PERMASTEELISA SPA - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
PERMASTEELISA S.P.A.
Si comunica che, in data 29.7.2002, in relazione al contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita") di 4.126.200 azioni ordinarie (corrispondenti al 14,95% del capitale sociale) di Permasteelisa S.p.A., con sede sociale in San Vendemmiano (TV), Via Friuli 10, capitale sociale di Euro 6.900.000,00, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Treviso al REA 169833, CF e numero di iscrizione 01774600264 ("Permasteelisa"), quotata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., stipulato il 1 luglio 2000 tra 21 Invest 5 S. A., in qualità di compratore ("21 Invest"), e Holding Bau S.A., in qualità di venditore ("HB") nonché, limitatamente alle clausole sulle dichiarazioni e garanzie, dai Top Managers (come oltre definiti) e annunciato in pari data, è stato sottoscritto tra 21 Invest, HB e i Top Managers un accodo parasociale il cui contenuto è di seguito sintetizzato (l'Accordo").
L'Accordo avrà efficacia a partire dalla data in cui avrà esecuzione il Contratto di Compravendita (la "Data di Esecuzione") e ha ad oggetto n. 8.252.400 azioni ordinarie di Permasteelisa del valore nominale di Euro 0,25 (le "Azioni"), pari al 29,90% del capitale sociale di Permasteelisa. Alla Data di Esecuzione HB deterrà n. 4.126.200 Azioni, corrispondenti al 14,95% del capitale sociale di Permasteelisa, e analogo numero di Azioni saranno detenute da 21 Invest. Inoltre, limitatamente ad alcune previsioni dell'Accordo, aderiscono al medesimo il Sig. Giancarlo Iovino, il Sig. Luciano Mafessanti ed il Sig. Enzo Pavan, (collettivamente, i "Top Managers"), in quanto azionisti di riferimento indiretti di HB e managersche ricoprono posizioni strategiche nella gestione dell'attività del gruppo facente capo a Permasteelisa.
Copia del presente Accordo verrà depositata presso il registro delle Imprese di Treviso.
L'Accordo contiene disposizioni relative al governo societario di Permasteelisa, al trasferimento delle Azioni e all'uscita dal capitale di Permasteelisa, nonchè altre disposizioni accessorie e strumentali.
a. Clausole di governance
Consiglio di amministrazione.HB si impegna a fare in modo che un membro del consiglio di amministrazione di Permasteelisa rassegni le proprie dimissioni successivamente alla Data di Esecuzione e che, al suo posto, venga nominato per cooptazione un consigliere indicato da 21 Invest. HB si impegna, inoltre, a fare in modo che il consiglio di amministrazione deliberi all'unanimità fino a quando il consiglio di amministrazione non venga modificato secondo quanto previsto nell'Accordo e riassunto qui di seguito.
21 Invest e HB si impegnano a fare sì che: (i) il consiglio di amministrazione di Permasteelisa sia composto di 8 membri, nominati in parti uguali da 21 Invest e HB, restando inteso che, qualora le Azioni fossero ammesse alle negoziazioni sul Segmento Star del Mercato Telematico Azionario, un amministratore nominato da ciascuna delle due parti dovrà essere indipendente, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) il Sig. Enzo Pavan sia nominato presidente e amministratore delegato di Permasteelisa e che i Signori Giancarlo Iovino e Lucio Mafessanti siano inclusi tra i consiglieri nominati da HB. Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 6 consiglieri alcune delibere relative ad una serie di materie di particolare importanza gestionale o strategica, tra cui, ad esempio: (i) l'esercizio del diritto di voto relativamente ad operazioni sul capitale delle società controllate, l'acquisizione o la vendita di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, (ii) l'approvazione del business plan, del budgetannuale e del progetto di bilancio d'esercizio, oltre a quello consolidato, (iii) il rilascio di garanzie al di sopra di determinati ammontari, (iv) la nomina e la delega di poteri agli amministratori con funzioni esecutive e all'amministratore delegato e (v) le proposte di modifica dello statuto sociale da sottoporre all'assemblea dei soci. Eventuali aumenti di capitale devono essere comunque decisi di comune accordo tra 21 Invest e HB. Al fine di garantire il rispetto di tali previsioni: (i) HB si impegna a far sì che sia convocata, immediatamente dopo la Data di Esecuzione, l'assemblea straordinaria di Permasteelisa per modificare gli articoli dello statuto sociale relativi al numero degli amministratori, nonché l'assemblea ordinaria di Permasteelisa per nominare i nuovi amministratori e (ii) 21 Invest e HB si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto in assemblea a favore di tali deliberazioni.
Nel caso in cui un amministratore nominato da 21 Invest o HB, a seconda dei casi, non eserciti le proprie funzioni secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dall'Accordo, e non vi ponga tempestivamente rimedio, in seguito alla specifica richiesta inviata alla parte che ha nominato l'amministratore dall'altra parte, la parte che ha nominato l'amministratore inadempiente si impegna a far sì che tale amministratore rassegni le proprie dimissioni. In caso di cessazione di uno degli amministratori dal proprio ufficio, il nuovo amministratore dovrà essere nominato per cooptazione su indicazione della stessa parte che aveva designato l'amministratore cessato.
Sindaci.21 Invest e HB si impegnano a far sì che, nel caso in cui gli attuali sindaci di Permasteelisa rassegnino le dimissioni, un sindaco effettivo venga nominato da ciascuno di essi e che almeno un sindaco supplente venga nominato di comune accordo.
Inadempimento dell'Accordo.In caso di inadempimento di 21 Invest o HB, a seconda dei casi, degli obblighi di esercitare i diritti di voto relativi alle proprie Azioni o altri diritti connessi alle stesse in conformità a quanto previsto nell'Accordo, è previsto l'obbligo del depositario delle Azioni di cui infradi esercitare tali diritti in modo tale da rimediare all'inadempimento.
b. Clausole di uscita
Clausola di Stallo.Il mancato raggiungimento, per due sedute consecutive del consiglio di amministrazione, della maggioranza qualificata per alcune delle materie per le quali tale maggioranza è richiesta, aventi carattere necessario per l'operatività di Permasteelisa, determina una situazione di stallo (lo "Stallo") che, se non risolta amichevolmente tra 21 Invest e HB, obbliga HB a cercare, nei 6 mesi successivi al verificarsi dello Stallo, un compratore per le Azioni di proprietà di 21 Invest, o di 21 Invest e HB congiuntamente, al maggiore tra il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni nei tre mesi precedenti ed un prezzo tale da garantire un ritorno sull'investimento concordato tra 21 Invest e HB. Nello stesso periodo di 6 mesi, 21 Invest può cercare un compratore per la propria partecipazione ma, a parità di condizioni, dovrà preferire un eventuale terzo acquirente proposto da HB. Allo scadere dei 6 mesi, senza che 21 Invest abbia venduto la sua partecipazione, secondo le precedenti previsioni, e per i successivi 6 mesi, HB ha un obbligo di co-vendita di tutte o parte delle proprie Azioni, a scelta di 21 Invest, al maggiore tra il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni nei tre mesi precedenti ed un prezzo tale da garantire un ritorno sull'investimento concordato tra 21 Invest e HB.
Lock up.HB si impegna a non trasferire a terzi, a non disporre ad alcun titolo del 100% delle proprie Azioni o dei relativi diritti e a non costituire pegni, vincoli o altri gravami sulle stesse, sia direttamente che indirettamente, in tutto o in parte, e per qualsiasi corrispettivo, per un periodo di tre anni dalla Data di Esecuzione, senza il preventivo consenso scritto di 21 Invest. 21 Invest assume lo stesso impegno con riferimento alle proprie Azioni, per la durata di 1 anno, o per una durata minore, qualora si verifichi un grave caso di inadempimento dell'Accordo, salva la facoltà di 21 Invest di costituire vincoli sulle proprie Azioni in favore di istituti di credito che potranno finanziare, in tutto o in parte, la Compravendita. Inoltre, 21 Invest si riserva il diritto di far entrare nel proprio capitale sociale, con una partecipazione non superiore al 35%, un eventuale co-investitore, nei sei mesi successivi alla Data di Esecuzione. Anche durante il periodo di lock-up, 21 Invest e HB possono trasferire le proprie Azioni a società controllanti, collegate o da essi controllate, senza che tali trasferimenti siano oggetto del diritto di prelazione di cui infra, purchè il compratore si impegni per iscritto a rispettare le previsioni dell'Accordo, il venditore rimanga solidalmente responsabile con il compratore per l'adempimento da parte di questi delle disposizioni dell'Accordo, e il soggetto cedente faccia sì che il compratore trasferisca nuovamente le Azioni a 21 Invest o HB, a seconda del caso, qualora cessasse il rapporto di controllo o collegamento.
HB si impegna, altresì, a fare in modo che per tutta la durata dell'Accordo alcuni managerschiave, nominativamente individuati (i "Managers"), che possiedono, direttamente o indirettamente, almeno l' 80% delle azioni di HB non trasferiscano l'80% delle quote o azioni con le quali essi partecipano, direttamente o indirettamente, nel capitale di HB (le "Partecipazioni in HB"), nè costituiscano pegni, vincoli od altri gravami sulle stesse a favore di terzi diversi dai soci diretti e indiretti di Holding Bau alla data dell'Accordo, senza il preventivo consenso scritto di 21 Invest. Peraltro, i Managers diversi dai Top Managers hanno il diritto di trasferire tutte le proprie Partecipazioni in HB al coniuge ed ai figli e, limitatamente al 50% delle stesse, ad altri Managers o società da questi controllate, alla condizione che il compratore assuma queste stesse obbligazioni. Ai Top Managers è riconosciuto il diritto di cedere solo fino al 20% delle proprie Partecipazioni in HB ad altri Managers, mentre non possono disporre, ad alcun titolo, delle proprie Partecipazioni in HB a favore di terzi.
Diritto di prelazione.Nel caso in cui 21 Invest intenda trasferire, alla scadenza del periodo di lock-updi cui sopra, le proprie Azioni, dovrà offrire in prelazione tali azioni a HB alle stesse condizioni offerte da un potenziale terzo acquirente o al prezzo minimo al quale intenda vendere tali Azioni in Borsa. Il diritto di prelazione non si applicherà: (i) a trasferimenti di Azioni da parte di 21 Invest che intervengano in un momento anteriore alla data nella quale la partecipazione di 21 Invest rapportata al capitale sociale di Permasteelisa esistente alla Data di Esecuzione sia scesa al di sotto del 10% del capitale di Permasteelisa e, (ii) a qualsiasi offerta al pubblico indistinto o ad investitori istituzionali sul mercato secondario delle Azioni detenute da 21 Invest collocate attraverso un processo strutturato. Le stesse previsioni si applicano al capitale sociale di 21 Invest, salvo il caso di trasferimento di tali azioni ad un co-investitore o a soggetti controllanti, collegati o controllati.
Impegno dei Top Managers.I Top Managers si impegnano a collaborare con 21 Invest per consentire a 21 Invest di uscire dal capitale sociale di Permasteelisa e, con riferimento a tale impegno, si obbligano a non rassegnare le proprie dimissioni per il periodo massimo di un anno.
c. Altre pattuizioni
Offerta pubblica obbligatoria.21 Invest e HB si impegnano a non incrementare, individualmente o insieme ad uno o più soggetti rispetto ai quali essi si trovino in uno dei rapporti indicati all'articolo 109, comma 1, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico") la propria partecipazione nel capitale sociale di Permasteelisa oltre il 14,95% dello stesso. Inoltre, 21 Invest e HB si impegnano a comportarsi in modo tale da non determinare in capo alle stesse un obbligo di promuovere un'offerta pubblica totalitaria, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, ed a far sì che i soggetti dalle stesse controllati o che si trovino rispetto alle stesse in altro dei rapporti indicati all'articolo 109, comma 1, del Testo Unico si comportino allo stesso modo. Se, in violazione degli obblighi assunti, 21 Invest, HB o una persona che possa ritenersi agire di concerto con uno di essi ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del Testo Unico acquistasse azioni Permasteelisa in numero tale per cui la soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico non venga superata per più del 3% del capitale sociale di Permasteelisa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni (il "Regolamento"), la parte inadempiente o rispetto alla quale il soggetto acquirente si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 109, comma1, del Testo Unico (la "Parte Inadempiente") dovrà alienare, o far sì che vengano alienate, entro 30 giorni, azioni Permatseelisa in numero tale da riportare la partecipazione complessiva di 21 Invest, HB e delle persone che possono ritenersi agire di concerto con una o entrambe al 29,90% del capitale di Permasteelisa. La Parte Inadempiente, inoltre, non potrà esercitare il diritto di voto rispetto ad un numero di azioni pari a quelle che è obbligata a vendere o a far sì che siano vendute. Più in generale, la Parte Inadempiente farà quanto necessario perché possa trovare applicazione l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica totalitaria prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento. In mancanza di tale alienazione, si prevede che le azioni che la Parte Inadempiente fosse tenuta a vendere o a far sì che siano vendute, vengano alienate dal depositario presso il quale le Azioni devono essere depositate, secondo la previsione di cui infra. Nel caso, invece, in cui la soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo Unico fosse superata per più del 3%, o le previsioni sopra descritte non venissero adempiute e, pertanto, si rendesse obbligatorio promuovere un'offerta pubblica totalitaria, la Parte Inadempiente sarà tenuta a pagare all'altra una penale determinata convenzionalmente in funzione di determinati criteri, ma comunque non inferiore a 30 milioni di Euro, salvo il caso in cui (i) promuova da sola l'offerta pubblica, assumendosene i relativi oneri, ovvero (ii) l'altra parte accetti di promuovere l'offerta pubblica insieme con la Parte Inadempiente. Salvo in quest'ultimo caso, la parte alla quale non è ascrivibile il superamento della soglia ha il diritto di vendere, e l'altra parte ha l'obbligo di acquistare entro centoventi giorni, tutte o parte delle sue Azioni, al prezzo offerto nell'offerta pubblica obbligatoria.
Piano di Stock Option.21 Invest e HB concordano sull'adozione di un piano di stock optionsrivolto ai dipendenti di Permasteelisa e delle sue controllate, avente ad oggetto azioni di nuova emissione di Permasteelisa, fino ad un massimo di azioni corrispondenti all'1% del capitale sociale di Permasteelisa. Subordinatamente al raggiungimento delle necessarie maggioranze, 21 Invest e HB si impegnano ad esercitare il diritto di voto spettante alle rispettive Azioni a favore di un piano di stock optionsanche a favore di amministratori e collaboratori, non dipendenti, avente ad oggetto Azioni corrispondenti all'1% (o più) del capitale sociale di Permasteelisa.
Deposito.Per garantire il rispetto delle previsioni relative all'offerta pubblica obbligatoria, all'obbligo di lock-up, nonché agli obblighi di voto previsti nell'Accordo, 21 Invest e HB si impegnano a depositare entro la Data di Esecuzione presso un terzo, scelto di comune accordo da 21 Invest e HB e che agisca sulla base di istruzioni congiunte di entrambi, le rispettive Azioni, salvo il caso, limitato alle Azioni di 21 Invest, in cui 21 Invest dia in garanzia le proprie Azioni in favore di un soggetto finanziatore della Compravendita. Lo stesso obbligo di deposito è previsto con riferimento alle Partecipazioni in HB detenute dai Managers e dai Top Managers a garanzia dell'obbligo di lock-up.
Durata e risoluzione.L'Accordo ha efficacia a partire dalla Data di Esecuzione e durata di 3 anni. L'Accordo è automaticamente risolto alla sua scadenza, nonché decorsi 6 mesi da quando la partecipazione di 21 Invest al capitale di Permasteelisa scenda al di sotto del 7,5% del capitale sociale di Permasteelisa alla Data di Esecuzione. In tale ultimo caso, 21 Invest conserva comunque il diritto a nominare uno o più amministratori fino a quando la sua partecipazione non scenda al di sotto dell'1% del capitale sociale di Permasteelisa alla Data di Esecuzione e HB si impegna, per tale periodo, a fare tutto quanto è in suo potere affinché l'amministratore delegato conservi gli stessi poteri previsti nell'Accordo.
7 agosto 2002
[PD.1.02.1]
PERMASTEELISA S.P.A.
Si comunica che, in data 29.7.2002, in relazione al contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita") di 4.126.200 azioni ordinarie (corrispondenti al 14,95% del capitale sociale) di Permasteelisa S.p.A., con sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Friuli 10, capitale sociale di Euro 6.900.000,00, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Treviso al REA 169833, CF e numero di iscrizione 01774600264 ("Permasteelisa"), quotata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., stipulato il 1 luglio 2002 tra 21 Invest 5 S. A., in qualità di compratore ("21 Invest"), e Holding Bau S.A., in qualità di venditore ("HB") nonché, limitatamente alle clausole sulle dichiarazioni e garanzie, dai Top Managers (come oltre definiti) e annunciato in pari data, è stato sottoscritto tra 21 Invest, HB e i Top Managers un accodo parasociale il cui contenuto è di seguito sintetizzato ("l'Accordo").
L'Accordo avrà efficacia a partire dalla data in cui avrà esecuzione il Contratto di Compravendita (la "Data di Esecuzione") e ha ad oggetto n. 8.252.400 azioni ordinarie di Permasteelisa del valore nominale di Euro 0,25 (le "Azioni"), pari al 29,90% del capitale sociale di Permasteelisa. Alla Data di Esecuzione HB deterrà n. 4.126.200 Azioni, corrispondenti al 14,95% del capitale sociale di Permasteelisa, e analogo numero di Azioni saranno detenute da 21 Invest. Inoltre, limitatamente ad alcune previsioni dell'Accordo, aderiscono al medesimo il Sig. Giancarlo Iovino, il Sig. Lucio Mafessanti ed il Sig. Enzo Pavan, (collettivamente, i "Top Managers"), in quanto azionisti di riferimento indiretti di HB e managersche ricoprono posizioni strategiche nella gestione dell'attività del gruppo facente capo a Permasteelisa.
Copia del presente Accordo verrà depositata presso il registro delle Imprese di Treviso, per quanto stabilito da HB SA.
In data 12 maggio 2003 Holding Bau S.A. ha trasferito le azioni di proprietà alla controllata al 100% Holding Bau S.r.l. che ha aderito all'Accordo Parasociale stesso. Le clausole dell'Accordo non sono state modificate.
Inoltre, la Società 21 Invest 5 S.A. ha modificato la propria denominazione, in data 29 gennaio 2003, in Investindustrial 5 S.A.
L'Accordo contiene disposizioni relative al governo societario di Permasteelisa, al trasferimento delle Azioni e all'uscita dal capitale di Permasteelisa, nonchè altre disposizioni accessorie e strumentali.
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a. Clausole di governance
Consiglio di amministrazione.HB si impegna a fare in modo che un membro del consiglio di amministrazione di Permasteelisa rassegni le proprie dimissioni successivamente alla Data di Esecuzione e che, al suo posto, venga nominato per cooptazione un consigliere indicato da 21 Invest. HB si impegna, inoltre, a fare in modo che il consiglio di amministrazione deliberi all'unanimità fino a quando il consiglio di amministrazione non venga modificato secondo quanto previsto nell'Accordo e riassunto qui di seguito.
21 Invest e HB si impegnano a fare sì che: (i) il consiglio di amministrazione di Permasteelisa sia composto di 8 membri, nominati in parti uguali da 21 Invest e HB, restando inteso che, qualora le Azioni fossero ammesse alle negoziazioni sul Segmento Star del Mercato Telematico Azionario, un amministratore nominato da ciascuna delle due parti dovrà essere indipendente, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) il Sig. Enzo Pavan sia nominato presidente e amministratore delegato di Permasteelisa e che i Signori Giancarlo Iovino e Lucio Mafessanti siano inclusi tra i consiglieri nominati da HB. Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 6 consiglieri alcune delibere relative ad una serie di materie di particolare importanza gestionale o strategica, tra cui, ad esempio: (i) l'esercizio del diritto di voto relativamente ad operazioni sul capitale delle società controllate, l'acquisizione o la vendita di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, (ii) l'approvazione del business plan, del budgetannuale e del progetto di bilancio d'esercizio, oltre a quello consolidato, (iii) il rilascio di garanzie al di sopra di determinati ammontari, (iv) la nomina e la delega di poteri agli amministratori con funzioni esecutive e all'amministratore delegato e (v) le proposte di modifica dello statuto sociale da sottoporre all'assemblea dei soci. Eventuali aumenti di capitale devono essere comunque decisi di comune accordo tra 21 Invest e HB. Al fine di garantire il rispetto di tali previsioni: (i) HB si impegna a far sì che sia convocata, immediatamente dopo la Data di Esecuzione, l'assemblea straordinaria di Permasteelisa per modificare gli articoli dello statuto sociale relativi al numero degli amministratori, nonché l'assemblea ordinaria di Permasteelisa per nominare i nuovi amministratori e (ii) 21 Invest e HB si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto in assemblea a favore di tali deliberazioni.
Nel caso in cui un amministratore nominato da 21 Invest o HB, a seconda dei casi, non eserciti le proprie funzioni secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dall'Accordo, e non vi ponga tempestivamente rimedio, in seguito alla specifica richiesta inviata alla parte che ha nominato l'amministratore dall'altra parte, la parte che ha nominato l'amministratore inadempiente si impegna a far sì che tale amministratore rassegni le proprie dimissioni. In caso di cessazione di uno degli amministratori dal proprio ufficio, il nuovo amministratore dovrà essere nominato per cooptazione su indicazione della stessa parte che aveva designato l'amministratore cessato.
Sindaci.21 Invest e HB si impegnano a far sì che, nel caso in cui gli attuali sindaci di Permasteelisa rassegnino le dimissioni, un sindaco effettivo venga nominato da ciascuno di essi e che almeno un sindaco supplente venga nominato di comune accordo.
Inadempimento dell'Accordo.In caso di inadempimento di 21 Invest o HB, a seconda dei casi, degli obblighi di esercitare i diritti di voto relativi alle proprie Azioni o altri diritti connessi alle stesse in conformità a quanto previsto nell'Accordo, è previsto l'obbligo del depositario delle Azioni di cui infradi esercitare tali diritti in modo tale da rimediare all'inadempimento.
b. Clausole di uscita
Clausola di Stallo.Il mancato raggiungimento, per due sedute consecutive del consiglio di amministrazione, della maggioranza qualificata per alcune delle materie per le quali tale maggioranza è richiesta, aventi carattere necessario per l'operatività di Permasteelisa, determina una situazione di stallo (lo "Stallo") che, se non risolta amichevolmente tra 21 Invest e HB, obbliga HB a cercare, nei 6 mesi successivi al verificarsi dello Stallo, un compratore per le Azioni di proprietà di 21 Invest, o di 21 Invest e HB congiuntamente, al maggiore tra il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni nei tre mesi precedenti ed un prezzo tale da garantire un ritorno sull'investimento concordato tra 21 Invest e HB. Nello stesso periodo di 6 mesi, 21 Invest può cercare un compratore per la propria partecipazione ma, a parità di condizioni, dovrà preferire un eventuale terzo acquirente proposto da HB. Allo scadere dei 6 mesi, senza che 21 Invest abbia venduto la sua partecipazione, secondo le precedenti previsioni, e per i successivi 6 mesi, HB ha un obbligo di co-vendita di tutte o parte delle proprie Azioni, a scelta di 21 Invest, al maggiore tra il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni nei tre mesi precedenti ed un prezzo tale da garantire un ritorno sull'investimento concordato tra 21 Invest e HB.
Lock up.HB si impegna a non trasferire a terzi, a non disporre ad alcun titolo del 100% delle proprie Azioni o dei relativi diritti e a non costituire pegni, vincoli o altri gravami sulle stesse, sia direttamente che indirettamente, in tutto o in parte, e per qualsiasi corrispettivo, per un periodo di tre anni dalla Data di Esecuzione, senza il preventivo consenso scritto di 21 Invest. 21 Invest assume lo stesso impegno con riferimento alle proprie Azioni, per la durata di 1 anno, o per una durata minore, qualora si verifichi un grave caso di inadempimento dell'Accordo, salva la facoltà di 21 Invest di costituire vincoli sulle proprie Azioni in favore di istituti di credito che potranno finanziare, in tutto o in parte, la Compravendita. Inoltre, 21 Invest si riserva il diritto di far entrare nel proprio capitale sociale, con una partecipazione non superiore al 35%, un eventuale co-investitore, nei sei mesi successivi alla Data di Esecuzione. Anche durante il periodo di lock-up, 21 Invest e HB possono trasferire le proprie Azioni a società controllanti, collegate o da essi controllate, senza che tali trasferimenti siano oggetto del diritto di prelazione di cui infra, purchè il compratore si impegni per iscritto a rispettare le previsioni dell'Accordo, il venditore rimanga solidalmente responsabile con il compratore per l'adempimento da parte di questi delle disposizioni dell'Accordo, e il soggetto cedente faccia sì che il compratore trasferisca nuovamente le Azioni a 21 Invest o HB, a seconda del caso, qualora cessasse il rapporto di controllo o collegamento.
HB si impegna, altresì, a fare in modo che per tutta la durata dell'Accordo alcuni managerschiave, nominativamente individuati (i "Managers"), che possiedono, direttamente o indirettamente, almeno l' 80% delle azioni di HB non trasferiscano l'80% delle quote o azioni con le quali essi partecipano, direttamente o indirettamente, nel capitale di HB (le "Partecipazioni in HB"), nè costituiscano pegni, vincoli od altri gravami sulle stesse a favore di terzi diversi dai soci diretti e indiretti di Holding Bau alla data dell'Accordo, senza il preventivo consenso scritto di 21 Invest. Peraltro, i Managers diversi dai Top Managers hanno il diritto di trasferire tutte le proprie Partecipazioni in HB al coniuge ed ai figli e, limitatamente al 50% delle stesse, ad altri Managers o società da questi controllate, alla condizione che il compratore assuma queste stesse obbligazioni. Ai Top Managers è riconosciuto il diritto di cedere solo fino al 20% delle proprie Partecipazioni in HB ad altri Managers, mentre non possono disporre, ad alcun titolo, delle proprie Partecipazioni in HB a favore di terzi.
Diritto di prelazione.Nel caso in cui 21 Invest intenda trasferire, alla scadenza del periodo di lock-updi cui sopra, le proprie Azioni, dovrà offrire in prelazione tali azioni a HB alle stesse condizioni offerte da un potenziale terzo acquirente o al prezzo minimo al quale intenda vendere tali Azioni in Borsa. Il diritto di prelazione non si applicherà: (i) a trasferimenti di Azioni da parte di 21 Invest che intervengano in un momento anteriore alla data nella quale la partecipazione di 21 Invest rapportata al capitale sociale di Permasteelisa esistente alla Data di Esecuzione sia scesa al di sotto del 10% del capitale di Permasteelisa e, (ii) a qualsiasi offerta al pubblico indistinto o ad investitori istituzionali sul mercato secondario delle Azioni detenute da 21 Invest collocate attraverso un processo strutturato. Le stesse previsioni si applicano al capitale sociale di 21 Invest, salvo il caso di trasferimento di tali azioni ad un co-investitore o a soggetti controllanti, collegati o controllati.
Impegno dei Top Managers.I Top Managers si impegnano a collaborare con 21 Invest per consentire a 21 Invest di uscire dal capitale sociale di Permasteelisa e, con riferimento a tale impegno, si obbligano a non rassegnare le proprie dimissioni per il periodo massimo di un anno.
c. Altre pattuizioni
Offerta pubblica obbligatoria.21 Invest e HB si impegnano a non incrementare, individualmente o insieme ad uno o più soggetti rispetto ai quali essi si trovino in uno dei rapporti indicati all'articolo 109, comma 1, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico") la propria partecipazione nel capitale sociale di Permasteelisa oltre il 14,95% dello stesso. Inoltre, 21 Invest e HB si impegnano a comportarsi in modo tale da non determinare in capo alle stesse un obbligo di promuovere un'offerta pubblica totalitaria, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, ed a far sì che i soggetti dalle stesse controllati o che si trovino rispetto alle stesse in altro dei rapporti indicati all'articolo 109, comma 1, del Testo Unico si comportino allo stesso modo. Se, in violazione degli obblighi assunti, 21 Invest, HB o una persona che possa ritenersi agire di concerto con uno di essi ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del Testo Unico acquistasse azioni Permasteelisa in numero tale per cui la soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico non venga superata per più del 3% del capitale sociale di Permasteelisa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni (il "Regolamento"), la parte inadempiente o rispetto alla quale il soggetto acquirente si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 109, comma1, del Testo Unico (la "Parte Inadempiente") dovrà alienare, o far sì che vengano alienate, entro 30 giorni, azioni Permasteelisa in numero tale da riportare la partecipazione complessiva di 21 Invest, HB e delle persone che possono ritenersi agire di concerto con una o entrambe al 29,90% del capitale di Permasteelisa. La Parte Inadempiente, inoltre, non potrà esercitare il diritto di voto rispetto ad un numero di azioni pari a quelle che è obbligata a vendere o a far sì che siano vendute. Più in generale, la Parte Inadempiente farà quanto necessario perché possa trovare applicazione l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica totalitaria prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento. In mancanza di tale alienazione, si prevede che le azioni che la Parte Inadempiente fosse tenuta a vendere o a far sì che siano vendute, vengano alienate dal depositario presso il quale le Azioni devono essere depositate, secondo la previsione di cui infra. Nel caso, invece, in cui la soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo Unico fosse superata per più del 3%, o le previsioni sopra descritte non venissero adempiute e, pertanto, si rendesse obbligatorio promuovere un'offerta pubblica totalitaria, la Parte Inadempiente sarà tenuta a pagare all'altra una penale determinata convenzionalmente in funzione di determinati criteri, ma comunque non inferiore a 30 milioni di Euro, salvo il caso in cui (i) promuova da sola l'offerta pubblica, assumendosene i relativi oneri, ovvero (ii) l'altra parte accetti di promuovere l'offerta pubblica insieme con la Parte Inadempiente. Salvo in quest'ultimo caso, la parte alla quale non è ascrivibile il superamento della soglia ha il diritto di vendere, e l'altra parte ha l'obbligo di acquistare entro centoventi giorni, tutte o parte delle sue Azioni, al prezzo offerto nell'offerta pubblica obbligatoria.
Piano di Stock Option.21 Invest e HB concordano sull'adozione di un piano di stock optionsrivolto ai dipendenti di Permasteelisa e delle sue controllate, avente ad oggetto azioni di nuova emissione di Permasteelisa, fino ad un massimo di azioni corrispondenti all'1% del capitale sociale di Permasteelisa. Subordinatamente al raggiungimento delle necessarie maggioranze, 21 Invest e HB si impegnano ad esercitare il diritto di voto spettante alle rispettive Azioni a favore di un piano di stock optionsanche a favore di amministratori e collaboratori, non dipendenti, avente ad oggetto Azioni corrispondenti all'1% (o più) del capitale sociale di Permasteelisa.
Deposito.Per garantire il rispetto delle previsioni relative all'offerta pubblica obbligatoria, all'obbligo di lock-up, nonché agli obblighi di voto previsti nell'Accordo, 21 Invest e HB si impegnano a depositare entro la Data di Esecuzione presso un terzo, scelto di comune accordo da 21 Invest e HB e che agisca sulla base di istruzioni congiunte di entrambi, le rispettive Azioni, salvo il caso, limitato alle Azioni di 21 Invest, in cui 21 Invest dia in garanzia le proprie Azioni in favore di un soggetto finanziatore della Compravendita. Lo stesso obbligo di deposito è previsto con riferimento alle Partecipazioni in HB detenute dai Managers e dai Top Managers a garanzia dell'obbligo di lock-up.
Durata e risoluzione.L'Accordo ha efficacia a partire dalla Data di Esecuzione e durata di 3 anni. L'Accordo è automaticamente risolto alla sua scadenza, nonché decorsi 6 mesi da quando la partecipazione di 21 Invest al capitale di Permasteelisa scenda al di sotto del 7,5% del capitale sociale di Permasteelisa alla Data di Esecuzione. In tale ultimo caso, 21 Invest conserva comunque il diritto a nominare uno o più amministratori fino a quando la sua partecipazione non scenda al di sotto dell'1% del capitale sociale di Permasteelisa alla Data di Esecuzione e HB si impegna, per tale periodo, a fare tutto quanto è in suo potere affinché l'amministratore delegato conservi gli stessi poteri previsti nell'Accordo.
20.05.2003
[PD.1.03.1]
PERMASTEELISA S.P.A.
Si comunica che, in data 29.7.2002, in relazione al contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita") di 4.126.200 azioni ordinarie (corrispondenti al 14,95% del capitale sociale) di Permasteelisa S.p.A., con sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Friuli 10, capitale sociale di Euro 6.900.000,00, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Treviso al REA 169833, CF e numero di iscrizione 01774600264 ("Permasteelisa"), quotata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., stipulato il 1 luglio 2002 tra 21 Invest 5 S. A., in qualità di compratore ("21 Invest"), e Holding Bau S.A., in qualità di venditore ("HB") nonché, limitatamente alle clausole sulle dichiarazioni e garanzie, dai Top Managers (come oltre definiti) e annunciato in pari data, è stato sottoscritto tra 21 Invest, HB e i Top Managers un accodo parasociale il cui contenuto è di seguito sintetizzato ("l'Accordo").
L'Accordo avrà efficacia a partire dalla data in cui avrà esecuzione il Contratto di Compravendita (la "Data di Esecuzione") e ha ad oggetto n. 8.252.400 azioni ordinarie di Permasteelisa del valore nominale di Euro 0,25 (le "Azioni"), pari al 29,90% del capitale sociale di Permasteelisa. Alla Data di Esecuzione HB deterrà n. 4.126.200 Azioni, corrispondenti al 14,95% del capitale sociale di Permasteelisa, e analogo numero di Azioni saranno detenute da 21 Invest. Inoltre, limitatamente ad alcune previsioni dell'Accordo, aderiscono al medesimo il Sig. Giancarlo Iovino, il Sig. Lucio Mafessanti ed il Sig. Enzo Pavan, (collettivamente, i "Top Managers"), in quanto azionisti di riferimento indiretti di HB e managers che ricoprono posizioni strategiche nella gestione dell'attività del gruppo facente capo a Permasteelisa.
Copia del presente Accordo verrà depositata presso il registro delle Imprese di Treviso, per quanto stabilito da HB SA.
In data 12 maggio 2003 Holding Bau S.A. ha trasferito le azioni di proprietà alla controllata al 100% Holding Bau S.r.l. che ha aderito all'Accordo Parasociale stesso. Le clausole dell'Accordo non sono state modificate.
Inoltre, la Società 21 Invest 5 S.A. ha modificato la propria denominazione, in data 29 gennaio 2003, in Investindustrial 5 S.A.
Permasteelisa ha trasferito la propria sede sociale in Vittorio Veneto (TV), Via Mattei n. 21-23.
In data 27 febbraio 2004 Holding Bau S.r.l. ("Holding Bau") e Investindustrial 5 S.A. ("Investindustrial") hanno concluso un accordo integrativo (l'"Accordo Integrativo") con il quale hanno pattuito alcune deroghe all'Accordo.
L'Accordo contiene disposizioni relative al governo societario di Permasteelisa, al trasferimento delle Azioni e all'uscita dal capitale di Permasteelisa, nonchè altre disposizioni accessorie e strumentali.
________________
a. Clausole di governance
Consiglio di amministrazione. HB si impegna a fare in modo che un membro del consiglio di amministrazione di Permasteelisa rassegni le proprie dimissioni successivamente alla Data di Esecuzione e che, al suo posto, venga nominato per cooptazione un consigliere indicato da 21 Invest. HB si impegna, inoltre, a fare in modo che il consiglio di amministrazione deliberi all'unanimità fino a quando il consiglio di amministrazione non venga modificato secondo quanto previsto nell'Accordo e riassunto qui di seguito.
21 Invest e HB si impegnano a fare sì che: (i) il consiglio di amministrazione di Permasteelisa sia composto di 8 membri, nominati in parti uguali da 21 Invest e HB, restando inteso che, qualora le Azioni fossero ammesse alle negoziazioni sul Segmento Star del Mercato Telematico Azionario, un amministratore nominato da ciascuna delle due parti dovrà essere indipendente, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) il Sig. Enzo Pavan sia nominato presidente e amministratore delegato di Permasteelisa e che i Signori Giancarlo Iovino e Lucio Mafessanti siano inclusi tra i consiglieri nominati da HB. Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 6 consiglieri alcune delibere relative ad una serie di materie di particolare importanza gestionale o strategica, tra cui, ad esempio: (i) l'esercizio del diritto di voto relativamente ad operazioni sul capitale delle società controllate, l'acquisizione o la vendita di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, (ii) l'approvazione del business plan , del budget annuale e del progetto di bilancio d'esercizio, oltre a quello consolidato, (iii) il rilascio di garanzie al di sopra di determinati ammontari, (iv) la nomina e la delega di poteri agli amministratori con funzioni esecutive e all'amministratore delegato e (v) le proposte di modifica dello statuto sociale da sottoporre all'assemblea dei soci. Eventuali aumenti di capitale devono essere comunque decisi di comune accordo tra 21 Invest e HB. Al fine di garantire il rispetto di tali previsioni: (i) HB si impegna a far sì che sia convocata, immediatamente dopo la Data di Esecuzione, l'assemblea straordinaria di Permasteelisa per modificare gli articoli dello statuto sociale relativi al numero degli amministratori, nonché l'assemblea ordinaria di Permasteelisa per nominare i nuovi amministratori e (ii) 21 Invest e HB si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto in assemblea a favore di tali deliberazioni.
Nel caso in cui un amministratore nominato da 21 Invest o HB, a seconda dei casi, non eserciti le proprie funzioni secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dall'Accordo, e non vi ponga tempestivamente rimedio, in seguito alla specifica richiesta inviata alla parte che ha nominato l'amministratore dall'altra parte, la parte che ha nominato l'amministratore inadempiente si impegna a far sì che tale amministratore rassegni le proprie dimissioni. In caso di cessazione di uno degli amministratori dal proprio ufficio, il nuovo amministratore dovrà essere nominato per cooptazione su indicazione della stessa parte che aveva designato l'amministratore cessato.
Sindaci. 21 Invest e HB si impegnano a far sì che, nel caso in cui gli attuali sindaci di Permasteelisa rassegnino le dimissioni, un sindaco effettivo venga nominato da ciascuno di essi e che almeno un sindaco supplente venga nominato di comune accordo.
Inadempimento dell'Accordo. In caso di inadempimento di 21 Invest o HB, a seconda dei casi, degli obblighi di esercitare i diritti di voto relativi alle proprie Azioni o altri diritti connessi alle stesse in conformità a quanto previsto nell'Accordo, è previsto l'obbligo del depositario delle Azioni di cui infra di esercitare tali diritti in modo tale da rimediare all'inadempimento.
b. Clausole di uscita
Clausola di Stallo. Il mancato raggiungimento, per due sedute consecutive del consiglio di amministrazione, della maggioranza qualificata per alcune delle materie per le quali tale maggioranza è richiesta, aventi carattere necessario per l'operatività di Permasteelisa, determina una situazione di stallo (lo "Stallo") che, se non risolta amichevolmente tra 21 Invest e HB, obbliga HB a cercare, nei 6 mesi successivi al verificarsi dello Stallo, un compratore per le Azioni di proprietà di 21 Invest, o di 21 Invest e HB congiuntamente, al maggiore tra il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni nei tre mesi precedenti ed un prezzo tale da garantire un ritorno sull'investimento concordato tra 21 Invest e HB. Nello stesso periodo di 6 mesi, 21 Invest può cercare un compratore per la propria partecipazione ma, a parità di condizioni, dovrà preferire un eventuale terzo acquirente proposto da HB. Allo scadere dei 6 mesi, senza che 21 Invest abbia venduto la sua partecipazione, secondo le precedenti previsioni, e per i successivi 6 mesi, HB ha un obbligo di co-vendita di tutte o parte delle proprie Azioni, a scelta di 21 Invest, al maggiore tra il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni nei tre mesi precedenti ed un prezzo tale da garantire un ritorno sull'investimento concordato tra 21 Invest e HB.
Lock up . HB si impegna a non trasferire a terzi, a non disporre ad alcun titolo del 100% delle proprie Azioni o dei relativi diritti e a non costituire pegni, vincoli o altri gravami sulle stesse, sia direttamente che indirettamente, in tutto o in parte, e per qualsiasi corrispettivo, per un periodo di tre anni dalla Data di Esecuzione, senza il preventivo consenso scritto di 21 Invest. 21 Invest assume lo stesso impegno con riferimento alle proprie Azioni, per la durata di 1 anno, o per una durata minore, qualora si verifichi un grave caso di inadempimento dell'Accordo, salva la facoltà di 21 Invest di costituire vincoli sulle proprie Azioni in favore di istituti di credito che potranno finanziare, in tutto o in parte, la Compravendita. Inoltre, 21 Invest si riserva il diritto di far entrare nel proprio capitale sociale, con una partecipazione non superiore al 35%, un eventuale co-investitore, nei sei mesi successivi alla Data di Esecuzione. Anche durante il periodo di lock-up , 21 Invest e HB possono trasferire le proprie Azioni a società controllanti, collegate o da essi controllate, senza che tali trasferimenti siano oggetto del diritto di prelazione di cui infra , purchè il compratore si impegni per iscritto a rispettare le previsioni dell'Accordo, il venditore rimanga solidalmente responsabile con il compratore per l'adempimento da parte di questi delle disposizioni dell'Accordo, e il soggetto cedente faccia sì che il compratore trasferisca nuovamente le Azioni a 21 Invest o HB, a seconda del caso, qualora cessasse il rapporto di controllo o collegamento.
HB si impegna, altresì, a fare in modo che per tutta la durata dell'Accordo alcuni managers chiave, nominativamente individuati (i "Managers"), che possiedono, direttamente o indirettamente, almeno l' 80% delle azioni di HB non trasferiscano l'80% delle quote o azioni con le quali essi partecipano, direttamente o indirettamente, nel capitale di HB (le "Partecipazioni in HB"), nè costituiscano pegni, vincoli od altri gravami sulle stesse a favore di terzi diversi dai soci diretti e indiretti di Holding Bau alla data dell'Accordo, senza il preventivo consenso scritto di 21 Invest. Peraltro, i Managers diversi dai Top Managers hanno il diritto di trasferire tutte le proprie Partecipazioni in HB al coniuge ed ai figli e, limitatamente al 50% delle stesse, ad altri Managers o società da questi controllate, alla condizione che il compratore assuma queste stesse obbligazioni. Ai Top Managers è riconosciuto il diritto di cedere solo fino al 20% delle proprie Partecipazioni in HB ad altri Managers, mentre non possono disporre, ad alcun titolo, delle proprie Partecipazioni in HB a favore di terzi.
Diritto di prelazione. Nel caso in cui 21 Invest intenda trasferire, alla scadenza del periodo di lock-up di cui sopra, le proprie Azioni, dovrà offrire in prelazione tali azioni a HB alle stesse condizioni offerte da un potenziale terzo acquirente o al prezzo minimo al quale intenda vendere tali Azioni in Borsa. Il diritto di prelazione non si applicherà: (i) a trasferimenti di Azioni da parte di 21 Invest che intervengano in un momento anteriore alla data nella quale la partecipazione di 21 Invest rapportata al capitale sociale di Permasteelisa esistente alla Data di Esecuzione sia scesa al di sotto del 10% del capitale di Permasteelisa e, (ii) a qualsiasi offerta al pubblico indistinto o ad investitori istituzionali sul mercato secondario delle Azioni detenute da 21 Invest collocate attraverso un processo strutturato. Le stesse previsioni si applicano al capitale sociale di 21 Invest, salvo il caso di trasferimento di tali azioni ad un co-investitore o a soggetti controllanti, collegati o controllati.
Impegno dei Top Managers. I Top Managers si impegnano a collaborare con 21 Invest per consentire a 21 Invest di uscire dal capitale sociale di Permasteelisa e, con riferimento a tale impegno, si obbligano a non rassegnare le proprie dimissioni per il periodo massimo di un anno.
c. Altre pattuizioni
Offerta pubblica obbligatoria. 21 Invest e HB si impegnano a non incrementare, individualmente o insieme ad uno o più soggetti rispetto ai quali essi si trovino in uno dei rapporti indicati all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico") la propria partecipazione nel capitale sociale di Permasteelisa oltre il 14,95% dello stesso. Inoltre, 21 Invest e HB si impegnano a comportarsi in modo tale da non determinare in capo alle stesse un obbligo di promuovere un'offerta pubblica totalitaria, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, ed a far sì che i soggetti dalle stesse controllati o che si trovino rispetto alle stesse in altro dei rapporti indicati all'articolo 109, comma 1, del Testo Unico si comportino allo stesso modo. Se, in violazione degli obblighi assunti, 21 Invest, HB o una persona che possa ritenersi agire di concerto con uno di essi ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del Testo Unico acquistasse azioni Permasteelisa in numero tale per cui la soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico non venga superata per più del 3% del capitale sociale di Permasteelisa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni (il "Regolamento"), la parte inadempiente o rispetto alla quale il soggetto acquirente si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 109, comma1, del Testo Unico (la "Parte Inadempiente") dovrà alienare, o far sì che vengano alienate, entro 30 giorni, azioni Permasteelisa in numero tale da riportare la partecipazione complessiva di 21 Invest, HB e delle persone che possono ritenersi agire di concerto con una o entrambe al 29,90% del capitale di Permasteelisa. La Parte Inadempiente, inoltre, non potrà esercitare il diritto di voto rispetto ad un numero di azioni pari a quelle che è obbligata a vendere o a far sì che siano vendute. Più in generale, la Parte Inadempiente farà quanto necessario perché possa trovare applicazione l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica totalitaria prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento. In mancanza di tale alienazione, si prevede che le azioni che la Parte Inadempiente fosse tenuta a vendere o a far sì che siano vendute, vengano alienate dal depositario presso il quale le Azioni devono essere depositate, secondo la previsione di cui infra . Nel caso, invece, in cui la soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo Unico fosse superata per più del 3%, o le previsioni sopra descritte non venissero adempiute e, pertanto, si rendesse obbligatorio promuovere un'offerta pubblica totalitaria, la Parte Inadempiente sarà tenuta a pagare all'altra una penale determinata convenzionalmente in funzione di determinati criteri, ma comunque non inferiore a 30 milioni di Euro, salvo il caso in cui (i) promuova da sola l'offerta pubblica, assumendosene i relativi oneri, ovvero (ii) l'altra parte accetti di promuovere l'offerta pubblica insieme con la Parte Inadempiente. Salvo in quest'ultimo caso, la parte alla quale non è ascrivibile il superamento della soglia ha il diritto di vendere, e l'altra parte ha l'obbligo di acquistare entro centoventi giorni, tutte o parte delle sue Azioni, al prezzo offerto nell'offerta pubblica obbligatoria.
Con l'Accordo Integrativo concluso in data 27 febbraio 2004 Holding Bau e Investindustrial hanno pattuito quanto di seguito indicato.
In deroga a quanto previsto dall'Accordo, Investindustrial ha dichiarato e riconosciuto che gli acquisti di n. 212.000 azioni Permasteelisa effettuati da Holding Bau in data 28, 29 e 30 gennaio 2004 non costituiscono una violazione o un inadempimento dell'Accordo (*); in deroga a quanto previsto dall'Accordo, Holding Bau dovrà alienare tali azioni entro il termine del 30 novembre 2004 e non entro il termine di 30 giorni di calendario dall'acquisto come indicato nell'Accordo.
Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'Accordo, Investindustrial ha autorizzato espressamente Holding Bau ad acquistare sul mercato ulteriori azioni Permasteelisa, in misura non superiore allo 0,222% del capitale sociale di Permasteelisa e cioè n. 61.270 azioni (in aggiunta alle n. 212.000 azioni già acquistate). L'autorizzazione è stata concessa per un periodo di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'Accordo Integrativo. Anche le azioni Permasteelisa eventualmente acquistate da Holding Bau nel predetto periodo dovranno essere alienate entro il termine del 30 novembre 2004 e non entro il termine di 30 giorni di calendario dall'acquisto come indicato nell'Accordo. Holding Bau informerà tempestivamente Investindustrial degli acquisti effettuati. L'autorizzazione ad acquistare ulteriori n. 61.270 azioni è stata concessa da Investindustrial sul presupposto - confermato espressamente da Holding Bau - che per effetto di tali acquisti Holding Bau e/o eventualmente Investindustrial non siano tenute a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie Permasteelisa. E' stato quindi convenuto che (i) in caso tale presupposto venisse meno, ovvero (ii) in caso di inadempimento da parte di Holding Bau dell'obbligo di vendere tutte le azioni Permasteelisa acquistate entro il termine del 30 novembre 2004, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'Accordo, rimanendo inteso che nel caso di inadempimento le azioni in eccesso saranno vendute dal Trustee attingendo da quelle depositate presso di sé da Holding Bau ai sensi dell'Accordo. La vendita dovrà essere effettuata dal Trustee entro 30 giorni dalla data del 30 novembre 2004.
Holding Bau si è impegnata a non esercitare i diritti di voto inerenti sia le azioni già acquistate, sia le azioni che verranno eventualmente acquistate ai sensi dell'autorizzazione sopra indicata. Le azioni Permasteelisa già acquistate da Holding Bau e quelle che verranno eventualmente acquistate in virtù dell'autorizzazione citata potranno essere liberamente trasferite e non dovranno essere depositate presso il Trustee , in deroga a quanto previsto dall'Accordo.
Piano di Stock Option . 21 Invest e HB concordano sull'adozione di un piano di stock options rivolto ai dipendenti di Permasteelisa e delle sue controllate, avente ad oggetto azioni di nuova emissione di Permasteelisa, fino ad un massimo di azioni corrispondenti all'1% del capitale sociale di Permasteelisa. Subordinatamente al raggiungimento delle necessarie maggioranze, 21 Invest e HB si impegnano ad esercitare il diritto di voto spettante alle rispettive Azioni a favore di un piano di stock options anche a favore di amministratori e collaboratori, non dipendenti, avente ad oggetto Azioni corrispondenti all'1% (o più) del capitale sociale di Permasteelisa.
Deposito. Per garantire il rispetto delle previsioni relative all'offerta pubblica obbligatoria, all'obbligo di lock-up , nonché agli obblighi di voto previsti nell'Accordo, 21 Invest e HB si impegnano a depositare entro la Data di Esecuzione presso un terzo, scelto di comune accordo da 21 Invest e HB e che agisca sulla base di istruzioni congiunte di entrambi, le rispettive Azioni, salvo il caso, limitato alle Azioni di 21 Invest, in cui 21 Invest dia in garanzia le proprie Azioni in favore di un soggetto finanziatore della Compravendita. Lo stesso obbligo di deposito è previsto con riferimento alle Partecipazioni in HB detenute dai Managers e dai Top Managers a garanzia dell'obbligo di lock-up .
Durata e risoluzione. L'Accordo ha efficacia a partire dalla Data di Esecuzione e durata di 3 anni. L'Accordo è automaticamente risolto alla sua scadenza, nonché decorsi 6 mesi da quando la partecipazione di 21 Invest al capitale di Permasteelisa scenda al di sotto del 7,5% del capitale sociale di Permasteelisa alla Data di Esecuzione. In tale ultimo caso, 21 Invest conserva comunque il diritto a nominare uno o più amministratori fino a quando la sua partecipazione non scenda al di sotto dell'1% del capitale sociale di Permasteelisa alla Data di Esecuzione e HB si impegna, per tale periodo, a fare tutto quanto è in suo potere affinché l'amministratore delegato conservi gli stessi poteri previsti nell'Accordo.
(*) per effetto degli acquisti, effettuati da Holding Bau, delle suddette n. 212.000 azioni ordinarie Permasteelisa, Holding Bau e Investindustrial hanno superato complessivamente la soglia del 30% del capitale sociale di Permasteelisa. In relazione a tale circostanza Holding Bau in data 3 febbraio 2004 - al fine di avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Consob 11971/99 dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie di Permasteelisa - ha comunicato alla Consob ed al mercato il proprio impegno ad alienare le n. 212.000 azioni ordinarie di Permasteelisa acquistate entro dodici mesi dall'acquisto ed a non esercitare i relativi diritti d voto.
8 marzo 2004
[PD.1.04.1]
Avviso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento CONSOB 11971/99, di scioglimento del patto parasociale relativo ad azioni ordinarie della società Permasteelisa S.p.A.
Premesso che
- Holding Bau S.r.l.e International Architecture S.A.,precedentemente denominata Investindustrial 5 S.A., erano parti di un accordo parasociale sottoscritto il 29 luglio 2002 (l '"Accordo");
- L 'Accordo aveva ad oggetto n.8.252.400 azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A.,con sede in Vittorio Veneto (TV),Via Mattei 21/23, le cui azioni ordinarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, rappresentanti il 29,90%del capitale sociale;
- L 'Accordo disciplinava i rapporti reciproci di Holding Bau S.r.l. e International Architecture S.A.quali soci della società Permasteelisa S.p.A;
Si comunica che
- in data 30 agosto 2005 l 'Accordo è cessato per decorso del termine e non è stato oggetto di rinnovo.
8 settembre 2005
[PD.1.05.1]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue.
1. Premessa
(i) Un'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Permasteelisa S.p.A. ("Permasteelisa" o anche la "Società"), è stata convocata in Milano, presso l'Auditorium di Banca IMI, in Corso Matteotti 6, per i giorni 23 aprile 2006, alle ore 15.00, in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, e occorrendo, 25 aprile 2006, alle ore 15.00, in seconda convocazione per la parte straordinaria, e occorrendo, 27 aprile 2006, in seconda convocazione per la parte ordinaria e terza convocazione per la parte straordinaria, al fine di discutere e deliberare sulle materie di cui all'ordine del giorno come di seguito indicato (l'"Assemblea"):
in sede straordinaria:
- Proposta di modifica dell'art. 12 comma I^ dello Statuto sociale: estensione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società dall'attuale numero massimo di 8 (otto) al numero massimo di 11 (undici). Delibere inerenti e conseguenti.
- Proposta di modifica dell'art. 14 comma VI^ dello Statuto sociale: introduzione dell'inciso in base al quale il voto del Presidente all'interno del Consiglio si considererà prevalente in caso di parità di voti nella sola evenienza in cui il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia determinato in misura pari.
in sede ordinaria:
- Approvazione del Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2005, presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Permasteelisa al 31 dicembre 2005, corredati dalle Relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- Destinazione del risultato d'esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti, per gli esercizi 2006-2008; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
(ii) In data 20 marzo 2006, il Sig. Enzo Pavan ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente e amministratore delegato della Società con efficacia dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2005.
(iii) Gli amministratori della Società Andrea Giuseppe Bonomi Campanini, Dante Razzano, Alessandro Benetton e Lucio Mafessanti hanno confermato di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratori della Società con effetto dalla data dell'Assemblea dei Soci.
(iv) Per effetto delle dimissioni di cui alla precedente premessa (iii), ai sensi dell'articolo 12 dello statuto della Società, l'intero consiglio di amministrazione è considerato decaduto con effetto dalla data di nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
(v) In data 20 aprile 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le "Parti" o anche gli "Azionisti"):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 ("International Architecture");
- Cycladic Capital LLP, limited liability partnership di diritto inglese, con sede in Regno Unito, 7 Clifford Street, London W1S 2WE ("Cycladic");
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in
Lussemburgo, Rue de l'Eau 18, L-1449 ("Andimahia");
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF (il "Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie Permasteelisa detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie Premafin del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le "Azioni Permasteelisa").
(vi) Con il Patto le Parti, nella loro qualità di soci di Permasteelisa, intendono disciplinare esclusivamente le loro reciproche obbligazioni con riferimento alla presentazione di candidati alla carica di amministratore della Società e l'esercizio dei loro diritti di voto all'Assemblea.
2. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un patto di consultazione, ad un sindacato di voto e ad un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF.
3. Strumenti finanziari oggetto del Patto
Il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti, e quindi complessive n. 6.928.991 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 25,11% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
| Azionisti |
n. Azioni Permasteelisa possedute |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
International Architecture |
4.126.200 |
14,95% |
59,55% |
Cycladic |
1.589.339 |
5,76% |
22,94% |
Andimahia |
1.213.452 |
4,40% |
17,51% |
| Totale |
6.928.991 |
25,11% |
100,000 |
4. Contenuto del Patto
4.1 Le Parti convengono che i nomi dei candidati alla carica di amministratore della Società sono i seguenti:
| N. |
Nome |
1 |
Davide Croff (amministratore indipendente) |
2 |
Giampiero Alessandrini |
3 |
Giancarlo Iovino |
4 |
Lucio Mafessanti |
5 |
Marcello Agnoli (amministratore indipendente) |
6 |
Alessandro Benetton |
7 |
Andrea C. Bonomi |
8 |
Claudio Figini |
9 |
Dimitri Goulandris |
10 |
Dante Razzano |
11 |
Rosario Bifulco (amministratore indipendente) |
4.2 Le Parti si impegnano a depositare presso la sede della Società la proposta di candidati di cui sopra entro 2 (due) giorni dalla data odierna.
4.3 Le Parti si impegnano a esercitare i loro diritti di voto relativi a tutte le azioni di loro proprietà alla data dell'Assemblea in modo che:
(i) in sede straordinaria, il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione sia incrementato da 8 (otto) a 11(undici); e
(ii) in sede ordinaria, il consiglio di amministrazione sia composto da 11 (undici) membri e le 11 (undici) persone sopra indicate siano nominate amministratori.
4.4 Le Parti si impegnano a consultarsi tra di loro su come esercitare i loro rispettivi diritti di voto per qualsiasi ulteriore decisione relativa alle materie previste al precedente paragrafo 4.3.
4.5 Al fine di assicurare l'esercizio del proprio voto, ciascuna Parte si impegna a intervenire all'Assemblea direttamente, attraverso un proprio legale rappresentante, o per rappresentanza ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile. Qualora una Parte partecipi all'Assemblea per rappresentanza, la stessa darà istruzioni al rappresentante di votare in conformità alle disposizioni stabilite dal presente punto 4.
4.6 Resta inteso e concordato fra le Parti che:
(a) ciascuna Parte si impegna nei confronti delle altre per la durata del Patto a comunicare immediatamente per iscritto a ciascuna di esse qualsiasi negoziazione di azioni della Società o partecipazione nella stessa e su richiesta di ciascuna Parte a comunicare alla stessa il numero di azioni della Società da essa detenuto o in cui abbia una partecipazione;
(b) ciascuna Parte inoltre si impegna nei confronti delle altre per la durata del presente Patto affinché essa e qualsiasi persona che agisca di concerto con essa (escluse ai presenti fini le altre Parti del Patto e le loro controllate e qualsiasi persona che agisca di concerto con tali altre Parti) non intraprenda qualsiasi azione che abbia quale risultato l'obbligo delle Parti (o ciascuna di esse) di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi del Regolamento Consob o qualsiasi legge applicabile Qualora una delle Parti sia inadempiente a qualsiasi obbligo di cui alla lettera (b) del presente punto 4.6., la Parte inadempiente sarà obbligata a pagare alle altre Parti una somma pari a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), a titolo di penale (la "Penale"). Le Parti convengono reciprocamente che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il Patto e dell'importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dalla lettera (b) del presente punto 4.6, la Penale di cui al presente punto 4.6 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva, restando – d'altro canto – impregiudicato il diritto delle Parti non inadempienti al risarcimento del danno ulteriore.
5. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 93 TUF.
6. Durata del Patto
Il presente Patto cesserà automaticamente al completamento dell'Assemblea dei Soci.
7. Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in
data 20 aprile 2006.
21 aprile 2006
[PD.2.06.1]
***
PATTO VENUTO MENO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI
PERMASTEELISA SPA
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le "Parti" o anche gli "Azionisti"):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 ("International Architecture");
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman ("Cycladic");
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449 ("Andimahia");
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il "Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. ("Permasteelisa" o la "Società"), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le "Azioni Permasteelisa");
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista.
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti, e quindi complessive n. 7.298.480 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 26,444% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
| Azionisti |
n. Azioni Permasteelisa possedute |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
International Architecture |
4.126.200 |
14,950% |
56,54% |
Cycladic |
1.958.828 |
7,097% |
26,84% |
Andimahia |
1.213.452 |
4,397% |
16,63% |
| Totale |
7.298.480 |
26,444% |
100,000 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
1.1 Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
"Affiliata" indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
"Azioni" o "Azioni Permasteelisa" indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
"Azioni Sindacate" indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
"Controllo" indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini "Controllare", "Controllante" e "Controllato(a)" sono utilizzati nella medesima accezione;
"Data di Sottoscrizione" indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
"Giorno Lavorativo" indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
"Offerta Obbligatoria" indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
"Persona che Agisce di Concerto" indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e "Agendo di Concerto" sarà interpretato di conseguenza;
"Regolamento Emittenti" indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
"Società del Gruppo" indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
"Soggetto" indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
"Trasferimento" indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo "Trasferire" e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
"TUF" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente modificato e integrato;
"Vincolo" indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2. Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al punto 3 ("Strumenti finanziari oggetto del Patto") costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla Data di Sottoscrizione.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
(a) quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
(b) quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
(c) quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte ("Parte Relativa") e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la "Parte Acquirente") acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF ("Acquisto Rilevante"), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
- entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni ("Azioni in Eccedenza") tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
- per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
- compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le "Parti Manlevate") da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e
2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3. Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto ("Azioni Quotate").
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte ("Parte Cedente") o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate ("Azioni in Vendita"), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti ("Parti non-Cedenti") una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita ("Comunicazione di Trasferimento"), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le "Condizioni di Trasferimento").
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ("Termine di Risposta"), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente ("Comunicazione di Risposta"), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale ("Diritto Preferenziale di Acquisto") ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4. Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto ("Diritto di Co-vendita") – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate ("Azioni Co-vendute") siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita ("Data di Trasferimento"), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5. Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto ("Diritto di Vendita Congiunta") di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) ("Azioni Aggiuntive") siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione ("Prezzo delle Azioni Aggiuntive") pari al più alto tra:
- il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
- il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
- il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
- il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6. Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
- ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
- al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, "Parte Cessionaria") previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la "Parte Venditrice"):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le "Relative Altre Parti");
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7. Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8. Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione ("Comitato di Consultazione") composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria"), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi ("Data di Scadenza"):
- il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.4 e 6.2.2;
- il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
- salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006.
5 agosto 2006
[PD.3.06.1]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le "Parti" o anche gli "Azionisti"):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 ("International Architecture");
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman ("Cycladic");
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449 ("Andimahia");
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il "Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. ("Permasteelisa" o la "Società"), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le "Azioni Permasteelisa");
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista.
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti, e quindi complessive n. 7.190.828 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 26,054% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
| Azionisti |
n. Azioni Permasteelisa possedute |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
International Architecture |
4.126.200 |
14,950% |
57,38% |
Cycladic |
1.851.176 |
6,707% |
25,74% |
Andimahia |
1.213.452 |
4,397% |
16,87% |
| Totale |
7.190.828 |
26,054% |
100,000 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
1.1 Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
"Affiliata" indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
"Azioni" o "Azioni Permasteelisa" indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
"Azioni Sindacate" indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
"Controllo" indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini "Controllare", "Controllante" e "Controllato(a)" sono utilizzati nella medesima accezione;
"Data di Sottoscrizione" indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
"Giorno Lavorativo" indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
"Offerta Obbligatoria" indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
"Persona che Agisce di Concerto" indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e "Agendo di Concerto" sarà interpretato di conseguenza;
"Regolamento Emittenti" indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
"Società del Gruppo" indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
"Soggetto" indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
"Trasferimento" indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo "Trasferire" e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
"TUF" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente modificato e integrato;
"Vincolo" indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2. Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al paragrafo ("Strumenti finanziari oggetto del Patto") sopra costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla Data di Sottoscrizione.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
-
quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
-
quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
-
quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte ("Parte Relativa") e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la "Parte Acquirente") acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF ("Acquisto Rilevante"), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
- entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni ("Azioni in Eccedenza") tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
- per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
- compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le "Parti Manlevate") da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e 2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3. Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto ("Azioni Quotate").
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte ("Parte Cedente") o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate ("Azioni in Vendita"), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti ("Parti non-Cedenti") una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita ("Comunicazione di Trasferimento"), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le "Condizioni di Trasferimento").
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ("Termine di Risposta"), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente ("Comunicazione di Risposta"), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale ("Diritto Preferenziale di Acquisto") ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4. Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto ("Diritto di Co-vendita") – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate ("Azioni Co-vendute") siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita ("Data di Trasferimento"), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5. Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto ("Diritto di Vendita Congiunta") di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) ("Azioni Aggiuntive") siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione ("Prezzo delle Azioni Aggiuntive") pari al più alto tra:
- il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
- il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
- il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
- il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International Architecture comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6. Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
- ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
- al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, "Parte Cessionaria") previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la "Parte Venditrice"):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le "Relative Altre Parti");
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7. Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8. Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione ("Comitato di Consultazione") composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria"), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi ("Data di Scadenza"):
- il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.5 e 6.2.2;
- il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
- salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006.
9 gennaio 2007
[PD.3.07.1]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le "Parti" o anche gli "Azionisti"):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 ("International Architecture");
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman ("Cycladic");
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449 ("Andimahia");
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il "Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. ("Permasteelisa" o la "Società"), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le "Azioni Permasteelisa");
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista;
(iii) in data 2 luglio 2008, si è perfezionato tra le Parti e Global Architecture S.A. ("Global Architecture") un atto di adesione al Patto (l’"Atto di Adesione"); Global Architecture è una société anonyme costituita secondo la legge del Belgio (con sede in Bruxelles, Tervueren 13A – 1040) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture; in forza dell’Atto di Adesione:
- Global Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 236.065 azioni ordinarie di Permasteelisa, pari al 0,855% del capitale sociale, detenute dalla stessa Global Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, Global Architecture e International Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a).
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Alla data dell’Atto di Adesione, il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti (inclusa pertanto Global Architecture, come indicato nella premessa (iii) che precede), e quindi complessive n. 6.650.160 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 24,095% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
| Azionisti |
n. Azioni Permasteelisa possedute |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
| International Architecture | 4.126.200 |
14,950 |
62,047 |
| Global Architecture | 236.065 |
0,855 |
3,550 |
| Cycladic | 1.074.443 |
3,893 |
16,157 |
| Andimahia | 1.213.452 |
4,397 |
18,247 |
| Totale |
6.650.160 |
24,095 |
100 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
1.1 Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
"Affiliata" indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
"Azioni" o "Azioni Permasteelisa" indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
"Azioni Sindacate" indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
"Controllo" indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini "Controllare", "Controllante" e "Controllato(a)" sono utilizzati nella medesima accezione;
"Data di Sottoscrizione" indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
"Giorno Lavorativo" indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
"Offerta Obbligatoria" indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
"Persona che Agisce di Concerto" indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e "Agendo di Concerto" sarà interpretato di conseguenza;
"Regolamento Emittenti" indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
"Società del Gruppo" indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
"Soggetto" indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
"Trasferimento" indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo "Trasferire" e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
"TUF" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente modificato e integrato;
"Vincolo" indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2 Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al paragrafo ("Strumenti finanziari oggetto del Patto") sopra costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla data dell’Atto di Adesione.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
(a) quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
(b) quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
(c) quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte ("Parte Relativa") e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la "Parte Acquirente") acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF ("Acquisto Rilevante"), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
(a) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni ("Azioni in Eccedenza") tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
(b) per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
(c) compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le "Parti Manlevate") da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e 2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3 Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto ("Azioni Quotate").
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte ("Parte Cedente") o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate ("Azioni in Vendita"), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti ("Parti non-Cedenti") una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita ("Comunicazione di Trasferimento"), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le "Condizioni di Trasferimento").
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ("Termine di Risposta"), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente ("Comunicazione di Risposta"), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale ("Diritto Preferenziale di Acquisto") ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4 Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto ("Diritto di Co-vendita") – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate ("Azioni Co-vendute") siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita ("Data di Trasferimento"), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5 Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto ("Diritto di Vendita Congiunta") di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) ("Azioni Aggiuntive") siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione ("Prezzo delle Azioni Aggiuntive") pari al più alto tra:
(i) il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
(ii) il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
(iii) il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
(iv) il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International Architecture comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6 Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
(a) ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
(b) al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, "Parte Cessionaria") previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la "Parte Venditrice"):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le "Relative Altre Parti");
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7 Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8 Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione ("Comitato di Consultazione") composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria"), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi ("Data di Scadenza"):
(i) il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.5 e 6.2.2;
(ii) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
(iii) salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006.
12 luglio 2008
[PD.3.08.1]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le "Parti" o anche gli "Azionisti"):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 ("International Architecture");
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman ("Cycladic");
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449 ("Andimahia");
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il "Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. ("Permasteelisa" o la "Società"), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le "Azioni Permasteelisa");
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista;
(iii) in data 2 luglio 2008, si è perfezionato tra le Parti e Global Architecture S.A. ("Global Architecture") un atto di adesione al Patto (l’"Atto di Adesione"); Global Architecture è una société anonyme costituita secondo la legge del Belgio (con sede in Bruxelles, Tervueren 13A – 1040) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture; in forza dell’Atto di Adesione:
- Global Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 236.065 azioni ordinarie di Permasteelisa, pari al 0,855% del capitale sociale, detenute dalla stessa Global Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, Global Architecture e International Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a);
(iv) nel periodo 3 luglio - 8 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 50.000 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 0,181% del capitale sociale;
(v) in data 14 luglio 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Architecture ha acquistato n. 830.254 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 3,008% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic.
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Alla data del 14 luglio 2008, il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti (inclusa pertanto Global Architecture, come indicato nella premessa (iii) che precede), e quindi complessive n. 6.700.160 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 24,276% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
| Azionisti | n. Azioni Permasteelisa possedute | % sul totale delle Azioni Permasteelisa | % sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
| International Architecture | 4.126.200 |
14,950 |
61,584 |
| Global Architecture | 1.116.319 |
4,045 |
16,661 |
| Cycladic | 244.189 |
0,885 |
3,645 |
| Andimahia | 1.213.452 |
4,397 |
18,111 |
| Totale |
6.700.160 |
24,276 |
100 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
1.1 Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
"Affiliata" indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
"Azioni" o "Azioni Permasteelisa" indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
"Azioni Sindacate" indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
"Controllo" indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini "Controllare", "Controllante" e "Controllato(a)" sono utilizzati nella medesima accezione;
"Data di Sottoscrizione" indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
"Giorno Lavorativo" indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
"Offerta Obbligatoria" indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
"Persona che Agisce di Concerto" indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e "Agendo di Concerto" sarà interpretato di conseguenza;
"Regolamento Emittenti" indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
"Società del Gruppo" indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
"Soggetto" indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
"Trasferimento" indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo "Trasferire" e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
"TUF" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente modificato e integrato;
"Vincolo" indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2 Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al paragrafo ("Strumenti finanziari oggetto del Patto") sopra costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla data del 14 luglio 2008.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
(a) quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
(b) quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
(c) quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte ("Parte Relativa") e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la "Parte Acquirente") acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF ("Acquisto Rilevante"), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni ("Azioni in Eccedenza") tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le "Parti Manlevate") da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e 2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3 Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto ("Azioni Quotate").
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte ("Parte Cedente") o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate ("Azioni in Vendita"), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti ("Parti non-Cedenti") una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita ("Comunicazione di Trasferimento"), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le "Condizioni di Trasferimento").
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ("Termine di Risposta"), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente ("Comunicazione di Risposta"), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale ("Diritto Preferenziale di Acquisto") ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4 Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto ("Diritto di Co-vendita") – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate ("Azioni Co-vendute") siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita ("Data di Trasferimento"), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5 Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto ("Diritto di Vendita Congiunta") di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) ("Azioni Aggiuntive") siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione ("Prezzo delle Azioni Aggiuntive") pari al più alto tra:
il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International Architecture comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6 Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
(a) ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
(b) al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, "Parte Cessionaria") previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la "Parte Venditrice"):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le "Relative Altre Parti");
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7 Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8 Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione ("Comitato di Consultazione") composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria"), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi ("Data di Scadenza"):
(i) il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.5 e 6.2.2;
(ii) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
(iii) salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006. L’Atto di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 16 luglio 2008.
24 luglio 2008
[PD.3.08.2]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le "Parti" o anche gli "Azionisti"):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 ("International Architecture");
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman ("Cycladic");
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449 ("Andimahia");
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il "Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. ("Permasteelisa" o la "Società"), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le "Azioni Permasteelisa");
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista;
(iii) in data 2 luglio 2008, si è perfezionato tra le Parti e Global Architecture S.A. ("Global Architecture") un atto di adesione al Patto (l’"Atto di Adesione"); Global Architecture è una société anonyme costituita secondo la legge del Belgio (con sede in Bruxelles, Tervueren 13A – 1040) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture; in forza dell’Atto di Adesione:
- Global Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 236.065 azioni ordinarie di Permasteelisa, pari al 0,855% del capitale sociale, detenute dalla stessa Global Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, Global Architecture e International Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a);
(iv) nel periodo 3 luglio - 8 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 50.000 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 0,181% del capitale sociale;
(v) in data 14 luglio 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Architecture ha acquistato n. 830.254 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 3,008% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic;
(vi) nel periodo 15 luglio – 17 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 14.000 azioni ordinarie Permasteleesa, pari allo 0,051% del capitale sociale;
(vii) in data 11 agosto 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Archiecture ha acquistato n. 244.189 azioni ordinarie Permasteleesa, pari allo 0,885% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic e vincolate nel Patto; a seguito di detta vendita, si è realizzato il trasferimento di tutte le azioni ordinarie Permasteelisa di proprietà di Cycladic vincolate nel Patto; pertanto, in forza di quanto previsto nell’art. 12.1 del Patto, il Patto si è risolto con riferimento a Cycladic e dalla data dell’11 agosto 2008 il Patto vincola esclusivamente International Architecture, Andimahia e Global Architecture.
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Alla data del 11 agosto 2008, il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti (per tali intendosi, tenuto conto di quanto indicato alla premessa (iii) e alla premessa (vii), esclusivamente International Architecture, Global Architecture e Andimahia), e quindi complessive n. 6.714.160 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 24,327% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
| Azionisti | n. Azioni Permasteelisa possedute | % sul totale delle Azioni Permasteelisa | % sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
| International Architecture | 4.126.200 |
14,950 |
61,455 |
| Global Architecture | 1.374.508 |
4,980 |
20,472 |
| Andimahia | 1.213.452 |
4,397 |
18,073 |
| Totale |
6.714.160 |
24,327 |
100 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
1.1 Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
"Affiliata" indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
"Azioni" o "Azioni Permasteelisa" indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
"Azioni Sindacate" indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
"Controllo" indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini "Controllare", "Controllante" e "Controllato(a)" sono utilizzati nella medesima accezione;
"Data di Sottoscrizione" indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
"Giorno Lavorativo" indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
"Offerta Obbligatoria" indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
"Persona che Agisce di Concerto" indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e "Agendo di Concerto" sarà interpretato di conseguenza;
"Regolamento Emittenti" indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
"Società del Gruppo" indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
"Soggetto" indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
"Trasferimento" indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo "Trasferire" e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
"TUF" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente modificato e integrato;
"Vincolo" indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2 Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al paragrafo ("Strumenti finanziari oggetto del Patto") sopra costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla data del 11 agosto 2008.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
(a) quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
(b) quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
(c) quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte ("Parte Relativa") e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la "Parte Acquirente") acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF ("Acquisto Rilevante"), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
(a) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni ("Azioni in Eccedenza") tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
(b) per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
(c) compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le "Parti Manlevate") da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e 2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3 Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto ("Azioni Quotate").
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte ("Parte Cedente") o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate ("Azioni in Vendita"), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti ("Parti non-Cedenti") una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita ("Comunicazione di Trasferimento"), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le "Condizioni di Trasferimento").
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ("Termine di Risposta"), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente ("Comunicazione di Risposta"), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale ("Diritto Preferenziale di Acquisto") ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4 Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto ("Diritto di Co-vendita") – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate ("Azioni Co-vendute") siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita ("Data di Trasferimento"), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5 Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto ("Diritto di Vendita Congiunta") di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) ("Azioni Aggiuntive") siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione ("Prezzo delle Azioni Aggiuntive") pari al più alto tra:
(i) il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
(ii) il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
(iii) il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
(iv) il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International Architecture comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6 Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
(a) ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
(b) al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, "Parte Cessionaria") previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la "Parte Venditrice"):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le "Relative Altre Parti");
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7 Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8 Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione ("Comitato di Consultazione") composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria"), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi ("Data di Scadenza"):
(i) il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.5 e 6.2.2;
(ii) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
(iii) salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006. L’Atto di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 16 luglio 2008.
19 agosto 2008
[PD.3.08.3]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le "Parti" o anche gli "Azionisti"):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 ("International Architecture");
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman ("Cycladic");
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449 ("Andimahia");
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il "Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. ("Permasteelisa" o la "Società"), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le "Azioni Permasteelisa");
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista;
(iii) in data 2 luglio 2008, si è perfezionato tra le Parti e Global Architecture S.A. ("Global Architecture") un atto di adesione al Patto (l’"Atto di Adesione"); Global Architecture è una société anonyme costituita secondo la legge del Belgio (con sede in Bruxelles, Tervueren 13A – 1040) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture; in forza dell’Atto di Adesione:
- Global Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 236.065 azioni ordinarie di Permasteelisa, pari al 0,855% del capitale sociale, detenute dalla stessa Global Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, Global Architecture e International Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a);
(iv) nel periodo 3 luglio - 8 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 50.000 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 0,181% del capitale sociale;
(v) in data 14 luglio 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Architecture ha acquistato n. 830.254 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 3,008% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic;
(vi) nel periodo 15 luglio – 17 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 14.000 azioni ordinarie Permasteleesa, pari allo 0,051% del capitale sociale;
(vii) in data 11 agosto 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Archiecture ha acquistato n. 244.189 azioni ordinarie Permasteleesa, pari allo 0,885% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic e vincolate nel Patto; a seguito di detta vendita, si è realizzato il trasferimento di tutte le azioni ordinarie Permasteelisa di proprietà di Cycladic vincolate nel Patto; pertanto, in forza di quanto previsto nell’art. 12.1 del Patto, il Patto si è risolto con riferimento a Cycladic e dalla data dell’11 agosto 2008 il Patto vincola esclusivamente International Architecture, Andimahia e Global Architecture;
(viii) in data 1 ottobre 2008, Global Architecture ha acquistato n. 500.000 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 1,812% del capitale sociale.
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Alla data del 1 ottobre 2008, il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti (per tali intendosi, tenuto conto di quanto indicato alla premessa (iii) e alla premessa (vii), esclusivamente International Architecture, Global Architecture e Andimahia), e quindi complessive n. 7.124.160 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 26,138% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
| Azionisti |
n. Azioni Permasteelisa possedute |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
| International Architecture | 4.126.200 |
14,950 |
57,196 |
| Global Architecture | 1.874.508 |
6,792 |
25,984 |
| Andimahia | 1.213.452 |
4,397 |
16,820 |
| Totale |
7.124.160 |
26,138 |
100 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
1.1 Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
"Affiliata" indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
"Azioni" o "Azioni Permasteelisa" indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
"Azioni Sindacate" indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
"Controllo" indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini "Controllare", "Controllante" e "Controllato(a)" sono utilizzati nella medesima accezione;
"Data di Sottoscrizione" indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
"Giorno Lavorativo" indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
"Offerta Obbligatoria" indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
"Persona che Agisce di Concerto" indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e "Agendo di Concerto" sarà interpretato di conseguenza;
"Regolamento Emittenti" indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
"Società del Gruppo" indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
"Soggetto" indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
"Trasferimento" indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo "Trasferire" e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
"TUF" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente modificato e integrato;
"Vincolo" indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2 Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al paragrafo ("Strumenti finanziari oggetto del Patto") sopra costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla data del 1 ottobre 2008.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
(a) quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
(b) quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
(c) quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte ("Parte Relativa") e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la "Parte Acquirente") acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF ("Acquisto Rilevante"), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
(a) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni ("Azioni in Eccedenza") tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
(b) per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
(c) compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le "Parti Manlevate") da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e 2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3 Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto ("Azioni Quotate").
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte ("Parte Cedente") o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate ("Azioni in Vendita"), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti ("Parti non-Cedenti") una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita ("Comunicazione di Trasferimento"), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le "Condizioni di Trasferimento").
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ("Termine di Risposta"), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente ("Comunicazione di Risposta"), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale ("Diritto Preferenziale di Acquisto") ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4 Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto ("Diritto di Co-vendita") – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate ("Azioni Co-vendute") siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita ("Data di Trasferimento"), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5 Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto ("Diritto di Vendita Congiunta") di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) ("Azioni Aggiuntive") siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione ("Prezzo delle Azioni Aggiuntive") pari al più alto tra:
(i) il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
(ii) il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
(iii) il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
(iv) il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International Architecture comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6 Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
(a) ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
(b) al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, "Parte Cessionaria") previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la "Parte Venditrice"):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le "Relative Altre Parti");
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7 Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8 Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione ("Comitato di Consultazione") composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria"), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi ("Data di Scadenza"):
(i) il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.5 e 6.2.2;
(ii) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
(iii) salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006. L’Atto di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 16 luglio 2008.
9 ottobre 2008
[PD.3.08.4]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le "Parti" o anche gli "Azionisti"):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 ("International Architecture");
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman ("Cycladic");
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449 ("Andimahia");
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il "Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. ("Permasteelisa" o la "Società"), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le "Azioni Permasteelisa");
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista;
(iii) in data 2 luglio 2008, si è perfezionato tra le Parti e Global Architecture S.A. ("Global Architecture") un atto di adesione al Patto (l’"Atto di Adesione"); Global Architecture è una société anonyme costituita secondo la legge del Belgio (con sede in Bruxelles, Tervueren 13A – 1040) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture; in forza dell’Atto di Adesione:
- Global Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 236.065 azioni ordinarie di Permasteelisa, pari al 0,855% del capitale sociale, detenute dalla stessa Global Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, Global Architecture e International Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a);
(iv) nel periodo 3 luglio - 8 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 50.000 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 0,181% del capitale sociale;
(v) in data 14 luglio 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Architecture ha acquistato n. 830.254 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 3,008% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic;
(vi) nel periodo 15 luglio – 17 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 14.000 azioni ordinarie Permasteleesa, pari allo 0,051% del capitale sociale;
(vii) in data 11 agosto 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Archiecture ha acquistato n. 244.189 azioni ordinarie Permasteleesa, pari allo 0,885% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic e vincolate nel Patto; a seguito di detta vendita, si è realizzato il trasferimento di tutte le azioni ordinarie Permasteelisa di proprietà di Cycladic vincolate nel Patto; pertanto, in forza di quanto previsto nell’art. 12.1 del Patto, il Patto si è risolto con riferimento a Cycladic e dalla data dell’11 agosto 2008 il Patto vincola esclusivamente International Architecture, Andimahia e Global Architecture;
(viii) in data 1 ottobre 2008, Global Architecture ha acquistato n. 500.000 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 1,812% del capitale sociale;
(ix) nel periodo 10 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 Global Architecture ha acquistato complessive n. 20.000 azioni ordinarie Permasteelisa.
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Alla data del 31 dicembre 2008, il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti (per tali intendosi, tenuto conto di quanto indicato alla premessa (iii) e alla premessa (vii), esclusivamente International Architecture, Global Architecture e Andimahia), e quindi complessive n. 7.234.160 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 26,211% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
| Azionisti |
n. Azioni Permasteelisa possedute |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
| International Architecture | 4.126.200 |
14,950 |
57,038 |
| Global Architecture | 1.894.508 |
6,864 |
26,188 |
| Andimahia | 1.213.452 |
4,397 |
16,774 |
| Totale |
7.234.160 |
26,211 |
100 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
1.1 Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
"Affiliata" indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
"Azioni" o "Azioni Permasteelisa" indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
"Azioni Sindacate" indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
"Controllo" indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini "Controllare", "Controllante" e "Controllato(a)" sono utilizzati nella medesima accezione;
"Data di Sottoscrizione" indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
"Giorno Lavorativo" indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
"Offerta Obbligatoria" indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
"Persona che Agisce di Concerto" indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e "Agendo di Concerto" sarà interpretato di conseguenza;
"Regolamento Emittenti" indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
"Società del Gruppo" indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
"Soggetto" indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
"Trasferimento" indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo "Trasferire" e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
"TUF" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente modificato e integrato;
"Vincolo" indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2 Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al paragrafo ("Strumenti finanziari oggetto del Patto") sopra costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla data del 31 dicembre 2008.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
(a) quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
(b) quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
(c) quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte ("Parte Relativa") e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la "Parte Acquirente") acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF ("Acquisto Rilevante"), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni ("Azioni in Eccedenza") tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le "Parti Manlevate") da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e 2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3 Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto ("Azioni Quotate").
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte ("Parte Cedente") o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate ("Azioni in Vendita"), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti ("Parti non-Cedenti") una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita ("Comunicazione di Trasferimento"), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le "Condizioni di Trasferimento").
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ("Termine di Risposta"), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente ("Comunicazione di Risposta"), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale ("Diritto Preferenziale di Acquisto") ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4 Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto ("Diritto di Co-vendita") – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate ("Azioni Co-vendute") siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita ("Data di Trasferimento"), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5 Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto ("Diritto di Vendita Congiunta") di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) ("Azioni Aggiuntive") siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione ("Prezzo delle Azioni Aggiuntive") pari al più alto tra:
il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International Architecture comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6 Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
(a) ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
(b) al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, "Parte Cessionaria") previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la "Parte Venditrice"):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le "Relative Altre Parti");
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria") che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura ("Prezzo di Chiusura") di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7 Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8 Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione ("Comitato di Consultazione") composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 ("Riservatezza e Comunicati"), 11 ("Obblighi di indennizzo"), 12 ("Disposizioni Generali") e 13 ("Clausola Compromissoria"), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi ("Data di Scadenza"):
- il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.5 e 6.2.2;
- il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
- salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006. L’Atto di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 16 luglio 2008.
9 gennaio 2009
[PD.3.09.1]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le “Parti” o anche gli “Azionisti”):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue Joseph Hackin 2, L-1746 (“International Architecture”);
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman (“Cycladic”);
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449 (“Andimahia”);
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il “Patto”) avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. (“Permasteelisa” o la “Società”), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le “Azioni Permasteelisa”);
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista;
(iii) in data 2 luglio 2008, si è perfezionato tra le Parti e Global Architecture S.A. (“Global Architecture”) un atto di adesione al Patto (l’“Atto di Adesione”); Global Architecture è una société anonyme costituita secondo la legge del Belgio (con sede in Bruxelles, Tervueren 13A – 1040) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture; in forza dell’Atto di Adesione:
- Global Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 236.065 azioni ordinarie di Permasteelisa, pari al 0,855% del capitale sociale, detenute dalla stessa Global Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, Global Architecture e International Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a);
(iv) nel periodo 3 luglio - 8 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 50.000 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 0,181% del capitale sociale;
(v) in data 14 luglio 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Architecture ha acquistato n. 830.254 azioni ordinarie Permastelisa, pari al 3,008% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic;
(vi) nel periodo 15 luglio – 17 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 14.000 azioni ordinarie Permasteleesa, pari allo 0,051% del capitale sociale;
(vii) in data 11 agosto 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Archiecture ha acquistato n. 244.189 azioni ordinarie Permasteleesa, pari allo 0,885% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic e vincolate nel Patto; a seguito di detta vendita, si è realizzato il trasferimento di tutte le azioni ordinarie Permasteelisa di proprietà di Cycladic vincolate nel Patto; pertanto, in forza di quanto previsto nell’art. 12.1 del Patto, il Patto si è risolto con riferimento a Cycladic e dalla data dell’11 agosto 2008 il Patto vincola esclusivamente International Architecture, Andimahia e Global Architecture;
(viii) in data 1 ottobre 2008, Global Architecture ha acquistato n. 500.000 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 1,812% del capitale sociale;
(ix) nel periodo 10 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 Global Architecture ha acquistato complessive n. 20.000 azioni ordinarie Permasteelisa;
(x) in data 9 aprile 2009, si è perfezionato tra International Architecture, Global Architecture, Andimahia e World Architecture S.à r.l. (“World Architecture”) un atto di adesione al Patto (l’“Atto di Adesione WA”); World Architecture è una société à responsabilité limitée costituita secondo le leggi del Lussemburgo (con sede in Lussemburgo, 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture e di Global Architecture; in forza dell’Atto di Adesione WA:
- World Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 123.613 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 0,448% del capitale sociale, detenute dalla stessa World Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione WA e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, World Architecture, International Architecture e Global Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di World Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di World Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a).
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Alla data del 9 aprile 2009, il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti (per tali intendosi, tenuto conto di quanto indicato alle premesse (iii), (vii) e (x), esclusivamente International Architecture, Global Architecture, World Architecture e Andimahia), e quindi complessive n. 7.357.773 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 26,659% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
Azionisti |
n. Azioni Permasteelisa possedute |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
International Architecture |
4.126.200 |
14,950 |
56,079 |
Global Architecture |
1.894.508 |
6,864 |
25,748 |
World Architecture |
123.613 |
0,448 |
1,680 |
Andimahia |
1.213.452 |
4,397 |
16,492 |
Totale |
7.357.773 |
26,659 |
100 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
“Affiliata” indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
“Azioni” o “Azioni Permasteelisa” indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
“Azioni Sindacate” indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
“Controllo” indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini “Controllare”, “Controllante” e “Controllato(a)” sono utilizzati nella medesima accezione;
“Data di Sottoscrizione” indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
“Giorno Lavorativo” indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
“Offerta Obbligatoria” indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
“Persona che Agisce di Concerto” indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e “Agendo di Concerto” sarà interpretato di conseguenza;
“Regolamento Emittenti” indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
“Società del Gruppo” indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
“Soggetto” indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
“Trasferimento” indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo “Trasferire” e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
“TUF” indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, come successivamente modificato e integrato;
“Vincolo” indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2. Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al paragrafo (“Strumenti finanziari oggetto del Patto”) sopra costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla data del 9 aprile 2009.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
- quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
- quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
- quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte (“Parte Relativa”) e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la “Parte Acquirente”) acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF (“Acquisto Rilevante”), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
- entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni (“Azioni in Eccedenza”) tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
- per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
- compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le “Parti Manlevate”) da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura (“Prezzo di Chiusura”) di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e 2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”) che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3. Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto (“Azioni Quotate”).
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte (“Parte Cedente”) o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate (“Azioni in Vendita”), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti (“Parti non-Cedenti”) una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita (“Comunicazione di Trasferimento”), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le “Condizioni di Trasferimento”).
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (“Termine di Risposta”), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente (“Comunicazione di Risposta”), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale (“Diritto Preferenziale di Acquisto”) ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”) che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4. Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto (“Diritto di Co-vendita”) – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate (“Azioni Co-vendute”) siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita (“Data di Trasferimento”), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5. Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto (“Diritto di Vendita Congiunta”) di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) (“Azioni Aggiuntive”) siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione (“Prezzo delle Azioni Aggiuntive”) pari al più alto tra:
- il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
- il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
- il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
- il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International Architecture comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”) che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6. Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
- ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
- al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, “Parte Cessionaria”) previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la “Parte Venditrice”):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le “Relative Altre Parti”);
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”) che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura (“Prezzo di Chiusura”) di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7. Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8. Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione (“Comitato di Consultazione”) composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi (“Data di Scadenza”):
- il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.5 e 6.2.2;
- il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
- salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006. L’Atto di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 16 luglio 2008.
17 aprile 2009
[PD.3.09.2]
PERMASTEELISA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.
Premessa
(i) In data 1° agosto 2006 le società di seguito indicate (congiuntamente le “Parti” o anche gli “Azionisti”):
- International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, 2, rue Joseph Hackin, L-1746 (“International Architecture”);
- Cycladic Catalyst Master Fund, private company di diritto delle Isole Cayman, con sede in PO Box 309GT, Ugland House, George Town, Gran Cayman, Isole Cayman (“Cycladic”);
- Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, 18, rue de l’Eau L-1449 (“Andimahia”);
hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF (il “Patto”) avente ad oggetto le azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. (“Permasteelisa” o la “Società”), una società per azioni le cui Azioni (come di seguito definite) sono quotate sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., detenute dalle Parti nella Società, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le “Azioni Permasteelisa”);
(ii) con il presente Patto le Parti, in qualità di azionisti di Permasteelisa, intendono concordare le linee guida per il funzionamento della Società, disciplinando, per quanto possibile, alcuni aspetti di governance e i loro reciproci ruoli e posizioni nell’ambito dell’azionariato di Permasteelisa, anche definendo le modalità del futuro disinvestimento da parte di International Architecture ed ogni altra questione connessa alla loro partecipazione al capitale ed al loro coinvolgimento nella gestione operativa della Società infra prevista;
(iii) in data 2 luglio 2008, si è perfezionato tra le Parti e Global Architecture S.A. (“Global Architecture”) un atto di adesione al Patto (l’“Atto di Adesione”); Global Architecture è una société anonyme costituita secondo la legge del Belgio (con sede in Bruxelles, 13A Avenue de Tervuren – 1040) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture; in forza dell’Atto di Adesione:
- Global Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 236.065 azioni ordinarie di Permasteelisa, pari al 0,855% del capitale sociale, detenute dalla stessa Global Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, Global Architecture e International Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di Global Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a);
(iv) nel periodo 3 luglio - 8 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 50.000 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 0,181% del capitale sociale;
(v) in data 14 luglio 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Architecture ha acquistato n. 830.254 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 3,008% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic;
(vi) nel periodo 15 luglio – 17 luglio 2008, Global Architecture ha acquistato sul mercato regolamentato n. 14.000 azioni ordinarie Permasteelisa, pari allo 0,051% del capitale sociale;
(vii) in data 11 agosto 2008, si è perfezionato un atto di trasferimento in forza del quale Global Archiecture ha acquistato n. 244.189 azioni ordinarie Permasteelisa, pari allo 0,885% del capitale sociale, di proprietà di Cycladic e vincolate nel Patto; a seguito di detta vendita, si è realizzato il trasferimento di tutte le azioni ordinarie Permasteelisa di proprietà di Cycladic vincolate nel Patto; pertanto, in forza di quanto previsto nell’art. 12.1 del Patto, il Patto si è risolto con riferimento a Cycladic e dalla data dell’11 agosto 2008 il Patto vincola esclusivamente International Architecture, Andimahia e Global Architecture;
(viii) in data 1 ottobre 2008, Global Architecture ha acquistato n. 500.000 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 1,812% del capitale sociale;
(ix) nel periodo 10 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 Global Architecture ha acquistato complessive n. 20.000 azioni ordinarie Permasteelisa;
(x) in data 9 aprile 2009, si è perfezionato tra International Architecture, Global Architecture, Andimahia e World Architecture S.à r.l. (“World Architecture”) un atto di adesione al Patto (l’“Atto di Adesione WA”); World Architecture è una société à responsabilité limitée costituita secondo le leggi del Lussemburgo (con sede in Lussemburgo, 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855) ed è un’Affiliata (come infra definita) di International Architecture e di Global Architecture; in forza dell’Atto di Adesione WA:
- World Architecture ha assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto, vincolando nel medesimo n. 123.613 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 0,448% del capitale sociale, detenute dalla stessa World Architecture;
- con effetto dalla data dell’Atto di Adesione WA e ai fini di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto, World Architecture, International Architecture e Global Architecture sono considerate come una sola Parte del Patto incluso, a titolo esemplificativo, ai fini del diritto di International Architecture di vendere o, in ogni caso, Trasferire fino a un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate (come infra definite) ai sensi del successivo Articolo 2.2, lettera (a), restando inteso che: (x) tutte le Azioni Sindacate di proprietà di World Architecture sono considerate incluse (non in aggiunta a) la soglia di cui sopra; e (y) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di World Architecture entro i limiti stabiliti dal successivo Articolo 2.2, lettera (a), ricadrà nell’ambito di applicazione del successivo Articolo 3.1, lettera (a);
(xi) il Patto, in scadenza il 1° agosto 2009, è stato rinnovato dalle Parti (per tali intendendosi, tenuto conto di quanto indicato alle premesse (iii), (vii) e (x), esclusivamente International Architecture, Global Architecture, World Architecture e Andimahia) per un ulteriore periodo di durata dal 1° agosto 2009 sino al 1° marzo 2012.
Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a un patto di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, ad un sindacato di voto, a un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni ed a un patto che prevede l’acquisto delle azioni, rilevanti a norma dell’art. 122 TUF.
Strumenti finanziari oggetto del Patto
Alla data del 9 aprile 2009, il Patto aggrega le Azioni Permasteelisa in possesso delle Parti (per tali intendendosi, tenuto conto di quanto indicato alle premesse (iii), (vii) e (x), esclusivamente International Architecture, Global Architecture, World Architecture e Andimahia), e quindi complessive n. 7.357.773 Azioni Permasteelisa rappresentanti il 26,659% del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue:
Azionisti |
n. Azioni Permasteelisa possedute |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa |
% sul totale delle Azioni Permasteelisa aggregate nel Patto |
International Architecture |
4.126.200 |
14,950 |
56,079 |
Global Architecture |
1.894.508 |
6,864 |
25,748 |
World Architecture |
123.613 |
0,448 |
1,680 |
Andimahia |
1.213.452 |
4,397 |
16,492 |
Totale |
7.357.773 |
26,659 |
100 |
Contenuto del Patto
1. Definizioni
1.1 Definizioni
I termini del presente Patto riportati qui di seguito hanno il seguente significato:
“Affiliata” indica in relazione a una Parte, una qualsiasi delle Società del Gruppo di tale Parte e, nel caso di Cycladic, comprende qualsiasi fondo gestito dallo stesso gestore del fondo;
"Autorità" indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità governativa o giudiziaria, locale o di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.;
"Autorizzazioni" indica i consensi, le approvazioni, i nulla-osta e le autorizzazioni che debbano essere rilasciate da un'Autorità;
“Azioni” o “Azioni Permasteelisa” indica le azioni, di ogni categoria o classe, emesse dalla Società;
“Azioni Sindacate” indica le Azioni Permasteelisa di proprietà di volta in volta di ciascuna Parte e delle sue Società del Gruppo incluse, a titolo esemplificativo, ognuna delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dalla relativa Parte o le sue Società del Gruppo dopo la data del presente Patto;
“Controllo” indica il ricorrere della situazione di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; i termini “Controllare”, “Controllante” e “Controllato(a)” sono utilizzati nella medesima accezione;
“Data di Sottoscrizione” indica la data in cui il presente Patto è stato sottoscritto dalle Parti;
“Giorno Lavorativo” indica un giorno di apertura del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
“Offerta Obbligatoria” indica ogni offerta pubblica di acquisto (anche da consolidamento o residuale) che ciascuna Parte, disgiuntamente o in solido con una qualsiasi delle altre Parti o con Soggetti terzi, sia obbligata a promuovere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti;
“Persona che Agisce di Concerto” indica qualsiasi persona o ente che possa essere considerata agire di concerto con una qualsiasi delle Parti ai sensi dell’Articolo 109 del TUF (con esclusione, nel caso di una Parte, di una qualsiasi delle altre Parti che non siano Controllate di tale Parte e qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con una qualsiasi delle altre Parti, ma non tale Parte) e “Agendo di Concerto” sarà interpretato di conseguenza;
“Regolamento Emittenti” indica il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, attuativo delle disposizioni del TUF in relazione agli emittenti, adottato dalla CONSOB, come successivamente modificato e integrato;
“Società del Gruppo” indica, con riferimento a un certo Soggetto, qualsiasi Soggetto Controllante tale Soggetto e qualsiasi Soggetto che è Controllato da tale Soggetto; con riferimento a Permasteelisa, le società sue Controllate e collegate sono Società del Gruppo; con riferimento a Cycladic, RIT plc sarà considerata come non Controllante Cycladic;
“Soggetto” indica ogni persona fisica, persona giuridica, società, trust, associazione, fondazione, joint venture, od ogni altro ente od organizzazione, ivi inclusa una Parte o un’Autorità;
“Trasferimento” indica ogni vendita, conferimento, cessione, usufrutto, donazione, costituzione di Vincoli, o altra forma di trasferimento totale o parziale (compresa, a titolo esemplificativo, una fusione o scissione, a titolo universale o particolare, che produca il Trasferimento indiretto delle Azioni Permasteelisa, fatta eccezione per una fusione o scissione della Società con un qualsiasi Soggetto terzo) anche in via transitoria o a termine (compresi, a titolo esemplificativo, contratti di swap, negozi di prestito titoli o accordi simili), a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura o senza corrispettivo; il verbo “Trasferire” e le sue declinazioni dovrà interpretarsi in conformità alla presente definizione;
“TUF” indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, come successivamente modificato e integrato;
“Vincolo” indica qualsiasi peso, onere, diritto di prelazione, pegno, ipoteca, o pretesa di terzi, iscrizioni, o altri gravami pregiudizievoli sulle Azioni Permasteelisa.
Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.
2 Azioni Sindacate; vendita di Azioni Sindacate; acquisti di Azioni Permasteelisa; Offerta Obbligatoria
2.1 Le Azioni Sindacate nelle percentuali di cui alla tabella al paragrafo (“Strumenti finanziari oggetto del Patto”) sopra costituiscono tutte le Azioni detenute da ciascuna delle Parti alla data del 9 aprile 2009.
2.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di vendere o, comunque, Trasferire il seguente numero totale di Azioni Sindacate di proprietà della stessa:
(a) quanto a International Architecture, fino ad un numero massimo di 1.237.860 Azioni Sindacate;
(b) quanto a Cycladic, fino ad un numero massimo di 587.648 Azioni Sindacate;
(c) quanto a Andimahia, fino ad un numero massimo di 364.036 Azioni Sindacate.
2.3 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di acquistare Azioni in qualsiasi momento, a condizione che: (A) tutte le Azioni acquistate siano assoggettate al presente Patto, e (B) ognuno di tali acquisti non comporti alcun obbligo di una qualsiasi delle Parti di promuovere un’Offerta Obbligatoria.
2.4 In ogni caso di Trasferimento o acquisto di Azioni da parte di una qualsiasi delle Parti o delle sue Affiliate, la Parte o una qualsiasi delle sue Affiliate che acquista o Trasferisce le Azioni dovrà inviare alle altre Parti una comunicazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data in cui il programmato Trasferimento o acquisto di Azioni abbia luogo, fatta eccezione nei casi di Trasferimento o acquisto di Azioni ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 o 6.
2.5 In relazione all’obbligo di legge delle Parti di promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, le Parti convengono che:
2.5.1 qualora una Parte (“Parte Relativa”) e/o una qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con essa (la persona acquirente le Azioni di seguito riferita come la “Parte Acquirente”) acquisti, in una o più volte, un certo numero di Azioni Permasteelisa tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente di proprietà delle Parti e delle Persone che Agiscono di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF (“Acquisto Rilevante”), ma non ecceda comunque la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti agli Articoli 2.2 e 2.3), la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile:
(a) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell’Acquisto Rilevante, a Trasferire, o a far sì che la Parte Acquirente Trasferisca, a una terza parte un numero di Azioni (“Azioni in Eccedenza”) tale per cui il numero di Azioni complessivamente detenute dalle Parti e dalle Persone che Agiscono di Concerto con esse, non ecceda la soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF;
(b) per tutto il periodo decorrente dalla data dell’Acquisto Rilevante sino a quella del Trasferimento delle Azioni in Eccedenza ai sensi del punto (a) sopra, a non esercitare, e a far sì che le Persone che Agiscono di Concerto con la Parte Relativa non esercitino, alcun diritto di voto inerente alle Azioni in Eccedenza;
(c) compiere, e far sì che la Parte Acquirente compia, ogni altra operazione, sottoscrivere ogni tipo di atto o documento, assumere ogni tipo di impegno, anche di natura contrattuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, lettere di intenti vincolanti o contratti preliminari di compravendita) e/o fornire ogni tipo di garanzia richiesta dalle Autorità, che si rendano necessari, opportuni o idonei a consentire alla Parte Acquirente di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di Offerta Obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 5, del TUF e all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti;
2.5.2 qualora (A), la Parte Relativa e/o la Parte Acquirente non Trasferisca le Azioni in Eccedenza in conformità all’Articolo 2.5.1(a), ovvero (B) l’Acquisto Rilevante sia tale per cui la percentuale di Azioni complessivamente detenuta dalle Parti e da qualsiasi Persona che Agisce di Concerto con esse ecceda la soglia di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti e, in conseguenza del ricorrere di una qualsiasi delle circostanze di cui alle suddette lettere (A) e (B) sopra, le Parti siano solidalmente tenute a promuovere un’Offerta Obbligatoria, la Parte Relativa si obbliga, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile: (I) a promuovere, o a far sì che la Parte Acquirente promuova, un’Offerta Obbligatoria su base individuale, ovvero congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la stessa (escluse le altre Parti), e (II) a tenere indenni le altre Parti e (nella misura consentita ai sensi del presente Patto) qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tali altre Parti e i loro rispettivi amministratori e dirigenti (complessivamente, le “Parti Manlevate”) da qualunque obbligazione e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione dell’Offerta Obbligatoria, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e/o sanzioni (ivi incluse quelle di natura amministrativa) da parte di Soggetti terzi e/o Autorità competenti in relazione alla mancata promozione di un’Offerta Obbligatoria;
2.5.3 qualora la Parte Relativa commetta una violazione a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.5.1 e/o 2.5.2, la Parte Relativa si impegna a versare a titolo di penale alle Parti Manlevate (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) una somma complessiva pari a 3 (tre) volte la differenza tra il prezzo per azione delle Azioni offerto ai sensi dell’Offerta Obbligatoria e la media ponderata del prezzo di mercato ufficiale di chiusura (“Prezzo di Chiusura”) di un’Azione durante i 3 (tre) mesi precedenti la data in cui è sorta l’obbligazione di promuovere l’Offerta Obbligatoria, moltiplicato per il numero di Azioni Permasteelisa oggetto dell’Offerta Obbligatoria, restando inteso che, in ogni caso, detta somma non potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), con esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti dal presente Patto in capo alla Parte Acquirente ai sensi degli Articoli 2.5.1 e 2.5.2, la penale di cui al presente Articolo 2.5.3. non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
2.6 Ai fini dell’Articolo 2.5, ciascuna Parte si impegna a non Agire di Concerto con qualsiasi Soggetto diverso dalle altre Parti, loro rispettive Affiliate o, nel caso di Cycladic e qualora decida in tal senso, RIT plc.
2.7 Ai fini dell’Articolo 2.5, le Parti convengono che un’acquisizione di Azioni da parte di una Parte o qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale Parte non sarà considerato un Acquisto Rilevante e tale Parte una Parte Relativa, se le soglie stabilite all’Articolo 2.5.1 siano superate per effetto di un precedente acquisto di Azioni Permasteelisa da parte di un’altra Parte o di qualsiasi Persona che Agisca di Concerto con tale altra Parte che non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti all’Articolo 2.4. In tal caso, la Parte che abbia violato gli obblighi di comunicazione o le dichiarazioni e garanzie sarà considerata la Parte Relativa ai fini di cui all’Articolo 2.5.
2.8 Qualora, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e la data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria, una qualsiasi delle Parti Manlevate e/o una qualsiasi delle Persone che Agiscono di Concerto con essa a ciò autorizzata acquisti Azioni (a prescindere dal rispetto o meno dei limiti stabiliti dagli Articoli 2.3 e 2.4) tali per cui le Autorità competenti ritengano che il prezzo dell’Offerta Obbligatoria debba essere aumentato al prezzo più alto pagato dalle Parti Manlevate, la Parte, le cui Parti Manlevate o Persone che Agiscono di Concerto con esse effettuano l’acquisto, corrisponderà alla Parte Relativa, in contanti, la differenza tra il prezzo unitario da corrispondersi a coloro che hanno consegnato in adesione le loro Azioni all’Offerta Obbligatoria in conseguenza di tale acquisto e il prezzo più basso che la Parte Acquirente avrebbe dovuto pagare a coloro che hanno consegnato le loro Azioni in adesione all’Offerta Obbligatoria, qualora tale acquisto di Azioni non fosse avvenuto, moltiplicato per il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta Obbligatoria.
2.9 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere (A) e (B) dell’Articolo 2.5.2 e le Parti siano conseguentemente tenute a promuovere in via solidale un’Offerta Obbligatoria, ciascuna delle Parti non inadempienti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra tali Parti non inadempienti, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando una comunicazione scritta di risoluzione all’altra Parte, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il presente Patto cesserà di produrre qualsiasi effetto ulteriore, ad eccezione degli Articoli 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”) che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto.
3 Trasferimento di Azioni Sindacate; Diritto Preferenziale di Acquisto
3.1 Le Parti espressamente convengono che per tutto il periodo di durata del presente Patto:
(a) in relazione a qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate permesso dall’Articolo 2.2 ovvero a qualunque Trasferimento conseguente l’accettazione di un’offerta pubblica ad acquistare tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, il Diritto Preferenziale di Acquisto stabilito agli Articoli 3.4, 3.5 e 3.6, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non troveranno applicazione;
(b) qualunque Trasferimento di Azioni Sindacate (diverso da quello consentito dall’Articolo 2.2. o in seguito all’esercizio del Diritto di Co-vendita o di Vendita Congiunta), sarà (salve le altre disposizioni di cui al presente Articolo 3.1) soggetto al Diritto Preferenziale di Acquisto, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6;
(c) Cycladic e/o Andimahia avranno diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita previsto dall’Articolo 4 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(d) International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta previsto dall’Articolo 5 nelle ipotesi stabilite in tale Articolo;
(e) ciascuna delle Parti non costituirà, o potrà consentire che venga costituito, qualsiasi Vincolo sulle Azioni Sindacate di proprietà della stessa o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo;
(f) ciascuna delle Parti farà sì che nessuna delle sue Società del Gruppo acquisti Azioni se non ai sensi dell’Articolo 6.1(b); e
(g) le Parti e le loro rispettive Società del Gruppo saranno autorizzate a vendere le loro rispettive Azioni solo in contanti o in cambio di azioni della stessa categoria quotate su un mercato azionario riconosciuto (“Azioni Quotate”).
3.2 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando l’Articolo 3.1, qualora una Parte (“Parte Cedente”) o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo intenda Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate (“Azioni in Vendita”), la Parte Cedente dovrà prima inviare a ciascuna delle altre Parti (“Parti non-Cedenti”) una comunicazione in merito alla propria intenzione o delle sue Società del Gruppo di Trasferire le Azioni in Vendita (“Comunicazione di Trasferimento”), e adempirà e farà sì che le sue Società del Gruppo adempiano alle disposizioni contenute agli Articoli da 3.3 a 3.6.
3.3 La Comunicazione di Trasferimento dovrà indicare (x) il numero delle Azioni in Vendita e (y) il corrispettivo in contanti o in Azioni Quotate per il quale la Parte Cedente o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo deve Trasferire le Azioni in Vendita (e se nella forma di Azioni Quotate, il calcolo dell’equivalente in denaro, restando inteso che tali Azioni Quotate saranno valutate in base alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di tali azioni nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la relativa Comunicazione di Trasferimento) e (z) tutti gli altri termini e condizioni di Trasferimento (gli elementi di cui alle lettere (x), (y) e (z), congiuntamente, le “Condizioni di Trasferimento”).
3.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (“Termine di Risposta”), ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà il diritto di inviare una comunicazione di risposta alla Parte Cedente (“Comunicazione di Risposta”), che dovrà indicare se detta Parte non-Cedente intenda: (I) acquistare in via preferenziale (“Diritto Preferenziale di Acquisto”) ognuna delle Azioni in Vendita alle Condizioni di Trasferimento (eccetto nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da Azioni Quotate, in tal caso il corrispettivo sarà costituito dall’equivalente in denaro) e, in tal caso, in relazione a quale numero di Azioni in Vendita, ovvero (II) non esercitare il Diritto Preferenziale di Acquisto. Il mancato invio della Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta equivale a espressa rinuncia della Parte non-Cedente ad avvalersi del proprio Diritto Preferenziale di Acquisto.
3.5 Qualora le Parti non-Cedenti non esercitino il Diritto Preferenziale di Acquisto complessivamente su tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita in conformità alle disposizioni sopra citate, tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita potranno essere Trasferite a una o più terze parti acquirenti a termini e condizioni non più favorevoli per le terze parti acquirenti delle Condizioni di Trasferimento entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Comunicazione di Trasferimento (o entro 120 (centoventi) giorni da tale invio qualora sia necessario ottenere una qualsiasi preventiva Autorizzazione al Trasferimento). Qualora una Parte non eserciti per intero il proprio Diritto Preferenziale di Acquisto, le altre Parti non-Cedenti che intendano esercitare per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto avranno diritto di esercitare tale diritto sulle Azioni in Vendita per le quali altre Parti non-Cedenti non abbiano esercitato per intero il loro Diritto Preferenziale di Acquisto. Qualora non abbia luogo alcun Trasferimento di tutte le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti entro 90 o 120 giorni (a seconda dei casi), la Parte Cedente dovrà inviare un’altra Comunicazione di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 3.2 riguardo alle Azioni in Vendita, qualora essa o sue Società del Gruppo intendano ancora Trasferire le Azioni in Vendita a terze parti acquirenti.
3.6 In caso di esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto da parte di più di una Parte non-Cedente, tale per cui ciascuna richiede più di quanto ad essa spettante in proporzione alle Azioni da essa possedute, le Azioni in Vendita saranno distribuite tra le Parti non-Cedenti in proporzione alle Azioni Sindacate possedute da ciascuna di esse a tale data, a meno che tale distribuzione non comporti che a una Parte non-Cedente siano assegnate più Azioni in Vendita di quelle per cui aveva fatto richiesta nel qual caso a tale Parte non-Cedente sarà assegnato un numero massimo di Azioni in Vendita per il quale aveva fatto richiesta e le rimanenti Azioni in Vendita saranno assegnate alle altre Parti non-Cedenti (nelle medesime proporzioni) fino al numero massimo di Azioni per il quale hanno rispettivamente fatto richiesta.
3.7 Qualora la Parte Cedente sia inadempiente all’obbligo di cui all’Articolo 3.2 e Trasferisca le Azioni in Vendita a una o più terze parti acquirenti in pregiudizio del Diritto Preferenziale di Acquisto:
3.7.1 le Parti non-Cedenti, salvo altrimenti concordato all’unanimità tra di loro, avranno diritto di risolvere il presente Patto inviando una comunicazione scritta alla Parte Cedente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per inadempimento della Parte Cedente e il presente Patto cesserà di produrre effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 3.7.1, 3.7.2, 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”) che rimarranno pienamente in vigore ed efficaci e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto; e
3.7.2 ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere dalla Parte Cedente il risarcimento del danno (distribuito fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute) sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto Preferenziale di Acquisto, restando inteso che il risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cedente ha Trasferito le Azioni in Vendita in violazione del presente Articolo 3, moltiplicato per il numero di Azioni in Vendita, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Parti non-Cedenti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni in Vendita. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
4 Diritto di co-vendita
4.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6 e fermo restando il precedente Articolo 3.1, qualora Cycladic o Andimahia ricevano da International Architecture una Comunicazione di Trasferimento avente ad oggetto (quando presa insieme a qualsiasi operazione nei precedenti 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la vendita di Azioni al medesimo proposto acquirente o a una qualsiasi delle sue Società del Gruppo compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi Trasferimento consentito ai sensi dell’Articolo 2.2) la vendita da parte di International Architecture e/o di una qualsiasi delle sue Società del Gruppo di un numero di Azioni pari al 5% del capitale ordinario emesso della Società e Cycladic o Andimahia non intendano esercitare il loro rispettivo Diritto Preferenziale di Acquisto, Cycladic e Andimahia avranno il diritto (“Diritto di Co-vendita”) – esercitabile esclusivamente attraverso una Comunicazione di Risposta prevista all’Articolo 3.4 – di chiedere a International Architecture di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di loro proprietà e (se da loro richiesto) delle sue Affiliate (“Azioni Co-vendute”) siano vendute alla terza parte acquirente insieme alle Azioni in Vendita alle stesse Condizioni di Trasferimento (fatto salvo l’Articolo 4.2) e, nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia nella forma di Azioni Quotate, anche Cycladic e Andimahia riceveranno Azioni Quotate.
4.2 Qualora Cycladic e/o Andimahia abbiano validamente esercitato il Diritto di Co-vendita, International Architecture sarà obbligata a far sì che le Azioni Co-vendute siano incluse nel Trasferimento a una o più terze parti acquirenti al maggiore tra (a) la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura per Azione pagato dalla medesima terza parte acquirente o da una qualsiasi delle sue Società del Gruppo per qualsiasi Azione nei 3 (tre) mesi precedenti (compreso il proposto Trasferimento) e (b) il prezzo più elevato per Azione proposto per il pagamento delle Azioni in Vendita e altrimenti alle medesime Condizioni di Trasferimento delle Azioni in Vendita e per l’effetto Cycladic e/o Andimahia saranno obbligate a vendere le Azioni Co-vendute. Qualora il corrispettivo da versare sia sotto forma di Azioni Quotate, tali azioni ai fini di cui al presente Articolo 4.2 saranno valutate con riferimento alla media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Comunicazione di Trasferimento.
4.3 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura di cui sopra, a causa di un inadempimento di Cycladic e/o di Andimahia, International Architecture avrà diritto di esercitare il Diritto di Vendita Congiunta ai sensi dell’Articolo 5 nei confronti della Parte inadempiente a un prezzo per Azione pari al minore tra il prezzo per Azione offerto dalla terza parte acquirente e il Prezzo di Chiusura di un’Azione rilevato alla data di stipulazione di un atto di Trasferimento delle Azioni in Vendita (“Data di Trasferimento”), scontato del 10%.
4.5 Qualora il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente abbia luogo senza il contemporaneo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi della procedura sopra citata, a causa di un inadempimento da parte di International Architecture alla sua obbligazione di procurare il Trasferimento delle Azioni Co-vendute ai sensi del presente Articolo 4, ciascuna delle Parti non-Cedenti avrà diritto di ottenere da International Architecture un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, restando inteso che tale risarcimento di cui sopra sarà pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui International Architecture ha trasferito le Azioni in Vendita in violazione dell’Articolo 4, moltiplicato per il numero di Azioni Co-vendute.
4.6 Qualora (i) la terza parte acquirente dichiari di non essere disponibile ad acquistare le Azioni Co-vendute ovvero (ii) International Architecture ottenga l’impegno da parte della terza parte acquirente ad acquistare le Azioni Co-vendute e tale terza parte acquirente successivamente manchi di acquistare le Azioni Co-vendute, a International Architecture non sarà consentito di procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.
5 Diritto di vendita congiunta
5.1 Fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 6, qualora International Architecture: (i) nella Comunicazione di Trasferimento intenda Trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni Sindacate di sua proprietà e delle sue Società del Gruppo, in contanti o in cambio di Azioni Quotate, a una terza parte acquirente (non correlata con International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo) e tali Azioni rappresentino alla data di Trasferimento almeno il 5% del capitale ordinario emesso della Società, e (ii) abbia ricevuto da Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) una Comunicazione di Risposta in cui Cycladic o Andimahia dichiarino di non volere esercitare né il Diritto Preferenziale di Acquisto, né il Diritto di Co-vendita, ovvero (iii) non abbia ricevuto alcuna Comunicazione di Risposta da Cycladic o Andimahia entro il Termine di Risposta, International Architecture avrà il diritto (“Diritto di Vendita Congiunta”) di chiedere a Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) di far sì che tutte (e non meno di tutte) le Azioni di proprietà di Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) (“Azioni Aggiuntive”) siano aggiunte alle Azioni in Vendita Trasferite dalla stessa International Architecture, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5.3.
5.2 Qualora International Architecture abbia validamente esercitato il Diritto di Vendita Congiunta, la Parte Cedente avrà il diritto, e Cycladic o Andimahia (a seconda dei casi) saranno obbligate a Trasferire alla terza parte acquirente le Azioni Aggiuntive a un prezzo per azione (“Prezzo delle Azioni Aggiuntive”) pari al più alto tra:
(i) il prezzo più elevato (in contanti o in Azioni Quotate) pagato per le Azioni Sindacate nei 6 (sei) mesi precedenti alla Data di Trasferimento;
(ii) il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento delle Azioni in Vendita;
(iii) il prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come la media ponderata per volume del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento;
(iv) il prezzo effettivo al quale International Architecture o una qualsiasi delle sue Società del Gruppo venderà le proprie Azioni alla terza parte acquirente;
e alle altre Condizioni di Trasferimento. Se il corrispettivo per le Azioni in vendita da versarsi da parte della terza parte acquirente consiste in Azioni Quotate, tali azioni ai fini del presente Articolo 5.2 saranno valutate con riferimento alla media del Prezzo di Chiusura delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento.
5.3 Nonostante quanto sopra, né Cycladic né Andimahia saranno tenute (sebbene potranno scegliere) ad accettare Azioni Quotate che rappresentino complessivamente un numero superiore a un terzo della media giornaliera del volume di contrattazioni delle Azioni Quotate nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la Comunicazione di Trasferimento moltiplicato per 60. Qualora Cycladic o Andimahia decidano di non prendere tali azioni, a International Architecture in forza del Diritto di Vendita Congiunta sarà consentito solo di richiedere a Cycladic e Andimahia che esse Trasferiscano quel numero di loro Azioni che possano essere vendute (al prezzo specificato nell’Articolo 5.2) per il numero massimo di Azioni Quotate che Cycladic o Andimahia possano essere richieste di accettare.
5.4 Il Trasferimento delle Azioni Aggiuntive al Terzo Acquirente avrà luogo contestualmente al Trasferimento delle Azioni in Vendita e, a tal fine, International Architecture comunicherà per iscritto a Cycladic o Andimahia (come opportuno) la Data di Trasferimento alla terza parte acquirente, per il cui perfezionamento troveranno altresì applicazione, le disposizioni di cui all’Articolo 3.5, in quanto compatibili.
5.5 Qualora Cycladic o Andimahia siano inadempienti all’obbligo di cui all’Articolo 5.3, International Architecture avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto inviando una comunicazione scritta di risoluzione ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile a ciascuna delle Parti e il presente Patto cesserà di produrre ogni ulteriore effetto, fatta eccezione per gli Articoli 5.1, 5.2, 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”) che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e per qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto. Ciascuna delle Parti inadempienti dovrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, corrispondere a International Architecture, a titolo di penale, un importo complessivo pari alla differenza tra il Prezzo delle Azioni Aggiuntive e la media ponderata, per volume, del Prezzo di Chiusura di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti l’invio della comunicazione di risoluzione, moltiplicato per il numero delle Azioni allora detenute da tale Parte, restando inteso che in nessun caso Cycladic sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di Andimahia e vice versa. Tale risarcimento sarà l’unico rimedio per International Architecture. Le Parti concordemente riconoscono che, tenuto conto degli specifici interessi che hanno indotto ciascuna di esse a stipulare il presente Patto e dell’importanza che esse attribuiscono al rispetto degli obblighi scaturenti in capo alla Parte inadempiente dall’esercizio del Diritto di Vendita Congiunta, la penale di cui al presente Articolo 5.5 non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva.
5.6 Qualora abbia luogo il Trasferimento delle Azioni in Vendita alla terza parte acquirente senza il contestuale perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Aggiuntive ai sensi della procedura di cui sopra a causa di un inadempimento della terza parte acquirente o di International Architecture, ovvero a causa della mancanza delle Autorizzazioni che si rendano eventualmente necessarie ai fini dell’acquisto delle Azioni Aggiuntive da parte del Terzo Acquirente, International Architecture cesserà di avere diritto ad esercitare il Diritto di Vendita Congiunta.
6 Trasferimenti consentiti
6.1 Il Diritto Preferenziale di Acquisto di cui all’Articolo 3, il Diritto di Co-vendita di cui all’Articolo 4 e il Diritto di Vendita Congiunta di cui all’Articolo 5 non si applicano ai seguenti Trasferimenti di Azioni:
(a) ai Trasferimenti delle Azioni che siano previamente autorizzati per iscritto da ciascuna dalle Parti non-Cedenti (con espressa rinuncia al Diritto Preferenziale di Acquisto e - qualora applicabile - al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Vendita Congiunta); e
(b) al Trasferimento ad una o più Affiliate (collettivamente, “Parte Cessionaria”) previa comunicazione da inviarsi alle Parti non-Cedenti. La Parte Cessionaria dovrà assumere tutti gli impegni derivanti in capo alla Parte Cedente in ragione del presente Patto in relazione alle Azioni ad essa Trasferite, la Parte Cedente e la Parte Cessionaria diverranno responsabili in solido nei confronti delle Parti non-Cedenti in relazione a tali obblighi. Qualora la Parte Cessionaria cessi di essere una Affiliata della Parte Cedente mentre possiede una qualsiasi delle Azioni Sindacate, prima di tale cessazione, dovrà Trasferire tali Azioni di nuovo alla Parte Cedente.
6.2 Qualora, in violazione delle disposizioni dell’Articolo 6.1.(b), la Parte Cessionaria ometta di Trasferire nuovamente le relative Azioni alla Parte che gli ha Trasferito tali Azioni (la “Parte Venditrice”):
6.2.1 la Parte Venditrice ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre Parti (diverse dalla Parte Cessionaria) (le “Relative Altre Parti”);
6.2.2 ognuna delle Relative Altre Parti, salvo altrimenti convenuto all’unanimità fra di loro, avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Patto, inviando alla Parte Venditrice una comunicazione scritta di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e il presente Patto non sarà produttivo di effetti ulteriori ad eccezione di quanto disposto agli Articoli 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”) che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e di qualsiasi pretesa per precedenti violazioni del presente Patto;
6.2.3 la Parte Cedente pagherà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, alle Relative Altre Parti (distribuita fra loro in misura proporzionale al numero di Azioni possedute), a titolo di penale, per la violazione dell’obbligazione di cui all’Articolo 6.1(b), un importo pari al 50% del prezzo di mercato delle Azioni Permasteelisa, calcolato come media ponderata per volume del prezzo di mercato ufficiale di chiusura (“Prezzo di Chiusura”) di un’Azione nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti la data in cui la Parte Cessionaria cessa di essere una Affiliata, moltiplicato per il numero di Azioni detenute dalla Parte Cessionaria, al fine di tener conto anche del maggior costo che ciascuna delle Relative Altre Parti dovrebbe sostenere per acquistare sul mercato un numero di Azioni pari alle Azioni Trasferite da parte della Parte Cedente alla Parte Cessionaria. Detto risarcimento sarà l’unico rimedio per tale inadempimento.
7 Principi di corporate governance della Società
7.1 Le Parti prendono atto che il consiglio di amministrazione di Permasteelisa, alla Data di Sottoscrizione, è composto come segue: Davide Croff (Presidente), Giampiero Alessandrini (amministratore delegato), Giancarlo Iovino (amministratore delegato), Lucio Mafessanti (amministratore delegato), Andrea Bonomi (amministratore), Dante Razzano (amministratore), Alessandro Benetton (amministratore), Claudio Figini (amministratore), Dimitri J. Goulandris (amministratore), Marcello Agnoli (amministratore), Rosario Bifulco (amministratore) e che Andimahia ha indicato come membri del consiglio di amministrazione i Signori Lucio Mafessanti e Claudio Figini e Cycladic ha indicato il Signor Dimitri J. Goulandris.
7.2 Le Parti concordano che:
7.2.1 in relazione agli amministratori rispettivamente designati da Andimahia e Cycladic, in caso di cessazione dalla carica degli stessi, qualora Andimahia o Cycladic designino un soggetto diverso rispettivamente dai Signori Lucio Mafessanti, Claudio Figini o Dimitri J. Goulandris, il nuovo amministratore designato da Andimahia o Cycladic dovrà avere il preventivo gradimento di International Architecture (tale consenso non sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato);
7.2.2 qualora venga proposto all’assemblea della Società che il collegio sindacale sia composto da 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati tra i candidati di una lista, e 1 (uno) sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, nominato tra i candidati delle liste presentate dalle minoranze che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (a) le Parti concorreranno alla formazione di un’unica lista e voteranno esclusivamente per tale lista; (b) per quanto riguarda i sindaci effettivi, International Architecture, Cycladic e Andimahia designeranno rispettivamente il primo, secondo e terzo candidato alla carica di sindaco effettivo della loro lista e, per quanto riguarda i sindaci supplenti, International Architecture e Cycladic indicheranno un sindaco supplente ciascuna.
8 Comitato di Consultazione
8.1 Fermi restando l’autonomia gestionale degli organi di amministrazione della Società e i poteri delegati a singoli componenti di detti organi, le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito comitato di consultazione (“Comitato di Consultazione”) composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno), con funzioni di presidente, sarà designato da International Architecture, 1 (uno) sarà designato da Cycladic e 1 (uno) sarà designato da Andimahia. Resta inteso che il Comitato di Consultazione si riunirà ogniqualvolta debba tenersi un’assemblea dei soci e/o una riunione del consiglio di amministrazione della Società.
8.2 Ciascuna Parte può convocare e il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Consultazione.
8.3 I pareri espressi dal Comitato di Consultazione sono semplicemente volti a fornire indicazioni di massima alle Parti, e sono pertanto privi di qualsivoglia natura vincolante. Le Parti, direttamente, in qualità di azionisti di Permasteelisa, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, manterranno libertà di opinione e di esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società.
Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF
Nessuno degli Azionisti esercita, tramite la partecipazione al Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.
Durata del Patto
Ad eccezione delle disposizioni di cui agli Articoli 9 (“Riservatezza e Comunicati”), 11 (“Obblighi di indennizzo”), 12 (“Disposizioni Generali”) e 13 (“Clausola Compromissoria”), e fatti salvi i diritti di una Parte ai sensi degli Articoli 106 e 107 del TUF, il presente Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi (“Data di Scadenza”):
(i) il ricorrere di una delle cause di risoluzione automatica di cui agli Articoli 2.9, 3.7.1, 5.5 e 6.2.2;
(ii) il Trasferimento di tutte le Azioni Sindacate di proprietà di una Parte ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito dell’accettazione di un’offerta pubblica di acquisto di tutte le Azioni non di proprietà dell’offerente, restando inteso che il Patto si risolverà con riferimento alla Parte che Trasferisca tutte le proprie Azioni Sindacate ai sensi degli Articoli 3, 4 o 5 o a seguito della sopra citata accettazione;
(iii) salvo altrimenti concordato per iscritto dalle Parti, lo scadere del 3° (terzo) anniversario dalla Data di Sottoscrizione.
Il Patto, in scadenza il 1° agosto 2009, è stato rinnovato dalle Parti (per tali intendendosi, tenuto conto di quanto indicato alle premesse (iii), (vii) e (x), esclusivamente International Architecture, Global Architecture, World Architecture e Andimahia) per un ulteriore periodo di durata dal 1° agosto 2009 sino al 1° marzo 2012.
Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 agosto 2006. L’Atto di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 16 luglio 2008.
11 agosto 2009
[PD 3.09.3]
Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche
Con riferimento alle pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. (“Permasteelisa” o anche la “Società”), a seguito dell’esecuzione, avvenuta in data 30 ottobre 2009, dei contratti di compravendita stipulati in data 31 agosto 2009 e aventi ad oggetto una partecipazione complessiva pari al 61,523% del capitale sociale della Società (i “Contratti di Compravendita”), come già comunicato al mercato ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 66 del Regolamento Consob 11971/1999 (il “Regolamento Consob”) in data 1° settembre, 23 ottobre e 30 ottobre 2009, si rende noto quanto segue.
Scioglimento del patto parasociale tra International Architecture S.A., Global Architecture S.A., Andimahia S.A. e World Architecture S.à r.l.
A seguito dell’esecuzione dei Contratti di Compravendita, il patto parasociale, originariamente stipulato in data 1° agosto 2006 e rinnovato in data 1° agosto 2009 tra International Architecture S.A., Global Architecture S.A., Andimahia S.A. e World Architecture S.à r.l. (le “Parti”) avente ad oggetto n. 7.357.773 azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A., pari al 26,659% del capitale sociale, è stato risolto dalle Parti per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 c.c. in data 30 ottobre 2009 ed ha quindi cessato ogni effetto a partire dalla medesima data.
Efficacia del patto parasociale tra International Architecture S.A., Vintage CW S.à r.l., Skyscraper S.à r.l. e Andimahia S.A.
A seguito dell’esecuzione dei Contratti di Compravendita, a decorrere dalla data del 30 ottobre 2009, sono divenute efficaci le pattuizioni parasociali contenute nell’accordo di coinvestimento e parasociale, stipulato in data 31 agosto 2009 e modificato in data 29 ottobre 2009, tra International Architecture S.A., Vintage CW S.à r.l., Skyscraper S.à r.l. e Andimahia S.A. (l’“Accordo di Investimento”). Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento (pubblicate per estratto sul quotidiano “Milano Finanza” in data 10 settembre 2009) vincolano gli azionisti di Cima Claddings S.A. (“Cima”) e hanno ad oggetto le partecipazioni dagli stessi possedute in Cima come segue:
Azionista |
n. azioni possedute (*) |
% sul capitale sociale (*) |
| International Architecture S.A. | 149.290 |
30,1231 |
| Vintage CW S.à r.l. | 86.300 |
17,4132 |
| Skyscraper S.à r.l. | 203.020 |
40,9645 |
| Andimahia S.A. | 56.990 |
11,4992 |
Totale |
495.600 |
100,0000 |
(*) dati aggiornati alla data del 30 ottobre 2009
Cima è una società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonime, con sede legale in Lussemburgo, 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855, e capitale sociale (alla data del 30 ottobre 2009) di Euro 49.560,00, rappresentato da n. 495.600 azioni del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Cima possiede l’intero capitale di Montrachet S.p.A., società che a sua volta possiede l’intero capitale sociale di Terre Alte S.p.A.
A seguito dell’esecuzione dei Contratti di Compravendita, Terre Alte S.p.A. è divenuta titolare di n. 16.980.352 azioni ordinarie Permasteelisa rappresentative del 61,523% del capitale sociale della Società.
7 novembre 2009
[PD.3.09.4]
PERMASTEELISA S.P.A.
1. Premessa
(a) In data 31 agosto 2009 (la “Data di Sottoscrizione”), International Architecture S.A. (di seguito anche “IA”), Global Architecture S.A.(di seguito anche “GA”), World Architecture S.à r.l. (di seguito anche “WA”), Andimahia S.A. (“Andimahia”), Vintage CW S.à r.l. (di seguito anche “Newco II”) e Skyscrapers S.à r.l. (di seguito anche “Newco Alabama”) hanno concluso un accordo denominato “Accordo di co-investimento e patto parasociale” (l’“Accordo di Investimento”) volto a disciplinare un’operazione finalizzata all’acquisto del controllo congiunto e indiretto di Permasteelisa S.p.A. (“Permasteelisa”, la “Società” o anche l’“Emittente”) da parte di IA, Newco II (IA e Newco II congiuntamente gli “Investitori II”) e Newco Alabama, per il tramite del veicolo societario Cima Claddings S.A. (“Cima”) e di una società di diritto italiano (“Bidco2”) interamente controllata da altra società di diritto italiano (“Bidco1”), a sua volta interamente controllata da Cima.
(b) In data 31 agosto 2009, Cima ha sottoscritto, con gli azionisti dell’Emittente di seguito indicati, contratti di compravendita sospensivamente condizionati ed aventi esecuzione differita (congiuntamente i “Contratti di Compravendita”) per l’acquisto di complessive n. 16.980.352 azioni ordinarie Permasteelisa (le “Azioni”), pari al 61,523% del capitale sociale, al prezzo di Euro 13,00 (cum dividend) per ciascuna Azione: (i) con Amber Capital LP (in qualità di gestore del fondo Amber Master Fund (Cayman) S.P.C. che detiene la partecipazione), per l’acquisto n. 5.266.164 Azioni pari al 19,080% del capitale sociale; (ii) con D.I.T.D. Holding S.A., per l’acquisto n. 4.356.415 Azioni pari al 15,784% del capitale sociale; (iii) con IA, per l’acquisto di n. 4.126.200 Azioni pari al 14,950% del capitale sociale; (iv) con GA, per l’acquisto di n. 1.894.508 Azioni pari al 6,864% del capitale sociale; (v) con WA, per l’acquisto di n. 123.613 Azioni pari allo 0,448% del capitale sociale; e (vi) con Andimahia, per l’acquisto di n. 1.213.452 Azioni pari al 4,397% del capitale sociale.
(c) Ai sensi dell’Accordo di Investimento, nel caso in cui si avverino tutte le condizioni sospensive previste nei Contratti di Compravendita e i medesimi Contratti di Compravendita abbiano esecuzione (la data di esecuzione dei Contratti di Compravendita e quindi del trasferimento della proprietà delle Azioni di seguito la “Data di Esecuzione”), BidCo2 (che sarà nominata da Cima quale acquirente ai sensi dell’art. 1401 c.c., subentrando nei diritti e assumendo gli obblighi nascenti dai Contratti di Compravendita) diverrà titolare delle Azioni e promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche (“TUF”), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Permasteelisa, con esclusione delle Azioni e delle n. 1.986.456 azioni proprie detenute da Permasteelisa (l’“OPA Obbligatoria”), al prezzo di Euro 13,00 (cum dividend) per azione (il “Prezzo d’Offerta”). Per maggiori dettagli sui Contratti di Compravendita e sull’OPA Obbligatoria si rinvia al comunicato di International Architecture S.A., Vintage CW S.à r.l., Skyscrapers S.à r.l. e Andimahia S.A. diffuso in data 1° settembre 2009 ai sensi degli artt. 114 TUF e 66 Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento Consob”).
(d) Alla Data di Esecuzione, per effetto del trasferimento a BidCo2 delle Azioni possedute da IA, WA, GA e Andimahia, si intenderà risolto il patto parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie Permasteelisa rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF attualmente in vigore tra le predette società.
1. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento, riprodotte in sintesi al punto 4. che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e d), TUF.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento hanno ad oggetto il capitale sociale di Cima, di Bidco1, di Bidco2 e dell’Emittente.
Alla Data di Sottoscrizione:
- Cima è una società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonime, denominata “Cima Claddings S.A.”, con sede legale in Lussemburgo, 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, capitale sociale Euro 5.000.000,00 interamente sottoscritto e versato;
- Cima possiede l’intero capitale di Bidco1, società a responsabilità limitata denominata “Montrachet S.r.l.”, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria 25, C.F., P.IVA e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 06478060962, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato;
- Bidco1 possiede l’intero capitale di Bidco2, società a responsabilità limitata denominata “Terre Alte S.r.l.”, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria 25, C.F., P.IVA e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 06478630962, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato; e
- l’Emittente è una società per azioni denominata “Permasteelisa S.p.A.”, con sede legale in Vittorio Veneto (TV), Via Mattei n. 21/23, C.F., P.IVA e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 01774600264, capitale sociale Euro 6.900.000,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”).
3. Soggetti aderenti all’Accordo di Investimento e strumenti finanziari dagli stessi detenuti
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento vincolano IA, Newco II, Newco Alabama e Andimahia (congiuntamente gli “Azionisti”).
IA: International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonyme, con sede legale in Lussemburgo, 2, Rue Joseph Hackin, L-1746, capitale sociale Euro 300.000,00, controllata con una partecipazione pari al 66,70% del capitale sociale da Investindustrial LP (limited partnership company costituita secondo le leggi di Jersey, sede legale in St. Helier, Jersey - Channel Islands), 22, Grenville Street, JE4 8PX). Investindustrial LP è gestita da Investindustrial General Partner LP che a sua volta è gestito da Investindustrial General Partner Limited (limited liability company costituita secondo le leggi di Jersey - Channel Islands), indirettamente controllata da BI-Invest Holding S.A. (società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonyme , sede legale in Lussemburgo, 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855).
Newco II: Vintage CW S.à r.l., società di diritto lussemburghese costituita in forma di société à responsabilité limitée, con sede legale in Lussemburgo, 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, capitale sociale Euro 12.500,00 interamente posseduto da Investindustrial IV LP (fondo di investimento chiuso nella forma di limited partnership di diritto inglese, con sede nel Regno Unito, 1 Duchess Street, Londra) General Partner di Investindustrial IV LP è BI-Invest GP Limited.
Newco Alabama: Skyscrapers S.à r.l., società di diritto lussemburghese costituita in forma di société à responsabilité limitée, con sede legale in Lussemburgo, 2, Rue des Aubépines, L-1145, capitale sociale Euro 30.000,00, direttamente partecipata dai fondi APEF 5 Pulsar CI LP, APEF 5 Izar CI LP, APEF 5 Jabbah CI LP e APEF 5 Kuma CI LP (limited partnership costituiti secondo la legge del Jersey - Channel Islands) nonché dai fondi APEF 5 Pixys US LP e APEF 5 Syma US LP (limited partnership costituiti secondo la legge dello Stato del Delaware - USA). Skyscrapers S.à r.l. è indirettamente controllata da APEF Management Company 5 Limited (limited liability company costituita secondo la legge del Jersey - Channel Islands, con sede legale in 22, Grenville Street, JE – JE4 8 PX St Helier).
Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonyme , capitale sociale Euro 31.250,00, con sede legale in Lussemburgo, Rue de l’Eau 18, L-1449. Andimahia S.A. è controllata indirettamente dal Sig. Lucio Mafessanti.
Si segnala che l’Accordo di Investimento è stato sottoscritto anche dai seguenti soggetti:
- Investindustrial General Partner Limited (limited liability company costituita secondo le leggi di Jersey - Channel Islands, indirettamente controllata da BI-Invest Holding S.A.), in qualità di General Partner di Investindustrial General Partner LP che, a sua volta, agisce in qualità di General Partner di Investindustrial LP (di seguito quest’ultimo denominato “Investindustrial II”);
- BI-Invest GP Limited (limited company costituita secondo le leggi di Jersey - Channel Islands, indirettamente controllata da BI-Invest Holding S.A.), in qualità di General Partner di Investindustrial IV LP (di seguito quest’ultimo denominato “Investindustrial IV”);
- APEF Management Company 5 Limited, in qualità di General Partner di (i) APEF 5 Pulsar CI LP e (ii) Alpha General Partner 5 LP, essa stessa General Partner di APEF 5 Izar CI LP, APEF 5 Jabbah CI LP, APEF 5 Kuma CI LP, APEF 5 Pixys US LP e APEF 5 Syma US LP (di seguito collettivamente denominati “Alpha”),
ai sensi e per gli effetti di alcuni specifici impegni assunti dai soggetti sopra indicati concernenti, tra l’altro, la “sindacazione” di IA, Newco II e Newco Alabama, per quanto di rispettiva competenza e come meglio precisato al successivo punto 4.1.
Alla Data di Esecuzione:
- gli Azionisti saranno titolari dell’intero capitale sociale di Cima nelle seguenti proporzioni: IA per il 30,6825%; Newco II per il 16,8080%; Newco Alabama per il 40,7961%; e Andimahia per il 11,7134%;
- Cima possiederà indirettamente, per il tramite della società interamente posseduta Bidco1 (trasformata in società per azioni), l’intero capitale sociale di Bidco2 (anch’essa trasformata in società per azioni);
- Bidco2 sarà titolare delle Azioni oggetto dei Contratti di Compravendita e quindi di complessive n. 16.980.352 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 61,523% del capitale sociale dell’Emittente.
4. Pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento sono dirette a disciplinare:
- con efficacia dalla Data di Sottoscrizione e fino alla data di pagamento del corrispettivo dell’OPA Obbligatoria (la “Data di Regolamento”), l’impegno di ciascuna parte (per sé e per le proprie Affiliate come infra definite), direttamente o indirettamente, a non acquistare, o altrimenti acquisire (al di fuori delle acquisizioni previste dall’Accordo di Investimento ed ai fini dell’operazione), fare alcuna proposta o convenire di acquisire, divenire o concordare di divenire proprietaria, beneficiaria o acquisire il possesso delle Partecipazioni (come infra definite) della Società o porre in essere alcuna operazione (aumenti di capitale compresi) che possa determinare un incremento del Prezzo d’Offerta, senza il preventivo consenso scritto delle altre parti;
- con efficacia anche nei confronti di Investindustrial II, Investindustrial IV e Alpha, dalla Data di Sottoscrizione, i limiti alla “sindacazione” di IA, Newco II e Newco Alabama, come meglio precisato al successivo punto 4.1.;
- con efficacia nei confronti dei soli Azionisti, dalla Data di Esecuzione: (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Cima, di Bidco1, di Bidco2 e di Permasteelisa, come meglio precisato al successivo punto 4.2; nonché (ii) i diritti e gli obblighi degli Azionisti in riferimento al trasferimento delle loro Partecipazioni in Cima e, in particolare, al loro disinvestimento, come meglio precisato al successivo punto 4.3.
Ai fini del presente estratto:
- per Partecipazione si intende: rispetto ad ogni società, impresa o altro soggetto, senza distinzione alcuna, le azioni, le quote o ogni tipo di partecipazione nel capitale sociale, gli strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale, gli strumenti di partecipazione finanziaria, i diritti di sottoscrizione, i diritti d’opzione, i warrants, le obbligazioni convertibili e qualsiasi altro diritto o strumento finanziario convertibile in, scambiabile con o concedente il diritto (attuale o futuro) di acquistare od ottenere azioni, quote o partecipazioni nel capitale sociale o strumenti finanziari partecipativi ed ogni e qualsiasi diritto o facoltà derivanti da, o relativi ad, azioni, quote o partecipazioni nel capitale sociale, strumenti finanziari partecipativi o strumenti di partecipazione finanziaria quali, ad esempio, i diritti di voto o di prelazione e qualsiasi altro diritto correlato;
- per Affiliata si intende: con riferimento a ogni società, partnership, impresa o altro soggetto, un soggetto direttamente o indirettamente, controllante, o controllato da, o sottoposto al comune controllo di, o alla gestione di, tali società, partnership, impresa o altro soggetto ex art. 93 TUF.
4.1 Sindacazione di IA, Newco II e Newco Alabama
A decorrere dalla Data di Sottoscrizione e fino alla Data di Regolamento, Investindustrial II, Investindustrial IV e Alpha avranno il diritto di trasferire – rispettivamente, a seconda dei casi – una porzione del capitale sociale di IA, di Newco II e di Newco Alabama, fermo restando che gli stessi dovranno mantenere - direttamente o indirettamente - almeno il 50,01% del capitale sociale e, in ogni caso, dovranno avere e mantenere il controllo esclusivo (senza limitazioni o diritti, compresi i diritti di veto esercitabili da parte di terzi) – rispettivamente, a seconda dei casi – di IA, di Newco II e di Newco Alabama. L’eventuale trasferimento sarà in ogni caso soggetto al preventivo gradimento, che non potrà essere irragionevolmente negato, a seconda dei casi (i) di Newco Alabama, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto una porzione del capitale di IA o di Newco II ovvero (ii) degli Investitori II, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto una porzione del capitale di Newco Alabama.
A decorrere dalla Data di Regolamento e fino alla data di risoluzione dell’Accordo di Investimento (cfr. successivo punto 5.):
- Alpha e Investindustrial IV non potranno trasferire alcuna Partecipazione detenuta – rispettivamente – in Newco Alabama e in Newco II alla Data di Regolamento;
- Investindustrial II non potrà trasferire alcuna Partecipazione detenuta in IA alla Data di Regolamento, ad eccezione dei seguenti casi: (i) Investindustrial II avrà facoltà, nei limiti di quanto stabilito espressamente dall’Accordo di Investimento, di allocare tutta o parte della propria Partecipazione in IA ai propri limited partners dopo la chiusura di Investindustrial II che avverrà non prima del 20 marzo 2012 e (ii) Investindustrial II avrà diritto di trasferire la propria intera Partecipazione in IA ad Investindustrial IV e/o ad una delle sue Affiliate controllate al 100% o a Newco II.
4.2 Governance di Cima, di Bidco1, di Bidco2 e di Permasteelisa
Gli Azionisti si sono impegnati a far sì che i principi di governance stabiliti nell’Accordo di Investimento e sinteticamente descritti nel presente punto 4.2 siano riprodotti, a decorrere dalla Data di Esecuzione, negli statuti sociali di Cima, di Bidco1, di Bidco2 e di Permasteelisa, nella misura più ampia possibile ai sensi di legge.
4.2.1 Oggetto sociale
Gli Azionisti hanno convenuto che l’oggetto sociale dovrà consistere esclusivamente nell’investire, detenere, gestire e trasferire, direttamente o indirettamente: (x) per quanto riguarda l’oggetto sociale di Cima, le Partecipazioni possedute da Cima in Bidco1, Bidco2 e nella Società; (y) per quanto riguarda l’oggetto sociale di Bidco1 e di Bidco2, le Partecipazioni possedute nella Società.
4.2.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione
Cima: il consiglio di amministrazione di Cima sarà composto da 5 membri da nominarsi, sulla base di diritti di designazione attribuiti a diverse categorie di azioni, come segue: (i) 2 membri su designazione degli Investitori II, tra cui il Presidente; (ii) 2 membri su designazione di Newco Alabama, tra cui il Vicepresidente; e (iii) 1 membro su designazione di Andimahia. E’ previsto un meccanismo di cessazione dell’intero organo amministrativo in caso di cessazione dall’incarico, per qualsiasi ragione, di uno qualsiasi membro nominato su designazione di Investitori II o di Newco Alabama (clausola simul stabunt simul cadent).
Bidco1 e Bidco2: il consiglio di amministrazione di Bidco1 e di Bidco2 sarà composto da 4 membri da nominarsi come segue: (i) 2 membri su designazione degli Investitori II, tra cui il Presidente; e (ii) 2 membri su designazione di Newco Alabama, tra cui il Vicepresidente. Troverà applicazione, mutatis mutandis, una clausola simul stabunt simul cadent come previsto per la cessazione degli amministratori di Cima.
Permasteelisa:
(a) se (e fintanto che) la Società rimarrà quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato:
- il consiglio di amministrazione sarà composto da 14 membri da nominarsi sulla base del meccanismo del voto di lista previsto nello Statuto sociale dell’Emittente in vigore alla Data di Sottoscrizione (mediante lista presentata da parte degli Azionisti per il tramite di Bidco2) come segue: (i) 5 membri (compreso un amministratore in possesso dei requisiti di indipendente) su designazione di Investitori II; (ii) 5 membri (compreso un amministratore in possesso dei requisiti di indipendente) su designazione di Newco Alabama; (iii) 2 membri su designazione congiunta (come infra precisato) degli Investitori II e di Newco Alabama, di cui (x) 1 membro sarà nominato alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione (al quale saranno attribuiti soltanto i poteri di rappresentanza legale e i poteri già spettanti – alla Data di Sottoscrizione – al Presidente della Società, ad eccezione del cd. casting vote previsto dallo Statuto sociale in vigore che verrà sul punto adeguato mediante eliminazione della relativa previsione) e (y) 1 membro sarà nominato alla carica di Amministratore Delegato; (iv) 1 amministratore su designazione di Andimahia; (v) 1 membro su designazione congiunta degli Investitori II e di Newco Alabama, salvo il caso in cui un amministratore sia tratto dalla lista di minoranza ai sensi di legge. E’ previsto un meccanismo di cessazione dell’intero organo amministrativo in caso di cessazione dall’incarico, per qualsiasi ragione, di almeno 3 amministratori;
- la designazione congiunta da parte degli Investitori II e di Newco Alabama del Presidente del consiglio di amministrazione (la cui nomina è riservata alla competenza assembleare) di cui al precedente punto (iii)(x) dovrà avvenire almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea convocata per la nomina del Presidente; in caso di mancato accordo sul candidato entro detto termine, gli Investitori II e Newco Alabama dovranno far sì che Bidco2 voti il rinvio della relativa decisione ovvero esprima voto contrario ad un’eventuale proposta di nomina del Presidente, applicandosi in tal caso una procedura di selezione di una rosa di tre possibili candidati a cura di una società internazionale di head-hunting appositamente incaricata; in ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo sul candidato nei 20 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle candidature da parte della società di head-hunting, si intenderà verificata, alla scadenza di detto termine, una situazione di stallo (“Deadlock”). Qualora nei 30 giorni successivi al verificarsi del Deadlock, Newco Alabama e Newco II non dovessero addivenire ad un accordo, ognuna di esse entro i successivi 30 giorni, a pena di decadenza, avrà facoltà di attivare la procedura di exit finalizzata al trasferimento dell’intero capitale sociale di Cima come descritto al successivo punto 4.3(C);
- la designazione congiunta da parte degli Investitori II e di Newco Alabama dell’Amministratore Delegato (la cui nomina è riservata alla competenza consigliare) di cui al precedente punto (iii)(y) dovrà avvenire con applicazione, mutatis mutandis, della stessa procedura sopra descritta per la designazione congiunta del Presidente; la nomina dell’Amministratore Delegato avverrà nella prima riunione consigliare successiva alla nomina dell’organo amministrativo da parte dell’assemblea;
(b) se (e da quando) la Società non sarà più quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato (il “Delisting”):
- il consiglio di amministrazione sarà composto da 13 membri da nominarsi sulla base del meccanismo del voto di lista che sarà previsto nel nuovo statuto sociale (mediante lista presentata da parte degli Azionisti per il tramite di Bidco2) come segue: (i) 5 membri su designazione degli Investitori II; (ii) 5 membri su designazione di Newco Alabama; (iii) 2 membri su designazione congiunta degli Investitori II e di Newco Alabama, di cui (x) 1 membro sarà nominato alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e (y) 1 membro sarà nominato alla carica di Amministratore Delegato; (iv) 1 amministratore su designazione di Andimahia;
- per la designazione congiunta da parte di Investitori II e di Newco Alabama del Presidente del consiglio di amministrazione e dell’Amministratore Delegato di cui al precedente punto (iii)(x) e (iii)(y), troveranno applicazione, mutatis mutandis, le previsioni applicabili anteriormente al Delisting sopra descritte al punto (a).
4.2.3 Composizionedel Collegio Sindacale
Bidco1 e Bidco2: troveranno applicazione, mutatis mutandis, le previsioni di cui infra applicabili al collegio sindacale di Permasteelisa successivamente al Delisting.
Permasteelisa:
(a) se (e fintanto che) la Società rimarrà quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato:
- successivamente alla scadenza del mandato del collegio sindacale della Società in carica alla Data di Esecuzione, il collegio sindacale sarà composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti da nominarsi sulla base del meccanismo del voto di lista (mediante lista presentata da Bidco2 su indicazione di Investitori II e di Newco Alabama) come segue: (i) 1 sindaco effettivo su designazione degli Investitori II; (ii) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente su designazione di Newco Alabama; (iii) 1 sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente dell’organo di controllo, salvo il caso in cui sia tratto dalla lista di minoranza ai sensi di legge) e 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Investitori II e di Newco Alabama;
(b) in caso e successivamente al Delisting della Società:
- successivamente alla scadenza del mandato del collegio sindacale della Società in carica alla data del Delisting, il collegio sindacale sarà composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti da nominarsi sulla base del meccanismo del voto di lista (mediante lista presentata da Bidco2 su indicazione di Investitori II e di Newco Alabama) come segue: (i) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente su designazione degli Investitori II; (ii) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente su designazione di Newco Alabama; (iii) 1 sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente dell’organo di controllo) e 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Investitori II e di Newco Alabama.
4.2.4 Decisioni del Consiglio di Amministrazione
Cima: il consiglio di amministrazione di Cima avrà competenza, ai sensi di legge, per le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che saranno assunte con il voto favorevole di 4 amministratori.
Bidco1, Bidco2: il consiglio di amministrazione di Bidco1 e di Bidco2 delibererà con l’approvazione della maggioranza semplice dei membri in carica.
Permasteelisa:
(a) se (e fintanto che) la Società rimarrà quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato:
- il consiglio di amministrazione della Società delibererà con l’approvazione della maggioranza semplice dei membri in carica su tutte le materie di propria competenza, fermo restando che l’approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di Permasteelisa sulle materie di seguito elencate, che saranno riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non essere delegate ad uno o più amministratori (le “Materie Rilevanti”), richiederà il voto favorevole di 10 amministratori su 14: (i) qualsiasi decisione relativa all’assunzione e al licenziamento dei key manager , ad eccezione dell'Amministratore Delegato e del Presidente; (ii) fermo restando quanto previsto nell’Accordo di Investimento in relazione alla Quotazione (cfr. successivo punto 4.3(G)), qualsiasi proposta riguardante la quotazione della Società o delle sue Affiliate; (iii) fermo restando quanto previsto nell’Accordo di Investimento in relazione alla trasferimento di Partecipazioni (cfr. successivo punto 4.3), il trasferimento di qualsiasi Partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, dalla Società; (iv) qualsiasi proposta d’aumento, di riduzione o di altra modificazione del capitale sociale, ad eccezione di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge applicabile o finalizzate ad evitare la liquidazione, o di emissione di nuove categorie di azioni o di altri strumenti finanziari; (v) fallimento o altre procedure di ristrutturazione/riorganizzazione o l’eventuale ristrutturazione del debito, ad eccezione di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge applicabile; (vi) qualsiasi proposta di acquisto o di vendita di azioni proprie e di distribuzione di dividendi, riserve, altri fondi o cespiti; (vii) accordi con parti correlate come definiti, di volta in volta, dai principi contabili (IAS 24) ed approvati secondo la procedura di cui all’Articolo 6 del Regolamento UE 1606/2002; (viii) approvazione e modifiche del budget, del business plan o dei piani strategici o pluriennali; (ix) approvazione di qualsiasi remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della Società; adozione o modifica di stock option plan od altri incentivi; (x) delibere o operazioni che comportino la variazione dell’oggetto sociale o dei diritti degli azionisti; (xi) proposte di approvazione, rinunzia o transazione di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori o di sindaci di Affiliate; (xii) acquisti, in qualsiasi modo effettuati e per qualsiasi ragione, di Partecipazioni in società o altre entità, o di aziende o rami d’azienda, o di attività, marchi, brevetti o know how o altri beni immateriali, o di beni materiali, in ciascun caso d’importo superiore ad Euro 5.000.000,00; (xiii) vendita, trasferimento e/o cessione, in qualsiasi modo effettuati e per qualsiasi ragione, di Partecipazioni in società o altre entità, o di aziende o rami d’azienda, o di attività, marchi, brevetti o know how o altri beni immateriali, o di beni materiali, in ciascun caso d’importo superiore ad Euro 5.000.000,00; (xiv) concessione di garanzie reali o personali (compresi lettere di patronage ed impegni di firma, ma escludendo performance bid e advanced payment bond relativi a facciate continue (curtain walls) o progetti d’interni) o di obblighi di indennizzo, in ogni caso per un importo superiore ad Euro 5.000.000,00; concessione di performance bid e advanced payment bond relativi a facciate continue (curtain walls) o progetti d’interni, in ogni caso d’importo superiore ad Euro 20.000.000,00; (xv) assunzione di qualsiasi forma d’indebitamento, anche a fronte dell’emissione di obbligazioni e/o titoli di debito o strumenti simili, in ogni caso per importi superiori ad Euro 5.000.000,00; approvazione di derivati o strumenti finanziari simili con una finalità di copertura per importi (di valore nozionale) superiori ad Euro 5.000.000,00; (xvi) approvazione di investimenti per importi superiori ad Euro 5.000.000,00; (xvii) fusioni, scissioni, i o trasformazioni; (xviii) contratti o operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione o comunque non a condizioni di mercato; (xix) qualsiasi istruzione di voto in assemblee degli azionisti di Affiliate della Società, ad eccezione delle assemblee degli azionisti per l’approvazione del bilancio e la revoca di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; (xx) proposte di liquidazione volontaria o procedimenti analoghi, nomina di liquidatori ed attribuzione dei relativi poteri; (xxi) attribuzione o modifica di poteri al Presidente, all’Amministratore Delegato ed agli amministratori della Società; (xxii) sottoscrizione, modifica o risoluzione di contratti di sponsorizzazione o di consulenza d’importo superiore ad Euro 500.000,00; (xxiii) sottoscrizione, modifica o risoluzione di contratti di joint-venture, patti parasociali, contratti di associazione in partecipazione (co-sharing) e simili; (xxiv) costituzione, variazione o cessazione di patrimoni destinati; (xxv) qualsiasi decisione relativa a controversie o pretese legali o relative transazioni per importi superiori ad Euro 1.000.000,00; (xxvi) nomina, variazione o revoca di comitati interni compresi, senza limitazione alcuna, il Comitato Remunerazioni e il Comitato di Controllo Interno e l’attribuzione dei relativi poteri;
- ai fini di quanto sopra, e sino a quando lo Statuto sociale di Permasteelisa (in vigore alla Data di Sottoscrizione) non sarà modificato allo scopo di garantire il rispetto delle previsioni dell’Accordo di Investimento in materia di decisioni del consiglio di amministrazione sopra descritte, gli Azionisti convengono che, almeno 1 giorno prima delle riunioni dell’organo amministrativo della Società, gli amministratori nominati su designazione degli Investitori II e Newco Alabama s’incontrino per raggiungere un accordo con una maggioranza qualificata pari alla metà più 2 degli amministratori in carica nominati su designazione degli Investitori II e Newco Alabama, sulle delibere da adottare da parte del consiglio di amministrazione (la “Riunione del Patto di Sindacato”); ciascuno degli Investitori II e Newco Alabama dovrà far sì che i gli amministratori nominati su rispettiva designazione assistano alla riunione del consiglio e votino secondo l’accordo raggiunto ad esito della Riunione del Patto di Sindacato; in caso di mancato raggiungimento di un accordo durante la Riunione del Patto di Sindacato, ciascuno degli Investitori II e Newco Alabama dovrà far sì che i rispettivi amministratori non partecipino alla riunione del consiglio e, in ogni caso, non votino a favore della delibera in oggetto;
- ogni decisione relativa a ciascuna delle Materie Rilevanti da adottarsi da parte di qualsiasi organo societario di ciascuna delle Affiliate della Società dovrà essere preventivamente discussa ed approvata, anche ai sensi dell’art. 2497 c.c., dal consiglio di amministrazione di Permasteelisa e successivamente l’Amministratore Delegato della stessa dovrà fornire agli organi societari interessati le istruzioni da seguire;
(b) in caso e successivamente al Delisting della Società:
- il consiglio di amministrazione della Società delibererà con l’approvazione della maggioranza semplice dei membri in carica su tutte le materie di propria competenza, fermo restando che l’approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di Permasteelisa sulle Materie Rilevanti, richiederà il voto favorevole di 10 amministratori su 13.
4.2.4 Deliberazioni dell’Assemblea dei soci
Cima: l’assemblea di Cima avrà competenza sulle materie ad essa riservate ai sensi della legge applicabile; le deliberazioni assembleari richiederanno un quorum costitutivo e deliberativo di almeno l’80% del capitale sociale con diritto di voto, ad eccezione delle (x) deliberazioni che richiedano inderogabilmente ai sensi di legge un quorum più elevato e (y) deliberazioni concernenti gli aumenti di capitale che prevedano una valorizzazione di Cima (tenuto conto della Partecipazione nell’Emittente) inferiore al fair market value (ad eccezione degli aumenti di capitale obbligatori ai sensi di legge o finalizzati ad evitare la liquidazione o ancora a prevenire o sanare un “Caso d’Inadempimento” (Event of Default) ai sensi dei Contratti di Finanziamento) che richiederanno un quorum costitutivo e deliberativo di almeno il 95% del capitale sociale con diritto di voto.
4.2.5 Nomina degli organi societari di Permasteelisa successivamente alla Data di Esecuzione
Ciascuno degli Azionisti, in qualità di azionista indiretto della Società, dovrà fare del proprio meglio al fine di nominare (e far si che Bidco2 nomini), non appena possibile dopo la Data di Esecuzione, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Società in conformità a quanto previsto nell’Accordo di Investimento (cfr. precedenti punti 4.2.2 e 4.2.3).
Il primo Presidente del consiglio di amministrazione e il primo Amministratore Delegato da nominarsi su designazione congiunta di Investitori II e di Newco Alabama ai sensi dell’Accordo di Investimento (cfr. precedente punto 4.2.2) saranno rispettivamente i signori Davide Croff e Nicola Greco.
4.2.6 Fusione per incorporazione di Permasteelisa in Bidco1 e/o Bidco2
Ai sensi dell’Accordo di Investimento, gli Azionisti si sono impegnati ad approvare, ed a far sì che i competenti organi societari di Cima, Bidco1, Bidco2 e dell’Emittente approvino, ogni delibera e a compiere ogni azione necessaria e utile alla realizzazione, successivamente al completamento dell’OPA Obbligatoria, della fusione per incorporazione di Permasteelisa in Bidco1 e/o Bidco2.
4.3 Trasferimentodelle Partecipazioni in Cima
Gli Azionisti si sono impegnati a far sì che la disciplina relativa al trasferimento delle Partecipazioni dagli stessi possedute in Cima stabilita nell’Accordo di Investimento, i cui principi generali sono sinteticamente descritti nel presente punto 4.3, sia riprodotta nello statuto sociale di Cima.
(A) Patto di Blocco - Periodo di Blocco
Ciascuno degli Azionisti non potrà trasferire le sue Partecipazioni in Cima, senza il preventivo consenso scritto degli altri Azionisti: (i) nel caso in cui la Società sia quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato, per un periodo di 3 anni decorrere dalla Data di Esecuzione e, in caso di rinnovo dell’Accordo di Investimento, per un ulteriore periodo di 1 anno; o (ii) nel caso di Delisting della Società, per un periodo di 4 anni a decorrere dalla Data di Esecuzione (il “Periodo di Blocco”).
(B) Eccezioni al Patto di Blocco durante il Periodo di Blocco
Ai fini di garantire il diritto di Investitori II e di Newco Alabama (congiuntamente, i “Partners”) al disinvestimento, dal 1° febbraio 2012 e fino al 20 marzo 2012, IA o Newco Alabama (i.e. la Parte Venditrice) avrà il diritto di trasferire le rispettive Partecipazioni in Cima, fermo restando il diritto di prima offerta rispettivamente di Newco Alabama o Newco II (i.e. la Parte Offerente), e precisamente (i) di Newco Alabama relativamente a tutte le Partecipazioni di Cima detenute da IA e Newco II o (ii) di Newco II relativamente a tutte le Partecipazioni di Cima detenute da Newco Alabama, il tutto secondo la procedura disciplinata dall’Accordo di Investimento (il “Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco”).
In particolare, nei casi indicati alla presente lettera (B):
(b1) nel caso in cui un’offerta vincolante ed irrevocabile (l’“Offerta Vincolante”) venga proposta ed accettata da Newco Alabama (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco II) ovvero da entrambe IA e Newco II (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco Alabama) e, di conseguenza, (i) Newco Alabama acquisti la Partecipazione in Cima detenuta da IA e Newco II, o (ii) Newco II acquisti la Partecipazione in Cima detenuta da Newco Alabama, in tal caso la sola Andimahia avrà il diritto di aumentare – pro quota e negli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nell’Offerta Vincolante – la propria partecipazione in Cima (il “Diritto di Coinvestimento”), mentre non avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Co-Vendita (come infra definito); oppure
(b2) nel caso in cui l’Offerta Vincolante non venga proposta o, se proposta, non venga accettata da Newco Alabama (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco II) ovvero da almeno una tra IA e Newco II (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco Alabama), la Parte Venditrice non avrà diritto a trasferire direttamente la propria Partecipazione ad un Terzo Acquirente, ma Newco Alabama e IA, in caso di richiesta di una di esse nei confronti dell'altra, dovranno congiuntamente cercare un Terzo Acquirente (ossia un soggetto terzo rispetto a ciascuna singola parte dell’Accordo di Investimento e a ciascuna delle singole Affilate) interessato ad acquisire il 100% del capitale sociale di Cima, attivando la procedura disciplinata in dettaglio dall’Accordo di Investimento.
Nel caso in cui un Terzo Acquirente presenti un’Offerta del Terzo Acquirente (per tale intendendosi l’offerta del Terzo Acquirente per l’acquisto dell’intero – e non per parte del – capitale sociale di Cima), ciascuno tra IA o Newco Alabama potrà accettare detta Offerta del Terzo Acquirente, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’Accordo di Investimento, e, in tal caso, gli altri Azionisti (x) avranno il diritto di trasferire la propria intera Partecipazione in Cima al Terzo Acquirente, negli stessi termini e alle stesse condizioni (il “Diritto di Co-vendita”) e (y) saranno soggetti al diritto del Partner che ha accettato l’Offerta del Terzo Acquirente di obbligare tutti – e non solo alcuni – gli altri Azionisti (non esercitanti il Diritto di Co-Vendita) a trasferire al Terzo Acquirente tutte le loro Partecipazioni possedute in Cima, negli stessi termini e alle stesse condizioni (il “Diritto di Trascinamento”).
(C) Limiti successivi alla scadenza del Periodo di Blocco
Alla scadenza del Periodo di Blocco, Newco II e Newco Alabama, su richiesta di una di esse nei confronti dell'altra, dovranno congiuntamente promuovere il trasferimento dell’intero capitale sociale di Cima ad un Terzo Acquirente; detto trasferimento sarà soggetto al diritto di prima offerta di Newco II o Newco Alabama (i.e. la Parte Offerente) e precisamente (i) di Newco II relativamente a tutte le Partecipazioni di Cima detenute da Newco Alabama o (ii) di Newco Alabama relativamente a tutte le Partecipazioni di Cima detenute da IA e Newco II, in conformità, mutatis mutandis, con quanto stabilito per l’esercizio del Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco.
In particolare, nei casi di cui alla presente lettera (C):
(c1) se un’Offerta Vincolante sarà proposta a ed accettata da Newco Alabama (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco II) ovvero da IA e da Newco II (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco Alabama) e, di conseguenza, (i) Newco II acquisti la Partecipazione in Cima detenuta da Newco Alabama o (ii) Newco Alabama acquisti la Partecipazione in Cima detenuta da IA e Newco II, in tal caso Andimahia avrà il diritto di esercitare il Diritto di Coinvestimento o, in via alternativa, il Diritto di Co-vendita;
(c2) se l’Offerta Vincolante non sarà stata proposta o, se proposta, non sarà stata accettata da Newco Alabama (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco II) ovvero da almeno una tra IA e da Newco II (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco Alabama) Newco Alabama o Newco II potranno accettare un’eventuale Offerta del Terzo Acquirente e, in tal caso, gli altri Azionisti avranno il diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita e saranno soggetti al Diritto di Trascinamento (da esercitarsi nei confronti di tutti gli altri Azionisti, e non solo di alcuni).
(D) Vendita della Partecipazione di Andimahia in Cima
Successivamente alla scadenza del Patto di Blocco, ogni trasferimento della Partecipazione in Cima detenuta da Andimahia sarà soggetta ad un diritto di prelazione previsto nello Statuto sociale di Cima e alla preventiva formale adesione da parte del trasferitario dell’Accordo di Investimento limitatamente alle disposizioni relative al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Trascinamento.
(E) Trasferimenti Consentiti
Non sono soggetti ai limiti di trasferimento stabiliti nell’Accordo di Investimento indicati alle precedenti lettere del presente punto 4.3, e in particolare ai limiti derivanti dalle disposizioni relative al Patto di Blocco, al Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco, al Diritto di Coivestimento, al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Trascinamento, i seguenti trasferimenti delle Partecipazioni in Cima (i “Trasferimenti Consentiti”):
(e1) i trasferimenti della Partecipazione in Cima da parte di un Azionista (“Cedente”) che siano preventivamente autorizzati per iscritto da ognuno degli altri Azionisti; e
(e2) qualsiasi trasferimento della Partecipazione in Cima da parte di un Cedente ad una Affiliata controllata al 100%, a condizione che l’Affiliata controllata al 100% assuma tutte le obbligazioni e tutti i diritti spettanti agli altri Azionisti in forza dell’Accordo di Investimento in relazione alle Partecipazioni in Cima ad essa trasferite ed il Cedente e l’Affiliata controllata al 100% siano solidalmente e personalmente responsabili nei confronti degli altri Azionisti per dette obbligazioni, restando inteso che se la Affiliata controllata al 100% dovesse cessare di essere, direttamente o indirettamente, controllata al 100% dal Cedente, l’Affiliata controllata al 100% dovrà prima che ciò si verifichi, ritrasferire tale Partecipazione al Cedente; e
(e3) qualsiasi trasferimento da parte di IA a Newco II della propria intera (e non di una parte della) Partecipazione in Cima, restando inteso che, se detto trasferimento avrà luogo prima del 20 marzo 2012, il Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco non troverà ulteriore applicazione, né da parte di Newco II né da parte di Newco Alabama; e
(e4) ogni trasferimento da parte di IA a Newco II di qualsiasi diritto di sottoscrizione o altro diritto di IA relativo agli aumenti di capitale di Cima.
Verificandosi i Trasferimenti Consentiti ai precedenti punti (e1), (e2) e (e3), il trasferitario dovrà assumere tutte le obbligazioni e tutti i diritti (escluso, in caso di trasferimento ai sensi del precedente punto (e3), il Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco) derivanti dall’Accordo di Investimento in relazione alle Partecipazioni in Cima ad esso trasferite, mediante formale adesione al medesimo Accordo di Investimento.
(F) Vincoli
Gli Azionisti hanno convenuto che, per l’intera durata dell’Accordo di Investimento (anche se rinnovato), non iscriveranno, non accetteranno che venga iscritto, né consentiranno che venga iscritto, alcun Vincolo (per tale intendendosi qualsiasi privilegio, gravame, diritto di prelazione, pegno, ipoteca o pretese di terzi, trascrizioni o ogni altro vincolo pregiudizievole sulla Partecipazione), direttamente o indirettamente, sulle proprie Partecipazioni in Cima, ad eccezione di quanto previsto dai Contratti di Finanziamento.
(G) Quotazione
Qualora i Partners ritenessero che, in caso di Delisting della Società, un nuovo collocamento di azioni della Società sul mercato (la “Quotazione”) costituisse lo strumento preferibile per la realizzazione del disinvestimento dei loro investimenti indiretti nella Società, allora i Partners dovranno porre in essere, e far sì che gli organi competenti della Società pongano in essere, tutte le attività necessarie od opportune allo scopo avviare e condurre a buon fine la procedura di Quotazione che dovrà essere eseguita tramite un’offerta pubblica di vendita e - se richiesto congiuntamente dai Partners od imposto dalla legge applicabile – tramite un’offerta pubblica di sottoscrizione.
Ai fini del disinvestimento di cui sopra, i Partners valuteranno l'opportunità di liquidare Cima, Bidco1 e Bidco2 e di assegnare le azioni della Società direttamente agli Azionisti in proporzione alla Partecipazione da ciascuno di essi detenuta in Cima.
5. Durata delle pattuizioni parasocialicontenute nell’Accordo di Investimento
(A) Fintanto che la Società sarà quotata, le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento avranno una durata di 3 anni dalla Data di Esecuzione e saranno automaticamente rinnovate per un ulteriore periodo di 2 anni, tranne che rispetto a quell’Azionista che abbia inviato una comunicazione di disdetta agli altri con un preavviso di 6 mesi.
(B) Nel caso di Delisting della Società prima della scadenza del suddetto periodo di 3 anni, la durata dell’Accordo di Investimento sarà automaticamente prorogata in modo che la durata sia di 5 anni dalla Data di Esecuzione con un rinnovo automatico per un ulteriore periodo di 2 anni, tranne che rispetto a quell’Azionista che abbia inviato una comunicazione di disdetta agli altri con un preavviso di 6 mesi.
(C) Gli Azionisti hanno convenuto che, se alla scadenza dei periodi di cui alle precedenti lettere (A) e (B), dovessero ancora detenere una Partecipazione in Cima, essi dovranno negoziare in buona fede il rinnovo della durata dell’Accordo di Investimento.
(D) Fermo restando quanto previsto nelle precedenti lettere (A) e (B), l’Accordo di Investimento si risolverà automaticamente relativamente alla parte che cessi di avere qualsiasi Partecipazione in Cima in conformità alle previsioni dell’Accordo di Investimento, fatti salvi i diritti acquisiti e le obbligazioni sorte in capo a detta parte ai sensi dell’Accordo di Investimento prima della risoluzione (compresa ogni responsabilità per inadempimento).
(E) L’Accordo di Investimento si risolverà anticipatamente ed automaticamente in caso di mancata esecuzione dei Contratti di Compravendita aventi ad oggetto le Azioni a causa del mancato avveramento, entro la Data di Esecuzione, delle condizioni sospensive previste nei predetti Contratti di Compravendita.
(F) L’Accordo di Investimento si risolverà inoltre anticipatamente ed automaticamente anche in caso di Quotazione.
6. Soggettoche esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF
Gli Investitori II e Newco Alabama, in virtù delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento e in forza dell’applicazione delle medesime, eserciteranno congiuntamente, per il tramite di Cima, Bidco1 e Bidco2, un’influenza dominante sull’Emittente a decorrere dalla Data di Esecuzione.
Nessuno degli aderenti all’Accordo di Investimento, in virtù delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento e in forza dell’applicazione delle medesime, ha il potere di esercitare individualmente il controllo sull’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF.
7. Depositoal Registro delle Imprese
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento saranno depositate presso il Registro delle Imprese di Treviso nei termini di legge.
10 settembre 2009
[PD.4.09.1]
PERMASTEELISA S.P.A.
1. Premessa
(a) In data 31 agosto 2009 (la “Data di Sottoscrizione”), International Architecture S.A. (di seguito anche “IA”), Global Architecture S.A.(di seguito anche “GA”), World Architecture S.à r.l. (di seguito anche “WA”), Andimahia S.A. (“Andimahia”), Vintage CW S.à r.l. (di seguito anche “Newco II”) e Skyscraper S.à r.l. (di seguito anche “Newco Alabama”) hanno concluso un accordo denominato “Accordo di co-investimento e patto parasociale” successivamente modificato in data 29 ottobre 2009 (l’“Accordo di Investimento”) volto a disciplinare un’operazione finalizzata all’acquisto del controllo congiunto e indiretto di Permasteelisa S.p.A. (“Permasteelisa”, la “Società” o anche l’“Emittente”) da parte di IA, Newco II (IA e Newco II congiuntamente gli “Investitori II”) e Newco Alabama, per il tramite del veicolo societario Cima Claddings S.A. (“Cima”) e di una società di diritto italiano (“Bidco2”) interamente controllata da altra società di diritto italiano (“Bidco1”), a sua volta interamente controllata da Cima.
(b) In data 31 agosto 2009, Cima ha sottoscritto, con gli azionisti dell’Emittente di seguito indicati, contratti di compravendita sospensivamente condizionati ed aventi esecuzione differita (congiuntamente i “Contratti di Compravendita”) per l’acquisto di complessive n. 16.980.352 azioni ordinarie Permasteelisa (le “Azioni”), pari al 61,523% del capitale sociale, al prezzo di Euro 13,00 (cum dividend) per ciascuna Azione: (i) con Amber Capital LP (in qualità di gestore del fondo Amber Master Fund (Cayman) S.P.C. che detiene la partecipazione), per l’acquisto n. 5.266.164 Azioni pari al 19,080% del capitale sociale; (ii) con D.I.T.D. Holding S.A., per l’acquisto n. 4.356.415 Azioni pari al 15,784% del capitale sociale; (iii) con IA, per l’acquisto di n. 4.126.200 Azioni pari al 14,950% del capitale sociale; (iv) con GA, per l’acquisto di n. 1.894.508 Azioni pari al 6,864% del capitale sociale; (v) con WA, per l’acquisto di n. 123.613 Azioni pari allo 0,448% del capitale sociale; e (vi) con Andimahia, per l’acquisto di n. 1.213.452 Azioni pari al 4,397% del capitale sociale.
(c) Ai sensi dell’Accordo di Investimento, nel caso in cui si avverino tutte le condizioni sospensive previste nei Contratti di Compravendita e i medesimi Contratti di Compravendita abbiano esecuzione (la data di esecuzione dei Contratti di Compravendita e quindi del trasferimento della proprietà delle Azioni, avvenuto in data 30 ottobre 2009, di seguito la “Data di Esecuzione”), BidCo2 (che sarà nominata da Cima quale acquirente ai sensi dell’art. 1401 c.c., subentrando nei diritti e assumendo gli obblighi nascenti dai Contratti di Compravendita) diverrà titolare delle Azioni e promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche (“TUF”), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Permasteelisa, con esclusione delle Azioni e delle n. 1.986.456 azioni proprie detenute da Permasteelisa (l’“OPA Obbligatoria”), al prezzo di Euro 13,00 (cum dividend) per azione (il “Prezzo d’Offerta”). Per maggiori dettagli sui Contratti di Compravendita e sull’OPA Obbligatoria si rinvia al comunicato di International Architecture S.A., Vintage CW S.à r.l., Skyscraper S.à r.l. e Andimahia S.A. diffuso in data 1° settembre 2009 ai sensi degli artt. 114 TUF e 66 Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento Consob”).
(d) Alla Data di Esecuzione (30 ottobre 2009), per effetto del trasferimento a BidCo2 delle Azioni possedute da IA, WA, GA e Andimahia, si è risolto il patto parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie Permasteelisa rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF attualmente in vigore tra le predette società.
1. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento, riprodotte in sintesi al punto 4. che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e d), TUF.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento hanno ad oggetto il capitale sociale di Cima, di Bidco1, di Bidco2 e dell’Emittente.
Alla Data di Sottoscrizione:
- Cima è una società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonime, denominata “Cima Claddings S.A.”, con sede legale in Lussemburgo, 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855;
- Cima possiede l’intero capitale di Bidco1, società a responsabilità limitata denominata “Montrachet S.r.l.”, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria 25, C.F., P.IVA e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 06478060962, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato;
- Bidco1 possiede l’intero capitale di Bidco2, società a responsabilità limitata denominata “Terre Alte S.r.l.”, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria 25, C.F., P.IVA e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 06478630962, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato; e
- l’Emittente è una società per azioni denominata “Permasteelisa S.p.A.”, con sede legale in Vittorio Veneto (TV), Via Mattei n. 21/23, C.F., P.IVA e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 01774600264, capitale sociale Euro 6.900.000,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 27.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”).
3. Soggetti aderenti all’Accordo di Investimento e strumenti finanziari dagli stessi detenuti
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento vincolano IA, Newco II, Newco Alabama e Andimahia (congiuntamente gli “Azionisti”).
IA: International Architecture S.A., società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonyme, con sede legale in Lussemburgo, 2, rue Joseph Hackin, L-1746, capitale sociale Euro 300.000,00, controllata con una partecipazione pari al 66,70% del capitale sociale da Investindustrial LP (limited partnership company costituita secondo le leggi di Jersey, sede legale in St. Helier, Jersey - Channel Islands), 22, Grenville Street, JE4 8PX). Investindustrial LP è gestita da Investindustrial General Partner LP che a sua volta è gestito da Investindustrial General Partner Limited (limited liability company costituita secondo le leggi di Jersey - Channel Islands), indirettamente controllata da BI-Invest Holding S.A. (società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonyme, sede legale in Lussemburgo, 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855).
Newco II: Vintage CW S.à r.l., società di diritto lussemburghese costituita in forma di société à responsabilité limitée, con sede legale in Lussemburgo, 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855, capitale sociale Euro 12.500,00 interamente posseduto da Investindustrial IV LP (fondo di investimento chiuso nella forma di limited partnership di diritto inglese, con sede nel Regno Unito, 1 Duchess Street, Londra) General Partner di Investindustrial IV LP è BI-Invest GP Limited.
Newco Alabama: Skyscraper S.à r.l., società di diritto lussemburghese costituita in forma di société à responsabilité limitée, con sede legale in Lussemburgo, 2, rue des Aubépines, L-1145, capitale sociale Euro 30.000,00, direttamente partecipata dai fondi APEF 5 Pulsar CI LP, APEF 5 Izar CI LP, APEF 5 Jabbah CI LP e APEF 5 Kuma CI LP (limited partnership costituiti secondo la legge del Jersey - Channel Islands) nonché dai fondi APEF 5 Pixys US LP e APEF 5 Syma US LP (limited partnership costituiti secondo la legge dello Stato del Delaware - USA). Skyscraper S.à r.l. è indirettamente controllata da APEF Management Company 5 Limited (limited liability company costituita secondo la legge del Jersey - Channel Islands, con sede legale in 22, Grenville Street, JE – JE4 8 PX St Helier).
Andimahia S.A., società di diritto lussemburghese costituita in forma di société anonyme, capitale sociale Euro 31.250,00, con sede legale in Lussemburgo, rue de l’Eau 18, L-1449. Andimahia S.A. è controllata indirettamente dal Sig. Lucio Mafessanti.
Si segnala che l’Accordo di Investimento è stato sottoscritto anche dai seguenti soggetti:
- Investindustrial General Partner Limited (limited liability company costituita secondo le leggi di Jersey - Channel Islands, indirettamente controllata da BI-Invest Holding S.A.), in qualità di General Partner di Investindustrial General Partner LP che, a sua volta, agisce in qualità di General Partner di Investindustrial LP (di seguito quest’ultimo denominato “Investindustrial II”);
- BI-Invest GP Limited (limited company costituita secondo le leggi di Jersey - Channel Islands, indirettamente controllata da BI-Invest Holding S.A.), in qualità di General Partner di Investindustrial IV LP (di seguito quest’ultimo denominato “Investindustrial IV”);
- APEF Management Company 5 Limited, in qualità di General Partner di (i) APEF 5 Pulsar CI LP e (ii) Alpha General Partner 5 LP, essa stessa General Partner di APEF 5 Izar CI LP, APEF 5 Jabbah CI LP, APEF 5 Kuma CI LP, APEF 5 Pixys US LP e APEF 5 Syma US LP (di seguito collettivamente denominati “Alpha”),
ai sensi e per gli effetti di alcuni specifici impegni assunti dai soggetti sopra indicati concernenti, tra l’altro, la “sindacazione” di IA, Newco II e Newco Alabama, per quanto di rispettiva competenza e come meglio precisato al successivo punto 4.1.
Alla Data di Esecuzione (30 ottobre 2009):
- gli Azionisti sono titolari dell’intero capitale sociale di Cima (pari a Euro 49.560,00, rappresentato da n. 495.600 azioni del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna) nelle seguenti proporzioni: IA per il 30,1231%; Newco II per il 17,4132%; Newco Alabama per il 40,9645%; e Andimahia per il 11,4992%, come riportato nella tabella che segue:
Azionista |
n. azioni possedute (*) |
% sul capitale sociale (*) |
| International Architecture S.A. | 149.290 |
30,1231 |
| Vintage CW S.à r.l. | 86.300 |
17,4132 |
| Skyscraper S.à r.l. | 203.020 |
40,9645 |
| Andimahia S.A. | 56.990 |
11,4992 |
Totale |
495.600 |
100,0000 |
- Cima possiede indirettamente, per il tramite della società interamente posseduta Bidco1 (trasformata in società per azioni), l’intero capitale sociale di Bidco2 (anch’essa trasformata in società per azioni);
- Bidco2 è titolare delle Azioni oggetto dei Contratti di Compravendita e quindi di complessive n. 16.980.352 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 61,523% del capitale sociale dell’Emittente.
4. Pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento sono dirette a disciplinare:
- con efficacia dalla Data di Sottoscrizione e fino alla data di pagamento del corrispettivo dell’OPA Obbligatoria (la “Data di Regolamento”), l’impegno di ciascuna parte (per sé e per le proprie Affiliate come infra definite), direttamente o indirettamente, a non acquistare, o altrimenti acquisire (al di fuori delle acquisizioni previste dall’Accordo di Investimento ed ai fini dell’operazione), fare alcuna proposta o convenire di acquisire, divenire o concordare di divenire proprietaria, beneficiaria o acquisire il possesso delle Partecipazioni (come infra definite) della Società o porre in essere alcuna operazione (aumenti di capitale compresi) che possa determinare un incremento del Prezzo d’Offerta, senza il preventivo consenso scritto delle altre parti;
- con efficacia anche nei confronti di Investindustrial II, Investindustrial IV e Alpha, dalla Data di Sottoscrizione, i limiti alla “sindacazione” di IA, Newco II e Newco Alabama, come meglio precisato al successivo punto 4.1.;
- con efficacia nei confronti dei soli Azionisti, dalla Data di Esecuzione: (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Cima, di Bidco1, di Bidco2 e di Permasteelisa, come meglio precisato al successivo punto 4.2; nonché (ii) i diritti e gli obblighi degli Azionisti in riferimento al trasferimento delle loro Partecipazioni in Cima e, in particolare, al loro disinvestimento, come meglio precisato al successivo punto 4.3.
Ai fini del presente estratto:
- per Partecipazione si intende: rispetto ad ogni società, impresa o altro soggetto, senza distinzione alcuna, le azioni, le quote o ogni tipo di partecipazione nel capitale sociale, gli strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale, gli strumenti di partecipazione finanziaria, i diritti di sottoscrizione, i diritti d’opzione, i warrants, le obbligazioni convertibili e qualsiasi altro diritto o strumento finanziario convertibile in, scambiabile con o concedente il diritto (attuale o futuro) di acquistare od ottenere azioni, quote o partecipazioni nel capitale sociale o strumenti finanziari partecipativi ed ogni e qualsiasi diritto o facoltà derivanti da, o relativi ad, azioni, quote o partecipazioni nel capitale sociale, strumenti finanziari partecipativi o strumenti di partecipazione finanziaria quali, ad esempio, i diritti di voto o di prelazione e qualsiasi altro diritto correlato;
- per Affiliata si intende: con riferimento a ogni società, partnership, impresa o altro soggetto, un soggetto direttamente o indirettamente, controllante, o controllato da, o sottoposto al comune controllo di, o alla gestione di, tali società, partnership, impresa o altro soggetto ex art. 93 TUF.
4.1 Sindacazione di IA, Newco II e Newco Alabama
A decorrere dalla Data di Sottoscrizione e fino alla Data di Regolamento, Investindustrial II, Investindustrial IV e Alpha avranno il diritto di trasferire – rispettivamente, a seconda dei casi – una porzione del capitale sociale di IA, di Newco II e di Newco Alabama, fermo restando che gli stessi dovranno mantenere - direttamente o indirettamente - almeno il 50,01% del capitale sociale e, in ogni caso, dovranno avere e mantenere il controllo esclusivo (senza limitazioni o diritti, compresi i diritti di veto esercitabili da parte di terzi) – rispettivamente, a seconda dei casi – di IA, di Newco II e di Newco Alabama. L’eventuale trasferimento sarà in ogni caso soggetto al preventivo gradimento, che non potrà essere irragionevolmente negato, a seconda dei casi (i) di Newco Alabama, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto una porzione del capitale di IA o di Newco II ovvero (ii) degli Investitori II, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto una porzione del capitale di Newco Alabama.
A decorrere dalla Data di Regolamento e fino alla data di risoluzione dell’Accordo di Investimento (cfr. successivo punto 5.):
- Alpha e Investindustrial IV non potranno trasferire alcuna Partecipazione detenuta – rispettivamente – in Newco Alabama e in Newco II alla Data di Regolamento;
- Investindustrial II non potrà trasferire alcuna Partecipazione detenuta in IA alla Data di Regolamento, ad eccezione dei seguenti casi: (i) Investindustrial II avrà facoltà, nei limiti di quanto stabilito espressamente dall’Accordo di Investimento, di allocare tutta o parte della propria Partecipazione in IA ai propri limited partners dopo la chiusura di Investindustrial II che avverrà non prima del 20 marzo 2012 e (ii) Investindustrial II avrà diritto di trasferire la propria intera Partecipazione in IA ad Investindustrial IV e/o ad una delle sue Affiliate controllate al 100% o a Newco II.
4.2 Governance di Cima, di Bidco1, di Bidco2 e di Permasteelisa
Gli Azionisti si sono impegnati a far sì che i principi di governance stabiliti nell’Accordo di Investimento e sinteticamente descritti nel presente punto 4.2 siano riprodotti, a decorrere dalla Data di Esecuzione, negli statuti sociali di Cima, di Bidco1, di Bidco2 e di Permasteelisa, nella misura più ampia possibile ai sensi di legge.
4.2.1 Oggetto sociale
Gli Azionisti hanno convenuto che l’oggetto sociale dovrà consistere esclusivamente nell’investire, detenere, gestire e trasferire, direttamente o indirettamente: (x) per quanto riguarda l’oggetto sociale di Cima, le Partecipazioni possedute da Cima in Bidco1, Bidco2 e nella Società; (y) per quanto riguarda l’oggetto sociale di Bidco1 e di Bidco2, le Partecipazioni possedute nella Società.
4.2.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione
Cima: il consiglio di amministrazione di Cima sarà composto da 5 membri da nominarsi, sulla base di diritti di designazione attribuiti a diverse categorie di azioni, come segue: (i) 2 membri su designazione degli Investitori II, tra cui il Presidente; (ii) 2 membri su designazione di Newco Alabama, tra cui il Vicepresidente; e (iii) 1 membro su designazione di Andimahia. E’ previsto un meccanismo di cessazione dell’intero organo amministrativo in caso di cessazione dall’incarico, per qualsiasi ragione, di uno qualsiasi membro nominato su designazione di Investitori II o di Newco Alabama (clausola simul stabunt simul cadent).
Bidco1 e Bidco2: il consiglio di amministrazione di Bidco1 e di Bidco2 sarà composto da 4 membri da nominarsi come segue: (i) 2 membri su designazione degli Investitori II, tra cui il Presidente; e (ii) 2 membri su designazione di Newco Alabama, tra cui il Vicepresidente. Troverà applicazione, mutatis mutandis, una clausola simul stabunt simul cadent come previsto per la cessazione degli amministratori di Cima.
Permasteelisa:
(a) se (e fintanto che) la Società rimarrà quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato:
- il consiglio di amministrazione sarà composto da 14 membri da nominarsi sulla base del meccanismo del voto di lista previsto nello Statuto sociale dell’Emittente in vigore alla Data di Sottoscrizione (mediante lista presentata da parte degli Azionisti per il tramite di Bidco2) come segue: (i) 5 membri (compreso un amministratore in possesso dei requisiti di indipendente) su designazione di Investitori II; (ii) 5 membri (compreso un amministratore in possesso dei requisiti di indipendente) su designazione di Newco Alabama; (iii) 2 membri su designazione congiunta (come infra precisato) degli Investitori II e di Newco Alabama, di cui (x) 1 membro sarà nominato alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione (al quale saranno attribuiti soltanto i poteri di rappresentanza legale e i poteri già spettanti – alla Data di Sottoscrizione – al Presidente della Società, ad eccezione del cd. casting vote previsto dallo Statuto sociale in vigore che verrà sul punto adeguato mediante eliminazione della relativa previsione) e (y) 1 membro sarà nominato alla carica di Amministratore Delegato; (iv) 1 amministratore su designazione di Andimahia; (v) 1 membro su designazione congiunta degli Investitori II e di Newco Alabama, salvo il caso in cui un amministratore sia tratto dalla lista di minoranza ai sensi di legge. E’ previsto un meccanismo di cessazione dell’intero organo amministrativo in caso di cessazione dall’incarico, per qualsiasi ragione, di almeno 3 amministratori;
- la designazione congiunta da parte degli Investitori II e di Newco Alabama del Presidente del consiglio di amministrazione (la cui nomina è riservata alla competenza assembleare) di cui al precedente punto (iii)(x) dovrà avvenire almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea convocata per la nomina del Presidente; in caso di mancato accordo sul candidato entro detto termine, gli Investitori II e Newco Alabama dovranno far sì che Bidco2 voti il rinvio della relativa decisione ovvero esprima voto contrario ad un’eventuale proposta di nomina del Presidente, applicandosi in tal caso una procedura di selezione di una rosa di tre possibili candidati a cura di una società internazionale di head-hunting appositamente incaricata; in ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo sul candidato nei 20 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle candidature da parte della società di head-hunting, si intenderà verificata, alla scadenza di detto termine, una situazione di stallo (“Deadlock”). Qualora nei 30 giorni successivi al verificarsi del Deadlock, Newco Alabama e Newco II non dovessero addivenire ad un accordo, ognuna di esse entro i successivi 30 giorni, a pena di decadenza, avrà facoltà di attivare la procedura di exit finalizzata al trasferimento dell’intero capitale sociale di Cima come descritto al successivo punto 4.3(C);
- la designazione congiunta da parte degli Investitori II e di Newco Alabama dell’Amministratore Delegato (la cui nomina è riservata alla competenza consigliare) di cui al precedente punto (iii)(y) dovrà avvenire con applicazione, mutatis mutandis, della stessa procedura sopra descritta per la designazione congiunta del Presidente; la nomina dell’Amministratore Delegato avverrà nella prima riunione consigliare successiva alla nomina dell’organo amministrativo da parte dell’assemblea;
(b) se (e da quando) la Società non sarà più quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato (il “Delisting”):
- il consiglio di amministrazione sarà composto da 13 membri da nominarsi sulla base del meccanismo del voto di lista che sarà previsto nel nuovo statuto sociale (mediante lista presentata da parte degli Azionisti per il tramite di Bidco2) come segue: (i) 5 membri su designazione degli Investitori II; (ii) 5 membri su designazione di Newco Alabama; (iii) 2 membri su designazione congiunta degli Investitori II e di Newco Alabama, di cui (x) 1 membro sarà nominato alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e (y) 1 membro sarà nominato alla carica di Amministratore Delegato; (iv) 1 amministratore su designazione di Andimahia;
- per la designazione congiunta da parte di Investitori II e di Newco Alabama del Presidente del consiglio di amministrazione e dell’Amministratore Delegato di cui al precedente punto (iii)(x) e (iii)(y), troveranno applicazione, mutatis mutandis, le previsioni applicabili anteriormente al Delisting sopra descritte al punto (a).
4.2.3 Composizione del Collegio Sindacale
Bidco1 e Bidco2: troveranno applicazione, mutatis mutandis, le previsioni di cui infra applicabili al collegio sindacale di Permasteelisa successivamente al Delisting.
Permasteelisa:
(a) se (e fintanto che) la Società rimarrà quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato:
- successivamente alla scadenza del mandato del collegio sindacale della Società in carica alla Data di Esecuzione, il collegio sindacale sarà composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti da nominarsi sulla base del meccanismo del voto di lista (mediante lista presentata da Bidco2 su indicazione di Investitori II e di Newco Alabama) come segue: (i) 1 sindaco effettivo su designazione degli Investitori II; (ii) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente su designazione di Newco Alabama; (iii) 1 sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente dell’organo di controllo, salvo il caso in cui sia tratto dalla lista di minoranza ai sensi di legge) e 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Investitori II e di Newco Alabama;
(b) in caso e successivamente al Delisting della Società:
- successivamente alla scadenza del mandato del collegio sindacale della Società in carica alla data del Delisting, il collegio sindacale sarà composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti da nominarsi sulla base del meccanismo del voto di lista (mediante lista presentata da Bidco2 su indicazione di Investitori II e di Newco Alabama) come segue: (i) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente su designazione degli Investitori II; (ii) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente su designazione di Newco Alabama; (iii) 1 sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente dell’organo di controllo) e 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Investitori II e di Newco Alabama.
4.2.4 Decisioni del Consiglio di Amministrazione
Cima: il consiglio di amministrazione di Cima avrà competenza, ai sensi di legge, per le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che saranno assunte con il voto favorevole di 4 amministratori.
Bidco1, Bidco2: il consiglio di amministrazione di Bidco1 e di Bidco2 delibererà con l’approvazione della maggioranza semplice dei membri in carica.
Permasteelisa:
(a) se (e fintanto che) la Società rimarrà quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato:
- il consiglio di amministrazione della Società delibererà con l’approvazione della maggioranza semplice dei membri in carica su tutte le materie di propria competenza, fermo restando che l’approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di Permasteelisa sulle materie di seguito elencate, che saranno riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non essere delegate ad uno o più amministratori (le “Materie Rilevanti”), richiederà il voto favorevole di 10 amministratori su 14: (i) qualsiasi decisione relativa all’assunzione e al licenziamento dei key manager , ad eccezione dell'Amministratore Delegato e del Presidente; (ii) fermo restando quanto previsto nell’Accordo di Investimento in relazione alla Quotazione (cfr. successivo punto 4.3(G)), qualsiasi proposta riguardante la quotazione della Società o delle sue Affiliate; (iii) fermo restando quanto previsto nell’Accordo di Investimento in relazione alla trasferimento di Partecipazioni (cfr. successivo punto 4.3), il trasferimento di qualsiasi Partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, dalla Società; (iv) qualsiasi proposta d’aumento, di riduzione o di altra modificazione del capitale sociale, ad eccezione di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge applicabile o finalizzate ad evitare la liquidazione, o di emissione di nuove categorie di azioni o di altri strumenti finanziari; (v) fallimento o altre procedure di ristrutturazione/riorganizzazione o l’eventuale ristrutturazione del debito, ad eccezione di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge applicabile; (vi) qualsiasi proposta di acquisto o di vendita di azioni proprie e di distribuzione di dividendi, riserve, altri fondi o cespiti; (vii) accordi con parti correlate come definiti, di volta in volta, dai principi contabili (IAS 24) ed approvati secondo la procedura di cui all’Articolo 6 del Regolamento UE 1606/2002; (viii) approvazione e modifiche del budget, del business plan o dei piani strategici o pluriennali; (ix) approvazione di qualsiasi remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della Società; adozione o modifica di stock option plan od altri incentivi; (x) delibere o operazioni che comportino la variazione dell’oggetto sociale o dei diritti degli azionisti; (xi) proposte di approvazione, rinunzia o transazione di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori o di sindaci di Affiliate; (xii) acquisti, in qualsiasi modo effettuati e per qualsiasi ragione, di Partecipazioni in società o altre entità, o di aziende o rami d’azienda, o di attività, marchi, brevetti o know how o altri beni immateriali, o di beni materiali, in ciascun caso d’importo superiore ad Euro 5.000.000,00; (xiii) vendita, trasferimento e/o cessione, in qualsiasi modo effettuati e per qualsiasi ragione, di Partecipazioni in società o altre entità, o di aziende o rami d’azienda, o di attività, marchi, brevetti o know how o altri beni immateriali, o di beni materiali, in ciascun caso d’importo superiore ad Euro 5.000.000,00; (xiv) concessione di garanzie reali o personali (compresi lettere di patronage ed impegni di firma, ma escludendo performance bid e advanced payment bond relativi a facciate continue (curtain walls) o progetti d’interni) o di obblighi di indennizzo, in ogni caso per un importo superiore ad Euro 5.000.000,00; concessione di performance bid e advanced payment bond relativi a facciate continue (curtain walls) o progetti d’interni, in ogni caso d’importo superiore ad Euro 20.000.000,00; (xv) assunzione di qualsiasi forma d’indebitamento, anche a fronte dell’emissione di obbligazioni e/o titoli di debito o strumenti simili, in ogni caso per importi superiori ad Euro 5.000.000,00; approvazione di derivati o strumenti finanziari simili con una finalità di copertura per importi (di valore nozionale) superiori ad Euro 5.000.000,00; (xvi) approvazione di investimenti per importi superiori ad Euro 5.000.000,00; (xvii) fusioni, scissioni, i o trasformazioni; (xviii) contratti o operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione o comunque non a condizioni di mercato; (xix) qualsiasi istruzione di voto in assemblee degli azionisti di Affiliate della Società, ad eccezione delle assemblee degli azionisti per l’approvazione del bilancio e la revoca di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; (xx) proposte di liquidazione volontaria o procedimenti analoghi, nomina di liquidatori ed attribuzione dei relativi poteri; (xxi) attribuzione o modifica di poteri al Presidente, all’Amministratore Delegato ed agli amministratori della Società; (xxii) sottoscrizione, modifica o risoluzione di contratti di sponsorizzazione o di consulenza d’importo superiore ad Euro 500.000,00; (xxiii) sottoscrizione, modifica o risoluzione di contratti di joint-venture, patti parasociali, contratti di associazione in partecipazione (co-sharing) e simili; (xxiv) costituzione, variazione o cessazione di patrimoni destinati; (xxv) qualsiasi decisione relativa a controversie o pretese legali o relative transazioni per importi superiori ad Euro 1.000.000,00; (xxvi) nomina, variazione o revoca di comitati interni compresi, senza limitazione alcuna, il Comitato Remunerazioni e il Comitato di Controllo Interno e l’attribuzione dei relativi poteri;
- ai fini di quanto sopra, e sino a quando lo Statuto sociale di Permasteelisa (in vigore alla Data di Sottoscrizione) non sarà modificato allo scopo di garantire il rispetto delle previsioni dell’Accordo di Investimento in materia di decisioni del consiglio di amministrazione sopra descritte, gli Azionisti convengono che, almeno 1 giorno prima delle riunioni dell’organo amministrativo della Società, gli amministratori nominati su designazione degli Investitori II e Newco Alabama s’incontrino per raggiungere un accordo con una maggioranza qualificata pari alla metà più 2 degli amministratori in carica nominati su designazione degli Investitori II e Newco Alabama, sulle delibere da adottare da parte del consiglio di amministrazione (la “Riunione del Patto di Sindacato”); ciascuno degli Investitori II e Newco Alabama dovrà far sì che i gli amministratori nominati su rispettiva designazione assistano alla riunione del consiglio e votino secondo l’accordo raggiunto ad esito della Riunione del Patto di Sindacato; in caso di mancato raggiungimento di un accordo durante la Riunione del Patto di Sindacato, ciascuno degli Investitori II e Newco Alabama dovrà far sì che i rispettivi amministratori non partecipino alla riunione del consiglio e, in ogni caso, non votino a favore della delibera in oggetto;
- ogni decisione relativa a ciascuna delle Materie Rilevanti da adottarsi da parte di qualsiasi organo societario di ciascuna delle Affiliate della Società dovrà essere preventivamente discussa ed approvata, anche ai sensi dell’art. 2497 c.c., dal consiglio di amministrazione di Permasteelisa e successivamente l’Amministratore Delegato della stessa dovrà fornire agli organi societari interessati le istruzioni da seguire;
(b) in caso e successivamente al Delisting della Società:
- il consiglio di amministrazione della Società delibererà con l’approvazione della maggioranza semplice dei membri in carica su tutte le materie di propria competenza, fermo restando che l’approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di Permasteelisa sulle Materie Rilevanti, richiederà il voto favorevole di 10 amministratori su 13.
4.2.4 Deliberazioni dell’Assemblea dei soci
Cima: l’assemblea di Cima avrà competenza sulle materie ad essa riservate ai sensi della legge applicabile; le deliberazioni assembleari richiederanno un quorum costitutivo e deliberativo di almeno l’80% del capitale sociale con diritto di voto, ad eccezione delle (x) deliberazioni che richiedano inderogabilmente ai sensi di legge un quorum più elevato e (y) deliberazioni concernenti gli aumenti di capitale che prevedano una valorizzazione di Cima (tenuto conto della Partecipazione nell’Emittente) inferiore al fair market value (ad eccezione degli aumenti di capitale obbligatori ai sensi di legge o finalizzati ad evitare la liquidazione o ancora a prevenire o sanare un “Caso d’Inadempimento” (Event of Default) ai sensi dei Contratti di Finanziamento) che richiederanno un quorum costitutivo e deliberativo di almeno il 95% del capitale sociale con diritto di voto.
4.2.5 Nomina degli organi societari di Permasteelisa successivamente alla Data di Esecuzione
Ciascuno degli Azionisti, in qualità di azionista indiretto della Società, dovrà fare del proprio meglio al fine di nominare (e far si che Bidco2 nomini), non appena possibile dopo la Data di Esecuzione, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Società in conformità a quanto previsto nell’Accordo di Investimento (cfr. precedenti punti 4.2.2 e 4.2.3).
Il primo Presidente del consiglio di amministrazione e il primo Amministratore Delegato da nominarsi su designazione congiunta di Investitori II e di Newco Alabama ai sensi dell’Accordo di Investimento (cfr. precedente punto 4.2.2) saranno rispettivamente i signori Davide Croff e Nicola Greco.
4.2.6 Fusione per incorporazione di Permasteelisa in Bidco1 e/o Bidco2
Ai sensi dell’Accordo di Investimento, gli Azionisti si sono impegnati ad approvare, ed a far sì che i competenti organi societari di Cima, Bidco1, Bidco2 e dell’Emittente approvino, ogni delibera e a compiere ogni azione necessaria e utile alla realizzazione, successivamente al completamento dell’OPA Obbligatoria, della fusione per incorporazione di Permasteelisa in Bidco1 e/o Bidco2.
4.3 Trasferimento delle Partecipazioni in Cima
Gli Azionisti si sono impegnati a far sì che la disciplina relativa al trasferimento delle Partecipazioni dagli stessi possedute in Cima stabilita nell’Accordo di Investimento, i cui principi generali sono sinteticamente descritti nel presente punto 4.3, sia riprodotta nello statuto sociale di Cima.
(A) Patto di Blocco - Periodo di Blocco
Ciascuno degli Azionisti non potrà trasferire le sue Partecipazioni in Cima, senza il preventivo consenso scritto degli altri Azionisti: (i) nel caso in cui la Società sia quotata sul MTA o su altro mercato regolamentato, per un periodo di 3 anni decorrere dalla Data di Esecuzione e, in caso di rinnovo dell’Accordo di Investimento, per un ulteriore periodo di 1 anno; o (ii) nel caso di Delisting della Società, per un periodo di 4 anni a decorrere dalla Data di Esecuzione (il “Periodo di Blocco”).
(B) Eccezioni al Patto di Blocco durante il Periodo di Blocco
Ai fini di garantire il diritto di Investitori II e di Newco Alabama (congiuntamente, i “Partners”) al disinvestimento, dal 1° febbraio 2012 e fino al 20 marzo 2012, IA o Newco Alabama (i.e. la Parte Venditrice) avrà il diritto di trasferire le rispettive Partecipazioni in Cima, fermo restando il diritto di prima offerta rispettivamente di Newco Alabama o Newco II (i.e. la Parte Offerente), e precisamente (i) di Newco Alabama relativamente a tutte le Partecipazioni di Cima detenute da IA e Newco II o (ii) di Newco II relativamente a tutte le Partecipazioni di Cima detenute da Newco Alabama, il tutto secondo la procedura disciplinata dall’Accordo di Investimento (il “Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco”).
In particolare, nei casi indicati alla presente lettera (B):
(b1) nel caso in cui un’offerta vincolante ed irrevocabile (l’“Offerta Vincolante”) venga proposta ed accettata da Newco Alabama (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco II) ovvero da entrambe IA e Newco II (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco Alabama) e, di conseguenza, (i) Newco Alabama acquisti la Partecipazione in Cima detenuta da IA e Newco II, o (ii) Newco II acquisti la Partecipazione in Cima detenuta da Newco Alabama, in tal caso la sola Andimahia avrà il diritto di aumentare – pro quota e negli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nell’Offerta Vincolante – la propria partecipazione in Cima (il “Diritto di Coinvestimento”), mentre non avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Co-Vendita (come infra definito); oppure
(b2) nel caso in cui l’Offerta Vincolante non venga proposta o, se proposta, non venga accettata da Newco Alabama (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco II) ovvero da almeno una tra IA e Newco II (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco Alabama), la Parte Venditrice non avrà diritto a trasferire direttamente la propria Partecipazione ad un Terzo Acquirente, ma Newco Alabama e IA, in caso di richiesta di una di esse nei confronti dell'altra, dovranno congiuntamente cercare un Terzo Acquirente (ossia un soggetto terzo rispetto a ciascuna singola parte dell’Accordo di Investimento e a ciascuna delle singole Affilate) interessato ad acquisire il 100% del capitale sociale di Cima, attivando la procedura disciplinata in dettaglio dall’Accordo di Investimento.
Nel caso in cui un Terzo Acquirente presenti un’Offerta del Terzo Acquirente (per tale intendendosi l’offerta del Terzo Acquirente per l’acquisto dell’intero – e non per parte del – capitale sociale di Cima), ciascuno tra IA o Newco Alabama potrà accettare detta Offerta del Terzo Acquirente, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’Accordo di Investimento, e, in tal caso, gli altri Azionisti (x) avranno il diritto di trasferire la propria intera Partecipazione in Cima al Terzo Acquirente, negli stessi termini e alle stesse condizioni (il “Diritto di Co-vendita”) e (y) saranno soggetti al diritto del Partner che ha accettato l’Offerta del Terzo Acquirente di obbligare tutti – e non solo alcuni – gli altri Azionisti (non esercitanti il Diritto di Co-Vendita) a trasferire al Terzo Acquirente tutte le loro Partecipazioni possedute in Cima, negli stessi termini e alle stesse condizioni (il “Diritto di Trascinamento”).
(C) Limiti successivi alla scadenza del Periodo di Blocco
Alla scadenza del Periodo di Blocco, Newco II e Newco Alabama, su richiesta di una di esse nei confronti dell'altra, dovranno congiuntamente promuovere il trasferimento dell’intero capitale sociale di Cima ad un Terzo Acquirente; detto trasferimento sarà soggetto al diritto di prima offerta di Newco II o Newco Alabama (i.e. la Parte Offerente) e precisamente (i) di Newco II relativamente a tutte le Partecipazioni di Cima detenute da Newco Alabama o (ii) di Newco Alabama relativamente a tutte le Partecipazioni di Cima detenute da IA e Newco II, in conformità, mutatis mutandis, con quanto stabilito per l’esercizio del Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco.
In particolare, nei casi di cui alla presente lettera (C):
(c1) se un’Offerta Vincolante sarà proposta a ed accettata da Newco Alabama (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco II) ovvero da IA e da Newco II (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco Alabama) e, di conseguenza, (i) Newco II acquisti la Partecipazione in Cima detenuta da Newco Alabama o (ii) Newco Alabama acquisti la Partecipazione in Cima detenuta da IA e Newco II, in tal caso Andimahia avrà il diritto di esercitare il Diritto di Coinvestimento o, in via alternativa, il Diritto di Co-vendita;
(c2) se l’Offerta Vincolante non sarà stata proposta o, se proposta, non sarà stata accettata da Newco Alabama (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco II) ovvero da almeno una tra IA e da Newco II (nel caso in cui la Parte Offerente sia Newco Alabama) Newco Alabama o Newco II potranno accettare un’eventuale Offerta del Terzo Acquirente e, in tal caso, gli altri Azionisti avranno il diritto di esercitare il Diritto di Co-vendita e saranno soggetti al Diritto di Trascinamento (da esercitarsi nei confronti di tutti gli altri Azionisti, e non solo di alcuni).
(D) Vendita della Partecipazione di Andimahia in Cima
Successivamente alla scadenza del Patto di Blocco, ogni trasferimento della Partecipazione in Cima detenuta da Andimahia sarà soggetta ad un diritto di prelazione previsto nello Statuto sociale di Cima e alla preventiva formale adesione da parte del trasferitario dell’Accordo di Investimento limitatamente alle disposizioni relative al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Trascinamento.
(E) Trasferimenti Consentiti
Non sono soggetti ai limiti di trasferimento stabiliti nell’Accordo di Investimento indicati alle precedenti lettere del presente punto 4.3, e in particolare ai limiti derivanti dalle disposizioni relative al Patto di Blocco, al Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco, al Diritto di Coivestimento, al Diritto di Co-vendita e al Diritto di Trascinamento, i seguenti trasferimenti delle Partecipazioni in Cima (i “Trasferimenti Consentiti”):
(e1) i trasferimenti della Partecipazione in Cima da parte di un Azionista (“Cedente”) che siano preventivamente autorizzati per iscritto da ognuno degli altri Azionisti; e
(e2) qualsiasi trasferimento della Partecipazione in Cima da parte di un Cedente ad una Affiliata controllata al 100%, a condizione che l’Affiliata controllata al 100% assuma tutte le obbligazioni e tutti i diritti spettanti agli altri Azionisti in forza dell’Accordo di Investimento in relazione alle Partecipazioni in Cima ad essa trasferite ed il Cedente e l’Affiliata controllata al 100% siano solidalmente e personalmente responsabili nei confronti degli altri Azionisti per dette obbligazioni, restando inteso che se la Affiliata controllata al 100% dovesse cessare di essere, direttamente o indirettamente, controllata al 100% dal Cedente, l’Affiliata controllata al 100% dovrà prima che ciò si verifichi, ritrasferire tale Partecipazione al Cedente; e
(e3) qualsiasi trasferimento da parte di IA a Newco II della propria intera (e non di una parte della) Partecipazione in Cima, restando inteso che, se detto trasferimento avrà luogo prima del 20 marzo 2012, il Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco non troverà ulteriore applicazione, né da parte di Newco II né da parte di Newco Alabama; e
(e4) ogni trasferimento da parte di IA a Newco II di qualsiasi diritto di sottoscrizione o altro diritto di IA relativo agli aumenti di capitale di Cima.
Verificandosi i Trasferimenti Consentiti ai precedenti punti (e1), (e2) e (e3), il trasferitario dovrà assumere tutte le obbligazioni e tutti i diritti (escluso, in caso di trasferimento ai sensi del precedente punto (e3), il Diritto di prima offerta durante il Periodo di Blocco) derivanti dall’Accordo di Investimento in relazione alle Partecipazioni in Cima ad esso trasferite, mediante formale adesione al medesimo Accordo di Investimento.
(F) Vincoli
Gli Azionisti hanno convenuto che, per l’intera durata dell’Accordo di Investimento (anche se rinnovato), non iscriveranno, non accetteranno che venga iscritto, né consentiranno che venga iscritto, alcun Vincolo (per tale intendendosi qualsiasi privilegio, gravame, diritto di prelazione, pegno, ipoteca o pretese di terzi, trascrizioni o ogni altro vincolo pregiudizievole sulla Partecipazione), direttamente o indirettamente, sulle proprie Partecipazioni in Cima, ad eccezione di quanto previsto dai Contratti di Finanziamento.
(G) Quotazione
Qualora i Partners ritenessero che, in caso di Delisting della Società, un nuovo collocamento di azioni della Società sul mercato (la “Quotazione”) costituisse lo strumento preferibile per la realizzazione del disinvestimento dei loro investimenti indiretti nella Società, allora i Partners dovranno porre in essere, e far sì che gli organi competenti della Società pongano in essere, tutte le attività necessarie od opportune allo scopo avviare e condurre a buon fine la procedura di Quotazione che dovrà essere eseguita tramite un’offerta pubblica di vendita e - se richiesto congiuntamente dai Partners od imposto dalla legge applicabile – tramite un’offerta pubblica di sottoscrizione.
Ai fini del disinvestimento di cui sopra, i Partners valuteranno l'opportunità di liquidare Cima, Bidco1 e Bidco2 e di assegnare le azioni della Società direttamente agli Azionisti in proporzione alla Partecipazione da ciascuno di essi detenuta in Cima.
5. Durata delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento
(A) Fintanto che la Società sarà quotata, le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento avranno una durata di 3 anni dalla Data di Esecuzione e saranno automaticamente rinnovate per un ulteriore periodo di 2 anni, tranne che rispetto a quell’Azionista che abbia inviato una comunicazione di disdetta agli altri con un preavviso di 6 mesi.
(B) Nel caso di Delisting della Società prima della scadenza del suddetto periodo di 3 anni, la durata dell’Accordo di Investimento sarà automaticamente prorogata in modo che la durata sia di 5 anni dalla Data di Esecuzione con un rinnovo automatico per un ulteriore periodo di 2 anni, tranne che rispetto a quell’Azionista che abbia inviato una comunicazione di disdetta agli altri con un preavviso di 6 mesi.
(C) Gli Azionisti hanno convenuto che, se alla scadenza dei periodi di cui alle precedenti lettere (A) e (B), dovessero ancora detenere una Partecipazione in Cima, essi dovranno negoziare in buona fede il rinnovo della durata dell’Accordo di Investimento.
(D) Fermo restando quanto previsto nelle precedenti lettere (A) e (B), l’Accordo di Investimento si risolverà automaticamente relativamente alla parte che cessi di avere qualsiasi Partecipazione in Cima in conformità alle previsioni dell’Accordo di Investimento, fatti salvi i diritti acquisiti e le obbligazioni sorte in capo a detta parte ai sensi dell’Accordo di Investimento prima della risoluzione (compresa ogni responsabilità per inadempimento).
(E) L’Accordo di Investimento si risolverà anticipatamente ed automaticamente in caso di mancata esecuzione dei Contratti di Compravendita aventi ad oggetto le Azioni a causa del mancato avveramento, entro la Data di Esecuzione, delle condizioni sospensive previste nei predetti Contratti di Compravendita.
(F) L’Accordo di Investimento si risolverà inoltre anticipatamente ed automaticamente anche in caso di Quotazione.
6. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF
Gli Investitori II e Newco Alabama, in virtù delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento e in forza dell’applicazione delle medesime, eserciteranno congiuntamente, per il tramite di Cima, Bidco1 e Bidco2, un’influenza dominante sull’Emittente a decorrere dalla Data di Esecuzione.
Nessuno degli aderenti all’Accordo di Investimento, in virtù delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento e in forza dell’applicazione delle medesime, ha il potere di esercitare individualmente il controllo sull’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento saranno depositate presso il Registro delle Imprese di Treviso nei termini di legge.
7 novembre 2009
[PD.4.09.2]