Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), contenente le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

LU-VE S.p.A.

Ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all’accordo di lock-up (“Accordo di Lock-up Finami”), sottoscritto in data 30 giugno 2015 da alcuni dei soci di Finami S.p.A., società controllante LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o “Società” o “Emittente”), e altri soggetti, tutti indicati al successivo paragrafo 3.

Premessa

a) in data 9 luglio 2015 (“Data di Efficacia della Fusione” o “Data di Ammissione all’AIM” ) ha avuto efficacia la fusione (“Fusione”) per incorporazione in LU-VE di Industrial Stars of Italy S.p.A. (“ISI”), società le cui azioni ordinarie e i cui warrant erano già stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”); a partire da tale data, anche le azioni ordinarie di LU-VE sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, insieme agli warrant emessi dalla Società contestualmente alla Fusione (“Warrant”);

b) tra i soci promotori di ISI rientravano anche Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l., che a partire dalla Data di Efficacia della Fusione sono divenuti soci di LU-VE insieme ai soci storici di quest’ultima, Finami S.p.A. e G4 S.r.l.;

c) alla Data di Efficacia della Fusione il capitale sociale di LU-VE era rappresentato: (i) in parte da azioni ordinarie, ciascuna attributiva di un diritto di voto, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia (“Azioni Ordinarie”); e (ii) in parte da azioni speciali prive del diritto di voto, non negoziate sull’AIM Italia (“Azioni Speciali”);

d) successivamente:

  • tutte le Azioni Speciali sono state convertite in Azioni Ordinarie, ai sensi dello statuto della Società;
  • tutti i Warrant sono stati esercitati con assegnazione di Azioni Ordinarie o decaduti da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto, ai sensi dal relativo regolamento;

e) a decorrere dal 21 giugno 2017 (“Data di Quotazione”), le Azioni Ordinarie hanno iniziato ad essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) e contestualmente sono state escluse dalle negoziazioni sull’AIM Italia.

1.         Tipo di patto al quale è riconducibile l’Accordo di Lock- up Finami

Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock- up Finami, riprodotte in sintesi al paragrafo 6 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

2           Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo di Lock- up Finami

Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-up Finami hanno ad oggetto:

- azioni ordinarie di Finami S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.132.000,00, rappresentato da n. 21.320.000 Azioni Ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ogni Azione Ordinaria conferisce al rispettivo titolare diritto ad un voto.

- quote di Libefin, società indicata al successivo punto C, che detiene una partecipazione pari al 36,71% in Finami ed è controllata di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, da Matteo Liberali.

3.         Parti dell’Accordo di Lock-up Finami

L’Accordo di Lock-up Finami è stato sottoscritto tra le seguenti Parti:

- Iginio Liberali, nato a Pavia (PV), il 19 settembre 1931, residente a Pavia (PV), via Francesco Vittadini 4, C.F. LBRGNI31P19G388Q;

- LIBEFIN S.r.l. (già Libefin S.A.S. di Liberali Iginio & C.), con sede legale in Milano, piazzale Luigi Cadorna n.10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10256880153 (“Libefin”);

- Matteo Liberali, nato a Pavia (PV), il 21 marzo 1968, residente a Trivacò Siccomario (PV), via Predamasco 7, C.F. LBRMTT68C21G388Y;

- Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 ( “Giober”); e

- Spaclab S.r.l. con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960 (“Spaclab” e, insieme a Giober, “Società Promotrici”);

- UBI Banca S.p.A. (già S.c.pA.) (“UBI Banca”).

4.         Strumenti finanziari oggetto dell’Accordo di Lock-up Finami

4.1       L’Accordo di Lock-up Finami ha attualmente ad oggetto:

- tutte le azioni di Finami detenute da Libefin e da Matteo Liberali (“Soci Rilevanti Finami”) e ogni altro diritto o titolo (inclusi diritti di sottoscrizione) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni Finami che i Soci Rilevanti Finami, direttamente e/o indirettamente, detengono ovvero deterranno tempo per tempo durante la vigenza dell’Accordo di Lock-up Finami (“Partecipazione in Finami”);

- tutte le quote di Libefin detenute da Matteo Liberali e ogni altro diritto o titolo (inclusi diritti di sottoscrizione) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di quote di Libefin che Matteo Liberali, direttamente e/o indirettamente, detiene ovvero deterrà tempo per tempo durante la vigenza dell’Accordo di Lock-up Finami (“Partecipazione in Libefin”);

- il diritto di usufrutto spettante a Iginio Liberali sul 18,44% del capitale sociale di Finami e ogni altro diritto o titolo (inclusi diritti di sottoscrizione) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni Libefin che Iginio Liberali, direttamente e/o indirettamente, detiene ovvero deterrà tempo per tempo durante la vigenza dell’Accordo di Lock-up Finami (“Usufrutto Finami”).

4.2       Pertanto, alla Data di Quotazione:

- il numero complessivo dei diritti di voto in Finami vincolati all’Accordo di Lock-up Finami è pari al 65,88%, del totale dei diritti di voto in Finami;

- il numero complessivo dei diritti di voto in Libefin vincolati all’Accordo di Lock-up Finami è pari al 50,26%, del totale dei diritti di voto in Libefin;

Inoltre, le tabelle che seguono illustrano per ciascun partecipante all’Accordo di Lock-up Finami, con riferimento alla Data di Quotazione:

- il valore delle azioni di Finami e, conseguentemente, dei diritti di voto in Finami, vincolati all’Accordo di Lock-up Finami, nonché la percentuale di tali azioni rispetto al capitale sociale di Finami e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di Finami;

- il valore delle quote di Libefin e, conseguentemente, dei diritti di voto in Libefin, vincolati all’Accordo di Lock-up Finami, nonché la percentuale di tali azioni rispetto al capitale sociale di Libefin e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di Libefin.

Azioni ordinarie Finami:

Soggetto Aderente

Azioni Ordinarie
vincolate dall’Accordo di Lock-up Finami

N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie
vincolate dall’Accordo di Lock-up Finami

% su capitale sociale

% su totale diritti di voto

Libefin

7.826.156

7.826.156

36,71%

36,71%

Matteo Liberali

4.671.000
di cui:
- 2.287.948 in piena proprietà;
- 2.383.052 in nuda proprietà senza diritto di voto

2.287.948

21,91%
di cui:
- 10,73% in piena proprietà;
- 11,18% in nuda proprietà senza diritto di voto

10,73%

Iginio Liberali

3.931.200
detenute in usufrutto

3.931.200

18,44%
detenuto in usufrutto

18,44%

Quote Libefin:

Partecipante

Quota Vincolate dall’Accordo di Lock-up Finami

Diritti di voto riferiti alle quote vincolate dall’Accordo di Lock-up Finami

% su capitale sociale  

% su totale diritti di voto

Matteo Liberali

59.510
di cui:
- 57.796,50 in piena proprietà
- 1.713,60 in nuda proprietà

50,26

51,75%
di cui:
- 50,26% in piena proprietà
- 1,50 in nuda proprietà

50,26%

5.         Controllo

Nessun soggetto controlla Finami. Libefin è controllata di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, da Matteo Liberali.

6.         Contenuto dell’Accordo di Lock- up Finami

L’Accordo di Lock- up Finami prevede i seguenti vincoli alla circolazione delle quote di Finami di cui al precedente paragrafo 4.

6.1       Con l’Accordo di Lock-up Finami, i Soci Rilevanti hanno assunto i seguenti impegni nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca:

• fino al ventottesimo mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 novembre 2017, non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione in Finami (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione in Finami (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione di Finami i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente;

Sono esclusi dall’impegno di cui sopra i trasferimenti: (i) tra i Soci Rilevanti Finami; e/o (ii) a favore di propri coniugi e/o discendenti e/o a favore di una o più società direttamente e/o indirettamente controllata dagli stessi (eventualmente insieme ai propri coniugi e/o discendenti) e/o, nel caso di Libefin, controllante la stessa (a condizione che quest’ultima società sia a sua volta controllata da uno degli altri Soci Rilevanti Finami), facendosi riferimento per la nozione di controllo all’articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile ovvero dello IAS 27 il tutto a condizione che la stessa, quale condizione preliminare al trasferimento, subentri nell’Accordo di Lock-up Finami assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente.

6.2       Con l’Accordo di Lock-up Finami, Matteo Liberali ha assunto i seguenti impegni nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca:

• fino al ventottesimo mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 novembre 2017, non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione in Libefin (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione in Libefin (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione di Libefin i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

Sono esclusi dall’impegno di cui sopra i trasferimenti di Matteo Liberali a favore del proprio coniuge e/o discendenti e/o a favore di una o più società direttamente e/o indirettamente controllata dallo stesso(eventualmente insieme al proprio coniuge e/o discendenti), facendosi riferimento per la nozione di controllo all’articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile ovvero dello IAS 27 il tutto a condizione che: (i) la stessa, quale condizione preliminare al trasferimento, subentri all’Accordo di Lock-up Finami assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente; e (ii) ad eccezione del caso di trasferimenti mortis causa, Matteo Liberali mantenga il controllo di Libefin.

6.3       Con l’Accordo di Lock-up Finami, Iginio Liberali ha assunto i seguenti impegni nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca:

• fino al ventottesimo mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 novembre 2017, non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della titolarità dell’Usufrutto Finami (o parte di esso), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto personale di godimento sull’Usufrutto Finami (o parte di esso) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione di Finami, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

Sono escluse dall’impegno di cui sopra eventuali rinunce all’Usufrutto Finami da parte di Iginio Liberali a favore dei titolari della nuda proprietà delle partecipazioni in Finami.

7.         Durata dell’Accordo di Lock-up Finami

Gli impegni lock-up contenuti nell’Accordo di Lock-up Finami sono divenuti efficaci a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e hanno la durata rispettivamente indicata al precedente punto 6.

8.         Informazioni ulteriori

L’Accordo di Lock-up Finami è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Varese in data 23 giugno 2017.

Il presente estratto è pubblicato sul sito web www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”).

L’estratto di cui all’art. 129 del Regolamento Emittenti viene pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Milano Finanza” nell’edizione del 24 giugno 2017 ed è disponibile sul sito web www.luvegroup.com sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS” (www.emarketstorage.com).

L’Accordo di Lock-up Finami prevede che lo stesso è regolato dalla legge italiana e che eventuali controversie relative allo stesso siano devolute ad un collegio arbitrale di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-up Finami ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni dell’Accordo di Lock-up Finami depositato e comunicato ai sensi di legge.

24 giugno 2017

[LU.3.17.1]


SCIOGLIMENTO DI UN PATTO PARASOCIALE INERENTE LU-VE S.P.A.

Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”)

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si comunica che in data 9 novembre 2017 è venuto a scadenza, per decorso del termine di durata, l’accordo di lock-up (l’“Accordo di Lock-Up Finami”) che prevedeva vari vincoli alla circolazione: (i) delle azioni di  Finami S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. Iva 08408810151 (“Finami”), società controllante LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via V. Veneto n. 11, iscritta al Registro delle Imprese di Varese, Codice Fiscale e P. Iva n. 01570130128, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“LU-VE”); e (ii) delle quote di Libefin S.r.l. con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. Iva n. 10256880153 (“Libefin”), che detiene una partecipazione pari al 36,71% in Finami.

L’Accordo di Lock-Up Finami – sottoscritto in data 30 giugno 2015 fra Iginio Liberali, Libefin, Matteo Liberali (quali soci di Finami e, quanto a Matteo Liberali, anche quale socio di Libefin), Giober S.r.l., Spaclab S.r.l. e UBI Banca S.p.A. – aveva ad oggetto, in particolare,  un numero complessivo dei diritti di voto in Finami e in Libefin pari, rispettivamente, al 65,88% del totale dei diritti di voto in Finami e al 50,26% del totale dei diritti di voto in Libefin.

Della notizia dello scioglimento dell’Accordo di Lock-Up Finami è stata data pubblicità mediante comunicazione al registro delle Imprese di Varese e mediante pubblicazione del presente avviso sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore” nell’edizione del 14 novembre 2017.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito web di LU-VE www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), ove sono disponibili altresì le informazioni essenziali relative all’Accordo di Lock-Up Finami, ed è inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

14 novembre 2017

[LU.3.17.2]


LU-VE S.p.A.

Ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all’accordo di lock-up (“Accordo di Lock-up LU-VE”), sottoscritto in data 30 giugno 2015 da alcuni dei soci di LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o “Società” o “Emittente”)  e da UBI Banca S.p.A. (già S.c.pA.) (“UBI Banca”).

Premessa

a) in data 9 luglio 2015 (“Data di Efficacia della Fusione” o “Data di Ammissione all’AIM” ) ha avuto efficacia la fusione (“Fusione”) per incorporazione in LU-VE di Industrial Stars of Italy S.p.A. (“ISI”), società le cui azioni ordinarie e i cui warrant erano già stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”); a partire da tale data, anche le azioni ordinarie di LU-VE sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, insieme agli warrant emessi dalla Società contestualmente alla Fusione (“Warrant”);

b) tra i soci promotori di ISI rientravano anche Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l., che a partire dalla Data di Efficacia della Fusione sono divenuti soci di LU-VE insieme ai soci storici di quest’ultima, Finami S.p.A. e G4 S.r.l.;

c) alla Data di Efficacia della Fusione il capitale sociale di LU-VE era rappresentato: (i) in parte da azioni ordinarie, ciascuna attributiva di un diritto di voto, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia (“Azioni Ordinarie”); e (ii) in parte da azioni speciali prive del diritto di voto, non negoziate sull’AIM Italia (“Azioni Speciali”);

d) successivamente:

  • tutte le Azioni Speciali sono state convertite in Azioni Ordinarie, ai sensi dello statuto della Società;
  • tutti i Warrant sono stati esercitati con assegnazione di Azioni Ordinarie o decaduti da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto, ai sensi dal relativo regolamento;

e) a decorrere dal 21 giugno 2017 (“Data di Quotazione”), le Azioni Ordinarie hanno iniziato ad essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) e contestualmente sono state escluse dalle negoziazioni sull’AIM Italia.

1.         Tipo di patto al quale è riconducibile l’Accordo di Lock-up LU-VE

Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-up LU-VE, riprodotte in sintesi al paragrafo 6 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

2.          Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo di Lock-up LU-VE

Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-up LU-VE hanno (oggi) ad oggetto (solo) Azioni Ordinarie di LU-VE, con sede legale in Varese 21100, via V. Veneto n. 11,  REA Varese n. 191975 – Trib. Va Reg. Soc. N° 13942, C.F. e P. IVA 01570130128 - capitale sociale sottoscritto e versato Euro 62.704.488,80, rappresentato da n. 22.234.368 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ogni Azione Ordinaria conferisce al rispettivo titolare diritto ad un voto.

3.         Parti dell’Accordo di Lock-up LU-VE

L’Accordo di Lock-up LU-VE è stato sottoscritto tra le seguenti Parti:

- Finami S.p.A. (già S.r.l.), con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151 (“Finami”);

- G4 S.r.l., con sede legale in Belluno, Via Feltre n. 2, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 01160530257 (“G4” e, insieme a Finami, i “Soci LU-VE”);

- Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 (“Giober”); e

- Spaclab S.r.l. con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960 (“Spaclab” e, insieme a Giober, “Società Promotrici”).

- UBI Banca.

4.         Strumenti finanziari oggetto dell’Accordo di Lock-up LU-VE

4.1    Quanto a Finami, sono attualmente vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE i seguenti strumenti finanziari:

(i)     un numero di Azioni Ordinarie tale da attribuire a Finami stessa il controllo sull'Emittente ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, n. 1 del codice civile (“Partecipazione di Controllo Finami”); nonché
(ii)    le Azioni Ordinarie rivenienti dall’esercizio dei Warrant da parte di Finami e, quindi, n. 531.110 Azioni  Ordinarie; nonché
(iii)   le n. 140.000 Azioni Ordinarie derivanti dalla Conversione II delle Azioni Speciali detenute da Finami e le ulteriori n. 140.000 Azioni Ordinarie derivanti dalla Conversione III delle Azioni Speciali detenute da Finami.

4.2    Quanto a G4, sono attualmente vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE i seguenti strumenti finanziari:

(i)     un numero di Azioni Ordinarie che sia pari alla metà delle Azioni Ordinarie detenute da G4 alla Data di Efficacia della Fusione e, quindi, n. 1.859.253 Azioni  Ordinarie (i.e. la metà di n. 3.718.506 Azioni Ordinarie, detenute da G4 alla Data di Efficacia della Fusione) (la “Partecipazione Minima G4”); nonché
(ii)    le Azioni Ordinarie rivenienti dall’esercizio dei Warrant da parte di G4 e, quindi, n. 186.606 Azioni  Ordinarie; nonché
(iii)   n. 140.000 Azioni Ordinarie derivanti dalla Conversione II delle Azioni Speciali detenute da G4 e le ulteriori n. 140.000 Azioni Ordinarie derivanti dalla Conversione III delle Azioni Speciali detenute da G4;

La tabella che segue illustra per ciascun partecipante, con riferimento alla Data di Quotazione, il numero di Azioni Ordinarie e di diritti di voto vincolate dall’Accordo di Lock-up LU-VE, nonché la percentuale di tali Azioni Ordinarie rispetto al capitale sociale dell’Emittente e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell’Emittente.


Soggetto Aderente

Azioni Ordinarie
Vincolate dall’Accordo di Lock-up LU-VE

N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie
complessivamente dall’Accordo di Lock-up LU-VE

% su capitale sociale

% su totale diritti di voto

 

Finami

 11.139.418

11.139.418 

50,1%

50,1%

531.110

531.110

2,39%

2,39%

140.000

140.000

0,63%

0,63%

140.000

140.000

0,63%

53,75%

Totale Finami

11.950.528

11.950.528

53,75%

53,75%

 

 

G4

1.859.253

1.859.253

8,36%

8,36%

186.606

186.606

0,84%

0,84%

140.000

140.000

0,63%

0,63%

140.000

140.000

0,63%

0,63%

Totale G4

2.325.859

2.325.859

10,46%

10,46%

4.3       Quanto a Finami e G4 congiuntamente: sono vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE un numero di Azioni Ordinarie che sia pari al 66% delle azioni ordinarie di volta in volta in circolazione (la “Partecipazione Minima Soci LU-VE”).

La tabella che segue illustra con riferimento alla Data di Quotazione, il numero di Azioni Ordinarie e di diritti di voto che Finami e G4 hanno vincolato congiuntamente all’Accordo di Lock-up LU-VE, nonché la percentuale di tali Azioni Ordinarie rispetto al capitale sociale dell’Emittente e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell’Emittente.


Soggetto Aderente

Azioni Ordinarie
Vincolate dall’Accordo di Lock-up LU-VE

N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie
complessivamente dall’Accordo di Lock-up LU-VE

% su capitale sociale
% su totale diritti di voto

Finami e G4
congiuntamente

14.674.683

14.674.683

66%

66%

4.4       Pertanto, alla Data di Quotazione, il numero complessivo delle Azioni Ordinarie e, conseguentemente, dei diritti di voto vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE è pari a massime n.  14.674.683, corrispondenti al 66% del capitale sociale dell’Emittente e del numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell’Emittente

5.         Controllo

Alla Data di Quotazione, l’Emittente è controllata, ai sensi dell’art. 93 del TUF, da Finami la quale detiene n. 11.135.034 Azioni Ordinarie pari al 50,08% del capitale sociale con diritto di voto dell’Emittente.

6.         Contenuto dell’Accordo di Lock-up LU-VE

L’Accordo di Lock-up LU-VE attualmente prevede i seguenti vincoli alla circolazione degli strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 4.

6.1       Con l’Accordo di Lock-up LU-VE, Finami ha assunto i seguenti impegni:

• per un periodo fino a 36 (trentasei) mesi successivi alla Data di Ammissione all’AIM, e quindi fino al 9 luglio 2018, l’impegno irrevocabile di Finami, nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca, a mantenere la Partecipazione di Controllo Finami.  Pertanto, l’impegno a non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione di Controllo Finami (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione di Controllo Finami (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società Post Fusione i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente;

• per un periodo di 12 mesi, da computarsi:

(i)     per le n. 531.110 Azioni Ordinarie rivenienti dall’esercizio dei Warrant detenuti da Finami alla Data di Efficacia della Fusione, a partire dalla data della Conversione III, e quindi fino al 31 marzo 2017,

(ii)    per le Azioni Ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali detenute da Finami, a partire dalla data di conversione di ciascuna tranche delle Azioni Speciali e, quindi: per le n. 140.000 Azioni Ordinariederivanti dalla Conversione II, fino al 28 dicembre 2017; per le n. 140.000]Azioni Ordinariederivanti dalla Conversione III, fino al 31 marzo 2018,
l’impegno irrevocabile di Finami, nei confronti delle Società Promotrici e di UBI Banca, a non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione dei Warrant di Finami e/o delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali di Finami (o parte di esse), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione dei Warrant di Finami e/o sulle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali di Finami (o parte di esse) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione dell'Emittente, i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

6.2       Con l’Accordo di Lock-up LU-VE, G4 ha assunto i seguenti impegni:

• per un periodo di 36 mesi successivi alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 luglio 2018,  l’impegno irrevocabile di G4, nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca, a mantenere la Partecipazione Minima G4 e pertanto a non compiere, qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione Minima G4 (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione Minima G4 (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società Post Fusione i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente;

• per un periodo di 12 mesi da computarsi:

(i)     per le n. 186.606 Azioni Ordinarie rivenienti dall’esercizio dei Warrant detenuti da G4 alla Data di Efficacia della Fusione, a partire dalla data della Conversione III, e quindi fino al 31 marzo 2017,

(ii)    per le Azioni Ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali detenute da Finami, a partire dalla data di conversione di ciascuna tranche delle Azioni Speciali e, quindi: per le n. 140.000 Azioni Ordinariederivanti dalla Conversione II, fino al 28 dicembre 2017; per le n. 140.000 Azioni Ordinariederivanti dalla Conversione III, fino al 31 marzo 2018,
l’impegno irrevocabile di G4, nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca a non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione dei Warrant G4 e/o delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali G4 (o parte di esse), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione dei Warrant G4 e/o sulle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali G4 (o parte di esse) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione dell'Emittente, i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.
Restano esclusi dall’impegno di cui sopra i trasferimenti: (i) da parte di G4 a favore di Michele Faggioli e/o di una o più società direttamente e/o indirettamente controllata dalla o controllante la stessa ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile ovvero dello IAS 27 il tutto a condizione che la stessa, quale condizione preliminare al trasferimento, subentri nell’Accordo di Lock-up LU-VE, assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente; e (ii) tra Finami e G4, purché G4 mantenga la Partecipazione Minima G4.

6.3       Con l’Accordo di Lock-up LU-VE, Finami e G4, congiuntamente, hanno assunto i seguenti impegni:

• per un periodo di 36 mesi dalla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 luglio 2018, l’impegno irrevocabile e solidale di Finami e G4 nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca a detenere complessivamente la Partecipazione Minima Soci LU-VE e pertanto a non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione Minima Soci LU-VE (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione Minima Soci LU-VE (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

7.         Durata dell’Accordo di Lock-up LU-VE

Gli impegni lock-up contenuti nell’Accordo di Lock-up LU-VE sono divenuti efficaci a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e hanno la durata rispettivamente indicata al precedente punto 6.

8.         Informazioni ulteriori

L’Accordo di Lock-up LU-VE è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Varese in data 23 giugno 2017.

Il presente estratto è pubblicato sul sito web www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”).

L’estratto di cui all’art. 129 del Regolamento Emittenti viene pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Milano Finanza” nell’edizione del 24 giugno 2017 ed è disponibile sul sito web www.luvegroup.com sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS” (www.emarketstorage.com).

L’Accordo di Lock-up LU-VE prevede che lo stesso è regolato dalla legge italiana e che eventuali controversie relative allo stesso siano devolute ad un collegio arbitrale di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-up LU-VE ai soli fini della pubblicazione di legge.  Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni dell’Accordo di Lock-up LU-VE depositato e comunicato ai sensi di legge.

24 giugno 2017

[LU.2.17.1]


 LU-VE S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative al patto parasociale che alcuni dei soci di LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o Società o Emittente) hanno (i) sottoscritto il 30 giugno 2015 (“Patto 2015”) e, successivamente, (ii) modificato senza effetto novativo in data 16 febbraio 2017 (“Addendum 2017” e congiuntamente al Patto 2015, il “Patto Parasociale”).

Premessa

a) in data 9 luglio 2015 (“Data di Efficacia della Fusione” o “Data di Ammissione all’AIM” ) ha avuto efficacia la fusione (“Fusione”) per incorporazione in LU-VE di Industrial Stars of Italy S.p.A. (“ISI”), società le cui azioni ordinarie e i cui warrant erano già stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”); a partire da tale data, anche le azioni ordinarie di LU-VE sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, insieme agli warrant emessi dalla Società contestualmente alla Fusione (“Warrant”);

b) tra i soci promotori di ISI rientravano anche Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l., che a partire dalla Data di Efficacia della Fusione sono divenuti soci di LU-VE insieme ai soci storici di quest’ultima, Finami S.p.A. e G4 S.r.l.;

c) alla Data di Efficacia della Fusione il capitale sociale di LU-VE era rappresentato: (i) in parte da azioni ordinarie, ciascuna attributiva di un diritto di voto, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia (“Azioni Ordinarie”); e (ii) in parte da azioni speciali prive del diritto di voto, non negoziate sull’AIM Italia (“Azioni Speciali”);

d) successivamente:

  • tutte le Azioni Speciali sono state convertite in Azioni Ordinarie, ai sensi dello statuto della Società;
  • tutti i Warrant sono stati esercitati con assegnazione di Azioni Ordinarie o decaduti da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto, ai sensi dal relativo regolamento;

e) a decorrere dal 21 giugno 2017 (“Data di Quotazione”), le Azioni Ordinarie hanno iniziato ad essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) e contestualmente sono state escluse dalle negoziazioni sull’AIM Italia.

1.         Tipo di patto al quale è riconducibile il Patto Parasociale

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al paragrafo 6 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1, del TUF.

2.          Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le Azioni Ordinarie di LU-VE, con sede legale in Varese 21100, via V. Veneto n. 11,  REA Varese n. 191975 – Trib. Va Reg. Soc. N° 13942, C.F. e P. IVA 01570130128, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 62.704.488,80, rappresentato da n. 22.234.368 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale.  Ogni Azione Ordinaria conferisce al rispettivo titolare diritto ad un voto.

3.         Parti del Patto Parasociale 

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto tra le seguenti Parti:

- Finami S.p.A. (già S.r.l.), con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151 (“Finami”);

- G4 S.r.l., con sede legale in Belluno, Via Feltre n. 2, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 01160530257 (“G4” e, congiuntamente a Finami, i “Soci LU-VE”);

- Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015, controllata da Giovanni Cavallini (“Giober”); e

- Spaclab S.r.l. con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960, controllata da Attilio Arietti (“Spaclab” e, congiuntamente a Giober, “Società Promotrici”).

4.         Strumenti finanziari e diritti di voto conferite al Patto Parasociale

4.1       Sono conferiti nel Patto Parasociale i seguenti strumenti finanziari:

(a)        quanto ai Soci LU-VE: tutte le Azioni Ordinarie che Finami e G4 detengono (ovvero deterranno tempo per tempo durante la vigenza del Patto Parasociale) direttamente e/o indirettamente nel capitale sociale della Società;

(b)        quanto alle Società Promotrici: esclusivamente (i) complessive n. 280.000 Azioni Ordinarie detenute da Giober e (ii) complessive n. 280.000 Azioni Ordinarie detenute da Spaclab.

4.2       La tabella che segue illustra per ciascun partecipante, con riferimento alla Data di Quotazione, il numero di Azioni Ordinarie e di diritti di voto conferiti nel Patto Parasociale, nonché la percentuale di tali Azioni Ordinarie rispetto al capitale sociale dell’Emittente e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell’Emittente, nonché infine il numero di ulteriori diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie e non conferiti al Patto Parasociale.


Soggetto Aderente

Azioni Ordinarie
Conferite nel Patto Parasociale

N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie
complessivamente conferite nel Patto Parasociale

% su capitale sociale

% su totale diritti di voto

N. ulteriori diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie e non conferiti nel Patto Parasociale

Finami

11.135.034

11.135.034

50,08%

50,08%

-

G4

3.905.112

3.905.112

17,56%

17,56%

-

Giober

280.000

280.000

1,26%

1,26%

519.104

Spaclab

280.000

280.000

1,26%

1,26%

140.000

Totale

15.600.146

15.600.146

70,16%

70,16%

659.104

4.3       Pertanto, alla Data di Quotazione, il numero complessivo delle Azioni Ordinarie e, conseguentemente, dei diritti di voto conferiti nel Patto Parasociale è pari a 15.600.146, corrispondente al 70,16%, rispettivamente, del capitale sociale dell’Emittente e del numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell’Emittente.

5.         Controllo

Alla Data di Quotazione, l’Emittente è controllata, ai sensi dell’art. 93 del TUF, da Finami, la quale detiene n. 11.135.034 Azioni Ordinarie pari al 50,08% del capitale sociale con diritto di voto dell’Emittente.

6.         Contenuto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale prevede alcune disposizioni relative al governo societario dell’Emittente, in forza delle quali le Parti hanno assunto i seguenti impegni.

6.1       In caso di rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Emittente, le Parti hanno assunto l’impegno a presentare congiuntamente una lista, e a votare a favore della stessa, in cui – oltre ad amministratori individuati su designazione congiunta di Finami e G4 - siano presenti (in posizioni diverse dall’ultima ed in modo tale che i consiglieri di seguito indicati possano essere validamente eletti anche in presenza di una o più liste di minoranza):

  • n. 1 (un) consigliere designato da Giober;
  • n. 1 (un) consigliere designato da Spaclab;
  • n. 1 (uno) consigliere indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina, designato di comune accordo da Finami e G4 e Giober e Spaclab, tra una rosa di nominativi presentata da Finami e G4.

6.2       In caso di rinnovo del collegio sindacale dell’Emittente, le Parti hanno assunto l’impegno a presentare congiuntamente una lista formata come segue, e a votare a favore della stessa:

  • n. 2 (due) sindaci effettivi (tra cui il presidente del collegio sindacale della Società) e n. 1 (uno) sindaco supplente designati congiuntamente da Finami e G4;
  • n. 1 (uno) sindaco effettivo (da posizionare come ultimo nella lista dei sindaci effettivi) e n. 1 (uno) sindaco supplente (da posizionare come ultimo nella lista dei sindaci supplenti) designati congiuntamente da Giober e Spaclab.

6.3       Le Parti hanno inoltre assunto l’impegno a fare sì che le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, vice-Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato (CEO) / direttore generale, direttore operation (COO) e direttore finanziario (CFO) dell'Emittente (il “Top Management”) siano ricoperte rispettivamente dai signori Iginio Liberali, Pierluigi Faggioli, Matteo Liberali, Michele Faggioli ed Eligio Macchi, con poteri conformi a quelli attualmente in essere.

6.4       Le Parti hanno inoltre assunto l’impegno a fare sì che non sia proposta da parte dei competenti organi sociali dell'Emittente l’adozione di piani di incentivazione aziendale basati su strumenti finanziari a favore del Top Management, con la sola eccezione del direttore finanziario (CFO) dott. Eligio Macchi.

6.5       Le Parti hanno inoltre assunto l’impegno a non votare nell’ambito dell’assemblea dell'Emittente l’adozione di piani di incentivazione aziendale basati su strumenti finanziari a favore del Top Management, con la sola eccezione del direttore finanziario (CFO) Eligio Macchi.

6.6       Le Parti hanno inoltre assunto l’impegno a fare sì che le seguenti materie siano riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell'Emittente e per la relativa approvazione sia necessario il voto favorevole di almeno 1 (uno) degli amministratori nominati su designazione di Giober e Spaclab:

a)      acquisto e cessione o comunque disposizione, a qualsiasi titolo, di:

(i)   partecipazioni in società o enti, ovvero di aziende o rami d’azienda il cui valore, in termini di enterprise value, ecceda unitariamente l'importo di 15 milioni di Euro;
(ii)  beni strumentali il cui valore ecceda unitariamente l'importo di 2 milioni di Euro;

o comunque il compimento di altre operazioni straordinarie il cui valore ecceda l’importo di 2 milioni di Euro per singola operazione;

c)      distribuzione di riserve e acconti sui dividendi;

d)      nomina e sostituzione del Top Management, fermo restando che ove si renda necessaria la sostituzione di una carica del Top Management il consenso alla nomina non potrà essere irragionevolmente negato.

7.         Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale prevede che: (i) lo stesso sia efficace dalla Data di Efficacia della Fusione e fino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2017; (ii) qualora Giober o Spaclab cessi di essere socia dell’Emittente anteriormente al predetto termine, il Patto Parasociale si risolva automaticamente con riferimento alla stessa e quest'ultima faccia sì che il consigliere nominato su sua indicazione si dimetta.

8.         Informazioni ulteriori

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Varese in data 23 giugno 2017.

Il presente estratto è pubblicato sul sito web www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”).

L’estratto di cui all’art. 129 del Regolamento Emittenti viene pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Milano Finanza” nell’edizione del 24 giugno 2017 ed è disponibile sul sito web www.luvegroup.com sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS” (www.emarketstorage.com).

Il Patto Parasociale prevede che lo stesso è regolato dalla legge italiana e che eventuali controversie relative allo stesso siano devolute ad un collegio arbitrale di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale ai soli fini della pubblicazione di legge.  Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale depositato e comunicato ai sensi di legge.

24 giugno 2017

[LU.1.17.1]


 Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”)

SCIOGLIMENTO PATTO PARASOCIALE INERENTE LU-VE S.P.A.

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si comunica che in data 27 aprile 2018 è venuto a scadenza, per decorso del termine di durata conseguente all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio al 31 dicembre 2017 di LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o la “Società”), il patto parasociale sottoscritto in data 30 giugno 2015 fra i soci della Società, Finami S.p.A., G4 S.r.l., Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l. e modificato senza effetto novativo in data 16 febbraio 2017 (il “Patto Parasociale”), avente ad oggetto un numero complessivo di azioni ordinarie LU-VE e, conseguentemente, di diritti di voto, pari a 15.600.146, corrispondente al 70,16% del capitale sociale di LU-VE e del numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale medesimo.

Si ricorda che il Patto Parasociale prevedeva, in particolare, alcune disposizioni in relazione a LU-VE concernenti: i criteri di nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo; le cariche di presidente, vice-presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore operation e direttore finanziario; l’adozione di piani di incentivazione; diritti di veto a livello di assemblea dei soci e di consiglio di amministrazione.

Della notizia dello scioglimento del Patto Parasociale è stata data pubblicità mediante comunicazione al Registro delle Imprese di Varese e mediante pubblicazione del presente avviso sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole24Ore”, nell’edizione del 28 aprile 2018.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito web di LU-VE www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), ove sono disponibili altresì le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale, ed è inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

28 aprile 2018

[LU.1.18.1]


LU-VE S.P.A.

Ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all’accordo di lock-up (“Accordo di Lock-up LU-VE”), sottoscritto in data 30 giugno 2015 da alcuni dei soci di LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o “Società” o “Emittente”)  e da UBI Banca S.p.A. (già S.c.pA.) (“UBI Banca”).

Premessa

a) in data 9 luglio 2015 (“Data di Efficacia della Fusione” o “Data di Ammissione all’AIM” ) ha avuto efficacia la fusione (“Fusione”) per incorporazione in LU-VE di Industrial Stars of Italy S.p.A. (“ISI”), società le cui azioni ordinarie e i cui warrant erano già stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”); a partire da tale data, anche le azioni ordinarie di LU-VE sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, insieme agli warrant emessi dalla Società contestualmente alla Fusione (“Warrant”);

b) tra i soci promotori di ISI rientravano anche Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l., che a partire dalla Data di Efficacia della Fusione sono divenuti soci di LU-VE insieme ai soci storici di quest’ultima, Finami S.p.A. e G4 S.r.l.;

c) alla Data di Efficacia della Fusione il capitale sociale di LU-VE era rappresentato: (i) in parte da azioni ordinarie, ciascuna attributiva di un diritto di voto, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia (“Azioni Ordinarie”); e (ii) in parte da azioni speciali prive del diritto di voto, non negoziate sull’AIM Italia (“Azioni Speciali”);

d) successivamente:

- tutte le Azioni Speciali sono state convertite in Azioni Ordinarie, ai sensi dello statuto della Società, in tre differenti tranche di conversione che si sono succedute nel tempo; una in data 10 luglio 2015; una in data 28 dicembre 2016 (“Conversione II”); l’ultima in data 31 marzo 2017 (“Conversione III”);

- tutti i Warrant sono stati esercitati con assegnazione di Azioni Ordinarie o decaduti da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto, ai sensi dal relativo regolamento;

e) a decorrere dal 21 giugno 2017 (“Data di Quotazione”) le Azioni Ordinarie hanno iniziato ad essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) e contestualmente sono state escluse dalle negoziazioni sull’AIM Italia;

f) a seguito (i) del venir meno in data 28 dicembre 2017 e in data 31 marzo 2018 di alcuni impegni irrevocabili assunti da Finami e da G4 con l’Accordo di Lock-up LU-VE, nonché (ii) dell’acquisto in data 9 febbraio 2018 del controllo dell’Emittente da parte del dott. Matteo Liberali, per il tramite di Finami, si riporta di seguito il testo aggiornato delle informazioni essenziali relative all’Accordo di Lock-up LU-VE pubblicate il 23 giugno 2017, che riporta le sole previsioni ancora vigenti alla data odierna.

1.         Tipo di patto al quale è riconducibile l’Accordo di Lock-up LU-VE

Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-up LU-VE, riprodotte in sintesi al paragrafo 6 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

2.          Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo di Lock-up LU-VE

Le pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-up LU-VE hanno (oggi) ad oggetto (solo) Azioni Ordinarie di LU-VE, con sede legale in Varese 21100, via V. Veneto n. 11,  REA Varese n. 191975 – Trib. Va Reg. Soc. N° 13942, C.F. e P. IVA 01570130128 - capitale sociale sottoscritto e versato Euro 62.704.488,80, rappresentato da n. 22.234.368 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ogni Azione Ordinaria conferisce al rispettivo titolare diritto ad un voto.

3.         Parti dell’Accordo di Lock-up LU-VE

L’Accordo di Lock-up LU-VE è stato sottoscritto tra le seguenti Parti:

- Finami S.p.A. (già S.r.l.), con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151 (“Finami”);

- G4 S.r.l., con sede legale in Belluno, Via Feltre n. 2, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 01160530257 (“G4” e, insieme a Finami, i “Soci LU-VE”);

- Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 (“Giober”); e

- Spaclab S.r.l. con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960 (“Spaclab” e, insieme a Giober, “Società Promotrici”).

- UBI Banca.

4.         Strumenti finanziari oggetto dell’Accordo di Lock-up LU-VE

4.1    Quanto a Finami, sono attualmente vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE i seguenti strumenti finanziari:

(i)     un numero di Azioni Ordinarie tale da attribuire a Finami stessa il controllo sull'Emittente ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, n. 1 del codice civile (“Partecipazione di Controllo Finami”.

4.2    Quanto a G4, sono attualmente vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE i seguenti strumenti finanziari:

(i)     un numero di Azioni Ordinarie che sia pari alla metà delle Azioni Ordinarie detenute da G4 alla Data di Efficacia della Fusione e, quindi, n. 1.831.953Azioni  Ordinarie (i.e. la metà di n. 3.663.906 Azioni Ordinarie, detenute da G4 alla Data di Efficacia della Fusione) (la “Partecipazione Minima G4”).

La tabella che segue illustra per ciascun partecipante, con riferimento alla data odierna, il numero di Azioni Ordinarie e di diritti di voto vincolate dall’Accordo di Lock-up LU-VE, nonché la percentuale di tali Azioni Ordinarie rispetto al capitale sociale dell’Emittente e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell’Emittente.


Soggetto Aderente

Azioni Ordinarie
Vincolate dall’Accordo di Lock-up LU-VE

N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie
complessivamente dall’Accordo di Lock-up LU-VE

% su capitale sociale

% su totale diritti di voto

Totale Finami

11.117.185

11.117.185

50% + 1 azione

50% + 1 azione

Totale G4

1.831.953

1.831.953

8,24%

8,24%



4.3       Quanto a Finami e G4 congiuntamente: sono vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE un numero di Azioni Ordinarie che sia pari al 66% delle azioni ordinarie di volta in volta in circolazione (la “Partecipazione Minima Soci LU-VE”).

La tabella che segue illustra con riferimento alla data odierna, il numero di Azioni Ordinarie e di diritti di voto che Finami e G4 hanno vincolato congiuntamente all’Accordo di Lock-up LU-VE, nonché la percentuale di tali Azioni Ordinarie rispetto al capitale sociale dell’Emittente e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell’Emittente.

Soggetto Aderente

Azioni Ordinarie Vincolate dall’Accordo di Lock-up LU-VE

N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie complessivamente dall’Accordo di Lock-up LU-VE

% su capitale sociale

% su totale diritti di voto

Finami e G4
congiuntamente


14.674.683


14.674.683


66%


66%

4.4       Pertanto, alla data odierna, il numero complessivo delle Azioni Ordinarie e, conseguentemente, dei diritti di voto vincolati all’Accordo di Lock-up LU-VE è pari a massime n. 14.674.683, corrispondenti al 66% del capitale sociale dell’Emittente e del numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell’Emittente

5.         Controllo

Alla data odierna, l’Emittente è controllata, ai sensi dell’art. 93 del TUF, dal dott. Matteo Liberali per il tramite di Finami, la quale detiene n. 11.135.034 Azioni Ordinarie pari al 50,08% del capitale sociale con diritto di voto dell’Emittente.

6.         Contenuto dell’Accordo di Lock-up LU-VE

L’Accordo di Lock-up LU-VE attualmente prevede i seguenti vincoli alla circolazione degli strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 4.

6.1       Con l’Accordo di Lock-up LU-VE, Finami ha assunto i seguenti impegni:

• per un periodo fino a 36 (trentasei) mesi successivi alla Data di Ammissione all’AIM, e quindi fino al 9 luglio 2018, l’impegno irrevocabile di Finami, nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca, a mantenere la Partecipazione di Controllo Finami.  Pertanto, l’impegno a non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione di Controllo Finami (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione di Controllo Finami (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società Post Fusione i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

6.2       Con l’Accordo di Lock-up LU-VE, G4 ha assunto i seguenti impegni:

• per un periodo di 36 mesi successivi alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 luglio 2018,  l’impegno irrevocabile di G4, nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca, a mantenere la Partecipazione Minima G4 e pertanto a non compiere, qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione Minima G4 (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione Minima G4 (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società Post Fusione i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

Restano esclusi dall’impegno di cui sopra i trasferimenti: (i) da parte di G4 a favore di Michele Faggioli e/o di una o più società direttamente e/o indirettamente controllata dalla o controllante la stessa ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile ovvero dello IAS 27 il tutto a condizione che la stessa, quale condizione preliminare al trasferimento, subentri nell’Accordo di Lock-up LU-VE, assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente; e (ii) tra Finami e G4, purché G4 mantenga la Partecipazione Minima G4.

6.3       Con l’Accordo di Lock-up LU-VE, Finami e G4, congiuntamente, hanno assunto i seguenti impegni:

• per un periodo di 36 mesi dalla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 luglio 2018, l’impegno irrevocabile e solidale di Finami e G4 nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca a detenere complessivamente la Partecipazione Minima Soci LU-VE e pertanto a non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione Minima Soci LU-VE (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione Minima Soci LU-VE (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l’intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

7.         Durata dell’Accordo di Lock-up LU-VE

Gli impegni lock-up contenuti nell’Accordo di Lock-up LU-VE sono divenuti efficaci a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e hanno la durata rispettivamente indicata al precedente punto 6.

8.         Informazioni ulteriori


L’Accordo di Lock-up LU-VE è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Varese in data 23 giugno 2017.

Il presente estratto aggiornato rispetto a quello pubblicato in data 23 giugno 2017 è pubblicato sul sito web www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”).

L’estratto di cui all’art. 129 del Regolamento Emittenti è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Milano Finanza” nell’edizione del 24 giugno 2017 ed è disponibile sul sito web www.luvegroup.com sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS” (www.emarketstorage.com).

L’Accordo di Lock-up LU-VE prevede che lo stesso è regolato dalla legge italiana e che eventuali controversie relative allo stesso siano devolute ad un collegio arbitrale di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nell’Accordo di Lock-up LU-VE ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni dell’Accordo di Lock-up LU-VE depositato e comunicato ai sensi di legge.

3 aprile 2018

[LU.2.18.1]


Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”)

 SCIOGLIMENTO DI UN PATTO PARASOCIALE INERENTE LU-VE S.P.A.

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si comunica che in data 9 luglio 2018 è venuto a scadenza, per decorso del termine di durata, l’accordo di lock-up (l’“Accordo di Lock-Up LU-VE”) che prevedeva alcuni vincoli alla circolazione di azioni ordinarie di LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o la “Società”) quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni Ordinarie”), detenute dalla società controllante Finami S.p.A. e da G4 S.r.l.

L’Accordo di Lock-Up LU-VE – sottoscritto in data 30 giugno 2015 fra Finami S.p.A., G4 S.r.l.,
Giober S.r.l., Spaclab S.r.l. e UBI Banca S.p.A. – aveva ad oggetto un numero complessivo di Azioni Ordinarie e, conseguentemente, di diritti di voto, detenuti congiuntamente da Finami S.p.A. e G4 S.r.l. pari a 14.674.683, corrispondenti al 66% del capitale sociale di LU-VE e del numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale medesimo.

Della notizia dello scioglimento dell’Accordo di Lock-Up LU-VE è stata data pubblicità mediante comunicazione al registro delle Imprese di Varese e mediante pubblicazione del presente avviso sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore” nell’edizione del 12 settembre 2018.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito web di LU-VE www.luvegroup.com (sezione “Investor Relations” – “Capitale e Azionisti Rilevanti” – “Patti Parasociali”), ove sono disponibili anche le informazioni essenziali relative all’Accordo di Lock-Up LU-VE, ed è inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

12 settembre 2018

[LU.2.18.2]