Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

G. & A. MONTANARI & CO. SOCIETA' D'ARMAMENTO PER AZIONI 

I seguenti Azionisti di "G.& A. Montanari & Co. Società d'Armamento per Azioni", con sede legale in Trieste Corso Italia n.31, capitale sociale di Euro 6.761.713,75 interamente versato, suddiviso in n. 1.307.875 azioni ordinarie di nominali Euro 5,17 cadauna, iscritta al n.4409 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trieste, codice fiscale e partita iva 00055080329 ( in seguito la "Società"), proprietari di complessive n. 1.284.981 azioni ordinarie di nominali Euro 5,17 cadauna, hanno aderito al Patto conferendo nel sindacato n. 1.284.981 azioni pari ad una percentuale del 98,249 % del totale della azioni costituenti l'intero capitale sociale:

Azionista Azioni possedute e conferite % sul totale conferito % sul capitale sociale

Corrado Arturo Montanari
MNT CRD 41D17D488C

218.863

17,03239 

16,7342

Rodolfo Montanari
MNT RLF 46M30D488R

217.977 

16,96344 

16,6665

Cristina Montanari
MNT CST 51H45D488J

132.565 

10,31649 

10,13591

Federico Montanari 
MNT FRC 62H23D488M

127.309 

9,90746 

9,734

Mariangela Montanari 
MNT MNG 47L51D488R

127.281 

9,90528 

9,73189;

Fabio Montanari 
MNT FBA 54E07D488C

126.438 

9,83967 

9,6675

Servizio Italia Soc. Fiduciaria 
e di Servizi p.A. C.F. 00451690580

113.950 

8,86783

8,7126

Elisabetta Montanari 
MNT LBT 52S43 D488W

82.843 

6,44702 

6,33417

Viarda Montanari 
MNT VRD 36M68D488S

81.099 

6,31129 

6,2008

Stefania Montanari 
MNT SFN 50C54D488E

56.656 

4,40909 

4,3319

Hanno sottoscritto in data 26 maggio 2003 un Patto parasociale di cui vengono di seguito riassunte le principali disposizioni:

Indicazione del soggetto depositario.

Le azioni sindacate dovranno essere e restare depositate, per tutta la durata originaria o prorogata del Patto, presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Contenuto del Patto.

I Partecipanti, al fine di assicurare uniformità e continuità di indirizzo nella gestione e nel proseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società, intendono disciplinare:

- la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate;

- la designazione e la determinazione dei relativi compensi degli Amministratori della G. & A. Montanari & Co. S.p.A nonché la designazione degli Amministratori delle Società sue controllate proponendone i relativi compensi;

- il trasferimento delle azioni possedute e conferite nel Patto, per complessive n. 1.284.981 azioni, corrispondenti al 98,249 % del capitale sociale;

- i principi guida per la valutazione delle azioni possedute in G. & A. Montanari & Co. S.p.A. e sindacate.

Partecipazione alle Assemblee ed esercizio del diritto di voto

I Partecipanti si obbligano reciprocamente ad esercitare il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Designazione degli Amministratori e determinazione dei relativi compensi.

I Partecipanti si obbligano reciprocamente a designare gli Amministratori della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate, proponendoli per la nomina alle relative Assemblee, proponendone altresì i relativi compensi, in conformità di quanto deliberato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Vincoli ai trasferimenti delle azioni.

Per tutta la durata del Patto i Partecipanti si impegnano a non vendere, offrire, o cedere, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate e quelle che dovessero derivare agli stessi dalle azioni sindacate per assegnazione gratuita o per aumento di capitale a pagamento, ovvero per modifica dei valori dei titoli.

In deroga a quanto sopra:

a) le azioni vincolate in Sindacato da parte dei Partecipanti sono trasferibili a favore dei parenti, ascendenti e discendenti, entro il 2 grado, in conformità alle previsioni della Statuto di G. & A. Montanari & Co. S.p.A. a condizione che i destinatari si impegnino ad accettare i vincoli previsti dal patto di Sindacato e con preventiva comunicazione al Presidente del Sindacato;

b) le azioni vincolate in forza del presente patto di Sindacato sono liberamente trasferibili, oltre che in favore dei parenti entro il 2 grado, anche tra i partecipanti, per accordi diretti tra i partecipanti stessi. Nel caso di accordi diretti tra i partecipanti stessi, il venditore dovrà comunicare l'offerta, corredata da tutti gli elementi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del patto di Sindacato e da questo, con lo stesso mezzo, entro 10 giorni dal ricevimento, agli altri Partecipanti i quali avranno diritto di prelazione all'acquisto, alle stesse condizioni, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, per una quota pari alla percentuale di azioni da essi vincolate al Sindacato. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà risultare da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La mancata comunicazione entro il termine equivale a rifiuto. Nel caso di rinuncia all'acquisto da parte di taluno dei Partecipanti, il relativo diritto di prelazione verrà attribuito pro-quota agli altri Partecipanti;

c) Nell'ipotesi di mancato accordo fra i Partecipanti spetta comunque, in conformità alle previsioni statutarie, il diritto di prelazione agli altri Azionisti non venditori.

Il venditore dovrà comunicare l'offerta, corredata da tutti gli elementi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Azionisti i quali avranno diritto di prelazione all'acquisto, alle stesse condizioni, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell' offerta. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà risultare da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

d) in caso di aumento gratuito di capitale i Partecipanti sono obbligati a vincolare in Sindacato le azioni a tale titolo derivanti da azioni sindacate. In caso di aumento di capitale a pagamento i partecipanti si obbligano ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte a fronte di azioni sindacate.

Indicazione degli Organi del Patto e delle maggioranze .

Sono Organi del Sindacato l'Assemblea dei Partecipanti ed il Presidente.

I Partecipanti si riuniscono in Assemblea per iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più Partecipanti che da solo, o assieme agli altri, possieda almeno il 10% delle azioni sindacate.

In ogni caso l'Assemblea dovrà riunirsi almeno sette giorni prima della data in cui si riunirà l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria della Società.

L' Assemblea delibera, compresa la nomina del Presidente del Sindacato, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentano oltre il 50% del totale delle azioni sindacate.

In Assemblea è ammesso il voto per delega, conferita ad altro Partecipante al Patto.

Altri compiti riguardanti l'Assemblea dei Partecipanti, oltre quelli precedentemente indicati, sono:

- la valutazione dei risultati interinali ed annuali della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate;

- l'esame della politica dei nuovi investimenti della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate;

- l'esame delle proposte di variazione del capitale della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate;

- l'esame della proposta di variazioni dello Statuto della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate;

- la proposta relativa alla determinazione del numero complessivo degli Amministratori della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate;

- la designazione dei membri del Collegio Sindacale della G. & A. Montanari & Co. S.p.A e delle Società sue controllate da proporre per la nomina alle relative Assemblee.

Durata del Patto.

La durata del patto è stabilita in 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Diritto di recesso.

I Partecipanti potranno recedere dal Patto, solo per la totalità delle proprie azioni sindacate, in qualsiasi momento con preavviso di 3 mesi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al Presidente del Patto ed a tutti gli altri Partecipanti

Il recesso del singolo Partecipante non determina la risoluzione del Patto né l'estinzione degli obblighi dal medesimo derivanti a carico degli altri Partecipanti.

Il Partecipante che recede dal Patto dovrà rimettere gli incarichi ricoperti su designazione dell'Assemblea del Patto.

Il Patto si intenderà automaticamente risolto nel momento in cui il totale delle azioni sindacate dovesse scendere al di sotto del 50 % del capitale della Società.

Legge applicabile. Clausola compromissoria. Foro competente.

Il Patto e le obbligazione che dallo stesso derivano sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Patto e ad ogni altro atto o fatto che connesso, derivante o dipendente, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, che deciderà secondo equità e senza formalità di procedure salvo il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'Arbitro Unico o d'impossibilità o d'indisponibilità dell'Arbitro designato dalle parti, l'Arbitro Unico verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste.

Controversie non rientranti nella competenza dell'Organo Arbitrale saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto verrà depositato presso l'Ufficio del registro delle Imprese presso la CCIAA di Trieste.

31 maggio 2003

[ND.1.03.1]

* * *

Con riferimento al Patto Parasociale del 26 maggio 2003, relativo alle azioni ordinarie della Società G. & A. Montanari & Co. S.p.A., si rende noto che, come previsto dal Patto stesso, alla scadenza del terzo anno, e precisamente in data 26 maggio 2006, l’impegno assunto dagli aderenti è giunto a naturale scadenza. Pertanto da tale data il Patto è da considerarsi sciolto.

1° giugno 2006

[ND.1.06.1]