Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Raccolta storica delle informazioni essenziali dei patti parasociali, comunicati ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, pubblicate ai sensi degli artt. 130 e ss. del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”).

(segue dalla terza parte)

MEDIOBANCA SPA

Premesse

A' sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/99 si comunica nel termine del 30 settembre 2015 sono pervenute le seguenti disdette:

. Italmobiliare S.p.A. parzialmente per n. 4.826.272 azioni (0,56% del capitale sociale);

. Candy S.p.A. per n.1.155.00 azioni (0,13%);

. United Tiles S.A. (Gruppo Zannoni) per n. 265.000 azioni (0,03%)

. Arca S.p.A. (Gruppo Zannoni) parzialmente per n. 155.000 azioni (0,02%);

L’Assemblea ha autorizzato il contestuale svincolo, a far data dal 1° ottobre, delle azioni oggetto di disdetta. Per effetto di quanto sopra la percentuale vincolata all’Accordo si è ridotta dal 31,82% al 31,09% del capitale sociale.

L’Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca è automaticamente rinnovato per altri due anni a decorrere dal 1°gennaio 2016 e cioè sino al 31 dicembre 2017.

Inoltre l’Assemblea dei Partecipanti, alla luce degli aumenti di capitale intervenuti a seguito dell’esercizio di stock options e assegnazione di performance shares, ha approvato la tabella che aggiorna le facoltà di accrescimento (in numero di azioni) di ciascun socio per mantenere invariate le percentuali massime approvate nel 2014. L’Assemblea ha altresì approvato di procedere al progressivo aggiornamento delle facoltà di accrescimento in occasione di futuri aumenti di capitale intervenuti secondo le modalità sopraindicate.

Resta invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

Tipo di accordo e finalità: accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale dell’Istituto (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, lett. b), del D.lgs. 58/98).

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 1° ottobre 2015, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle azioni vincolate e sul numero totale azioni di Mediobanca.

Partecipanti   N. Azioni vincolate   % su az. vinc.   % su cap. soc.   Diritto di accrescimento N. Azioni   % su cap. soc.   N. Azioni non vincolate   % su cap. soc.
UniCredit S.p.A.  

74.531.792

 

27,64%

 

8,59%

 

540.387

 

0,06%

       
Financière du Perguet S.A.S.  

68.887.075

 

25,55%

 

7,94%

 

502.746

 

0,06%

       
Gruppo Mediolanum  

29.095.110

 

10,79%

 

3,35%

 

355.092

 

0,04%

       
Mediolanum S.p.A.  

22.644.712

 

8,40%

 

2,61%

               
Mediolanum Vita S.p.A.  

6.450.398

 

2,39%

 

0,74%

               
Edizione S.r.l.  

18.625.029

 

6,91%

 

2,15%

 

135.039

 

0,02%

       
Pirelli & C. S.p.A.  

15.753.367

 

5,84%

 

1,82%

 

702.504

 

0,08%

       
FIN.PRIV. S.r.l.*  

14.340.218

 

5,32%

 

1,65%

 

1.524.693

 

0,18%

       
Italmobiliare S.p.A.  

8.673.728

 

3,22%

 

1,00%

 

2.107.098

 

0,24%

       
Fininvest S.p.A.  

8.600.531

 

3,19%

 

0,99%

 

62.357

 

0,01%

 

9.113.254

 

1,05%

Gruppo Gavio  

5.852.784

 

2,17%

 

0,67%

 

3.558.243

 

0,41%

       
Aurelia S.r.l.  

3.300.000

 

1,22%

 

0,38%

               
Beniamino Gavio  

1.271.642

 

0,47%

 

0,15%

               
Daniela Gavio  

577.500

 

0,21%

 

0,07%

               
Eredi Marcellino Gavio  

371.642

 

0,14%

 

0,04%

               
Marcello Gavio  

332.000

 

0,12%

 

0,04%

               
Ferrero S.p.A. (Ferrero International S.A.)  

5.722.500

 

2,12%

 

0,66%

 

761.483

 

0,09%

       
Gruppo Pecci  

4.087.650

 

1,52%

 

0,47%

 

1.252.054

 

0,14%

       
TOSCO-FIN S.r.l.  

3.465.000

 

1,29%

 

0,40%

               
S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. s.a.s.  

622.650

 

0,23%

 

0,07%

               
Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)  

4.000.000

 

1,48%

 

0,46%

 

29.002

 

0,00%

       
Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)  

3.370.500

 

1,25%

 

0,39%

 

24.438

 

0,00%

       
Gruppo Zannoni  

2.205.000

 

0,82%

 

0,25%

 

15.987

 

0,00%

 

44.500

 

0,01%

Cinca S.A.  

1.205.000

 

0,45%

 

0,14%

               
Arca S.p.A.  

1.000.000

 

0,37%

 

0,12%

               
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli)  

1.911.315

 

0,71%

 

0,22%

 

7.987.942

 

0,92%

 

1.612.080

 

0,19%

Fin.Prog.Italia sapa di Ennio Doris & C. (E. Doris)  

1.818.886

 

0,67%

 

0,21%

 

13.188

 

0,00%

       
Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)  

1.225.350

 

0,45%

 

0,14%

 

1.243.119

 

0,14%

       
Romano Minozzi  

929.100

 

0,34%

 

0,11%

 

1.013.987

 

0,12%

       
Totale  

269.629.935

 

100,00%

 

31,09%

 

21.829.359

 

2,52%

 

10.769.834

 

1,24%

______________                            
* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%, UnipolSai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.


Le premesse dell’Accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono le seguenti:

 

 

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche "la Banca") per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le "AZIONI");

 

 

b) in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governanc e tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;

c) al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 31% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo;

d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1) I partecipanti, salvo quanto previsto al successivo punto 4, si obbligano a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, il vincolo si estende anche a quelle rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/ pagamento o da altre assegnazioni di diritti. Sono altresì obbligati a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente nel caso venga meno il rapporto di controllo. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea per far conoscere le loro decisioni in merito all’esercizio dei diritti d’opzione loro spettanti. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell’aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione quanto è previsto per il trasferimento delle azioni. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell’Assemblea dei partecipanti.

2) Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato).

3) L’ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" nella tabella sopra riportata. I partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall’Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato.

4) L’Assemblea dei partecipanti, in deroga a quanto previsto, in caso di situazioni da essa ritenute eccezionali, può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l’intera quantità posta in vendita e l’Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita. Le AZIONI che eventualmente non venissero collocate, potranno essere cedute anche a terzi secondo le determinazioni dell’Assemblea dei partecipanti e subordinatamente all’accettazione dell’Accordo da parte dell’acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.

5) Qualora il Presidente dell’Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante convocherà il Comitato per gli accertamenti del caso e per dare mandato al Presidente dell’Accordo di convocare l’Assemblea che dovrà decidere se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione dell’Accordo ne assume obbligo – di cedere l’intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4.

6) I partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. , e comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all’Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré. L’approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI. Qualora l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista. Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca.

7) L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell’ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.

8) L’Assemblea elegge un Comitato ("Comitato") avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all’Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all’Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto. ll Comitato è composto da almeno 4 componenti, tra cui il Presidente dell’Accordo, ai titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri e prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell’Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.

9) L’Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare: a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente punto 6), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; b) sulle modifiche del presente Accordo; c) in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti; d) sulle nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI e delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle azioni. Il Presidente dell’Accordo presiede l’Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.

10) Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell’eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall’Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l’Assemblea che deciderà se richiedere al partecipante di cedere l’intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell’Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI. Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo come indicato al precedente punto 9. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA.

11) L’Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2017 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.

12) Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di Fin.Priv., intendendosi che è senz’altro autorizzato l’accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 222577/2014) nonché da ultimo in data 2 ottobre 2015 (n. prot.280786/2015).

5 ottobre 2015

Estratto disponibile sul sito www.mediobanca.com.

[ME.1.15.3]


 MEDIOBANCA S.P.A.

Premesse 

A‘ sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/99 si comunica che :

. Mediolanum S.p.A., aderente all’Accordo, è stata incorporata, con efficacia dal 30 dicembre 2015, nella controllata al 100% Banca Mediolanum S.p.A. che subentra nell’Accordo;

. in data 18 dicembre 2015 per effetto dell’intervenuto aumento di capitale di Mediobanca la percentuale complessivamente vincolata è diminuita dal 31,09% al 30,98%.

Resta invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

Tipo di accordo e finalità: accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale dell’Istituto (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, lett. b), del D.lgs. 58/98).

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 7 gennaio 2016, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle azioni vincolate e sul numero totale azioni di Mediobanca

Partecipanti

  N. Azioni vincolate   % su az. vinc.   % su cap. soc.   Diritto di accrescimento N. Azioni   % su cap. soc.   N. Azioni "non vincolate"   % su cap. soc.
UniCredit S.p.A.   74.531.792  

27,64%

 

8,56%

 

798.511

 

0,09%

       
Financière du Perguet S.A.   68.887.075  

25,55%

 

7,91%

 

741.333

 

0,09%

       
Gruppo Mediolanum   29.095.110  

10,79%

 

3,34%

  456.353  

0,05%

       
Banca Mediolanum S.p.A.   22.644.712  

8,40%

 

2,60%

               
Mediolanum Vita S.p.A.   6.450.398  

2,39%

 

0,74%

               
Edizione S.r.l.   18.625.029  

6,91%

 

2,14%

  199.543  

0,02%

       
Pirelli & C. S.p.A. (China National Chemical Corporation)   15.753.367  

5,84%

 

1,81%

  759.085  

0,09%

       
FIN.PRIV. S.r.l.*   14.340.218  

5,32%

 

1,65%

  1.579.242  

0,18%

       
Italmobiliare S.p.A.   8.673.728  

3,22%

 

1,00%

  2.144.166  

0,25%

       
Fininvest S.p.A.   8.600.531  

3,19%

 

0,99%

  92.144  

0,01%

 

9.113.254

 

1,05%

Gruppo Gavio   5.852.784  

2,17%

 

0,67%

  3.590.601  

0,41%

       
Aurelia S.r.l.  

3.300.000

 

1,22%

 

0,38%

               
Beniamino Gavio  

1.271.642

 

0,47%

 

0,15%

               
Daniela Gavio  

577.500

 

0,21%

 

0,07%

               
Eredi Marcellino Gavio  

371.642

 

0,14%

 

0,04%

               
Marcello Gavio  

332.000

 

0,12%

 

0,04%

               
Ferrero S.p.A. (Ferrero International S.A.)  

5.722.500

 

2,12%

 

0,66%

  783.777  

0,09%

       
Gruppo Pecci  

4.087.650

 

1,52%

 

0,47%

  1.270.413  

0,15%

       
TOSCO-FIN S.r.l.  

3.465.000

 

1,29%

 

0,40%

               
S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. s.a.s.  

622.650

 

0,23%

 

0,07%

               
Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)  

4.000.000

 

1,48%

 

0,46%

  42.855  

0,00%

       
Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)  

3.370.500

 

1,25%

 

0,39%

  36.111  

0,00%

       
Gruppo Zannoni  

2.205.000

 

0,82%

 

0,25%

  23.624  

0,00%

 

44.500

 

0,01%

Cinca S.A.  

1.205.000

 

0,45%

 

0,14%

               
Arca S.p.A.  

1.000.000

 

0,37%

 

0,11%

               
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli)  

1.911.315

 

0,71%

 

0,22%

  8.021.979  

0,92%

 

1.612.080

 

0,19%

Fin.Prog.Italia sapa di Ennio Doris & C. (E. Doris)  

1.818.886

 

0,67%

 

0,21%

  19.487  

0,00%

       
Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)  

1.225.350

 

0,45%

 

0,14%

  1.251.606  

0,14%

       
Romano Minozzi  

929.100

 

0,34%

 

0,11%

  1.020.668  

0,12%

       
Totale   269.629.935  

100,00%

 

30,98%

  22.831.498  

2,62%

 

10.769.834

 

1,24%

______________                            
* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%, UnipolSai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.


Le premesse dell’Accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono le seguenti:

 

 

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche "la Banca") per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le "AZIONI");

b) in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governanc e tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;

c) al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 30% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo;

 

 

d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1) I partecipanti, salvo quanto previsto al successivo punto 4, si obbligano a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, il vincolo si estende anche a quelle rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/ pagamento o da altre assegnazioni di diritti. Sono altresì obbligati a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente nel caso venga meno il rapporto di controllo. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea per far conoscere le loro decisioni in merito all’esercizio dei diritti d’opzione loro spettanti. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell’aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione quanto è previsto per il trasferimento delle azioni. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell’Assemblea dei partecipanti.

2) Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato).

3) L’ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" nella tabella sopra riportata. I partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall’Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato.

4) L’Assemblea dei partecipanti, in deroga a quanto previsto, in caso di situazioni da essa ritenute eccezionali, può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l’intera quantità posta in vendita e l’Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita. Le AZIONI che eventualmente non venissero collocate, potranno essere cedute anche a terzi secondo le determinazioni dell’Assemblea dei partecipanti e subordinatamente all’accettazione dell’Accordo da parte dell’acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.

5) Qualora il Presidente dell’Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante convocherà il Comitato per gli accertamenti del caso e per dare mandato al Presidente dell’Accordo di convocare l’Assemblea che dovrà decidere se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione dell’Accordo ne assume obbligo – di cedere l’intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4.

6) I partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc., e comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all’Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré. L’approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI. Qualora l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista. Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca.

7) L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell’ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.

8) L’Assemblea elegge un Comitato ("Comitato") avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all’Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all’Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto. ll Comitato è composto da almeno 4 componenti, tra cui il Presidente dell’Accordo, ai titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri e prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell’Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.

9) L’Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare: a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente punto 6), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; b) sulle modifiche del presente Accordo; c) in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti; d) sulle nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI e delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle azioni. Il Presidente dell’Accordo presiede l’Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.

10) Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell’eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall’Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l’Assemblea che deciderà se richiedere al partecipante di cedere l’intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell’Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI. Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo come indicato al precedente punto 9. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA.

11) L’Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2017 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.

12) Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di Fin.Priv., intendendosi che è senz’altro autorizzato l’accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 222577/2014) nonché da ultimo in data 7 gennaio 2016 (n. prot. 2206/2016).

8 gennaio 2016

Estratto disponibile sul sito www.mediobanca.com.

[ME.1.16.1]


Informazioni essenziali dell’Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell’art. 122, del d.lgs. 58/98 e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

MEDIOBANCA S.P.A.

Premesse  

A‘ sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/99, sono qui di seguito riportate le variazioni intervenute nel periodo 1/1-30/6/2016 (data di chiusura dell’esercizio):

. 14 marzo 2016 - apporto da parte di Financière du Perguet di n. 794.533 azioni in esercizio della propria facoltà di accrescimento.

. 20 gennaio 2016 - aumento del capitale Mediobanca per effetto dell’esercizio di stock options.

Resta invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale dell’Istituto (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, lett. b), del D.lgs. 58/98).

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 30/6/2016, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle azioni vincolate e sul numero totale azioni di Mediobanca

 Partecipanti 

 N. Azioni vincolate

  % su az. vinc.

% su cap. soc.

Diritto di accrescimento
N. Azioni
 % su cap. soc.  N. Azioni  "non vincolate" % su cap. soc.
UniCredit S.p.A.

74.531.792

27,56%

8,56%

856.068

0,10%

   
Financière du Perguet S.A.

69.681.608

25,77%

8,00%

-

-

   
Gruppo Mediolanum

29.095.110

10,76%

3,34%

478.931

0,05%

   
Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

8,37%

2,60%

       
Mediolanum Vita S.p.A.

6.450.398

2,39%

0,74%

       
Edizione S.r.l.

18.625.029

6,89%

2,14%

213.926

0,02%

   
Pirelli & C. S.p.A. (China National Chemical Corporation)

15.753.367

5,83%

1,81%

771.702

0,09%

   
FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

5,30%

1,65%

1.591.406

0,18%

   
Italmobiliare S.p.A.

8.673.728

3,21%

1,00%

2.152.432

0,25%

   
Fininvest S.p.A.

8.600.531

3,18%

0,99%

98.785

0,01%

9.113.254

1,05%

Gruppo Gavio

5.852.784

2,16%

0,67%

3.597.816

0,41%

   
Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,22%

0,38%

       
Beniamino Gavio

1.271.642

0,47%

0,15%

       
Daniela Gavio

577.500

0,21%

0,07%

       
Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,14%

0,04%

       
Marcello Gavio

332.000

0,12%

0,04%

       
Ferrero S.p.A. (Ferrero International S.A.)

5.722.500

2,12%

0,66%

788.749

0,09%

   
Gruppo Pecci

4.087.650

1,51%

0,47%

1.274.507

0,15%

   
TOSCO-FIN S.r.l.

3.465.000

1,28%

0,40%

       
S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. s.a.s.

622.650

0,23%

0,07%

       
Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)

4.000.000

1,48%

0,46%

45.944

0,01%

   
Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)

3.370.500

1,25%

0,39%

38.713

0,00%

   
Gruppo Zannoni

2.205.000

0,82%

0,25%

25.327

0,00%

320.000

0,04%

Cinca S.A.

1.205.000

0,45%

0,14%

       
Arca S.p.A.

1.000.000

0,37%

0,11%

       
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli)

1.911.315

0,71%

0,22%

8.029.569

0,92%

1.612.080

0,19%

Fin.Prog.Italia sapa di Ennio Doris & C. (E. Doris)

1.818.886

0,67%

0,21%

20.892

0,00%

   
Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,45%

0,14%

1.253.499

0,14%

   
Romano Minozzi

929.100

0,34%

0,11%

1.022.158

0,12%

   
Totale

270.424.468

100,00%

31,05%

22.260.424

2,56%

11.045.334

1,27%

 

(*) Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%, UnipolSai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

 

 

 

Le premesse dell’Accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono le seguenti:

 

 

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche "la Banca") per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le "AZIONI");

b) in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governanc e tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;

c) al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 31% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo;

d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1)    I partecipanti, salvo quanto previsto al successivo punto 4, si obbligano a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, il vincolo si estende anche a quelle rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/ pagamento o da altre assegnazioni di diritti. Sono altresì obbligati a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente nel caso venga meno il rapporto di controllo. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea per far conoscere le loro decisioni in merito all’esercizio dei diritti d’opzione loro spettanti. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell’aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione quanto è previsto per il trasferimento delle azioni. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell’Assemblea dei partecipanti.

2)    Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato).

3)    L’ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" nella tabella sopra riportata. I partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall’Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato.

4)    L’Assemblea dei partecipanti, in deroga a quanto previsto, in caso di situazioni da essa ritenute eccezionali, può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l’intera quantità posta in vendita e l’Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita. Le AZIONI che eventualmente non venissero collocate, potranno essere cedute anche a terzi secondo le determinazioni dell’Assemblea dei partecipanti e subordinatamente all’accettazione dell’Accordo da parte dell’acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.

5)    Qualora il Presidente dell’Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante convocherà il Comitato per gli accertamenti del caso e per dare mandato al Presidente dell’Accordo di convocare l’Assemblea che dovrà decidere se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione dell’Accordo ne assume obbligo – di cedere l’intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4.

6) I partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc., e comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all’Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré. L’approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI. Qualora l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista. Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca.

7)    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell’ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.

8)    L’Assemblea elegge un Comitato ("Comitato") avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all’Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all’Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto. ll Comitato è composto da almeno 4 componenti, tra cui il Presidente dell’Accordo, ai titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri e prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell’Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.

9)    L’Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare: a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente punto 6), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; b) sulle modifiche del presente Accordo; c) in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti; d) sulle nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI e delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle azioni. Il Presidente dell’Accordo presiede l’Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.

10)    Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell’eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall’Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l’Assemblea che deciderà se richiedere al partecipante di cedere l’intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell’Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI. Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo come indicato al precedente punto 9. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA.

11)    L’Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2017 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.

12)    Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di Fin.Priv., intendendosi che è senz’altro autorizzato l’accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 222577/2014) nonché da ultimo in data 1° luglio 2016.

5 luglio 2016

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

[ME.1.16.2]


Informazioni essenziali dell’Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell’art. 122, del d.lgs. 58/98 e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

Premesse

A‘ sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/99 di seguito sono indicate le variazioni intervenute nel periodo 1/1/2017-30/6/2017 (data di chiusura dell’esercizio):

. 4 ottobre 2016: Sinpar S.p.A. ha apportato all’Accordo n. 38.713 azioni Mediobanca, in esercizio della propria facoltà di accrescimento.

. aumenti di capitale di Mediobanca per esercizio di stock options ed emissione di perfomance shares, effettuati tra il 29 novembre 2016 e il 29 giugno 2017.

Resta invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale dell’Istituto (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, lett. b), del D.lgs. 58/98).

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 30/6/2017, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle azioni vincolate e sul numero totale azioni di Mediobanca.

Partecipanti N. Azioni vincolate % su az. vinc. % su cap. soc. Diritto di accrescimento n. Azioni % su cap. soc. N. Azioni "non vincolate" % su cap. soc.
UniCredit S.p.A.

74.531.792

27,56%

8,46%

1.738.247

0,20%

   
Financière du Perguet S.A.

69.681.608

25,76%

7,91%

815.405

0,09%

   
Gruppo Mediolanum

29.095.110

10,76%

3,30%

825.003

0,09%

   
Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

8,37%

2,57%

       
Mediolanum Vita S.p.A.

6.450.398

2,38%

0,73%

       
Edizione S.r.l.

18.625.029

6,89%

2,11%

434.377

0,05%

   
Pirelli & C. S.p.A. (China National Chemical Corporation)

15.753.367

5,82%

1,79%

965.076

0,11%

   
FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

5,30%

1,63%

1.777.836

0,20%

   
Italmobiliare S.p.A.

8.673.728

3,21%

0,98%

2.279.118

0,26%

   
Fininvest S.p.A.

8.600.531

3,18%

0,98%

200.583

0,02%

9.113.254

1,03%

Gruppo Gavio

5.852.784

2,16%

0,66%

3.708.406

0,42%

   
Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,22%

0,37%

       
Beniamino Gavio

1.271.642

0,47%

0,14%

       
Daniela Gavio

577.500

0,21%

0,07%

       
Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,14%

0,04%

       
Marcello Gavio

332.000

0,12%

0,04%

       
Ferrero S.p.A. (Ferrero International S.A.)

5.722.500

2,12%

0,65%

864.942

0,10%

   
Gruppo Pecci

4.087.650

1,51%

0,46%

1.337.254

0,15%

   
TOSCO-FIN S.r.l.

3.465.000

1,28%

0,39%

       
S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. s.a.s.

622.650

0,23%

0,07%

       
Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)

4.000.000

1,48%

0,45%

93.289

0,01%

   
Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)

3.409.213

1,26%

0,39%

39.895

0,00%

   
Gruppo Zannoni

2.205.000

0,82%

0,25%

51.425

0,01%

   
Cinca S.A.

1.205.000

0,45%

0,14%

       
Arca S.p.A.

1.000.000

0,37%

0,11%

       
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli)

1.911.315

0,71%

0,22%

8.145.896

0,92%

1.612.080

0,18%

Fin.Prog.Italia sapa di Ennio Doris & C. (E. Doris)

1.818.886

0,67%

0,21%

42.420

0,00%

   
Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,45%

0,14%

1.282.506

0,15%

   
Romano Minozzi

929.100

0,34%

0,11%

1.044.991

0,12%

   
Totale

270.463.181

100,00%

30,69%

25.646.669

2,91%

10.725.334

1,22%

______________

 

 

 

 

 

 

 

* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%, UnipolSai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

 

 

Le premesse dell’Accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono le seguenti:

 

 

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche "la Banca") per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le "AZIONI");

b) in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governance tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;

c) al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 31% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo;

d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

  1. I partecipanti, salvo quanto previsto al successivo punto 4, si obbligano a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, il vincolo si estende anche a quelle rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/ pagamento o da altre assegnazioni di diritti. Sono altresì obbligati a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente nel caso venga meno il rapporto di controllo. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea per far conoscere le loro decisioni in merito all’esercizio dei diritti d’opzione loro spettanti. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell’aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione quanto è previsto per il trasferimento delle azioni. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell’Assemblea dei partecipanti. 

  2. Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato). 

  3. L’ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" nella tabella sopra riportata. I partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall’Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato. 

  4. L’Assemblea dei partecipanti, in deroga a quanto previsto, in caso di situazioni da essa ritenute eccezionali, può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l’intera quantità posta in vendita e l’Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita. Le AZIONI che eventualmente non venissero collocate, potranno essere cedute anche a terzi secondo le determinazioni dell’Assemblea dei partecipanti e subordinatamente all’accettazione dell’Accordo da parte dell’acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo. 

  5. Qualora il Presidente dell’Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante convocherà il Comitato per gli accertamenti del caso e per dare mandato al Presidente dell’Accordo di convocare l’Assemblea che dovrà decidere se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione dell’Accordo ne assume obbligo – di cedere l’intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4. 

  6. I partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc., e comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all’Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré. L’approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI. Qualora l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista. Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca.  

  7. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell’ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.

  8. L’Assemblea elegge un Comitato ("Comitato") avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all’Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all’Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto. ll Comitato è composto da almeno 4 componenti, tra cui il Presidente dell’Accordo, ai titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri e prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell’Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. 

  9. L’Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare: a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente punto 6), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; b) sulle modifiche del presente Accordo; c) in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti; d) sulle nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI e delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle azioni.Il Presidente dell’Accordo presiede l’Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.

  10. Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell’eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall’Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l’Assemblea che deciderà se richiedere al partecipante di cedere l’intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell’Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI. Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo come indicato al precedente punto 9. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA. 

  11. L’Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2017 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca. 

  12. Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di Fin.Priv., intendendosi che è senz’altro autorizzato l’accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 222577/2014) nonché da ultimo in data 3 luglio 2017.

5 luglio 2017

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[ME.1.17.1]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/99 si comunica che entro il termine previsto dall’Accordo, 30.9.2017, sono pervenute le disdette (efficacia 31.12.2017) di:

. Pirelli S.p.A. per n. 15.753.367 azioni Mediobanca (1,79%);
. Gruppo Zannoni per n. 2.205.000 azioni Mediobanca (0,25%), conferite all’Accordo da Cinca S.A. n. 1,2 mln. e da Arca S.p.A. n. 1 mln di azioni.

L’Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca è pertanto automaticamente rinnovato sino al 31.12.2019 con una percentuale vincolata del 28,65% (ex 30,69%).

L’Assemblea dei Partecipanti del 22 settembre 2017, come reso noto al mercato in pari data, ha deliberato che ciascun Partecipante possa dare una disdetta anticipata con effetto dal 31.12.2018, comunicandola entro il 30.9.2018. In ogni caso, l’Accordo rimarrà in vigore sino alla scadenza ultima (31.12.2019) tra i Partecipanti che rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale dell’Istituto (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, lett. b), del D.lgs. 58/98).

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nelle tabelle seguenti sono indicati i partecipanti all’Accordo al 1°.1.2018, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle azioni vincolate e sul numero totale azioni di Mediobanca.

Partecipanti N. Azioni vincolate % su az. vinc. % su cap. soc. Diritto di accrescimento n. Azioni % su cap. soc. N. Azioni "non vincolate" % su cap. soc.
UniCredit S.p.A.

74.531.792

27,56%

8,46%

1.738.247

0,20%

   
Financière du Perguet S.A.

69.681.608

25,76%

7,91%

815.405

0,09%

   
Gruppo Mediolanum

29.095.110

10,76%

3,30%

825.003

0,09%

   

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

8,37%

2,57%

       

Mediolanum Vita S.p.A.

6.450.398

2,38%

0,73%

       
Edizione S.r.l.

18.625.029

6,89%

2,11%

434.377

0,05%

   
FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

5,30%

1,63%

1.777.836

0,20%

   
Italmobiliare S.p.A.

8.673.728

3,21%

0,98%

2.279.118

0,26%

   
Fininvest S.p.A.

8.600.531

3,18%

0,98%

200.583

0,02%

9.113.254

1,03%

Gruppo Gavio

5.852.784

2,16%

0,66%

3.708.406

0,42%

   

Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,22%

0,37%

       

Beniamino Gavio

1.271.642

0,47%

0,14%

       

Daniela Gavio

577.500

0,21%

0,07%

       

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,14%

0,04%

       

Marcello Gavio

332.000

0,12%

0,04%

       
Ferrero S.p.A. (Ferrero International S.A.)

5.722.500

2,12%

0,65%

864.942

0,10%

   
Gruppo Pecci

4.087.650

1,51%

0,46%

1.337.254

0,15%

   

TOSCO-FIN S.r.l.

3.465.000

1,28%

0,39%

       

S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. s.a.s.

622.650

0,23%

0,07%

       
Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)

4.000.000

1,48%

0,45%

93.289

0,01%

   
Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)

3.409.213

1,26%

0,39%

39.895

0,00%

   
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli)

1.911.315

0,71%

0,22%

8.145.896

0,92%

1.612.080

0,18%

Fin.Prog.Italia sapa di Ennio Doris & C. (E. Doris)

1.818.886

0,67%

0,21%

42.420

0,00%

   
Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,45%

0,14%

1.282.506

0,15%

   
Romano Minozzi

929.100

0,34%

0,11%

1.044.991

0,12%

   
Totale

252.504.814

100,00%

28,65%

24.637.245

2,80%

10.725.334

1,22%

______________

 

 

 

 

 

 

 

* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%, UnipolSai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

 

 

Le premesse dell’Accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono le seguenti:

 

 

a)      i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le “AZIONI”);

b)      in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governance tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;

c)      al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 29% (dal 1°.1.2018) del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo;

d)      non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1) I partecipanti, salvo quanto previsto al successivo punto 4,  si obbligano a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a  titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, il vincolo si estende anche a quelle rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/ pagamento o da altre assegnazioni di diritti. Sono altresì obbligati a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente nel caso venga meno il rapporto di controllo. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea  per far conoscere le loro decisioni in merito all’esercizio dei diritti d’opzione loro spettanti. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell’aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione quanto è previsto per il trasferimento delle azioni. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell’Assemblea dei partecipanti.

2) Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato).

3) L’ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” nella tabella sopra riportata. I partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall’Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato.

4) L’Assemblea dei partecipanti, in deroga a quanto previsto, in caso di situazioni da essa ritenute eccezionali, può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l’intera quantità posta in vendita e l’Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita. Le AZIONI che eventualmente non venissero collocate, potranno essere cedute anche a terzi secondo le determinazioni dell’Assemblea dei partecipanti e subordinatamente all’accettazione dell’Accordo da parte dell’acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.

5) Qualora il Presidente dell’Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante  convocherà  il Comitato per gli accertamenti del caso e per dare mandato al Presidente dell’Accordo di convocare l’Assemblea che dovrà  decidere se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione dell’Accordo ne assume obbligo – di cedere l’intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4.

6) I partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc., e comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all’Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré. L’approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI.  Qualora l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista.  Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca.

7) L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì  per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell’ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.

8) L’Assemblea elegge un Comitato (“Comitato”) avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all’Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all’Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto. ll Comitato è composto da almeno 4 componenti,  tra cui il Presidente dell’Accordo,  ai titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri e prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell’Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.

9) L’Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare:  a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente punto 6), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; b) sulle modifiche del presente Accordo; c) in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti; d) sulle  nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI e delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle azioni.
Il Presidente dell’Accordo presiede l’Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.

10) Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell’eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall’Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l’Assemblea che deciderà  se richiedere al partecipante di cedere l’intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell’Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI.  Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo come indicato al precedente punto 9.
Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA.

11) L’Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2019 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca. L’Assemblea dei Partecipanti del 22 settembre 2017 ha altresì deliberato che ciascun partecipante possa dare disdetta anticipata con effetto dal 31.12.2018, comunicandola entro il 30.9.2018. In ogni caso, l’Accordo rimarrà in vigore sino alla scadenza ultima (31.12.2019) tra i Partecipanti che rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.

12) Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di  Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di  Fin.Priv., intendendosi che è senz’altro autorizzato l’accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 222577/2014) nonché da ultimo in data 4 ottobre 2017.

5 otobre 2017

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

[ME.1.17.2]


Informazioni essenziali dell’Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell’art. 122, del d.lgs. 58/98 e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999 di seguito sono indicate le modifiche intervenute:  

  • 27 marzo 2018: trasformazione del socio S.M.I.L. (Gruppo Pecci) da S.a.s. in S.r.l.;
  • 8 maggio 2018: conferimento da parte di Edizione S.r.l. di tutte le n. 18.625.029 azioni vincolate (2,1%) alla controllata al 100% Schematrentatre S.p.A. che contestualmente ha aderito all’Accordo;
  • la percentuale vincolata si è ridotta dal 28,65% al 28,49% per effetto di aumenti di capitale connessi all’esercizio di stock options e all’emissione di performance shares

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità:accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale dell’Istituto (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122,  lett. b), del D.lgs. 58/98).

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nelle tabelle seguenti sono indicati i partecipanti all’Accordo all’8 maggio 2018, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle azioni vincolate e sul numero totale azioni di Mediobanca.

Partecipanti N. Azioni vincolate % su az. vinc. % su cap. soc. Diritto di accrescimento n. Azioni % su cap. soc. N. Azioni "non vincolate" % su cap. soc.
UniCredit S.p.A.

74.531.792

29,52%

8,41%

2.174.490

0,25%

   
Financière du Perguet S.A.

69.681.608

27,60%

7,86%

1.218.627

0,14%

   
Gruppo Mediolanum

29.095.110

11,52%

3,28%

             996.137 

0,11%

   

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

8,97%

2,56%

  

 

   

Mediolanum Vita S.p.A.

6.450.398

2,55%

0,73%

  

 

   
Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

7,38%

2,10%

             543.391 

0,06%

   
FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

5,68%

1,62%

          1.870.026 

0,21%

   
Italmobiliare S.p.A.

8.673.728

3,44%

0,98%

          2.341.765 

0,26%

   
Fininvest S.p.A.

8.600.531

3,41%

0,97%

250.923

0,03%

9.113.254

1,03%

Gruppo Gavio

5.852.784

2,32%

0,66%

3.763.093

0,42%

   

Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,31%

0,37%

       

Beniamino Gavio

1.271.642

0,50%

0,14%

       

Daniela Gavio

577.500

0,23%

0,07%

       

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,15%

0,04%

       

Marcello Gavio

332.000

0,13%

0,04%

       
Ferrero S.p.A. (Ferrero International S.A.)

5.722.500

2,27%

0,65%

             902.621 

0,10%

   
Gruppo Pecci

4.087.650

1,62%

0,46%

          1.368.283 

0,15%

   

TOSCO-FIN S.r.l.

3.465.000

1,37%

0,39%

  

 

   

S.M.I.L. S.r.l.

622.650

0,25%

0,07%

  

 

 

 

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)

4.000.000

1,58%

0,45%

             116.701 

0,01%

   
Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)

3.409.213

1,35%

0,38%

               59.622 

0,01%

   
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli)

1.911.315

0,76%

0,22%

          8.203.420 

0,93%

1.612.080

0,18%

Fin.Prog.Italia sapa di Ennio Doris & C. (E. Doris)

1.818.886

0,72%

0,21%

53.067

0,01%

 

 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,49%

0,14%

1.296.850

0,15%

 

 

Romano Minozzi

929.100

0,37%

0,10%

1.056.282

0,12%

 

 

Totale

252.504.814

100,00%

28,49%

26.215.298

2,96%

10.725.334

1,21%

______________

 

 

 

       
* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%, UnipolSai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

 

 

Le premesse dell’Accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono le seguenti:

 

 

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le “AZIONI”);

b) in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governance tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;

c) al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 28,5% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo; 

d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni  partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1) I partecipanti, salvo quanto previsto al successivo punto 4,  si obbligano a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a  titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, il vincolo si estende anche a quelle rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/ pagamento o da altre assegnazioni di diritti. Sono altresì obbligati a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente nel caso venga meno il rapporto di controllo. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea  per far conoscere le loro decisioni in merito all’esercizio dei diritti d’opzione loro spettanti. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell’aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione quanto è previsto per il trasferimento delle azioni. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell’Assemblea dei partecipanti.

2) Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato).

3) L’ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” nella tabella sopra riportata. I partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall’Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato.

4) L’Assemblea dei partecipanti, in deroga a quanto previsto, in caso di situazioni da essa ritenute eccezionali, può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l’intera quantità posta in vendita e l’Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita. Le AZIONI che eventualmente non venissero collocate, potranno essere cedute anche a terzi secondo le determinazioni dell’Assemblea dei partecipanti e subordinatamente all’accettazione dell’Accordo da parte dell’acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.

5) Qualora il Presidente dell’Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante  convocherà  il Comitato per gli accertamenti del caso e per dare mandato al Presidente dell’Accordo di convocare l’Assemblea che dovrà  decidere se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione dell’Accordo ne assume obbligo – di cedere l’intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4.

6) I partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc., e comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all’Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré. L’approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI.  Qualora l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista.  Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca. 

7) L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì  per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell’ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere
eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.

8) L’Assemblea elegge un Comitato (“Comitato”) avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all’Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all’Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto. ll Comitato è composto da almeno 4 componenti,  tra cui il Presidente dell’Accordo,  ai titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri e prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell’Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. 

9) L’Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare:  a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente punto 6), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; b) sulle modifiche del presente Accordo; c) in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti; d) sulle  nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI e delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle azioni.
Il Presidente dell’Accordo presiede l’Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.

10) Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell’eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall’Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l’Assemblea che deciderà  se richiedere al partecipante di cedere l’intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell’Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI.  Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo come indicato al precedente punto 9.
Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA.

11) L’Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2019 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.
L’Assemblea dei Partecipanti del 22 settembre 2017 ha altresì deliberato che ciascun partecipante possa dare disdetta anticipata con effetto dal 31.12.2018, comunicandola entro il 30.9.2018. In ogni caso, l’Accordo rimarrà in vigore sino alla scadenza ultima (31.12.2019) tra i Partecipanti che rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca. 

12) Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di  Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di  Fin.Priv., intendendosi che è senz’altro autorizzato l’accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 222577/2014) nonché da ultimo in data 9 maggio 2018.

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

12 maggio 2018

[ME.1.18.1]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999 di seguito sono indicate le modifiche intervenute:  

  • 1 agosto  2018: vendita da Ferrero S.p.A. di n. 2.861.250 azioni Mediobanca (0,32%) alla consociata Sereco RE S.A. (Lussemburgo) controllata al 100% da Ferrero International S.A.(Lussemburgo), che contestualmente ha aderito all’Accordo.
  • riduzione della percentuale vincolata da 28,49% a 28,47% per effetto di aumenti di capitale collegati all’esercizio di stock options.

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale dell’Istituto (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, lett. b), del D.lgs. 58/98).

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nelle tabelle seguenti sono indicati i partecipanti all’Accordo al 1° agosto 2018, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle azioni vincolate e sul numero totale azioni di Mediobanca

Partecipanti 

 N. Azioni vincolate

  % su az. vinc.

 % su cap. soc.

 Diritto di accrescimento
N. Azioni

 % su cap. soc.

 N. Azioni  "non vincolate"

 

 % su cap. soc.

 
 

UniCredit S.p.A.

74.531.792

29,52%

8,40%

2.242.865

0,25%

     

Financière du Perguet S.A.

69.681.608

27,60%

7,86%

1.281.827

0,14%

     

Gruppo Mediolanum

29.095.110

11,52%

3,28%

1.022.961

0,12%

     

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

8,97%

2,55%

         

Mediolanum Vita  S.p.A.

6.450.398

2,55%

0,73%

         

Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

7,38%

2,10%

560.478

0,06%

     

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

5,68%

1,62%

1.884.476

0,21%

     

Italmobiliare S.p.A.

8.673.728

3,44%

0,98%

 2.351.584

0,27%

     

Fininvest S.p.A.

8.600.531

3,41%

0,97%

258.813

0,03%

9.113.254

 

1,03%

Gruppo Gavio

5.852.784

2,32%

0,66%

3.771.665

0,43%

     

Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,31%

0,37%

 

 

 

 

 

Beniamino Gavio

1.271.642

0,50%

0,14%

 

 

 

 

 

Daniela Gavio

577.500

0,23%

0,07%

 

 

 

 

 

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,15%

0,04%

 

 

 

 

 

Marcello Gavio

332.000

0,13%

0,04%

         

Gruppo Ferrero  (Ferrero Int. S.A.)

5.722.500

2,27%

0,65%

908.526

0,10%

     

Ferrero S.p.A. 

2.861.250

1,13%

0,32%

 

 

 

 

 

Sereco RE S.A.

2.861.250

1,13%

0,32%

         

Gruppo Pecci

4.087.650

1,62%

0,46%

1.373.147

0,15%

     

TOSCO-FIN S.r.l.

3.465.000

1,37%

0,39%

 

 

 

 

 

S.M.I.L. S.r.l.

622.650

0,25%

0,07%

         

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)

4.000.000

1,58%

0,45%

120.371

0,01%

     

Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)

3.409.213

1,35%

0,38%

62.715

0,01%

     

Mais Partecipazioni Stabili  S.r.l. (I. Seragnoli)

1.911.315

0,76%

0,22%

8.212.436

0,93%

1.612.080

 

0,18%

Fin.Prog.Italia sapa di Ennio Doris & C.  (E. Doris)

1.818.886

0,72%

0,21%

54.735

0,01%

     

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,49%

0,14%

1.299.098

0,15%

     

Romano Minozzi

929.100

0,37%

0,10%

1.058.052

0,12%

     

Totale

252.504.814

100,00%

28,47%

26.463.749

2,98%

10.725.334

 

1,21%

______________

               

* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%,  UnipolSai  28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

 

 

Le premesse dell’Accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono le seguenti:

 

 

a)      i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le “AZIONI”);

b)      in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governance tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;

c)      al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 28,5% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo;

d)      non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

  1. I partecipanti, salvo quanto previsto al successivo punto 4,  si obbligano a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a  titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, il vincolo si estende anche a quelle rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/ pagamento o da altre assegnazioni di diritti. Sono altresì obbligati a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente nel caso venga meno il rapporto di controllo. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea  per far conoscere le loro decisioni in merito all’esercizio dei diritti d’opzione loro spettanti. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell’aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione quanto è previsto per il trasferimento delle azioni. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell’Assemblea dei partecipanti.
  2. Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato).
  3. L’ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” nella tabella sopra riportata. I partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall’Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato.
  4. L’Assemblea dei partecipanti, in deroga a quanto previsto, in caso di situazioni da essa ritenute eccezionali, può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l’intera quantità posta in vendita e l’Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita. Le AZIONI che eventualmente non venissero collocate, potranno essere cedute anche a terzi secondo le determinazioni dell’Assemblea dei partecipanti e subordinatamente all’accettazione dell’Accordo da parte dell’acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.
  5. Qualora il Presidente dell’Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante  convocherà  il Comitato per gli accertamenti del caso e per dare mandato al Presidente dell’Accordo di convocare l’Assemblea che dovrà  decidere se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione dell’Accordo ne assume obbligo – di cedere l’intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4.
  6. I partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc., e comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all’Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré. L’approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI.  Qualora l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista.  Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca.
  7. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì  per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell’ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.
  8. L’Assemblea elegge un Comitato (“Comitato”) avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all’Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all’Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto. ll Comitato è composto da almeno 4 componenti,  tra cui il Presidente dell’Accordo,  ai titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri e prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell’Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.
  9. L’Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare:  a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente punto 6), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; b) sulle modifiche del presente Accordo; c) in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti; d) sulle  nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI e delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle azioni.
    Il Presidente dell’Accordo presiede l’Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.
  10. Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell’eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall’Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l’Assemblea che deciderà  se richiedere al partecipante di cedere l’intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell’Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI.  Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo come indicato al precedente punto 9.
    Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA.
  11. L’Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2019 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca. L’Assemblea dei Partecipanti del 22 settembre 2017 ha altresì deliberato che ciascun partecipante possa dare disdetta anticipata con effetto dal 31.12.2018, comunicandola entro il 30.9.2018. In ogni caso, l’Accordo rimarrà in vigore sino alla scadenza ultima (31.12.2019) tra i Partecipanti che rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.
  12. Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di  Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di  Fin.Priv., intendendosi che è senz’altro autorizzato l’accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 222577/2014) nonché da ultimo in data 2 agosto 2018.

Estratto disponibile su www.mediobanca.com

4 agosto 2018

[ME.1.18.2]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999 di seguito si comunica che nel termine del 30 settembre 2018 sono pervenute le disdette anticipate di:

- Financière du Perguet per n. 69,7 mln. di azioni, pari al 7,86% del capitale
- Italmobiliare S.p.A. per n. 8,7 mln. di azioni, 0,98% del capitale.

Per effetto di tali disdette la percentuale vincolata risulterà, alla scadenza del 31 dicembre 2018, pari al 19,63%, inferiore alla soglia minima del 25% prevista dall’Accordo.

Il 27 settembre 2018, l’Assemblea dei partecipanti all’Accordo ha affidato al Comitato il compito di sondare l’interesse dei partecipanti ad individuare alternative alla mera decadenza a fine anno dell’attuale Accordo.

* * *

Tipo di accordo e finalità: accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale dell’Istituto (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, lett. b), del D.lgs. 58/98).

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nelle tabelle seguenti sono indicati i partecipanti all’Accordo al 1° agosto 2018, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle azioni vincolate e sul numero totale azioni di Mediobanca

Partecipanti 

 N. Azioni vincolate

  % su az. vinc.

 % su cap. soc.

 Diritto di accrescimento
N. Azioni

 % su cap. soc.

 N. Azioni  "non vincolate"

 

 % su cap. soc.

 
 

UniCredit S.p.A.

74.531.792

29,52%

8,40%

2.242.865

0,25%

     

Financière du Perguet S.A.

69.681.608

27,60%

7,86%

1.281.827

0,14%

     

Gruppo Mediolanum

29.095.110

11,52%

3,28%

1.022.961

0,12%

     

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

8,97%

2,55%

         

Mediolanum Vita  S.p.A.

6.450.398

2,55%

0,73%

         

Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

7,38%

2,10%

560.478

0,06%

     

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

5,68%

1,62%

1.884.476

0,21%

     

Italmobiliare S.p.A.

8.673.728

3,44%

0,98%

 2.351.584

0,27%

     

Fininvest S.p.A.

8.600.531

3,41%

0,97%

258.813

0,03%

9.113.254

 

1,03%

Gruppo Gavio

5.852.784

2,32%

0,66%

3.771.665

0,43%

     

Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,31%

0,37%

 

 

 

 

 

Beniamino Gavio

1.271.642

0,50%

0,14%

 

 

 

 

 

Daniela Gavio

577.500

0,23%

0,07%

 

 

 

 

 

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,15%

0,04%

 

 

 

 

 

Marcello Gavio

332.000

0,13%

0,04%

         

Gruppo Ferrero  (Ferrero Int. S.A.)

5.722.500

2,27%

0,65%

908.526

0,10%

     

Ferrero S.p.A. 

2.861.250

1,13%

0,32%

 

 

 

 

 

Sereco RE S.A.

2.861.250

1,13%

0,32%

         

Gruppo Pecci

4.087.650

1,62%

0,46%

1.373.147

0,15%

     

TOSCO-FIN S.r.l.

3.465.000

1,37%

0,39%

 

 

 

 

 

S.M.I.L. S.r.l.

622.650

0,25%

0,07%

         

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)

4.000.000

1,58%

0,45%

120.371

0,01%

     

Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)

3.409.213

1,35%

0,38%

62.715

0,01%

     

Mais Partecipazioni Stabili  S.r.l. (I. Seragnoli)

1.911.315

0,76%

0,22%

8.212.436

0,93%

1.612.080

 

0,18%

Fin.Prog.Italia sapa di Ennio Doris & C.  (E. Doris)

1.818.886

0,72%

0,21%

54.735

0,01%

     

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,49%

0,14%

1.299.098

0,15%

     

Romano Minozzi

929.100

0,37%

0,10%

1.058.052

0,12%

     

Totale

252.504.814

100,00%

28,47%

26.463.749

2,98%

10.725.334

 

1,21%

______________

               

* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%,  UnipolSai  28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

 

 

Le premesse dell’Accordo, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono le seguenti:

 

 

a)      i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le “AZIONI”);

b)      in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governance tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;

c)      al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 28,5% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo;

d)      non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

  1. I partecipanti, salvo quanto previsto al successivo punto 4,  si obbligano a non trasferire e a non vendere né acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati), né a porre in essere negozi, anche a  titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, il vincolo si estende anche a quelle rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/ pagamento o da altre assegnazioni di diritti. Sono altresì obbligati a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente nel caso venga meno il rapporto di controllo. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea  per far conoscere le loro decisioni in merito all’esercizio dei diritti d’opzione loro spettanti. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell’aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione quanto è previsto per il trasferimento delle azioni. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell’Assemblea dei partecipanti.
  2. Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato).
  3. L’ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” nella tabella sopra riportata. I partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall’Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato.
  4. L’Assemblea dei partecipanti, in deroga a quanto previsto, in caso di situazioni da essa ritenute eccezionali, può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l’intera quantità posta in vendita e l’Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita. Le AZIONI che eventualmente non venissero collocate, potranno essere cedute anche a terzi secondo le determinazioni dell’Assemblea dei partecipanti e subordinatamente all’accettazione dell’Accordo da parte dell’acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.
  5. Qualora il Presidente dell’Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante  convocherà  il Comitato per gli accertamenti del caso e per dare mandato al Presidente dell’Accordo di convocare l’Assemblea che dovrà  decidere se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione dell’Accordo ne assume obbligo – di cedere l’intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al punto 4.
  6. I partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc., e comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all’Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré. L’approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI.  Qualora l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista.  Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca.
  7. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì  per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell’ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.
  8. L’Assemblea elegge un Comitato (“Comitato”) avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all’Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all’Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto. ll Comitato è composto da almeno 4 componenti,  tra cui il Presidente dell’Accordo,  ai titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri e prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell’Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.
  9. L’Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare:  a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente punto 6), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; b) sulle modifiche del presente Accordo; c) in ordine all’ammissione di nuovi partecipanti; d) sulle  nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI e delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle azioni.
    Il Presidente dell’Accordo presiede l’Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.
  10. Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell’eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall’Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l’Assemblea che deciderà  se richiedere al partecipante di cedere l’intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell’Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI. Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo come indicato al precedente punto 9.
    Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA.
  11. L’Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2019 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca. L’Assemblea dei Partecipanti del 22 settembre 2017 ha altresì deliberato che ciascun partecipante possa dare disdetta anticipata con effetto dal 31.12.2018, comunicandola entro il 30.9.2018. In ogni caso, l’Accordo rimarrà in vigore sino alla scadenza ultima (31.12.2019) tra i Partecipanti che rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.
  12. Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di  Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di  Fin.Priv., intendendosi che è senz’altro autorizzato l’accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 222577/2014) nonché da ultimo in data 2 agosto 2018.

Estratto disponibile su www.mediobanca.com

5 ottobre 2018

[ME.1.18.3]


MEDIOBANCA SPA

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98) sottoscritto in data 20 dicembre 2018 (con efficacia dal 1 gennaio 2019): in una prospettiva di collaborazione e continuità con il precedente, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

Partecipanti
N. azioni
% su totale azioni
% su cap. sociale
UniCredit S.p.A.

74.531.792

40,53%

8,40%

Gruppo Mediolanum

29.095.110

15,82%

3,28%

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

12,31%

2,55%

Mediolanum Vita S.p.A.

6.450.398

3,51%

0,73%

Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

10,13%

2,10%

Fininvest S.p.A.

17.713.785

9,63%

2,00%

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

7,80%

1,62%

Gruppo Gavio

5.852.784

3,18%

0,66%

Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,79%

0,37%

Beniamino Gavio

1.271.642

0,69%

0,14%

Daniela Gavio

577.500

0,31%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,20%

0,04%

Marcello Gavio

332.000

0,18%

0,04%

Gruppo Ferrero (Ferrero Int. S.A.)

5.722.500

3,11%

0,65%

Ferrero S.p.A.

2.861.250

1,56%

0,32%

Sereco RE S.A.

2.861.250

1,56%

0,32%

Gruppo Pecci

4.657.500

2,53%

0,53%

TOSCO-FIN S.r.l.

4.034.850

2,19%

0,45%

S.M.I.L. S.r.l

622.650

0,34%

0,07%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (Fam. Angelini)

4.000.000

2,18%

0,45%

Sinpar S.p.A. (Fam. Lucchini)

3.409.213

1,85%

0,38%

Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli) (1)

1.911.315

1,04%

0,22%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

1.873.621

1,02%

0,21%

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,67%

0,14%

Romano Minozzi

929.100

0,51%

0,10%

Totale

183.887.317

100,00%

20,73%

 

 

_____________
* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%, UnipolSai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

(1) Altre azioni non apportate: n. 1.612.080 (0,18%).

 

 

Premesse:

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la "Banca") per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;

b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente "Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca", in scadenza il prossimo 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;

c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;

d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1. I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2. I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.

L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.

Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4. Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5. Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6. Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7. Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8. Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com

21 dicembre 2018

[ME.3.18.1]


 MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999 nel periodo 1-1/ 30-6-2019  sono intervenute le seguenti variazioni:

- aumento della partecipazione di Finprog Italia (gruppo Doris) a n. 3.782.467 azioni (0,43% del c.s.) per acquisti di complessive n. 1.908.846 azioni,  

- la percentuale totale delle Azioni  aderenti all’Accordo di consultazione cresce dal 20,73% al 20,94%; riflette anche aumenti di capitale connessi all’esercizio di stock options e all’emissione di performance shares.

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il  comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 30 giugno 2019, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni  e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

 

Partecipanti 

 N. Azioni 

  % su totale azioni 

 % su cap. sociale

 
 
       

UniCredit S.p.A.

74.531.792

40,11%

8,40%

Gruppo Mediolanum

29.095.110

15,66%

3,28%

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

12,19%

2,55%

Mediolanum Vita  S.p.A.

6.450.398

3,47%

0,73%

Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

10,02%

2,10%

Fininvest S.p.A.

17.713.785

9,53%

2,00%

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

7,72%

1,62%

Gruppo Gavio

5.852.784

3,15%

0,66%

Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,78%

0,37%

Beniamino Gavio

1.271.642

0,68%

0,14%

Daniela Gavio

577.500

0,31%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,20%

0,04%

Marcello Gavio

332.000

0,18%

0,04%

Gruppo Ferrero  (Ferrero Int. S.A.)

5.722.500

3,08%

0,64%

Ferrero S.p.A.   

2.861.250

1,54%

0,32%

Sereco RE S.A.

2.861.250

1,54%

0,32%

Gruppo Pecci

4.657.500

2,51%

0,52%

TOSCO-FIN S.r.l.

4.034.850

2,17%

0,45%

S.M.I.L. S.r.l

622.650

0,34%

0,07%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (fam. Angelini)

4.000.000

2,15%

0,45%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

3.782.467

2,04%

0,43%

Sinpar S.p.A. (fam. Lucchini) (1)

3.409.213

1,83%

0,38%

Mais Partecipazioni Stabili  S.r.l. (I. Seragnoli) (1)

1.911.315

1,03%

0,22%

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,66%

0,14%

Romano Minozzi

929.100

0,50%

0,10%

Totale

185.796.163

100,00%

20,94%


______________

 

 

* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%,  UnipolSai  28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.
(1) Altre azioni non apportate: Sinpar S.p.A. n. 100.000 (0,01%), Mais Part. Stabili S.r.l. n. 1.612.080 (0,18%)

 

 

Premesse:

a)  i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra  indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c)  con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una  perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale  principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
       L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
       Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
       Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018) nonché da ultimo il 3 luglio 2019.

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

5 luglio 2019

[ME.3.19.1]


 MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999 si informa che, a seguito della cessione dell’intera partecipazione in Mediobanca (n. 74,5 mln. di azioni pari all’8,40%) effettuata il 6 novembre 2019, UniCredit S.p.A. non è più parte dell’Accordo. La percentuale complessiva delle azioni si riduce pertanto dal 20,94% al 12,54%.

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il  comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 6 novembre 2019, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni  e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

 

Partecipanti 

 N. Azioni 

  % su totale azioni 

 % su cap. sociale

 
 
       

Gruppo Mediolanum

29.095.110

15,66%

3,28%

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

12,19%

2,55%

Mediolanum Vita  S.p.A.

6.450.398

3,47%

0,73%

Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

10,02%

2,10%

Fininvest S.p.A.

17.713.785

9,53%

2,00%

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

7,72%

1,62%

Gruppo Gavio

5.852.784

3,15%

0,66%

Aurelia S.r.l.

3.300.000

1,78%

0,37%

Beniamino Gavio

1.271.642

0,68%

0,14%

Daniela Gavio

577.500

0,31%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,20%

0,04%

Marcello Gavio

332.000

0,18%

0,04%

Gruppo Ferrero  (Ferrero Int. S.A.)

5.722.500

3,08%

0,64%

Ferrero S.p.A.   

2.861.250

1,54%

0,32%

Sereco RE S.A.

2.861.250

1,54%

0,32%

Gruppo Pecci

4.657.500

2,51%

0,52%

TOSCO-FIN S.r.l.

4.034.850

2,17%

0,45%

S.M.I.L. S.r.l

622.650

0,34%

0,07%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (fam. Angelini)

4.000.000

2,15%

0,45%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

3.782.467

2,04%

0,43%

Sinpar S.p.A. (fam. Lucchini) (1)

3.409.213

1,83%

0,38%

Mais Partecipazioni Stabili  S.r.l. (I. Seragnoli) (1)

1.911.315

1,03%

0,22%

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

0,66%

0,14%

Romano Minozzi

929.100

0,50%

0,10%

Totale

111.264.371

100,00%

12,54%

______________

 

 * Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%,  UnipolSai  28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

(1) Altre azioni non apportate: Sinpar S.p.A. n. 100.000 (0,01%), Mais Part. Stabili S.r.l. n. 1.612.080 (0,18%)

 

 

 

Premesse:

a)  i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra  indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c)  con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una  perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale  principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
       L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
       Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
       Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

 

 

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018) nonché da ultimo l'8 novembre 2019.

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

9 novembre 2019

[ME.3.19.2]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999 si informa che:

- MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.p.A. è stata incorporata nella controllante al 100% MAIS S.p.A. che subentra nell’Accordo con efficacia dal 31 dicembre 2019;
- la partecipazione di Finprog Italia S.p.A. è cresciuta a n. 4.437.467 azioni (0,50% del c.s.) per acquisti di n. 655.000 azioni.
La percentuale complessiva delle azioni passa pertanto dal 12,54% al 12,61% del capitale sociale.

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il  comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 6 novembre 2019, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni  e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

 

Partecipanti 

 N. Azioni (1) 

  % su totale azioni 

 % su cap. sociale

 
 
       

Gruppo Mediolanum

29.095.110

26,00%

3,28%

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

20,23%

2,55%

Mediolanum Vita  S.p.A.

6.450.398

5,76%

0,73%

Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

16,64%

2,10%

Fininvest S.p.A.

17.713.785

15,83%

2,00%

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

12,81%

1,62%

Gruppo Gavio

5.852.784

5,23%

0,66%

Aurelia S.r.l.

3.300.000

2,95%

0,37%

Beniamino Gavio

1.271.642

1,14%

0,14%

Daniela Gavio

577.500

0,52%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,33%

0,04%

Marcello Gavio

332.000

0,30%

0,04%

Gruppo Ferrero  (Ferrero Int. S.A.)

5.722.500

5,11%

0,64%

Ferrero S.p.A.   

2.861.250

2,56%

0,32%

Sereco RE S.A.

2.861.250

2,56%

0,32%

Gruppo Pecci

4.657.500

4,16%

0,52%

TOSCO-FIN S.r.l.

4.034.850

3,61%

0,45%

S.M.I.L. S.r.l

622.650

0,56%

0,07%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)
4.437.467
3,96%
0,50%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (fam. Angelini)

4.000.000

3,57%

0,45%

Sinpar S.p.A. (fam. Lucchini)

3.409.213

3,05%

0,38%

Mais S.p.A. (I. Seragnoli)

1.911.315

1,71%

0,22%

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

1,09%

0,14%

Romano Minozzi

929.100

0,83%

0,10%

Totale

111.919.371

100,00%

12,61%

______________

 

 * Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%,  UnipolSai  28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.

(1) Altre azioni non apportate: Sinpar S.p.A. n. 100.000 (0,01%), Mais Part. Stabili S.r.l. n. 1.612.080 (0,18%)

 

 

 

Premesse:

a)  i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra  indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c)  con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una  perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale  principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
       L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
       Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
       Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

 

 

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018) nonché da ultimo il 20 dicembre 2019.

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

21 dicembre 2019

[ME.3.19.3]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999, si comunica che a seguito della cessione da parte di Fininvest S.p.A., il 17 maggio 2021, dell’intera partecipazione in Mediobanca (n. 17,7 mln. di azioni pari a circa il 2% del capitale sociale) la stessa non è più parte dell’Accordo, la cui percentuale delle azioni aderenti si riduce dal 12,61% a 10,62% del capitale sociale di Mediobanca.

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 17 maggio 2021, il numero delle azioni apportate ("Azioni"), le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

Partecipanti 

 N. Azioni (1) 

  % su totale Azioni

 % su cap. sociale

 
 
       

Gruppo Mediolanum

29.095.110

30,88%

3,28%

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

24,04%

2,55%

Mediolanum Vita  S.p.A.

6.450.398

6,85%

0,73%

Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

19,77%

2,10%

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

15,22%

1,62%

Gruppo Gavio

5.852.784

6,21%

0,66%

Aurelia S.r.l.

3.300.000

3,50%

0,37%

Beniamino Gavio

1.271.642

1,35%

0,14%

Daniela Gavio

577.500

0,61%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,39%

0,04%

Marcello Gavio

332.000

0,35%

0,04%

Gruppo Ferrero  (Ferrero Int. S.A.)

5.722.500

6,07%

0,64%

Ferrero S.p.A.   

2.861.250

3,04%

0,32%

Sereco RE S.A.

2.861.250

3,04%

0,32%

Gruppo Pecci

4.657.500

4,94%

0,52%

TOSCO-FIN S.r.l.

4.034.850

4,28%

0,45%

S.M.I.L. S.r.l

622.650

0,66%

0,07%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)
4.437.467

4,71%

0,50%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (fam. Angelini)

4.000.000

4,25%

0,45%

Sinpar S.p.A. (fam. Lucchini)

3.409.213

3,62%

0,38%

Mais S.p.A. (I. Seragnoli)

1.911.315

2,03%

0,22%

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

1.225.350

1,30%

0,14%

Romano Minozzi

929.100

0,99%

0,10%

Totale

94.205.586

100,00%

10,62%

 


___________
*     Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%,  UnipolSai  28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.  
(1)   Altre azioni non apportate: Sinpar S.p.A. n. 100.000 (0,01%), Mais S.p.A. n. 1.612.080 (0,18%), Aurelia n. 600.300 (0,07%)

 

 

Premesse:

 

 

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018) nonché da ultimo il 19 maggio 2021.

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

20 maggio 2021

[ME.3.21.1]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999, si informa che la partecipazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A., a seguito di acquisti per n. 1 mln. di azioni Mediobanca nel periodo 22 – 25 giugno 2021, è salita a n. 2.225.350 azioni, pari allo 0,25% del capitale sociale. La percentuale delle azioni aderenti all’Accordo aumenta pertanto dal 10,62% al 10,73%.

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 30 giugno 2021, il numero delle azioni apportate ("Azioni"), le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

Partecipanti 

 N. Azioni (1) 

  % su totale Azioni

 % su cap. sociale

 
 
       

Gruppo Mediolanum

29.095.110

30,56%

3,28%

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

23,79%

2,55%

Mediolanum Vita  S.p.A.

6.450.398

6,78%

0,73%

Schematrentatre S.p.A. (Edizione S.r.l.)

18.625.029

19,56%

2,10%

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

15,06%

1,62%

Gruppo Gavio

5.852.784

6,15%

0,66%

Aurelia S.r.l.

3.300.000

3,47%

0,37%

Beniamino Gavio

1.271.642

1,34%

0,14%

Daniela Gavio

577.500

0,61%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,39%

0,04%

Marcello Gavio

332.000

0,35%

0,04%

Gruppo Ferrero  (Ferrero Int. S.A.)

5.722.500

6,01%

0,64%

Ferrero S.p.A.   

2.861.250

3,01%

0,32%

Sereco RE S.A.

2.861.250

3,01%

0,32%

Gruppo Pecci

4.657.500

4,89%

0,52%

TOSCO-FIN S.r.l.

4.034.850

4,24%

0,45%

S.M.I.L. S.r.l

622.650

0,65%

0,07%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)
4.437.467

4,66%

0,50%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (fam. Angelini)

4.000.000

4,20%

0,45%

Sinpar S.p.A. (fam. Lucchini)

3.409.213

3,58%

0,38%

Mais S.p.A. (I. Seragnoli)

1.911.315

2,01%

0,22%

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

2.225.350

2,34%

0,25%

Romano Minozzi

929.100

0,98%

0,10%

Totale

95.205.586

100,00%

10,73%

 


___________
*     Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%,  UnipolSai  28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.  
(1)   Altre azioni non apportate: Sinpar S.p.A. n. 100.000 (0,01%), Mais S.p.A. n. 1.612.080 (0,18%), Aurelia n. 600.300 (0,07%)

 

 

Premesse:

 

 

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018) nonché da ultimo il 1 luglio 2021.

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

1 luglio 2021

[ME.3.21.2]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999, con riferimento alla composizione dell’Accordo si comunicano le seguenti variazioni :

  • adesione di Monge & C. S.p.A. con n. 9.667.350 azioni Mediobanca (1,09%),
  • Gruppo Gavio: nel periodo 8-19 luglio 2021 Aurelia S.r.l. ha apportato all’Accordo n. 1 mln. di azioni. La sua partecipazione è salita pertanto a n. 4,3 mln. azioni (0, 48% del capitale sociale) e quella del Gruppo Gavio a n. 6,9 mln. (0,77%),
  • Gruppo Lucchini: il 27 settembre scorso ha apportato n. 1,1 mln. di azioni di proprietà Gilpar S.p.A. (100% famiglia). Parallelamente, Sinpar S.p.A. ha apportato n. 173 mila azioni. La partecipazione del Gruppo Lucchini è pertanto di n. 4,7 mln di azioni Mediobanca pari allo 0,53% del capitale sociale.

Per effetto di quanto sopra la percentuale vincolata all’Accordo sale dal 10,73% al 12,08% del capitale sociale.

Nei termini previsti dall’Accordo è pervenuta la disdetta da parte di Schematrentatre S.p.A. (Edizione) (2,1% del capitale sociale), avente efficacia dal prossimo 1°gennaio 2022. Per effetto di tale disdetta, salve altre variazioni, la percentuale rappresentata dall’Accordo si attesterà a circa il 10% del capitale sociale. L’Accordo è da ritenersi automaticamente rinnovato per altri tre anni sino al 31.12.2024.

Invariato il testo dell’Accordo le cui informazioni essenziali sono di seguito riportate.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 1° ottobre 2021, il numero delle azioni apportate ("Azioni"), le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

 

 N. Azioni (1)

  % su totale azioni 

 % su cap. sociale

 
 

Gruppo Mediolanum

           29.095.110

27,15%

3,28%

Banca Mediolanum S.p.A.

                       22.644.712

21,13%

2,55%

Mediolanum Vita  S.p.A.

                         6.450.398

6,02%

0,73%

Schematrentatre S.p.A.  (Edizione S.r.l.)

           18.625.029

17,38%

2,10%

FIN.PRIV. S.r.l.*

           14.340.218

13,38%

1,62%

Monge & C. S.p.A. (Fam. Monge)

           9.667.350

9,02%

1,09%

Gruppo Gavio

            6.852.784

6,39%

0,77%

Aurelia S.r.l.

4.300.000

4,01%

0,48%

Beniamino Gavio

1.271.642

1,19%

0,14%

Daniela Gavio

                             577.500

0,54%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,35%

0,04%

Marcello Gavio

                             332.000

0,31%

0,04%

Gruppo Ferrero  (Ferrero Int.)

            5.722.500

5,34%

0,64%

Ferrero S.p.A.   

2.861.250

2,67%

0,32%

Sereco RE S.A.

2.861.250

2,67%

0,32%

Gruppo Lucchini

           4.697.513

4,38%

0,53%

Sinpar S.p.A.

                          3.582.213

3,34%

0,40%

Gilpar S.p.A.

1.115.300

1,04%

0,13%

Gruppo Pecci

            4.657.500

4,35%

0,52%

TOSCO-FIN S.r.l.

                4.034.850

3,77%

0,45%

S.M.I.L. S.r.l

                    622.650

0,58%

0,07%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

            4.437.467

4,14%

0,50%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (1) (Fam. Angelini)

            4.000.000

3,73%

0,45%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.  

            2.225.350

2,08%

0,25%

MAIS S.p.A. (1) (I. Seragnoli)

            1.911.315

1,78%

0,22%

Romano Minozzi

               929.100

0,87%

0,10%

Totale

       107.161.236

100,00%

12,08%

 

 

___________
*     Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%,  UnipolSai  28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.  
(1)   Altre azioni non apportate: Mais S.p.A. n. 1.612.080 (0,18%), Angelini Partecipazioni Fin. n. 4.000.000 (0,45%).

 

 

Premesse:

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2024 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

2 ottobre 2021

[ME.3.21.3]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999 è riportata la composizione dell’Accordo al 1° gennaio 2022 che riflette la disdetta di Schematrentatre S.p.A. (Edizione) e la variazione del capitale sociale di Mediobanca.

Invariato il testo dell’Accordo.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 1° gennaio 2022, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

Partecipanti

 N. Azioni (1)

  % su totale azioni 

 % su cap. sociale

 
 

Gruppo Mediolanum

           29.095.110

32,86%

3,37%

Banca Mediolanum S.p.A.

                       22.644.712

25,58%

2,62%

Mediolanum Vita  S.p.A.

                         6.450.398

7,28%

0,75%

FIN.PRIV. S.r.l.*

           14.340.218

16,20%

1,66%

Monge & C. S.p.A. (Fam. Monge)

            9.667.350

10,92%

1,12%

Gruppo Gavio

            6.852.784

7,74%

0,79%

Aurelia S.r.l.

4.300.000

4,86%

0,50%

Beniamino Gavio

1.271.642

1,44%

0,15%

Daniela Gavio

                             577.500

0,65%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,42%

0,04%

Marcello Gavio

                             332.000

0,37%

0,04%

Gruppo Ferrero (Ferrero Int. S.A.)

            5.722.500

6,46%

0,66%

Ferrero S.p.A.   

2.861.250

3,23%

0,33%

Sereco RE S.A.

2.861.250

3,23%

0,33%

Gruppo Lucchini

           4.697.513

5,31%

0,54%

Sinpar S.p.A.

                          3.582.213

4,05%

0,41%

Gilpar S.p.A.

1.115.300

1,26%

0,13%

Gruppo Pecci

            4.657.500

5,26%

0,54%

TOSCO-FIN S.r.l.

                4.034.850

4,56%

0,47%

S.M.I.L. S.r.l.

                    622.650

0,70%

0,07%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

            4.437.467

5,01%

0,51%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (Fam. Angelini)

            4.000.000

4,52%

0,46%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.  (C. Acutis)

            2.225.350

2,51%

0,26%

MAIS S.p.A. (I. Seragnoli)

            1.911.315

2,16%

0,22%

Romano Minozzi

               929.100

1,05%

0,11%

Totale

         88.536.207

100,00%

10,24%

 

 

__________
*       Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Stellantis 14,3%, Telecom 14,3%, UnipolSai 28,5%.
(1)    Altre azioni non apportate: Mais S.p.A. n. 1.612.080 (0,19%), Monge & C. n. 700.000 (0,08%), Aurelia n. 130.000 (0,02%).

 

 


Premesse:

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2024 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

4 gennaio 2022

[ME.3.22.1]


 MEDIOBANCA SPA

Premesse
Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/999 è riportata la composizione dell’Accordo al 24 febbraio 2022 che riflette l'adesione di Fin.Fer. S.p.A. (Gruppo Pittini) con n. 3.518.728 azioni Mediobanca (0,41% del capitale sociale).

Invariato il testo dell’Accordo.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 24 febbraio 2022, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

 Partecipanti

 N. Azioni (1) 

  % su totale azioni 

 % su cap. sociale

 
 
       

Gruppo Mediolanum

           29.095.110

31,61%

3,37%

Banca Mediolanum S.p.A.

                       22.644.712

24,60%

2,62%

Mediolanum Vita  S.p.A.

                         6.450.398

7,01%

0,75%

FIN.PRIV. S.r.l.*

           14.340.218

15,58%

1,66%

Monge & C. S.p.A. (fam. Monge)

            9.667.350

10,50%

1,12%

Gruppo Gavio

            6.852.784

7,44%

0,79%

Aurelia S.r.l. 

4.300.000

4,67%

0,50%

Beniamino Gavio

1.271.642

1,38%

0,15%

Daniela Gavio

                             577.500

0,63%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,40%

0,04%

Marcello Gavio

                             332.000

0,36%

0,04%

Gruppo Ferrero

            5.722.500

6,22%

0,66%

Ferrero S.p.A.   

2.861.250

3,11%

0,33%

Sereco RE S.A.

2.861.250

3,11%

0,33%

Gruppo Lucchini

            4.697.513

5,10%

0,54%

Sinpar S.p.A.

                          3.582.213

3,89%

0,41%

Gilpar S.p.A.

1.115.300

1,21%

0,13%

Gruppo Pecci

            4.657.500

5,06%

0,54%

TOSCO-FIN S.r.l.

                4.034.850

4,38%

0,47%

S.M.I.L. S.r.l

                    622.650

0,68%

0,07%

Finprog Italia S.p.A.

            4.437.467

4,82%

0,51%

Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. 

            4.000.000

4,35%

0,46%

Fin. Fer. S.p.A. (Gruppo Pittini)

           3.518.728

3,82%

0,41%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

            2.225.350

2,42%

0,26%

MAIS S.p.A.

            1.911.315

2,08%

0,22%

Romano Minozzi

               929.100

1,01%

0,11%

Totale

         92.054.935

100,00%

10,65%

 

 

__________
*          Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Stellantis 14,3%, Telecom 14,3%, UnipolSai 28,5%.
(1)    Altre azioni non apportate: Mais S.p.A. n. 1.612.080 (0,19%), Monge & C. n. 700.000 (0,08%), Aurelia n. 255.000 (0,03%).

 

 

Premesse:

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2024 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

1° marzo 2022

[ME.3.22.2]


MEDIOBANCA SPA

Premesse

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/1999, nel periodo 1/7/2022 - 30/6/ 2023 (data di chiusura dell’esercizio) sono intervenute le seguenti variazioni:

- modifica della denominazione sociale di Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l.  in Angelini Investments S.r.l.,
- vendita da Ferrero S.p.A. a Sereco RE S.A. di n. 1.430.625 azioni Mediobanca, invariate nel totale le azioni del Gruppo Ferrero aderenti all’Accordo
- apporto all’Accordo, in data 28 giugno 2023, di ulteriori n. 100 mila azioni da parte di Fin.Prog. Italia S.p.A., la cui partecipazione si incrementa a n. 4.537.467 azioni, la percentuale aumenta dallo 0,52% allo 0,53% del capitale di Mediobanca,
- variazioni del capitale sociale di Mediobanca (a seguito dell’annullamento di azioni proprie e dell’emissione di performance shares)

Invariato il testo dell’Accordo.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 30 giugno 2023, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

 Partecipanti

 N. Azioni (1) 

  % su totale azioni 

 % su cap. sociale

 
 
       

Gruppo Mediolanum

           29.095.110

31,57%

3,43%

Banca Mediolanum S.p.A.

                       22.644.712

24,57%

2,67%

Mediolanum Vita  S.p.A.

                         6.450.398

7,00%

0,76%

FIN.PRIV. S.r.l.*

           14.340.218

15,56%

1,69%

Monge & C. S.p.A. (fam. Monge)

            9.667.350

10,49%

1,14%

Gruppo Gavio

            6.852.784

7,44%

0,81%

Aurelia S.r.l. 

4.300.000

4,67%

0,51%

Beniamino Gavio

1.271.642

1,38%

0,15%

Eredi Daniela Gavio

                             577.500

0,63%

0,07%

Eredi Marcellino Gavio

371.642

0,40%

0,04%

Marcello Gavio

                             332.000

0,36%

0,04%

Gruppo Ferrero

            5.722.500

6,21%

0,67%

Ferrero S.p.A.   

1.430.625

1,56%

0,17%

Sereco RE S.A.

 4.291.875

4,66%

0,51%

Gruppo Lucchini

            4.697.513

5,10%

0,55%

Sinpar S.p.A.

                          3.582.213

3,89%

0,42%

Gilpar S.p.A.

1.115.300

1,21%

0,13%

Gruppo Pecci

            4.657.500

5,05%

0,55%

TOSCO-FIN S.r.l.

                4.034.850

4,38%

0,48%

S.M.I.L. S.r.l

                    622.650

0,68%

0,07%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

            4.537.467

4,92%

0,53%

Angelini Investments S.r.l.  (fam. Angelini)

            4.000.000

4,34%

0,47%

Fin. Fer. S.p.A. (Gruppo Pittini)

           3.518.728

3,82%

0,41%

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

            2.225.350

2,41%

0,26%

MAIS S.p.A. (I. Seragnoli)

            1.911.315

2,07%

0,23%

Romano Minozzi

               929.100

1,01%

0,11%

Totale

         92.154.935

100,00%

10,85%

 


__________
*          Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Stellantis 14,3%, Telecom 14,3%, UnipolSai 28,5%.
(1)    Altre azioni non apportate: Monge & C. n. 2.232.650 az. (0,26%), Fin.Fer.  n. 1.878.887 az. (0,22%), Mais n. 1.612.080 az. (0,19%), Aurelia n. 300.000 az. (0,04%), Gilpar n.135.000 az. (0,02%).

 

 

 

Premesse:

 

 

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2024 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

4 luglio 2023

[ME.3.23.1]


 

MEDIOBANCA SPA

Le informazioni essenziali sono state aggiornate per riflettere le seguenti variazioni:
- intestazione a Beniamino Gavio, per successione, in data 20 gennaio 2024 delle azioni Mediobanca aderenti all’Accordo di Daniela Gavio e degli Eredi Marcellino Gavio, rispettivamente n. 577.500 azioni e n. 371.642 azioni. Resta invariata la partecipazione complessiva del Gruppo Gavio.
- variazione del capitale sociale di Mediobanca per emissione di performance shares.

* * *

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 26 gennaio 2024, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

Partecipanti

 N. Azioni (1)

 % su totale azioni

 % su cap. sociale

 
 

Gruppo Mediolanum

29.095.110

31,57%

3,42%

Banca Mediolanum S.p.A.

22.644.712

24,57%

2,66%

Mediolanum Vita S.p.A.

6.450.398

7,00%

0,76%

FIN.PRIV. S.r.l.*

14.340.218

15,56%

1,69%

Monge & C. S.p.A. (Fam. Monge) 

9.667.350

10,49%

1,14%

Gruppo Gavio

6.852.784

7,44%

0,81%

Aurelia S.r.l. 

4.300.000

4,67%

0,51%

Beniamino Gavio

2.220.784

2,41%

0,26%

Marcello Gavio

332.000

0,36%

0,04%

Gruppo Ferrero

5.722.500

6,21%

0,67%

Ferrero S.p.A.  

1.430.625

1,55%

0,17%

Sereco RE S.A.

4.291.875

4,66%

0,50%

Gruppo Lucchini

4.697.513

5,10%

0,55%

Sinpar S.p.A.

3.582.213

3,89%

0,42%

Gilpar S.p.A.

1.115.300

1,21%

0,13%

Gruppo Pecci

4.657.500

5,05%

0,55%

TOSCO-FIN S.r.l.

4.034.850

4,38%

0,48%

S.M.I.L. S.r.l

622.650

0,68%

0,07%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

4.537.467

4,92%

0,53%

Angelini Investments S.r.l. (Fam. Angelini)

4.000.000

4,34%

0,47%

Fin. Fer. S.p.A. (Gruppo Pittini)

3.518.728

3,82%

0,41%

Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)

2.225.350

2,41%

0,26%

MAIS S.p.A.

1.911.315

2,07%

0,22%

Romano Minozzi

929.100

1,01%

0,11%

Totale

92.154.935

100,00 %

10,84%

 

_________
*        Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Stellantis 14,3%, Telecom 14,3% e UnipolSai 28,5%.
(1)    Altre azioni non apportate: Monge & C. n. 2.232.650 az. (0,26%), Mais n. 1.612.080 az. (0,19%), Aurelia n. 750.000 az. (0,09%), Fin.Fer. n. 350.776 az. (0,04%), Gilpar n.135.000 az. (0,02%).

 

 

Premesse:

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2024 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

26 gennaio 2024

[ME.3.24.1]


 

MEDIOBANCA SPA

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/1999 è riportata la composizione al 22 febbraio 2024 dell’Accordo che riflette:
-    l’adesione all’Accordo di Valsabbia Investimenti S.p.A. (Famiglie Brunori, Cerqui e Oliva - primario gruppo attivo nel settore siderurgico) con n.1,2 milioni di azioni Mediobanca (0,14% del capitale sociale) e di PLT Holding Srl (Famiglia Tortora – primario gruppo attivo nel settore delle energie rinnovabili), con n. 4 milioni di azioni (0,47%).
-    la cessione da parte di Angelini Investmens Srl delle n. 4 milioni di azioni (0,47 %), già facenti parte dell’Accordo.
La percentuale delle azioni aderenti aumenta pertanto da 10,84% a 10,98% del capitale sociale di Mediobanca.

***

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 22 febbraio 2024, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca.

Partecipanti

 N. Azioni (1)

 % su totale azioni

 % su cap. sociale

 
 

Gruppo Mediolanum

    29.095.110

31,17%

3,42%

Banca Mediolanum S.p.A.

 22.644.712

24,26%

2,66%

Mediolanum Vita S.p.A.

  6.450.398

6,91%

0,76%

FIN.PRIV. S.r.l.*

    14.340.218

15,36%

1,69%

Monge & C. S.p.A. (fam. Monge) 

      9.667.350

10,36%

1,14%

Gruppo Gavio

      6.852.784

7,34%

0,81%

Aurelia S.r.l. 

4.300.000

4,61%

0,51%

Beniamino Gavio

2.220.784

2,38%

0,26%

Marcello Gavio

           332.000

0,36%

0,04%

Gruppo Ferrero

      5.722.500

6,13%

0,67%

Ferrero S.p.A.  

1.430.625

1,53%

0,17%

Sereco RE S.A.

4.291.875

4,60%

0,50%

Gruppo Lucchini

      4.697.513

5,03%

0,55%

Sinpar S.p.A.

        3.582.213

3,84%

0,42%

Gilpar S.p.A.

1.115.300

1,19%

0,13%

Gruppo Pecci

      4.657.500

4,99%

0,55%

TOSCO-FIN S.r.l.

        4.034.850

4,32%

0,48%

S.M.I.L. S.r.l

           622.650

0,67%

0,07%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

      4.537.467

4,86%

0,53%

PLT Holding Srl (fam. Tortora)

      4.000.000

4,28%

0,47%

Fin. Fer. S.p.A. (Gruppo Pittini)

      3.518.728

3,77%

0,41%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.  (C. Acutis)

      2.225.350

2,38%

0,26%

MAIS S.p.A.

      1.911.315

2,05%

0,22%

Valsabbia Investimenti S.p.A.

      1.200.000

1,29%

0,14%

Romano Minozzi

          929.100

1,00%

0,11%

 Totale 

  93.354.935

100,00%

10,98%


_________
*   Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Stellantis 14,3%, Telecom 14,3% e UnipolSai 28,5%.
(1) Altre azioni non apportate: Monge & C. n. 2.232.650 (0,26%), Mais n. 1.612.080 (0,19%), Fin.Fer. n. 350.776 (0,04%), Aurelia n. 300.000 (0,04%), Gilpar 135.000 (0,02%).

Premesse:

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2024 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

24 febbraio 2024

[ME.3.24.2]


MEDIOBANCA SPA

Le seguenti informazioni essenziali sono state aggiornate, ai sensi degli articoli 129 e 131 RE, in considerazione dell’intervenuto rinnovo tacito del patto per un periodo tre anni a far data dal 1° gennaio 2025 e, quindi, fino al 31 dicembre 2027; e per dare atto delle seguenti variazioni:

  • apporto da parte di Finprog Italia di ulteriori 1,6 mln di azioni Mediobanca. La sua partecipazione pertanto è di n. 6,1 mln. azioni (0, 73% del capitale sociale)
  • la riduzione del numero delle azioni componenti il capitale sociale di Mediobanca per annullamento di azioni proprie in portafoglio.

La percentuale delle azioni aderenti è pertanto aumentata da 10,98% a 11,40% del capitale sociale di Mediobanca.

***

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 3 ottobre 2024, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca. 

 

Partecipanti

N. Azioni  (1)

 % su totale azioni

 % su cap. sociale

Gruppo Mediolanum

           29.095.110

30,65%

3,49%

Banca Mediolanum S.p.A.

             22.644.712

23,85%

2,72%

Mediolanum Vita  S.p.A.

               6.450.398

6,79%

0,77%

FIN.PRIV. S.r.l.*

           14.340.218

15,10%

1,72%

Monge & C. S.p.A. (fam. Monge) 

              9.667.350

10,18%

1,16%

Gruppo Gavio

              6.852.784

7,22%

0,82%

Aurelia S.r.l. 

4.300.000

4,53%

0,52%

Beniamino Gavio

2.220.784

2,34%

0,27%

Marcello Gavio

                  332.000

0,35%

0,04%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

              6.120.000

6,45%

0,73%

Gruppo Ferrero

              5.722.500

6,03%

0,69%

Ferrero S.p.A.  

1.430.625

1,51%

0,17%

Sereco RE S.A.

4.291.875

4,52%

0,52%

Gruppo Lucchini

              4.697.513

4,95%

0,56%

Sinpar S.p.A.

               3.582.213

3,77%

0,43%

Gilpar S.p.A.

1.115.300

1,17%

0,13%

Gruppo Pecci

              4.657.500

4,91%

0,56%

TOSCO-FIN S.r.l.

               4.034.850

4,25%

0,48%

S.M.I.L. S.r.l

                  622.650

0,66%

0,07%

PLT Holding Srl (fam. Tortora)

              4.000.000

4,21%

0,48%

Fin. Fer. S.p.A. (Gruppo Pittini)

              3.518.728

3,71%

0,42%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.  (C. Acutis)

              2.225.350

2,34%

0,27%

MAIS S.p.A.  (I: Seragnoli)

              1.911.315

2,01%

0,23%

Valsabbia Investimenti Srl

              1.200.000

1,26%

0,14%

Romano Minozzi

                 929.100

0,98%

0,11%

 Totale 

        94.937.468

100,00%

11,40%

 _________
*   Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Stellantis 14,3%, Telecom 14,3% e Unipol Gruppo 28,5%.
(1) Altre azioni non apportate: Monge & C. n. 2.232.650 (0,27%), Mais n. 1.612.080 (0,19%), Fin.Fer. n. 350.776 (0,04%), Gilpar 135.000 (0,02%).


Premesse:

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2027 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

3 ottobre 2024

[ME.3.24.3]


MEDIOBANCA SPA

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, è riportata la composizione dell’Accordo, che riflette:

  • la vendita, in data 24 gennaio 2025, da Ferrero S.p.A. a Sereco RE S.A. delle n. 1.430.625 azioni Mediobanca. Invariate le azioni del Gruppo Ferrero che ora aderisce all’Accordo unicamente tramite Sereco RE. S.A.,
  • l’apporto da parte di Finprog Italia di ulteriori n. 1.880.000 azioni Mediobanca. La sua partecipazione è salita a n. 8 mln. azioni (0,96% del capitale sociale),
  • la variazione del capitale sociale Mediobanca (9 dicembre 2024) a seguito dell’emissione di performance shares.

La percentuale delle azioni aderenti è pertanto aumentata dall’11,40% all’11,62%del capitale sociale di Mediobanca.

***

Tipo di accordo e finalità: Accordo di consultazione sottoscritto il 20 dicembre 2018 (riconducibile alla fattispecie indicata dall’art. 122, comma 5, lett. a), del D.lgs. 58/98): in una prospettiva di collaborazione, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescit

el Gruppo, assicurandone unità di indirizzo gestionale nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza. L’Accordo regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento del Gruppo.

Partecipanti e numero di azioni oggetto dell’Accordo: nella tabella seguente sono indicati i partecipanti all’Accordo al 29 gennaio 2025, il numero delle azioni apportate, le percentuali sul totale delle Azioni e sull’intero capitale sociale di Mediobanca. 

Partecipanti

 N. Azioni (1)

 % su totale azioni

% su cap. sociale

Gruppo Mediolanum

           29.095.110

30,05%

3,49%

Banca Mediolanum S.p.A.

             22.644.712

23,39%

2,72%

Mediolanum Vita S.p.A.

               6.450.398

6,66%

0,77%

FIN.PRIV. S.r.l.*

           14.340.218

14,81%

1,72%

Monge & C. S.p.A. (fam. Monge) 

              9.667.350

9,99%

1,16%

Finprog Italia S.p.A. (Gruppo Doris)

              8.000.000

8,26%

0,96%

Gruppo Gavio

              6.852.784

7,08%

0,82%

Aurelia S.r.l. 

4.300.000

4,44%

0,52%

Beniamino Gavio

2.220.784

2,29%

0,27%

Marcello Gavio

                  332.000

0,34%

0,04%

Sereco RE S.A.(Gruppo Ferrero)

              5.722.500

5,91%

0,69%

Gruppo Lucchini

              4.697.513

4,85%

0,56%

Sinpar S.p.A.

               3.582.213

3,70%

0,43%

Gilpar S.p.A.

1.115.300

1,15%

0,13%

Gruppo Pecci

              4.657.500

4,81%

0,56%

TOSCO-FIN S.r.l.

               4.034.850

4,17%

0,48%

S.M.I.L. S.r.l

                  622.650

0,64%

0,07%

PLT Holding Srl (fam. Tortora)

              4.000.000

4,13%

0,48%

Fin. Fer. S.p.A. (Gruppo Pittini)

              3.518.728

3,63%

0,42%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.  (C. Acutis)

              2.225.350

2,30%

0,27%

MAIS S.p.A.

              1.911.315

1,97%

0,23%

Valsabbia Investimenti Srl

              1.200.000

1,24%

0,14%

Romano Minozzi

                 929.100

0,96%

0,11%

 Totale 

        96.817.468

100,00%

11,62%

 _________

*   Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Stellantis 14,3%, Telecom 14,3% e Unipol Gruppo 28,5%.
(1) Altre azioni non apportate: Monge & C. n. 2.232.650 (0,27%), Mais n. 1.612.080 (0,19%), Fin.Fer. n. 350.776 (0,04%), Gilpar 135.000 (0,02%).


Premesse:

a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi sopra indicati;
b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, scaduto il 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
c) con l’obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1.    I partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili. Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui sopra, i partecipanti potranno: a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse; b)emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse; c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni, restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell’assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni. Sono tuttavia impegnati a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente dell’Accordo, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle Azioni di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo. Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all’acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all’esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca ciascun partecipante è impegnato a non porre in essere operazioni che facciamo sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto di tale principio dovessero sorgere obblighi di OPA.

2.    I partecipanti eleggono un Comitato, a fini istruttori e organizzativi, formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell’Accordo che rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata dell’Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l’indicazione dell’eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell’Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall’Assemblea. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell’Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

3.    L’Assemblea dei partecipanti si riunirà per deliberare in ordine: a) all’ammissione di nuovi partecipanti; b) alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell’ipotesi residuale di cui al punto 4, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato; c) alle modifiche del presente Accordo; d) alle nomine dei componenti e alle funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente; e) a ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo. L’Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L’obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza della Assemblea dei partecipanti. Gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders.
Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all’esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente punto 3 b), l’Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall’Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca. L’Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell’Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

4.    Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall’Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle best practices internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.
Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall’Assemblea. Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l’Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti sopra riportati. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l’Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca. L’Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l’approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell’Assemblea dei soci della Banca.

5.    Il Presidente dell’Accordo, nominato dall’Assemblea dei partecipanti, presiede l’Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

6.    Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l’effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

7.    Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2027 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

8.    Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di Azioni, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera dell’Assemblea.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano (n. prot. 529407/2018).

Estratto disponibile su www.mediobanca.com.

28 gennaio 2025

[ME.3.25.1]