Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti") si rende nota l'esistenza di un patto parasociale, stipulato in data 12 ottobre 2004 (il "Patto Parasociale") ed avente ad oggetto le partecipazioni detenute dagli aderenti al Patto Parasociale in Barla S.à r.l. ("Barla" o la "Società"), società indirettamente controllante Grandi Navi Veloci S.p.A., le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Barla è una società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo L-1913, Rue Léandre Lacroix, 12, capitale sociale di Euro 1.500.000 i.v., suddiviso in n. 60.000 parts sociales (le "Azioni Barla") del valore nominale di Euro 25 ciascuna.

Barla detiene l'intero capitale sociale (ad eccezione di n. 1 azione di classe "B" di proprietà di Grimaldi Holding S.p.A.) di Vento S.p.A. ("Vento"), società di diritto italiano con sede legale a Palermo, Calata Marinai d'Italia, C.F. e Partita IVA n. 04480490962, la quale, a sua volta, detiene una partecipazione di controllo, pari al 70,89% circa, del capitale sociale di Grandi Navi Veloci S.p.A. ("GNV"), società di diritto italiano, con sede legale a Palermo, Calata Marinai d'Italia, C.F. e Partita IVA n. 00114430820, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Con riferimento all'azione di classe "B" del capitale sociale di Vento, si precisa che lo statuto sociale di detta società - adottato al fine di riflettere nello stesso le disposizioni del Patto Parasociale - attribuisce ai titolari della stessa una serie di diritti amministrativi speciali; in particolare e come più ampiamente descritto nel successivo paragrafo 5 del presente estratto, i titolari delle azioni di classe "B" hanno il diritto di nominare - in base alle clausole di voto per lista inserite nello statuto di Vento - un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società, mentre la presenza ed il voto favorevole di tali titolari sono necessari al fine dell'adozione di determinate deliberazioni assembleari e consiliari.

2. Numero delle azioni oggetto del Patto Parasociale

Gli aderenti al Patto Parasociale (collettivamente, le "Parti Sindacate") hanno conferito al Patto Parasociale stesso tutte le Azioni Barla di rispettiva proprietà, per un numero complessivo pari a 60.000 Azioni Barla, rappresentanti il 100% del relativo capitale sociale.

3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale

La tabella indica tutti i soggetti che hanno sottoscritto il Patto Parasociale e la rispettiva quota di partecipazione al capitale di Barla:

Soggetto Numero Azioni Barla 
(valore nominale: Euro 25)
% sul capitale sociale 
di Barla
% sul capitale sociale apportato al Patto Parasociale
ISERRY LUX S.À R.L. 47.793 79,66 79,66
GRIMALDI HOLDING S.P.A. 10.200 17 17
ALDO GRIMALDI 0 0 0
ALESSANDRA GRIMALDI 1.200 2 2
ISABELLA GRIMALDI 600 1 1
PERMIRA ASSOCIATI S.P.A. 205 0,34 0,34
FERRUCCIO ROSSI 1 0,002 0,002
FEDERICO SARUGGIA 1 0,002 0,002
TOTALE 60.000 100% 100%


Ai fini del Patto Parasociale, Iserry Lux S.à r.l. ("Iserry Lux"), Permira Associati S.p.A. ("Permira") ed i signori Federico Saruggia e Ferruccio Rossi sono congiuntamente definiti i "Soci Permira", mentre Grimaldi Holding S.p.A. ("Grimaldi Holding") e le signore Alessandra Grimaldi ed Isabella Grimaldi sono congiuntamente definite i "Soci Grimaldi".

Con riferimento alla compagine azionaria di Iserry Lux - e a parziale rettifica di quanto già comunicato da Vento in data 13 ottobre 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del Regolamento Emittenti - si precisa che circa il 98% del capitale sociale di Iserry Lux è detenuto da Permira Europe III GP Ltd., società di Guernsey, il cui capitale sociale è - a sua volta - interamente detenuto da Permira Holdings Ltd., società anch'essa di Guernsey ("Permira Holdings").

Permira Holdings è indirettamente posseduta per la totalità del suo capitale sociale da una pluralità di persone fisiche di diversa nazionalità nessuna delle quali esercita singolarmente il controllo su detta società ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico").Si precisa, inoltre, che Permira Europe III GP Ltd. detiene la partecipazione di controllo in Iserry Lux, in qualità di "General Partner"di Permira Europe III GP LP, una limited partnership costituita ai sensi delle leggi di Guernsey. Quest'ultima è - a sua volta - il "General Partner" di alcune limited partnerships che compongono il fondo Permira Europe III e che raccolgono capitali di rischio principalmente di investitori istituzionali di diverse giurisdizioni, i quali partecipano al fondo (ovvero alle suddette limited partnerships costituenti il fondo) in qualità di "Limited Partners", sprovvisti pertanto di qualsiasi potere gestorio o di interferenza nella gestione.

4. Controllo della società quotata in virtù del Patto Parasociale

Permira Holdings per il tramite di Iserry Lux, la quale detiene una partecipazione pari al 79,66% del capitale sociale di Barla, esercita individualmente ed indirettamente il controllo di diritto sia di Barla (diretta controllante dell'Offerente), sia conseguentemente, della società quotata GNV, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto 1), del codice civile.

5. Contenuto del Patto Parasociale

Con il Patto Parasociale, le Parti Sindacate hanno assunto reciproci diritti ed obblighi volti, da un lato, a disciplinare i loro rapporti con riferimento all'OPA Obbligatoria (come definita nel successivo punto a)) ed alle successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni di GNV dalla quotazione; dall'altro lato, a regolare i reciproci rapporti quali azionisti di Barla, nonché le modalità di amministrazione e di gestione di Barla e delle controllate Vento e GNV.

Si precisa che gli statuti sociali di Barla e di Vento sono stati adottati al fine di riflettere negli stessi - per quanto possibile - le disposizioni contenute nel Patto Parasociale. In particolare, nell'ambito dello statuto sociale di Vento, i diritti spettanti ai Soci Grimaldi (come di seguito descritti) sono attribuiti ai titolari dell'azione di classe "B", attualmente di proprietà di Grimaldi Holding.

In particolare il Patto Parasociale prevede quanto segue:

a) Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria su azioni GNV e successive operazioni.

In relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che Vento è tenuta a promuovere sulla totalità delle azioni ordinarie di GNV, ai sensi dell'art. 106, primo comma, del Testo Unico - a seguito e per effetto dell'acquisto da parte della stessa di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GNV perfezionatosi in data 12 ottobre 2004, (l'"OPA Obbligatoria") - le Parti Sindacate hanno concordato che, ove ne ricorrano i presupposti ad esito dell'OPA Obbligatoria, Vento darà corso ad una successiva offerta pubblica di acquisto residuale, volta ad ottenere da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di revoca delle azioni GNV dalla quotazione (l'"OPA Residuale"), con possibilità di esercizio dei diritti di acquisto di cui all'art. 111 del Testo Unico, ove se ne verificassero i presupposti ad esito dell'OPA Residuale.

b) Deliberazioni assembleari.

Il Patto Parasociale condiziona la validità delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di seguito elencate, quanto a Barla, alla presenza ed al voto favorevole dei Soci Grimaldi, mentre quanto a Vento e GNV, al preventivo consenso scritto dei Soci Grimaldi:

(i) modificazioni dell'oggetto sociale;

(ii) aumenti di capitale, anche al servizio dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari simili, con l'eccezione di eventuali aumenti obbligatori per legge, ovvero finalizzati al collocamento in borsa delle Azioni Barla (o di suoi eventuali successori), ovvero ancora finalizzati all'esecuzione dell'OPA Obbligatoria e/o dell'OPA Residuale;

(iii) messa in liquidazione anticipata e scioglimento;

(iv) fusioni e scissioni, con l'eccezione della eventuale fusione (diretta o inversa) tra Vento e GNV;

(v) rimborso dei finanziamenti soci ai Soci Permira e ai Soci Grimaldi non con modalità pari passu;

(vi) modificazione delle disposizioni contenute agli articoli 6 (Diritto di prelazione), 7 (Diritti ed obblighi di co-vendita), 10 (Consiglio di Amministra-zione), 11 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) e 14 (Deliberazioni assembleari) dello statuto di Barla e, mutatis mutandis, dello statuto di Vento e GNV.

Nell'eventualità in cui, prima della scadenza del termine di durata del Patto Parasociale, si verifichi uno degli Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)), la validità delle deliberazioni assembleari di Barla aventi ad oggetto le materie di seguito elencate è condizionata alla presenza ed al voto favorevole dei Soci Grimaldi, mentre per la validità delle deliberazioni assembleari di Vento e GNV è necessario il preventivo consenso scritto dei Soci Grimaldi:

(1) le materie sopra elencate ai punti (i), (iii), (iv), (v) e (vi); e

(2) aumenti di capitale anche al servizio dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari simili, con l'eccezione di eventuali aumenti obbligatori per legge, ovvero finalizzati al collocamento presso un mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. o in altro mercato regolamentato, delle Azioni Barla (o di suoi successori), ovvero ancora qualora l'aumento di capitale sia finalizzato all'acquisto da parte di Barla, Vento o GNV di partecipazioni in società o in altri enti o di aziende operanti nel settore del cabotaggio di passeggeri e/o merci su rotte nazionali ed internazionali o in settori sinergici a quelli in cui opera GNV o all'acquisto o costruzione di navi.

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti Sindacate, i predetti aumenti di capitale non potranno essere deliberati se non a valori (e, quindi, con la previsione se del caso di un sovrapprezzo azioni) tali da tener conto del patrimonio netto effettivo (comprensivo di eventuali finanziamenti soci) di Barla, alla data dell'aumento di capitale, così da ridurre, al minimo, l'effetto diluitivo per i Soci Grimaldi, qualora questi ultimi decidessero di non sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale di Barla ovvero di sottoscriverne solamente una parte.

c) Composizione dei Consigli di Amministrazione.

Le Parti Sindacate si sono impegnate, per quanto di rispettiva competenza, a fare in modo che per tutta la durata del Patto Parasociale, salvo il caso di Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)):

(i) Barla sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre nominati tra quelli designati dai Soci Permira ed i rimanenti due nominati tra quelli designati dai Soci Grimaldi;

(ii) Vento sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e Barla, intervenendo nell'assemblea di Vento, eserciti il diritto di voto spettante alle proprie azioni in modo tale che tre amministratori di Vento vengano nominati tra quelli designati dai Soci Permira ed i rimanenti due vengano nominati tra quelli designati dai Soci Grimaldi;

(iii) Vento intervenendo nell'assemblea di GNV eserciti il diritto voto spettante alle proprie azioni in modo tale che GNV sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, di cui cinque indicati dai Soci Permira, due indicati dai Soci Grimaldi e due membri indipendenti.

Il Patto Parasociale prevede espressamente che i due rappresentanti nominati su designazione dei Soci Grimaldi nei Consigli di Amministrazione rispettivamente di Barla, Vento e GNV siano il signor Aldo Grimaldi e la signora Alessandra Grimaldi ovvero, nel caso in cui gli stessi non possano o non vogliano ricoprire tali cariche, fermo restando quanto previsto con riferimento al caso di Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)), le altre persone indicate congiuntamente dai Soci Grimaldi.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata del Patto Parasociale, si verifichi uno degli Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)), i Soci Permira si impegnano a far sì che, per la durata residua dello stesso, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione rispettivamente di Barla, Vento e GNV sia nominato su designazione dei Soci Grimaldi, restando inteso che tale persona dovrà essere la signora Alessandra Grimaldi ovvero, nell'ipotesi in cui la stessa non voglia o non possa ricoprire tale carica, altra persona designata congiuntamente dai Soci Grimaldi.

d) Cariche Sociali e Incentivazione del Management.

Il Patto Parasociale prevede che il signor Aldo Grimaldi sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Barla, Vento e GNV e che le Parti Sindacate individuino di comune accordo un Direttore Generale di GNV e concordino congiuntamente i poteri da conferire allo stesso in caso di nomina.

Le Parti Sindacate hanno, inoltre, convenuto di introdurre uno schema di incentivazione del management di GNV, sotto forma di stock options o del diverso strumento che sarà considerato più opportuno, collegato ai risultati dell'investimento nella stessa GNV che saranno, direttamente o indirettamente, conseguiti dalle Parti Sindacate in uscita.

e) Deliberazioni consiliari.

Il Patto Parasociale prevede che i Consigli di Amministrazione di Barla e Vento deliberino con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque, e che il Consiglio di Amministrazione di GNV deliberi con il voto favorevole di almeno otto amministratori su nove e, comunque, in tutti i predetti casi, con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati su designazione dei Soci Grimaldi, sulle seguenti materie:

(i) acquisto o vendita (o altri atti di disposizione) di partecipazioni ed aziende e relative modalità di finanziamento;

(ii) acquisto o vendita (o altri atti di disposizione) di immobili e navi e relative modalità di finanziamento, ivi inclusa la locazione finanziaria;

(iii) stipulazione di contratti di locazione ultranovennali;

(iv) concessione di garanzie personali e reali, anche atipiche, a favore di terzi per importi superiori ad Euro 1.500.000,00;

(v) effettuazione di investimenti per importi superiori ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);

(vi) alienazione di cespiti di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);

(vii) stipulazione di contratti di noleggio a scafo nudo e a tempo di navi che abbiano una durata superiore a 12 mesi;

(viii) apertura e chiusura di linee di trasporto marittimo e avvio di nuove attività d'impresa;

(ix) nomina del Presidente;

(x) conferimento, modifica e revoca dei poteri delegati al Presidente;

(xi) conferimento di istruzioni al rappresentante della società per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società direttamente controllate in relazione alle (1) materie elencate al precedente punto b); (2) alla nomina degli organi sociali e (3) alle materie sopra elencate;

f) Composizione del Collegio Sindacale.

Il Patto Parasociale prevede l'obbligo delle Parti Sindacate, per quanto di rispettiva competenza, a fare in modo che, per tutta la durata dello stesso, salvo il caso di Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)):

(i) il Collegio Sindacale di Vento sia costituito da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo ed un membro supplente siano nominati su designazione dei Soci Grimaldi, restando comunque inteso che il Presidente del Collegio Sindacale sarà indicato dai Soci Permira;

(ii) Vento, intervenendo all'assemblea di GNV, eserciti il diritto di voto spettante alle proprie azioni affinché il Collegio Sindacale di GNV, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 dello statuto sociale della stessa, sia composto da un Presidente designato dai Soci Permira, da un sindaco effettivo designato dai Soci Grimaldi e da un sindaco effettivo designato dai soci di minoranza di GNV, nonché da un sindaco supplente designato dai Soci Permira e da un altro sindaco supplente designato dai soci di minoranza di GNV;

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata del Patto Parasociale, si verifichi uno degli Eventi di Inefficacia Parziale (come definiti al successivo punto g)), i Soci Permira si impegnano a far sì che, per la durata residua dello stesso, almeno un membro effettivo ed un membro supplente del Collegio Sindacale rispettivamente di Vento e GNV sia nominato su designazione dei Soci Grimaldi.

g) Inefficacia Parziale delle previsioni in materia di Corporate Governance.

Il Patto Parasociale prevede che le disposizioni descritte nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) perdano immediatamente efficacia in ciascuno dei seguenti casi ("Eventi di Inefficacia Parziale"):

(i) laddove la maggioranza del capitale sociale di Grimaldi Holding, per qualsiasi ragione (anche mortis causa), cessi di essere detenuta dal signor Aldo Grimaldi (ovvero dalla signora Alessandra Grimaldi anche congiuntamente al signor Aldo Grimaldi); e/o

(ii) nel caso in cui Aldo Grimaldi cessi di ricoprire le cariche di amministratore di Barla, Vento e di GNV per qualsiasi ragione, diversa (1) dalla revoca senza giusta causa o senza giustificato motivo soggettivo, ovvero (2) dalle dimissioni volontarie per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero (3) dalla mancata rinomina causata dai Soci Permira in violazione di quanto previsto dal Patto Parasociale, una volta che lo stesso sia cessato dalla carica.

h) Diritto ed obbligo di covendita.

In caso di cessione a terzi (ossia a soggetti diversi dalle Parti Sindacate, il "Terzo Acquirente") di tutte le, o parte delle, Azioni Barla (ovvero dei diritti derivanti o connessi a dette Azioni Barla, i "Diritti") detenute dai Soci Permira, nonché della corrispondente quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi alla Società dai Soci Permira (di seguito, unitamente alle Azioni ed ai Diritti, le "Azioni Cedute")), il Patto Parasociale prevede che, qualora i Soci Grimaldi non intendano esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 6 dello statuto sociale di Barla relativamente alle Azioni Cedute, gli stessi abbiano il diritto di cedere al Terzo Acquirente le proprie Azioni Barla (e/o i relativi Diritti), unitamente alla corrispondente quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi dai Soci Grimaldi alla Società (collettivamente, la "Partecipazione AG"), in misura proporzionale alle Azioni Cedute, al medesimo prezzo per azione ed alle medesime condizioni contrattuali concordate tra i Soci Permira ed il Terzo Acquirente. Inoltre, il Patto Parasociale prevede che qualora le Azioni Cedute rappresentino la totalità delle Azioni Barla detenute dai Soci Permira, la Partecipazione AG comprenderà anche l'azione o le azioni di classe "B" detenute in Vento dai Soci Grimaldi.

Qualora l'offerta del Terzo Acquirente abbia ad oggetto il 100% delle Azioni Barla e/o dei Diritti e l'intero ammontare dei finanziamenti soci eventualmente concessi alla Società, e ove i Soci Grimaldi non esercitassero il diritto di prelazione, né accettassero l'offerta del Terzo Acquirente di acquistare la Partecipazione AG nei termini di decadenza previsti dal Patto Parasociale (ovvero dichiarassero espressamente di rinunciare al diritto di prelazione e di rifiutare l'offerta del Terzo Acquirente), i Soci Permira avranno il diritto di obbligare i Soci Grimaldi a vendere l'intera (e non parte della) Partecipazione AG, l'intera quota dei finanziamenti soci dagli stessi eventualmente concessi alla Società e l'azione o le azioni di classe "B" detenute in Vento dai Soci Grimaldi (di seguito, l'"Intera Partecipazione AG") al Terzo Acquirente ai medesimi termini e condizioni concordate tra lo stesso ed i Soci Permira, a condizione che il prezzo offerto dal Terzo Acquirente per l'acquisto dell'Intera Partecipazione AG non sia inferiore all'importo complessivo dell'investimento dei Soci Grimaldi in Barla, Vento ed eventualmente in GNV a tale data.

i) Opzione Permira.

Il Patto Parasociale prevede che, qualora un terzo non appartenente alla famiglia Grimaldi entri nel capitale sociale di Grimaldi Holding, i Soci Permira abbiano il diritto irrevocabile di acquistare (l'"Opzione Permira") da Grimaldi Holding l'intera partecipazione dalla stessa detenuta in Barla, nonché l'intera quota dei finanziamenti soci eventualmente concessi alla Società di spettanza di Grimaldi Holding, ad un prezzo pari all'importo dell'investimento complessivo effettuato da Grimaldi Holding in Barla a tale data, ridotto in misura del 40% a titolo di penale espressamente convenuta.

l) Altri Impegni delle Parti Sindacate.

Con la stipulazione del Patto Parasociale, i Soci Permira si sono impegnati a far sì che, in caso di cancellazione di GNV dal listino delle società quotate, entro trenta giorni lavorativi da tale cancellazione:

(1) l'assemblea straordinaria di GNV adotti uno statuto sostanzialmente conforme allo statuto vigente di Vento, che preveda - tra l'altro - che il capitale possa essere rappresentato da azioni di classe "B", dotate degli stessi diritti amministrativi speciali attualmente inerenti alle azioni di classe "B" del capitale di Vento; e

(2) Vento ceda ai Soci Grimaldi o, eventualmente, ad Aldo Grimaldi se così richiesto da quest'ultimo, al valore nominale due azioni del capitale sociale di GNV, di classe "B".

Inoltre, nell'ipotesi in cui prima del termine di scadenza del Patto Parasociale non avvenga la cancellazione della GNV dal listino delle società quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Valori S.p.A. o, comunque, nell'ipotesi in cui non si addivenga alla cessione ai Soci Grimaldi della partecipazione di cui al punto (2) che precede per qualunque ragione o causa non imputabile ai medesimi Soci Grimaldi, i Soci Permira si sono impegnati:

(i) a porre in essere tutto quanto necessario o anche solo opportuno, affinché le disposizioni relative alla corporate governance di Barla, Vento e GNV applicabili nell'ipotesi in cui si verifichi uno degli Eventi di Inefficacia Parziale, trovino comunque applicazione; in particolare - se così richiesto dai Soci Grimaldi - dovranno essere inserite nello statuto di GNV, ove ciò sia compatibile con la normativa delle società quotate e non intralci in modo significativo la gestione corrente della stessa, le stesse disposizioni dello statuto di Vento relative ai diritti amministrativi speciali spettanti ai Soci Grimaldi, ovvero disposizioni analoghe, e

(ii) a far sì che Vento non venda una qualsiasi partecipazione in GNV senza che prima non sia stato offerto ai Soci Grimaldi un diritto di prelazione per acquistare la stessa partecipazione in GNV alle medesime condizioni offerte dal terzo potenziale acquirente.

I Soci Permira si sono impegnati, infine, a far sì che entro sessanta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Patto Parasociale:

(i) siano apportate allo statuto di Vento tutte le modifiche necessarie così da prevedere l'emissione (tramite conversione di una azione ordinaria di proprietà di Barla) di una seconda azione di classe "B" dotata dei medesimi diritti amministrativi speciali come previsti nello statuto di Vento, da esercitarsi congiuntamente tra i titolari delle stesse;

(ii) Barla ceda ai Soci Grimaldi (diversi da Grimaldi Holding) indicati da Aldo Grimaldi, i quali si impegnano ad acquistare - al valore nominale - la suddetta seconda azione di classe "B"; e

(iii) nell'eventualità che venga decisa la cessione dell'azione di classe "B" di Vento di proprietà di Grimaldi Holding da quest'ultima ad Aldo Grimaldi, Barla rinunzi ai propri diritti di prelazione ad essa spettanti ai sensi dello Statuto Vento.

Le Parti Sindacate hanno, infine convenuto che, nell'eventualità di cancellazione di GNV dal listino delle società quotate e della conseguente adozione di uno statuto sociale di GNV sostanzialmente conforme allo statuto sociale di Vento attualmente in vigore, anche tale nuovo statuto di GNV debba contenere le pattuizioni di cui al precedente punto (i).

m) Controversie.

Un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (il "Regolamento"), è competente a conoscere e risolvere in conformità al Regolamento ogni controversia derivante dal Patto Parasociale.

6. Tipologia di Patto Parasociale

Il Patto Parasociale rientra nel novero dei patti parasociali contemplati nell'articolo 122, quinto comma, lettere b) e c) del Testo Unico.

7. Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha acquistato efficacia a partire dal 12 ottobre 2004, data di stipulazione dello stesso, e resterà valido ed efficace sino alla scadenza del 3° anniversario dalla data di stipulazione dello stesso e si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, salvo il diritto di recesso di ciascuna delle Parti Sindacate da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata alle altre Parti Sindacate con almeno 12  mesi di preavviso.

Nell'eventualità in cui GNV venga cancellata dal listino delle società quotate presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A., la durata del Patto Parasociale si estenderà automaticamente sino allo scadere del quinto anniversario della data di sottoscrizione dello stesso o, se del caso, del suo rinnovo, e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo il diritto di recesso di ciascuna delle Parti Sindacate da comunicarsi alle altre Parti Sindacate con almeno dodici mesi di preavviso.

8. Penali in caso di mancato adempimento degli obblighi

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale, fatto salvo quanto previsto con riferimento all'Opzione Permira di cui al punto i) del precedente paragrafo 5.

9. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale verrà depositato, entro il termine previsto dall'art. 122, primo comma, lettera c) del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Palermo.

22 ottobre 2004

[GG.1.04.1]

SOCIETA' REVOCATA DALLE QUOTAZIONI A FAR DATA DAL 13 GIUGNO 2005