Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

INTERPUMP GROUP S.P.A.

Sergio Erede (nato a Firenze il 14 agosto 1940), Giovanni Cavallini (nato a Milano il 28 dicembre 1950), Fulvio Montipò (nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944), Leila Montipò (nata a Reggio Emilia il 29 ottobre 1968), Laura Montipò (nata a Reggio Emilia l'8 dicembre 1969), Tamburi Investment Partners S.p.A. (con sede in Via Pontaccio, 10, Milano), B. Group S.p.A. (con sede in Piazza San Domenico, 9, Bologna), Rover International S.A. (con sede in 19-21 Boulevard du Prince Henry, Luxembourg) e FinRoss S.p.A. (con sede in Via Collegio di Spagna, 7, Bologna) comunicano quanto segue:

1. Tipo del patto e relative finalità

In in data 23 luglio 2003 Sergio Erede, Giovanni Cavallini, Fulvio Montipò, Leila Montipò, Laura Montipò, Tamburi Investment Partners S.p.A., B. Group S.p.A., Rover International S.A. e FinRoss S.p.A. (i "Partecipanti") hanno stipulato un patto di sindacato denominato " Sindacato di azioni ordinarie Interpump Group S.p.A. " (il "Patto") finalizzato ad assicurare uniformità e continuità di indirizzo nella gestione della Interpump Group S.p.A. (la "Società").

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

Il Patto ha ad oggetto n 12.403.500 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 14,845% del capitale sociale della Società, che è suddiviso in n 83.551.250 azioni ordinarie.

L'ammontare delle azioni sindacate risulta dalla seguente tabella:

n. Partecipante o gruppo di Partecipanti n.  di azioni sindacate % su tot. azioni della Società % su tot. azioni sindacate
1 Sergio Erede

835.000

O,999%

6,732%

2 Giovanni Cavallini

800.000

O,957%

6,45%

3 - Dott. Fulvio Montipò
- Leila Montipò
- Laura Montipò

- 1.628.500
- 410.000
- 410.000
tot. 2.448.500

- 1,949%
- O,491%
- O,491%
2,931%

- 13,129%
- 3,305%
- 3,305%
19,739%

4 Tamburi Investment Partners S.p.A.

2.500.000

2,992%

20,156%

5 B. Group S.p.A.

2.500.000

2,992%

20,156%

6 Rover International S.A.

2.500.000

2,992%

20,156%

7 FinRoss S.p.A.

820.000

0,981%

6,611%

Totale  

12.403.500

14,845%

100%

In caso di aumento di capitale della Società, gratuito o a pagamento, le azioni di nuova emissione ricevute o sottoscritte dai Partecipanti in relazione alle azioni sindacate di rispettiva proprietà si intenderanno anch'esse automaticamente soggette agli obblighi stabiliti nel Patto.

Previa delibera autorizzativa assunta dalla Direzione del Patto (di cui al § 5) con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi sette membri, potranno essere apportate al sindacato, dai Partecipanti o da terzi, ulteriori azioni della Società, purché l'apporto non comporti il superamento dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti oltre i quali i Partecipanti sarebbero tenuti ad effettuare un'offerta pubblica di acquisto e sempreché, qualora l'apportante sia un terzo, la Direzione abbia espresso il relativo gradimento.

I Partecipanti possono liberamente detenere, acquisire e trasferire in qualsiasi forma azioni non apportate al Patto. Ai sensi dell'art. 120 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, si precisa che Giovanni Cavallini detiene, oltre alle azioni sindacate indicate alla riga 2 della tabella che precede, n. 684.250 azioni ordinarie della Società, corrispondenti allo 0,819% del capitale sociale, non oggetto del Patto; pertanto, Giovanni Cavallini detiene complessivamente n. 1.484.250 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 1,776% del capitale sociale. Si precisa inoltre che Tamburi Investment Partners S.p.A. detiene azioni ordinarie della Società non sindacate, come da comunicazione effettuata alla Consob ai sensi dell' dell'art. 120 del d. lgs. 24.2.1998 n 58.

Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

3. Esistenza di vincoli alla cessione delle azioni sindacate

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, 5 comma, lett. b) del d. lgs. 24.2.1998 n 58.

(1) Per l'intera durata del Patto ciascun Partecipante si obbliga a non vendere né altrimenti trasferire, né ad altri Partecipanti (salvo quanto indicato al § 3(2)) né a terzi (salvo quanto indicato al § 3(4)), la proprietà o la disponibilità delle azioni sindacate.

(2) La vendita da un Partecipante ad uno o più Partecipanti di azioni sindacate è ammessa purché avvenga fuori dal MTA o sul mercato dei blocchi, nel rispetto del diritto di prelazione degli altri Partecipanti, ed il cessionario subentri negli obblighi stabiliti nel Patto. Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento delle azioni sindacate a società controllate dal Partecipante, ovvero al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti del Partecipante, sempreché il cessionario subentri negli obblighi stabiliti nel Patto. Le azioni sindacate sono liberamente trasferibili mortis causa e gli eredi e i successori del Partecipante subentreranno automaticamente nel Patto.

(3) In caso di aumento del capitale della Società mediante emissione a pagamento di azioni o di altri strumenti finanziari che diano diritto di sottoscrivere o acquisire azioni della Società, qualora un Partecipante intenda cedere diritti di opzione o di sottoscrizione o gli altri diritti spettanti alle azioni sindacate di sua proprietà, gli altri Partecipanti avranno diritto di prelazione nell'acquisto di tali diritti.

(4) Qualora pervenga al Presidente della Direzione un'offerta per l'acquisto di tutte le azioni sindacate e la Direzione consideri l'offerta conveniente con delibera assunta con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi sette membri: (i) i Partecipanti i cui rappresentanti in Direzione abbiano giudicato l'offerta conveniente saranno tenuti a co-vendere all'offerente le azioni sindacate di rispettiva proprietà, alle condizioni offerte, mentre (ii) gli altri Partecipanti saranno liberi di non accettare l'offerta, ma in tal caso rimarranno obbligati a rispettare il divieto temporaneo di alienazione delle azioni sindacate di loro proprietà di cui al § 3(1) fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio della Società relativo all'esercizio 2004.

(5) I Partecipanti possono costituire in pegno le azioni sindacate di rispettiva proprietà, purché sia riservato loro il diritto di voto.

4. Contenuto del Patto

Sindacato di voto

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, 1 comma, del d. lgs. 24.2.1998 n 58.

(1) E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione della Società debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna ed alla politica dei dividendi.

(2) Ciascuno dei Partecipanti si impegna a: (i) esprimere il proprio voto nell'assemblea ordinaria della Società, tramite delega conferita al Presidente della Direzione, in modo tale da far sì che - per quanto possibile tenuto conto della circostanza che le azioni sindacate non consentono di garantire tale risultato - la nomina degli amministratori e dei sindaci avvenga in conformità al § 3(3); (ii) fare quanto nelle proprie possibilità affinché nelle nomine degli organi sociali di cui ai §§ 3(4), 3(5) e 3(6) gli amministratori della Società deliberino in conformità a quanto ivi stabilito.

(3) I Partecipanti convengono che, ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le azioni sindacate, il consiglio di amministrazione della Società sarà formato dai sette componenti di seguito indicati: (i) Sergio Erede, Presidente, e Giovanni Cavallini, Vice-Presidente; (ii) Fulvio Montipò, quale amministratore designato anche da Leila Montipò e Laura Montipò; (iii) Giancarlo De Martis, quale amministratore designato da B. Group S.p.A.; (iv) Giuseppe Ferrero, quale amministratore designato da Rover International S.A.; (v) Marco Reboa, quale amministratore indipendente designato congiuntamente da Sergio Erede, Giovanni Cavallini, Fulvio Montipò, Leila Montipò e Laura Montipò; (vi) Roberto Tunioli, quale amministratore indipendente designato da Finross S.p.A.

(4) In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società, ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il consiglio di amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale da riflettere la composizione del consiglio di cui al precedente § 3(3).

(5) Ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il comitato di controllo interno della Società sia composto da due amministratori indipendenti e da Giuseppe Ferrero.

(6) Ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il comitato per la remunerazione degli amministratori e dell'alta direzione della Società sia composto da Sergio Erede e da Giancarlo De Martis quali amministratori non esecutivi, e da Giovanni Cavallini.

Patto di consultazione

Il Patto contiene le seguenti disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, 5 comma, lett. a) del d. lgs. 24.2.1998 n 58.

Sulle materie diverse dalla nomina degli amministratori e dei sindaci della Società, i rappresentanti dei Partecipanti nella Direzione si consulteranno preventivamente al fine di proporre ai Partecipanti di adottare una linea comune, fermo restando che i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente nell'assemblea della Società il diritto di voto spettante alle azioni sindacate di rispettiva proprietà.

5. Organi del sindacato e loro compiti, composizione e funzionamento

Il sindacato è gestito da una direzione (la "Direzione") formata da sette membri: Sergio Erede, Giovanni Cavallini, Fulvio Montipò (designato anche da Leila Montipò e Laura Montipò), Giovanni Tamburi (designato da Tamburi Investment Partners S.p.A.), Giancarlo De Martis (designato da B. Group S.p.A.), Giuseppe Ferrero (designato da Rover International S.A.) ed Edoardo Rossetti (designato da Finross S.p.A.).

Giovanni Tamburi è stato nominato Presidente della Direzione ed Edoardo Rossetti Vice-Presidente con funzioni vicarie.

La Direzione si riunisce prima delle assemblee della Società per deliberare sulla nomina degli amministratori e/o dei sindaci e perché i suoi membri possano consultarsi sulle altre materie poste all'ordine del giorno e, ove possibile, proporre ai Partecipanti di adottare una linea comune; inoltre la Direzione si riunisce per decidere sull'ammissione di nuovi Partecipanti o sull'apporto al sindacato di nuove azioni, ed ogni volta che debba assumere altre deliberazioni o il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno due membri della Direzione.

La Direzione delibera a maggioranza dei membri intervenuti, salve le diverse maggioranze indicate ai §§ 2 e 3(4).

6. Soggetti che possono, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non vi è nessun soggetto che singolarmente esercita il controllo sulla Società.

7. Deposito delle azioni

Ciascun Partecipante potrà depositare le azioni sindacate presso uno o più intermediari abilitati liberamente prescelti.

8. Durata, diritti di recesso e di esclusione

Il Patto ha durata fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio della Società dell'esercizio 2004.

Il Patto cesserà qualora, per effetto di recessi o di risoluzioni o per qualsiasi altra ragione, risultino sindacate azioni in misura inferiore al 10 % del capitale sociale della Società.

Giovanni Cavallini avrà diritto di recedere immediatamente dal Patto qualora il consiglio di amministrazione della Società revochi o restringa significativamente le deleghe attualmente conferitegli quale amministratore delegato.

Fulvio Montipò, Leila Montipò e Laura Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto qualora il consiglio di amministrazione della Società revochi o restringa significativamente le deleghe attualmente conferite a Fulvio Montipò quale amministratore delegato.

In caso di mancato conferimento della delega al Presidente della Direzione per l'esercizio del voto nelle assemblee della Società per la nomina degli amministratori e/o dei sindaci il Patto potrà essere automaticamente risolto con riferimento al Partecipante inadempiente, che sarà pertanto escluso dal Sindacato, su conforme decisione della Direzione.

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

9. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione in via telematica in data 25 luglio 2003.

26 luglio 2003

[IO.1.03.1]

PATTO VENUTO MENO CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2004, DELIBERATA DALL' ASSEMBLEA IN DATA 27 APRILE 2005


Interpump Group S.p.A.

Capitale sociale Euro 41.558.535,20 i.v.
Sede legale in Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia)
Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151
Estratto del Patto Parasociale stipulato in data 21 marzo 2006

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto"), sottoscritto in data 21 marzo 2006, è Interpump Group S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 (la "Società"), capitale sociale di Euro 41.558.535,20 i.v., suddiviso in n. 79.920.260 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna; le azioni ordinarie emesse dalla Società (le "Azioni") sono ammesse alla trattazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA").

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Gli strumenti oggetto del Patto sono costituiti da n. 15.561.854 azioni della Società, pari a19,471% del capitale sociale.

3. Azioni apportate al Patto dai Partecipanti

La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto, nonché le Azioni dagli stessi vincolate al Patto (le "Azioni Sindacate").

 

n.

 

Azionista

 

Numero di Azioni Sindacate

 

% su totale Azioni della Società

 

% su totale Azioni Sindacate

 

 

1.

 

 

Avv. Sergio Erede

 

 

865.000

 

 

1,082%

 

 

5,558%

 

 

2.

 

 

Ing. Giovanni Cavallini1

 

 

800.000

 

 

1,000%

 

 

5,141%

 

 

3.

 

Dott. Fulvio Montipò

Leila Montipò

 

 

Laura Montipò

 

 

Totale Famiglia Montipò, costituente un unico gruppo di Partecipanti

 

 

- 3.346.300

 

 

- 928.487

 

 

- 928.487

 

 

5.203.274

 

 

- 4,187%

 

 

- 1,162%

 

 

- 1,162%

 

 

6,511%

 

 

- 21,503%

 

 

- 5,966%

 

 

- 5,966%

 

 

33,436%

 

 

4.

 

 

Tamburi Investment Partners S.p.A.

 

 

2.918.580

 

 

3,652%

 

 

18,755%

 

 

5.

 

 

MAIS S.p.A.2

(direttamente controllata da Isabella Seragnoli)

 

 

3.000.000

 

 

3,754%

 

 

19,278%

 

 

6.

 

 

Rover International S.A
(indirettamente controllata da Giuseppe Ferrero)

 

 

2.775.000

 

 

3,472%

 

 

17,832%

 

Totale

 

 

15.561.854

 

19,471%

 

100,00%

 



Note

1. Si precisa che l’Ing. Cavallini detiene, oltre alle azioni sindacate indicate al n. 2 della tabella che precede, n. 1.526.920 azioni ordinarie della Società, corrispondenti allo 1,911% del capitale sociale, non oggetto del Patto; pertanto, l’Ing. Giovanni Cavallini detiene complessivamente n. 2.326.920 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 2,912% del capitale sociale.

2. Si precisa che MAIS S.p.A. detiene, oltre alle azioni sindacate indicate al n. 5 della tabella che precede, n. 680.000 azioni ordinarie della Società, corrispondenti allo 0,851% del capitale sociale, non oggetto del Patto; pertanto, MAIS S.p.A. detiene complessivamente n. 3.680.000 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 4,605% del capitale sociale.

 

In caso di aumento di capitale della Società, gratuito o a pagamento, le azioni di nuova emissione ricevute o sottoscritte dai Partecipanti in relazione alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà si intenderanno anch'esse automaticamente soggette agli obblighi stabiliti nel Patto.

Previa delibera autorizzativa assunta dalla Direzione del Patto con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi sei membri, potranno essere apportate al sindacato dai Partecipanti, titolari di Azioni non sindacate, o da terzi, ulteriori Azioni, purché l’apporto non comporti il superamento di limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, oltre i quali i Partecipanti sarebbero tenuti ad effettuare un’offerta pubblica di acquisto e sempreché, qualora l’apportante sia un terzo, la Direzione abbia espresso il proprio gradimento.

Ciascun Partecipante non potrà acquistare, per tutta la durata del Patto, Azioni ulteriori rispetto alle Azioni possedute alla data di stipula del Patto, con qualsiasi modalità, e dunque sia mediante acquisto sul MTA o ai blocchi, sia mediante sottoscrizione di aumenti di capitale a seguito dell’esercizio di diritti di opzione non di pertinenza delle Azioni Sindacate tranne che nei seguenti casi:

  1. esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell’ambito di piani di stock options approvati dall’assemblea della Società;
  2. previa delibera autorizzativa assunta dalla Direzione con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi sei membri,

purché l’acquisto non comporti il superamento di limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, oltre i quali i Partecipanti sarebbero tenuti ad effettuare un’offerta pubblica di acquisto.

Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF

Alla data del Patto, nessun azionista della Società detiene una partecipazione tale da consentirgli, singolarmente considerato di esercitare il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

5. Tipo e Contenuto del Patto

Il Patto può essere ricondotto alle fattispecie disciplinate dall'articolo 122 primo comma e quinto comma lett. a), b), c) e d) TUF in quanto contiene vincoli alla cessione delle azioni ed accordi di voto e di consultazione, come di seguito specificato.

a) Vincoli alla cessione delle Azioni Sindacate.

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, 5 comma, lett. b) TUF.

Per l’intera durata del Patto ciascun Partecipante si obbliga a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità delle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, salvo, tra l’altro, i seguenti casi:

  1. Qualora pervenga al Presidente della Direzione un’offerta per l’acquisto di tutte le Azioni Sindacate, e la Direzione consideri l’offerta conveniente con delibera assunta con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi sei membri: (i) i Partecipanti i cui rappresentanti in Direzione abbiano giudicato l’offerta conveniente saranno tenuti a co-vendere all’offerente le Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, alle condizioni offerte, mentre (ii) gli altri Partecipanti saranno liberi di non accettare l’offerta, ma in tal caso rimarranno obbligati a rispettare il divieto temporaneo di alienazione delle Azioni Sindacate di loro proprietà fino all'assemblea ordinaria alla quale sarà sottoposto per approvazione il bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2006.
  2. La vendita da parte di un Partecipante delle Azioni Sindacate di sua proprietà ad uno o più Partecipanti, fuori dal MTA o sul mercato dei blocchi, è ammessa purché avvenga nel rispetto del diritto di prelazione degli altri Partecipanti. Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento delle Azioni Sindacate a società controllate dal Partecipante, ovvero al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti del Partecipante, sempreché il cessionario subentri negli obblighi stabiliti nel Patto. Le Azioni Sindacate sono liberamente trasferibili mortis causa e gli eredi e i successori del Partecipante subentreranno automaticamente nel Patto.
  3. I Partecipanti possono costituire in pegno le Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, purché sia riservato loro il diritto di voto.
  4. Le Azioni Sindacate saranno, inoltre, in tutto o in parte trasferibili dai Partecipanti a società fiduciarie che le acquisiscano sulla base di mandato fiduciario conferito loro dai Partecipanti trasferenti, nonché a trust dei quali i Partecipanti trasferenti siano i beneficiari economici (anche unitamente al coniuge, ad ascendenti o discendenti), a condizione che i Partecipanti trasferenti ne diano previa comunicazione al Presidente della Direzione, con accluso un atto con il quale le società fiduciarie o i trust trasferitari assumono incondizionatamente tutti gli obblighi stabiliti nel Patto, ovvero si impegnano a far sì che le società fiduciarie o i trust trasferitari adempiano a tutti gli obblighi stabiliti nel Patto. I Partecipanti che si siano avvalsi di tale facoltà restano comunque obbligati, in caso di trasferimento a terzi del mandato fiduciario o di designazione di diversi beneficiari economici del trust, a riacquistare le Azioni Sindacate come sopra trasferite, per il loro mantenimento in Sindacato.

b) Sindacato di voto

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma TUF.

  1. E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione della Società debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna ed alla politica dei dividendi.
  2. Ciascuno dei Partecipanti si impegna a: (i) esprimere il proprio voto nell'assemblea ordinaria della Società, tramite il delegato designato di volta in volta dalla Direzione per ogni singola assemblea della Società, convocata per la nomina di amministratori e/o dei sindaci, in modo tale da far sì che - per quanto possibile tenuto conto della circostanza che le Azioni Sindacate non consentono di garantire tale risultato - la nomina degli amministratori e dei sindaci avvenga in conformità al successivo punto (3), (ii) fare quanto nelle proprie possibilità affinché nelle nomine degli organi sociali di cui ai successivi punti (4), (5) e (6) gli amministratori della Società deliberino in conformità alle disposizioni ivi contenute.
  3. I Partecipanti convengono che, ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni Sindacate, il consiglio di amministrazione della Società sarà formato dagli undici componenti di seguito indicati: (i) Ing. Giovanni Cavallini, Presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 2 della tabella di cui al §3; (ii) Dott. Paolo Marinsek, Amministratore Delegato, quale amministratore non indipendente designato da tutti i Partecipanti; (iii) Avv. Sergio Erede, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 1 della tabella di cui al §3; (iv) Dott. Fulvio Montipò, Vice Presidente e Amministratore Delegato, quale amministratore non indipendente designato dal gruppo di Partecipanti indicato al n° 3 della tabella di cui al §3; (v) Dott. Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 4 della tabella di cui al §3; (vi) Dott. Giancarlo De Martis, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 5 della tabella di cui al §3; (vii) Dott. Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 6 della tabella di cui al §3; (viii) Roberto Tunioli, quale amministratore non indipendente designato a maggioranza dei Partecipanti; (ix) Dott. Marco Reboa, quale amministratore indipendente designato a maggioranza dei Partecipanti; (x) Dott. Salvatore Bragantini, quale amministratore indipendente designato a maggioranza dei Partecipanti; (xi) Ing. Franco Giuseppe Cattaneo, quale amministratore indipendente designato a maggioranza dei Partecipanti.
  4. In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società di cui al precedente punto (3) (i), (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) , ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il consiglio di amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che il Partecipante o il gruppo di Partecipanti che l’hanno designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.
  5. Ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il comitato di controllo interno della Società sia composto dal Dott. Marco Reboa, dall’Ing. Franco Giuseppe Cattaneo e dal Rag. Roberto Tunioli, i primi due quali amministratori indipendenti designati a maggioranza dei Partecipanti.
  6. Ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il comitato per la remunerazione degli amministratori e dell’alta direzione della Società sia composto dal Dott. Giovanni Tamburi quale amministratore non esecutivo designato dal Partecipante indicato al n° 4 della tabella di cui al §3, dal Dott. Giancarlo De Martis quale amministratore non esecutivo designato dal Partecipante indicato al n° 5 della tabella di cui al §3 e dall’Ing. Giovanni Cavallini.

c) Patto di consultazione

Il Patto contiene le seguenti disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. a) TUF.

Sulle materie diverse dalla nomina degli amministratori e dei sindaci della Società, i rappresentanti dei Partecipanti nella Direzione si consulteranno preventivamente al fine di proporre ai Partecipanti di adottare una linea comune, fermo restando che i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente nell'assemblea della Società il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà.

d) Organi del sindacato e loro compiti, composizione e funzionamento

Il sindacato è gestito da una direzione (la Direzione) formata da sei membri: Avv. Sergio Erede, Ing. Giovanni Cavallini, Dott. Fulvio Montipò (designato anche da Leila Montipò e Laura Montipò), Dott. Giovanni Tamburi (designato da Tamburi Investment Partners S.p.A.), Dott. Giancarlo Mocchi (designato da MAIS S.p.A.) ed il Dott. Giuseppe Ferrero (designato da Rover International S.A.).

Il Dott. Giovanni Tamburi è stato nominato Presidente della Direzione ed il Dott. Fulvio Montipò Vice-Presidente con funzioni vicarie.

La Direzione si riunisce prima delle assemblee della Società perché i suoi membri possano consultarsi sulla nomina degli amministratori e/o dei sindaci e per designare la persona delegata a rappresentarli in assemblea ai sensi dell’art. 2372 cod. civ. per tutte le Azioni Sindacate, nonché per consultarsi sulle altre materie poste all'ordine del giorno e, ove possibile, proporre ai Partecipanti di adottare una linea comune; inoltre la Direzione si riunisce per decidere sull'ammissione di nuovi Partecipanti o sull'apporto al sindacato di nuove Azioni, ed ogni volta che debba assumere altre deliberazioni o il Presidente della Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno due membri della Direzione.

La Direzione delibera a maggioranza dei membri intervenuti, salve le diverse maggioranze indicate ai §§ 3 e 5 a) (1).

6. Durata del Patto

Il Patto ha durata dalla data della sua sottoscrizione da parte dell’ultimo Partecipante (i.e. dal 21 marzo 2006) fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio della Società relativo all’esercizio che chiuderà ad 31 dicembre 2007.

Il Patto cesserà qualora, per effetto di recessi o di risoluzioni o per qualsiasi altra ragione, risultino sindacate azioni in misura inferiore al 10 % del capitale sociale della Società.

L’Ing. Giovanni Cavallini avrà diritto di recedere immediatamente dal Patto qualora il consiglio di amministrazione della Società revochi o restringa significativamente le deleghe attualmente conferitegli.

Il Dott. Fulvio Montipò, Leila Montipò e Laura Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto qualora il consiglio di amministrazione della Società revochi o restringa significativamente le deleghe attualmente conferite al Dott. Fulvio Montipò.

In caso di mancato conferimento della delega, di cui al § 5 b) (2), per l'esercizio del voto nelle assemblee della Società per la nomina degli amministratori e/o dei sindaci il Patto potrà essere automaticamente risolto con riferimento al Partecipante inadempiente, che sarà pertanto escluso dal Sindacato, su conforme decisione della Direzione.

7. Clausole penali

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

8. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Ciascun Partecipante potrà immettere le Azioni Sindacate in dossier ad esso intestati presso uno o più intermediari abilitati liberamente prescelti.

9. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto Parasociale è depositato

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 28 marzo 2006.

28 marzo 2006

[IO.2.06.1]


Interpump Group S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto"), sottoscritto in data 21 marzo 2006, è Interpump Group S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 (la "Società"), capitale sociale di Euro 41.558.535,20 i.v., suddiviso in n. 79.920.260 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna; le azioni ordinarie emesse dalla Società (le "Azioni") sono ammesse alla trattazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA").

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Gli strumenti oggetto del Patto sono costituiti da n. 15.451.854 azioni della Società, pari a 19,334% del capitale sociale.

3. Azioni apportate al Patto dai Partecipanti

La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto, nonché le Azioni dagli stessi vincolate al Patto (le "Azioni Sindacate").

n.

Azionista

Numero di Azioni Sindacate

% su totale Azioni della Società

% su totale Azioni Sindacate

1.

Avv. Sergio Erede

865.000

1,082%

5,558%

2.

Ing. Giovanni Cavallini1

800.000

1,000%

5,141%

3.

Dott. Fulvio Montipò

- 3.236.300

- 4,049%

- 21,503%

 

Leila Montipò

- 928.487

- 1,162%

- 5,966%

 

Laura Montipò

- 928.487

- 1,162%

- 5,966%

 

Totale Famiglia Montipò, costituente un unico gruppo di Partecipanti

5.093.274

6,373%

33,436%

4.

Tamburi Investment Partners S.p.A.

2.918.580

3,652%

18,755%

5.

MAIS S.p.A.2
(direttamente controllata da Isabella Seragnoli)

3.000.000

3,754%

19,278%

6.

Rover International S.A.
(indirettamente controllata da Giuseppe Ferrero)

2.775.000

3,472%

17,832%

Totale

 

15.451.854

19,334%

100,00%



___________________
1 Si precisa che l’Ing. Cavallini detiene, oltre alle azioni sindacate indicate al n. 2 della tabella che precede, n. 1.526.920 azioni ordinarie della Società, corrispondenti allo 1,911% del capitale sociale, non oggetto del Patto; pertanto, l’Ing. Giovanni Cavallini detiene complessivamente n. 2.326.920 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 2,912% del capitale sociale.
2 Si precisa che MAIS S.p.A. detiene, oltre alle azioni sindacate indicate al n. 5 della tabella che precede, n. 680.000 azioni ordinarie della Società, corrispondenti allo 0,851% del capitale sociale, non oggetto del Patto; pertanto, MAIS S.p.A. detiene complessivamente n. 3.680.000 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 4,605% del capitale sociale.

In caso di aumento di capitale della Società, gratuito o a pagamento, le azioni di nuova emissione ricevute o sottoscritte dai Partecipanti in relazione alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà si intenderanno anch'esse automaticamente soggette agli obblighi stabiliti nel Patto.

Previa delibera autorizzativa assunta dalla Direzione del Patto con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi sei membri, potranno essere apportate al sindacato dai Partecipanti, titolari di Azioni non sindacate, o da terzi, ulteriori Azioni, purché l’apporto non comporti il superamento di limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, oltre i quali i Partecipanti sarebbero tenuti ad effettuare un’offerta pubblica di acquisto e sempreché, qualora l’apportante sia un terzo, la Direzione abbia espresso il proprio gradimento.

Ciascun Partecipante non potrà acquistare, per tutta la durata del Patto, Azioni ulteriori rispetto alle Azioni possedute alla data di stipula del Patto, con qualsiasi modalità, e dunque sia mediante acquisto sul MTA o ai blocchi, sia mediante sottoscrizione di aumenti di capitale a seguito dell’esercizio di diritti di opzione non di pertinenza delle Azioni Sindacate tranne che nei seguenti casi:

  1. esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell’ambito di piani di stock options approvati dall’assemblea della Società;
  2. previa delibera autorizzativa assunta dalla Direzione con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi sei membri,

purché l’acquisto non comporti il superamento di limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, oltre i quali i Partecipanti sarebbero tenuti ad effettuare un’offerta pubblica di acquisto.

Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF

Alla data del Patto, nessun azionista della Società detiene una partecipazione tale da consentirgli, singolarmente considerato di esercitare il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

5. Tipo e Contenuto del Patto

Il Patto può essere ricondotto alle fattispecie disciplinate dall'articolo 122 primo comma e quinto comma lett. a), b), c) e d) TUF in quanto contiene vincoli alla cessione delle azioni ed accordi di voto e di consultazione, come di seguito specificato.

a) Vincoli alla cessione delle Azioni Sindacate.

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, 5 comma, lett. b) TUF.

Per l’intera durata del Patto ciascun Partecipante si obbliga a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità delle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, salvo, tra l’altro, i seguenti casi:

  1. Qualora pervenga al Presidente della Direzione un’offerta per l’acquisto di tutte le Azioni Sindacate, e la Direzione consideri l’offerta conveniente con delibera assunta con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi sei membri: (i) i Partecipanti i cui rappresentanti in Direzione abbiano giudicato l’offerta conveniente saranno tenuti a co-vendere all’offerente le Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, alle condizioni offerte, mentre (ii) gli altri Partecipanti saranno liberi di non accettare l’offerta, ma in tal caso rimarranno obbligati a rispettare il divieto temporaneo di alienazione delle Azioni Sindacate di loro proprietà fino all'assemblea ordinaria alla quale sarà sottoposto per approvazione il bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2006.
  2. La vendita da parte di un Partecipante delle Azioni Sindacate di sua proprietà ad uno o più Partecipanti, fuori dal MTA o sul mercato dei blocchi, è ammessa purché avvenga nel rispetto del diritto di prelazione degli altri Partecipanti. Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento delle Azioni Sindacate a società controllate dal Partecipante, ovvero al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti del Partecipante, sempreché il cessionario subentri negli obblighi stabiliti nel Patto. Le Azioni Sindacate sono liberamente trasferibili mortis causa e gli eredi e i successori del Partecipante subentreranno automaticamente nel Patto.
  3. I Partecipanti possono costituire in pegno le Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, purché sia riservato loro il diritto di voto.
  4. Le Azioni Sindacate saranno, inoltre, in tutto o in parte trasferibili dai Partecipanti a società fiduciarie che le acquisiscano sulla base di mandato fiduciario conferito loro dai Partecipanti trasferenti, nonché a trust dei quali i Partecipanti trasferenti siano i beneficiari economici (anche unitamente al coniuge, ad ascendenti o discendenti), a condizione che i Partecipanti trasferenti ne diano previa comunicazione al Presidente della Direzione, con accluso un atto con il quale le società fiduciarie o i trust trasferitari assumono incondizionatamente tutti gli obblighi stabiliti nel Patto, ovvero si impegnano a far sì che le società fiduciarie o i trust trasferitari adempiano a tutti gli obblighi stabiliti nel Patto. I Partecipanti che si siano avvalsi di tale facoltà restano comunque obbligati, in caso di trasferimento a terzi del mandato fiduciario o di designazione di diversi beneficiari economici del trust, a riacquistare le Azioni Sindacate come sopra trasferite, per il loro mantenimento in Sindacato.

b) Sindacato di voto

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma TUF.

  1. E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione della Società debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna ed alla politica dei dividendi.
  2. Ciascuno dei Partecipanti si impegna a: (i) esprimere il proprio voto nell'assemblea ordinaria della Società, tramite il delegato designato di volta in volta dalla Direzione per ogni singola assemblea della Società, convocata per la nomina di amministratori e/o dei sindaci, in modo tale da far sì che - per quanto possibile tenuto conto della circostanza che le Azioni Sindacate non consentono di garantire tale risultato - la nomina degli amministratori e dei sindaci avvenga in conformità al successivo punto (3), (ii) fare quanto nelle proprie possibilità affinché nelle nomine degli organi sociali di cui ai successivi punti (4), (5) e (6) gli amministratori della Società deliberino in conformità alle disposizioni ivi contenute.
  3. I Partecipanti convengono che, ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni Sindacate, il consiglio di amministrazione della Società sarà formato dagli undici componenti di seguito indicati: (i) Ing. Giovanni Cavallini, Presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 2 della tabella di cui al §3; (ii) Dott. Paolo Marinsek, Amministratore Delegato, quale amministratore non indipendente designato da tutti i Partecipanti; (iii) Avv. Sergio Erede, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 1 della tabella di cui al §3; (iv) Dott. Fulvio Montipò, Vice Presidente e Amministratore Delegato, quale amministratore non indipendente designato dal gruppo di Partecipanti indicato al n° 3 della tabella di cui al §3; (v) Dott. Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 4 della tabella di cui al §3; (vi) Dott. Giancarlo De Martis, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 5 della tabella di cui al §3; (vii) Dott. Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato dal Partecipante indicato al n° 6 della tabella di cui al §3; (viii) Roberto Tunioli, quale amministratore non indipendente designato a maggioranza dei Partecipanti; (ix) Dott. Marco Reboa, quale amministratore indipendente designato a maggioranza dei Partecipanti; (x) Dott. Salvatore Bragantini, quale amministratore indipendente designato a maggioranza dei Partecipanti; (xi) Ing. Franco Giuseppe Cattaneo, quale amministratore indipendente designato a maggioranza dei Partecipanti.
  4. In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società di cui al precedente punto (3) (i), (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) , ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il consiglio di amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che il Partecipante o il gruppo di Partecipanti che l’hanno designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.
  5. Ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il comitato di controllo interno della Società sia composto dal Dott. Marco Reboa, dall’Ing. Franco Giuseppe Cattaneo e dal Rag. Roberto Tunioli, i primi due quali amministratori indipendenti designati a maggioranza dei Partecipanti.
  6. Ciascuno dei Partecipanti farà quanto nelle proprie possibilità affinché il comitato per la remunerazione degli amministratori e dell’alta direzione della Società sia composto dal Dott. Giovanni Tamburi quale amministratore non esecutivo designato dal Partecipante indicato al n° 4 della tabella di cui al §3, dal Dott. Giancarlo De Martis quale amministratore non esecutivo designato dal Partecipante indicato al n° 5 della tabella di cui al §3 e dall’Ing. Giovanni Cavallini.

c) Patto di consultazione

Il Patto contiene le seguenti disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. a) TUF.

Sulle materie diverse dalla nomina degli amministratori e dei sindaci della Società, i rappresentanti dei Partecipanti nella Direzione si consulteranno preventivamente al fine di proporre ai Partecipanti di adottare una linea comune, fermo restando che i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente nell'assemblea della Società il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà.

d) Organi del sindacato e loro compiti, composizione e funzionamento

Il sindacato è gestito da una direzione (la Direzione) formata da sei membri: Avv. Sergio Erede, Ing. Giovanni Cavallini, Dott. Fulvio Montipò (designato anche da Leila Montipò e Laura Montipò), Dott. Giovanni Tamburi (designato da Tamburi Investment Partners S.p.A.), Dott. Giancarlo Mocchi (designato da MAIS S.p.A.) ed il Dott. Giuseppe Ferrero (designato da Rover International S.A.).

Il Dott. Giovanni Tamburi è stato nominato Presidente della Direzione ed il Dott. Fulvio Montipò Vice-Presidente con funzioni vicarie.

La Direzione si riunisce prima delle assemblee della Società perché i suoi membri possano consultarsi sulla nomina degli amministratori e/o dei sindaci e per designare la persona delegata a rappresentarli in assemblea ai sensi dell’art. 2372 cod. civ. per tutte le Azioni Sindacate, nonché per consultarsi sulle altre materie poste all'ordine del giorno e, ove possibile, proporre ai Partecipanti di adottare una linea comune; inoltre la Direzione si riunisce per decidere sull'ammissione di nuovi Partecipanti o sull'apporto al sindacato di nuove Azioni, ed ogni volta che debba assumere altre deliberazioni o il Presidente della Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno due membri della Direzione.

La Direzione delibera a maggioranza dei membri intervenuti, salve le diverse maggioranze indicate ai §§ 3 e 5 a) (1).

6. Durata del Patto

Il Patto ha durata dalla data della sua sottoscrizione da parte dell’ultimo Partecipante (i.e. dal 21 marzo 2006) fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio della Società relativo all’esercizio che chiuderà ad 31 dicembre 2007.

Il Patto cesserà qualora, per effetto di recessi o di risoluzioni o per qualsiasi altra ragione, risultino sindacate azioni in misura inferiore al 10 % del capitale sociale della Società.

L’Ing. Giovanni Cavallini avrà diritto di recedere immediatamente dal Patto qualora il consiglio di amministrazione della Società revochi o restringa significativamente le deleghe attualmente conferitegli.

Il Dott. Fulvio Montipò, Leila Montipò e Laura Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto qualora il consiglio di amministrazione della Società revochi o restringa significativamente le deleghe attualmente conferite al Dott. Fulvio Montipò.

In caso di mancato conferimento della delega, di cui al § 5 b) (2), per l'esercizio del voto nelle assemblee della Società per la nomina degli amministratori e/o dei sindaci il Patto potrà essere automaticamente risolto con riferimento al Partecipante inadempiente, che sarà pertanto escluso dal Sindacato, su conforme decisione della Direzione.

7. Clausole penali

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

8. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Ciascun Partecipante potrà immettere le Azioni Sindacate in dossier ad esso intestati presso uno o più intermediari abilitati liberamente prescelti.

9. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto Parasociale è depositato

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 28 marzo 2006.

7 luglio 2006

[IO.2.07.1]

PATTO SCIOLTO IN DATA 26 LUGLIO 2007


Interpump Group S.p.A.

Capitale sociale Euro 41.558.535,20 i.v.
Sede legale in Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia)
Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151
Estratto del Patto Parasociale stipulato in data 21 marzo 2006 aggiornato al 30 giugno 2006

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 ("TUIF") e degli artt. 129 e ss del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999 (il "Regolamento Consob") si rende nota la stipula in data 26/7/2007 di un patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto quanto più innanzi indicato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding S.r.L., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220937 ("Gruppo IPG Holding"), società che detiene n. 17.763.854 azioni ordinarie pari al 22,227% del capitale sociale di Interpump Group S.pA., con sede in Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 ("Interpump").

Il Patto ha altresì ad oggetto lo scioglimento dell’accordo denominato "Sindacato azionario di azioni ordinarie Interpump Group S.p.A." (il "Sindacato Interpump") stipulato in data 21/03/2006 tra gli aderenti al Patto (ad eccezione di Beryle Lassaussois e di Rover S.p.A.) e Rover International S.A. (che ha sottoscritto il Patto a tali fini soltanto).

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da:

(i) le quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding riportate nella tabella "A" di cui al successivo paragrafo 2 (le "Quote");
 

(ii) le n. 17.763.854 azioni ordinarie rappresentative del 22,227% del capitale sociale di Interpump di proprietà di Gruppo IPG Holding (la "Partecipazione").

Il capitale sociale di Interpump alla data odierna ammonta a Euro 41.558.535,20 i.v., suddiviso in n. 79.920.260 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna ammesse alla trattazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni").

La Partecipazione è costituita in pegno a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il "Pegno Mps") a garanzia delle obbligazioni assunte con un finanziamento da quest’ultima erogato (il "Finanziamento Mps"). Il diritto di voto relativo alla Partecipazione spetta a Gruppo IPG Holding, ed in caso di inadempimento del Finanziamento Mps alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

3. Soggetti aderenti al Patto

La tabella "A" che segue indica ciascuno dei partecipanti al Patto (i "Partecipanti"), nonché la quota dagli stessi detenuta in Gruppo IPG Holding e la relativa percentuale di partecipazione.

Soci di Gruppo IPG Holding

Valore nominale delle Quote

% del capitale di Gruppo IPG Holding

Sergio Erede

4.868

4,868 %

Giovanni Maria Cavallini

8.950

8,950%

Beryle Lassaussois

4.740

4,740%

Totale Famiglia Cavallini, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

13.690

13,690%

Fulvio Montipò

18.218

18,218%

Leila Montipò

5.228

5,228%

Laura Montipò

5.228

5,228%

Totale Famiglia Montipò, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

28.674

28,674%

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip")

16.430

16,430%

MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Isabella Seragnoli) ("Mais")

20.716

20,716%

Rover S.p.A. (indirettamente controllata da SIL.PA S.S.) ("Rover")

15.622

15,622%

Totale

Euro 100.000

100%

 La tabella "B" che segue indica i partecipanti al Sindacato Interpump, le Azioni da ciascuno di essi sindacate e la relativa percentuale di partecipazione del capitale sociale di Interpump.

Azionista

Numero di Azioni sindacate

% su totale Azioni di Interpump

Sergio Erede

865.000

1,082%

Giovanni Maria Cavallini

800.000

1,000%

Fulvio Montipò

3.236.300

4,049%

Leila Montipò

928.487

1,162%

Laura Montipò

928.487

1,162%

Tip

2.918.580

3,652%

Mais

3.000.000

3,754%

Rover International S.A.

2.775.000

3,472%

Totale

15.451.854

19,334%

I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni (o diritti di voto sulle stesse) oltre a quelle detenute mediante Gruppo IPG Holding, eccezion fatta per Giovanni Maria Cavallini, titolare in proprio di n. 728.420 Azioni.

Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono attualmente titolari di Azioni (o diritti di voto sulle stesse), neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate.

Per "Persone Correlate" ai Partecipanti si intendono:

 - in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti;

- in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti.

Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

4. Durata del Patto

Il Patto ha efficacia dal 26/7/2007 e durata coincidente con la durata di Gruppo IPG Holding, che secondo lo statuto vigente è sino al 30/6/2010, salva proroga decisa dai soci con il voto favorevole del 96% del capitale.

5. Tipo e contenuto del Patto

Il Patto rientra tra quelli di cui all’art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d) del TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all’acquisto di Azioni, nonché accordi per l’esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in Interpump, come meglio di seguito specificato.

(a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all’acquisto di Azioni.

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si obbliga a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità delle rispettive Quote, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Quote corrispondenti ad almeno il 51% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente.

Tale consenso non è necessario nei seguenti casi:

(i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto;

(ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti;

(iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a trust del quale il Partecipante sia il beneficiario economico;

(iv) in caso di trasferimenti mortis causa da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche.

I trasferimenti per i quali non è necessario il consenso potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti.

Prima che la società trasferitaria cessi di essere controllata dal Partecipante trasferente, o che il Partecipante cessi di essere il mandante della società fiduciaria o il beneficiario economico del trust, la quota di Gruppo IPG Holding trasferita dovrà essere ritrasferita al Partecipante stesso, o a società da esso controllata, o ad altra società fiduciaria della quale egli sia il mandante o ad altro trust del quale egli sia beneficiario economico.

(2) Ciascun Partecipante assume l’impegno, per l’intera durata del Patto, di non acquistare, neppure indirettamente, alcuna Azione, con qualsiasi modalità. E’ fatta eccezione per i Partecipanti Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò i quali potranno acquistare ulteriori Azioni esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell’ambito di piani di stock options approvati dall’assemblea di Interpump, purché per effetto di tali acquisti le Azioni complessivamente detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non eccedano, nel loro insieme, il 27% del capitale sociale di Interpump di tempo in tempo sottoscritto e versato.

In caso di superamento di tale limite Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò saranno tenuti a vendere le Azioni eccedenti in modo da rendere applicabile l’esenzione dall’obbligo di promuove un’offerta pubblica di acquisto prevista all’art. 49, comma 1, lett. (e) del Regolamento Consob.

Ciascun Partecipante si impegna (anche promettendo il fatto dell’amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non acquisti Azioni in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, una partecipazione complessiva in Interpump del 25% del suo capitale, ovvero del 26% in caso di acquisto da parte di Gruppo IPG Holding delle n. 728.420 Azioni delle quali è attualmente titolare Giovanni Maria Cavallini.

I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la soglia che obbliga a promuovere un’offerta pubblica di acquisto.

I Partecipanti che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l’offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, ed a tenerne gli altri Partecipanti e Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito.

(b) Consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding e di Interpump

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, primo comma, TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si impegna a partecipare alle decisioni dei soci di Gruppo IPG Holding e ad esprimere il proprio voto in modo tale che l’organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto di sei amministratori, dei quali uno designato da Sergio Erede, uno dai Signori Cavallini, uno dalla Famiglia Montipò, uno da Tip, uno da Mais ed uno da Rover.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vice-presidente e amministratore delegato dalla Famiglia Cavallini e l’amministratore delegato da Tip.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding prima della scadenza del Patto il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l’amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione.

Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l’intera quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l’amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione.

In caso di vendita di una parte soltanto della quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l’amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti.

In entrambi i suddetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interpump designato come al successivo punto (3) rassegni le proprie dimissioni da tale carica.

(2) E’ principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna.

(3) I Partecipanti convengono che, ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding:

(A) faranno parte del consiglio di amministrazione di Interpump le persone di seguito indicate, con le rispettive cariche: (i) Giovanni Maria Cavallini, presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dai Signori Cavallini; (ii) Sergio Erede, quale amministratore non indipendente da esso stesso designato; (iii) Fulvio Montipò, vice presidente e amministratore delegato, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato da Tip; (v) Giancarlo De Martis, quale amministratore non indipendente designato da Mais; (vi) Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato da Rover;

(B) faranno parte del consiglio di amministrazione di Interpump anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con il voto favorevole di almeno 5 amministratori.

(4) In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori di Interpump nominati ai sensi del precedente punto (3), i Partecipanti si impegnano a far sì che, ove ciò risulti possibile, l’assemblea ed il consiglio di amministrazione di Interpump nominino altri amministratori in loro sostituzione designati dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti che hanno designato gli amministratori cessati, con le medesime cariche.

(5) Qualora il consiglio di amministrazione di Interpump revochi o restringa significativamente le deleghe di poteri di gestione e di rappresentanza attualmente conferite a Giovanni Maria Cavallini o a Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto.

In caso di rinunzia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump di Giovanni Maria Cavallini e/o di Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò continueranno ad essere vincolati dal Patto.

6. Altri impegni dei Partecipanti

Il Patto prevede i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti.

(a) Impegni relativi al Finanziamento MPS

(1) Ciascun Partecipante si impegna a versare a Gruppo IPG Holding, in proporzione alla partecipazione nella stessa detenuta ed a titolo di finanziamento socio infruttifero di interessi, gli importi dovuti da Gruppo IPG Holding per reintegrare il Pegno MPS, qualora Gruppo IPG Holding non disponesse di liquidità o di affidamenti sufficienti per il reintegro o per la riduzione della esposizione.

(2) Qualora uno o più Partecipanti non effettuassero, entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding, i versamenti di cui al precedente punto (1), tali versamenti potranno essere effettuati dagli altri Partecipanti, in proporzione alle partecipazioni in Gruppo IPG Holding dagli stessi detenute, ed i Partecipanti che abbiano omesso i versamenti di loro spettanza saranno tenuti a versare ai Partecipanti che li abbiano effettuati in loro vece, a titolo di penale, un importo pari al 40% dei versamenti omessi, penale che sarà tra questi ultimi ripartita in proporzione alle rispettive partecipazioni.

(b) Liquidazione di Gruppo IPG Holding

(1) Ciascun Partecipante si impegna, in sede di liquidazione di Gruppo IPG Holding, a compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all’art. 25, comma 2, dello statuto di Gruppo IPG Holding vigente (i.e, acquisto pro-quota di Azioni detenute da Gruppo IPG Holding in misura tale da estinguere il Finanziamento MPS).

(2) Ciascun Partecipante riconosce che l’integrale e tempestiva esecuzione di quanto previsto al precedente punto (1) ha valore essenziale ai fini dell’ottimizzazione della liquidazione di Gruppo IPG Holding, ed accetta che in caso di mancato compimento di quanto sopra una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni di loro pertinenza, come previsto all’art. 25, comma (4) dello statuto vigente.

(3) Ciascun Partecipante si impegna a compiere quanto di propria pertinenza affinchè Gruppo IPG Holding venga sciolta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora si verifichi anche uno soltanto dei seguenti eventi:

(i) ricevimento da parte di Gruppo IPG Holding di un’offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l’acquisto di tutte le Azioni detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore al maggiore tra: - la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l’offerta; e - il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l’acquisto delle Azioni detenute;

(ii) la rilevazione, in ciascun giorno di Borsa aperta di un intero trimestre, di un prezzo ufficiale delle Azioni superiore al valore che si ottiene applicando al prezzo di acquisto della Partecipazione (i.e. Euro 9 per Azione) un tasso di ritorno sull’investimento (internal rate of return – IRR) pari al 25% in ragione d’anno, per il periodo compreso tra il 26/7/2007 e l’ultimo giorno del trimestre considerato. Nel computo di tale valore saranno inclusi anche i dividendi distribuiti (o dei quali sarà stata deliberata la distribuzione) da Interpump dal 26/7/2007 sino all’ultimo giorno del trimestre considerato.

Ciascun Partecipante riconosce che, in linea di principio, non dovrebbe essere deciso lo scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding prima del decorso di 18 mesi dalla data di stipula del Patto.

Anche nel caso di scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding ciascun Partecipante sarà tenuto al rispetto degli impegni indicati ai precedenti punti (1) e (2).

7. Clausole penali

Fatta eccezione per la penale prevista al precedente paragrafo 5.(a)(2), non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

8. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni detenute da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le n. 17.763.854 Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso la Banca del Monte dei Paschi S.p.A. per intera durata dello stesso.

9. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 27/07/2007 n. 27178.

01.08.2007

[IO.3.07.1]


 Interpump Group S.p.A.
Capitale sociale Euro 39.962.438,88 i.v.
Sede legale in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia)
Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151

Gruppo IPG Holding S.r.L.
Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.
Sede legale in Milano, Via Appiani 12
Registro Imprese di Milano e C.F. n. 05830220967

Estratto del Patto Parasociale di Gruppo IPG Holding S.r.L. stipulato il 26/07/2007 e modificato in data 23/07/2008.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 ("TUIF") e degli artt. 129 e ss del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999 (il "Regolamento Consob") si rende nota l'esistenza di un patto parasociale stipulato in data 26/7/2007 tra i soci di Gruppo IPG Holding S.r.L., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220937 ("Gruppo IPG Holding") e successivamente modificato in data 23/7/2008 (il "Patto").

Le modifiche da ultimo intervenute sono volte a rideterminare i limiti all'acquisto di azioni ordinarie di Interpump Group S.pA., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 ("Interpump") da parte di Gruppo IPG Holding e dei suoi soci, nonché a regolare i reciproci obblighi di vendita nel caso di superamento di tali limiti.

Il Patto, con le modifiche da ultimo intervenute, ha ad oggetto quanto più innanzi indicato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding, società che, alla data del 23/7/2008, detiene direttamente n. 19.713.512 azioni ordinarie pari al 25,652% del capitale sociale di Interpump.

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da:

(i) le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 (le "Quote");

(ii) le n. 19.713.512 azioni ordinarie rappresentative del 25,652% del capitale sociale di Interpump di proprietà di Gruppo IPG Holding (la "Partecipazione").

Il capitale sociale di Interpump alla data odierna ammonta a Euro 39.962.438,88 i.v., suddiviso in n. 76.850.844 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna ammesse alla trattazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni").

La Partecipazione è costituita in pegno a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il "Pegno Mps") a garanzia delle obbligazioni assunte con un finanziamento da quest'ultima erogato (il "Finanziamento Mps"). Il diritto di voto relativo alla Partecipazione spetta a Gruppo IPG Holding, ed in caso di inadempimento del Finanziamento Mps alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

3. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica ciascuno dei partecipanti al Patto (i "Partecipanti"), nonché la quota dagli stessi detenuta in Gruppo IPG Holding e la relativa percentuale di partecipazione.

Soci di Gruppo IPG Holding

Valore nominale delle Quote

% del capitale di Gruppo IPG Holding

Sergio Erede

5.792,92

4,868 %

Giovanni Maria Cavallini

10.650,50

8,950%

Beryle Lassaussois

5.640,60

4,740%

Totale Famiglia Cavallini, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

16.291,10

13,690%

Fulvio Montipò

21.679,42

18,218%

Leila Montipò

6.221,32

5,228%

Laura Montipò

6.221,32

5,228%

Totale Famiglia Montipò, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

34.122,06

28,674%

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip")

19.551,70

16,430%

MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Isabella Seragnoli) ("Mais")

24.652,04

20,716%

Gruppo Ferrero S.p.A. (indirettamente controllata da SIL.PA S.S.) ("Gruppo Ferrero") (1)

18.590,18

15,622%

Totale

Euro 119.000

100%

       (1) Si segnala che Gruppo Ferrero è nata dalla fusione propria delle società Rover S.p.A. e Immobiliare Ferrero S.p.A. con atto del 28/9/2007 a rogito Notaio Giovanna Ioli di Torino n. 55739/20942 e che, per effetto di tale fusione, Gruppo Ferrero è subentrata, a tutti gli effetti di legge, in ogni diritto ed obbligo di Rover S.p.A. ai sensi del Patto.

I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni (o diritti di voto sulle stesse) oltre a quelle detenute mediante Gruppo IPG Holding, eccezion fatta per Giovanni Maria Cavallini, titolare in proprio di n. 975.920 Azioni.

Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono attualmente titolari di Azioni (o diritti di voto sulle stesse), neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate.

Per "Persone Correlate" ai Partecipanti si intendono:

- in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti;

- in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti.

Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

4. Controllo

Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù del Patto detiene singolarmente il controllo di Interpump o di Gruppo IPG Holding ai sensi dell'art. 93 TUIF.

Si rende noto, peraltro, che nell'assemblea ordinaria di Interpump del 17/4/2008, le liste di amministratori e sindaci depositate da Gruppo IPG Holding sono risultate essere le uniche presentate e, pertanto, tutti gli amministratori ed i sindaci di Interpump sono stati tratti da tali liste. In conseguenza di quanto sopra deve ritenersi che Gruppo IPG Holding abbia assunto il controllo di Interpump ai sensi dell'art. 2359, n. 2, cod. civ. a far tempo dal 17/4/2008.

5. Durata del Patto

Il Patto ha efficacia dal 26/7/2007 e durata coincidente con la durata di Gruppo IPG Holding, che secondo lo statuto vigente è sino al 30/6/2010, salva proroga decisa dai soci con il voto favorevole del 96% del capitale.

6. Tipo e contenuto del Patto

Il Patto rientra tra quelli di cui all'art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d) TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni, nonché accordi per l'esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in Interpump, come meglio di seguito specificato.

(a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni.

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si obbliga a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità delle rispettive Quote, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Quote corrispondenti ad almeno il 51% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente.

Tale consenso non è necessario nei seguenti casi:

(i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto;

(ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti;

(iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a trust del quale il Partecipante sia il beneficiario economico;

(iv) in caso di trasferimenti mortis causa da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche.

I trasferimenti per i quali non è necessario il consenso potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti.

Prima che la società trasferitaria cessi di essere controllata dal Partecipante trasferente, o che il Partecipante cessi di essere il mandante della società fiduciaria o il beneficiario economico del trust, la quota di Gruppo IPG Holding trasferita dovrà essere ritrasferita al Partecipante stesso, o a società da esso controllata, o ad altra società fiduciaria della quale egli sia il mandante o ad altro trust del quale egli sia beneficiario economico.

(2) Ciascun Partecipante assume l'impegno, per l'intera durata del Patto, di non acquistare, neppure indirettamente, alcuna Azione, con qualsiasi modalità. E' fatta eccezione per i Partecipanti Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò i quali potranno acquistare ulteriori Azioni esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell'ambito di piani di stock options approvati dall'assemblea di Interpump, purché per effetto di tali acquisti le Azioni complessivamente detenute direttamente da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non eccedano, nel loro insieme, il 28% del capitale sociale di Interpump di tempo in tempo sottoscritto e versato.

Ciascun Partecipante si impegna (anche promettendo il fatto dell'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non acquisti Azioni in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, sommando alle Azioni dalla stessa direttamente detenute le n. 975.920 Azioni detenute in proprio da Giovanni Maria Cavallini e le ulteriori Azioni acquistate da Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell'ambito di piani di stock options approvati dall'assemblea di Interpump ed esercitabili, una partecipazione complessiva in Interpump del 28% del suo capitale.

I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la soglia che obbliga a promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

I Partecipanti che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l'offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, ed a tenerne gli altri Partecipanti e Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito.

In caso di superamento dei sopraindicati limiti, le Azioni in eccedenza saranno vendute:

(i) in primo luogo da Gruppo IPG Holding, per il quantitativo necessario per il rispetto dei suddetti limiti, ma soltanto fino a che la partecipazione della stessa non si riduca al 25% del capitale sociale di Interpump;

(ii) per l'ulteriore quantitativo eventualmente necessario ai fini del rispetto di tali limiti, da Fulvio Montipò e da Giovanni Maria Cavallini, quanto alle Azioni che gli stessi dovessero acquistare in futuro esercitando diritti di opzione attribuiti loro nell'ambito di piani di stock options approvati dall'assemblea di Interpump, ciascuno in proporzione ai quantitativi di Azioni acquistati. Tale obbligo di vendita non riguarda le Azioni che Fulvio Montipò dovesse acquistare in futuro esercitando le n. 247.500 opzioni che ha già diritto di esercitare.

(b) Consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding e di Interpump

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma, TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si impegna a partecipare alle decisioni dei soci di Gruppo IPG Holding e ad esprimere il proprio voto in modo tale che l'organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto di sei amministratori, dei quali uno designato da Sergio Erede, uno dai Signori Cavallini, uno dalla Famiglia Montipò, uno da Tip, uno da Mais ed uno da Gruppo Ferrero.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vice-presidente e amministratore delegato dalla Famiglia Cavallini e l'amministratore delegato da Tip.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding prima della scadenza del Patto il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l'amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione.

Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l'intera quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione.

In caso di vendita di una parte soltanto della quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti.

In entrambi i suddetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interpump designato come al successivo punto (3) rassegni le proprie dimissioni da tale carica.

(2) E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna.

(3) I Partecipanti convengono che, ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding:

(A) faranno parte del consiglio di amministrazione di Interpump le persone di seguito indicate, con le rispettive cariche: (i) Giovanni Maria Cavallini, presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dai Signori Cavallini; (ii) Sergio Erede, quale amministratore non indipendente da esso stesso designato; (iii) Fulvio Montipò, vice presidente e amministratore delegato, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato da Tip; (v) Giancarlo De Martis, quale amministratore non indipendente designato da Mais; (vi) Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato da Gruppo Ferrero;

(B) faranno parte del consiglio di amministrazione di Interpump anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con il voto favorevole di almeno 5 amministratori.

(4) In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori di Interpump nominati ai sensi del precedente punto (3), i Partecipanti si impegnano a far sì che, ove ciò risulti possibile, l'assemblea ed il consiglio di amministrazione di Interpump nominino altri amministratori in loro sostituzione designati dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti che hanno designato gli amministratori cessati, con le medesime cariche.

(5) Qualora il consiglio di amministrazione di Interpump revochi o restringa significativamente le deleghe di poteri di gestione e di rappresentanza attualmente conferite a Giovanni Maria Cavallini o a Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto.

In caso di rinunzia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump di Giovanni Maria Cavallini e/o di Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò continueranno ad essere vincolati dal Patto.

7. Altri impegni dei Partecipanti

Il Patto prevede i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti.

(a) Impegni relativi al Finanziamento MPS

(1) Ciascun Partecipante si impegna a versare a Gruppo IPG Holding, in proporzione alla partecipazione nella stessa detenuta ed a titolo di finanziamento socio infruttifero di interessi, gli importi dovuti da Gruppo IPG Holding per reintegrare il Pegno MPS, qualora Gruppo IPG Holding non disponesse di liquidità o di affidamenti sufficienti per il reintegro o per la riduzione della esposizione.

(2) Qualora uno o più Partecipanti non effettuassero, entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding, i versamenti di cui al precedente punto (1), tali versamenti potranno essere effettuati dagli altri Partecipanti, in proporzione alle partecipazioni in Gruppo IPG Holding dagli stessi detenute, ed i Partecipanti che abbiano omesso i versamenti di loro spettanza saranno tenuti a versare ai Partecipanti che li abbiano effettuati in loro vece, a titolo di penale, un importo pari al 40% dei versamenti omessi, penale che sarà tra questi ultimi ripartita in proporzione alle rispettive partecipazioni.

(b) Liquidazione di Gruppo IPG Holding

(1) Ciascun Partecipante si impegna, in sede di liquidazione di Gruppo IPG Holding, a compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all'art. 25, comma 2, dello statuto di Gruppo IPG Holding vigente (i.e, acquisto pro-quota di Azioni detenute da Gruppo IPG Holding in misura tale da estinguere il Finanziamento MPS).

(2) Ciascun Partecipante riconosce che l'integrale e tempestiva esecuzione di quanto previsto al precedente punto (1)ha valore essenziale ai fini dell'ottimizzazione della liquidazione di Gruppo IPG Holding, ed accetta che in caso di mancato compimento di quanto sopra una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni di loro pertinenza, come previsto all'art. 25, comma (4) dello statuto vigente.

(3) Ciascun Partecipante si impegna a compiere quanto di propria pertinenza affinché Gruppo IPG Holding venga sciolta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora si verifichi anche uno soltanto dei seguenti eventi:

(i) ricevimento da parte di Gruppo IPG Holding di un'offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l'acquisto di tutte le Azioni detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore al maggiore tra: - la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l'offerta; e - il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l'acquisto delle Azioni detenute;

(ii) la rilevazione, in ciascun giorno di Borsa aperta di un intero trimestre, di un prezzo ufficiale delle Azioni superiore al valore che si ottiene applicando al prezzo di acquisto della Partecipazione (i.e. Euro 9 per Azione) un tasso di ritorno sull'investimento (internal rate of return – IRR) pari al 25% in ragione d'anno, per il periodo compreso tra il 26/7/2007 e l'ultimo giorno del trimestre considerato. Nel computo di tale valore saranno inclusi anche i dividendi distribuiti (o dei quali sarà stata deliberata la distribuzione) da Interpump dal 26/7/2007 sino all'ultimo giorno del trimestre considerato.

Ciascun Partecipante riconosce che, in linea di principio, non dovrebbe essere deciso lo scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding prima del decorso di 18 mesi dalla data di stipula del Patto.

Anche nel caso di scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding ciascun Partecipante sarà tenuto al rispetto degli impegni indicati ai precedenti punti (1) e (2).

8. Clausole penali

Fatta eccezione per la penale prevista al precedente paragrafo 7.(a)(2), non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

9. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni detenute da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso la Banca del Monte dei Paschi S.p.A. per intera durata dello stesso.

10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 28/7/2008 n. 26912 e presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano mediante trasmissione telematica in data 28/7/2008 n. 227354.

1 agosto 2008

[IO.3.08.1]


 Interpump Group S.p.A.
Capitale sociale Euro 50.318.322,08 i.v.
Sede legale in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia)
Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151

Gruppo IPG Holding S.r.L.
Capitale sociale Euro 142.437,50 i.v.
Sede legale in Milano, Via Appiani 12
Registro Imprese di Milano e C.F. n. 05830220967

Estratto del Patto Parasociale di Gruppo IPG Holding S.r.L. stipulato il 26 luglio 2007 e modificato in data 23 luglio 2008 ed in data 10 marzo 2010.

aaaAi sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUIF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Consob") Tamburi Investment Partners S.p.A. (“Tip”), anche per conto di tutti gli altri firmatari, rende noto che in data 10 marzo 2010 (la “Data del Patto”) è stato sottoscritto tra Giovanni Maria Cavallini, Sergio Erede, Gruppo Ferrero S.p.A., Beryle Lassaussois, MAIS S.p.A., Fulvio Montipò, Laura Montipò, Leila Montipò e Tip (congiuntamente, i “Partecipanti”), soci titolari del 100% di Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967 ("Gruppo IPG Holding") un patto parasociale (il “Patto”) avente ad oggetto Gruppo IPG Holding e, con riguardo ad alcune disposizioni, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 (“Interpump”), che modifica integra e sostituisce il patto parasociale sottoscritto tra i Partecipanti in data 26 luglio 2007 e successivamente modificato in data 23 luglio 2008, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 2010.

Le modifiche intervenute alla Data del Patto sono volte a: (a) tener conto degli esiti (i) dell’aumento del capitale sociale di Interpump offerto in opzione ai soci (l’“Aumento di Capitale Interpump”) conclusosi a dicembre 2009, nell’ambito del quale Gruppo IPG Holding ha esercitato integralmente i diritti di opzione alla medesima spettanti e, per l’effetto, ha sottoscritto n. 5.498.480 nuove azioni ordinarie Interpump, con abbinati gratuitamente n. 5.498.480 “Warrant Interpump Group S.p.A. 2009-2012” (i “Warrant”), e (ii) dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea dei soci di Gruppo IPG Holding in data 16 settembre 2009 (l’“Aumento di Capitale Gruppo IPGH”), dal quale rivengono le risorse per la sottoscrizione delle suddette azioni; (b) rideterminare i limiti all'acquisto di azioni ordinarie Interpump (le azioni ordinarie emesse o che saranno emesse da Interpump sono di seguito definite le "Azioni") da parte di Gruppo IPG Holding e dei suoi soci ed estendere tali limiti anche ai warrant e ad ogni altro strumento finanziario di qualsiasi natura, già in circolazione o eventualmente emesso in futuro da Interpump, che attribuisca il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni Interpump ovvero comunque il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria di Interpump (i warrant emessi o che saranno emessi da Interpump insieme a tutti detti strumenti finanziari gli “Strumenti Finanziari IPG”); nonché (c) modificare la durata del Patto.

Il Patto, con le modifiche da ultimo intervenute, ha ad oggetto quanto più innanzi indicato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding, società che, alla Data del Patto, detiene direttamente n. 25.705.443 Azioni, pari al 26,565% del capitale sociale della stessa, e n. 5.498.480 Warrant, pari al 27,609% del totale dei Warrant emessi nell’ambito dell’Aumento di Capitale Interpump. I Warrant danno diritto a sottoscrivere n. 3.379.274 Azioni di nuova emissione.

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da: (i) le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 (le "Quote"); (ii) le n. 25.705.443 Azioni rappresentative del 26,565% del capitale sociale della medesima di proprietà di Gruppo IPG Holding (la "Partecipazione"); (iii) i n. 5.498.480 Warrant di proprietà di Gruppo IPG Holding. Gruppo IPG Holding alla Data del Patto non possiede Strumenti Finanziari IPG diversi dalla Partecipazione e dai Warrant.

In data 10 marzo 2010, Gruppo IPG Holding ha altresì stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) un contratto di finanziamento (il “Finanziamento MPS”) ai sensi del quale Gruppo IPG Holding ha costituito in pegno la Partecipazione a favore di MPS. Il diritto di voto relativo alla Partecipazione spetta a Gruppo IPG Holding ed, in caso di inadempimento del Finanziamento MPS, a MPS.

3. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica: (i) i Partecipanti al Patto, (ii) la Quota dagli stessi detenuta in Gruppo IPG Holding all’esito dell’Aumento di Capitale Gruppo IPGH e (iii) la percentuale rappresentata da tale Quota sull’intero capitale di Gruppo IPG Holding.

Soci di Gruppo IPG Holding

Valore nominale delle Quote

% del capitale di Gruppo IPG Holding

Giovanni Maria Cavallini

10.650,500

7,477%

Beryle Lassaussois

5.640,600

3,960%

Totale Famiglia Cavallini, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

16.291,100

11,437%

Sergio Erede

7.114,826

4,995%

Gruppo Ferrero S.p.A. (indirettamente controllata da SIL.PA S.S.) ("Gruppo Ferrero")

22.832,338

16,030%

MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Isabella Seragnoli) ("Mais")

30.277,474

21,257%

Fulvio Montipò

26.626,522

18,693%

Laura Montipò

7.640,985

5,364%

Leila Montipò

7.640,985

5,364%

Totale Famiglia Montipò, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

41.908,492

29,421%

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip")

24.013,270

16,859%

Totale

Euro 142.437,500

100%

I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni (o diritti di voto sulle stesse) e/o Warrant, oltre a quelli detenuti mediante Gruppo IPG Holding, eccezion fatta per Giovanni Maria Cavallini, titolare in proprio di n. 1.088.800 Azioni, pari al 1,125% del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale,  e di n. 232.880 Warrant e Fulvio Montipò, titolare in proprio di n. 152.640 Azioni, pari al 0,158% del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale, e di n. 32.640 Warrant.

Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono titolari di Azioni (o diritti di voto sulle stesse) e/o di Warrant, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate. Per "Persone Correlate" ai Partecipanti si intendono: (i) in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti; (ii) in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti.

Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

4. Controllo

Alla Data del Patto non vi è alcun soggetto che in virtù del Patto detenga singolarmente il controllo di Gruppo IPG Holding ai sensi dell'art. 93 TUIF. Alla Data del Patto IPG Holding esercita il controllo di fatto sull’Emittente ai sensi dell'art. 93 TUIF. 

5. Tipo e contenuto del Patto

Il Patto rientra tra quelli di cui all'art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d) TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e di Strumenti Finanziari IPG, nonché accordi per l'esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in Interpump, come meglio di seguito specificato.

(a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e Strumenti Finanziari IPG

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si è obbligato a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità della rispettiva Quota, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Quote corrispondenti ad almeno il 51% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente. Tale consenso non è necessario nei seguenti casi: (i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto; (ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti; (iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a trust del quale il Partecipante sia il beneficiario economico; (iv) in caso di trasferimenti mortis causa da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche.

I trasferimenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti. Nel caso previsto al punto (iv) il trasferitario dovrà trasmettere agli altri Partecipanti l’atto di adesione entro trenta giorni dalla acquisizione della Quota.

(2) Ciascun Partecipante si è obbligato, per l'intera durata del Patto, a non assumere a qualsivoglia titolo (e/o esercitare e/o convertire, a seconda dei casi), alcuna Azione o altro Strumento Finanziario IPG. Tali operazioni non potranno essere effettuate dai Partecipanti, e/o dalle rispettive Persone Correlate, neppure indirettamente. E' fatta eccezione per i Partecipanti Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò i quali potranno acquistare ulteriori Azioni (i) esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell'ambito di piani di stock options approvati dall'assemblea di Interpump, (ii) esercitando i diritti di opzione alla sottoscrizione di aumenti di capitale di pertinenza delle Azioni acquisite secondo quanto previsto al precedente punto (i); (iii) esercitando i Warrant detenuti alla Data del Patto, purché per effetto di tali acquisti la partecipazione nel capitale sociale di Interpump complessivamente detenuta da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto secondo la normativa pro tempore vigente (di seguito, la “Soglia OPA”).

(3) In deroga al divieto di cui al precedente paragrafo 5.(a)(2), ciascun Partecipante potrà richiedere agli altri l’autorizzazione ad acquistare, esercitare o sottoscrivere, Strumenti Finanziari IPG. L’autorizzazione si intenderà negata ove entro sette giorni lavorativi dalla relativa richiesta, non consti il consenso scritto da parte di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale rappresentato dalle Quote detenute da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante che intende acquistare, esercitare o sottoscrivere Strumenti Finanziari IPG. Tale consenso dovrà essere espresso da tutti i Partecipanti ove il prospettato acquisto comporti il superamento della Soglia OPA, ovvero comunque possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto.

(4) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si è impegnato (anche promettendo il fatto dell'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non assuma a qualsiasi titolo (e/o eserciti e/o converta, a seconda dei casi) Strumenti Finanziari IPG in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, la Soglia OPA, ovvero comunque non compia qualsiasi altra operazione che possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto, tenuto conto anche (i) delle Azioni detenute in proprio da Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò di cui al precedente paragrafo 3; (ii) delle eventuali ulteriori Azioni acquistate da Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò in virtù dell’eccezione di cui al precedente paragrafo 5.(a)(2); (iii) degli eventuali Strumenti Finanziari IPG assunti, a qualsivoglia titolo, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(3); (iv) delle eventuali ulteriori Azioni acquistate da IPG Holding esercitando i Warrant. 

(5) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si impegna, per quanto di propria pertinenza (anche promettendo il fatto dell’amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding sottoscriva ulteriori Azioni esercitando i Warrant solo ove tale esercizio sia preventivamente autorizzato da una delibera del consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri.

(6) I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la Soglia OPA. I Partecipanti che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l'offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, ed a tenerne gli altri Partecipanti e Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito. In caso di superamento della Soglia OPA, ove il Partecipante cui è riconducibile il superamento della medesima non si dichiari disponibile ad adottare le misure previste dalla normativa vigente idonee a non rendere applicabile l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto, gli Strumenti Finanziari IPG in eccedenza saranno venduti: (i) in primo luogo da Gruppo IPG Holding, per il quantitativo necessario per il rispetto dei suddetti limiti, ma soltanto fino a che la partecipazione della stessa non si riduca al 26% del capitale sociale di Interpump; (ii) per l'ulteriore quantitativo eventualmente necessario ai fini del rispetto di tali limiti: (A) da Giovanni Maria Cavallini e da Fulvio Montipò, quanto alle Azioni che gli stessi dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(2); (B) dai Partecipanti che, anche indirettamente o per interposta persona, dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro Strumenti Finanziari IPG con il preventivo consenso scritto degli altri Partecipanti, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(3), con la precisazione che tali vendite dovranno essere effettuate in proporzione ai quantitativi di Azioni e/o Strumenti Finanziari IPG assunti da ciascun Partecipante.

(b) Organi amministrativi e di controllo di Gruppo IPG Holding e di Interpump

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma, TUIF.

Consiglio di Amministrazione di Gruppo IPG Holding

Ciascun Partecipante si è impegnato a partecipare alle decisioni dei soci di Gruppo IPG Holding e ad esprimere il proprio voto in modo tale che l'organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto di sei amministratori, dei quali uno designato dai Signori Cavallini, uno da Sergio Erede, uno dal Gruppo Ferrero, uno da Mais, uno dalla Famiglia Montipò e uno da Tip.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vice-presidente e amministratore delegato dalla Famiglia Cavallini e l'amministratore delegato da Tip.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding, prima della scadenza del Patto, il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l'amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione.

Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l'intera Quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione. In caso di vendita di una parte soltanto della Quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti. In entrambi i predetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interpump designato come al successivo punto (2) rassegni le proprie dimissioni da tale carica.

Collegio Sindacale di Gruppo IPG Holding

I Partecipanti hanno convenuto che, qualora si rendesse necessario provvedere alla sostituzione di uno o più membri del collegio sindacale di Gruppo IPG Holding sarà necessario il consenso di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale.

Consiglio di Amministrazione di Interpump

(1) E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna.

(2) I Partecipanti danno atto che alla Data del Patto, fanno parte consiglio di amministrazione di Interpump le persone di seguito indicate, con le rispettive cariche: (i) Giovanni Maria Cavallini, presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dai Signori Cavallini; (ii) Sergio Erede, quale amministratore non indipendente da esso stesso designato; (iii) Fulvio Montipò, vice presidente e amministratore delegato, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato da Tip; (v) Giancarlo Mocchi, quale amministratore non indipendente designato da Mais; (vi) Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato da Gruppo Ferrero. 

I Partecipanti si sono impegnati a far sì che (i) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso dagli amministratori di Interpump designati da Gruppo IPG Holding, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori di Interpump, l’assemblea e il consiglio di amministrazione di Interpump nominino altri amministratori in loro sostituzione designati dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti che hanno designato gli amministratori cessati, con le medesime cariche; (ii) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, facciano parte del consiglio di amministrazione di Interpump anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con il voto favorevole di almeno 5 amministratori.

(3) Qualora il consiglio di amministrazione di Interpump revochi o restringa significativamente le deleghe di poteri di gestione e di rappresentanza attualmente conferite a Giovanni Maria Cavallini e/o a Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto. In caso di rinunzia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump di Giovanni Maria Cavallini e/o di Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò continueranno ad essere vincolati dal Patto.

6. Altri impegni dei Partecipanti

Il Patto prevede, tra l’altro, i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti.

Liquidazione di Gruppo IPG Holding

(1) Per il caso in cui il Patto venga rinnovato, ciascun Partecipante si impegna a fare in modo che in tale rinnovo sia previsto un reciproco impegno di ciascun Partecipante, al decorso del termine di durata di Gruppo IPG Holding stabilito dallo Statuto vigente (i.e. il 31 marzo 2013, salva eventuale proroga decisa dai soci con la maggioranza del 96% del capitale sociale), a: (i) compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all’art. 25, comma 2, dello Statuto di Gruppo IPG Holding vigente, nonché (ii) accettare che, in caso di mancato compimento di quanto sopra, una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni di loro pertinenza, come previsto all'art. 25, comma 4, dello Statuto vigente.

(2) Ciascun Partecipante si impegna a compiere quanto di propria pertinenza affinché Gruppo IPG Holding venga sciolta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora Gruppo IPG Holding riceva un'offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l'acquisto di tutte le Azioni detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore al maggiore tra: (i) la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l'offerta; e (ii) il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l'acquisto delle Azioni detenute.

Ciascun Partecipante riconosce che, in linea di principio, non dovrebbe essere deciso lo scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding prima del decorso di 18 mesi dalla Data del Patto. Anche nel caso di scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding ciascun Partecipante sarà tenuto al rispetto degli impegni indicati al precedente paragrafo 6.(1).

7. Durata del Patto

Il Patto ha una durata di tre anni a decorrere dal 10 marzo 2010 ed è rinnovabile alla scadenza. I Partecipanti si sono impegnati a negoziarne il rinnovo, o la proroga, almeno 6 mesi prima della relativa scadenza, come eventualmente rinnovata o prorogata.

8. Clausole penali

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

9. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione detenuta da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso MPS per l’intera durata dello stesso.

10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto è stato è stato comunicato a Interpump in data 11 marzo 2010, depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 11 marzo 2010 e presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano mediante trasmissione telematica in data 11 marzo 2010. 

15 marzo 2010  

[IO.3.10.1]


Interpump Group S.p.A.
Capitale sociale Euro 50.784.443,32 i.v.
Sede legale in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia)
Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151

Gruppo IPG Holding S.r.l.
Capitale sociale Euro 142.437,50 i.v.
Sede legale in Milano, Via Appiani 12
Registro Imprese di Milano e C.F. n. 05830220967

Estratto del Patto Parasociale di Gruppo IPG Holding S.r.l.
stipulato e modificato in data 25 marzo 2011.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUIF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, Giovanni Maria Cavallini, anche per conto di tutti gli altri firmatari, rende noto che in data 25 marzo 2011 (la “Data di Modifica”) è stato modificato il patto parasociale (il “Patto”) sottoscritto in data 10 marzo 2010 (la “Data del Patto”) tra lo stesso Giovanni Maria Cavallini, Sergio Erede, Gruppo Ferrero S.p.A., Beryle Lassaussois, MAIS S.p.A., Fulvio Montipò, Laura Montipò, Leila Montipò e Tip (congiuntamente, i “Partecipanti”), soci titolari del 100% di Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967 ("Gruppo IPG Holding" o “IPGH”), avente ad oggetto Gruppo IPG Holding e, con riguardo ad alcune disposizioni, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 (“Interpump”).
Le modifiche intervenute alla Data di Modifica riguardano esclusivamente l’ammontare della partecipazione nel capitale sociale di Interpump detenuta rispettivamente da Gruppo IPG Holding e da Giovanni Maria Cavallini. In particolare, IPGH in data 25 marzo 2011 ha acquistato da Giovanni Maria Cavallini n. 300.000 azioni ordinarie di Interpump. Per effetto di tale operazione: (i) la partecipazione di Gruppo IPG Holding ha subito un incremento da n. 25.705.443 azioni ordinarie di Interpump, pari al 26,321 del capitale sociale della stessa, a n. 26.005.443 azioni ordinarie di Interpump, pari al 26,628% del capitale sociale della stessa; (ii) la partecipazione di Giovanni Maria Cavallini è diminuita da n. 1.088.800 azioni ordinarie di Interpump, pari all’ 1,115% del capitale sociale medesima della stessa, a n. 788.800 azioni ordinarie di Interpump, pari allo 0,808% del capitale sociale della stessa.
Il Patto, con le modifiche da ultimo intervenute, ha ad oggetto quanto più innanzi indicato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto sono: (i) Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967, società che, al 30 giugno 2011, detiene direttamente n. 26.005.443 azioni ordinarie Interpump (le azioni ordinarie emesse o che saranno emesse da Interpump sono di seguito definite le "Azioni"), pari al 26,628% del capitale sociale della stessa, e n. 6.264.526 “Warrant Interpump Group S.p.A. 2009-2012” (i “Warrant”), pari al 31,456% del totale dei Warrant emessi nell’ambito dell’aumento del capitale sociale di Interpump, offerto in opzione ai soci, conclusosi a dicembre 2009. I Warrant danno diritto a sottoscrivere n. 3.850.073 Azioni di nuova emissione; nonché (ii) limitatamente ad alcune disposizioni del Patto medesimo, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151.

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da: (i) le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 (le "Quote"); (ii) le Azioni di proprietà di Gruppo IPG Holding (la "Partecipazione"); (iii) i Warrant di proprietà di Gruppo IPG Holding. Al 30 giugno 2011 Gruppo IPG Holding non possiede Azioni ovvero warrant ovvero altri strumenti finanziari di qualsiasi natura che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni ovvero comunque il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria di Interpump (i warrant emessi o che saranno emessi da Interpump insieme a tutti detti strumenti finanziari sono di seguito definiti gli “Strumenti Finanziari IPG”), diversi dalla Partecipazione e dai Warrant.
Alla Data del Patto, Gruppo IPG Holding ha altresì stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) un contratto di finanziamento (il “Finanziamento MPS”) ai sensi del quale Gruppo IPG Holding ha costituito in pegno la Partecipazione a favore di MPS. Il diritto di voto relativo alla Partecipazione spetta a Gruppo IPG Holding ed, in caso di inadempimento del Finanziamento MPS, a MPS.

3. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica: (i) i Partecipanti al Patto, (ii) la Quota dagli stessi detenuta in Gruppo IPG Holding all’esito dell’aumento del capitale offerto in opzione ai soci, conclusosi a dicembre 2009, e (iii) la percentuale rappresentata da tale Quota sull’intero capitale di Gruppo IPG Holding.

Soci di Gruppo IPG Holding

Valore nominale delle Quote

% del capitale di Gruppo IPG Holding

Giovanni Maria Cavallini

10.650,500

7,477%

Beryle Lassaussois

5.640,600

3,960%

Totale Famiglia Cavallini, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

16.291,100

11,437%

Sergio Erede

7.114,826

4,995%

Gruppo Ferrero S.p.A. (indirettamente controllata da SIL.PA S.S.) ("Gruppo Ferrero")

22.832,338

16,030%

MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Isabella Seragnoli) ("Mais")

30.277,474

21,257%

Fulvio Montipò

26.626,522

18,693%

Laura Montipò

7.640,985

5,364%

Leila Montipò

7.640,985

5,364%

Totale Famiglia Montipò, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

41.908,492 

29,421%

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip")

24.013,270

16,859%

Totale

Euro 142.437,500

100%

I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni (o diritti di voto sulle stesse) e/o Warrant, oltre a quelli detenuti mediante Gruppo IPG Holding, eccezion fatta per Giovanni Maria Cavallini, titolare in proprio di n. 788.800 Azioni, pari allo 0,808% del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale, e di n. 232.880 Warrant e Fulvio Montipò, titolare in proprio di n. 152.640 Azioni, pari allo 0,156% del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale, e di n. 32.640 Warrant.

Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono titolari di Azioni (o diritti di voto sulle stesse) e/o di Warrant, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate. Per "Persone Correlate" ai Partecipanti si intendono: (i) in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti; (ii) in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti.
Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

4. Controllo

Al 30 giugno 2011 non vi è alcun soggetto che in virtù del Patto detenga singolarmente il controllo di Gruppo IPG Holding ai sensi dell'art. 93 TUIF. Al 30 giugno 2011, IPG Holding esercita il controllo di fatto su Interpump ai sensi dell'art. 93 TUIF.  

5. Tipo e contenuto del Patto

Il Patto rientra tra quelli di cui all'art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d) TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e di Strumenti Finanziari IPG, nonché accordi per l'esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in Interpump, come meglio di seguito specificato.

(a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e Strumenti Finanziari IPG

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si è obbligato a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità della rispettiva Quota, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Quote corrispondenti ad almeno il 51% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente. Tale consenso non è necessario nei seguenti casi: (i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto; (ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti; (iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a trust del quale il Partecipante sia il beneficiario economico; (iv) in caso di trasferimenti mortis causa da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche.

I trasferimenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti. Nel caso previsto al punto (iv) il trasferitario dovrà trasmettere agli altri Partecipanti l’atto di adesione entro trenta giorni dalla acquisizione della Quota.

(2) Ciascun Partecipante si è obbligato, per l'intera durata del Patto, a non assumere a qualsivoglia titolo (e/o esercitare e/o convertire, a seconda dei casi), alcuna Azione o altro Strumento Finanziario IPG. Tali operazioni non potranno essere effettuate dai Partecipanti, e/o dalle rispettive Persone Correlate, neppure indirettamente. E' fatta eccezione per i Partecipanti Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò i quali potranno acquistare ulteriori Azioni (i) esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell'ambito di piani di stock options approvati dall'assemblea di Interpump, (ii) esercitando i diritti di opzione alla sottoscrizione di aumenti di capitale di pertinenza delle Azioni acquisite secondo quanto previsto al precedente punto (i); (iii) esercitando i Warrantdetenuti alla Data del Patto, purché per effetto di tali acquisti la partecipazione nel capitale sociale di Interpump complessivamente detenuta da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto secondo la normativa pro tempore vigente (di seguito, la “Soglia OPA”).

(3) In deroga al divieto di cui al precedente paragrafo 5.(a)(2), ciascun Partecipante potrà richiedere agli altri l’autorizzazione ad acquistare, esercitare o sottoscrivere, Strumenti Finanziari IPG. L’autorizzazione si intenderà negata ove entro sette giorni lavorativi dalla relativa richiesta, non consti il consenso scritto da parte di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale rappresentato dalle Quote detenute da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante che intende acquistare, esercitare o sottoscrivere Strumenti Finanziari IPG. Tale consenso dovrà essere espresso da tutti i Partecipanti ove il prospettato acquisto comporti il superamento della Soglia OPA, ovvero comunque possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto.

(4) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si è impegnato (anche promettendo il fatto dell'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non assuma a qualsiasi titolo (e/o eserciti e/o converta, a seconda dei casi) Strumenti Finanziari IPG in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, la Soglia OPA, ovvero comunque non compia qualsiasi altra operazione che possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto, tenuto conto anche (i) delle Azioni detenute in proprio da Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò di cui al precedente paragrafo 3; (ii) delle eventuali ulteriori Azioni acquistate da Giovanni Maria Cavallini e Fulvio Montipò in virtù dell’eccezione di cui al precedente paragrafo 5.(a)(2); (iii) degli eventuali Strumenti Finanziari IPG assunti, a qualsivoglia titolo, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(3); (iv) delle eventuali ulteriori Azioni acquistate da IPG Holding esercitando i Warrant.  

(5) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si impegna, per quanto di propria pertinenza (anche promettendo il fatto dell’amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding sottoscriva ulteriori Azioni esercitando i Warrant solo ove tale esercizio sia preventivamente autorizzato da una delibera del consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri.

(6) I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la Soglia OPA. I Partecipanti che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l'offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, ed a tenerne gli altri Partecipanti e Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito. In caso di superamento della Soglia OPA, ove il Partecipante cui è riconducibile il superamento della medesima non si dichiari disponibile ad adottare le misure previste dalla normativa vigente idonee a non rendere applicabile l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto, gli Strumenti Finanziari IPG in eccedenza saranno venduti: (i) in primo luogo da Gruppo IPG Holding, per il quantitativo necessario per il rispetto dei suddetti limiti, ma soltanto fino a che la partecipazione della stessa non si riduca al 26% del capitale sociale di Interpump; (ii) per l'ulteriore quantitativo eventualmente necessario ai fini del rispetto di tali limiti: (A) da Giovanni Maria Cavallini e da Fulvio Montipò, quanto alle Azioni che gli stessi dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(2); (B) dai Partecipanti che, anche indirettamente o per interposta persona, dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro Strumenti Finanziari IPG con il preventivo consenso scritto degli altri Partecipanti, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(3), con la precisazione che tali vendite dovranno essere effettuate in proporzione ai quantitativi di Azioni e/o Strumenti Finanziari IPG assunti da ciascun Partecipante.

(b) Organi amministrativi e di controllo di Gruppo IPG Holding e di Interpump

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma, TUIF.

Consiglio di Amministrazione di Gruppo IPG Holding

Ciascun Partecipante si è impegnato a partecipare alle decisioni dei soci di Gruppo IPG Holding e ad esprimere il proprio voto in modo tale che l'organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto di sei amministratori, dei quali uno designato dai Signori Cavallini, uno da Sergio Erede, uno dal Gruppo Ferrero, uno da Mais, uno dalla Famiglia Montipò e uno da Tip.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vice-presidente e amministratore delegato dalla Famiglia Cavallini e l'amministratore delegato da Tip.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding, prima della scadenza del Patto, il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l'amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione.

Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l'intera Quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione. In caso di vendita di una parte soltanto della Quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti. In entrambi i predetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interpump designato come al successivo punto (2) rassegni le proprie dimissioni da tale carica.

Collegio Sindacale di Gruppo IPG Holding

I Partecipanti hanno convenuto che, qualora si rendesse necessario provvedere alla sostituzione di uno o più membri del collegio sindacale di Gruppo IPG Holding sarà necessario il consenso di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale.

Consiglio di Amministrazione di Interpump

(1) E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna.

(2) I Partecipanti danno atto che alla Data del Patto, fanno parte consiglio di amministrazione di Interpump le persone di seguito indicate, con le rispettive cariche: (i) Giovanni Maria Cavallini, presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dai Signori Cavallini; (ii) Sergio Erede, quale amministratore non indipendente da esso stesso designato; (iii) Fulvio Montipò, vice presidente e amministratore delegato, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato da Tip; (v) Giancarlo Mocchi, quale amministratore non indipendente designato da Mais; (vi) Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato da Gruppo Ferrero.  

I Partecipanti si sono impegnati a far sì che (i) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso dagli amministratori di Interpump designati da Gruppo IPG Holding, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori di Interpump, l’assemblea e il consiglio di amministrazione di Interpump nominino altri amministratori in loro sostituzione designati dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti che hanno designato gli amministratori cessati, con le medesime cariche; (ii) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, facciano parte del consiglio di amministrazione di Interpump anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con il voto favorevole di almeno 5 amministratori.

(3) Qualora il consiglio di amministrazione di Interpump revochi o restringa significativamente le deleghe di poteri di gestione e di rappresentanza attualmente conferite a Giovanni Maria Cavallini e/o a Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto. In caso di rinunzia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump di Giovanni Maria Cavallini e/o di Fulvio Montipò, rispettivamente, i Signori Cavallini e la Famiglia Montipò continueranno ad essere vincolati dal Patto.

6. Altri impegni dei Partecipanti

Il Patto prevede, tra l’altro, i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti.

Liquidazione di Gruppo IPG Holding

(1) Per il caso in cui il Patto venga rinnovato, ciascun Partecipante si impegna a fare in modo che in tale rinnovo sia previsto un reciproco impegno di ciascun Partecipante, al decorso del termine di durata di Gruppo IPG Holding stabilito dallo Statuto vigente (i.e. il 31 marzo 2013, salva eventuale proroga decisa dai soci con la maggioranza del 96% del capitale sociale), a: (i) compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all’art. 25, comma 2, dello Statuto di Gruppo IPG Holding vigente, nonché (ii) accettare che, in caso di mancato compimento di quanto sopra, una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni di loro pertinenza, come previsto all'art. 25, comma 4, dello Statuto vigente.

(2) Ciascun Partecipante si impegna a compiere quanto di propria pertinenza affinché Gruppo IPG Holding venga sciolta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora Gruppo IPG Holding riceva un'offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l'acquisto di tutte le Azioni detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore al maggiore tra: (i) la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l'offerta; e (ii) il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l'acquisto delle Azioni detenute.

Ciascun Partecipante riconosce che, in linea di principio, non dovrebbe essere deciso lo scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding prima del decorso di 18 mesi dalla Data del Patto. Anche nel caso di scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding ciascun Partecipante sarà tenuto al rispetto degli impegni indicati al precedente paragrafo 6.(1).

7. Durata del Patto

Il Patto ha una durata di tre anni a decorrere dal 10 marzo 2010 ed è rinnovabile alla scadenza. I Partecipanti si sono impegnati a negoziarne il rinnovo, o la proroga, almeno 6 mesi prima della relativa scadenza, come eventualmente rinnovata o prorogata.

8. Clausole penali

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

9. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione detenuta da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso MPS per l’intera durata dello stesso.

10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto è stato è stato comunicato a Interpump in data 11 marzo 2010, depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 11 marzo 2010 e presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano mediante trasmissione telematica in data 11 marzo 2010.  

1° luglio 2011

[IO.3.11.1]


Interpump Group S.p.A.
Capitale sociale Euro 56.617.232,88 i.v.
Sede legale in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia)
Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151

Gruppo IPG Holding S.r.l.
Capitale sociale Euro 142.437,50 i.v.
Sede legale in Milano, Via Appiani 12
Registro Imprese di Milano e C.F. n. 05830220967



Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUIF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Consob") Tamburi Investment Partners S.p.A. (“Tip”), anche per conto di tutti gli altri firmatari, rende noto che in data 7 novembre 2012 (la “Data del Patto”) è stato sottoscritto tra Sergio Erede, Gruppo Ferrero S.p.A., MAIS S.p.A., Fulvio Montipò, Laura Montipò, Leila Montipò e Tip (congiuntamente, i “Partecipanti”), soci titolari del 100% di Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967 ("Gruppo IPG Holding") un patto parasociale (il “Patto”) avente ad oggetto Gruppo IPG Holding e, con riguardo ad alcune disposizioni, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 (“Interpump”), che modifica integra e sostituisce il patto parasociale sottoscritto tra i Partecipanti in data 10 marzo 2010, e successivamente modificato in data 25 marzo 2011, la cui scadenza era prevista per il 10 marzo 2013.

Le modifiche intervenute alla Data del Patto sono volte a tener conto (i) della cessione da parte dei signori Giovanni Maria Cavallini e Beryle Lassaussois dell’intera quota detenuta dagli stessi nel capitale sociale di Gruppo IPG Holding (ii) del venire meno dei “Warrant Interpump Group S.p.A. 2009-2012” in data 31 ottobre 2012.

Il Patto, con le modifiche da ultimo intervenute, ha a oggetto quanto più innanzi indicato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto sono: 

(i) Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967, società che, al 7 novembre 2012, detiene direttamente n. 29.384.668 azioni ordinarie Interpump (le azioni ordinarie emesse o che saranno emesse da Interpump sono di seguito definite le "Azioni"), pari al 26,988% del capitale sociale della stessa. Alla Data del Patto Gruppo IPG Holding non possiede Azioni ovvero warrant ovvero altri strumenti finanziari di qualsiasi natura che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni ovvero comunque il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria di Interpump (i warrant emessi o che saranno emessi da Interpump insieme a tutti detti strumenti finanziari sono di seguito definiti gli “Strumenti Finanziari IPG”), diversi dalla Partecipazione;

(ii) limitatamente ad alcune disposizioni del Patto medesimo, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151.

2. Strumenti finanziari conferiti al Patto

Gli strumenti finanziari conferiti al Patto sono costituiti unicamente dalle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 (le "Quote").

Alcune disposizioni del Patto, come meglio precisato nel seguito, prevedono impegni relativi sia alle n. 29.384.668  Azioni rappresentative del 26,988% del capitale sociale di Interpump Group S.p.A. di proprietà di Gruppo IPG Holding (la "Partecipazione"), non apportata al Patto Parasociale, sia agli eventuali Strumenti Finanziari IPG, non apportati al Patto Parasociale.

Alla Data del Patto, Gruppo IPG Holding ha in essere con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) un contratto di finanziamento (il “Finanziamento MPS”) ai sensi del quale Gruppo IPG Holding ha costituito in pegno la Partecipazione a favore di MPS. Il diritto di voto relativo alla Partecipazione spetta a Gruppo IPG Holding ed, in caso di inadempimento del Finanziamento MPS a MPS.

3. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica: (i) i Partecipanti al Patto, (ii) la Quota dagli stessi detenuta in Gruppo IPG Holding e conferita al Patto e (iii) la percentuale rappresentata da tale Quota sull’intero capitale di Gruppo IPG Holding.

Soci di Gruppo IPG Holding

Valore nominale delle Quote

% del capitale di Gruppo IPG Holding

Sergio Erede

8.033,7

5,640%

Gruppo Ferrero S.p.A. (indirettamente controllata da SIL.PA S.S.) ("Gruppo Ferrero")

24.669,6

17,320%

MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Isabella Seragnoli) ("Mais")

34.537,4

24,247%

Fulvio Montipò

30.372,8

21,324%

Laura Montipò

8.716,0

6,119%

Leila Montipò

8.716,0

6,119%

Totale Famiglia Montipò, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

47.804,9

33,562%

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip")

27.391,9

19,231%

Totale

Euro 142.437,500

100%

I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni (o diritti di voto sulle stesse), oltre a quelli detenuti mediante Gruppo IPG Holding, eccezion fatta per Fulvio Montipò, titolare in proprio di n. 172.700 Azioni, pari allo 0,159% del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale.

Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono titolari di Azioni (o diritti di voto sulle stesse), neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate. Per "Persone Correlate" ai Partecipanti s’intendono: (i) in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti; (ii) in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti.

Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

 4. Controllo

Alla Data del Patto non vi è alcun soggetto che in virtù del Patto detenga singolarmente il controllo di Gruppo IPG Holding ai sensi dell'art. 93 TUIF. Alla Data del Patto IPG Holding esercita il controllo di fatto sull’Emittente ai sensi dell'art. 93 TUIF.

5. Tipo e contenuto del Patto

Il Patto rientra tra quelli di cui all'art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d) TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e di Strumenti Finanziari IPG, nonché accordi per l'esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in Interpump, come meglio di seguito specificato.

(a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e Strumenti Finanziari IPG

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si è obbligato a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità della rispettiva Quota, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Quote corrispondenti ad almeno il 51% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente. Tale consenso non è necessario nei seguenti casi: (i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto; (ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti; (iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a un trust del quale il Partecipante ovvero uno dei suoi eredi diretti sia uno dei beneficiari; (iv) in caso di trasferimenti mortis causa da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche.

I trasferimenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti. Nel caso previsto al punto (iv) il trasferitario dovrà trasmettere agli altri Partecipanti l’atto di adesione entro trenta giorni dalla acquisizione della Quota.

 (2) Ciascun Partecipante si è obbligato, per l'intera durata del Patto, a non assumere a qualsivoglia titolo (e/o esercitare e/o convertire, a seconda dei casi), alcuna Azione o altro Strumento Finanziario IPG. Tali operazioni non potranno essere effettuate dai Partecipanti, e/o dalle rispettive Persone Correlate, neppure indirettamente. E' fatta eccezione per Fulvio Montipò il quale potrà acquistare ulteriori Azioni (i) esercitando i diritti di opzione attribuiti nell'ambito di piani di stock options approvati dall'assemblea di Interpump, (ii) esercitando i diritti di opzione alla sottoscrizione di aumenti di capitale di pertinenza delle Azioni acquisite secondo quanto previsto al precedente punto (i), purché per effetto di tali acquisti la partecipazione nel capitale sociale di Interpump complessivamente detenuta da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto secondo la normativa pro tempore vigente (di seguito, la “Soglia OPA”).

(3) In deroga al divieto di cui al precedente punto (2), ciascun Partecipante potrà richiedere agli altri l’autorizzazione ad acquistare, esercitare o sottoscrivere, Strumenti Finanziari IPG. L’autorizzazione si intenderà negata ove entro sette giorni lavorativi dalla relativa richiesta, non consti il consenso scritto da parte di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale rappresentato dalle Quote detenute da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante che intende acquistare, esercitare o sottoscrivere Strumenti Finanziari IPG. Tale consenso dovrà essere espresso da tutti i Partecipanti ove il prospettato acquisto comporti il superamento della Soglia OPA, ovvero comunque possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto.

(4) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si è impegnato (anche promettendo il fatto dell'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non assuma a qualsiasi titolo (e/o eserciti e/o converta, a seconda dei casi) Strumenti Finanziari IPG in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, la Soglia OPA, ovvero comunque non compia qualsiasi altra operazione che possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto, tenuto conto anche (i) delle Azioni detenute in proprio da Fulvio Montipò di cui al precedente paragrafo 3; (ii) delle eventuali ulteriori Azioni acquistate da Fulvio Montipò in virtù dell’eccezione di cui al precedente punto (2); (iii) degli eventuali Strumenti Finanziari IPG assunti, a qualsivoglia titolo, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate, ai sensi del precedente punto (3).

(5) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si impegna, per quanto di propria pertinenza (anche promettendo il fatto dell’amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding sottoscriva ulteriori Azioni esercitando gli eventuali Strumenti Finanziari IPGH assunti a qualsivoglia titolo, solo ove tale esercizio sia preventivamente autorizzato da una delibera del consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri.

(6) I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la Soglia OPA. I Partecipanti che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l'offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, ed a tenerne gli altri Partecipanti e Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito. In caso di superamento della Soglia OPA, ove il Partecipante cui è riconducibile il superamento della medesima non si dichiari disponibile ad adottare le misure previste dalla normativa vigente idonee a non rendere applicabile l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto, gli Strumenti Finanziari IPG in eccedenza saranno venduti: (i) in primo luogo da Gruppo IPG Holding, per il quantitativo necessario per il rispetto dei suddetti limiti, ma soltanto fino a che la partecipazione della stessa non si riduca al 26% del capitale sociale di Interpump; (ii) per l'ulteriore quantitativo eventualmente necessario ai fini del rispetto di tali limiti: (A) da Fulvio Montipò, quanto alle Azioni che gli stessi dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro, ai sensi del precedente punto (2); (B) dai Partecipanti che, anche indirettamente o per interposta persona, dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro Strumenti Finanziari IPG con il preventivo consenso scritto degli altri Partecipanti, ai sensi del precedente punto (3), con la precisazione che tali vendite dovranno essere effettuate in proporzione ai quantitativi di Azioni e/o Strumenti Finanziari IPG assunti da ciascun Partecipante.

(b) Organi amministrativi e di controllo di Gruppo IPG Holding e di Interpump

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma, TUIF.

Consiglio di Amministrazione di Gruppo IPG Holding
Ciascun Partecipante si è impegnato a partecipare alle decisioni dei soci di Gruppo IPG Holding e ad esprimere il proprio voto in modo tale che l'organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto sia composto da un numero di amministratori tale da consentire a ciascun Partecipante o Gruppo di Partecipanti di designare un consigliere.

Il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vice-presidente e amministratore delegato dalla Famiglia Montipò.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding, prima della scadenza del Patto, il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l'amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione.
Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l'intera Quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione. In caso di vendita di una parte soltanto della Quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti. In entrambi i predetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interpump designato come al successivo punto (2) rassegni le proprie dimissioni da tale carica.

Collegio Sindacale di Gruppo IPG Holding

Gruppo IPG Holding si avvale della facoltà di cui all’art. 2477 c.c. di non ricorre alla nomina dell’organo di controllo né in forma collegiale, né in forma di sindaco unico, ma solo del revisore legale dei conti. I Partecipanti hanno convenuto che, qualora si rendesse necessario provvedere alla nomina o alla sostituzione di uno o più membri del collegio sindacale di Gruppo IPG Holding sarà necessario il consenso di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale.

Consiglio di Amministrazione di Interpump

(1) E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato.

(2) I Partecipanti danno atto che alla Data del Patto, fanno parte consiglio di amministrazione di Interpump le persone di seguito indicate, con le rispettive cariche: (i) Giovanni Maria Cavallini, presidente; (ii) Sergio Erede, quale amministratore non indipendente da esso stesso designato; (iii) Fulvio Montipò, vice presidente e amministratore delegato, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato da Tip; (v) Giancarlo Mocchi, quale amministratore non indipendente designato da Mais; (vi) Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato da Gruppo Ferrero.  

I Partecipanti si sono impegnati a far sì che (i) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso dagli amministratori di Interpump designati da Gruppo IPG Holding: (A) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa del presidente Giovanni Cavallini, di uno o più degli amministratori di Interpump menzionati alla precedente lettera, l’assemblea e il consiglio di amministrazione di Interpump nominino: (1) un amministratore in sua sostituzione designato di comune accordo tra i Partecipanti e (2) il presidente del consiglio di amministrazione di Interpump designato dalla Famiglia Montipò; (B) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori di Interpump diverso da Giovanni Cavallini, l’assemblea e il consiglio di amministrazione di Interpump nominino altri amministratori in loro sostituzione designati dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti che hanno designato gli amministratori cessati, con le medesime cariche; (ii) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, facciano parte del consiglio di amministrazione di Interpump anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con il voto favorevole di almeno 5 amministratori.

(3) In caso di rinunzia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump di Fulvio Montipò, rispettivamente, la Famiglia Montipò continueranno ad essere vincolati dal Patto.

6. Altri impegni dei Partecipanti

Il Patto prevede, tra l’altro, i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti.

Liquidazione di Gruppo IPG Holding

(1) Per il caso in cui il Patto venga rinnovato, ciascun Partecipante si impegna a fare in modo che in tale rinnovo sia previsto un reciproco impegno di ciascun Partecipante, al decorso del termine di durata di Gruppo IPG Holding stabilito dallo Statuto vigente (i.e. il 31 marzo 2016, salva eventuale proroga o riduzione del termine decisa dai soci con la maggioranza del 95% del capitale sociale), a: (i) compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all’art. 25, comma 2, dello Statuto di Gruppo IPG Holding vigente, nonché (ii) accettare che, in caso di mancato compimento di quanto sopra, una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni di loro pertinenza, come previsto all'art. 25, comma 4, dello Statuto vigente.

(2) Ciascun Partecipante si impegna a compiere quanto di propria pertinenza affinché Gruppo IPG Holding venga sciolta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora Gruppo IPG Holding riceva un'offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l'acquisto di tutte le Azioni detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore di almeno il 30% al maggiore tra: (i) la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l'offerta; e (ii) il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l'acquisto delle Azioni detenute.

7. Durata del Patto

L’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla stipula, prevista entro il 15 novembre 2012, dell’atto di trasferimento, da parte dell’Ing. Giovanni Maria Cavallini e della Sig.ra Beryle Lassaussois (congiuntamente i “Signori Cavallini”) ai Partecipanti, della quota detenuta nel capitale sociale di Gruppo IPG Holding dai Signori Cavallini stessi (la “Data di Avveramento della Condizione”). Qualora la Data di Avveramento della Condizione non intervenga al più tardi entro il 30 novembre 2012, il Patto Parasociale si intenderà come non sottoscritto e perderà qualunque valore tra i Partecipanti. Il Patto ha una durata di tre anni a decorrere dal Data di Avveramento della Condizione ed è rinnovabile alla scadenza. I Partecipanti si sono impegnati a negoziarne il rinnovo, o la proroga, almeno 6 mesi prima della relativa scadenza, come eventualmente rinnovata o prorogata.

8. Clausole penali

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.

9. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione detenuta da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso MPS per l’intera durata dello stesso.

10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto è stato comunicato a Interpump in data 9 novembre 2012, depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia mediante trasmissione telematica in data 8 novembre 2012 e presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano mediante trasmissione telematica in data 8 novembre 2012.  

12 novembre 2012

[IO.3.12.1]


Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Interpump Group S.p.A.
Capitale sociale Euro 56.617.232,88 i.v.
Sede legale in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia)
Registro Imprese di Reggio Emilia e C.F. n. 11666900151

Gruppo IPG Holding S.r.l.
Capitale sociale Euro 142.437,50 i.v.
Sede legale in Milano, Via Appiani 12
Registro Imprese di Milano e C.F. n. 05830220967



Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUIF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Consob"), Tamburi Investment Partners S.p.A. (“Tip”), anche per conto di tutti gli altri firmatari, rende noto che in data 7 maggio 2014 (la “Data del Patto”) è stato sottoscritto tra MAIS S.p.A., Fulvio Montipò, Laura Montipò, Leila Montipò e Tip (congiuntamente, i “Partecipanti”), nella loro qualità di soci titolari dell’intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding S.p.A., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967, capitale sociale Euro 142.437,50 i.v., costituito da n. 284.875 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 ciascuna (“Gruppo IPG Holding” o “IPGH”) un patto parasociale (il “Patto”) avente ad oggetto Gruppo IPG Holding e, con riguardo ad alcune disposizioni, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151 (“Interpump”), che modifica, integra e sostituisce il patto parasociale sottoscritto, inter alios, tra i Partecipanti in data 10 marzo 2010, e successivamente modificato in data 25 marzo 2011 e, da ultimo, in data 7 novembre 2012, la cui scadenza era prevista per il 7 novembre 2015.

Le modifiche intervenute alla Data del Patto sono principalmente volte a tenere conto (i) della trasformazione di IPGH in società per azioni deliberata in data 28 aprile 2014, nonché iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano e, quindi, efficace dal 30 aprile 2014; (ii) dell’uscita dalla compagine sociale di Gruppo IPG Holding di Gruppo Ferrero S.p.A. e di Sergio Erede, avvenuta alla Data del Patto; (iii) della permanenza in carica quale amministratore di Interpump del dott. Giuseppe Ferrero, circostanza in considerazione della quale, sempre il 7 maggio 2014, Giuseppe Ferrero e i Partecipanti hanno assunto alcuni diritti e obblighi reciproci (le “Pattuizioni Ferrero”).

Il Patto, con le modifiche da ultimo intervenute, e le Pattuizioni Ferrero hanno rispettivamente a oggetto quanto più innanzi indicato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto sono: 

(i) Gruppo IPG Holding S.p.A., con sede in Milano, Via Appiani 12, c. f. e n. d’iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967, società che, al 7 maggio 2014, detiene: (a) direttamente n. 28.009.025 azioni ordinarie Interpump (le azioni ordinarie emesse o che saranno emesse da Interpump sono di seguito definite le "Azioni IPG"), pari al 25,725% del capitale sociale della stessa (la “Partecipazione”); nonché (b) n. 16.067 azioni proprie, pari al 5,640% del capitale sociale di Gruppo IPG Holding medesima. Alla Data del Patto, Gruppo IPG Holding non possiede Azioni IPG ovvero warrant ovvero altri strumenti finanziari di qualsiasi natura che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni IPG ovvero comunque il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria di Interpump (di seguito, collettivamente, gli “Strumenti Finanziari IPG”), diversi dalla Partecipazione;

(ii) limitatamente ad alcune disposizioni del Patto medesimo, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151.

Le Pattuizioni Ferrero hanno a oggetto esclusivamente limiti all’acquisto di Azioni IPG e/o di Strumenti Finanziari IPG.

2. Strumenti finanziari conferiti al Patto

Gli strumenti finanziari conferiti al Patto sono costituiti unicamente dalle azioni di Gruppo IPG Holding detenute dai Partecipanti e riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 (le "Azioni Gruppo IPG Holding").

Alcune disposizioni del Patto, come meglio precisato nel seguito, prevedono impegni relativi sia alla Partecipazione, non apportata al Patto Parasociale, sia agli eventuali Strumenti Finanziari IPG.

Alla Data del Patto, Gruppo IPG Holding ha in essere con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (“BNL”) un contratto di finanziamento (il “Finanziamento BNL”) ai sensi del quale Gruppo IPG Holding ha costituito in pegno n. 22.000.000 di Azioni IPG a favore di BNL. Il diritto di voto (ed eventualmente il diritto di opzione) relativo alle suddette Azioni IPG costituite in pegno spetta a Gruppo IPG Holding e, in caso di inadempimento del Finanziamento BNL, a BNL.  

3. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica: (i) i Partecipanti al Patto, (ii) il numero di Azioni Gruppo IPG Holding dagli stessi detenute e conferite al Patto e (iii) la percentuale rappresentata da tali Azioni Gruppo IPG Holding sull’intero capitale di Gruppo IPG Holding.

Azionisti di Gruppo IPG Holding

N. di Azioni Gruppo IPG Holding

% del capitale di Gruppo IPG Holding

% del capitale votante di Gruppo IPG Holding (al netto delle n. 16.067 azioni proprie)

MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Isabella Seragnoli) ("Mais")

69.075

24,247

25,697

Fulvio Montipò

97.521

34,233

36,279

Laura Montipò

17.432

6,119

6,485

Leila Montipò

17.432

6,119

6,485

Totale Famiglia Montipò, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti"

132.385

46,471

49,249

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip")

67.348

23,641

25,054

Totale

268.808

94,360

100,000

I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni IPG (o diritti di voto sulle stesse), oltre a quelle detenute mediante Gruppo IPG Holding, eccezion fatta per Fulvio Montipò, titolare in proprio di n. 420.200 Azioni IPG, pari allo 0,386% circa del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale.

Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono titolari di Azioni IPG (o diritti di voto sulle stesse), neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate. Per "Persone Correlate" ai Partecipanti s’intendono: (i) in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti; (ii) in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti.

Giuseppe Ferrero non detiene neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, Azioni IPG o diritti di voto sulle stesse.

Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti né tra i Partecipanti e Giuseppe Ferrero.

 4. Controllo

Alla Data del Patto non vi è alcun soggetto che in virtù del Patto detenga singolarmente il controllo di Gruppo IPG Holding ai sensi dell'art. 93 TUIF. Alla Data del Patto, IPG Holding esercita il controllo di fatto sull’Emittente ai sensi dell'art. 93 TUIF.

5. Tipo e contenuto delle pattuizioni parasociali

Il Patto rientra tra quelli di cui all'art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d), TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Azioni Gruppo IPG Holding ed all'acquisto di Azioni IPG e di Strumenti Finanziari IPG, nonché accordi per l'esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in Interpump, come meglio di seguito specificato.

Le Pattuizioni Ferrero rientrano nell’ambito di applicazione dell'art. 122, comma 5, lettera b), TUIF, in quanto contengono vincoli e limitazioni all'acquisto di Azioni IPG e di Strumenti Finanziari IPG.

(a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Azioni Gruppo IPG Holding ed all'acquisto di Azioni IPG e Strumenti Finanziari IPG

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF.

(1) Ciascun Partecipante si è obbligato a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità delle rispettive Azioni Gruppo IPG Holding, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Azioni Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 55% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente. Tale consenso non è necessario nei seguenti casi: (i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine, per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto; (ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti; (iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a un trust del quale il Partecipante ovvero uno dei suoi eredi diretti sia uno dei beneficiari; (iv) in caso di trasferimenti mortis causa da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche.

I trasferimenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti. Nel caso previsto al punto (iv), il trasferitario dovrà trasmettere agli altri Partecipanti l’atto di adesione entro trenta giorni dalla acquisizione della Quota.

(2) Ciascun Partecipante si è reciprocamente obbligato, per l'intera durata del Patto, e, in virtù delle Pattuizioni Ferrero, Giuseppe Ferrero e ciascun Partecipante si sono reciprocamente obbligati, fino alla cessazione di qualsivoglia carica ricoperta in Interpump e nel gruppo ad essa facente capo da parte di Giuseppe Ferrero stesso, a non assumere a qualsivoglia titolo (e/o esercitare e/o convertire, a seconda dei casi), alcuna Azione IPG o altro Strumento Finanziario IPG. Tali operazioni non potranno essere effettuate dai Partecipanti e da Giuseppe Ferrero, e/o dalle rispettive Persone Correlate, neppure indirettamente. E' fatta eccezione per Fulvio Montipò, il quale potrà acquistare ulteriori Azioni IPG (i) esercitando i diritti di opzione attribuiti nell'ambito di piani di stock options approvati dall'assemblea di Interpump, (ii) esercitando i diritti di opzione alla sottoscrizione di aumenti di capitale di pertinenza delle Azioni IPG acquisite secondo quanto previsto al precedente punto (i), purché per effetto di tali acquisti la partecipazione nel capitale sociale di Interpump complessivamente detenuta da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto secondo la normativa pro tempore vigente (di seguito, la “Soglia OPA”).

(3) In parziale deroga al divieto di cui al precedente punto (2), ciascun Partecipante potrà richiedere agli altri Partecipanti l’autorizzazione ad acquistare, esercitare o sottoscrivere, Strumenti Finanziari IPG. L’autorizzazione si intenderà negata ove entro sette giorni lavorativi dalla relativa richiesta, non consti il consenso scritto da parte di un numero di Partecipanti che sia titolare di Azioni Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 55% del capitale rappresentato dalle Azioni Gruppo IPG Holding detenute da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante che intende acquistare, esercitare o sottoscrivere Strumenti Finanziari IPG. Tale consenso dovrà essere espresso da tutti i Partecipanti ove il prospettato acquisto comporti il superamento della Soglia OPA, ovvero comunque possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto. Le Pattuizioni Ferrero non prevedono analoga facoltà a favore di Giuseppe Ferrero.

(4) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si è impegnato (anche promettendo il fatto dell'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non assuma a qualsiasi titolo (e/o eserciti e/o converta, a seconda dei casi) Strumenti Finanziari IPG in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, la Soglia OPA, ovvero comunque non compia qualsiasi altra operazione che possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto, tenuto conto anche (i) delle Azioni IPG detenute in proprio da Fulvio Montipò di cui al precedente paragrafo 3; (ii) delle eventuali ulteriori Azioni IPG acquistate da Fulvio Montipò in virtù dell’eccezione di cui al precedente punto (2); (iii) degli eventuali Strumenti Finanziari IPG assunti, a qualsivoglia titolo, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate, ai sensi del precedente punto (3). Le Pattuizioni Ferrero si limitano a citare l’esistenza di tali impegni, senza prevede nulla al riguardo.

(5) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si impegna, per quanto di propria pertinenza (anche promettendo il fatto dell’amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding sottoscriva ulteriori Azioni IPG esercitando gli eventuali Strumenti Finanziari IPGH assunti a qualsivoglia titolo, solo ove tale esercizio sia preventivamente autorizzato da una delibera del consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri. Le Pattuizioni Ferrero si limitano a citare l’esistenza di tali impegni, senza prevedere nulla al riguardo.

(6) I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto e le Pattuizioni Ferrero facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni IPG detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti, da Giuseppe Ferrero medesimo e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la Soglia OPA. I soggetti, siano essi Partecipanti o Giuseppe Ferrero, che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l'offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, e a tenerne gli altri Partecipanti, Giuseppe Ferrero (ove adempiente) e Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti, di Giuseppe Ferrero (ove adempiente) e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito.

In caso di superamento della Soglia OPA, ove il soggetto (sia esso un Partecipante o Giuseppe Ferrero) cui è riconducibile il superamento della medesima non si dichiari disponibile ad adottare le misure previste dalla normativa vigente idonee a non rendere applicabile l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto, gli Strumenti Finanziari IPG in eccedenza saranno venduti: (i) in primo luogo da Gruppo IPG Holding, per il quantitativo necessario per il rispetto dei suddetti limiti, ma soltanto fino a che la partecipazione della stessa non si riduca al 26% del capitale sociale di Interpump; (ii) per l'ulteriore quantitativo eventualmente necessario ai fini del rispetto di tali limiti: (A) da Fulvio Montipò, quanto alle Azioni IPG che lo stesso dovesse acquistare o sottoscrivere in futuro, ai sensi del precedente punto (2); (B) dai Partecipanti che, anche indirettamente o per interposta persona, dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro Strumenti Finanziari IPG con il preventivo consenso scritto degli altri Partecipanti, ai sensi del precedente punto (3), con la precisazione che tali vendite dovranno essere effettuate in proporzione ai quantitativi di Azioni IPG e/o Strumenti Finanziari IPG assunti da ciascun Partecipante.

(b) Organi amministrativi e di controllo di Gruppo IPG Holding e di Interpump

Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1, TUIF.

Consiglio di Amministrazione di Gruppo IPG Holding

Ciascun Partecipante si è impegnato a partecipare alle decisioni dei soci di Gruppo IPG Holding e a esprimere il proprio voto in modo tale che l'organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori tale da consentire a ciascun Partecipante o Gruppo di Partecipanti di designare un consigliere.

Il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vice-presidente e amministratore delegato dalla Famiglia Montipò.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding, prima della scadenza del Patto, il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l'amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione.

Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l'intera Quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione. In caso di vendita di una parte soltanto della Quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti. In entrambi i predetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interpump designato come al successivo punto (2) rassegni le proprie dimissioni da tale carica.

Collegio Sindacale di Gruppo IPG Holding

Alla Data del Patto, fanno parte del collegio sindacale di Gruppo IPG Holding il dott. Paolo Brambilla quale Presidente e la dott.ssa Paola Bonfranceschi e il dott. Alessandro Crosti quali Sindaci Effettivi, nonché il dott. Francesco Biagio De Francesco e il dott. Gaetano Nigro quali Sindaci Supplenti, tutti nominati dall’assemblea di Gruppo IPG Holding del 28 aprile 2014 per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016. Alla medesima data, svolge il controllo legale dei conti la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.. Qualora si rendesse necessario provvedere alla nomina o alla sostituzione dell’organo di controllo (o di uno o più membri dello stesso) nonché alla nomina o alla sostituzione del soggetto che svolge la revisione legale dei conti, i Partecipanti convengono che per l’assunzione delle relative decisioni sarà necessario il consenso di Partecipanti titolari di azioni di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 55% del capitale.

Consiglio di Amministrazione di Interpump

(1) E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato.

(2) I Partecipanti danno atto che alla Data del Patto, fanno parte del consiglio di amministrazione di Interpump  le persone che vengono indicate di seguito, unitamente alle rispettive cariche e all'indicazione dei Gruppi di Partecipanti o dei diversi soggetti che li hanno designati, tutte nominate dall’Assemblea dei soci di Interpump tenutasi il 30 aprile 2014 per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016: (i) Giuseppe Ferrero, quale amministratore non indipendente designato dal Gruppo Ferrero S.p.A., con sede in Torino, Piazza Crimea 7, n. di iscrizione  al registro delle imprese di Torino e c.f. 09697980010; (ii) Giancarlo Mocchi, quale amministratore non indipendente designato da MAIS; (iii)       Fulvio Montipò, presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Giovanni Tamburi, quale amministratore non indipendente designato da TIP; (v) altri n. 5 amministratori designati da Gruppo IPG Holding designati con la maggioranza di cui all’art. 15, comma (5), dello statuto vigente alla data della designazione.

I Partecipanti si sono impegnati a far sì che (a) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso dagli amministratori di Interpump designati da Gruppo IPG Holding: (i) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa del consigliere Giuseppe Ferrero, l’assemblea e il consiglio di amministrazione di Interpump nominino un amministratore in sua sostituzione designato di comune accordo tra i Partecipanti; (ii)     in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli altri amministratori di Interpump diversi da Giuseppe Ferrero, l'assemblea e il consiglio di amministrazione di Interpump nominino altri amministratori in loro sostituzione designati, a seconda del caso, (A) se il consigliere dimissionario o cessato era stato designato da un singolo Partecipante o Gruppo di Partecipanti, dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti; ovvero (B) se il consigliere dimissionario o cessato era stato designato da Gruppo IPG Holding, dalla stessa IPGH, con le maggioranze di cui allo statuto vigente; (b) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni IPG detenute da Gruppo IPG Holding, facciano parte del consiglio di amministrazione di Interpump anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con la maggioranza di cui all’articolo 15, comma (5), dello statuto vigente; (c) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni IPG detenute da Gruppo IPG Holding, faranno parte del consiglio di amministrazione di Interpump un numero di amministratori tale da consentire a ciascun Partecipante o Gruppo di Partecipanti di designare un consigliere e altri amministratori designati da Gruppo IPG Holding con la maggioranza di cui all’articolo 15, comma (5), dello statuto vigente.

(3) In caso di rinunzia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump da parte di Fulvio Montipò e/o del presidente designato dalla Famiglia Montipò, la Famiglia Montipò continuerà a essere vincolata dal presente Patto Parasociale.

6. Altri impegni dei Partecipanti

Il Patto prevede, tra l’altro, i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti.

Liquidazione di Gruppo IPG Holding

(1) Per il caso in cui il Patto venga rinnovato, ciascun Partecipante si impegna a fare in modo che in tale rinnovo sia previsto un reciproco impegno di ciascun Partecipante, al decorso del termine di durata di Gruppo IPG Holding stabilito dallo Statuto vigente (i.e. il 31 marzo 2016, salva eventuale proroga o riduzione del termine decisa dai soci con la maggioranza dell’80% del capitale sociale), a: (i) compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all’art. 25, comma (2), dello Statuto di Gruppo IPG Holding vigente, nonché (ii) accettare che, in caso di mancato compimento di quanto sopra, una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni IPG di loro pertinenza, come previsto all'art. 25, comma (4), dello Statuto vigente.

(2) Ciascun Partecipante si impegna a compiere quanto di propria pertinenza affinché Gruppo IPG Holding venga sciolta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora Gruppo IPG Holding riceva un'offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l'acquisto di tutte le Azioni IPG  detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore di almeno il 40% al maggiore tra: (i) la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni IPG rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l’offerta; e (ii) il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l'acquisto e la sottoscrizione delle Azioni IPG detenute.

7. Durata del Patto e delle Pattuizioni Ferrero

Il Patto Parasociale è efficace a far data dal 7 maggio 2014 e scadrà il 7 novembre 2015. I Partecipanti si sono impegnati a negoziarne il rinnovo, o la proroga, almeno 6 mesi prima della relativa scadenza, come eventualmente rinnovata o prorogata.

Gli impegni di cui alle Pattuizioni Ferrero resteranno efficaci fino alla data precedente tra (i) la data di cessazione di qualsivoglia carica ricoperta da Giuseppe Ferrero in Interpump e nel gruppo ad essa facente capo (ii) il 7 maggio 2017, vale a dire tre anni dalla loro firma.

8. Clausole penali

Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto o con le Pattuizioni Ferrero.

9. Soggetto presso il quale le Azioni IPG saranno depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione detenuta da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento BNL stabilisce che le Azioni IPG detenute da Gruppo IPG Holding e costituite in pegno debbano rimanere depositate presso BNL per l’intera durata dello stesso.

10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto e le Pattuizioni Ferrero sono depositati

Il Patto e le Pattuizioni Ferrero sono stati comunicati a Interpump e depositati presso gli uffici del Registro delle Imprese, rispettivamente, di Reggio Emilia e di Milano in data 7 maggio 2014.  

8 maggio 2014

[IO.3.14.1]


Scadenza del Patto Parasociale avente a oggetto azioni ordinarie di Gruppo IPG Holding S.p.A. e, in alcune sue disposizioni, di Interpump Group S.p.A. e contestuale cessazione delle Pattuizioni Ferrero

Si comunica che il patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere b) e d) del Testo Unico, sottoscritto in data 7 maggio 2014 tra MAIS S.p.A., Fulvio Montipò, Laura Montipò, Leila Montipò e Tamburi Investment Partners S.p.A., che modifica, integra e sostituisce il patto parasociale sottoscritto, inter alios, tra le stesse parti in data 10 marzo 2010 e successivamente modificato in data 25 marzo 2011 e in data 7 novembre 2012 (il “Patto”), è cessato a tutti gli effetti in data 7 novembre 2015, per naturale scadenza del termine. Il Patto aveva a oggetto azioni ordinarie di Gruppo IPG Holding S.p.A., con sede in Milano, Via Appiani 12 (“IPGH”) e, in alcune sue disposizioni, le azioni di Interpump Group S.p.A., con sede in Sant’Ilario d’Enza (RE), Via E. Fermi 25 (“Interpump”), detenute dalla stessa IPGH, non apportate al Patto, nonché eventuali strumenti finanziari della stessa Interpump.

Si comunica inoltre che, in data 11 novembre 2015, sono altresì cessati per mutuo consenso delle parti gli ulteriori vincoli e le limitazioni all’acquisto di azioni ordinarie e/o di strumenti finanziari di Interpump che erano stati reciprocamente assunti dai partecipanti al Patto e dal dott. Giuseppe Ferrero (le “Pattuizioni Ferrero”), la cui scadenza era originariamente prevista alla data precedente tra (i) la data di cessazione di qualsivoglia carica ricoperta dal dott. Giuseppe Ferrero in Interpump e nel gruppo ad essa facente capo e (ii) il 7 maggio 2017.

Le informazioni essenziali storiche relative al Patto (incluse le Pattuizioni Ferrero) di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet www.interpumpgroup.it.

12 novembre 2015

[IO.3.15.1]