficacia dello Scorporo e per tutta la successiva durata del Patto, gli organi sociali di Nuova Mukki siano costituiti e rimangano composti da, (i) quanto al consiglio di amministrazione, un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi e il cui mandato avrà durata triennale, e, (ii) quanto al collegio sindacale da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e il cui mandato avrà durata triennale. Segnatamente, tali organi sociali verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLF designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l’amministratore delegato o direttore generale; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Nuova Mukki;

(b) i Soci CLT designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Nuova Mukki;

(c) il consiglio di amministrazione di Nuova Mukki delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di Nuova Mukki varrà doppio (c.d. casting vote);

(d) i Soci CLF avranno il diritto di designare congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(e) i Soci CLT avranno il diritto di designare congiuntamente un sindaco effettivo - che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale - ed un sindaco supplente.

6.3.2 Organi sociali di CLV

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il consiglio di amministrazione di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l’amministratore delegato; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione CLV;

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di CLV; e

(c) il consiglio di amministrazione di CLV delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di CLV varrà doppio (c.d. casting vote).

Con riferimento al Primo Periodo, al fine di determinare la composizione del consiglio di amministrazione di CLV nel rispetto delle pattuizioni che precedono, i Soci CLT si sono impegnati a far sì che il consiglio di amministrazione di CLV provveda, con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto, a cooptare gli amministratori designati dai Soci CLF, con l’attribuzione della carica di vice-presidente del consiglio di amministrazione conformemente a quanto previsto nella precedente lettera (b) del presente paragrafo 6.3.2, i quali resteranno in carica fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto (i.e., al termine del Primo Periodo).

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLV, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei seguenti criteri di designazione.

Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché, a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo - che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale - e un sindaco supplente.

6.4 Sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati

L’eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un amministratore o di un sindaco, designato secondo quanto indicato ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 che precedono, dovrà essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri di designazione ivi previsti e della composizione del relativo organo sociale nei termini ivi indicati.

6.5 Ulteriori previsioni inerenti al governo societario

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il governo societario operativo del Gruppo venga organizzato e modellato nel rispetto delle seguenti ulteriori pattuizioni:

(a) rispetto - nei limiti massimi consentiti - dei modelli organizzativi operativi attualmente utilizzati, rispettivamente, da CLT (con riferimento alla Società Post-Fusione) e da CLF (con riferimento a Nuova Mukki);

(b) integrazione e/o costituzione dei comitati di Gruppo che le Parti riterranno di comune accordo in buona fede utili e necessari;

(c) mantenimento della separazione tra gli attuali sistemi informativi di CLT e di CLF (i "Sistemi Informativi") anche ad esito della Fusione (rispettivamente, nella Società Post-Fusione ed in Nuova Mukki), con l’impegno di valutare congiuntamente in buona fede i tempi e le modalità per assicurare la loro integrazione;

(d) costituzione di un comitato marketing, composto dagli attuali responsabili marketing e responsabili delle vendite di ciascuno stabilimento del Gruppo e motore propulsivo delle opportunità di sviluppo e delle iniziative su base nazionale ed internazionale, con riunioni periodiche per verificare l’andamento mensile delle azioni intraprese e il loro riflesso sulle vendite;

(e) costituzione di un comitato tecnico di gruppo che comprenderà i responsabili tecnici, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ciascuno stabilimento del Gruppo, riunendosi periodiche per l’esame delle tematiche emerse o emergenti in tema di impianti e macchinari e normative relative alla sicurezza sul lavoro e ambientale;

(f) costituzione di un comitato strategico di gruppo, che: (i) avrà il compito di dare indicazioni e suggerimenti circa le linee guida dello sviluppo a livello di Gruppo e sensibilizzare le associazioni e le strutture pubbliche sui fenomeni strutturali del "mondo del latte"; (ii) sarà costituito da un numero variabile di componenti, a seconda delle materie da trattare, ma dovrà in ogni caso comprendere i presidenti, vice-presidenti e gli amministratori delegati di tutte le società del Gruppo; (iii) opererà esclusivamente come sede di studio, confronto e dibattito per stimolare l’operatività delle società del Gruppo, senza procedere a votazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno; (iv) potrà invitare alle proprie sessioni anche individui esterni al Gruppo, in particolare in presenza di fenomeni strutturali del "mondo del latte"; (v) avrà un segretario nominato per un anno dai partecipanti alla prima riunione e successivamente rinnovato o sostituito, che avrà il compito, sentite le sollecitazioni dei componenti del comitato, di convocare le riunioni dello stesso e di verbalizzarne i contenuti; e (vi) si riunirà periodicamente, alternando le sedi tra i vari stabilimenti del Gruppo.

6.6 Assemblea di CLT di approvazione della Fusione

Si rappresenta che dall’avvenuta sottoscrizione del Patto consegue l’autonomo consenso dei Soci CLT al perfezionamento dell’Operazione e quindi il loro autonomo impegno a votare in senso favorevole, nell’ambito dell’assemblea straordinaria e ordinaria di CLT, in ordine all’approvazione del Progetto di Fusione e della Fusione, nonché all’integrazione, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di quattro membri designati dai Soci CLF e alla proposta sull’acquisto di azioni proprie.

6.7 Lock-up

Per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto (il "Periodo di Lock-up"), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, Trasferire (come infra definito), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il "Potenziale Acquirente").

Per "Trasferimento" si intenderà qualsiasi atto, negozio, operazione o serie di operazioni (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione e l’intestazione fiduciaria) in forza del quale si determini il trasferimento, diretto o indiretto, a favore di Potenziali Acquirenti, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su qualsivoglia Azione Sindacata o di qualsiasi diritto sulle Azioni Sindacate medesime, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisca il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni Sindacate o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Sindacate, ovvero, la conclusione di qualsiasi contratto derivato relativo alle Azioni Sindacate ovvero il compimento di qualsiasi operazione su derivati che determini una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica). Il verbo "Trasferire" comunque coniugato avrà un significato coerente a quello di Trasferimento. Non si considererà Trasferimento la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

Le suddette restrizioni non limitano in ogni caso il diritto delle Parti di accettare - ai termini ed alle condizioni previste dallo Statuto Post-Fusione - un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa (i) nei confronti di tutti gli azionisti della Società Post-Fusione rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale della Società Post-Fusione e (ii) a condizioni che prevedano la parità di trattamento degli azionisti.

6.8 Prelazione

A seguito della scadenza del Periodo di Lock-up, le Azioni Sindacate potranno essere Trasferite, in tutto o in parte, dai Soci Sindacati a favore di Potenziali Acquirenti esclusivamente nel rispetto di un diritto di prelazione previsto a favore degli agli altri Soci Sindacati ai sensi, nonché ai termini e secondo la procedura e le specifiche modalità previste dal Patto. Tale diritto di prelazione non troverà applicazione in caso di costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

7. Efficacia e durata del Patto

Il Patto entrerà in vigore alla Data di Efficacia del Patto e rimarrà valido ed efficace fino alla prima tra le seguenti date di scadenza: (i) il 3° (terzo) anniversario della Data di Efficacia del Patto e (ii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione (fermo restando l’obbligo delle Parti di adempiere, anche dopo detto termine di scadenza, tutte le rispettive obbligazioni di cui al Patto già sorte e non ancora adempiute alla data di scadenza del Patto medesimo).

Alla prima scadenza di cui al precedente punto (i) del presente paragrafo 7 (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 (anni) ciascuno, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti all’altra entro e non oltre il 180° (centottantesimo) giorno lavorativo precedente la data di scadenza di ciascun periodo triennale di durata.

Le disposizioni parasociali del Patto cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere, in conformità alle disposizioni del Patto, Azioni Sindacate.

8. Rappresentanti Comuni

A decorrere dalla Data di Efficacia e per tutta la durata del Patto i Soci CLT e i Soci CLF hanno conferito mandato irrevocabile con rappresentanza anche nell’interesse dell’altra Parte, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1723, 2° comma, e 1726 del Codice Civile, rispettivamente a Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e al Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore, perché possano, in nome e per conto rispettivamente di tutti i Soci CLT e di tutti i Soci CLF, adempiere alle obbligazioni dei Soci CLT e dei Soci CLF ed esercitare tutti i diritti spettanti a questi ultimi ai sensi del Patto (i "Rappresentanti Comuni").

9. Legge applicabile e foro competente

Il Patto è retto dalla legge italiana. Per qualsivoglia controversia derivante dal Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

10. Deposito delle Azioni Sindacate

Le Azioni Sindacate saranno depositate all’esito della Fusione, su conti individuali degli Azionisti Sindacati nel Patto.

11. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 11 maggio 2016 protocollo n. 61236 e il relativo estratto è stato pubblicato sul quotidiano LA STAMPA il giorno 12 maggio 2016.

12 maggio 2016

[CT.1.16.1]


Informazioni essenziali, ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’articolo 130 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti"), in merito ad un patto parasociale relativo alle azioni ordinarie di

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.

(quale società risultante dalla fusione per incorporazione in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia, e Livorno S.p.A.)

Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica quanto segue.

1. Premessa

A. In data 9 maggio 2016, è stato sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") tra Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., C.F. 00486240013, con sede in Torino, via Filadelfia, 220, Lavia S.S., C.F. 92019820056, con sede in Asti, via Arò, 4, e i sig.ri Luigi Luzzati, C.F. LZZLGU53P29D969J, Marco Fausto Luzzati, C.F. LZZMCF81H03Z602H, Sylvia Loew, C.F. LWOSLV44S50Z602A, Carla Luzzati, C.F. LZZCRL79H60Z602M (Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia S.S., Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Sylvia Loew e Carla Luzzati, congiuntamente, i "Soci CLT" e, ciascuno, un "Socio CLT") e Comune di Firenze, C.F. 01307110484, con sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1, Fidi Toscana S.p.A., C.F. 01062640485, con sede in Firenze, Viale G. Mazzini 46, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, C.F. 030097420487, con sede in Firenze Volta dei Mercanti 1, (Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A., Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, congiuntamente, i "Soci CLF" e, ciascuno, un "Socio CLF") (i Soci CLT, complessivamente da una parte, ed i Soci CLF, complessivamente dall’altra parte, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuno, una "Parte"; i Soci CLT e i Soci CLF, congiuntamente, i "Soci Sindacati" e, singolarmente, un "Socio Sindacato"), contenente pattuizioni rilevanti ex articolo 122 del TUF e volto a disciplinare i principi relativi, inter alia, ad alcuni aspetti del governo societario della Società Post-Fusione (come infra definita) e di alcune controllate di quest’ultima, ivi incluse Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., C.F. 02975790243, con sede in Vicenza, Via A. Faedo, 60 ("CLV") e Centrale del Latte della Toscana S.p.A., C.F. 06652120483, con sede in Firenze, via dell’Olmatello n. 20 ("Centrale del Latte della Toscana"), nonché il regime di circolazione delle rispettive Azioni Sindacate (come infra definite) di CLI (come infra definita).

B. La sottoscrizione del Patto si inserisce nell’ambito dell’operazione - i cui termini e condizioni sono disciplinati nell’accordo di fusione (l’"Accordo di Fusione") sottoscritto in data 4 dicembre 2015 da Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220 ("CLT") e Centrale del Latte di Firenze, Pistoia, e Livorno S.p.A., C.F. 00407750488, con sede in Firenze, Via dell’Oltamello, 20 ("CLF") e nel progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") approvato in data 27 gennaio 2016 dai consigli di amministrazione di CLT e CLF - che prevedeva il perfezionamento (complessivamente, l’"Operazione"):

(i) della fusione per incorporazione di CLF in CLT (la "Fusione");

(ii) del cambio di denominazione di CLT, quale società risultante dalla Fusione, in "Centrale del Latte d’Italia S.p.A." (la "Società Post-Fusione" o "CLI"); e

(iii) sostanzialmente in un unico contesto con la Fusione, del conferimento dell’intero complesso aziendale di CLF in Centrale del Latte della Toscana (lo "Scorporo").

C. La Fusione è stata approvata rispettivamente in data 9 maggio 2016 e 13 giugno 2016 dall’assemblea straordinaria dei soci di CLF e dall’assemblea straordinaria dei soci di CLT. Con particolare riferimento all’assemblea straordinaria di CLT, tale deliberazione è stata assunta con una percentuale di voti favorevoli pari al 63,05% del capitale sociale di quest’ultima che comprendeva, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto, la maggioranza richiesta dall’articolo 49, comma 1, lettera (g), del Regolamento Emittenti.

D. Il perfezionamento della Fusione era subordinato all'avveramento - o alla rinuncia, se del caso, ove consentito dalle applicabili disposizioni - entro il 30 settembre 2016, delle seguenti condizioni:

(i) approvazione del Progetto di Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di CLT;

(ii) adozione del nuovo statuto sociale, nel testo allegato al Progetto di Fusione, da parte dell’assemblea straordinaria di CLT (lo "Statuto Post-Fusione");

(iii) assunzione, da parte dell’assemblea ordinaria di CLT, da tenersi successivamente all’assemblea straordinaria di approvazione del Progetto di Fusione, della delibera

- per l’integrazione, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di 4 (quattro) membri, designati dai Soci CLF; e

- per l’acquisto di azioni proprie, con efficacia immediata e non soggetta a condizioni sospensive di efficacia;

(iv) rilascio da parte di Consob del provvedimento concernente il giudizio di equivalenza sul prospetto di quotazione delle azioni della Società Post-Fusione da emettere a servizio della Fusione, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti;

(v) mancata approvazione, emissione, promulgazione, attuazione o presentazione da parte di alcun Tribunale competente di qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vietasse o sospendesse l'esecuzione della Fusione secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione e mancata approvazione, promulgazione o attuazione di provvedimenti da parte di alcun tribunale competente che avessero l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della Fusione;

(vi) non applicabilità ai Soci Sindacati nel Patto della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto, con l’approvazione della Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di CLT con la maggioranza richiesta dall’articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti; e

(vii) positivo espletamento della confirmatory due diligence.

Le predette condizioni si sono interamente verificate entro la Data di Efficacia della Fusione (come infra definita).

E. Nulla ostando, dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la "Data di Efficacia della Fusione"), si sono prodotti gli effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione; ai sensi di quanto previsto nell’atto di Fusione, essendo l’efficacia del Patto e le correlate obbligazioni sospensivamente subordinate all’intervenuta efficacia della Fusione, il Patto ha acquistato anch’esso efficacia a partire dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la "Data di Efficacia del Patto").

F. Per effetto della Fusione, i Soci CLF hanno ricevuto in concambio - a far data dal giorno di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’"MTA") - azioni ordinarie della Società Post-Fusione di nuova emissione al servizio della Fusione, quotate sul MTA, sulla base del rapporto di cambio indicato nell’Accordo di Fusione, come comunicato al mercato.

G. Il Patto ha durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7 (Efficacia e Durata del Patto).

2. Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6 (Contenuto del Patto), hanno natura di sindacato di voto e di blocco a norma dell’articolo 122 del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., che, all’esito della Fusione, è stata ridenominata "Centrale del Latte d’Italia S.p.A.", C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220.

Antecedentemente alla Fusione, il capitale sociale di CLT era pari a Euro 20.600.000 diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

Alla data odierna, il capitale sociale di CLI è pari a Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

4. Soggetti aderenti e Azioni Sindacate nel Patto

Il presente Patto aggrega: (i) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione, possedute dai Soci CLT, rappresentative nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, del 43,496% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le "Azioni CLT Sindacate") e (ii) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione possedute da Soci CLF, tale da rappresentare nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, il 21,376% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le azioni di cui al presente punto (ii) le "Azioni CLF Sindacate" e, unitamente alle Azioni CLT Sindacate, le "Azioni Sindacate").

La tabella che segue riporta una rappresentazione dei Soci Sindacati aderenti al Patto e del numero di Azioni Sindacate nel Patto da ciascun Socio Sindacato, alla Data di Efficacia della Fusione, e le relative percentuali di ciascun Socio Sindacato, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate nel Patto:

Socio Sindacato

Azioni Sindacate

% su capitale sociale di Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.

5.179.325

36,995%

57,028%

Lavia S.S.

551.250

3,938%

6,070%

Luigi Luzzati

166.395

1,189%

1,832%

Sylvia Loew

118.460

0,846%

1,304%

Marco Fausto Luzzati

47.410

0,339%

0,522%

Carla Luzzati

26.469

0,189%

0,291%

Comune di Firenze

1.714.323

12,245%

18,876%

Fidi Toscana S.p.A.

955.678

6,826%

10,523%

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze

322.763

2,305%

3,554%

Totale

9.082.073

64,872%

100,000%


5. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società Post-Fusione

A seguito della Fusione Adele Artom, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. e Lavia s.s., detiene circa il 40,93% del capitale sociale di CLI ed esercita, pertanto, il controllo ai sensi degli articoli 2359, n. 2, del Codice Civile (influenza dominante) e 93 del TUF.

6. Contenuto del Patto

Si sintetizza di seguito il contenuto delle pattuizioni rilevanti contenute nel Patto.

6.1 Composizione del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione

6.1.1 Lista di maggioranza

Le Parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, (i) per il tramite dei rispettivi Rappresentanti Comuni (come infra definiti), a formare e presentare, a norma dello Statuto Post-Fusione, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in sede di assemblea ordinaria dei soci per la nomina degli amministratori e/o dei sindaci (a seconda del caso), un’unica lista di maggioranza nella quale saranno indicati i nominativi dei candidati alla carica di amministratore e/o di sindaco (a seconda del caso), nel pieno rispetto delle pattuizioni che seguono (la "Lista di Maggioranza"), e (ii) ad esercitare i diritti di voto relativi a tutte le Azioni Sindacate in favore della Lista di Maggioranza.

6.1.2 Dalla Data di Efficacia del Patto fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto (il "Primo Periodo")

Nel Primo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di integrazione del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione del Patto, a (i) far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché (ii) presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di nove amministratori designati dai Soci CLT - di cui quattro in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF dal Codice di Autodisciplina (gli "Amministratori Indipendenti") - che saranno i consiglieri in carica alla Data di Efficacia del Patto e quattro amministratori designati dai Soci CLF.

Per tutto il Primo Periodo, il presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l’attuale presidente del consiglio di amministrazione di CLT, Dott. Luigi Luzzati, e il vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l’attuale vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato di CLT, Ing. Riccardo Pozzoli, senza modifica delle attuali rispettive deleghe gestionali.

Tra gli amministratori di designazione dei Soci CLF verrà nominato, per tutto il Primo Periodo, il vice-presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, a cui il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione assegnerà i ruoli di membro del comitato controllo e rischi, membro dell’organismo di vigilanza ai sensi D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, membro del comitato per le operazioni con parti correlate e membro del comitato per la remunerazione degli amministratori, nonché la funzione di intrattenere e coordinare le relazioni della Società Post-Fusione con le istituzioni a livello nazionale.

6.1.3 Nel periodo dalla scadenza del Primo Periodo fino alla data di scadenza del Patto (il "Secondo Periodo")

Nel Secondo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di nomina degli amministratori, a far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione riceva mandato di durata triennale e sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché a presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di (i) nove amministratori designati congiuntamente dai Soci CLT - di cui tre Amministratori Indipendenti - tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione e il vice-presidente ed amministratore delegato, entrambi muniti di deleghe gestionali e i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, fermo restando che detta designazione da parte dei Soci CLT terrà conto degli assetti del gruppo riconducibile alla Società Post-Fusione (il "Gruppo") e (ii) quattro amministratori designati congiuntamente dai Soci CLF - di cui un Amministratore Indipendente - tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione.

La designazione dei candidati da parte dei Soci CLT e dei Soci CLF secondo quanto sopra descritto dovrà altresì essere effettuata in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno, rispettivamente, quattro e uno dei propri candidati.

6.2 Composizione del collegio sindacale della Società Post-Fusione

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLT, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale della Società Post-Fusione sia costituito e rimanga composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue: (i) i Soci CLT designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) il presidente del collegio sindacale ed il rimanente sindaco supplente, ove non vengano tratti dall’eventuale lista di minoranza, verranno designati congiuntamente dai Soci CLT e Soci CLF; e (iv) la designazione dei candidati di cui ai precedenti punti lettere (i) e (ii) dovrà essere effettuata in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno uno dei rispettivi candidati.

6.3 Composizione degli organi sociali delle principali controllate dalla Società Post-Fusione

6.3.1 Organi sociali di Centrale del Latte della Toscana

Le Parti si sono impegnate a far sì che - e a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché -, dalla data di efficacia dello Scorporo e per tutta la successiva durata del Patto, gli organi sociali di Centrale del Latte della Toscana siano costituiti e rimangano composti da, (i) quanto al consiglio di amministrazione, un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi e il cui mandato avrà durata triennale, e, (ii) quanto al collegio sindacale da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e il cui mandato avrà durata triennale. Segnatamente, tali organi sociali verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLF designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l’amministratore delegato o direttore generale; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana;

(b) i Soci CLT designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana;

(c) il consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana varrà doppio (c.d. casting vote);

(d) i Soci CLF avranno il diritto di designare congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(e) i Soci CLT avranno il diritto di designare congiuntamente un sindaco effettivo - che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale - ed un sindaco supplente.

6.3.2 Organi sociali di CLV

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il consiglio di amministrazione di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l’amministratore delegato; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione CLV;

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di CLV; e

(c) il consiglio di amministrazione di CLV delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di CLV varrà doppio (c.d. casting vote).

Con riferimento al Primo Periodo, al fine di determinare la composizione del consiglio di amministrazione di CLV nel rispetto delle pattuizioni che precedono, i Soci CLT si sono impegnati a far sì che il consiglio di amministrazione di CLV provveda, con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto, a cooptare gli amministratori designati dai Soci CLF, con l’attribuzione della carica di vice-presidente del consiglio di amministrazione conformemente a quanto previsto nella precedente lettera (b) del presente paragrafo 6.3.2, i quali resteranno in carica fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto (i.e., al termine del Primo Periodo).

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLV, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei seguenti criteri di designazione.

Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché, a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo - che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale - e un sindaco supplente.

6.4 Sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati

L’eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un amministratore o di un sindaco, designato secondo quanto indicato ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 che precedono, dovrà essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri di designazione ivi previsti e della composizione del relativo organo sociale nei termini ivi indicati.

6.5 Ulteriori previsioni inerenti al governo societario

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il governo societario operativo del Gruppo venga organizzato e modellato nel rispetto delle seguenti ulteriori pattuizioni:

(a) rispetto - nei limiti massimi consentiti - dei modelli organizzativi operativi attualmente utilizzati, rispettivamente, da CLT (con riferimento alla Società Post-Fusione) e da CLF (con riferimento a Centrale del Latte della Toscana);

(b) integrazione e/o costituzione dei comitati di Gruppo che le Parti riterranno di comune accordo in buona fede utili e necessari;

(c) mantenimento della separazione tra gli attuali sistemi informativi di CLT e di CLF (i "Sistemi Informativi") anche ad esito della Fusione (rispettivamente, nella Società Post-Fusione ed in Centrale del Latte della Toscana), con l’impegno di valutare congiuntamente in buona fede i tempi e le modalità per assicurare la loro integrazione;

(d) costituzione di un comitato marketing, composto dagli attuali responsabili marketing e responsabili delle vendite di ciascuno stabilimento del Gruppo e motore propulsivo delle opportunità di sviluppo e delle iniziative su base nazionale ed internazionale, con riunioni periodiche per verificare l’andamento mensile delle azioni intraprese e il loro riflesso sulle vendite;

(e) costituzione di un comitato tecnico di gruppo che comprenderà i responsabili tecnici, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ciascuno stabilimento del Gruppo, riunendosi periodiche per l’esame delle tematiche emerse o emergenti in tema di impianti e macchinari e normative relative alla sicurezza sul lavoro e ambientale;

(f) costituzione di un comitato strategico di gruppo, che: (i) avrà il compito di dare indicazioni e suggerimenti circa le linee guida dello sviluppo a livello di Gruppo e sensibilizzare le associazioni e le strutture pubbliche sui fenomeni strutturali del "mondo del latte"; (ii) sarà costituito da un numero variabile di componenti, a seconda delle materie da trattare, ma dovrà in ogni caso comprendere i presidenti, vice-presidenti e gli amministratori delegati di tutte le società del Gruppo; (iii) opererà esclusivamente come sede di studio, confronto e dibattito per stimolare l’operatività delle società del Gruppo, senza procedere a votazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno; (iv) potrà invitare alle proprie sessioni anche individui esterni al Gruppo, in particolare in presenza di fenomeni strutturali del "mondo del latte"; (v) avrà un segretario nominato per un anno dai partecipanti alla prima riunione e successivamente rinnovato o sostituito, che avrà il compito, sentite le sollecitazioni dei componenti del comitato, di convocare le riunioni dello stesso e di verbalizzarne i contenuti; e (vi) si riunirà periodicamente, alternando le sedi tra i vari stabilimenti del Gruppo.

6.6 Assemblea di CLT di approvazione della Fusione

Si rappresenta che dall’avvenuta sottoscrizione del Patto è conseguito che i Soci CLT prestassero l’autonomo consenso al perfezionamento dell’Operazione e quindi il loro autonomo impegno a votare in senso favorevole, nell’ambito dell’assemblea straordinaria e ordinaria di CLT, in ordine all’approvazione del Progetto di Fusione e della Fusione, nonché all’integrazione, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di quattro membri designati dai Soci CLF e alla proposta sull’acquisto di azioni proprie.

6.7 Lock-up

Per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto (il "Periodo di Lock-up"), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, Trasferire (come infra definito), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il "Potenziale Acquirente").

Per "Trasferimento" si intenderà qualsiasi atto, negozio, operazione o serie di operazioni (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione e l’intestazione fiduciaria) in forza del quale si determini il trasferimento, diretto o indiretto, a favore di Potenziali Acquirenti, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su qualsivoglia Azione Sindacata o di qualsiasi diritto sulle Azioni Sindacate medesime, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisca il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni Sindacate o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Sindacate, ovvero, la conclusione di qualsiasi contratto derivato relativo alle Azioni Sindacate ovvero il compimento di qualsiasi operazione su derivati che determini una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica). Il verbo "Trasferire" comunque coniugato avrà un significato coerente a quello di Trasferimento. Non si considererà Trasferimento la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

Le suddette restrizioni non limitano in ogni caso il diritto delle Parti di accettare - ai termini ed alle condizioni previste dallo Statuto Post-Fusione - un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa (i) nei confronti di tutti gli azionisti della Società Post-Fusione rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale della Società Post-Fusione e (ii) a condizioni che prevedano la parità di trattamento degli azionisti.

6.8 Prelazione

A seguito della scadenza del Periodo di Lock-up, le Azioni Sindacate potranno essere Trasferite, in tutto o in parte, dai Soci Sindacati a favore di Potenziali Acquirenti esclusivamente nel rispetto di un diritto di prelazione previsto a favore degli agli altri Soci Sindacati ai sensi, nonché ai termini e secondo la procedura e le specifiche modalità previste dal Patto. Tale diritto di prelazione non troverà applicazione in caso di costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

7. Efficacia e durata del Patto

Il Patto è entrato in vigore alla Data di Efficacia del Patto (30 settembre 2016) e rimarrà valido ed efficace fino alla prima tra le seguenti date di scadenza: (i) il 3° (terzo) anniversario della Data di Efficacia del Patto e (ii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione (fermo restando l’obbligo delle Parti di adempiere, anche dopo detto termine di scadenza, tutte le rispettive obbligazioni di cui al Patto già sorte e non ancora adempiute alla data di scadenza del Patto medesimo).

Alla prima scadenza di cui al precedente punto (i) del presente paragrafo 7 (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 (anni) ciascuno, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti all’altra entro e non oltre il 180° (centottantesimo) giorno lavorativo precedente la data di scadenza di ciascun periodo triennale di durata.

Le disposizioni parasociali del Patto cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere, in conformità alle disposizioni del Patto, Azioni Sindacate.

8. Rappresentanti Comuni

A decorrere dalla Data di Efficacia del Patto per tutta la durata del Patto, i Soci CLT e i Soci CLF hanno conferito mandato irrevocabile con rappresentanza anche nell’interesse dell’altra Parte, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1723, 2° comma, e 1726 del Codice Civile, rispettivamente a Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e al Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore, perché possano, in nome e per conto rispettivamente di tutti i Soci CLT e di tutti i Soci CLF, adempiere alle obbligazioni dei Soci CLT e dei Soci CLF ed esercitare tutti i diritti spettanti a questi ultimi ai sensi del Patto (i "Rappresentanti Comuni").

9. Legge applicabile e foro competente

Il Patto è retto dalla legge italiana. Per qualsivoglia controversia derivante dal Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

10. Deposito delle Azioni Sindacate

Le Azioni Sindacate sono state depositate, all’esito della Fusione, su conti individuali degli Azionisti Sindacati nel Patto.11. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 11 maggio 2016 protocollo n. 61236 e il relativo estratto è stato pubblicato sul quotidiano LA STAMPA il giorno 12 maggio 2016.

4 ottobre 2016

[CT.1.16.2]


Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).

In data 17 ottobre 2018 nel rispetto del termine di preavviso previsto dal Patto (come definito infra), i Soci CLT (come definiti infra) hanno comunicato (la “Comunicazione di Disdetta”) ai Soci CLF (come definiti infra) la propria volontà di dare disdetta del Patto, il quale, pertanto, non verrà rinnovato alla scadenza del 29 settembre 2019 e si intenderà cessato e privo di efficacia a decorrere da tale data.

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono pertanto un aggiornamento alla data del 19 ottobre 2018 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Emittenti) rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 4 ottobre 2016.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

A. In data 9 maggio 2016, è stato sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") tra Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., C.F. 00486240013, con sede in Torino, via Filadelfia, 220, Lavia S.S., C.F. 92019820056, con sede in Asti, via Arò, 4, e i sig.ri Luigi Luzzati, C.F. LZZLGU53P29D969J, Marco Fausto Luzzati, C.F. LZZMCF81H03Z602H, Sylvia Loew, C.F. LWOSLV44S50Z602A, Carla Luzzati, C.F. LZZCRL79H60Z602M (Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia S.S., Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Sylvia Loew e Carla Luzzati, congiuntamente, i "Soci CLT" e, ciascuno, un "Socio CLT") e Comune di Firenze, C.F. 01307110484, con sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1, Fidi Toscana S.p.A., C.F. 01062640485, con sede in Firenze, Viale G. Mazzini 46, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, C.F. 030097420487, con sede in Firenze Volta dei Mercanti 1, (Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A., Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, congiuntamente, i "Soci CLF" e, ciascuno, un "Socio CLF") (i Soci CLT, complessivamente da una parte, ed i Soci CLF, complessivamente dall’altra parte, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuno, una "Parte"; i Soci CLT e i Soci CLF, congiuntamente, i "Soci Sindacati" e, singolarmente, un "Socio Sindacato"), contenente pattuizioni rilevanti ex articolo 122 del TUF e volto a disciplinare i principi relativi, inter a lia, ad alcuni aspetti del governo societario della Società Post-Fusione (come infra definita) e di alcune controllate di quest’ultima, ivi incluse Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., C.F. 02975790243, con sede in Vicenza, Via A. Faedo, 60 ("CLV") e Centrale del Latte della Toscana S.p.A., C.F. 06652120483, con sede in Firenze, via dell’Olmatello n. 20 ("Centrale del Latte della Toscana"), nonché il regime di circolazione delle rispettive Azioni Sindacate (come infra definite) di CLI (come infra definita).

B. La sottoscrizione del Patto si inserisce nell’ambito dell’operazione - i cui termini e condizioni sono disciplinati nell’accordo di fusione (l’"Accordo di Fusione") sottoscritto in data 4 dicembre 2015 da Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220 ("CLT") e Centrale del Latte di Firenze, Pistoia, e Livorno S.p.A., C.F. 00407750488, con sede in Firenze, Via dell’Oltamello, 20 ("CLF") e nel progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") approvato in data 27 gennaio 2016 dai consigli di amministrazione di CLT e CLF - che prevedeva il perfezionamento (complessivamente, l’"Operazione"):

(i) della fusione per incorporazione di CLF in CLT (la "Fusione");

(ii) del cambio di denominazione di CLT, quale società risultante dalla Fusione, in "Centrale del Latte d’Italia S.p.A." (la "Società Post-Fusione" o "CLI"); e

(iii) sostanzialmente in un unico contesto con la Fusione, del conferimento dell’intero complesso aziendale di CLF in Centrale del Latte della Toscana (lo "Scorporo").

C. La Fusione è stata approvata rispettivamente in data 9 maggio 2016 e 13 giugno 2016 dall’assemblea straordinaria dei soci di CLF e dall’assemblea straordinaria dei soci di CLT. Con particolare riferimento all’assemblea straordinaria di CLT, tale deliberazione è stata assunta con una percentuale di voti favorevoli pari al 63,05% del capitale sociale di quest’ultima che comprendeva, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto, la maggioranza richiesta dall’articolo 49, comma 1, lettera (g), del Regolamento Emittenti.

D. Il perfezionamento della Fusione era subordinato all'avveramento - o alla rinuncia, se del caso, ove consentito dalle applicabili disposizioni - entro il 30 settembre 2016, delle seguenti condizioni:

(i) approvazione del Progetto di Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di CLT;

(ii) adozione del nuovo statuto sociale, nel testo allegato al Progetto di Fusione, da parte dell’assemblea straordinaria di CLT (lo "Statuto Post-Fusione");

(iii) assunzione, da parte dell’assemblea ordinaria di CLT, da tenersi successivamente all’assemblea straordinaria di approvazione del Progetto di Fusione, della delibera

- per l’integrazione, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di 4 (quattro) membri, designati dai Soci CLF; e

- per l’acquisto di azioni proprie, con efficacia immediata e non soggetta a condizioni sospensive di efficacia;

(iv) rilascio da parte di Consob del provvedimento concernente il giudizio di equivalenza sul prospetto di quotazione delle azioni della Società Post-Fusione da emettere a servizio della Fusione, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti;

(v) mancata approvazione, emissione, promulgazione, attuazione o presentazione da parte di alcun Tribunale competente di qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vietasse o sospendesse l'esecuzione della Fusione secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione e mancata approvazione, promulgazione o attuazione di provvedimenti da parte di alcun tribunale competente che avessero l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della Fusione;

(vi) non applicabilità ai Soci Sindacati nel Patto della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto, con l’approvazione della Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di CLT con la maggioranza richiesta dall’articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti; e

(vii) positivo espletamento della confirmatory due diligence.

Le predette condizioni si sono interamente verificate entro la Data di Efficacia della Fusione (come infra definita).

E. Nulla ostando, dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la "Data di Efficacia della Fusione"), si sono prodotti gli effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione; ai sensi di quanto previsto nell’atto di Fusione, essendo l’efficacia del Patto e le correlate obbligazioni sospensivamente subordinate all’intervenuta efficacia della Fusione, il Patto ha acquistato anch’esso efficacia a partire dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la "Data di Efficacia del Patto").

F. Per effetto della Fusione, i Soci CLF hanno ricevuto in concambio - a far data dal giorno di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’"MTA") - azioni ordinarie della Società Post-Fusione di nuova emissione al servizio della Fusione, quotate sul MTA, sulla base del rapporto di cambio indicato nell’Accordo di Fusione, come comunicato al mercato.
G. Il Patto ha durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7 (Efficacia e Durata del Patto).

Di seguito viene fornita una illustrazione del contenuto delle principali previsioni del Patto.

2. Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6 (Contenuto del Patto), hanno natura di sindacato di voto e di blocco a norma dell’articolo 122 del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., che, all’esito della Fusione, è stata ridenominata "Centrale del Latte d’Italia S.p.A.", C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220.

Antecedentemente alla Fusione, il capitale sociale di CLT era pari a Euro 20.600.000 diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

Alla data odierna, il capitale sociale di CLI è pari a Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

4. Soggetti aderenti e Azioni Sindacate nel Patto

Il presente Patto aggrega: (i) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione, possedute dai Soci CLT, rappresentative nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, del 43,496% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le "Azioni CLT Sindacate") e (ii) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione possedute da Soci CLF, tale da rappresentare nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, il 21,376% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le azioni di cui al presente punto (ii) le "Azioni CLF Sindacate" e, unitamente alle Azioni CLT Sindacate, le "Azioni Sindacate").

La tabella che segue riporta una rappresentazione dei Soci Sindacati aderenti al Patto e del numero di Azioni Sindacate nel Patto da ciascun Socio Sindacato, alla Data di Efficacia della Fusione, e le relative percentuali di ciascun Socio Sindacato, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate nel Patto:

Socio Sindacato

Azioni Sindacate

% su capitale sociale di Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.

5.179.325

36,995%

57,028%

Lavia S.S.

551.250

3,938%

6,070%

Luigi Luzzati

166.395

1,189%

1,832%

Sylvia Loew

118.460

0,846%

1,304%

Marco Fausto Luzzati

47.410

0,339%

0,522%

Carla Luzzati

26.469

0,189%

0,291%

Comune di Firenze

1.714.323

12,245%

18,876%

Fidi Toscana S.p.A.

955.678

6,826%

10,523%

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze

322.763

2,305%

3,554%

Totale

9.082.073

64,872%

100,000%




5. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società Post-Fusione

A seguito della Fusione Adele Artom, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. e Lavia s.s., detiene circa il 40,93% del capitale sociale di CLI ed esercita, pertanto, il controllo ai sensi degli articoli 2359, n. 2, del Codice Civile (influenza dominante) e 93 del TUF.

6. Contenuto del Patto

Si sintetizza di seguito il contenuto delle pattuizioni rilevanti contenute nel Patto.

6.1 Composizione del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione

6.1.1 Lista di maggioranza

Le Parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, (i) per il tramite dei rispettivi Rappresentanti Comuni (come infra definiti), a formare e presentare, a norma dello Statuto Post-Fusione, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in sede di assemblea ordinaria dei soci per la nomina degli amministratori e/o dei sindaci (a seconda del caso), un’unica lista di maggioranza nella quale saranno indicati i nominativi dei candidati alla carica di amministratore e/o di sindaco (a seconda del caso), nel pieno rispetto delle pattuizioni che seguono (la "Lista di Maggioranza"), e (ii) ad esercitare i diritti di voto relativi a tutte le Azioni Sindacate in favore della Lista di Maggioranza.

6.1.2 Dalla Data di Efficacia del Patto fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto (il "Primo Periodo")

Nel Primo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di integrazione del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione del Patto, a (i) far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché (ii) presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di nove amministratori designati dai Soci CLT - di cui quattro in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF dal Codice di Autodisciplina (gli "Amministratori Indipendenti") - che saranno i consiglieri in carica alla Data di Efficacia del Patto e quattro amministratori designati dai Soci CLF.

Per tutto il Primo Periodo, il presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l’attuale presidente del consiglio di amministrazione di CLT, Dott. Luigi Luzzati, e il vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l’attuale vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato di CLT, Ing. Riccardo Pozzoli, senza modifica delle attuali rispettive deleghe gestionali.

Tra gli amministratori di designazione dei Soci CLF verrà nominato, per tutto il Primo Periodo, il vice-presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, a cui il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione assegnerà i ruoli di membro del comitato controllo e rischi, membro dell’organismo di vigilanza ai sensi D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, membro del comitato per le operazioni con parti correlate e membro del comitato per la remunerazione degli amministratori, nonché la funzione di intrattenere e coordinare le relazioni della Società Post-Fusione con le istituzioni a livello nazionale.

6.1.3 Nel periodo dalla scadenza del Primo Periodo fino alla data di scadenza del Patto (il "Secondo Periodo")

Nel Secondo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di nomina degli amministratori, a far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione riceva mandato di durata triennale e sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché a presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di (i) nove amministratori designati congiuntamente dai Soci CLT - di cui tre Amministratori Indipendenti - tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione e il vice-presidente ed amministratore delegato, entrambi muniti di deleghe gestionali e i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, fermo restando che detta designazione da parte dei Soci CLT terrà conto degli assetti del gruppo riconducibile alla Società Post-Fusione (il "Gruppo") e (ii) quattro amministratori designati congiuntamente dai Soci CLF - di cui un Amministratore Indipendente - tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione.

La designazione dei candidati da parte dei Soci CLT e dei Soci CLF secondo quanto sopra descritto dovrà altresì essere effettuata in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno, rispettivamente, quattro e uno dei propri candidati.

6.2 Composizione del collegio sindacale della Società Post-Fusione

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLT, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale della Società Post-Fusione sia costituito e rimanga composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue: (i) i Soci CLT designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) il presidente del collegio sindacale ed il rimanente sindaco supplente, ove non vengano tratti dall’eventuale lista di minoranza, verranno designati congiuntamente dai Soci CLT e Soci CLF; e (iv) la designazione dei candidati di cui ai precedenti punti lettere (i) e (ii) dovrà essere effettuata in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno uno dei rispettivi candidati.

6.3 Composizione degli organi sociali delle principali controllate dalla Società Post-Fusione

6.3.1 Organi sociali di Centrale del Latte della Toscana

Le Parti si sono impegnate a far sì che - e a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché -, dalla data di efficacia dello Scorporo e per tutta la successiva durata del Patto, gli organi sociali di Centrale del Latte della Toscana siano costituiti e rimangano composti da, (i) quanto al consiglio di amministrazione, un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi e il cui mandato avrà durata triennale, e, (ii) quanto al collegio sindacale da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e il cui mandato avrà durata triennale. Segnatamente, tali organi sociali verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLF designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l’amministratore delegato o direttore generale; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana;

(b) i Soci CLT designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana;

(c) il consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana varrà doppio (c.d. casting vote);

(d) i Soci CLF avranno il diritto di designare congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(e) i Soci CLT avranno il diritto di designare congiuntamente un sindaco effettivo - che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale - ed un sindaco supplente.

6.3.2 Organi sociali di CLV
Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il consiglio di amministrazione di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l’amministratore delegato; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione CLV;

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di CLV; e

(c) il consiglio di amministrazione di CLV delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di CLV varrà doppio (c.d. casting vote).

Con riferimento al Primo Periodo, al fine di determinare la composizione del consiglio di amministrazione di CLV nel rispetto delle pattuizioni che precedono, i Soci CLT si sono impegnati a far sì che il consiglio di amministrazione di CLV provveda, con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto, a cooptare gli amministratori designati dai Soci CLF, con l’attribuzione della carica di vice-presidente del consiglio di amministrazione conformemente a quanto previsto nella precedente lettera (b) del presente paragrafo 6.3.2, i quali resteranno in carica fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto (i.e., al termine del Primo Periodo).

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLV, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei seguenti criteri di designazione.
Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché, a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo - che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale - e un sindaco supplente.

6.4 Sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati

L’eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un amministratore o di un sindaco, designato secondo quanto indicato ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 che precedono, dovrà essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri di designazione ivi previsti e della composizione del relativo organo sociale nei termini ivi indicati.

6.5 Ulteriori previsioni inerenti al governo societario

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il governo societario operativo del Gruppo venga organizzato e modellato nel rispetto delle seguenti ulteriori pattuizioni:

(a) rispetto - nei limiti massimi consentiti - dei modelli organizzativi operativi attualmente utilizzati, rispettivamente, da CLT (con riferimento alla Società Post-Fusione) e da CLF (con riferimento a Centrale del Latte della Toscana);

(b) integrazione e/o costituzione dei comitati di Gruppo che le Parti riterranno di comune accordo in buona fede utili e necessari;

(c) mantenimento della separazione tra gli attuali sistemi informativi di CLT e di CLF (i "Sistemi Informativi") anche ad esito della Fusione (rispettivamente, nella Società Post-Fusione ed in Centrale del Latte della Toscana), con l’impegno di valutare congiuntamente in buona fede i tempi e le modalità per assicurare la loro integrazione;

(d) costituzione di un comitato marketing, composto dagli attuali responsabili marketing e responsabili delle vendite di ciascuno stabilimento del Gruppo e motore propulsivo delle opportunità di sviluppo e delle iniziative su base nazionale ed internazionale, con riunioni periodiche per verificare l’andamento mensile delle azioni intraprese e il loro riflesso sulle vendite;

(e) costituzione di un comitato tecnico di gruppo che comprenderà i responsabili tecnici, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ciascuno stabilimento del Gruppo, riunendosi periodiche per l’esame delle tematiche emerse o emergenti in tema di impianti e macchinari e normative relative alla sicurezza sul lavoro e ambientale;

(f) costituzione di un comitato strategico di gruppo, che: (i) avrà il compito di dare indicazioni e suggerimenti circa le linee guida dello sviluppo a livello di Gruppo e sensibilizzare le associazioni e le strutture pubbliche sui fenomeni strutturali del "mondo del latte"; (ii) sarà costituito da un numero variabile di componenti, a seconda delle materie da trattare, ma dovrà in ogni caso comprendere i presidenti, vice-presidenti e gli amministratori delegati di tutte le società del Gruppo; (iii) opererà esclusivamente come sede di studio, confronto e dibattito per stimolare l’operatività delle società del Gruppo, senza procedere a votazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno; (iv) potrà invitare alle proprie sessioni anche individui esterni al Gruppo, in particolare in presenza di fenomeni strutturali del "mondo del latte"; (v) avrà un segretario nominato per un anno dai partecipanti alla prima riunione e successivamente rinnovato o sostituito, che avrà il compito, sentite le sollecitazioni dei componenti del comitato, di convocare le riunioni dello stesso e di verbalizzarne i contenuti; e (vi) si riunirà periodicamente, alternando le sedi tra i vari stabilimenti del Gruppo.

6.6 Assemblea di CLT di approvazione della Fusione

Si rappresenta che dall’avvenuta sottoscrizione del Patto è conseguito che i Soci CLT prestassero l’autonomo consenso al perfezionamento dell’Operazione e quindi il loro autonomo impegno a votare in senso favorevole, nell’ambito dell’assemblea straordinaria e ordinaria di CLT, in ordine all’approvazione del Progetto di Fusione e della Fusione, nonché all’integrazione, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di quattro membri designati dai Soci CLF e alla proposta sull’acquisto di azioni proprie.

6.7 Lock-up

Per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto (il "Periodo di Lock-up"), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, Trasferire (come infra definito), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il "Potenziale Acquirente").

Per "Trasferimento" si intenderà qualsiasi atto, negozio, operazione o serie di operazioni (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione e l’intestazione fiduciaria) in forza del quale si determini il trasferimento, diretto o indiretto, a favore di Potenziali Acquirenti, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su qualsivoglia Azione Sindacata o di qualsiasi diritto sulle Azioni Sindacate medesime, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisca il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni Sindacate o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Sindacate, ovvero, la conclusione di qualsiasi contratto derivato relativo alle Azioni Sindacate ovvero il compimento di qualsiasi operazione su derivati che determini una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica). Il verbo "Trasferire" comunque coniugato avrà un significato coerente a quello di Trasferimento. Non si considererà Trasferimento la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

Le suddette restrizioni non limitano in ogni caso il diritto delle Parti di accettare - ai termini ed alle condizioni previste dallo Statuto Post-Fusione - un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa (i) nei confronti di tutti gli azionisti della Società Post-Fusione rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale della Società Post-Fusione e (ii) a condizioni che prevedano la parità di trattamento degli azionisti.

6.8 Prelazione

A seguito della scadenza del Periodo di Lock-up, le Azioni Sindacate potranno essere Trasferite, in tutto o in parte, dai Soci Sindacati a favore di Potenziali Acquirenti esclusivamente nel rispetto di un diritto di prelazione previsto a favore degli agli altri Soci Sindacati ai sensi, nonché ai termini e secondo la procedura e le specifiche modalità previste dal Patto. Tale diritto di prelazione non troverà applicazione in caso di costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

7. Efficacia e durata del Patto

Il Patto è entrato in vigore alla Data di Efficacia del Patto (30 settembre 2016) e rimarrà valido ed efficace fino alla prima tra le seguenti date di scadenza: (i) il 3° (terzo) anniversario della Data di Efficacia del Patto e (ii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione (fermo restando l’obbligo delle Parti di adempiere, anche dopo detto termine di scadenza, tutte le rispettive obbligazioni di cui al Patto già sorte e non ancora adempiute alla data di scadenza del Patto medesimo).

Alla prima scadenza di cui al precedente punto (i) del presente paragrafo 7 (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 (anni) ciascuno, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti all’altra entro e non oltre il 180° (centottantesimo) giorno lavorativo precedente la data di scadenza di ciascun periodo triennale di durata.

Per effetto della Comunicazione di Disdetta, il Patto non verrà rinnovato alla scadenza del 29 settembre 2019 e si intenderà cessato e privo di efficacia a decorrere da tale data.

Le disposizioni parasociali del Patto cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere, in conformità alle disposizioni del Patto, Azioni Sindacate.

8. Rappresentanti Comuni

A decorrere dalla Data di Efficacia del Patto per tutta la durata del Patto, i Soci CLT e i Soci CLF hanno conferito mandato irrevocabile con rappresentanza anche nell’interesse dell’altra Parte, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1723, 2° comma, e 1726 del Codice Civile, rispettivamente a Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e al Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore, perché possano, in nome e per conto rispettivamente di tutti i Soci CLT e di tutti i Soci CLF, adempiere alle obbligazioni dei Soci CLT e dei Soci CLF ed esercitare tutti i diritti spettanti a questi ultimi ai sensi del Patto (i "Rappresentanti Comuni").

9. Legge applicabile e foro competente

Il Patto è retto dalla legge italiana. Per qualsivoglia controversia derivante dal Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

10. Deposito delle Azioni Sindacate

Le Azioni Sindacate sono state depositate, all’esito della Fusione, su conti individuali degli Azionisti Sindacati nel Patto.11. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 11 maggio 2016 protocollo n. 61236 e il relativo estratto è stato pubblicato sul quotidiano LA STAMPA il giorno 12 maggio 2016. La Comunicazione di Disdetta è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 19 ottobre 2018, protocollo n. PRA/144891/2018/CTOAUTO.

*****

Il presente estratto è pubblicato sul sito internet di Centrale del Latte (www.centralelatteitalia.com).

Torino, 19 ottobre 2018

[CT.1.18.1]


 Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli articoli 130 e 131, comma 2, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi dell’articolo 131, comma 2 del Regolamento Emittenti per dare atto che è intervenuta una variazione del numero e delle percentuali delle Azioni Sindacate nel Patto.  Tale variazione fa seguito alla variazione del numero dei diritti di voto riferiti alle Azioni Sindacate nel Patto per effetto (i) dell’attribuzione del Voto Maggiorato (come di seguito definito) ai Soci CLT che ne hanno fatto richiesta e che hanno mantenuto le proprie azioni iscritte per un periodo di 24 mesi presso l’elenco istituito, tenuto e aggiornato dalla Società ai sensi dell’articolo 5 dello statuto sociale e (ii) della rinuncia parziale da parte di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. di n. 4.500.000 diritti di voto, con conseguente incremento dei diritti di voto riferiti alle Azioni Sindacate nel Patto da n. 9.082.073, pari complessivamente al 64,872% del totale dei diritti di voto alla data della precedente pubblicazione avvenuta in data 19 ottobre 2018, a n. 10.478.710 diritti di voto riferiti alle Azioni Sindacate nel Patto, complessivamente pari al 68,058% dei diritti di voto.

Si evidenzia che alla data odierna il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 14.000.020 azioni ordinarie che conferiscono, complessivamente, n. 15.396.657 diritti di voto.  Nello specifico, il capitale sociale della Società è composto da:
(i) n. 12.603.383 azioni ordinarie senza voto maggiorato, che conferiscono n. 12.603.383 diritti di voto; e
(ii) n. 1.396.637 azioni ordinarie con voto maggiorato ai sensi dell’articolo 5 dello statuto di CLI (il “Voto Maggiorato”), che conferiscono n. 2.793.274 diritti di voto.

Le variazioni apportate al testo dell’estratto sono evidenziate in carattere sottolineato.  I termini sopra indicati con la lettera maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 130 e 131, comma 2, del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

A. In data 9 maggio 2016, è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”) tra Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., C.F. 00486240013, con sede in Torino, via Filadelfia, 220, Lavia S.S., C.F. 92019820056, con sede in Asti, via Arò, 4, e i sig.ri Luigi Luzzati, C.F. LZZLGU53P29D969J, Marco Fausto Luzzati, C.F. LZZMCF81H03Z602H, Sylvia Loew, C.F. LWOSLV44S50Z602A, Carla Luzzati, C.F. LZZCRL79H60Z602M (Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia S.S., Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Sylvia Loew e Carla Luzzati, congiuntamente, i “Soci CLT” e, ciascuno, un “Socio CLT”) e Comune di Firenze, C.F. 01307110484, con sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1, Fidi Toscana S.p.A., C.F. 01062640485, con sede in Firenze, Viale G. Mazzini 46, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, C.F. 030097420487, con sede in Firenze Volta dei Mercanti 1, (Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A., Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, congiuntamente, i “Soci CLF” e, ciascuno, un “Socio CLF”) (i Soci CLT, complessivamente da una parte, ed i Soci CLF, complessivamente dall’altra parte, congiuntamente, le “Parti” e, ciascuno, una “Parte”; i Soci CLT e i Soci CLF, congiuntamente, i “Soci Sindacati” e, singolarmente, un “Socio Sindacato”), contenente pattuizioni rilevanti ex articolo 122 del TUF e volto a disciplinare i principi relativi, inter alia, ad alcuni aspetti del governo societario della Società Post-Fusione (come infra definita) e di alcune controllate di quest’ultima, ivi incluse Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., C.F. 02975790243, con sede in Vicenza, Via A. Faedo, 60 (“CLV”) e Centrale del Latte della Toscana S.p.A., C.F. 06652120483, con sede in Firenze, via dell’Olmatello n. 20 (“Centrale del Latte della Toscana”), nonché il regime di circolazione delle rispettive Azioni Sindacate (come infra definite) di CLI (come infra definita).

B. La sottoscrizione del Patto si inserisce nell’ambito dell’operazione - i cui termini e condizioni sono disciplinati nell’accordo di fusione (l’ Accordo di Fusione”) sottoscritto in data 4 dicembre 2015 da Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220 (“CLT”) e Centrale del Latte di Firenze, Pistoia, e Livorno S.p.A., C.F. 00407750488, con sede in Firenze, Via dell’Olmatello, 20 (“CLF”) e nel progetto di fusione (il “Progetto di Fusione”) approvato in data 27 gennaio 2016 dai consigli di amministrazione di CLT e CLF - che prevedeva il perfezionamento (complessivamente, l’“Operazione”):

(i) della fusione per incorporazione di CLF in CLT (la “Fusione”);

(ii) del cambio di denominazione di CLT, quale società risultante dalla Fusione, in “Centrale del Latte d’Italia S.p.A.” (la “Società Post-Fusione” o “CLI”); e

(iii) sostanzialmente in un unico contesto con la Fusione, del conferimento dell’intero complesso aziendale di CLF in Centrale del Latte della Toscana (lo “Scorporo”).

C. La Fusione è stata approvata rispettivamente in data 9 maggio 2016 e 13 giugno 2016 dall’assemblea straordinaria dei soci di CLF e dall’assemblea straordinaria dei soci di CLT. Con particolare riferimento all’assemblea straordinaria di CLT, tale deliberazione è stata assunta con una percentuale di voti favorevoli pari al 63,05% del capitale sociale di quest’ultima che comprendeva, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto, la maggioranza richiesta dall’articolo 49, comma 1, lettera (g), del Regolamento Emittenti.

D. Il perfezionamento della Fusione era subordinato all'avveramento - o alla rinuncia, se del caso, ove consentito dalle applicabili disposizioni - entro il 30 settembre 2016, delle seguenti condizioni:

(i) approvazione del Progetto di Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di CLT;

(ii) adozione del nuovo statuto sociale, nel testo allegato al Progetto di Fusione, da parte dell’assemblea straordinaria di CLT (lo “Statuto Post-Fusione”);

(iii) assunzione, da parte dell’assemblea ordinaria di CLT, da tenersi successivamente all’assemblea straordinaria di approvazione del Progetto di Fusione, della delibera

- per l’integrazione, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di 4 (quattro) membri, designati dai Soci CLF; e

- per l’acquisto di azioni proprie, con efficacia immediata e non soggetta a condizioni sospensive di efficacia;

(iv) rilascio da parte di Consob del provvedimento concernente il giudizio di equivalenza sul prospetto di quotazione delle azioni della Società Post-Fusione da emettere a servizio della Fusione, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti;

(v) mancata approvazione, emissione, promulgazione, attuazione o presentazione da parte di alcun Tribunale competente di qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vietasse o sospendesse l'esecuzione della Fusione secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione e mancata approvazione, promulgazione o attuazione di provvedimenti da parte di alcun tribunale competente che avessero l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della Fusione;

(vi) non applicabilità ai Soci Sindacati nel Patto della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto, con l’approvazione della Fusione da parte dell’assemblea straordinaria di CLT con la maggioranza richiesta dall’articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti; e

(vii) positivo espletamento della confirmatory due diligence.

Le predette condizioni si sono interamente verificate entro la Data di Efficacia della Fusione (come infra definita).

E. Nulla ostando, dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la “Data di Efficacia della Fusione”), si sono prodotti gli effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione; ai sensi di quanto previsto nell’atto di Fusione, essendo l’efficacia del Patto e le correlate obbligazioni sospensivamente subordinate all’intervenuta efficacia della Fusione, il Patto ha acquistato anch’esso efficacia a partire dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la “Data di Efficacia del Patto”).

F. Per effetto della Fusione, i Soci CLF hanno ricevuto in concambio - a far data dal giorno di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’”MTA”) - azioni ordinarie della Società Post-Fusione di nuova emissione al servizio della Fusione, quotate sul MTA, sulla base del rapporto di cambio indicato nell’Accordo di Fusione, come comunicato al mercato.

G. Il Patto ha durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7 (Efficacia e Durata del Patto).

Di seguito viene fornita una illustrazione del contenuto delle principali previsioni del Patto.

2. Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6 (Contenuto del Patto), hanno natura di sindacato di voto e di blocco a norma dell’articolo 122 del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., che, all’esito della Fusione, è stata ridenominata “Centrale del Latte d’Italia S.p.A.”, C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220.

Antecedentemente alla Fusione, il capitale sociale di CLT era pari a Euro 20.600.000 diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

Alla data odierna, il capitale sociale di CLI è pari a Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

4. Soggetti aderenti e Azioni Sindacate nel Patto

Il presente Patto aggrega: (i) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione, possedute dai Soci CLT, rappresentative nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, del 43,496% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le “Azioni CLT Sindacate”) e (ii) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione possedute da Soci CLF, tale da rappresentare nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, il 21,376% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le azioni di cui al presente punto (ii) le “Azioni CLF Sindacate” e, unitamente alle Azioni CLT Sindacate, le “Azioni Sindacate”).

La tabella che segue riporta una rappresentazione dei Soci Sindacati aderenti al Patto e del numero delle Azioni Sindacate e dei diritti di voto riferiti alle Azioni Sindacate nel Patto da ciascun Socio Sindacato e le relative percentuali di ciascun Socio Sindacato, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie e dei diritti di voto ad esse riferiti, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate nel Patto e dei diritti di voto ad esse riferiti:

Socio Sindacato

Azioni Sindacate

% su capitale sociale di Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020

Numero dei diritti di voto riferiti alle Azioni Sindacate

% diritti di voto delle Azioni Sindacate sul numero complessivo dei diritti di voto

% diritti di voto delle Azioni Sindacate sul totale dei diritti di voto delle Azioni Sindacate

Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.

5.179.325

36,995%

5.858.650

38,051%

55,910%

Lavia S.S.

551.250

3,938%

1.102.500

7,161%

10,521%

Luigi Luzzati

166.395

1,189%

332.457

2,159%

3,173%

Sylvia Loew

118.460

0,846%

118.460

0,769%

1,130%

Marco Fausto Luzzati

47.410

0,339%

47.410

0.308%

0,452%

Carla Luzzati

26.469

0,189%

26.469

0,172%

0,253%

Comune di Firenze

1.714.323

12,245%

1.714.323

11,134%

16,360%

Fidi Toscana S.p.A.

955.678

6,826%

955.678

6,207%

9,120%

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze

322.763

2,305%

322.763

2,096%

3,080%

Totale

9.082.073

64,872%

10.478.710

68,058%

100,000%





5. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società Post-Fusione

A seguito della Fusione Adele Artom, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. e Lavia s.s., detiene circa il 47,274% del numero complessivo dei diritti di voto di CLI ed esercita, pertanto, il controllo ai sensi degli articoli 2359, n. 2, del Codice Civile (influenza dominante) e 93 del TUF.

6. Contenuto del Patto

Si sintetizza di seguito il contenuto delle pattuizioni rilevanti contenute nel Patto.

6.1 Composizione del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione

6.1.1 Lista di maggioranza
Le Parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, (i) per il tramite dei rispettivi Rappresentanti Comuni (come infra definiti), a formare e presentare, a norma dello Statuto Post-Fusione, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in sede di assemblea ordinaria dei soci per la nomina degli amministratori e/o dei sindaci (a seconda del caso), un’unica lista di maggioranza nella quale saranno indicati i nominativi dei candidati alla carica di amministratore e/o di sindaco (a seconda del caso), nel pieno rispetto delle pattuizioni che seguono (la “Lista di Maggioranza”), e (ii) ad esercitare i diritti di voto relativi a tutte le Azioni Sindacate in favore della Lista di Maggioranza.

6.1.2 Dalla Data di Efficacia del Patto fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto (il “Primo Periodo”)

Nel Primo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di integrazione del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione del Patto, a (i) far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché (ii) presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di nove amministratori designati dai Soci CLT - di cui quattro in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF dal Codice di Autodisciplina (gli “Amministratori Indipendenti”) - che saranno i consiglieri in carica alla Data di Efficacia del Patto e quattro amministratori designati dai Soci CLF.

Per tutto il Primo Periodo, il presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l’attuale presidente del consiglio di amministrazione di CLT, Dott. Luigi Luzzati, e il vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l’attuale vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato di CLT, Ing. Riccardo Pozzoli, senza modifica delle attuali rispettive deleghe gestionali.

Tra gli amministratori di designazione dei Soci CLF verrà nominato, per tutto il Primo Periodo, il vice-presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, a cui il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione assegnerà i ruoli di membro del comitato controllo e rischi, membro dell’organismo di vigilanza ai sensi D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, membro del comitato per le operazioni con parti correlate e membro del comitato per la remunerazione degli amministratori, nonché la funzione di intrattenere e coordinare le relazioni della Società Post-Fusione con le istituzioni a livello nazionale.

6.1.3 Nel periodo dalla scadenza del Primo Periodo fino alla data di scadenza del Patto (il “Secondo Periodo”)

Nel Secondo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di nomina degli amministratori, a far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione riceva mandato di durata triennale e sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché a presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di (i) nove amministratori designati congiuntamente dai Soci CLT - di cui tre Amministratori Indipendenti - tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione e il vice-presidente ed amministratore delegato, entrambi muniti di deleghe gestionali e i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, fermo restando che detta designazione da parte dei Soci CLT terrà conto degli assetti del gruppo riconducibile alla Società Post-Fusione (il “Gruppo”) e (ii) quattro amministratori designati congiuntamente dai Soci CLF - di cui un Amministratore Indipendente - tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione.

La designazione dei candidati da parte dei Soci CLT e dei Soci CLF secondo quanto sopra descritto dovrà altresì essere effettuata in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno, rispettivamente, quattro e uno dei propri candidati.

6.2 Composizione del collegio sindacale della Società Post-Fusione

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLT, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale della Società Post-Fusione sia costituito e rimanga composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue: (i) i Soci CLT designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) il presidente del collegio sindacale ed il rimanente sindaco supplente, ove non vengano tratti dall’eventuale lista di minoranza, verranno designati congiuntamente dai Soci CLT e Soci CLF; e (iv) la designazione dei candidati di cui ai precedenti punti lettere (i) e (ii) dovrà essere effettuata in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno uno dei rispettivi candidati.

6.3 Composizione degli organi sociali delle principali controllate dalla Società Post-Fusione

6.3.1 Organi sociali di Centrale del Latte della Toscana

Le Parti si sono impegnate a far sì che - e a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché -, dalla data di efficacia dello Scorporo e per tutta la successiva durata del Patto, gli organi sociali di Centrale del Latte della Toscana siano costituiti e rimangano composti da, (i) quanto al consiglio di amministrazione, un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi e il cui mandato avrà durata triennale, e, (ii) quanto al collegio sindacale da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e il cui mandato avrà durata triennale. Segnatamente, tali organi sociali verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLF designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l’amministratore delegato o direttore generale; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana;

(b) i Soci CLT designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana;

(c) il consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana varrà doppio (c.d. casting vote);

(d) i Soci CLF avranno il diritto di designare congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(e) i Soci CLT avranno il diritto di designare congiuntamente un sindaco effettivo - che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale - ed un sindaco supplente.

6.3.2 Organi sociali di CLV
Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il consiglio di amministrazione di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l’amministratore delegato; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione CLV;

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di CLV; e

(c) il consiglio di amministrazione di CLV delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di CLV varrà doppio (c.d. casting vote).

Con riferimento al Primo Periodo, al fine di determinare la composizione del consiglio di amministrazione di CLV nel rispetto delle pattuizioni che precedono, i Soci CLT si sono impegnati a far sì che il consiglio di amministrazione di CLV provveda, con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto, a cooptare gli amministratori designati dai Soci CLF, con l’attribuzione della carica di vice-presidente del consiglio di amministrazione conformemente a quanto previsto nella precedente lettera (b) del presente paragrafo 6.3.2, i quali resteranno in carica fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto (i.e., al termine del Primo Periodo).

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLV, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei seguenti criteri di designazione.
Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché, a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo - che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale - e un sindaco supplente.

6.4 Sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati

L’eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un amministratore o di un sindaco, designato secondo quanto indicato ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 che precedono, dovrà essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri di designazione ivi previsti e della composizione del relativo organo sociale nei termini ivi indicati.

6.5 Ulteriori previsioni inerenti al governo societario

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il governo societario operativo del Gruppo venga organizzato e modellato nel rispetto delle seguenti ulteriori pattuizioni:

(a) rispetto - nei limiti massimi consentiti - dei modelli organizzativi operativi attualmente utilizzati, rispettivamente, da CLT (con riferimento alla Società Post-Fusione) e da CLF (con riferimento a Centrale del Latte della Toscana);

(b) integrazione e/o costituzione dei comitati di Gruppo che le Parti riterranno di comune accordo in buona fede utili e necessari;

(c) mantenimento della separazione tra gli attuali sistemi informativi di CLT e di CLF (i “Sistemi Informativi”) anche ad esito della Fusione (rispettivamente, nella Società Post-Fusione ed in Centrale del Latte della Toscana), con l’impegno di valutare congiuntamente in buona fede i tempi e le modalità per assicurare la loro integrazione;

(d) costituzione di un comitato marketing, composto dagli attuali responsabili marketing e responsabili delle vendite di ciascuno stabilimento del Gruppo e motore propulsivo delle opportunità di sviluppo e delle iniziative su base nazionale ed internazionale, con riunioni periodiche per verificare l’andamento mensile delle azioni intraprese e il loro riflesso sulle vendite;

(e) costituzione di un comitato tecnico di gruppo che comprenderà i responsabili tecnici, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ciascuno stabilimento del Gruppo, riunendosi periodiche per l’esame delle tematiche emerse o emergenti in tema di impianti e macchinari e normative relative alla sicurezza sul lavoro e ambientale;

(f) costituzione di un comitato strategico di gruppo, che: (i) avrà il compito di dare indicazioni e suggerimenti circa le linee guida dello sviluppo a livello di Gruppo e sensibilizzare le associazioni e le strutture pubbliche sui fenomeni strutturali del “mondo del latte”; (ii) sarà costituito da un numero variabile di componenti, a seconda delle materie da trattare, ma dovrà in ogni caso comprendere i presidenti, vice-presidenti e gli amministratori delegati di tutte le società del Gruppo; (iii) opererà esclusivamente come sede di studio, confronto e dibattito per stimolare l’operatività delle società del Gruppo, senza procedere a votazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno; (iv) potrà invitare alle proprie sessioni anche individui esterni al Gruppo, in particolare in presenza di fenomeni strutturali del “mondo del latte”; (v) avrà un segretario nominato per un anno dai partecipanti alla prima riunione e successivamente rinnovato o sostituito, che avrà il compito, sentite le sollecitazioni dei componenti del comitato, di convocare le riunioni dello stesso e di verbalizzarne i contenuti; e (vi) si riunirà periodicamente, alternando le sedi tra i vari stabilimenti del Gruppo.

6.6 Assemblea di CLT di approvazione della Fusione

Si rappresenta che dall’avvenuta sottoscrizione del Patto è conseguito che i Soci CLT prestassero l’autonomo consenso al perfezionamento dell’Operazione e quindi il loro autonomo impegno a votare in senso favorevole, nell’ambito dell’assemblea straordinaria e ordinaria di CLT, in ordine all’approvazione del Progetto di Fusione e della Fusione, nonché all’integrazione, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di quattro membri designati dai Soci CLF e alla proposta sull’acquisto di azioni proprie.

6.7 Lock-up

Per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto (il “Periodo di Lock-up”), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, Trasferire (come infra definito), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il “Potenziale Acquirente”).

Per “Trasferimento” si intenderà qualsiasi atto, negozio, operazione o serie di operazioni (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione e l’intestazione fiduciaria) in forza del quale si determini il trasferimento, diretto o indiretto, a favore di Potenziali Acquirenti, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su qualsivoglia Azione Sindacata o di qualsiasi diritto sulle Azioni Sindacate medesime, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisca il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni Sindacate o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Sindacate, ovvero, la conclusione di qualsiasi contratto derivato relativo alle Azioni Sindacate ovvero il compimento di qualsiasi operazione su derivati che determini una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica). Il verbo “Trasferire” comunque coniugato avrà un significato coerente a quello di Trasferimento. Non si considererà Trasferimento la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

Le suddette restrizioni non limitano in ogni caso il diritto delle Parti di accettare - ai termini ed alle condizioni previste dallo Statuto Post-Fusione - un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa (i) nei confronti di tutti gli azionisti della Società Post-Fusione rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale della Società Post-Fusione e (ii) a condizioni che prevedano la parità di trattamento degli azionisti.

6.8 Prelazione

A seguito della scadenza del Periodo di Lock-up, le Azioni Sindacate potranno essere Trasferite, in tutto o in parte, dai Soci Sindacati a favore di Potenziali Acquirenti esclusivamente nel rispetto di un diritto di prelazione previsto a favore degli agli altri Soci Sindacati ai sensi, nonché ai termini e secondo la procedura e le specifiche modalità previste dal Patto. Tale diritto di prelazione non troverà applicazione in caso di costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

7. Efficacia e durata del Patto

Il Patto è entrato in vigore alla Data di Efficacia del Patto (30 settembre 2016) e rimarrà valido ed efficace fino alla prima tra le seguenti date di scadenza: (i) il 3° (terzo) anniversario della Data di Efficacia del Patto e (ii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione (fermo restando l’obbligo delle Parti di adempiere, anche dopo detto termine di scadenza, tutte le rispettive obbligazioni di cui al Patto già sorte e non ancora adempiute alla data di scadenza del Patto medesimo).

Alla prima scadenza di cui al precedente punto (i) del presente paragrafo 7 (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 (anni) ciascuno, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti all’altra entro e non oltre il 180° (centottantesimo) giorno lavorativo precedente la data di scadenza di ciascun periodo triennale di durata.

In data 17 ottobre 2018 nel rispetto del termine di preavviso previsto dal Patto, i Soci CLT hanno comunicato ai Soci CLF la propria volontà di dare disdetta del Patto, il quale, pertanto, non verrà rinnovato alla scadenza del 29 settembre 2019 e si intenderà cessato e privo di efficacia a decorrere da tale data.
Le disposizioni parasociali del Patto cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere, in conformità alle disposizioni del Patto, Azioni Sindacate.

8. Rappresentanti Comuni

A decorrere dalla Data di Efficacia del Patto per tutta la durata del Patto, i Soci CLT e i Soci CLF hanno conferito mandato irrevocabile con rappresentanza anche nell’interesse dell’altra Parte, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1723, 2° comma, e 1726 del Codice Civile, rispettivamente a Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e al Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore, perché possano, in nome e per conto rispettivamente di tutti i Soci CLT e di tutti i Soci CLF, adempiere alle obbligazioni dei Soci CLT e dei Soci CLF ed esercitare tutti i diritti spettanti a questi ultimi ai sensi del Patto (i “Rappresentanti Comuni”).

9. Legge applicabile e foro competente

Il Patto è retto dalla legge italiana. Per qualsivoglia controversia derivante dal Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

10. Deposito delle Azioni Sindacate

Le Azioni Sindacate sono state depositate, all’esito della Fusione, su conti individuali degli Azionisti Sindacati nel Patto.

11. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 11 maggio 2016 protocollo n. 61236 e il relativo estratto è stato pubblicato sul quotidiano LA STAMPA il giorno 12 maggio 2016.  La variazione del numero e delle percentuali dei diritti di voto riferiti alle Azioni Sindacate nel Patto è stata depositata in data 16 gennaio 2019 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino con numero di protocollo PRA/7712/2019/CTOAUTO.

*****
Il presente estratto è pubblicato sul sito internet di Centrale del Latte (www.centralelatteitalia.com).

Torino, 16 gennaio 2019

[CT.1.19.1]


Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato 

Ai sensi degli artt. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2020 (l'Accordo) tra Newlat Food S.p.A. ("Newlat Food") ed Edoardo Pozzoli relativo alla societa' Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ("CLI").

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni contenute nell'Accordo, come riassunte al paragrafo 5 che segue, rilevano a norma dell'art. 122, comma 1, del TUF.

2.Societa' i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo 

Centrale del Latte d'Italia S.p.A., una societa' di diritto italiano con sede legale in Torino, Via Filadelfia, n. 220, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino e codice Fiscale 01934250018, il cui capitale sociale e' pari a Euro 28.840.041,20 ed e' suddiviso in n. 14.0000.020 azioni ordinarie.

3.Soggetti aderenti all'Accordo e strumenti finanziari conferiti allo stesso 

L'Accordo vincola:

  1. Newlat Food S.p.A., con sede legale in Via Kennedy, n. 16, Reggio Emilia (Italia), capitale sociale pari a Euro 227.000.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 00183410653; e 
  2. Edoardo Pozzoli, nato a Torino, il 13 luglio 1982, codice fiscale PZZDRD82L13L219G.

In data 1 aprile 2020, si e' perfezionato il contratto di compravendita sottoscritto in pari data tra Newlat Group S.A., in qualita' di venditore, e Newlat Food, in qualita' di acquirente, ai sensi del quale Newlat Food ha acquistato n. 6.660.242 azioni ordinarie di CLI, rappresentative del 47,57% del capitale sociale ordinario e votante di CLI (il "Contratto di Compravendita").

Gli strumenti finanziari di CLI oggetto dell'Accordo sono tutte le n. 6.660.242 azioni ordinarie di CLI detenute da Newlat Food successivamente al perfezionamento del Contratto di

Compravendita, che rappresentano circa il 47,57% del capitale sociale ordinario e votante di CLI.

Edoardo Pozzoli non detiene azioni ordinarie di CLI e, pertanto, le azioni ordinarie sopra indicate rappresentano il 100% delle azioni ordinarie conferite all'Accordo.

4.Controllo 

Le disposizioni dell'Accordo non influiscono sul controllo di CLI. 

A seguito del perfezionamento del Contratto di Compravendita, Newlat Food esercita il controllo su CLI ai sensi dell'art. 93 del TUF in quanto detiene il 47,57% del capitale sociale di CLI.

5.Contenuto dell'Accordo

  1. Con avviso di convocazione pubblicato in data 11 marzo 2020, l'assemblea ordinaria di CLI e' stata convocata per il giorno 29 aprile 2020, in unica convocazione (l'Assemblea), per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020 - 2021 - 2022 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi".
  2. Newlat Food intende presentare una lista di candidati, ai sensi dell'art. 11 dello statuto di CLI e della disciplina applicabile, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per cui e' stata convocata l'Assemblea (la "Lista"), che rimarra' in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (il "Mandato").
  3. Ai sensi dell'Accordo, Newlat Food si e' impegnata a includere nella Lista il nominativo di Edoardo Pozzoli, in posizione utile per la effettiva elezione, di modo che i nominativi restanti inclusi nella Lista soddisfino i requisiti di legge e regolamenti applicabili anche in materia di requisiti di indipendenza e di equilibrio fra i generi.
  4. Newlat Food si e', inoltre, impegnata a fare quanto in proprio potere affinche', in caso di nomina di Edoardo Pozzoli alla carica di consigliere di CLI da parte dell'Assemblea, il consiglio di amministrazione di CLI attribuisca a Edoardo Pozzoli specifiche deleghe alla funzione di responsabile operations, con un compenso che sara' determinato ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile, tenuto conto delle raccomandazioni del comitato remunerazioni e a condizione che il Collegio Sindacale esprima parere favorevole, in linea con gli standard di mercato e le politiche di remunerazione di CLI.
  5. Newlat Food si e' impegnata a includere il nominativo di Edoardo Pozzoli nella lista di candidati che dovesse presentare per il rinnovo dei componenti del consiglio di amministrazione di CLI per l'intera durata dell'Accordo (ivi incluso, alla scadenza del Mandato) e a non votare a favore della revoca di Edoardo Pozzoli dalla carica di amministratore, fatto salvo in ipotesi di giusta causa di revoca ai sensi della normativa rilevante.

6.Durata dell'Accordo

L'Accordo e' entrato in vigore alla sua data di sottoscrizione, in data 30 marzo 2020, e cessera' di avere efficacia alla data corrispondente al terzo anniversario della data di stipula dell'Accordo (la "Data Rilevante").

A decorrere dal sesto mese precedente la Data Rilevante, Newlat Food ed Edoardo Pozzoli si sono impegnati a incontrarsi e valutare in buona fede il rinnovo dell'Accordo, fermo restando che, ove, alla Data Rilevante, CLI non sia una societa' con azioni quotate ai sensi e per gli effetti degli articoli 122 e 123 del TUF, ovvero in ogni caso tali disposizioni non siano applicabili all'Accordo, quest'ultimo s'intendera' avere efficacia anche oltre la Data Rilevante fino al piu' lungo termine legale di efficacia applicabile; per l'effetto, la Data Rilevante s'intendera' automaticamente modificata di conseguenza.

7.Deposito dell'Accordo

L'Accordo e' stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino in data 3 aprile 2020.

Le presenti informazioni essenziali relative alle disposizioni contenute nell'Accordo sono pubblicate sul sito internet di CLI, www.centralelatteitalia.com.

Reggio Emilia, 3 aprile 2020

[CT2.20.1]  


 Avviso di scioglimento del patto parasociale, ai sensi dell'art. 131, comma 4, lett. b), del regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell’articolo 131, comma 4 lettera b) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") si rende noto che il Patto Parasociale (il "Patto") - riconducibile alla fattispecie di sindacato di voto e di blocco a norma dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato ed integrato (il "TUF")  avente ad oggetto n.  9.082.073 azioni ordinarie di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ("Centrale del Latte" o la "Società) pari a 64,872% del capitale sociale della Società sottoscritto in data 9 maggio 2016 ed efficace dal 30 settembre 2016per un periodo di tre anni, stipulato tra Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia S.S., Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Sylvia Loew e Carla Luzzati (congiuntamente, i "Soci CLT"), da un lato e Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A. e Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze (congiuntamente, i "Soci CLF") dall'altro - si intende cessato e privo di efficacia a decorrere dalla data del 29 settembre 2019 per effetto della comunicazione di disdetta trasmessa, nel rispetto del termine di preavviso previsto dal Patto, in data 17 ottobre 2018 dai soci CLT ai soci CLF, secondo quanto già comunicato dal mercato in data 19 ottobre 2018.

 




Estratto e avviso di scioglimento dell’Accordo rilevante ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998,

Ai sensi degli artt. 129, comma 1, e 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), si comunica lo scioglimento anticipato,

sottoscritto in data 27 giugno 2022, e con efficacia dal 1° luglio 2022, del patto parasociale stipulato il 30

marzo 2020 (con scadenza al 30 marzo 2023) tra Newlat Food S.p.A. e il Dott. Edoardo Pozzoli.