COGEME SET SPA - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Pubblicazione per estratto ai sensi e per gli effetti dell'art.122 D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 (di seguito “T.U.F.”) e degli artt.127 ss. regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche.
ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE STIPULATO TRA I SOCI DI TMS-EKAB S.R.L.
COGEME SET SPA
Si rende nota l'esistenza di un patto parasociale (di seguito “Patto”) stipulato tra tutti i soci, di seguito indicati, di TMS - EKAB Srl, la quale controlla di diritto ex art.2359 primo comma, n.1 c.c. la società COGEME SET SpA, con sede in Milano, via Pietro Panzeri n.15, iscritta al Registro Imprese di Milano con numero 10367480158, le cui azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato Expandi a seguito di provvedimento di Borsa Italiana n .4999 del 4 dicembre 2006 e di nulla osta di Consob comunicato con nota del 6 dicembre 2006 n. 6096901.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società, le cui quote sono oggetto del Patto, è la TMS-EKAB Srl, società di diritto italiano, con sede in Piacenza, Via Poggiali n.43, codice fiscale 01356930337, iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza nr. 01356930337, capitale sociale 100.000,00 diviso in nr. 100.000 quote del valore di euro uno cadauna.
2. Durata del Patto
Il Patto è entrato in vigore tra i Soci Sindacati dalle ore 00:001 del 26 settembre 2006 e ha durata di tre anni con decorrenza da tale data.
3. Strumenti finanziari oggetto del Patto
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono nr. 100.000,00 quote, pari al 100% del capitale sociale della società TMS-EKAB Srl. I Soci Sindacati hanno assunto l'obbligo di vincolare al Patto il 100% delle Azioni di TMS-EKAB Srl possedute da ciascun Socio Sindacato.
4. Soggetti aderenti al Patto
La tabella che segue indica tutti i soggetti (Soci Sindacati) che hanno sottoscritto il Patto, nonché le azioni vincolate al Patto e il rapporto percentuale rispetto alla totalità del capitale sociale.
| Soci | Valore Nominale | % c.s. |
| T.M.S. SRL | 39.121,00 | 39,121 |
| EKAB SA | 46.779,00 | 46,779 |
| Maserati Lucia | 100,00 | 0,1 |
| COMPUTER STUDIO SRL | 9.000,00 | 9 |
| A.B. Energy Srl | 5.000,00 | 5 |
| Totale | 100.000,00 | 100 |
5. Contenuto del Patto
Si riporta, qui di seguito, il contenuto delle pattuizioni più rilevanti del Patto.
a) Composizione dell'Organo Amministrativo
I Soci Sindacati si sono impegnati ad esprimere la loro volontà nell'assemblea dei Soci di TMS-EKAB Srl affinché l'Organo Amministrativo sia nominato a maggioranza assoluta dei diritti di voto dei Soci Sindacati.
b) Sindacato di Voto
I Soci Sindacati intendono esprimere identico voto nelle assemblee di TMS-EKAB Srl, in modo che il voto di ciascuno di loro rappresenti la volontà comune di tutti gli aderenti al Patto. A tal scopo, ogni qual volta sia convocata un'assemblea di TMS-EKAB Srl, i Soci Sindacati conferiranno specifica delega ad unico soggetto (Mandatario del Sindacato) affinché egli li rappresenti congiuntamente all'assemblea convocata. Il Mandatario del Sindacato verrà individuato volta per volta dai Soci Sindacati di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, su designazione del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza ovvero, qualora quest'ultimo non dovesse provvedere alla designazione, su designazione del Presidente del Tribunale di Piacenza. Le istruzioni da conferire al Mandatario del Sindacato verranno deliberate dai Soci Sindacati in un'apposita riunione (Assemblea dei Soci Sindacati ), da tenersi almeno 15 giorni prima dell'Assemblea di TMS EKAB Srl convocata o in alternativa a mezzo comunicazione scritta da effettuarsi via fax, e-mail, raccomandata con ricevuta di ritorno e/o altro strumento idoneo a recapitare in maniera certa la propria decisione almeno 5 giorni prima dell'assemblea medesima. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Sindacati verranno adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del totale dei diritti di voto spettanti ai Soci Sindacati nell'assemblea di TMS-EKAB Srl.
Qualora su specifiche delibere non si raggiungano le maggioranze sopra indicate, i Soci Sindacati conformeranno la loro istruzione di voto al Mandatario del Sindacato in modo da garantire la continuità della ordinaria amministrazione della società. I Soci Sindacati si sono riservati di verificare l'opportunità di trasferire ad una fiduciaria, individuata di comune accordo, la loro partecipazione in TMS-EKAB Srl, al fine di meglio gestire, sulla base dei principi sopra espressi, il sindacato di voto sopra indicato.
c) Trasferimento delle Quote
I Soci Sindacati sono liberi di cedere, donare, trasferire o conferire le rispettive Quote Sindacate e di costituire diritti di garanzia reale o personale e a cedere, donare, trasferire a terzi i diritti reali o personali connessi o collegati alle Quote Sindacate all'interno del Patto.
I Soci Sindacati potranno vendere (o compiere atti di disposizione su) sulle Quote sindacate, fermo restando che l'acquirente dovrà in ogni caso accettare e sottostare alle regole del Patto medesimo per la durata dello stesso. Non costituirà violazione di tali obblighi la cessione di Quote di TMS-EKAB Srl a favore di società controllate dalla parte cedente, controllanti la stessa parte cedente o sotto il comune controllo, con la stessa, di terze persone (definendosi il controllo, ai limitati fini di questo Patto Parasociale a norma dell'articolo 2359 del codice civile) a condizione che il cessionario delle Azioni trasmetta all'altra parte la dichiarazione di subentro nel Patto Parasociale e di conseguente assunzione incondizionata di tutti i relativi obblighi, ferma restando per questi ultimi la responsabilità solidale della parte che ha effettuato il trasferimento.
d) Risoluzione per inadempimento
L'inadempimento del Patto relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, al conferimento dell'incarico e delle istruzioni al Mandatario del Sindacato ed al trasferimento delle Quote, comporterà il diritto della parte non inadempiente di risolvere il Patto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
e) Clausola Penale
In caso di inadempimenti indicati nel precedente punto, la parte inadempiente riconoscerà all'altra parte un importo, a titolo di penale, pari al 10% del valore corrente della partecipazione della parte inadempiente. Il valore corrente della società TMS-EKAB Srl deve tenere conto del valore della partecipazione detenuta nella società COGEME SET SPA determinato sulla base del prezzo medio di borsa rilevato nel trimestre precedente alla data del verificarsi dell'evento.
6. Iscrizione al Registro Imprese
Il Patto è comunicato a Consob a norma di legge e verrà depositato per l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Piacenza
18 dicembre 2006
[CN.1.06.1]
COGEME SET SPA
Si rende nota l'esistenza di un patto parasociale (di seguito “Patto”) stipulato tra tutti i soci, di seguito indicati, di TMS - EKAB Srl, la quale controlla di diritto ex art. 2359 primo comma, n. 1 c.c. la società COGEME SET SpA, con sede in Milano, via Pietro Panzeri n.15, iscritta al Registro Imprese di Milano con numero 10367480158, le cui azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato Expandi a seguito di provvedimento di Borsa Italiana n .4999 del 4 dicembre 2006 e di nulla osta di Consob comunicato con nota del 6 dicembre 2006 n. 6096901.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società, le cui quote sono oggetto del Patto, è la TMS-EKAB Srl, società di diritto italiano, con sede in Piacenza, Via Poggiali n.43, codice fiscale 01356930337, iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza nr. 01356930337, capitale sociale 100.000,00 diviso in nr. 100.000 quote del valore di euro uno cadauna.
2. Durata del Patto
Il Patto è entrato in vigore tra i Soci Sindacati dalle ore 00:001 del 26 settembre 2006 e ha durata di tre anni con decorrenza da tale data.
3. Strumenti finanziari oggetto del Patto
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono nr. 100.000,00 quote, pari al 100% del capitale sociale della società TMS-EKAB Srl. I Soci Sindacati hanno assunto l'obbligo di vincolare al Patto il 100% delle Azioni di TMS-EKAB Srl possedute da ciascun Socio Sindacato.
4. Soggetti aderenti al Patto
La tabella che segue indica tutti i soggetti (Soci Sindacati) che hanno sottoscritto il Patto, nonché le azioni vincolate al Patto e il rapporto percentuale rispetto alla totalità del capitale sociale.
| Soci | Valore Nominale | % c.s. |
| T.M.S. SRL | 39.121,00 | 39,121 |
| EKAB SA | 46.779,00 | 46,779 |
| Maserati Lucia | 100,00 | 0,1 |
| A.B. Energy Srl | 14.000,00 | 14 |
| Totale | 100.000,00 | 100 |
5. Contenuto del Patto
Si riporta, qui di seguito, il contenuto delle pattuizioni più rilevanti del Patto.
a) Composizione dell'Organo Amministrativo
I Soci Sindacati si sono impegnati ad esprimere la loro volontà nell'assemblea dei Soci di TMS-EKAB Srl affinché l'OrganoAmministrativo sia nominato a maggioranza assoluta dei diritti di voto dei Soci Sindacati.
b) Sindacato di Voto
I Soci Sindacati intendono esprimere identico voto nelle assemblee di TMS-EKAB Srl, in modo che il voto di ciascuno di loro rappresenti la volontà comune di tutti gli aderenti al Patto. A tal scopo, ogni qual volta sia convocata un'assemblea di TMSEKAB Srl, i Soci Sindacati conferiranno specifica delega ad unico soggetto (Mandatario del Sindacato) affinché egli li rappresenti congiuntamente all'assemblea convocata. Il Mandatario del Sindacato verrà individuato volta per volta dai Soci Sindacati di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, su designazione del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza ovvero, qualora quest'ultimo non dovesse provvedere alla designazione, su designazione del Presidente del Tribunale di Piacenza. Le istruzioni da conferire al Mandatario del Sindacato verranno deliberate dai Soci Sindacati in un'apposita riunione (Assemblea dei Soci Sindacati ), da tenersi almeno 15 giorni prima dell'Assemblea di TMS EKAB Srl convocata o in alternativa a mezzo comunicazione scritta da effettuarsi via fax, e-mail,
raccomandata con ricevuta di ritorno e/o altro strumento idoneo a recapitare in maniera certa la propria decisione almeno 5 giorni prima dell'assemblea medesima. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Sindacati verranno adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del totale dei diritti di voto spettanti ai Soci Sindacati nell'assemblea di TMS-EKAB Srl.
Qualora su specifiche delibere non si raggiungano le maggioranze sopra indicate, i Soci Sindacati conformeranno la loro istruzione di voto al Mandatario del Sindacato in modo da garantire la continuità della ordinaria amministrazione della società.
I Soci Sindacati si sono riservati di verificare l'opportunità di trasferire ad una fiduciaria, individuata di comune accordo, la loro partecipazione in TMS-EKAB Srl, al fine di meglio gestire, sulla base dei principi sopra espressi, il sindacato di voto sopra indicato.
c) Trasferimento delle Quote
I Soci Sindacati sono liberi di cedere, donare, trasferire o conferire le rispettive Quote Sindacate e di costituire diritti di garanzia reale o personale e a cedere, donare, trasferire a terzi i diritti reali o personali connessi o collegati alle Quote Sindacate all'interno del Patto.
I Soci Sindacati potranno vendere (o compiere atti di disposizione su) sulle Quote sindacate, fermo restando che l'acquirente dovrà in ogni caso accettare e sottostare alle regole del Patto medesimo per la durata dello stesso. Non costituirà violazione di tali obblighi la cessione di Quote di TMS-EKAB Srl a favore di società controllate dalla parte cedente, controllanti la stessa parte cedente o sotto il comune controllo, con la stessa, di terze persone (definendosi il controllo, ai limitati fini di questo Patto Parasociale a norma dell'articolo 2359 del codice civile) a condizione che il cessionario delle Azioni trasmetta all'altra parte la dichiarazione di subentro nel Patto Parasociale e di conseguente assunzione incondizionata di tutti i relativi obblighi, ferma restando per questi ultimi la responsabilità solidale della parte che ha effettuato il trasferimento.
d) Risoluzione per inadempimento
L'inadempimento del Patto relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, al conferimento dell'incarico e delle istruzioni al Mandatario del Sindacato ed al trasferimento delle Quote, comporterà il diritto della parte non inadempiente di risolvere il Patto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
e) Clausola Penale
In caso di inadempimenti indicati nel precedente punto, la parte inadempiente riconoscerà all'altra parte un importo, a titolo di penale, pari al 10% del valore corrente della partecipazione della parte inadempiente. Il valore corrente della società TMSEKAB Srl deve tenere conto del valore della partecipazione detenuta nella società COGEME SET SPA determinato sulla base del prezzo medio di borsa rilevato nel trimestre precedente alla data del verificarsi dell'evento.
6. Iscrizione al Registro Imprese
Il Patto è comunicato a Consob a norma di legge ed è stato depositato per l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Piacenza.
8 maggio 2007
[CN.1.07.1]
PATTO SCIOLTO PER DECORRENZA DEL TERMINE. PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 1 OTTOBRE 2009.
ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE STIPULATO TRA I SOCI DI TMS-EKAB S.R.L.
COGEME SET S.P.A.
Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
PREMESSO CHE
in data 25 giugno 2007 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,
COMUNICANO
quanto segue:
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.
La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Cogeme Set S.p.A. (di seguito "Cogeme"), con sede legale in Milano, Via Pietro Panzeri n. 53, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Expandi (Classe 1) gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.
2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 260.000 azioni ordinarie della società Cogeme, pari al 1,38% del capitale sociale della stessa.
3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:
Il Patto è stato stipulato tra n° 4 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società Cogeme, che rispettivamente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:
| Soggetto aderente al Patto: |
N° Azioni Ordinarie di Cogeme conferite al Patto: |
% rispetto al totale delle azioni conferite: |
% del Capitale Sociale di Cogeme: |
| Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A. |
45.000 |
17,3% |
0,24% |
| Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna |
100.000 |
38,5% |
0,53% |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Imola |
85.000 |
32,7% |
0,45% |
| Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì |
30.000 |
11,5% |
0,16% |
| TOTALE |
260.000 |
100,0% |
1,38% |
In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di Cogeme.
4. Tipo di Patto e oggetto.
Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di Cogeme.
5. Organi del Patto.
Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:
Adunanza Consultiva
L’Adunanza Consultiva si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l’Assemblea straordinaria e/o l’Assemblea ordinaria di Cogeme che porti all’ordine del giorno una o più delle seguenti materie:
i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’assemblea straordinaria;
ii) Assemblea Ordinaria:
- approvazione del bilancio di esercizio;
- designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
- designazione dei membri del Collegio Sindacale.
All’Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.
L’Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una partecipazione nel capitale sociale di Cogeme complessivamente almeno pari allo 0,40% del capitale sociale; in tal caso, l’Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.
Presidente
Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno lo 0,40% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;
ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell’Adunanza
Consultiva;
iii) designa, al momento dell’assunzione dell’incarico, un Segretario;
iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;
v) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.
Segretario
Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purchè non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.
Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:
i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;
ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;
iii) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo-esecutivo relative al presente Patto.
6. Durata e rinnovo del Patto.
Il presente Patto di Consultazione avrà efficacia a decorrere dalla data di stipula e durata per un periodo di tre anni; il Patto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno a meno di sopraggiunta disdetta da parte anche di uno solo dei Soci di Minoranza, disdetta che dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente del Patto almeno quindici giorni prima della data di scadenza del Patto stesso.
7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.
3 luglio 2007
[CN.2.07.1]
Patto non più rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5-ter, del d.lgs. N. 58/98
COGEME SET S.p.A.
Si rende noto che in data 26 settembre 2009 è stato sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") tra i soci, di seguito indicati, di TMS-EKAB S.r.l., società che controlla di diritto ex art. 2359, co.1 cod. civ. COGEME SET S.p.A. con sede in Milano, Corso Venezia 21, iscritta al Registro Imprese di Milano con numero 10367480158, le cui azioni sono attualmente quotate sul mercato telematico italiano (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..
Il Patto sostituisce quello sottoscritto dalle Parti in data 25 settembre 2006 e cessato in data 26 settembre 2009.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
TMS-EKAB S.r.l., società di diritto italiano con sede in Piacenza, Via Poggiali n. 43, C.F. 01356930337, iscritta al Registro imprese C.C.I.A.A. di Piacenza ("TMS-EKAB" o "Società"), capitale sociale euro 100.000.
2. Quote complessivamente conferite al patto
I soci, come di seguito indicati, vincolano al Patto tutte le quote di TMS-EKAB del valore complessivo di euro 100.000 pari al 100% dell'attuale capitale sociale della Società
3. I soggetti aderenti al patto
La tabella che segue indica tutti i soggetti (di seguito le "Parti" o i " Soci") che hanno sottoscritto il Patto, il valore nominale della quota rispettivamente conferita e il rapporto percentuale della quota rispetto alla totalità del capitale sociale della Società.
| SOCI |
VALORE NOMINALE |
QUOTA % SUL CAPITALE SOCIALE |
| TMS S.r.l. |
39.121,00 |
39, 121 |
| EKAB SA |
46.779,00 |
46,779 |
| Maserati Lucia |
100,00 |
0,1 |
| A.B. Energy S.r.l. |
14.000,00 |
14 |
| Totale Quote |
100.000,00 |
100% |
4. Contenuto e durata del Patto
Si riporta, di seguito, il contenuto delle pattuizioni più rilevanti.
4.1. Organo Amministrativo
Le Parti si impegnano ad esprimere la propria volontà nell'assemblea dei Soci di TMS-EKAB affinché l'Organo Amministrativo sia nominato a maggioranza assoluta dei diritti di voto dei Soci.
Le Parti si impegnano inoltre a far sì che le decisioni dell'Organo Amministrativo relative all'espressione del diritto di voto in Cogeme Set ovvero agli atti di diposizione a qualsiasi titolo (quali ad esempio, compravendita, esercizi di diritti di opzione, costituzione o rimozione di vincoli di qualsiasi natura, ecc) relativi alla partecipazione detenuta da TMS-EKAB in Cogeme Set siano adottati previa decisione dei Soci assunta in conformità alle maggioranze previste al successivo punto 4.2.
4.2. Sindacato di voto
I Soci intendono esprimere identico voto nelle assemblee di TMS-EKAB, in modo che il voto di ciascuno di loro rappresenti la volontà comune di tutti gli aderenti al Patto. A tal scopo, ogni qual volta si tenga un'assemblea di TMS-EKAB, i Soci conferiranno specifica delega ad unico soggetto (il "Mandatario dei Soci") affinché egli li rappresenti congiuntamente all'assemblea della Società. Il Mandatario dei Soci verrà individuato volta per volta dai Soci di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, ad istanza della parte più diligente, su designazione del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza ovvero, qualora quest'ultimo non dovesse provvedervi, su designazione del Presidente del Tribunale di Piacenza. Le istruzioni da conferire al Mandatario dei Soci verranno deliberate dai Soci in un'apposita riunione, da tenersi almeno 1 giorno prima dell'Assemblea di TMS-EKAB o in alternativa a mezzo comunicazione scritta da effettuarsi via fax, e-mail, raccomandata con ricevuta di ritorno e/o altro strumento idoneo a recapitare in maniera certa la propria decisione almeno 1 giorno prima dell'assemblea medesima. Le deliberazioni dei Soci così assunte verranno adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del totale dei diritti di voto spettanti ai Soci nell'assemblea di TMS-EKAB.
Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo decisionale o di incapacità delle Parti di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto, le Parti nomineranno, con le modalità suindicate, il Mandatario dei Soci che eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle quote oggetto del presente Patto, in modo che non si determini alcuna interruzione o sospensione alla ordinaria attività della società stessa.
4. 3 Trasferimento delle partecipazioni
I Soci sono liberi di cedere, donare, trasferire o conferire le rispettive partecipazioni e di costituire diritti di garanzia reale o personale e a cedere, donare, trasferire a terzi i diritti reali o personali connessi o collegati alle quote all'interno del Patto.
I Soci non potranno cedere a terzi (o compiere atti di disposizione di cui al precedente capoverso sulle) le proprie quote, senza averle prima offerte in prelazioni, a parità di condizioni, agli altri Soci, rimanendo in ogni caso inteso che il cedente farà sì che l'acquirente accetti e sottostia alle regole del Patto medesimo per la durata dello stesso, divenendone egli stesso parte, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Qualora nessun Socio intenda acquistare la quota offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il Socio offerente sarà libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione decorsi inutilmente 15 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei Soci.
Non costituirà violazione di tali obblighi la cessione di Quote di TMS-EKAB a favore di società controllate dalla parte cedente, controllanti la stessa parte cedente o sotto il comune controllo, con la stessa, di terze persone (definendosi il controllo, ai limitati fini di questo Patto a norma dell'articolo 2359 del codice civile) a condizione che il cessionario trasmetta alle altre parti la dichiarazione di subentro nel Patto e di conseguente assunzione incondizionata di tutti i relativi obblighi, ferma restando per questi ultimi la responsabilità solidale della parte che ha effettuato il trasferimento.
4.4 Risoluzione per inadempimento
L'inadempimento del Patto relativamente alle norme sull'Organo Amministrativo, al conferimento dell'incarico e delle istruzioni al Mandatario dei Soci ed al trasferimento delle Quote, comporterà il diritto della/e Parte/i non inadempiente/i di risolvere il Patto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. .
4.5 Clausola Penale
In caso di inadempimenti indicati nel precedente punto, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare a titolo di penale alle altre Parti pro quota, l'importo di euro 2.000.000 (due milioni), fatto salvo il diritto delle Parti non inadempienti di chiedere il risarcimento per il danno ulteriore.
4.6. Durata del Patto
Il Patto entra in vigore tra i Soci il 26 settembre 2009 e ha durata di tre anni con decorrenza da tale data.
5. Iscrizione al registro delle Imprese
Copia del Patto è depositata all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Piacenza.
1 ottobre 2009
[CN.3.09.1]
Patto non più rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 a far data dal 16 maggio 2011
COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIE SPA
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 58/98 (“TUF”) e degli artt. 129 e ss Reg. CONSOB 119171 del 14 maggio 1999 si rende noto per estratto, il contenuto del patto parasociale sottoscritto in data 16 maggio 2011 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cogeme Soluzioni & Tecnologie S.p.A. (il “Patto”).
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Cogeme Soluzioni & Tecnologie S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Donizetti 30, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10367480158, capitale sociale 30.867.320 costituito da n. 61.734.640 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 ciascuna (“Cogeme” o la “Società”).
2. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto (“Parti” e ciascuno singolarmente “Parte”) sono:
(A) Dynamic Technologies S.p.A., con sede legale in Attimis (UD), Via Udine 71, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 04124050966 (“DT”); nessun soggetto esercita il controllo su DT;
(B) TMS EKAB S.r.l., con sede legale in Piacenza, Via Poggioli 43, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Piacenza 01356930337 (“TMS”); ai sensi dell’art. 93 del TUF, nessun soggetto esercita il controllo su TMS.
3. Azioni oggetto del Patto
3.1 Alla data di sottoscrizione del Patto, DT non detiene azioni Cogeme. Le azioni Cogeme conferite nel Patto sono le sole azioni Cogeme detenute da TMS, pari complessivamente a circa il 18,572% del capitale sociale della Società, come meglio specificato nella tabella che segue (“Azioni Sindacate”):
| Socio | Numero di Azioni Cogeme | % del capitale sociale | % sulle Azioni Sindacate |
| Dymanic Technologies S.p.A. | 0 | 0% | - |
| TMS EKAB S.r.l. | 11.734.640 | 18,572% | 100% |
| Totale | 11.734.640 | 18,572% | 100% |
3.2 Contestualmente alla sottoscrizione del Patto, DT si è impegnata ad acquistare da TMS n. 1.172.959 azioni Cogeme, pari all’1,9% del capitale sociale della Società (la “Partecipazione Iniziale DT”). Ad esito di tale trasferimento, fermo restando la partecipazione complessivamente conferita al Patto, muterà il numero di Azioni Sindacate di ciascuna Parte.
3.3 Le Parti si sono impegnate a conferire e vincolare nel Patto tutte le eventuali ed ulteriori azioni di Cogeme di cui le stesse dovessero divenire titolari successivamente, anche per effetto delle previsioni di cui al Patto medesimo, fermo restando l’impegno di entrambe le Parti ad astenersi da comportamenti che possano comportare un obbligo solidale alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Cogeme (l’ “Offerta Obbligatoria”).
3.3 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, si rende noto che le Parti hanno dichiarato di non possedere azioni Cogeme ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate.
4. Controllo del Patto e di Cogeme S.p.A.
Fino alla data di sottoscrizione del Patto, Cogeme era soggetta a un controllo c.d. di fatto di TMS, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), cod.civ.. Per effetto del Patto e delle previsioni parasociali in esso contenute, tale controllo di fatto su Cogeme viene ora esercitato congiuntamente da DT (che ha il diritto di designare la maggioranza dei candidati alla carica di amministratore - tra cui anche il Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato) e TMS (che continuerà ad esercitare liberamente, fatto salvo l’obbligo di consultazione preventiva, il diritto di voto inerente le proprie Azioni Sindacate nelle assemblee ordinarie, con esclusione di quelle relative alla nomina e alla revoca degli amministratori).
Ne consegue che nessuna delle Parti, in virtù e per effetto del Patto, esercita il controllo di Cogeme ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del TUF.
5. Contenuto del Patto
Il Patto ha ad oggetto, in particolare quanto segue:
5.1 Corporate Governance e nomina CdA
(A) Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si sono impegnate a (i) procurare quanto prima le dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione di Cogeme espressione di TMS, e (ii) far convocare al più presto una assemblea dei soci di Cogeme per la nomina di un nuovo CdA composto nella misura massima possibile da Consiglieri designati da DT tratti dalla lista presentata come segue.
(B) Ai fini della nomina del nuovo CdA ai sensi del punto (i) che precede, le Parti si sono impegnate a: (a) presentare congiuntamente, nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei regolamenti vigenti, una lista di candidati alla carica di Consigliere, (b) indicare nei primi tre posti di tale lista candidati designati da DT, al quarto posto un candidato desginato da TMS, al quinto posto un candidato designato DT e gli ultimi due posti candidati con caratteristiche di consiglieri indipendenti designati, rispettivamente uno da TMS e uno di comune accordo da DT e TMS (c) votare in sede assembleare unicamente in favore di tale lista, e (d) procurare che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato, vengano conferite a candidati designati da DT già individuati in Gino Berti e Walter Zonta, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato di DT.
5.2 Patto di consultazione e sindacato di voto
Le Parti hanno concordato che in caso di assemblee dei soci di Cogeme convocate per deliberare su (i) operazioni con effetti diluitivi, quali aumenti di capitale, (ii) modifiche statutarie, (iii) fusioni, scissioni, trasformazioni e scioglimento della Società e (iv) nomina e revoca di amministratori, TMS eserciterà il proprio diritto di voto in conformità a quanto richiesto da DT.
Le Parti si sono altresì impegnate, per tutta la durata del Patto, a consultarsi preventivamente ad ogni riunione dell’Assemblea dei soci di Cogeme; nell’ambito di tale consultazione preventiva ogni accordo raggiunto tra le Parti obbligherà ciascuna Parte a votare in conformità a tale accordo in sede assembleare.
5.3 Piano di Riposizionamento
Le Parti si sono altresì impegnate:
(A) a fare quanto in loro potere perché successivamente e subordinatamente alla nomina del nuovo CdA in esecuzione di quanto previsto al punto 5.1 che precede, venga attuato un piano di riposizionamento strategico, industriale e finanziario della Società (il “Piano di Riposizionamento”). A tal fine le Parti si sono impegnate a esprimere nei competenti organi parere favorevole alle operazioni previste dal Piano di Riposizionamento e all’attribuzione delle più ampie deleghe ai consiglieri designati da DT ai sensi del Patto;
(B) in caso di esito positivo di tale Piano di Ristrutturazione, secondo l’apprezzamento del CdA nominato ai sensi del punto 5.1 che precede, a votare nei competenti organi sociali in favore di un aumento di capitale (i) da offrirsi in opzione a tutti i soci di Cogeme - avendo in tale caso DT il diritto ma non l’obbligo di acquistare da TMS tutti o parte dei diritti di opzione a quest’ultima spettanti - ovvero, in alternativa (ii) riservato in parte a DT ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, cod. civ. (l’ “Aumento di Capitale”), fermo restando l’impegno di DT a sottoscrivere l’Aumento di Capitale fino ad un importo massimo che non comporti il superamento delle soglie di cui all’art. 106 del TUF.
(C) completato l’Aumento di Capitale, a fare quanto in loro potere per attuare e completare un processo di integrazione industriale e societaria tra Cogeme e DT mediante fusione per incorporazione di quest’ultima nella Società (la “Fusione”) entro 24 mesi dalla data di stipulazione del Patto.
5.4 Lock Up e Opzione Call
(A) Lock Up
TMS si è impegnata a non effettuare Trasferimenti (intendendosi con tale definizione qualunque atto di disposizione) a terzi fino alla prima tra le seguenti data: (i) la scadenza del trentesimo mese successivo alla sottoscrizione del Patto, (ii) la data di perfezionamento della Fusione (il “Lock Up”). TMS si è altresì impegnata a non incrementare ulteriormente la partecipazione al capitale della Società.
(B) Opzione Call
Qualora, per cause non imputabili alle Parti, la Fusione non venga perfezionata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del Patto, DT avrà un’opzione per l’acquisto su tutto o parte delle proprie Azioni Sindacate di TMS (al netto della Partecipazione Iniziale DT), da esercitarsi, in una o più volte, entro e non oltre la scadenza del Lock Up.
5.5 Pattuizioni relative ad un’offerta pubblica promossa da un terzo soggetto estraneo al Patto
Il Patto contiene una disciplina specifica per l’ipotesi in cui sia promossa un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto azioni di Cogeme da parte di un soggetto estraneo al Patto. In tale ipotesi qualora una Parte comunichi la propria intenzione di aderire all’offerta del terzo (previo esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 123 del TUF), l’altra Parte avranno un diritto di call per l’acquisto delle azioni della prima Parte, da esercitarsi ad un prezzo pari al corrispettivo dell’offerta.
5.6 Offerta Obbligatoria
Qualora a seguito della violazione degli impegni di cui al punto 3 che precede, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria sulla totalità delle azioni di Cogeme, la Parte che abbia violato tale impegno dovrà risarcire l’altra Parte da ogni e qualsiasi danno.
5.7 Durata del Patto
Il Patto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso; è escluso il tacito rinnovo.
6. Clausola Penale
In caso di violazione di alcune specifiche previsioni del Patto, la Parte inadempiente dovrà corrispondere all’altra Parte, a titolo di penale, una somma pari ad Euro 3.000.000 per ciascuna violazione.
7. Tipo di Patto
Il Patto è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 122, primo e quinto comma, lettere a), b), c) e d) del TUF.
8. Registro Imprese
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 18 maggio 2011 e protocollato il 19 maggio 2011 con N. PRA/113416/2011/CMIAUTO.
20 maggio 2011
[CN.4.11.1]
COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIE SPA
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 129 e ss Reg. Emittenti si rende noto per estratto, il contenuto dell’accordo di lista sottoscritto in data 27 giugno 2011 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cogeme Soluzioni & Tecnologia S.p.A. (l’ “Accordo di Lista”).
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo di Lista
Cogeme Soluzioni & Tecnologia S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Donizetti 30, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10367480158, capitale sociale 30.867.320 costituito da n. 61.734.640 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 ciascuna (“Cogeme” o la “Società”).
2. Soggetti aderenti all’Accordo di Lista
I partecipanti all’Accordo di Lista (“Parti” e ciascuno singolarmente “Parte”) sono:
(A) Dynamic Technologies S.p.A., con sede legale in Attimis (UD), Via Udine 71, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 04124050966 (“DT”); nessun soggetto esercita il controllo su DT ai sensi dell’art. 93 del TUF;
(B) TMS EKAB S.r.l., con sede legale in Piacenza, Via Poggioli 43, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Piacenza 01356930337 (“TMS”); nessun soggetto esercita il controllo su TMS ai sensi dell’art. 93 del TUF;
(C) Giuseppe Civardi, nato a Piacenza il 12 dicembre 1962, CF CVRGPP62T12G535A.
3. Azioni oggetto del Patto
3.1 La seguente tabella indica il numero di azioni Cogeme oggetto dell’Accordo di Lista (“Azioni Sindacate”):
| Socio | Numero di Azioni Cogeme | % del capitale sociale | % sulle Azioni Sindacate |
| Dymanic Technologies S.p.A. | 1.172.959 | 1,9% | 9,706% |
| TMS EKAB S.r.l. | 10.292.379 | 16,672% | 85,164% |
| Giuseppe Civardi | 620.000 | 1,004% | 5,130% |
| Totale | 12.085.338 | 19,576% | 100% |
3.2 Alla data di sottoscrizione dell’Accordo di Lista, DT non deteneva azioni Cogeme.
In data 28 giugno 2011, in esecuzione di impegni precedentemente assunti, DT ha acquistato da TMS n. 1.172.959 azioni Cogeme, pari all’1,9% del capitale sociale della Società.
3.3 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 2 bis, del Reg. Emittenti, si rende noto che le Parti non detengono ulteriori azioni Cogeme rispetto alle Azioni Sindacate.
4. Controllo dell’Accordo di Lista e di Cogeme S.p.A.
Nessuna Parte, in virtù e per effetto dell’Accordi di Lista, esercita il controllo di Cogeme ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del TUF.
5. Contenuto dell’Accordo di Lista
Con la sottoscrizione dell’Accordo di Lista le Parti si sono impegnate a:
(A) presentare congiuntamente, in vista dell’assemblea dei soci della Società convocata per il prossimo 21 luglio 2011, in prima convocazione, e 22 luglio 2011, in seconda convocazione, per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione ed un nuovo Collegio Sindacale (l’”Assemblea di Nomina”)
(i) una lista di candidati alla carica di amministratore di Cogeme, così composta: Gino Berti, Walter Zonta, Luca Tazzioli, Francesco di Castri, Vincenzo Polidoro, Giuseppe Civardi e Giorgio Grosso;
(ii) una lista di candidati alla carica di sindaco di Cogeme così composta: (a) candidati sindaci effettivi: Luca Savino, Matteo Ceravolo, Massimo Togno, (b) candidati sindaci supplenti: Michele Togno, Elena Maria Zanoni.
(B) votare, in sede di Assemblea di Nomina, a favore delle suddette liste congiunte.
5.1 Accordo Parasociale
Con la sottoscrizione dell’Accordo di Lista DT e TMS si sono date atto della reciproca volontà di derogare -ai soli fini dell’Assemblea di Nomina e con efficacia limitata alla durata dell’Accordo di Lista - a quanto tra le stesse concordato ai sensi dell’art 4.2.(B) del patto parasociale firmato in data 16 maggio 2011 (il “Patto Parasociale”) in tema di composizione della lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione che si sono impegnate a presentare congiuntamente ai sensi del Patto Parasociale medesimo, senza alcun effetto novativo e/o modificativo delle previsioni del Patto Parasociale.
5.2 Durata
L’Accordo di Lista avrà durata fino alla chiusura dei lavori dell’Assemblea di Nomina, restando esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
6. Tipo di Patto
Il Patto è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 122, primo e quinto comma, lettera a) del TUF.
7. Registro Imprese
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 30 giugno 2011 con n. PRA/188399/2011/CMIAUTO.
1 luglio 2011
[CN.5.11.1]
Patto scaduto. Pubblicazione avvenuta in data 26 luglio 2011.
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIE SPA
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 58/98 (“TUF”) e degli artt. 129 e ss Reg. CONSOB 119171 del 14 maggio 1999 si rende noto per estratto, il contenuto del patto parasociale sottoscritto in data 16 maggio 2011 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cogeme Soluzioni & Tecnologie S.p.A. (il “Patto”) e come modificato in data 28 giugno 2011 per effetto di un trasferimento di azioni Cogeme tra i due aderenti al Patto.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Cogeme Soluzioni & Tecnologia S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Donizetti 30, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10367480158, capitale sociale 30.867.320 costituito da n. 61.734.640 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 ciascuna (“Cogeme” o la “Società”).
2. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto (“Parti” e ciascuno singolarmente “Parte”) sono:
(A) Dynamic Technologies S.p.A., con sede legale in Attimis (UD), Via Udine 71, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 04124050966 (“DT”); nessun soggetto esercita il controllo su DT;
(B) TMS EKAB S.r.l., con sede legale in Piacenza, Via Poggioli 43, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Piacenza 01356930337 (“TMS”); ai sensi dell’art. 93 del TUF, nessun soggetto esercita il controllo su TMS.
3. Azioni oggetto del Patto
3.1 Alla data di sottoscrizione del Patto, DT non deteneva azioni Cogeme e le sole azioni Cogeme conferite nel Patto erano le n. 11.465.338 azioni Cogeme di titolarità di TMS. A seguito dell’acquisto da parte di DT di n. 1.172.959 azioni Cogeme di titolarità di TMS avvenuto in data 28 giugno 2011, le Parti risultano aver conferito nel Patto le azioni Cogeme indicate nella tabella che segue (“Azioni Sindacate”):
| Socio | Numero di Azioni Cogeme | % del capitale sociale | % sulle Azioni Sindacate |
| Dymanic Technologies S.p.A. | 1.172.959 | 1,9% | 10,23% |
| TMS EKAB S.r.l. | 10.292.379 | 16,672% | 89,77% |
| Totale | 11.465.338 | 18,572% | 100% |
3.2 Le Parti si sono impegnate a conferire e vincolare nel Patto tutte le eventuali ed ulteriori azioni di Cogeme di cui le stesse dovessero divenire titolari successivamente, anche per effetto delle previsioni di cui al Patto medesimo, fermo restando l’impegno di entrambe le Parti ad astenersi da comportamenti che possano comportare un obbligo solidale alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Cogeme (l’ “Offerta Obbligatoria”).
3.3 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, si rende noto che le Parti hanno dichiarato di non possedere azioni Cogeme ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate.
4. Controllo del Patto e di Cogeme S.p.A.
Fino alla data di sottoscrizione del Patto, Cogeme era soggetta a un controllo c.d. di fatto di TMS, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), cod.civ.. Per effetto del Patto e delle previsioni parasociali in esso contenute, tale controllo di fatto su Cogeme viene ora esercitato congiuntamente da DT (che ha il diritto di designare la maggioranza dei candidati alla carica di amministratore - tra cui anche il Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato) e TMS (che continuerà ad esercitare liberamente, fatto salvo l’obbligo di consultazione preventiva, il diritto di voto inerente le proprie Azioni Sindacate nelle assemblee ordinarie, con esclusione di quelle relative alla nomina e alla revoca degli amministratori).
Ne consegue che nessuna delle Parti, in virtù e per effetto del Patto, esercita il controllo di Cogeme ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del TUF.
5. Contenuto del Patto
Il Patto ha ad oggetto, in particolare quanto segue:
5.1 Corporate Governance e nomina CdA
(A) Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si sono impegnate a (i) procurare quanto prima le dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione di Cogeme espressione di TMS, e (ii) far convocare al più presto una assemblea dei soci di Cogeme per la nomina di un nuovo CdA composto nella misura massima possibile da Consiglieri designati da DT tratti dalla lista presentata come segue.
(B) Ai fini della nomina del nuovo CdA ai sensi del punto (i) che precede, le Parti si sono impegnate a: (a) presentare congiuntamente, nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei regolamenti vigenti, una lista di candidati alla carica di Consigliere, (b) indicare nei primi tre posti di tale lista candidati designati da DT, al quarto posto un candidato desginato da TMS, al quinto posto un candidato designato DT e gli ultimi due posti candidati con caratteristiche di consiglieri indipendenti designati, rispettivamente uno da TMS e uno di comune accordo da DT e TMS (c) votare in sede assembleare unicamente in favore di tale lista, e (d) procurare che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato, vengano conferite a candidati designati da DT già individuati in Gino Berti e Walter Zonta, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato di DT.
5.2 Patto di consultazione e sindacato di voto
Le Parti hanno concordato che in caso di assemblee dei soci di Cogeme convocate per deliberare su (i) operazioni con effetti diluitivi, quali aumenti di capitale, (ii) modifiche statutarie, (iii) fusioni, scissioni, trasformazioni e scioglimento della Società e (iv) nomina e revoca di amministratori, TMS eserciterà il proprio diritto di voto in conformità a quanto richiesto da DT.
Le Parti si sono altresì impegnate, per tutta la durata del Patto, a consultarsi preventivamente ad ogni riunione dell’Assemblea dei soci di Cogeme; nell’ambito di tale consultazione preventiva ogni accordo raggiunto tra le Parti obbligherà ciascuna Parte a votare in conformità a tale accordo in sede assembleare.
5.3 Piano di Riposizionamento
Le Parti si sono altresì impegnate:
(A) a fare quanto in loro potere perché successivamente e subordinatamente alla nomina del nuovo CdA in esecuzione di quanto previsto al punto 5.1 che precede, venga attuato un piano di riposizionamento strategico, industriale e finanziario della Società (il “Piano di Riposizionamento”). A tal fine le Parti si sono impegnate a esprimere nei competenti organi parere favorevole alle operazioni previste dal Piano di Riposizionamento e all’attribuzione delle più ampie deleghe ai consiglieri designati da DT ai sensi del Patto;
(B) in caso di esito positivo di tale Piano di Ristrutturazione, secondo l’apprezzamento del CdA nominato ai sensi del punto 5.1 che precede, a votare nei competenti organi sociali in favore di un aumento di capitale (i) da offrirsi in opzione a tutti i soci di Cogeme - avendo in tale caso DT il diritto ma non l’obbligo di acquistare da TMS tutti o parte dei diritti di opzione a quest’ultima spettanti - ovvero, in alternativa (ii) riservato in parte a DT ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, cod. civ. (l’ “Aumento di Capitale”), fermo restando l’impegno di DT a sottoscrivere l’Aumento di Capitale fino ad un importo massimo che non comporti il superamento delle soglie di cui all’art. 106 del TUF.
(C) completato l’Aumento di Capitale, a fare quanto in loro potere per attuare e completare un processo di integrazione industriale e societaria tra Cogeme e DT mediante fusione per incorporazione di quest’ultima nella Società (la “Fusione”) entro 24 mesi dalla data di stipulazione del Patto.
5.4 Lock Up e Opzione Call
(A) Lock Up
TMS si è impegnata a non effettuare Trasferimenti (intendendosi con tale definizione qualunque atto di disposizione) a terzi fino alla prima tra le seguenti data: (i) la scadenza del trentesimo mese successivo alla sottoscrizione del Patto, (ii) la data di perfezionamento della Fusione (il “Lock Up”). TMS si è altresì impegnata a non incrementare ulteriormente la partecipazione al capitale della Società.
Con la sottoscrizione del Patto, TMS ha preso atto che DT potrà procedere alla stipula di altri patti parasociali con soci di Cogeme al fine di stabilizzare ulteriormente gli assetti proprietari della stessa ai fini della realizzazione del Progetto di Integrazione di cui al Patto medesimo.
(B) Opzione Call
Qualora, per cause non imputabili alle Parti, la Fusione non venga perfezionata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del Patto, DT avrà un’opzione per l’acquisto su tutto o parte delle proprie Azioni Sindacate di TMS (al netto della Partecipazione Iniziale DT), da esercitarsi, in una o più volte, entro e non oltre la scadenza del Lock Up.
5.5 Pattuizioni relative ad un’offerta pubblica promossa da un terzo soggetto estraneo al Patto
Il Patto contiene una disciplina specifica per l’ipotesi in cui sia promossa un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto azioni di Cogeme da parte di un soggetto estraneo al Patto. In tale ipotesi qualora una Parte comunichi la propria intenzione di aderire all’offerta del terzo (previo esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 123 del TUF), l’altra Parte avranno un diritto di call per l’acquisto delle azioni della prima Parte, da esercitarsi ad un prezzo pari al corrispettivo dell’offerta.
5.6 Offerta Obbligatoria
Qualora a seguito della violazione degli impegni di cui al punto 3 che precede, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria sulla totalità delle azioni di Cogeme, la Parte che abbia violato tale impegno dovrà risarcire l’altra Parte da ogni e qualsiasi danno.
5.7 Durata del Patto
Il Patto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso; è escluso il tacito rinnovo.
6. Clausola Penale
In caso di violazione di alcune specifiche previsioni del Patto, la Parte inadempiente dovrà corrispondere all’altra Parte, a titolo di penale, una somma pari ad Euro 3.000.000 per ciascuna violazione.
7. Tipo di Patto
Il Patto è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 122, primo e quinto comma, lettere a), b), c) e d) del TUF.
8. Registro Imprese
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 18 maggio 2011 e protocollato il 19 maggio 2011 con N. PRA/113416/2011/CMIAUTO.
1 luglio 2011
[CN.4.11.2]
Patto risolto in data 19 dicembre 2011 a seguito della stipula tra le parti del nuovo patto parasociale.
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIE SPA
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127 e ss Reg. Emittenti si rende noto per estratto, il contenuto del patto parasociale sottoscritto in data 19 dicembre 2011 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cogeme Soluzioni & Tecnologie S.p.A. (il "Patto") per effetto del quale è altresì intervenuta la risoluzione consensuale dell’accordo sottoscritto tra le medesime parti in data 16 maggio 2011 (l’ "Accordo Parasociale del 16 maggio 2011").
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Cogeme Soluzioni & Tecnologia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Boschetti 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10367480158, capitale sociale Euro 30.867.320 costituito da n. 61.734.640 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 ciascuna ("Cogeme" o la "Società").
2. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto ("Parti" e ciascuno singolarmente "Parte") sono:
(A) Dynamic Technologies S.p.A., con sede legale in Attimis (UD), Via Udine 71, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 04124050966 ("DT"); nessun soggetto esercita il controllo su DT ai sensi dell’art. 93 del TUF;
(B) TMS EKAB S.r.l., con sede legale in Piacenza, Via Poggiali 43, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Piacenza 01356930337 ("TMS"); nessun soggetto esercita il controllo su TMS ai sensi dell’art. 93 del TUF. (1)
3. Azioni oggetto del Patto
3.1 Le Parti sono azioniste di Cogeme e hanno conferito nel Patto le partecipazioni indicate, per ciascuna di esse, nella tabella che segue ("Azioni Sindacate"):
| Socio |
Numero di Azioni Cogeme |
% del capitale sociale |
% sulle Azioni Sindacate |
| Dynamic Technologies S.p.A. |
1.172.959 |
1,9% |
10,23% |
| TMS EKAB S.r.l. |
10.292.379 |
16,672% |
89,77% |
| Totale | 11.465.338 |
18,572% |
100% |
3.2 Le Parti si sono impegnate a conferire e vincolare nel Patto tutte le eventuali ed ulteriori azioni di Cogeme di cui le stesse dovessero divenire titolari successivamente fermo restando l’impegno di entrambe le Parti ad astenersi da comportamenti che possano comportare un obbligo solidale alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Cogeme (l’ "Offerta Obbligatoria").
3.3 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, si rende noto che le Parti hanno dichiarato di non possedere azioni Cogeme ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate.
4. Controllo del Patto e di Cogeme S.p.A.
Per effetto del Patto e delle previsioni parasociali in esso contenute, DT e TMS esercitano congiuntamente il controllo di fatto su Cogeme; TMS, infatti, continuerà ad esercitare liberamente, fatto salvo l’obbligo di consultazione preventiva, il diritto di voto inerente le proprie Azioni Sindacate nelle assemblee ordinarie, con esclusione di quelle relative alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei liquidatori rispetto alle quali dovrà votare in conformità a quanto richiesto da DT.
Ne consegue che nessuna delle Parti, in virtù e per effetto del Patto, esercita il controllo di Cogeme ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del TUF.
5. Contenuto del Patto
Il Patto ha ad oggetto, in particolare quanto segue:
5.1 Risoluzione consensuale dell’Accordo Parasociale del 16 maggio 2011
Con la sottoscrizione del Patto, le Parti hanno risolto consensualmente l’Accordo Parasociale del 16 maggio 2011 che, conseguentemente, è divenuto privo di efficacia ed è stato integralmente sostituito dal Patto.
5.2 Patto di consultazione e sindacato di voto
Le Parti hanno concordato che in caso di assemblee dei soci di Cogeme convocate per deliberare su (i) operazioni sul capitale sociale (quali, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale anche gratuiti, in opzione agli azionisti o riservati a terzi) (ii) modifiche statutarie, (iii) fusioni, scissioni, trasformazioni e scioglimento della Società e (iv) nomina e revoca di amministratori e liquidatori, TMS eserciterà il proprio diritto di voto in conformità a quanto richiesto da DT.
Le Parti si sono altresì impegnate, per tutta la durata del Patto, a consultarsi preventivamente ad ogni riunione dell’Assemblea dei soci di Cogeme; nell’ambito di tale consultazione preventiva ogni accordo raggiunto tra le Parti obbligherà ciascuna Parte a votare in conformità a tale accordo in sede assembleare. Nel caso in cui nessun accordo venga raggiunto tra le Parti, le stesse saranno libere di esercitare discrezionalmente il proprio diritto di voto.
5.3 Lock Up
TMS si è impegnata, per tutta la durata del Patto, a non effettuare Trasferimenti (intendendosi con tale definizione qualunque atto di disposizione) a terzi delle proprie Azioni Sindacate senza il preventivo consenso scritto di DT.
5.4 Pattuizioni relative ad un’offerta pubblica promossa da un terzo soggetto estraneo al Patto
Il Patto contiene una disciplina specifica per l’ipotesi in cui sia promossa un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto azioni di Cogeme da parte di un soggetto estraneo al Patto. In tale ipotesi qualora una Parte comunichi la propria intenzione di aderire all’offerta del terzo (previo esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 123 del TUF), l’altra Parte avrà un diritto di call per l’acquisto delle azioni della prima Parte, da esercitarsi ad un prezzo pari al corrispettivo dell’offerta.
5.5 Offerta Obbligatoria
Qualora a seguito della violazione degli impegni di cui al punto 3 che precede, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria sulla totalità delle azioni di Cogeme, la Parte che abbia violato tale impegno dovrà risarcire l’altra Parte da ogni e qualsiasi danno.
5.6 Durata del Patto
Il Patto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso; è escluso il tacito rinnovo.
6. Clausola Penale
In caso di violazione di alcune specifiche previsioni del Patto, la Parte inadempiente dovrà corrispondere all’altra Parte, a titolo di penale, una somma pari ad Euro 1.000.000 per ciascuna violazione.
7. Tipo di Patto
Il Patto è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 122, primo e quinto comma, lettere a), b) e d) del TUF.
8. Registro Imprese
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 20 dicembre 2011.
22 dicembre 2011
[CN.6.11.1]
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(1) Al riguardo si precisa che a partire dall'8 maggio 2012 TMS-EKAB SRL risulta controllata dalla societa' TMS SRL
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Avviso di scioglimento del patto parasociale avente ad oggetto azioni di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo pubblicato ai sensi dell’art 131 del Regolamento Consob n. 11971/99
Si comunica che il patto parasociale stipulato in data 19 dicembre 2011 tra Dynamic Technologies S.p.A. e TMS Ekab S.r.l. avente ad oggetto n. 11.465.338 azioni di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo, rappresentanti il 18,572% del relativo capitale sociale, pubblicato per estratto in data 22 dicembre 2011, ha cessato di avere efficacia tra le parti dal 19 dicembre 2014 per decorrenza del termine di durata dello stesso.
20 dicembre 2014