COIMA RES SPA SIIQ - Estratto dei patti parasociali 2022-08-11 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements
Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (“TUF”) e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”).
COIMA RES S.P.A. SIIQ
Premessa
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 26 novembre 2021 Manfredi Catella, COIMA REM S.r.l., COIMA SGR S.p.A. e Qatar Holding LLC, (congiuntamente, i “Soggetti Aderenti”) hanno rinnovato il patto parasociale tra gli stessi stipulato in data 1° dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi per un ulteriore periodo di tre anni concernente la governance e gli assetti proprietari di COIMA RES S.p.A. SIIQ (il “Patto Parasociale”).
Il Patto Parasociale - la cui scadenza era prevista in data 1° dicembre 2021 – è stato rinnovato per un periodo di tre anni a decorrere dal 26 novembre 2021 e sarà rinnovato tacitamente per ulteriori tre anni a meno che una delle parti non comunichi per iscritto all’altra la propria volontà di non rinnovarlo almeno 6 mesi prima della relativa data di scadenza.
Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 14.854.515 azioni COIMA RES S.p.A. SIIQ, costituenti complessivamente il 41,14% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del Testo Unico contenute nel Patto Parasociale, come rinnovato in data 26 novembre 2021.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto azioni ordinarie COIMA RES S.p.A. SIIQ, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09126500967, R.E.A. 2070334, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 14.482.292,19, suddiviso in n. 36.106.558 azioni ordinarie senza valore nominale (“COIMA RES” o la “Società”). Ogni azione conferisce ai relativi titolari diritto ad un voto.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite al Patto Parasociale
2.1 Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano i seguenti soggetti:
- Manfredi Catella, nato a Livorno il 18 agosto 1968, residente in Milano, Viale Majno n. 8, C.F. CTLMFR68M18E625J;
- COIMA REM S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12, C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00612730168, P.IVA 11814270150, (“COIMA REM”), società indirettamente controllata da Manfredi Catella;
- COIMA SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 12, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05688240968 (“COIMA SGR” o la “SGR”), società indirettamente controllata da Manfredi Catella; e
- Qatar Holding LLC, con sede in Doha, Qatar, Q-Tel Tower, PO Box 23224, autorizzato dalla QFC Authority con licenza n. 00004, interamente controllato da Qatar Investment Authority, fondo sovrano dello Stato del Qatar.
2.2 Formano oggetto del Patto Parasociale n. 14.854.515 azioni ordinarie di COIMA RES rappresentanti complessivamente il 41,14% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale, come indicato nella tabella che segue.
2.3 I Soggetti Aderenti sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti - nella seguente tabella:
Soggetto Aderente |
Azioni conferite al Patto Parasociale |
N. diritti di voto riferiti alle azioni |
% del capitale della Società avente diritto di voto |
N. ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferite al Patto Parasociale |
% sul capitale sociale di Euro 14.482.292,19 suddiviso in n. 36.106.558 azioni |
% sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale |
Manfredi Catella |
99.515 |
99.515 |
0,28 |
31.695 |
0,28 |
0,67 |
COIMA |
80.000 |
80.000 |
0,22 |
- |
0,22 |
0,54 |
COIMA SGR |
225.000 |
225.000 |
0,62 |
70.659 |
0,62 |
1,51 |
Qatar |
14.450.000 |
14.450.000 |
40,02 |
- |
40,02 |
97,28 |
TOTALE |
14.854.515 |
14.854.515 |
41,14 |
102.354 |
41,14 |
100 |
Le azioni COIMA RES conferite nel Patto Parasociale, come indicate in tabella, rappresentano l’intera partecipazione detenuta nella Società in proprio dai Soggetti Aderenti.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla Società o determinare la nomina di amministratori o sindaci
Nessun soggetto esercita il controllo sulla Società in forza del Patto Parasociale. Si rinvia al successivo Paragrafo 4 per quanto concerne le previsioni contenute nel Patto Parasociale in relazione alla nomina di componenti l’organo amministrativo e l’organo di controllo.
4. Contenuto del Patto Parasociale
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
Il Patto Parasociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri, nominato mediante voto di lista ai sensi dell’art. 147-ter del TUF. A tal proposito, Manfredi Catella, COIMA REM, la SGR e Qatar Holding LLC presenteranno congiuntamente, e voteranno, una lista di 9 candidati.
Tale lista – dalla quale saranno tratti tutti gli amministratori salvo quello riservato alla prima lista di minoranza, se presente – dovrà essere composta come segue:
- un candidato indicato da Qatar Holding LLC che sarà sempre inserito quale primo nominativo;
- otto candidati (ivi incluso il candidato da eleggersi in caso di assenza di una lista di minoranza) indicati congiuntamente da Manfredi Catella, COIMA REM e la SGR in conformità con la normativa pro tempore vigente e con lo Statuto della Società. In particolare:
- un candidato dovrà essere Manfredi Catella;
- almeno cinque candidati dovranno essere qualificabili come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- un candidato, qualificabile come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, sarà sempre indicato come ultimo.
I candidati designati dai paciscenti dovranno essere in possesso dell’esperienza e dell’integrità necessari per soddisfare i requisiti (ivi inclusi i requisiti d’idoneità) stabiliti dalla normativa, dal Codice di Autodisciplina e dallo statuto della Società.
Il Patto Parasociale contiene, inoltre, puntuali indicazioni con riferimento alla sostituzione degli Amministratori al verificarsi delle seguenti ipotesi: (i) richiesta della parte che ha designato l’amministratore, (ii) revoca senza giusta causa da parte dell’assemblea, (iii) venir meno della partecipazione di Qatar Holding LLC nell’Emittente per qualsiasi ragione e (iv) dimissioni dell’amministratore.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente, del CEO e dei membri dei comitati
Il Presidente ed il CEO della Società saranno nominati tra i candidati indicati da Manfredi Catella, COIMA REM e la SGR mentre il Vice Presidente sarà nominato tra i candidati indicati da Qatar Holding LLC. Il Patto Parasociale contiene, in allegato, un elenco dettagliato dei poteri del CEO.
Il Patto Parasociale prevede che siano istituiti i comitati endoconsiliari ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Corporate Governance, ivi inclusi il comitato per la remunerazione, il comitato per controllo e rischi e il comitato per le operazioni con le parti correlate.
I comitati interni saranno composti da una maggioranza di amministratori indipendenti e dal Vice Presidente, qualora quest’ultimo sia qualificabile come indipendente.
Verrà altresì nominato un Comitato Investimenti composto almeno da Manfredi Catella, Gabriele Bonfiglioli e Matteo Ravà e da due amministratori indipendenti; il risk manager avrà il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Investimenti.
Nomina del Collegio Sindacale
Il Patto Parasociale prevede che il Collegio Sindacale della Società sia composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati sulla base di liste in conformità a quanto stabilito dall’art. 148 TUF. Il Patto Parasociale prevede che i paciscenti presentino e votino a favore di una lista di 6 candidati (3 effettivi e 3 supplenti).
Tale lista – dalla quale saranno tratti tutti i sindaci salvo quelli riservati alla prima lista di minoranza, se presente – dovrà essere composta come segue:
- un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente verranno designati da Qatar Holding LLC. Il candidato alla carica di sindaco effettivo così indicato sarà inserito quale primo nominativo e verrà nominato Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancanza di liste di minoranza;
- i candidati rimanenti – i due candidati alla carica di sindaco effettivo e i due candidati alla carica di sindaco supplente o, qualora sia presentata una lista di minoranza, un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente – saranno indicati congiuntamente da Manfredi Catella, COIMA REM e dalla SGR.
I candidati dovranno essere in possesso dell’esperienza e dell’integrità per soddisfare i requisiti (ivi inclusi i requisiti di idoneità) stabiliti dalla normativa e dallo statuto della Società.
Delibere del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà con il voto favorevole dell’amministratore indicato da Qatar Holding LLC con riferimento alle seguenti materie:
- operazioni tra parti correlate, così definite ai sensi della normativa vigente, delle policy interne e delle procedure della Società, fatto salvo il caso in cui l’amministratore indicato da Qatar Holding LLC sia tenuto ad astenersi dalla relativa votazione ai sensi della normativa applicabile;
- proposte di fusione e scissione;
- acquisizione di partecipazioni di controllo in società quotate;
- investimenti fuori dall’Italia;
- aumenti di capitale sociale per un ammontare superiore ad Euro 1 miliardo;
- operazioni realizzate attraverso il ricorso a un indebitamento superiore al 60% del valore dell’investimento;
- investimenti che, al netto della parte eventualmente oggetto di finanziamento, eccedano il 30% del patrimonio netto della Società;
- cessione di asset aventi un valore eccedente il 25% del valore complessivo dei beni della Società;
- delega a membri del Consiglio di Amministrazione delle materie di cui alle lettere (a) – (h) che precedono.
Assemblea
L’assemblea delibererà:
- ove competente, sulle predette materie riservate con il voto favorevole di Qatar Holding LLC;
- sulle modifiche allo statuto dell’Emittente, con il voto favorevole di Manfredi Catella, COIMA REM e della SGR.
In parziale deroga di quanto sopra, potranno essere approvati aumenti di capitale (in conformità con la strategia di investimento della Società, nonché con le procedure e la normativa applicabili) senza il voto favorevole di Qatar Holding LLC qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’ammontare di ciascuno degli aumenti di capitale non ecceda Euro 1 miliardo, salvo che le proposte di aumento di capitale sociale siano approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno un amministratore indicato da Qatar Holding LLC;
- almeno l’80% dei proventi raccolti in un aumento di capitale sociale precedentemente eseguito siano stati già investiti in conformità con quanto stabilito nella strategia di investimento della Società.
Qatar Holding LLC sarà libero di esercitare il proprio diritto di voto nell’ambito dell’assemblea chiamata a deliberare su tali aumenti di capitale.
Offerta pubblica d’acquisto obbligatoriaIl Patto Parasociale prevede che, qualora una delle parti con il proprio comportamento integri, direttamente o indirettamente, una delle ipotesi di cui agli articoli 106 e 109 del TUF, la parte responsabile dovrà tenere le restanti parti pienamente indenni e manlevate da qualsiasi costo, spesa, danno e responsabilità derivanti dall’obbligazione solidale di promozione dell’offerta pubblica di acquisto, restando inteso che l’obbligo di promozione della predetta offerta s’intenderà adempiuto esclusivamente dalla parte responsabile. Tale obbligo di indennizzo e manleva non troverà applicazione qualora, nonostante il superamento di una delle predette soglie, ricorra una delle ipotesi di esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di cui all’articolo 49 del Regolamento Emittenti.
5. Durata del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione (ossia, sino al 26 novembre 2024) e sarà rinnovato tacitamente per ulteriori tre anni a meno che una delle parti non comunichi per iscritto all’altra la propria volontà di non rinnovarlo almeno 6 mesi prima della relativa data di scadenza.
È inoltre riconosciuto a favore dei paciscenti un diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, qualora la quota detenuta da Qatar Holding LLC divenga inferiore al 10% del capitale sociale della Società.
6. Arbitrato
Qualsivoglia controversia tra i Soggetti Aderenti in relazione al Patto Parasociale sarà decisa da un procedimento arbitrale ai sensi delle Rules of Arbitration della International Chamber of Commerce, in vigore, e, in particolare, da tre arbitri che verranno nominati dalla International Court of Arbitration della International Chamber of Commerce ai sensi delle Rules of Arbitration. Sede dell’arbitrato sarà Londra ed il procedimento arbitrale sarà condotto in lingua inglese.
7. Deposito
Il Patto Parasociale è stato depositato in data 30 novembre 2021 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano con numero di protocollo PRA/675496/2021/CMIAUTO.
* * *
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale depositato e comunicato ai sensi di legge.
1 dicembre 2021
[CS.1.21.1]
COIMA RES S.p.A. SIIQ
Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.
1. Premessa
COIMA RES S.p.A. SIIQ è una società per azioni con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 12, partita IVA e registrazione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi numero 09126500967, (“COIMA RES” o la “Società”) le cui Azioni Ordinarie sono quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), codice ISIN IT0005136681.
In data 27 aprile 2022 è stato sottoscritto da parte di Qatar Holding LLC (“QH”), COIMA Holding di COIMA GP s.r.l. & C. S.A.P.A. (“CH”), COIMA REM S.r.l. (“COIMA REM”), COIMA SGR S.p.A. (“COIMA SGR”), il sig. Manfredi Catella (“MC” e, unitamente a COIMA REM e COIMA SGR, i “Soci COIMA”; i Soci COIMA, unitamente a CH, i “COIMA Founders”) ed Evergreen S.p.A. (“BidCo”) un accordo quadro (l’”Accordo Quadro”) al fine di disciplinare, inter alia:
(i) la promozione da parte di BidCo di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni della Società, (l’”Offerta”)
(ii) gli impegni ad aderire all’Offerta entro il 7° giorno lavorativo dall’inizio del periodo di offerta, ed in particolare: (a) l’impegno di QH a portare in adesione all’Offerta tutte le 14.450.000 azioni della Società dalla stessa detenute (l’“Impegno ad Aderire QH”), (b) l’impegno di COIMA REM a portare in adesione all’Offerta tutte le 80.000 azioni della Società dalla stessa detenute (l’”Impegno ad Aderire COIMA REM”), (c) l’impegno di COIMA SGR a portare in adesione all’Offerta tutte le 295.659 azioni della Società dalla stessa detenute in conto proprio, con espressa esclusione di n. 1.000.000 azioni della Società detenute dal fondo d’investimento denominato “CERES Core Fund II” gestito da COIMA SGR (l’”Impegno ad Aderire COIMA SGR”) e (d) l’impegno di MC a portare in adesione all’Offerta tutte le 131.210 azioni della Società dallo stesso detenute (l’”Impegno ad Aderire MC” e, congiuntamente all’Impegno ad Aderire QH, Impegno ad Aderire COIMA REM, Impegno ad Aderire COIMA SGR e Impegno ad Aderire MC, gli “Impegni ad Aderire”);
(iii) la capitalizzazione di BidCo in relazione all’operazione nel suo complesso;
(iv) il reinvestimento in BidCo della totalità dei proventi percepiti da QH, MC, COIMA REM e COIMA SGR a fronte dei suddetti Impegni ad Aderire mediante la sottoscrizione di un apposito aumento di capitale (il “Reinvestimento”);
(v) l’evoluzione della struttura societaria.
In caso di buon esito dell’Offerta, BidCo verrebbe ad esercitare sull’Emittente il controllo esclusivo ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Inoltre, sempre in data 27 aprile 2022, CH, COIMA REM, COIMA SGR, MC e QH hanno sottoscritto un patto parasociale volto a disciplinare la governance di BidCo nel periodo intercorrente tra la data della comunicazione al pubblico dell’Offerta ai sensi dell’art. 102, comma 1 del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti e il perfezionamento dell’Offerta, nonché la governance e gli assetti proprietari di BidCo e, a decorrere dalla Data di Pagamento (come infra definita) in caso di esito positivo dell’Offerta, della Società e i limiti al trasferimento delle azioni di BidCo (il “Patto Parasociale” e, congiuntamente a talune previsioni dell’Accordo Quadro, le “Pattuizioni Parasociali”).
2. Tipologia di accordo delle Pattuizioni Parasociali
L’Accordo Quadro rientra nella tipologia di pattuizione parasociale ex art. 122, commi 1 e 5, lett. d-bis) del TUF.
Il Patto Parasociale rientra nella tipologia di pattuizione parasociale ex art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e d) del TUF.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali
Sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali: (i) le partecipazioni in BidCo, comprese quelle derivanti dal Reinvestimento; (ii) le azioni della Società di cui agli Impegni ad Aderire; e (iii) le azioni della Società che saranno possedute da BidCo in caso di buon esito dell’Offerta.
La società con azioni quotate oggetto delle Pattuizioni Parasociali è Coima RES S.p.A. SIIQ.
4. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali
Le disposizioni contenute nelle Pattuizioni Parasociali vincolano:
(i) QH, con sede legale a Ooredoo Tower (Building 14), Al Dafna Street (Street 801), Al Dafna (Zone 61), Qatar;
(ii) CH, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 12, 20154 Milano, codice fiscale, partita IVA e registrazione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi numero 11297910967;
(iii) COIMA REM, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 12, 20154 Milano, partita IVA 11814270150 e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi numero 00612730168;
(v) MC, nato a Livorno il 18 agosto 1968, codice fiscale CTLMFR68M18E625J, cittadino italiano residente a Milano in Viale Maino 8;
(vi) BidCo, con sede legale in Piazza di Santa Maria delle Grazie 1, 20123 Milano, partita IVA e registrazione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi numero 12276860967.
Alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del Patto Parasociale, QH detiene n. 14.450.000 azioni della Società, corrispondenti ad una percentuale pari al 40,42%, COIMA REM detiene n. 80.000 azioni della Società, corrispondenti ad una percentuale pari al 0,22%. COIMA SGR detiene n. 295.659 azioni della Società, corrispondenti ad una percentuale pari al 0,82%. MC detiene n. 131.210 azioni della Società, corrispondenti ad una percentuale pari al 0,36%. Tali azioni sono oggetto degli Impegni ad Aderire.
Aderenti al Patto Parasociale e all’Accordo Quadro |
n. azioni oggetto delle Pattuizioni Parasociali |
% partecipazione sul capitale sociale della Società |
% sul totale azioni oggetto delle Pattuizioni Parasociali |
% sui diritti di voto esercitabili |
Qatar Holding LLC |
N. 14.450.000 Azioni Ordinarie |
40,02% |
96,61% |
40,02% |
Coima REM S.r.l. |
N. 80.000 Azioni Ordinarie |
0,22% |
0,53% |
0,22% |
Coima SGR S.p.A. |
N. 295.659 Azioni Ordinarie |
0,82% |
1,98% |
0,82% |
Manfredi Catella |
N. 131.210 Azioni Ordinarie |
0,36% |
0,88% |
0,36% |
TOTALE |
N. 14.956.869 Azioni Ordinarie |
41,42% |
100% |
41,42% |
Con riferimento a BidCo e ai soggetti che, a loro volta, partecipano – direttamente o indirettamente – al capitale sociale di BidCo, si segnala quanto segue.
Alla data del presente documento, il capitale sociale di BidCo è pari a Euro 50.000,00 suddiviso in n. 50.000 azioni ognuna delle quali conferisce il diritto ad esprimere 3 (tre) voti in assemblea ordinaria e straordinaria (ciascuna un’“Azione BidCo”). Il capitale di BidCo è interamente posseduto da QH e CH con una partecipazione, rispettivamente, del 97% e del 3%. Si segnala che la partecipazione al capitale di BidCo potrà subire variazioni in base alle previsioni dell’Accordo Quadro e del Patto Parasociale. In virtù dell’adesione alle Pattuizioni Parasociali, alla data del presente documento nessun soggetto può controllare singolarmente BidCo ai sensi dell’art. 93 del TUF e dell’art. 2359 del Codice Civile.
In caso di esito positivo dell’Offerta, a decorrere dalla Data di Pagamento, QH eserciterà singolarmente il controllo di diritto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2359, comma 1, c.c. e 93 TUF su BidCo e, conseguentemente, sulla Società.
5. Principali previsioni delle Pattuizioni Parasociali
5.1. Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha ad oggetto, tra l’altro:
(i) il lancio dell’Offerta da parte di BidCo, gli adempimenti ad essa conseguenti e gli Impegni ad Aderire;
(ii) gli impegni di capitalizzazione di BidCo;
(iii) le modalità del Reinvestimento;
(iv) la governance di BidCo e l’evoluzione della struttura della Società.
In particolare, l’Accordo prevede, in sintesi, quanto segue.
5.1.1. Offerta, adempimenti e sviluppi conseguenti
5.1.1.1. Lancio dell’Offerta
L’Accordo Quadro, al fine di consentire a BidCo di lanciare l’Offerta, prevede che:
(a) l’assemblea di BidCo deliberi un aumento di capitale riservato a QH e CH per l’emissione di Azioni BidCo per un importo massimo pari a Euro 361.065.580,00, ad un prezzo per Azione BidCo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 10,00 (il “Corrispettivo in Denaro”), da sottoscrivere e liberare in denaro in più tranches (l’”Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto”), di importo tale da consentire a BidCo stessa di avere le risorse finanziarie necessarie ai fini del pagamento del corrispettivo per le azioni della Società portate in adesione all’Offerta, anche nell’ipotesi di applicazione della procedura di riparto laddove l’adesione all’Offerta in Scambio superi il Quantitativo Massimo in Scambio, come infra definito (il “Riparto”);
(b) l’assemblea di BidCo deliberi un aumento di capitale riservato a QH e CH per l’emissione di Azioni BidCo per un importo massimo pari a euro 10.000.000,00, ad un prezzo per Azione Bidco (incluso sovrapprezzo) pari al Corrispettivo in Denaro, da sottoscrivere e liberare in denaro in più tranches, al fine di dotare BidCo delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai costi dell’operazione (l’“Aumento di Capitale al Servizio delle Spese dell’Offerta”);
(c) sia riconosciuto a CH il diritto di sottoscrivere e liberare fino al 50% dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Denaro e dell’Aumento di Capitale al Servizio delle Spese dell’Offerta fino a 3 (tre) giorni prima del deposito del Documento di Offerta presso Consob ai sensi dell’art. 102, comma 3, del TUF (“Opzione di Incremento Sottoscrizione”);
(d) il consiglio di amministrazione di BidCo deliberi (i) l’approvazione dell’operazione ed il lancio dell’Offerta; (ii) di convocare l’assemblea per deliberare in merito all’aumento di capitale per un numero massimo di Azioni BidCo pari a n. 9.026.639 (il “Quantitativo Massimo in Scambio”), da liberare mediante conferimento delle azioni di COIMA RES (l’”Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Scambio”), destinato al pagamento del corrispettivo alternativo dell’Offerta (il “Corrispettivo Alternativo” e, congiuntamente al Corrispettivo in Denaro, il “Corrispettivo dell’Offerta”); (iii) di convocare l’assemblea per deliberare in merito all’aumento di capitale per un valore massimo pari a Euro 149.568.690,00,riservato a QH e ai Soci COIMA, al fine di consentire a QH e ai Soci COIMA il reinvestimento dei proventi derivanti dall’adesione all’Offerta (l’“Aumento di Capitale al Servizio del Reinvestimento”); (iv) di convocare l’assemblea per deliberare in merito all’aumento di capitale per un valore massimo pari a Euro 10.484.716,00,riservato a MC (l’“Aumento di Capitale Riservato ad MC”), da sottoscrivere e liberare da parte di MC per un importo massimo di euro 10.484.716,00 mediante la compensazione del credito maturato quale remunerazione per la sua attività di amministratore delegato e del credito che maturerà nei confronti della Società a titolo di indennità di fine mandato dovuto – inter alia – in caso di sua revoca/mancato rinnovo quale Amministratore Delegato della Società ovvero nel caso in cui la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società non sia designata da MC (il “Credito MC");
(e) le Azioni BidCo emesse in esecuzione dell’Aumento di Capitale a Servizio dell’Offerta in Acquisto, dell’Aumento di Capitale al Servizio delle Spese dell’Offerta, dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Scambio, dell’Aumento di Capitale a Servizio del Reinvestimento e dell’Aumento di Capitale Riservato ad MC, saranno sottoscritte ad un prezzo per azione (comprensivo di sovraprezzo) pari al Corrispettivo in Denaro;
(f) BidCo comunichi al mercato e alla Consob la decisione di promuovere l’Offerta ai sensi dell’art. 102 del TUF (il “Comunicato 102”) e proceda al deposito del documento di Offerta e del documento di esenzione presso Consob.
5.1.1.2. Condizioni di Efficacia dell’Offerta
L’Accordo Quadro prevede che l’efficacia dell’Offerta sia subordinata al verificarsi di determinate condizioni (le “Condizioni di Efficacia”): (i) all’esito dell’Offerta, BidCo detenga una partecipazione complessiva nella Società pari ad almeno il 95% del capitale sociale (la “Condizione sulla Soglia”), con la facoltà per BidCo di rinunciare parzialmente a tale condizione anche nel caso in cui la partecipazione nella Società sia inferiore al 95% purché tale partecipazione nella Società sia almeno pari al 66,7% del capitale sociale (la “Condizione sulla Soglia”); (ii) le banche finanziatrici della Società e/o elle società controllate o dei fondi partecipati dalla Società assumano l’impegno nei confronti di BidCo a rinunciare incondizionatamente alla facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti in essere in conseguenza del cambio di controllo della Società e/o del Delisting (come infra definito); (iii) nel periodo compreso tra la data del Comunicato 102 ed il secondo giorno di mercato aperto precedente alla Data di Pagamento (come infra definita) il consiglio di amministrazione della Società non dia esecuzione all’aumento di capitale deliberato in data 17 aprile 2019; (iv) nel periodo compreso tra la data della Comunicato 102 ed il secondo giorno di mercato aperto precedente alla Data di Pagamento la Società (o le società controllate e/o collegate) non compiano operazioni in contrasto con gli obiettivi dell’Offerta, ai sensi dell’art. 104 TUF; (v) nel periodo compreso tra la data della Comunicato 102 ed il secondo giorno di mercato aperto precedente alla Data di Pagamento gli organi sociali della Società (o delle società controllate e/o collegate) non pongano in essere atti o operazioni che alterino l’attuale situazione (finanziaria e societaria) della Società; (vi) entro il secondo giorno di mercato aperto precedente alla Data di Pagamento non si verifichino eventi significativi avversi.
5.1.1.3. Obblighi durante il Periodo di Offerta
L’Accordo Quadro, con riferimento agli obblighi delle parti durante il periodo dell’Offerta, dispone che:
(i) le parti dell’Accordo Quadro, ad eccezione di BidCo, si obblighino a non effettuare (o pattuire) alcun acquisto di azioni della Società (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né ad assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell’Offerta;
(ii) BidCo sia obbligata a non effettuare alcun acquisto di azioni della Società (o strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né ad assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni a prezzi superiori al corrispettivo dell’Offerta nel periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell’Offerta, salvo diverso accordo tra le parti;
(iii) le parti dell’Accordo Quadro rilascino una dichiarazione e garanzia, per sé e per le rispettive persone che agiscono in concerto con BidCo, di non aver effettuato (o pattuito) nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro alcun acquisto di azioni della Società (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né di aver stipulato derivati o altri contratti che possano determinare una posizione lunga con riferimento alle medesime azioni;
(iv) in caso di (a) aumento del Corrispettivo dell’Offerta in conseguenza di atti, iniziative, comportamenti, accordi od operazioni di una parte, al di fuori della previa autorizzazione da parte di QH e CH ai sensi del Patto Parasociale o di quanto stabilito nell’Accordo Quadro; (b) di violazione rilevante delle disposizioni dell’Accordo Quadro e/o del Patto Parasociale; (c) di violazione di legge, tale parte dell’Accordo Quadro responsabile dell’evento lesivo dovrà tenere indenni e manlevate le altre parti dell’Accordo Quadro.
5.1.1.4. Impegni delle Parti dell’Accordo Quadro
Le parti dell’Accordo Quadro si impegnano altresì ad adempiere ai rispettivi Impegni ad Aderire e concordano che ogni modifica all’Offerta, all’Accordo Quadro e alle delibere rilevanti, saranno assunte previo consenso di QH e CH, ovvero, con riferimento ad ogni modifica o rinuncia alla Condizione sulla Soglia, previo consenso solo di QH, in conformità alle disposizioni del Patto Parasociale.
Nei 6 (sei) mesi successivi alla data del Comunicato 102, in caso di offerta concorrente ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Emittenti, QH e i Soci COIMA si impegnano a non trasferire le azioni all’offerta concorrente o a soggetti terzi. Con riferimento al medesimo periodo MC si è impegnato a non rinunciare ovvero convertire i Crediti MC a favore di un terzo che ha promosso un’offerta concorrente e COIMA SGR, COIMA REM e MC si sono impegnati a non rinunciare all’esercizio dei diritti derivanti da accordi contrattuali con Target a favore di soggetti che non siano parti dell’Accordo Quadro.
5.1.1.5. Esito dell’Offerta
All’esito dell’Offerta, qualora questa abbia avuto esito positivo e si siano verificate le Condizioni di Efficacia, ciascuna parte si obbliga – inter alia –per quanto di propria spettanza, a dare corso, alla chiusura del periodo di adesione all’Offerta agli adempimenti di seguito indicati, in tempo utile per procedere al pagamento del corrispettivo dell’Offerta ai titolari delle azioni della Società portate in adesione all’Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni (la “Data di Pagamento”):
(i) pubblicazione da parte di BidCo dei risultati dell’Offerta;
(ii) sulla base delle adesioni ricevute, sottoscrizione e liberazione da parte di QH e CH dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto;
(iii) pagamento da parte di BidCo del Corrispettivo in Denaro e – nei limiti del Quantitativo Massimo in Scambio – del Corrispettivo Alternativo;
(iv) espletamento da parte di BidCo delle formalità relative all’Offerta;
(v) sottoscrizione e liberazione da parte di QH e dei Soci COIMAdell’Aumento di Capitale al Servizio del Reinvestimento mediante compensazione del debito da sottoscrizione con il credito per il Corrispettivo in Denaro derivante dall’adesione all’Offerta;
(vi) sottoscrizione e liberazione da parte di QH e CH dell’Aumento di Capitale al Servizio delle Spese dell’Offerta. Tale sottoscrizione potrà avvenire anche in un momento precedente, se concordato da QH e CH).
5.1.1.6. Riapertura dei Termini dell’Offerta, Obbligo e Diritto di Acquisto
Le parti concordano che (a) la riapertura dei termini dell’Offerta potrà avvenire ai sensi dell’art. 40-bis del Regolamento Emittenti; (b) BidCo adempierà l’obbligo di acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF in luogo della ricostituzione di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Società; (c) BidCo eserciterà diritto di acquisto ex art. 111 del TUF, assolvendo congiuntamente anche l’obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF; e (d) qualora il Quantitativo Massimo in Scambio sia già stato superato alla Data di Pagamento ovvero prima dell’inizio dell’eventuale riapertura dei termini dell’Offerta a seconda del caso), i detentori di azioni della Società potranno aderire all’Offerta in cambio del solo Corrispettivo in Denaro.
In tali casi, l’Accordo Quadro dispone che:
(i) BidCo fornisca le comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento;
(ii) QH e CH sottoscrivano – nei limiti delle quote a loro riservate – una porzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto al fine di dotare BidCo delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento del Corrispettivo in Denaro (anche in caso di applicazione della procedura di Riparto);
(iii) BidCo proceda al pagamento del Corrispettivo in Denaro e – nei limiti del Quantitativo Massimo in Scambio se non già superato – del Corrispettivo Alternativo;
(iv) BidCo espleti tutte le formalità inerenti alla conclusione della procedura in questione e al relativo regolamento.
5.1.2. Impegni di capitalizzazione e reinvestimento
5.1.2.1. Requisiti Finanziari dell’Operazione e Garanzia
L’Accordo Quadro prevede che QH e CH dotino BidCo delle risorse finanziarie per il pagamento dell’esborso massimo dell’Offerta pari a complessivi massimi Euro 361.065.580,00 mediante la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto.
QH si impegna a far quanto possibile affinché un istituto bancario rilasci la garanzia di esatto adempimento ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti (la “Garanzia di Esatto Adempimento”) e si impegna, immediatamente dopo la pubblicazione del Comunicato 102, a stipulare ogni accordo necessario con tale istituto al fine di consentire a BidCo di depositare la Garanzia di Esatto Adempimento nel rispetto del disposto dell’art. 37-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti.
Le parti dell’Accordo Quadro si impegnano a far sì che l’assemblea di BidCo deliberi l’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Scambio in tempo utile per il deposito di copia della delibera presso Consob, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti.
5.1.2.2. Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto e Aumento di Capitale al Servizio delle Spese dell’Offerta
Le Parti si sono impegnate a far sì che in tempo utile per le date di pagamento dell’Offerta, l’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto sia deliberato ed eseguito mediante sottoscrizione per cassa per un importo massimo pari ad Euro 361.065.580,00. In particolare, ferma restando l‘Opzione di Incremento di Sottoscrizione a favore di CH, QH ha assunto l’impegno di sottoscrivere e liberare fino a circa il 97% dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto e dell’Aumento di Capitale al Servizio delle Spese dell’Offerta. Inoltre, viene riservato per la sottoscrizione di CH un ammontare complessivo massimo dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto pari ad euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), ovvero il maggior importo in caso di esercizio dell’Opzione di Incremento di Sottoscrizione.
A fronte dell’Aumento di Capitale al Servizio delle Spese dell’Offerta, da sottoscrivere e liberare in denaro in più tranches: (i) viene riservato per la sottoscrizione di CH un ammontare minimo compreso tra il valore del capitale detenuto da CH ed il 50% dell’importo complessivo dell’Aumento di Capitale al Servizio delle Spese dell’Offerta; e (ii) viene riservato per la sottoscrizione di QH un ammontare complessivo pari all’ammontare non sottoscritto da CH.
5.1.2.3. Aumento di Capitale al Servizio del Reinvestimento
A fronte dell’Aumento di Capitale al Servizio del Reinvestimento, da sottoscrivere e liberare in denaro in più tranches, la sottoscrizione viene riservata a:
(i) QH per n. 14.450.000 Azioni BidCo, ad un prezzo per azione pari al Corrispettivo in Denaro (comprensivo di sovrapprezzo);
(ii) MC per n. 131.210 Azioni BidCo, ad un prezzo per azione pari al Corrispettivo in Denaro (comprensivo di sovrapprezzo);
(iii) COIMA SGR per n. 295.659 Azioni BidCo, ad un prezzo per azione pari al Corrispettivo in Denaro (comprensivo di sovrapprezzo);
(iv) COIMA REM per n. 80.000 Azioni BidCo, ad un prezzo per azione pari al Corrispettivo in Denaro (comprensivo di sovrapprezzo).
QH e i Soci COIMA s’impegnano a sottoscrivere e liberare l’Aumento di Capitale al Servizio del Reinvestimento mediante il reinvestimento dei proventi ricevuti dagli stessi e derivanti dall’adesione all’Offerta per il Corrispettivo in Denaro. Le Parti concordano che l’obbligo di sottoscrivere e liberare l’Aumento di Capitale al Servizio del Reinvestimento sarà adempiuto mediante compensazione con il credito nei confronti di BidCo per il pagamento del Corrispettivo in Denaro.
5.1.2.4. Aumento di Capitale Riservato ad MC
In caso di perfezionamento dell’Offerta e non appena tecnicamente possibile a valle della stessa, QH e CH si impegnano a far sì che BidCo (i) accetti l’accollo ex artt. 1273 ss. del Codice Civile da parte della Società del Credito MC e (ii) dia esecuzione all’Aumento di Capitale Riservato ad MC. MC si impegna a sottoscrivere l’Aumento di Capitale Riservato ad MC mediante compensazione dei Crediti MC oggetto di accollo da parte di BidCo.
5.1.2.5. Opzione di Acquisto
In caso di completamento dell’Offerta, CH (ovvero un soggetto collegato a CH come definito nell’Accordo Quadro) tra il sesto ed il diciottesimo mese successivo all’ultima data di pagamento dell’Offerta ha il diritto di acquistare, anche per tranche, da QH (o da soggetti collegati a QH, come definiti nell’Accordo Quadro) un numero massimo di Azioni BidCo pari al 50% delle Azioni BidCo sottoscritte da QH nell’ambito dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto e dell’Aumento di Capitale a Servizio delle Spese dell’Offerta (sottratte le Azioni Bidco sottoscritte da CH nell’ambito dei predetti aumenti di capitale), fermo restando che QH deve in ogni caso detenere almeno il 50% del capitale sociale di BidCo (l’”Opzione di Acquisto”), ad un prezzo per azione pari al Corrispettivo in Denaro aumentato del 7% per anno, calcolato a partire dalla Data di Pagamento Finale sino alla data di esercizio dell’Opzione di Acquisto, in linea con i tassi di interessi per la remunerazione attesa da investitori istituzionali in caso di anticipazione di equity funding.
5.1.3. Governance di BidCo ed evoluzione della struttura della Società
5.1.3.1. Governance di BidCo
La governance di BidCo viene regolata dalle disposizioni del Patto Parasociale.
5.1.3.2. Delisting delle Azioni della Società
L’Accordo Quadro riporta l’intenzione delle parti di dar corso all’Offerta con l’obiettivo, inter alia, di ottenere la revoca delle azioni della Società dalla quotazione su Euronext Milan (il “Delisting”).
In caso di Delisting, le parti si impegnano a fare quanto possibile per far sì che il regolamento dei n. 10.000 strumenti finanziari emessi dalla Società in data 6 agosto 2015 sia modificato per essere adeguato al fatto che le azioni della Società non sono più quotate, ivi incluso la possibile introduzione del pagamento del coupon solo per cassa.
5.1.3.3. Fusione
A seguito del completamente dell’Offerta, le parti dell’Accordo Quadro faranno quanto commercialmente e ragionevolmente possibile per procedere ad un’operazione di fusione per incorporazione tra la Società e BidCo ai sensi degli artt. 2501 ss. del Codice Civile (la “Fusione”).
5.1.3.4. Rinnovo degli organi sociali di BidCo e della Società e modifica dello statuto della Società
L’Accordo Quadro prevede che le parti, appena tecnicamente possibile a seguito della chiusura dell’Offerta (o a data successiva concordata tra QH e CH), facciano quanto possibile affinché la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di BidCo e della Società rassegni le proprie dimissioni e sia convocata un’assemblea ordinaria di BidCo e della Società per il rinnovo delle cariche in conformità al Patto Parasociale.
Appena tecnicamente possibile a seguito del Delisting, sia convocata un’assemblea straordinaria della Società per adottare un nuovo statuto come concordato tra le parti in conformità a quanto previsto nel Patto Parasociale.
5.1.3.5. Altre previsioni
(i) Subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta, COIMA SGR si impegna a non esercitare il diritto di recesso dal contratto di servizi di asset management stipulato con la Società (l’“AMA”), e MC si impegna a non esercitare il diritto di recesso dal contratto di licenza di marchi stipulato con la Società (il “Contratto di Licenza di Marchi”) ovvero a rinunciare alle relative condizioni risolutive, per effetto della revoca/mancato rinnovo di MC quale Amministratore Delegato della Società ovvero nel caso in cui la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società non sia designata da MC in conseguenza del completamento dell’Offerta, della modifica della governance per effetto del Patto Parasociale ovvero per la fusione tra BidCo e la Società;
(ii) successivamente alla Fusione, le parti dell’Accordo Quadro potranno identificare e discutere l’acquisto, il conferimento o la fusione in Bidco o la Società di ulteriori assets immobiliari – di cui alcuni già preliminarmente individuati (il “Perimetro di Consolidamento”) –e al fine di perseguire la crescita della società derivante dalla Fusione, di eseguire uno o più aumenti di capitale;
(iii) successivamente alla Fusione, le parti concordano che la società risultante sia trasformata in una SICAF immobiliare gestita esternamente da COIMA SGR, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo di gestione.
5.2. Il Patto Parasociale
Il Patto Parasociale disciplina diversi profili con riferimento (a) al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Patto Parasociale e la Data di Pagamento (il “Periodo Transitorio”) e (b) in caso di esito positivo dell’Offerta, al periodo successivo alla Data di Pagamento (il “Periodo di Detenzione”),
Con riferimento al Periodo Transitorio, il Patto Parasociale regola:
(i) la governance di BidCo;
(ii) la circolazione delle partecipazioni in BidCo, vietando ogni trasferimento sino al termine del Periodo Transitorio.
Con riferimento al Periodo di Detenzione, il Patto Parasociale, che, in caso di perfezionamento dell’Offerta, sostituirà le previsioni dell’attuale patto parasociale stipulato tra QH e i COIMA Founders (l’”Attuale Patto Parasociale”), disciplina i profili inerenti:
(i) alla composizione degli organi sociali di BidCo e della Società;
(ii) ai quorum deliberativi ed alle altre disposizioni relative alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea di BidCo e della Società;
(iii) alla disciplina degli assetti proprietari di BidCo, con la previsione di un periodo di lock-up e di talune regole concernenti il trasferimento delle azioni di BidCo.
In particolare, il Patto Parasociale prevede, in sintesi, quanto segue.
5.2.1. Periodo Transitorio
5.2.1.1. Governance di BidCo
Il Patto Parasociale prevede che nel Periodo Transitorio:
(i) il consiglio di amministrazione di BidCo sia formato da tre membri, designati da CH;
(ii) non trovino applicazione le delibere assembleari in merito alla remunerazione degli amministratori assunte precedentemente o contestualmente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale;
(iii) l’operatività di BidCo sia limitata alle operazioni funzionali alla promozione dell’Offerta, in conformità al contenuto dell’Accordo Quadro. Eventuali diverse attività da quelle previste nell’Accordo Quadro, potranno essere poste in essere previa autorizzazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2365, comma 1, n. 5 del Codice Civile, con il voto favorevole di CH e QH;
(iv) fermo restando quanto previsto al successivo romanino (v), ogni modifica ai termini e condizioni dell’Offerta (ivi inclusa la rinuncia alle Condizioni dell’Offerta) ed al valore del Corrispettivo dell’Offerta debba essere deliberata previa autorizzazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2365, comma 1, n. 5 del Codice Civile, con il voto favorevole di CH e QH;
(v) qualora BidCo, ad esito dell’Offerta, arrivi a detenere una partecipazione nella Società almeno pari al 66,7% del capitale sociale, la Condizione sulla Soglia potrà essere rinunciata previa autorizzazione dell’assemblea, con il voto favorevole della sola QH;
(vi) qualora l’Offerta non si perfezioni per il verificarsi delle Condizioni di Efficacia, le parti si impegnano a liquidare BidCo nel minor tempo possibile successivamente alla comunicazione di inefficacia dell’Offerta;
(vii) il collegio sindacale sia composto da membri designati da CH.
5.2.1.2. Trasferimento delle partecipazioni in BidCo
Durante il Periodo Transitorio le parti non potranno trasferire le partecipazioni in BidCo a terzi e/o altre parti dell’Accordo Quadro e/o propri affiliati e non potranno modificare in alcun modo l’assetto proprietario di BidCo.
5.2.2. Periodo di Detenzione
5.2.2.1. Composizione degli organi sociali di BidCo e della Società
Il Patto Parasociale stabilisce che nel Periodo di Detenzione:
(i) il consiglio di amministrazione di BidCo sarà composto come segue:
(a) qualora QH detenga più del 50% delle azioni e dei diritti di voto di BidCo, il consiglio di amministrazione sarà composto da cinque membri, tre designati da QH e due designati da CH;
(b) qualora QH detenga una partecipazione in BidCo compresa tra il 30% ed il 50% delle azioni e dei diritti di voto, il numero dei membri dovrà essere compreso tra cinque e sette e sarà indicato da CH, e QH avrà il diritto di designare due membri;
(c) qualora QH e i COIMA Founders non dovessero essere gli unici partecipanti al capitale sociale di BidCo, (x) ogni diverso socio che detenga almeno il 25% del capitale di BidCo (il “Socio Rilevante”) avrà diritto di nominare un membro e (y) QH e CH, congiuntamente, avranno diritto di nominare la maggioranza dei membri, nel rispetto delle proporzioni indicate ai precedenti punti (a) e (b);
(ii) il presidente del consiglio di amministrazione di BidCo sarà nominato tra i membri designati da QH;
(iii) l’amministratore delegato di BidCo sarà nominato tra i membri designati da CH. Nel caso in cui CH intenda designare un amministratore delegato diverso da MC, tale nomina è soggetta all’approvazione di QH, approvazione che non potrà essere irragionevolmente negata. L’amministratore delegato avrà i poteri delegati necessari per la gestione ordinaria e per la sottoposizione all’assemblea delle proposte relative agli Aumenti di Capitale Discrezionali, come definiti nel Patto Parasociale;
(iv) il collegio sindacale di BidCo sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che saranno designati come segue:
(a) qualora QH detenga più del 50% delle azioni e dei diritti di voto di BidCo, (x) un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno designati da CH, (y) due sindaci effettivi ed un supplente saranno designati da QH;
(b) qualora QH detenga meno del 50% delle azioni e dei diritti di voto di BidCo ma sia qualificabile come Socio Rilevante, (x) due sindaci effettivi ed un sindaco supplente saranno designati da CH, (y) un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno designati da QH.
(v) il presidente del collegio sindacale di BidCo verrà nominato tra i membri designati da QH;
(vi) le parti del Patto Parasociale si impegnano a cooperare al fine di permettere la revoca e conseguente sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione ovvero di un membro del collegio sindacale su richiesta della parte designatrice;
(vii) fermo restando quanto previsto dai successivi romanini (viii) e (ix), gli organi sociali della Società verranno nominati – per quanto compatibili – secondo le medesime disposizioni previste ai precedenti punti da (i) a (vi), per quanto consentito dalla legge applicabile;
(viii) nel caso in cui le Azioni della Società non siano ancora state oggetto di Delisting e sia necessario nominare il collegio sindacale, BidCo presenterà una lista conforme ai requisiti regolamentari applicabili alle società quotate, nel rispetto delle disposizioni del Patto Parasociale;
(ix) nel caso in cui le Azioni della Società non siano ancora oggetto di Delisting e sia necessario nominare il consiglio di amministrazione della Società, BidCo presenterà una lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società che rifletterà le seguenti disposizioni:
(a) qualora QH detenga più del 50% del capitale sociale di BidCo, il numero di membri sarà pari a 9, di cui:
- 5 (tra cui almeno un indipendente) designati da QH;
- 3 (tra cui almeno un indipendente) designati da CH;
- uno designato congiuntamente da QH e CH, laddove non siano stati nominati consiglieri tratti dalle liste di minoranza;
(b) qualora QH detenga una partecipazione compresa tra il 30% ed il 50% del capitale di BidCo, il numero di membri sarà pari a 7, di cui:
- 4 (tra cui almeno un indipendente) designati da CH;
- 2 (tra cui almeno un indipendente) designati da QH;
- uno designato congiuntamente da QH CH, laddove non siano stati nominati consiglieri tratti dalle liste di minoranza.
5.2.2.2 Disposizioni sulle delibere degli organi sociali di BidCo
5.2.2.2.1 Consiglio di amministrazione di BidCo
Ai sensi del Patto Parasociale:
(i) il consiglio di amministrazione di BidCo sarà deputato a deliberare in ogni tempo sulle seguenti materie, che non potranno essere in alcun modo delegate:
(a) qualsiasi operazione che preveda una leva finanziaria sul patrimonio superiore al 60% del valore dell’investimento;
(b) qualsiasi operazione di investimento al di fuori dell’Italia;
(c) qualsiasi investimento – diverso dall’investimento nella Società, nel Perimetro di Consolidamento e in ulteriori asset specificamente individuati (il “Perimetro di Consolidamento Addizionale”) – che richieda un impegno di capitale superiore al 30% del patrimonio di BidCo;
(d) la designazione dei membri del consiglio di amministrazione della Società;
(ii) fintantoché i COIMA Founders deterranno congiuntamente almeno il 10% delle azioni e dei diritti di voto di BidCo (e siano, pertanto, qualificabili come “Socio Qualificato”), dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati da CH le seguenti materie (le “Materia Riservate COIMA”):
(a) le operazioni che coinvolgono una parte correlata, come definita ai sensi di legge;
(b) fusione e scissione di BidCo;
(c) acquisizione di partecipazioni di controllo in altre entità aventi un attivo lordo superiore al 25% del valore dell’attivo lordo di BidCo;
(d) trasformazione o quotazione di BidCo;
(e) liquidazione anticipata o scioglimento di BidCo;
(f) acquisizione, cessione e/o locazione di attività con un valore superiore al 25% del valore lordo delle attività di BidCo;
(g) delega del potere di dare esecuzione ad una o più delle Materie Riservate COIMA;
(iii) fintantoché QH sia un Socio Qualificato, dovranno essere approvate con il voto favorevole di uno degli amministratori nominati da QH, oltre alle medesime materie di cui alle Materie Riservate COIMA, anche la designazione dei membri del consiglio di amministrazione della Società (le “Materie Riservate QH” e, congiuntamente alle Materie Riservate COIMA, le “Materie Riservate”);
(iv) in deroga rispetto alla disciplina delle Materie Riservate, qualora (i) CH (congiuntamente a ciascun affiliato) finanzi il 50% del valore dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta in Acquisto e sia un Socio Qualificato, e (ii) QH detenga una partecipazione in BidCo inferiore a quella detenuta alla data di perfezionamento dell’Offerta, il consiglio di amministrazione potrà delegare ovvero decidere a maggioranza semplice le seguenti materie, con impegno di QH a far sì che i membri dalla stessa nominati supportino la proposta dell’amministratore delegato (le “Materie Discrezionali”):
(a) aumenti di capitale;
(b) effettuazione di investimenti condivisi;
(c) fusione di BidCo con altri veicoli aventi una strategia di investimento similare gestiti da CH;
(d) fusione di BidCo con CH;
(e) qualsiasi operazione alternativa che consenta l’internalizzazione delle risorse di gestione di BidCo;
(v) ogni acquisizione ricompresa nel Perimetro di Consolidamento Addizionale sarà considerata alla stregua di una Materia Riservata (sia di CH che di QH);
(vi) le parti si impegnano a votare (ovvero a far sì che ciascun affiliato voti) favorevolmente alla delibera concernente la Fusione.
5.2.2.2.2. Assemblea di BidCo
Ai sensi del Patto Parasociale, l’assemblea di BidCo deliberà sia in prima che in seconda convocazione secondo le maggioranze previste dalla legge, fermo restando che l’assemblea non potrà deliberare (i) sulle Materie Riservate COIMA ovvero sulle Materie Riservate QH in assenza del voto favorevole, rispettivamente, di CH e di QH, e (ii) sulle modifiche statutarie che incidano sui diritti di CH e QH in assenza del voto favorevole, rispettivamente, di CH e QH.
5.2.2.3. Lock-up
Il Patto Parasociale prevede che gli azionisti di BidCo non possano trasferire alcuna delle proprie azioni di BidCo sino alla scadenza del terzo anno successivo all’inizio del Periodo di Detenzione (il “Periodo di Lock-Up”), ad eccezione dei trasferimenti effettuati (i “Trasferimenti Consentiti) (i) da ciascuna parte del Patto Parasociale in favore di un’altra parte del Patto Parasociale (ii) da ciascuna parte del Patto Parasociale in favore di un soggetto affiliato, a condizione che quest’ultimo aderisca al Patto Parasociale, che la parte cedente resti obbligata per sé e per il cessionario e che, in caso il cessionario non sia più qualificabile come affilato, la partecipazione venga immediatamente trasferita alla parte o ad un suo affiliato; (iii) da QH – a propria discrezione – ad un terzo designato da CH o COIMA SGR per un prezzo di mercato complessivo pari ad euro 100.000.000, fermo restando che in caso di cessione MC maturerà il diritto di trasferire alle medesime condizioni le azioni di BidCo emesse a seguito dell’Aumento di Capitale Riservato ad MC; (iv) da QH, in ottemperanza agli obblighi connessi all’Opzione di Acquisto.
Il Periodo di Lock-Up cesserà nei confronti dei COIMA Founders qualora (i) MC non sia più consigliere/amministratore delegato di BidCo ovvero (ii) l’AMA venga risolto senza il consenso di CH o COIMA SGR.
Il Periodo di Lock-Up cesserà nei confronti di QH qualora (i) MC non sia più consigliere/amministratore delegato di BidCo ovvero (ii) l’AMA venga risolto con il consenso di CH o COIMA SGR.
5.2.2.4. Trasferimento delle azioni
(i) Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualsiasi trasferimento di azioni di BidCo in violazione del Patto Parasociale sarà nullo e senza effetto;
(ii) successivamente al Delisting, qualora (i) una parte del Patto Parasociale intenda trasferire tutte le proprie partecipazioni in BidCo (o nell’entità risultante dalla Fusione), ovvero (ii) QH intenda trasferire un quantitativo di azioni di BidCo tale da mantenere una partecipazione in BidCo (o nell’entità risultante dalla Fusione) inferiore al 50% del capitale sociale e dei diritti di voto, sarà concesso agli altri soci parti del Patto Parasociale un diritto di prima offerta per l’acquisto delle azioni (il “Diritto di Prima Offerta”);
(iii) lo statuto della Società includerà diritti di prelazione ad esclusivo beneficio di ogni Socio Qualificato in caso di trasferimento di Azioni della Società da parte di qualsiasi Socio non Qualificato. Nel rispetto delle disposizioni del Patto Parasociale, le parti destinatarie della comunicazione accettano di rinunciare ai loro diritti di prelazione;
(iv) qualora QH trasferisca tutte le proprie azioni di BidCo, ovvero un quantitativo di azioni tale da rendere la partecipazione complessiva di QH e dei COIMA Founders inferiore al 50% del capitale sociale e dei diritti di voto di BidCo ad un terzo acquirente, i COIMA Founders avranno il diritto di cedere le proprie azioni di BidCo al terzo acquirente ai medesimi termini e condizioni di QH (il “Diritto di Co-Vendita”);
(v) finchè QH deterrà più del 50% delle azioni di BidCo e i COIMA Founders deterranno almeno la somma di (x) azioni di BidCo tali da poter essere considerati come Socio Qualificato più (y) tutte le azioni di BidCo sottoscritte da MC nell’ambito dell’Aumento di Capitale Riservato ad MC, QH avrà il diritto di obbligare i COIMA Founders a cedere ad un terzo acquirente le loro azioni di BidCo qualora QH intenda trasferire tutte le proprie azioni di BidCo ad un terzo acquirente ad un prezzo non inferiore (i) al valore patrimoniale netto ovvero (ii) al prezzo applicato per l’Offerta aumentato di un IRR pari all’8% (il “Diritto di Trascinamento”);
(vi) le disposizioni inerenti al Diritto di Prima Offerta, al Diritto di Co-Vendita e al Diritto di Trascinamento non troveranno applicazione con riferimento ai Trasferimenti Consentiti;
(vii) le parti del Patto Parasociale concordano che, decorso un periodo di tempo non inferiore a 18 mesi successivo al Delisting ed alla Fusione, valuteranno l’acquisizione di azioni di BidCo eventualmente detenute da terzi;
(viii) le parti del Patto Parasociale concordano che, decorsi 10 anni dal Delisting e dalla Fusione, qualora una parte decida di cedere tutte o parte le proprie azioni di BidCo e nessuna parte abbia interesse all’acquisto, verrà valutata la possibilità di far acquistare tali azioni da un terzo acquirente, o dalla stessa entità risultante dalla Fusione, ovvero di procedere con la quotazione.
5.2.2.5. Statuto
Le previsioni del Patto Parasociale saranno riflesse per quanto possibile nello statuto di BidCo.
5.2.2.6. Trasformazione in SICAF
Le parti del Patto Parasociale convengono che, subordinatamente alla Fusione ed all’ottenimento della preventiva autorizzazione da parte di Banca d’Italia, l’entità risultante sia trasformata in una SICAF immobiliare gestita esternamente da COIMA SGR attraverso la sottoscrizione di un contratto di gestione, prevedendo (i) che il consiglio di amministrazione della SICAF non possa deliberare la cessazione dal ruolo di gestore esterno per un periodo di 5 anni dalla sua nomina, (ii) che il contratto di gestione esterna possa essere cessato con preavviso scritto di 24 mesi, e (iii) un’indennità di risoluzione in favore di COIMA SGR nel caso in cui il contratto di gestione esterna venga risolto per cause diverse dall’inadempimento di COIMA SGR.
6. Durata delle Pattuizioni Parasociali
Le previsioni contenute nell’Accordo Quadro sono funzionali allo svolgimento dell’Offerta e alle operazioni immediatamente conseguenti, fermo restando che alcune disposizioni relative alla capitalizzazione della struttura societaria, nonché quelle relative agli adempimenti alla Data di Pagamento entreranno in vigore subordinatamente alle Condizioni di Efficacia dell’Offerta indicate nel Comunicato 102 TUF. In ogni caso, in assenza di indicazione specifica all’interno dell’accordo stesso, la durata sarà quella prevista dalle applicabili disposizioni di legge.
Il Patto Parasociale avrà piena efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 3 anni decorrenti dal termine del Periodo Transitorio. Le disposizioni del Patto Parasociale che regolano il Periodo Transitorio sono immediatamente efficaci. Le disposizioni del Patto Parasociale che regolano il Periodo di Detenzione entreranno in vigore a partire dalla Data di Pagamento e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta, e sostituiranno integralmente le previsioni dell’Attuale Patto Parasociale. Alla scadenza, il Patto Parasociale sarà rinnovato automaticamente per altri 3 anni, salva la facoltà delle parti di notificare per iscritto la volontà di non rinnovare il Patto Parasociale entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza. Ai sensi dell’art. 1373 c.c., le parti potranno recedere unilateralmente dal Patto Parasociale in qualsiasi momento qualora QH detenga una partecipazione in BidCo inferiore al 10% del capitale sociale.
7. Deposito presso il Registro delle Imprese
L’Accordo Quadro ed il Patto Parasociale saranno depositati presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi nei termini di legge.
8. Pubblicazione dell’estratto
Ai sensi dell’art. 122, comma 1, lettera b), del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, l’estratto delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo Quadro e nel Patto Parasociale è stato pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 30 aprile 2022 e sul sito internet https://www.coimares.com/it/.
30 aprile 2022
[CS.2.22.1]