PRELIOS SPA - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
PRELIOS S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, si comunica che in data 25 ottobre 2010 Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Vie S.A., Ina Assitalia S.p.A. (congiuntamente, “Assicurazioni Generali”), Cam Finanziaria S.p.A. (“Camfin”), Edizione S.r.l. (“Edizione”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”), Massimo Moratti, anche per il tramite di C.M.C. S.p.A. e Istifid S.p.A. per le azioni alla stessa fiduciariamente intestate (congiuntamente, “Massimo Moratti”), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) (di seguito indicate congiuntamente come le “Parti” e ciascuna di esse come una “Parte”) hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di favorire la stabilità dell’azionariato di Prelios S.p.A. (“Prelios” o la “Società”) e, tramite esso, disciplinare alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione nella Società (il “Patto”).
Le Parti hanno, inoltre, prestato il loro consenso a che UniCredit S.p.A., anche per il tramite di società controllate, aderisca al Patto successivamente alla data della sua sottoscrizione conferendo ad esso le azioni Prelios dalla stessa detenute, purché ciò avvenga a seguito della sottoscrizione di un aumento del capitale sociale di Prelios deliberato dal Consiglio di Amministrazione in parziale esecuzione della delega conferita dall’Assemblea straordinaria di Prelios tenutasi in data 15 luglio 2010 e a condizione che tale adesione non faccia sorgere in capo a una Parte o alle Parti nel loro complesso un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Prelios.
1. Tipo di accordo
Accordo di blocco ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Prelios S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, capitale sociale di Euro 420.585.888,50 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02473170153.
3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari conferiti al Patto
La seguente tabella indica il numero delle azioni ordinarie Prelios conferite al Patto da ciascuna Parte (le “Azioni Conferite”), la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle Azioni Conferite e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Numero Azioni Conferite |
% sul totale Azioni Conferite |
% sul totale Azioni ordinarie Prelios |
|
Assicurazioni Generali (*) | 20.977.269 |
11,71% |
2,49% |
Camfin | 100.940.614 |
56,35% |
12,00% |
Edizione | 21.921.364 |
12,24% |
2,61% |
Intesa Sanpaolo | 7.683.568 |
4,29% |
0,91% |
Massimo Moratti(**) | 5.673.392 |
3,17% |
0,67% |
Mediobanca | 21.922.205 |
12,24% |
2,61% |
TOTALE | 179.118.412 |
100,00% |
21,29% |
(*) di cui n. 5.218.181 azioni tramite Generali Vie S.A. e n. 7.525.388 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A.
(**) di cui n. 3.401.850 azioni tramite CMC S.p.A. e n. 1.221.413 azioni fiduciariamente intestate ad Istifid S.p.A.
Le disposizioni del Patto troveranno applicazione con riferimento alle ulteriori azioni Prelios che le Parti dovessero ricevere in assegnazione o sottoscrivere, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona, a fronte di diritti spettanti alle Azioni Conferite nel contesto di aumenti gratuiti o in opzione del capitale sociale, o di assegnazione proporzionale di azioni proprie a titolo di dividendo in natura, o dell’esercizio di warrant o di altri diritti di conversione assegnati proporzionalmente agli azionisti, e in ogni caso a condizione che dette assegnazioni o sottoscrizioni non determinino l’insorgenza dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto su azioni Prelios.
4. Contenuto del Patto
4.1 Consultazione
Le Parti si sono impegnate a consultarsi per l’eventuale risoluzione anticipata del Patto, per l’eventuale ammissione di nuovi partecipanti e per esaminare tutti gli argomenti di competenza dell’Assemblea degli azionisti di Prelios, sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4.2 Vincoli alla cessione delle Azioni Conferite, alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni Prelios
4.2.1. Disponibilità delle Azioni Conferite
Per tutta la durata del Patto e ad eccezione di quanto indicato al successivo punto 4.2.2, le Parti si sono impegnate a non vendere, alienare o cedere le Azioni Conferite, nonché quelle che dovessero loro derivare dalle Azioni Conferite, né a trasferire a terzi l’esercizio dei diritti a esse inerenti.
4.2.2. Diritto di Rilievo e trasferimenti consentiti
In deroga a quanto previsto al precedente punto 4.2.1, qualora una Parte intenda trasferire, in tutto o in parte, le Azioni Conferite, ovvero i diritti di opzione rivenienti da operazioni di aumento del capitale sociale relativi alle medesime, deve offrirle – secondo la procedura e i termini indicati nel Patto – alle altre Parti, che avranno un diritto di acquisirle in proporzione alle Azioni Conferite da esse detenute (il “Diritto di Rilievo”).
Qualora una o più Parti non eserciti integralmente il Diritto di Rilievo, tale diritto si accrescerà automaticamente e proporzionalmente in favore di quelle Parti che lo abbiano esercitato e dichiarato di accettare tale accrescimento, nella misura massima indicata da ciascuna Parte al momento dell’esercizio del Diritto di Rilievo. In nessun caso il diritto di accrescimento potrà far sì che alcuna delle Parti, diversa da Camfin (che ha già conferito al Patto una partecipazione pari al 12,00% del capitale della Società), giunga a detenere una quota di Azioni Conferite superiore al 6% del capitale sociale di Prelios, e se del caso, il diritto di accrescimento sarà ridotto con riferimento a tale Parte per la misura necessaria al mantenimento della quota entro il predetto limite e le relative azioni residue saranno ripartite proporzionalmente tra le altre Parti che abbiano a loro volta accettato tale diritto. La quota residuale della partecipazione offerta che non fosse eventualmente ripartita integralmente tra le altre Parti in applicazione del criterio esposto non potrà essere trasferita dalla Parte offerente, restando inteso che in tal caso detta Parte avrà la facoltà di non effettuare la cessione in favore delle altre Parti che avessero esercitato il Diritto di Rilievo.
Le disposizioni del Patto relative al Diritto di Rilievo descritte nel presente punto 4.2.2 non troveranno applicazione in caso di trasferimenti in favore di persona fisica, giuridica o altro ente che controlla, è controllato da o è soggetto a, “comune controllo” (per tale intendendosi il controllo esercitato da un soggetto che sia legato al controllante finale della Parte trasferente da un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado) con la Parte trasferente, a condizione che il soggetto cessionario assuma gli impegni e obblighi previsti dal Patto.
4.2.3. Acquisti di azioni Prelios
Ciascuna Parte si è impegnata, per tutta la durata del Patto, a non acquistare, in qualunque forma e con qualunque modalità, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, alcuna azione Prelios ulteriore rispetto alle azioni Prelios di cui la stessa è titolare alla data di sottoscrizione del Patto.
In parziale deroga rispetto a quanto precedentemente riportato al presente punto 4.2.3, ciascuna Parte avrà la facoltà di effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni Prelios a condizione che (i) siano decorsi almeno trenta giorni dalla data di sottoscrizione del Patto, (ii) dette operazioni vengano eseguite nel mercato regolamentato, (iii) dal complesso delle operazioni eseguite in ciascun giorno di negoziazione la Parte non risulti avere alla chiusura delle trattazioni una posizione aperta in acquisto tale per cui vi possa essere uno scostamento in eccedenza, rispetto alle azioni Prelios complessivamente detenute dalla stessa Parte alla data di sottoscrizione del Patto, per un ammontare di azioni superiore allo 0,2% del capitale di Prelios, nonché (iv) le negoziazioni siano eseguite esclusivamente con le finalità di trading e di gestione della liquidità e comunque nel rispetto della disciplina concernente gli abusi di mercato.
Ciascuna Parte si è impegnata a comunicare alla Direzione del Sindacato, in occasione della chiusura di ciascun trimestre solare, il quantitativo di azioni Prelios detenute direttamente ovvero anche indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona.
5. Organi del Patto
Organo del Patto è la Direzione del Sindacato.
5.1 Composizione della Direzione del Sindacato
La Direzione, che resterà in carica per tutta la durata del Patto, è formata (i) dal Presidente, che sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin ovvero persona da lui designata; e (ii) da un componente per ciascuna Parte. Nel caso abbiano aderito al Patto più società legate da un rapporto di controllo ovvero facenti capo a una medesima controllante, il loro insieme sarà considerato alla stregua di un’unica Parte.
5.2 Compiti della Direzione e modalità di funzionamento
La Direzione si riunisce per la trattazione delle materie indicate nel precedente punto 4.1.
Le delibere della Direzione saranno validamente prese qualora alla loro approvazione abbia concorso (i) il voto favorevole dei componenti rappresentanti la maggioranza delle Azioni Conferite, nonché (ii) la metà più uno dei componenti della Direzione. Ogni componente della Direzione, o coppia di componenti designati dalla stessa Parte, voterà per il numero di Azioni Conferite dalla Parte. Ove le decisioni della Direzione non siano assunte all’unanimità, ciascuna Parte avrà facoltà di esercitare liberamente il voto nelle assemblee della Società.
6. Durata del patto
Il Patto avrà durata fino al 25 aprile 2012 e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori diciotto mesi per quelle Parti che non abbiano comunicato alle altre Parti la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre un mese prima della prima scadenza e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, salvo diversa volontà della Parte recedente comunicata entro il medesimo termine. In ogni caso, il Patto cesserà di avere efficacia qualora le Azioni Conferite rappresentino una percentuale del capitale sociale di Prelios inferiore al 18%.
7. Eventuale soggetto che possa in virtù del Patto esercitare il controllo sulla Società
Non esiste alcun soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo su Prelios.
8. Deposito
Il testo del Patto è stato depositato in data 28 ottobre 2010 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
29 ottobre 2010
[PR.1.10.1]
PRELIOS S.P.A.
Premesso che la durata dell’Accordo parasociale su azioni Prelios S.p.A. (il “Patto”) sottoscritto in data 25 ottobre 2010 era fissata al 25 aprile 2012 e che, nei termini pattuiti, nessun partecipante ha comunicato di voler recedere dal Patto, si rende noto che la durata dello stesso deve intendersi tacitamente prorogata, con gli stessi termini e condizioni, per ulteriori 18 mesi e pertanto sino al 25 ottobre 2013. Si riassume di seguito il contenuto del Patto con evidenza al punto 6 (in grassetto e sottolineata) della proroga della durata del Patto, avvenuta in data 25 marzo 2012, dal 25 aprile 2012 al 25 ottobre 2013.
Ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, si comunica che in data 25 ottobre 2010 Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Vie S.A., Ina Assitalia S.p.A. (congiuntamente, “Assicurazioni Generali”), Cam Finanziaria S.p.A. (“Camfin”), Edizione S.r.l. (“Edizione”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”), Massimo Moratti, anche per il tramite di C.M.C. S.p.A. e Istifid S.p.A. per le azioni alla stessa fiduciariamente intestate (congiuntamente, “Massimo Moratti”), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) (di seguito indicate congiuntamente come le “Parti” e ciascuna di esse come una “Parte”) hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di favorire la stabilità dell’azionariato di Prelios S.p.A. (“Prelios” o la “Società”) e, tramite esso, disciplinare alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione nella Società (il “Patto”).
1. Tipo di accordo
Accordo di blocco ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Prelios S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, capitale sociale di Euro 420.585.888,50 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02473170153.
3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari conferiti al Patto
La seguente tabella indica il numero delle azioni ordinarie Prelios conferite al Patto da ciascuna Parte (le “Azioni Conferite”), la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle Azioni Conferite e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Numero Azioni Conferite |
% sul totale Azioni Conferite |
% sul totale Azioni ordinarie Prelios |
|
Assicurazioni Generali (*) | 20.977.269 |
11,71% |
2,49% |
Camfin | 100.940.614 |
56,35% |
12,00% |
Edizione | 21.921.364 |
12,24% |
2,61% |
Intesa Sanpaolo | 7.683.568 |
4,29% |
0,91% |
Massimo Moratti (**) | 5.673.392 |
3,17% |
0,67% |
Mediobanca | 21.922.205 |
12,24% |
2,61% |
TOTALE | 179.118.412 |
100,00% |
21,29% |
(*) di cui n. 5.218.181 azioni tramite Generali Vie S.A. e n. 7.525.388 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A.
(**) di cui n. 3.401.850 azioni tramite CMC S.p.A. e n. 1.221.413 azioni fiduciariamente intestate ad Istifid S.p.A.
Le disposizioni del Patto troveranno applicazione con riferimento alle ulteriori azioni Prelios che le Parti dovessero ricevere in assegnazione o sottoscrivere, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona, a fronte di diritti spettanti alle Azioni Conferite nel contesto di aumenti gratuiti o in opzione del capitale sociale, o di assegnazione proporzionale di azioni proprie a titolo di dividendo in natura, o dell’esercizio di warrant o di altri diritti di conversione assegnati proporzionalmente agli azionisti, e in ogni caso a condizione che dette assegnazioni o sottoscrizioni non determinino l’insorgenza dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto su azioni Prelios.
4. Contenuto del Patto
4.1 Consultazione
Le Parti si sono impegnate a consultarsi per l’eventuale risoluzione anticipata del Patto, per l’eventuale ammissione di nuovi partecipanti e per esaminare tutti gli argomenti di competenza dell’Assemblea degli azionisti di Prelios, sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4.2 Vincoli alla cessione delle Azioni Conferite, alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni Prelios
4.2.1. Disponibilità delle Azioni Conferite
Per tutta la durata del Patto e ad eccezione di quanto indicato al successivo punto 4.2.2, le Parti si sono impegnate a non vendere, alienare o cedere le Azioni Conferite, nonché quelle che dovessero loro derivare dalle Azioni Conferite, né a trasferire a terzi l’esercizio dei diritti a esse inerenti.
4.2.2. Diritto di Rilievo e trasferimenti consentiti
In deroga a quanto previsto al precedente punto 4.2.1, qualora una Parte intenda trasferire, in tutto o in parte, le Azioni Conferite, ovvero i diritti di opzione rivenienti da operazioni di aumento del capitale sociale relativi alle medesime, deve offrirle – secondo la procedura e i termini indicati nel Patto – alle altre Parti, che avranno un diritto di acquisirle in proporzione alle Azioni Conferite da esse detenute (il “Diritto di Rilievo”).
Qualora una o più Parti non eserciti integralmente il Diritto di Rilievo, tale diritto si accrescerà automaticamente e proporzionalmente in favore di quelle Parti che lo abbiano esercitato e dichiarato di accettare tale accrescimento, nella misura massima indicata da ciascuna Parte al momento dell’esercizio del Diritto di Rilievo. In nessun caso il diritto di accrescimento potrà far sì che alcuna delle Parti, diversa da Camfin (che ha già conferito al Patto una partecipazione pari al 12,00% del capitale della Società), giunga a detenere una quota di Azioni Conferite superiore al 6% del capitale sociale di Prelios, e se del caso, il diritto di accrescimento sarà ridotto con riferimento a tale Parte per la misura necessaria al mantenimento della quota entro il predetto limite e le relative azioni residue saranno ripartite proporzionalmente tra le altre Parti che abbiano a loro volta accettato tale diritto. La quota residuale della partecipazione offerta che non fosse eventualmente ripartita integralmente tra le altre Parti in applicazione del criterio esposto non potrà essere trasferita dalla Parte offerente, restando inteso che in tal caso detta Parte avrà la facoltà di non effettuare la cessione in favore delle altre Parti che avessero esercitato il Diritto di Rilievo.
Le disposizioni del Patto relative al Diritto di Rilievo descritte nel presente punto 4.2.2 non troveranno applicazione in caso di trasferimenti in favore di persona fisica, giuridica o altro ente che controlla, è controllato da o è soggetto a, “comune controllo” (per tale intendendosi il controllo esercitato da un soggetto che sia legato al controllante finale della Parte trasferente da un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado) con la Parte trasferente, a condizione che il soggetto cessionario assuma gli impegni e obblighi previsti dal Patto.
4.2.3. Acquisti di azioni Prelios
Ciascuna Parte si è impegnata, per tutta la durata del Patto, a non acquistare, in qualunque forma e con qualunque modalità, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, alcuna azione Prelios ulteriore rispetto alle azioni Prelios di cui la stessa è titolare alla data di sottoscrizione del Patto.
In parziale deroga rispetto a quanto precedentemente riportato al presente punto 4.2.3, ciascuna Parte avrà la facoltà di effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni Prelios a condizione che (i) siano decorsi almeno trenta giorni dalla data di sottoscrizione del Patto, (ii) dette operazioni vengano eseguite nel mercato regolamentato, (iii) dal complesso delle operazioni eseguite in ciascun giorno di negoziazione la Parte non risulti avere alla chiusura delle trattazioni una posizione aperta in acquisto tale per cui vi possa essere uno scostamento in eccedenza, rispetto alle azioni Prelios complessivamente detenute dalla stessa Parte alla data di sottoscrizione del Patto, per un ammontare di azioni superiore allo 0,2% del capitale di Prelios, nonché (iv) le negoziazioni siano eseguite esclusivamente con le finalità di trading e di gestione della liquidità e comunque nel rispetto della disciplina concernente gli abusi di mercato.
Ciascuna Parte si è impegnata a comunicare alla Direzione del Sindacato, in occasione della chiusura di ciascun trimestre solare, il quantitativo di azioni Prelios detenute direttamente ovvero anche indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona.
5. Organi del Patto
Organo del Patto è la Direzione del Sindacato.
5.1 Composizione della Direzione del Sindacato
La Direzione, che resterà in carica per tutta la durata del Patto, è formata (i) dal Presidente, che sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin ovvero persona da lui designata; e (ii) da un componente per ciascuna Parte. Nel caso abbiano aderito al Patto più società legate da un rapporto di controllo ovvero facenti capo a una medesima controllante, il loro insieme sarà considerato alla stregua di un’unica Parte.
5.2 Compiti della Direzione e modalità di funzionamento
La Direzione si riunisce per la trattazione delle materie indicate nel precedente punto 4.1.
Le delibere della Direzione saranno validamente prese qualora alla loro approvazione abbia concorso (i) il voto favorevole dei componenti rappresentanti la maggioranza delle Azioni Conferite, nonché (ii) la metà più uno dei componenti della Direzione. Ogni componente della Direzione, o coppia di componenti designati dalla stessa Parte, voterà per il numero di Azioni Conferite dalla Parte. Ove le decisioni della Direzione non siano assunte all’unanimità, ciascuna Parte avrà facoltà di esercitare liberamente il voto nelle assemblee della Società.
6. Durata del patto
Il Patto avrà durata fino al 25 ottobre 2013 e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori diciotto mesi per quelle Parti che non abbiano comunicato alle altre Parti la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre un mese prima della prima scadenza e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, salvo diversa volontà della Parte recedente comunicata entro il medesimo termine. In ogni caso, il Patto cesserà di avere efficacia qualora le Azioni Conferite rappresentino una percentuale del capitale sociale di Prelios inferiore al 18%.
7. Eventuale soggetto che possa in virtù del Patto esercitare il controllo sulla Società
Non esiste alcun soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo su Prelios.
8. Deposito
Il testo del Patto è stato depositato in data 28 ottobre 2010 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
29 marzo 2012
[PR.1.12.1]
Premesso che in data 10 aprile 2013, è stato sottoscritto tra le Parti un accordo di risoluzione condizionata del Patto, si riassume di seguito il contenuto del Patto con evidenza al punto 6 – Durata del patto (in grassetto e sottolineato) di quanto convenuto in detto accordo.
PRELIOS S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, si comunica che in data 25 ottobre 2010 Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Vie S.A., Ina Assitalia S.p.A. (congiuntamente, "Assicurazioni Generali"), Camfin S.p.A. ("Camfin"), Edizione S.r.l. ("Edizione"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo"), Massimo Moratti, anche per il tramite di C.M.C. S.p.A. e Istifid S.p.A. per le azioni alla stessa fiduciariamente intestate (congiuntamente, "Massimo Moratti"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") (di seguito indicate congiuntamente come le "Parti" e ciascuna di esse come una "Parte") hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di favorire la stabilità dell’azionariato di Prelios S.p.A. ("Prelios" o la "Società") e, tramite esso, disciplinare alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione nella Società (il "Patto").
1. Tipo di accordo
Accordo di blocco ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Prelios S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, capitale sociale di Euro 420.585.888,50 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02473170153.
3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari conferiti al Patto
La seguente tabella indica il numero delle azioni ordinarie Prelios conferite al Patto da ciascuna Parte (le "Azioni Conferite"), la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle Azioni Conferite e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Numero Azioni Conferite |
% sul totale Azioni Conferite |
% sul totale azioni ordinarie Prelios |
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Assicurazioni Generali (*) |
20.977.269 |
11,71 |
2,49 |
Camfin |
56,35 |
12,00 |
|
Edizione |
21.921.364 |
12,24 |
2,61 |
Intesa Sanpaolo |
7.683.568 |
4,29 |
0,91 |
Massimo Moratti (**) |
3,17 |
0,67 |
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Mediobanca |
21.922.205 |
12,24 |
2,61 |
Totale |
100,00 |
21,29 |
(*) di cui n. 5.218.181 azioni tramite Generali Vie S.A. e n. 7.525.388 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A.
(**) di cui n. 3.401.850 azioni tramite CMC S.p.A. e n. 1.221.413 azioni fiduciariamente intestate ad Istifid S.p.A.
Le disposizioni del Patto troveranno applicazione con riferimento alle ulteriori azioni Prelios che le Parti dovessero ricevere in assegnazione o sottoscrivere, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona, a fronte di diritti spettanti alle Azioni Conferite nel contesto di aumenti gratuiti o in opzione del capitale sociale, o di assegnazione proporzionale di azioni proprie a titolo di dividendo in natura, o dell’esercizio di warrant o di altri diritti di conversione assegnati proporzionalmente agli azionisti, e in ogni caso a condizione che dette assegnazioni o sottoscrizioni non determinino l’insorgenza dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto su azioni Prelios.
4. Contenuto del Patto
4.1 Consultazione
Le Parti si sono impegnate a consultarsi per l’eventuale risoluzione anticipata del Patto, per l’eventuale ammissione di nuovi partecipanti e per esaminare tutti gli argomenti di competenza dell’Assemblea degli azionisti di Prelios, sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4.2 Vincoli alla cessione delle Azioni Conferite, alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni Prelios
4.2.1. Disponibilità delle Azioni Conferite
Per tutta la durata del Patto e ad eccezione di quanto indicato al successivo punto 4.2.2, le Parti si sono impegnate a non vendere, alienare o cedere le Azioni Conferite, nonché quelle che dovessero loro derivare dalle Azioni Conferite, né a trasferire a terzi l’esercizio dei diritti a esse inerenti.
4.2.2. Diritto di Rilievo e trasferimenti consentiti
In deroga a quanto previsto al precedente punto 4.2.1, qualora una Parte intenda trasferire, in tutto o in parte, le Azioni Conferite, ovvero i diritti di opzione rivenienti da operazioni di aumento del capitale sociale relativi alle medesime, deve offrirle – secondo la procedura e i termini indicati nel Patto – alle altre Parti, che avranno un diritto di acquisirle in proporzione alle Azioni Conferite da esse detenute (il "Diritto di Rilievo").
Qualora una o più Parti non eserciti integralmente il Diritto di Rilievo, tale diritto si accrescerà automaticamente e proporzionalmente in favore di quelle Parti che lo abbiano esercitato e dichiarato di accettare tale accrescimento, nella misura massima indicata da ciascuna Parte al momento dell’esercizio del Diritto di Rilievo. In nessun caso il diritto di accrescimento potrà far sì che alcuna delle Parti, diversa da Camfin (che ha già conferito al Patto una partecipazione pari al 12,00% del capitale della Società), giunga a detenere una quota di Azioni Conferite superiore al 6% del capitale sociale di Prelios, e se del caso, il diritto di accrescimento sarà ridotto con riferimento a tale Parte per la misura necessaria al mantenimento della quota entro il predetto limite e le relative azioni residue saranno ripartite proporzionalmente tra le altre Parti che abbiano a loro volta accettato tale diritto. La quota residuale della partecipazione offerta che non fosse eventualmente ripartita integralmente tra le altre Parti in applicazione del criterio esposto non potrà essere trasferita dalla Parte offerente, restando inteso che in tal caso detta Parte avrà la facoltà di non effettuare la cessione in favore delle altre Parti che avessero esercitato il Diritto di Rilievo.
Le disposizioni del Patto relative al Diritto di Rilievo descritte nel presente punto 4.2.2 non troveranno applicazione in caso di trasferimenti in favore di persona fisica, giuridica o altro ente che controlla, è controllato da o è soggetto a, "comune controllo" (per tale intendendosi il controllo esercitato da un soggetto che sia legato al controllante finale della Parte trasferente da un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado) con la Parte trasferente, a condizione che il soggetto cessionario assuma gli impegni e obblighi previsti dal Patto.
4.2.3. Acquisti di azioni Prelios
Ciascuna Parte si è impegnata, per tutta la durata del Patto, a non acquistare, in qualunque forma e con qualunque modalità, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, alcuna azione Prelios ulteriore rispetto alle azioni Prelios di cui la stessa è titolare alla data di sottoscrizione del Patto.
In parziale deroga rispetto a quanto precedentemente riportato al presente punto 4.2.3, ciascuna Parte avrà la facoltà di effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni Prelios a condizione che (i) siano decorsi almeno trenta giorni dalla data di sottoscrizione del Patto, (ii) dette operazioni vengano eseguite nel mercato regolamentato, (iii) dal complesso delle operazioni eseguite in ciascun giorno di negoziazione la Parte non risulti avere alla chiusura delle trattazioni una posizione aperta in acquisto tale per cui vi possa essere uno scostamento in eccedenza, rispetto alle azioni Prelios complessivamente detenute dalla stessa Parte alla data di sottoscrizione del Patto, per un ammontare di azioni superiore allo 0,2% del capitale di Prelios, nonché (iv) le negoziazioni siano eseguite esclusivamente con le finalità di trading e di gestione della liquidità e comunque nel rispetto della disciplina concernente gli abusi di mercato.
Ciascuna Parte si è impegnata a comunicare alla Direzione del Sindacato, in occasione della chiusura di ciascun trimestre solare, il quantitativo di azioni Prelios detenute direttamente ovvero anche indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona.
5. Organi del Patto
Organo del Patto è la Direzione del Sindacato.
5.1 Composizione della Direzione del Sindacato
La Direzione, che resterà in carica per tutta la durata del Patto, è formata (i) dal Presidente, che sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin ovvero persona da lui designata; e (ii) da un componente per ciascuna Parte. Nel caso abbiano aderito al Patto più società legate da un rapporto di controllo ovvero facenti capo a una medesima controllante, il loro insieme sarà considerato alla stregua di un’unica Parte.
5.2 Compiti della Direzione e modalità di funzionamento
La Direzione si riunisce per la trattazione delle materie indicate nel precedente punto 4.1.
Le delibere della Direzione saranno validamente prese qualora alla loro approvazione abbia concorso (i) il voto favorevole dei componenti rappresentanti la maggioranza delle Azioni Conferite, nonché (ii) la metà più uno dei componenti della Direzione. Ogni componente della Direzione, o coppia di componenti designati dalla stessa Parte, voterà per il numero di Azioni Conferite dalla Parte. Ove le decisioni della Direzione non siano assunte all’unanimità, ciascuna Parte avrà facoltà di esercitare liberamente il voto nelle assemblee della Società.
6. Durata del patto
Il Patto avrà durata fino al 25 ottobre 2013 e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori diciotto mesi per quelle Parti che non abbiano comunicato alle altre Parti la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre un mese prima della prima scadenza e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, salvo diversa volontà della Parte recedente comunicata entro il medesimo termine. In ogni caso, il Patto cesserà di avere efficacia qualora le Azioni Conferite rappresentino una percentuale del capitale sociale di Prelios inferiore al 18%.
Accordo di Risoluzione Condizionata del Patto
In data 21 dicembre 2012, Prelios ha comunicato di aver sottoscritto con Feidos 11 S.p.A. ("Feidos") un accordo quadro; successivamente alla stipulazione dell’accordo quadro sono state avviate e sono tuttora in corso, anche a superamento delle previsioni dell’accordo quadro stesso, negoziazioni tra Feidos ed i finanziatori della Società relativamente ad una possibile operazione straordinaria volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario, nonché al rilancio industriale del Gruppo Prelios (l’"Operazione"). In data 27 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, tra l’altro, la ricapitalizzazione della Società attraverso un aumento di capitale riservato, da liberarsi in denaro, mediante emissione di azioni speciali da offrirsi in sottoscrizione ad una società veicolo partecipata da alcuni dei soggetti coinvolti nell’Operazione, e un aumento di capitale in opzione (congiuntamente, l’"Aumento di Capitale"), all’esito del quale l’attuale configurazione dell’assetto proprietario della Società risulterà sostanzialmente modificato. È prevista, inoltre, una revisione dell’indebitamento complessivo di Prelios, che include, tra l’altro, l’emissione di un prestito convertendo a lungo termine.
In considerazione dell’attesa modificazione del complessivo assetto proprietario di Prelios, che si determinerebbe ad esito della sottoscrizione ed esecuzione di accordi definitivi relativi all’Operazione e, in particolare, all’esito dell’Aumento di Capitale, da un lato, (i) le Parti si sono dichiarate disponibili a risolvere il Patto, con efficacia a decorrere dalla data di approvazione da parte dell’assemblea di Prelios dell’Aumento di Capitale e, dall’altro lato, (ii) Camfin, Intesa Sanpaolo e Massimo Moratti hanno manifestato l’intenzione di addivenire, subordinatamente alla risoluzione anticipata del Patto, alla definizione di un nuovo patto parasociale relativo a Prelios, sostanzialmente ai medesimi termini e condizioni del vigente Patto. L’assemblea di Prelios è stata convocata per il giorno 8 maggio 2013 con all’ordine del giorno, tra l’altro, l’Aumento di Capitale.
In data 10 aprile 2013, le Parti hanno sottoscritto un accordo di risoluzione condizionata del Patto (l’"Accordo di Risoluzione Condizionata"), ai sensi del quale il Patto si intenderà risolto anticipatamente tra le Parti qualora l’Aumento di Capitale venga deliberato ai fini dell’Operazione da parte dell’assemblea di Prelios. Qualora tale condizione non si avverasse entro il 20 settembre 2013, il Patto resterà efficace tra le Parti fino alla sua naturale scadenza.
Inoltre, nell’Accordo di Risoluzione Condizionata, le Parti hanno preso atto che, in occasione della prossima assemblea di Prelios – convocata per l’8 maggio 2013 in unica convocazione – gli azionisti saranno chiamati, tra l’altro, a eleggere il Collegio Sindacale in scadenza nonché, a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società del 27 marzo 2013, a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. A tale riguardo le Parti hanno altresì preso atto che Camfin, Intesa Sanpaolo e Massimo Moratti potranno presentare una lista per il rinnovo delle cariche sociali di Prelios.
7. Eventuale soggetto che possa in virtù del Patto esercitare il controllo sulla Società
Non esiste alcun soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo su Prelios.
8. Deposito
Il testo del Patto e dell’Accordo di Risoluzione Condizionata del Patto è depositato presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
12 aprile 2013
[PR.1.13.1]
PATTO RISOLTO IN DATA 8 MAGGIO 2013 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRELIOS TENUTASI IN PARI DATA
TERM SHEET DI ACCORDO DI INVESTIMENTO E PARASOCIALE NEWCO RELATIVO A UN’OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE FINANZIARIO DI PRELIOS
In data 27 marzo 2013, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa San Paolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") (i Soci Creditori, unitamente a Feidos 11, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Term Sheet" (il "Term Sheet") con il quale si sono dati atto delle condizioni essenziali che dovranno essere negoziate in buona fede dagli Aderenti al fine di sottoscrivere un successivo "Accordo d’Investimento e Parasociale Newco" (l’"Accordo Newco") in relazione alla costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. ("Newco") destinata a partecipare a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione"), i cui termini e fasi sono ancora oggetto di negoziazione.
In particolare, in virtù di separato term sheet che Prelios ha sottoscritto in pari data con i propri creditori finanziari (ivi inclusi i Soci Creditori), è previsto che, per effetto dell’Operazione:
(i) Newco sottoscriva un aumento di capitale di Prelios, a pagamento e inscindibile, dell’importo complessivo di circa €70.005.789,37, ad essa riservato e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios (le "Azioni B") (l’"Aumento di Capitale Riservato");
(ii) i Soci Creditori garantiscano sino a un importo complessivo massimo pari a circa €63,3 milioni la sottoscrizione della parte eventualmente inoptata di un aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, che sarà offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di massime n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo massimo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’"Aumento di Capitale in Opzione");
(iii) i Soci Creditori sottoscrivano una quota (variabile in funzione dell’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione) di un prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios che avrà un valore complessivo compreso tra circa €226.000.000 e €269.000.000 e che sarà emesso da Prelios a condizioni e termini concordati tra Prelios e i propri creditori finanziari (il "Convertendo"). Allo stato, si prevede che il Convertendo avrà durata 7 anni (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturerà interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, sarà rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie che saranno ripartite tra i creditori finanziari di Prelios (inclusi i Soci Finanziatori) per una quota pari a circa il 71,1% del suo controvalore complessivo; e (b) in Azioni B che saranno sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del suo controvalore complessivo.
Il Term Sheet contiene impegni a negoziare in buona fede gli elementi essenziali che riguardano la governance di Newco, i limiti alla trasferibilità delle quote in essa detenute e il disinvestimento degli Aderenti, con l’obbiettivo degli Aderenti di sottoscrivere l’Accordo Newco entro la data della prossima assemblea di Prelios che sarà chiamata a deliberare sull’Operazione (convocata in data 8 maggio 2013). Nell’ambito del Term Sheet, è possibile ravvisare alcuni specifici termini che, una volta riflessi nell’Accordo Newco, potrebbero essere ritenuti riconducibili a fattispecie di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 TUF. Per quanto occorrer possa, ferme le negoziazioni in corso tra le parti, il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni che potrebbero essere richieste ai sensi degli artt. 129 e 130 del Regolamento Emittenti, precisando che tutti i dati e le informazioni qui indicati esprimono una simulazione basata sulle informazioni disponibili e i termini dell’Operazione che possono essere ragionevolmente assunti alla data odierna, salva ogni modificazione, integrazione e arrotondamento che si dovessero rendere necessari all’esito delle negoziazioni dell’Accordo Newco e degli accordi tra Prelios e i suoi creditori finanziari, così come dell’ulteriore definizione dell’Operazione.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Term Sheet
Il Term Sheet ha ad oggetto:
(i) Newco, una s.r.l. di nuova costituzione che si prevede sarà partecipata dagli Aderenti come indicato dal successivo §2;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €218.877.613,14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, n. iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02473170153, con azioni ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto del Term Sheet
Il Term Sheet ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote che si prevede gli Aderenti possiederanno in Newco:
Aderente |
% sul totale del capitale sociale di Newco |
% sul totale delle quote oggetto del Term Sheet |
Feidos 11 |
28,571 |
28,571 |
Intesa |
11,641 |
11,641 |
Unicredit |
26,958 |
26,958 |
Pirelli |
32,830 |
32,830 |
Totale |
100 |
100 |
(ii) n. 117.597.496 Azioni B che si prevede saranno detenute da Newco in seguito all’Aumento di Capitale Riservato;
(iii) le seguenti Azioni Ordinarie che potranno essere detenute dagli Aderenti in seguito all’Aumento di Capitale in Opzione (assumendo totale assenza di sottoscrizione da parte del mercato e conseguente sottoscrizione da parte di Intesa, Unicredit e Pirelli)
n. massimo di Azioni Ordinarie che potranno essere detenute dagli Aderenti all’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione |
% rispetto al capitale sociale di Prelios a tale data* |
|
Intesa |
**19.585.808 |
**5,0 |
Unicredit |
39.434.355 |
10,0 |
Pirelli |
***48.073.947 |
***12,2 |
Totale |
107.094.110 |
27,1 |
* Assume l’integrale esecuzione dell’Aumento in Opzione e dell’Aumento Riservato e include le Azioni B
** Include anche n. 7.683.568 Azioni Ordinarie già possedute da Intesa (che saranno raggruppate in 768.357)
*** Include anche n. 567.411 Azioni Ordinarie già possedute da Pirelli (che saranno raggruppate in 56.741)
(iv) le seguente quota del Convertendo che potrà essere sottoscritta dagli Aderenti e le Azioni Prelios che potranno essere detenute dagli Aderenti in seguito alla conversione dello stesso (assumendo totale assenza di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione da parte del Mercato)*
valore nominale in € del Convertendo |
% sul valore nominale Convertendo |
n. Azioni Prelios derivanti dal Convertendo** |
||
Azioni A |
Azioni B |
|||
Intesa |
12.515.884,9 |
5,5 |
23.263.287,00 |
- |
Unicredit |
28.984.154,5 |
12,8 |
53.872.875,00 |
- |
Pirelli |
147.219.202,8 |
65,1 |
152.059.887,00 |
121.576.582,00 |
Totale |
188.719.242,2 |
83,5 |
229.196.049,00 |
121.576.582,00 |
* In tal caso, si assume che il controvalore complessivo del Convertendo sarà pari a €226.047.320. Nel caso invece di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione, si assume che gli Aderenti non sottoscriveranno l’Aumento di Capitale in Opzione come illustrato sopra sub (ii) (fatta eccezione per Intesa che si assume sottoscriverà Azioni Ordinarie per €1.064.979,1) e il controvalore complessivo del Convertendo si assume sarà pari a circa €269.000.000,00 (con conseguente adeguamento dei dati indicati nella tabella per ciascun Aderente).
** Include gli interessi del Convertendo (qui assunti in misura pari all’1% annuo capitalizzato).
La seguente tabella indica il numero massimo delle Azioni Ordinarie e delle Azioni B che potranno essere detenute dagli Aderenti all’esito dell’Operazione (assumendo totale assenza di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione da parte del Mercato)
Aderente |
n. massimo Azioni Ordinarie |
n. massimo Azioni B |
n. massimo Azioni Prelios |
% Azioni Ordinarie sul capitale sociale di Prelios fully diluted* |
% Azioni B sul capitale sociale di Prelios fully diluted* |
% Azioni Prelios sul capitale sociale di Prelios fully diluted* |
Intesa |
42.849.095 |
- |
42.849.095 |
5,3 |
- |
5,3 |
Unicredit |
93.307.230 |
- |
93.307.230 |
11,4 |
- |
11,4 |
Pirelli |
200.133.834 |
121.576.582 |
321.710.416 |
24,6 |
14,9 |
39,5 |
Totale |
336.290.159 |
121.576.582 |
457.866.741 |
41.3 |
14,9 |
56,2 |
*Assume l’integrale esecuzione dell’Aumento Riservato, dell’Aumento in Opzione e del Convertendo e include le Azioni B. I numeri di Azioni Prelios indicati in tabella includono gli interessi del Convertendo (qui assunti in misura pari all’1% annuo capitalizzato).
3. Contenuto di alcune pattuizioni del Term Sheet
Il Term Sheet prevede, tra l’altro, che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie quote in Newco per un periodo di 2 anni dalla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo). I Soci Creditori non potranno trasferire, per l’intera durata dell’Accordo Newco, le obbligazioni del Convertendo che sottoscriveranno in seguito all’Operazione, così come tutte le Azioni Prelios da esso derivanti, fatta eccezione in entrambi i casi per i trasferimenti infragruppo. In seguito alla scadenza del divieto di trasferire le quote in Newco: (i) tutti gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di cessione a terzi delle quote in Newco (salvi i trasferimenti infragruppo); (ii) i Soci Creditori potranno cedere a terzi le proprie quote in Newco solo ove il cessionario acquisti anche tutte le obbligazioni del Convertendo e le Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall’Accordo Newco; e (iii) Feidos 11 potrà trasferire le proprie quote in Newco solo a soggetti di gradimento dei Soci Creditori.
4. Soggetto che esercita il controllo sulle società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
5.Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata dell’Accordo Newco sarà concordata tra gli Aderenti alla data della sua stipulazione.
Le previsioni contemplate dal Term Sheet sono soggette a una serie di condizioni sospensive e risolutive, tra cui, in particolare: (i) la sottoscrizione e l’efficacia degli accordi definitivi di rimodulazione del debito tra Prelios e i suoi creditori finanziari; (ii) l’attestazione del piano di risanamento di Prelios ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d, l. fall.; (iii) il rilascio da parte di Consob di un’esenzione da obblighi di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Prelios in capo a tutte le parti coinvolte o, in ogni caso, di un provvedimento che escluda l’esistenza di tali obblighi; (iv) l’approvazione da parte dell’assemblea di Prelios dell’aumento di capitale o l’avvio dell’esecuzione dello stesso entro il 30 giugno 2013; e (v) la nomina del Dott. Sergio Iasi e dell’Ing. Massimo Caputi alle cariche, rispettivamente, di amministratore delegato e vice-presidente di Prelios.
6. Deposito al Registro delle Imprese
Le pattuizioni del Term Sheet sopra descritte sono stata depositate presso il registro delle imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 29 marzo 2013.
30 marzo 2013
[PR.2.13.1]
PATTO VENUTO MENO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI IN DATA 31 LUGLIO 2013 CON LA SOTTISCRIZIONE DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE SRL E PRELIOS SPA
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") (i Soci Creditori e Feidos 11, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione"). Termini e condizioni dell’Operazione sono stabiliti da un accordo per la rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios (l’"Accordo di Rimodulazione del Debito") stipulato in data 7 maggio 2013 tra Prelios e i propri creditori finanziari rappresentati da Pirelli e un pool di banche finanziatrici (composto da Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop.p.A.) (le "Banche Finanziatrici" e, unitamente a Pirelli, i "Creditori Finanziari"). (Per una più ampia illustrazione dell’Operazione, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico da parte di Prelios e, in particolare, alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all’assemblea straordinaria di Prelios dell’8 maggio 2013, nonché al Prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione di azioni ordinarie Prelios pubblicato dalla stessa Prelios mediante deposito presso Consob in data 18 luglio 2012).
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli Aderenti nell’ambito dell’Operazione.
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" (l’"Accordo di Investimento") da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione. L’Accordo di Investimento, a sua volta, è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione di un "Term Sheet" da essi sottoscritto in data 27 marzo 2013 in relazione al quale, per quanto occorrer possa, sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 122 TUF e 129 e ss. del Regolamento Emittenti, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul Sole24Ore in data 30 marzo 2013.
Si ricorda altresì che, nell’ambito dell’Operazione:
- il 31 luglio 2013 Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2013, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione da parte di Prelios , ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (l’"Aumento di Capitale Riservato");
- i Soci Creditori si sono impegnati a garantire, sino a un importo complessivo massimo pari a circa €63,3 milioni, la sottoscrizione della parte eventualmente inoptata dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013 e attualmente in corso di esecuzione, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di massime n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo massimo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’"Aumento di Capitale in Opzione");
- i Soci Creditori si sono impegnati a sottoscrivere una quota (variabile in funzione dell’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione) di un prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), che prevede l’emissione di un numero di obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo compreso tra circa €226.000.000 e €269.000.000 (gli "Strumenti Convertendi") e un aumento di capitale di Prelios a servizio della conversione per massimi €297.644.375,01 mediante emissione di massime n. 499.990.551 Azioni Ordinarie e massime n. 144.678.117 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo ha durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), matura interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, sarà rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie che saranno ripartite tra i Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Finanziatori) per una quota pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche A Convertendo"); e (b) in Azioni B che saranno sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche B Convertendo").
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, precisando che il numero di Azioni Prelios che saranno sottoscritte dagli Aderenti nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione, il controvalore complessivo del Convertendo che sarà emesso da Prelios e il numero degli Strumenti Convertendi che saranno sottoscritti dagli Aderenti dipenderanno dai risultati definitivi dell’Aumento di Capitale in Opzione secondo quanto previsto nell’Accordo di Rimodulazione del Debito. Pertanto, tutti i dati e le informazioni qui indicati esprimono una simulazione basata sulle informazioni disponibili e i termini dell’Operazione che possono essere ragionevolmente assunti alla data odierna, salva ogni modificazione, integrazione e arrotondamento che si dovessero rendere necessari all’esito dell’ulteriore avanzamento dell’Operazione.
1.Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
- Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €23.345.263,13 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
- Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €4.881.622,50 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2.Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
- le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente
% sul totale del capitale sociale di Fenice
% sul totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice
Feidos 11
28,57
28,57
Intesa
11,64
11,64
Unicredit
26,96
26,96
Pirelli
32,83
32,83
Totale
100
100
- n. 117.597.496 Azioni B che Fenice detiene in seguito alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato;
- il seguente numero massimo di Azioni Ordinarie che potranno essere detenute dagli Aderenti in seguito all’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione (assumendo totale assenza di sottoscrizione da parte del mercato e conseguente sottoscrizione da parte dei Soci Creditori)
n. massimo di Azioni Ordinarie che potranno essere detenute dagli Aderenti all’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione
% rispetto al capitale sociale di Prelios a tale data*
Intesa
**19.585.808
**5,0
Unicredit
39.434.355
10,0
Pirelli
***48.073.947
***12,2
Totale
107.094.110
27,1
* Assume l’integrale esecuzione dell’Aumento in Opzione e dell’Aumento Riservato e include le Azioni B
** Include anche n. 768.357 Azioni Ordinarie già possedute da Intesa (derivanti dal raggruppamento di n. 7.683.568 Azioni Ordinarie)
*** Include anche n. 56.741Azioni Ordinarie già possedute da Pirelli (derivanti dal raggruppamento di n. 567.411 Azioni Ordinarie)
- le seguente quota massima del Convertendo che potrà essere sottoscritta dagli Aderenti in funzione dei risultati dell’Aumento di Capitale in Opzione e il numero massimo di Azioni Prelios che potranno essere detenute dagli Aderenti in seguito alla conversione del Convertendo (assumendo totale assenza di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione da parte del mercato)*
valore nominale in € del Convertendo |
% sul valore nominale Convertendo |
n. Azioni Prelios derivanti dal Convertendo** |
||
Azioni A |
Azioni B |
|||
Intesa |
12.515.884,9 |
5,5 |
23.263.287,00 |
- |
Unicredit |
28.984.154,5 |
12,8 |
53.872.875,00 |
- |
Pirelli |
147.219.202,8 |
65,1 |
152.059.887,00 |
121.576.582,00 |
Totale |
188.719.242,2 |
83,5 |
229.196.049,00 |
121.576.582,00 |
* In tal caso, il controvalore complessivo del Convertendo sarà pari a €226.047.320. Nel caso invece di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione, gli Aderenti non sottoscriveranno l’Aumento di Capitale in Opzione come illustrato sopra sub (ii) (fatta eccezione per Intesa che si assume sottoscriverà Azioni Ordinarie per €1.064.979,1) e il controvalore complessivo del Convertendo sarà pari a circa €269.000.000,00 (con conseguente adeguamento dei dati indicati nella tabella per ciascun Aderente).
** Include gli interessi del Convertendo (in misura pari all’1% annuo capitalizzato).
La seguente tabella indica il numero massimo delle Azioni Ordinarie e delle Azioni B che potranno essere detenute dagli Aderenti all’esito dell’Operazione (assumendo totale assenza di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione da parte del mercato)
Aderente |
n. massimo Azioni Ordinarie |
n. massimo Azioni B |
n. massimo Azioni Prelios |
% Azioni Ordinarie sul capitale sociale di Prelios fully diluted* |
% Azioni B sul capitale sociale di Prelios fully diluted* |
% Azioni Prelios sul capitale sociale di Prelios fully diluted* |
Intesa |
42.849.095 |
- |
42.849.095 |
5,3 |
- |
5,3 |
Unicredit |
93.307.230 |
- |
93.307.230 |
11,4 |
- |
11,4 |
Pirelli |
200.133.834 |
121.576.582 |
321.710.416 |
24,6 |
14,9 |
39,5 |
Totale |
336.290.159 |
121.576.582 |
457.866.741 |
41,3 |
14,9 |
56,2 |
*Assume l’integrale esecuzione dell’Aumento Riservato, dell’Aumento in Opzione e del Convertendo e include le Azioni B. I numeri di Azioni Prelios indicati in tabella includono gli interessi del Convertendo (in misura pari all’1% annuo capitalizzato).
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Lock-up Diritti Convertendo
Per la durata specificata al successivo §6, i Soci Creditori non potranno trasferire ad alcun titolo gli Strumenti Convertendi e/o le Azioni Prelios emesse da Prelios in esecuzione dell’Aumento di Capitale Convertendo (i "Diritti Convertendo"), fatta eccezione per i trasferimenti qui di seguito descritti:
a. i Diritti Convertendo relativi alla Tranche A Convertendo potranno essere trasferiti in ogni momento, in tutto o in parte, tra i Soci Creditori, nonché in favore di Affiliate dei Soci Creditori, a condizione che:
- il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte) e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e obblighi della parte trasferente ai sensi dell’Accordo Fenice;
- la parte trasferente resti solidalmente responsabile con il trasferitario per l’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi dell’Accordo Fenice; e
- la parte trasferente assuma nei confronti delle altre parti l’impegno a riacquistare le partecipazioni in Fenice e/o, a seconda dei casi, i Diritti Convertendo relativi alla Tranche A del Convertendo oggetto del trasferimento nel caso in cui il trasferitario perda la qualità di Affiliata della parte Trasferente,
restando inteso che le previsioni di cui ai sub-paragrafi (ii) e (iii) non si applicheranno in caso di trasferimento effettuato da un Socio Creditore ad un altro Socio Creditore e che, nel caso di trasferimento da un Socio Creditore ad Affiliata di altro Socio Creditore, la responsabilità solidale di cui al precedente sub-paragrafo (ii), sarà assunta dal Socio Creditore al cui gruppo appartiene l’Affiliata trasferitaria;
b. i Diritti Convertendo relativi alla Tranche B Convertendo potranno essere trasferiti in ogni momento, in tutto o in parte, da Pirelli a favore di società da questa direttamente o indirettamente controllate, ovvero, nella misura in cui il trasferimento non comporti la conversione in Azioni Ordinarie di Prelios ai sensi del relativo statuto, ad altri Soci Creditori, a condizione che il trasferimento sia posto in essere in conformità alle disposizioni di cui al precedente paragrafo (a).
Non sono soggette ad alcuna delle limitazioni sopra illustrate e, pertanto, saranno liberamente trasferibili in ogni momento: (i) tutte le Azioni Prelios che i Soci Creditori dovessero detenere per effetto della sottoscrizione dell’Aumento in Opzione; (ii) qualsiasi altra Azione Prelios (o diritto o strumento finanziario emesso da Prelios) diversi dai Diritti Convertendo che in futuro i Soci Creditori dovessero detenere a qualunque titolo, fatti salvi, sia i diritti di trascinamento (Drag-Along) e co-vendita (Tag-Along) di seguito descritti (v. infra §§3.2 e 4.3), sia le Azioni Ordinarie che Intesa assoggetterà al nuovo patto parasociale relativo a Prelios (il "Nuovo Patto Prelios") che Intesa stipulerà con Camfin S.p.A. e il Sig. Massimo Moratti in attuazione dell’accordo preliminare concluso in data 6 maggio 2013 (le "Azioni di Intesa nel Nuovo Patto Prelios").
Per completezza, si ricorda che: (a) ai sensi del regolamento del Convertendo, gli Strumenti Convertendi che saranno sottoscritti dagli Aderenti (e dalle altre Banche Finanziatrici) potranno essere trasferiti, in tutto o in parte, esclusivamente ad altri Creditori Finanziari ovvero in favore di Affiliate di Creditori Finanziari, a condizione che i soggetti trasferitari, ove diversi dai Creditori Finanziari, aderiscano all’Accordo di Rimodulazione del Debito; (b) tutti i soggetti coinvolti nell’Operazione (ivi inclusi gli Aderenti e Fenice) hanno assunto impegni, tra l’altro e salvo alcune ipotesi consentite, a non acquistare Azioni Prelios o strumenti che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare Azioni Prelios come prescritto dai provvedimenti Consob relativi all’esenzione OPA motivati ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del TUF e adottati con le Delibere n. 18565 del 31 maggio 2013 e n. 18607 del 9 luglio 2013 (rispettivamente pubblicate in data 31 maggio 2013 e 15 luglio 2013) .
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Socio Creditore o Creditore Finanziario, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Socio Creditore e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Socio Creditore, restando inteso che per Pirelli e Feidos 11 si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per le Banche Finanziatrici si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
3.2 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita infra §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) e tutti gli Strumenti Convertendi da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti infra §4.2) nell’ambito della Procedura di Vendita.
Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente.
Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios e gli Strumenti Convertendi offerti al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici e dalle parti del Nuovo Patto Prelios che dovessero concludere eventuali futuri accordi di co-vendita con la stessa Fenice (al riguardo, v. infra §4.2).
4.Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
L’Accordo Fenice prevede che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie Quote Fenice per un periodo di 2 anni dalla Data di Sottoscrizione. In seguito alla scadenza di tale periodo: (i) gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di trasferimenti delle Quote Fenice (fatta eccezione per i trasferimenti a Soci Creditori o loro Affiliate effettuati a condizioni analoghe a quanto indicato supra§ 3.1(a)-(b)); (ii) i Soci Creditori potranno trasferire a terzi le proprie Quote Fenice solo ove il trasferitario acquisti anche tutti i Diritti Convertendo e le Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro del trasferitario in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall’Accordo Fenice; e (iii) ove Feidos 11 dovesse trasferire le proprie Quote Fenice a soggetti non di gradimento dei Soci Creditori, fermo il diritto di prelazione degli Aderenti, Feidos 11 perderà alcuni diritti particolari in relazione alla distribuzione degli utili e all’amministrazione di Fenice previsti dallo statuto e dell’Accordo Fenice.
4.2 Procedura di vendita
A decorrere dal quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione di Fenice (il "Presidente di Fenice"), nominato su designazione di Feidos 11, potrà avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") che avrà ad oggetto congiuntamente:
- le Azioni B detenute da Fenice a tale data;
- nell’ipotesi in cui, per effetto di eventuali nuovi aumenti di capitale di Prelios aventi specifiche caratteristiche indicate nell’Accordo Fenice, Fenice riduca la sua partecipazione in Prelios al di sotto della soglia del 27% del capitale sociale, un numero complessivo di Diritti Convertendo posseduti a tale data dai Soci Creditori e relativi alla Tranche A Convertendo tale da costituire (direttamente e/o a seguito di conversione) un numero di Azioni Prelios che rappresenta, unitamente alle Azioni Prelios già detenute da Fenice a tale data, una partecipazione almeno pari al 27% del capitale di Prelios (i "Diritti Ulteriori" e, unitamente alle Azioni B di cui sub (i), il "Pacchetto in Cessione"); nonché
- le Azioni Prelios e/o i Diritti Convertendo detenuti a tale data dai Soci Creditori in relazione ai quali dovessero essere esercitati i diritti di Drag Along o Tag-Along previsti dall’Accordo Fenice, così come le Azioni Prelios e/o i Diritti Convertendo detenuti a tale data dalle altre Banche Finanziatrici e delle parti del Nuovo Patto Prelios che dovessero essere oggetto di diritti di co-vendita (tag-along) ai sensi di eventuali futuri accordi che potranno essere stipulati con Fenice e che, ove conclusi, saranno oggetto degli adempimenti ex art. 122 TUF nei termini di legge (gli "Altri Strumenti").
Ove la Procedura di Vendita non fosse avviata dal Presidente di Fenice nel quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, a decorrere dal quinto anno successivo alla Data di Sottoscrizione ciascun Aderente avrà diritto di richiedere che la medesima Procedura di Vendita sia avviata.
La Procedura di Vendita sarà condotta secondo i termini e condizioni indicati nell’Accordo Fenice nella forma di un’asta competitiva ispirata ai criteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei partecipanti in conformità alle migliori prassi di mercato in operazioni analoghe.
Qualora una prima Procedura di Vendita si concluda senza esito, una seconda Procedura di Vendita sarà ripetuta, con le medesime modalità, trascorsi non meno di dodici mesi dalla inutile conclusione della prima Procedura di Vendita. Qualora anche la seconda Procedura di Vendita si concluda senza esito, ciascuno degli Aderenti avrà diritto di chiedere che sia posta in essere una scissione non proporzionale di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, un’assegnazione dei Diritti Ulteriori, con modalità tali da far sì che ciascun Aderente risulti titolare del 100% di una società scissa a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios, di una quota proporzionale delle attività e passività di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, dei Diritti Ulteriori, tali da rispettare un’allocazione conforme a criteri di ripartizione preferenziale previsti nell’Accordo Fenice e nello statuto della stessa Fenice.
4.3 Diritti di trascinamento
In caso di Procedura di Vendita (a fronte dei diritti di Tag-Along descritti supra §3.2) Fenice ha un diritto di trascinamento su tutte le Azioni Prelios e tutti gli Strumenti Convertendi detenuti dai Soci Creditori alla data di avvio della Procedura di Vendita (fatta eccezione per le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) (il "Drag-Along").
Il Presidente di Fenice avrà diritto di esercitare il Drag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita, restando inteso che tale diritto potrà essere esercitato solo ove abbia oggetto congiuntamente tutti i Diritti Ulteriori, tutte le Azioni Prelios e tutti gli Strumenti Convertendi complessivamente detenuti dai Soci Creditori a tale data (fatta eccezione per le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) (le "Partecipazioni Oggetto di Drag"). In caso di esercizio del Drag-Along, i Soci Creditori saranno obbligati a trasferire le Partecipazioni Oggetto di Drag al terzo acquirente unitamente al Pacchetto in Cessione e Fenice sarà obbligata a far sì che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Drag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori dagli stessi detenuti, nell’ambito della Procedura di Vendita
4.4 Exit Anticipata
La Procedura di Vendita potrà essere avviata da Feidos 11 anche prima del quarto anniversario della Data di Sottoscrizione (la "Procedura di Exit Anticipata") qualora:
A. si verifichi, tra l’altro, una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
- vengano revocati dalla carica di vice-presidente e amministratore delegato di Prelios, rispettivamente, l’Ing. Caputi e il Dott. Sergio Iasi (i "Key Managers"), nonché il Presidente di Fenice (e/o i soggetti che siano nominati in loro sostituzione), salve le Cause di Esclusione di seguito indicate;
- in caso di cessazione per qualsiasi causa di alcuno dei Key Managers e/o del Presidente di Fenice (o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione), non venga nominata in loro sostituzione una persona designata da Feidos 11, o alla persona designata da Feidos 11 non vengano attribuite le deleghe che risultano conferite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione e/o a detta persona siano attribuiti compensi inferiori di oltre un decimo ai compensi che risultano attribuiti ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione (come di tempo in tempo modificati di comune accordo tra gli Aderenti), salvo modifiche ragionevolmente riconducibili alle caratteristiche del sostituto, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios, con la sola esclusione del caso in cui i fatti sopra elencati conseguano a Cause di Esclusione relative all’Ing. Massimo Caputi;
- le deleghe o le attribuzioni di alcuno dei Key Managers o del Presidente di Fenice (e/o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione) siano modificate in senso restrittivo rispetto alle deleghe attribuite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione o ai poteri del Presidente di Fenice previsti dall’Accordo Fenice (come di tempo in tempo modificate di comune accordo), ovvero siano ridotti i compensi fissi dei Key Managers o i compensi variabili degli stessi che saranno definiti dal consiglio di amministrazione di Prelios (e modificabili o adeguabili a target oggetto di determinazione periodica durante la carica) entro il 31 dicembre 2013, salvo che detta riduzione sia ragionevolmente riconducibile alla miglior prassi delle società quotate, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios;
- sia illegittimamente impedito al Presidente di Fenice l’esercizio dei poteri individuali riconosciuti dall’Accordo Fenice;
- sia impedito ai Key Managers l’esercizio delle deleghe loro attribuite;
- uno o più Soci Creditori abbiano inviato una comunicazione di disdetta dell’Accordo Fenice;
- uno o più Soci Creditori non abbiano adempiuto agli impegni di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da essi assunti nell’Accordo di Rimodulazione del Debito e, in conseguenza di tale circostanza, sia venuta meno l’efficacia dell’Accordo di Rimodulazione del Debito stesso.
B. una volta trascorsi almeno diciotto mesi dalla Data di Sottoscrizione, si verifichi una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
- una stessa proposta di delibera, avente ad oggetto l’approvazione di (a) un’operazione prevista dal piano industriale o dal budget di Prelios (inclusi gli aumenti di capitale ivi previsti), o (b) altra operazione di carattere industriale di valore o di impatto economico superiore a Euro 10 (dieci) milioni (e con esclusione, a titolo esemplificativo, delle proposte di aumento di capitale sociale diverse da quelle di cui al precedente punto (a)), sia presentata dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) e non sia approvata dagli organi deliberanti di Prelios, in almeno due adunanze consecutive, che si siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
- non si addivenga all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Prelios del piano industriale e/o del budget della società proposto dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) in almeno due adunanze consecutive, che siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
- non vengano approvati dall’assemblea di Prelios e/o non siano integralmente liberati uno o più aumenti di capitale approvati dagli organi deliberanti di Prelios che siano finalizzati a sopperire ad esigenze di cassa della società (diversi dall’Aumento Prelios Convertendo e da quegli aumenti, o porzione di aumenti, che siano finalizzati a fornire a Prelios risorse destinate specificamente all’effettuazione di nuovi investimenti).
Ai fini di quanto sopra, sono "Cause di Esclusione" le ipotesi di revoca del Key Managers conseguenti a condotte che costituiscano: (i) grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ.; (ii) grave violazione di obblighi di legge o di statuto che siano rilevanti ai fini dall’art. 2392 cod. civ.; e/o (iii) illecito penale doloso.
In caso di avvio di una Procedura di Exit Anticipata, Feidos 11 avrà diritto di vendere ai Soci Creditori, i quali a loro volta avranno diritto di acquistare, l’intera partecipazione detenuta a tale data da Feidos 11 in Fenice a termini e condizioni previsti nell’Accordo Fenice.
4.5 Conferimento di Azioni B in Fenice
In data 26 giugno 2013, l’assemblea straordinaria di Fenice ha delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2481 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro 6 (sei) anni e, quindi, sino al 26 giugno 2019, di aumentare il capitale sociale di Fenice, in via scindibile, esclusivamente mediante conferimento in natura di massime n. 144.678.117 Azioni B, in una o più tranches, per un ammontare complessivo di massimi Euro 86.126.883,05, con un sovraprezzo ogni volta pari a due/terzi del relativo aumento di capitale, mediante esclusione del diritto d’opzione, offrendo la sottoscrizione solo a Pirelli ovvero a società da essa direttamente o indirettamente controllate o loro aventi causa, a condizione che si verifichi una causa di conversione anticipata del Convertendo. Pirelli si è impegnata (anche tramite società da essa direttamente o indirettamente controllata) ad effettuare un tale conferimento di Azioni B in Fenice nell’ipotesi in cui tali Azioni B dovessero essere emesse da Prelios per effetto del verificarsi di una causa di conversione anticipata del Convertendo (diversa da una un’offerta pubblica di acquisto o scambio su Azioni Prelios promossa da Feidos 11 o da soggetti collegati alla stessa Feidos 11).
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa. Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. L’invio di una disdetta non farà venir meno l’obbligo degli Aderenti o di Fenice di adempiere alle proprie obbligazioni relative a una Procedura di Vendita che dovesse essere in corso di esecuzione a tale data e, qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di soci di Fenice titolari di una partecipazione in Fenice inferiore al 10%, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede.
In deroga al paragrafo precedente, sia gli impegni relativi al Lock-Up Convertendo dei Soci Creditori (v. supra §3.1), sia i diritti e obblighi relativi al Tag Along (v. supra §3.2) avranno una durata di tre anni dalla Data di Esecuzione e si rinnoveranno di tre anni in tre anni salvo disdetta comunicata dai Soci Creditori a Feidos 11 con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
La cessione o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il registro delle imprese di Milano in data 2 agosto 2013.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.
3 agosto 2013
[PR.4.13.1]
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 della delibera Consob 11971/1999, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.comunitamente all’estratto dell’Accordo Fenice pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore contenente le informazioni previste dall’art. 129 della predetta delibera Consob.
ACCORDO PRELIMINARE RELATIVO AL NUOVO PATTO PARASOCIALE PRELIOS S.P.A.
Ancorché i sottoscrittori dell’accordo preliminare non ritengano vi sia un obbligo di pubblicazione dell’estratto dell’accordo ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e della delibera Consob n. 11971/99, al fine di dare piena trasparenza al mercato dei contenuti dell’accordo preliminare il presente estratto viene pubblicato nei termini e con le modalità previste dalle citate disposizioni.
* * *
Si comunica che, in data 6 maggio 2013, Camfin S.p.A. ("Camfin"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") e Massimo Moratti, anche per il tramite di C.M.C. S.p.A. e Istifid S.p.A. per le azioni alla stessa fiduciariamente intestate (congiuntamente, "Massimo Moratti") (di seguito indicate congiuntamente come le "Parti" e ciascuna di esse come una "Parte"), premesso che:
(a) in data 25 ottobre 2010 Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Vie S.A., Ina Assitalia S.p.A. (congiuntamente, "Assicurazioni Generali"), Camfin, Edizione S.r.l. ("Edizione"), Intesa Sanpaolo, Massimo Moratti e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di favorire la stabilità dell’azionariato di Prelios S.p.A. ("Prelios" o la "Società") e, tramite esso, disciplinare alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione nella Società (il "Patto Vigente");
(b) il Patto Vigente è stato successivamente rinnovato tacitamente per ulteriori 18 mesi fino al 25 ottobre 2013;
(c) in data 21 dicembre 2012 Prelios ha comunicato di aver sottoscritto con Feidos 11 S.p.A. ("Feidos") un accordo quadro; successivamente alla stipulazione dell’accordo quadro sono state avviate e sono tuttora in corso, anche a superamento delle previsioni dell’accordo quadro stesso, negoziazioni tra Feidos ed i finanziatori della Società relativamente ad una possibile operazione straordinaria volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario, nonché al rilancio industriale del Gruppo Prelios (l’"Operazione"). In data 27 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, tra l’altro, la ricapitalizzazione della Società attraverso un aumento di capitale riservato, da liberarsi in denaro, mediante emissione di azioni speciali da offrirsi in sottoscrizione ad una società veicolo partecipata da alcuni dei soggetti coinvolti nell’Operazione, e un aumento di capitale in opzione (congiuntamente l’"Aumento di Capitale"), all’esito del quale l’attuale configurazione dell’assetto proprietario della Società risulterà sostanzialmente modificato. È prevista inoltre una revisione dell’indebitamento complessivo di Prelios, che include, tra l’altro, l’emissione di un prestito convertendo a lungo termine;
(d) in considerazione dell’attesa modificazione del complessivo assetto proprietario di Prelios, che si determinerebbe ad esito della sottoscrizione ed esecuzione di accordi definitivi relativi all’Operazione e, in particolare, all’esito dell’Aumento di Capitale, da un lato, (i) le Parti hanno sottoscritto in data 10 aprile 2013, congiuntamente ad Assicurazioni Generali, Edizione e Mediobanca, un accordo di risoluzione condizionata (l’"Accordo di Risoluzione Condizionata") del Patto Vigente, con efficacia sospensivamente condizionata all’approvazione, da parte dell’assemblea di Prelios, dell’Aumento di Capitale e, dall’altro lato, (ii) le Parti hanno manifestato l’intenzione di addivenire, subordinatamente alla risoluzione anticipata del Patto Vigente, alla definizione di un nuovo patto parasociale relativo a Prelios, sostanzialmente ai medesimi termini e condizioni del Patto Vigente (il "Nuovo Patto"), prestando anticipatamente il proprio consenso a che UniCredit S.p.A. possa aderire al Nuovo Patto;
(e) in data 13 aprile 2013 le Parti hanno depositato presso la Società le liste per il rinnovo delle cariche sociali di Prelios per le quali l’Assemblea di Prelios convocata per il giorno 8 maggio 2013 sarà chiamata a deliberare unitamente, tra l’altro, all’approvazione dell’Aumento di Capitale, anche al fine del soddisfacimento delle condizioni cui l’Operazione è soggetta,
le Parti hanno sottoscritto un accordo preliminare per la stipula del Nuovo Patto (l’"Accordo Preliminare"), ai sensi del quale le Parti si sono impegnate irrevocabilmente a sottoscrivere il Nuovo Patto, nella forma e contenuti sostanzialmente conformi a quelli riprodotti in allegato all’Accordo Preliminare. Tale impegno è sospensivamente condizionato al perfezionamento dell’Operazione, per tale intendendosi, ai fini dell’Accordo Preliminare, (i) l’approvazione, da parte dell’assemblea di Prelios, dell’Aumento di Capitale, con conseguente risoluzione del Patto Vigente e (ii) l’avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale, come attestata dalla comunicazione da parte della Società al pubblico da effettuarsi ai sensi dell’art. 85-bis, comma 1, lett. (a), del Regolamento Consob 11971/99.
Il Patto Vigente, l’Accordo di Risoluzione Condizionata e l’Accordo Preliminare (con allegato il testo del Nuovo Patto) sono depositati presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
* * *
Come già comunicato tramite pubblicazione di apposito annuncio sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 12 aprile 2013, si ricorda che il Patto Vigente si intenderà risolto anticipatamente qualora, e dalla data in cui, l’Aumento di Capitale venga deliberato ai fini dell’Operazione da parte dell’assemblea di Prelios che, come noto, è stata convocata per l’8 maggio 2013.
7 maggio 2013
[PR.3.13.1]
ACCORDO NON PIU' IN VIGORE PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI IN DATA 20 SETTEMBRE 2013 (STIPULA DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE)
CAMFIN SPA - LAURO SESSANTUNO SPA - PIRELLI & C. SPA
In data 4 giugno 2013, nel quadro di un’operazione di razionalizzazione degli assetti proprietari di Camfin S.p.A. ("Camfin"), in esito allo scioglimento della partnership tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP"), Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A. ("MTPP") e Malacalza Investimenti S.r.l. ("MCI") relativa a Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ("GPI") e Camfin, sono stati sottoscritti:
- un accordo quadro (l’"Accordo Quadro") tra MTP, MTPP, GPI, Nuove Partecipazioni S.p.A. (società indirettamente controllata da MTP, "NP"), Lauro Sessantuno S.p.A. ("NewCo" o la "Società"), Lauro Cinquantaquattro S.r.l. ("L54", società interamente detenuta da Clessidra SGR S.p.A. ("Clessidra") per conto del fondo Clessidra Capital Partners II), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit" e, congiuntamente a L54 e Intesa, gli "Investitori"; MTP, MTPP, GPI, NP, NewCo, L54, Intesa e UniCredit, le "Parti"), che disciplina i reciproci diritti, impegni e obblighi delle parti, nel quadro di un progetto imprenditoriale e finanziario condiviso volto a favorire la razionalizzazione dell’assetto di Camfin, da attuarsi, tra l’altro, mediante l’investimento di NewCo in Camfin e la promozione da parte della stessa NewCo di un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (l’"Offerta") avente ad oggetto n. 286.320.077 azioni ordinarie di Camfin, rappresentanti il 36,52% del capitale sociale della stessa Camfin e pari alla totalità delle azioni ordinarie in circolazione, dedotte (i) le n. 478.077.004 azioni ordinarie di Camfin, pari al 60,99% del relativo capitale sociale, detenute da NewCo per effetto delle operazioni di acquisto infra descritte (la "Partecipazione di Maggioranza") e (ii) le n. 19.522.511 azioni ordinarie di Camfin, pari al 2,49% del relativo capitale sociale (le "Azioni MM"), che, secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro, MTP si è impegnata ad acquistare entro il 31 dicembre 2013 dal Dott. Massimo Moratti e dalla società da questo controllata, C.M.C. S.p.A., al fine di procurarne il successivo conferimento in NewCo;
- un patto parasociale (il "Patto Parasociale") tra MTP, MTPP, GPI, NP, L54, Intesa e UniCredit, che contiene disposizioni relative alla governance di NewCo, di Camfin nonché, per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura della partecipata, di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"), società in cui Camfin detiene una partecipazione pari al 26,19% del capitale sociale con diritto di voto.
In relazione al punto (i) che precede, ed in particolare alla Partecipazione di Maggioranza, si precisa che tale Partecipazione è stata acquistata da NewCo attraverso le seguenti operazioni:
- acquisto da MCI di azioni Camfin, pari al 12,37% del relativo capitale sociale;
- acquisto da MTPP di azioni Camfin, pari al 13,20% del relativo capitale sociale;
- conferimento in NewCo da parte di NP di azioni Camfin, pari al 35,41% del relativo capitale sociale (il "Conferimento NP"). La partecipazione nel capitale sociale di Camfin oggetto del Conferimento NP è stata acquistata da NP a fronte del conferimento in suo favore in pari data:
- di azioni Camfin, pari al 29,45% del relativo capitale sociale, da parte di GPI; e
- di azioni Camfin, pari al 5,96% del capitale sociale di Camfin (il "Conferimento Partner MTP"), da parte di Vittoria Assicurazioni S.p.A., Yura International B.V. e Fidim S.r.l. (congiuntamente, i "Partner MTP").
L’assemblea straordinaria di NewCo ha deliberato in data 4 giugno 2013:
- l’adozione di un nuovo statuto che prevede, tra l’altro, la suddivisione del capitale sociale in tre distinte categorie di azioni (A, B e C);
- un aumento di capitale per Euro 199.888.307,28, mediante emissione di azioni di categoria A, riservato in sottoscrizione a NP, e liberato in natura mediante il Conferimento NP (l’"Aumento di Capitale in Natura");
- due aumenti di capitale a pagamento (gli "Aumenti di Capitale a Pagamento"), di cui:
● un primo aumento per Euro 183.000.000 (il "Primo Aumento a Pagamento"), sottoscritto in pari data (i) da NP, per n. 130.545 azioni di categoria A; (ii) da L54, per n. 1.069.530 azioni di categoria B; (iii) da Intesa, per n. 535.237 azioni di categoria C; (iv) da UniCredit, per n. 535.237 azioni di categoria C;
● un secondo Aumento di Capitale a Pagamento, per massimi Euro 227.000.000 (il "Secondo Aumento a Pagamento"), che sarà sottoscritto da UniCredit, Intesa, L54 e NP secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro.
NewCo, ad esito dell’Aumento di Capitale in Natura e del Primo Aumento a Pagamento e prima del lancio dell’Offerta, risulta alla data di pubblicazione del presente estratto partecipata da NP per il 54,8%, Clessidra (tramite L54) per il 23,8%, Intesa per il 10,7% e UniCredit per il 10,7%.
Il numero puntuale delle azioni di NewCo che saranno sottoscritte dai soci di NewCo in esecuzione del Secondo Aumento a Pagamento dipenderà, tra l’altro, dagli esborsi connessi alle adesioni all’Offerta. Assumendo l’integrale sottoscrizione e versamento del numero massimo di azioni di NewCo comprese nel Secondo Aumento a Pagamento, il capitale sociale di NewCo risulterebbe così suddiviso:
SOCIO |
N. E CATEGORIA DI AZIONI |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE |
NP |
3.768.610 azioni di categoria A |
37,69% |
L54 |
2.460.950 azioni di categoria B |
24,61% |
Intesa |
1.885.220 azioni di categoria C |
18,85% |
UniCredit |
1.885.220 azioni di categoria C |
18,85% |
Per effetto dell’acquisto della Partecipazione di Maggioranza (pari, come detto, al 60,99% del capitale sociale di Camfin) è insorto l’obbligo di promuovere l’Offerta ai sensi degli artt. 106, comma 1 e 109 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") su n. 286.320.077 azioni ordinarie Camfin quotate nel Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie in circolazione, dedotte le azioni costituenti la Partecipazione di Maggioranza e le Azioni MM. All’obbligo delle Parti dell’Accordo Quadro, si associa, ai sensi dell’art. 109 del TUF, l’obbligo dei Partner MTP, per effetto del Conferimento Partner MTP, volto al rafforzamento della partecipazione complessivamente riconducibile a MTP in Camfin e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4, del TUF.
In base all’Accordo Quadro, è previsto che sia NewCo il soggetto designato a lanciare l’Offerta - finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni Camfin (delisting) - nel rispetto della normativa applicabile, al prezzo di Euro 0,80 per ciascuna azione Camfin portata in adesione all’Offerta (il "Corrispettivo dell’OPA").
Poiché l’operazione regolata dall’Accordo Quadro è soggetta all’ottenimento dell’autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, gli Investitori si sono impegnati, nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, a non esercitare i diritti di voto inerenti alle azioni di NewCo.
* * *
PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale (anche il "Patto") contiene la disciplina dell’exit e le regole di governance di NewCo, di Camfin, e di taluni profili, nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura di tale partecipata, di Pirelli, al fine del perseguimento dell’obiettivo condiviso di dare stabilità agli assetti di Camfin e così di creare le migliori condizioni per l’ulteriore creazione di valore in riferimento alla partecipazione da questa detenuta in Pirelli, e ciò in vista e per l’arco temporale individuato dalle Parti per addivenire alla sua valorizzazione attraverso l’exit dall’investimento. Il Patto contiene anche una specifica disposizione relativa alla governance di Prelios S.p.A..
Definizioni
Il Patto contiene, tra gli altri, le seguenti definizioni:
"Caso di Inadempimento": inadempimento di MTP, MTPP, GP e/o NP agli impegni ed obblighi del Patto;
"Controllate Rilevanti": oltre a Maristel S.p.A., Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l., Pirelli Sistemi Informativi S.r.l., Pirelli Tyre S.p.A., Pirelli China Tyre N.V., Pirelli lnternational Ltd., S.C. Cord Romania S.r.l., S.C. Pirelli Tyres Romania S.r.l., Open Joint Stock Company "Kirov Tyre Plant", Pirelli Neumaticos S.A., Dackia AB, Pirelli Tyre (Suisse) SA, Celikord A.S., Turk-Pirelli Lastikleri A.S., Pirelli North America Inc., Pirelli Neumaticos SA I.C., Pirelli Pneus Ltda, Pirelli Neumaticos S.A. de C.V., Pirelli de Venezuela C.A., Alexandria Tire Company S.A.E., Pirelli Tyre Co. Ltd., Pirelli Japan Kabushiki Kaisha, le società che saranno, di tempo in tempo, controllate, direttamente o indirettamente, con un fatturato annuo superiore ad Euro 50 milioni.
"Data Rilevante" si intende la prima, in ordine cronologico, tra le seguenti date:
(i) la data di scadenza del 3° anniversario della data di adozione dello statuto della Società, essendo convenuto che, qualora MTP, MTPP, GP e NP abbiano inviato a tutti gli Investitori la Proposta di Rinnovo (come infra definita) del Patto, si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 12 mesi; (ii) il 3° giorno successivo all’accertamento della ricorrenza di un Evento Rilevante (come infra definito) o di un Caso di Inadempimento o di un Mutamento del Controllo (come infra definito), accertamento da considerarsi avvenuto ove il presidente del consiglio di amministrazione di NewCo (o, in sua assenza, il vice presidente) abbia riconosciuto la ricorrenza di un Evento Rilevante o di un Caso di Inadempimento o di un Mutamento del Controllo.
"Evento Rilevante": si intende:
(i) qualunque attività che possa ragionevolmente condurre alla conclusione di una qualsiasi operazione di trasferimento avente per oggetto la partecipazione detenuta da NewCo in Camfin (la "Partecipazione Camfin") o la partecipazione detenuta da Camfin, anche per il tramite di Camfin Partecipazioni S.p.A., in Pirelli e pari al 26,19% (la "Partecipazione Pirelli"), eccezione fatta e senza pregiudizio per gli impegni sussistenti in connessione con il bond exchangeable ("€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A."; il "Bond") e, nei limiti consentiti dal Patto, per l’eventuale svolgimento delle attività funzionali alla valorizzazione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli e delle previsioni relative alla disposizione delle azioni NewCo, della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli; (ii) qualsiasi evento per effetto del quale il Patto sia venuto meno, sia stato risolto o abbia comunque perduto di efficacia, anche in via anticipata rispetto alla sua scadenza, non imputabili a L54 ovvero per il suo mancato rinnovo – incluso il caso in cui si tratti di un ulteriore rinnovo dopo il primo – ad opera di MTP, MTPP, GP o NP; (iii) la mancata modifica dello statuto di Nuova Camfin (come infra definita) per qualunque ragione diversa dalla mancata approvazione della delibera per effetto del voto contrario di L54.
"Materie Assembleari Fondamentali": una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci della Società o di Camfin:
a. modifiche statutarie di qualsiasi natura (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, aumenti e riduzioni del capitale sociale - ivi inclusi quelli di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile -, prestiti obbligazionari convertibili, fusioni, scissioni e trasformazioni, proroga del termine di durata, liquidazione e revoca dello stato di liquidazione); b. distribuzione di dividendi, utili e riserve disponibili; c. decisioni in merito a piani di stock option; d. decisioni in merito all’acquisto, alienazione, annullamento di, ed altre operazioni su, azioni proprie; e. approvazione di atti gestionali per il compimento dei quali il Consiglio di amministrazione dovesse richiedere l’autorizzazione preventiva dei soci ai sensi dello statuto sociale; f. la nomina, sostituzione, revoca, determinazione del numero, degli emolumenti e della durata della carica di amministratori e dei sindaci della Società o di Camfin, fatta eccezione per l’ipotesi in cui gli stessi siano stati nominati in conformità al Patto, nonché, se previsto, la nomina, sostituzione, revoca e determinazione del numero e dei poteri del o dei direttore/i generale/i; g. la nomina, sostituzione, revoca e determinazione del numero dei liquidatori della Società o di Camfin; h. nomina e determinazione dei poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione; i. decisioni da adottarsi nel contesto del processo di quotazione della Società;
"Materie Assembleari Rilevanti": una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci della Società o di Camfin:
a. promozione di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci e loro rinuncia o transazione; b. decisioni da adottarsi in relazione a procedure fallimentari, piani di risanamento e/o ristrutturazione o liquidazione della Società o di Camfin.
"Materie Consiliari Riservate": una qualsiasi delle seguenti materie di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società o di Camfin:
a. qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, concernenti beni immobili o mobili (diversi da azioni e warrant emessi da Pirelli e/o Camfin e altri strumenti finanziari che consentano la sottoscrizione di azioni emesse da Pirelli e/o Camfin, con riferimento ai quali le Parti applicheranno quanto infra previsto in materia di disposizione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli), da parte della Società ovvero di Camfin o di società controllate per un valore superiore ad Euro 250.000,00 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate; b. fusioni, scissioni, trasformazione e liquidazione nonché qualsiasi altra operazione straordinaria avente un valore superiore a Euro 250.000,00 per operazione o serie di operazioni collegate, relative alla Società ovvero a Camfin o a società controllate; c. qualsivoglia operazione che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’offerta pubblica d’acquisto su società quotate su un mercato regolamentato, nonché qualunque decisione relativa all’offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF; d. aumenti di capitale in qualsiasi forma ed emissione di altri strumenti finanziari relativi alla Società ovvero a Camfin o a società controllate; e. assunzione, da parte della Società ovvero di Camfin o di società controllate, in qualsiasi forma e per qualunque finalità, di debito di natura finanziaria, fatta eccezione per l’utilizzo di linee di conto correnti esistenti in capo alla Società e/o Camfin o a società controllate alla Data del Signing ai fini dell’ordinaria attività; f. la nomina, sostituzione, revoca, determinazione del numero e della durata della carica di amministratori e dei sindaci delle società controllate e di Pirelli, fatta eccezione per l’ipotesi, nel caso di Pirelli, in cui gli stessi siano stati nominati in conformità alle disposizioni del Patto; g. determinazione e verifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società o di Camfin investiti di particolari cariche e dei dirigenti che compongono l’alta direzione, con riferimento alla Società ovvero a Camfin o a società controllate; h. qualsiasi contratto stipulato od operazione effettuata dalla Società ovvero da Camfin o da altre società controllate con parti correlate alle medesime; i. determinazioni o proposte del Consiglio di amministrazione in merito a deliberazioni da proporre all’Assemblea della Società ovvero di Camfin; l. determinazioni in merito all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea di Camfin, Pirelli, di società controllate fatto salvo quanto indicato alla lett (f); m. nomina dei consulenti e determinazione dei relativi compensi; n. adozione del business plan e del budget annuale della Società ovvero di Camfin o di società controllate e modifiche, aggiornamenti o integrazioni; o. determinazione e scelta dei criteri per l’effettuazione di impairment test e per la determinazione del Value in use da parte della Società ovvero da Camfin o da società controllate, inclusa la nomina degli esperti per l’effettuazione di impairment test di dette società; p. modifica rilevante dei (e nell’applicazione dei) Principi Contabili applicati dalla Società e da Camfin; q. con riferimento a Camfin qualunque decisione e/o operazione relativa al Bond, al suo eventuale rifinanziamento o all’esercizio di qualunque diritto derivante dallo stesso; r. nomina e determinazione dei poteri del/dei consiglieri di amministrazione con deleghe della Società, di Camfin e delle società controllate; s. con riferimento alle partecipate di Camfin (diverse da Pirelli), qualunque decisione comprese alle precedenti lettere da (a) a (r) e (u) nella misura in cui rientri nella sfera di competenza della Società o di Camfin; t. con riferimento alle controllate di Camfin qualunque decisione compresa alle precedenti lettere da (a) a (r) e (u) nella misura in cui risulti applicabile a tale controllata; u. qualunque operazione – fermi i divieti e gli impegni assunti dalle Parti ai sensi del Patto – ricompresa tra quelle relative agli atti di disposizione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli.
"Materie Strategiche Pirelli": una qualsiasi delle seguenti materie (quale che sia l’organo competente a deliberare): (i) delibere di competenza dell’assemblea degli azionisti di Pirelli ovvero dell’assemblea straordinaria delle sue Controllate Rilevanti; (ii) accordi di joint venture o di partnership relativi a Pirelli o a Controllate Rilevanti di contenuto strategico ovvero qualunque altra operazione straordinaria che comporti una modifica rispetto al perimetro di attività del gruppo o ai piani strategici approvati dal Consiglio di amministrazione di Pirelli, (iii) qualunque atto o operazione, diversa dalle precedenti, che se attuata possa determinare una passività non irrilevante od un evento sostanzialmente negativo o pregiudizievole o un mutamento significativo della situazione di Pirelli in caso di exit dall’investimento da parte di Camfin.
"Materie Rilevanti Pirelli": una qualsiasi delle seguenti materie (quale che sia l’organo competente a deliberare): (i) operazioni di carattere straordinario; (ii) la definizione delle linee guida del business plan o l’adozione di piani strategici o previsionali che comportino una significativa discontinuità con quelli precedenti; (iii) la sostituzione/nomina di figure manageriali chiave di Pirelli o delle sue Controllate Rilevanti; (iv) la chiusura di settori di attività o l’avvio di rilevanti processi di ristrutturazione aziendale o finanziaria di Pirelli o delle sue Controllate Rilevanti.
"Mutamento del Controllo": fatte salve talune ipotesi specifiche che riguardano la persona del dott. Marco Tronchetti Provera produttive di effetti sia sul versante degli assetti proprietari (caso nel quale l'eventuale processo di valorizzazione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli sarà condotto da L54 in consultazione preventiva e vincolante con NP) sia della presenza e del contributo manageriale, che non rientrano nella definizione di Mutamento del Controllo, s’intende qualsiasi evento per effetto del quale (i) il dott. Marco Tronchetti Provera cessi di detenere il controllo solitario di MTP e/o di MTPP e/o di GP e/o di NP, ovvero (ii) il dott. Marco Tronchetti Provera cessi di detenere una partecipazione diretta, rappresentata da azioni con diritto di voto pieno nelle assemblee ordinarie e straordinarie di MTP almeno pari al 68% del capitale sociale con diritto di voto; ovvero (iii) MTP cessi di detenere una partecipazione diretta, rappresentata da azioni con diritto di voto pieno nelle assemblee ordinarie e straordinarie di MTPP pari al 100% del capitale sociale con diritto di voto di MTPP; ovvero (iv) MTPP cessi di detenere una partecipazione diretta, rappresentata da azioni con diritto di voto pieno nelle assemblee ordinarie e straordinarie di GP almeno pari al 57% del capitale sociale con diritto di voto di GP; ovvero (v) GP e MTPP cessino di detenere una partecipazione diretta, rappresentata da azioni con diritto di voto pieno nelle assemblee ordinarie e straordinarie, di NP complessivamente almeno pari all’85 % del capitale sociale con diritto di voto di NP (essendo considerato un caso di Mutamento di Controllo qualunque circostanza che, senza che siano modificate le percentuali di partecipazione al capitale ai sensi dei punti (ii), (iii), (iv) e (v), determini il verificarsi di una fattispecie di controllo congiunto con uno o più soggetti diversi dal dott. Marco Tronchetti Provera o da società direttamente e/o indirettamente controllate dallo stesso in via solitaria e non congiuntamente con altri). Non costituisce Mutamento del Controllo l’eventuale fusione fra MTP, MTPP, GP e NP, all’esito della quale il dott. Marco Tronchetti Provera detenga una partecipazione azionaria non inferiore al 40%.
"Proposta di Rinnovo" si intende la proposta da parte, congiuntamente, di MTP, MTPP, GP e NP inviata entro 60 giorni antecedenti la scadenza del Patto contenente l’offerta, irrevocabile ed incondizionata, a rinnovare il Patto a ciascun Investitore; la Proposta di Rinnovo dovrà essere aperta per l’accettazione sino alla scadenza del Patto.
"Sindacato di Blocco" si intende il sindacato di blocco avente ad oggetto azioni ordinarie Pirelli, come da ultimo rinnovato in data 15 aprile 2013 per un anno.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Lauro Sessantuno S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Via del Lauro 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08260080968, capitale sociale Euro 5.000.000,00.
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00860340157, capitale sociale Euro 1.345.380.534,66.
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 4.881.622,50.
2. Aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Soggetti aderenti al Patto Parasociale
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società:
- Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, C.F. e n. 11963760159 di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, capitale sociale interamente versato di Euro 75.132.170;
- Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, C.F. e n. 08025810964 di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, capitale sociale interamente versato di Euro 1.000.000, società interamente controllata da, e soggetta a direzione e coordinamento di, MTP;
- Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, C.F. e n. 03498200157 di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, capitale sociale interamente versato di Euro 91.130.749, società controllata da, e soggetta a direzione e coordinamento di, MTP;
- Nuove Partecipazioni S.p.A. con sede in Milano, via Lodovico Mancini n. 5, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08260080968, capitale sociale interamente versato di Euro 210.008.308;
- Lauro Cinquantaquattro s.r.l. con sede in Milano, via del Lauro n. 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07794690961, società interamente detenuta da Clessidra SGR S.p.A. per conto del fondo Clessidra Capital Partners II;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino, via Piazza San Carlo n. 156, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.00799960158, capitale sociale interamente versato di Euro 8.545.681.412,32;
- Unicredit S.p.A. con sede in Roma, via Alessandro Specchi n. 16, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00348170101, capitale sociale interamente versato di Euro 19.654.856.199,43.
Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
NEWCO
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale della Società, pari alla data di pubblicazione del presente estratto complessivamente a n. 5.000.000 azioni, ripartite tra i soci della stessa nel numero, nella categoria e nelle percentuali di seguito indicate:
Socio |
Quota di partecipazione |
|||
N. Azioni |
Categoria |
% |
||
NP |
2.739.996 |
A |
54,80% |
|
L54 |
1.189.530 |
B |
23,79% |
|
Intesa |
535.237 |
C |
10,70% |
|
UniCredit |
535.237 |
C |
10,70% |
|
Totale |
5.000.000 |
100,00% |
Le azioni rappresentative del capitale sociale di NewCo e oggetto del Patto sono suddivise in tre categorie: A (che possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da NP), B (che possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da L54) e C (che possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da Intesa e UniCredit), dotate dei diritti alle stesse attribuiti dallo statuto sociale. Il voto divergente non è ammesso con riferimento a ciascun portatore delle azioni di categoria.
Azioni di categoria A
Sino alla Data Rilevante, le azioni di categoria A sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni, nonché del diritto di co-vendita, del diritto di trascinamento e del diritto di chiedere al Consiglio di Amministrazione di NewCo (il "Diritto di Scissione"), a partire dal sesto anno successivo alla Data del Signing (come infra definita), la scissione totale non proporzionale di NewCo, con contestuale assegnazione pro-quota a società beneficiaria interamente controllate da ciascun azionista di un compendio patrimoniale che includa il pro-quota di tutti gli elementi dell’attivo e di tutti gli elementi del passivo, in proporzione alla partecipazione nel capitale della Società (la "Scissione").
Sino alla Data Rilevante le azioni di categoria A hanno diritto di voto pieno sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie di NewCo. A decorrere dalla Data Rilevante le Azioni di categoria A hanno un diritto di voto limitato ad un quinto delle azioni possedute.
Azioni di categoria B
Le azioni di categoria B sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni, nonché del diritto di prelazione, del diritto di co-vendita, del diritto di trascinamento, del Diritto di Scissione, del diritto – prima che sia approvato il progetto di scissione - di chiedere che la Scissione sia eseguita in sostanziale contestualità con la fusione di Camfin con NewCo (purchè NewCo detenga almeno il 95% di Camfin e sia intervenuto il delisting) (la "Fusione").
Azioni di categoria C
Le azioni di categoria C sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi (nei limiti di quanto infra in relazione al diritto di voto) attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni, nonché del diritto di co-vendita e del Diritto di Scissione.
Sino alla Data Rilevante le azioni di categoria C hanno diritto di voto pieno sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie di NewCo, fatta l’eccezione per le assemblee ordinarie di NewCo in materia di approvazione del bilancio d’esercizio, di promozione dell’azione sociale di responsabilità e di nomina e revoca delle cariche sociali, con riferimento alle quali ciascun socio titolare di azioni di categoria C ha un diritto di voto limitato alla metà delle Azioni possedute.
Dalla Data Rilevante:
- in tutte le assemblee ordinarie di NewCo e nelle assemblee straordinarie convocate per deliberare sulla Scissione, sulla Fusione ovvero sulla messa in liquidazione di NewCo, ciascun socio titolare di azioni di categoria C avrà un diritto di voto limitato ad un quinto delle azioni possedute;
- in tutte le assemblee straordinarie diverse da quelle indicate al punto a) che precede, ciascun socio titolare di azioni di categoria C avrà un diritto di voto limitato ad un terzo delle azioni possedute.
* * *
CAMFIN
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale le n. 478.077.004 azioni ordinarie di Camfin, pari al 60,99% del relativo capitale sociale, detenute da NewCo.
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PIRELLI
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale le n. 124.611.073 azioni ordinarie di Pirelli, pari al 26,19% del relativo capitale sociale, detenute da Camfin, anche per il tramite di Cam Partecipazioni S.p.A., e da Cam 2012 S.p.A. ai fini dell’esecuzione del Bond.
* * *
PRELIOS
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale le n. 12.461.232 azioni ordinarie di Prelios, pari circa al 14,8% del relativo capitale sociale, detenute da Camfin anche per il tramite di Cam Partecipazioni S.p.A..
3. Contenuti del Patto Parasociale
Statuti di NewCo e di Camfin
Con riferimento a NewCo, le regole di governance sono state riflesse, nella misura massima consentita dalla normativa, nello statuto sociale approvato dall’assemblea straordinaria di NewCo in data 4 giugno 2013 ("Data del Signing").
Per quanto attiene a Camfin, le Parti si sono impegnate a riflettere le regole di governance, nella misura massima consentita dalla normativa, nello statuto sociale di Camfin, fatta avvertenza che:
- in caso di delisting, sarà deliberata la fusione di Camfin in NewCo ("Nuova Camfin") e lo statuto di Nuova Camfin continuerà ad essere quello approvato da NewCo alla Data del Signing integrato con le disposizioni di cui al punto (ii) che segue;
- qualora, a seguito dell’Offerta non avvenga il delisting ma NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a deliberare la modifica dello statuto di Camfin con adozione di uno statuto che incorpori previsioni equivalenti a quelle contenute nello statuto di NewCo con riferimento a: (i) materie rilevanti, quorum deliberativi e diritti di veto; (ii) composizione e numero dei consiglieri di amministrazione e sindaci in conformità alle previsioni del Patto, (iii) inserimento tra le materie rilevanti, per la cui approvazione (quale che sia l’organo competente) sarà necessario il voto favorevole di almeno due consiglieri designati da L54 e uno dei consiglieri designato da Intesa e UniCredit (collettivamente, le "Banche"), di tutte le Materie Strategiche Pirelli nonchè di tutte le Materie Rilevanti Pirelli, le cui decisioni saranno assunte dai competenti organi di Pirelli previo esame del "Comitato Strategie" costituito all’interno del Consiglio di amministrazione di Pirelli in cui abbia luogo il coinvolgimento degli amministratori di Pirelli designati dalle Parti; (iv) le disposizioni in materia di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei comitati e del collegio sindacale di Pirelli in conformità alle previsioni del Patto;
- qualora, a seguito dell’Offerta avvenga il delisting e NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello Statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a deliberare la modifica dello statuto di Camfin con adozione dello statuto approvato da NewCo alla Data del Signing integrato con le disposizioni di cui al punto (ii) che precede, ove già non previste.
* * *
Organi sociali di NewCo e di Camfin
Per quanto riguarda il numero e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di NewCo e Camfin, il Patto prevede una disciplina differenziata a seconda che si faccia riferimento al periodo compreso sino alla Data Rilevante oppure al periodo successivo alla Data Rilevante.
Inoltre, per quanto attiene alla governance di Camfin, il Patto distingue a seconda che le azioni Camfin all’esito dell’Offerta restino quotate sul MTA ovvero abbia luogo il delisting, nonché a seconda che abbia luogo la fusione tra Camfin e NewCo ovvero NewCo disponga di una partecipazione in Camfin idonea a modificare lo statuto di Camfin.
NEWCO
Consiglio di Amministrazione di NewCo sino alla Data Rilevante
Le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di NewCo sia formato da 9 componenti, come di seguito indicato:
Soci |
N. Amministratori |
NP (quale titolare di azioni di Classe A) |
5 (compreso l’Amministratore Delegato) |
L54 (quale titolare di azioni di Classe B) |
2 (compreso il Presidente) |
Intesa (quale titolare di azioni di Classe C) |
1 |
Unicredit (quale titolare di azioni di Classe C) |
1 |
Collegio Sindacale di NewCo sino alla Data Rilevante
Le Parti si sono impegnate a far sì che il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati, indipendentemente dal rispettivo numero di azioni di categoria portate in assemblea:
Soci |
N. Sindaci |
NP (quale titolare di azioni di Classe A) |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
L54 (quale titolare di azioni di Classe B) |
1 sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e 1 sindaco supplente |
Intesa e Unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo |
Consiglio di Amministrazione di NewCo dalla Data Rilevante
Le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di NewCo sia formato da 9 componenti, come di seguito indicato:
Soci |
N. Amministratori |
NP (quale titolare di azioni di Classe A) |
2 |
L54 (quale titolare di azioni di Classe B) |
5 (tra cui il Presidente) |
Intesa (quale titolare di azioni di Classe C) |
1 |
Unicredit (quale titolare di azioni di Classe C) |
1 |
Collegio Sindacale di NewCo dalla Data Rilevante
Le Parti si sono impegnate a far sì che il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP (quale titolare di azioni di Classe A) |
1 sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale), e 1 sindaco supplente |
L54 (quale titolare di azioni di Classe B) |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Intesa e Unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo |
Sostituzione amministratori e sindaci
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di amministrazione, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato su designazione della Parte che aveva designato il consigliere cessato.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.
* * *
CAMFIN
Organi sociali sino alla Data Rilevante
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Camfin in carica
NP si impegna a fare quanto in proprio potere affinchè, nei limiti consentiti dalla legge e successivamente al completamento dell’Offerta, sia ottenuto il rinnovo dell’intero Consiglio di amministrazione di Camfin attualmente in carica e in scadenza con l’assemblea dei soci di Camfin che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.
Le Parti prendono atto che l’attuale Collegio Sindacale di Camfin, formato da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, scadrà all’assemblea dei soci di Camfin che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.
Consiglio di Amministrazione di Camfin senza modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting e NewCo non disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che, a partire dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione di Camfin sino alla Data Rilevante sia formato da 15 componenti, così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
6 (tra cui l’Amministratore Delegato), ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’accordo quadro sottoscritto il 30 luglio 2009 tra Camfin, GPI ed un pool di banche finanziatrici (l’"Accordo Quadro Camfin"), fino a che tale obbligo sarà vigente, nonché 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
L54 |
4 (tra cui il Presidente), di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
Intesa |
1 |
Unicredit |
1 |
Minoranze |
3 |
A tal fine, NewCo presenterà una propria lista composta da 15 candidati previamente comunicati dalle Parti.
Consiglio di Amministrazione di Nuova Camfin
In caso di fusione di Camfin in NewCo ("Nuova Camfin") e lo statuto di NewCo sia lo statuto di Nuova Camfin, la nomina, il numero e la composizione del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo quanto stabilito per il Consiglio di Amministrazione di NewCo sino alla Data Rilevante.
Consiglio di Amministrazione di Camfin con modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting ma NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Camfin sino alla Data Rilevante sia formato da 15 componenti così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
7 (tra cui l’Amministratore Delegato), ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
5 (tra cui il Presidente), di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
Intesa |
1 |
Unicredit |
1 |
Minoranze |
1 |
A tal fine, NewCo presenterà una propria lista composta da 15 candidati previamente comunicati dalle Parti.
Consiglio di Amministrazione di Camfin non quotata con modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta venga disposto il delisting e NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Camfin sino alla Data Rilevante sia formato da 9 componenti così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
5 (tra cui l’Amministratore Delegato), ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
2 (tra cui il Presidente) |
Intesa |
1 |
Unicredit |
1 |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di amministrazione, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato su designazione della Parte che aveva designato il consigliere cessato.
Collegio Sindacale di Camfin
Le Parti si sono impegnate a far sì che, a partire dal primo rinnovo integrale del Collegio Sindacale e qualora a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting, il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP |
- |
L54 |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Intesa e Unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Minoranze |
1 sindaco effettivo, il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale |
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta venga disposto il delisting e NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che il Collegio Sindacale della Società sino alla Data Rilevante sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
L54 |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Intesa e Unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo, il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.
* * *
Organi sociali dalla Data Rilevante
Consiglio di Amministrazione di Camfin senza modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui Camfin non sia stata incorporata in o fusa con NewCo e sia disciplinata dallo statuto in vigore alla Data del Signing, a partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Camfin sia formato da 15 componenti, così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
2, ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
8, tra cui il Presidente (che disporrà del casting vote e sarà incaricato della gestione corrente) |
Intesa |
1 |
unicredit |
1 |
Minoranze |
3 |
A tal fine, NewCo presenterà una propria lista composta da 15 candidati previamente comunicati dalle Parti.
Consiglio di Amministrazione di Nuova Camfin
In caso di fusione di Camfin in NewCo ("Nuova Camfin") e lo statuto di NewCo sia lo statuto di Nuova Camfin, la nomina, il numero e la composizione del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo quanto stabilito per il Consiglio di Amministrazione di NewCo sino alla Data Rilevante.
Consiglio di Amministrazione di Camfin con modifiche dello statuto
A partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, nell’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting ma NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Camfin sia formato da 11 componenti così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
2, ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
6 (tra cui il Presidente) |
Intesa |
1 |
Unicredit |
1 |
Minoranze |
1 |
A tal fine, NewCo presenterà una propria lista composta da 11 candidati previamente comunicati dalle Parti.
Consiglio di Amministrazione di Camfin non quotata con modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta venga disposto il delisting e NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che, a partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, il Consiglio di Amministrazione di Camfin sia formato da 9 componenti così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
2 (tra cui il Presidente), ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
5 (tra cui l’Amministratore Delegato) |
Intesa |
1 |
unicredit |
1 |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di amministrazione, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato su designazione della Parte che aveva designato il consigliere cessato.
Collegio Sindacale di Camfin
A partire dal primo rinnovo integrale del Collegio Sindacale e qualora a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting, le Parti si sono impegnate a far sì che, a partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
L54 |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Minoranze |
1 sindaco effettivo, il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.
Collegio Sindacale di Camfin con modifiche dello statuto
A partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, le Parti si sono impegnate a far sì che il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
L54 |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Intesa e Unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo, il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.
Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione di Camfin
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting, a partire dal primo rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che nei comitati istituiti dal Consiglio di amministrazione al proprio interno siano nominati:
(i) con riferimento al "Comitato per il Controllo Interno per i Rischi e per la Corporate Governance", i cui componenti saranno tutti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, 1 amministratore indicato da L54 (che assumerà la carica di presidente del Comitato), 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche e 1 amministratore indicato da NP;
(ii) con riferimento al "Comitato per la Remunerazione", i cui componenti saranno tutti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, 1 amministratore indicato da L54, 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche e NP, 1 amministratore indicato da NP.
* * *
Pattuizioni relative alla governance di Pirelli
Consiglio di Amministrazione di Pirelli
Ricorrendone le condizioni, NP si è impegnata a fare quanto in proprio potere affinchè successivamente alla data di completamento dell’Offerta almeno 2 componenti del Consiglio di amministrazione di Pirelli attualmente in carica (e in scadenza alla data dell'assemblea di Pirelli che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013) siano nominati su designazione di L54 attraverso la cooptazione ai sensi di statuto e di legge, con la precisazione che nel caso in cui uno degli amministratori che abbia comunicato le proprie dimissioni dovesse essere in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, anche il soggetto designato da L54 dovrà essere in possesso di detti requisiti di indipendenza.
A far tempo dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione di Pirelli fissato con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013, le Parti si sono impegnate a far sì che Camfin presenti una lista per l’elezione del Consiglio di amministrazione di Pirelli contenente 15 candidati così designati e che Camfin esprima il proprio voto nella assemblea di Pirelli a favore di tale lista:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
6, tra cui il Presidente e Amministratore Delegato nella persona del dott. Marco Tronchetti Provera, di cui un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
L54 |
4, tra cui il Vice-Presidente, di cui due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
Intesa e Unicredit congiuntamente |
2 |
Minoranze |
i rimanenti |
In occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo a quello nominato con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016, il Consiglio di amministrazione sarà composto in coerenza e nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo.
Qualora la Data Rilevante si verifichi prima del termine indicato alla lett. (i) della definizione "Data Rilevante", le Parti si sono impegnate a fare quanto necessario affinché si ottenga il rinnovo del Consiglio di amministrazione con uno composto in coerenza e nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo.
A decorrere dalla Data Rilevante, le Parti si sono impegnate a far sì che Camfin presenti una lista per l’elezione del Consiglio di amministrazione di Pirelli contenente 15 candidati così designati e che Camfin esprima il proprio voto nella assemblea di Pirelli a favore di tale lista:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
4, di cui due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
L54 |
6, tra cui il Presidente e Amministratore Delegato, di cui un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
Intesa e Unicredit congiuntamente |
2 |
Minoranze |
i rimanenti |
Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli
Con riferimento ai comitati attualmente costituiti dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli al proprio interno, le Parti si sono impegnate ciascuna a fare quanto in proprio potere affinchè al loro interno siano nominati:
- con riferimento al "Comitato per il Controllo Interno per i Rischi e per la Corporate Governance", i cui componenti saranno tutti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, 1 amministratore indicato da L54 (che assumerà la carica di presidente del Comitato), 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche e 1 amministratore indicato da NP;
- con riferimento al "Comitato Strategie", 1 amministratore indipendente indicato congiuntamente dalle Banche, 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche, 1 amministratore indicato da NP ed almeno 1 amministratore indicato da L54;
- con riferimento al "Comitato per le nomine e per le Successioni", 2 amministratori indicati dagli Investitori, di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili e 2 amministratori indicati da NP, di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili;
- con riferimento al "Comitato per la Remunerazione", i cui componenti saranno tutti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, 1 amministratore indicato da L54, 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche e NP, 1 amministratore indicato da NP.
Collegio Sindacale di Pirelli
A far tempo dal primo rinnovo del Collegio Sindacale fissato con l’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, le Parti si sono impegnate a far sì che Camfin eserciti tutti i diritti in relazione alla nomina del collegio sindacale di Pirelli per fare in modo che sia eletto 1 sindaco effettivo designato dagli Investitori. A tal fine, ciascuna parte si è impegnata a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Società e/o Camfin, a seconda dei casi, presenti, in conformità alla legge e allo statuto di Pirelli, la lista di candidati contenente, al primo posto, il candidato indicato dagli Investitori alla carica di sindaco elettivo.
* * *
Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A.
Ove ricorrano le condizioni, NP si è impegnata a fare quanto in proprio potere affinchè successivamente alla data di completamento dell’Offerta almeno 1 componente del Consiglio di amministrazione di Prelios S.p.A. sia nominato su designazione di L54.
* * *
Consultazione preventiva
Consultazione relativa alla Società e a Camfin
Le Parti si sono impegnate a consultarsi – al fine di discutere e concordare in buona fede, tenuto conto dell’interesse di Camfin, una comune linea di condotta - prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria e di ogni Consiglio di Amministrazione e/o Comitato Esecutivo (ove esistente) della Società o di Camfin nel corso dei quali siano poste in discussione una o più delle Materie Assembleari Fondamentali o delle Materie Assembleari Rilevanti o delle Materie Consiliari Riservate.
Se, all’esito della consultazione, ciascuna Parte dichiari la propria intenzione di votare in modo concorde rispetto alla proposta (indipendentemente se in senso favorevole o sfavorevole), la stessa farà sì che, nei limiti consentiti dalla legge, gli amministratori da essa designati si esprimano coerentemente alla decisione adottata.
Situazione di dissenso e diritti di veto
In difetto di accordo su una comune linea di condotta in sede di consultazione (la "Situazione di Dissenso") ciascuna Parte potrà inviare all’altra una comunicazione con cui viene dato atto che si è verificata una Situazione di Dissenso e la questione sarà portata all’attenzione del presidente del consiglio di amministrazione di NP, del presidente del consiglio di amministrazione di L54, dell’amministratore delegato di Intesa e dell’amministratore delegato di UniCredit, che avranno il compito di discutere con l’intento di ricercare una soluzione alla Situazione di Dissenso.
Qualora venga raggiunta una soluzione concordata, le Parti faranno sì che, nei limiti consentiti dalla legge, gli amministratori designati si esprimano coerentemente alla decisione adottata.
Se la consultazione si conclude senza il raggiungimento di una posizione concordata, le Parti nel caso in cui la Situazione di Dissenso riguardi:
- una delle Materie Assembleari Fondamentali con riferimento alle quali non consti il consenso della maggioranza assoluta delle azioni di Categoria B e consti il dissenso di almeno il 70% delle azioni di Categoria C;
- una delle Materie Consiliari Riservate con riferimento alle quali non consti il consenso di (i) almeno 2 amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria B e di almeno 1 amministratore tratto dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria C, fatta eccezione per le ipotesi di cui alle lett. (e) e (n) dell’elenco delle Materie Consiliari Riservate per le quali è richiesto il solo voto favorevole ed il consenso (con riferimento, a seconda dei casi, al Consiglio di amministrazione della Società e di Camfin) di almeno 2 amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria B; ovvero
- una delle Materie Assembleari Rilevanti con riferimento alle quali non consti il consenso dei soci titolari di azioni di Categoria B,
s’impegnano a fare in modo che la proposta sia ritirata e, in ogni caso, che la relativa decisione non sia adottata, essendo convenuto che, per tutta la durata del Patto, le Parti sono irrevocabilmente impegnate a far sì che le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società e di Camfin, sia in prima che nelle successive convocazioni, aventi ad oggetto:
- le Materie Assembleari Fondamentali siano assunte solo ove consti il voto favorevole dei soci titolari di azioni di Categoria B e non consti il voto contrario di soci titolari di almeno il 70% delle azioni di Categoria C; ovvero
- le Materie Assembleari Rilevanti siano assunte solo ove consti il voto favorevole dei soci titolari di azioni di Categoria B.
Con riferimento alle Materie Consiliari Riservate, le Parti si sono impegnate a fare sì che tali materie siano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione della Società e di Camfin, a seconda dei casi, senza che le stesse possano essere in alcun modo delegate. Inoltre, le Parti si sono impegnate a fare sì che nessuna decisione in merito alle Materie Consiliari Riservate sia assunta senza il voto favorevole ed il consenso (con riferimento, a seconda dei casi, al Consiglio di amministrazione della Società e di Camfin) di almeno 2 amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria B e di almeno 1 amministratore tratto dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria C, fatta eccezione per le ipotesi di cui alle lett. (e) e (n) dell’elenco delle Materie Consiliari Riservate per le quali è richiesto il solo voto favorevole ed il consenso (con riferimento, a seconda dei casi, al Consiglio di amministrazione della Società e di Camfin) di almeno 2 amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria B.
Sino alla Data Rilevante, per le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società, sia in prima che nelle successive convocazioni, aventi ad oggetto una delle Materie Assembleari Fondamentali nonché in relazione alle Materie Consiliari Riservate sarà altresì necessario, rispettivamente, anche il consenso espresso della maggioranza assoluta delle azioni di categoria A, ovvero di almeno due amministratori tratti dalla lista dei soci titolari di azioni A, essendo inteso che, successivamente alla Data Rilevante, il consenso espresso della maggioranza assoluta delle azioni di categoria A in merito alle Materie Assembleari Fondamentali nonché in relazione alle Materie Consiliari Riservate non sarà più necessario.
Consultazione relativa a Pirelli
Sono sottoposte, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, alla consultazione preventiva delle Parti talune materie di più rilevante interesse relative a Pirelli, impegnandosi MTP a fare in modo che, con cadenza almeno trimestrale ed in ogni caso ove ciò sia richiesto da una delle Parti, sia fornita un’informativa relativa all’andamento e allo sviluppo gestionale di Pirelli o sue società controllate, alla politica degli investimenti ed alle linee di indirizzo strategico.
Le Parti si sono impegnate a far sì che gli impegni di consultazione preventiva previsti in relazione alla Società e a Camfin si applicano ogni qual volta, a prescindere dall’organo sociale di Pirelli o delle sue Controllate Rilevanti competente, siano poste in discussione una o più delle Materie Strategiche Pirelli.
Con riferimento alle Materie Strategiche Pirelli, in difetto di accordo su una comune linea di condotta, si applicherà la disciplina prevista per la Situazione di Dissenso prevista per la Società e Camfin. Pertanto, qualora venga raggiunta una soluzione concordata, le Parti faranno quanto in loro potere affinché gli amministratori designati in Pirelli si esprimano coerentemente alla decisione adottata. Se, invece, la consultazione si conclude senza il raggiungimento di una posizione concordata, le Parti nel caso in cui la Situazione di Dissenso riguardi una Materia Strategica di Pirelli e non consti il consenso espresso di L54, dovranno fare in modo che la proposta sia ritirata e, in ogni caso, che la relativa decisione non sia adottata.
Con riferimento alle Materie Rilevanti Pirelli, le decisioni relative a tali materie saranno assunte dai competenti organi di Pirelli previo esame del "Comitato Strategie", in cui abbia luogo il coinvolgimento degli amministratori di Pirelli designati dalle Parti.
Principi relativi alla valorizzazione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli
Con riferimento alla Partecipazione Camfin e alla Partecipazione Pirelli, sino alla scadenza del terzo mese successivo alla Data Rilevante, ogni decisione in merito alla vendita e/o alle modalità del processo di valorizzazione di tali partecipazioni dovrà essere concordata tra le Parti.
Ove non sia verificato un caso di anticipazione della Data Rilevante conseguente ad un Evento Rilevante e/o ad un Caso di Inadempimento e/o ad un Mutamento di Controllo, a NP è riconosciuta la facoltà di avviare, sentite L54 e le Banche, nei tre mesi antecedenti la Data Rilevante le attività preparatorie ad un eventuale processo di valorizzazione della Partecipazione Camfin o della Partecipazione Pirelli e, nel periodo compreso tra la Data Rilevante e la scadenza del terzo mese successivo alla stessa, contatti esplorativi per l’eventuale valorizzazione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli. In ogni caso, nessuna decisione al riguardo e né alcun atto di trasferimento della Partecipazione Camfin o della Partecipazione Pirelli potranno essere assunti in assenza del consenso espresso di tutte le Parti, impregiudicato, il diritto di trascinamento riconosciuto a NP quale titolare delle azioni di categoria A ai sensi dell’art. 11 dello statuto della Società.
Per quanto attiene al suddetto diritto di trascinamento, l’art. 11 dello statuto della Società prevede che, a decorrere dal 4 giugno 2017 e fino allo scadere dei 90 giorni successivi alla medesima data, i soci titolari di azioni di categoria A potranno trasferire ai termini e condizioni previsti dallo statuto tutte le azioni detenute nella Società nel caso in cui abbiano procurato ovvero ricevuto un’offerta irrevocabile ed incondizionata, di acquisto da parte di un soggetto non qualificabile come parte correlata e di buona fede che preveda:
(i) l’impegno irrevocabile ed incondizionato da parte dell’offerente ad acquistare tutte le azioni di categoria B e di categoria C a termini e condizioni identiche a quelli offerti per l’acquisto delle azioni di categoria A;
(ii) il pagamento di un corrispettivo in denaro, da versare integralmente all’atto del trasferimento, identico a quello offerto e accettato dai soci titolari di azioni di categoria A;
(iii) l’esclusione del rilascio da parte dei soci titolari di azioni di categoria B e dei soci titolari di azioni di categoria C di qualsivoglia dichiarazione e garanzia con riferimento alle azioni, la Società, il suo valore o la sua situazione patrimoniale o economica e senza assunzione di obblighi di risarcimento, indennizzo o penali.
I Soci A potranno accettare l’offerta e, in tal caso, richiederanno ai soci titolari di azioni di categoria B e ai soci titolari di azioni di categoria C (che avranno l’obbligo di vendere) di trasferire al terzo acquirente tutte le azioni detenute nella Società. In caso di esercizio del diritto di trascinamento delle azioni A non troverà applicazione il Diritto di Prelazione di cui infra.
A partire dalla scadenza del terzo mese successivo alla Data Rilevante, L54 sarà libera di assumere qualunque decisione in merito alla vendita sia della Partecipazione Camfin sia della Partecipazione Pirelli. Al riguardo, in deroga a quanto precede e agli impegni a non effettuare alcun atto di trasferimento della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli di cui infra, L54 potrà assumere qualunque decisione al riguardo, impegnandosi le altri Parti a prestare ogni più ampia collaborazione e far sì che tutte le decisioni assunte da L54 con riferimento al trasferimento della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli siano puntualmente eseguite ed attuate, dagli organi competenti della Società, di Camfin e loro controllate in conformità alle istruzioni di L54, fermo quanto previsto al successivo paragrafo.
Per quanto attiene al diritto di trascinamento spettante alle azioni di categoria B, l’art. 10 dello statuto sociale prevede che a decorrere dal 4 settembre 2017 ovvero, se precedente, dalla Data Rilevante qualora ricorra la fattispecie di cui al (ii) della definizione, il socio titolare di azioni di categoria B potrà trasferire ai termini e condizioni previsti dallo statuto tutte le azioni detenute nella Società nel caso in cui abbia procurato ovvero ricevuto un’offerta avente ad oggetto il trasferimento di tutte le azioni di categoria B di sua proprietà e anche di tutte le azioni di categoria A e di tutte le azioni di categoria C e preveda un corrispettivo per la compravendita identico a quello offerto al Socio e comunque almeno pari al valore di recesso, come identificato e definito nello Statuto della Società.
Il Socio titolare di azioni di categoria B qualora intenda accettare l’offerta per tutte le azioni detenute, avrà il diritto di richiedere, previa consultazione con i Soci C, ai Soci A e ai Soci C (che avranno l’obbligo di vendere) di trasferire al terzo acquirente, ai medesimi termini e condizioni, tutte le azioni detenute nella Società. In caso di esercizio del diritto di trascinamento delle azioni B non troverà applicazione il Diritto di Prelazione.
Disposizioni relative al trasferimento delle azioni di NewCo, alla Partecipazione Camfin e alla Partecipazione Pirelli
Disposizioni relative alle azioni di NewCo
Ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto della Società, per un periodo di 5 anni dalla Data del Signing, le azioni di NewCo potranno essere cedute con il previo consenso di tutti i soci.
In virtù delle previsioni del Patto, qualora gli azionisti titolari di azioni di categoria C intendano cedere, anche in parte, azioni di categoria C di loro titolarità, le Parti si incontreranno per definire, in buona fede, forme e modalità volte alla ricerca di potenziali investitori. Resta inteso che il consenso al trasferimento di dette azioni ad acquirenti individuati di comune accordo non sarà irragionevolmente negato dagli altri soci di NewCo.
Diritto di prelazione
Ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto della Società, a partire dalla scadenza del quinto anno successivo alla Data del Signing e fatte salve le ipotesi previste per il diritto di co-vendita e quelle che prevedono il diritto di trascinamento delle azioni di categoria A e/o il diritto di trascinamento delle azioni di categoria B, qualora alcuno dei soci titolari di azioni di categoria A ovvero alcuno dei soci titolari di azioni di categoria C intenda trasferire a terzi le proprie azioni, i soci titolari di azioni di categoria B avranno il diritto di prelazione (il "Diritto di Prelazione"). Il Diritto di Prelazione può essere esercitato da ciascun Socio B sulla totalità ovvero anche solo su parte delle azioni in vendita.
Diritto di co-vendita
A partire dalla scadenza del quinto anno successivo alla Data del Signing e fermo restando il Diritto di Prelazione, qualora uno qualsiasi dei soci (il "Socio Oblato") procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo per l’acquisto di tutta o parte della partecipazione detenuta dal Socio Oblato nella Società, ciascuno degli altri soci avrà la facoltà di chiedere che il Socio Oblato faccia sì che il potenziale acquirente acquisti anche tutte le azioni detenute nella Società dagli stessi detenute.
Disposizioni relative alla Partecipazione Camfin
Le Parti si sono impegnate a far sì che non sia effettuata e la Società non effettui alcun atto di trasferimento della Partecipazione Camfin.
Per tutta la durata del Patto, nessuna Parte potrà effettuare alcuna operazione di acquisto su azioni, diritti d’opzione, obbligazioni, warrant, strumenti finanziari (anche non partecipativi) e/o titoli e/o diritti di qualunque natura (incluse le opzioni put e call) rappresentativi del capitale sociale di Camfin, fatta unicamente eccezione per (a) i trasferimenti di azioni Camfin in adempimento degli impegni dell’Offerta e dell’obbligo di acquisto ex art. 108 TUF e in esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 TUF; (b) le eventuali operazioni di copertura delle Banche; (c) le eventuali operazioni di acquisto consentite dall’Accordo Quadro ovvero preventivamente concordate dalle Parti e sempre che tali operazioni non determinino l’insorgenza dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto.
I presenti impegni non costituiscono limitazione o vincolo per L54 e/o Intesa e/o UniCredit di effettuare attività di trading, advisory e lending per conto proprio ovvero di propri clienti, ovvero per conto ma nell’interesse esclusivo dei fondi gestiti da tali soggetti o loro controllate a condizione che (a) qualora tale attività sia svolta nei periodi rilevanti ai fini dell’adeguamento del Corrispettivo dell’OPA ai sensi delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF o del Regolamento Emittenti, tale attività si svolga nei limiti delle soglie di irrilevanza per l’adeguamento del corrispettivo previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari, e che (b) da tale attività non si determinino le condizioni per l’insorgenza dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto su azioni Camfin e/o Pirelli e che (c) l’attività di trading di Intesa e/o UniCredit su azioni Pirelli sia comunque condotta con modalità tali per cui la partecipazione rispettivamente detenuta da ciascuna società appartenente ai rispettivi gruppi bancari in Pirelli non superi, in ogni momento, di oltre lo 0,25% le percentuali di partecipazione rispettivamente detenuta in Pirelli alla Data del Signing.
Disposizioni relative alla Partecipazione Pirelli
Fatti salvi e senza pregiudizio per gli impegni sussistenti in capo a Camfin in virtù del Bond e del Sindacato di Blocco, le Parti (nonché i Partner MTP) si sono impegnate a far sì che, salvo diverso accordo scritto e per tutta la durata del Patto, non sia effettuata e Camfin non effettui alcuna atto di trasferimento avente ad oggetto la Partecipazione Pirelli.
In caso di richiesta di conversione dei Bond in azioni Pirelli, le Parti si sono impegnate a consultarsi in buona fede con l’obiettivo di raggiungere il consenso circa le possibili soluzioni operative idonee a far fronte a dette richieste nell’ambito dei diritti spettanti a Camfin e a Cam 2012 S.p.A. ai sensi della documentazione relativa al Bond.
Ulteriori impegni
Ciascuna delle Parti si è impegnata a non sollecitare, promuovere, negoziare, discutere o concludere accordi relativi all’esercizio del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva concertazione e/o consultazione con riferimento alla Società, a Camfin e/o sue controllate e/o a Pirelli.
Ciascuna delle Parti si è impegnata a non porre in essere alcun atto o comportamento che possa fare sorgere a carico loro o di qualsiasi parte del Patto, in via individuale o in via solidale, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su azioni Pirelli.
Adesioni ad offerte pubbliche su azioni Pirelli
Qualora soggetti diversi dalle Parti promuovano un’offerta pubblica totalitaria sulle azioni ordinarie Pirelli, le Parti valuteranno insieme i termini e le condizioni della predetta offerta.
Ove le Parti dovessero raggiungere una posizione condivisa ciascuna Parte informerà i consiglieri da essa designati in Camfin, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, dell’esito della decisione e farà quanto in proprio potere affinchè i consiglieri di Camfin da ciascuna di loro designati tengano un comportamento coerente con tale posizione. Qualora, viceversa, non sia stata raggiunta una posizione condivisa, la decisione di aderire all’offerta sarà assunta e considerata valida e vincolante per tutte le Parti, ove consti l’espresso consenso scritto di almeno 3 fra MTP, L54, Intesa e UniCredit.
Qualora la proposta di aderire all’offerta non raggiunga il quorum sopra indicato, ciascuna Parte farà quanto in proprio potere affinchè i consiglieri di Camfin da ciascuna di loro designati tengano un comportamento coerente con tale posizione e non consentano a Camfin di aderire all’offerta. Viceversa, qualora la proposta di aderire all’offerta raggiunga il quorum sopra indicato, ciascuna Parte farà quanto in proprio potere affinchè i consiglieri di Camfin da ciascuna di loro designati tengano un comportamento coerente con tale posizione e assicurino che Camfin aderisca all’offerta per l’intera Partecipazione Pirelli.
4. Durata del Patto
Il Patto sarà efficace per un periodo di 3 anni (il "Termine").
Nei novanta giorni precedenti la scadenza del Termine, le Parti si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo del Patto per un periodo di 3 anni. Ciascuna Parte avrà la facoltà di proporre alle altre il rinnovo del Patto, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutte le Parti entro la scadenza del Termine. Resta inteso che, in caso di mancato rinnovo del Patto alla scadenza del Termine, le disposizioni del Patto che si riferiscono a periodi successivi al Termine rimarranno prive di qualsiasi effetto tra le Parti.
In deroga a quanto precede, in caso di Proposta per Rinnovo, ove L54 abbia accettato tale proposta, il Patto si intenderà rinnovato per un periodo di 3 anni tra MTP, MTPP, GP e/o NP e L54 e le ulteriori Parti che abbiano accettato la predetta Proposta di Rinnovo.
Ciascuna Parte potrà dichiarare risolto e/o recedere, con effetto immediato, dal Patto al verificarsi: (i) di un Mutamento di Controllo (ii) di un Evento Rilevante; ovvero (iii) di un Caso di Inadempimento.
5. Deposito del Patto
Una copia del Patto è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge in data 7 giugno 2013.
6. Controllo
Alla data di pubblicazione dell’estratto del Patto:
- NP detiene il controllo di diritto ai sensi dell’art. 93 TUF su NewCo in forza della titolarità di n. 2.739.996 azioni di categoria A di NewCo, pari al 54,80% del capitale sociale.
- NewCo detiene il controllo di diritto ai sensi dell’art. 93 TUF su Camfin in forza della titolarità di n. 478.077.004 azioni ordinarie di Camfin, pari al 60,99% del relativo capitale sociale;
- Non esiste alcun soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo su Pirelli e su Prelios.
7. Tipo di Patto
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF contenute nel Patto rilevano ex art. 122 comma primo e comma quinto, lett. a) e b) del TUF.
8. Organi del Patto
Il Patto Parasociale non prevede l’istituzione di organi per il suo funzionamento.
9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
8 giugno 2013
[CQ.8.13.1]
PRELIOS S.P.A.
Premesso che in data 6 maggio 2013 è stato sottoscritto tra le Parti un accordo preliminare per la sottoscrizione di un nuovo patto parasociale – subordinatamente all’avverarsi di alcune condizioni ivi stabilite nonché alla risoluzione del previgente patto parasociale, poi avvenuta l’8 maggio 2013 – si riassume di seguito il contenuto del nuovo patto parasociale, sottoscritto in conformità con gli impegni assunti nel predetto accordo preliminare.
Il presente estratto, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 della delibera Consob 11971/1999, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.comunitamente all’estratto pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore contenente le informazioni previste dall’art. 129 della predetta delibera Consob.
* * *
Ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, si comunica che, in data 20 settembre 2013, Camfin S.p.A. ("Camfin"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") e Massimo Moratti, quest’ultimo anche in nome e per conto di C.M.C. S.p.A. e Istifid S.p.A. (congiuntamente, "Massimo Moratti"), (Camfin, Intesa Sanpaolo e Massimo Moratti sono di seguito indicati congiuntamente come le "Parti" e ciascuno di essi come una "Parte") hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto Prelios S.p.A. ("Prelios" o la "Società") e, tramite esso, disciplinare alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione nella Società (il "Patto").
1. Tipo di accordo
Accordo di blocco ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Prelios S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 27, capitale sociale di Euro 189.896.923,40 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 394.793.383 azioni (prive di valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari conferiti al Patto
La seguente tabella indica il numero delle azioni ordinarie Prelios conferite al Patto da ciascuna Parte (le "Azioni Conferite"), la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle Azioni Conferite, delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società e dell’intero capitale sociale Prelios.
Numero Azioni Conferite |
% sul totale Azioni Conferite |
% sul totale azioni ordinarie Prelios |
% sul totale capitale sociale Prelios |
|
Camfin |
33.263.506 |
91,468 |
12,00 |
8,426 |
Intesa Sanpaolo |
2.535.561 |
6,972 |
0,915 |
0,642 |
Massimo Moratti (*) |
567.404 |
1,560 |
0,204 |
0,144 |
Totale |
36.366.471 |
100,00 |
13,119 |
9,212 |
(*) di cui n. 340.251 azioni tramite C.M.C. S.p.A. e n. 122.141 azioni fiduciariamente intestate ad ISTIFID S.p.A.
Le disposizioni del Patto troveranno applicazione con riferimento alle eventuali ulteriori azioni ordinarie Prelios che le Parti dovessero ricevere in assegnazione o sottoscrivere, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona, a fronte di diritti spettanti alle Azioni Conferite nel contesto di aumenti gratuiti o in opzione del capitale sociale, o di assegnazione proporzionale di azioni proprie a titolo di dividendo in natura, o dell’esercizio di warrant o di altri diritti di conversione assegnati proporzionalmente agli azionisti (diversi dal prestito convertendo emesse da Prelios in data 26 agosto 2013, il "Convertendo"), e in ogni caso a condizione che dette assegnazioni o sottoscrizioni non determinino l’insorgenza dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto su azioni Prelios. Per chiarezza, non saranno considerate quali Azioni Conferite: (i) le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione del Convertendo; (ii) le azioni speciali di categoria B, convertibili in azioni ordinarie (le "Azioni B") e le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione di Azioni B (incluse sia le azioni ordinarie, delle quali la conversione sia contestuale all’acquisizione di Azioni B, sia quelle, delle quali la conversione sia successiva); e (iii) le azioni acquisite per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione spettanti alle azioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) e dei diritti di opzione sulle azioni possedute dalle Parti e non conferite al Patto.
3.1 Adesione di attuali o futuri azionisti di Prelios
Le Parti si sono riservate di consentire a che attuali o futuri azionisti di Prelios aderiscano al Patto, conferendo e assoggettando alle obbligazioni e agli impegni nascenti dallo stesso tutte o parte delle azioni Prelios detenute, a condizione che vi sia il consenso unanime delle Parti e che tali adesioni non determinino l’insorgenza di alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto su azioni Prelios. Le Parti hanno prestato il loro consenso a che UniCredit S.p.A. ("UniCredit") aderisca al Patto successivamente alla sottoscrizione dello stesso.
4. Contenuto del Patto
4.1 Consultazione
Le Parti si sono impegnate a consultarsi per l’eventuale risoluzione anticipata del Patto, per l’eventuale ammissione di nuovi partecipanti, secondo quanto indicato al precedente punto 3.1, e per esaminare tutti gli argomenti di competenza dell’assemblea degli azionisti di Prelios, sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4.2 Vincoli alla cessione delle Azioni Conferite, alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni Prelios
4.2.1. Disponibilità delle Azioni Conferite
Per tutta la durata del Patto e ad eccezione di quanto indicato al successivo punto 4.2.2, le Parti si sono impegnate a non vendere, alienare o cedere le Azioni Conferite, nonché quelle che dovessero loro derivare dalle Azioni Conferite, né a trasferire a terzi l’esercizio dei diritti a esse inerenti.
4.2.2. Trasferimenti consentiti
In deroga a quanto riportato al precedente punto 4.2.1, Intesa Sanpaolo e, in caso di adesione al Patto secondo quanto indicato al precedente punto 3.1, UniCredit avranno facoltà di trasferire le azioni dalle stesse conferite al Patto in caso di esercizio dei diritti di trascinamento (drag-along) o di covendita (tag-along) previsti dal patto parasociale stipulato in data 31 luglio 2013 tra le stesse, Feidos 11 S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Fenice S.r.l.
4.2.3 Acquisti di azioni Prelios
Ciascuna Parte si è impegnata, per tutta la durata del Patto, a non acquistare, in qualunque forma e con qualunque modalità, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, alcuna azione Prelios ulteriore rispetto alle azioni Prelios di cui la stessa è titolare alla data di sottoscrizione del Patto (ivi incluse le eventuali azioni non costituenti Azioni Conferite). Il consenso si intenderà comunque negato qualora detto acquisto determini l’insorgenza di un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni Prelios.
In parziale deroga rispetto a quanto precedentemente riportato al presente punto 4.2.3, Intesa Sanpaolo (o enti creditizi o imprese di investimento appartenenti al relativo gruppo) avrà la facoltà di effettuare operazioni di acquisto della proprietà o di altro diritto reale (incluso il pegno) su azioni Prelios, o su strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni Prelios, a condizione che (i) l’acquisto sia effettuato sul mercato e sia eseguito, per conto proprio o di terzi, nell’ambito dei servizi prestati alla clientela, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili (comprese quelle concernenti gli abusi di mercato); e (ii) con riferimento ad acquisti di azioni Prelios incluse nel portafoglio di negoziazione, eseguiti nell’ambito dell’attività di negoziazione in conto proprio, con finalità di trading, per scopi propri e non nell’ambito dei servizi prestati alla propria clientela, o di gestione della propria tesoreria, (a) tali acquisti siano stati eseguiti sul mercato, senza individuazione della controparte, a condizioni e prezzi di mercato e per un quantitativo complessivamente tale per cui Intesa Sanpaolo (e il relativo gruppo) detenga nel portafoglio di negoziazione un numero di azioni Prelios tale da rappresentare complessivamente una partecipazione non superiore allo 0,5% del capitale sociale di Prelios e (b) i diritti di voto inerenti alle azioni Prelios così acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione di Prelios. Tali disposizioni si intenderanno applicate anche ad UniCredit (e soggetti appartenenti al relativo gruppo) in caso di adesione della stessa al Patto secondo quanto indicato al precedente punto 3.1
Non costituirà violazione del divieto riportato al presente punto 4.2.3 la sottoscrizione di azioni che consegua all’esercizio di diritti di opzione spettanti alle Azioni Conferite, ovvero (i) la sottoscrizione di azioni rivenienti dalla conversione del Convertendo (ii) l’acquisto e la sottoscrizione di azioni rivenienti dalla conversione di Azioni B, o (iii) la sottoscrizione di azioni che consegua all’esercizio dei diritti di opzione spettanti alle azioni di cui ai punti (i) e (ii) e dei diritti di opzione sulle azioni possedute dalle Parti e non conferite al Patto.
Ciascuna Parte si è impegnata a comunicare alla Direzione del Sindacato, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del Patto, il quantitativo di azioni Prelios detenute direttamente ovvero anche indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona, nonché ad aggiornare tale comunicazione in occasione della chiusura di ciascun semestre solare, impegnandosi, in ogni caso, ad effettuare tale comunicazione in ogni momento su richiesta della Direzione.
5. Organi del Patto
Organo del Patto è la Direzione del Sindacato (di seguito anche la "Direzione").
5.1 Composizione della Direzione del Sindacato
La Direzione, che resterà in carica per tutta la durata del Patto, è formata (i) dal Presidente, che sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin ovvero persona da lui designata; e (ii) da un componente per ciascuna Parte. Nel caso abbiano aderito al Patto più società legate da un rapporto di controllo ovvero facenti capo a una medesima controllante, il loro insieme sarà considerato alla stregua di un’unica Parte.
5.2 Compiti della Direzione e modalità di funzionamento
La Direzione si riunisce per la trattazione delle materie indicate nel precedente punto 4.1.
Le delibere della Direzione saranno validamente prese qualora alla loro approvazione abbia concorso (i) il voto favorevole dei componenti rappresentanti la maggioranza delle Azioni Conferite, nonché (ii) la metà più uno dei componenti della Direzione. Ogni componente della Direzione, o coppia di componenti designati dalla stessa Parte, voterà per il numero di Azioni Conferite dalla Parte per Camfin, in caso di disaccordo nella coppia di componenti designati, varrà il voto espresso dal Presidente della Direzione del Sindacato. Ove le decisioni della Direzione non siano assunte all’unanimità, ciascuna Parte avrà facoltà di esercitare liberamente il voto nelle assemblee della Società.
6. Durata del patto
Il Patto avrà durata fino allo scadere del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione (cioè il 20 marzo 2015) e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori diciotto mesi per quelle Parti che non abbiano comunicato alle altre Parti la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre un mese prima della data di scadenza e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, salvo diversa volontà della Parte recedente comunicata entro il medesimo termine.
7. Eventuale soggetto che possa in virtù del Patto esercitare il controllo sulla Società
Non esiste alcun soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo su Prelios.
8. Deposito
Il testo del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano in data 24 settembre 2013.
25 settembre 2013
[PR.5.13.1]
* * * * *
RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL’ACCORDO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS S.P.A.
Avviso ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Camfin S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Massimo Moratti, quest’ultimo anche in nome e per conto di C.M.C. S.p.A. e Istifid S.p.A. (congiuntamente,“Massimo Moratti”), (Camfin, Intesa Sanpaolo e Massimo Moratti sono di seguito indicati congiuntamente come le “Parti”), aderenti al patto parasociale avente ad oggetto Prelios S.p.A. sottoscritto in data 20 settembre 2013 (l’“Accordo”), comunicano di aver risolto consensualmente e anticipatamente l’Accordo a far tempo dalla data del 31 ottobre 2013.
Da tale data l’Accordo si intende pertanto privo di efficacia fra le Parti le quali sono quindi definitivamente e irrevocabilmente liberate da tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dall’Accordo.
La notizia dello scioglimento anticipato dell’Accordo è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 4 novembre 2013.
5 novembre 2013
[PR.5.13.2]
Il presente annuncio è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com ove è reperibile anche la documentazione contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti riferite all’Accordo prima del relativo scioglimento.
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti.
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In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") e/o tutte le obbligazioni convertende emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’"Aumento di Capitale in Opzione"). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali €233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi €258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo ha durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), matura interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, sarà rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios e Obbligazioni Convertende detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice).
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 189.896.923,40 rappresentato da complessive n. 394.793.383 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 117.597.496 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Di seguito si indicano, per ciascun degli Accordi di Co-Vendita, i soggetti aderenti e gli strumenti finanziari oggetto dello stesso, restando inteso che:
- il numero di Azioni Prelios ad oggi posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita;
- il numero di Azioni Prelios detenuto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita in forza della conversione delle Obbligazioni Convertende A, come infra precisato, assume l’integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A al prezzo minimo di conversione pari a euro 0,5953 e include gli interessi delle Obbligazioni Convertende A (in misura pari all’1% annuo capitalizzato), calcolati su base semestrale con divisore 360, per una durata di dieci anni; le relative percentuali assumono l’integrale esecuzione dell’Aumento Prelios Convertendo.
2.1 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e Camfin (l’"Accordo Camfin") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Camfin è stato concluso da Fenice e Camfin. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Camfin sono costituiti da:
- n. 117.597.496 Azioni B detenute da Fenice, che rappresentano, alla data odierna: (i) il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte e (ii) il 29,78% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato (tenuto conto anche delle Azioni Ordinarie) (l’"Attuale Partecipazione Fenice");
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Camfin nel periodo di efficacia dell’Accordo Camfin; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Camfin detiene n. 41.085.132 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 14,82% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 10,41% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B.
Si segnala, per completezza, che alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Cam Partecipazioni S.p.A., società controllata da Camfin, detiene n. 36.505 Azioni Ordinarie, pari allo 0,013% del totale delle Azioni Ordinarie emesse da Prelios e allo 0,009% del capitale sociale di Prelios.
2.2 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e la Parte Moratti (l’"Accordo Moratti")e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Moratti è stato concluso da Fenice e la Parte Moratti. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Moratti sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute dalla Parte Moratti nel periodo di efficacia dell’Accordo Moratti; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, la Parte Moratti detiene n. 567.404 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 0,20% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,14% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B.
2.3. Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e MPS (l’"Accordo MPS") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo MPS è stato concluso da Fenice e MPS. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo MPS sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da MPS nel periodo di efficacia dell’Accordo MPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, MPS detiene n. 11.246.640 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 4,06% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 2,85% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da MPS nel periodo di efficacia dell’Accordo MPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, MPS detiene numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 12.452.000,00, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da MPS.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da MPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 34.391.184, rappresentativo del 5,9% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e del 4,1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto anche delle Azioni B).
2.4 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPM (l’"Accordo BPM") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPM è stato concluso da Fenice e BPM. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPM sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPM nel periodo di efficacia dell’Accordo BPM; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPM detiene n. 11.245.265 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 4,06% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 2,85% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPM nel periodo di efficacia dell’Accordo BPM; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPM detiene numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 12.452.000,00, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPM.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPM in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 34.389.809, rappresentativo del 5,9% del totale delle azioni ordinarie fully diluted e del 4,1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.5 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPS (l’"Accordo BPS") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPS è stato concluso da Fenice e BPS. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPS sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPS nel periodo di efficacia dell’Accordo BPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPS detiene n. 4.473.300 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) l’1,61% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) l’1,13% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPS nel periodo di efficacia dell’Accordo BPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPS detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPS.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 13.731.489, rappresentativo del 2,3% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1,7% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.6. Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPER (l’"Accordo BPER") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPER è stato concluso da Fenice e BPER. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPER sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPER nel periodo di efficacia dell’Accordo BPER; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPER detiene n. 3.899.860 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) l’1,41% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,99% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPER nel periodo di efficacia dell’Accordo BPER; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPER detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPER.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPER in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 13.158.049, rappresentativo del 2,2% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1,6% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.7 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e Banca Carige (l’"Accordo Carige") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Carige è stato concluso da Fenice e Banca Carige. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Carige sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell’ Accordo Carige; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Banca Carige detiene n. 4.498.106 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) l’1,62% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) l’1,14% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell’Accordo Carige; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Banca Carige detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da Banca Carige.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da Banca Carige in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Prelios già detenute dalla stessa) è pari a 13.756.295, rappresentativo del 2,3% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1,7% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto anche conto delle Azioni B).
2.8 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e UBI (l’"Accordo UBI") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo UBI è stato concluso da Fenice e UBI. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo UBI sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie Prelios che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’ Accordo UBI; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, UBI detiene n. 2.249.053 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,81% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,57% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo UBI; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, UBI detiene numero 2.490 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 2.490.000,00, che rappresentano: (i) l’1,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) l’1,07% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 4.628.165 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da UBI.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da UBI in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle azioni Prelios già detenute dalla stessa) è pari a 6.877.218, rappresentativo dell’1,2% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dello 0,8% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios e le Obbligazioni Convertende dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios e le Obbligazioni Convertende degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios e Obbligazioni Convertende oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios e/o Obbligazioni Convertende oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios e/o delle Obbligazioni Convertende all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
8. Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
28 settembre 2013
[PR.6.13.1]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento, aggiornato alla data del 31 dicembre 2013, contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti.
Rispetto al precedente testo, oltre all’inserimento di una nuova premessa (vi), sono stati, in particolare, aggiornati i dati numerici relativi alle azioni ordinarie Prelios S.p.A. sindacate negli Accordi di Co-Vendita indicati ai punti 2.5, 2.6 e 2.8. Le parti che hanno riportato modificazioni sono indicate in grassetto e corsivo.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") e/o tutte le obbligazioni convertende emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo ha durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), matura interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, sarà rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios e Obbligazioni Convertende detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie sindacate nell’Accordo BPS (come di seguito definito);
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie sindacate nell’Accordo BPER (come di seguito definito); e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie sindacate nell’Accordo UBI (come di seguito definito).
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 189.896.923,40 rappresentato da complessive n. 394.793.383 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 117.597.496 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Di seguito si indicano, per ciascuno degli Accordi di Co-Vendita, i soggetti aderenti e gli strumenti finanziari oggetto dello stesso, alla data del 31 dicembre 2013, restando inteso che:
- il numero di Azioni Prelios ad oggi posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita;
- il numero di Azioni Prelios detenuto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita in forza della conversione delle Obbligazioni Convertende A, come infra precisato, assume l’integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A al prezzo minimo di conversione pari a euro 0,5953 e include gli interessi delle Obbligazioni Convertende A (in misura pari all’1% annuo capitalizzato), calcolati su base semestrale con divisore 360, per una durata di dieci anni; le relative percentuali assumono l’integrale esecuzione dell’Aumento Prelios Convertendo.
2.1 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e Camfin (l’"Accordo Camfin") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Camfin è stato concluso da Fenice e Camfin. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Camfin sono costituiti da:
- n. 117.597.496 Azioni B detenute da Fenice, che rappresentano, alla data odierna: (i) il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte e (ii) il 29,78% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato (tenuto conto anche delle Azioni Ordinarie) (l’"Attuale Partecipazione Fenice");
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Camfin nel periodo di efficacia dell’Accordo Camfin; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Camfin detiene n. 41.085.132 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 14,82% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 10,41% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B.
Si segnala, per completezza, che alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Cam Partecipazioni S.p.A., società controllata da Camfin, detiene n. 36.505 Azioni Ordinarie, pari allo 0,013% del totale delle Azioni Ordinarie emesse da Prelios e allo 0,009% del capitale sociale di Prelios.
2.2 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e la Parte Moratti (l’"Accordo Moratti") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Moratti è stato concluso da Fenice e la Parte Moratti. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Moratti sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute dalla Parte Moratti nel periodo di efficacia dell’Accordo Moratti; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, la Parte Moratti detiene n. 567.404 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 0,20% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,14% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B.
2.3. Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e MPS (l’"Accordo MPS") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo MPS è stato concluso da Fenice e MPS. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo MPS sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da MPS nel periodo di efficacia dell’Accordo MPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, MPS detiene n. 11.246.640 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 4,06% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 2,85% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da MPS nel periodo di efficacia dell’Accordo MPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, MPS detiene numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 12.452.000,00, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da MPS.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da MPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 34.391.184, rappresentativo del 5,9% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e del 4,1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto anche delle Azioni B).
2.4 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPM (l’"Accordo BPM") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPM è stato concluso da Fenice e BPM. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPM sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPM nel periodo di efficacia dell’Accordo BPM; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPM detiene n. 11.245.265 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 4,06% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 2,85% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPM nel periodo di efficacia dell’Accordo BPM; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPM detiene numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 12.452.000,00, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPM.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPM in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 34.389.809, rappresentativo del 5,9% del totale delle azioni ordinarie fully diluted e del 4,1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.5 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPS (l’"Accordo BPS") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPS è stato concluso da Fenice e BPS. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPS sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPS nel periodo di efficacia dell’Accordo BPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPS detiene n. 3.300 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,001% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,001% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPS nel periodo di efficacia dell’Accordo BPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPS detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPS.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 9.261.489, rappresentativo dell’1,3% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.6. Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPER (l’"Accordo BPER") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPER è stato concluso da Fenice e BPER. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPER sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPER nel periodo di efficacia dell’Accordo BPER; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPER detiene n. 2.536.503 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,92% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,64% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPER nel periodo di efficacia dell’Accordo BPER; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPER detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPER.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPER in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 11.794.692, rappresentativo dell’1,66% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1,24% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.7 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e Banca Carige (l’"Accordo Carige") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Carige è stato concluso da Fenice e Banca Carige. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Carige sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell’ Accordo Carige; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Banca Carige detiene n. 4.498.106 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) l’1,62% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) l’1,14% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell’Accordo Carige; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Banca Carige detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da Banca Carige.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da Banca Carige in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Prelios già detenute dalla stessa) è pari a 13.756.295, rappresentativo del 2,3% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1,7% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto anche conto delle Azioni B).
2.8 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e UBI (l’"Accordo UBI") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo UBI è stato concluso da Fenice e UBI. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo UBI sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie Prelios che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’ Accordo UBI; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, a seguito della vendita di cui alla Premessa (vi) (c) che precede, UBI non detiene Azioni Ordinarie;
- le Obbligazioni Convertende detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo UBI; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, UBI detiene numero 2.490 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 2.490.000,00, che rappresentano: (i) l’1,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) l’1,07% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 4.628.165 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da UBI.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios e le Obbligazioni Convertende dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios e le Obbligazioni Convertende degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios e Obbligazioni Convertende oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios e/o Obbligazioni Convertende oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios e/o delle Obbligazioni Convertende all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Gli avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014 e in data 15 gennaio 2014.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
8. Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
15 gennaio 2014
[PR.6.14.1]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2 e 3, del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014 e 22 febbraio 2014.
Rispetto al precedente testo del 15 gennaio 2014, è stato inserito un nuovo punto B nella premessa (vi) ed è stata eliminata la parte relativa alla descrizione dell’accordo di co-vendita tra Fenice e la Parte Moratti. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 (“Fenice”), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli “Accordi di Co-Vendita”) con ciascuno dei seguenti soggetti (i “Titolari del Diritto di Co-Vendita”): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 (“Camfin”); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 (“CMC“), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 (“ISTIFID” e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la “Parte Moratti”); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 (“MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 (“BPM”); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 (“BPS”); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 (“BPER”); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 (“Banca Carige”); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 (“UBI”).
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. (“Prelios”) e/o tutte le obbligazioni convertende emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’“Operazione”) più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’“Estratto del Patto Fenice”).
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’“Aumento di Capitale Riservato”), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le “Azioni B”);
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. (“Feidos”), Pirelli & C. S.p.A. (“P&C”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”) e UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”) – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i “Soci Creditori”) (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le “Azioni Ordinarie” e, unitamente alle Azioni B, le “Azioni Prelios”), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il “Convertendo”), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’“Aumento Prelios Convertendo”). In particolare, il Convertendo ha durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), matura interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, sarà rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le “Obbligazioni Convertende A”); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le “Obbligazioni Convertende B” e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le “Obbligazioni Convertende”). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la “Procedura di Vendita”) avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios e Obbligazioni Convertende detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il “Pacchetto in Cessione”) (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati, rispettivamente, in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014 e 22 febbraio 2014 (collettivamente gli “Avvisi”):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo BPS (come di seguito definito);
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo BPER (come di seguito definito); e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo UBI (come di seguito definito).
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 189.896.923,40 rappresentato da complessive n. 394.793.383 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 117.597.496 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Di seguito si indicano, per ciascuno degli Accordi di Co-Vendita, i soggetti aderenti e gli strumenti finanziari oggetto dello stesso, in seguito alla pubblicazione deli Avvisi di cui alla premessa (iv), restando inteso che:
- il numero di Azioni Prelios ad oggi posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita;
- il numero di Azioni Prelios detenuto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita in forza della conversione delle Obbligazioni Convertende A, come infra precisato, assume l’integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A al prezzo minimo di conversione pari a euro 0,5953 e include gli interessi delle Obbligazioni Convertende A (in misura pari all’1% annuo capitalizzato), calcolati su base semestrale con divisore 360, per una durata di dieci anni; le relative percentuali assumono l’integrale esecuzione dell’Aumento Prelios Convertendo.
2.1 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e Camfin (l’"Accordo Camfin") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Camfin è stato concluso da Fenice e Camfin. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Camfin sono costituiti da:
- n. 117.597.496 Azioni B detenute da Fenice, che rappresentano, alla data odierna: (i) il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte e (ii) il 29,78% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato (tenuto conto anche delle Azioni Ordinarie) (l’"Attuale Partecipazione Fenice");
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Camfin nel periodo di efficacia dell’Accordo Camfin; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Camfin detiene n. 41.085.132 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 14,82% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 10,41% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B.
Si segnala, per completezza, che alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Cam Partecipazioni S.p.A., società controllata da Camfin, detiene n. 36.505 Azioni Ordinarie, pari allo 0,013% del totale delle Azioni Ordinarie emesse da Prelios e allo 0,009% del capitale sociale di Prelios.
2.2. Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e MPS (l’"Accordo MPS") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo MPS è stato concluso da Fenice e MPS. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo MPS sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da MPS nel periodo di efficacia dell’Accordo MPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, MPS detiene n. 11.246.640 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 4,06% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 2,85% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da MPS nel periodo di efficacia dell’Accordo MPS; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, MPS detiene numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 12.452.000,00, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da MPS.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da MPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 34.391.184, rappresentativo del 5,9% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e del 4,1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto anche delle Azioni B).
2.3 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPM (l’"Accordo BPM") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPM è stato concluso da Fenice e BPM. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPM sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPM nel periodo di efficacia dell’Accordo BPM; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPM detiene n. 11.245.265 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 4,06% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 2,85% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPM nel periodo di efficacia dell’Accordo BPM; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPM detiene numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 12.452.000,00, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPM.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPM in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 34.389.809, rappresentativo del 5,9% del totale delle azioni ordinarie fully diluted e del 4,1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.4 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPS (l’"Accordo BPS") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPS è stato concluso da Fenice e BPS. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPS sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPS nel periodo di efficacia dell’Accordo BPS; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (iv) come descritte nei relativi Avvisi, BPS detiene n. 3.300 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,001% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,001% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPS nel periodo di efficacia dell’Accordo BPS; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (iv) come descritte nei relativi Avvisi, BPS detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPS.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 9.261.489, rappresentativo dell’1,3% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.5. Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPER (l’"Accordo BPER") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPER è stato concluso da Fenice e BPER. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPER sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPER nel periodo di efficacia dell’Accordo BPER; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (iv) come descritte nei relativi Avvisi, BPER detiene n. 2.536.503 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,92% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,64% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPER nel periodo di efficacia dell’Accordo BPER; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (iv) come descritte nei relativi Avvisi, BPER detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPER.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPER in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 11.794.692, rappresentativo dell’1,66% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1,24% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.6 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e Banca Carige (l’"Accordo Carige") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Carige è stato concluso da Fenice e Banca Carige. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Carige sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell’ Accordo Carige; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Banca Carige detiene n. 4.498.106 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) l’1,62% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) l’1,14% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell’Accordo Carige; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Banca Carige detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da Banca Carige.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da Banca Carige in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Prelios già detenute dalla stessa) è pari a 13.756.295, rappresentativo del 2,3% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1,7% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto anche conto delle Azioni B).
2.7 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e UBI (l’"Accordo UBI") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo UBI è stato concluso da Fenice e UBI. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo UBI sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie Prelios che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’ Accordo UBI; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (iv) come descritte nei relativi Avvisi, UBI non detiene Azioni Ordinarie;
- le Obbligazioni Convertende detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo UBI; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (iv) come descritte nei relativi Avvisi, UBI detiene numero 2.490 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 2.490.000,00, che rappresentano: (i) l’1,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) l’1,07% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 4.628.165 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da UBI.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios e le Obbligazioni Convertende dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios e le Obbligazioni Convertende degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios e Obbligazioni Convertende oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios e/o Obbligazioni Convertende oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios e/o delle Obbligazioni Convertende all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli Avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2 e 3, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014 e 20 febbraio 2014.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
8. Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
22 febbraio 2014
[PR.6.14.2]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Si riporta di seguito l’estratto del patto aggiornato a seguito dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione, dell’Aumento di Capitale Riservato nonché dell’emissione del Convertendo deliberati dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013. Rispetto al precedente testo, oltre alle descrizioni dei successivi punti (ii) e (iii) delle premesse, sono stati aggiornati i dati numerici relativi al nuovo capitale Prelios indicato al punto 1 (Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice) e alle tabelle riportate al punto 2 (Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice). Le parti che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") (i Soci Creditori e Feidos 11, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione"). Termini e condizioni dell’Operazione sono stabiliti da un accordo per la rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios (l’"Accordo di Rimodulazione del Debito") stipulato in data 7 maggio 2013 tra Prelios e i propri creditori finanziari rappresentati da Pirelli e un pool di banche finanziatrici (composto da Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop.p.A.) (le "Banche Finanziatrici" e, unitamente a Pirelli, i "Creditori Finanziari"). (Per una più ampia illustrazione dell’Operazione, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico da parte di Prelios e, in particolare, alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all’assemblea straordinaria di Prelios dell’8 maggio 2013, nonché al Prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione di azioni ordinarie Prelios pubblicato dalla stessa Prelios mediante deposito presso Consob in data 18 luglio 2012).
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli Aderenti nell’ambito dell’Operazione.
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" (l’"Accordo di Investimento") da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione. L’Accordo di Investimento, a sua volta, è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione di un "Term Sheet" da essi sottoscritto in data 27 marzo 2013 in relazione al quale, per quanto occorrer possa, sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 122 TUF e 129 e ss. del Regolamento Emittenti, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul Sole24Ore in data 30 marzo 2013.
Si ricorda altresì che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) il 31 luglio 2013 Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2013, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (l’"Aumento di Capitale Riservato");
(ii) in data 26 agosto 2013 è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, nonché dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’"Aumento di Capitale in Opzione"). Al 26 agosto 2013, pertanto, il nuovo capitale sociale di Prelios risulta pari a €189.896.923,40 (interamente sottoscritto e versato) ed è rappresentato da complessive n. 394.793.383 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B. Nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione, anche in attuazione degli impegni di garanzia di sottoscrizione della parte inoptata, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 80.429.106 Azioni Ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a €47.879.446,80;
(iii) sempre in data 26 agosto 2013, in esecuzione dell’emissione del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali €233.534.000,00 (gli "Strumenti Convertendi"), con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi €258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo ha durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), matura interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, sarà rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie che saranno ripartite tra i Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Finanziatori) per una quota pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche A Convertendo"); e (b) in Azioni B che saranno sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche B Convertendo"). In attuazione degli impegni di sottoscrizione del Convertendo (variabili in funzione dell’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione) assunti dai Creditori Finanziari, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 191.197 Strumenti Convertendi per un controvalore complessivo pari a €191.197.000.
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €23.345.263,13 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €189.896.923,40, sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 394.793.383 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice |
Feidos 11 |
28,57 |
28,57 |
Intesa |
11,64 |
11,64 |
Unicredit |
26,96 |
26,96 |
Pirelli |
32,83 |
32,83 |
Totale |
100 |
100 |
(ii) n. 117.597.496 Azioni B detenute da Fenice in seguito alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato che rappresentano il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 26 agosto 2013 e il 29,78% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data (tenendo conto, quindi, dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale in Opzione);
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 26 agosto 2013, in seguito all’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie. Come meglio indicato infra §3.1, si segnala che, durante il periodo di efficacia dell’Accordo Fenice, il dato sarà suscettibile di variazione in quanto, ai sensi dell’Accordo Fenice, tali Azioni Ordinarie potranno essere liberamente trasferite dagli Aderenti.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie detenute dagli Aderenti all’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie emesse da Prelios al 26 agosto 2013 |
% rispetto al capitale sociale di Prelios al 26 agosto 2013* |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa |
15.355.163 |
5,54 |
3,89 |
18,9 |
Unicredit |
29.687.501 |
10,71 |
7,52 |
36,5 |
Pirelli |
36.211.539 |
13,06 |
9,17 |
44,6 |
Totale |
81.254.203 |
29,31 |
20,58 |
100 |
* Tale dato include le Azioni B.
(iv) la seguente quota del Convertendo che è stata sottoscritta dagli Aderenti in funzione dei risultati dell’Aumento di Capitale in Opzione e il numero massimo di Azioni Prelios che potranno essere detenute dagli Aderenti in seguito alla conversione del Convertendo.
Aderente |
n. Strumenti Convertendi |
valore nominale in € del Convertendo |
% rispetto al totale del Convertendo |
% rispetto al totale del Convertendo oggetto dell’Accordo Fenice |
|
Tranche A |
Tranche B |
Tranche A e B |
Tranche A e B |
Tranche A e B |
|
Intesa |
12.915 |
- |
12.915.000 |
5,53 |
6,8 |
Unicredit |
29.910 |
- |
29.910.000 |
12,81 |
15,6 |
Pirelli |
80.880 |
67.492 |
148.372.000 |
63,53 |
77,6 |
Totale |
123.705 |
67.492 |
191.197.000 |
81,87 |
100 |
Aderente |
n. massimo di Azioni Prelios derivanti dal Convertendo* |
% rispetto al n. massimo di Azioni Prelios derivanti dal Convertendo oggetto dell’Accordo Fenice |
|
Azioni Ordinarie |
Azioni B |
Azioni Prelios |
|
Intesa |
24.005.123 |
- |
6,8 |
Unicredit |
55.593.745 |
- |
15,6 |
Pirelli |
150.332.983 |
125.446.191 |
77,6 |
Totale |
229.931.851 |
125.446.191 |
100 |
* Tale dato assume l’integrale conversione del Convertendo al prezzo minimo di conversione pari a €0,5953 e include gli interessi del Convertendo (in misura pari all’1% annuo capitalizzato).
La seguente tabella indica il numero massimo delle Azioni Ordinarie e delle Azioni B che potranno essere detenute dagli Aderenti in caso di integrale conversione del Convertendo (comprensivo delle Azioni Prelios già detenute dagli Aderenti in seguito all’Aumento di Capitale in Opzione).
Aderente |
n. massimo Azioni Ordinarie |
n. massimo Azioni B |
n. massimo Azioni Prelios |
% Azioni Ordinarie rispetto al totale delle Azioni Ordinarie fully diluted |
% Azioni B rispetto al totale delle Azioni B fully diluted |
% Azioni Ordinarie rispetto al capitale sociale di Prelios fully diluted* |
% Azioni B rispetto al capitale sociale di Prelios fully diluted* |
% Azioni Prelios rispetto al capitale sociale di Prelios fully diluted* |
Intesa |
39.360.286 |
- |
39.360.286 |
6,72 |
- |
4,75 |
- |
4,75 |
Unicredit |
85.281.246 |
- |
85.281.246 |
14,56 |
- |
10,29 |
- |
10,29 |
Pirelli |
186.544.522 |
125.446.191 |
311.990.713 |
31,84 |
51,61 |
22,51 |
15,13 |
37,64 |
Totale |
311.186.054 |
125.446.191 |
436.632.245 |
53,12 |
51,61 |
37,54 |
15,13 |
52,68 |
I numeri di Azioni Prelios indicati in tabella assumono l’integrale conversione del Convertendo al prezzo minimo di conversione pari a €0,5953 e includono gli interessi del Convertendo (in misura pari all’1% annuo capitalizzato). Le percentuali in tabella tengono conto dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale in Opzione e assumono l’integrale esecuzione dell’Aumento Prelios Convertendo. I dati della tabella potranno variare in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dagli Aderenti dopo l’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione. Come indicato supra sub (iii), infatti, tali Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili da parte degli Aderenti durante il periodo di efficacia dell’Accordo Fenice.
* Tale dato include le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Lock-up Diritti Convertendo
Per la durata specificata al successivo §6, i Soci Creditori non potranno trasferire ad alcun titolo gli Strumenti Convertendi e/o le Azioni Prelios emesse da Prelios in esecuzione dell’Aumento di Capitale Convertendo (i "Diritti Convertendo"), fatta eccezione per i trasferimenti qui di seguito descritti:
(a) i Diritti Convertendo relativi alla Tranche A Convertendo potranno essere trasferiti in ogni momento, in tutto o in parte, tra i Soci Creditori, nonché in favore di Affiliate dei Soci Creditori, a condizione che:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte) e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e obblighi della parte trasferente ai sensi dell’Accordo Fenice;
(ii) la parte trasferente resti solidalmente responsabile con il trasferitario per l’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi dell’Accordo Fenice; e
(iii) la parte trasferente assuma nei confronti delle altre parti l’impegno a riacquistare le partecipazioni in Fenice e/o, a seconda dei casi, i Diritti Convertendo relativi alla Tranche A del Convertendo oggetto del trasferimento nel caso in cui il trasferitario perda la qualità di Affiliata della parte Trasferente,
restando inteso che le previsioni di cui ai sub-paragrafi (ii) e (iii) non si applicheranno in caso di trasferimento effettuato da un Socio Creditore ad un altro Socio Creditore e che, nel caso di trasferimento da un Socio Creditore ad Affiliata di altro Socio Creditore, la responsabilità solidale di cui al precedente sub-paragrafo (ii), sarà assunta dal Socio Creditore al cui gruppo appartiene l’Affiliata trasferitaria;
(b) i Diritti Convertendo relativi alla Tranche B Convertendo potranno essere trasferiti in ogni momento, in tutto o in parte, da Pirelli a favore di società da questa direttamente o indirettamente controllate, ovvero, nella misura in cui il trasferimento non comporti la conversione in Azioni Ordinarie di Prelios ai sensi del relativo statuto, ad altri Soci Creditori, a condizione che il trasferimento sia posto in essere in conformità alle disposizioni di cui al precedente paragrafo (a).
Non sono soggette ad alcuna delle limitazioni sopra illustrate e, pertanto, saranno liberamente trasferibili in ogni momento: (i) tutte le Azioni Prelios che i Soci Creditori dovessero detenere per effetto della sottoscrizione dell’Aumento in Opzione; (ii) qualsiasi altra Azione Prelios (o diritto o strumento finanziario emesso da Prelios) diversi dai Diritti Convertendo che in futuro i Soci Creditori dovessero detenere a qualunque titolo, fatti salvi, sia i diritti di trascinamento (Drag-Along) e co-vendita (Tag-Along) di seguito descritti (v. infra §§3.2 e 4.3), sia le Azioni Ordinarie che Intesa assoggetterà al nuovo patto parasociale relativo a Prelios (il "Nuovo Patto Prelios") che Intesa stipulerà con Camfin S.p.A. e il Sig. Massimo Moratti in attuazione dell’accordo preliminare concluso in data 6 maggio 2013 (le "Azioni di Intesa nel Nuovo Patto Prelios").
Per completezza, si ricorda che: (a) ai sensi del regolamento del Convertendo, gli Strumenti Convertendi che saranno sottoscritti dagli Aderenti (e dalle altre Banche Finanziatrici) potranno essere trasferiti, in tutto o in parte, esclusivamente ad altri Creditori Finanziari ovvero in favore di Affiliate di Creditori Finanziari, a condizione che i soggetti trasferitari, ove diversi dai Creditori Finanziari, aderiscano all’Accordo di Rimodulazione del Debito; (b) tutti i soggetti coinvolti nell’Operazione (ivi inclusi gli Aderenti e Fenice) hanno assunto impegni, tra l’altro e salvo alcune ipotesi consentite, a non acquistare Azioni Prelios o strumenti che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare Azioni Prelios come prescritto dai provvedimenti Consob relativi all’esenzione OPA motivati ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del TUF e adottati con le Delibere n. 18565 del 31 maggio 2013 e n. 18607 del 9 luglio 2013 (rispettivamente pubblicate in data 31 maggio 2013 e 15 luglio 2013).
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Socio Creditore o Creditore Finanziario, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Socio Creditore e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Socio Creditore, restando inteso che per Pirelli e Feidos 11 si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per le Banche Finanziatrici si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
3.2 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita infra §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) e tutti gli Strumenti Convertendi da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti infra §4.2) nell’ambito della Procedura di Vendita.
Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente.
Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios e gli Strumenti Convertendi offerti al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici e dalle parti del Nuovo Patto Prelios che dovessero concludere eventuali futuri accordi di co-vendita con la stessa Fenice (al riguardo, v. infra §4.2).
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
L’Accordo Fenice prevede che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie Quote Fenice per un periodo di 2 anni dalla Data di Sottoscrizione. In seguito alla scadenza di tale periodo: (i) gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di trasferimenti delle Quote Fenice (fatta eccezione per i trasferimenti a Soci Creditori o loro Affiliate effettuati a condizioni analoghe a quanto indicato supra §3.1(a)-(b)); (ii) i Soci Creditori potranno trasferire a terzi le proprie Quote Fenice solo ove il trasferitario acquisti anche tutti i Diritti Convertendo e le Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro del trasferitario in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall’Accordo Fenice; e (iii) ove Feidos 11 dovesse trasferire le proprie Quote Fenice a soggetti non di gradimento dei Soci Creditori, fermo il diritto di prelazione degli Aderenti, Feidos 11 perderà alcuni diritti particolari in relazione alla distribuzione degli utili e all’amministrazione di Fenice previsti dallo statuto e dell’Accordo Fenice.
4.2 Procedura di vendita
A decorrere dal quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione di Fenice (il "Presidente di Fenice"), nominato su designazione di Feidos 11, potrà avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") che avrà ad oggetto congiuntamente:
a. le Azioni B detenute da Fenice a tale data;
b. nell’ipotesi in cui, per effetto di eventuali nuovi aumenti di capitale di Prelios aventi specifiche caratteristiche indicate nell’Accordo Fenice, Fenice riduca la sua partecipazione in Prelios al di sotto della soglia del 27% del capitale sociale, un numero complessivo di Diritti Convertendo posseduti a tale data dai Soci Creditori e relativi alla Tranche A Convertendo tale da costituire (direttamente e/o a seguito di conversione) un numero di Azioni Prelios che rappresenta, unitamente alle Azioni Prelios già detenute da Fenice a tale data, una partecipazione almeno pari al 27% del capitale di Prelios (i "Diritti Ulteriori" e, unitamente alle Azioni B di cui sub (i), il "Pacchetto in Cessione"); nonché
c. le Azioni Prelios e/o i Diritti Convertendo detenuti a tale data dai Soci Creditori in relazione ai quali dovessero essere esercitati i diritti di Drag Along o Tag-Along previsti dall’Accordo Fenice, così come le Azioni Prelios e/o i Diritti Convertendo detenuti a tale data dalle altre Banche Finanziatrici e delle parti del Nuovo Patto Prelios che dovessero essere oggetto di diritti di co-vendita (tag-along) ai sensi di eventuali futuri accordi che potranno essere stipulati con Fenice e che, ove conclusi, saranno oggetto degli adempimenti ex art. 122 TUF nei termini di legge (gli "Altri Strumenti").
Ove la Procedura di Vendita non fosse avviata dal Presidente di Fenice nel quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, a decorrere dal quinto anno successivo alla Data di Sottoscrizione ciascun Aderente avrà diritto di richiedere che la medesima Procedura di Vendita sia avviata.
La Procedura di Vendita sarà condotta secondo i termini e condizioni indicati nell’Accordo Fenice nella forma di un’asta competitiva ispirata ai criteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei partecipanti in conformità alle migliori prassi di mercato in operazioni analoghe.
Qualora una prima Procedura di Vendita si concluda senza esito, una seconda Procedura di Vendita sarà ripetuta, con le medesime modalità, trascorsi non meno di dodici mesi dalla inutile conclusione della prima Procedura di Vendita. Qualora anche la seconda Procedura di Vendita si concluda senza esito, ciascuno degli Aderenti avrà diritto di chiedere che sia posta in essere una scissione non proporzionale di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, un’assegnazione dei Diritti Ulteriori, con modalità tali da far sì che ciascun Aderente risulti titolare del 100% di una società scissa a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios, di una quota proporzionale delle attività e passività di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, dei Diritti Ulteriori, tali da rispettare un’allocazione conforme a criteri di ripartizione preferenziale previsti nell’Accordo Fenice e nello statuto della stessa Fenice.
4.3 Diritti di trascinamento
In caso di Procedura di Vendita (a fronte dei diritti di Tag-Along descritti supra §3.2) Fenice ha un diritto di trascinamento su tutte le Azioni Prelios e tutti gli Strumenti Convertendi detenuti dai Soci Creditori alla data di avvio della Procedura di Vendita (fatta eccezione per le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) (il "Drag-Along").
Il Presidente di Fenice avrà diritto di esercitare il Drag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita, restando inteso che tale diritto potrà essere esercitato solo ove abbia oggetto congiuntamente tutti i Diritti Ulteriori, tutte le Azioni Prelios e tutti gli Strumenti Convertendi complessivamente detenuti dai Soci Creditori a tale data (fatta eccezione per le Azioni Intesa nel Nuovo Patto Prelios) (le "Partecipazioni Oggetto di Drag"). In caso di esercizio del Drag-Along, i Soci Creditori saranno obbligati a trasferire le Partecipazioni Oggetto di Drag al terzo acquirente unitamente al Pacchetto in Cessione e Fenice sarà obbligata a far sì che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Drag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori dagli stessi detenuti, nell’ambito della Procedura di Vendita
4.4 Exit Anticipata
La Procedura di Vendita potrà essere avviata da Feidos 11 anche prima del quarto anniversario della Data di Sottoscrizione (la "Procedura di Exit Anticipata") qualora:
A) si verifichi, tra l’altro, una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
i. vengano revocati dalla carica di vice-presidente e amministratore delegato di Prelios, rispettivamente, l’Ing. Caputi e il Dott. Sergio Iasi (i "Key Managers"), nonché il Presidente di Fenice (e/o i soggetti che siano nominati in loro sostituzione), salve le Cause di Esclusione di seguito indicate;
ii. in caso di cessazione per qualsiasi causa di alcuno dei Key Managers e/o del Presidente di Fenice (o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione), non venga nominata in loro sostituzione una persona designata da Feidos 11, o alla persona designata da Feidos 11 non vengano attribuite le deleghe che risultano conferite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione e/o a detta persona siano attribuiti compensi inferiori di oltre un decimo ai compensi che risultano attribuiti ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione (come di tempo in tempo modificati di comune accordo tra gli Aderenti), salvo modifiche ragionevolmente riconducibili alle caratteristiche del sostituto, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios, con la sola esclusione del caso in cui i fatti sopra elencati conseguano a Cause di Esclusione relative all’Ing. Massimo Caputi;
iii. le deleghe o le attribuzioni di alcuno dei Key Managers o del Presidente di Fenice (e/o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione) siano modificate in senso restrittivo rispetto alle deleghe attribuite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione o ai poteri del Presidente di Fenice previsti dall’Accordo Fenice (come di tempo in tempo modificate di comune accordo), ovvero siano ridotti i compensi fissi dei Key Managers o i compensi variabili degli stessi che saranno definiti dal consiglio di amministrazione di Prelios (e modificabili o adeguabili a target oggetto di determinazione periodica durante la carica) entro il 31 dicembre 2013, salvo che detta riduzione sia ragionevolmente riconducibile alla miglior prassi delle società quotate, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios;
iv. sia illegittimamente impedito al Presidente di Fenice l’esercizio dei poteri individuali riconosciuti dall’Accordo Fenice;
v. sia impedito ai Key Managers l’esercizio delle deleghe loro attribuite;
vi. uno o più Soci Creditori abbiano inviato una comunicazione di disdetta dell’Accordo Fenice;
vii. uno o più Soci Creditori non abbiano adempiuto agli impegni di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da essi assunti nell’Accordo di Rimodulazione del Debito e, in conseguenza di tale circostanza, sia venuta meno l’efficacia dell’Accordo di Rimodulazione del Debito stesso.
B) una volta trascorsi almeno diciotto mesi dalla Data di Sottoscrizione, si verifichi una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
i. una stessa proposta di delibera, avente ad oggetto l’approvazione di (a) un’operazione prevista dal piano industriale o dal budget di Prelios (inclusi gli aumenti di capitale ivi previsti), o (b) altra operazione di carattere industriale di valore o di impatto economico superiore a Euro 10 (dieci) milioni (e con esclusione, a titolo esemplificativo, delle proposte di aumento di capitale sociale diverse da quelle di cui al precedente punto (a)), sia presentata dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) e non sia approvata dagli organi deliberanti di Prelios, in almeno due adunanze consecutive, che si siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
ii. non si addivenga all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Prelios del piano industriale e/o del budget della società proposto dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) in almeno due adunanze consecutive, che siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
iii. non vengano approvati dall’assemblea di Prelios e/o non siano integralmente liberati uno o più aumenti di capitale approvati dagli organi deliberanti di Prelios che siano finalizzati a sopperire ad esigenze di cassa della società (diversi dall’Aumento Prelios Convertendo e da quegli aumenti, o porzione di aumenti, che siano finalizzati a fornire a Prelios risorse destinate specificamente all’effettuazione di nuovi investimenti).
Ai fini di quanto sopra, sono "Cause di Esclusione" le ipotesi di revoca del Key Managers conseguenti a condotte che costituiscano: (i) grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ.; (ii) grave violazione di obblighi di legge o di statuto che siano rilevanti ai fini dall’art. 2392 cod. civ.; e/o (iii) illecito penale doloso.
In caso di avvio di una Procedura di Exit Anticipata, Feidos 11 avrà diritto di vendere ai Soci Creditori, i quali a loro volta avranno diritto di acquistare, l’intera partecipazione detenuta a tale data da Feidos 11 in Fenice a termini e condizioni previsti nell’Accordo Fenice.
4.5 Conferimento di Azioni B in Fenice
In data 26 giugno 2013, l’assemblea straordinaria di Fenice ha delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2481 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro 6 (sei) anni e, quindi, sino al 26 giugno 2019, di aumentare il capitale sociale di Fenice, in via scindibile, esclusivamente mediante conferimento in natura di massime n. 144.678.117 Azioni B, in una o più tranches, per un ammontare complessivo di massimi Euro 86.126.883,05, con un sovraprezzo ogni volta pari a due/terzi del relativo aumento di capitale, mediante esclusione del diritto d’opzione, offrendo la sottoscrizione solo a Pirelli ovvero a società da essa direttamente o indirettamente controllate o loro aventi causa, a condizione che si verifichi una causa di conversione anticipata del Convertendo. Pirelli si è impegnata (anche tramite società da essa direttamente o indirettamente controllata) ad effettuare un tale conferimento di Azioni B in Fenice nell’ipotesi in cui tali Azioni B dovessero essere emesse da Prelios per effetto del verificarsi di una causa di conversione anticipata del Convertendo (diversa da una un’offerta pubblica di acquisto o scambio su Azioni Prelios promossa da Feidos 11 o da soggetti collegati alla stessa Feidos 11).
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa. Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. L’invio di una disdetta non farà venir meno l’obbligo degli Aderenti o di Fenice di adempiere alle proprie obbligazioni relative a una Procedura di Vendita che dovesse essere in corso di esecuzione a tale data e, qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di soci di Fenice titolari di una partecipazione in Fenice inferiore al 10%, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede.
In deroga al paragrafo precedente, sia gli impegni relativi al Lock-Up Convertendo dei Soci Creditori (v. supra §3.1), sia i diritti e obblighi relativi al Tag Along (v. supra §3.2) avranno una durata di tre anni dalla Data di Esecuzione e si rinnoveranno di tre anni in tre anni salvo disdetta comunicata dai Soci Creditori a Feidos 11 con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
La cessione o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.
30 agosto 2013
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com unitamente all’estratto dell’Accordo Fenice pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti.
[PR.4.13.2]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2 e 3, del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio e 6 marzo 2014.
Rispetto al precedente testo del 22 febbraio 2014, sono stati aggiornati i dati numerici relativi alle azioni ordinarie Prelios S.p.A. sindacate negli Accordi di Co-Vendita indicati ai punti 2.2 e 2.6. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") e/o tutte le obbligazioni convertende emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(ii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione”). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo ha durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), matura interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, sarà rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios e Obbligazioni Convertende detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati, rispettivamente, in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo BPS (come di seguito definito);
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo BPER (come di seguito definito); e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo UBI (come di seguito definito).
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo BPS (come di seguito definito);
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo Carige (come di seguito definito);
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 189.896.923,40 rappresentato da complessive n. 394.793.383 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 117.597.496 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Di seguito si indicano, per ciascuno degli Accordi di Co-Vendita, i soggetti aderenti e gli strumenti finanziari oggetto dello stesso in seguito alla pubblicazione degli Avvisi di cui alla premessa (vi), restando inteso che:
- - il numero di Azioni Prelios ad oggi posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita;
- - il numero di Azioni Prelios detenuto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita in forza della conversione delle Obbligazioni Convertende A, come infra precisato, assume l’integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A al prezzo minimo di conversione pari a euro 0,5953 e include gli interessi delle Obbligazioni Convertende A (in misura pari all’1% annuo capitalizzato), calcolati su base semestrale con divisore 360, per una durata di dieci anni; le relative percentuali assumono l’integrale esecuzione dell’Aumento Prelios Convertendo.
2.1 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e Camfin (l’"Accordo Camfin") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Camfin è stato concluso da Fenice e Camfin. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Camfin sono costituiti da:
- n. 117.597.496 Azioni B detenute da Fenice, che rappresentano, alla data odierna: (i) il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte e (ii) il 29,78% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato (tenuto conto anche delle Azioni Ordinarie) (l’"Attuale Partecipazione Fenice")
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Camfin nel periodo di efficacia dell’Accordo Camfin; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Camfin detiene n. 41.085.132 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 14,82% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 10,41% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B.
Si segnala, per completezza, che alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, Cam Partecipazioni S.p.A., società controllata da Camfin, detiene n. 36.505 Azioni Ordinarie, pari allo 0,013% del totale delle Azioni Ordinarie emesse da Prelios e allo 0,009% del capitale sociale di Prelios.
2.2. Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e MPS (l’"Accordo MPS") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo MPS è stato concluso da Fenice e MPS. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo MPS sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da MPS nel periodo di efficacia dell’Accordo MPS; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, MPS detiene n. 4.916.101 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) l’1,77% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) l’1,24% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da MPS nel periodo di efficacia dell’Accordo MPS; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, MPS detiene numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 12.452.000,00, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B)
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da MPS.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da MPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 28.060.645, rappresentativo del 3,94% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e del 2,94% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto anche delle Azioni B).
2.3 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPM (l’"Accordo BPM") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPM è stato concluso da Fenice e BPM. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPM sono costituiti da:
- l’Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPM nel periodo di efficacia dell’Accordo BPM; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPM detiene n. 11.245.265 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) il 4,06% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) il 2,85% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPM nel periodo di efficacia dell’Accordo BPM; alla data di pubblicazione dei presenti Estratti, BPM detiene numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 12.452.000,00, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B)
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPM.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPM in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 34.389.809, rappresentativo del 5,9% del totale delle azioni ordinarie fully diluted e del 4,1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.4 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPS (l’"Accordo BPS") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPS è stato concluso da Fenice e BPS. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPS sono costituiti da:
l’Attuale Partecipazione Fenice;
le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPS nel periodo di efficacia dell’Accordo BPS; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, BPS detiene n. 3.300 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,001% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,001% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
le Obbligazioni Convertende detenute da BPS nel periodo di efficacia dell’Accordo BPS; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, BPS detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPS.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 9.261.489, rappresentativo dell’1,3% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.5 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e BPER (l’"Accordo BPER") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo BPER è stato concluso da Fenice e BPER. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo BPER sono costituiti da:
l’Attuale Partecipazione Fenice;
le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPER nel periodo di efficacia dell’Accordo BPER; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, BPER detiene n. 2.536.503 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,92% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,64% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
le Obbligazioni Convertende detenute da BPER nel periodo di efficacia dell’Accordo BPER; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, BPER detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPER.
Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPER in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa) è pari a 11.794.692, rappresentativo dell’1,66% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dell’1,24% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.6 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e Banca Carige (l’"Accordo Carige") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo Carige è stato concluso da Fenice e Banca Carige. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo Carige sono costituiti da:
l’Attuale Partecipazione Fenice;
le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell’ Accordo Carige; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, Banca Carige non detiene Azioni Ordinarie;
le Obbligazioni Convertende detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell’Accordo Carige; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvis, Banca Carige detiene numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da Banca Carige, rappresentative dell’1,30% del totale delle Azioni Ordinarie fully diluted e dello 0,97% del capitale sociale di Prelios fully diluted (tenuto conto delle Azioni B).
2.7 Soggetti aderenti all’accordo di co-vendita tra Fenice e UBI (l’"Accordo UBI") e strumenti finanziari oggetto dello stesso.
L’Accordo UBI è stato concluso da Fenice e UBI. Gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo UBI sono costituiti da:
l’Attuale Partecipazione Fenice;
le Azioni Ordinarie Prelios che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’ Accordo UBI; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, UBI non detiene Azioni Ordinarie;
le Obbligazioni Convertende detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo UBI; in seguito alle operazioni di cui alla premessa (vi) come descritte nei relativi Avvisi, UBI detiene numero 2.490 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 2.490.000,00, che rappresentano: (i) l’1,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) l’1,07% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
massime n. 4.628.165 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da UBI.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios e le Obbligazioni Convertende dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios e le Obbligazioni Convertende degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios e Obbligazioni Convertende oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios e/o Obbligazioni Convertende oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios e/o delle Obbligazioni Convertende all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli Avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2 e 3, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014 e 6 marzo 2014.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
8.Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
6 marzo 2014
[PR.6.14.3]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Si riporta di seguito l’estratto del patto parasociale aggiornato a seguito dell’integrale rimborso anticipato mediante conversione del Convertendo (come in seguito definito) perfezionatasi in data 14 aprile 2014. Rispetto al precedente testo, per effetto dell'integrale conversione del Convertendo: (a) è stata introdotta la descrizione di cui al successivo punto (iv) delle premesse; (b) sono stati aggiornati i dati numerici relativi al nuovo capitale Prelios (Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice) indicato al punto 1; (c) sono state modificate le tabelle riportate al punto 2 (Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice); (d) è stata aggiornata la descrizione dell’Accordo Fenice alla situazione attuale con particolare riferimento alle parti che si riferivano al Convertendo ormai integralmente convertito. Si precisa che il contenuto dell’Accordo Fenice non è stato modificato e che le modificazioni del presente estratto riflettono le variazioni degli strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice che sono intervenute in seguito all’integrale conversione del Convertendo. Le parti che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") (i Soci Creditori e Feidos 11, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione"). Termini e condizioni dell’Operazione sono stabiliti da un accordo per la rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios (l’"Accordo di Rimodulazione del Debito") stipulato in data 7 maggio 2013 tra Prelios e i propri creditori finanziari rappresentati da Pirelli e un pool di banche finanziatrici (composto da Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop.p.A.) (le "Banche Finanziatrici" e, unitamente a Pirelli, i "Creditori Finanziari"). (Per una più ampia illustrazione dell’Operazione, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico da parte di Prelios e, in particolare, alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all’assemblea straordinaria di Prelios dell’8 maggio 2013, nonché al Prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione di azioni ordinarie Prelios pubblicato dalla stessa Prelios mediante deposito presso Consob in data 18 luglio 2013).
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli Aderenti nell’ambito dell’Operazione.
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" (l’"Accordo di Investimento") da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione. L’Accordo di Investimento, a sua volta, è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione di un "Term Sheet" da essi sottoscritto in data 27 marzo 2013 in relazione al quale, per quanto occorrer possa, sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 122 TUF e 129 e ss. del Regolamento Emittenti, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul Sole24Ore in data 30 marzo 2013.
Si ricorda altresì che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) il 31 luglio 2013 Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2013, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (l’"Aumento di Capitale Riservato");
(ii) in data 26 agosto 2013 è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, nonché dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’>art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). Al 26 agosto 2013, pertanto, il nuovo capitale sociale di Prelios risultava pari a €189.896.923,40 (interamente sottoscritto e versato) ed è rappresentato da complessive n. 394.793.383 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B. Nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione, anche in attuazione degli impegni di garanzia di sottoscrizione della parte inoptata, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 80.429.106 Azioni Ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a €47.879.446,80;
(ii) sempre in data 26 agosto 2013, in esecuzione dell’emissione del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali €233.534.000,00 (gli "Strumenti Convertendi"), con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi €258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie destinate a essere ripartite tra i Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori) per una quota pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche A Convertendo"); e (b) in Azioni B destinate a essere sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche B Convertendo"). In attuazione degli impegni di sottoscrizione del Convertendo (variabili in funzione dell’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione) assunti dai Creditori Finanziari, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 191.197 Strumenti Convertendi per un controvalore complessivo pari a €191.197.000;
(iv) in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutti i n. 233.534 Strumenti Convertendi (Tranche A Convertendo e Tranche B Convertendo) in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è perfezionata in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori), con conseguente incremento del capitale sociale complessivamente sottoscritto e versato di Prelios alla data del 14 aprile 2014 a complessivi €426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B. Con particolare riferimento alla posizione dei Soci Creditori, sempre per effetto di tale conversione obbligatoria anticipata del Convertendo, sono state complessivamente assegnate: (i) n. 171.174.318 Azioni Ordinarie ai Soci Creditori e (b) n. 93.390.705 Azioni B a Pirelli.
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €23.345.263,13 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, capitale sociale €426.441.257,20 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Feidos 11 | 28,57 |
28,57 |
Intesa | 11,64 |
11,64 |
Unicredit | 26,96 |
26,96 |
Pirelli | 32,83 |
32,83 |
Totale | 100 |
100 |
* Le quote sopra indicate saranno destinate a variare per effetto del conferimento in Fenice delle n. 93.390.705 Azioni B che Pirelli ha ricevuto in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo (v. infra §4.5).
(ii) n. 210.988.201 Azioni B che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 14 aprile 2014 e il 29,39% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data (tenuto conto, quindi, dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale in Opzione nonché dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi). In particolare, tali Azioni B sono composte da n. 117.597.496 Azioni B detenute da Fenice in seguito alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato e n. 93.390.705 Azioni B detenute da Pirelli in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo (che ai sensi dell’Accordo Fenice dovranno essere conferite nella stessa Fenice come meglio indicato infra §4.5) ;
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dai Soci Creditori nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 14 aprile 2014, tenuto conto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione e dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 33.226.035 |
6,55% |
4,63% |
13,16% |
Unicredit | 71.074.865 |
14,02% |
9,90% |
28,16% |
Pirelli | 148.127.621 |
29,22% |
20,63% |
58,68% |
Totale | 252.428.521 |
49,79% |
35,16% |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
Si precisa che, nell’ambito delle Azioni Ordinarie complessivamente detenute dai Soci Creditori come indicato nella tabella precedente: (a) le Azioni Ordinarie ricevute dai Soci Creditori in seguito all’integrale conversione del Convertendo (le "Azioni A Soggette a Lock-up") sono assoggettate ai vincoli di lock-up meglio descritti infra al §3.1, mentre (b) le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori detenevano prima della integrale conversione del Convertendo potranno essere liberamente trasferite dagli Aderenti (le "Azioni A Trasferibili"), fermo restando in entrambi i casi i diritti di co-vendita e trascinamento descritti infra al §§3.2 e 4.3.
La seguente tabella indica le Azioni A Soggette a Lock-up e le Azioni A Trasferibili detenute da ciascun Aderente alla data del 14 aprile 2014, con l’avvertenza che il dato relativo al possesso delle Azioni A Trasferibili sarà suscettibile di variazione durante il periodo di efficacia dell’Accordo Fenice per effetto di eventuali trasferimenti.
Aderente |
Azioni A Trasferibili |
Azioni A Soggette a Lock-up |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale votante di Prelios* |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale votante di Prelios* |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale economico di Prelios** |
Intesa | 15.355.163 |
17.870.872 |
3,03% |
2,14% |
3,52% |
2,49% |
Unicredit | 29.687.501 |
41.387.364 |
5,85% |
4,13% |
8,16% |
5,76% |
Pirelli | 36.211.539 |
111.916.082 |
7,14% |
5,04% |
22,08% |
15,59% |
Totale | 81.254.203 |
171.174.318 |
16,02% |
11,31% |
33,76% |
23,84% |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Lock-up Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo
Per la durata specificata al successivo §6, i Soci Creditori non potranno trasferire ad alcun titolo le Azioni Prelios emesse da Prelios in esecuzione dell’Aumento di Capitale Convertendo e, quindi, sia le Azioni A Soggette a Lock-up, sia le Azioni B detenute da Pirelli, come meglio indicato supra §2,, fatta eccezione per i trasferimenti qui di seguito descritti:
(a) le Azioni A Soggette a Lock-up potranno essere trasferite in ogni momento, in tutto o in parte, tra i Soci Creditori, nonché in favore di Affiliate dei Soci Creditori, a condizione che:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte) e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e obblighi della parte trasferente ai sensi dell’Accordo Fenice;
(ii) la parte trasferente resti solidalmente responsabile con il trasferitario per l’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi dell’Accordo Fenice; e
(iii) la parte trasferente assuma nei confronti delle altre parti l’impegno a riacquistare le partecipazioni in Fenice e/o, a seconda dei casi, le Azioni A Soggette a Lock-up oggetto del trasferimento nel caso in cui il trasferitario perda la qualità di Affiliata della parte Trasferente,
restando inteso che le previsioni di cui ai sub-paragrafi (ii) e (iii) non si applicheranno in caso di trasferimento effettuato da un Socio Creditore ad un altro Socio Creditore e che, nel caso di trasferimento da un Socio Creditore ad Affiliata di altro Socio Creditore, la responsabilità solidale di cui al precedente sub-paragrafo (ii), sarà assunta dal Socio Creditore al cui gruppo appartiene l’Affiliata trasferitaria;
(b) le Azioni B derivanti dalla conversione della Tranche B Convertendo potranno essere trasferiti in ogni momento, in tutto o in parte, da Pirelli a favore di società da questa direttamente o indirettamente controllate, ovvero, nella misura in cui il trasferimento non comporti la conversione in Azioni Ordinarie di Prelios ai sensi del relativo statuto, ad altri Soci Creditori, a condizione che il trasferimento sia posto in essere in conformità alle disposizioni di cui al precedente paragrafo (a).
Non sono soggette ad alcuna delle limitazioni sopra illustrate e, pertanto, saranno liberamente trasferibili in ogni momento: (i) tutte le Azioni Prelios che i Soci Creditori detengono per effetto della sottoscrizione dell’Aumento in Opzione (e quindi le Azioni A Trasferibili indicate supra §2); (ii) qualsiasi altra Azione Prelios (o diritto o strumento finanziario emesso da Prelios) diverse dalle Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo che in futuro i Soci Creditori dovessero detenere a qualunque titolo, fatti salvi, sia i diritti di trascinamento (Drag-Along) e co-vendita (Tag-Along) di seguito descritti (v. infra §§3.2 e 4.3); e (iii) le n. 2.535.561 Azioni Ordinarie già conferite da Intesa al patto parasociale relativo a Prelios, stipulato tra la stessa Intesa, Camfin S.p.A. e il Sig. Massimo Moratti in data 20 settembre 2013 e consensualmente risolto con effetto dal 31 ottobre 2013, nonché le ulteriori Azioni Ordinarie che Intesa dovesse acquisire a fronte dell’esercizio dei diritti spettanti alle predette n. 2.535.561 Azioni Ordinarie (le "Azioni di Intesa Preesistenti").
Per completezza, si ricorda che tutti i soggetti coinvolti nell’Operazione (ivi inclusi gli Aderenti e Fenice) hanno assunto impegni, tra l’altro e salvo alcune ipotesi consentite, a non acquistare Azioni Prelios o strumenti che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare Azioni Prelios come prescritto dai provvedimenti Consob relativi all’esenzione OPA motivati ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del TUF e adottati con le Delibere n. 18565 del 31 maggio 2013 e n. 18607 del 9 luglio 2013 (rispettivamente pubblicate in data 31 maggio 2013 e 15 luglio 2013).
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Socio Creditore o Creditore Finanziario, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Socio Creditore e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Socio Creditore, restando inteso che per Pirelli e Feidos 11 si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per le Banche Finanziatrici si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
3.2 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita infra §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2 e le Azioni di Intesa Preesistenti) da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti infra §4.2) nell’ambito della Procedura di Vendita.
Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente.
Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios offerte al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici, e da Camfin S.p.A., in virtù di separati accordi di co-vendita conclusi con la stessa Fenice (al riguardo, v. infra §4.2).
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
L’Accordo Fenice prevede che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie Quote Fenice per un periodo di 2 anni dalla Data di Sottoscrizione. In seguito alla scadenza di tale periodo: (i) gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di trasferimenti delle Quote Fenice (fatta eccezione per i trasferimenti a Soci Creditori o loro Affiliate effettuati a condizioni analoghe a quanto indicato supra §3.1(a)-(b)); (ii) i Soci Creditori potranno trasferire a terzi le proprie Quote Fenice solo ove il trasferitario acquisti anche tutte le Azioni Prelios derivanti dalla Conversione del Convertendo (incluse le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2) e le ulteriori Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro del trasferitario in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall’Accordo Fenice; e (iii) ove Feidos 11 dovesse trasferire le proprie Quote Fenice a soggetti non di gradimento dei Soci Creditori, fermo il diritto di prelazione degli Aderenti, Feidos 11 perderà alcuni diritti particolari in relazione alla distribuzione degli utili e all’amministrazione di Fenice previsti dallo statuto e dell’Accordo Fenice.
4.2 Procedura di vendita
A decorrere dal quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione di Fenice (il "Presidente di Fenice"), nominato su designazione di Feidos 11, potrà avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") che avrà ad oggetto congiuntamente:
(a) le Azioni B detenute da Fenice a tale data;
(b) nell’ipotesi in cui, per effetto di eventuali nuovi aumenti di capitale di Prelios aventi specifiche caratteristiche indicate nell’Accordo Fenice, Fenice riduca la sua partecipazione in Prelios al di sotto della soglia del 27% del capitale sociale, un numero complessivo di Azioni A Soggette a Lock-up possedute a tale data dai Soci Creditori tale da costituire (direttamente e/o a seguito di conversione) un numero di Azioni Prelios che rappresenta, unitamente alle Azioni Prelios già detenute da Fenice a tale data, una partecipazione almeno pari al 27% del capitale di Prelios (i "Diritti Ulteriori" e, unitamente alle Azioni B di cui sub (i), il "Pacchetto in Cessione"); nonché
(c) le Azioni Prelios (ivi incluse le Azioni A Soggette a Lock-up) detenute a tale data dai Soci Creditori in relazione ai quali dovessero essere esercitati i diritti di Drag Along o Tag-Along previsti dall’Accordo Fenice, così come le Azioni Prelios detenute a tale data dalle altre Banche Finanziatrici e da Camfin S.p.A., che dovessero essere oggetto di diritti di co-vendita (tag-along) ai sensi di separati accordi stipulati con Fenice che sono stati oggetto degli adempimenti ex art. 122 TUF nei termini di legge (gli "Altri Strumenti").
Ove la Procedura di Vendita non fosse avviata dal Presidente di Fenice nel quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, a decorrere dal quinto anno successivo alla Data di Sottoscrizione ciascun Aderente avrà diritto di richiedere che la medesima Procedura di Vendita sia avviata.
La Procedura di Vendita sarà condotta secondo i termini e condizioni indicati nell’Accordo Fenice nella forma di un’asta competitiva ispirata ai criteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei partecipanti in conformità alle migliori prassi di mercato in operazioni analoghe.
Qualora una prima Procedura di Vendita si concluda senza esito, una seconda Procedura di Vendita sarà ripetuta, con le medesime modalità, trascorsi non meno di dodici mesi dalla inutile conclusione della prima Procedura di Vendita. Qualora anche la seconda Procedura di Vendita si concluda senza esito, ciascuno degli Aderenti avrà diritto di chiedere che sia posta in essere una scissione non proporzionale di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, un’assegnazione dei Diritti Ulteriori, con modalità tali da far sì che ciascun Aderente risulti titolare del 100% di una società scissa a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios, di una quota proporzionale delle attività e passività di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, dei Diritti Ulteriori, tali da rispettare un’allocazione conforme a criteri di ripartizione preferenziale previsti nell’Accordo Fenice e nello statuto della stessa Fenice.
4.3 Diritti di trascinamento
In caso di Procedura di Vendita (a fronte dei diritti di Tag-Along descritti supra §3.2) Fenice ha un diritto di trascinamento su tutte le Azioni Prelios (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2) detenute dai Soci Creditori alla data di avvio della Procedura di Vendita (fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti) (il "Drag-Along").
Il Presidente di Fenice avrà diritto di esercitare il Drag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita, restando inteso che tale diritto potrà essere esercitato solo ove abbia oggetto congiuntamente tutti i Diritti Ulteriori e tutte le Azioni Prelios complessivamente detenuti dai Soci Creditori a tale data (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2, ma fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti(le "Partecipazioni Oggetto di Drag"). In caso di esercizio del Drag-Along, i Soci Creditori saranno obbligati a trasferire le Partecipazioni Oggetto di Drag al terzo acquirente unitamente al Pacchetto in Cessione e Fenice sarà obbligata a far sì che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Drag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori dagli stessi detenuti, nell’ambito della Procedura di Vendita.
4.4 Exit Anticipata
La Procedura di Vendita potrà essere avviata da Feidos 11 anche prima del quarto anniversario della Data di Sottoscrizione (la "Procedura di Exit Anticipata") qualora:
A) si verifichi, tra l’altro, una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) vengano revocati dalla carica di vice-presidente e amministratore delegato di Prelios, rispettivamente, l’Ing. Caputi e il Dott. Sergio Iasi (i "Key Managers"), nonché il Presidente di Fenice (e/o i soggetti che siano nominati in loro sostituzione), salve le Cause di Esclusione di seguito indicate;
(ii) in caso di cessazione per qualsiasi causa di alcuno dei Key Managers e/o del Presidente di Fenice (o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione), non venga nominata in loro sostituzione una persona designata da Feidos 11, o alla persona designata da Feidos 11 non vengano attribuite le deleghe che risultano conferite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione e/o a detta persona siano attribuiti compensi inferiori di oltre un decimo ai compensi che risultano attribuiti ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione (come di tempo in tempo modificati di comune accordo tra gli Aderenti), salvo modifiche ragionevolmente riconducibili alle caratteristiche del sostituto, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios, con la sola esclusione del caso in cui i fatti sopra elencati conseguano a Cause di Esclusione relative all’Ing. Massimo Caputi;
(iii) le deleghe o le attribuzioni di alcuno dei Key Managers o del Presidente di Fenice (e/o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione) siano modificate in senso restrittivo rispetto alle deleghe attribuite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione o ai poteri del Presidente di Fenice previsti dall’Accordo Fenice (come di tempo in tempo modificate di comune accordo), ovvero siano ridotti i compensi fissi dei Key Managers o i compensi variabili degli stessi che saranno definiti dal consiglio di amministrazione di Prelios (e modificabili o adeguabili a target oggetto di determinazione periodica durante la carica) entro il 31 dicembre 2013, salvo che detta riduzione sia ragionevolmente riconducibile alla miglior prassi delle società quotate, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios;
(iv) sia illegittimamente impedito al Presidente di Fenice l’esercizio dei poteri individuali riconosciuti dall’Accordo Fenice;
(v) sia impedito ai Key Managers l’esercizio delle deleghe loro attribuite;
(vi) uno o più Soci Creditori abbiano inviato una comunicazione di disdetta dell’Accordo Fenice;
(vii) uno o più Soci Creditori non abbiano adempiuto agli impegni di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da essi assunti nell’Accordo di Rimodulazione del Debito e, in conseguenza di tale circostanza, sia venuta meno l’efficacia dell’Accordo di Rimodulazione del Debito stesso.
B) una volta trascorsi almeno diciotto mesi dalla Data di Sottoscrizione, si verifichi una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) una stessa proposta di delibera, avente ad oggetto l’approvazione di (a) un’operazione prevista dal piano industriale o dal budget di Prelios (inclusi gli aumenti di capitale ivi previsti), o (b) altra operazione di carattere industriale di valore o di impatto economico superiore a Euro 10 (dieci) milioni (e con esclusione, a titolo esemplificativo, delle proposte di aumento di capitale sociale diverse da quelle di cui al precedente punto (a)), sia presentata dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) e non sia approvata dagli organi deliberanti di Prelios, in almeno due adunanze consecutive, che si siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(ii) non si addivenga all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Prelios del piano industriale e/o del budget della società proposto dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) in almeno due adunanze consecutive, che siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(iii) non vengano approvati dall’assemblea di Prelios e/o non siano integralmente liberati uno o più aumenti di capitale approvati dagli organi deliberanti di Prelios che siano finalizzati a sopperire ad esigenze di cassa della società (diversi dall’Aumento Prelios Convertendo e da quegli aumenti, o porzione di aumenti, che siano finalizzati a fornire a Prelios risorse destinate specificamente all’effettuazione di nuovi investimenti).
Ai fini di quanto sopra, sono "Cause di Esclusione" le ipotesi di revoca del Key Managers conseguenti a condotte che costituiscano: (i) grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ.; (ii) grave violazione di obblighi di legge o di statuto che siano rilevanti ai fini dall’art. 2392 cod. civ.; e/o (iii) illecito penale doloso.
In caso di avvio di una Procedura di Exit Anticipata, Feidos 11 avrà diritto di vendere ai Soci Creditori, i quali a loro volta avranno diritto di acquistare, l’intera partecipazione detenuta a tale data da Feidos 11 in Fenice a termini e condizioni previsti nell’Accordo Fenice.
4.5 Conferimento di Azioni B in Fenice
In data 26 giugno 2013, l’assemblea straordinaria di Fenice ha delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2481 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro 6 (sei) anni e, quindi, sino al 26 giugno 2019, di aumentare il capitale sociale di Fenice, in via scindibile, esclusivamente mediante conferimento in natura di massime n. 144.678.117 Azioni B, in una o più tranches, per un ammontare complessivo di massimi Euro 86.126.883,05, con un sovraprezzo ogni volta pari a due/terzi del relativo aumento di capitale, mediante esclusione del diritto d’opzione, offrendo la sottoscrizione solo a Pirelli ovvero a società da essa direttamente o indirettamente controllate o loro aventi causa, a condizione che si verifichi una causa di conversione anticipata del Convertendo. Pirelli si è impegnata (anche tramite società da essa direttamente o indirettamente controllata) ad effettuare un tale conferimento di Azioni B in Fenice nell’ipotesi in cui tali Azioni B dovessero essere emesse da Prelios per effetto del verificarsi di una causa di conversione anticipata del Convertendo (diversa da una un’offerta pubblica di acquisto o scambio su Azioni Prelios promossa da Feidos 11 o da soggetti collegati alla stessa Feidos 11) (il numero di Azioni B assegnate a Pirelli in conversione del Convertendo è indicato supra §2).
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa. Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. L’invio di una disdetta non farà venir meno l’obbligo degli Aderenti o di Fenice di adempiere alle proprie obbligazioni relative a una Procedura di Vendita che dovesse essere in corso di esecuzione a tale data e, qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di soci di Fenice titolari di una partecipazione in Fenice inferiore al 10%, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede.
In deroga al paragrafo precedente, sia gli impegni dei Soci Creditori relativi al lock-up avente ad oggetto le Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo (v. supra §3.1), sia i diritti e obblighi relativi al Tag Along (v. supra §3.2) avranno una durata di tre anni dalla Data di Esecuzione e si rinnoveranno di tre anni in tre anni salvo disdetta comunicata dai Soci Creditori a Feidos 11 con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
La cessione o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.
18 aprile 2014
[PR.4.14.1]
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com unitamente all’estratto dell’Accordo Fenice pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti.
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014, 6 marzo 2014 e [18] aprile 2014.
Rispetto al precedente testo del 6 marzo 2014, (i) sono state integrate le premesse, (ii) sono stati aggiornati i dati numerici relativi alle azioni Prelios S.p.A. conferite da ciascun aderente negli Accordi di Co-Vendita per effetto della integrale conversione del Convertendo (come di seguito definito) e (iii) è stata aggiornata la descrizione degli Accordi di Co-Vendita nelle parti che si riferivano al Convertendo. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013 e, successivamente, il 18 aprile 2014, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione”). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati, rispettivamente, in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo BPS (come di seguito definito);
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo BPER (come di seguito definito); e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo UBI (come di seguito definito).
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo MPS (come di seguito definito);
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo Carige (come di seguito definito);
(vii) in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutte le n. 233.534 Obbligazioni Convertende in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è eseguita in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Soci Creditori e a MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI, con conseguente aumento del capitale sociale di Prelios a complessivi Euro 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 426.441.257,2 rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios ad oggi posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
n. Azioni B |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios (1) |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios (2) |
% rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice |
- |
117.597.496(3) |
- |
16,38% |
55,73% |
Camfin |
41.085.132 |
- |
8,10% |
5,72% |
- |
MPS (4) |
17.230.205 |
- |
3,40% |
2,40% |
- |
BPM |
28.475.470 |
- |
5,62% |
3,97% |
- |
BPS |
6.895.659 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
BPER (5) |
9.286.362 |
- |
1,83% |
1,29% |
- |
Banca Carige |
6.892.359 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
UBI |
3.445.487 |
- |
0,68% |
0,48% |
- |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) Si ricorda che, per effetto del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios www.prelios.com), P&C conferirà in Fenice le Azioni B che la stessa P&C è venuta a detenere per effetto della Conversione e, pertanto, Fenice verrà a detenere complessivamente n. 210.988.201 Azioni B che rappresenteranno il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte e il 29,39% del capitale sociale economico di Prelios.)
(4) Tale dato tiene conto della vendita di complessive n. 4.916.101 Azioni Ordinarie, rappresentative dell’1,8% delle Azion014 (data di pubblicazione dell’Avviso di cui alla premessa (vi)) e la data del presente estratto.
(5) Tale dato tiene conto delle vendite di complessive n. 142.500 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,05% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 15 gennaio 2014 (data di pubblicazione dell’Avviso di cui alla premessa (vi)) e la data del presente estratto.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli Avvisi e nell’estratto pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014 e 18 aprile 2014.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
8. Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
18 aprile 2014
[PR.6.14.4]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014, 6 marzo 2014 e 18 aprile 2014.
Rispetto al precedente testo del 18 aprile 2014, (i) sono state integrate le Premesse, (ii) è stato aggiornato il dato numerico relativo alle azioni Prelios S.p.A. conferite da Fenice S.r.l. negli Accordi di Co-Vendita per effetto del Conferimento (come di seguito definito) e (iii) è stato aggiornato il dato numerico relativo alle azioni Prelios S.p.A. conferite da Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice S.r.l. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013 e, successivamente, il 18 aprile 2014 e il 4 luglio 2014, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a € 115.009.511,53 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi)come indicato negli avvisi pubblicati, rispettivamente, in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.;
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(vii) come indicato nell’estratto pubblicato il 18 aprile ultimo scorso, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutte le n. 233.534 Obbligazioni Convertende in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è eseguita in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Soci Creditori e a MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI, con conseguente aumento del capitale sociale di Prelios a complessivi Euro 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B;
(viii) in data 30 giugno ultimo scorso, con effetto in pari data, Pirelli & C S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios www.prelios.com), ha sottoscritto un aumento del capitale di Fenice, per complessivi Euro 46.975.524,61, ad essa riservato, mediante conferimento di n. 93.390.705 Azioni B (il "Conferimento"). Pertanto, Fenice è venuta a detenere complessive n. 210.988.201 Azioni B;
(ix) nel corso del semestre chiuso al 30 giugno ultimo scorso, UBI ha venduto tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 426.441.257,2 rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios ad oggi posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
n. Azioni B |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios(1) |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios(2) |
% rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice |
- |
210.988.201 |
- |
29,39% |
100% |
Camfin |
41.085.132 |
- |
8,10% |
5,72% |
- |
MPS |
17.230.205 |
- |
3,40% |
2,40% |
- |
BPM |
28.475.470 |
- |
5,62% |
3,97% |
- |
BPS |
6.895.659 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
BPER |
9.286.362 |
- |
1,83% |
1,29% |
- |
Banca Carige |
6.892.359 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
UBI(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 (data di pubblicazione dell’estratto di cui alla premessa (vii)) e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile e 4 luglio 2014.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
8. Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
4 luglio 2014
[PR.6.14.5]
CAMFIN SPA - LAURO SESSANTUNO SPA - PIRELLI & C. SPA
Si riporta di seguito l’estratto del patto parasociale tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A., Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., Nuove Partecipazioni S.p.A., Lauro Cinquantaquattro S.r.l., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. del 4 giugno 2013 aggiornato a seguito: (a) della variazione del numero di azioni di Camfin S.p.A. oggetto di detto patto parasociale, ad esito dell’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria avente ad oggetto le n. 286.320.077 azioni ordinarie di Camfin S.p.A. e dell’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (come successivamente modificato, il "TUF"), mediante procedura congiunta con l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF; e (b) delle variazioni nel capitale sociale di Lauro Sessantuno S.p.A..
In aggiunta a quanto sopra, l’estratto è stato modificato nella parte relativa al controllo di Lauro Sessantuno S.p.A. ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998, che non è esercitato da alcun soggetto alla data odierna.
* * *
In data 4 giugno 2013, nel quadro di un’operazione di razionalizzazione degli assetti proprietari di Camfin S.p.A. ("Camfin"), in esito allo scioglimento della partnership tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP"), Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A. ("MTPP") e Malacalza Investimenti S.r.l. ("MCI") relativa a Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ("GPI") e Camfin, sono stati sottoscritti:
un accordo quadro (l’"Accordo Quadro") tra MTP, MTPP, GPI, Nuove Partecipazioni S.p.A. (società indirettamente controllata da MTP, "NP"), Lauro Sessantuno S.p.A. ("NewCo" o la "Società"), Lauro Cinquantaquattro S.r.l. ("L54", società interamente detenuta da Clessidra SGR S.p.A. ("Clessidra") per conto del fondo Clessidra Capital Partners II), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit" e, congiuntamente a L54 e Intesa, gli "Investitori"; MTP, MTPP, GPI, NP, NewCo, L54, Intesa e UniCredit, le "Parti"), che disciplina i reciproci diritti, impegni e obblighi delle parti, nel quadro di un progetto imprenditoriale e finanziario condiviso volto a favorire la razionalizzazione dell’assetto di Camfin, da attuarsi, tra l’altro, mediante l’investimento di NewCo in Camfin e la promozione da parte della stessa NewCo di un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (l’"Offerta") avente ad oggetto n. 286.320.077 azioni ordinarie di Camfin, rappresentanti il 36,52% del capitale sociale della stessa Camfin e pari alla totalità delle azioni ordinarie in circolazione, dedotte (i) le n. 478.077.004 azioni ordinarie di Camfin, pari al 60,99% del relativo capitale sociale, detenute da NewCo per effetto delle operazioni di acquisto infra descritte (la "Partecipazione di Maggioranza") e (ii) le n. 19.522.511 azioni ordinarie di Camfin, pari al 2,49% del relativo capitale sociale (le "Azioni MM"), che, secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro, MTP si è impegnata ad acquistare entro il 31 dicembre 2013 dal Dott. Massimo Moratti e dalla società da questo controllata, C.M.C. S.p.A., al fine di procurarne il successivo conferimento in NewCo;
un patto parasociale (il "Patto Parasociale") tra MTP, MTPP, GPI, NP, L54, Intesa e UniCredit, che contiene disposizioni relative alla governance di NewCo, di Camfin nonché, per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura della partecipata, di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"), società in cui Camfin detiene una partecipazione pari al 26,19% del capitale sociale con diritto di voto.
In relazione al punto (i) che precede, ed in particolare alla Partecipazione di Maggioranza, si precisa che tale Partecipazione è stata acquistata da NewCo attraverso le seguenti operazioni:
acquisto da MCI di azioni Camfin, pari al 12,37% del relativo capitale sociale;
acquisto da MTPP di azioni Camfin, pari al 13,20% del relativo capitale sociale;
conferimento in NewCo da parte di NP di azioni Camfin, pari al 35,41% del relativo capitale sociale (il "Conferimento NP"). La partecipazione nel capitale sociale di Camfin oggetto del Conferimento NP è stata acquistata da NP a fronte del conferimento in suo favore in pari data:
di azioni Camfin, pari al 29,45% del relativo capitale sociale, da parte di GPI; e
di azioni Camfin, pari al 5,96% del capitale sociale di Camfin (il "Conferimento Partner MTP"), da parte di Vittoria Assicurazioni S.p.A., Yura International B.V. e Fidim S.r.l. (congiuntamente, i "Partner MTP").
L’assemblea straordinaria di NewCo ha deliberato in data 4 giugno 2013:
l’adozione di un nuovo statuto che prevede, tra l’altro, la suddivisione del capitale sociale in tre distinte categorie di azioni (A, B e C);
un aumento di capitale per Euro 199.888.307,28, mediante emissione di azioni di categoria A, riservato in sottoscrizione a NP, e liberato in natura mediante il Conferimento NP (l’"Aumento di Capitale in Natura");
due aumenti di capitale a pagamento (gli "Aumenti di Capitale a Pagamento"), di cui:
● un primo aumento per Euro 183.000.000 (il "Primo Aumento a Pagamento"), sottoscritto in pari data (i) da NP, per n. 130.545 azioni di categoria A; (ii) da L54, per n. 1.069.530 azioni di categoria B; (iii) da Intesa, per n. 535.237 azioni di categoria C; (iv) da UniCredit, per n. 535.237 azioni di categoria C;
● un secondo Aumento di Capitale a Pagamento, per massimi Euro 227.000.000 (il "Secondo Aumento a Pagamento"), da sottoscriversi da parte di UniCredit, Intesa, L54 e NP secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro.
NewCo, ad esito dell’Aumento di Capitale in Natura e del Primo Aumento a Pagamento e prima del lancio dell’Offerta, risultava alla data dell’8 giugno 2013 partecipata da NP per il 54,8%, Clessidra (tramite L54) per il 23,8%, Intesa per il 10,7% e UniCredit per il 10,7%.
Per effetto dell’acquisto della Partecipazione di Maggioranza (pari, come detto, al 60,99% del capitale sociale di Camfin) è insorto l’obbligo di promuovere l’Offerta ai sensi degli artt. 106, comma 1 e 109 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") su n. 286.320.077 azioni ordinarie Camfin quotate nel Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie in circolazione, dedotte le azioni costituenti la Partecipazione di Maggioranza e le Azioni MM. All’obbligo delle Parti dell’Accordo Quadro, si associa, ai sensi dell’art. 109 del TUF, l’obbligo dei Partner MTP, per effetto del Conferimento Partner MTP, volto al rafforzamento della partecipazione complessivamente riconducibile a MTP in Camfin e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4, del TUF.
In base all’Accordo Quadro, è previsto che sia NewCo il soggetto designato a lanciare l’Offerta - finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni Camfin (delisting) - nel rispetto della normativa applicabile, al prezzo di Euro 0,80 per ciascuna azione Camfin portata in adesione all’Offerta (il "Corrispettivo dell’OPA").
Poiché l’operazione regolata dall’Accordo Quadro è soggetta all’ottenimento dell’autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, gli Investitori si sono impegnati, nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, a non esercitare i diritti di voto inerenti alle azioni di NewCo. In data 24 giugno 2013, la Commissione Europea dichiarava che la suddetta operazione non costituiva un’operazione di concentrazione rilevante ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2004. In data 20 agosto 2013 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunicava di aver deliberato di non procedere all’avvio dell’istruttoria in relazione all’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo congiunto su Camfin da parte di NP e L54 per il tramite di NewCo.
Ad esito della parziale esecuzione del Secondo Aumento a Pagamento (funzionale al pagamento delle azioni complessivamente apportate all’Offerta, come deliberato dall’assemblea straordinaria di NewCo del 1° ottobre 2013), alla data del 23 ottobre 2013 Newco risulta partecipata da NP per il 36,65%, da Clessidra (tramite L54) per il 25,02%, da Intesa per il 19,17% e da UniCredit per il 19,17%.
* * *
Patto Parasociale
Il Patto Parasociale (anche il "Patto") contiene la disciplina dell’exit e le regole di governance di NewCo, di Camfin, e di taluni profili, nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura di tale partecipata, di Pirelli, al fine del perseguimento dell’obiettivo condiviso di dare stabilità agli assetti di Camfin e così di creare le migliori condizioni per l’ulteriore creazione di valore in riferimento alla partecipazione da questa detenuta in Pirelli, e ciò in vista e per l’arco temporale individuato dalle Parti per addivenire alla sua valorizzazione attraverso l’exit dall’investimento. Il Patto contiene anche una specifica disposizione relativa alla governance di Prelios S.p.A..
Definizioni
Il Patto contiene, tra gli altri, le seguenti definizioni:
"Caso di Inadempimento": inadempimento di MTP, MTPP, GP e/o NP agli impegni ed obblighi del Patto;
"Controllate Rilevanti": oltre a Maristel S.p.A., Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l., Pirelli Sistemi Informativi S.r.l., Pirelli Tyre S.p.A., Pirelli China Tyre N.V., Pirelli lnternational Ltd., S.C. Cord Romania S.r.l., S.C. Pirelli Tyres Romania S.r.l., Open Joint Stock Company "Kirov Tyre Plant", Pirelli Neumaticos S.A., Dackia AB, Pirelli Tyre (Suisse) SA, Celikord A.S., Turk-Pirelli Lastikleri A.S., Pirelli North America Inc., Pirelli Neumaticos SA I.C., Pirelli Pneus Ltda, Pirelli Neumaticos S.A. de C.V., Pirelli de Venezuela C.A., Alexandria Tire Company S.A.E., Pirelli Tyre Co. Ltd., Pirelli Japan Kabushiki Kaisha, le società che saranno, di tempo in tempo, controllate, direttamente o indirettamente, con un fatturato annuo superiore ad Euro 50 milioni.
"Data Rilevante" si intende la prima, in ordine cronologico, tra le seguenti date:
(i) la data di scadenza del 3° anniversario della data di adozione dello statuto della Società, essendo convenuto che, qualora MTP, MTPP, GP e NP abbiano inviato a tutti gli Investitori la Proposta di Rinnovo (come infra definita) del Patto, si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 12 mesi; (ii) il 3° giorno successivo all’accertamento della ricorrenza di un Evento Rilevante (come infra definito) o di un Caso di Inadempimento o di un Mutamento del Controllo (come infra definito), accertamento da considerarsi avvenuto ove il presidente del consiglio di amministrazione di NewCo (o, in sua assenza, il vice presidente) abbia riconosciuto la ricorrenza di un Evento Rilevante o di un Caso di Inadempimento o di un Mutamento del Controllo.
"Evento Rilevante": si intende:
(i) qualunque attività che possa ragionevolmente condurre alla conclusione di una qualsiasi operazione di trasferimento avente per oggetto la partecipazione detenuta da NewCo in Camfin (la "Partecipazione Camfin") o la partecipazione detenuta da Camfin, anche per il tramite di Camfin Partecipazioni S.p.A., in Pirelli e pari al 26,19% (la "Partecipazione Pirelli"), eccezione fatta e senza pregiudizio per gli impegni sussistenti in connessione con il bond exchangeable ("€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A."; il "Bond") e, nei limiti consentiti dal Patto, per l’eventuale svolgimento delle attività funzionali alla valorizzazione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli e delle previsioni relative alla disposizione delle azioni NewCo, della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli; (ii) qualsiasi evento per effetto del quale il Patto sia venuto meno, sia stato risolto o abbia comunque perduto di efficacia, anche in via anticipata rispetto alla sua scadenza, non imputabili a L54 ovvero per il suo mancato rinnovo – incluso il caso in cui si tratti di un ulteriore rinnovo dopo il primo – ad opera di MTP, MTPP, GP o NP; (iii) la mancata modifica dello statuto di Nuova Camfin (come infra definita) per qualunque ragione diversa dalla mancata approvazione della delibera per effetto del voto contrario di L54.
"Materie Assembleari Fondamentali": una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci della Società o di Camfin:
modifiche statutarie di qualsiasi natura (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, aumenti e riduzioni del capitale sociale - ivi inclusi quelli di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile -, prestiti obbligazionari convertibili, fusioni, scissioni e trasformazioni, proroga del termine di durata, liquidazione e revoca dello stato di liquidazione); b. distribuzione di dividendi, utili e riserve disponibili; c. decisioni in merito a piani di stock option; d. decisioni in merito all’acquisto, alienazione, annullamento di, ed altre operazioni su, azioni proprie; e. approvazione di atti gestionali per il compimento dei quali il Consiglio di amministrazione dovesse richiedere l’autorizzazione preventiva dei soci ai sensi dello statuto sociale; f. la nomina, sostituzione, revoca, determinazione del numero, degli emolumenti e della durata della carica di amministratori e dei sindaci della Società o di Camfin, fatta eccezione per l’ipotesi in cui gli stessi siano stati nominati in conformità al Patto, nonché, se previsto, la nomina, sostituzione, revoca e determinazione del numero e dei poteri del o dei direttore/i generale/i; g. la nomina, sostituzione, revoca e determinazione del numero dei liquidatori della Società o di Camfin; h. nomina e determinazione dei poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione; i. decisioni da adottarsi nel contesto del processo di quotazione della Società;
"Materie Assembleari Rilevanti": una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci della Società o di Camfin:
a. promozione di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci e loro rinuncia o transazione; b. decisioni da adottarsi in relazione a procedure fallimentari, piani di risanamento e/o ristrutturazione o liquidazione della Società o di Camfin.
"Materie Consiliari Riservate": una qualsiasi delle seguenti materie di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società o di Camfin:
a. qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, concernenti beni immobili o mobili (diversi da azioni e warrant emessi da Pirelli e/o Camfin e altri strumenti finanziari che consentano la sottoscrizione di azioni emesse da Pirelli e/o Camfin, con riferimento ai quali le Parti applicheranno quanto infra previsto in materia di disposizione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli), da parte della Società ovvero di Camfin o di società controllate per un valore superiore ad Euro 250.000,00 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate; b. fusioni, scissioni, trasformazione e liquidazione nonché qualsiasi altra operazione straordinaria avente un valore superiore a Euro 250.000,00 per operazione o serie di operazioni collegate, relative alla Società ovvero a Camfin o a società controllate; c. qualsivoglia operazione che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’offerta pubblica d’acquisto su società quotate su un mercato regolamentato, nonché qualunque decisione relativa all’offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF; d. aumenti di capitale in qualsiasi forma ed emissione di altri strumenti finanziari relativi alla Società ovvero a Camfin o a società controllate; e. assunzione, da parte della Società ovvero di Camfin o di società controllate, in qualsiasi forma e per qualunque finalità, di debito di natura finanziaria, fatta eccezione per l’utilizzo di linee di conto correnti esistenti in capo alla Società e/o Camfin o a società controllate alla Data del Signing ai fini dell’ordinaria attività; f. la nomina, sostituzione, revoca, determinazione del numero e della durata della carica di amministratori e dei sindaci delle società controllate e di Pirelli, fatta eccezione per l’ipotesi, nel caso di Pirelli, in cui gli stessi siano stati nominati in conformità alle disposizioni del Patto; g. determinazione e verifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società o di Camfin investiti di particolari cariche e dei dirigenti che compongono l’alta direzione, con riferimento alla Società ovvero a Camfin o a società controllate; h. qualsiasi contratto stipulato od operazione effettuata dalla Società ovvero da Camfin o da altre società controllate con parti correlate alle medesime; i. determinazioni o proposte del Consiglio di amministrazione in merito a deliberazioni da proporre all’Assemblea della Società ovvero di Camfin; l. determinazioni in merito all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea di Camfin, Pirelli, di società controllate fatto salvo quanto indicato alla lett (f); m. nomina dei consulenti e determinazione dei relativi compensi; n. adozione del business plan e del budget annuale della Società ovvero di Camfin o di società controllate e modifiche, aggiornamenti o integrazioni; o. determinazione e scelta dei criteri per l’effettuazione di impairment test e per la determinazione del Value in use da parte della Società ovvero da Camfin o da società controllate, inclusa la nomina degli esperti per l’effettuazione di impairment test di dette società; p. modifica rilevante dei (e nell’applicazione dei) Principi Contabili applicati dalla Società e da Camfin; q. con riferimento a Camfin qualunque decisione e/o operazione relativa al Bond, al suo eventuale rifinanziamento o all’esercizio di qualunque diritto derivante dallo stesso; r. nomina e determinazione dei poteri del/dei consiglieri di amministrazione con deleghe della Società, di Camfin e delle società controllate; s. con riferimento alle partecipate di Camfin (diverse da Pirelli), qualunque decisione comprese alle precedenti lettere da (a) a (r) e (u) nella misura in cui rientri nella sfera di competenza della Società o di Camfin; t. con riferimento alle controllate di Camfin qualunque decisione compresa alle precedenti lettere da (a) a (r) e (u) nella misura in cui risulti applicabile a tale controllata; u. qualunque operazione – fermi i divieti e gli impegni assunti dalle Parti ai sensi del Patto – ricompresa tra quelle relative agli atti di disposizione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli.
"Materie Strategiche Pirelli": una qualsiasi delle seguenti materie (quale che sia l’organo competente a deliberare): (i) delibere di competenza dell’assemblea degli azionisti di Pirelli ovvero dell’assemblea straordinaria delle sue Controllate Rilevanti; (ii) accordi di joint venture o di partnership relativi a Pirelli o a Controllate Rilevanti di contenuto strategico ovvero qualunque altra operazione straordinaria che comporti una modifica rispetto al perimetro di attività del gruppo o ai piani strategici approvati dal Consiglio di amministrazione di Pirelli, (iii) qualunque atto o operazione, diversa dalle precedenti, che se attuata possa determinare una passività non irrilevante od un evento sostanzialmente negativo o pregiudizievole o un mutamento significativo della situazione di Pirelli in caso di exit dall’investimento da parte di Camfin.
"Materie Rilevanti Pirelli": una qualsiasi delle seguenti materie (quale che sia l’organo competente a deliberare): (i) operazioni di carattere straordinario; (ii) la definizione delle linee guida del business plan o l’adozione di piani strategici o previsionali che comportino una significativa discontinuità con quelli precedenti; (iii) la sostituzione/nomina di figure manageriali chiave di Pirelli o delle sue Controllate Rilevanti; (iv) la chiusura di settori di attività o l’avvio di rilevanti processi di ristrutturazione aziendale o finanziaria di Pirelli o delle sue Controllate Rilevanti.
"Mutamento del Controllo": fatte salve talune ipotesi specifiche che riguardano la persona del dott. Marco Tronchetti Provera produttive di effetti sia sul versante degli assetti proprietari (caso nel quale l'eventuale processo di valorizzazione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli sarà condotto da L54 in consultazione preventiva e vincolante con NP) sia della presenza e del contributo manageriale, che non rientrano nella definizione di Mutamento del Controllo, s’intende qualsiasi evento per effetto del quale (i) il dott. Marco Tronchetti Provera cessi di detenere il controllo solitario di MTP e/o di MTPP e/o di GP e/o di NP, ovvero (ii) il dott. Marco Tronchetti Provera cessi di detenere una partecipazione diretta, rappresentata da azioni con diritto di voto pieno nelle assemblee ordinarie e straordinarie di MTP almeno pari al 68% del capitale sociale con diritto di voto; ovvero (iii) MTP cessi di detenere una partecipazione diretta, rappresentata da azioni con diritto di voto pieno nelle assemblee ordinarie e straordinarie di MTPP pari al 100% del capitale sociale con diritto di voto di MTPP; ovvero (iv) MTPP cessi di detenere una partecipazione diretta, rappresentata da azioni con diritto di voto pieno nelle assemblee ordinarie e straordinarie di GP almeno pari al 57% del capitale sociale con diritto di voto di GP; ovvero (v) GP e MTPP cessino di detenere una partecipazione diretta, rappresentata da azioni con diritto di voto pieno nelle assemblee ordinarie e straordinarie, di NP complessivamente almeno pari all’85 % del capitale sociale con diritto di voto di NP (essendo considerato un caso di Mutamento di Controllo qualunque circostanza che, senza che siano modificate le percentuali di partecipazione al capitale ai sensi dei punti (ii), (iii), (iv) e (v), determini il verificarsi di una fattispecie di controllo congiunto con uno o più soggetti diversi dal dott. Marco Tronchetti Provera o da società direttamente e/o indirettamente controllate dallo stesso in via solitaria e non congiuntamente con altri). Non costituisce Mutamento del Controllo l’eventuale fusione fra MTP, MTPP, GP e NP, all’esito della quale il dott. Marco Tronchetti Provera detenga una partecipazione azionaria non inferiore al 40%.
"Proposta di Rinnovo" si intende la proposta da parte, congiuntamente, di MTP, MTPP, GP e NP inviata entro 60 giorni antecedenti la scadenza del Patto contenente l’offerta, irrevocabile ed incondizionata, a rinnovare il Patto a ciascun Investitore; la Proposta di Rinnovo dovrà essere aperta per l’accettazione sino alla scadenza del Patto.
"Sindacato di Blocco" si intende il sindacato di blocco avente ad oggetto azioni ordinarie Pirelli, come da ultimo rinnovato in data 15 aprile 2013 per un anno.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Lauro Sessantuno S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Via del Lauro 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08260080968, capitale sociale Euro 7.832.837,00.
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00860340157, capitale sociale Euro 1.345.380.534,66.
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 189.896.923,40.
2. Aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Soggetti aderenti al Patto Parasociale
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società:
- Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, C.F. e n. 11963760159 di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, capitale sociale interamente versato di Euro 75.132.170;
- Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, C.F. e n. 08025810964 di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, capitale sociale interamente versato di Euro 1.000.000, società interamente controllata da, e soggetta a direzione e coordinamento di, MTP;
- Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, C.F. e n. 03498200157 di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, capitale sociale interamente versato di Euro 91.130.749, società controllata da, e soggetta a direzione e coordinamento di, MTP;
- Nuove Partecipazioni S.p.A. con sede in Milano, via Lodovico Mancini n. 5, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08260080968, capitale sociale interamente versato di Euro 210.008.308;
- Lauro Cinquantaquattro s.r.l. con sede in Milano, via del Lauro n. 7, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07794690961, società interamente detenuta da Clessidra SGR S.p.A. per conto del fondo Clessidra Capital Partners II;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino, via Piazza San Carlo n. 156, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.00799960158, capitale sociale interamente versato di Euro 8.545.681.412,32;
- Unicredit S.p.A. con sede in Roma, via Alessandro Specchi n. 16, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00348170101, capitale sociale interamente versato di Euro 19.654.856.199,43.
Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Newco
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale della Società, pari alla data odierna complessivamente a n. 7.832.837 azioni, ripartite tra i soci della stessa nel numero, nella categoria e nelle percentuali di seguito indicate:
Quota di partecipazione |
||||
N. Azioni |
Categoria |
% |
||
NP |
2.870.542 |
A |
36,65% |
|
L54 |
1.959.749 |
B |
25,02% |
|
Intesa |
1.501.273 |
C |
19,17% |
|
UniCredit |
1.501.273 |
C |
19,17% |
|
Totale |
7.832.837 |
100,00% |
Ad esito della integrale esecuzione del Secondo Aumento a Pagamento (alla data odierna parzialmente sottoscritto), per il pagamento delle azioni complessivamente apportate ad esito dell’Offerta e dell’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF, mediante procedura congiunta con l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, il capitale sociale di NewCo risulterà così suddiviso:
Socio |
N. e categoria azioni |
Quota di partecipazione nel capitale sociale |
NP | 3.001.088 azioni di categoria A |
37,69% |
L54 | 1.959.749 azioni di categoria B |
24,61% |
Intesa | 1.501.273 azioni di categoria C |
18,85% |
UniCredit | 1.501.273 azioni di categoria C |
18,85% |
Le azioni rappresentative del capitale sociale di NewCo e oggetto del Patto sono suddivise in tre categorie: A (che possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da NP), B (che possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da L54) e C (che possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da Intesa e UniCredit), dotate dei diritti alle stesse attribuiti dallo statuto sociale. Il voto divergente non è ammesso con riferimento a ciascun portatore delle azioni di categoria.
Azioni di categoria A
Sino alla Data Rilevante, le azioni di categoria A sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni, nonché del diritto di co-vendita, del diritto di trascinamento e del diritto di chiedere al Consiglio di Amministrazione di NewCo (il "Diritto di Scissione"), a partire dal sesto anno successivo alla Data del Signing (come infra definita), la scissione totale non proporzionale di NewCo, con contestuale assegnazione pro-quota a società beneficiaria interamente controllate da ciascun azionista di un compendio patrimoniale che includa il pro-quota di tutti gli elementi dell’attivo e di tutti gli elementi del passivo, in proporzione alla partecipazione nel capitale della Società (la "Scissione").
Sino alla Data Rilevante le azioni di categoria A hanno diritto di voto pieno sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie di NewCo. A decorrere dalla Data Rilevante le Azioni di categoria A hanno un diritto di voto limitato ad un quinto delle azioni possedute.
Azioni di categoria B
Le azioni di categoria B sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni, nonché del diritto di prelazione, del diritto di co-vendita, del diritto di trascinamento, del Diritto di Scissione, del diritto – prima che sia approvato il progetto di scissione - di chiedere che la Scissione sia eseguita in sostanziale contestualità con la fusione di Camfin con NewCo (purchè NewCo detenga almeno il 95% di Camfin e sia intervenuto il delisting) (la "Fusione").
Azioni di categoria C
Sino alla Data Rilevante le azioni di categoria C hanno diritto di voto pieno sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie di NewCo, fatta l’eccezione per le assemblee ordinarie di NewCo in materia di approvazione del bilancio d’esercizio, di promozione dell’azione sociale di responsabilità e di nomina e revoca delle cariche sociali, con riferimento alle quali ciascun socio titolare di azioni di categoria C ha un diritto di voto limitato alla metà delle Azioni possedute.
in tutte le assemblee ordinarie di NewCo e nelle assemblee straordinarie convocate per deliberare sulla Scissione, sulla Fusione ovvero sulla messa in liquidazione di NewCo, ciascun socio titolare di azioni di categoria C avrà un diritto di voto limitato ad un quinto delle azioni possedute;
in tutte le assemblee straordinarie diverse da quelle indicate al punto a) che precede, ciascun socio titolare di azioni di categoria C avrà un diritto di voto limitato ad un terzo delle azioni possedute.
Camfin
Alla data odierna, costituiscono oggetto del Patto Parasociale le n. 732.655.242 azioni ordinarie di Camfin, pari al 93,461% del relativo capitale sociale, detenute da NewCo.
Ad esito dell’Offerta e dell’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF, mediante procedura congiunta con l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, costituiranno oggetto del Patto Parasociale n. 764.397.081 azioni ordinarie Camfin, pari a circa il 97,51% del relativo capitale sociale, detenute da NewCo.
Ad esito del conferimento delle Azioni MM in NewCo da parte di NP, costituiranno oggetto del Patto Parasociale le n. 783.919.592 azioni ordinarie Camfin, pari al 100% del relativo capitale sociale, detenute da NewCo.
* * *
Pirelli
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale le n. 124.611.073 azioni ordinarie di Pirelli, pari al 26,19% del relativo capitale sociale, detenute da Camfin, anche per il tramite di Cam Partecipazioni S.p.A., e da Cam 2012 S.p.A. ai fini dell’esecuzione del Bond.
* * *
Prelios
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale le n. 41.121.637 azioni ordinarie di Prelios, pari circa al 14,83% del relativo capitale sociale, detenute da Camfin anche per il tramite di Cam Partecipazioni S.p.A..
3. Contenuti del Patto Parasociale
Statuti di NewCo e di Camfin
Con riferimento a NewCo, le regole di governance sono state riflesse, nella misura massima consentita dalla normativa, nello statuto sociale approvato dall’assemblea straordinaria di NewCo in data 4 giugno 2013 ("Data del Signing").
Per quanto attiene a Camfin, le Parti si sono impegnate a riflettere le regole di governance, nella misura massima consentita dalla normativa, nello statuto sociale di Camfin, fatta avvertenza che:
in caso di delisting, sarà deliberata la fusione di Camfin in NewCo ("Nuova Camfin") e lo statuto di Nuova Camfin continuerà ad essere quello approvato da NewCo alla Data del Signing integrato con le disposizioni di cui al punto (ii) che segue;
qualora, a seguito dell’Offerta non avvenga il delisting ma NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a deliberare la modifica dello statuto di Camfin con adozione di uno statuto che incorpori previsioni equivalenti a quelle contenute nello statuto di NewCo con riferimento a: (i) materie rilevanti, quorum deliberativi e diritti di veto; (ii) composizione e numero dei consiglieri di amministrazione e sindaci in conformità alle previsioni del Patto, (iii) inserimento tra le materie rilevanti, per la cui approvazione (quale che sia l’organo competente) sarà necessario il voto favorevole di almeno due consiglieri designati da L54 e uno dei consiglieri designato da Intesa e UniCredit (collettivamente, le "Banche"), di tutte le Materie Strategiche Pirelli nonchè di tutte le Materie Rilevanti Pirelli, le cui decisioni saranno assunte dai competenti organi di Pirelli previo esame del "Comitato Strategie" costituito all’interno del Consiglio di amministrazione di Pirelli in cui abbia luogo il coinvolgimento degli amministratori di Pirelli designati dalle Parti; (iv) le disposizioni in materia di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei comitati e del collegio sindacale di Pirelli in conformità alle previsioni del Patto;
qualora, a seguito dell’Offerta avvenga il delisting e NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello Statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a deliberare la modifica dello statuto di Camfin con adozione dello statuto approvato da NewCo alla Data del Signing integrato con le disposizioni di cui al punto (ii) che precede, ove già non previste.
* * *
Organi sociali di NewCo e di Camfin
Per quanto riguarda il numero e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di NewCo e Camfin, il Patto prevede una disciplina differenziata a seconda che si faccia riferimento al periodo compreso sino alla Data Rilevante oppure al periodo successivo alla Data Rilevante.
Inoltre, per quanto attiene alla governance di Camfin, il Patto distingue a seconda che le azioni Camfin all’esito dell’Offerta restino quotate sul MTA ovvero abbia luogo il delisting, nonché a seconda che abbia luogo la fusione tra Camfin e NewCo ovvero NewCo disponga di una partecipazione in Camfin idonea a modificare lo statuto di Camfin.
NewCo
Consiglio di Amministrazione di NewCo sino alla Data Rilevante
Le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di NewCo sia formato da 9 componenti, come di seguito indicato:
Soci |
N. Amministratori |
NP (quale titolare di azioni di Classe A) |
5 (compreso l’Amministratore Delegato) |
L54 (quale titolare di azioni di Classe B) |
2 (compreso il Presidente) |
Intesa (quale titolare di azioni di Classe C) |
1 |
unicredit (quale titolare di azioni di Classe C) |
1 |
Collegio Sindacale di NewCo sino alla Data Rilevante
Le Parti si sono impegnate a far sì che il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati, indipendentemente dal rispettivo numero di azioni di categoria portate in assemblea:
Soci |
N. Sindaci |
NP (quale titolare di azioni di Classe A) |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
L54 (quale titolare di azioni di Classe B) |
1 sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e 1 sindaco supplente |
Intesa e unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo |
Consiglio di Amministrazione di NewCo dalla Data Rilevante
Le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di NewCo sia formato da 9 componenti, come di seguito indicato:
Soci |
N. Amministratori |
NP (quale titolare di azioni di Classe A) |
2 |
L54 (quale titolare di azioni di Classe B) |
5 (tra cui il Presidente) |
Intesa (quale titolare di azioni di Classe C) |
1 |
unicredit (quale titolare di azioni di Classe C) |
1 |
Collegio Sindacale di NewCo dalla Data Rilevante
Le Parti si sono impegnate a far sì che il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP (quale titolare di azioni di Classe A) |
1 sindaco effettivo (che rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale), e 1 sindaco supplente |
L54 (quale titolare di azioni di Classe B) |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Intesa e unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo |
Sostituzione amministratori e sindaci
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di amministrazione, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato su designazione della Parte che aveva designato il consigliere cessato.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.
* * *
Camfin
Organi sociali sino alla Data Rilevante
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Camfin in carica
NP si impegna a fare quanto in proprio potere affinchè, nei limiti consentiti dalla legge e successivamente al completamento dell’Offerta, sia ottenuto il rinnovo dell’intero Consiglio di amministrazione di Camfin attualmente in carica e in scadenza con l’assemblea dei soci di Camfin che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.
Le Parti prendono atto che l’attuale Collegio Sindacale di Camfin, formato da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, scadrà all’assemblea dei soci di Camfin che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.
Consiglio di Amministrazione di Camfin senza modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting e NewCo non disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che, a partire dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione di Camfin sino alla Data Rilevante sia formato da 15 componenti, così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP | 6 (tra cui l’Amministratore Delegato), ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’accordo quadro sottoscritto il 30 luglio 2009 tra Camfin, GPI ed un pool di banche finanziatrici (l’"Accordo Quadro Camfin"), fino a che tale obbligo sarà vigente, nonché 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
L54 | 4 (tra cui il Presidente), di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
Intesa | 1 |
unicredit | 1 |
Minoranze | 3 |
A tal fine, NewCo presenterà una propria lista composta da 15 candidati previamente comunicati dalle Parti.
Consiglio di Amministrazione di Nuova Camfin
In caso di fusione di Camfin in NewCo ("Nuova Camfin") e lo statuto di NewCo sia lo statuto di Nuova Camfin, la nomina, il numero e la composizione del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo quanto stabilito per il Consiglio di Amministrazione di NewCo sino alla Data Rilevante.
Consiglio di Amministrazione di Camfin con modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting ma NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Camfin sino alla Data Rilevante sia formato da 15 componenti così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
7 (tra cui l’Amministratore Delegato), ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
5 (tra cui il Presidente), di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
Intesa |
1 |
unicredit |
1 |
Minoranze |
1 |
A tal fine, NewCo presenterà una propria lista composta da 15 candidati previamente comunicati dalle Parti.
Consiglio di Amministrazione di Camfin non quotata con modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta venga disposto il delisting e NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Camfin sino alla Data Rilevante sia formato da 9 componenti così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
5 (tra cui l’Amministratore Delegato), ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
2 (tra cui il Presidente) |
Intesa |
1 |
unicredit |
1 |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di amministrazione, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato su designazione della Parte che aveva designato il consigliere cessato.
Collegio Sindacale di Camfin
Le Parti si sono impegnate a far sì che, a partire dal primo rinnovo integrale del Collegio Sindacale e qualora a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting, il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP |
- |
L54 |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Intesa e unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Minoranze |
1 sindaco effettivo, il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale |
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta venga disposto il delisting e NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che il Collegio Sindacale della Società sino alla Data Rilevante sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
L54 |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Intesa e unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo, il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.
* * *
Organi sociali dalla Data Rilevante
Consiglio di Amministrazione di Camfin senza modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui Camfin non sia stata incorporata in o fusa con NewCo e sia disciplinata dallo statuto in vigore alla Data del Signing, a partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Camfin sia formato da 15 componenti, così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
2, ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
8, tra cui il Presidente (che disporrà del casting vote e sarà incaricato della gestione corrente) |
Intesa |
1 |
unicredit |
1 |
Minoranze |
3 |
A tal fine, NewCo presenterà una propria lista composta da 15 candidati previamente comunicati dalle Parti.
Consiglio di Amministrazione di Nuova Camfin
In caso di fusione di Camfin in NewCo ("Nuova Camfin") e lo statuto di NewCo sia lo statuto di Nuova Camfin, la nomina, il numero e la composizione del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo quanto stabilito per il Consiglio di Amministrazione di NewCo sino alla Data Rilevante.
Consiglio di Amministrazione di Camfin con modifiche dello statuto
A partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, nell’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting ma NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Camfin sia formato da 11 componenti così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
2, ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
6 (tra cui il Presidente) |
Intesa |
1 |
unicredit |
1 |
Minoranze |
1 |
A tal fine, NewCo presenterà una propria lista composta da 11 candidati previamente comunicati dalle Parti.
Consiglio di Amministrazione di Camfin non quotata con modifiche dello statuto
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta venga disposto il delisting e NewCo disponga di un numero di voti esercitabili nell’assemblea straordinaria di Camfin tale da consentire di approvare le modifiche dello statuto di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che, a partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, il Consiglio di Amministrazione di Camfin sia formato da 9 componenti così designati:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
2 (tra cui il Presidente), ivi incluso il consigliere di amministrazione che NP è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell’Accordo Quadro Camfin, fino a che tale obbligo sarà vigente |
L54 |
5 (tra cui l’Amministratore Delegato) |
Intesa |
1 |
unicredit |
1 |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di amministrazione, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato su designazione della Parte che aveva designato il consigliere cessato.
Collegio Sindacale di Camfin
A partire dal primo rinnovo integrale del Collegio Sindacale e qualora a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting, le Parti si sono impegnate a far sì che, a partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
L54 |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Minoranze |
1 sindaco effettivo, il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.
Collegio Sindacale di Camfin con modifiche dello statuto
A partire dalla Data Rilevante e per tutta la durata rimanente del Patto e per ogni suo successivo rinnovo, le Parti si sono impegnate a far sì che il Collegio Sindacale della Società sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti così designati:
Soci |
N. Sindaci |
NP |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
L54 |
1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente |
Intesa e unicredit congiuntamente (quali titolari di azioni di Classe C) |
1 sindaco effettivo, il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale |
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.
Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione di Camfin
Per l’ipotesi in cui a seguito dell’Offerta non venga disposto il delisting, a partire dal primo rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione di Camfin, le Parti si sono impegnate a far sì che nei comitati istituiti dal Consiglio di amministrazione al proprio interno siano nominati:
con riferimento al "Comitato per il Controllo Interno per i Rischi e per la Corporate Governance", i cui componenti saranno tutti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, 1 amministratore indicato da L54 (che assumerà la carica di presidente del Comitato), 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche e 1 amministratore indicato da NP;
(ii) con riferimento al "Comitato per la Remunerazione", i cui componenti saranno tutti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, 1 amministratore indicato da L54, 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche e NP, 1 amministratore indicato da NP.
* * *
Pattuizioni relative alla governance di Pirelli
Consiglio di Amministrazione di Pirelli
Ricorrendone le condizioni, NP si è impegnata a fare quanto in proprio potere affinchè successivamente alla data di completamento dell’Offerta almeno 2 componenti del Consiglio di amministrazione di Pirelli attualmente in carica (e in scadenza alla data dell'assemblea di Pirelli che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013) siano nominati su designazione di L54 attraverso la cooptazione ai sensi di statuto e di legge, con la precisazione che nel caso in cui uno degli amministratori che abbia comunicato le proprie dimissioni dovesse essere in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, anche il soggetto designato da L54 dovrà essere in possesso di detti requisiti di indipendenza.
A far tempo dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione di Pirelli fissato con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013, le Parti si sono impegnate a far sì che Camfin presenti una lista per l’elezione del Consiglio di amministrazione di Pirelli contenente 15 candidati così designati e che Camfin esprima il proprio voto nella assemblea di Pirelli a favore di tale lista:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
6, tra cui il Presidente e Amministratore Delegato nella persona del dott. Marco Tronchetti Provera, di cui un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
L54 |
4, tra cui il Vice-Presidente, di cui due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
Intesa e unicredit congiuntamente |
2 |
Minoranze |
i rimanenti |
In occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo a quello nominato con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016, il Consiglio di amministrazione sarà composto in coerenza e nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo.
Qualora la Data Rilevante si verifichi prima del termine indicato alla lett. (i) della definizione "Data Rilevante", le Parti si sono impegnate a fare quanto necessario affinché si ottenga il rinnovo del Consiglio di amministrazione con uno composto in coerenza e nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo.
A decorrere dalla Data Rilevante, le Parti si sono impegnate a far sì che Camfin presenti una lista per l’elezione del Consiglio di amministrazione di Pirelli contenente 15 candidati così designati e che Camfin esprima il proprio voto nella assemblea di Pirelli a favore di tale lista:
Soci |
N. Amministratori |
NP |
4, di cui due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
L54 |
6, tra cui il Presidente e Amministratore Delegato, di cui un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili |
Intesa e unicredit congiuntamente |
2 |
Minoranze | i rimanenti |
Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli
Con riferimento ai comitati attualmente costituiti dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli al proprio interno, le Parti si sono impegnate ciascuna a fare quanto in proprio potere affinchè al loro interno siano nominati:
con riferimento al "Comitato per il Controllo Interno per i Rischi e per la Corporate Governance", i cui componenti saranno tutti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, 1 amministratore indicato da L54 (che assumerà la carica di presidente del Comitato), 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche e 1 amministratore indicato da NP;
con riferimento al "Comitato Strategie", 1 amministratore indipendente indicato congiuntamente dalle Banche, 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche, 1 amministratore indicato da NP ed almeno 1 amministratore indicato da L54;
con riferimento al "Comitato per le nomine e per le Successioni", 2 amministratori indicati dagli Investitori, di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili e 2 amministratori indicati da NP, di cui 1 in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili;
con riferimento al "Comitato per la Remunerazione", i cui componenti saranno tutti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili, 1 amministratore indicato da L54, 1 amministratore indicato congiuntamente dalle Banche e NP, 1 amministratore indicato da NP.
Collegio Sindacale di Pirelli
A far tempo dal primo rinnovo del Collegio Sindacale fissato con l’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, le Parti si sono impegnate a far sì che Camfin eserciti tutti i diritti in relazione alla nomina del collegio sindacale di Pirelli per fare in modo che sia eletto 1 sindaco effettivo designato dagli Investitori. A tal fine, ciascuna parte si è impegnata a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Società e/o Camfin, a seconda dei casi, presenti, in conformità alla legge e allo statuto di Pirelli, la lista di candidati contenente, al primo posto, il candidato indicato dagli Investitori alla carica di sindaco elettivo.
* * *
Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A.
Ove ricorrano le condizioni, NP si è impegnata a fare quanto in proprio potere affinchè successivamente alla data di completamento dell’Offerta almeno 1 componente del Consiglio di amministrazione di Prelios S.p.A. sia nominato su designazione di L54.
* * *
Consultazione preventiva
Consultazione relativa alla Società e a Camfin
Le Parti si sono impegnate a consultarsi – al fine di discutere e concordare in buona fede, tenuto conto dell’interesse di Camfin, una comune linea di condotta - prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria e di ogni Consiglio di Amministrazione e/o Comitato Esecutivo (ove esistente) della Società o di Camfin nel corso dei quali siano poste in discussione una o più delle Materie Assembleari Fondamentali o delle Materie Assembleari Rilevanti o delle Materie Consiliari Riservate.
Se, all’esito della consultazione, ciascuna Parte dichiari la propria intenzione di votare in modo concorde rispetto alla proposta (indipendentemente se in senso favorevole o sfavorevole), la stessa farà sì che, nei limiti consentiti dalla legge, gli amministratori da essa designati si esprimano coerentemente alla decisione adottata.
Situazione di dissenso e diritti di veto
In difetto di accordo su una comune linea di condotta in sede di consultazione (la "Situazione di Dissenso") ciascuna Parte potrà inviare all’altra una comunicazione con cui viene dato atto che si è verificata una Situazione di Dissenso e la questione sarà portata all’attenzione del presidente del consiglio di amministrazione di NP, del presidente del consiglio di amministrazione di L54, dell’amministratore delegato di Intesa e dell’amministratore delegato di UniCredit, che avranno il compito di discutere con l’intento di ricercare una soluzione alla Situazione di Dissenso.
Qualora venga raggiunta una soluzione concordata, le Parti faranno sì che, nei limiti consentiti dalla legge, gli amministratori designati si esprimano coerentemente alla decisione adottata.
Se la consultazione si conclude senza il raggiungimento di una posizione concordata, le Parti nel caso in cui la Situazione di Dissenso riguardi:
una delle Materie Assembleari Fondamentali con riferimento alle quali non consti il consenso della maggioranza assoluta delle azioni di Categoria B e consti il dissenso di almeno il 70% delle azioni di Categoria C;
una delle Materie Consiliari Riservate con riferimento alle quali non consti il consenso di (i) almeno 2 amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria B e di almeno 1 amministratore tratto dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria C, fatta eccezione per le ipotesi di cui alle lett. (e) e (n) dell’elenco delle Materie Consiliari Riservate per le quali è richiesto il solo voto favorevole ed il consenso (con riferimento, a seconda dei casi, al Consiglio di amministrazione della Società e di Camfin) di almeno 2 amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria B; ovvero
una delle Materie Assembleari Rilevanti con riferimento alle quali non consti il consenso dei soci titolari di azioni di Categoria B,
s’impegnano a fare in modo che la proposta sia ritirata e, in ogni caso, che la relativa decisione non sia adottata, essendo convenuto che, per tutta la durata del Patto, le Parti sono irrevocabilmente impegnate a far sì che le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società e di Camfin, sia in prima che nelle successive convocazioni, aventi ad oggetto:
le Materie Assembleari Fondamentali siano assunte solo ove consti il voto favorevole dei soci titolari di azioni di Categoria B e non consti il voto contrario di soci titolari di almeno il 70% delle azioni di Categoria C; ovvero
le Materie Assembleari Rilevanti siano assunte solo ove consti il voto favorevole dei soci titolari di azioni di Categoria B.
Con riferimento alle Materie Consiliari Riservate, le Parti si sono impegnate a fare sì che tali materie siano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione della Società e di Camfin, a seconda dei casi, senza che le stesse possano essere in alcun modo delegate. Inoltre, le Parti si sono impegnate a fare sì che nessuna decisione in merito alle Materie Consiliari Riservate sia assunta senza il voto favorevole ed il consenso (con riferimento, a seconda dei casi, al Consiglio di amministrazione della Società e di Camfin) di almeno 2 amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria B e di almeno 1 amministratore tratto dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria C, fatta eccezione per le ipotesi di cui alle lett. (e) e (n) dell’elenco delle Materie Consiliari Riservate per le quali è richiesto il solo voto favorevole ed il consenso (con riferimento, a seconda dei casi, al Consiglio di amministrazione della Società e di Camfin) di almeno 2 amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni di Categoria B.
Sino alla Data Rilevante, per le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società, sia in prima che nelle successive convocazioni, aventi ad oggetto una delle Materie Assembleari Fondamentali nonché in relazione alle Materie Consiliari Riservate sarà altresì necessario, rispettivamente, anche il consenso espresso della maggioranza assoluta delle azioni di categoria A, ovvero di almeno due amministratori tratti dalla lista dei soci titolari di azioni A, essendo inteso che, successivamente alla Data Rilevante, il consenso espresso della maggioranza assoluta delle azioni di categoria A in merito alle Materie Assembleari Fondamentali nonché in relazione alle Materie Consiliari Riservate non sarà più necessario.
Consultazione relativa a Pirelli
Sono sottoposte, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, alla consultazione preventiva delle Parti talune materie di più rilevante interesse relative a Pirelli, impegnandosi MTP a fare in modo che, con cadenza almeno trimestrale ed in ogni caso ove ciò sia richiesto da una delle Parti, sia fornita un’informativa relativa all’andamento e allo sviluppo gestionale di Pirelli o sue società controllate, alla politica degli investimenti ed alle linee di indirizzo strategico.
Le Parti si sono impegnate a far sì che gli impegni di consultazione preventiva previsti in relazione alla Società e a Camfin si applicano ogni qual volta, a prescindere dall’organo sociale di Pirelli o delle sue Controllate Rilevanti competente, siano poste in discussione una o più delle Materie Strategiche Pirelli.
Con riferimento alle Materie Strategiche Pirelli, in difetto di accordo su una comune linea di condotta, si applicherà la disciplina prevista per la Situazione di Dissenso prevista per la Società e Camfin. Pertanto, qualora venga raggiunta una soluzione concordata, le Parti faranno quanto in loro potere affinché gli amministratori designati in Pirelli si esprimano coerentemente alla decisione adottata. Se, invece, la consultazione si conclude senza il raggiungimento di una posizione concordata, le Parti nel caso in cui la Situazione di Dissenso riguardi una Materia Strategica di Pirelli e non consti il consenso espresso di L54, dovranno fare in modo che la proposta sia ritirata e, in ogni caso, che la relativa decisione non sia adottata.
Con riferimento alle Materie Rilevanti Pirelli, le decisioni relative a tali materie saranno assunte dai competenti organi di Pirelli previo esame del "Comitato Strategie", in cui abbia luogo il coinvolgimento degli amministratori di Pirelli designati dalle Parti.
Principi relativi alla valorizzazione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli
Con riferimento alla Partecipazione Camfin e alla Partecipazione Pirelli, sino alla scadenza del terzo mese successivo alla Data Rilevante, ogni decisione in merito alla vendita e/o alle modalità del processo di valorizzazione di tali partecipazioni dovrà essere concordata tra le Parti.
Ove non sia verificato un caso di anticipazione della Data Rilevante conseguente ad un Evento Rilevante e/o ad un Caso di Inadempimento e/o ad un Mutamento di Controllo, a NP è riconosciuta la facoltà di avviare, sentite L54 e le Banche, nei tre mesi antecedenti la Data Rilevante le attività preparatorie ad un eventuale processo di valorizzazione della Partecipazione Camfin o della Partecipazione Pirelli e, nel periodo compreso tra la Data Rilevante e la scadenza del terzo mese successivo alla stessa, contatti esplorativi per l’eventuale valorizzazione della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli. In ogni caso, nessuna decisione al riguardo e né alcun atto di trasferimento della Partecipazione Camfin o della Partecipazione Pirelli potranno essere assunti in assenza del consenso espresso di tutte le Parti, impregiudicato, il diritto di trascinamento riconosciuto a NP quale titolare delle azioni di categoria A ai sensi dell’art. 11 dello statuto della Società.
Per quanto attiene al suddetto diritto di trascinamento, l’art. 11 dello statuto della Società prevede che, a decorrere dal 4 giugno 2017 e fino allo scadere dei 90 giorni successivi alla medesima data, i soci titolari di azioni di categoria A potranno trasferire ai termini e condizioni previsti dallo statuto tutte le azioni detenute nella Società nel caso in cui abbiano procurato ovvero ricevuto un’offerta irrevocabile ed incondizionata, di acquisto da parte di un soggetto non qualificabile come parte correlata e di buona fede che preveda:
l’impegno irrevocabile ed incondizionato da parte dell’offerente ad acquistare tutte le azioni di categoria B e di categoria C a termini e condizioni identiche a quelli offerti per l’acquisto delle azioni di categoria A;
il pagamento di un corrispettivo in denaro, da versare integralmente all’atto del trasferimento, identico a quello offerto e accettato dai soci titolari di azioni di categoria A;
(iii) l’esclusione del rilascio da parte dei soci titolari di azioni di categoria B e dei soci titolari di azioni di categoria C di qualsivoglia dichiarazione e garanzia con riferimento alle azioni, la Società, il suo valore o la sua situazione patrimoniale o economica e senza assunzione di obblighi di risarcimento, indennizzo o penali.
I Soci A potranno accettare l’offerta e, in tal caso, richiederanno ai soci titolari di azioni di categoria B e ai soci titolari di azioni di categoria C (che avranno l’obbligo di vendere) di trasferire al terzo acquirente tutte le azioni detenute nella Società. In caso di esercizio del diritto di trascinamento delle azioni A non troverà applicazione il Diritto di Prelazione di cui infra.
A partire dalla scadenza del terzo mese successivo alla Data Rilevante, L54 sarà libera di assumere qualunque decisione in merito alla vendita sia della Partecipazione Camfin sia della Partecipazione Pirelli. Al riguardo, in deroga a quanto precede e agli impegni a non effettuare alcun atto di trasferimento della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli di cui infra, L54 potrà assumere qualunque decisione al riguardo, impegnandosi le altri Parti a prestare ogni più ampia collaborazione e far sì che tutte le decisioni assunte da L54 con riferimento al trasferimento della Partecipazione Camfin e della Partecipazione Pirelli siano puntualmente eseguite ed attuate, dagli organi competenti della Società, di Camfin e loro controllate in conformità alle istruzioni di L54, fermo quanto previsto al successivo paragrafo.
Per quanto attiene al diritto di trascinamento spettante alle azioni di categoria B, l’art. 10 dello statuto sociale prevede che a decorrere dal 4 settembre 2017 ovvero, se precedente, dalla Data Rilevante qualora ricorra la fattispecie di cui al (ii) della definizione, il socio titolare di azioni di categoria B potrà trasferire ai termini e condizioni previsti dallo statuto tutte le azioni detenute nella Società nel caso in cui abbia procurato ovvero ricevuto un’offerta avente ad oggetto il trasferimento di tutte le azioni di categoria B di sua proprietà e anche di tutte le azioni di categoria A e di tutte le azioni di categoria C e preveda un corrispettivo per la compravendita identico a quello offerto al Socio e comunque almeno pari al valore di recesso, come identificato e definito nello Statuto della Società.
Il Socio titolare di azioni di categoria B qualora intenda accettare l’offerta per tutte le azioni detenute, avrà il diritto di richiedere, previa consultazione con i Soci C, ai Soci A e ai Soci C (che avranno l’obbligo di vendere) di trasferire al terzo acquirente, ai medesimi termini e condizioni, tutte le azioni detenute nella Società. In caso di esercizio del diritto di trascinamento delle azioni B non troverà applicazione il Diritto di Prelazione.
Disposizioni relative al trasferimento delle azioni di NewCo, alla Partecipazione Camfin e alla Partecipazione Pirelli
Disposizioni relative alle azioni di NewCo
Ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto della Società, per un periodo di 5 anni dalla Data del Signing, le azioni di NewCo potranno essere cedute con il previo consenso di tutti i soci.
In virtù delle previsioni del Patto, qualora gli azionisti titolari di azioni di categoria C intendano cedere, anche in parte, azioni di categoria C di loro titolarità, le Parti si incontreranno per definire, in buona fede, forme e modalità volte alla ricerca di potenziali investitori. Resta inteso che il consenso al trasferimento di dette azioni ad acquirenti individuati di comune accordo non sarà irragionevolmente negato dagli altri soci di NewCo.
Diritto di prelazione
Ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto della Società, a partire dalla scadenza del quinto anno successivo alla Data del Signing e fatte salve le ipotesi previste per il diritto di co-vendita e quelle che prevedono il diritto di trascinamento delle azioni di categoria A e/o il diritto di trascinamento delle azioni di categoria B, qualora alcuno dei soci titolari di azioni di categoria A ovvero alcuno dei soci titolari di azioni di categoria C intenda trasferire a terzi le proprie azioni, i soci titolari di azioni di categoria B avranno il diritto di prelazione (il "Diritto di Prelazione"). Il Diritto di Prelazione può essere esercitato da ciascun Socio B sulla totalità ovvero anche solo su parte delle azioni in vendita.
Diritto di co-vendita
A partire dalla scadenza del quinto anno successivo alla Data del Signing e fermo restando il Diritto di Prelazione, qualora uno qualsiasi dei soci (il "Socio Oblato") procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo per l’acquisto di tutta o parte della partecipazione detenuta dal Socio Oblato nella Società, ciascuno degli altri soci avrà la facoltà di chiedere che il Socio Oblato faccia sì che il potenziale acquirente acquisti anche tutte le azioni detenute nella Società dagli stessi detenute.
Disposizioni relative alla Partecipazione Camfin
Le Parti si sono impegnate a far sì che non sia effettuata e la Società non effettui alcun atto di trasferimento della Partecipazione Camfin.
Per tutta la durata del Patto, nessuna Parte potrà effettuare alcuna operazione di acquisto su azioni, diritti d’opzione, obbligazioni, warrant, strumenti finanziari (anche non partecipativi) e/o titoli e/o diritti di qualunque natura (incluse le opzioni put e call) rappresentativi del capitale sociale di Camfin, fatta unicamente eccezione per (a) i trasferimenti di azioni Camfin in adempimento degli impegni dell’Offerta e dell’obbligo di acquisto ex art. 108 TUF e in esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 TUF; (b) le eventuali operazioni di copertura delle Banche; (c) le eventuali operazioni di acquisto consentite dall’Accordo Quadro ovvero preventivamente concordate dalle Parti e sempre che tali operazioni non determinino l’insorgenza dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto.
I presenti impegni non costituiscono limitazione o vincolo per L54 e/o Intesa e/o UniCredit di effettuare attività di trading, advisory e lending per conto proprio ovvero di propri clienti, ovvero per conto ma nell’interesse esclusivo dei fondi gestiti da tali soggetti o loro controllate a condizione che (a) qualora tale attività sia svolta nei periodi rilevanti ai fini dell’adeguamento del Corrispettivo dell’OPA ai sensi delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF o del Regolamento Emittenti, tale attività si svolga nei limiti delle soglie di irrilevanza per l’adeguamento del corrispettivo previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari, e che (b) da tale attività non si determinino le condizioni per l’insorgenza dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto su azioni Camfin e/o Pirelli e che (c) l’attività di trading di Intesa e/o UniCredit su azioni Pirelli sia comunque condotta con modalità tali per cui la partecipazione rispettivamente detenuta da ciascuna società appartenente ai rispettivi gruppi bancari in Pirelli non superi, in ogni momento, di oltre lo 0,25% le percentuali di partecipazione rispettivamente detenuta in Pirelli alla Data del Signing.
Disposizioni relative alla Partecipazione Pirelli
Fatti salvi e senza pregiudizio per gli impegni sussistenti in capo a Camfin in virtù del Bond e del Sindacato di Blocco, le Parti (nonché i Partner MTP) si sono impegnate a far sì che, salvo diverso accordo scritto e per tutta la durata del Patto, non sia effettuata e Camfin non effettui alcuna atto di trasferimento avente ad oggetto la Partecipazione Pirelli.
In caso di richiesta di conversione dei Bond in azioni Pirelli, le Parti si sono impegnate a consultarsi in buona fede con l’obiettivo di raggiungere il consenso circa le possibili soluzioni operative idonee a far fronte a dette richieste nell’ambito dei diritti spettanti a Camfin e a Cam 2012 S.p.A. ai sensi della documentazione relativa al Bond.
Ulteriori impegni
Ciascuna delle Parti si è impegnata a non sollecitare, promuovere, negoziare, discutere o concludere accordi relativi all’esercizio del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva concertazione e/o consultazione con riferimento alla Società, a Camfin e/o sue controllate e/o a Pirelli.
Ciascuna delle Parti si è impegnata a non porre in essere alcun atto o comportamento che possa fare sorgere a carico loro o di qualsiasi parte del Patto, in via individuale o in via solidale, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su azioni Pirelli.
Adesioni ad offerte pubbliche su azioni Pirelli
Qualora soggetti diversi dalle Parti promuovano un’offerta pubblica totalitaria sulle azioni ordinarie Pirelli, le Parti valuteranno insieme i termini e le condizioni della predetta offerta.
Ove le Parti dovessero raggiungere una posizione condivisa ciascuna Parte informerà i consiglieri da essa designati in Camfin, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, dell’esito della decisione e farà quanto in proprio potere affinchè i consiglieri di Camfin da ciascuna di loro designati tengano un comportamento coerente con tale posizione. Qualora, viceversa, non sia stata raggiunta una posizione condivisa, la decisione di aderire all’offerta sarà assunta e considerata valida e vincolante per tutte le Parti, ove consti l’espresso consenso scritto di almeno 3 fra MTP, L54, Intesa e UniCredit.
Qualora la proposta di aderire all’offerta non raggiunga il quorum sopra indicato, ciascuna Parte farà quanto in proprio potere affinchè i consiglieri di Camfin da ciascuna di loro designati tengano un comportamento coerente con tale posizione e non consentano a Camfin di aderire all’offerta. Viceversa, qualora la proposta di aderire all’offerta raggiunga il quorum sopra indicato, ciascuna Parte farà quanto in proprio potere affinchè i consiglieri di Camfin da ciascuna di loro designati tengano un comportamento coerente con tale posizione e assicurino che Camfin aderisca all’offerta per l’intera Partecipazione Pirelli.
4. Durata del Patto
Il Patto sarà efficace per un periodo di 3 anni (il "Termine").
Nei novanta giorni precedenti la scadenza del Termine, le Parti si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo del Patto per un periodo di 3 anni. Ciascuna Parte avrà la facoltà di proporre alle altre il rinnovo del Patto, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutte le Parti entro la scadenza del Termine. Resta inteso che, in caso di mancato rinnovo del Patto alla scadenza del Termine, le disposizioni del Patto che si riferiscono a periodi successivi al Termine rimarranno prive di qualsiasi effetto tra le Parti.
In deroga a quanto precede, in caso di Proposta per Rinnovo, ove L54 abbia accettato tale proposta, il Patto si intenderà rinnovato per un periodo di 3 anni tra MTP, MTPP, GP e/o NP e L54 e le ulteriori Parti che abbiano accettato la predetta Proposta di Rinnovo.
Ciascuna Parte potrà dichiarare risolto e/o recedere, con effetto immediato, dal Patto al verificarsi: (i) di un Mutamento di Controllo (ii) di un Evento Rilevante; ovvero (iii) di un Caso di Inadempimento.
5. Deposito del Patto
Una copia del Patto è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge in data 7 giugno 2013.
6. Controllo
Alla data odierna:
nessuno dei soci di Newco detiene il controllo, ai sensi dell’art. 93 TUF, su NewCo.
NewCo detiene il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 93 TUF, su Camfin in forza della titolarità di n. 732.655.242 azioni ordinarie di Camfin, pari al 93,461% del relativo capitale sociale.
Non esiste alcun soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo su Pirelli e su Prelios.
7. Tipo di Patto
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF contenute nel Patto rilevano ex art. 122 comma primo e comma quinto, lett. a) e b) del TUF.
8. Organi del Patto
Il Patto Parasociale non prevede l’istituzione di organi per il suo funzionamento.
9. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
Il presente estratto è disponibile sui siti internet www.gruppocamfin.it, www.pirelli.com e www.prelios.com.
23 ottobre 2013
[CQ.8.13.2]
* * *
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A CAMFIN S.P.A., LAURO SESSANTUNO S.P.A. E PIRELLI & C. S.P.A.
Avviso ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto lo scioglimento del patto parasociale (il "Patto Parasociale") sottoscritto tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A, Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A., Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., UniCredit S.p.A.("UC"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP") e Lauro Cinquantaquattro S.r.l. ("Lauro 54" e tutti i predetti soggetti, congiuntamente, i "Pattisti") in data 4 giugno 2013.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale
Lauro Sessantuno S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Via del Lauro 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08260080968, capitale sociale Euro 8.146.883,00.
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94 ("CF").
Pirelli & C. S.p.A., con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00860340157, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Pirelli").
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20, le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Prelios").
Le pattuizioni del Patto Parasociale sono rilevanti ai sensi dell’articolo 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche.2. Scioglimento del Patto Parasociale e data di efficacia dello scioglimento
Premesso che, come già reso noto al mercato, in data 24 maggio 2014, facendo seguito all’accordo di massima comunicato al mercato in data 17 marzo 2014, sono stati sottoscritti:
(i) un accordo di co-investimento (l’"Accordo di Co-Investimento") tra UC, ISP, NP e Long-Term Investments Luxembourg S.A. (l’"Investitore Strategico"), che disciplina i reciproci diritti impegni e obblighi delle parti nel quadro di un progetto finalizzato all’attuazione di un programma di sviluppo del business, delle strategie e delle attività di Pirelli al fine di favorire l’ulteriore crescita di Pirelli. In particolare, l’Accordo di Co-Investimento prevede il compimento di una serie di attività e operazioni societarie, tra le quali l’acquisto da parte dell’Investitore Strategico (i) dell’intero capitale sociale di Lauro 54 detenuto da Clessidra SGR S.p.A. per conto di Clessidra Capital Partners II ("Clessidra"), come disciplinato dal Quota Sale and Purchase Agreement sottoscritto, sempre in data 24 maggio 2014, dall’Investitore Strategico e Clessidra, (ii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenuta da ISP e (iii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenuta da UC. Il completamento degli acquisti da parte dell’Investitore Strategico di Lauro 54 e di alcune partecipazioni in Lauro 61 (il "Closing") è soggetto, in particolare, all’espletamento delle comunicazioni alle competenti autorità antitrust, all’assenza di misure restrittive che impediscano l’esecuzione dell’operazione, all’ottenimento di alcuni waiver da parte del pool di banche finanziatrici ai sensi dell’attuale contratto di finanziamento di cui CF è parte e all’avvio da parte dei competenti organi sociali (con l’approvazione da parte dei consigli di amministrazione competenti dei relativi progetti di fusione e di scissione) delle procedure di fusione per incorporazione di Lauro 61 in CF e di scissione da CF di tutte le attività e passività diverse dalla partecipazione in Pirelli nell’ambito di un programma di riorganizzazione della catena societaria di controllo di CF;
(ii) un contratto (Quota Sale and Purchase Agreement) avente ad oggetto il trasferimento da parte di Clessidra all’Investitore Strategico dell’intero capitale sociale di Lauro 54. Il Quota Sale and Purchase Agreement, oltre alle clausole tipiche in questo genere di accordi, prevede che al momento del trasferimento delle quote di Lauro 54 rassegnino le proprie dimissioni dalle cariche tutti i Consiglieri di amministrazione e i sindaci designati da Clessidra in Lauro 54 e da Lauro 54 in Lauro 61, Camfin e sue controllate: a favore di tali amministratori e sindaci l’Investitore Strategico ha assunto l’impegno di non promuovere azioni e di tenere manlevati e indenni gli stessi in relazione ad azioni promosse dall’Investitore stesso, da Lauro 54, Lauro 61, da Camfiin e loro controllate o collegate. Analogamente, all’atto del trasferimento delle quote di Lauro 54 sono previste le dimissioni dei Consiglieri di amministrazione di Pirelli designati da Lauro 54;
(iii) un patto parasociale tra i medesimi soggetti contenente disposizioni che entreranno in vigore, subordinatamente al perfezionamento del Closing, relative alla governance di (a) CF, società utilizzata come veicolo per la realizzazione della joint venture tra le parti, nonché, per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura della partecipata, (b) di Pirelli, società in cui CF detiene una partecipazione pari al 26,19% del capitale sociale con diritto di voto;
si comunica che, in data 24 maggio 2014, è stato sottoscritto tra i Pattisti un accordo risolutivo (l’ "Accordo Risolutivo") che prevede lo scioglimento del Patto Parasociale in relazione a tutte le società indicate al precedente numero 1, sospensivamente condizionato all’integrale pagamento, da parte dell’Investitore Strategico e in favore di Clessidra, ISP e UC, dei rispettivi corrispettivi. Clessidra, ISP e UC hanno concordato che la condizione dovrà intendersi avverata alla data in cui i predetti soggetti incasseranno dall’Investitore Strategico il pagamento dei predetti corrispettivi. I Pattisti hanno rinunciato irrevocabilmente a ogni reciproca azione, diritto, contestazione o pretesa attinente, tra l’altro, al Patto Parasociale e agli impegni ivi contenuti e dichiarando di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito.
L’Accordo Risolutivo è depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano.
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet di Pirelli, www.pirelli.com e di Prelios, www.prelios.com, ove è reperibile anche la documentazione contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti riferite al Patto Parasociale prima dell’annunciato scioglimento.
29 maggio 2014
[CQ.8.14.1]
* * *
Con riferimento all’Accordo Risolutivo sottoscritto in data 24 maggio 2014, si dà atto che, in data 10 luglio 2014, essendosi realizzata la condizione sospensiva ivi prevista, è divenuta efficace la risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sottoscritto in data 4 giugno 2013 tra Nuove Partecipazioni S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A, Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A., Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. e Lauro Cinquantaquattro S.r.l..
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
In data 24 maggio 2014, contestualmente alla sottoscrizione:
(i) dell’accordo di co-investimento (l’"Accordo di Co-Investimento") tra UniCredit S.p.A. ("UC"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP") e Long-Term Investments Luxembourg S.A. (l’"Investitore Strategico"), avente ad oggetto la disciplina dei reciproci diritti impegni e obblighi delle parti nel quadro di un progetto finalizzato all’attuazione di un programma di sviluppo del business, delle strategie e delle attività di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli") al fine di favorire l’ulteriore crescita di Pirelli (il "Programma");
(ii) del patto parasociale (il "Patto Parasociale CF" e, congiuntamente all’Accordo di Co-Investimento, gli "Accordi")) tra i medesimi soggetti, che contiene disposizioni relative alla governance di (a) Camfin S.p.A. ("CF"), società individuata dalle parti quale veicolo per la realizzazione della partnership tra le parti medesime, nonché (b) per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura di tale partecipata, (c) di Pirelli, società di cui CF detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 26,19% del capitale sociale con diritto di voto,
UC, ISP e NP (congiuntamente, gli "Investitori Italiani") hanno altresì sottoscritto un ulteriore patto parasociale (il "Patto Parasociale") che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra gli Investitori Italiani in relazione e all’esito del perfezionamento degli Accordi.
Si ricorda che, l’Accordo di Co-Investimento prevede il compimento di una serie di attività e operazioni societarie, tra le quali l’acquisto da parte dell’Investitore Strategico (i) dell’intero capitale sociale di Lauro Cinquantaquattro S.p.A. ("Lauro 54") detenuto da Clessidra SGR S.p.A. per conto di Clessidra Capital Partners II ("Clessidra"), (ii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 S.p.A. ("Lauro 61") detenuta da ISP e (iii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenuta da UC. All’esito di dette operazioni, Lauro 61 sarà partecipata come segue:
- da NP, con un partecipazione pari al 39,09% del capitale sociale di Lauro 61;
- da ISP, con una partecipazione pari al 5,46% del capitale sociale di Lauro 61;
- da UC, con una partecipazione pari al 5,46% del capitale sociale di Lauro 61; e
- dall’Investitore Strategico, anche per il tramite di Lauro 54, con una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Lauro 61.
L’Accordo di Co-Investimento prevede inoltre che, non appena possibile e al fine di semplificare la catena societaria e partecipativa di CF, si dia luogo a una operazione di riorganizzazione (la "Riorganizzazione"), da realizzarsi mediante il compimento delle seguenti operazioni:
- la fusione per incorporazione di Lauro 61 in CF (la "Prima Fusione") e, su richiesta dell’Investitore Strategico, di Lauro 54 in CF (la "Seconda Fusione" e congiuntamente alla Prima Fusione, la "Fusione");
- la scissione non proporzionale (la "Scissione") in una società di nuova costituzione ("Newco") – posseduta esclusivamente da NP, ISP e UC – delle attività e passività di CF diverse dalla partecipazione Pirelli (le "Altre Attività e Passività CF"), ossia della partecipazione in Prelios S.p.A. e di altre partecipazioni di minore rilevanza;
- i conferimenti in Newco, da parte di NP, ISP e UC delle rispettive partecipazioni detenute in CF ad esito della Prima Fusione e della Scissione i (i "Conferimenti").
Per effetto della Prima Fusione, della Scissione e dei Conferimenti e, pertanto, a seguito del perfezionamento della Riorganizzazione il capitale sociale, rispettivamente, di CF e Newco sarà detenuto come segue: (i) quanto a CF: (aa) l’Investitore Strategico sarà titolare di un numero di azioni pari al 50% del capitale sociale di CF e (bb) Newco sarà titolare di un numero di azioni pari al restante 50% del capitale sociale di CF, e (ii) quanto a Newco: (xx) NP sarà titolare di un numero di azioni pari al 76% del capitale sociale di Newco; (yy) ISP sarà titolare di un numero di azioni pari al 12% del capitale sociale di Newco; e (zz) UC sarà titolare di un numero di azioni pari al 12% del capitale sociale di Newco.
Il perfezionamento dell’Operazione, ivi incluso il perfezionamento dell’acquisizione da parte dell’Investitore Strategico dell’intero capitale sociale di Lauro 54, nonché delle partecipazioni pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenute, rispettivamente, da UC e ISP in Lauro 61 (il "Closing") è sospensivamente condizionato, in particolare, all’espletamento di talune procedure dinanzi alle competenti autorità antitrust, all’avvio delle procedure relative alla Prima Fusione e alla Scissione nell’ambito della Riorganizzazione con l’approvazione da parte dei consigli di amministrazione competenti dei relativi progetti di fusione e di scissione, all’assenza di provvedimenti sanzionatori che impediscano l’esecuzione dell’Operazione e all’ottenimento di alcuni waiver da parte del pool di banche finanziatrici ai sensi dell’attuale contratto di finanziamento in essere con CF.
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PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale ha a oggetto, tra l’altro, (i) la corporate governance di Newco; (ii) la composizione della lista da presentare all’assemblea di CF per la nomina di quei membri del consiglio di amministrazione di CF che devono essere designati da Newco, (iii) l’eventuale uscita da Newco e il disinvestimento da CF e (iv) la gestione ai fini della progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF che, ai sensi degli Accordi, passeranno a Newco con la Scissione. Il Patto Parasociale regola infine i rapporti tra gli Investitori Italiani anche prima del completamento della Riorganizzazione in relazione (a) alla loro partecipazione in Lauro 61 fino alla data di efficacia della Fusione e (b) alla loro partecipazione in CF nel periodo compreso tra la data di efficacia della Fusione e la data di efficacia dei Conferimenti.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Newco, società che deve essere ancora costituita.
Fino al perfezionamento e all’efficacia della Prima Fusione, Lauro Sessantuno S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Via del Lauro 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08260080968, capitale sociale Euro 8.146.883,00.
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20, le cui partecipazioni detenute da CF rientrano nelle Altre Attività e Passività CF, da trasferire a Newco per mezzo della Scissione.
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):
(i) UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 19.682.999.698,27 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
(ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.549.266.378,64 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
(iii) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP").
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Newco
Newco sarà costituita in occasione della Scissione, essendo la società beneficiaria delle Altre Attività e Passività CF. Con il completamento dei Conferimenti, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Newco saranno ripartite tra gli Investitori Italiani nelle percentuali di seguito indicate:
Soci di Newco |
Percentuale di partecipazione in Newco (post Riorganizzazione) |
NP |
76% |
ISP |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
Lauro 61 (fino al perfezionamento e all’efficacia della Prima Fusione)
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Lauro 61. A seguito del perfezionamento e all’intervenuta efficacia della Prima Fusione e della Scissione, costituiranno oggetto del Patto Parasociale le azioni di CF secondo le percentuali indicate nella tabella relativa alle percentuali di partecipazione in CF.
CF
CF è interamente controllata da Lauro 61. All’esito dell’intervenuta efficacia della Prima Fusione e della Scissione, per effetto dell’incorporazione di Lauro 61 in CF, le Parti deterranno una percentuale di partecipazione in CF pari a:
Soci di CF |
Numero di azioni di CF detenute dalle Parti |
Percentuale di partecipazione in CF |
UniCredit S.p.A. |
444.427 |
5,61% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. |
444.427 |
5,61% |
Nuove Partecipazioni S.p.A. |
3.184.587 |
38,78% |
Totale |
4.073.441 |
50% |
All’esito della Riorganizzazione, da intendersi almeno come completamento della Prima Fusione, della Scissione e dei Conferimenti, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di CF saranno detenute, rispettivamente, da (i) Newco per il 50% e (ii) Long-Term Investments Luxembourg S.A. (anche tramite Lauro 54) per il restante 50%.
Pirelli
Le azioni oggetto del Patto sono costituite dalla partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da CF in Pirelli pari al 26,19%.
Prelios
Le azioni oggetto del Patto sono costituite dalla partecipazione detenuta da Newco in Prelios, ad esito della Scissione, pari all’8,111%.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Newco
La governance di Newco dovrà essere riflessa, per tutto quanto possibile ed occorrendo con la previsione di diverse categorie di azioni, in uno statuto sociale che dovrà essere adottato quanto prima (lo "Statuto Newco"). In particolare, si applicheranno le seguenti previsioni:
Oggetto sociale.
L’oggetto sociale di Newco consisterà esclusivamente (i) nella detenzione e progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF e (ii) a seguito dei Conferimenti, anche nella detenzione, gestione finalizzata all’accrescimento di valore e dismissione, in via diretta, ai sensi di quanto previsto nel Patto, della partecipazione in CF (in seguito, la "Partecipazione CF"), che, successivamente alla liquidazione delle Altre Attività e Passività CF, costituirà l’unico asset di Newco e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Pertanto Newco non dovrà compiere alcuna attività od operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati, prima dei Conferimenti, alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF e, a seguito dei Conferimenti, anche alla detenzione, gestione e successiva dismissione, in via diretta, della Partecipazione CF e, in via indiretta limitatamente a quanto previsto nel Patto.
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Newco sarà composto da 6 amministratori nominati come segue:
- NP avrà diritto di designare 4 amministratori, uno dei quali sarà nominato Presidente e Amministratore Delegato di Newco (il "Presidente e Amministratore Delegato di Newco");
- ISP avrà diritto di designare 1 amministratore; e
- UC avrà diritto di designare 1 amministratore.
Il Consiglio di Amministrazione di Newco sarà nominato attraverso un meccanismo basato sul voto di lista per assicurare che i membri di detto consiglio vengano nominati secondo le previsioni che precedono. Qualora un amministratore designato da una Parte si dimetta o comunque venga meno per qualsivoglia ragione, la stessa Parte avrà il diritto di designare un nuovo amministratore. E’ facoltà di ciascun Socio di CF di chiedere (e ottenere) la revoca di uno o più amministratori dallo stesso designati. I membri del Consiglio di Amministrazione di Newco non riceveranno alcun compenso per la carica salvo che per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e salvo il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Newco.
Il Collegio Sindacale di CF sarà nominato come segue:
- NP avrà diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
- ISP e UC (congiuntamente, anche le "Banche") avranno diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il Collegio Sindacale sarà nominato attraverso un meccanismo basato sul voto di lista per assicurare che i membri di detto collegio vengano nominati secondo le previsioni che precedono.
Delibere dei competenti organi sociali di Newco.
Le Parti si sono impegnate a far sì che la Società compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Newco medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1.L’assemblea (a) straordinaria di Newco si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Newco si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Newco si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2. Le deliberazioni consiliari aventi ad oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Newco, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica:
(i) qualsiasi acquisizione, trasferimento o atto di disposizione (incluso la costituzione o la concessione di gravami) concernente la Partecipazione CF e/o qualunque operazione che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo relativo alla Partecipazione CF, inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede, fatta eccezione per le deliberazioni da assumere in attuazione di quanto specificamente deliberato in tal senso dal Comitato di Consultazione e per le ipotesi relative allo scioglimento e liquidazione di CF (come indicato in seguito);
(ii) qualsiasi acquisizione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione (incluso la costituzione o la concessione di gravami), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (i) che precede), da parte di Newco per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) delle Altre Attività e Passività CF, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere da Newco che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte di Newco di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione di Newco e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee di CF aventi ad oggetto materie analoghe a quelle elencate al punto (1) a) e (b) che precede e/o a quelle elencate sub (vi) del presente punto (2).
In tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (viii)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Designazione di amministratori nel Consiglio di Amministrazione di CF.
La designazione degli amministratori di CF da inserire nella lista da presentare all’assemblea di CF per la nomina del consiglio di amministrazione di CF (la "Lista CF") avverrà in osservanza di quanto indicato in Statuto, che prevedrà un meccanismo che consente, senza che sia necessaria un’apposita delibera in tal senso del consiglio di amministrazione di Newco, (i) agli amministratori di Newco nominati da NP, di designare due amministratori nella Lista CF, tra cui il presidente e amministratore delegato di CF; e (ii) agli amministratori di Newco nominati dalle Banche, di designare un amministratore nella Lista CF. A tal fine, al primo consiglio di amministrazione di Newco (da tenersi immediatamente dopo il completamento dei Conferimenti) a ciascun amministratore di Newco sarà delegato il potere (xx) di designare un amministratore da includere nella Lista CF ai sensi di quanto sopra indicato e (yy) di depositare la Lista CF nelle modalità e tempi previsti dalla statuto di CF, nonché (zz) quello di integrare la Lista CF per l’ipotesi in cui qualsiasi amministratore non provveda ad esercitare il suo potere di designazione.
Sindacato di voto e di blocco.
Per rendere immediatamente efficace il Patto anche prima della costituzione di Newco e del completamento della Riorganizzazione e far sì che i medesimi principi siano applicati anche durante questo periodo interinale, le Parti conferiscono in sindacato (il "Sindacato") le azioni da ciascuna di esse detenuta in Lauro 61 (complessivamente, le "Azioni Sindacate"), da intendersi esteso anche alle partecipazioni in CF che ciascuna Parte riceverà in concambio nel contesto della Fusione e della Scissione. Il Sindacato resterà in vigore fino alla data di efficacia dei Conferimenti; per tutta la durata del Sindacato, le Azioni Sindacate non potranno essere oggetto di alcun trasferimento, salvo gli eventuali trasferimenti consentiti, come meglio indicato di seguito.
Comitato di Consultazione.
Per le finalità del Sindacato, e per le ulteriori finalità indicate qui di seguito, le Parti istituiscono un comitato di consultazione (il "Comitato di Consultazione") cui parteciperanno 6 (sei) rappresentanti, di cui: (i) 4 (quattro) nominati da NP (tra cui il Presidente del Comitato di Consultazione) e (ii) 2 (due) nominati da ciascuna delle Banche. Il Presidente del Comitato di Consultazione svolgerà, fino alla data di efficacia dei Conferimenti, il ruolo di rappresentante comune del Sindacato con la rappresentanza della posizione del Sindacato nell’assemblea di CF. Il Presidente del Comitato di Consultazione svolgerà inoltre funzioni di coordinamento delle attività amministrative connesse al funzionamento del comitato e del Sindacato.Il Comitato di Consultazione si riunirà per esaminare e discutere tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione o dell’assemblea di Newco ai sensi del Patto Parasociale e dello Statuto di Newco che sarà adottato. Per le determinazioni del Comitato di Consultazione si applicheranno le disposizioni e competenze previste, mutatis mutandis, nel precedente paragrafo relativo alle "Delibere dei competenti organi sociali di Newco" fermo quanto previsto al paragrafo successivo, in merito al "Comitato di Consultazione post Riorganizzazione". Per quanto riguarda inoltre la formazione della Lista CF, varrà quanto indicato in precedenza e per le finalità ivi previste, il Presidente del Comitato di Consultazione avrà le medesime prerogative e attribuzioni del presidente e amministratore delegato di Newco. Le determinazioni del Comitato di Consultazione saranno portate a conoscenza delle Parti a cura del Presidente e le Parti saranno obbligate a conformarsi a quanto ivi deliberato.
Comitato di Consultazione post Riorganizzazione.
Dopo il completamento della Riorganizzazione e, in particolare, dopo il perfezionamento dei Conferimenti delle partecipazioni delle Parti in CF a Newco, il Comitato di Consultazione sarà formato dagli stessi soggetti che saranno stati nominati membri del consiglio di amministrazione di Newco e si riunirà per esaminare e discutere tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione o dell’assemblea di CF ai sensi del Patto Parasociale CF e dello statuto di CF. Nel corso delle riunioni del Comitato di Consultazione, le Parti discuteranno delle reciproche esigenze e valuteranno la possibilità di addivenire ad una posizione comune. Le determinazioni del Comitato di Consultazione saranno regolarmente assunte:
(1) con la presenza e il voto favorevole di quattro rappresentanti in relazione alle determinazioni relative a: (a) il voto da assumere nelle assemblee ordinarie delle società partecipate (inclusa l’approvazione del bilancio annuale ma con esclusione di quelle relative alla Lista CF in relazione alle quali si applicherà quanto in precedenza indicato, (b) le decisioni in cui, ai sensi del Patto Parasociale CF, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di CF ha il casting vote (e cioè deliberazioni concernenti il finanziamento o rifinanziamento del debito di CF e della sua controllata CAM 2012 S.p.A., ivi incluso ai sensi delle emissioni obbligazionarie e dei contratti di finanziamento), (c) l’adesione ad offerte pubbliche aventi ad oggetto azioni Pirelli ove il corrispettivo offerto consenta a ciascuna delle Banche una valorizzazione della loro quota in Newco almeno pari a un valore base predefinito (il "Valore Base"), (d) l’avvio di procedure di "Trade Sale" ai sensi del disposto del Patto Parasociale CF, (e) la decisione ad esito della Procedure di "Trade Sale" ai sensi del Patto Parasociale di CF di procedere al trasferimento delle azioni di Newco e/o di CF (e/o delle Azioni Pirelli) a condizione che detto trasferimento avvenga a favore di soggetti terzi e/o comunque in nessun modo correlati o collegati a NP e/o all’Investitore Strategico (e/o ad alcuno dei soggetti controllati e/o controllanti o controllati dallo stesso controllante) e per un corrispettivo che consenta a ciascuna delle Banche una valorizzazione della loro quota in Newco almeno pari al Valore Base, ovvero anche una valorizzazione inferiore nel caso in cui venga contemporaneamente offerto a ciascuna delle Banche di acquisire, preventivamente e senza oneri (di qualunque genere, compresi quelli fiscali) e/o costi, il rispettivo pro-quota di Azioni Pirelli, anche sulla base della "Procedura di Liquidazione" prevista dal Patto Parasociale CF (f) l’approvazione dell’eventuale budget e della bozza di bilancio annuale di Newco, e
(2) con il voto favorevole di tutti i rappresentanti presenti in relazione a tutte le altre determinazioni.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno concordato che l’obiettivo principale dell’Operazione è quello di attuare il Programma e procedere in tal modo alla valorizzazione di Pirelli e del suo gruppo. Coerentemente con quanto sopra, e con quanto concordato dalle Parti e l’Investitore Strategico nel patto Parasociale CF, le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Newco per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "Periodo di Lock-up"). Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’"Offerente") per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Cambio della Struttura dell’Investimento dell’Investitore Strategico
Con riferimento all’accordo con il quale Neftgarant e la Management Company si sono impegnati a che la struttura dell’investimento dell’Investitore Strategico non venga direttamente o indirettamente modificata, anche parzialmente, per un periodo di 5 anni, salvo per il caso di alcuni trasferimenti consentiti, quali, tra gli altri, i trasferimenti in relazione ai quali consti il consenso di NP (che non potrà essere irragionevolmente negato, ma che sarà assolutamente discrezionale per l’ipotesi in cui l’acquirente sia un concorrente di Pirelli), siano conseguenza dell’osservanza di applicabili previsioni di legge), NP e le Banche hanno concordato che nei casi in cui NP venga richiesta di esprimere il suo consenso, siffatto consenso venga espresso solo con l’accordo di ciascuna delle Banche, accordo che non potrà essere irragionevolmente rifiutato, tenuto conto delle previsioni concordate da NP con l’Investitore Strategico. In ogni caso NP terrà tempestivamente informate le Banche di tutte le circostanze rilevanti in relazione a quanto previsto da detta lettera.
Mutamento di Controllo di NP.
MTP, che nel Patto ha dichiarato di essere controllata direttamente dal Dott. Marco Tronchetti Provera, ha sottoscritto il Patto Parasociale nella sua veste di socio che detiene il controllo esclusivo – diretto e indiretto – di NP e si è impegnato esclusivamente nei confronti delle altre Parti a non compiere né ad acconsentire (e a far si che non sia compiuta, né acconsentito) alcun "Mutamento di Controllo", per tale intendendosi qualsiasi evento, circostanza, operazione societaria, trasferimento, contratto o atto o serie di atti e/o contratti, per effetto dei quali il dott. Marco Tronchetti Provera cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo, attualmente esercitato direttamente e indirettamente, su MTP e NP.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Per ciascuna delle ipotesi in cui si siano verificati i presupposti indicati nel Patto Parasociale CF (e nello statuto di CF) per chiedere lo scioglimento e messa in liquidazione di CF (per il tramite dell’invio della cd. "Comunicazione di Scioglimento"), ovvero la scissione di CF (per il tramite dell’invio della cd. "Comunicazione di Scissione"), mediante assegnazione a Newco di una quota di Azioni Pirelli e dell’indebitamento pro-quota di CF ai sensi di quanto previsto nel Patto Parasociale CF, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Newco invii a CF, a seconda dei casi, la "Comunicazione di Scioglimento" o la "Comunicazione di Scissione", dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, alla "Procedure di Liquidazione" o alla "Procedura di Scissione" prevista nel Patto Parasociale su CF (e nello statuto di CF).
Procedure di Exit.
Qualora, all’esito dell’eventuale scioglimento di CF, la Procedura di Liquidazione di CF si concluda con:
(a) l’assegnazione in denaro a Newco della quota di liquidazione di propria spettanza ovvero con l’assegnazione in natura di una quota di Azioni Pirelli e di parte dell’indebitamento di CF, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta assegnazione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "Comunicazione di Scioglimento di Newco"). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento di Newco costituisce una causa di scioglimento di Newco.
(b) (i) l’assegnazione in natura a Newco della quota di liquidazione di propria spettanza (con assegnazione, pertanto, di una quota di Azioni Pirelli e di parte dell’indebitamento di CF), ovvero (ii) l’assemblea straordinaria di CF deliberi una scissione non proporzionale, in forza della quale siano assegnati alla Società una quota di Azioni Pirelli e dell’indebitamento pro-quota di CF, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Newco, da completarsi entro sei mesi, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Pirelli e dell’indebitamento di Newco e/o di CF (la "Procedura di Scissione di Newco"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Newco implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione di Newco entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni. Durante la Procedura Scissione di Newco ciascuna Parte: (xx) non potrà trasferire la propria partecipazione salvo che nel contesto ed ai limitati fini della Procedura di Scissione di Newco; e (ii) consulterà tempestivamente e costantemente le altre Parti al fine di trovare una soluzione concordata per la cessione delle rispettive partecipazioni in Newco e/o in Pirelli al fine e con l’obiettivo di massimizzare per tutti i soci i proventi di tale vendita. Qualora le Parti raggiungano un accordo su tale cessione, l’intero capitale di Newco, l’intera partecipazione detenuta da Newco in CF e/o tutte le Azioni Pirelli detenute, anche indirettamente, da Newco saranno oggetto di cessione secondo i termini di detto accordo, nonostante ed in luogo della Procedura Scissione di Newco che sarà in tal caso, e ove necessario, revocata.
Offerta Pubblica su Pirelli.
Qualora venga lanciata un’offerta pubblica (di acquisto e/o di scambio e/o sottoscrizione) avente ad oggetto azioni Pirelli (dovendosi in ciascuno di detti casi considerarsi inclusa ogni successiva eventuale offerta concorrente) (l’"OPA") e sempre che il consiglio di amministrazione di CF non decida di aderire, mentre nel Comitato di Consultazione il rappresentante di alcuna delle Banche si sia espresso con il proprio voto a favore dell’adesione all’OPA, su richiesta di detta Banca inviata entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’OPA (la "Richiesta di Uscita"):
(1) NP avrà il diritto di acquistare (il "Diritto di Call") dalla Banca che avrà inviato la Richiesta di Uscita la partecipazione da essa detenuta in CF, o, all’esito e completamento della Riorganizzazione e, in particolare, del rispettivo Conferimento, della propria partecipazione in Newco e
(2) per il caso di mancato esercizio da parte di NP del suo Diritto di Call (entro 30 giorni a partire dal primo giorno successivo dalla data della Richiesta di Uscita la Banca che avrà inviato) avrà il diritto di vendere a NP (nei successivi 30 giorni) la partecipazione da essa detenuta in CF, o, all’esito e completamento della Riorganizzazione e, in particolare, del rispettivo Conferimento, della propria partecipazione in Newco.
Il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari alla corrispondente percentuale del net asset value di Newco, de definirsi sulla base di criteri predeterminati.
ULTERIORI IMPEGNI
Fusione. Scissione. Acquisto di Altre Attività e Passività CF. Impegni relativi alla Riorganizzazione.
Le Parti si sono impegnate, per quanto di propria competenza, a far sì che (i) la Fusione venga deliberata ed eseguita secondo le condizioni ed i termini di cui all’Accordo di Investimento, (ii) la Scissione venga deliberata ed eseguita secondo le condizioni ed i termini necessari per assicurare che, in esito alla Scissione medesima, Newco acquisisca esclusivamente le Altre Attività e Passività CF e che le partecipazioni al capitale di Newco corrispondano esattamente a quelle concordate tra le Parti e (iii) ove il trasferimento a Newco degli attivi ivi indicati non possa avvenire per il tramite della Scissione, Newco individui le diverse modalità per acquistare e CF quelle per trasferire a Newco detti attivi, in modo che il trasferimento degli Altri Attivi e Passivi possa così completarsi secondo un regime di neutralità e, comunque, senza oneri e costi per Newco. Più in generale, con riferimento alla Riorganizzazione, ciascuna Parte si è impegnata (xx) a fare tutto quanto in proprio potere per avviare e completare nei tempi minimi strettamente necessari la Fusione e la Scissione e (yy) a effettuare e completare i rispettivi Conferimenti, una volta completata la Fusione e la Scissione, secondo termini e condizioni tali da assicurare che, in esito appunto ai Conferimenti, le partecipazioni al capitale di Newco corrispondano esattamente a quelle concordate.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale entrerà in vigore contestualmente all’entrata in vigore del Patto Parasociale CF e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale CF, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di tre anni, salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla prevista scadenza.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF") contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento al Comitato di Consultazione.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 maggio 2014 (N. PRA/157730/2014CMIAUTO).
29 maggio 2014
[PA.4.14.1]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014, 6 marzo 2014 e 18 aprile 2014.
Rispetto al precedente testo del 18 aprile 2014, (i) sono state integrate le Premesse e (ii) è stato aggiornato il dato numerico relativo alle azioni Prelios S.p.A. conferite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice S.r.l. in data 24 settembre 2014. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013 e, successivamente, il 18 aprile 2014 e il 4 luglio 2014, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a € 115.009.511,53 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a € 115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati, rispettivamente, in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.;
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(vii) come indicato nell’estratto pubblicato il 18 aprile ultimo scorso, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutte le n. 233.534 Obbligazioni Convertende in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è eseguita in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Soci Creditori e a MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI, con conseguente aumento del capitale sociale di Prelios a complessivi Euro 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B;
(viii) in data 30 giugno ultimo scorso, con effetto in pari data, Pirelli & C S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios www.prelios.com), ha sottoscritto un aumento del capitale di Fenice, per complessivi Euro 46.975.524,61, ad essa riservato, mediante conferimento di n. 93.390.705 Azioni B (il "Conferimento"). Pertanto, Fenice è venuta a detenere complessive n. 210.988.201 Azioni B;
(ix) nel corso del semestre chiuso al 30 giugno ultimo scorso: (i) UBI ha venduto tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e (ii) MPS ha venduto complessive n. 313.106 Azioni Ordinarie conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 426.441.257,2 rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios ad oggi posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
n. Azioni B |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios(1) |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios(2) |
% rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice |
- |
210.988.201 |
- |
29,39% |
100% |
Camfin |
41.085.132 |
- |
8,10% |
5,72% |
- |
MPS |
16.917.099 |
- |
3,34% |
2,36% |
- |
BPM |
28.475.470 |
- |
5,62% |
3,97% |
- |
BPS |
6.895.659 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
BPER |
9.286.362 |
- |
1,83% |
1,29% |
- |
Banca Carige |
6.892.359 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
UBI(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 (data di pubblicazione dell’estratto di cui alla premessa (vii)) e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile, 4 luglio e 8 luglio 2014.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
8 luglio 2014
[PR.6.14.6]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014, 6 marzo 2014,18 aprile 2014 e 5 dicembre 2014.
Rispetto al precedente testo dell’8 luglio 2014, in seguito all’intervenuto scioglimento dell’Accordo di Co-Vendita tra Camfin e Fenice, è stato inserito un nuovo punto (x) nella premessa ed è stata eliminata al punto 2 la parte relativa alle azioni apportate da Camfin all’Accordo di Co-vendita. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013 e, successivamente, il 18 aprile 2014 e il 4 luglio 2014, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a € 115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati rispettivamente in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.;
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(vii) come indicato nell’estratto pubblicato il 18 aprile 2014, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutte le n. 233.534 Obbligazioni Convertende in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è eseguita in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Soci Creditori e a MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI, con conseguente aumento del capitale sociale di Prelios a complessivi Euro 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B;
(viii) in data 30 giugno 2014, con effetto in pari data, Pirelli & C S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios www.prelios.com), ha sottoscritto un aumento del capitale di Fenice, per complessivi Euro 46.975.524,61, ad essa riservato, mediante conferimento di n. 93.390.705 Azioni B (il "Conferimento"). Pertanto, Fenice è venuta a detenere complessive n. 210.988.201 Azioni B;
(ix) nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2014: (i) UBI ha venduto tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e (ii) MPS ha venduto complessive n. 313.106 Azioni Ordinarie conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(x) come indicato nell’avviso ex art. 129 Regolamento Emittenti pubblicato in data 5 dicembre 2014, in seguito al trasferimento da Camfin a Coinv S.p.A. dell’intera partecipazione detenuta da Camfin in Prelios (rappresentata da n. 41.085.132 azioni ordinarie Prelios) perfezionatosi in data 1 dicembre mediante scissione parziale non proporzionale di Camfin, l’Accordo di Co-Vendita tra Fenice e Camfin concluso in data 24 settembre 2013 è cessato con effetto a decorrere dal 1 dicembre 2014, e pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e Camfin da esso derivante.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 426.441.257,2 rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti attualmente aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi alla data dell’8 luglio 2014 in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
n. Azioni B |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios(1) |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios(2) |
% rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice |
- |
210.988.201 |
- |
29,39% |
100% |
MPS |
16.917.099 |
- |
3,34% |
2,36% |
- |
BPM |
28.475.470 |
- |
5,62% |
3,97% |
- |
BPS |
6.895.659 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
BPER |
9.286.362 |
- |
1,83% |
1,29% |
- |
Banca Carige |
6.892.359 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
UBI(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 (data di pubblicazione dell’estratto di cui alla premessa (vii)) e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile 2014, 4 luglio e 8 luglio 2014 nonché 4 dicembre 2014.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
5 dicembre 2014
[PR.6.14.7]
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate in data 14 luglio 2014 al paragrafo "Durata ed Efficacia del Patto Parasociale" per tener conto dell’entrata in vigore del patto parasociale.
*****
In data 24 maggio 2014, contestualmente alla sottoscrizione:
(i) dell’accordo di co-investimento (l’"Accordo di Co-Investimento") tra UniCredit S.p.A. ("UC"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP") e Long-Term Investments Luxembourg S.A. (l’"Investitore Strategico"), avente ad oggetto la disciplina dei reciproci diritti impegni e obblighi delle parti nel quadro di un progetto finalizzato all’attuazione di un programma di sviluppo del business, delle strategie e delle attività di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli") al fine di favorire l’ulteriore crescita di Pirelli (il "Programma");
(ii) del patto parasociale (il "Patto Parasociale CF" e, congiuntamente all’Accordo di Co-Investimento, gli "Accordi") tra i medesimi soggetti, che contiene disposizioni relative alla governance di (a) Camfin S.p.A. ("CF"), società individuata dalle parti quale veicolo per la realizzazione della partnership tra le parti medesime, nonché (b) per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura di tale partecipata, (c) di Pirelli, società di cui CF detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 26,19% del capitale sociale con diritto di voto,
UC, ISP e NP (congiuntamente, gli "Investitori Italiani") hanno altresì sottoscritto un ulteriore patto parasociale (il "Patto Parasociale") che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra gli Investitori Italiani in relazione e all’esito del perfezionamento degli Accordi.
Si ricorda che, l’Accordo di Co-Investimento prevede il compimento di una serie di attività e operazioni societarie, tra le quali l’acquisto da parte dell’Investitore Strategico (i) dell’intero capitale sociale di Lauro Cinquantaquattro S.p.A. ("Lauro 54") detenuto da Clessidra SGR S.p.A. per conto di Clessidra Capital Partners II ("Clessidra"), (ii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 S.p.A. ("Lauro 61") detenuta da ISP e (iii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenuta da UC. All’esito di dette operazioni, Lauro 61 sarà partecipata come segue:
da NP, con un partecipazione pari al 39,09% del capitale sociale di Lauro 61;
da ISP, con una partecipazione pari al 5,46% del capitale sociale di Lauro 61;
da UC, con una partecipazione pari al 5,46% del capitale sociale di Lauro 61; e
dall’Investitore Strategico, anche per il tramite di Lauro 54, con una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Lauro 61.
L’Accordo di Co-Investimento prevede inoltre che, non appena possibile e al fine di semplificare la catena societaria e partecipativa di CF, si dia luogo a una operazione di riorganizzazione (la "Riorganizzazione"), da realizzarsi mediante il compimento delle seguenti operazioni:
la fusione per incorporazione di Lauro 61 in CF (la "Prima Fusione") e, su richiesta dell’Investitore Strategico, di Lauro 54 in CF (la "Seconda Fusione" e congiuntamente alla Prima Fusione, la "Fusione");
la scissione non proporzionale (la "Scissione") in una società di nuova costituzione ("Newco") – posseduta esclusivamente da NP, ISP e UC – delle attività e passività di CF diverse dalla partecipazione Pirelli (le "Altre Attività e Passività CF"), ossia della partecipazione in Prelios S.p.A. e di altre partecipazioni di minore rilevanza;
i conferimenti in Newco, da parte di NP, ISP e UC delle rispettive partecipazioni detenute in CF ad esito della Prima Fusione e della Scissione i (i "Conferimenti").
Per effetto della Prima Fusione, della Scissione e dei Conferimenti e, pertanto, a seguito del perfezionamento della Riorganizzazione il capitale sociale, rispettivamente, di CF e Newco sarà detenuto come segue: (i) quanto a CF: (aa) l’Investitore Strategico sarà titolare di un numero di azioni pari al 50% del capitale sociale di CF e (bb) Newco sarà titolare di un numero di azioni pari al restante 50% del capitale sociale di CF, e (ii) quanto a Newco: (xx) NP sarà titolare di un numero di azioni pari al 76% del capitale sociale di Newco; (yy) ISP sarà titolare di un numero di azioni pari al 12% del capitale sociale di Newco; e (zz) UC sarà titolare di un numero di azioni pari al 12% del capitale sociale di Newco.
Il perfezionamento dell’Operazione, ivi incluso il perfezionamento dell’acquisizione da parte dell’Investitore Strategico dell’intero capitale sociale di Lauro 54, nonché delle partecipazioni pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenute, rispettivamente, da UC e ISP in Lauro 61 (il "Closing") è sospensivamente condizionato, in particolare, all’espletamento di talune procedure dinanzi alle competenti autorità antitrust, all’avvio delle procedure relative alla Prima Fusione e alla Scissione nell’ambito della Riorganizzazione con l’approvazione da parte dei consigli di amministrazione competenti dei relativi progetti di fusione e di scissione, all’assenza di provvedimenti sanzionatori che impediscano l’esecuzione dell’Operazione e all’ottenimento di alcuni waiver da parte del pool di banche finanziatrici ai sensi dell’attuale contratto di finanziamento in essere con CF.
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PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale ha a oggetto, tra l’altro, (i) la corporate governance di Newco; (ii) la composizione della lista da presentare all’assemblea di CF per la nomina di quei membri del consiglio di amministrazione di CF che devono essere designati da Newco, (iii) l’eventuale uscita da Newco e il disinvestimento da CF e (iv) la gestione ai fini della progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF che, ai sensi degli Accordi, passeranno a Newco con la Scissione. Il Patto Parasociale regola infine i rapporti tra gli Investitori Italiani anche prima del completamento della Riorganizzazione in relazione (a) alla loro partecipazione in Lauro 61 fino alla data di efficacia della Fusione e (b) alla loro partecipazione in CF nel periodo compreso tra la data di efficacia della Fusione e la data di efficacia dei Conferimenti.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Newco, società che deve essere ancora costituita.
Fino al perfezionamento e all’efficacia della Prima Fusione, Lauro Sessantuno S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Via del Lauro 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08260080968, capitale sociale Euro 8.146.883,00.
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20, le cui partecipazioni detenute da CF rientrano nelle Altre Attività e Passività CF, da trasferire a Newco per mezzo della Scissione.
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):
(i) UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 19.682.999.698,27 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
(ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.549.266.378,64 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
(iii) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP").
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Newco
Newco sarà costituita in occasione della Scissione, essendo la società beneficiaria delle Altre Attività e Passività CF. Con il completamento dei Conferimenti, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Newco saranno ripartite tra gli Investitori Italiani nelle percentuali di seguito indicate:
Soci di Newco |
Percentuale di partecipazione in Newco (post Riorganizzazione) |
NP |
76% |
ISP |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
Lauro 61 (fino al perfezionamento e all’efficacia della Prima Fusione)
Costituiscono oggetto del Patto Parasociale, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Lauro 61. A seguito del perfezionamento e all’intervenuta efficacia della Prima Fusione e della Scissione, costituiranno oggetto del Patto Parasociale le azioni di CF secondo le percentuali indicate nella tabella relativa alle percentuali di partecipazione in CF.
CF
CF è interamente controllata da Lauro 61. All’esito dell’intervenuta efficacia della Prima Fusione e della Scissione, per effetto dell’incorporazione di Lauro 61 in CF, le Parti deterranno una percentuale di partecipazione in CF pari a:
Soci di CF |
Numero di azioni di CF detenute dalle Parti |
Percentuale di partecipazione in CF |
UniCredit S.p.A. |
444.427 |
5,61% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. |
444.427 |
5,61% |
Nuove Partecipazioni S.p.A. |
3.184.587 |
38,78% |
Totale |
4.073.441 |
50% |
All’esito della Riorganizzazione, da intendersi almeno come completamento della Prima Fusione, della Scissione e dei Conferimenti, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di CF saranno detenute, rispettivamente, da (i) Newco per il 50% e (ii) Long-Term Investments Luxembourg S.A. (anche tramite Lauro 54) per il restante 50%.
Pirelli
Le azioni oggetto del Patto sono costituite dalla partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da CF in Pirelli pari al 26,19%.
Prelios
Le azioni oggetto del Patto sono costituite dalla partecipazione detenuta da Newco in Prelios, ad esito della Scissione, pari all’8,111%.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Newco
La governance di Newco dovrà essere riflessa, per tutto quanto possibile ed occorrendo con la previsione di diverse categorie di azioni, in uno statuto sociale che dovrà essere adottato quanto prima (lo "Statuto Newco"). In particolare, si applicheranno le seguenti previsioni:
Oggetto sociale.
L’oggetto sociale di Newco consisterà esclusivamente (i) nella detenzione e progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF e (ii) a seguito dei Conferimenti, anche nella detenzione, gestione finalizzata all’accrescimento di valore e dismissione, in via diretta, ai sensi di quanto previsto nel Patto, della partecipazione in CF (in seguito, la "Partecipazione CF"), che, successivamente alla liquidazione delle Altre Attività e Passività CF, costituirà l’unico asset di Newco e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Pertanto Newco non dovrà compiere alcuna attività od operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati, prima dei Conferimenti, alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF e, a seguito dei Conferimenti, anche alla detenzione, gestione e successiva dismissione, in via diretta, della Partecipazione CF e, in via indiretta limitatamente a quanto previsto nel Patto.
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Newco sarà composto da 6 amministratori nominati come segue:
- NP avrà diritto di designare 4 amministratori, uno dei quali sarà nominato Presidente e Amministratore Delegato di Newco (il "Presidente e Amministratore Delegato di Newco");
- ISP avrà diritto di designare 1 amministratore; e
- UC avrà diritto di designare 1 amministratore.
Il Consiglio di Amministrazione di Newco sarà nominato attraverso un meccanismo basato sul voto di lista per assicurare che i membri di detto consiglio vengano nominati secondo le previsioni che precedono. Qualora un amministratore designato da una Parte si dimetta o comunque venga meno per qualsivoglia ragione, la stessa Parte avrà il diritto di designare un nuovo amministratore. E’ facoltà di ciascun Socio di CF di chiedere (e ottenere) la revoca di uno o più amministratori dallo stesso designati. I membri del Consiglio di Amministrazione di Newco non riceveranno alcun compenso per la carica salvo che per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e salvo il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Newco.
Il Collegio Sindacale di CF sarà nominato come segue:
- NP avrà diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
- ISP e UC (congiuntamente, anche le "Banche") avranno diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il Collegio Sindacale sarà nominato attraverso un meccanismo basato sul voto di lista per assicurare che i membri di detto collegio vengano nominati secondo le previsioni che precedono.
Delibere dei competenti organi sociali di Newco.
Le Parti si sono impegnate a far sì che la Società compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Newco medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1) L’assemblea (a) straordinaria di Newco si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Newco si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Newco si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2) Le deliberazioni consiliari aventi ad oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Newco, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica:
(i) qualsiasi acquisizione, trasferimento o atto di disposizione (incluso la costituzione o la concessione di gravami) concernente la Partecipazione CF e/o qualunque operazione che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo relativo alla Partecipazione CF, inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede, fatta eccezione per le deliberazioni da assumere in attuazione di quanto specificamente deliberato in tal senso dal Comitato di Consultazione e per le ipotesi relative allo scioglimento e liquidazione di CF (come indicato in seguito);
(ii) qualsiasi acquisizione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione (incluso la costituzione o la concessione di gravami), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (i) che precede), da parte di Newco per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) delle Altre Attività e Passività CF, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere da Newco che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte di Newco di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione di Newco e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee di CF aventi ad oggetto materie analoghe a quelle elencate al punto (1) a) e (b) che precede e/o a quelle elencate sub (vi) del presente punto (2).
In tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (viii)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Designazione di amministratori nel Consiglio di Amministrazione di CF.
La designazione degli amministratori di CF da inserire nella lista da presentare all’assemblea di CF per la nomina del consiglio di amministrazione di CF (la "Lista CF") avverrà in osservanza di quanto indicato in Statuto, che prevedrà un meccanismo che consente, senza che sia necessaria un’apposita delibera in tal senso del consiglio di amministrazione di Newco, (i) agli amministratori di Newco nominati da NP, di designare due amministratori nella Lista CF, tra cui il presidente e amministratore delegato di CF; e (ii) agli amministratori di Newco nominati dalle Banche, di designare un amministratore nella Lista CF. A tal fine, al primo consiglio di amministrazione di Newco (da tenersi immediatamente dopo il completamento dei Conferimenti) a ciascun amministratore di Newco sarà delegato il potere (xx) di designare un amministratore da includere nella Lista CF ai sensi di quanto sopra indicato e (yy) di depositare la Lista CF nelle modalità e tempi previsti dalla statuto di CF, nonché (zz) quello di integrare la Lista CF per l’ipotesi in cui qualsiasi amministratore non provveda ad esercitare il suo potere di designazione.
Sindacato di voto e di blocco.
Per rendere immediatamente efficace il Patto anche prima della costituzione di Newco e del completamento della Riorganizzazione e far sì che i medesimi principi siano applicati anche durante questo periodo interinale, le Parti conferiscono in sindacato (il "Sindacato") le azioni da ciascuna di esse detenuta in Lauro 61 (complessivamente, le "Azioni Sindacate"), da intendersi esteso anche alle partecipazioni in CF che ciascuna Parte riceverà in concambio nel contesto della Fusione e della Scissione. Il Sindacato resterà in vigore fino alla data di efficacia dei Conferimenti; per tutta la durata del Sindacato, le Azioni Sindacate non potranno essere oggetto di alcun trasferimento, salvo gli eventuali trasferimenti consentiti, come meglio indicato di seguito.
Comitato di Consultazione.
Per le finalità del Sindacato, e per le ulteriori finalità indicate qui di seguito, le Parti istituiscono un comitato di consultazione (il "Comitato di Consultazione") cui parteciperanno 6 (sei) rappresentanti, di cui: (i) 4 (quattro) nominati da NP (tra cui il Presidente del Comitato di Consultazione) e (ii) 2 (due) nominati da ciascuna delle Banche. Il Presidente del Comitato di Consultazione svolgerà, fino alla data di efficacia dei Conferimenti, il ruolo di rappresentante comune del Sindacato con la rappresentanza della posizione del Sindacato nell’assemblea di CF. Il Presidente del Comitato di Consultazione svolgerà inoltre funzioni di coordinamento delle attività amministrative connesse al funzionamento del comitato e del Sindacato.Il Comitato di Consultazione si riunirà per esaminare e discutere tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione o dell’assemblea di Newco ai sensi del Patto Parasociale e dello Statuto di Newco che sarà adottato. Per le determinazioni del Comitato di Consultazione si applicheranno le disposizioni e competenze previste, mutatis mutandis, nel precedente paragrafo relativo alle "Delibere dei competenti organi sociali di Newco" fermo quanto previsto al paragrafo successivo, in merito al "Comitato di Consultazione post Riorganizzazione". Per quanto riguarda inoltre la formazione della Lista CF, varrà quanto indicato in precedenza e per le finalità ivi previste, il Presidente del Comitato di Consultazione avrà le medesime prerogative e attribuzioni del presidente e amministratore delegato di Newco. Le determinazioni del Comitato di Consultazione saranno portate a conoscenza delle Parti a cura del Presidente e le Parti saranno obbligate a conformarsi a quanto ivi deliberato.
Comitato di Consultazione post Riorganizzazione.
Dopo il completamento della Riorganizzazione e, in particolare, dopo il perfezionamento dei Conferimenti delle partecipazioni delle Parti in CF a Newco, il Comitato di Consultazione sarà formato dagli stessi soggetti che saranno stati nominati membri del consiglio di amministrazione di Newco e si riunirà per esaminare e discutere tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione o dell’assemblea di CF ai sensi del Patto Parasociale CF e dello statuto di CF. Nel corso delle riunioni del Comitato di Consultazione, le Parti discuteranno delle reciproche esigenze e valuteranno la possibilità di addivenire ad una posizione comune. Le determinazioni del Comitato di Consultazione saranno regolarmente assunte:
(1) con la presenza e il voto favorevole di quattro rappresentanti in relazione alle determinazioni relative a: (a) il voto da assumere nelle assemblee ordinarie delle società partecipate (inclusa l’approvazione del bilancio annuale ma con esclusione di quelle relative alla Lista CF in relazione alle quali si applicherà quanto in precedenza indicato), (b) le decisioni in cui, ai sensi del Patto Parasociale CF, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di CF ha il casting vote (e cioè deliberazioni concernenti il finanziamento o rifinanziamento del debito di CF e della sua controllata CAM 2012 S.p.A., ivi incluso ai sensi delle emissioni obbligazionarie e dei contratti di finanziamento), (c) l’adesione ad offerte pubbliche aventi ad oggetto azioni Pirelli ove il corrispettivo offerto consenta a ciascuna delle Banche una valorizzazione della loro quota in Newco almeno pari a un valore base predefinito (il "Valore Base"), (d) l’avvio di procedure di "Trade Sale" ai sensi del disposto del Patto Parasociale CF, (e) la decisione ad esito della Procedure di "Trade Sale" ai sensi del Patto Parasociale di CF di procedere al trasferimento delle azioni di Newco e/o di CF (e/o delle Azioni Pirelli) a condizione che detto trasferimento avvenga a favore di soggetti terzi e/o comunque in nessun modo correlati o collegati a NP e/o all’Investitore Strategico (e/o ad alcuno dei soggetti controllati e/o controllanti o controllati dallo stesso controllante) e per un corrispettivo che consenta a ciascuna delle Banche una valorizzazione della loro quota in Newco almeno pari al Valore Base, ovvero anche una valorizzazione inferiore nel caso in cui venga contemporaneamente offerto a ciascuna delle Banche di acquisire, preventivamente e senza oneri (di qualunque genere, compresi quelli fiscali) e/o costi, il rispettivo pro-quota di Azioni Pirelli, anche sulla base della "Procedura di Liquidazione" prevista dal Patto Parasociale CF (f) l’approvazione dell’eventuale budget e della bozza di bilancio annuale di Newco, e
(2) con il voto favorevole di tutti i rappresentanti presenti in relazione a tutte le altre determinazioni.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno concordato che l’obiettivo principale dell’Operazione è quello di attuare il Programma e procedere in tal modo alla valorizzazione di Pirelli e del suo gruppo. Coerentemente con quanto sopra, e con quanto concordato dalle Parti e l’Investitore Strategico nel patto Parasociale CF, le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Newco per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "Periodo di Lock-up"). Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’"Offerente") per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Cambio della Struttura dell’Investimento dell’Investitore Strategico
Con riferimento all’accordo con il quale Neftgarant e la Management Company si sono impegnati a che la struttura dell’investimento dell’Investitore Strategico non venga direttamente o indirettamente modificata, anche parzialmente, per un periodo di 5 anni, salvo per il caso di alcuni trasferimenti consentiti, quali, tra gli altri, i trasferimenti in relazione ai quali consti il consenso di NP (che non potrà essere irragionevolmente negato, ma che sarà assolutamente discrezionale per l’ipotesi in cui l’acquirente sia un concorrente di Pirelli), siano conseguenza dell’osservanza di applicabili previsioni di legge, NP e le Banche hanno concordato che nei casi in cui NP venga richiesta di esprimere il suo consenso, siffatto consenso venga espresso solo con l’accordo di ciascuna delle Banche, accordo che non potrà essere irragionevolmente rifiutato, tenuto conto delle previsioni concordate da NP con l’Investitore Strategico. In ogni caso NP terrà tempestivamente informate le Banche di tutte le circostanze rilevanti in relazione a quanto previsto da detta lettera.
Mutamento di Controllo di NP.
MTP, che nel Patto ha dichiarato di essere controllata direttamente dal Dott. Marco Tronchetti Provera, ha sottoscritto il Patto Parasociale nella sua veste di socio che detiene il controllo esclusivo – diretto e indiretto – di NP e si è impegnato esclusivamente nei confronti delle altre Parti a non compiere né ad acconsentire (e a far si che non sia compiuta, né acconsentito) alcun "Mutamento di Controllo", per tale intendendosi qualsiasi evento, circostanza, operazione societaria, trasferimento, contratto o atto o serie di atti e/o contratti, per effetto dei quali il dott. Marco Tronchetti Provera cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo, attualmente esercitato direttamente e indirettamente, su MTP e NP.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Per ciascuna delle ipotesi in cui si siano verificati i presupposti indicati nel Patto Parasociale CF (e nello statuto di CF) per chiedere lo scioglimento e messa in liquidazione di CF (per il tramite dell’invio della cd. "Comunicazione di Scioglimento"), ovvero la scissione di CF (per il tramite dell’invio della cd. "Comunicazione di Scissione"), mediante assegnazione a Newco di una quota di Azioni Pirelli e dell’indebitamento pro-quota di CF ai sensi di quanto previsto nel Patto Parasociale CF, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Newco invii a CF, a seconda dei casi, la "Comunicazione di Scioglimento" o la "Comunicazione di Scissione", dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, alla "Procedure di Liquidazione" o alla "Procedura di Scissione" prevista nel Patto Parasociale su CF (e nello statuto di CF).
Procedure di Exit.
Qualora, all’esito dell’eventuale scioglimento di CF, la Procedura di Liquidazione di CF si concluda con:
(a) l’assegnazione in denaro a Newco della quota di liquidazione di propria spettanza ovvero con l’assegnazione in natura di una quota di Azioni Pirelli e di parte dell’indebitamento di CF, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta assegnazione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "Comunicazione di Scioglimento di Newco"). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento di Newco costituisce una causa di scioglimento di Newco.
(b) (i) l’assegnazione in natura a Newco della quota di liquidazione di propria spettanza (con assegnazione, pertanto, di una quota di Azioni Pirelli e di parte dell’indebitamento di CF), ovvero (ii) l’assemblea straordinaria di CF deliberi una scissione non proporzionale, in forza della quale siano assegnati alla Società una quota di Azioni Pirelli e dell’indebitamento pro-quota di CF, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Newco, da completarsi entro sei mesi, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Pirelli e dell’indebitamento di Newco e/o di CF (la "Procedura di Scissione di Newco"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Newco implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione di Newco entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni. Durante la Procedura Scissione di Newco ciascuna Parte: (xx) non potrà trasferire la propria partecipazione salvo che nel contesto ed ai limitati fini della Procedura di Scissione di Newco; e (ii) consulterà tempestivamente e costantemente le altre Parti al fine di trovare una soluzione concordata per la cessione delle rispettive partecipazioni in Newco e/o in Pirelli al fine e con l’obiettivo di massimizzare per tutti i soci i proventi di tale vendita. Qualora le Parti raggiungano un accordo su tale cessione, l’intero capitale di Newco, l’intera partecipazione detenuta da Newco in CF e/o tutte le Azioni Pirelli detenute, anche indirettamente, da Newco saranno oggetto di cessione secondo i termini di detto accordo, nonostante ed in luogo della Procedura Scissione di Newco che sarà in tal caso, e ove necessario, revocata.
Offerta Pubblica su Pirelli.
Qualora venga lanciata un’offerta pubblica (di acquisto e/o di scambio e/o sottoscrizione) avente ad oggetto azioni Pirelli (dovendosi in ciascuno di detti casi considerarsi inclusa ogni successiva eventuale offerta concorrente) (l’"OPA") e sempre che il consiglio di amministrazione di CF non decida di aderire, mentre nel Comitato di Consultazione il rappresentante di alcuna delle Banche si sia espresso con il proprio voto a favore dell’adesione all’OPA, su richiesta di detta Banca inviata entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’OPA (la "Richiesta di Uscita"):
(1) NP avrà il diritto di acquistare (il "Diritto di Call") dalla Banca che avrà inviato la Richiesta di Uscita la partecipazione da essa detenuta in CF, o, all’esito e completamento della Riorganizzazione e, in particolare, del rispettivo Conferimento, della propria partecipazione in Newco e
(2) per il caso di mancato esercizio da parte di NP del suo Diritto di Call (entro 30 giorni a partire dal primo giorno successivo dalla data della Richiesta di Uscita la Banca che avrà inviato) avrà il diritto di vendere a NP (nei successivi 30 giorni) la partecipazione da essa detenuta in CF, o, all’esito e completamento della Riorganizzazione e, in particolare, del rispettivo Conferimento, della propria partecipazione in Newco.
Il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari alla corrispondente percentuale del net asset value di Newco, da definirsi sulla base di criteri predeterminati.
ULTERIORI IMPEGNI
Fusione. Scissione. Acquisto di Altre Attività e Passività CF. Impegni relativi alla Riorganizzazione.
Le Parti si sono impegnate, per quanto di propria competenza, a far sì che (i) la Fusione venga deliberata ed eseguita secondo le condizioni ed i termini di cui all’Accordo di Investimento, (ii) la Scissione venga deliberata ed eseguita secondo le condizioni ed i termini necessari per assicurare che, in esito alla Scissione medesima, Newco acquisisca esclusivamente le Altre Attività e Passività CF e che le partecipazioni al capitale di Newco corrispondano esattamente a quelle concordate tra le Parti e (iii) ove il trasferimento a Newco degli attivi ivi indicati non possa avvenire per il tramite della Scissione, Newco individui le diverse modalità per acquistare e CF quelle per trasferire a Newco detti attivi, in modo che il trasferimento degli Altri Attivi e Passivi possa così completarsi secondo un regime di neutralità e, comunque, senza oneri e costi per Newco. Più in generale, con riferimento alla Riorganizzazione, ciascuna Parte si è impegnata (xx) a fare tutto quanto in proprio potere per avviare e completare nei tempi minimi strettamente necessari la Fusione e la Scissione e (yy) a effettuare e completare i rispettivi Conferimenti, una volta completata la Fusione e la Scissione, secondo termini e condizioni tali da assicurare che, in esito appunto ai Conferimenti, le partecipazioni al capitale di Newco corrispondano esattamente a quelle concordate.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale entrerà in vigore contestualmente all’entrata in vigore del Patto Parasociale CF e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale CF, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di tre anni, salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla prevista scadenza.
Si dà atto che, essendo entrato in vigore il Patto Parasociale CF in data 10 luglio 2014, il Patto Parasociale è entrato pienamente in vigore a partire da tale data.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF") contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento al Comitato di Consultazione.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 maggio 2014 (N. PRA/157730/2014CMIAUTO).
14 luglio 2014
[PA.4.14.2]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014, 6 marzo 2014,18 aprile 2014 e 5 dicembre 2014.
Rispetto al precedente testo del 5 dicembre 2014, in seguito alle intervenute vendite da parte di Banca Carige, di Azioni Ordinarie Prelios è stato inserito un nuovo punto (xi) nella premessa ed è stata aggiornata al punto 2 la parte relativa alle azioni apportate da Banca Carige all’Accordo di Co-vendita. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013 e, successivamente, il 18 aprile 2014 e il 4 luglio 2014, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a € 115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati rispettivamente in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.;
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(vii) come indicato nell’estratto pubblicato il 18 aprile 2014, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutte le n. 233.534 Obbligazioni Convertende in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è eseguita in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Soci Creditori e a MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI, con conseguente aumento del capitale sociale di Prelios a complessivi Euro 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B;
(viii) in data 30 giugno 2014, con effetto in pari data, Pirelli & C S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios www.prelios.com), ha sottoscritto un aumento del capitale di Fenice, per complessivi Euro 46.975.524,61, ad essa riservato, mediante conferimento di n. 93.390.705 Azioni B (il "Conferimento"). Pertanto, Fenice è venuta a detenere complessive n. 210.988.201 Azioni B;
(ix) nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2014: (i) UBI ha venduto tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e (ii) MPS ha venduto complessive n. 313.106 Azioni Ordinarie conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(x) come indicato nell’avviso ex art. 129 Regolamento Emittenti pubblicato in data 5 dicembre 2014, in seguito al trasferimento da Camfin a Coinv S.p.A. dell’intera partecipazione detenuta da Camfin in Prelios (rappresentata da n. 41.085.132 azioni ordinarie Prelios) perfezionatosi in data 1 dicembre mediante scissione parziale non proporzionale di Camfin, l’Accordo di Co-Vendita tra Fenice e Camfin concluso in data 24 settembre 2013 è cessato con effetto a decorrere dal 1 dicembre 2014, e pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e Camfin da esso derivante.
(xi) nel periodo dal 1° luglio 2014 al 9 dicembre 2014 (estremi inclusi), Banca Carige ha venduto n. 4.877.611 Azioni Ordinarie sindacate nell'Accodo do Co-Vendita con Fenice.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 426.441.257,2 rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti attualmente aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi alla data del 9 dicembre 2014 in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
n. Azioni B |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios(1) |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios(2) |
% rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice |
- |
210.988.201 |
- |
29,39% |
100% |
MPS |
16.917.099 |
- |
3,34% |
2,36% |
- |
BPM |
28.475.470 |
- |
5,62% |
3,97% |
- |
BPS |
6.895.659 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
BPER |
9.286.362 |
- |
1,83% |
1,29% |
- |
Banca Carige |
2.014.748 |
- |
0,40% |
0,28% |
- |
UBI(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 (data di pubblicazione dell’estratto di cui alla premessa (vii)) e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile 2014, 4 luglio e 8 luglio 2014, 4 dicembre 2014, nonché 12 dicembre 2014.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
13 dicembre 2014
[PR.6.14.8]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014, 6 marzo 2014,18 aprile 2014, 5 dicembre 2014 e 12 dicembre 2014.
Rispetto al precedente testo del 12 dicembre 2014, in seguito alle intervenute vendite da parte di Banca Carige, di Azioni Ordinarie Prelios è stato inserito un nuovo punto (xii) nella premessa ed è stata aggiornata al punto 2 la parte relativa alle azioni apportate da Banca Carige all’Accordo di Co-vendita. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013 e, successivamente, il 18 aprile 2014 e il 4 luglio 2014, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a € 115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati rispettivamente in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.;
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(vii) come indicato nell’estratto pubblicato il 18 aprile 2014, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutte le n. 233.534 Obbligazioni Convertende in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è eseguita in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Soci Creditori e a MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI, con conseguente aumento del capitale sociale di Prelios a complessivi Euro 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B;
(viii) in data 30 giugno 2014, con effetto in pari data, Pirelli & C S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios www.prelios.com), ha sottoscritto un aumento del capitale di Fenice, per complessivi Euro 46.975.524,61, ad essa riservato, mediante conferimento di n. 93.390.705 Azioni B (il "Conferimento"). Pertanto, Fenice è venuta a detenere complessive n. 210.988.201 Azioni B;
(ix) nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2014: (i) UBI ha venduto tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e (ii) MPS ha venduto complessive n. 313.106 Azioni Ordinarie conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(x) come indicato nell’avviso ex art. 129 Regolamento Emittenti pubblicato in data 5 dicembre 2014, in seguito al trasferimento da Camfin a Coinv S.p.A. dell’intera partecipazione detenuta da Camfin in Prelios (rappresentata da n. 41.085.132 azioni ordinarie Prelios) perfezionatosi in data 1 dicembre mediante scissione parziale non proporzionale di Camfin, l’Accordo di Co-Vendita tra Fenice e Camfin concluso in data 24 settembre 2013 è cessato con effetto a decorrere dal 1 dicembre 2014, e pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e Camfin da esso derivante.
(xi) nel periodo dal 1° luglio 2014 al 9 dicembre 2014 (estremi inclusi), Banca Carige ha venduto n. 4.877.611 Azioni Ordinarie sindacate nell'Accodo do Co-Vendita con Fenice.
(xii) nel periodo dal 10 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 (estremi inclusi), Banca Carige ha venduto tutte le restanti n. 2.014.748 Azioni Ordinarie sindacate nell'Accodo do Co-Vendita con Fenice.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 426.441.257,2 rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti attualmente aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi alla data del 31 dicembre 2014 in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
n. Azioni B |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios(1) |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios(2) |
% rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice |
- |
210.988.201 |
- |
29,39% |
100% |
MPS |
16.917.099 |
- |
3,34% |
2,36% |
- |
BPM |
28.475.470 |
- |
5,62% |
3,97% |
- |
BPS |
6.895.659 |
- |
1,36% |
0,96% |
- |
BPER |
9.286.362 |
- |
1,83% |
1,29% |
- |
UBI(3) |
- | - |
- |
- | - |
Banca Carige(4) |
- |
- |
- |
- |
- |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 (data di pubblicazione dell’estratto di cui alla premessa (vii)) e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo.
(4) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 2.014.748 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,40% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 10 dicembre 2014 e la data del 31 dicembre 2014, il numero di azioni conferite da Banca Carige nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile 2014, 4 luglio e 8 luglio 2014, 4 dicembre 2014, 12 dicembre 2014, nonché 2 gennaio 2015.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
3 gennaio 2015
[PR.6.15.1]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Si riporta di seguito l’estratto del patto parasociale aggiornato a seguito dell’atto di conferimento stipulato in data 30 giugno 2014 da Fenice e Pirelli, in virtù del quale, con effetto in pari data, Pirelli ha conferito in Fenice n. 93.390.705 Azioni B che la stessa Pirelli aveva precedentemente sottoscritto in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo. . Rispetto al precedente testo, per effetto di tale conferimento di Azioni B in Fenice: (a) è stata introdotta la descrizione di cui al successivo punto (v) delle premesse; (b) sono stati aggiornati i dati numerici relativi al nuovo capitale di Fenice (Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice) indicato al punto 1; (c) è stata modificata la tabella relativa alle Quote Fenice riportata al punto 2(i) (Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice); (d) è stato aggiornato il dato delle Azioni B complessivamente detenute da Fenice di cui al punto 2 (ii) (Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice); (e) è stata aggiornata la descrizione dell’Accordo Fenice alla situazione attuale eliminando le parti che si riferivano al possesso da parte di Pirelli di Azioni B e all’operazione di conferimento di tali Azioni B in Fenice, che è stata eseguita come sopra descritto. Si precisa che il contenuto dell’Accordo Fenice non è stato modificato e che le modificazioni del presente estratto riflettono le variazioni degli strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice che sono intervenute in seguito al sopra indicato conferimento di Azioni B in Fenice. Le parti che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo. I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") (i Soci Creditori e Feidos 11, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione"). Termini e condizioni dell’Operazione sono stabiliti da un accordo per la rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios (l’"Accordo di Rimodulazione del Debito") stipulato in data 7 maggio 2013 tra Prelios e i propri creditori finanziari rappresentati da Pirelli e un pool di banche finanziatrici (composto da Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop.p.A.) (le "Banche Finanziatrici" e, unitamente a Pirelli, i "Creditori Finanziari"). (Per una più ampia illustrazione dell’Operazione, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico da parte di Prelios e, in particolare, alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all’assemblea straordinaria di Prelios dell’8 maggio 2013, nonché al Prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione di azioni ordinarie Prelios pubblicato dalla stessa Prelios mediante deposito presso Consob in data 18 luglio 2013).
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli Aderenti nell’ambito dell’Operazione.
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" (l’Accordo di Investimento") da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione. L’Accordo di Investimento, a sua volta, è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione di un "Term Sheet" da essi sottoscritto in data 27 marzo 2013 in relazione al quale, per quanto occorrer possa, sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 122 TUF e 129 e ss. del Regolamento Emittenti, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul Sole24Ore in data 30 marzo 2013.
Si ricorda altresì che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) il 31 luglio 2013 Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2013, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (l’"Aumento di Capitale Riservato");
(ii) in data 26 agosto 2013 è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, nonché dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione). Al 26 agosto 2013, pertanto, il nuovo capitale sociale di Prelios risultava pari a €189.896.923,40 (interamente sottoscritto e versato) ed è rappresentato da complessive n. 394.793.383 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B. Nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione, anche in attuazione degli impegni di garanzia di sottoscrizione della parte inoptata, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 80.429.106 Azioni Ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a €47.879.446,80;
(iii) sempre in data 26 agosto 2013, in esecuzione dell’emissione del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali €233.534.000,00 (gli "Strumenti Convertendi"), con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi €258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie destinate a essere ripartite tra i Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori) per una quota pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche A Convertendo"); e (b) in Azioni B destinate a essere sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche B Convertendo"). In attuazione degli impegni di sottoscrizione del Convertendo (variabili in funzione dell’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione) assunti dai Creditori Finanziari, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 191.197 Strumenti Convertendi per un controvalore complessivo pari a €191.197.000;
(iv) in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutti i n. 233.534 Strumenti Convertendi (Tranche A Convertendo e Tranche B Convertendo) in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è perfezionata in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori), con conseguente incremento del capitale sociale complessivamente sottoscritto e versato di Prelios alla data del 14 aprile 2014 a complessivi €426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B. Con particolare riferimento alla posizione dei Soci Creditori, sempre per effetto di tale conversione obbligatoria anticipata del Convertendo, sono state complessivamente assegnate: (i) n. 171.174.318 Azioni Ordinarie ai Soci Creditori e (b) n. 93.390.705 Azioni B a Pirelli;
(v) in data 30 giugno 2014, in attuazione dell’Accordo Fenice, Pirelli ha conferito a Fenice, con efficacia in pari data, tutte le n. 93.390.705 Azioni B che la stessa Pirelli aveva precedentemente sottoscritto in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo. A seguito di tale conferimento, Pirelli non possiede più alcuna Azione B.
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €41.885.033,59 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, capitale sociale €426.441.257,20 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Feidos 11 | 15,92 |
15,92 |
Intesa | 6,49 |
6,49 |
Unicredit | 15,03 |
15,03 |
Pirelli | 62,56 |
62,56 |
Totale | 100 |
100 |
* Le Quote Fenice sopra indicate sono aggiornate al 4 luglio 2014 e rappresentano le partecipazioni degli Aderenti in Fenice in seguito all’esecuzione del conferimento in Fenice delle n. 93.390.705 Azioni B precedentemente sottoscritte da Pirelli in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo (v. supra premessa (v)) .
(ii) n. 210.988.201 Azioni B detenute da Fenice che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 4 luglio 2014 e il 29,39% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data (tenuto conto, quindi, dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale in Opzione nonché dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi);
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dai Soci Creditori nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 4 luglio 2014, tenuto conto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione e dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 33.226.035 |
6,55% |
4,63% |
13,16% |
Unicredit | 71.074.865 |
14,02% |
9,90% |
28,16% |
Pirelli | 148.127.621 |
29,22% |
20,63% |
58,68% |
Totale | 252.428.521 |
49,79% |
35,16% |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
Si precisa che, nell’ambito delle Azioni Ordinarie complessivamente detenute dai Soci Creditori come indicato nella tabella precedente: (a) le Azioni Ordinarie ricevute dai Soci Creditori in seguito all’integrale conversione del Convertendo (le "Azioni A Soggette a Lock-up") sono assoggettate ai vincoli di lock-up meglio descritti infra al §3.1, mentre (b) le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori detenevano prima della integrale conversione del Convertendo potranno essere liberamente trasferite dagli Aderenti (le "Azioni A Trasferibili"), fermo restando in entrambi i casi i diritti di co-vendita e trascinamento descritti infra al §§3.2 e 4.3. La seguente tabella indica le Azioni A Soggette a Lock-up e le Azioni A Trasferibili detenute da ciascun Aderente alla data del 4 luglio 2014, con l’avvertenza che il dato relativo al possesso delle Azioni A Trasferibili sarà suscettibile di variazione durante il periodo di efficacia dell’Accordo Fenice per effetto di eventuali trasferimenti.
Aderente |
Azioni A Trasferibili |
Azioni A Soggette a Lock-up |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale votante di Prelios* |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale votante di Prelios* |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale economico di Prelios** |
Intesa | 15.355.163 |
17.870.872 |
3,03% |
2,14% |
3,52% |
2,49% |
Unicredit | 29.687.501 |
41.387.364 |
5,85% |
4,13% |
8,16% |
5,76% |
Pirelli | 36.211.539 |
111.916.082 |
7,14% |
5,04% |
22,08% |
15,59% |
Totale | 81.254.203 |
171.174.318 |
16,02% |
11,31% |
33,76% |
23,84% |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Lock-up Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo
Per la durata specificata al successivo §6, i Soci Creditori non potranno trasferire ad alcun titolo le Azioni Prelios emesse da Prelios in esecuzione dell’Aumento di Capitale Convertendo, fatta eccezione per i trasferimenti qui di seguito descritti.
Le Azioni A Soggette a Lock-up potranno essere trasferite in ogni momento, in tutto o in parte, tra i Soci Creditori, nonché in favore di Affiliate dei Soci Creditori, a condizione che:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte) e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e obblighi della parte trasferente ai sensi dell’Accordo Fenice;
(ii) la parte trasferente resti solidalmente responsabile con il trasferitario per l’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi dell’Accordo Fenice; e
(iii) la parte trasferente assuma nei confronti delle altre parti l’impegno a riacquistare le partecipazioni in Fenice e/o, a seconda dei casi, le Azioni A Soggette a Lock-up oggetto del trasferimento nel caso in cui il trasferitario perda la qualità di Affiliata della parte Trasferente,
restando inteso che le previsioni di cui ai sub-paragrafi (ii) e (iii) non si applicheranno in caso di trasferimento effettuato da un Socio Creditore ad un altro Socio Creditore e che, nel caso di trasferimento da un Socio Creditore ad Affiliata di altro Socio Creditore, la responsabilità solidale di cui al precedente sub-paragrafo (ii), sarà assunta dal Socio Creditore al cui gruppo appartiene l’Affiliata trasferitaria.
Non sono soggette ad alcuna delle limitazioni sopra illustrate e, pertanto, saranno liberamente trasferibili in ogni momento: (i) tutte le Azioni Prelios che i Soci Creditori detengono per effetto della sottoscrizione dell’Aumento in Opzione (e quindi le Azioni A Trasferibili indicate supra §2); (ii) qualsiasi altra Azione Prelios (o diritto o strumento finanziario emesso da Prelios) diverse dalle Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo che in futuro i Soci Creditori dovessero detenere a qualunque titolo, fatti salvi, sia i diritti di trascinamento (Drag-Along) e co-vendita (Tag-Along) di seguito descritti (v. infra §§3.2 e 4.3); e (iii) le n. 2.535.561 Azioni Ordinarie già conferite da Intesa al patto parasociale relativo a Prelios, stipulato tra la stessa Intesa, Camfin S.p.A. e il Sig. Massimo Moratti in data 20 settembre 2013 e consensualmente risolto con effetto dal 31 ottobre 2013, nonché le ulteriori Azioni Ordinarie che Intesa dovesse acquisire a fronte dell’esercizio dei diritti spettanti alle predette n. 2.535.561 Azioni Ordinarie (le "Azioni di Intesa Preesistenti").
Per completezza, si ricorda che tutti i soggetti coinvolti nell’Operazione (ivi inclusi gli Aderenti e Fenice) hanno assunto impegni, tra l’altro e salvo alcune ipotesi consentite, a non acquistare Azioni Prelios o strumenti che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare Azioni Prelios come prescritto dai provvedimenti Consob relativi all’esenzione OPA motivati ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del TUF e adottati con le Delibere n. 18565 del 31 maggio 2013 e n. 18607 del 9 luglio 2013 (rispettivamente pubblicate in data 31 maggio 2013 e 15 luglio 2013).
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Socio Creditore o Creditore Finanziario, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Socio Creditore e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Socio Creditore, restando inteso che per Pirelli e Feidos 11 si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per le Banche Finanziatrici si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
3.2 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita infra §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2 e le Azioni di Intesa Preesistenti) da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti infra §4.2) nell’ambito della Procedura di Vendita.
Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente.
Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios offerte al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici, e da Camfin S.p.A., in virtù di separati accordi di co-vendita conclusi con la stessa Fenice (al riguardo, v. infra §4.2).
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
L’Accordo Fenice prevede che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie Quote Fenice per un periodo di 2 anni dalla Data di Sottoscrizione. In seguito alla scadenza di tale periodo: (i) gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di trasferimenti delle Quote Fenice (fatta eccezione per i trasferimenti a Soci Creditori o loro Affiliate effettuati a condizioni analoghe a quanto indicato supra §3.1(a)-(b)); (ii) i Soci Creditori potranno trasferire a terzi le proprie Quote Fenice solo ove il trasferitario acquisti anche tutte le Azioni Prelios derivanti dalla Conversione del Convertendo (incluse le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2) e le ulteriori Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro del trasferitario in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall’Accordo Fenice; e (iii) ove Feidos 11 dovesse trasferire le proprie Quote Fenice a soggetti non di gradimento dei Soci Creditori, fermo il diritto di prelazione degli Aderenti, Feidos 11 perderà alcuni diritti particolari in relazione alla distribuzione degli utili e all’amministrazione di Fenice previsti dallo statuto e dell’Accordo Fenice.
4.2 Procedura di vendita
A decorrere dal quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione di Fenice (il "Presidente di Fenice"), nominato su designazione di Feidos 11, potrà avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") che avrà ad oggetto congiuntamente:
(a) le Azioni B detenute da Fenice a tale data;
(b) nell’ipotesi in cui, per effetto di eventuali nuovi aumenti di capitale di Prelios aventi specifiche caratteristiche indicate nell’Accordo Fenice, Fenice riduca la sua partecipazione in Prelios al di sotto della soglia del 27% del capitale sociale, un numero complessivo di Azioni A Soggette a Lock-up possedute a tale data dai Soci Creditori tale da costituire (direttamente e/o a seguito di conversione) un numero di Azioni Prelios che rappresenta, unitamente alle Azioni Prelios già detenute da Fenice a tale data, una partecipazione almeno pari al 27% del capitale di Prelios (i "Diritti Ulteriori" e, unitamente alle Azioni B di cui sub (i), il "Pacchetto in Cessione"); nonché
(c) le Azioni Prelios (ivi incluse le Azioni A Soggette a Lock-up) detenute a tale data dai Soci Creditori in relazione ai quali dovessero essere esercitati i diritti di Drag Along o Tag-Along previsti dall’Accordo Fenice, così come le Azioni Prelios detenute a tale data dalle altre Banche Finanziatrici e da Camfin S.p.A., che dovessero essere oggetto di diritti di co-vendita (tag-along) ai sensi di separati accordi stipulati con Fenice che sono stati oggetto degli adempimenti ex art. 122 TUF nei termini di legge (gli "Altri Strumenti").
Ove la Procedura di Vendita non fosse avviata dal Presidente di Fenice nel quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, a decorrere dal quinto anno successivo alla Data di Sottoscrizione ciascun Aderente avrà diritto di richiedere che la medesima Procedura di Vendita sia avviata.
La Procedura di Vendita sarà condotta secondo i termini e condizioni indicati nell’Accordo Fenice nella forma di un’asta competitiva ispirata ai criteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei partecipanti in conformità alle migliori prassi di mercato in operazioni analoghe.
Qualora una prima Procedura di Vendita si concluda senza esito, una seconda Procedura di Vendita sarà ripetuta, con le medesime modalità, trascorsi non meno di dodici mesi dalla inutile conclusione della prima Procedura di Vendita. Qualora anche la seconda Procedura di Vendita si concluda senza esito, ciascuno degli Aderenti avrà diritto di chiedere che sia posta in essere una scissione non proporzionale di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, un’assegnazione dei Diritti Ulteriori, con modalità tali da far sì che ciascun Aderente risulti titolare del 100% di una società scissa a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios, di una quota proporzionale delle attività e passività di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, dei Diritti Ulteriori, tali da rispettare un’allocazione conforme a criteri di ripartizione preferenziale previsti nell’Accordo Fenice e nello statuto della stessa Fenice.
4.3 Diritti di trascinamento
In caso di Procedura di Vendita (a fronte dei diritti di Tag-Along descritti supra §3.2) Fenice ha un diritto di trascinamento su tutte le Azioni Prelios (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2) detenute dai Soci Creditori alla data di avvio della Procedura di Vendita (fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti) (il "Drag-Along").
Il Presidente di Fenice avrà diritto di esercitare il Drag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita, restando inteso che tale diritto potrà essere esercitato solo ove abbia oggetto congiuntamente tutti i Diritti Ulteriori e tutte le Azioni Prelios complessivamente detenuti dai Soci Creditori a tale data (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2, ma fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti (le "Partecipazioni Oggetto di Drag"). In caso di esercizio del Drag-Along, i Soci Creditori saranno obbligati a trasferire le Partecipazioni Oggetto di Drag al terzo acquirente unitamente al Pacchetto in Cessione e Fenice sarà obbligata a far sì che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Drag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori dagli stessi detenuti, nell’ambito della Procedura di Vendita.
4.4 Exit Anticipata
La Procedura di Vendita potrà essere avviata da Feidos 11 anche prima del quarto anniversario della Data di Sottoscrizione (la "Procedura di Exit Anticipata") qualora:
(A)si verifichi, tra l’altro, una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) vengano revocati dalla carica di vice-presidente e amministratore delegato di Prelios, rispettivamente, l’Ing. Caputi e il Dott. Sergio Iasi (i "Key Managers"), nonché il Presidente di Fenice (e/o i soggetti che siano nominati in loro sostituzione), salve le Cause di Esclusione di seguito indicate;
(ii) in caso di cessazione per qualsiasi causa di alcuno dei Key Managers e/o del Presidente di Fenice (o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione), non venga nominata in loro sostituzione una persona designata da Feidos 11, o alla persona designata da Feidos 11 non vengano attribuite le deleghe che risultano conferite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione e/o a detta persona siano attribuiti compensi inferiori di oltre un decimo ai compensi che risultano attribuiti ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione (come di tempo in tempo modificati di comune accordo tra gli Aderenti), salvo modifiche ragionevolmente riconducibili alle caratteristiche del sostituto, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios, con la sola esclusione del caso in cui i fatti sopra elencati conseguano a Cause di Esclusione relative all’Ing. Massimo Caputi;
(iii) le deleghe o le attribuzioni di alcuno dei Key Managers o del Presidente di Fenice (e/o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione) siano modificate in senso restrittivo rispetto alle deleghe attribuite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione o ai poteri del Presidente di Fenice previsti dall’Accordo Fenice (come di tempo in tempo modificate di comune accordo), ovvero siano ridotti i compensi fissi dei Key Managers o i compensi variabili degli stessi che saranno definiti dal consiglio di amministrazione di Prelios (e modificabili o adeguabili a target oggetto di determinazione periodica durante la carica) entro il 31 dicembre 2013, salvo che detta riduzione sia ragionevolmente riconducibile alla miglior prassi delle società quotate, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios;
(iv) sia illegittimamente impedito al Presidente di Fenice l’esercizio dei poteri individuali riconosciuti dall’Accordo Fenice;
(v) sia impedito ai Key Managers l’esercizio delle deleghe loro attribuite;
(vi) uno o più Soci Creditori abbiano inviato una comunicazione di disdetta dell’Accordo Fenice;
(vii) uno o più Soci Creditori non abbiano adempiuto agli impegni di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da essi assunti nell’Accordo di Rimodulazione del Debito e, in conseguenza di tale circostanza, sia venuta meno l’efficacia dell’Accordo di Rimodulazione del Debito stesso.
(B) una volta trascorsi almeno diciotto mesi dalla Data di Sottoscrizione, si verifichi una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) una stessa proposta di delibera, avente ad oggetto l’approvazione di (a) un’operazione prevista dal piano industriale o dal budget di Prelios (inclusi gli aumenti di capitale ivi previsti), o (b) altra operazione di carattere industriale di valore o di impatto economico superiore a Euro 10 (dieci) milioni (e con esclusione, a titolo esemplificativo, delle proposte di aumento di capitale sociale diverse da quelle di cui al precedente punto (a)), sia presentata dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) e non sia approvata dagli organi deliberanti di Prelios, in almeno due adunanze consecutive, che si siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(ii) non si addivenga all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Prelios del piano industriale e/o del budget della società proposto dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) in almeno due adunanze consecutive, che siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(iii) non vengano approvati dall’assemblea di Prelios e/o non siano integralmente liberati uno o più aumenti di capitale approvati dagli organi deliberanti di Prelios che siano finalizzati a sopperire ad esigenze di cassa della società (diversi dall’Aumento Prelios Convertendo e da quegli aumenti, o porzione di aumenti, che siano finalizzati a fornire a Prelios risorse destinate specificamente all’effettuazione di nuovi investimenti).
Ai fini di quanto sopra, sono "Cause di Esclusione" le ipotesi di revoca del Key Managers conseguenti a condotte che costituiscano: (i) grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ.; (ii) grave violazione di obblighi di legge o di statuto che siano rilevanti ai fini dall’art. 2392 cod. civ.; e/o (iii) illecito penale doloso.
In caso di avvio di una Procedura di Exit Anticipata, Feidos 11 avrà diritto di vendere ai Soci Creditori, i quali a loro volta avranno diritto di acquistare, l’intera partecipazione detenuta a tale data da Feidos 11 in Fenice a termini e condizioni previsti nell’Accordo Fenice.
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa. Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. L’invio di una disdetta non farà venir meno l’obbligo degli Aderenti o di Fenice di adempiere alle proprie obbligazioni relative a una Procedura di Vendita che dovesse essere in corso di esecuzione a tale data e, qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di soci di Fenice titolari di una partecipazione in Fenice inferiore al 10%, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede.
In deroga al paragrafo precedente, sia gli impegni dei Soci Creditori relativi al lock-up avente ad oggetto le Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo (v. supra §3.1), sia i diritti e obblighi relativi al Tag Along (v. supra §3.2) avranno una durata di tre anni dalla Data di Esecuzione e si rinnoveranno di tre anni in tre anni salvo disdetta comunicata dai Soci Creditori a Feidos 11 con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
La cessione o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com..
4 luglio 2014
[PR.4.14.2]
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate in data 22 dicembre 2014 nelle premesse e in alcuni paragrafi per tener conto:
(i) dell’entrata in vigore del patto parasociale tra UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Nuove Partecipazioni S.p.A., nonché del compimento del Closing (come di seguito definito);
(ii) del completamento ed efficacia della Prima Fusione (come di seguito definita), e cioè della fusione per incorporazione di Lauro Sessantuno S.p.A. in Camfin S.p.A.;
(iv) del completamento ed efficacia della Scissione (come di seguito definita), e cioè della scissione non proporzionale, a favore della società di nuova costituzione Coinv S.p.A., delle attività e passività di Camfin S.p.A. diverse dalla partecipazione in Pirelli & C. S.p.A., ossia della partecipazione in Prelios S.p.A. e di altre partecipazioni di minore rilevanza, nonché
(iv) del completamento ed efficacia dei Conferimenti (come di seguito definiti), e cioè dei conferimenti in Coinv S.p.A. da parte di UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Nuove Partecipazioni S.p.A. delle rispettive partecipazioni detenute in Camfin ad esito delle predette fusione e scissione.
Le parti aggiunte nel testo o che, per effetto di quanto sopra, si sostituiscono alle precedenti, sono indicate in corsivo sottolineato.
Resta ferma tutta la documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti in data 24 maggio 2014.
*****
In data 24 maggio 2014, contestualmente alla sottoscrizione:
(i) dell’accordo di co-investimento (l’"Accordo di Co-Investimento") tra UniCredit S.p.A. ("UC"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP") e Long-Term Investments Luxembourg S.A. (l’"Investitore Strategico"), avente ad oggetto la disciplina dei reciproci diritti impegni e obblighi delle parti nel quadro di un progetto finalizzato all’attuazione di un programma di sviluppo del business, delle strategie e delle attività di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli") al fine di favorire l’ulteriore crescita di Pirelli (il "Programma");
(ii) del patto parasociale (il "Patto Parasociale CF" e, congiuntamente all’Accordo di Co-Investimento, gli "Accordi")) tra i medesimi soggetti, che contiene disposizioni relative alla governance di (a) Camfin S.p.A. ("CF"), società individuata dalle parti quale veicolo per la realizzazione della partnership tra le parti medesime, nonché (b) per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura di tale partecipata, (c) di Pirelli, società di cui CF detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 26,19% del capitale sociale con diritto di voto,
UC, ISP e NP (congiuntamente, gli "Investitori Italiani") hanno altresì sottoscritto un ulteriore patto parasociale (il "Patto Parasociale") che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra gli Investitori Italiani in relazione e all’esito del perfezionamento degli Accordi.
Si ricorda che, l’Accordo di Co-Investimento prevedeva il compimento di una serie di attività e operazioni societarie, tra le quali l’acquisto da parte dell’Investitore Strategico (i) dell’intero capitale sociale di Lauro Cinquantaquattro S.p.A. ("Lauro 54", ora LTI Holding S.r.l.) detenuto da Clessidra SGR S.p.A. per conto di Clessidra Capital Partners II ("Clessidra"), (ii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 S.p.A. ("Lauro 61") detenuta da ISP e (iii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenuta da UC. All’esito di dette operazioni, Lauro 61 era partecipata come segue:
da NP, con un partecipazione pari al 39,09% del capitale sociale di Lauro 61;
da ISP, con una partecipazione pari al 5,46% del capitale sociale di Lauro 61;
da UC, con una partecipazione pari al 5,46% del capitale sociale di Lauro 61; e
dall’Investitore Strategico, anche per il tramite di Lauro 54, con una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Lauro 61.
L’Accordo di Co-Investimento prevedeva inoltre che, non appena possibile e al fine di semplificare la catena societaria e partecipativa di CF, si desse luogo a una operazione di riorganizzazione (la "Riorganizzazione"), da realizzarsi mediante il compimento delle seguenti operazioni:
la fusione per incorporazione di Lauro 61 in CF (la "Prima Fusione") e, su richiesta dell’Investitore Strategico, di Lauro 54 in CF (la "Seconda Fusione" e congiuntamente alla Prima Fusione, la "Fusione");
la scissione non proporzionale (la "Scissione") in una società di nuova costituzione, Coinv S.p.A., ("Newco") – posseduta esclusivamente da NP, ISP e UC – delle attività e passività di CF diverse dalla partecipazione Pirelli (le "Altre Attività e Passività CF"), ossia della partecipazione in Prelios S.p.A. e di altre partecipazioni di minore rilevanza;
i conferimenti in Newco, da parte di NP, ISP e UC delle rispettive partecipazioni detenute in CF ad esito della Prima Fusione e della Scissione (i "Conferimenti").
Per effetto della Prima Fusione, della Scissione e dei Conferimenti e, pertanto, a seguito del perfezionamento della Riorganizzazione, completata in data 22 dicembre 2014, il capitale sociale, rispettivamente, di CF e Newco è detenuto come segue: (i) quanto a CF: (aa) l’Investitore Strategico è titolare di un numero di azioni pari al 50% del capitale sociale di CF e (bb) Newco è titolare di un numero di azioni pari al restante 50% del capitale sociale di CF, e (ii) quanto a Newco: (xx) NP è titolare di un numero di azioni pari al 76% del capitale sociale di Newco; (yy) ISP è titolare di un numero di azioni pari al 12% del capitale sociale di Newco; e (zz) UC è titolare di un numero di azioni pari al 12% del capitale sociale di Newco.
Il perfezionamento dell’Operazione, ivi incluso il perfezionamento dell’acquisizione da parte dell’Investitore Strategico dell’intero capitale sociale di Lauro 54, nonché delle partecipazioni pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenute, rispettivamente, da UC e ISP in Lauro 61 (il "Closing") – che si è tenuto in data 10 luglio 2014 – era stato sospensivamente condizionato, in particolare, all’espletamento di talune procedure dinanzi alle competenti autorità antitrust, all’avvio delle procedure relative alla Prima Fusione e alla Scissione nell’ambito della Riorganizzazione con l’approvazione da parte dei consigli di amministrazione competenti dei relativi progetti di fusione e di scissione, all’assenza di provvedimenti sanzionatori che impediscano l’esecuzione dell’Operazione e all’ottenimento di alcuni waiver da parte del pool di banche finanziatrici ai sensi dell’attuale contratto di finanziamento in essere con CF.
*****
PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale ha a oggetto, tra l’altro, (i) la corporate governance di Newco; (ii) la composizione della lista da presentare all’assemblea di CF per la nomina di quei membri del consiglio di amministrazione di CF che devono essere designati da Newco, (iii) l’eventuale uscita da Newco e il disinvestimento da CF e (iv) la gestione ai fini della progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF che, ai sensi degli Accordi, passeranno a Newco con la Scissione. Il Patto Parasociale regola infine i rapporti tra gli Investitori Italiani anche prima del completamento della Riorganizzazione in relazione (a) alla loro partecipazione in Lauro 61 fino alla data di efficacia della Fusione e (b) alla loro partecipazione in CF nel periodo compreso tra la data di efficacia della Fusione e la data di efficacia dei Conferimenti.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961.
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, capitale sociale di Euro 286.931.948,94 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano 00795290154.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, capitale sociale di Euro 426.441.257,20 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano 02473170153, le cui azioni con diritto di voto sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le cui partecipazioni detenute da CF rientrano nelle Altre Attività e Passività CF trasferite a Newco per mezzo della Scissione.
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):
(i) UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
(ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
(iii) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP").
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Newco
Newco è stata costituita in occasione della Scissione, essendo la società beneficiaria delle Altre Attività e Passività CF. Con il completamento dei Conferimenti, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Newco sono ripartite tra gli Investitori Italiani nelle percentuali di seguito indicate:
Soci di Newco |
Percentuale di partecipazione in Newco (post Riorganizzazione) |
NP |
76% |
ISP |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
CF
All’esito della Riorganizzazione, da intendersi come completamento della Prima Fusione, della Scissione e dei Conferimenti, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di CF sono detenute, rispettivamente, da (i) Newco per il 50% e (ii) Long-Term Investments Luxembourg S.A. (anche tramite Lauro 54) per il restante 50%.
Pirelli
Le azioni oggetto del Patto sono costituite dalla partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da CF in Pirelli pari al 26,19% del capitale con diritto di voto.
Prelios
Le azioni oggetto del Patto sono costituite dalla partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da Newco in Prelios, ad esito della Scissione, pari all’8,111% del capitale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Newco
La governance di Newco è riflessa, per tutto quanto possibile nello statuto sociale della società (lo "Statuto Newco"). In particolare, si applicheranno le seguenti previsioni:
Oggetto sociale.
L’oggetto sociale di Newco consiste esclusivamente (i) nella detenzione e progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF e (ii) a seguito dei Conferimenti, anche nella detenzione, gestione finalizzata all’accrescimento di valore e dismissione, in via diretta, ai sensi di quanto previsto nel Patto, della partecipazione in CF (in seguito, la "Partecipazione CF"), che, successivamente alla liquidazione delle Altre Attività e Passività CF, costituirà l’unico asset di Newco e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Pertanto Newco non deve compiere alcuna attività od operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF e alla detenzione, gestione e successiva dismissione, in via diretta, della Partecipazione CF e, in via indiretta limitatamente a quanto previsto nel Patto.
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Newco è composto da 6 amministratori nominati come segue:
NP ha diritto di designare 4 amministratori, uno dei quali sarà nominato Presidente e Amministratore Delegato di Newco (il "Presidente e Amministratore Delegato di Newco");
ISP ha diritto di designare 1 amministratore; e
UC ha diritto di designare 1 amministratore.
Il Consiglio di Amministrazione di Newco è nominato attraverso un meccanismo basato sul voto di lista per assicurare che i membri di detto consiglio vengano nominati secondo le previsioni che precedono. Qualora un amministratore designato da una Parte si dimetta o comunque venga meno per qualsivoglia ragione, la stessa Parte avrà il diritto di designare un nuovo amministratore. E’ facoltà di ciascun Socio di CF di chiedere (e ottenere) la revoca di uno o più amministratori dallo stesso designati. I membri del Consiglio di Amministrazione di Newco non riceveranno alcun compenso per la carica salvo che per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e salvo il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Newco.
Il Collegio Sindacale di CF è nominato come segue:
NP ha diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
ISP e UC (congiuntamente, anche le "Banche") ha diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il Collegio Sindacale è nominato attraverso un meccanismo basato sul voto di lista per assicurare che i membri di detto collegio vengano nominati secondo le previsioni che precedono.
Delibere dei competenti organi sociali di Newco.
Le Parti si sono impegnate a far sì che la Società compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Newco medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1. L’assemblea (a) straordinaria di Newco si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Newco si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Newco si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2. Le deliberazioni consiliari aventi ad oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Newco, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica:
(i) qualsiasi acquisizione, trasferimento o atto di disposizione (incluso la costituzione o la concessione di gravami) concernente la Partecipazione CF e/o qualunque operazione che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo relativo alla Partecipazione CF, inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede, fatta eccezione per le deliberazioni da assumere in attuazione di quanto specificamente deliberato in tal senso dal Comitato di Consultazione e per le ipotesi relative allo scioglimento e liquidazione di CF (come indicato in seguito);
(ii) qualsiasi acquisizione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione (incluso la costituzione o la concessione di gravami), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (i) che precede), da parte di Newco per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) delle Altre Attività e Passività CF, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere da Newco che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte di Newco di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione di Newco e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee di CF aventi ad oggetto materie analoghe a quelle elencate al punto (1) a) e (b) che precede e/o a quelle elencate sub (vi) del presente punto (2).
In tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (viii)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Designazione di amministratori nel Consiglio di Amministrazione di CF.
La designazione degli amministratori di CF da inserire nella lista da presentare all’assemblea di CF per la nomina del consiglio di amministrazione di CF (la "Lista CF") avverrà in osservanza di quanto indicato in Statuto, che prevede un meccanismo che consente, senza che sia necessaria un’apposita delibera in tal senso del consiglio di amministrazione di Newco, (i) agli amministratori di Newco nominati da NP, di designare due amministratori nella Lista CF, tra cui il presidente e amministratore delegato di CF; e (ii) agli amministratori di Newco nominati dalle Banche, di designare un amministratore nella Lista CF. A tal fine, a ciascun amministratore di Newco è delegato il potere (xx) di designare un amministratore da includere nella Lista CF ai sensi di quanto sopra indicato e (yy) di depositare la Lista CF nelle modalità e tempi previsti dalla statuto di CF, nonché (zz) quello di integrare la Lista CF per l’ipotesi in cui qualsiasi amministratore non provveda ad esercitare il suo potere di designazione.
Comitato di Consultazione.
Le Parti hanno istituito un comitato di consultazione (il "Comitato di Consultazione") cui partecipano 6 (sei) rappresentanti, di cui: (i) 4 (quattro) nominati da NP (tra cui il Presidente del Comitato di Consultazione) e (ii) 2 (due) nominati da ciascuna delle Banche e che è formato dagli stessi soggetti nominati membri del consiglio di amministrazione di Newco. Il Presidente del Comitato di Consultazione svolge funzioni di coordinamento delle attività amministrative connesse al funzionamento del comitato.Il Comitato di Consultazione si riunirà per esaminare e discutere tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione o dell’assemblea di Newco ai sensi del Patto Parasociale e dello Statuto di Newco che sarà adottato. Per le determinazioni del Comitato di Consultazione si applicheranno le disposizioni e competenze previste, mutatis mutandis, nel precedente paragrafo relativo alle "Delibere dei competenti organi sociali di Newco" fermo quanto previsto al paragrafo successivo, in merito al "Comitato di Consultazione post Riorganizzazione". Per quanto riguarda inoltre la formazione della Lista CF, varrà quanto indicato in precedenza e per le finalità ivi previste, il Presidente del Comitato di Consultazione ha le medesime prerogative e attribuzioni del presidente e amministratore delegato di Newco. Le determinazioni del Comitato di Consultazione saranno portate a conoscenza delle Parti a cura del Presidente e le Parti saranno obbligate a conformarsi a quanto ivi deliberato.
Le determinazioni del Comitato di Consultazione sono regolarmente assunte:
(1) con la presenza e il voto favorevole di quattro rappresentanti in relazione alle determinazioni relative a: (a) il voto da assumere nelle assemblee ordinarie delle società partecipate (inclusa l’approvazione del bilancio annuale ma con esclusione di quelle relative alla Lista CF in relazione alle quali si applicherà quanto in precedenza indicato, (b) le decisioni in cui, ai sensi del Patto Parasociale CF, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di CF ha il casting vote (e cioè deliberazioni concernenti il finanziamento o rifinanziamento del debito di CF e della sua controllata CAM 2012 S.p.A., ivi incluso ai sensi delle emissioni obbligazionarie e dei contratti di finanziamento), (c) l’adesione ad offerte pubbliche aventi ad oggetto azioni Pirelli ove il corrispettivo offerto consenta a ciascuna delle Banche una valorizzazione della loro quota in Newco almeno pari a un valore base predefinito (il "Valore Base"), (d) l’avvio di procedure di "Trade Sale" ai sensi del disposto del Patto Parasociale CF, (e) la decisione ad esito della Procedure di "Trade Sale" ai sensi del Patto Parasociale di CF di procedere al trasferimento delle azioni di Newco e/o di CF (e/o delle Azioni Pirelli) a condizione che detto trasferimento avvenga a favore di soggetti terzi e/o comunque in nessun modo correlati o collegati a NP e/o all’Investitore Strategico (e/o ad alcuno dei soggetti controllati e/o controllanti o controllati dallo stesso controllante) e per un corrispettivo che consenta a ciascuna delle Banche una valorizzazione della loro quota in Newco almeno pari al Valore Base, ovvero anche una valorizzazione inferiore nel caso in cui venga contemporaneamente offerto a ciascuna delle Banche di acquisire, preventivamente e senza oneri (di qualunque genere, compresi quelli fiscali) e/o costi, il rispettivo pro-quota di Azioni Pirelli, anche sulla base della "Procedura di Liquidazione" prevista dal Patto Parasociale CF (f) l’approvazione dell’eventuale budget e della bozza di bilancio annuale di Newco, e
(2) con il voto favorevole di tutti i rappresentanti presenti in relazione a tutte le altre determinazioni.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno concordato che l’obiettivo principale dell’Operazione è quello di attuare il Programma e procedere in tal modo alla valorizzazione di Pirelli e del suo gruppo. Coerentemente con quanto sopra, e con quanto concordato dalle Parti e l’Investitore Strategico nel patto Parasociale CF, le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Newco per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "Periodo di Lock-up"). Sono tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’"Offerente") per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Cambio della Struttura dell’Investimento dell’Investitore Strategico
Con riferimento all’accordo con il quale Neftgarant e la Management Company si sono impegnati a che la struttura dell’investimento dell’Investitore Strategico non venga direttamente o indirettamente modificata, anche parzialmente, per un periodo di 5 anni, salvo per il caso di alcuni trasferimenti consentiti, quali, tra gli altri, i trasferimenti in relazione ai quali consti il consenso di NP (che non potrà essere irragionevolmente negato, ma che sarà assolutamente discrezionale per l’ipotesi in cui l’acquirente sia un concorrente di Pirelli), siano conseguenza dell’osservanza di applicabili previsioni di legge), NP e le Banche hanno concordato che nei casi in cui NP venga richiesta di esprimere il suo consenso, siffatto consenso venga espresso solo con l’accordo di ciascuna delle Banche, accordo che non potrà essere irragionevolmente rifiutato, tenuto conto delle previsioni concordate da NP con l’Investitore Strategico. In ogni caso NP terrà tempestivamente informate le Banche di tutte le circostanze rilevanti in relazione a quanto previsto da detta lettera.
Mutamento di Controllo di NP.
MTP, che nel Patto ha dichiarato di essere controllata direttamente dal Dott. Marco Tronchetti Provera, ha sottoscritto il Patto Parasociale nella sua veste di socio che detiene il controllo esclusivo – diretto e indiretto – di NP e si è impegnato esclusivamente nei confronti delle altre Parti a non compiere né ad acconsentire (e a far si che non sia compiuta, né acconsentito) alcun "Mutamento di Controllo", per tale intendendosi qualsiasi evento, circostanza, operazione societaria, trasferimento, contratto o atto o serie di atti e/o contratti, per effetto dei quali il dott. Marco Tronchetti Provera cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo, attualmente esercitato direttamente e indirettamente, su MTP e NP.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Per ciascuna delle ipotesi in cui si siano verificati i presupposti indicati nel Patto Parasociale CF (e nello statuto di CF) per chiedere lo scioglimento e messa in liquidazione di CF (per il tramite dell’invio della cd. "Comunicazione di Scioglimento"), ovvero la scissione di CF (per il tramite dell’invio della cd. "Comunicazione di Scissione"), mediante assegnazione a Newco di una quota di Azioni Pirelli e dell’indebitamento pro-quota di CF ai sensi di quanto previsto nel Patto Parasociale CF, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Newco invii a CF, a seconda dei casi, la "Comunicazione di Scioglimento" o la "Comunicazione di Scissione", dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, alla "Procedure di Liquidazione" o alla "Procedura di Scissione" prevista nel Patto Parasociale su CF (e nello statuto di CF).
Procedure di Exit.
Qualora, all’esito dell’eventuale scioglimento di CF, la Procedura di Liquidazione di CF si concluda con:
(a) l’assegnazione in denaro a Newco della quota di liquidazione di propria spettanza ovvero con l’assegnazione in natura di una quota di Azioni Pirelli e di parte dell’indebitamento di CF, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta assegnazione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "Comunicazione di Scioglimento di Newco"). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento di Newco costituisce una causa di scioglimento di Newco.
(b) (i) l’assegnazione in natura a Newco della quota di liquidazione di propria spettanza (con assegnazione, pertanto, di una quota di Azioni Pirelli e di parte dell’indebitamento di CF), ovvero (ii) l’assemblea straordinaria di CF deliberi una scissione non proporzionale, in forza della quale siano assegnati alla Società una quota di Azioni Pirelli e dell’indebitamento pro-quota di CF, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Newco, da completarsi entro sei mesi, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Pirelli e dell’indebitamento di Newco e/o di CF (la "Procedura di Scissione di Newco"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Newco implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione di Newco entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni. Durante la Procedura Scissione di Newco ciascuna Parte: (xx) non potrà trasferire la propria partecipazione salvo che nel contesto ed ai limitati fini della Procedura di Scissione di Newco; e (ii) consulterà tempestivamente e costantemente le altre Parti al fine di trovare una soluzione concordata per la cessione delle rispettive partecipazioni in Newco e/o in Pirelli al fine e con l’obiettivo di massimizzare per tutti i soci i proventi di tale vendita. Qualora le Parti raggiungano un accordo su tale cessione, l’intero capitale di Newco, l’intera partecipazione detenuta da Newco in CF e/o tutte le Azioni Pirelli detenute, anche indirettamente, da Newco saranno oggetto di cessione secondo i termini di detto accordo, nonostante ed in luogo della Procedura Scissione di Newco che sarà in tal caso, e ove necessario, revocata.
Offerta Pubblica su Pirelli.
Qualora venga lanciata un’offerta pubblica (di acquisto e/o di scambio e/o sottoscrizione) avente ad oggetto azioni Pirelli (dovendosi in ciascuno di detti casi considerarsi inclusa ogni successiva eventuale offerta concorrente) (l’"OPA") e sempre che il consiglio di amministrazione di CF non decida di aderire, mentre nel Comitato di Consultazione il rappresentante di alcuna delle Banche si sia espresso con il proprio voto a favore dell’adesione all’OPA, su richiesta di detta Banca inviata entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’OPA (la "Richiesta di Uscita"):
(1) NP avrà il diritto di acquistare (il "Diritto di Call") dalla Banca che avrà inviato la Richiesta di Uscita la partecipazione da essa detenuta in CF, o, all’esito e completamento della Riorganizzazione e, in particolare, del rispettivo Conferimento, della propria partecipazione in Newco e
(2) per il caso di mancato esercizio da parte di NP del suo Diritto di Call (entro 30 giorni a partire dal primo giorno successivo dalla data della Richiesta di Uscita la Banca che avrà inviato) avrà il diritto di vendere a NP (nei successivi 30 giorni) la partecipazione da essa detenuta in CF, o, all’esito e completamento della Riorganizzazione e, in particolare, del rispettivo Conferimento, della propria partecipazione in Newco.
Il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari alla corrispondente percentuale del net asset value di Newco, de definirsi sulla base di criteri predeterminati.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale è entrato in vigore contestualmente all’entrata in vigore del Patto Parasociale CF (e cioè in data 10 luglio 2014, alla data del Closing) e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario da tale data, e alla scadenza si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di tre anni, salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla prevista scadenza.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il Patto Parasociale, di esercitare il controllo su Pirelli o su Prelios.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF") contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento al Comitato di Consultazione.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 maggio 2014 (N. PRA/157730/2014CMIAUTO).
23 dicembre 2014
[PA.4.14.3]
PATTO PARASOCIALE COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58. - INFORMAZIONI ESSENZIALI PREVISTE DALL’ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Con riferimento:
(i) al contratto di compravendita e co-investimento (il "Contratto di Compravendita e Co-investimento") sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation ("CC"), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("CNRC"), Camfin S.p.A. ("CF"), Long-Term Investments Luxembourg S.A. ("LTI") e Coinv S.p.A. ("Coinv"), che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un’ampia operazione societaria e industriale (l’"Operazione") volta all’acquisizione del controllo su Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di lungo periodo di Pirelli in vista del suo possibile re-listing, e
(ii) al patto parasociale allegato al Contratto di Compravendita e Co-investimento – depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e le cui informazioni essenziali ex art. 130 Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito internet www.pirelli.com – (il "Patto Parasociale CC") contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, inter alia, (a) a lla governance della catena societaria utilizzata nel contesto dell’Operazione e di Pirelli, (b) all’eventuale re-listing di Pirelli nel caso in cui si verifichi l’eventuale de-listing della stessa e (c) all’exit di CF e LTI dal rispettivo investimento sia in caso di mancato de-listing di Pirelli, sia in caso di de-listing della stessa Pirelli, e
(iii) all’accordo di restatement del patto parasociale (il "Restatement CF") sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP"), Coinv, LTI (Coinv e LTI, congiuntamente, i "Pattisti Interni") e, limitatamente ad alcune clausole ivi indicate, UniCredit S.p.A. ("UC") e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP") che prevede, in allegato, un patto parasociale (il "Patto Parasociale Coinv / LTI") che regola i rapporti tra i Pattisti Interni in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento;
si informa che, sempre in data 22 marzo 2015, UC, ISP e NP hanno altresì sottoscritto un ulteriore accordo di restatement (il "Restatement Coinv") che prevede, in allegato, un patto parasociale (il "Patto Parasociale Coinv") che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra le parti in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento e che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.
Si ricorda che il Contratto di Compravendita e Co-investimento prevede che l’Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento delle seguenti attività:
- la costituzione da parte di CNRC della struttura societaria necessaria ai fini dell’implementazione dell’Operazione attraverso la costituzione di (a) una società basata a Hong Kong ("SPV HK"), che sarà controllata da CNRC ed eventualmente partecipata da altri investitori di Hong Kong, (b) una società lussemburghese di nuova costituzione ("SPV Lux") direttamente partecipata da SPV Lux, (b) una società per azioni italiana di nuova costituzione ("Newco") direttamente partecipata da SPV Lux; (c) una società per azioni italiana di nuova costituzione ("Holdco"), direttamente partecipata da Newco; e (d) una società per azioni italiana di nuova costituzione ("Bidco"), direttamente partecipata da Holdco;
- l’acquisizione da parte di Bidco, alla data del primo closing dell’Operazione, come identificata e definita nel Contratto di Compravendita e Co-investimento subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste (la "Data del Primo Closing"), delle azioni Pirelli direttamente e (per quanto possibile) indirettamente, per il tramite di Cam 2012 S.p.A., detenute da CF (l’"Acquisizione Iniziale");
- l’impegno, da parte di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, da parte di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione), a reinvestire in Newco una parte dei proventi dell’Acquisizione Iniziale fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.149 milioni;
- per le finalità di cui al predetto alinea, il diritto di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione) di sottoscrivere, alle condizioni di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento, taluni aumenti di capitale sociale di Newco, restando inteso che: (a) la partecipazione detenuta da CF all’esito delle predette sottoscrizioni (la "Partecipazione CF") – e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, da parte di CF e LTI, congiuntamente considerate – non sarà inferiore al 35% né superiore al 49% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 49,9% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta (come infra definita), venga de-listata, e che (b) la partecipazione di CNRC in Newco non scenderà al di sotto del 51% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 50,1% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata;
- l’impegno di CNRC a investire in Newco fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.133 milioni, sottoscrivendo in più soluzioni taluni aumenti di capitale sociale di Newco;
- la promozione da parte di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli ai sensi dell’articolo 106, comma 1, e dell’articolo 109, del TUF al medesimo prezzo per azione pagato da Bidco per l’acquisto delle azioni di Pirelli nell’ambito dell’Acquisizione Iniziale, nonché di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni di risparmio di Pirelli ad un prezzo pari ad Euro 15 per ciascuna azione di risparmio (le predette offerte, congiuntamente, l’"Offerta") con l’obiettivo di de-listare Pirelli;
- a seguito del perfezionamento dell’Operazione, nel rispetto delle applicabili previsioni di Legge e delle procedure di corporate governance e subordinatamente al raggiungimento del quorum necessario nell’assemblea di Pirelli, la fusione, a seconda del caso, di Pirelli e/o Bidco e/o Holdco, a seconda che Pirelli venga de-listata ovvero rimanga quotata a seguito del completamento dell’Offerta.
Si ricorda altresì che, con la sottoscrizione del Restatement CF,
Coinv e LTI hanno convenuto di partecipare direttamente all’Operazione attraverso la medesima classe di azioni (le azioni di classe B emesse da Newco), e di ripartire per l’effetto tra di loro gli obblighi di capitalizzazione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento. Per tale ragione, Coinv e CF hanno convenuto di procedere a una riorganizzazione societaria di CF ed alla ristrutturazione della Partecipazione CF (congiuntamente, la "Ristrutturazione della Partecipazione CF") ad esito delle quali LTI uscirà dal capitale sociale di CF e da perfezionarsi, ove possibile, alla Data del Primo Closing di modo che all’esito di detta riorganizzazione:
Coinv sia titolare di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di CF, che, a sua volta, sarà titolare di una partecipazione in Newco pari al 64% della Partecipazione CF, e
LTI sia titolare (direttamente o indirettamente) di una partecipazione in Newco pari al 36% della Partecipazione CF,
essendo inteso che (i) la predetta ripartizione rimarrà invariata anche al completamento dell’Offerta e fermo restando in ogni caso la possibilità per CF di sottoscrivere, ai termini e condizioni del Contratto di Compravendita e Co-investimento un ulteriore aumento di capitale; in tal caso – che comunque non potrà avvenire prima del completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF – la predetta ripartizione (64%-36%) della Partecipazione CF sarà adeguata di conseguenza, non dovendo comunque consentire una diluizione per LTI al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco; e (ii) fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, l’esercizio da parte di CF di tutti i diritti e/o le prerogative a disposizione della stessa ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento saranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione di CF, che potrà validamente deliberare con la presenza di tutti gli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori presenti alla riunione;
alla Data del Primo Closing: (i) LTI, NP, Coinv, ISP e UC risolveranno per mutuo consenso il vigente patto parasociale su CF (il "Primo Patto CF") sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra NP, ISP, UC, Coinv e LTI e (ii) Coinv e LTI sottoscriveranno il Patto Parasociale Coinv / LTI.
Con la sottoscrizione del Restatement Coinv, le parti hanno convenuto che, entro o, al più tardi, alla Data del Primo Closing (in ogni caso con efficacia risolutivamente condizionata alla sottoscrizione, alla Data del Primo Closing, del Patto Parasociale CC) vengano perfezionate le seguenti attività e sottoscritti i documenti di seguito indicati:
(a) UC, ISP e NP sottoscriveranno un accordo di risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sottoscritto tra le medesime in vigore dalla data del 10 luglio 2014 in relazione a Coinv, CF, Pirelli e Prelios S.p.A. (il "Primo Patto Coinv");
(b) UC e ISP faranno sì che (a) l’amministratore designato congiuntamente dalle stesse nel consiglio di amministrazione di CF e (b) i 2 (due) amministratori designati da ciascuna di esse nel consiglio di amministrazione di Pirelli rassegnino le proprie dimissioni entro, e con efficacia dalla Data del Primo Closing;
(c) le parti sottoscriveranno il nuovo Patto Parasociale Coinv, nel testo allegato al Restatement Coinv, in sostituzione del Primo Patto Coinv.
*****
PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale Coinv riformula pertanto gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limitatamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate governance e di alcune procedure di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti coinvolte e riflessi nel Patto Parasociale CC e nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione detenuta da Coinv in Prelios S.p.A.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961,
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20 ("Prelios"), le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):
(i) UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 19.905.773.742,24 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
(ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.724.861.778,88 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
(iii) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP").
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Sono oggetto del Patto Parasociale Coinv:
con riguardo a Coinv, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, che è detentuta come segue:
Soci di Coinv |
Percentuale di partecipazione in Coinv |
NP |
76% |
ISP (indirettamente tramite la propria controllata Manzoni S.r.l.) |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
Con riguardo a Camfin, fino al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione pari al 50% detenuta da Coinv. Successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF.
Con riguardo a Pirelli, la partecipazione detenuta, indirettamente, da Coinv, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, in Pirelli, a partire dalla Data del Primo Closing e successivamente alla conclusione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui all’Offerta.
Con riguardo a Prelios, la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Coinv
Regole generali di governance.
La governance di Coinv sarà in linea con le disposizioni del Patto Parasociale Coinv, che sono state altresì riflesse, nella massima misura possibile, nello statuto.
Oggetto Sociale.
L’oggetto sociale di Coinv consisterà, esclusivamente: (i) nella detenzione e la progressiva e tempestiva liquidazione degli altri attivi e passivi diversi dalla Partecipazione in CF (gli "Altri Attivi e Passivi") e (ii) nella detenzione e la gestione e la successiva dismissione della partecipazione in CF (la "Partecipazione CF"), che, successivamente alla liquidazione degli Altri Attivi e Passivi, costituirà l’unico asset di Coinv e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Coinv non dovrà compiere alcuna attività o operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione degli Altri Attivi e Passivi e alla detenzione, gestione e successiva dismissione della Partecipazione CF.
Consiglio di amministrazione di Coinv.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà composto da 6 (sei) amministratori, nominati come segue:
(i) NP avrà diritto di nominare 4 (quattro) amministratori, tra cui il presidente e l’amministratore delegato di Coinv; e
(ii) ISP e UC (congiuntamente, le "Banche") avranno diritto di nominare ciascuna 1 (un) amministratore.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del consiglio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii). I componenti del consiglio di amministrazione di Coinv, incluso il presidente, non percepiranno alcun compenso o emolumento, fatto salvo per il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Coinv.
Il collegio sindacale, che svolgerà la revisione legale dei conti, sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:
(a) NP avrà diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
(b) le Banche avranno diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo, che sarà il Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il collegio sindacale di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del collegio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii).
Poteri e deliberazioni da parte dei competenti organi sociali di Coinv.
Le Parti si sono impegnate a far sì che Coinv compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Coinv medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1. L’assemblea (a) straordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Coinv si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2. Le deliberazioni consiliari aventi a oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Coinv, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica fatta eccezione per qualsiasi atto di disposizione della partecipazione di CF in Newco o, a seconda del caso, Pirelli in virtù e per effetto dell’esercizio da parte di Coinv (e per il tramite di CF), a seconda del caso, (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC rispetto al quale il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica, senza pregiudizio, in ogni caso, per quanto previsto ai successivi punti (ix) e (xi):
(i) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo concernente la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF e/o qualunque operazione (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo) che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo, contratto o patto relativo alla Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF, inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede;
(ii) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (iii) che segue), da parte della Società per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) degli altri Altri Attivi e Passivi, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere dalla Società (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo), che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte della Società di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia, personale o reale, o impegni di indennizzo o manleva, fatta eccezione per le previsioni di cui ai contratti portanti il Finanziamento CF e il Finanziamento CAM 2012;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee straordinarie di CF aventi ad oggetto aumenti e riduzioni del capitale sociale di CF purché non siano richiesti dalla legge e/o necessari per finalità di rifinanziamento;
(ix) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" (scissione di Newco) di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC, restando peraltro inteso che in assenza di decisione da parte del consiglio di amministrazione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF di uno dei diritti sopra previsti, NP si impegna far sì che CF rinnovi il Patto Parasociale CC o non risolto lo stesso per mutuo consenso;
(x) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di avvalersi della facoltà di inviare a LTI una "CF Communication" ai sensi dell’Articolo 4.1, paragrafo (b), del Patto Parasociale CF e, per l’effetto, di acquistare da LTI l’intera partecipazione da questa detenuta in LTI Newco; e
(xi) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di cancellare, estinguere o comunque modificare (i) la "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero di votare a favore di qualsiasi altra modifica del Patto Parasociale CC che possa incidere, direttamente o indirettamente, sui diritti delle Banche;
mentre in tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (xi)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione di Coinv assuma le delibere di cui ai precedenti punti (i), (iv), (v), (ix), (x) e (xi), le Parti si impegnano a far sì che, in relazione alle predette questioni, gli amministratori designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF si conformino a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione di Coinv ai sensi di quanto precede.
Le Parti concordano sin d’ora di approvare, e si impegnano a far sì che i competenti organi sociali di Coinv e CF approvino, tutti i passaggi e le operazioni societarie necessari al perfezionamento (i) della Ristrutturazione della Partecipazione CF (ii) dell’Acquisizione Iniziale e (iii) dell’Offerta, ai termini e condizioni di cui all’Accordo di Restatement CF, all’Accordo di Compravendita e Co-investimento Patto Parasociale CC.
(4) Le Parti concordano che Coinv o, se del caso, CF avrà la facoltà di non esercitare, a seconda del caso, (i) la "Put Option" ai sensi dell’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" ai sensi dell’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC qualora il Finanziamento CF sia stato nel frattempo interamente rimborsato in conformità ai suoi termini e condizioni.
(5) Le Parti concordano che qualora gli investitori da selezionare da parte di Coinv quali acquirenti delle "Disposable Newco Stake" di CNCR ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 5.4 del Patto Parasociale CC fossero banche o istituzioni finanziarie, essi dovranno essere di gradimento delle Banche, gradimento che non sarà irragionevolmente negato.
Governance di CF.
Fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF continueranno ad applicarsi i principi e le regole di governance del Primo Patto CF e, per l’effetto, le Banche avranno diritto di designare congiuntamente un amministratore e il sindaco effettivo del Collegio Sindacale di CF che, ai sensi del Primo Patto CF, deve essere designato da Coinv. A partire dalla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF (i) la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di CF rifletterà esattamente quella di Coinv di cui ai punti precedenti e (ii) le deliberazioni degli organi di CF saranno validamente adottate in conformità ai principi e regole di cui ai punti precedenti.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Coinv per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento dell’Offerta (il "Periodo di Lock-up"). Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’"Offerente"), per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Diritto di Put in favore delle Banche.
Nell’ipotesi in cui si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, in tutto o in parte, ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il "Diritto di Exit"), NP avrà il diritto di recapitare alle Banche e al Consiglio di Amministrazione di Coinv, entro un mese dal verificarsi dei suddetti presupposti per l’esercizio del Diritto di Exit (il "Periodo di Comunicazione"), una comunicazione scritta (la "Comunicazione") con cui NP comunica alle Banche se intende attivare il Diritti di Exit attraverso l’esercizio della sopraindicata "Put Option" ovvero del diritto di richiedere la sopraindicata "Newco Demerger". Qualora (i) allo scadere del Periodo di Invio della Comunicazione, NP non abbia inviato la Comunicazione, ovvero (ii) nella Comunicazione, NP abbia rappresentato di non voler esercitare il Diritto di Exit , in tal caso ciascuna delle Banche avrà il diritto di vendere a NP, e NP avrà l’obbligo di acquistare, la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (ciascun diritto di vendita, il "Diritto di Put"), da esercitarsi nei termini di seguito indicati:
(i) ciascuna Banca potrà esercitare il Diritto di Put sulla propria partecipazione in Coinv, per intero e in unica soluzione per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla ricezione della Comunicazione ovvero, in mancanza della stessa, dalla scadenza del Periodo di Invio della Comunicazione (il "Periodo di Esercizio della Put");
(ii) l’esercizio del Diritto di Put potrà essere effettuato mediante comunicazione spedita all’altra Parte, (la "Comunicazione di Esercizio"); la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Put avrà l’effetto di concludere un contratto di compravendita tra NP e la relativa Banca fermo restando che il trasferimento della titolarità della partecipazione della Banca a NP ed il contestuale pagamento del corrispettivo avverrà entro un periodo da concordare successivo al completamento della scissione di cui al punto (iii) che segue ovvero, per l’ipotesi in cui in Coinv non siano presenti, in tutto o anche solo in parte, gli Altri Attivi e Passivi entro un periodo da concordare successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Esercizio;
(iii) per l’ipotesi in cui siano ancora presenti in Coinv gli Altri Attivi e Passivi, con l’invio della Comunicazione di Esercizio ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna parte della rispettiva, proporzionale, porzione di Altri Attivi e Passivi e del relativo indebitamento di Coinv, da perfezionarsi entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
(iv) il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari a:
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia de-listata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) prezzo di esercizio della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e CF e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF e
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia una società quotata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) valore di mercato delle azioni Pirelli indirettamente detenute (da calcolarsi con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono l’invio della Comunicazione di Esercizio) e delle altre attività di Coinv e CF e (ii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF.
Diritto di Call a favore di NP
Qualora si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte delle Banche del Diritto di Put, entro 6 mesi dalla scadenza del Periodo di Esercizio della Put NP avrà il diritto di acquistare da ciascuna Banca la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (il "Diritto di Call"). Il corrispettivo per il trasferimento a NP della partecipazione detenuta da ciascuna delle Banche in Coinv sarà pari al valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) "CNRC Call Exercise Price" di cui all’Articolo 7.3(iii) del Patto Parasociale CC (senza applicazione del cap pari al 110% del "Put Option Price" ivi previsto), (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e di CF e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF.
Anti-embarassement.
Nell’ipotesi in cui, entro 12 mesi dalla data in cui si sia perfezionato il trasferimento da parte di una Banca a favore di NP della propria partecipazione (la "Partecipazione Rilevante") per effetto dell’esercizio da parte di tale Banca del Diritto di Put e/o del Diritto di Call da parte di NP e
(a) NP abbia trasferito ad un soggetto terzo tutta o parte della propria partecipazione in Coinv; ovvero
(b) CNRC abbia esercitato la "CNRC Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC nei confronti di uno dei "Class B Shareholders" di Newco successivamente all’esercizio del Diritto di Put da parte di ciascuna delle Banche; ovvero
(c) si sia verificata una qualsiasi altra ipotesi di Trasferimento, diretto o indiretto, delle partecipazioni in Newco, Holdco, Bidco o Pirelli; ovvero
(d) sia avvenuto il re-listing delle azioni di Newco, Holdco, Bidco o Pirelli tramite una "initial public offer - IPO"; ovvero
(e) sia stato effettuato un conferimento in natura delle azioni di Pirelli e/o di Newco;
(f) sia stata realizzata una fusione tra Pirelli (o Newco) e una società terza; ovvero
(g) sia stato concluso un qualsiasi accordo per la realizzazione di una qualsiasi delle suddette operazioni;
NP sarà tenuta a corrispondere a tale Banca un importo aggiuntivo pari alla differenza positiva tra (x) il corrispettivo che la Banca avrebbe realizzato ad esito dell’esercizio dell’Opzione Put o per effetto dell’esercizio dell’Opzione Call applicando alla vendita della propria partecipazione il maggiore prezzo unitario e (y) il corrispettivo unitario effettivamente percepito dalla Banca per la vendita della propria partecipazione, moltiplicata per il numero di azioni trasferite.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Nell’ipotesi in cui – ad esito (a) dell’esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) dell’esercizio da parte di CF del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC – CF riceva un pagamento di corrispettivo in denaro e/o, a seconda del caso, azioni di Target, in conformità con i termini e condizioni di cui al Patto Parasociale CC, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Coinv invii (e tutte le Parti si impegnano in tal caso a far sì che Coinv senza eccezione alcuna invii) a CF, a seconda dei casi, la c.d. "Dissolution Notice" o la c.d. "Demerger Notice", ai termini e secondo le modalità di cui allo statuto di CF, dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, allo scioglimento e messa in liquidazione di CF ovvero alla scissione di CF, da attuarsi secondo i principi indicati nel Patto Parasociale su CF e nello statuto di CF.
Disinvestimento da Coinv
(a) Qualora, all’esito (a) dell’esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) di qualsiasi altro "evento di liquidità", Coinv riceva proventi in denaro in luogo della partecipazione in Newco, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta ricezione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "Comunicazione di Scioglimento"). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento costituisce una causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 2484, paragrafo 1, n. 7, del Codice Civile.
(b) Qualora invece all’esito dell’eventuale esercizio del diritto di richiedere il "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero all’esito della procedura di re-listing di cui all’Articolo 6.1 del Patto Parasociale CC, in forza delle quali siano assegnati a Coinv una quota di Azioni Target ed eventualmente dell’indebitamento di Newco, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Target e dell’indebitamento di Coinv e/o di CF (la "Procedura di Scissione"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Coinv implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale sarà sottoscritto ed entrerà in vigore alla Data del Primo Closing e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario dalla predetta data, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di due anni (il termine iniziale e l’eventuale termine aggiuntivo, congiuntamente, il "Termine"), salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza del relativo Termine.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli o su Prelios.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF") contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Non sono previsti organi del patto.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 marzo 2015.
27 marzo 2015
[PA.7.15.1]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014, 6 marzo 2014,18 aprile 2014, 5 dicembre 2014 e 12 dicembre 2014.
Rispetto al precedente testo del 2 gennaio 2015, è stato inserito un nuovo punto (xiii) nella premessa e sono stati aggiornati i dati numerici relativi alla azioni ordinarie Prelios S.p.A. sindacate nell’Accordo di Co-Vendita stipulato tra Fenice S.r.l. e Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
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In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013 e, successivamente, il 18 aprile 2014 e il 4 luglio 2014, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a € 115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati rispettivamente in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.;
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(vii) come indicato nell’estratto pubblicato il 18 aprile 2014, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutte le n. 233.534 Obbligazioni Convertende in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è eseguita in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Soci Creditori e a MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI, con conseguente aumento del capitale sociale di Prelios a complessivi Euro 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B;
(viii) in data 30 giugno 2014, con effetto in pari data, Pirelli & C S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios www.prelios.com), ha sottoscritto un aumento del capitale di Fenice, per complessivi Euro 46.975.524,61, ad essa riservato, mediante conferimento di n. 93.390.705 Azioni B (il "Conferimento"). Pertanto, Fenice è venuta a detenere complessive n. 210.988.201 Azioni B;
(ix) nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2014: (i) UBI ha venduto tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e (ii) MPS ha venduto complessive n. 313.106 Azioni Ordinarie conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(x) come indicato nell’avviso ex art. 129 Regolamento Emittenti pubblicato in data 5 dicembre 2014, in seguito al trasferimento da Camfin a Coinv S.p.A. dell’intera partecipazione detenuta da Camfin in Prelios (rappresentata da n. 41.085.132 azioni ordinarie Prelios) perfezionatosi in data 1 dicembre mediante scissione parziale non proporzionale di Camfin, l’Accordo di Co-Vendita tra Fenice e Camfin concluso in data 24 settembre 2013 è cessato con effetto a decorrere dal 1 dicembre 2014, e pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e Camfin da esso derivante.
(xi) nel periodo dal 1° luglio 2014 al 9 dicembre 2014 (estremi inclusi), Banca Carige ha venduto n. 4.877.611 Azioni Ordinarie sindacate nell'Accodo do Co-Vendita con Fenice.
(xii) nel periodo dal 10 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 (estremi inclusi), Banca Carige ha venduto tutte le restanti n. 2.014.748 Azioni Ordinarie sindacate nell'Accodo do Co-Vendita con Fenice.
(xii) nel periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, BPS ha venduto complessive n. 663.926 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell'Accodo di Co-Vendita con Fenice.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 426.441.257,2 rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti attualmente aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi alla data del 31 dicembre 2014 in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
n. Azioni B |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios(1) |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios(2) |
% rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice |
- |
210.988.201 |
- |
29,39% |
100% |
MPS |
16.917.099 |
- |
3,34% |
2,36% |
- |
BPM |
28.475.470 |
- |
5,62% |
3,97% |
- |
BPS |
6.231.733 |
- |
1,23% |
0,87% |
- |
BPER |
9.286.362 |
- |
1,83% |
1,29% |
- |
UBI(3) |
- | - |
- |
- | - |
Banca Carige(4) |
- |
- |
- |
- |
- |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 (data di pubblicazione dell’estratto di cui alla premessa (vii)) e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo.
(4) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 2.014.748 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,40% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 10 dicembre 2014 e la data del 31 dicembre 2014, il numero di azioni conferite da Banca Carige nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile 2014, 4 luglio e 8 luglio 2014, 4 dicembre 2014, 12 dicembre 2014, 2 gennaio 2015, nonché 5 gennaio 2015.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
Organi degli Accordi di Co-Vendita
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
5 gennaio 2015
[PR.6.15.2]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
Si riporta di seguito l’estratto del patto parasociale aggiornato a seguito dell’accordo modificativo stipulato in data 29 gennaio 2015, in virtù del quale, con effetto in pari data, nell’ambito di una proroga di alcuni termini del patto, è stato anche prorogato al 15 luglio 2015 il termine di 18 mesi dalla Data di Sottoscrizione originariamente previsto e riportato al punto 4.4., lettera B) del presente estratto. La parte che ha riportato modificazioni è indicata in corsivo. I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") (i Soci Creditori e Feidos 11, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015) (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione"). Termini e condizioni dell’Operazione sono stabiliti da un accordo per la rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios (l’"Accordo di Rimodulazione del Debito") stipulato in data 7 maggio 2013 tra Prelios e i propri creditori finanziari rappresentati da Pirelli e un pool di banche finanziatrici (composto da Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop.p.A.) (le "Banche Finanziatrici" e, unitamente a Pirelli, i "Creditori Finanziari"). (Per una più ampia illustrazione dell’Operazione, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico da parte di Prelios e, in particolare, alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all’assemblea straordinaria di Prelios dell’8 maggio 2013, nonché al Prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione di azioni ordinarie Prelios pubblicato dalla stessa Prelios mediante deposito presso Consob in data 18 luglio 2013).
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli Aderenti nell’ambito dell’Operazione.
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" (l’"Accordo di Investimento") da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione. L’Accordo di Investimento, a sua volta, è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione di un "Term Sheet" da essi sottoscritto in data 27 marzo 2013 in relazione al quale, per quanto occorrer possa, sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 122 TUF e 129 e ss. del Regolamento Emittenti, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul Sole24Ore in data 30 marzo 2013.
Si ricorda altresì che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) il 31 luglio 2013 Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2013, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (l’"Aumento di Capitale Riservato");
(ii) in data 26 agosto 2013 è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, nonché dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). Al 26 agosto 2013, pertanto, il nuovo capitale sociale di Prelios risultava pari a €189.896.923,40 (interamente sottoscritto e versato) ed è rappresentato da complessive n. 394.793.383 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B. Nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione, anche in attuazione degli impegni di garanzia di sottoscrizione della parte inoptata, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 80.429.106 Azioni Ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a €47.879.446,80;
(iii) sempre in data 26 agosto 2013, in esecuzione dell’emissione del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali €233.534.000,00 (gli "Strumenti Convertendi"), con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi €258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie destinate a essere ripartite tra i Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori) per una quota pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche A Convertendo"); e (b) in Azioni B destinate a essere sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche B Convertendo"). In attuazione degli impegni di sottoscrizione del Convertendo (variabili in funzione dell’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione) assunti dai Creditori Finanziari, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 191.197 Strumenti Convertendi per un controvalore complessivo pari a € 191.197.000;
(iv) in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutti i n. 233.534 Strumenti Convertendi (Tranche A Convertendo e Tranche B Convertendo) in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è perfezionata in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori), con conseguente incremento del capitale sociale complessivamente sottoscritto e versato di Prelios alla data del 14 aprile 2014 a complessivi €426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B. Con particolare riferimento alla posizione dei Soci Creditori, sempre per effetto di tale conversione obbligatoria anticipata del Convertendo, sono state complessivamente assegnate: (i) n. 171.174.318 Azioni Ordinarie ai Soci Creditori e (b) n. 93.390.705 Azioni B a Pirelli;
(v) in data 30 giugno 2014, in attuazione dell’Accordo Fenice, Pirelli ha conferito a Fenice, con efficacia in pari data, tutte le n. 93.390.705 Azioni B che la stessa Pirelli aveva precedentemente sottoscritto in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo. A seguito di tale conferimento, Pirelli non possiede più alcuna Azione B.
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €41.885.033,59 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, capitale sociale €426.441.257,20 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Feidos 11 | 15,92 |
15,92 |
Intesa | 6,49 |
6,49 |
Unicredit | 15,03 |
15,03 |
Pirelli | 62,56 |
62,56 |
Totale | 100 |
100 |
* Le Quote Fenice sopra indicate sono aggiornate al 4 luglio 2014 e rappresentano le partecipazioni degli Aderenti in Fenice in seguito all’esecuzione del conferimento in Fenice delle n. 93.390.705 Azioni B precedentemente sottoscritte da Pirelli in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo (v. supra premessa (v)) .
(ii) n. 210.988.201 Azioni B detenute da Fenice che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 4 luglio 2014 e il 29,39% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data (tenuto conto, quindi, dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale in Opzione nonché dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi);
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dai Soci Creditori nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 4 luglio 2014, tenuto conto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione e dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 33.226.035 |
6,55% |
4,63% |
13,16% |
Unicredit | 71.074.865 |
14,02% |
9,90% |
28,16% |
Pirelli | 148.127.621 |
29,22% |
20,63% |
58,68% |
Totale | 252.428.521 |
49,79% |
35,16% |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
Si precisa che, nell’ambito delle Azioni Ordinarie complessivamente detenute dai Soci Creditori come indicato nella tabella precedente: (a) le Azioni Ordinarie ricevute dai Soci Creditori in seguito all’integrale conversione del Convertendo (le "Azioni A Soggette a Lock-up") sono assoggettate ai vincoli di lock-up meglio descritti infra al §3.1, mentre (b) le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori detenevano prima della integrale conversione del Convertendo potranno essere liberamente trasferite dagli Aderenti (le "Azioni A Trasferibili"), fermo restando in entrambi i casi i diritti di co-vendita e trascinamento descritti infra al §§3.2 e 4.3. La seguente tabella indica le Azioni A Soggette a Lock-up e le Azioni A Trasferibili detenute da ciascun Aderente alla data del 4 luglio 2014, con l’avvertenza che il dato relativo al possesso delle Azioni A Trasferibili sarà suscettibile di variazione durante il periodo di efficacia dell’Accordo Fenice per effetto di eventuali trasferimenti.
Aderente |
Azioni A Trasferibili |
Azioni A Soggette a Lock-up |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale votante di Prelios* |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale votante di Prelios* |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale economico di Prelios** |
Intesa | 15.355.163 |
17.870.872 |
3,03% |
2,14% |
3,52% |
2,49% |
Unicredit | 29.687.501 |
41.387.364 |
5,85% |
4,13% |
8,16% |
5,76% |
Pirelli | 36.211.539 |
111.916.082 |
7,14% |
5,04% |
22,08% |
15,59% |
Totale | 81.254.203 |
171.174.318 |
16,02% |
11,31% |
33,76% |
23,84% |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Lock-up Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo
Per la durata specificata al successivo §6, i Soci Creditori non potranno trasferire ad alcun titolo le Azioni Prelios emesse da Prelios in esecuzione dell’Aumento di Capitale Convertendo, fatta eccezione per i trasferimenti qui di seguito descritti.
Le Azioni A Soggette a Lock-up potranno essere trasferite in ogni momento, in tutto o in parte, tra i Soci Creditori, nonché in favore di Affiliate dei Soci Creditori, a condizione che:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte) e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e obblighi della parte trasferente ai sensi dell’Accordo Fenice;
(ii) la parte trasferente resti solidalmente responsabile con il trasferitario per l’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi dell’Accordo Fenice; e
(iii) la parte trasferente assuma nei confronti delle altre parti l’impegno a riacquistare le partecipazioni in Fenice e/o, a seconda dei casi, le Azioni A Soggette a Lock-up oggetto del trasferimento nel caso in cui il trasferitario perda la qualità di Affiliata della parte Trasferente,
restando inteso che le previsioni di cui ai sub-paragrafi (ii) e (iii) non si applicheranno in caso di trasferimento effettuato da un Socio Creditore ad un altro Socio Creditore e che, nel caso di trasferimento da un Socio Creditore ad Affiliata di altro Socio Creditore, la responsabilità solidale di cui al precedente sub-paragrafo (ii), sarà assunta dal Socio Creditore al cui gruppo appartiene l’Affiliata trasferitaria.
Non sono soggette ad alcuna delle limitazioni sopra illustrate e, pertanto, saranno liberamente trasferibili in ogni momento: (i) tutte le Azioni Prelios che i Soci Creditori detengono per effetto della sottoscrizione dell’Aumento in Opzione (e quindi le Azioni A Trasferibili indicate supra §2); (ii) qualsiasi altra Azione Prelios (o diritto o strumento finanziario emesso da Prelios) diverse dalle Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo che in futuro i Soci Creditori dovessero detenere a qualunque titolo, fatti salvi, sia i diritti di trascinamento (Drag-Along) e co-vendita (Tag-Along) di seguito descritti (v. infra §§3.2 e 4.3); e (iii) le n. 2.535.561 Azioni Ordinarie già conferite da Intesa al patto parasociale relativo a Prelios, stipulato tra la stessa Intesa, Camfin S.p.A. e il Sig. Massimo Moratti in data 20 settembre 2013 e consensualmente risolto con effetto dal 31 ottobre 2013, nonché le ulteriori Azioni Ordinarie che Intesa dovesse acquisire a fronte dell’esercizio dei diritti spettanti alle predette n. 2.535.561 Azioni Ordinarie (le "Azioni di Intesa Preesistenti").
Per completezza, si ricorda che tutti i soggetti coinvolti nell’Operazione (ivi inclusi gli Aderenti e Fenice) hanno assunto impegni, tra l’altro e salvo alcune ipotesi consentite, a non acquistare Azioni Prelios o strumenti che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare Azioni Prelios come prescritto dai provvedimenti Consob relativi all’esenzione OPA motivati ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del TUF e adottati con le Delibere n. 18565 del 31 maggio 2013 e n. 18607 del 9 luglio 2013 (rispettivamente pubblicate in data 31 maggio 2013 e 15 luglio 2013).
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Socio Creditore o Creditore Finanziario, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Socio Creditore e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Socio Creditore, restando inteso che per Pirelli e Feidos 11 si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per le Banche Finanziatrici si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
3.2 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita infra §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2 e le Azioni di Intesa Preesistenti) da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti infra §4.2) nell’ambito della Procedura di Vendita.
Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente.
Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios offerte al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici, e da Camfin S.p.A., in virtù di separati accordi di co-vendita conclusi con la stessa Fenice (al riguardo, v. infra §4.2).
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
L’Accordo Fenice prevede che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie Quote Fenice per un periodo di 2 anni dalla Data di Sottoscrizione. In seguito alla scadenza di tale periodo: (i) gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di trasferimenti delle Quote Fenice (fatta eccezione per i trasferimenti a Soci Creditori o loro Affiliate effettuati a condizioni analoghe a quanto indicato supra §3.1(a)-(b)); (ii) i Soci Creditori potranno trasferire a terzi le proprie Quote Fenice solo ove il trasferitario acquisti anche tutte le Azioni Prelios derivanti dalla Conversione del Convertendo (incluse le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2) e le ulteriori Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro del trasferitario in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall’Accordo Fenice; e (iii) ove Feidos 11 dovesse trasferire le proprie Quote Fenice a soggetti non di gradimento dei Soci Creditori, fermo il diritto di prelazione degli Aderenti, Feidos 11 perderà alcuni diritti particolari in relazione alla distribuzione degli utili e all’amministrazione di Fenice previsti dallo statuto e dell’Accordo Fenice.
4.2 Procedura di vendita
A decorrere dal quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione di Fenice (il "Presidente di Fenice"), nominato su designazione di Feidos 11, potrà avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") che avrà ad oggetto congiuntamente:
(a) le Azioni B detenute da Fenice a tale data;
(b) nell’ipotesi in cui, per effetto di eventuali nuovi aumenti di capitale di Prelios aventi specifiche caratteristiche indicate nell’Accordo Fenice, Fenice riduca la sua partecipazione in Prelios al di sotto della soglia del 27% del capitale sociale, un numero complessivo di Azioni A Soggette a Lock-up possedute a tale data dai Soci Creditori tale da costituire (direttamente e/o a seguito di conversione) un numero di Azioni Prelios che rappresenta, unitamente alle Azioni Prelios già detenute da Fenice a tale data, una partecipazione almeno pari al 27% del capitale di Prelios (i "Diritti Ulteriori" e, unitamente alle Azioni B di cui sub (i), il "Pacchetto in Cessione"); nonché
(c) le Azioni Prelios (ivi incluse le Azioni A Soggette a Lock-up) detenute a tale data dai Soci Creditori in relazione ai quali dovessero essere esercitati i diritti di Drag Along o Tag-Along previsti dall’Accordo Fenice, così come le Azioni Prelios detenute a tale data dalle altre Banche Finanziatrici e da Camfin S.p.A., che dovessero essere oggetto di diritti di co-vendita (tag-along) ai sensi di separati accordi stipulati con Fenice che sono stati oggetto degli adempimenti ex art. 122 TUF nei termini di legge (gli "Altri Strumenti").
Ove la Procedura di Vendita non fosse avviata dal Presidente di Fenice nel quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, a decorrere dal quinto anno successivo alla Data di Sottoscrizione ciascun Aderente avrà diritto di richiedere che la medesima Procedura di Vendita sia avviata.
La Procedura di Vendita sarà condotta secondo i termini e condizioni indicati nell’Accordo Fenice nella forma di un’asta competitiva ispirata ai criteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei partecipanti in conformità alle migliori prassi di mercato in operazioni analoghe.
Qualora una prima Procedura di Vendita si concluda senza esito, una seconda Procedura di Vendita sarà ripetuta, con le medesime modalità, trascorsi non meno di dodici mesi dalla inutile conclusione della prima Procedura di Vendita. Qualora anche la seconda Procedura di Vendita si concluda senza esito, ciascuno degli Aderenti avrà diritto di chiedere che sia posta in essere una scissione non proporzionale di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, un’assegnazione dei Diritti Ulteriori, con modalità tali da far sì che ciascun Aderente risulti titolare del 100% di una società scissa a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios, di una quota proporzionale delle attività e passività di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, dei Diritti Ulteriori, tali da rispettare un’allocazione conforme a criteri di ripartizione preferenziale previsti nell’Accordo Fenice e nello statuto della stessa Fenice.
4.3 Diritti di trascinamento
In caso di Procedura di Vendita (a fronte dei diritti di Tag-Along descritti supra §3.2) Fenice ha un diritto di trascinamento su tutte le Azioni Prelios (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2) detenute dai Soci Creditori alla data di avvio della Procedura di Vendita (fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti) (il "Drag-Along").
Il Presidente di Fenice avrà diritto di esercitare il Drag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita, restando inteso che tale diritto potrà essere esercitato solo ove abbia oggetto congiuntamente tutti i Diritti Ulteriori e tutte le Azioni Prelios complessivamente detenuti dai Soci Creditori a tale data (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2, ma fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti (le "Partecipazioni Oggetto di Drag"). In caso di esercizio del Drag-Along, i Soci Creditori saranno obbligati a trasferire le Partecipazioni Oggetto di Drag al terzo acquirente unitamente al Pacchetto in Cessione e Fenice sarà obbligata a far sì che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Drag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori dagli stessi detenuti, nell’ambito della Procedura di Vendita.
4.4 Exit Anticipata
La Procedura di Vendita potrà essere avviata da Feidos 11 anche prima del quarto anniversario della Data di Sottoscrizione (la "Procedura di Exit Anticipata") qualora:
A) si verifichi, tra l’altro, una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) vengano revocati dalla carica di vice-presidente e amministratore delegato di Prelios, rispettivamente, l’Ing. Caputi e il Dott. Sergio Iasi (i "Key Managers"), nonché il Presidente di Fenice (e/o i soggetti che siano nominati in loro sostituzione), salve le Cause di Esclusione di seguito indicate;
(ii) in caso di cessazione per qualsiasi causa di alcuno dei Key Managers e/o del Presidente di Fenice (o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione), non venga nominata in loro sostituzione una persona designata da Feidos 11, o alla persona designata da Feidos 11 non vengano attribuite le deleghe che risultano conferite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione e/o a detta persona siano attribuiti compensi inferiori di oltre un decimo ai compensi che risultano attribuiti ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione (come di tempo in tempo modificati di comune accordo tra gli Aderenti), salvo modifiche ragionevolmente riconducibili alle caratteristiche del sostituto, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios, con la sola esclusione del caso in cui i fatti sopra elencati conseguano a Cause di Esclusione relative all’Ing. Massimo Caputi;
(iii) le deleghe o le attribuzioni di alcuno dei Key Managers o del Presidente di Fenice (e/o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione) siano modificate in senso restrittivo rispetto alle deleghe attribuite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione o ai poteri del Presidente di Fenice previsti dall’Accordo Fenice (come di tempo in tempo modificate di comune accordo), ovvero siano ridotti i compensi fissi dei Key Managers o i compensi variabili degli stessi che saranno definiti dal consiglio di amministrazione di Prelios (e modificabili o adeguabili a target oggetto di determinazione periodica durante la carica) entro il 31 dicembre 2013, salvo che detta riduzione sia ragionevolmente riconducibile alla miglior prassi delle società quotate, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios;
(iv) sia illegittimamente impedito al Presidente di Fenice l’esercizio dei poteri individuali riconosciuti dall’Accordo Fenice;
(v) sia impedito ai Key Managers l’esercizio delle deleghe loro attribuite;
(vi) uno o più Soci Creditori abbiano inviato una comunicazione di disdetta dell’Accordo Fenice;
(vii) uno o più Soci Creditori non abbiano adempiuto agli impegni di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da essi assunti nell’Accordo di Rimodulazione del Debito e, in conseguenza di tale circostanza, sia venuta meno l’efficacia dell’Accordo di Rimodulazione del Debito stesso.
B) non prima del 15 luglio 2015, si verifichi una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) una stessa proposta di delibera, avente ad oggetto l’approvazione di (a) un’operazione prevista dal piano industriale o dal budget di Prelios (inclusi gli aumenti di capitale ivi previsti), o (b) altra operazione di carattere industriale di valore o di impatto economico superiore a Euro 10 (dieci) milioni (e con esclusione, a titolo esemplificativo, delle proposte di aumento di capitale sociale diverse da quelle di cui al precedente punto (a)), sia presentata dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) e non sia approvata dagli organi deliberanti di Prelios, in almeno due adunanze consecutive, che si siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(ii) non si addivenga all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Prelios del piano industriale e/o del budget della società proposto dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) in almeno due adunanze consecutive, che siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(iii) non vengano approvati dall’assemblea di Prelios e/o non siano integralmente liberati uno o più aumenti di capitale approvati dagli organi deliberanti di Prelios che siano finalizzati a sopperire ad esigenze di cassa della società (diversi dall’Aumento Prelios Convertendo e da quegli aumenti, o porzione di aumenti, che siano finalizzati a fornire a Prelios risorse destinate specificamente all’effettuazione di nuovi investimenti).
Ai fini di quanto sopra, sono "Cause di Esclusione" le ipotesi di revoca del Key Managers conseguenti a condotte che costituiscano: (i) grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ.; (ii) grave violazione di obblighi di legge o di statuto che siano rilevanti ai fini dall’art. 2392 cod. civ.; e/o (iii) illecito penale doloso.
In caso di avvio di una Procedura di Exit Anticipata, Feidos 11 avrà diritto di vendere ai Soci Creditori, i quali a loro volta avranno diritto di acquistare, l’intera partecipazione detenuta a tale data da Feidos 11 in Fenice a termini e condizioni previsti nell’Accordo Fenice.
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa. Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. L’invio di una disdetta non farà venir meno l’obbligo degli Aderenti o di Fenice di adempiere alle proprie obbligazioni relative a una Procedura di Vendita che dovesse essere in corso di esecuzione a tale data e, qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di soci di Fenice titolari di una partecipazione in Fenice inferiore al 10%, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede.
In deroga al paragrafo precedente, sia gli impegni dei Soci Creditori relativi al lock-up avente ad oggetto le Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo (v. supra §3.1), sia i diritti e obblighi relativi al Tag Along (v. supra §3.2) avranno una durata di tre anni dalla Data di Esecuzione e si rinnoveranno di tre anni in tre anni salvo disdetta comunicata dai Soci Creditori a Feidos 11 con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
La cessione o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013 e le modifiche dell’Accordo Fenice concordate in data 29 gennaio 2015 sono state ivi depositate in data 3 febbraio 2015.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.
3 febbraio 2015
[PR.4.15.1]
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente all’estratto relativo agli Accordi di Co-Vendita, pubblicato sul quotidiano "IlSole24Ore" in data 28 settembre 2013 e contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti, nonché agli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile 2014, 5 dicembre 2014, 12 dicembre 2014, 2 gennaio 2015 e 5 gennaio 2015.
Rispetto al precedente testo del 5 gennaio 2015, in seguito: (a) alla cessione da parte di BPER di Azioni Ordinarie Prelios, è stato inserito un nuovo punto (xiv) nella premessa ed è stata aggiornata al punto 2 la parte relativa alle azioni apportate da BPER all’Accordo di Co-Vendita; e (b) all’intervenuta risoluzione consensuale, con effetto a decorrere dalla data del 30 giugno 2015, dell’Accordo di Co-Vendita tra Fenice e Banca Carige, è stato inserito un nuovo punto (xv) nella premessa ed è stata eliminata al punto 2 la parte relativa alle azioni apportate da Banca Carige all’Accordo di Co-Vendita. Le parti del testo che hanno riportato modificazioni sono indicate in corsivo sottolineato.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Camfin S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00795290154 ("Camfin"); (ii) Massimo Moratti, personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10428520158 ("CMC"), nonché di ISTIFID S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Jenner n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01863180152 ("ISTIFID" e, unitamente a Massimo Moratti e CMC, la "Parte Moratti"); (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede lega le in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (iv) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (v) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (vi) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (vii) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03235880104 ("Banca Carige"); e (viii) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co- Vendita si inseriscono nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") più ampiamente descritta nell’estratto di patto parasociale relativo a Fenice e a Prelios del 2 agosto 2013, come modificato il 30 agosto 2013 e, successivamente, il 18 aprile 2014, il 4 luglio 2014 e il 3 febbraio 2015, disponibile sul sito www.prelios.com (a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione al riguardo. Tale estratto, l’"Estratto del Patto Fenice").
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) in data 31 luglio 2013, Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria l’8 maggio 2013 per un importo complessivo di € 70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Riservato"), con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B");
(ii) sempre in data 31 luglio 2013, Fenice, Feidos 11 S.p.A. ("Feidos"), Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") e UniCredit S.p.A. ("UniCredit") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") – pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF – avente ad oggetto, tra l’altro, i diritti e gli obblighi delle parti connessi al disinvestimento della partecipazione detenuta da Fenice in Prelios, ivi inclusa la concessione di diritti di co-vendita da parte di Fenice a favore di P&C, Intesa e UniCredit (collettivamente i "Soci Creditori") (per una illustrazione delle disposizioni del Patto si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(iii) in data 26 agosto 2013, è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a € 0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a € 115.009.511,53 (l’Aumento di Capitale in Opzione). Nell’ambito dell’Operazione, alcuni dei Titolari del Diritto di Co-Vendita hanno sottoscritto parte di tale Aumento di Capitale in Opzione;
(iv) in data 26 agosto 2013, nell’ambito del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali € 233.534.000,00, con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi € 258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie per n. 166.042 obbligazioni, pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende A"); e (b) in Azioni B per n. 67.492 obbligazioni, pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (le "Obbligazioni Convertende B" e, unitamente alle Obbligazioni Convertende A, le "Obbligazioni Convertende"). Nell’ambito dell’Operazione, le Obbligazioni Convertende A sono state sottoscritte, tra l’altro, da MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI;
(v) il Patto prevede che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione del Patto, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le Azioni B detenute da Fenice a tale data, oltre ad altre Azioni Prelios detenute dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’Estratto del Patto Fenice);
(vi) come indicato negli avvisi pubblicati rispettivamente in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 22 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 (collettivamente gli "Avvisi"):
(A) nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 (data di sottoscrizione degli Accordi di Co-Vendita) e il 31 dicembre 2013:
(a) BPS ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.;
(b) BPER ha venduto complessive n. 1.363.357 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e
(c) UBI ha venduto tutte le complessive n. 2.249.053 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice.
(B) in data 18 febbraio 2014, in seguito alla cessione sul mercato di tutte le Azioni Ordinarie in precedenza detenute dalla Parte Moratti, Fenice e la Parte Moratti hanno risolto consensualmente, con effetto a decorrere da tale data, l’accordo di co-vendita da essi concluso in data 24 settembre 2013 che pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e della Parte Moratti da esso derivante.
(C) successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014:
(a) MPS ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(b) Banca Carige ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(vii) come indicato nell’estratto pubblicato il 18 aprile 2014, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutte le n. 233.534 Obbligazioni Convertende in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è eseguita in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Soci Creditori e a MPS, BPM, BPS, BIPER, Banca Carige e UBI, con conseguente aumento del capitale sociale di Prelios a complessivi Euro 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B;
(viii) in data 30 giugno 2014, con effetto in pari data, Pirelli & C S.p.A., in esecuzione del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios www.prelios.com), ha sottoscritto un aumento del capitale di Fenice, per complessivi Euro 46.975.524,61, ad essa riservato, mediante conferimento di n. 93.390.705 Azioni B (il "Conferimento"). Pertanto, Fenice è venuta a detenere complessive n. 210.988.201 Azioni B;
(ix) nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2014: (i) UBI ha venduto tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice; e (ii) MPS ha venduto complessive n. 313.106 Azioni Ordinarie conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(x) come indicato nell’avviso ex art. 129 Regolamento Emittenti pubblicato in data 5 dicembre 2014, in seguito al trasferimento da Camfin a Coinv S.p.A. dell’intera partecipazione detenuta da Camfin in Prelios (rappresentata da n. 41.085.132 azioni ordinarie Prelios) perfezionatosi in data 1 dicembre mediante scissione parziale non proporzionale di Camfin, l’Accordo di Co-Vendita tra Fenice e Camfin concluso in data 24 settembre 2013 è cessato con effetto a decorrere dal 1 dicembre 2014, e pertanto è divenuto inefficace tra le parti, con conseguente cessazione di ogni diritto ed obbligo di Fenice e Camfin da esso derivante;
(xi) nel periodo dal 1° luglio 2014 al 9 dicembre 2014 (estremi inclusi), Banca Carige ha venduto n. 4.877.611 Azioni Ordinarie sindacate nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(xii) nel periodo dal 10 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 (estremi inclusi), Banca Carige ha venduto tutte le restanti n. 2.014.748 Azioni Ordinarie sindacate nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(xiii) nel periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, BPS ha venduto complessive n. 663.926 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(xiv) in data 12 marzo 2015, BPER ha venduto complessive n. 788.797 Azioni Ordinarie in precedenza conferite nell’Accordo di Co-Vendita con Fenice;
(xv) in data 30 giugno 2015, anche in considerazione dell’intervenuta cessione da parte di Banca Carige dell’intera partecipazione detenuta in Prelios, Fenice e Banca Carige hanno risolto consensualmente l’Accordo di Co-Vendita da esse concluso in data 24 settembre 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data del 30 giugno 2015, l’Accordo di Co-Vendita tra Fenice e Banca Carige si intende privo di qualsiasi vincolo ed efficacia tra le parti con conseguente piena cessazione di ogni diritto e obbligo delle parti dallo stesso derivante.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 426.441.257,20 (*) rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni (prive di valore nominale espresso) di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
______________
(*) Si segnala che in data 24 giugno 2015 l’assemblea straordinaria dei soci di Prelios ha, inter alia, deliberato di ridurre il capitale sociale ad euro 49.225.067,95 e che la predetta delibera è in corso di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti attualmente aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi alla data del 31 dicembre 2014 e aggiornato alla data del 30 giugno 2015 con riferimento a BPER e Carige (in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo), restando inteso che il numero di Azioni Prelios posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co- Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente | n. Azioni Ordinarie | n. Azioni B | % rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios(1) | % rispetto al capitale sociale economico di Prelios(2) | % rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice | - | 210.988.201 | - | 29,39% | 100% |
MPS | 16.917.099 | - | 3,34% | 2,36% | - |
BPM | 28.475.470 | - | 5,62% | 3,97% | - |
BPS | 6.231.733 | - | 1,23% | 0,87% | - |
BPER | 8.497.565 | - | 1,68% | 1,18% | - |
UBI(3) | - | - | - | - | - |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 (data di pubblicazione dell’estratto di cui alla premessa (vii)) e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell’Accordo di Co-Vendita stipula to con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
La durata di ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato (31 luglio 2013) e, successivamente alla prima scadenza, si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute negli estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile 2014, 4 luglio 2014, 8 luglio 2014, 4 dicembre 2014, 12 dicembre 2014, 2 gennaio 2015, 5 gennaio 2015, nonché 1 luglio 2015.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
Organi degli Accordi di Co-Vendita.
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
1 luglio 2015
[PR.6.15.3]
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate in data 20 aprile 2015 nelle premesse e in alcuni paragrafi per tener conto della sottoscrizione in data 16 aprile 2015 di un atto di adesione (l’"Atto di Adesione") tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Nuove Partecipazioni S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Manzoni S.r.l., con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08852240962, capitale sociale Euro 8.285.457,00 i.v. ("Manzoni") ai sensi del quale Manzoni, società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A., ha dichiarato di ben conoscere e accettare integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le previsioni del patto parasociale sottoscritto tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Nuove Partecipazioni S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., in vigore dalla data del 10 luglio 2014, in relazione a Coinv, Camfin S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Prelios S.p.A. ("Primo Patto Coinv") e dell’accordo di restatement sottoscritto in data 22 marzo 2015 (il "Restatement Coinv"), assumendo per l’effetto, tutti i diritti e gli obblighi di ISP, nella sua qualità di parte trasferente, in relazione al Primo Patto Coinv e al Restatement Coinv. Si precisa che il contenuto del Primo Patto Coinv e del Restatement Coinv non è stato modificato.
Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate in data 22 dicembre 2014 nelle premesse e in alcuni paragrafi per tener conto:
(i) dell’entrata in vigore del patto parasociale tra UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Nuove Partecipazioni S.p.A., nonché del compimento del Closing (come di seguito definito);
(ii) del completamento ed efficacia della Prima Fusione (come di seguito definita), e cioè della fusione per incorporazione di Lauro Sessantuno S.p.A. in Camfin S.p.A.;
(iv) del completamento ed efficacia della Scissione (come di seguito definita), e cioè della scissione non proporzionale, a favore della società di nuova costituzione Coinv S.p.A., delle attività e passività di Camfin S.p.A. diverse dalla partecipazione in Pirelli & C. S.p.A., ossia della partecipazione in Prelios S.p.A. e di altre partecipazioni di minore rilevanza, nonché
(iv) del completamento ed efficacia dei Conferimenti (come di seguito definiti), e cioè dei conferimenti in Coinv S.p.A. da parte di UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Nuove Partecipazioni S.p.A. delle rispettive partecipazioni detenute in Camfin ad esito delle predette fusione e scissione.
Le parti aggiunte nel testo o che, per effetto di quanto sopra, si sostituiscono alle precedenti, sono indicate in corsivo sottolineato.
Resta ferma tutta la documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti in data 24 maggio 2014.
*****
In data 24 maggio 2014, contestualmente alla sottoscrizione:
(i) dell’accordo di co-investimento (l’"Accordo di Co-Investimento") tra UniCredit S.p.A. ("UC"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP") e Long-Term Investments Luxembourg S.A. (l’"Investitore Strategico"), avente ad oggetto la disciplina dei reciproci diritti impegni e obblighi delle parti nel quadro di un progetto finalizzato all’attuazione di un programma di sviluppo del business, delle strategie e delle attività di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli") al fine di favorire l’ulteriore crescita di Pirelli (il "Programma");
(ii) del patto parasociale (il "Patto Parasociale CF" e, congiuntamente all’Accordo di Co-Investimento, gli "Accordi")) tra i medesimi soggetti, che contiene disposizioni relative alla governance di (a) Camfin S.p.A. ("CF"), società individuata dalle parti quale veicolo per la realizzazione della partnership tra le parti medesime, nonché (b) per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura di tale partecipata, (c) di Pirelli, società di cui CF detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 26,19% del capitale sociale con diritto di voto,
UC, ISP e NP (congiuntamente, gli "Investitori Italiani") hanno altresì sottoscritto un ulteriore patto parasociale (il "Patto Parasociale") che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra gli Investitori Italiani in relazione e all’esito del perfezionamento degli Accordi.
Si ricorda che, l’Accordo di Co-Investimento prevedeva il compimento di una serie di attività e operazioni societarie, tra le quali l’acquisto da parte dell’Investitore Strategico (i) dell’intero capitale sociale di Lauro Cinquantaquattro S.p.A. ("Lauro 54", ora LTI Holding S.r.l.) detenuto da Clessidra SGR S.p.A. per conto di Clessidra Capital Partners II ("Clessidra"), (ii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 S.p.A. ("Lauro 61") detenuta da ISP e (iii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenuta da UC. All’esito di dette operazioni, Lauro 61 era partecipata come segue:
· da NP, con un partecipazione pari al 39,09% del capitale sociale di Lauro 61;
· da ISP, con una partecipazione pari al 5,46% del capitale sociale di Lauro 61;
· da UC, con una partecipazione pari al 5,46% del capitale sociale di Lauro 61; e
· dall’Investitore Strategico, anche per il tramite di Lauro 54, con una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Lauro 61.
L’Accordo di Co-Investimento prevedeva inoltre che, non appena possibile e al fine di semplificare la catena societaria e partecipativa di CF, si desse luogo a una operazione di riorganizzazione (la "Riorganizzazione"), da realizzarsi mediante il compimento delle seguenti operazioni:
· la fusione per incorporazione di Lauro 61 in CF (la "Prima Fusione") e, su richiesta dell’Investitore Strategico, di Lauro 54 in CF (la "Seconda Fusione" e congiuntamente alla Prima Fusione, la "Fusione");
· la scissione non proporzionale (la "Scissione") in una società di nuova costituzione, Coinv S.p.A., ("Newco") – posseduta esclusivamente da NP, ISP e UC – delle attività e passività di CF diverse dalla partecipazione Pirelli (le "Altre Attività e Passività CF"), ossia della partecipazione in Prelios S.p.A. e di altre partecipazioni di minore rilevanza;
· i conferimenti in Newco, da parte di NP, ISP e UC delle rispettive partecipazioni detenute in CF ad esito della Prima Fusione e della Scissione (i "Conferimenti").
Per effetto della Prima Fusione, della Scissione e dei Conferimenti e, pertanto, a seguito del perfezionamento della Riorganizzazione, completata in data 22 dicembre 2014, il capitale sociale, rispettivamente, di CF e Newco è detenuto come segue: (i) quanto a CF: (aa) l’Investitore Strategico è titolare di un numero di azioni pari al 50% del capitale sociale di CF e (bb) Newco è titolare di un numero di azioni pari al restante 50% del capitale sociale di CF, e (ii) quanto a Newco: (xx) NP è titolare di un numero di azioni pari al 76% del capitale sociale di Newco; (yy) ISP è titolare di un numero di azioni pari al 12% del capitale sociale di Newco; e (zz) UC è titolare di un numero di azioni pari al 12% del capitale sociale di Newco.
Il perfezionamento dell’Operazione, ivi incluso il perfezionamento dell’acquisizione da parte dell’Investitore Strategico dell’intero capitale sociale di Lauro 54, nonché delle partecipazioni pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenute, rispettivamente, da UC e ISP in Lauro 61 (il "Closing") – che si è tenuto in data 10 luglio 2014 – era stato sospensivamente condizionato, in particolare, all’espletamento di talune procedure dinanzi alle competenti autorità antitrust, all’avvio delle procedure relative alla Prima Fusione e alla Scissione nell’ambito della Riorganizzazione con l’approvazione da parte dei consigli di amministrazione competenti dei relativi progetti di fusione e di scissione, all’assenza di provvedimenti sanzionatori che impediscano l’esecuzione dell’Operazione e all’ottenimento di alcuni waiver da parte del pool di banche finanziatrici ai sensi dell’attuale contratto di finanziamento in essere con CF.
*****
PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale ha a oggetto, tra l’altro, (i) la corporate governance di Newco; (ii) la composizione della lista da presentare all’assemblea di CF per la nomina di quei membri del consiglio di amministrazione di CF che devono essere designati da Newco, (iii) l’eventuale uscita da Newco e il disinvestimento da CF e (iv) la gestione ai fini della progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF che, ai sensi degli Accordi, passeranno a Newco con la Scissione. Il Patto Parasociale regola infine i rapporti tra gli Investitori Italiani anche prima del completamento della Riorganizzazione in relazione (a) alla loro partecipazione in Lauro 61 fino alla data di efficacia della Fusione e (b) alla loro partecipazione in CF nel periodo compreso tra la data di efficacia della Fusione e la data di efficacia dei Conferimenti.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961.
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, capitale sociale di Euro 286.931.948,94 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano 00795290154.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, capitale sociale di Euro 426.441.257,20 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano 02473170153, le cui azioni con diritto di voto sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le cui partecipazioni detenute da CF rientrano nelle Altre Attività e Passività CF trasferite a Newco per mezzo della Scissione.
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):
(i) UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
(ii) Manzoni S.r.l., con sede in Milano, Via Monte di Pietà 12, capitale sociale di Euro 8.285.457,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852240962, società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
(iii) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP").
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Newco
Newco è stata costituita in occasione della Scissione, essendo la società beneficiaria delle Altre Attività e Passività CF. Con il completamento dei Conferimenti, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Newco sono ripartite tra gli Investitori Italiani nelle percentuali di seguito indicate:
Soci di Newco |
Percentuale di partecipazione in Newco (post Riorganizzazione) |
NP |
76% |
Manzoni |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
CF
All’esito della Riorganizzazione, da intendersi come completamento della Prima Fusione, della Scissione e dei Conferimenti, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di CF sono detenute, rispettivamente, da (i) Newco per il 50% e (ii) Long-Term Investments Luxembourg S.A. (anche tramite Lauro 54) per il restante 50%.
Pirelli
Le azioni oggetto del Patto sono costituite dalla partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da CF in Pirelli pari al 26,19% del capitale con diritto di voto.
Prelios
Le azioni oggetto del Patto sono costituite dalla partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da Newco in Prelios, ad esito della Scissione, pari all’8,111% del capitale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Newco
La governance di Newco è riflessa, per tutto quanto possibile nello statuto sociale della società (lo "Statuto Newco"). In particolare, si applicheranno le seguenti previsioni:
Oggetto sociale.
L’oggetto sociale di Newco consiste esclusivamente (i) nella detenzione e progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF e (ii) a seguito dei Conferimenti, anche nella detenzione, gestione finalizzata all’accrescimento di valore e dismissione, in via diretta, ai sensi di quanto previsto nel Patto, della partecipazione in CF (in seguito, la "Partecipazione CF"), che, successivamente alla liquidazione delle Altre Attività e Passività CF, costituirà l’unico asset di Newco e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Pertanto Newco non deve compiere alcuna attività od operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione delle Altre Attività e Passività CF e alla detenzione, gestione e successiva dismissione, in via diretta, della Partecipazione CF e, in via indiretta limitatamente a quanto previsto nel Patto.
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Newco è composto da 6 amministratori nominati come segue:
· NP ha diritto di designare 4 amministratori, uno dei quali sarà nominato Presidente e Amministratore Delegato di Newco (il "Presidente e Amministratore Delegato di Newco");
· Manzoni ha diritto di designare 1 amministratore; e
· UC ha diritto di designare 1 amministratore.
Il Consiglio di Amministrazione di Newco è nominato attraverso un meccanismo basato sul voto di lista per assicurare che i membri di detto consiglio vengano nominati secondo le previsioni che precedono. Qualora un amministratore designato da una Parte si dimetta o comunque venga meno per qualsivoglia ragione, la stessa Parte avrà il diritto di designare un nuovo amministratore. E’ facoltà di ciascun Socio di CF di chiedere (e ottenere) la revoca di uno o più amministratori dallo stesso designati. I membri del Consiglio di Amministrazione di Newco non riceveranno alcun compenso per la carica salvo che per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e salvo il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Newco.
Il Collegio Sindacale di CF è nominato come segue:
· NP ha diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
· Manzoni e UC (congiuntamente, anche le "Banche") ha diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il Collegio Sindacale è nominato attraverso un meccanismo basato sul voto di lista per assicurare che i membri di detto collegio vengano nominati secondo le previsioni che precedono.
Delibere dei competenti organi sociali di Newco.
Le Parti si sono impegnate a far sì che la Società compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Newco medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1. L’assemblea (a) straordinaria di Newco si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Newco si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Newco si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2. Le deliberazioni consiliari aventi ad oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Newco, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica:
(i) qualsiasi acquisizione, trasferimento o atto di disposizione (incluso la costituzione o la concessione di gravami) concernente la Partecipazione CF e/o qualunque operazione che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo relativo alla Partecipazione CF, inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede, fatta eccezione per le deliberazioni da assumere in attuazione di quanto specificamente deliberato in tal senso dal Comitato di Consultazione e per le ipotesi relative allo scioglimento e liquidazione di CF (come indicato in seguito);
(ii) qualsiasi acquisizione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione (incluso la costituzione o la concessione di gravami), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (i) che precede), da parte di Newco per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) delle Altre Attività e Passività CF, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere da Newco che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte di Newco di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione di Newco e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee di CF aventi ad oggetto materie analoghe a quelle elencate al punto (1) a) e (b) che precede e/o a quelle elencate sub (vi) del presente punto (2).
In tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (viii)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Designazione di amministratori nel Consiglio di Amministrazione di CF.
La designazione degli amministratori di CF da inserire nella lista da presentare all’assemblea di CF per la nomina del consiglio di amministrazione di CF (la "Lista CF") avverrà in osservanza di quanto indicato in Statuto, che prevede un meccanismo che consente, senza che sia necessaria un’apposita delibera in tal senso del consiglio di amministrazione di Newco, (i) agli amministratori di Newco nominati da NP, di designare due amministratori nella Lista CF, tra cui il presidente e amministratore delegato di CF; e (ii) agli amministratori di Newco nominati dalle Banche, di designare un amministratore nella Lista CF. A tal fine, a ciascun amministratore di Newco è delegato il potere (xx) di designare un amministratore da includere nella Lista CF ai sensi di quanto sopra indicato e (yy) di depositare la Lista CF nelle modalità e tempi previsti dalla statuto di CF, nonché (zz) quello di integrare la Lista CF per l’ipotesi in cui qualsiasi amministratore non provveda ad esercitare il suo potere di designazione.
Comitato di Consultazione.
Le Parti hanno istituito un comitato di consultazione (il "Comitato di Consultazione") cui partecipano 6 (sei) rappresentanti, di cui: (i) 4 (quattro) nominati da NP (tra cui il Presidente del Comitato di Consultazione) e (ii) 2 (due) nominati da ciascuna delle Banche e che è formato dagli stessi soggetti nominati membri del consiglio di amministrazione di Newco. Il Presidente del Comitato di Consultazione svolge funzioni di coordinamento delle attività amministrative connesse al funzionamento del comitato.Il Comitato di Consultazione si riunirà per esaminare e discutere tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione o dell’assemblea di Newco ai sensi del Patto Parasociale e dello Statuto di Newco che sarà adottato. Per le determinazioni del Comitato di Consultazione si applicheranno le disposizioni e competenze previste, mutatis mutandis, nel precedente paragrafo relativo alle "Delibere dei competenti organi sociali di Newco" fermo quanto previsto al paragrafo successivo, in merito al "Comitato di Consultazione post Riorganizzazione". Per quanto riguarda inoltre la formazione della Lista CF, varrà quanto indicato in precedenza e per le finalità ivi previste, il Presidente del Comitato di Consultazione ha le medesime prerogative e attribuzioni del presidente e amministratore delegato di Newco. Le determinazioni del Comitato di Consultazione saranno portate a conoscenza delle Parti a cura del Presidente e le Parti saranno obbligate a conformarsi a quanto ivi deliberato.
Le determinazioni del Comitato di Consultazione sono regolarmente assunte:
(1) con la presenza e il voto favorevole di quattro rappresentanti in relazione alle determinazioni relative a: (a) il voto da assumere nelle assemblee ordinarie delle società partecipate (inclusa l’approvazione del bilancio annuale ma con esclusione di quelle relative alla Lista CF in relazione alle quali si applicherà quanto in precedenza indicato, (b) le decisioni in cui, ai sensi del Patto Parasociale CF, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di CF ha il casting vote (e cioè deliberazioni concernenti il finanziamento o rifinanziamento del debito di CF e della sua controllata CAM 2012 S.p.A., ivi incluso ai sensi delle emissioni obbligazionarie e dei contratti di finanziamento), (c) l’adesione ad offerte pubbliche aventi ad oggetto azioni Pirelli ove il corrispettivo offerto consenta a ciascuna delle Banche una valorizzazione della loro quota in Newco almeno pari a un valore base predefinito (il "Valore Base"), (d) l’avvio di procedure di "Trade Sale" ai sensi del disposto del Patto Parasociale CF, (e) la decisione ad esito della Procedure di "Trade Sale" ai sensi del Patto Parasociale di CF di procedere al trasferimento delle azioni di Newco e/o di CF (e/o delle Azioni Pirelli) a condizione che detto trasferimento avvenga a favore di soggetti terzi e/o comunque in nessun modo correlati o collegati a NP e/o all’Investitore Strategico (e/o ad alcuno dei soggetti controllati e/o controllanti o controllati dallo stesso controllante) e per un corrispettivo che consenta a ciascuna delle Banche una valorizzazione della loro quota in Newco almeno pari al Valore Base, ovvero anche una valorizzazione inferiore nel caso in cui venga contemporaneamente offerto a ciascuna delle Banche di acquisire, preventivamente e senza oneri (di qualunque genere, compresi quelli fiscali) e/o costi, il rispettivo pro-quota di Azioni Pirelli, anche sulla base della "Procedura di Liquidazione" prevista dal Patto Parasociale CF (f) l’approvazione dell’eventuale budget e della bozza di bilancio annuale di Newco, e
(2) con il voto favorevole di tutti i rappresentanti presenti in relazione a tutte le altre determinazioni.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno concordato che l’obiettivo principale dell’Operazione è quello di attuare il Programma e procedere in tal modo alla valorizzazione di Pirelli e del suo gruppo. Coerentemente con quanto sopra, e con quanto concordato dalle Parti e l’Investitore Strategico nel patto Parasociale CF, le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Newco per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "Periodo di Lock-up"). Sono tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’"Offerente") per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Cambio della Struttura dell’Investimento dell’Investitore Strategico
Con riferimento all’accordo con il quale Neftgarant e la Management Company si sono impegnati a che la struttura dell’investimento dell’Investitore Strategico non venga direttamente o indirettamente modificata, anche parzialmente, per un periodo di 5 anni, salvo per il caso di alcuni trasferimenti consentiti, quali, tra gli altri, i trasferimenti in relazione ai quali consti il consenso di NP (che non potrà essere irragionevolmente negato, ma che sarà assolutamente discrezionale per l’ipotesi in cui l’acquirente sia un concorrente di Pirelli), siano conseguenza dell’osservanza di applicabili previsioni di legge), NP e le Banche hanno concordato che nei casi in cui NP venga richiesta di esprimere il suo consenso, siffatto consenso venga espresso solo con l’accordo di ciascuna delle Banche, accordo che non potrà essere irragionevolmente rifiutato, tenuto conto delle previsioni concordate da NP con l’Investitore Strategico. In ogni caso NP terrà tempestivamente informate le Banche di tutte le circostanze rilevanti in relazione a quanto previsto da detta lettera.
Mutamento di Controllo di NP.
MTP, che nel Patto ha dichiarato di essere controllata direttamente dal Dott. Marco Tronchetti Provera, ha sottoscritto il Patto Parasociale nella sua veste di socio che detiene il controllo esclusivo – diretto e indiretto – di NP e si è impegnato esclusivamente nei confronti delle altre Parti a non compiere né ad acconsentire (e a far si che non sia compiuta, né acconsentito) alcun "Mutamento di Controllo", per tale intendendosi qualsiasi evento, circostanza, operazione societaria, trasferimento, contratto o atto o serie di atti e/o contratti, per effetto dei quali il dott. Marco Tronchetti Provera cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo, attualmente esercitato direttamente e indirettamente, su MTP e NP.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Per ciascuna delle ipotesi in cui si siano verificati i presupposti indicati nel Patto Parasociale CF (e nello statuto di CF) per chiedere lo scioglimento e messa in liquidazione di CF (per il tramite dell’invio della cd. "Comunicazione di Scioglimento"), ovvero la scissione di CF (per il tramite dell’invio della cd. "Comunicazione di Scissione"), mediante assegnazione a Newco di una quota di Azioni Pirelli e dell’indebitamento pro-quota di CF ai sensi di quanto previsto nel Patto Parasociale CF, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Newco invii a CF, a seconda dei casi, la "Comunicazione di Scioglimento" o la "Comunicazione di Scissione", dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, alla "Procedure di Liquidazione" o alla "Procedura di Scissione" prevista nel Patto Parasociale su CF (e nello statuto di CF).
Procedure di Exit.
Qualora, all’esito dell’eventuale scioglimento di CF, la Procedura di Liquidazione di CF si concluda con:
(a) l’assegnazione in denaro a Newco della quota di liquidazione di propria spettanza ovvero con l’assegnazione in natura di una quota di Azioni Pirelli e di parte dell’indebitamento di CF, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta assegnazione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "Comunicazione di Scioglimento di Newco"). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento di Newco costituisce una causa di scioglimento di Newco.
(b) (i) l’assegnazione in natura a Newco della quota di liquidazione di propria spettanza (con assegnazione, pertanto, di una quota di Azioni Pirelli e di parte dell’indebitamento di CF), ovvero (ii) l’assemblea straordinaria di CF deliberi una scissione non proporzionale, in forza della quale siano assegnati alla Società una quota di Azioni Pirelli e dell’indebitamento pro-quota di CF, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Newco, da completarsi entro sei mesi, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Pirelli e dell’indebitamento di Newco e/o di CF (la "Procedura di Scissione di Newco"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Newco implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione di Newco entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni. Durante la Procedura Scissione di Newco ciascuna Parte: (xx) non potrà trasferire la propria partecipazione salvo che nel contesto ed ai limitati fini della Procedura di Scissione di Newco; e (ii) consulterà tempestivamente e costantemente le altre Parti al fine di trovare una soluzione concordata per la cessione delle rispettive partecipazioni in Newco e/o in Pirelli al fine e con l’obiettivo di massimizzare per tutti i soci i proventi di tale vendita. Qualora le Parti raggiungano un accordo su tale cessione, l’intero capitale di Newco, l’intera partecipazione detenuta da Newco in CF e/o tutte le Azioni Pirelli detenute, anche indirettamente, da Newco saranno oggetto di cessione secondo i termini di detto accordo, nonostante ed in luogo della Procedura Scissione di Newco che sarà in tal caso, e ove necessario, revocata.
Offerta Pubblica su Pirelli.
Qualora venga lanciata un’offerta pubblica (di acquisto e/o di scambio e/o sottoscrizione) avente ad oggetto azioni Pirelli (dovendosi in ciascuno di detti casi considerarsi inclusa ogni successiva eventuale offerta concorrente) (l’"OPA") e sempre che il consiglio di amministrazione di CF non decida di aderire, mentre nel Comitato di Consultazione il rappresentante di alcuna delle Banche si sia espresso con il proprio voto a favore dell’adesione all’OPA, su richiesta di detta Banca inviata entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’OPA (la "Richiesta di Uscita"):
(1) NP avrà il diritto di acquistare (il "Diritto di Call") dalla Banca che avrà inviato la Richiesta di Uscita la partecipazione da essa detenuta in CF, o, all’esito e completamento della Riorganizzazione e, in particolare, del rispettivo Conferimento, della propria partecipazione in Newco e
(2) per il caso di mancato esercizio da parte di NP del suo Diritto di Call (entro 30 giorni a partire dal primo giorno successivo dalla data della Richiesta di Uscita la Banca che avrà inviato) avrà il diritto di vendere a NP (nei successivi 30 giorni) la partecipazione da essa detenuta in CF, o, all’esito e completamento della Riorganizzazione e, in particolare, del rispettivo Conferimento, della propria partecipazione in Newco.
Il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari alla corrispondente percentuale del net asset value di Newco, de definirsi sulla base di criteri predeterminati.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale è entrato in vigore contestualmente all’entrata in vigore del Patto Parasociale CF (e cioè in data 10 luglio 2014, alla data del Closing) e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario da tale data, e alla scadenza si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di tre anni, salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla prevista scadenza.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il Patto Parasociale, di esercitare il controllo su Pirelli o su Prelios.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF") contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento al Comitato di Consultazione.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 maggio 2014 (N. PRA/157730/2014CMIAUTO). L’Atto di Adesione è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 20 aprile 2015 (N. PRA/90362/2015CMIAUTO).
21 aprile 2015
[PA.4.15.1]
PATTO RISOLTO PER MUTUO CONSENSO DELLE PARTI CON EFFICACIA DALL'11 AGOSTO 2015
PATTO PARASOCIALE COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58. - INFORMAZIONI ESSENZIALI PREVISTE DALL’ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate in data 20 aprile 2015 nelle premesse e in alcuni paragrafi per tener conto della sottoscrizione in data 16 aprile 2015 di un atto di adesione (l’"Atto di Adesione") tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Nuove Partecipazioni S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Manzoni S.r.l., con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08852240962, capitale sociale Euro 8.285.457,00 i.v. ("Manzoni") ai sensi del quale Manzoni, società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A., ha dichiarato di ben conoscere e accettare integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le previsioni del patto parasociale sottoscritto tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Nuove Partecipazioni S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., in vigore dalla data del 10 luglio 2014, in relazione a Coinv, Camfin S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Prelios S.p.A. ("Primo Patto Coinv") e dell’accordo di restatement sottoscritto in data 22 marzo 2015 (il "Restatement Coinv"), assumendo per l’effetto, tutti i diritti e gli obblighi di Intesa Sanpaolo S.p.A., nella sua qualità di parte trasferente, in relazione al Primo Patto Coinv e al Restatement Coinv. Si precisa che il contenuto del Primo Patto Coinv e del Restatement Coinv non è stato modificato.
Con riferimento:
(i) al contratto di compravendita e co-investimento (il "Contratto di Compravendita e Co-investimento") sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation ("CC"), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("CNRC"), Camfin S.p.A. ("CF"), Long-Term Investments Luxembourg S.A. ("LTI") e Coinv S.p.A. ("Coinv"), che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un’ampia operazione societaria e industriale (l’"Operazione") volta all’acquisizione del controllo su Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di lungo periodo di Pirelli in vista del suo possibile re-listing, e
(ii) al patto parasociale allegato al Contratto di Compravendita e Co-investimento – depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e le cui informazioni essenziali ex art. 130 Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito internet www.pirelli.com – (il "Patto Parasociale CC") contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, inter alia, (a) alla governance della catena societaria utilizzata nel contesto dell’Operazione e di Pirelli, (b) all’eventuale re-listing di Pirelli nel caso in cui si verifichi l’eventuale de-listing della stessa e (c) all’exit di CF e LTI dal rispettivo investimento sia in caso di mancato de-listing di Pirelli, sia in caso di de-listing della stessa Pirelli, e
(iii) all’accordo di restatement del patto parasociale (il "Restatement CF") sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP"), Coinv, LTI (Coinv e LTI, congiuntamente, i "Pattisti Interni") e, limitatamente ad alcune clausole ivi indicate, UniCredit S.p.A. ("UC") e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP") che prevede, in allegato, un patto parasociale (il "Patto Parasociale Coinv / LTI") che regola i rapporti tra i Pattisti Interni in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento;
si informa che, sempre in data 22 marzo 2015, UC, ISP e NP hanno altresì sottoscritto un ulteriore accordo di restatement (il "Restatement Coinv") che prevede, in allegato, un patto parasociale (il "Patto Parasociale Coinv") che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra le parti in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento e che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.
Si ricorda che il Contratto di Compravendita e Co-investimento prevede che l’Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento delle seguenti attività:
- la costituzione da parte di CNRC della struttura societaria necessaria ai fini dell’implementazione dell’Operazione attraverso la costituzione di (a) una società basata a Hong Kong ("SPV HK"), che sarà controllata da CNRC ed eventualmente partecipata da altri investitori di Hong Kong, (b) una società lussemburghese di nuova costituzione ("SPV Lux") direttamente partecipata da SPV Lux, (b) una società per azioni italiana di nuova costituzione ("Newco") direttamente partecipata da SPV Lux; (c) una società per azioni italiana di nuova costituzione ("Holdco"), direttamente partecipata da Newco; e (d) una società per azioni italiana di nuova costituzione ("Bidco"), direttamente partecipata da Holdco;
- l’acquisizione da parte di Bidco, alla data del primo closing dell’Operazione, come identificata e definita nel Contratto di Compravendita e Co-investimento subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste (la "Data del Primo Closing"), delle azioni Pirelli direttamente e (per quanto possibile) indirettamente, per il tramite di Cam 2012 S.p.A., detenute da CF (l’"Acquisizione Iniziale");
- l’impegno, da parte di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, da parte di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione), a reinvestire in Newco una parte dei proventi dell’Acquisizione Iniziale fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.149 milioni;
- per le finalità di cui al predetto alinea, il diritto di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione) di sottoscrivere, alle condizioni di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento, taluni aumenti di capitale sociale di Newco, restando inteso che: (a) la partecipazione detenuta da CF all’esito delle predette sottoscrizioni (la "Partecipazione CF") – e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, da parte di CF e LTI, congiuntamente considerate – non sarà inferiore al 35% né superiore al 49% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 49,9% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta (come infra definita), venga de-listata, e che (b) la partecipazione di CNRC in Newco non scenderà al di sotto del 51% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 50,1% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata;
- l’impegno di CNRC a investire in Newco fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.133 milioni, sottoscrivendo in più soluzioni taluni aumenti di capitale sociale di Newco;
- la promozione da parte di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli ai sensi dell’articolo 106, comma 1, e dell’articolo 109, del TUF al medesimo prezzo per azione pagato da Bidco per l’acquisto delle azioni di Pirelli nell’ambito dell’Acquisizione Iniziale, nonché di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni di risparmio di Pirelli ad un prezzo pari ad Euro 15 per ciascuna azione di risparmio (le predette offerte, congiuntamente, l’"Offerta") con l’obiettivo di de-listare Pirelli;
- a seguito del perfezionamento dell’Operazione, nel rispetto delle applicabili previsioni di Legge e delle procedure di corporate governance e subordinatamente al raggiungimento del quorum necessario nell’assemblea di Pirelli, la fusione, a seconda del caso, di Pirelli e/o Bidco e/o Holdco, a seconda che Pirelli venga de-listata ovvero rimanga quotata a seguito del completamento dell’Offerta.
Si ricorda altresì che, con la sottoscrizione del Restatement CF,
- Coinv e LTI hanno convenuto di partecipare direttamente all’Operazione attraverso la medesima classe di azioni (le azioni di classe B emesse da Newco), e di ripartire per l’effetto tra di loro gli obblighi di capitalizzazione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento. Per tale ragione, Coinv e CF hanno convenuto di procedere a una riorganizzazione societaria di CF ed alla ristrutturazione della Partecipazione CF (congiuntamente, la "Ristrutturazione della Partecipazione CF") ad esito delle quali LTI uscirà dal capitale sociale di CF e da perfezionarsi, ove possibile, alla Data del Primo Closing di modo che all’esito di detta riorganizzazione:
Coinv sia titolare di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di CF, che, a sua volta, sarà titolare di una partecipazione in Newco pari al 64% della Partecipazione CF, e
LTI sia titolare (direttamente o indirettamente) di una partecipazione in Newco pari al 36% della Partecipazione CF,
essendo inteso che (i) la predetta ripartizione rimarrà invariata anche al completamento dell’Offerta e fermo restando in ogni caso la possibilità per CF di sottoscrivere, ai termini e condizioni del Contratto di Compravendita e Co-investimento un ulteriore aumento di capitale; in tal caso – che comunque non potrà avvenire prima del completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF – la predetta ripartizione (64%-36%) della Partecipazione CF sarà adeguata di conseguenza, non dovendo comunque consentire una diluizione per LTI al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco; e (ii) fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, l’esercizio da parte di CF di tutti i diritti e/o le prerogative a disposizione della stessa ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento saranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione di CF, che potrà validamente deliberare con la presenza di tutti gli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori presenti alla riunione;
- alla Data del Primo Closing: (i) LTI, NP, Coinv, ISP e UC risolveranno per mutuo consenso il vigente patto parasociale su CF (il "Primo Patto CF") sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra NP, ISP, UC, Coinv e LTI e (ii) Coinv e LTI sottoscriveranno il Patto Parasociale Coinv / LTI.
Con la sottoscrizione del Restatement Coinv, le parti hanno convenuto che, entro o, al più tardi, alla Data del Primo Closing (in ogni caso con efficacia risolutivamente condizionata alla sottoscrizione, alla Data del Primo Closing, del Patto Parasociale CC) vengano perfezionate le seguenti attività e sottoscritti i documenti di seguito indicati:
(a) UC, ISP e NP sottoscriveranno un accordo di risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sottoscritto tra le medesime in vigore dalla data del 10 luglio 2014 in relazione a Coinv, CF, Pirelli e Prelios S.p.A. (il "Primo Patto Coinv");
(b) UC e ISP faranno sì che (a) l’amministratore designato congiuntamente dalle stesse nel consiglio di amministrazione di CF e (b) i 2 (due) amministratori designati da ciascuna di esse nel consiglio di amministrazione di Pirelli rassegnino le proprie dimissioni entro, e con efficacia dalla Data del Primo Closing;
(c) le parti sottoscriveranno il nuovo Patto Parasociale Coinv, nel testo allegato al Restatement Coinv, in sostituzione del Primo Patto Coinv.
*****
PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale Coinv riformula pertanto gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limitatamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate governance e di alcune procedure di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti coinvolte e riflessi nel Patto Parasociale CC e nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione detenuta da Coinv in Prelios S.p.A.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961,
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20 ("Prelios"), le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):
(i) UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 19.905.773.742,24 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
(ii) Manzoni S.r.l., con sede in Milano, Via Monte di Pietà 12, capitale sociale di Euro 8.285.457,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852240962, società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.724.861.778,88 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
(iii) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP").
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Sono oggetto del Patto Parasociale Coinv:
con riguardo a Coinv, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, che è detentuta come segue:
Soci di Coinv |
Percentuale di partecipazione in Coinv |
NP |
76% |
Manzoni |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
Ai sensi dell’Atto di Adesione ISP riconosce e accetta che costituisce condizione risolutiva del trasferimento a Manzoni della partecipazione in Coinv – effettuato tramite atto di conferimento stipulato in data 24 marzo 2015 da ISP e Manzoni (il "Conferimento") in virtù del quale, con effetto in pari data, ISP ha conferito a Manzoni, tra le altre, la partecipazione in Coinv – che Manzoni continui a essere un’Affiliata (come definita nel Primo Patto Coinv) di ISP dopo il perfezionamento del Conferimento, fermo restando che ISP rimarrà solidalmente responsabile con Manzoni per gli obblighi derivanti dal Primo Patto Coinv e dal Restatement Coinv.
Con riguardo a Camfin, fino al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione pari al 50% detenuta da Coinv. Successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF.
Con riguardo a Pirelli, la partecipazione detenuta, indirettamente, da Coinv, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, in Pirelli, a partire dalla Data del Primo Closing e successivamente alla conclusione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui all’Offerta.
Con riguardo a Prelios, la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Coinv
Regole generali di governance.
La governance di Coinv sarà in linea con le disposizioni del Patto Parasociale Coinv, che sono state altresì riflesse, nella massima misura possibile, nello statuto.
Oggetto Sociale.
L’oggetto sociale di Coinv consisterà, esclusivamente: (i) nella detenzione e la progressiva e tempestiva liquidazione degli altri attivi e passivi diversi dalla Partecipazione in CF (gli "Altri Attivi e Passivi") e (ii) nella detenzione e la gestione e la successiva dismissione della partecipazione in CF (la "Partecipazione CF"), che, successivamente alla liquidazione degli Altri Attivi e Passivi, costituirà l’unico asset di Coinv e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Coinv non dovrà compiere alcuna attività o operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione degli Altri Attivi e Passivi e alla detenzione, gestione e successiva dismissione della Partecipazione CF.
Consiglio di amministrazione di Coinv.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà composto da 6 (sei) amministratori, nominati come segue:
(i) NP avrà diritto di nominare 4 (quattro) amministratori, tra cui il presidente e l’amministratore delegato di Coinv; e
(ii) Manzoni e UC (congiuntamente, le "Banche") avranno diritto di nominare ciascuna 1 (un) amministratore.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del consiglio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii). I componenti del consiglio di amministrazione di Coinv, incluso il presidente, non percepiranno alcun compenso o emolumento, fatto salvo per il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Coinv.
Il collegio sindacale, che svolgerà la revisione legale dei conti, sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:
(a) NP avrà diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
(b) le Banche avranno diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo, che sarà il Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il collegio sindacale di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del collegio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii).
Poteri e deliberazioni da parte dei competenti organi sociali di Coinv.
Le Parti si sono impegnate a far sì che Coinv compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Coinv medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1. L’assemblea (a) straordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Coinv si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2. Le deliberazioni consiliari aventi a oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Coinv, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica fatta eccezione per qualsiasi atto di disposizione della partecipazione di CF in Newco o, a seconda del caso, Pirelli in virtù e per effetto dell’esercizio da parte di Coinv (e per il tramite di CF), a seconda del caso, (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC rispetto al quale il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica, senza pregiudizio, in ogni caso, per quanto previsto ai successivi punti (ix) e (xi):
(i) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo concernente la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF e/o qualunque operazione (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo) che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo, contratto o patto relativo alla Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF, inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede;
(ii) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (iii) che segue), da parte della Società per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) degli altri Altri Attivi e Passivi, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere dalla Società (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo), che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte della Società di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia, personale o reale, o impegni di indennizzo o manleva, fatta eccezione per le previsioni di cui ai contratti portanti il Finanziamento CF e il Finanziamento CAM 2012;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee straordinarie di CF aventi ad oggetto aumenti e riduzioni del capitale sociale di CF purché non siano richiesti dalla legge e/o necessari per finalità di rifinanziamento;
(ix) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" (scissione di Newco) di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC, restando peraltro inteso che in assenza di decisione da parte del consiglio di amministrazione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF di uno dei diritti sopra previsti, NP si impegna far sì che CF rinnovi il Patto Parasociale CC o non risolto lo stesso per mutuo consenso;
(x) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di avvalersi della facoltà di inviare a LTI una "CF Communication" ai sensi dell’Articolo 4.1, paragrafo (b), del Patto Parasociale CF e, per l’effetto, di acquistare da LTI l’intera partecipazione da questa detenuta in LTI Newco; e
(xi) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di cancellare, estinguere o comunque modificare (i) la "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero di votare a favore di qualsiasi altra modifica del Patto Parasociale CC che possa incidere, direttamente o indirettamente, sui diritti delle Banche;
mentre in tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (xi)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione di Coinv assuma le delibere di cui ai precedenti punti (i), (iv), (v), (ix), (x) e (xi), le Parti si impegnano a far sì che, in relazione alle predette questioni, gli amministratori designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF si conformino a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione di Coinv ai sensi di quanto precede.
Le Parti concordano sin d’ora di approvare, e si impegnano a far sì che i competenti organi sociali di Coinv e CF approvino, tutti i passaggi e le operazioni societarie necessari al perfezionamento (i) della Ristrutturazione della Partecipazione CF (ii) dell’Acquisizione Iniziale e (iii) dell’Offerta, ai termini e condizioni di cui all’Accordo di Restatement CF, all’Accordo di Compravendita e Co-investimento Patto Parasociale CC.
(4) Le Parti concordano che Coinv o, se del caso, CF avrà la facoltà di non esercitare, a seconda del caso, (i) la "Put Option" ai sensi dell’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" ai sensi dell’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC qualora il Finanziamento CF sia stato nel frattempo interamente rimborsato in conformità ai suoi termini e condizioni.
(5) Le Parti concordano che qualora gli investitori da selezionare da parte di Coinv quali acquirenti delle "Disposable Newco Stake" di CNCR ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 5.4 del Patto Parasociale CC fossero banche o istituzioni finanziarie, essi dovranno essere di gradimento delle Banche, gradimento che non sarà irragionevolmente negato.
Governance di CF.
Fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF continueranno ad applicarsi i principi e le regole di governance del Primo Patto CF e, per l’effetto, le Banche avranno diritto di designare congiuntamente un amministratore e il sindaco effettivo del Collegio Sindacale di CF che, ai sensi del Primo Patto CF, deve essere designato da Coinv. A partire dalla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF (i) la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di CF rifletterà esattamente quella di Coinv di cui ai punti precedenti e (ii) le deliberazioni degli organi di CF saranno validamente adottate in conformità ai principi e regole di cui ai punti precedenti.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Coinv per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento dell’Offerta (il "Periodo di Lock-up"). Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’"Offerente"), per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Diritto di Put in favore delle Banche.
Nell’ipotesi in cui si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, in tutto o in parte, ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il "Diritto di Exit"), NP avrà il diritto di recapitare alle Banche e al Consiglio di Amministrazione di Coinv, entro un mese dal verificarsi dei suddetti presupposti per l’esercizio del Diritto di Exit (il "Periodo di Comunicazione"), una comunicazione scritta (la "Comunicazione") con cui NP comunica alle Banche se intende attivare il Diritti di Exit attraverso l’esercizio della sopraindicata "Put Option" ovvero del diritto di richiedere la sopraindicata "Newco Demerger". Qualora (i) allo scadere del Periodo di Invio della Comunicazione, NP non abbia inviato la Comunicazione, ovvero (ii) nella Comunicazione, NP abbia rappresentato di non voler esercitare il Diritto di Exit , in tal caso ciascuna delle Banche avrà il diritto di vendere a NP, e NP avrà l’obbligo di acquistare, la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (ciascun diritto di vendita, il "Diritto di Put"), da esercitarsi nei termini di seguito indicati:
(i) ciascuna Banca potrà esercitare il Diritto di Put sulla propria partecipazione in Coinv, per intero e in unica soluzione per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla ricezione della Comunicazione ovvero, in mancanza della stessa, dalla scadenza del Periodo di Invio della Comunicazione (il "Periodo di Esercizio della Put");
(ii) l’esercizio del Diritto di Put potrà essere effettuato mediante comunicazione spedita all’altra Parte, (la "Comunicazione di Esercizio"); la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Put avrà l’effetto di concludere un contratto di compravendita tra NP e la relativa Banca fermo restando che il trasferimento della titolarità della partecipazione della Banca a NP ed il contestuale pagamento del corrispettivo avverrà entro un periodo da concordare successivo al completamento della scissione di cui al punto (iii) che segue ovvero, per l’ipotesi in cui in Coinv non siano presenti, in tutto o anche solo in parte, gli Altri Attivi e Passivi entro un periodo da concordare successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Esercizio;
(iii) per l’ipotesi in cui siano ancora presenti in Coinv gli Altri Attivi e Passivi, con l’invio della Comunicazione di Esercizio ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna parte della rispettiva, proporzionale, porzione di Altri Attivi e Passivi e del relativo indebitamento di Coinv, da perfezionarsi entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
(iv) il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari a:
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia de-listata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) prezzo di esercizio della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e CF e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF e
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia una società quotata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) valore di mercato delle azioni Pirelli indirettamente detenute (da calcolarsi con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono l’invio della Comunicazione di Esercizio) e delle altre attività di Coinv e CF e (ii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF.
Diritto di Call a favore di NP
Qualora si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte delle Banche del Diritto di Put, entro 6 mesi dalla scadenza del Periodo di Esercizio della Put NP avrà il diritto di acquistare da ciascuna Banca la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (il "Diritto di Call"). Il corrispettivo per il trasferimento a NP della partecipazione detenuta da ciascuna delle Banche in Coinv sarà pari al valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) "CNRC Call Exercise Price" di cui all’Articolo 7.3(iii) del Patto Parasociale CC (senza applicazione del cap pari al 110% del "Put Option Price" ivi previsto), (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e di CF e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF.
Anti-embarassement.
Nell’ipotesi in cui, entro 12 mesi dalla data in cui si sia perfezionato il trasferimento da parte di una Banca a favore di NP della propria partecipazione (la "Partecipazione Rilevante") per effetto dell’esercizio da parte di tale Banca del Diritto di Put e/o del Diritto di Call da parte di NP e
(a) NP abbia trasferito ad un soggetto terzo tutta o parte della propria partecipazione in Coinv; ovvero
(b) CNRC abbia esercitato la "CNRC Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC nei confronti di uno dei "Class B Shareholders" di Newco successivamente all’esercizio del Diritto di Put da parte di ciascuna delle Banche; ovvero
(c) si sia verificata una qualsiasi altra ipotesi di Trasferimento, diretto o indiretto, delle partecipazioni in Newco, Holdco, Bidco o Pirelli; ovvero
(d) sia avvenuto il re-listing delle azioni di Newco, Holdco, Bidco o Pirelli tramite una "initial public offer - IPO"; ovvero
(e) sia stato effettuato un conferimento in natura delle azioni di Pirelli e/o di Newco;
(f) sia stata realizzata una fusione tra Pirelli (o Newco) e una società terza; ovvero
(g) sia stato concluso un qualsiasi accordo per la realizzazione di una qualsiasi delle suddette operazioni;
NP sarà tenuta a corrispondere a tale Banca un importo aggiuntivo pari alla differenza positiva tra (x) il corrispettivo che la Banca avrebbe realizzato ad esito dell’esercizio dell’Opzione Put o per effetto dell’esercizio dell’Opzione Call applicando alla vendita della propria partecipazione il maggiore prezzo unitario e (y) il corrispettivo unitario effettivamente percepito dalla Banca per la vendita della propria partecipazione, moltiplicata per il numero di azioni trasferite.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Nell’ipotesi in cui – ad esito (a) dell’esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) dell’esercizio da parte di CF del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC – CF riceva un pagamento di corrispettivo in denaro e/o, a seconda del caso, azioni di Target, in conformità con i termini e condizioni di cui al Patto Parasociale CC, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Coinv invii (e tutte le Parti si impegnano in tal caso a far sì che Coinv senza eccezione alcuna invii) a CF, a seconda dei casi, la c.d. "Dissolution Notice" o la c.d. "Demerger Notice", ai termini e secondo le modalità di cui allo statuto di CF, dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, allo scioglimento e messa in liquidazione di CF ovvero alla scissione di CF, da attuarsi secondo i principi indicati nel Patto Parasociale su CF e nello statuto di CF.
Disinvestimento da Coinv
(a) Qualora, all’esito (a) dell’esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) di qualsiasi altro "evento di liquidità", Coinv riceva proventi in denaro in luogo della partecipazione in Newco, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta ricezione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "Comunicazione di Scioglimento"). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento costituisce una causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 2484, paragrafo 1, n. 7, del Codice Civile.
(b) Qualora invece all’esito dell’eventuale esercizio del diritto di richiedere il "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero all’esito della procedura di re-listing di cui all’Articolo 6.1 del Patto Parasociale CC, in forza delle quali siano assegnati a Coinv una quota di Azioni Target ed eventualmente dell’indebitamento di Newco, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Target e dell’indebitamento di Coinv e/o di CF (la "Procedura di Scissione"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Coinv implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale sarà sottoscritto ed entrerà in vigore alla Data del Primo Closing e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario dalla predetta data, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di due anni (il termine iniziale e l’eventuale termine aggiuntivo, congiuntamente, il "Termine"), salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza del relativo Termine.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli o su Prelios.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF") contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Non sono previsti organi del patto.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 marzo 2015. L’Atto di Adesione è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 20 aprile 2015 (N. PRA/90362/2015CMIAUTO).
21 aprile 2015
[PA.7.15.2]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Si riporta di seguito l’estratto dell’Accordo Fenice aggiornato per tener conto del rinnovo, intervenuto per mancata disdetta dei Soci Creditori entro il 31 luglio 2015, delle pattuizioni contenute nell’Accordo Fenice relative: (i) al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up detenute dai Soci Creditori; e (ii) ai diritti di Tag-Along esercitabili dai Soci Creditori nel caso in cui Fenice intenda avviare una Procedura di Vendita delle Azioni B da essa detenute. Nel presente estratto è indicata in corsivo la parte relativa alla durata dell’Accordo Fenice che viene aggiornata al fine di riflettere quanto sopra (oltre ai dati aggiornati relativi al capitale sociale di Prelios).
Si rende altresì noto che, in data 29 luglio 2015, i Soci Creditori hanno esercitato il diritto di acquistare l’intera quota detenuta da Feidos 11 in Fenice ai sensi del diritto di riscatto previsto dallo statuto Fenice e dell’opzione di acquisto prevista dall’Accordo Fenice. L’esecuzione del trasferimento dovrà avvenire in data 3 settembre 2015. Come previsto dall’Accordo Fenice, al completamento di tale cessione, Feidos 11 cesserà di essere parte dell’Accordo Fenice stesso (che continuerà ad essere efficace tra i Soci Creditori). Alla data del presente aggiornamento, fermo restando quanto sopra indicato in relazione al rinnovo dell’Accordo Fenice e alla cessione della quota di Feidos 11 in Fenice, non sono state pattuite modificazioni all’Accordo Fenice.
I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") (i Soci Creditori e Feidos 11, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015) (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione"). Termini e condizioni dell’Operazione sono stabiliti da un accordo per la rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios (l’"Accordo di Rimodulazione del Debito") stipulato in data 7 maggio 2013 tra Prelios e i propri creditori finanziari rappresentati da Pirelli e un pool di banche finanziatrici (composto da Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop.p.A.) (le "Banche Finanziatrici" e, unitamente a Pirelli, i "Creditori Finanziari"). (Per una più ampia illustrazione dell’Operazione, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico da parte di Prelios e, in particolare, alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all’assemblea straordinaria di Prelios dell’8 maggio 2013, nonché al Prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione di azioni ordinarie Prelios pubblicato dalla stessa Prelios mediante deposito presso Consob in data 18 luglio 2013).
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli Aderenti nell’ambito dell’Operazione.
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" (l’"Accordo di Investimento") da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione. L’Accordo di Investimento, a sua volta, è stato stipulato dagli Aderenti in attuazione di un "Term Sheet" da essi sottoscritto in data 27 marzo 2013 in relazione al quale, per quanto occorrer possa, sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 122 TUF e 129 e ss. del Regolamento Emittenti, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul Sole24Ore in data 30 marzo 2013.
Si ricorda altresì che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) il 31 luglio 2013 Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2013, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (l’"Aumento di Capitale Riservato");
(ii) in data 26 agosto 2013 è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, nonché dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). Al 26 agosto 2013, pertanto, il nuovo capitale sociale di Prelios risultava pari a €189.896.923,40 (interamente sottoscritto e versato) ed è rappresentato da complessive n. 394.793.383 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B. Nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione, anche in attuazione degli impegni di garanzia di sottoscrizione della parte inoptata, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 80.429.106 Azioni Ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a €47.879.446,80;
(iii) sempre in data 26 agosto 2013, in esecuzione dell’emissione del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali €233.534.000,00 (gli "Strumenti Convertendi"), con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi €258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie destinate a essere ripartite tra i Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori) per una quota pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche A Convertendo"); e (b) in Azioni B destinate a essere sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche B Convertendo"). In attuazione degli impegni di sottoscrizione del Convertendo (variabili in funzione dell’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione) assunti dai Creditori Finanziari, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 191.197 Strumenti Convertendi per un controvalore complessivo pari a €191.197.000;
(iv) in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutti i n. 233.534 Strumenti Convertendi (Tranche A Convertendo e Tranche B Convertendo) in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è perfezionata in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori), con conseguente incremento del capitale sociale complessivamente sottoscritto e versato di Prelios alla data del 14 aprile 2014 a complessivi €426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B. Con particolare riferimento alla posizione dei Soci Creditori, sempre per effetto di tale conversione obbligatoria anticipata del Convertendo, sono state complessivamente assegnate: (i) n. 171.174.318 Azioni Ordinarie ai Soci Creditori e (b) n. 93.390.705 Azioni B a Pirelli;
(v) in data 30 giugno 2014, in attuazione dell’Accordo Fenice, Pirelli ha conferito a Fenice, con efficacia in pari data, tutte le n. 93.390.705 Azioni B che la stessa Pirelli aveva precedentemente sottoscritto in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo. A seguito di tale conferimento, Pirelli non possiede più alcuna Azione B.
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €41.885.033,59 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, capitale sociale €49.225.067,95 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Feidos 11 | 15,92 |
15,92 |
Intesa | 6,49 |
6,49 |
Unicredit | 15,03 |
15,03 |
Pirelli | 62,56 |
62,56 |
Totale | 100 |
100 |
* Le Quote Fenice sopra indicate sono aggiornate al 1 agosto 2015 e rappresentano le partecipazioni degli Aderenti in Fenice (anche in seguito all’esecuzione del conferimento in Fenice delle n. 93.390.705 Azioni B precedentemente sottoscritte da Pirelli in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo) (v. supra premessa (v)) .
(ii) n. 210.988.201 Azioni B detenute da Fenice che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 1 agosto 2015 e il 29,39% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data (tenuto conto, quindi, dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale in Opzione nonché dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi);
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dai Soci Creditori nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 1 agosto 2015, tenuto conto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione e dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 33.226.035 |
6,55% |
4,63% |
13,16% |
Unicredit | 71.074.865 |
14,02% |
9,90% |
28,16% |
Pirelli | 148.127.621 |
29,22% |
20,63% |
58,68% |
Totale | 252.428.521 |
49,79% |
35,16% |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
Si precisa che, nell’ambito delle Azioni Ordinarie complessivamente detenute dai Soci Creditori come indicato nella tabella precedente: (a) le Azioni Ordinarie ricevute dai Soci Creditori in seguito all’integrale conversione del Convertendo (le "Azioni A Soggette a Lock-up") sono assoggettate ai vincoli di lock-up meglio descritti infra al §3.1, mentre (b) le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori detenevano prima della integrale conversione del Convertendo potranno essere liberamente trasferite dagli Aderenti (le "Azioni A Trasferibili"), fermo restando in entrambi i casi i diritti di co-vendita e trascinamento descritti infra al §§3.2 e 4.3. La seguente tabella indica le Azioni A Soggette a Lock-up e le Azioni A Trasferibili detenute da ciascun Aderente alla data del 1 agosto 2015, con l’avvertenza che il dato relativo al possesso delle Azioni A Trasferibili sarà suscettibile di variazione durante il periodo di efficacia dell’Accordo Fenice per effetto di eventuali trasferimenti.
Aderente |
Azioni A Trasferibili |
Azioni A Soggette a Lock-up |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale votante di Prelios* |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale votante di Prelios* |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale economico di Prelios** |
Intesa | 15.355.163 |
17.870.872 |
3,03% |
2,14% |
3,52% |
2,49% |
Unicredit | 29.687.501 |
41.387.364 |
5,85% |
4,13% |
8,16% |
5,76% |
Pirelli | 36.211.539 |
111.916.082 |
7,14% |
5,04% |
22,08% |
15,59% |
Totale | 81.254.203 |
171.174.318 |
16,02% |
11,31% |
33,76% |
23,84% |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Lock-up Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo
Per la durata specificata al successivo §6, i Soci Creditori non potranno trasferire ad alcun titolo le Azioni Prelios emesse da Prelios in esecuzione dell’Aumento di Capitale Convertendo, fatta eccezione per i trasferimenti qui di seguito descritti.
Le Azioni A Soggette a Lock-up potranno essere trasferite in ogni momento, in tutto o in parte, tra i Soci Creditori, nonché in favore di Affiliate dei Soci Creditori, a condizione che:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte) e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e obblighi della parte trasferente ai sensi dell’Accordo Fenice;
(ii) la parte trasferente resti solidalmente responsabile con il trasferitario per l’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi dell’Accordo Fenice; e
(iii) la parte trasferente assuma nei confronti delle altre parti l’impegno a riacquistare le partecipazioni in Fenice e/o, a seconda dei casi, le Azioni A Soggette a Lock-up oggetto del trasferimento nel caso in cui il trasferitario perda la qualità di Affiliata della parte Trasferente,
restando inteso che le previsioni di cui ai sub-paragrafi (ii) e (iii) non si applicheranno in caso di trasferimento effettuato da un Socio Creditore ad un altro Socio Creditore e che, nel caso di trasferimento da un Socio Creditore ad Affiliata di altro Socio Creditore, la responsabilità solidale di cui al precedente sub-paragrafo (ii), sarà assunta dal Socio Creditore al cui gruppo appartiene l’Affiliata trasferitaria.
Non sono soggette ad alcuna delle limitazioni sopra illustrate e, pertanto, saranno liberamente trasferibili in ogni momento: (i) tutte le Azioni Prelios che i Soci Creditori detengono per effetto della sottoscrizione dell’Aumento in Opzione (e quindi le Azioni A Trasferibili indicate supra §2); (ii) qualsiasi altra Azione Prelios (o diritto o strumento finanziario emesso da Prelios) diverse dalle Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo che in futuro i Soci Creditori dovessero detenere a qualunque titolo, fatti salvi, sia i diritti di trascinamento (Drag-Along) e co-vendita (Tag-Along) di seguito descritti (v. infra §§3.2 e 4.3); e (iii) le n. 2.535.561 Azioni Ordinarie già conferite da Intesa al patto parasociale relativo a Prelios, stipulato tra la stessa Intesa, Camfin S.p.A. e il Sig. Massimo Moratti in data 20 settembre 2013 e consensualmente risolto con effetto dal 31 ottobre 2013, nonché le ulteriori Azioni Ordinarie che Intesa dovesse acquisire a fronte dell’esercizio dei diritti spettanti alle predette n. 2.535.561 Azioni Ordinarie (le "Azioni di Intesa Preesistenti").
Per completezza, si ricorda che tutti i soggetti coinvolti nell’Operazione (ivi inclusi gli Aderenti e Fenice) hanno assunto impegni, tra l’altro e salvo alcune ipotesi consentite, a non acquistare Azioni Prelios o strumenti che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare Azioni Prelios come prescritto dai provvedimenti Consob relativi all’esenzione OPA motivati ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del TUF e adottati con le Delibere n. 18565 del 31 maggio 2013 e n. 18607 del 9 luglio 2013 (rispettivamente pubblicate in data 31 maggio 2013 e 15 luglio 2013).
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Socio Creditore o Creditore Finanziario, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Socio Creditore e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Socio Creditore, restando inteso che per Pirelli e Feidos 11 si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per le Banche Finanziatrici si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
3.2 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita infra §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2 e le Azioni di Intesa Preesistenti) da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti infra §4.2) nell’ambito della Procedura di Vendita.
Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente.
Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios offerte al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici, e da Camfin S.p.A., in virtù di separati accordi di co-vendita conclusi con la stessa Fenice (al riguardo, v. infra §4.2).
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
L’Accordo Fenice prevede che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie Quote Fenice per un periodo di 2 anni dalla Data di Sottoscrizione. In seguito alla scadenza di tale periodo: (i) gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di trasferimenti delle Quote Fenice (fatta eccezione per i trasferimenti a Soci Creditori o loro Affiliate effettuati a condizioni analoghe a quanto indicato supra §3.1(a)-(b)); (ii) i Soci Creditori potranno trasferire a terzi le proprie Quote Fenice solo ove il trasferitario acquisti anche tutte le Azioni Prelios derivanti dalla Conversione del Convertendo (incluse le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2) e le ulteriori Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro del trasferitario in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall’Accordo Fenice; e (iii) ove Feidos 11 dovesse trasferire le proprie Quote Fenice a soggetti non di gradimento dei Soci Creditori, fermo il diritto di prelazione degli Aderenti, Feidos 11 perderà alcuni diritti particolari in relazione alla distribuzione degli utili e all’amministrazione di Fenice previsti dallo statuto e dell’Accordo Fenice.
4.2 Procedura di vendita
A decorrere dal quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione di Fenice (il "Presidente di Fenice"), nominato su designazione di Feidos 11, potrà avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") che avrà ad oggetto congiuntamente:
(a) le Azioni B detenute da Fenice a tale data;
(b) nell’ipotesi in cui, per effetto di eventuali nuovi aumenti di capitale di Prelios aventi specifiche caratteristiche indicate nell’Accordo Fenice, Fenice riduca la sua partecipazione in Prelios al di sotto della soglia del 27% del capitale sociale, un numero complessivo di Azioni A Soggette a Lock-up possedute a tale data dai Soci Creditori tale da costituire (direttamente e/o a seguito di conversione) un numero di Azioni Prelios che rappresenta, unitamente alle Azioni Prelios già detenute da Fenice a tale data, una partecipazione almeno pari al 27% del capitale di Prelios (i "Diritti Ulteriori" e, unitamente alle Azioni B di cui sub (i), il "Pacchetto in Cessione"); nonché
(c) le Azioni Prelios (ivi incluse le Azioni A Soggette a Lock-up) detenute a tale data dai Soci Creditori in relazione ai quali dovessero essere esercitati i diritti di Drag Along o Tag-Along previsti dall’Accordo Fenice, così come le Azioni Prelios detenute a tale data dalle altre Banche Finanziatrici e da Camfin S.p.A., che dovessero essere oggetto di diritti di co-vendita (tag-along) ai sensi di separati accordi stipulati con Fenice che sono stati oggetto degli adempimenti ex art. 122 TUF nei termini di legge (gli "Altri Strumenti").
Ove la Procedura di Vendita non fosse avviata dal Presidente di Fenice nel quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, a decorrere dal quinto anno successivo alla Data di Sottoscrizione ciascun Aderente avrà diritto di richiedere che la medesima Procedura di Vendita sia avviata.
La Procedura di Vendita sarà condotta secondo i termini e condizioni indicati nell’Accordo Fenice nella forma di un’asta competitiva ispirata ai criteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei partecipanti in conformità alle migliori prassi di mercato in operazioni analoghe.
Qualora una prima Procedura di Vendita si concluda senza esito, una seconda Procedura di Vendita sarà ripetuta, con le medesime modalità, trascorsi non meno di dodici mesi dalla inutile conclusione della prima Procedura di Vendita. Qualora anche la seconda Procedura di Vendita si concluda senza esito, ciascuno degli Aderenti avrà diritto di chiedere che sia posta in essere una scissione non proporzionale di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, un’assegnazione dei Diritti Ulteriori, con modalità tali da far sì che ciascun Aderente risulti titolare del 100% di una società scissa a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios, di una quota proporzionale delle attività e passività di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, dei Diritti Ulteriori, tali da rispettare un’allocazione conforme a criteri di ripartizione preferenziale previsti nell’Accordo Fenice e nello statuto della stessa Fenice.
4.3 Diritti di trascinamento
In caso di Procedura di Vendita (a fronte dei diritti di Tag-Along descritti supra §3.2) Fenice ha un diritto di trascinamento su tutte le Azioni Prelios (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2) detenute dai Soci Creditori alla data di avvio della Procedura di Vendita (fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti) (il "Drag-Along").
Il Presidente di Fenice avrà diritto di esercitare il Drag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita, restando inteso che tale diritto potrà essere esercitato solo ove abbia oggetto congiuntamente tutti i Diritti Ulteriori e tutte le Azioni Prelios complessivamente detenuti dai Soci Creditori a tale data (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2, ma fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti (le "Partecipazioni Oggetto di Drag"). In caso di esercizio del Drag-Along, i Soci Creditori saranno obbligati a trasferire le Partecipazioni Oggetto di Drag al terzo acquirente unitamente al Pacchetto in Cessione e Fenice sarà obbligata a far sì che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Drag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori dagli stessi detenuti, nell’ambito della Procedura di Vendita.
4.4 Exit Anticipata
La Procedura di Vendita potrà essere avviata da Feidos 11 anche prima del quarto anniversario della Data di Sottoscrizione (la "Procedura di Exit Anticipata") qualora:
A) si verifichi, tra l’altro, una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) vengano revocati dalla carica di vice-presidente e amministratore delegato di Prelios, rispettivamente, l’Ing. Caputi e il Dott. Sergio Iasi (i "Key Managers"), nonché il Presidente di Fenice (e/o i soggetti che siano nominati in loro sostituzione), salve le Cause di Esclusione di seguito indicate;
(ii) in caso di cessazione per qualsiasi causa di alcuno dei Key Managers e/o del Presidente di Fenice (o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione), non venga nominata in loro sostituzione una persona designata da Feidos 11, o alla persona designata da Feidos 11 non vengano attribuite le deleghe che risultano conferite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione e/o a detta persona siano attribuiti compensi inferiori di oltre un decimo ai compensi che risultano attribuiti ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione (come di tempo in tempo modificati di comune accordo tra gli Aderenti), salvo modifiche ragionevolmente riconducibili alle caratteristiche del sostituto, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios, con la sola esclusione del caso in cui i fatti sopra elencati conseguano a Cause di Esclusione relative all’Ing. Massimo Caputi;
(iii) le deleghe o le attribuzioni di alcuno dei Key Managers o del Presidente di Fenice (e/o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione) siano modificate in senso restrittivo rispetto alle deleghe attribuite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione o ai poteri del Presidente di Fenice previsti dall’Accordo Fenice (come di tempo in tempo modificate di comune accordo), ovvero siano ridotti i compensi fissi dei Key Managers o i compensi variabili degli stessi che saranno definiti dal consiglio di amministrazione di Prelios (e modificabili o adeguabili a target oggetto di determinazione periodica durante la carica) entro il 31 dicembre 2013, salvo che detta riduzione sia ragionevolmente riconducibile alla miglior prassi delle società quotate, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios;
(iv) sia illegittimamente impedito al Presidente di Fenice l’esercizio dei poteri individuali riconosciuti dall’Accordo Fenice;
(v) sia impedito ai Key Managers l’esercizio delle deleghe loro attribuite;
(vi) uno o più Soci Creditori abbiano inviato una comunicazione di disdetta dell’Accordo Fenice;
(vii) uno o più Soci Creditori non abbiano adempiuto agli impegni di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da essi assunti nell’Accordo di Rimodulazione del Debito e, in conseguenza di tale circostanza, sia venuta meno l’efficacia dell’Accordo di Rimodulazione del Debito stesso.
B) non prima del 15 luglio 2015, si verifichi una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) una stessa proposta di delibera, avente ad oggetto l’approvazione di (a) un’operazione prevista dal piano industriale o dal budget di Prelios (inclusi gli aumenti di capitale ivi previsti), o (b) altra operazione di carattere industriale di valore o di impatto economico superiore a Euro 10 (dieci) milioni (e con esclusione, a titolo esemplificativo, delle proposte di aumento di capitale sociale diverse da quelle di cui al precedente punto (a)), sia presentata dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) e non sia approvata dagli organi deliberanti di Prelios, in almeno due adunanze consecutive, che si siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(ii) non si addivenga all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Prelios del piano industriale e/o del budget della società proposto dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) in almeno due adunanze consecutive, che siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(iii) non vengano approvati dall’assemblea di Prelios e/o non siano integralmente liberati uno o più aumenti di capitale approvati dagli organi deliberanti di Prelios che siano finalizzati a sopperire ad esigenze di cassa della società (diversi dall’Aumento Prelios Convertendo e da quegli aumenti, o porzione di aumenti, che siano finalizzati a fornire a Prelios risorse destinate specificamente all’effettuazione di nuovi investimenti).
Ai fini di quanto sopra, sono "Cause di Esclusione" le ipotesi di revoca del Key Managers conseguenti a condotte che costituiscano: (i) grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ.; (ii) grave violazione di obblighi di legge o di statuto che siano rilevanti ai fini dall’art. 2392 cod. civ.; e/o (iii) illecito penale doloso.
In caso di avvio di una Procedura di Exit Anticipata, Feidos 11 avrà diritto di vendere ai Soci Creditori, i quali a loro volta avranno diritto di acquistare, l’intera partecipazione detenuta a tale data da Feidos 11 in Fenice a termini e condizioni previsti nell’Accordo Fenice.
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa. Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. L’invio di una disdetta non farà venir meno l’obbligo degli Aderenti o di Fenice di adempiere alle proprie obbligazioni relative a una Procedura di Vendita che dovesse essere in corso di esecuzione a tale data e, qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di soci di Fenice titolari di una partecipazione in Fenice inferiore al 10%, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede.
In deroga al paragrafo precedente, sia gli impegni dei Soci Creditori relativi al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up (v. supra §3.1), sia i diritti e obblighi relativi al Tag-Along (v. supra §3.2), hanno efficacia sino al 31 luglio 2016 e, per effetto della mancata disdetta da parte dei Soci Creditori entro il termine del 31 luglio 2015, s’intendono prorogati per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2019, data nella quale tali disposizioni si rinnoveranno di tre anni in tre anni, salvo disdetta comunicata dai Soci Creditori con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
La cessione o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013. Le modifiche dell’Accordo Fenice concordate in data 29 gennaio 2015 sono state ivi depositate in data 3 febbraio 2015. Gli aggiornamenti derivanti dal rinnovo delle pattuizioni relative al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up (v. supra §3.1) e ai diritti di Tag-Along (v. supra §3.2) sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2015.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com..
5 agosto 2015
[PR.4.15.2]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Si riporta di seguito l’estratto dell’Accordo Fenice aggiornato per tener conto della cessione in data 3 settembre 2015 dell’intera quota detenuta da Feidos 11 in Fenice a Pirelli, Unicredit e Intesa in proporzione tra loro secondo quanto stabilito dal diritto di riscatto previsto dallo statuto Fenice e dall’opzione di acquisto prevista dall’Accordo Fenice (l’obbligo di perfezionare tale cessione è stato già indicato nell’estratto pubblicato in data 5 agosto 2015 su "IlSole24Ore" ai sensi dell’art. 129 Regolamento Emittenti e nella precedente versione del presente estratto resa disponibile sul sito internet di Prelios in pari data ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti).
Per effetto di tale cessione, Feidos 11 ha cessato di essere parte della compagine sociale di Fenice e dell’Accordo Fenice, che continua invece ad essere efficace tra i Soci Creditori.
Nel presente estratto sono indicate in corsivo le parti delle premesse che danno atto della cessione della quota di Feidos 11 in Fenice, nonché i dati aggiornati relativi agli Aderenti all’Accordo Fenice e alle rispettive partecipazioni al capitale sociale della stessa Fenice (v. infra §2). Le parti descrittive dell’Accordo Fenice che si riferiscono a Feidos 11 o presuppongono la partecipazione della stessa non trovano più applicazione.
I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori" o gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015) (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti e da Feidos 11 per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione"). Termini e condizioni dell’Operazione sono stabiliti da un accordo per la rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios (l’"Accordo di Rimodulazione del Debito") stipulato in data 7 maggio 2013 tra Prelios e i propri creditori finanziari rappresentati da Pirelli e un pool di banche finanziatrici (composto da Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop.p.A.) (le "Banche Finanziatrici" e, unitamente a Pirelli, i "Creditori Finanziari"). (Per una più ampia illustrazione dell’Operazione, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico da parte di Prelios e, in particolare, alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all’assemblea straordinaria di Prelios dell’8 maggio 2013, nonché al Prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione di azioni ordinarie Prelios pubblicato dalla stessa Prelios mediante deposito presso Consob in data 18 luglio 2013).
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli Aderenti nell’ambito dell’Operazione.
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti e da Feidos 11 in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" (l’"Accordo di Investimento") da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione. L’Accordo di Investimento, a sua volta, è stato stipulato dagli Aderenti e da Feidos 11 in attuazione di un "Term Sheet" da essi sottoscritto in data 27 marzo 2013 in relazione al quale, per quanto occorrer possa, sono stati effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 122 TUF e 129 e ss. del Regolamento Emittenti, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul Sole24Ore in data 30 marzo 2013.
Si ricorda altresì che, nell’ambito dell’Operazione:
(i) il 31 luglio 2013 Fenice ha sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2013, a pagamento e inscindibile, per un importo complessivo di €70.005.789,37, riservato alla stessa Fenice e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente emissione da parte di Prelios, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, di n. 117.597.496 azioni di categoria B (le "Azioni B") prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (l’"Aumento di Capitale Riservato");
(ii) in data 26 agosto 2013 è stata depositata al registro delle imprese l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, nonché dell’aumento del capitale sociale di Prelios, a pagamento e scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013, offerto in opzione a tutti gli azionisti di Prelios ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che ha dato luogo all’emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e, unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios"), ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a €0,5953, per un importo complessivo di tale aumento di capitale pari a €115.009.511,53 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). Al 26 agosto 2013, pertanto, il nuovo capitale sociale di Prelios risultava pari a €189.896.923,40 (interamente sottoscritto e versato) ed è rappresentato da complessive n. 394.793.383 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B. Nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione, anche in attuazione degli impegni di garanzia di sottoscrizione della parte inoptata, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 80.429.106 Azioni Ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a €47.879.446,80;
(iii) sempre in data 26 agosto 2013, in esecuzione dell’emissione del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in Azioni Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"), sono state emesse n. 233.534 obbligazioni con conversione obbligatoria per un controvalore complessivo pari a nominali €233.534.000,00 (gli "Strumenti Convertendi"), con conseguente aumento di capitale di Prelios deliberato a servizio della conversione, in via scindibile, per massimi €258.401.789,44, mediante emissione di massime n. 434.069.863 Azioni Ordinarie e massime n. 125.446.190 Azioni B (l’"Aumento Prelios Convertendo"). In particolare, il Convertendo aveva durata sino al 31 dicembre 2019 (eventualmente prorogabile per altri 3 anni), maturava interessi capitalizzati a un tasso pari all’1% e, salvo opzione di rimborso in denaro a discrezione di Prelios, doveva essere rimborsato (alla scadenza o, al verificarsi di determinate condizioni, in via anticipata), mediante conversione automatica: (a) in Azioni Ordinarie destinate a essere ripartite tra i Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori) per una quota pari a circa il 71,1% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche A Convertendo"); e (b) in Azioni B destinate a essere sottoscritte da Pirelli per una quota pari a circa il 28,9% del controvalore complessivo del Convertendo (la "Tranche B Convertendo"). In attuazione degli impegni di sottoscrizione del Convertendo (variabili in funzione dell’esito dell’Aumento di Capitale in Opzione) assunti dai Creditori Finanziari, i Soci Creditori hanno complessivamente sottoscritto n. 191.197 Strumenti Convertendi per un controvalore complessivo pari a €191.197.000;
(iv) in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato obbligatorio mediante conversione del Convertendo e, conseguentemente, ha approvato la conversione integrale di tutti i n. 233.534 Strumenti Convertendi (Tranche A Convertendo e Tranche B Convertendo) in Azioni Prelios. Più precisamente, per effetto di tale conversione, che si è perfezionata in data 14 aprile 2014, tenuto conto degli interessi maturati e degli aggiustamenti, sono state emesse n. 229.757.292 Azioni Ordinarie e n. 93.390.705 Azioni B che sono state assegnate in conversione ai Creditori Finanziari di Prelios (inclusi i Soci Creditori), con conseguente incremento del capitale sociale complessivamente sottoscritto e versato di Prelios alla data del 14 aprile 2014 a complessivi €426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B. Con particolare riferimento alla posizione dei Soci Creditori, sempre per effetto di tale conversione obbligatoria anticipata del Convertendo, sono state complessivamente assegnate: (i) n. 171.174.318 Azioni Ordinarie ai Soci Creditori e (b) n. 93.390.705 Azioni B a Pirelli;
(v) in data 30 giugno 2014, in attuazione dell’Accordo Fenice, Pirelli ha conferito a Fenice, con efficacia in pari data, tutte le n. 93.390.705 Azioni B che la stessa Pirelli aveva precedentemente sottoscritto in seguito alla conversione della Tranche B Convertendo. A seguito di tale conferimento, Pirelli non possiede più alcuna Azione B;
(vi) con atto in data 3 settembre 2015, Feidos 11 ha ceduto l’intera quota da essa detenuta in Fenice pari a circa il 15,92% del capitale sociale: (i) a Pirelli per una porzione di quota pari a circa il 7,32% del capitale sociale di Fenice; (ii) a Unicredit per una porzione di quota pari a circa il 6,01% del capitale sociale di Fenice; e (iii) a Intesa per una porzione di quota pari a circa il 2,59% del capitale sociale di Fenice.
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €41.885.033,59 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, capitale sociale €49.225.067,95 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Intesa | 9,08 |
9,08 |
Unicredit | 21,04 |
21,04 |
Pirelli | 69,88 |
69,88 |
Totale | 100 |
100 |
* Le Quote Fenice sopra indicate sono aggiornate al 3 settembre 2015 e rappresentano le partecipazioni degli Aderenti in Fenice (anche in seguito alla cessione in data 3 settembre 2015 della intera quota in precedenza detenuta da Feidos 11 in Fenice (v. supra nelle premesse).
(ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione) detenute da Fenice che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 3 settembre 2015 e il 29,39% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data (tenuto conto, quindi, dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale in Opzione nonché dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi);
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dai Soci Creditori nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 3 settembre 2015, tenuto conto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione e dell’integrale conversione anticipata degli Strumenti Convertendi, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 33.226.035 |
6,55% |
4,63% |
13,16% |
Unicredit | 71.074.865 |
14,02% |
9,90% |
28,16% |
Pirelli | 148.127.621 |
29,22% |
20,63% |
58,68% |
Totale | 252.428.521 |
49,79% |
35,16% |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
Si precisa che, nell’ambito delle Azioni Ordinarie complessivamente detenute dai Soci Creditori come indicato nella tabella precedente: (a) le Azioni Ordinarie ricevute dai Soci Creditori in seguito all’integrale conversione del Convertendo (le "Azioni A Soggette a Lock-up") sono assoggettate ai vincoli di lock-up meglio descritti infra al §3.1, mentre (b) le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori detenevano prima della integrale conversione del Convertendo potranno essere liberamente trasferite dagli Aderenti (le "Azioni A Trasferibili"), fermo restando in entrambi i casi i diritti di co-vendita e trascinamento descritti infra al §§3.2 e 4.3. La seguente tabella indica le Azioni A Soggette a Lock-up e le Azioni A Trasferibili detenute da ciascun Aderente alla data del 3 settembre 2015, con l’avvertenza che il dato relativo al possesso delle Azioni A Trasferibili sarà suscettibile di variazione durante il periodo di efficacia dell’Accordo Fenice per effetto di eventuali trasferimenti.
Aderente |
Azioni A Trasferibili |
Azioni A Soggette a Lock-up |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale votante di Prelios* |
% Azioni A Trasferibili rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale votante di Prelios* |
% Azioni A Soggette a Lock-up rispetto al capitale economico di Prelios** |
Intesa | 15.355.163 |
17.870.872 |
3,03% |
2,14% |
3,52% |
2,49% |
Unicredit | 29.687.501 |
41.387.364 |
5,85% |
4,13% |
8,16% |
5,76% |
Pirelli | 36.211.539 |
111.916.082 |
7,14% |
5,04% |
22,08% |
15,59% |
Totale | 81.254.203 |
171.174.318 |
16,02% |
11,31% |
33,76% |
23,84% |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Lock-up Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo
Per la durata specificata al successivo §6, i Soci Creditori non potranno trasferire ad alcun titolo le Azioni Prelios emesse da Prelios in esecuzione dell’Aumento di Capitale Convertendo, fatta eccezione per i trasferimenti qui di seguito descritti.
Le Azioni A Soggette a Lock-up potranno essere trasferite in ogni momento, in tutto o in parte, tra i Soci Creditori, nonché in favore di Affiliate dei Soci Creditori, a condizione che:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte) e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e obblighi della parte trasferente ai sensi dell’Accordo Fenice;
(ii) la parte trasferente resti solidalmente responsabile con il trasferitario per l’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi dell’Accordo Fenice; e
(iii) la parte trasferente assuma nei confronti delle altre parti l’impegno a riacquistare le partecipazioni in Fenice e/o, a seconda dei casi, le Azioni A Soggette a Lock-up oggetto del trasferimento nel caso in cui il trasferitario perda la qualità di Affiliata della parte Trasferente,
restando inteso che le previsioni di cui ai sub-paragrafi (ii) e (iii) non si applicheranno in caso di trasferimento effettuato da un Socio Creditore ad un altro Socio Creditore e che, nel caso di trasferimento da un Socio Creditore ad Affiliata di altro Socio Creditore, la responsabilità solidale di cui al precedente sub-paragrafo (ii), sarà assunta dal Socio Creditore al cui gruppo appartiene l’Affiliata trasferitaria.
Non sono soggette ad alcuna delle limitazioni sopra illustrate e, pertanto, saranno liberamente trasferibili in ogni momento: (i) tutte le Azioni Prelios che i Soci Creditori detengono per effetto della sottoscrizione dell’Aumento in Opzione (e quindi le Azioni A Trasferibili indicate supra §2); (ii) qualsiasi altra Azione Prelios (o diritto o strumento finanziario emesso da Prelios) diverse dalle Azioni Prelios derivanti dalla conversione del Convertendo che in futuro i Soci Creditori dovessero detenere a qualunque titolo, fatti salvi, sia i diritti di trascinamento (Drag-Along) e co-vendita (Tag-Along) di seguito descritti (v. infra §§3.2 e 4.3); e (iii) le n. 2.535.561 Azioni Ordinarie già conferite da Intesa al patto parasociale relativo a Prelios, stipulato tra la stessa Intesa, Camfin S.p.A. e il Sig. Massimo Moratti in data 20 settembre 2013 e consensualmente risolto con effetto dal 31 ottobre 2013, nonché le ulteriori Azioni Ordinarie che Intesa dovesse acquisire a fronte dell’esercizio dei diritti spettanti alle predette n. 2.535.561 Azioni Ordinarie (le "Azioni di Intesa Preesistenti").
Per completezza, si ricorda che tutti i soggetti coinvolti nell’Operazione (ivi inclusi gli Aderenti e Fenice) hanno assunto impegni, tra l’altro e salvo alcune ipotesi consentite, a non acquistare Azioni Prelios o strumenti che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare Azioni Prelios come prescritto dai provvedimenti Consob relativi all’esenzione OPA motivati ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del TUF e adottati con le Delibere n. 18565 del 31 maggio 2013 e n. 18607 del 9 luglio 2013 (rispettivamente pubblicate in data 31 maggio 2013 e 15 luglio 2013).
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Socio Creditore o Creditore Finanziario, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Socio Creditore e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Socio Creditore, restando inteso che per Pirelli e Feidos 11 si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per le Banche Finanziatrici si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
3.2 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice dia avvio ad un Procedura di Vendita (come definita infra §4.2), ciascuno dei Soci Creditori avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (incluse, tra le altre, le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2 e le Azioni di Intesa Preesistenti) da ciascuno degli stessi Soci Creditori detenuti alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Socio Creditore avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita e, in tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Socio Creditore a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori (come definiti infra §4.2) nell’ambito della Procedura di Vendita.
Qualora uno o più dei Soci Creditori non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano cedere al terzo acquirente le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Soci Creditori che viceversa hanno esercitato il diritto di Tag-Along e intendono cedere la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo acquirente.
Qualora invece il terzo acquirente non intenda acquistare tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dai Soci Creditori che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà cedere e trasferire al terzo acquirente le Azioni Prelios dalla stessa detenute. Tuttavia, i Soci Creditori potranno decidere di ridurre la Partecipazione Oggetto di Tag in proporzione alla analoga riduzione, rispetto al numero complessivo di tutte le Azioni Prelios offerte al terzo acquirente, che sarà effettuata anche da Fenice, dalle altre Banche Finanziatrici, e da Camfin S.p.A., in virtù di separati accordi di co-vendita conclusi con la stessa Fenice (al riguardo, v. infra §4.2).
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
L’Accordo Fenice prevede che gli Aderenti non potranno trasferire le proprie Quote Fenice per un periodo di 2 anni dalla Data di Sottoscrizione. In seguito alla scadenza di tale periodo: (i) gli Aderenti avranno un diritto di prelazione in caso di trasferimenti delle Quote Fenice (fatta eccezione per i trasferimenti a Soci Creditori o loro Affiliate effettuati a condizioni analoghe a quanto indicato supra §3.1(a)-(b)); (ii) i Soci Creditori potranno trasferire a terzi le proprie Quote Fenice solo ove il trasferitario acquisti anche tutte le Azioni Prelios derivanti dalla Conversione del Convertendo (incluse le Azioni A Soggette a Lock-up meglio indicate supra §2) e le ulteriori Azioni Prelios da essi detenute a tale data, con subentro del trasferitario in tutti i diritti e gli obblighi del cedente previsti dall’Accordo Fenice; e (iii) ove Feidos 11 dovesse trasferire le proprie Quote Fenice a soggetti non di gradimento dei Soci Creditori, fermo il diritto di prelazione degli Aderenti, Feidos 11 perderà alcuni diritti particolari in relazione alla distribuzione degli utili e all’amministrazione di Fenice previsti dallo statuto e dell’Accordo Fenice.
4.2 Procedura di vendita
A decorrere dal quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione di Fenice (il "Presidente di Fenice"), nominato su designazione di Feidos 11, potrà avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") che avrà ad oggetto congiuntamente:
(a) le Azioni B detenute da Fenice a tale data;
(b) nell’ipotesi in cui, per effetto di eventuali nuovi aumenti di capitale di Prelios aventi specifiche caratteristiche indicate nell’Accordo Fenice, Fenice riduca la sua partecipazione in Prelios al di sotto della soglia del 27% del capitale sociale, un numero complessivo di Azioni A Soggette a Lock-up possedute a tale data dai Soci Creditori tale da costituire (direttamente e/o a seguito di conversione) un numero di Azioni Prelios che rappresenta, unitamente alle Azioni Prelios già detenute da Fenice a tale data, una partecipazione almeno pari al 27% del capitale di Prelios (i "Diritti Ulteriori" e, unitamente alle Azioni B di cui sub (i), il "Pacchetto in Cessione"); nonché
(c) le Azioni Prelios (ivi incluse le Azioni A Soggette a Lock-up) detenute a tale data dai Soci Creditori in relazione ai quali dovessero essere esercitati i diritti di Drag Along o Tag-Along previsti dall’Accordo Fenice, così come le Azioni Prelios detenute a tale data dalle altre Banche Finanziatrici e da Camfin S.p.A., che dovessero essere oggetto di diritti di co-vendita (tag-along) ai sensi di separati accordi stipulati con Fenice che sono stati oggetto degli adempimenti ex art. 122 TUF nei termini di legge (gli "Altri Strumenti").
Ove la Procedura di Vendita non fosse avviata dal Presidente di Fenice nel quarto anno dalla Data di Sottoscrizione, a decorrere dal quinto anno successivo alla Data di Sottoscrizione ciascun Aderente avrà diritto di richiedere che la medesima Procedura di Vendita sia avviata.
La Procedura di Vendita sarà condotta secondo i termini e condizioni indicati nell’Accordo Fenice nella forma di un’asta competitiva ispirata ai criteri di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei partecipanti in conformità alle migliori prassi di mercato in operazioni analoghe.
Qualora una prima Procedura di Vendita si concluda senza esito, una seconda Procedura di Vendita sarà ripetuta, con le medesime modalità, trascorsi non meno di dodici mesi dalla inutile conclusione della prima Procedura di Vendita. Qualora anche la seconda Procedura di Vendita si concluda senza esito, ciascuno degli Aderenti avrà diritto di chiedere che sia posta in essere una scissione non proporzionale di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, un’assegnazione dei Diritti Ulteriori, con modalità tali da far sì che ciascun Aderente risulti titolare del 100% di una società scissa a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios, di una quota proporzionale delle attività e passività di Fenice e, ove ne ricorrano i presupposti, dei Diritti Ulteriori, tali da rispettare un’allocazione conforme a criteri di ripartizione preferenziale previsti nell’Accordo Fenice e nello statuto della stessa Fenice.
4.3 Diritti di trascinamento
In caso di Procedura di Vendita (a fronte dei diritti di Tag-Along descritti supra §3.2) Fenice ha un diritto di trascinamento su tutte le Azioni Prelios (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2) detenute dai Soci Creditori alla data di avvio della Procedura di Vendita (fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti) (il "Drag-Along").
Il Presidente di Fenice avrà diritto di esercitare il Drag-Along entro e non oltre venti giorni lavorativi dall’avvio della Procedura di Vendita, restando inteso che tale diritto potrà essere esercitato solo ove abbia oggetto congiuntamente tutti i Diritti Ulteriori e tutte le Azioni Prelios complessivamente detenuti dai Soci Creditori a tale data (ivi incluse Azioni A Soggette a Lock-up indicate supra §2, ma fatta eccezione per le Azioni di Intesa Preesistenti (le "Partecipazioni Oggetto di Drag"). In caso di esercizio del Drag-Along, i Soci Creditori saranno obbligati a trasferire le Partecipazioni Oggetto di Drag al terzo acquirente unitamente al Pacchetto in Cessione e Fenice sarà obbligata a far sì che il terzo acquirente acquisti le Partecipazioni Oggetto di Drag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice e i Soci Creditori effettueranno la vendita delle Azioni Prelios e, se del caso, dei Diritti Ulteriori dagli stessi detenuti, nell’ambito della Procedura di Vendita.
4.4 Exit Anticipata
La Procedura di Vendita potrà essere avviata da Feidos 11 anche prima del quarto anniversario della Data di Sottoscrizione (la "Procedura di Exit Anticipata") qualora:
A) si verifichi, tra l’altro, una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) vengano revocati dalla carica di vice-presidente e amministratore delegato di Prelios, rispettivamente, l’Ing. Caputi e il Dott. Sergio Iasi (i "Key Managers"), nonché il Presidente di Fenice (e/o i soggetti che siano nominati in loro sostituzione), salve le Cause di Esclusione di seguito indicate;
(ii) in caso di cessazione per qualsiasi causa di alcuno dei Key Managers e/o del Presidente di Fenice (o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione), non venga nominata in loro sostituzione una persona designata da Feidos 11, o alla persona designata da Feidos 11 non vengano attribuite le deleghe che risultano conferite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione e/o a detta persona siano attribuiti compensi inferiori di oltre un decimo ai compensi che risultano attribuiti ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione (come di tempo in tempo modificati di comune accordo tra gli Aderenti), salvo modifiche ragionevolmente riconducibili alle caratteristiche del sostituto, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios, con la sola esclusione del caso in cui i fatti sopra elencati conseguano a Cause di Esclusione relative all’Ing. Massimo Caputi;
(iii) le deleghe o le attribuzioni di alcuno dei Key Managers o del Presidente di Fenice (e/o dei soggetti che siano nominati in loro sostituzione) siano modificate in senso restrittivo rispetto alle deleghe attribuite ai Key Managers alla Data di Sottoscrizione o ai poteri del Presidente di Fenice previsti dall’Accordo Fenice (come di tempo in tempo modificate di comune accordo), ovvero siano ridotti i compensi fissi dei Key Managers o i compensi variabili degli stessi che saranno definiti dal consiglio di amministrazione di Prelios (e modificabili o adeguabili a target oggetto di determinazione periodica durante la carica) entro il 31 dicembre 2013, salvo che detta riduzione sia ragionevolmente riconducibile alla miglior prassi delle società quotate, così come documentato da un advisor indipendente e di primario standing scelto da Prelios;
(iv) sia illegittimamente impedito al Presidente di Fenice l’esercizio dei poteri individuali riconosciuti dall’Accordo Fenice;
(v) sia impedito ai Key Managers l’esercizio delle deleghe loro attribuite;
(vi) uno o più Soci Creditori abbiano inviato una comunicazione di disdetta dell’Accordo Fenice;
(vii) uno o più Soci Creditori non abbiano adempiuto agli impegni di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da essi assunti nell’Accordo di Rimodulazione del Debito e, in conseguenza di tale circostanza, sia venuta meno l’efficacia dell’Accordo di Rimodulazione del Debito stesso.
B) non prima del 15 luglio 2015, si verifichi una delle seguenti circostanze senza il consenso di Feidos 11:
(i) una stessa proposta di delibera, avente ad oggetto l’approvazione di (a) un’operazione prevista dal piano industriale o dal budget di Prelios (inclusi gli aumenti di capitale ivi previsti), o (b) altra operazione di carattere industriale di valore o di impatto economico superiore a Euro 10 (dieci) milioni (e con esclusione, a titolo esemplificativo, delle proposte di aumento di capitale sociale diverse da quelle di cui al precedente punto (a)), sia presentata dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) e non sia approvata dagli organi deliberanti di Prelios, in almeno due adunanze consecutive, che si siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(ii) non si addivenga all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Prelios del piano industriale e/o del budget della società proposto dai Key Managers (e/o dai soggetti che siano nominati in loro sostituzione) in almeno due adunanze consecutive, che siano tenute a distanza di almeno 30 (trenta) giorni l’una dall’altra;
(iii) non vengano approvati dall’assemblea di Prelios e/o non siano integralmente liberati uno o più aumenti di capitale approvati dagli organi deliberanti di Prelios che siano finalizzati a sopperire ad esigenze di cassa della società (diversi dall’Aumento Prelios Convertendo e da quegli aumenti, o porzione di aumenti, che siano finalizzati a fornire a Prelios risorse destinate specificamente all’effettuazione di nuovi investimenti).
Ai fini di quanto sopra, sono "Cause di Esclusione" le ipotesi di revoca del Key Managers conseguenti a condotte che costituiscano: (i) grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 2390 e 2391 cod. civ.; (ii) grave violazione di obblighi di legge o di statuto che siano rilevanti ai fini dall’art. 2392 cod. civ.; e/o (iii) illecito penale doloso.
In caso di avvio di una Procedura di Exit Anticipata, Feidos 11 avrà diritto di vendere ai Soci Creditori, i quali a loro volta avranno diritto di acquistare, l’intera partecipazione detenuta a tale data da Feidos 11 in Fenice a termini e condizioni previsti nell’Accordo Fenice.
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa. Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. L’invio di una disdetta non farà venir meno l’obbligo degli Aderenti o di Fenice di adempiere alle proprie obbligazioni relative a una Procedura di Vendita che dovesse essere in corso di esecuzione a tale data e, qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di soci di Fenice titolari di una partecipazione in Fenice inferiore al 10%, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede.
In deroga al paragrafo precedente, sia gli impegni dei Soci Creditori relativi al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up (v. supra §3.1), sia i diritti e obblighi relativi al Tag-Along (v. supra §3.2), hanno efficacia sino al 31 luglio 2016 e, per effetto della mancata disdetta da parte dei Soci Creditori entro il termine del 31 luglio 2015, s’intendono prorogati per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2019, data nella quale tali disposizioni si rinnoveranno di tre anni in tre anni, salvo disdetta comunicata dai Soci Creditori con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
La cessione o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013. Le modifiche dell’Accordo Fenice concordate in data 29 gennaio 2015 sono state ivi depositate in data 3 febbraio 2015. Gli aggiornamenti derivanti dal rinnovo delle pattuizioni relative al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up (v. supra §3.1) e ai diritti di Tag-Along (v. supra §3.2) sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2015. Gli aggiornamenti derivanti dall’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dalla cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice nei confronti di Feidos 11 sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 settembre 2015.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com..
8 settembre 2015
[PR.4.15.3]
PIRELLI & C. S.P.A.
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., MANZONI S.R.L., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate nelle premesse e in alcuni paragrafi per tener conto:
- dell’intervenuto “Primo Closing” (come di seguito definito) in data 11 agosto 2015;
- della risoluzione del “Primo Patto Coinv” (come di seguito definito), sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra Nuove Partecipazioni S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. (e, limitatamente a talune previsioni, Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.), cui Manzoni S.r.l. ha successivamente aderito in data 16 aprile 2015;
- della risoluzione del “Primo Patto CF” (come di seguito definito), sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Nuove Partecipazioni S.p.A. e Long-Term Investments Luxembourg S.A., cui Coinv S.p.A. e Manzoni S.r.l. hanno successivamente aderito;
- della sottoscrizione del nuovo “Patto Parasociale Coinv” (come infra definito e descritto) tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Nuove Partecipazioni S.p.A., UniCredit S.p.A., Manzoni S.r.l. e Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- della sottoscrizione del “Patto Parasociale Coinv / LTI” (come infra definito e descritto) tra Coinv S.p.A. e Long-Term Investments Luxembourg S.A.; e
- di talune modifiche al “Restatement Coinv” (come infra definito) volte a riflettere il posticipo del perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF (come di seguito definita) a una data successiva al Primo Closing nonché di alcune modifiche al Contratto di Compravendita e Co-investimento, come infra definito, che le parti di detto contratto hanno concordato in vista del Primo Closing dell’Operazione.
Di seguito in corsivo sottolineato le parti aggiunte o riformulate, mentre alcune parti delle premesse sono state eliminate in quanto non più coerenti con tali modifiche.
Resta ferma tutta la documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti in data 22 marzo 2015.
*****
Con riferimento:
(i) al contratto di compravendita e co-investimento (il “Contratto di Compravendita e Co-investimento”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation (“CC”), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (“CNRC”), Camfin S.p.A. (“CF”), Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“LTI”) e Coinv S.p.A. (“Coinv”), che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un’ampia operazione societaria e industriale (l’“Operazione”) volta all’acquisizione del controllo su Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli”), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di lungo periodo di Pirelli in vista del suo possibile re-listing, e
(ii) al patto parasociale allegato al Contratto di Compravendita e Co-investimento – depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e le cui informazioni essenziali ex art. 130 Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito internet www.pirelli.com – (il “Patto Parasociale CC”) contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, inter alia, (a) alla governance della catena societaria utilizzata nel contesto dell’Operazione e di Pirelli, (b) all’eventuale re-listing di Pirelli nel caso in cui si verifichi l’eventuale de-listing della stessa e (c) all’exit di CF e LTI dal rispettivo investimento sia in caso di mancato de-listing di Pirelli, sia in caso di de-listing della stessa Pirelli, e
(iii) all’accordo di restatement del patto parasociale (il “Restatement CF”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. (“NP”), Coinv, LTI (Coinv e LTI, congiuntamente, i “Pattisti Interni”) e, limitatamente ad alcune clausole ivi indicate, UniCredit S.p.A. (“UC”) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e – a far data dal 16 aprile 2015 – Manzoni S.r.l. (“Manzoni”), che prevede, in allegato, un patto parasociale (il “Patto Parasociale Coinv / LTI”) che regola i rapporti tra i Pattisti Interni in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento;
si informa che, sempre in data 22 marzo 2015, UC, ISP e NP hanno altresì sottoscritto un ulteriore accordo di restatement (il “Restatement Coinv”), cui Manzoni ha aderito in data 16 aprile 2015, che prevede, in allegato, un patto parasociale (il “Patto Parasociale Coinv”) che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra le parti in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento e che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.
Si ricorda che il Contratto di Compravendita e Co-investimento prevede che l’Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento delle seguenti attività:
- la costituzione da parte di CNRC della struttura societaria necessaria ai fini dell’implementazione dell’Operazione attraverso la costituzione di (a) una società basata a Hong Kong (“SPV HK”), che sarà controllata da CNRC ed eventualmente partecipata da altri investitori di Hong Kong, (b) una società lussemburghese di nuova costituzione (“SPV Lux”) direttamente partecipata da SPV Lux, (b) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo International Italy S.p.A., “Newco”) direttamente partecipata da SPV Lux; (c) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo International Holding Italy S.p.A., “Holdco”), direttamente partecipata da Newco; e (d) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo Industrial Holding S.p.A., “Bidco”), direttamente partecipata da Holdco;
- l’acquisizione da parte di Bidco, alla data del primo closing dell’Operazione, come identificata e definita nel Contratto di Compravendita e Co-investimento subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste (la “Data del Primo Closing”), delle azioni Pirelli direttamente detenute da CF (l’“Acquisizione Iniziale”);
- l’impegno, da parte di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, da parte di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione), a reinvestire in Newco una parte dei proventi dell’Acquisizione Iniziale fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.149 milioni;
- per le finalità di cui al predetto alinea, il diritto di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione) di sottoscrivere, alle condizioni di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento, taluni aumenti di capitale sociale di Newco, restando inteso che: (a) la partecipazione detenuta da CF all’esito delle predette sottoscrizioni (la “Partecipazione CF”) – e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, da parte di CF e LTI, congiuntamente considerate – non sarà inferiore al 35% né superiore al 49% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 49,9% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta (come infra definita), venga de-listata, e che (b) la partecipazione di CNRC in Newco non scenderà al di sotto del 51% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 50,1% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata;
- l’impegno di CNRC a investire in Newco fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.133 milioni, sottoscrivendo in più soluzioni taluni aumenti di capitale sociale di Newco;
- la promozione da parte di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 109, del TUF al medesimo prezzo per azione pagato da Bidco per l’acquisto delle azioni di Pirelli nell’ambito dell’Acquisizione Iniziale, nonché di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni di risparmio di Pirelli ad un prezzo pari ad Euro 15 per ciascuna azione di risparmio (le predette offerte, congiuntamente, l’“Offerta”) con l’obiettivo di de-listare Pirelli;
- a seguito del perfezionamento dell’Operazione, nel rispetto delle applicabili previsioni di Legge e delle procedure di corporate governance e subordinatamente al raggiungimento del quorum necessario nell’assemblea di Pirelli, la fusione, a seconda del caso, di Pirelli e/o Bidco e/o - nei limiti consentiti dalle banche finanziatrici – anche di Holdco, a seconda che Pirelli venga de-listata ovvero rimanga quotata a seguito del completamento dell’Offerta.
Si ricorda altresì che, con la sottoscrizione del Restatement CF,
- Coinv e LTI hanno convenuto di partecipare direttamente all’Operazione attraverso la medesima classe di azioni (le azioni di classe B emesse da Newco), e di ripartire per l’effetto tra di loro gli obblighi di capitalizzazione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento. Per tale ragione, Coinv e CF hanno convenuto di procedere a una riorganizzazione societaria di CF ed alla ristrutturazione della Partecipazione CF (congiuntamente, la “Ristrutturazione della Partecipazione CF”) ad esito delle quali LTI e la sua controllata LTI Holding S.r.l. (“LTI Ita”) usciranno dal capitale sociale di CF e da perfezionarsi, ove possibile, alla Data del Primo Closing di modo che all’esito di detta riorganizzazione:
- Coinv sia titolare di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di CF, che, a sua volta, sarà titolare di una partecipazione in Newco pari al 64% della Partecipazione CF, e
- LTI sia titolare (direttamente e attraverso LTI Ita) di una partecipazione in Newco pari al 36% della Partecipazione CF,
essendo inteso che (i) la predetta ripartizione rimarrà invariata anche al completamento dell’Offerta e fermo restando in ogni caso la possibilità per CF di sottoscrivere, ai termini e condizioni del Contratto di Compravendita e Co-investimento un ulteriore aumento di capitale; in tal caso – che comunque non potrà avvenire prima del completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF – la predetta ripartizione (64%-36%) della Partecipazione CF sarà adeguata di conseguenza, non dovendo comunque consentire una diluizione per LTI e LTI Ita, congiuntamente considerate, al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco; e (ii) fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, l’esercizio da parte di CF di tutti i diritti e/o le prerogative a disposizione della stessa ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento saranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione di CF, che potrà validamente deliberare con la presenza di tutti gli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori presenti alla riunione;
- alla Data del Primo Closing: (i) LTI, NP, Coinv, ISP, Manzoni e UC risolveranno per mutuo consenso il vigente patto parasociale su CF (il “Primo Patto CF”) datato 24 maggio 2014 tra NP, ISP, UC, Coinv, LTI e Manzoni e (ii) Coinv e LTI sottoscriveranno il Patto Parasociale Coinv / LTI, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF.
Con la sottoscrizione del Restatement Coinv, le parti hanno convenuto che, entro o, al più tardi, alla Data del Primo Closing (in ogni caso con efficacia risolutivamente condizionata alla sottoscrizione, alla Data del Primo Closing, del Patto Parasociale CC) vengano perfezionate le seguenti attività e sottoscritti i documenti di seguito indicati:
- UC, ISP e NP sottoscriveranno un accordo di risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sottoscritto tra le medesime in vigore dalla data del 10 luglio 2014 in relazione a Coinv, CF, Pirelli e Prelios S.p.A. (il “Primo Patto Coinv”);
- UC e ISP faranno sì che (a) l’amministratore designato congiuntamente dalle stesse nel consiglio di amministrazione di CF e (b) i 2 (due) amministratori designati da ciascuna di esse nel consiglio di amministrazione di Pirelli rassegnino le proprie dimissioni entro, e con efficacia dalla Data del Primo Closing;
- le parti sottoscriveranno il nuovo Patto Parasociale Coinv, nel testo allegato al Restatement Coinv, in sostituzione del Primo Patto Coinv.
Posto quanto precede, in data 11 agosto 2015:
- si è perfezionato il Primo Closing dell’Operazione, è stato sottoscritto il Patto Parasociale CCe, per l’effetto:
- è stato risolto il Primo Patto Coinv
- è stato risolto il Primo Patto CF,
- è stato sottoscritto il nuovo Patto Parasociale Coinv,
- è stato sottoscritto il Patto Parasociale Coinv / LTI (che entrerà in vigore solo alla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF).
*****
PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale Coinv riformula pertanto gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limitatamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate governance e di alcune procedure di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti coinvolte e riflessi nel Patto Parasociale CC e nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione detenuta da Coinv in Prelios S.p.A.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961,
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20 (“Prelios”), le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le “Parti”):
- UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 20.257.667.511,62 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
- Manzoni S.r.l., con sede in Milano, Viale Bianca Maria 25, capitale sociale di Euro 8.285.457,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852240962, società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.729.881.454,84 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
- Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A..
ISP sottoscrive il nuovo Patto Parasociale Coinv nella sua veste di socio che detiene il controllo esclusivo di Manzoni e, quindi, come responsabile in solido con Manzoni per l’adempimento da parte di quest’ultima di tutte le obbligazioni a carico della stessa nascenti dal nuovo Patto Parasociale Coinv.
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Sono oggetto del Patto Parasociale Coinv:
Con riguardo a Coinv, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, che è detenuta come segue:
Soci di Coinv | Percentuale di partecipazione in Coinv |
NP |
76% |
Manzoni |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
Ai sensi dell’Atto di Adesione ISP riconosce e accetta che costituisce condizione risolutiva del trasferimento a Manzoni della partecipazione in Coinv – effettuato tramite atto di conferimento stipulato in data 24 marzo 2015 da ISP e Manzoni (il “Conferimento”) in virtù del quale, con effetto in pari data, ISP ha conferito a Manzoni, tra le altre, la partecipazione in Coinv – che Manzoni continui a essere un’Affiliata (come definita nel Primo Patto Coinv) di ISP dopo il perfezionamento del Conferimento, fermo restando che ISP rimarrà solidalmente responsabile con Manzoni per gli obblighi derivanti dal Primo Patto Coinv e dal Restatement Coinv.
Con riguardo a Camfin, fino al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione pari al 50% detenuta da Coinv. Successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF.
Con riguardo a Pirelli, le azioni oggetto del Patto Parasociale sono costituite da(a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da CF, che detiene il 35% del capitale sociale di Newco (i.e., Marco Polo International Italy S.p.A.), che a sua volta detiene indirettamente (attraverso Bidco, i.e., Marco Polo Industrial Holding S.p.A.) il 20,343% del capitale sociale ordinario di Pirelli, nonché tutte le ulteriori azioni di Pirelli che saranno acquistate all’esito dell’Offerta lanciata da Bidco, e (b) la partecipazione in Pirelli detenuta da Cam 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari, alla data del “Primo Closing”, al 5,63% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato “€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.”).
Con riguardo a Prelios, la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Coinv
Regole generali di governance.
La governance di Coinv sarà in linea con le disposizioni del Patto Parasociale Coinv, che sono state altresì riflesse, nella massima misura possibile, nello statuto.
Oggetto Sociale.
L’oggetto sociale di Coinv consisterà, esclusivamente: (i) nella detenzione e la progressiva e tempestiva liquidazione degli altri attivi e passivi diversi dalla Partecipazione in CF (gli “Altri Attivi e Passivi”) e (ii) nella detenzione e la gestione e la successiva dismissione della partecipazione in CF (la “Partecipazione CF”), che, successivamente alla liquidazione degli Altri Attivi e Passivi, costituirà l’unico asset di Coinv e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Coinv non dovrà compiere alcuna attività o operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione degli Altri Attivi e Passivi e alla detenzione, gestione e successiva dismissione della Partecipazione CF.
Consiglio di amministrazione di Coinv.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà composto da 6 (sei) amministratori, nominati come segue:
(i) NP avrà diritto di nominare 4 (quattro) amministratori, tra cui il presidente e l’amministratore delegato di Coinv; e
(ii) Manzoni e UC (congiuntamente, le “Banche”) avranno diritto di nominare ciascuna 1 (un) amministratore.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del consiglio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii). I componenti del consiglio di amministrazione di Coinv, incluso il presidente, non percepiranno alcun compenso o emolumento, fatto salvo per il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Coinv.
Il collegio sindacale, che svolgerà la revisione legale dei conti, sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:
(a) NP avrà diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
(b) le Banche avranno diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo, che sarà il Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il collegio sindacale di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del collegio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii).
Poteri e deliberazioni da parte dei competenti organi sociali di Coinv.
Le Parti si sono impegnate a far sì che Coinv compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Coinv medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1. L’assemblea (a) straordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Coinv si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2. Le deliberazioni consiliari aventi a oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Coinv, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica fatta eccezione per qualsiasi atto di disposizione della partecipazione di CF in Newco o, a seconda del caso, Pirelli in virtù e per effetto dell’esercizio da parte di Coinv (e per il tramite di CF), a seconda del caso, (i) della “Put Option” di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la “Newco Demerger” di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il “Diritto di Exit”), rispetto al quale il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica, senza pregiudizio, in ogni caso, per quanto previsto ai successivi punti (ix) e (x):
(i) fatta eccezione per le delibere sui Diritti di Exit, qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo) concernente la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) e/o qualunque operazione (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo) che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo, contratto o patto relativo alla Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa), inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede;
(ii) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (iii) che segue), da parte della Società per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) degli altri Altri Attivi e Passivi, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere dalla Società (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo), che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte della Società di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma (incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante ristrutturazione del debito esistente, stipulazione di nuovi finanziamenti o emissione di titoli o strumenti di debito) e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia, personale o reale, o impegni di indennizzo o manleva, fatta eccezione per le previsioni di cui ai contratti portanti il contratto di finanziamento e relativo security package sottoscritto in data 5 agosto 2015, tra Camfin, in qualità di prenditore, e un pool di banche finanziatrici (il “Finanziamento CF”) e il contratto di finanziamento e relativo security package sottoscritto in data 5 agosto 2015, tra CAM 2012 S.p.A., in qualità di prenditore, Camfin quale garante e un pool di banche finanziatrici;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee straordinarie di CF aventi ad oggetto aumenti e riduzioni del capitale sociale di CF purché non siano richiesti dalla legge e/o necessari per finalità di rifinanziamento;
(ix) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF (i) della “Put Option” di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la “Newco Demerger” (scissione di Newco) di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC, restando peraltro inteso che in assenza di decisione da parte del consiglio di amministrazione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF di uno dei diritti sopra previsti, NP si impegna far sì che CF rinnovi il Patto Parasociale CC o che lo stesso non sia risolto per mutuo consenso;
(x) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di avvalersi della facoltà di inviare a LTI una “CF Communication” ai sensi dell’Articolo 4.1, paragrafo (b), del Patto Parasociale CF e, per l’effetto, di acquistare da LTI e LTI Ita l’intera partecipazione da esse detenuta in Newco, ai sensi di quanto previsto dal Patto Parasociale CC; e
(xi) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di cancellare, estinguere o comunque modificare (i) la “Put Option” di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la “Newco Demerger” di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero di votare a favore di qualsiasi altra modifica del Patto Parasociale CC che possa incidere, direttamente o indirettamente, sui diritti delle Banche;
mentre in tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (xi)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione di Coinv assuma le delibere di cui ai precedenti punti (i), (iv), (v), (ix), (x) e (xi), le Parti si impegnano a far sì che, in relazione alle predette questioni, gli amministratori designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF si conformino a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione di Coinv ai sensi di quanto precede.
Le Parti concordano sin d’ora di approvare, e si impegnano a far sì che i competenti organi sociali di Coinv e CF approvino, tutti i passaggi e le operazioni societarie necessari al perfezionamento (i) della Ristrutturazione della Partecipazione CF (ii) dell’Acquisizione Iniziale e (iii) dell’Offerta, ai termini e condizioni di cui all’Accordo di Restatement CF, all’Accordo di Compravendita e Co-investimento e del Patto Parasociale CC.
(4) Le Parti concordano che Coinv o, se del caso, CF avrà la facoltà di non esercitare, a seconda del caso, (i) la “Put Option” ai sensi dell’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la “Newco Demerger” ai sensi dell’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC qualora il Finanziamento CF sia stato nel frattempo interamente rimborsato in conformità ai suoi termini e condizioni.
(5) Le Parti concordano che qualora gli investitori da selezionare da parte di Coinv quali acquirenti delle “Disposable Newco Stake” di CNCR ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 5.4 del Patto Parasociale CC fossero banche o istituzioni finanziarie, essi dovranno essere di gradimento delle Banche, gradimento che non sarà irragionevolmente negato.
Governance di CF.
Fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF continueranno ad applicarsi i principi e le regole di governance del Primo Patto CF e, per l’effetto, le Banche avranno diritto di designare congiuntamente un amministratore e il sindaco effettivo del Collegio Sindacale di CF che, ai sensi del Primo Patto CF, deve essere designato da Coinv. A partire dalla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF (i) la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di CF rifletterà esattamente quella di Coinv di cui ai punti precedenti e (ii) le deliberazioni degli organi di CF saranno validamente adottate in conformità ai principi e regole di cui ai punti precedenti.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Coinv per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento dell’Offerta, intendendosi per tale la data del pagamento agli azionisti che abbiamo aderito all’Offerta del relativo corrispettivo, calcolata tenendo in considerazione il possibile posticipo della medesima per effetto dell’apertura delle procedure di “sell out” e “squeeze out” di cui agli articoli 108 e 111 del TUF (il “Periodo di Lock-up”), con eccezione della costituzione di qualsiasi pegno o concessione di altragaranzia reale sulla partecipazione detenuta da Coinv in Camfin in relazione a contratti portanti il Finanziamento CF ai sensi di quanto previsto nello statuto di Camfin. Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’“Offerente”), per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Diritto di Put in favore delle Banche.
Nell’ipotesi in cui si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte di CF (i) della “Put Option” di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, in tutto o in parte, ovvero (ii) del diritto di richiedere la “Newco Demerger” di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il “Diritto di Exit”), NP avrà il diritto di recapitare alle Banche e al Consiglio di Amministrazione di Coinv, entro un mese dal verificarsi dei suddetti presupposti per l’esercizio del Diritto di Exit (il “Periodo di Comunicazione”), una comunicazione scritta (la “Comunicazione”) con cui NP comunica alle Banche se intende attivare il Diritti di Exit attraverso l’esercizio della sopraindicata “Put Option” ovvero del diritto di richiedere la sopraindicata “Newco Demerger”. Qualora (i) allo scadere del Periodo di Invio della Comunicazione, NP non abbia inviato la Comunicazione, ovvero (ii) nella Comunicazione, NP abbia rappresentato di non voler esercitare il Diritto di Exit , in tal caso ciascuna delle Banche avrà il diritto di vendere a NP, e NP avrà l’obbligo di acquistare, la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (ciascun diritto di vendita, il “Diritto di Put”), da esercitarsi nei termini di seguito indicati:
(i) ciascuna Banca potrà esercitare il Diritto di Put sulla propria partecipazione in Coinv, per intero e in unica soluzione per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla ricezione della Comunicazione ovvero, in mancanza della stessa, dalla scadenza del Periodo di Invio della Comunicazione (il “Periodo di Esercizio della Put”);
(ii) l’esercizio del Diritto di Put potrà essere effettuato mediante comunicazione spedita all’altra Parte, (la “Comunicazione di Esercizio”); la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Put avrà l’effetto di concludere un contratto di compravendita tra NP e la relativa Banca fermo restando che il trasferimento della titolarità della partecipazione della Banca a NP ed il contestuale pagamento del corrispettivo avverrà entro un periodo da concordare successivo al completamento della scissione di cui al punto (iii) che segue ovvero, per l’ipotesi in cui in Coinv non siano presenti, in tutto o anche solo in parte, gli Altri Attivi e Passivi entro un periodo da concordare successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Esercizio;
(iii) per l’ipotesi in cui siano ancora presenti in Coinv gli Altri Attivi e Passivi, con l’invio della Comunicazione di Esercizio ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna parte della rispettiva, proporzionale, porzione di Altri Attivi e Passivi e del relativo indebitamento di Coinv, da perfezionarsi entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
(iv) il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari a:
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia de-listata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) prezzo di esercizio della “Put Option” di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e CF pari, per le attività non costituite da partecipazioni in società quotate, al valore risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale regolarmente approvato dalle rispettive società prima della Comunicazione di Esercizio ovvero, per le partecipazioni in società quotate, al risultato della moltiplicazione tra il numero di azioni detenute e il prezzo medio ponderato per azione rilevato nei 30 (trenta) giorni di borsa aperta precedenti la Comunicazione di Esercizio, il tutto aumentato o diminuito, a seconda del caso, dei dividendi, delle distribuzioni / versamenti di cassa (quando tali elementi non vengano già recepiti al successivo punto (iii)) e dei proventi finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF come risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale regolarmente approvato dalle rispettive società, aumentato degli oneri finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio e diminuito dell’eventuale rimborso dell’indebitamento intercorso tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio; e
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia una società quotata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) valore di mercato delle azioni Pirelli indirettamente detenute (da calcolarsi con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono l’invio della Comunicazione di Esercizio) e delle altre attività di Coinv e CF calcolato ai sensi del punto (ii) del precedente paragrafo (iv) e (ii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF calcolato ai sensi del punto (iii) del precedente paragrafo (iv).
Diritto di Call a favore di NP
Qualora si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte delle Banche del Diritto di Put, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del Periodo di Esercizio della Put NP avrà il diritto di acquistare da ciascuna Banca la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (il “Diritto di Call”). Il corrispettivo per il trasferimento a NP della partecipazione detenuta da ciascuna delle Banche in Coinv sarà pari al valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) “CNRC Call Exercise Price” di cui all’Articolo 7.3(iii) del Patto Parasociale CC (senza applicazione del cap pari al 110% del “Put Option Price” ivi previsto), (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e di CF e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF.
Anti-embarassement.
Nell’ipotesi in cui, entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui si sia perfezionato il trasferimento da parte di una Banca a favore di NP della propria partecipazione (la “Partecipazione Rilevante”) per effetto dell’esercizio da parte di tale Banca del Diritto di Put e/o del Diritto di Call da parte di NP e
(a) NP abbia trasferito ad un soggetto terzo tutta o parte della propria partecipazione in Coinv; ovvero
(b) CNRC abbia esercitato la “CNRC Call Option” di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC nei confronti di uno dei “Class B Shareholders” di Newco successivamente all’esercizio del Diritto di Put da parte di ciascuna delle Banche; ovvero
(c) si sia verificata una qualsiasi altra ipotesi di Trasferimento, diretto o indiretto, delle partecipazioni in Camfin, Newco, Holdco, Bidco o Pirelli; ovvero
(d) sia avvenuto il re-listing delle azioni di Newco, Holdco, Bidco o Pirelli tramite una “initial public offer - IPO”; ovvero
(e) sia stato effettuato un conferimento in natura delle azioni di Pirelli e/o di Newco e/o Holdco e/o Bidco;
(f) sia stata realizzata una fusione tra Pirelli (o Newco o Holdco o Bidco) e una società terza; ovvero
(g) sia stato concluso un qualsiasi accordo per la realizzazione di una qualsiasi delle suddette operazioni;
NP sarà tenuta a corrispondere a tale Banca un importo aggiuntivo pari alla differenza positiva tra (x) il corrispettivo che la Banca avrebbe realizzato ad esito dell’esercizio dell’Opzione Put o per effetto dell’esercizio dell’Opzione Call applicando alla vendita della propria partecipazione il maggiore prezzo unitario e (y) il corrispettivo unitario effettivamente percepito dalla Banca per la vendita della propria partecipazione, moltiplicata per il numero di azioni trasferite.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Nell’ipotesi in cui – ad esito (a) dell’esercizio da parte di CF della “Put Option” di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della “Call Option” di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) dell’esercizio da parte di CF del diritto di richiedere la “Newco Demerger” di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC – CF riceva un pagamento di corrispettivo in denaro e/o, a seconda del caso, azioni di Target, in conformità con i termini e condizioni di cui al Patto Parasociale CC, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Coinv invii (e tutte le Parti si impegnano in tal caso a far sì che Coinv senza eccezione alcuna invii) a CF, a seconda dei casi, la c.d. “Dissolution Notice” o la c.d. “Demerger Notice”, ai termini e secondo le modalità di cui allo statuto di CF, dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, allo scioglimento e messa in liquidazione di CF ovvero alla scissione di CF, da attuarsi secondo i principi indicati nel Patto Parasociale su CF e nello statuto di CF.
Disinvestimento da Coinv
(a) Qualora, all’esito (a) dell’esercizio da parte di CF della “Put Option” di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della “Call Option” di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) di qualsiasi altro “evento di liquidità”, Coinv riceva proventi in denaro in luogo della partecipazione in Newco, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta ricezione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la “Comunicazione di Scioglimento”). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento costituisce una causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 2484, paragrafo 1, n. 7, del Codice Civile.
(b) Qualora invece all’esito dell’eventuale esercizio del diritto di richiedere il “Newco Demerger” di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero all’esito della procedura di re-listing di cui all’Articolo 6.1 del Patto Parasociale CC, in forza delle quali siano assegnati a Coinv una quota di Azioni Target ed eventualmente dell’indebitamento di Newco, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Target e dell’indebitamento di Coinv e/o di CF (la “Procedura di Scissione”). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Coinv implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale è stato sottoscritto in data 11 agosto 2015 e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario di tale data, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di due anni (il termine iniziale e l’eventuale termine aggiuntivo, congiuntamente, il “Termine”), salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla scadenza del relativo Termine.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli o su Prelios.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 (“TUF”) contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Non sono previsti organi del patto.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 agosto 2015.
13 agosto 2015
[PA.7.15.3]
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
***
In data 21 settembre 2015, (i) UniCredit S.p.A. (con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all’albo delle banche ai sensi del d.lgs n.385/1993, capogruppo del gruppo bancario "UniCredit" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari), (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A. (con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche ai sensi del d.lgs n.385/1993 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari) e (iii) Pirelli & C. S.p.A. (con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157) (collettivamente gli "Aderenti") hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Prelios S.p.A. ("Prelios") posta all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Prelios convocata per il 16 ottobre 2015 (l’"Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015"), nonché obblighi di preventiva consultazione al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) di tale assemblea (il "Patto Parasociale").
Si ricorda che, con avviso in data 4 settembre 2015, l’Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015 è stata convocata per il giorno 16 ottobre 2015 (in unica convocazione) per discutere e deliberare:
«Parte ordinaria
1 Nomina del consiglio di amministrazione di Prelios;
- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei Consiglieri;
- determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione; e
Parte straordinaria
2 Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l’importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l’eventuale sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri».
Il presente estratto indica le informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti in relazione al Patto Parasociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €49.225.067,95 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 506.953.179 azioni Prelios ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 azioni Prelios di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B").
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia del Patto Parasociale. Al 21 settembre 2015, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto del Patto Parasociale |
Intesa Sanpaolo | 33.226.035 |
6,55 |
4,63 |
13,16 |
UniCredit | 71.074.865 |
14,02 |
9,90 |
28,16 |
Pirelli | 148.127.621 |
29,22 |
20,63 |
58,68 |
Totale | 252.428.521 |
49,79 |
35,16 |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle disposizioni del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale contiene obblighi di preventiva consultazione che costituiscono pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF in relazione a Prelios. Per completezza e miglior comprensione delle indicate pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF, sono qui di seguito descritte anche le ulteriori disposizioni contenute nel Patto Parasociale.
3.1 Deposito di una lista congiunta per la nomina al consiglio di amministrazione di Prelios
Nei limiti consentiti da ogni disposizione di legge o regolamentare applicabile, gli Aderenti hanno concordato di presentare in data 21 settembre 2015 una lista congiunta di candidati per la nomina nel consiglio di amministrazione di Prelios posta all’ordine del giorno nella parte ordinaria dell’Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. La lista congiunta presentata dagli Aderenti è stata messa a disposizione del pubblico da Prelios nei modi e termini previsti dalla legge.
3.2 Proposte di deliberazioni su materie già poste all’ordine del giorno
Gli Aderenti hanno inoltre concordato di presentare le seguenti proposte sulle materie già poste all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015:
(i) determinare in 11 (undici) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione di Prelios; fissare in 3 (tre) esercizi e dunque fino all’assemblea ordinaria che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del nominando consiglio di amministrazione di Prelios;
(ii) stabilire in massimi Euro 550.000 il compenso complessivo annuo lordo del consiglio di amministrazione di Prelios ai sensi dell’art. 2389, comma 1, del codice civile, importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dallo stesso consiglio di amministrazione di Prelios.
La presentazione di tali proposte di deliberazioni su materie già poste all’ordine del giorno è stata resa nota al pubblico da Prelios nei modi e termini previsti dalla legge.
3.3 Obblighi di preventiva consultazione
Gli Aderenti si sono impegnati a consultarsi prima dell’Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015 al fine di esaminare e discutere tutte le materie poste all’ordine del giorno della parte ordinaria o straordinaria della stessa.
3.4 Esclusione di qualsiasi obbligo di intervento e voto
Gli Aderenti hanno espressamente pattuito che, in nessun caso, per effetto della stipulazione del Patto Parasociale o per qualsiasi altro motivo, gli Aderenti assumono o assumeranno alcun obbligo o impegno relativamente all’intervento e all’esercizio del diritto di voto su alcuna delle materie poste all’ordine del giorno della parte ordinaria o straordinaria dell’Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. Pertanto, ciascun Aderente potrà liberamente intervenire, non intervenire, astenersi o votare in tale Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015 secondo le proprie determinazioni e anche in modo difforme dagli altri Aderenti, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri Aderenti.
3.5 Coordinamento con il Patto Fenice
Gli Aderenti hanno espressamente disposto che il Patto Parasociale costituisce un accordo separato e autonomo rispetto al patto parasociale relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") e Prelios stipulato in data 31 luglio 2013 e in essere tra gli Aderenti e la stessa Fenice.
4. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
5. Efficacia e durata del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale cesserà di produrre automaticamente ogni effetto alla conclusione dell’Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. Non sono state pattuite tra gli Aderenti disposizioni che consentano di rinnovare il Patto Parasociale a tale scadenza.
6. Deposito al Registro delle Imprese
Il Patto Parasociale è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 25 settembre 2015.
7. Tipo di patto parasociale
Le disposizioni del Patto Parasociale che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. a), TUF.
25 settembre 2015
Il presente estratto del Patto Parasociale, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.
[PR.7.15.1]
PATTO VENUTO MENO A CONCLUSIONE DELL'ASSEMBLEA PRELIOS DEL 16 OTTOBRE 2015
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI PRELIOS S.P.A.
Estratti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita, che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, unitamente agli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita già pubblicati sui quotidiani ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti.
Rispetto al precedente testo del 1 luglio 2015, oltre alla semplificazione delle premesse per eliminare riferimenti a quanto già intervenuto, si da atto che, per effetto della mancata disdetta degli Accordi di Co-Vendita da parte delle parti interessate entro il 31 luglio 2015, si è perfezionato il rinnovo degli stessi per un periodo di ulteriori tre anni a decorrere dal 1 agosto 2016. In virtù di tale rinnovo, pertanto, gli Accordi di Co-Vendita resteranno validi ed efficaci sino al 31 luglio 2019.
Le parti dell’estratto che hanno riportato modificazioni in conseguenza del rinnovo sono indicate in corsivo (v. infra §§5-6). Sono stati inoltre aggiornati i dati relativi al capitale sociale di Prelios (v. infra §1). I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo dell’estratto.
* * * * *
In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "Accordi di Co-Vendita") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita"): (i) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede lega le in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("MPS); (ii) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("BPM"); (iii) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("BPS"); (iv) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("BPER"); (v) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("UBI").
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("Prelios") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co- Vendita sono stati stipulati nell’ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l’"Operazione") contemplata anche dal patto parasociale relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") e a Prelios sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Fenice, Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("UniCredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("P&C"), come modificato in data 29 gennaio 2015 (il "Patto Fenice"). Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia all’estratto del Patto Fenice del 3 agosto 2015, come successivamente modificato, reso disponibile sul sito www.prelios.com.
Si ricorda che, nell’ambito dell’Operazione, il Patto Fenice prevede tra l’altro che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione dello stesso, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto congiuntamente tutte le azioni Prelios di categoria B (non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi, ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios, secondo quanto previsto dallo statuto Prelios) (le "Azioni B") detenute da Fenice a tale data, oltre alle azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie" e unitamente alle Azioni B, le "Azioni Prelios") detenute a tale data dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto Fenice stesso (il "Pacchetto in Cessione") (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all’estratto del Patto Fenice).
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 49.225.067,95 rappresentato da complessive n. 717.941.380 Azioni Prelios (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.
2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.
Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti attualmente aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi alla data del 1 agosto 2015 in seguito all’esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l’altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co- Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.
Aderente | n. Azioni Ordinarie | n. Azioni B | % rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios(1) | % rispetto al capitale sociale economico di Prelios(2) | % rispetto al totale delle Azioni B |
Fenice | - | 210.988.201 | - | 29,39% | 100% |
MPS | 16.917.099 | - | 3,34% | 2,36% | - |
BPM | 28.475.470 | - | 5,62% | 3,97% | - |
BPS | 6.231.733 | - | 1,23% | 0,87% | - |
BPER | 8.497.565 | - | 1,68% | 1,18% | - |
UBI(3) | - | - | - | - | - |
(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell’Accordo di Co-Vendita stipula to con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo di Co-Vendita medesimo.
3. Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.
Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.
Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, mutatis mutandis e salvo adattamenti, analoga disciplina.
Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "Diritto di Co-Vendita") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "Diritti Prelios" o la "Partecipazione Oggetto di Tag").
Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "Partecipazione Fenice"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "Terzo Acquirente"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.
(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita.
In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell’ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell’avvio della Procedura di Vendita.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "Soglia Minima"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "Corrispettivo Netto di Riferimento"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l’obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.
A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all’esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all’esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall’Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.
Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.
(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).
Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all’esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.
Salvo quanto infra previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l’obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.
Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "Partecipazione Complessivamente Offerta"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.
Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell’intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall’Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.
5. Efficacia e durata delle Pattuizioni
Per effetto della mancata disdetta di alcune delle parti entro il 31 luglio 2015, ciascuno degli Accordi di Co-Vendita si rinnoverà per ulteriori tre anni e, pertanto, avrà efficacia sino al 31 luglio 2019. A partire da tale data ciascuno degli Accordi di Co-Vendita si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all’altra con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi.
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto;
(ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell’ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all’acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all’esito della stessa Procedura di Vendita;
(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.
6. Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese
Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.
Le variazioni e le altre informazioni contenute nei precedenti estratti pubblicati ai sensi dell’art. 131 Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano (in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile 2014, 4 luglio 2014, 8 luglio 2014, 4 dicembre 2014, 12 dicembre 2014, 2 gennaio 2015, 5 gennaio 2015, nonché 1 luglio 2015). Gli aggiornamenti relativi al rinnovo per mancata disdetta entro il 31 luglio 2015 sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2015.
7. Tipo di patto
Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.
Organi degli Accordi di Co-Vendita.
Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.
8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.
5 agosto 2015
[PR.6.15.4]
* * * * *
ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI PRELIOS S.P.A.
Estratto ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonchè degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)
Il presente documento, è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.
Si fa riferimento ai separati accordi di co-vendita conclusi in data 24 settembre 2013 da Fenice S.r.l., ("Fenice") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "Titolari del Diritto di Co-Vendita" e unitamente a Fenice le "Parti"): (i) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata; (ii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; (iii) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa; (iv) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni; e (v) Unione di Banche Italiane Società per Azioni (tali accordi complessivamente considerati, gli "Accordi di Co-Vendita"). Sebbene gli Accordi di Co-Vendita costituiscano contratti separati e distinti, il presente estratto fa riferimento unitariamente agli stessi per ragioni di semplificazione e completezza informativa.
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinavano i termini e le condizioni con cui Fenice aveva concesso a favore dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un diritto di covendita avente ad oggetto tutte le azioni detenute dai rispettivi Titolari del Diritto di Co-Vendita, alla data di esercizio di tale diritto, in Prelios S.p.A. ("Prelios"), una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, avente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (alla data dell’ultimo estratto aggiornato – 1 agosto 2015 – le azioni Prelios complessivamente conferite negli Accordi di Co-Vendita da tutti i Titolari del Diritto di Co-Vendita risultavano pari all’11,87% del capitale sociale votante di Prelios).
Si rende noto che le Parti hanno risolto consensualmente gli Accordi di Co-Vendita, con effetto a decorrere dalla data del 13 ottobre 2015. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, gli Accordi di Co-Vendita sono privi di qualsiasi efficacia.
In data odierna, sono stati depositati, presso il Registro delle Imprese di Milano, gli atti di risoluzione consensuale degli Accordi di Co-Vendita.
16 ottobre 2015
[PR.6.15.5]
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., MANZONI S.R.L., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Le presenti Informazioni essenziali sono state aggiornate nel paragrafo "Soggetti Aderenti Al Patto e Strumenti Finanziari Oggetto del Patto" sezione relativa a Pirelli, in occasione dell’intervenuto acquisto da parte di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. di n. 45.143.033 azioni ordinarie Pirelli, perfezionatosi in data 6 ottobre 2015.
Di seguito, in corsivo sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali aggiornato in data 13 agosto 2015.
*****
Con riferimento:
(i)al contratto di compravendita e co-investimento (il "Contratto di Compravendita e Co-investimento") sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation ("CC"), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("CNRC"), Camfin S.p.A. ("CF"), Long-Term Investments Luxembourg S.A. ("LTI") e Coinv S.p.A. ("Coinv"), che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un’ampia operazione societaria e industriale (l’"Operazione") volta all’acquisizione del controllo su Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di lungo periodo di Pirelli in vista del suo possibile re-listing, e
(ii) al patto parasociale allegato al Contratto di Compravendita e Co-investimento – depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e le cui informazioni essenziali ex art. 130 Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito internet www.pirelli.com – (il "Patto Parasociale CC") contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, inter alia, (a) a lla governance della catena societaria utilizzata nel contesto dell’Operazione e di Pirelli, (b) all’eventuale re-listing di Pirelli nel caso in cui si verifichi l’eventuale de-listing della stessa e (c) all’exit di CF e LTI dal rispettivo investimento sia in caso di mancato de-listing di Pirelli, sia in caso di de-listing della stessa Pirelli, e
(iii) all’accordo di restatement del patto parasociale (il "Restatement CF") sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP"), Coinv, LTI (Coinv e LTI, congiuntamente, i "Pattisti Interni") e, limitatamente ad alcune clausole ivi indicate, UniCredit S.p.A. ("UC") e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP") e – a far data dal 16 aprile 2015 – Manzoni S.r.l. ("Manzoni"), che prevede, in allegato, un patto parasociale (il "Patto Parasociale Coinv / LTI") che regola i rapporti tra i Pattisti Interni in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento;
si informa che, sempre in data 22 marzo 2015, UC, ISP e NP hanno altresì sottoscritto un ulteriore accordo di restatement (il "Restatement Coinv"), cui Manzoni ha aderito in data 16 aprile 2015, che prevede, in allegato, un patto parasociale (il "Patto Parasociale Coinv") che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra le parti in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento e che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.
Si ricorda che il Contratto di Compravendita e Co-investimento prevede che l’Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento delle seguenti attività:
- la costituzione da parte di CNRC della struttura societaria necessaria ai fini dell’implementazione dell’Operazione attraverso la costituzione di (a) una società basata a Hong Kong ("SPV HK"), che sarà controllata da CNRC ed eventualmente partecipata da altri investitori di Hong Kong, (b) una società lussemburghese di nuova costituzione ("SPV Lux") direttamente partecipata da SPV Lux, (b) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo International Italy S.p.A., "Newco") direttamente partecipata da SPV Lux; (c) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo International Holding Italy S.p.A., "Holdco"), direttamente partecipata da Newco; e (d) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo Industrial Holding S.p.A., "Bidco"), direttamente partecipata da Holdco;
- l’acquisizione da parte di Bidco, alla data del primo closing dell’Operazione, come identificata e definita nel Contratto di Compravendita e Co-investimento subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste (la "Data del Primo Closing"), delle azioni Pirelli direttamente detenute da CF (l’"Acquisizione Iniziale");
- l’impegno, da parte di CF (e,successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, da parte di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione), a reinvestire in Newco una parte dei proventi dell’Acquisizione Iniziale fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.149 milioni;
- per le finalità di cui al predetto alinea, il diritto di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione) di sottoscrivere, alle condizioni di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento, taluni aumenti di capitale sociale di Newco, restando inteso che: (a) la partecipazione detenuta da CF all’esito delle predette sottoscrizioni (la "Partecipazione CF") – e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, da parte di CF e LTI, congiuntamente considerate – non sarà inferiore al 35% né superiore al 49% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 49,9% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta (come infra definita), venga de-listata, e che (b) la partecipazione di CNRC in Newco non scenderà al di sotto del 51% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 50,1% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata;
- l’impegno di CNRC a investire in Newco fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.133 milioni, sottoscrivendo in più soluzioni taluni aumenti di capitale sociale di Newco;
- la promozione da parte di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 109, del TUF al medesimo prezzo per azione pagato da Bidco per l’acquisto delle azioni di Pirelli nell’ambito dell’Acquisizione Iniziale, nonché di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni di risparmio di Pirelli ad un prezzo pari ad Euro 15 per ciascuna azione di risparmio (le predette offerte, congiuntamente, l’"Offerta") con l’obiettivo di de-listare Pirelli;
- a seguito del perfezionamento dell’Operazione, nel rispetto delle applicabili previsioni di Legge e delle procedure di corporate governance e subordinatamente al raggiungimento del quorum necessario nell’assemblea di Pirelli, la fusione, a seconda del caso, di Pirelli e/o Bidco e/o - nei limiti consentiti dalle banche finanziatrici – anche di Holdco, a seconda che Pirelli venga de-listata ovvero rimanga quotata a seguito del completamento dell’Offerta.
Si ricorda altresì che, con la sottoscrizione del Restatement CF,
- Coinv e LTI hanno convenuto di partecipare direttamente all’Operazione attraverso la medesima classe di azioni (le azioni di classe B emesse da Newco), e di ripartire per l’effetto tra di loro gli obblighi di capitalizzazione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento. Per tale ragione, Coinv e CF hanno convenuto di procedere a una riorganizzazione societaria di CF ed alla ristrutturazione della Partecipazione CF (congiuntamente, la "Ristrutturazione della Partecipazione CF") ad esito delle quali LTI e la sua controllata LTI Holding S.r.l. ("LTI Ita") usciranno dal capitale sociale di CF e da perfezionarsi, ove possibile, alla Data del Primo Closing di modo che all’esito di detta riorganizzazione:
o Coinv sia titolare di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di CF, che, a sua volta, sarà titolare di una partecipazione in Newco pari al 64% della Partecipazione CF, e
o LTI sia titolare (direttamente e attraverso LTI Ita) di una partecipazione in Newco pari al 36% della Partecipazione CF,
essendo inteso che (i) la predetta ripartizione rimarrà invariata anche al completamento dell’Offerta e fermo restando in ogni caso la possibilità per CF di sottoscrivere, ai termini e condizioni del Contratto di Compravendita e Co-investimento un ulteriore aumento di capitale; in tal caso – che comunque non potrà avvenire prima del completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF – la predetta ripartizione (64%-36%) della Partecipazione CF sarà adeguata di conseguenza, non dovendo comunque consentire una diluizione per LTI e LTI Ita, congiuntamente considerate, al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco; e (ii) fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, l’esercizio da parte di CF di tutti i diritti e/o le prerogative a disposizione della stessa ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento saranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione di CF, che potrà validamente deliberare con la presenza di tutti gli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori presenti alla riunione;
- alla Data del Primo Closing: (i) LTI, NP, Coinv, ISP, Manzoni e UC risolveranno per mutuo consenso il vigente patto parasociale su CF (il "Primo Patto CF") datato 24 maggio 2014 tra NP, ISP, UC, Coinv, LTI e Manzoni e (ii) Coinv e LTI sottoscriveranno il Patto Parasociale Coinv / LTI, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF.
Con la sottoscrizione del Restatement Coinv, le parti hanno convenuto che, entro o, al più tardi, alla Data del Primo Closing (in ogni caso con efficacia risolutivamente condizionata alla sottoscrizione, alla Data del Primo Closing, del Patto Parasociale CC) vengano perfezionate le seguenti attività e sottoscritti i documenti di seguito indicati:
(a) UC, ISP e NP sottoscriveranno un accordo di risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sottoscritto tra le medesime in vigore dalla data del 10 luglio 2014 in relazione a Coinv, CF, Pirelli e Prelios S.p.A. (il "Primo Patto Coinv");
(b) UC e ISP faranno sì che (a) l’amministratore designato congiuntamente dalle stesse nel consiglio di amministrazione di CF e (b) i 2 (due) amministratori designati da ciascuna di esse nel consiglio di amministrazione di Pirelli rassegnino le proprie dimissioni entro, e con efficacia dalla Data del Primo Closing;
(c) le parti sottoscriveranno il nuovo Patto Parasociale Coinv, nel testo allegato al Restatement Coinv, in sostituzione del Primo Patto Coinv.
Posto quanto precede, in data 11 agosto 2015:
(i) si è perfezionato il Primo Closing dell’Operazione, è stato sottoscritto il Patto Parasociale CC e, per l’effetto:
(ii) è stato risolto il Primo Patto Coinv
(iii) è stato risolto il Primo Patto CF,
(iv) è stato sottoscritto il nuovo Patto Parasociale Coinv,
(v) è stato sottoscritto il Patto Parasociale Coinv / LTI (che entrerà in vigore solo alla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF).
*****
PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale Coinv riformula pertanto gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limitatamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate governance e di alcune procedure di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti coinvolte e riflessi nel Patto Parasociale CC e nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione detenuta da Coinv in Prelios S.p.A.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961,
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20 ("Prelios"), le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):
(i) UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 20.257.667.511,62 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
(ii) Manzoni S.r.l., con sede in Milano, Viale Bianca Maria 25, capitale sociale di Euro 8.285.457,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852240962, società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(iii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.729.881.454,84 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
(iv) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A..
ISP sottoscrive il nuovo Patto Parasociale Coinv nella sua veste di socio che detiene il controllo esclusivo di Manzoni e, quindi, come responsabile in solido con Manzoni per l’adempimento da parte di quest’ultima di tutte le obbligazioni a carico della stessa nascenti dal nuovo Patto Parasociale Coinv.
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Sono oggetto del Patto Parasociale Coinv:
Con riguardo a Coinv, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, che è detenuta come segue:
Soci di Coinv |
Percentuale di partecipazione in Coinv |
NP |
76% |
Manzoni |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
Ai sensi dell’Atto di Adesione ISP riconosce e accetta che costituisce condizione risolutiva del trasferimento a Manzoni della partecipazione in Coinv – effettuato tramite atto di conferimento stipulato in data 24 marzo 2015 da ISP e Manzoni (il "Conferimento") in virtù del quale, con effetto in pari data, ISP ha conferito a Manzoni, tra le altre, la partecipazione in Coinv – che Manzoni continui a essere un’Affiliata (come definita nel Primo Patto Coinv) di ISP dopo il perfezionamento del Conferimento, fermo restando che ISP rimarrà solidalmente responsabile con Manzoni per gli obblighi derivanti dal Primo Patto Coinv e dal Restatement Coinv.
Con riguardo a Camfin, fino al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione pari al 50% detenuta da Coinv. Successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF.
Con riguardo a Pirelli, le azioni oggetto del Patto Parasociale sono costituite da (a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da CF, che detiene il 35% del capitale sociale di Newco (i.e., Marco Polo International Italy S.p.A.), che a sua volta detiene indirettamente (attraverso Bidco, i.e., Marco Polo Industrial Holding S.p.A.), alla data del 6 ottobre 2015, il 29,832% del capitale sociale ordinario di Pirelli, nonché tutte le ulteriori azioni di Pirelli che saranno acquistate all’esito dell’Offerta lanciata da Bidco e successivamente, e (b) la partecipazione in Pirelli detenuta da Cam 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari, alla data del 6 ottobre 2015, al 3,08% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato "€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.").
Con riguardo a Prelios, la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Coinv
Regole generali di governance.
La governance di Coinv sarà in linea con le disposizioni del Patto Parasociale Coinv, che sono state altresì riflesse, nella massima misura possibile, nello statuto.
Oggetto Sociale.
L’oggetto sociale di Coinv consisterà, esclusivamente: (i) nella detenzione e la progressiva e tempestiva liquidazione degli altri attivi e passivi diversi dalla Partecipazione in CF (gli "Altri Attivi e Passivi") e (ii) nella detenzione e la gestione e la successiva dismissione della partecipazione in CF (la "Partecipazione CF"), che, successivamente alla liquidazione degli Altri Attivi e Passivi, costituirà l’unico asset di Coinv e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Coinv non dovrà compiere alcuna attività o operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione degli Altri Attivi e Passivi e alla detenzione, gestione e successiva dismissione della Partecipazione CF.
Consiglio di amministrazione di Coinv.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà composto da 6 (sei) amministratori, nominati come segue:
(i) NP avrà diritto di nominare 4 (quattro) amministratori, tra cui il presidente e l’amministratore delegato di Coinv; e
(ii) Manzoni e UC (congiuntamente, le "Banche") avranno diritto di nominare ciascuna 1 (un) amministratore.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del consiglio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii). I componenti del consiglio di amministrazione di Coinv, incluso il presidente, non percepiranno alcun compenso o emolumento, fatto salvo per il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Coinv.
Il collegio sindacale, che svolgerà la revisione legale dei conti, sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:
(a) NP avrà diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
(b) le Banche avranno diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo, che sarà il Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il collegio sindacale di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del collegio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii).
Poteri e deliberazioni da parte dei competenti organi sociali di Coinv.
Le Parti si sono impegnate a far sì che Coinv compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Coinv medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1. L’assemblea (a) straordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Coinv si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2. Le deliberazioni consiliari aventi a oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Coinv, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica fatta eccezione per qualsiasi atto di disposizione della partecipazione di CF in Newco o, a seconda del caso, Pirelli in virtù e per effetto dell’esercizio da parte di Coinv (e per il tramite di CF), a seconda del caso, (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il "Diritto di Exit"), rispetto al quale il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica, senza pregiudizio, in ogni caso, per quanto previsto ai successivi punti (ix) e (x):
(i) fatta eccezione per le delibere sui Diritti di Exit, qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo) concernente la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) e/o qualunque operazione (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo) che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo, contratto o patto relativo alla Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa), inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede;
(ii) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (iii) che segue), da parte della Società per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) degli altri Altri Attivi e Passivi, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere dalla Società (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo), che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte della Società di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma (incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante ristrutturazione del debito esistente, stipulazione di nuovi finanziamenti o emissione di titoli o strumenti di debito) e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia, personale o reale, o impegni di indennizzo o manleva, fatta eccezione per le previsioni di cui ai contratti portanti il contratto di finanziamento e relativo security package sottoscritto in data 5 agosto 2015, tra Camfin, in qualità di prenditore, e un pool di banche finanziatrici (il "Finanziamento CF") e il contratto di finanziamento e relativo security package sottoscritto in data 5 agosto 2015, tra CAM 2012 S.p.A., in qualità di prenditore, Camfin quale garante e un pool di banche finanziatrici;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee straordinarie di CF aventi ad oggetto aumenti e riduzioni del capitale sociale di CF purché non siano richiesti dalla legge e/o necessari per finalità di rifinanziamento;
(ix) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" (scissione di Newco) di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC, restando peraltro inteso che in assenza di decisione da parte del consiglio di amministrazione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF di uno dei diritti sopra previsti, NP si impegna far sì che CF rinnovi il Patto Parasociale CC o che lo stesso non sia risolto per mutuo consenso;
(x) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di avvalersi della facoltà di inviare a LTI una "CF Communication" ai sensi dell’Articolo 4.1, paragrafo (b), del Patto Parasociale CF e, per l’effetto, di acquistare da LTI e LTI Ita l’intera partecipazione da esse detenuta in Newco, ai sensi di quanto previsto dal Patto Parasociale CC; e
(xi) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di cancellare, estinguere o comunque modificare (i) la "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero di votare a favore di qualsiasi altra modifica del Patto Parasociale CC che possa incidere, direttamente o indirettamente, sui diritti delle Banche;
mentre in tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (xi)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione di Coinv assuma le delibere di cui ai precedenti punti (i), (iv), (v), (ix), (x) e (xi), le Parti si impegnano a far sì che, in relazione alle predette questioni, gli amministratori designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF si conformino a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione di Coinv ai sensi di quanto precede.
Le Parti concordano sin d’ora di approvare, e si impegnano a far sì che i competenti organi sociali di Coinv e CF approvino, tutti i passaggi e le operazioni societarie necessari al perfezionamento (i) della Ristrutturazione della Partecipazione CF (ii) dell’Acquisizione Iniziale e (iii) dell’Offerta, ai termini e condizioni di cui all’Accordo di Restatement CF, all’Accordo di Compravendita e Co-investimento e del Patto Parasociale CC.
(4) Le Parti concordano che Coinv o, se del caso, CF avrà la facoltà di non esercitare, a seconda del caso, (i) la "Put Option" ai sensi dell’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" ai sensi dell’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC qualora il Finanziamento CF sia stato nel frattempo interamente rimborsato in conformità ai suoi termini e condizioni.
(5) Le Parti concordano che qualora gli investitori da selezionare da parte di Coinv quali acquirenti delle "Disposable Newco Stake" di CNCR ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 5.4 del Patto Parasociale CC fossero banche o istituzioni finanziarie, essi dovranno essere di gradimento delle Banche, gradimento che non sarà irragionevolmente negato.
Governance di CF.
Fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF continueranno ad applicarsi i principi e le regole di governance del Primo Patto CF e, per l’effetto, le Banche avranno diritto di designare congiuntamente un amministratore e il sindaco effettivo del Collegio Sindacale di CF che, ai sensi del Primo Patto CF, deve essere designato da Coinv. A partire dalla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF (i) la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di CF rifletterà esattamente quella di Coinv di cui ai punti precedenti e (ii) le deliberazioni degli organi di CF saranno validamente adottate in conformità ai principi e regole di cui ai punti precedenti.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Coinv per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento dell’Offerta, intendendosi per tale la data del pagamento agli azionisti che abbiamo aderito all’Offerta del relativo corrispettivo, calcolata tenendo in considerazione il possibile posticipo della medesima per effetto dell’apertura delle procedure di "sell out" e "squeeze out" di cui agli articoli 108 e 111 del TUF (il "Periodo di Lock-up"), con eccezione della costituzione di qualsiasi pegno o concessione di altra garanzia reale sulla partecipazione detenuta da Coinv in Camfin in relazione a contratti portanti il Finanziamento CF ai sensi di quanto previsto nello statuto di Camfin. Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’"Offerente"), per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Diritto di Put in favore delle Banche.
Nell’ipotesi in cui si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, in tutto o in parte, ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il "Diritto di Exit"), NP avrà il diritto di recapitare alle Banche e al Consiglio di Amministrazione di Coinv, entro un mese dal verificarsi dei suddetti presupposti per l’esercizio del Diritto di Exit (il "Periodo di Comunicazione"), una comunicazione scritta (la "Comunicazione") con cui NP comunica alle Banche se intende attivare il Diritti di Exit attraverso l’esercizio della sopraindicata "Put Option" ovvero del diritto di richiedere la sopraindicata "Newco Demerger". Qualora (i) allo scadere del Periodo di Invio della Comunicazione, NP non abbia inviato la Comunicazione, ovvero (ii) nella Comunicazione, NP abbia rappresentato di non voler esercitare il Diritto di Exit , in tal caso ciascuna delle Banche avrà il diritto di vendere a NP, e NP avrà l’obbligo di acquistare, la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (ciascun diritto di vendita, il "Diritto di Put"), da esercitarsi nei termini di seguito indicati:
(i) ciascuna Banca potrà esercitare il Diritto di Put sulla propria partecipazione in Coinv, per intero e in unica soluzione per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla ricezione della Comunicazione ovvero, in mancanza della stessa, dalla scadenza del Periodo di Invio della Comunicazione (il "Periodo di Esercizio della Put");
(ii) l’esercizio del Diritto di Put potrà essere effettuato mediante comunicazione spedita all’altra Parte, (la "Comunicazione di Esercizio"); la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Put avrà l’effetto di concludere un contratto di compravendita tra NP e la relativa Banca fermo restando che il trasferimento della titolarità della partecipazione della Banca a NP ed il contestuale pagamento del corrispettivo avverrà entro un periodo da concordare successivo al completamento della scissione di cui al punto (iii) che segue ovvero, per l’ipotesi in cui in Coinv non siano presenti, in tutto o anche solo in parte, gli Altri Attivi e Passivi entro un periodo da concordare successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Esercizio;
(iii) per l’ipotesi in cui siano ancora presenti in Coinv gli Altri Attivi e Passivi, con l’invio della Comunicazione di Esercizio ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna parte della rispettiva, proporzionale, porzione di Altri Attivi e Passivi e del relativo indebitamento di Coinv, da perfezionarsi entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
(iv) il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari a:
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia de-listata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) prezzo di esercizio della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e CF pari, per le attività non costituite da partecipazioni in società quotate, al valore risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale regolarmente approvato dalle rispettive società prima della Comunicazione di Esercizio ovvero, per le partecipazioni in società quotate, al risultato della moltiplicazione tra il numero di azioni detenute e il prezzo medio ponderato per azione rilevato nei 30 (trenta) giorni di borsa aperta precedenti la Comunicazione di Esercizio, il tutto aumentato o diminuito, a seconda del caso, dei dividendi, delle distribuzioni / versamenti di cassa (quando tali elementi non vengano già recepiti al successivo punto (iii)) e dei proventi finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF come risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale regolarmente approvato dalle rispettive società, aumentato degli oneri finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio e diminuito dell’eventuale rimborso dell’indebitamento intercorso tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio; e
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia una società quotata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) valore di mercato delle azioni Pirelli indirettamente detenute (da calcolarsi con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono l’invio della Comunicazione di Esercizio) e delle altre attività di Coinv e CF calcolato ai sensi del punto (ii) del precedente paragrafo (iv) e (ii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF calcolato ai sensi del punto (iii) del precedente paragrafo (iv).
Diritto di Call a favore di NP
Qualora si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte delle Banche del Diritto di Put, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del Periodo di Esercizio della Put NP avrà il diritto di acquistare da ciascuna Banca la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (il "Diritto di Call"). Il corrispettivo per il trasferimento a NP della partecipazione detenuta da ciascuna delle Banche in Coinv sarà pari al valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) "CNRC Call Exercise Price" di cui all’Articolo 7.3(iii) del Patto Parasociale CC (senza applicazione del cap pari al 110% del "Put Option Price" ivi previsto), (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e di CF e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF.
Anti-embarassement.
Nell’ipotesi in cui, entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui si sia perfezionato il trasferimento da parte di una Banca a favore di NP della propria partecipazione (la "Partecipazione Rilevante") per effetto dell’esercizio da parte di tale Banca del Diritto di Put e/o del Diritto di Call da parte di NP e
(a) NP abbia trasferito ad un soggetto terzo tutta o parte della propria partecipazione in Coinv; ovvero
(b) CNRC abbia esercitato la "CNRC Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC nei confronti di uno dei "Class B Shareholders" di Newco successivamente all’esercizio del Diritto di Put da parte di ciascuna delle Banche; ovvero
(c) si sia verificata una qualsiasi altra ipotesi di Trasferimento, diretto o indiretto, delle partecipazioni in Camfin, Newco, Holdco, Bidco o Pirelli; ovvero
(d) sia avvenuto il re-listing delle azioni di Newco, Holdco, Bidco o Pirelli tramite una "initial public offer - IPO"; ovvero
(e) sia stato effettuato un conferimento in natura delle azioni di Pirelli e/o di Newco e/o Holdco e/o Bidco;
(f) sia stata realizzata una fusione tra Pirelli (o Newco o Holdco o Bidco) e una società terza; ovvero
(g) sia stato concluso un qualsiasi accordo per la realizzazione di una qualsiasi delle suddette operazioni;
NP sarà tenuta a corrispondere a tale Banca un importo aggiuntivo pari alla differenza positiva tra (x) il corrispettivo che la Banca avrebbe realizzato ad esito dell’esercizio dell’Opzione Put o per effetto dell’esercizio dell’Opzione Call applicando alla vendita della propria partecipazione il maggiore prezzo unitario e (y) il corrispettivo unitario effettivamente percepito dalla Banca per la vendita della propria partecipazione, moltiplicata per il numero di azioni trasferite.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Nell’ipotesi in cui – ad esito (a) dell’esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) dell’esercizio da parte di CF del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC – CF riceva un pagamento di corrispettivo in denaro e/o, a seconda del caso, azioni di Target, in conformità con i termini e condizioni di cui al Patto Parasociale CC, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Coinv invii (e tutte le Parti si impegnano in tal caso a far sì che Coinv senza eccezione alcuna invii) a CF, a seconda dei casi, la c.d. "Dissolution Notice" o la c.d. "Demerger Notice", ai termini e secondo le modalità di cui allo statuto di CF, dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, allo scioglimento e messa in liquidazione di CF ovvero alla scissione di CF, da attuarsi secondo i principi indicati nel Patto Parasociale su CF e nello statuto di CF.
Disinvestimento da Coinv
(a) Qualora, all’esito (a) dell’esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) di qualsiasi altro "evento di liquidità", Coinv riceva proventi in denaro in luogo della partecipazione in Newco, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta ricezione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "Comunicazione di Scioglimento"). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento costituisce una causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 2484, paragrafo 1, n. 7, del Codice Civile.
(b) Qualora invece all’esito dell’eventuale esercizio del diritto di richiedere il "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero all’esito della procedura di re-listing di cui all’Articolo 6.1 del Patto Parasociale CC, in forza delle quali siano assegnati a Coinv una quota di Azioni Target ed eventualmente dell’indebitamento di Newco, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Target e dell’indebitamento di Coinv e/o di CF (la "Procedura di Scissione"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Coinv implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale è stato sottoscritto in data 11 agosto 2015 e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario di tale data, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di due anni (il termine iniziale e l’eventuale termine aggiuntivo, congiuntamente, il "Termine"), salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla scadenza del relativo Termine.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli o su Prelios.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF") contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Non sono previsti organi del patto.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 agosto 2015.
6 ottobre 2015
[PA.7.15.4]
Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e successive modificazioni e integrazioni, in merito ad un patto parasociale relativo alle azioni ordinarie di
PRELIOS S.p.A.
Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 26 febbraio 2016 (la “Data di Sottoscrizione”) tra le persone e le società indicate al successivo paragrafo 4 (il “Patto”), si rende noto quanto segue.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios” ovvero la “Società”), con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli 27, Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02473170153, con capitale sociale pari, alla data odierna a Euro 49.225.067,95, suddiviso in n. 506.953.179 (cinquecentoseimilioni novecentocinquantatremila centosettantanove) azioni ordinarie e in n. 210.988.201 (duecentodiecimilioni novecentottantottomila duecentouno) azioni di categoria B, queste ultime prive di diritto di voto e non quotate.
Come noto, è attualmente pendente un aumento di capitale della Società, per ulteriori massimi nominali Euro 6.461.456,31 (con un sovrapprezzo complessivo di massimi Euro 60.026.929,1199) mediante emissione di massime n. 646.145.631 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso (l' “Aumento di Capitale”).
Assumendo che l'Aumento di Capitale venga interamente sottoscritto, il capitale sociale sarà pari a Euro 55.686.524,26, suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni, delle quali n. 1.153.211.682 (pari al 84,541%) azioni ordinarie con diritto di voto, quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., e n. 210.988.201 (pari al 15,467%) azioni di categoria B, prive di diritto di voto e non quotate.
2. Tipo di patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1, e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.
3. Diritti di voto apportati al Patto
Alla Data di Sottoscrizione, ed assumendo che l'Aumento di Capitale venga interamente sottoscritto il Patto aggrega n. 252.000.000 azioni ordinarie di Prelios rappresentative del 21,852% del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto (le “Azioni Sindacate”).
4. Soggetti aderenti al Patto e Azioni Sindacate dagli stessi detenute
La tabella che segue indica le persone e le società aderenti al Patto alla Data di Sottoscrizione (i “Partecipanti”), nonché le Azioni Sindacate da ciascuno acquistate nell'ambito dell'Aumento di Capitale, e le relative percentuali di ciascun Partecipante, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie, sempre assumendo che l'Aumento di Capitale venga interamente sottoscritto.
n° |
Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
Colonna 4 |
Colonna 5 |
Alexis De Dietrich |
In proprio |
23.863.500 |
9,470% |
2,069% |
|
DEB Holding S.r.L. |
Daniel Buaron |
76.363.650 |
30,303% |
6,622% |
|
Feidos S.p.A. |
Massimo Caputi |
37.326.734 |
14,812% |
3,237% |
|
Fondazione Renato Corti |
Marisa Busetti |
23.863.635 |
9,470% |
2,069% |
|
Fulvio Conti |
In proprio |
4.772.727 |
1,894% |
0,414% |
|
Negentropy Capital Partners LLP in nome e per conto del fondo comune di investimento Negentyropy SICAV-SIF / Negentropy Special Situation Fund. |
Ferruccio Ferrara e Francoise Declerck |
38.173.500 |
15,148% |
3,310% |
|
Energia di Famiglia S.r.L. |
Fulvio Angelo Riassetto |
19.090.800 |
7,576% |
1,655% |
|
Porto Allegro S.r.L. |
Gianfranco Paparella |
9.545.454 |
3,788% |
0,828% |
|
York European Distressed Credit Holdings II LLC, in nome e per conto di York European Distressed Credit Fund II, L.P. |
James G. Dinan |
19.000.000 |
7,540% |
1,648% |
|
Tot. |
n. 252.000.000 |
21,852% |
5. Eventuali ulteriori azioni non apportate al Patto
Nessuno dei Partecipanti è titolare di azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti) ulteriori e/o di categoria diversa rispetto alle Azioni Sindacate.
6. Contenuto del Patto
Sono di seguito riportate in sintesi le principali pattuizioni parasociali contenute nel Patto.
6.1 Apporto di Azioni al Sindacato
I Partecipanti si sono impegnati ad apportare le Azioni Sindacate al Patto costituendo così un sindacato di azioni di Prelios (il “Sindacato”).
6. 2 Sindacato di voto
I Partecipanti si sono altresì impegnati ad esprimere il proprio voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios in conformità alle decisioni assunte dal Sindacato, con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.5(iii), in relazione alle seguenti materie:
(i) nomina e revoca di amministratori e sindaci e del soggetto incaricato della sua revisione contabile; determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e dell’eventuale importo massimo complessivo delle remunerazioni di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
(ii) distribuzione di dividendi, formati con utili o riserve di qualsiasi tipo, e acquisto di azioni proprie;
(iii) approvazione dei bilanci d’esercizio, nonché dei bilanci consolidati, delle relazioni semestrali e di ogni rendiconto o bilancio infrannuale, quando la legge ne preveda l’approvazione da parte dell’assemblea;
(iv) approvazione o autorizzazione di operazioni straordinarie, operazioni con parti correlate, piani di stock option, riorganizzazioni, ristrutturazioni debiti e altre operazioni simili;
(v) modifiche dello statuto sociale di Prelios di tempo in tempo vigente.
6.3 Vincoli alla circolazione delle Azioni Sindacate e apporto di ulteriori azioni
(i) E’ stato pattuito che, per l’intera durata del Patto i Partecipanti non effettuino alcun trasferimento delle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà. Il Patto ammette, tuttavia, le seguenti eccezioni:
(a) la vendita congiunta di tutte le Azioni Sindacate;
(b) il trasferimento di Azioni Sindacate, ovvero di diritti di opzione rinvenienti dalle stesse, tra Partecipanti, fermo in tal caso il diritto di prelazione tra gli stessi previsto e disciplinato nel Patto;
(c) la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Partecipante quantomeno nelle assemblee ordinarie di Prelios;
(d) a favore delle società controllate dai rispettivi Partecipanti ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.;
(e) a favore del coniuge, ovvero di uno o più ascendenti e/o discendenti;
(f) a favore di società fiduciarie (sulla base di mandato fiduciario del Partecipante trasferente) o trust di cui il Partecipante trasferente sia il beneficiario economico;
(a) in caso di successione mortis causa.
In caso di violazione dei divieto di trasferimento delle Azioni Sindacate, il Partecipante inadempiente sarà tenuto a versare agli altri Partecipanti un importo complessivamente pari al 40% del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Sindacate vendute in violazione dei divieti a titolo di penale ex articolo 1382 del codice civile. Tale penale sarà ripartita tra i Partecipanti non inadempienti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno detenute.
(ii) Inoltre, è stato altresì pattuito che, sempre per l'intera durata del Patto, i Partecipanti non acquistino, con qualsiasi modalità, azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti) ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate già detenute alla Data di Sottoscrizione del Patto.
Il Patto ammette, tuttavia, che i Partecipanti possano acquistare azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti), previo consenso della maggioranza assoluta dei Partecipanti e sempre che tale acquisto non comporti il superamento della soglia di tempo in tempo stabilita dalle leggi e/o dallo statuto di Prelios applicabili che comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni di Prelios diverse dalle Azioni Sindacate (la “Soglia OPA”).
(iii) E’ stato pattuito che le azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate (o i diritti di voto ad esse spettanti) acquistate o acquisite nei casi ammessi dal Patto dai Partecipanti così come, in caso di aumento di capitale di Prelios mediante emissione gratuita o a pagamento di azioni, le azioni di nuova emissione ricevute dai Partecipanti in relazione alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, o da essi sottoscritte in esercizio del relativo diritto di opzione, siano automaticamente apportate al Patto.
6.4 Apporto al sindacato di nuove Azioni da parte di terzi
E’ consentito l’apporto al Patto da parte di terzi di azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate con il voto favorevole dei Partecipanti titolari della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate e sempre che tali acquisti o acquisizioni non comportino il superamento della Soglia OPA. In caso di apporto di azioni ulteriori da parte di un terzo, quest'ultimo assumerà incondizionatamente tutti gli obblighi stabiliti nel Patto.
6.5 Organi del Patto
(i) Sono organi del Patto:
(a) il Presidente, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Sono attribuite al Presidente funzioni di coordinamento strategico del Sindacato e delle riunioni dei Partecipanti, nonché il compito di rappresentare il Sindacato di Partecipanti nelle relazioni istituzionali e nei rapporti con i major stakeholders di Prelios. E’ stato nominato Presidente il dott. Fulvio Conti il quale durerà in carica sino a diversa nomina da parte dei Partecipanti, i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(b) il Segretario, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Al Segretario è attribuito il compito di eseguire, dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, a supporto dell’attività del Presidente, dei Partecipanti e delle loro decisioni. Il Segretario dura in carica per un anno e viene sostituito dai Partecipanti i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(a) il Vice-Segretario, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo. Il Vice Segretario dura in carica sino a diversa nomina da parte dei Partecipanti, i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(ii) I partecipanti si sono impegnati a conferire, nelle forme stabilite dalle disposizioni di legge e statutarie di tempo in tempo vigenti, delega per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie di Prelios aventi ad oggetto (esclusivamente o anche) le delibere di maggior interesse di cui al precedente paragrafo 6.2, al Presidente e al Segretario in via disgiunta tra loro, conferendo loro istruzioni irrevocabili di votare in conformità alle decisioni assunte dal sindacato di Partecipanti nelle apposite riunioni.
(iii) E’ stato pattuito che le decisioni dei Partecipanti siano adottate mediante deliberazione in apposita riunione dei Partecipanti, oppure mediante consultazione scritta, con il voto favorevole dei Partecipanti titolari della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria di Prelios.
6.6 Impegno a non sottoscrivere altri patti parasociali
E’ stato pattuito che, per l’intera durata di partecipazione al Patto, i Partecipanti non sottoscrivano altri accordi aventi natura parasociale.
7. Durata del Patto
Il Patto è stato stipulato il 26 febbraio 2016 (i.e., la data nella quale il patto è stato sottoscritto dal Partecipante che ha apposto la propria sottoscrizione per ultimo) ed è efficace per un periodo di 3 (tre) anni da tale data. Alla scadenza del triennio ciascun Partecipante potrà decidere liberamente se rinnovare o meno il Patto.
E’ previsto che qualora, per qualsiasi altra ragione, risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 12 % (dodici per cento) del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto, il Sindacato cessi di avere efficacia.
8. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto, nessuno dei Partecipanti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Successivamente alla Data di Sottoscrizione del Patto, nessuno dei Partecipanti deterrà singolarmente il controllo di Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
9. Deposito delle Azioni Sindacate
Ciascun Partecipante potrà immettere le Azioni Sindacate in dossier ad esso intestati presso uno o più intermediari abilitati liberamente prescelti.
10. Comunicazione e Deposito del Patto
Il Patto è stato comunicato a Prelios e depositato presso gli uffici del Registro delle Imprese di Milano in data 26 febbraio 2016.
11. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Prelios all’indirizzo www.prelios.com.
26 febbraio 2016
[PR.9.16.1]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Si riporta di seguito l’estratto dell’Accordo Fenice aggiornato per tener conto delle modificazioni conseguenti all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice pattuite tra gli Aderenti con l’accordo modificativo concluso in data 25 settembre 2015 (l’"Accordo Modificativo").
Si ricorda che, in data 3 settembre 2015, Feidos 11 ha ceduto l’intera quota detenuta in Fenice a Pirelli, UniCredit e Intesa in proporzione tra loro secondo quanto stabilito dal diritto di riscatto previsto dallo statuto Fenice e dall’opzione di acquisto prevista dall’Accordo Fenice (tale cessione è stata descritta nei precedenti estratti pubblicati ai sensi del Regolamento Emittenti). Per effetto di tale cessione, Feidos 11 ha cessato di essere parte della compagine sociale di Fenice e dell’Accordo Fenice, che continua invece ad essere efficace tra gli Aderenti.
Rispetto alla precedente versione del presente estratto, oltre a un aggiornamento e riduzione delle premesse resi necessari per tener conto di quanto sopra ed eliminare i riferimenti a eventi già verificatisi, sono state eliminate le parti descrittive delle disposizioni dell’Accordo Fenice soppresse con l’Accordo Modificativo in materia di lock-up avente ad oggetto le azioni Prelios degli Aderenti, diritto di trascinamento (drag-along) e all’exit anticipata (v. precedente versione del presente estratto). Sono invece descritte in corsivo le modificazioni apportate all’Accordo Fenice in relazione alle disposizioni in materia di diritti di co-vendita (v. infra §3.1), obblighi di preventiva consultazione (v. infra §3.2), limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice (v. infra §4.1), Exit (v. infra §4.2), efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice (v. infra §6), deposito al Registro Imprese (v. infra §7) e tipologia di patto parasociale (v. infra §8).
I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), UniCredit S.p.A. ("UniCredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e UniCredit, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015 e 25 settembre 2015) (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti e da Feidos 11 per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione").
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti e da Feidos 11 in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione.
Si ricorda inoltre che:
(i) in data 30 giugno 2014, in attuazione dell’Accordo Fenice, Pirelli ha conferito in Fenice, con efficacia in pari data, n. 93.390.705 azioni di categoria B emesse da Prelios, prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B"). Pirelli aveva precedentemente sottoscritto le Azioni B conferite in Fenice in data 14 aprile 2014 per effetto della conversione della Tranche B del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in azioni ordinarie Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, nell’ambito dell’Operazione, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"). In seguito al conferimento delle Azioni B in Fenice, Pirelli non possiede più alcuna Azione B;
(ii) con atto in data 3 settembre 2015, Feidos 11 ha ceduto l’intera quota da essa detenuta in Fenice pari a circa il 15,92% del capitale sociale: (i) a Pirelli per una porzione di quota pari a circa il 7,32% del capitale sociale di Fenice; (ii) a UniCredit per una porzione di quota pari a circa il 6,01% del capitale sociale di Fenice; e (iii) a Intesa per una porzione di quota pari a circa il 2,59% del capitale sociale di Fenice;
(iii) in data 21 settembre 2015, gli Aderenti hanno sottoscritto un separato e autonomo accordo rispetto all’Accordo Fenice avente ad oggetto il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Prelios posta all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Prelios convocata per il 16 ottobre 2015, nonché obblighi di preventiva consultazione al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) in tale assemblea, con espressa esclusione di qualsiasi obbligo in merito all’intervento e all’esercizio del diritto di voto degli Aderenti su alcuna delle materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) della suddetta assemblea. Tale accordo cesserà automaticamente di produrre effetto senza rinnovo alla conclusione dell’assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. (Per una più ampia descrizione di tale accordo, si rinvia all’estratto ex art. 130 Regolamento Emittenti reso disponibile sul sito di Prelios);
(iv) con l’Accordo Modificativo concluso in data 25 settembre 2015, gli Aderenti hanno pattuito le modifiche e le integrazioni dell’Accordo Fenice conseguenti all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice stesso.
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (unitamente a eventuali altri diritti partecipativi, titoli o strumenti detenuti in Fenice, le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) ai diritti di co-vendita delle azioni ordinarie Prelios detenute dagli Aderenti in caso di cessione da parte di Fenice delle Azioni B (o eventuali altre partecipazioni) possedute in Prelios; (iv) agli obblighi di consultazione tra gli Aderenti prima delle assemblee ordinarie e straordinarie di Prelios (senza alcun vincolo di intervento e voto in capo agli Aderenti stessi).
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €41.885.033,59 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €49.225.067,95 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui (i) n. 506.953.179 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie") e (ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione).
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Intesa | 9,08 |
9,08 |
UniCredit | 21,04 |
21,04 |
Pirelli | 69,88 |
69,88 |
Totale | 100 |
100 |
* Le Quote Fenice sopra indicate sono aggiornate al 25 settembre 2015 e rappresentano le partecipazioni degli Aderenti in Fenice (anche in seguito alla cessione in data 3 settembre 2015 della intera quota in precedenza detenuta da Feidos 11 in Fenice a Pirelli, Intesa e UniCredit (v. supra nelle premesse).
(ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione) detenute da Fenice che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 25 settembre 2015 e il 29,39% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data;
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 25 settembre 2015, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 33.226.035 |
6,55 |
4,63 |
13,16 |
UniCredit | 71.074.865 |
14,02 |
9,90 |
28,16 |
Pirelli | 148.127.621 |
29,22 |
20,63 |
58,68 |
Totale | 252.428.521 |
49,79 |
35,16 |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice intenda trasferire, nell’ambito di una procedura di vendita o anche al di fuori della stessa, le Azioni B da essa detenute (o eventuali altre partecipazioni che in futuro dovesse detenere in Prelios), ciascuno degli Aderenti avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le azioni Prelios, di qualsiasi categoria, incluse le Azioni B e le Azioni Ordinarie (le "Azioni Prelios") e le eventuali altre partecipazioni da ciascuno degli stessi Aderenti detenute in Prelios alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Aderente avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di trasferimento da parte di Fenice, con cui la stessa dovrà comunicare agli Aderenti la propria intenzione di proporre o accettare un’offerta vincolante avente ad oggetto il trasferimento a terzi delle Azioni B (e delle eventuali altre partecipazioni) da essa detenute in Prelios. In tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Aderente a procurare che, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di Tag-Along da parte degli Aderenti, il terzo trasferitario acquisisca le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice effettuerà la vendita delle Azioni B (e delle eventuali altre partecipazioni) detenute in Prelios.
Qualora uno o più degli Aderenti non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano trasferire al terzo trasferitario le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo trasferitario acquisisca le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Aderenti che viceversa avranno esercitato il diritto di Tag-Along e intenderanno trasferire la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo trasferitario.
Qualora invece il terzo trasferitario non intenda acquisire tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli Aderenti che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà trasferire al terzo le Azioni B (e le eventuali altre partecipazioni) dalla stessa detenute in Prelios.
Gli Aderenti potranno liberamente trasferire in ogni momento tutte le Azioni Prelios Ordinarie da essi detenute e qualsiasi altra eventuale partecipazione che essi dovessero detenere a qualunque titolo in Prelios.
3.2 Obblighi di preventiva consultazione
Salvo diverso accordo scritto tra gli Aderenti e, in ogni caso, nei limiti consentiti da ogni disposizione di legge o regolamentare applicabile, gli Aderenti si consulteranno prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno di tale assemblea. A tal fine, ciascun Aderente potrà partecipare alle consultazioni tramite un rappresentante che potrà designare mediante comunicazione scritta a tutti gli altri Aderenti. Ciascun Aderente potrà revocare o sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il proprio rappresentante ai fini delle consultazioni con analoga comunicazione scritta. Le consultazioni potranno avvenire tramite incontri, teleconferenze o videoconferenze su convocazione scritta di qualsiasi rappresentante designato da uno degli Aderenti ai rappresentanti di tutti gli altri Aderenti.
Gli Aderenti non hanno assunto, né assumeranno, alcun obbligo relativamente all’intervento e al voto su alcuna delle materie all’ordine del giorno delle assemblee (ordinarie o straordinarie) di Prelios, di talché ciascun Aderente potrà liberamente intervenire, non intervenire, astenersi o votare secondo le proprie determinazioni nelle assemblee (ordinarie o straordinarie) di Prelios anche in modo difforme dagli altri Aderenti, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri Aderenti.
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
Il trasferimento delle Quote Fenice non potrà essere effettuato dagli Aderenti e, comunque, non avrà effetto nei confronti di Fenice, se non sarà perfezionato nel rispetto di un diritto di prelazione (previsto nello statuto di Fenice) che, tuttavia, non si applicherà nel caso in cui il trasferimento sia effettuato da un Aderente a favore di una o più Affiliate dell’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice, purché:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte), e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico ai sensi dell’Accordo Fenice all’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice; e
(ii) l’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice assuma nei confronti degli altri Aderenti l’impegno a riacquistare le Quote Fenice oggetto del trasferimento in caso di perdita, da parte del trasferitario, della qualità di Affiliata dell’Aderente trasferente.
Resta inteso che, in caso di trasferimenti da un Aderente in favore di proprie Affiliate, l’Aderente e tali Affiliate saranno considerati quale unica parte ai sensi e per gli effetti di cui all’Accordo Fenice.
In ogni caso, resta inteso che qualsiasi trasferimento di Quote Fenice da un Aderente a favore di soggetti diversi dalle Affiliate dell’Aderente trasferente, oltre ad essere soggetto alla procedura di prelazione (nei termini previsti dallo statuto Fenice), sarà condizionato alla circostanza che il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice, subentrando pro-quota in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico all’Aderente Trasferente.
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Aderente, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Aderente e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Aderente, restando inteso che per Pirelli si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per Intesa e UniCredit si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
4.2 Exit
Conseguentemente all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice, l’Accordo Fenice prevede che il trasferimento a terzi, da parte di Fenice, delle Azioni B nonché di qualsiasi altra partecipazione che dovesse essere detenuta dalla stessa Fenice in Prelios (il "Pacchetto in Cessione") dovrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione di Fenice con il voto favorevole di almeno 5 amministratori, fermo restando che il consiglio di amministrazione di Fenice sarà composto da 6 amministratori (ciascun Aderente nominerà 2 amministratori).
Qualora Fenice non abbia perfezionato il trasferimento (con o senza procedura di vendita) dell’intero Pacchetto in Cessione entro il 31 dicembre 2017, ciascuno Aderente avrà diritto di chiedere, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli altri Aderenti, e in tal caso gli Aderenti saranno tenuti a far sì, che sia posta tempestivamente in essere una scissione non proporzionale di Fenice, con modalità tali da far sì che ciascuno degli Aderenti sia titolare del 100% di una società a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios e di una quota proporzionale delle ulteriori attività e delle passività di Fenice, calcolata come segue: (i) il valore delle Azioni Prelios detenute da Fenice verrà calcolato moltiplicando il numero di tali Azioni Prelios per il prezzo unitario pari alla media ponderata del prezzo di borsa delle Ordinarie di Prelios nei sei mesi precedenti alla data di ricevimento da parte degli altri Aderenti della comunicazione scritta sopra indicata (il "Controvalore Partecipazione Prelios") e quindi attribuendo alle Azioni B il medesimo valore delle Azioni Ordinarie di Prelios; (ii) al Controvalore Partecipazione Prelios verranno applicati i criteri di ripartizione preferenziale previsti dall’Accordo Fenice in modo da determinare l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente; (iii) l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente, rapportato al Controvalore Partecipazione Prelios, fornirà la percentuale di Azioni Prelios detenute da Fenice da assegnare rispettivamente alle società derivanti dalla scissione detenute da ciascun Aderente; (iv) la medesima percentuale si applicherà anche per l’allocazione tra le società derivanti dalla scissione delle eventuali ulteriori attività e passività di Fenice, restando inteso che eventuali finanziamenti soci esistenti verranno invece allocati in base all’ammontare dovuto da Fenice ai rispettivi Aderenti.
In deroga a quanto precede, gli Aderenti faranno sì che la scissione non abbia luogo, qualora la stessa – anche ove ipotizzata attraverso una scissione parziale – sia tale da determinare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Azioni Prelios a carico di uno o più Aderenti.
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti né Fenice esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Fenice (31 luglio 2013) e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa (31 luglio 2018). Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e a Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. Qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di uno o più Aderenti, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli altri Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede, ferma la cessazione delle disposizioni che prevendono diritti o obblighi in capo all’Aderente che abbia esercitato la disdetta.
In deroga al paragrafo precedente, sia i diritti e obblighi relativi al Tag-Along (v. supra §3.1), sia gli impegni di preventiva consultazione (v. supra §3.1), avranno efficacia sino al 31 luglio 2018 e si rinnoveranno di tre anni in tre anni, salvo disdetta comunicata da ciascun Aderente agli altri Aderenti con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
Il trasferimento o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
Infine, il perfezionamento della scissione di cui al precedente §4.2 determinerà la risoluzione automatica dell’Accordo Fenice.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013. Le modifiche dell’Accordo Fenice concordate in data 29 gennaio 2015 sono state ivi depositate in data 3 febbraio 2015. Gli aggiornamenti derivanti dal rinnovo delle pattuizioni relative al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up (v. supra §3.1) e ai diritti di Tag-Along (v. supra §3.2) sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2015. Gli aggiornamenti derivanti dall’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dalla cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice nei confronti di Feidos 11 sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 settembre 2015. Gli aggiornamenti relativi alle modificazioni apportate all’Accordo Fenice tramite la conclusione dell’Accordo Modificativo sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 30 settembre 2015.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. a) e b), TUF.
30 settembre 2015
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamen to Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.
[PR.4.15.4]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
***
In data 28 dicembre 2015: (i) UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all’albo delle banche ai sensi del d. lgs n. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario "UniCredit" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari ("UCI"); (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche ai sensi del d. lgs n. 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari ("ISP"); (iii) Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157, soggetta a direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A. ("Pirelli"); e (iv) COINV S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08852660961 ("Coinv" e, unitamente a UCI, ISP e Pirelli, gli "Aderenti"), hanno sottoscritto un accordo contenente alcune pattuizioni parasociali relative a Prelios S.p.A. (rispettivamente, l’"Accordo" e "Prelios" o la "Società").
Si ricorda che, in data 6 agosto 2015 e 8 ottobre 2015, Prelios ha comunicato al pubblico di aver approvato e sottoscritto accordi vincolanti in merito a un progetto di operazione straordinaria volta a separare il proprio ramo d’azienda investimenti e co-investimenti immobiliari da quello dei servizi nel quadro di una manovra di rafforzamento patrimoniale e rimodulazione dell’indebitamento finanziario della stessa Società (l’"Operazione"). Nell’ambito dell’Operazione, tra l’altro: (i) in data 14 ottobre 2015, Prelios ha pubblicato un documento informativo ai sensi del regolamento per le operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) e della procedura a tali fini adottata dalla stessa Società; (ii) in data 16 ottobre 2015, l’assemblea straordinaria di Prelios ha deliberato di attribuire, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., al consiglio di amministrazione della Società, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l’importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l’eventuale sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441 cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Prelios") (per una più ampia descrizione dell’Operazione e dell’Aumento di Capitale Prelios si rinvia alla documentazione pubblica sopra indicata resa disponibile dalla Società al sito www.prelios.com).
L’Accordo costituisce un accordo separato e autonomo rispetto all’accordo parasociale del 31 luglio 2013 in essere tra Pirelli, UCI e ISP relativo a Fenice S.r.l. e Prelios (come successivamente modificato, da ultimo, in data 25 settembre 2015) (il "Patto Fenice").
Il presente estratto indica le informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti in relazione alle disposizioni dell’Accordo che hanno rilievo parasociale ai sensi dell’art. 122 TUF.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
L’Accordo ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €49.225.067,95 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 506.953.179 azioni Prelios ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 azioni Prelios di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni Prelios").
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Le disposizioni parasociali dell’Accordo hanno ad oggetto le Azioni Prelios e i diritti di opzione per la sottoscrizione di Azioni Prelios (i "Diritti di Opzione") che saranno detenuti dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo secondo i criteri indicati al successivo §3. Il numero delle Azioni Prelios e dei Diritti di Opzione oggetto dell’Accordo e la percentuale da esse rappresentata rispetto al capitale sociale (votante ed economico) di Prelios saranno determinati anche in funzione del numero complessivo di Azioni Prelios che potrà essere emesso dalla Società in attuazione dell’Aumento di Capitale Prelios e del numero delle Azioni Prelios così emesse che potranno essere sottoscritte da ciascuno degli Aderenti.
Al 29 dicembre 2015, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Prelios.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto del Patto Parasociale |
ISP | 33.226.035 |
6,55 |
4,63 |
11,32 |
UCI | 71.074.865 |
14,02 |
9,90 |
24,21 |
Pirelli | 148.127.621 |
29,22 |
20,63 |
50,47 |
Coinv | 41.085.132 |
8,10 |
5,72 |
14,00 |
Totale | 293.513.653 |
57,89 |
40,88 |
100 |
I dati della presente Tabella non includono le Azioni Prelios che potranno essere emesse da Prelios in attuazione dell’Aumento di Capitale Prelios e le Azioni Prelios di nuova emissione che potranno essere sottoscritte dagli Aderenti.
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle disposizioni dell’Accordo
L’Accordo contiene alcune disposizioni che costituiscono pattuizioni parasociali rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali disposizioni sono descritte nei §3.1-3.4 che seguono.
3.1 Diritti di Opzione spettanti a Pirelli e Coinv nell’Aumento di Capitale Prelios
Nel caso in cui Pirelli e/o Coinv intendano vendere i Diritti di Opzione ad esse spettanti nell’Aumento di Capitale Prelios (che saranno determinati in base alle rispettive partecipazioni al capitale sociale economico di Prelios indicate nella tabella del precedente §2), ciascuna tra Pirelli e Coinv, per quanto di propria competenza, si è obbligata nei confronti degli altri Aderenti a vendere tali Diritti di Opzione:
(a) esclusivamente tramite soggetti diversi da UCI, ISP, società appartenenti ai gruppi bancari di UCI e ISP e soggetti dalle stesse incaricati; e
(b) sul mercato regolamentato e con modalità tali da impedire la conoscibilità della controparte.
3.2 Cessioni di Azioni Prelios detenute da Pirelli e Coinv in connessione con l’Operazione
Pirelli e Coinv, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono obbligate nei confronti degli altri Aderenti a non cedere, in tutto o in parte, Azioni Prelios da esse detenute, mediante cessioni che, per modalità o altri aspetti, risultino connesse con l’Operazione, sino alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori di Prelios attestante l’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios (la "Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios"), fermo restando che, per quanto occorrer possa, anche prima della scadenza del suddetto termine, Pirelli e/o Coinv potranno cedere, in tutto o in parte, le Azioni Prelios dalle stesse detenute secondo modalità o altri aspetti che non siano connesse all’Operazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(a) mediante adesione ad offerte pubbliche di acquisto o scambio aventi ad oggetto Azioni Prelios;
(b) ai sensi dei diritti di co-vendita previsti dal Patto Fenice; e
(c) sul mercato regolamentato e con modalità tali da impedire la conoscibilità della controparte.
Fermo quanto sopra, inoltre, Pirelli e/o Coinv potranno in ogni tempo cedere, in tutto o in parte, le Azioni Prelios dalle stesse detenute, ove tali cessioni vengano perfezionate con modalità e/o in circostanze che Consob abbia confermato essere prive di una connessione rilevante con l’Operazione.
3.3 Azioni Prelios detenute da UCI e ISP
UCI e ISP, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono obbligate nei confronti degli altri Aderenti:
(a) a non esercitare i diritti di voto spettanti alle Azioni Prelios dalle stesse detenute, restando inteso che tale impegno si applicherà esclusivamente alle Azioni Prelios diverse da quelle sottoscritte nell’esercizio dei Diritti di Opzione alle stesse UCI e ISP originariamente spettanti (che saranno determinati in base alle rispettive partecipazioni al capitale sociale economico di Prelios indicate nella tabella del precedente §2) e solo per quanto – e limitatamente a quelle Azioni Prelios che – determinino il superamento da parte di UCI, ISP e/o di società appartenenti ai rispettivi gruppi bancari, individualmente o congiuntamente considerate, della soglia: (i) del 30% (trenta per cento) del capitale votante di Prelios, ovvero (ii) in caso di superamento di tale soglia per effetto della sottoscrizione dei Diritti di Opzione ad esse originariamente spettanti, di un ulteriore 5% (cinque per cento) del capitale votante di Prelios, per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios, ovvero, nel caso di cui alla successiva lettera (b)(ii), per l’ulteriore periodo ivi previsto;
(b) a vendere (se del caso mediante conferimento di mandato ad un intermediario indipendente) le Azioni Prelios di cui al precedente punto (a), in relazione alle quali le stesse UCI e ISP hanno assunto l’obbligo di non esercitare i diritti di voto, sul mercato, per un corrispettivo non inferiore al prezzo di emissione dell’Aumento di Capitale Prelios (maggiorato al tasso di inflazione accertato dall’Istat dalla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios), nonché con modalità tali da assicurare l’integrità del mercato e, quindi, garantire regolarità e trasparenza nei meccanismi di formazione del prezzo: (i) entro il termine di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios, ovvero (ii) nel caso in cui le condizioni di mercato non avessero consentito la vendita delle suddette Azioni Prelios entro la scadenza del termine previsto dal precedente punto (b)(i), entro la scadenza dei successivi 18 (diciotto) mesi o il diverso periodo che Consob confermi essere adeguato.
3.4 Ulteriori impegni degli Aderenti
Ciascuno degli Aderenti si è obbligato, per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipulazione del presente Accordo, a non concludere alcun accordo con alcuno degli altri Aderenti che attribuisca ad alcuno degli Aderenti diritti o facoltà relativi alla governance che abbiano l’effetto di modificare gli attuali assetti di potere tra UCI, ISP e Pirelli all’interno del Patto Fenice ovvero su Prelios.
4. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
5. Efficacia e durata del Patto Parasociale
Gli obblighi di Pirelli e Coinv di cui al precedente §3.1 avranno efficacia sino al termine finale di sottoscrizione delle Azioni Prelios di nuova emissione (fermo restando quanto previsto in merito all’eventuale risoluzione dell’Accordo descritta al successivo §6).
Gli obblighi di Pirelli e Coinv di cui al precedente §3.2 avranno efficacia sino alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo alla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios (fermo restando quanto previsto in merito all’eventuale risoluzione dell’Accordo descritta al successivo §6).
Gli obblighi di UCI e IPS di cui al precedente §3.3 avranno efficacia (i) sino al termine di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios, ovvero (ii) nel caso di cui alla lettera b(ii) del precedente paragrafo 3.3, sino alla scadenza dei successivi 18 (diciotto) mesi o del diverso periodo che Consob confermi essere adeguato (fermo restando quanto previsto in merito all’eventuale risoluzione dell’Accordo descritta al successivo §6).
Gli obblighi degli Aderenti di cui al precedente §3.4 avranno efficacia sino alla scadenza del 3° (terzo) anno decorrenti dalla data di stipulazione dell’Accordo (e, quindi, sino al 28 dicembre 2018).
Gli Aderenti non hanno pattuito clausole di rinnovo in relazione ai diritti e obblighi descritti al precedente §3. Pertanto, tali diritti e obblighi cesseranno alla data rispettivamente indicata per ciascuno di essi nel presente §5.
6. Risoluzione dell’Accordo
In caso di mancato avvio dell’offerta in opzione dell’Aumento di Capitale Prelios entro il 29 febbraio 2016, l’Accordo cesserà di produrre i suoi effetti e si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1353 cod. civ.
7. Deposito al Registro delle Imprese
L’Accordo è stato oggetto di deposito nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 dicembre 2015.
8. Tipo di patto parasociale
Le disposizioni dell’Accordo che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle tipologie di patti parasociali di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF.
Il presente estratto dell’Accordo contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. (www.prelios.com)
31 dicembre 2015
[PR.8.15.1]
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., MANZONI S.R.L., INTESA SANPAOLO S.P.A. E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate in data 6 novembre 2015 nel paragrafo "Soggetti Aderenti al Patto" all’esito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Marco Polo Industrial Holding S.p.A. sulle azioni ordinarie di Pirelli, ai sensi degli articoli 106, comma 1-bis e 109 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), e del completamento della procedura per l’esercizio congiunto dell’obbligo di acquisto previsto dall’art. 108, comma 1, TUF e del diritto di acquisto previsto dall’art. 111 TUF, nonché anche in alcuni paragrafi delle Premesse per tener conto del completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF (come infra definita).
Di seguito, in corsivo sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali aggiornato in data 6 ottobre 2015.
*****
Con riferimento:
(i) al contratto di compravendita e co-investimento (il "Contratto di Compravendita e Co-investimento") sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation ("CC"), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("CNRC"), Camfin S.p.A. ("CF"), Long-Term Investments Luxembourg S.A. ("LTI") e Coinv S.p.A. ("Coinv"), che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un’ampia operazione societaria e industriale (l’"Operazione") volta all’acquisizione del controllo su Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di lungo periodo di Pirelli in vista del suo possibile re-listing, e
(ii) al patto parasociale allegato al Contratto di Compravendita e Co-investimento – depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e le cui informazioni essenziali ex art. 130 Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito internet www.pirelli.com – (il "Patto Parasociale CC") contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, inter alia, (a) a lla governance della catena societaria utilizzata nel contesto dell’Operazione e di Pirelli, (b) all’eventuale re-listing di Pirelli nel caso in cui si verifichi l’eventuale de-listing della stessa e (c) all’exit di CF e LTI dal rispettivo investimento sia in caso di mancato de-listing di Pirelli, sia in caso di de-listing della stessa Pirelli, e
(iii) all’accordo di restatement del patto parasociale (il "Restatement CF") sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP"), Coinv, LTI (Coinv e LTI, congiuntamente, i "Pattisti Interni") e, limitatamente ad alcune clausole ivi indicate, UniCredit S.p.A. ("UC") e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP") e – a far data dal 16 aprile 2015 – Manzoni S.r.l. ("Manzoni"), che prevede, in allegato, un patto parasociale (il "Patto Parasociale Coinv / LTI") che regola i rapporti tra i Pattisti Interni in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento;
si informa che, sempre in data 22 marzo 2015, UC, ISP e NP hanno altresì sottoscritto un ulteriore accordo di restatement (il "Restatement Coinv"), cui Manzoni ha aderito in data 16 aprile 2015, che prevede, in allegato, un patto parasociale (il "Patto Parasociale Coinv") che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra le parti in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento e che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.
Si ricorda che il Contratto di Compravendita e Co-investimento prevede che l’Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento delle seguenti attività:
- la costituzione da parte di CNRC della struttura societaria necessaria ai fini dell’implementazione dell’Operazione attraverso la costituzione di (a) una società basata a Hong Kong ("SPV HK"), che sarà controllata da CNRC ed eventualmente partecipata da altri investitori di Hong Kong, (b) una società lussemburghese di nuova costituzione ("SPV Lux") direttamente partecipata da SPV Lux, (b) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo International Italy S.p.A., "Newco") direttamente partecipata da SPV Lux; (c) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo International Holding Italy S.p.A., "Holdco"), direttamente partecipata da Newco; e (d) una società per azioni italiana di nuova costituzione (Marco Polo Industrial Holding S.p.A., "Bidco"), direttamente partecipata da Holdco;
- l’acquisizione da parte di Bidco, alla data del primo closing dell’Operazione, come identificata e definita nel Contratto di Compravendita e Co-investimento subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste (la "Data del Primo Closing"), delle azioni Pirelli direttamente detenute da CF (l’"Acquisizione Iniziale");
- l’impegno, da parte di CF (e,successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, da parte di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione), a reinvestire in Newco una parte dei proventi dell’Acquisizione Iniziale fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.149 milioni;
- per le finalità di cui al predetto alinea, il diritto di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, come infra definita, di CF e LTI pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione) di sottoscrivere, alle condizioni di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento, taluni aumenti di capitale sociale di Newco, restando inteso che: (a) la partecipazione detenuta da CF all’esito delle predette sottoscrizioni (la "Partecipazione CF") – e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, da parte di CF e LTI, congiuntamente considerate – non sarà inferiore al 35% né superiore al 49% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 49,9% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta (come infra definita), venga de-listata, e che (b) la partecipazione di CNRC in Newco non scenderà al di sotto del 51% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga de-listata, o al 50,1% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata;
- l’impegno di CNRC a investire in Newco fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.133 milioni, sottoscrivendo in più soluzioni taluni aumenti di capitale sociale di Newco;
- la promozione da parte di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 109, del TUF al medesimo prezzo per azione pagato da Bidco per l’acquisto delle azioni di Pirelli nell’ambito dell’Acquisizione Iniziale, nonché di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni di risparmio di Pirelli ad un prezzo pari ad Euro 15 per ciascuna azione di risparmio (le predette offerte, congiuntamente, l’"Offerta") con l’obiettivo di de-listare Pirelli;
- a seguito del perfezionamento dell’Operazione, nel rispetto delle applicabili previsioni di Legge e delle procedure di corporate governance e subordinatamente al raggiungimento del quorum necessario nell’assemblea di Pirelli, la fusione, a seconda del caso, di Pirelli e/o Bidco e/o - nei limiti consentiti dalle banche finanziatrici – anche di Holdco, a seconda che Pirelli venga de-listata ovvero rimanga quotata a seguito del completamento dell’Offerta.
Si ricorda altresì che, con la sottoscrizione del Restatement CF,
- Coinv e LTI hanno convenuto di partecipare direttamente all’Operazione attraverso la medesima classe di azioni (le azioni di classe B emesse da Newco), e di ripartire per l’effetto tra di loro gli obblighi di capitalizzazione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento. Per tale ragione, Coinv e CF hanno convenuto di procedere a una riorganizzazione societaria di CF ed alla ristrutturazione della Partecipazione CF (congiuntamente, la "Ristrutturazione della Partecipazione CF") ad esito delle quali LTI e la sua controllata LTI Holding S.r.l. ("LTI Ita") usciranno dal capitale sociale di CF e da perfezionarsi, ove possibile, alla Data del Primo Closing di modo che all’esito di detta riorganizzazione:
o Coinv sia titolare di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di CF, che, a sua volta, sarà titolare di una partecipazione in Newco pari al 64% della Partecipazione CF, e
o LTI sia titolare (direttamente e attraverso LTI Ita) di una partecipazione in Newco pari al 36% della Partecipazione CF,
essendo inteso che la predetta ripartizione rimarrà invariata anche al completamento dell’Offerta e fermo restando in ogni caso la possibilità per CF di sottoscrivere, ai termini e condizioni del Contratto di Compravendita e Co-investimento un ulteriore aumento di capitale (l’"Aumento di Capitale Aggiuntivo"); in tal caso la predetta ripartizione (64%-36%) della Partecipazione CF sarà adeguata di conseguenza, non dovendo comunque consentire una diluizione per LTI e LTI Ita, congiuntamente considerate, al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco;
- alla Data del Primo Closing: (i) LTI, NP, Coinv, ISP, Manzoni e UC risolveranno per mutuo consenso il vigente patto parasociale su CF (il "Primo Patto CF") datato 24 maggio 2014 tra NP, ISP, UC, Coinv, LTI e Manzoni e (ii) Coinv e LTI sottoscriveranno il Patto Parasociale Coinv / LTI, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF.
Con la sottoscrizione del Restatement Coinv, le parti hanno convenuto che, entro o, al più tardi, alla Data del Primo Closing (in ogni caso con efficacia risolutivamente condizionata alla sottoscrizione, alla Data del Primo Closing, del Patto Parasociale CC) vengano perfezionate le seguenti attività e sottoscritti i documenti di seguito indicati:
(a) UC, ISP e NP sottoscriveranno un accordo di risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sottoscritto tra le medesime in vigore dalla data del 10 luglio 2014 in relazione a Coinv, CF, Pirelli e Prelios S.p.A. (il "Primo Patto Coinv");
(b) UC e ISP faranno sì che (a) l’amministratore designato congiuntamente dalle stesse nel consiglio di amministrazione di CF e (b) i 2 (due) amministratori designati da ciascuna di esse nel consiglio di amministrazione di Pirelli rassegnino le proprie dimissioni entro, e con efficacia dalla Data del Primo Closing;
(c) le parti sottoscriveranno il nuovo Patto Parasociale Coinv, nel testo allegato al Restatement Coinv, in sostituzione del Primo Patto Coinv.
Posto quanto precede, in data 11 agosto 2015:
(i) si è perfezionato il Primo Closing dell’Operazione, è stato sottoscritto il Patto Parasociale CC e, per l’effetto:
(ii) è stato risolto il Primo Patto Coinv
(iii) è stato risolto il Primo Patto CF,
(iv) è stato sottoscritto il nuovo Patto Parasociale Coinv,
(v) è stato sottoscritto il Patto Parasociale Coinv / LTI (che entrerà in vigore solo alla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF).
In data 4 novembre 2015 è stata completata la Ristrutturazione della Partecipazione CF.
*****
PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale Coinv riformula pertanto gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limitatamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate governance e di alcune procedure di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti coinvolte e riflessi nel Patto Parasociale CC e nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione detenuta da Coinv in Prelios S.p.A.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 167.767.088,50, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852660961,
Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.
Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20 ("Prelios"), le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO
Soggetti aderenti al Patto Parasociale.
Aderiscono al Patto Parasociale le seguenti società (le "Parti"):
(i) UniCredit S.p.A, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 20.257.667.511,62 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1;
(ii) Manzoni S.r.l., con sede in Milano, Viale Bianca Maria 25, capitale sociale di Euro 8.285.457,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08852240962, società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(iii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.729.881.454,84 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; e
(iv) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968, controllata indirettamente dal dott. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A..
ISP sottoscrive il nuovo Patto Parasociale Coinv nella sua veste di socio che detiene il controllo esclusivo di Manzoni e, quindi, come responsabile in solido con Manzoni per l’adempimento da parte di quest’ultima di tutte le obbligazioni a carico della stessa nascenti dal nuovo Patto Parasociale Coinv.
Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.
Sono oggetto del Patto Parasociale Coinv:
Con riguardo a Coinv, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, che è detenuta come segue:
Soci di Coinv |
Percentuale di partecipazione in Coinv |
NP |
76% |
Manzoni |
12% |
UC |
12% |
Totale |
100% |
Ai sensi dell’Atto di Adesione ISP riconosce e accetta che costituisce condizione risolutiva del trasferimento a Manzoni della partecipazione in Coinv – effettuato tramite atto di conferimento stipulato in data 24 marzo 2015 da ISP e Manzoni (il "Conferimento") in virtù del quale, con effetto in pari data, ISP ha conferito a Manzoni, tra le altre, la partecipazione in Coinv – che Manzoni continui a essere un’Affiliata (come definita nel Primo Patto Coinv) di ISP dopo il perfezionamento del Conferimento, fermo restando che ISP rimarrà solidalmente responsabile con Manzoni per gli obblighi derivanti dal Primo Patto Coinv e dal Restatement Coinv.
Con riguardo a Camfin, fino al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione pari al 50% detenuta da Coinv. Successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF.
Con riguardo a Pirelli, le azioni oggetto del Patto Parasociale sono costituite da (a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da CF, che, dalla data di completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF e in conseguenza della possibile sottoscrizione da parte di CF dell’Aumento di Capitale Aggiuntivo potrà variare dal 22,4% al 37,3% del capitale sociale di Newco (i.e., Marco Polo International Italy S.p.A.), che a sua volta detiene indirettamente (attraverso Bidco, i.e., Marco Polo Industrial Holding S.p.A.), alla data del 6 novembre 2015, la totalità delle azioni ordinarie della società, ad eccezione di n. 351.590 azioni proprie tuttora detenute da Pirelli. Per quanto riguarda la partecipazione in Pirelli detenuta da Cam 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari al 3,08% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato "€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A."), essa è stata ceduta a Bidco, in data 12 ottobre 2015, al medesimo prezzo dell’Offerta.
Con riguardo a Prelios, la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO
Governance di Coinv
Regole generali di governance.
La governance di Coinv sarà in linea con le disposizioni del Patto Parasociale Coinv, che sono state altresì riflesse, nella massima misura possibile, nello statuto.
Oggetto Sociale.
L’oggetto sociale di Coinv consisterà, esclusivamente: (i) nella detenzione e la progressiva e tempestiva liquidazione degli altri attivi e passivi diversi dalla Partecipazione in CF (gli "Altri Attivi e Passivi") e (ii) nella detenzione e la gestione e la successiva dismissione della partecipazione in CF (la "Partecipazione CF"), che, successivamente alla liquidazione degli Altri Attivi e Passivi, costituirà l’unico asset di Coinv e, in via indiretta, delle Azioni Pirelli. Coinv non dovrà compiere alcuna attività o operazione ovvero porre in essere alcun atto, se non quelli strettamente necessari per e finalizzati alla detenzione e alla progressiva e tempestiva liquidazione degli Altri Attivi e Passivi e alla detenzione, gestione e successiva dismissione della Partecipazione CF.
Consiglio di amministrazione di Coinv.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà composto da 6 (sei) amministratori, nominati come segue:
(i) NP avrà diritto di nominare 4 (quattro) amministratori, tra cui il presidente e l’amministratore delegato di Coinv; e
(ii) Manzoni e UC (congiuntamente, le "Banche") avranno diritto di nominare ciascuna 1 (un) amministratore.
Il consiglio di amministrazione di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del consiglio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii). I componenti del consiglio di amministrazione di Coinv, incluso il presidente, non percepiranno alcun compenso o emolumento, fatto salvo per il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale di Coinv.
Il collegio sindacale, che svolgerà la revisione legale dei conti, sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:
(a) NP avrà diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
(b) le Banche avranno diritto di nominare congiuntamente 1 (un) sindaco effettivo, che sarà il Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.
Il collegio sindacale di Coinv sarà nominato sulla base di liste presentate da NP e dalle Banche per assicurare che la composizione del collegio rifletta quanto indicato ai precedenti punti (i) e (ii).
Poteri e deliberazioni da parte dei competenti organi sociali di Coinv.
Le Parti si sono impegnate a far sì che Coinv compia esclusivamente le attività, le operazioni e gli atti strettamente necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione, pertanto, di qualsiasi diversa attività, atto od operazione che possa comportare, per Coinv medesima, oneri, costi o consulenze comunque superiori a Euro 10.000, salvo diversa decisione unanime.
1. L’assemblea (a) straordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; (b) ordinaria di Coinv si costituisce con la presenza di, e delibera con il voto favorevole di, tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alle decisioni in merito agli emolumenti di amministratori e sindaci, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ed all’acquisto di azioni proprie. In tutti gli altri casi (inclusa l’approvazione del bilancio annuale), l’assemblea ordinaria di Coinv si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.
2. Le deliberazioni consiliari aventi a oggetto le seguenti materie sono in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione di Coinv, e pertanto, fatto salvo quanto previsto sub (iii), non possono formare oggetto di delega e sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica fatta eccezione per qualsiasi atto di disposizione della partecipazione di CF in Newco o, a seconda del caso, Pirelli in virtù e per effetto dell’esercizio da parte di Coinv (e per il tramite di CF), a seconda del caso, (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il "Diritto di Exit"), rispetto al quale il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica, senza pregiudizio, in ogni caso, per quanto previsto ai successivi punti (ix) e (x):
(i) fatta eccezione per le delibere sui Diritti di Exit, qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo) concernente la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) e/o qualunque operazione (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo) che riguardi, direttamente o indirettamente, la Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa) o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo, contratto o patto relativo alla Partecipazione CF e/o qualunque partecipazione detenuta da CF (incluse azioni in portafoglio della stessa), inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo) e la nomina di consulenti o advisor, nonché l’avvio di trattative in relazione a quanto precede;
(ii) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalla Partecipazione CF e altri strumenti finanziari ai quali si applica il punto (iii) che segue), da parte della Società per un valore superiore ad Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(iii) qualsiasi atto inerente alla partecipazione in Prelios S.p.A. ovvero alla liquidazione e/o dismissione (in tutto o parte e per effetto di qualunque atto o fatto) degli altri Altri Attivi e Passivi, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, all’unanimità, delegare in tutto o parte le determinazioni relative a detti atti;
(iv) qualsivoglia operazione posta in essere dalla Società (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo), che imponga, all’esito della stessa, il lancio di un’OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa ad una siffatta OPA;
(v) assunzione, da parte della Società di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma (incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante ristrutturazione del debito esistente, stipulazione di nuovi finanziamenti o emissione di titoli o strumenti di debito) e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia, personale o reale, o impegni di indennizzo o manleva, fatta eccezione per le previsioni di cui ai contratti portanti il contratto di finanziamento e relativo security package sottoscritto in data 5 agosto 2015, tra Camfin, in qualità di prenditore, e un pool di banche finanziatrici (il "Finanziamento CF") e il contratto di finanziamento e relativo security package sottoscritto in data 5 agosto 2015, tra CAM 2012 S.p.A., in qualità di prenditore, Camfin quale garante e un pool di banche finanziatrici;
(vi) determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società e/o investiti di particolari cariche;
(vii) stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori – a Euro 10.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
(viii) esercizio diritto di voto nelle assemblee straordinarie di CF aventi ad oggetto aumenti e riduzioni del capitale sociale di CF purché non siano richiesti dalla legge e/o necessari per finalità di rifinanziamento;
(ix) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" (scissione di Newco) di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC, restando peraltro inteso che in assenza di decisione da parte del consiglio di amministrazione di CF di non rinnovare il Patto Parasociale CC allo scadere del termine iniziale di 3 (tre) anni ai sensi dell’Articolo 8.1 del Patto Parasociale CC, ovvero di risolverlo per mutuo consenso prima dello scadere dei termini per l’esercizio da parte di CF di uno dei diritti sopra previsti, NP si impegna far sì che CF rinnovi il Patto Parasociale CC o che lo stesso non sia risolto per mutuo consenso;
(x) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di avvalersi della facoltà di inviare a LTI una "CF Communication" ai sensi dell’Articolo 4.1, paragrafo (b), del Patto Parasociale CF e, per l’effetto, di acquistare da LTI e LTI Ita l’intera partecipazione da esse detenuta in Newco, ai sensi di quanto previsto dal Patto Parasociale CC; e
(xi) esercizio del voto da parte dei consiglieri designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF in merito alla decisione di CF di cancellare, estinguere o comunque modificare (i) la "Put Option" di cui all’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero di votare a favore di qualsiasi altra modifica del Patto Parasociale CC che possa incidere, direttamente o indirettamente, sui diritti delle Banche;
mentre in tutti gli altri casi (inclusi quelli dell’approvazione del bilancio annuale e, se del caso, del budget fermi i limiti previsti sopra da (i) a (xi)), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica.
Nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione di Coinv assuma le delibere di cui ai precedenti punti (i), (iv), (v), (ix), (x) e (xi), le Parti si impegnano a far sì che, in relazione alle predette questioni, gli amministratori designati da Coinv nel consiglio di amministrazione di CF si conformino a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione di Coinv ai sensi di quanto precede.
Le Parti concordano sin d’ora di approvare, e si impegnano a far sì che i competenti organi sociali di Coinv e CF approvino, tutti i passaggi e le operazioni societarie necessari al perfezionamento (i) della Ristrutturazione della Partecipazione CF (ii) dell’Acquisizione Iniziale e (iii) dell’Offerta, ai termini e condizioni di cui all’Accordo di Restatement CF, all’Accordo di Compravendita e Co-investimento e del Patto Parasociale CC.
(4) Le Parti concordano che Coinv o, se del caso, CF avrà la facoltà di non esercitare, a seconda del caso, (i) la "Put Option" ai sensi dell’Articolo 7.1 del Patto Parasociale CC ovvero (ii) il diritto di richiedere la "Newco Demerger" ai sensi dell’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC qualora il Finanziamento CF sia stato nel frattempo interamente rimborsato in conformità ai suoi termini e condizioni.
(5) Le Parti concordano che qualora gli investitori da selezionare da parte di Coinv quali acquirenti delle "Disposable Newco Stake" di CNCR ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 5.4 del Patto Parasociale CC fossero banche o istituzioni finanziarie, essi dovranno essere di gradimento delle Banche, gradimento che non sarà irragionevolmente negato.
Governance di CF.
Fino al perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF continueranno ad applicarsi i principi e le regole di governance del Primo Patto CF e, per l’effetto, le Banche avranno diritto di designare congiuntamente un amministratore e il sindaco effettivo del Collegio Sindacale di CF che, ai sensi del Primo Patto CF, deve essere designato da Coinv. A partire dalla data di perfezionamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF (i) la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di CF rifletterà esattamente quella di Coinv di cui ai punti precedenti e (ii) le deliberazioni degli organi di CF saranno validamente adottate in conformità ai principi e regole di cui ai punti precedenti.
Disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni in Newco – Procedure di Exit
Lock-up.
Le Parti hanno convenuto un periodo di lock-up rispetto a qualsiasi trasferimento della loro partecipazione in Coinv per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento dell’Offerta, intendendosi per tale la data del pagamento agli azionisti che abbiamo aderito all’Offerta del relativo corrispettivo, calcolata tenendo in considerazione il possibile posticipo della medesima per effetto dell’apertura delle procedure di "sell out" e "squeeze out" di cui agli articoli 108 e 111 del TUF (il "Periodo di Lock-up"), con eccezione della costituzione di qualsiasi pegno o concessione di altra garanzia reale sulla partecipazione detenuta da Coinv in Camfin in relazione a contratti portanti il Finanziamento CF ai sensi di quanto previsto nello statuto di Camfin. Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Newco in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno.
Diritto di prelazione di NP.
Qualora una delle Banche intenda procedere ad un trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, sarà tenuta a offrire le azioni oggetto del possibile trasferimento, a parità di condizioni, a NP la quale avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le azioni di vendita.
Diritto di Co-Vendita.
Decorso il periodo di Lock-up, qualora NP procuri o riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo indipendente e in buona fede (l’"Offerente"), per l’acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta da NP in Newco, dovrà procedere a darne comunicazione alle Banche e ciascuna delle Banche avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che NP faccia sì che Offerente acquisti, oltre alla Partecipazione di NP, tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni detenute dalle Banche in Newco.
Diritto di Put in favore delle Banche.
Nell’ipotesi in cui si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte di CF (i) della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, in tutto o in parte, ovvero (ii) del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC (i diritti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il "Diritto di Exit"), NP avrà il diritto di recapitare alle Banche e al Consiglio di Amministrazione di Coinv, entro un mese dal verificarsi dei suddetti presupposti per l’esercizio del Diritto di Exit (il "Periodo di Comunicazione"), una comunicazione scritta (la "Comunicazione") con cui NP comunica alle Banche se intende attivare il Diritti di Exit attraverso l’esercizio della sopraindicata "Put Option" ovvero del diritto di richiedere la sopraindicata "Newco Demerger". Qualora (i) allo scadere del Periodo di Invio della Comunicazione, NP non abbia inviato la Comunicazione, ovvero (ii) nella Comunicazione, NP abbia rappresentato di non voler esercitare il Diritto di Exit , in tal caso ciascuna delle Banche avrà il diritto di vendere a NP, e NP avrà l’obbligo di acquistare, la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (ciascun diritto di vendita, il "Diritto di Put"), da esercitarsi nei termini di seguito indicati:
(i) ciascuna Banca potrà esercitare il Diritto di Put sulla propria partecipazione in Coinv, per intero e in unica soluzione per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla ricezione della Comunicazione ovvero, in mancanza della stessa, dalla scadenza del Periodo di Invio della Comunicazione (il "Periodo di Esercizio della Put");
(ii) l’esercizio del Diritto di Put potrà essere effettuato mediante comunicazione spedita all’altra Parte, (la "Comunicazione di Esercizio"); la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Put avrà l’effetto di concludere un contratto di compravendita tra NP e la relativa Banca fermo restando che il trasferimento della titolarità della partecipazione della Banca a NP ed il contestuale pagamento del corrispettivo avverrà entro un periodo da concordare successivo al completamento della scissione di cui al punto (iii) che segue ovvero, per l’ipotesi in cui in Coinv non siano presenti, in tutto o anche solo in parte, gli Altri Attivi e Passivi entro un periodo da concordare successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Esercizio;
(iii) per l’ipotesi in cui siano ancora presenti in Coinv gli Altri Attivi e Passivi, con l’invio della Comunicazione di Esercizio ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna parte della rispettiva, proporzionale, porzione di Altri Attivi e Passivi e del relativo indebitamento di Coinv, da perfezionarsi entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
(iv) il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sarà pari a:
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia de-listata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) prezzo di esercizio della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) del Patto Parasociale CC, (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e CF pari, per le attività non costituite da partecipazioni in società quotate, al valore risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale regolarmente approvato dalle rispettive società prima della Comunicazione di Esercizio ovvero, per le partecipazioni in società quotate, al risultato della moltiplicazione tra il numero di azioni detenute e il prezzo medio ponderato per azione rilevato nei 30 (trenta) giorni di borsa aperta precedenti la Comunicazione di Esercizio, il tutto aumentato o diminuito, a seconda del caso, dei dividendi, delle distribuzioni / versamenti di cassa (quando tali elementi non vengano già recepiti al successivo punto (iii)) e dei proventi finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF come risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale regolarmente approvato dalle rispettive società, aumentato degli oneri finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio e diminuito dell’eventuale rimborso dell’indebitamento intercorso tra la data di riferimento di detto bilancio (o situazione patrimoniale) e la data della Comunicazione di Esercizio; e
- per l’ipotesi in cui, al momento di esercizio del Diritto di Put, Pirelli sia una società quotata: il valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) valore di mercato delle azioni Pirelli indirettamente detenute (da calcolarsi con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono l’invio della Comunicazione di Esercizio) e delle altre attività di Coinv e CF calcolato ai sensi del punto (ii) del precedente paragrafo (iv) e (ii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF calcolato ai sensi del punto (iii) del precedente paragrafo (iv).
Diritto di Call a favore di NP
Qualora si siano verificati i presupposti per l’esercizio da parte delle Banche del Diritto di Put, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del Periodo di Esercizio della Put NP avrà il diritto di acquistare da ciascuna Banca la partecipazione dalla stessa detenuta in Coinv (il "Diritto di Call"). Il corrispettivo per il trasferimento a NP della partecipazione detenuta da ciascuna delle Banche in Coinv sarà pari al valore risultante dalla somma algebrica del pro-quota del (i) "CNRC Call Exercise Price" di cui all’Articolo 7.3(iii) del Patto Parasociale CC (senza applicazione del cap pari al 110% del "Put Option Price" ivi previsto), (ii) valore di mercato delle altre attività di Coinv e di CF e (iii) indebitamento e altre passività di Coinv e CF.
Anti-embarassement.
Nell’ipotesi in cui, entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui si sia perfezionato il trasferimento da parte di una Banca a favore di NP della propria partecipazione (la "Partecipazione Rilevante") per effetto dell’esercizio da parte di tale Banca del Diritto di Put e/o del Diritto di Call da parte di NP e
(a) NP abbia trasferito ad un soggetto terzo tutta o parte della propria partecipazione in Coinv; ovvero
(b) CNRC abbia esercitato la "CNRC Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC nei confronti di uno dei "Class B Shareholders" di Newco successivamente all’esercizio del Diritto di Put da parte di ciascuna delle Banche; ovvero
(c) si sia verificata una qualsiasi altra ipotesi di Trasferimento, diretto o indiretto, delle partecipazioni in Camfin, Newco, Holdco, Bidco o Pirelli; ovvero
(d) sia avvenuto il re-listing delle azioni di Newco, Holdco, Bidco o Pirelli tramite una "initial public offer - IPO"; ovvero
(e) sia stato effettuato un conferimento in natura delle azioni di Pirelli e/o di Newco e/o Holdco e/o Bidco;
(f) sia stata realizzata una fusione tra Pirelli (o Newco o Holdco o Bidco) e una società terza; ovvero
(g) sia stato concluso un qualsiasi accordo per la realizzazione di una qualsiasi delle suddette operazioni;
NP sarà tenuta a corrispondere a tale Banca un importo aggiuntivo pari alla differenza positiva tra (x) il corrispettivo che la Banca avrebbe realizzato ad esito dell’esercizio dell’Opzione Put o per effetto dell’esercizio dell’Opzione Call applicando alla vendita della propria partecipazione il maggiore prezzo unitario e (y) il corrispettivo unitario effettivamente percepito dalla Banca per la vendita della propria partecipazione, moltiplicata per il numero di azioni trasferite.
Scioglimento e liquidazione di CF.
Nell’ipotesi in cui – ad esito (a) dell’esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) dell’esercizio da parte di CF del diritto di richiedere la "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC – CF riceva un pagamento di corrispettivo in denaro e/o, a seconda del caso, azioni di Target, in conformità con i termini e condizioni di cui al Patto Parasociale CC, NP e ciascuna delle Banche avrà diritto di richiedere che Coinv invii (e tutte le Parti si impegnano in tal caso a far sì che Coinv senza eccezione alcuna invii) a CF, a seconda dei casi, la c.d. "Dissolution Notice" o la c.d. "Demerger Notice", ai termini e secondo le modalità di cui allo statuto di CF, dando avvio in tal modo, a seconda dei casi, allo scioglimento e messa in liquidazione di CF ovvero alla scissione di CF, da attuarsi secondo i principi indicati nel Patto Parasociale su CF e nello statuto di CF.
(a) Qualora, all’esito (a) dell’esercizio da parte di CF della "Put Option" di cui all’Articolo 7.1(i) ovvero 7.1(ii) di cui al Patto Parasociale CC ovvero (b) dell’esercizio da parte di CNRC della "Call Option" di cui all’Articolo 7.3 del Patto Parasociale CC ovvero (c) di qualsiasi altro "evento di liquidità", Coinv riceva proventi in denaro in luogo della partecipazione in Newco, per un periodo di 2 (due) mesi dalla avvenuta ricezione ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione alla società con la quale richiedere lo scioglimento della stessa (la "Comunicazione di Scioglimento"). L’invio da parte di NP o di una delle Banche della Comunicazione di Scioglimento costituisce una causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 2484, paragrafo 1, n. 7, del Codice Civile.
(b) Qualora invece all’esito dell’eventuale esercizio del diritto di richiedere il "Newco Demerger" di cui all’Articolo 7.2 del Patto Parasociale CC ovvero all’esito della procedura di re-listing di cui all’Articolo 6.1 del Patto Parasociale CC, in forza delle quali siano assegnati a Coinv una quota di Azioni Target ed eventualmente dell’indebitamento di Newco, ciascuna Parte potrà richiedere ed ottenere la scissione non proporzionale di Coinv, con l’assegnazione a ciascuna Parte (ovvero ad una società interamente controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di Azioni Target e dell’indebitamento di Coinv e/o di CF (la "Procedura di Scissione"). In tal caso, le Parti implementeranno, adotteranno e voteranno, e faranno sì che gli amministratori da esse designati in Coinv implementino, adottino e votino, ogni e qualsivoglia misura, documento e delibera necessaria al perfezionamento della Procedura di Scissione entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall’inizio di detta procedura o, se l'operazione è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE
Il Patto Parasociale è stato sottoscritto in data 11 agosto 2015 e rimarrà valido ed efficace fino al quinto (5°) anniversario di tale data, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di due anni (il termine iniziale e l’eventuale termine aggiuntivo, congiuntamente, il "Termine"), salvo che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla scadenza del relativo Termine.
CONTROLLO
Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli o su Prelios.
TIPO DI PATTO
Le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF") contenute nel Patto rilevano ex art. 122, comma primo e comma quinto del TUF.
ORGANI DEL PATTO
Non sono previsti organi del patto.
PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 agosto 2015.
6 novembre 2015
[PA.7.15.5]
* * * * *
Patto parasociale relativo a Camfin S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Prelios S.p.A. tra UniCredit S.p.A., Manzoni Sr.l., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Nuove Partecipazioni S.p.A. (il "Patto Parasociale Coinv").
Cessazione obblighi informativi ex articolo 122 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")
Con riferimento al Patto Parasociale Coinv in oggetto (l’"Accordo"), si dà atto che, a far tempo dal 10 marzo 2016, ad esito dell’operazione di aumento del capitale Prelios mediante offerta in opzione di massime n. 646.145.631 nuove azioni ordinarie Prelios ("Aumento di Capitale Prelios 2016"), Coinv S.p.A., non avendo sottoscritto alcuna azione nell’ambito dell’Aumento di Capitale Prelios 2016, ha ridotto la propria percentuale di partecipazione al capitale sociale di Prelios con diritto di voto dall’8,11% al 3,56%.
Pertanto, tenuto conto che, ai sensi della applicabile normativa, Prelios S.p.A. rientra attualmente tra le piccole e medie imprese emittenti azioni quotate ("PMI", come definite all’articolo 1, lettera w-quater.1), del TUF), e gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del TUF non si applicano – come previsto dall’art. 122, comma 5-ter del TUF - ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2, del medesimo TUF (5% del capitale con diritto di voto per le PMI), con la predetta riduzione al 3,56% sono venuti meno per gli aderenti all’Accordo gli obblighi informativi previsti dal sopra richiamato articolo 122 del TUF.
15 marzo 2016
[PA.7.16.1]
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
***
In data 22 aprile 2016, (i) UniCredit S.p.A. (con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all’albo delle banche ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario "UniCredit" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari) ("UniCredit"), (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A. (con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari) ("Intesa") e (iii) Pirelli & C. S.p.A. (con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157, società soggetta a direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A.) ("Pirelli" e, unitamene a UniCredit e Intesa gli "Aderenti") hanno sottoscritto un accordo (l’ "Accordo") avente ad oggetto il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di Prelios S.p.A. ("Prelios") posta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Prelios convocata per il 19 maggio 2016 (l’"Assemblea Prelios").
Si ricorda che, con avviso in data 7 aprile 2016, l’Assemblea Prelios è stata convocata per il giorno 19 maggio 2016 (in unica convocazione) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
«1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
- nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
- nomina del Presidente;
- determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione».
Inoltre, in data 19 aprile 2016, Prelios ha comunicato al pubblico di aver ricevuto da Negentropy Capital Partners LLP, in nome e per conto del fondo comune di investimento Negentropy Sicaf-Sif/Negentropy Special Situation Fund, Luxembourg ("Negentropy"), che dichiara di detenere n. 38.173.500 azioni ordinarie pari al 3,31% del capitale ordinario votante della stessa Prelios, la richiesta di integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea Prelios ai sensi dell’art. 126-bis TUF con l’aggiunta della seguente materia (da discutere subito dopo la trattazione del primo punto, in modo da assorbire e superare la discussione e deliberazione di quanto attualmente indicato al secondo punto): "Nomina di nuovi Amministratori, fino a un massimo di 3, previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 11 (undici) fino a 13 (tredici) membri. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (la "Richiesta di Integrazione").
Si ricorda, altresì, che alla data del presente estratto, tra gli Aderenti è in essere un patto parasociale sottoscritto in data 31 luglio 2013 (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015 e 25 settembre 2015) relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") e Prelios (a cui ha aderito la stessa Fenice) (il "Patto Fenice") ai sensi del quale, salvo diverso accordo scritto, gli Aderenti hanno assunto l’obbligo di consultarsi, nei limiti consentiti da ogni legge o regolamento applicabile, prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno delle stesse, escludendo espressamente l’assunzione da parte degli Aderenti di qualsiasi obbligo in relazione all’intervento e al voto su alcuna delle materie all’ordine del giorno di tali assemblee Prelios (per una più ampia illustrazione del Patto Fenice si rinvia al relativo estratto pubblicato ex art. 130 Regolamento Emittenti sul sito internet www.prelios.com).
Si rende noto che, nell’ambito della consultazione avviata ai sensi del Patto Fenice ed in conformità a quanto ivi previsto, gli Aderenti hanno concluso l’Accordo in relazione all’Assemblea. Per trasparenza e completezza, ferme le informazioni indicate dagli estratti del Patto Fenice già resi noti al pubblico ai sensi di legge e regolamento, vengono qui di seguito indicate, per quanto occorrer possa, anche le informazioni rilevanti dell’Accordo ex art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
L’Accordo ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in Azioni Ordinarie destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B") (le azioni emesse da Prelios di qualunque categoria e, quindi, comprensive sia delle Azioni Ordinarie, sia delle Azioni B, sono qui di seguito indicate come "Azioni Prelios").
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
L’Accordo ha ad oggetto le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo della sua efficacia. Al 21 aprile 2016, gli Aderenti (a) non detengono Azioni B e (b) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo |
Intesa | 117.752.487 |
10,21 |
8,63 |
29,37 |
UniCredit | 135.042.239 |
11,71 |
9,90 |
33,68 |
Pirelli | 148.127.621 |
12,85 |
10,86 |
36,95 |
Totale | 400.922.347 |
34,77 |
29,39 |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle disposizioni dell’Accordo
3.1 Deposito di una lista congiunta per la nomina del collegio sindacale di Prelios
Nei limiti consentiti da ogni legge o regolamento applicabile, gli Aderenti hanno concordato di presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di Prelios posta all’ordine del giorno dell’Assemblea Prelios. La lista congiunta presentata dagli Aderenti è messa a disposizione del pubblico da Prelios nei modi e termini previsti dalla legge.
Inoltre, in relazione alla «determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale» posta all’ordine del giorno dell’Assemblea Prelios, gli Aderenti hanno inoltre condiviso l’orientamento di presentare nella stessa Assemblea Prelios la proposta di stabilire in €50.000 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e in €32.000 il compenso annuo lordo unitario degli altri due Sindaci effettivi.
3.2 Obblighi di preventiva consultazione
Gli Aderenti hanno concordato che proseguiranno la consultazione avviata ai sensi del Patto Fenice, al fine di esaminare e discutere tutte le materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Prelios (anche a seguito della Richiesta di Integrazione), fermo restando che in nessun caso, per effetto della stipulazione del Patto Fenice e dell’Accordo o per qualsiasi altro motivo, hanno assunto o assumeranno alcun obbligo o impegno relativamente all’intervento e all’esercizio del diritto di voto su alcuna delle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Prelios. Pertanto, ciascun Aderente potrà liberamente intervenire, non intervenire, astenersi o votare all’Assemblea Prelios secondo le proprie determinazioni e anche in modo difforme dagli altri Aderenti, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri Aderenti.
3.3 Coordinamento con il Patto Fenice
Gli Aderenti hanno espressamente disposto che l’Accordo costituisce un accordo separato e autonomo rispetto al Patto Fenice che, pertanto, resta efficace secondo i termini e le condizioni ivi previste.
4. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
5. Efficacia e durata dell’Accordo
L’Accordo cesserà di produrre automaticamente ogni effetto alla conclusione dell’Assemblea Prelios. Non sono state pattuite tra gli Aderenti disposizioni che consentano di rinnovare l’Accordo a tale scadenza.
Alla cessazione dell’Accordo, il Patto Fenice continuerà ad essere pienamente efficace e vincolante tra gli Aderenti e Fenice S.r.l. secondo le condizioni e termini ivi indicate.
6. Deposito al Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22 aprile 2016.
7. Tipo di patto parasociale
Le disposizioni dell’Accordo che possono rilevare ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. a), TUF.
23 aprile 2016
Il presente estratto dell’Accordo, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.
[PR.10.16.1]
PATTO VENUTO MENO A MARGINE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PRELIOS TENUTASI IL 19 MAGGIO 2016
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS
***
Si riporta di seguito l’estratto dell’Accordo aggiornato per riflettere le variazioni partecipative degli Aderenti conseguenti alla conclusione dell’operazione di Aumento di Capitale Prelios, con offerta in opzione di massime n. 646.145.631 nuove azioni ordinarie Prelios, approvata dal consiglio di amministrazione di Prelios in data 12 gennaio 2016 in esercizio della delega allo stesso conferita, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’assemblea straordinaria del 16 ottobre 2015, i cui termini sono stati fissati dal medesimo consiglio di amministrazione nella riunione del 3 febbraio 2016 e comunicati al mercato in pari data.
Rispetto alla precedente versione del presente estratto sono stati introdotti i paragrafi (i) e (ii) delle premesse e sono stati aggiornati alcuni dati partecipativi contenuti ai punti 1 e 2 in conseguenza delle variazioni determinate dall’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios. Sono state altresì soppresse le parti dell’Accordo ormai eseguite o non più efficaci che, nella precedente versione dell’estratto, descrivevano: (a) gli impegni di Pirelli e Coinv relativi alla cessione dei diritti di opzione nell’ambito dell’Aumento di Capitale Prelios (in quanto il termine della relativa sottoscrizione è ormai decorso); (b) gli impegni di UCI e ISP a non esercitare i diritti di voto e a vendere un numero di Azioni Prelios che, in seguito all’Aumento di Capitale Prelios, avesse superato determinate soglie (in quanto tali soglie non sono state superate); nonché (c) la risoluzione automatica dell’Accordo in caso di mancato avvio dell’offerta in opzione dell’Aumento di Capitale Prelios entro il 29 febbraio 2016 (in quanto l’offerta in opzione è stata avviata entro il suddetto termine).
Le variazioni apportate al precedente testo dell’estratto sono evidenziate in corsivo. Ove non altrimenti previsto, i termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo dell’estratto.
***
In data 28 dicembre 2015: (i) UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all’albo delle banche ai sensi del d. lgs n. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario "UniCredit" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari ("UCI"); (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche ai sensi del d. lgs n. 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari ("ISP"); (iii) Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157, soggetta a direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A. ("Pirelli"); e (iv) COINV S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08852660961 ("Coinv" e, unitamente a UCI, ISP e Pirelli, gli "Aderenti"), hanno sottoscritto un accordo contenente alcune pattuizioni parasociali relative a Prelios S.p.A. (rispettivamente, l’"Accordo" e "Prelios" o la "Società").
Si ricorda che, in data 6 agosto 2015 e 8 ottobre 2015, Prelios ha comunicato al pubblico di aver approvato e sottoscritto accordi vincolanti in merito a un progetto di operazione straordinaria volta a separare il proprio ramo d’azienda investimenti e co-investimenti immobiliari da quello dei servizi nel quadro di una manovra di rafforzamento patrimoniale e rimodulazione dell’indebitamento finanziario della stessa Società (l’"Operazione"). Nell’ambito dell’Operazione, tra l’altro: (i) in data 14 ottobre 2015, Prelios ha pubblicato un documento informativo ai sensi del regolamento per le operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) e della procedura a tali fini adottata dalla stessa Società; (ii) in data 16 ottobre 2015, l’assemblea straordinaria di Prelios ha deliberato di attribuire, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., al consiglio di amministrazione della Società, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l’importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l’eventuale sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441 cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Prelios") (per una più ampia descrizione dell’Operazione e dell’Aumento di Capitale Prelios si rinvia alla documentazione pubblica sopra indicata resa disponibile dalla Società al sito www.prelios.com).
Si precisa inoltre che:
(i) in data 10 marzo 2016, Prelios ha comunicato al pubblico di aver depositato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’art. 2444 cod. civ., l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios, nell’ambito del quale sono state complessivamente sottoscritte tutte le n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a €66.488.385,43, di cui €6.461.456,31 a titolo di capitale sociale ed €60.026.929,12 a titolo di sovrapprezzo. In seguito all’Aumento di Capitale Prelios, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Prelios ammonta, complessivamente, a €55.686.524,26 ed è suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni prive di valore nominale, di cui (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 azioni Prelios di categoria B, prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in Azioni Ordinarie destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B") (le azioni emesse da Prelios di qualunque categoria e, quindi, comprensive, sia delle Azioni Ordinarie, sia delle Azioni B, sono qui di seguito indicate come "Azioni Prelios"). Sempre nell’ambito dell’Aumento di Capitale Prelios: (a) Pirelli e Fenice non hanno sottoscritto Azioni Ordinarie di nuova emissione; (b) UniCredit ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 63.967.374 Azioni Ordinarie di nuova emissione; (c) Intesa ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 29.903.427 Azioni Ordinarie di nuova emissione, nonché ha ulteriormente sottoscritto n. 54.623.025 Azioni Ordinarie di nuova emissione in esecuzione degli impegni di garanzia da essa assunti ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 3 febbraio 2016 da Prelios e alcune banche finanziatrici di Prelios (tra cui è ricompresa la stessa Intesa). Le partecipazioni degli Aderenti in Prelios in seguito all’Aumento di Capitale Prelios sono indicate infra §2;
(ii) a seguito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios e dell’Operazione, i gruppi bancari UCI e ISP sono venuti a detenere (sia singolarmente sia congiuntamente considerati) Azioni Prelios inferiori al 30% del capitale votante di Prelios. Pertanto, sono divenuti definitivamente inefficaci e non più applicabili gli obblighi di UCI e ISP previsti nell’Accordo (e decritti nella precedente versione del presente estratto) aventi ad oggetto il non esercizio dei diritti di voto e la vendita delle Azioni Prelios eccedenti la soglia del 30% del capitale votante di Prelios (ovvero, in caso di superamento da parte di UCI e ISP di tale soglia partecipativa per effetto della sottoscrizione dei diritti d’opzione originariamente spettanti, dell’ulteriore 5% del capitale votante di Prelios), sicché UCI e ISP potranno esercitare i diritti di voto spettanti a tutte le Azioni Ordinarie dalle stesse di volta in volta detenute e non saranno obbligate a vendere alcuna delle stesse. In considerazione di tale circostanza, la descrizione di tali obblighi è soppressa nel testo dell’estratto aggiornato.
L’Accordo costituisce un accordo separato e autonomo rispetto all’accordo parasociale del 31 luglio 2013 in essere tra Pirelli, UCI e ISP relativo a Fenice S.r.l. e Prelios (come successivamente modificato, da ultimo, in data 25 settembre 2015) (il "Patto Fenice").
Il presente estratto indica le informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti in relazione alle disposizioni dell’Accordo che hanno rilievo parasociale ai sensi dell’art. 122 TUF.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
L’Accordo ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 1.153.098.810 Azioni Ordinarie; e (ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione).
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Le disposizioni parasociali dell’Accordo hanno ad oggetto tutte le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo. Al 14 marzo 2016, gli Aderenti (i) non detengono Azioni B e (ii) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto del Patto Parasociale |
ISP | 117.752.487 |
10,21 |
8,63 |
26,64 |
UCI | 135.042.239 |
11,71 |
9,90 |
30,55 |
Pirelli | 148.127.621 |
12,85 |
10,86 |
33,51 |
Coinv | 41.085.132 |
3,56 |
3,01 |
9,30 |
Totale | 442.007.479 |
38,33 |
32,40 |
100 |
I dati della presente Tabella includono le Azioni Prelios sottoscritte in seguito all’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios.
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle disposizioni dell’Accordo
L’Accordo contiene alcune disposizioni che costituiscono pattuizioni parasociali rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali disposizioni sono descritte nei §3.1-3.2 che seguono.
3.1 Cessioni di Azioni Prelios detenute da Pirelli e Coinv in connessione con l’Operazione
Pirelli e Coinv, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono obbligate nei confronti degli altri Aderenti a non cedere, in tutto o in parte, Azioni Prelios da esse detenute, mediante cessioni che, per modalità o altri aspetti, risultino connesse con l’Operazione, sino alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori di Prelios attestante l’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios (la "Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios"), fermo restando che, per quanto occorrer possa, anche prima della scadenza del suddetto termine, Pirelli e/o Coinv potranno cedere, in tutto o in parte, le Azioni Prelios dalle stesse detenute secondo modalità o altri aspetti che non siano connesse all’Operazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(a) mediante adesione ad offerte pubbliche di acquisto o scambio aventi ad oggetto Azioni Prelios;
(b) ai sensi dei diritti di co-vendita previsti dal Patto Fenice; e
(c) sul mercato regolamentato e con modalità tali da impedire la conoscibilità della controparte.
Fermo quanto sopra, inoltre, Pirelli e/o Coinv potranno in ogni tempo cedere, in tutto o in parte, le Azioni Prelios dalle stesse detenute, ove tali cessioni vengano perfezionate con modalità e/o in circostanze che Consob abbia confermato essere prive di una connessione rilevante con l’Operazione.
3.2 Ulteriori impegni degli Aderenti
Ciascuno degli Aderenti si è obbligato, per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipulazione del presente Accordo, a non concludere alcun accordo con alcuno degli altri Aderenti che attribuisca ad alcuno degli Aderenti diritti o facoltà relativi alla governance che abbiano l’effetto di modificare gli attuali assetti di potere tra UCI, ISP e Pirelli all’interno del Patto Fenice ovvero su Prelios.
4. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
5. Efficacia e durata del Patto Parasociale
Gli obblighi di Pirelli e Coinv di cui al precedente §3.1 avranno efficacia sino alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo alla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios.
Gli obblighi degli Aderenti di cui al precedente §3.2 avranno efficacia sino alla scadenza del 3° (terzo) anno decorrenti dalla data di stipulazione dell’Accordo (e, quindi, sino al 28 dicembre 2018).
Gli Aderenti non hanno pattuito clausole di rinnovo in relazione ai diritti e obblighi descritti al precedente §3. Pertanto, tali diritti e obblighi cesseranno alla data rispettivamente indicata per ciascuno di essi nel presente §5.
6. Deposito al Registro delle Imprese
L’Accordo è stato oggetto di deposito nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 dicembre 2015. Le variazioni partecipative conseguenti all’Aumento di Capitale Prelios sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15 marzo 2016.
7. Tipo di patto parasociale
Le disposizioni dell’Accordo che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle tipologie di patti parasociali di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF.
15 marzo 2016
Il presente estratto dell’Accordo contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. (www.prelios.com.).
[PR.8.16.1]
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS
***
Si riporta di seguito l’estratto dell’Accordo aggiornato per recepire l’intervenuta cessazione di efficacia, per naturale scadenza alla data del 10 marzo 2017, degli impegni di Pirelli e Coinv a non cedere le Azioni Prelios da esse detenute; restano ferme tutte le altre pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo.
Rispetto alla precedente versione del presente estratto sono state apportate le seguenti modifiche: (a) è stato introdotto il punto (iii) nelle premesse; (b) sono stati modificati i paragrafi 3, 5, 6 e 7 per tenere conto dell’intervenuta cessazione di efficacia dei predetti impegni.
Le variazioni apportate al precedente testo dell’estratto sono evidenziate in corsivo. Ove non altrimenti previsto, i termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo dell’estratto.
***
In data 28 dicembre 2015: (i) UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all’albo delle banche ai sensi del d. lgs n. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario "UniCredit" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari ("UCI"); (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche ai sensi del d. lgs n. 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari ("ISP"); (iii) Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157, soggetta a direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A. ("Pirelli"); e (iv) COINV S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08852660961 ("Coinv" e, unitamente a UCI, ISP e Pirelli, gli "Aderenti"), hanno sottoscritto un accordo contenente alcune pattuizioni parasociali relative a Prelios S.p.A. (rispettivamente, l’"Accordo" e "Prelios" o la "Società").
Si ricorda che, in data 6 agosto 2015 e 8 ottobre 2015, Prelios ha comunicato al pubblico di aver approvato e sottoscritto accordi vincolanti in merito a un progetto di operazione straordinaria volta a separare il proprio ramo d’azienda investimenti e co-investimenti immobiliari da quello dei servizi nel quadro di una manovra di rafforzamento patrimoniale e rimodulazione dell’indebitamento finanziario della stessa Società (l’"Operazione"). Nell’ambito dell’Operazione, tra l’altro: (i) in data 14 ottobre 2015, Prelios ha pubblicato un documento informativo ai sensi del regolamento per le operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) e della procedura a tali fini adottata dalla stessa Società; (ii) in data 16 ottobre 2015, l’assemblea straordinaria di Prelios ha deliberato di attribuire, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., al consiglio di amministrazione della Società, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l’importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l’eventuale sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441 cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Prelios") (per una più ampia descrizione dell’Operazione e dell’Aumento di Capitale Prelios si rinvia alla documentazione pubblica sopra indicata resa disponibile dalla Società al sito www.prelios.com).
Si precisa inoltre che:
(i) in data 10 marzo 2016, Prelios ha comunicato al pubblico di aver depositato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’art. 2444 cod. civ., l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios, nell’ambito del quale sono state complessivamente sottoscritte tutte le n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a €66.488.385,43, di cui €6.461.456,31 a titolo di capitale sociale ed €60.026.929,12 a titolo di sovrapprezzo. In seguito all’Aumento di Capitale Prelios, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Prelios ammonta, complessivamente, a €55.686.524,26 ed è suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni prive di valore nominale, di cui (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 azioni Prelios di categoria B, prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in Azioni Ordinarie destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B") (le azioni emesse da Prelios di qualunque categoria e, quindi, comprensive, sia delle Azioni Ordinarie, sia delle Azioni B, sono qui di seguito indicate come "Azioni Prelios"). Sempre nell’ambito dell’Aumento di Capitale Prelios: (a) Pirelli e Fenice non hanno sottoscritto Azioni Ordinarie di nuova emissione; (b) UniCredit ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 63.967.374 Azioni Ordinarie di nuova emissione; (c) Intesa ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 29.903.427 Azioni Ordinarie di nuova emissione, nonché ha ulteriormente sottoscritto n. 54.623.025 Azioni Ordinarie di nuova emissione in esecuzione degli impegni di garanzia da essa assunti ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 3 febbraio 2016 da Prelios e alcune banche finanziatrici di Prelios (tra cui è ricompresa la stessa Intesa). Le partecipazioni degli Aderenti in Prelios in seguito all’Aumento di Capitale Prelios sono indicate infra §2;
(ii) a seguito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios e dell’Operazione, i gruppi bancari UCI e ISP sono venuti a detenere (sia singolarmente sia congiuntamente considerati) Azioni Prelios inferiori al 30% del capitale votante di Prelios. Pertanto, sono divenuti definitivamente inefficaci e non più applicabili gli obblighi di UCI e ISP previsti nell’Accordo (e decritti nella versione del presente estratto pubblicata in data 15 marzo 2016) aventi ad oggetto il non esercizio dei diritti di voto e la vendita delle Azioni Prelios eccedenti la soglia del 30% del capitale votante di Prelios (ovvero, in caso di superamento da parte di UCI e ISP di tale soglia partecipativa per effetto della sottoscrizione dei diritti d’opzione originariamente spettanti, dell’ulteriore 5% del capitale votante di Prelios), sicché UCI e ISP potranno esercitare i diritti di voto spettanti a tutte le Azioni Ordinarie dalle stesse di volta in volta detenute e non saranno obbligate a vendere alcuna delle stesse. In considerazione di tale circostanza, la descrizione di tali obblighi è soppressa nel testo dell’estratto aggiornato;
(iii) in data 10 marzo 2017 è cessata l’efficacia, per naturale scadenza, degli impegni di Pirelli e Coinv a non cedere le Azioni Prelios da esse detenute; restano ferme tutte le altre pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo.
L’Accordo costituisce un accordo separato e autonomo rispetto all’accordo parasociale del 31 luglio 2013 in essere tra Pirelli, UCI e ISP relativo a Fenice S.r.l. e Prelios (come successivamente modificato, da ultimo, in data 25 settembre 2015) (il "Patto Fenice").
Il presente estratto indica le informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti in relazione alle disposizioni dell’Accordo che hanno rilievo parasociale ai sensi dell’art. 122 TUF.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
L’Accordo ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 1.153.098.810 Azioni Ordinarie; e (ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione).
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Le disposizioni parasociali dell’Accordo hanno ad oggetto tutte le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo. Al 15 marzo 2017, gli Aderenti (i) non detengono Azioni B e (ii) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto del Patto Parasociale |
ISP |
117.752.487 |
10,21 |
8,63 |
26,64 |
UCI |
135.042.239 |
11,71 |
9,90 |
30,55 |
Pirelli |
148.127.621 |
12,85 |
10,86 |
33,51 |
Coinv |
41.085.132 |
3,56 |
3,01 |
9,30 |
Totale |
442.007.479 |
38,33 |
32,40 |
100 |
I dati della presente Tabella includono le Azioni Prelios sottoscritte in seguito all’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios.
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle disposizioni dell’Accordo
L’Accordo contiene alcune disposizioni che costituiscono pattuizioni parasociali rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF, come di seguito descritto.
Ciascuno degli Aderenti si è obbligato, per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipulazione del presente Accordo, a non concludere alcun accordo con alcuno degli altri Aderenti che attribuisca ad alcuno degli Aderenti diritti o facoltà relativi alla governance che abbiano l’effetto di modificare gli attuali assetti di potere tra UCI, ISP e Pirelli all’interno del Patto Fenice ovvero su Prelios.
4. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
5. Efficacia e durata del Patto Parasociale
Gli obblighi degli Aderenti di cui al precedente §3 avranno efficacia sino alla scadenza del 3° (terzo) anno decorrente dalla data di stipulazione dell’Accordo (e, quindi, sino al 28 dicembre 2018).
Gli Aderenti non hanno pattuito clausole di rinnovo in relazione ai diritti e obblighi descritti al precedente §3. Pertanto, tali diritti e obblighi cesseranno alla data indicata nel presente §5.
6. Deposito al Registro delle Imprese
L’Accordo è stato oggetto di deposito nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 dicembre 2015. Le variazioni partecipative conseguenti all’Aumento di Capitale Prelios sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15 marzo 2016. L’avviso di cessazione di efficacia, avvenuta in data 10 marzo 2017, degli impegni di Pirelli e Coinv a non cedere le Azioni Prelios da esse detenute è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 marzo 2017.
7. Tipo di patto parasociale
Le disposizioni dell’Accordo che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle tipologie di patti parasociali di cui all’art. 122, comma 1, TUF.
15 marzo 2017
Il presente estratto dell’Accordo contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. (www.prelios.com.).
[PR.8.17.1]
Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e successive modificazioni e integrazioni, in merito ad un patto parasociale relativo alle azioni ordinarie di
PRELIOS S.p.A.
Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 26 febbraio 2016 (la "Data di Sottoscrizione"), tra le persone e le società indicate al successivo paragrafo 4 (il "Patto"), si segnala che in data 7 marzo 2016, a seguito di richiesta di adesione e successivo voto favorevole della maggioranza assoluta dei Partecipanti, è stata autorizzata l’adesione al Patto di Lunelli S.p.A. e Matteo Bruno Lunelli, i quali hanno apportato al Patto azioni ordinarie di Prelios nella misura indicata nella tabella di cui al successivo punto 4; e si rende noto quanto segue.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni ordinarie di Prelios S.p.A. ("Prelios" ovvero la "Società"), con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli 27, Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02473170153, con capitale sociale pari, alla data odierna, a Euro 55.686.524,26, suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni, delle quali n. 1.153.098.810 (unmiliardo centocinquantatremilioni novantottomila ottocentodieci) azioni ordinarie con diritto di voto, quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., e in n. 210.988.201 (duecentodiecimilioni novecentottantottomila duecentouno) azioni di categoria B, prive di diritto di voto e non quotate.
2. Tipo di patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1, e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.
3. Diritti di voto apportati al Patto
Il Patto aggrega n. 267.590.087 azioni ordinarie di Prelios rappresentative del 23,206% del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto (le "Azioni Sindacate").
4. Soggetti aderenti al Patto e Azioni Sindacate dagli stessi detenute
La tabella che segue indica le persone e le società aderenti al Patto alla data del 7 marzo 2016 (i "Partecipanti"), nonché le Azioni Sindacate da ciascuno acquistate nell'ambito dell'Aumento di Capitale, e le relative percentuali di ciascun Partecipante, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie.
n° | Partecipante |
Soggetto che controlla il Partecipante | n° di azioni ordinarie Prelios sindacate | % delle azioni ordinarie sindacate Prelios rispetto al totale delle Azioni Sindacate | % delle azioni ordinarie sindacate Prelios rispetto al totale delle azioni ordinarie Prelios |
1. |
Alexis De Dietrich | In proprio | 23.863.500 | 8,918% | 2,070% |
2. |
DEB Holding S.r.L. | Daniel Buaron | 76.363.650 | 28,538% | 6,622% |
3. |
Feidos S.p.A. | Massimo Caputi | 37.326.734 | 13,949% | 3,237% |
4. |
Fondazione Renato Corti | Marisa Busetti (In qualità di presidente, fondatore e dotante della fondazione) |
23.863.635 | 8,918% | 2,070% |
5. |
Fulvio Conti | In proprio | 4.772.727 | 1,784% | 0,414% |
6. |
Negentropy Capital Partners LLP quale società di gestione del fondo comune di investimento Negentyropy SICAV-SIF / Negentropy Special Situation Fund. | Alla data odierna Negentropy Capital Partners LLP non risulta sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 93 TUF.* | 38.173.500 | 14,266% | 3,311% |
7. |
Energia di Famiglia S.r.L. | Fulvio Angelo Riassetto | 19.090.800 | 7,134% | 1,656% |
8. |
Porto Allegro S.r.L. | Gianfranco Paparella | 9.545.454 | 3,567% | 0,828% |
9. |
York European Distressed Credit Holdings II LLC, quale società di gestione del fondo comune di investimento York European Distressed Credit Fund II, L.P. | James G. Dinan | 19.000.000 | 7,100% | 1,648% |
10. |
Lunelli S.p.A. | Alla data odierna Lunelli S.p.A. non risulta sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 93 TUF. | 14.606.087 | 5,458% | 1,267% |
11. |
Matteo Bruno Lunelli | In proprio | 984.000 | 0,368% | 0,085% |
Tot. | n. 267.590.087 | 23,206% |
* Ferruccio Ferrara e Francoise Declerck sono disponenti e beneficiari del The Blue Mountain Trust mediante il quale controllano indirettamente e in via congiunta Negentropy Capital Partners LLP.
5. Eventuali ulteriori azioni non apportate al Patto
Nessuno dei Partecipanti è titolare di azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti) ulteriori e/o di categoria diversa rispetto alle Azioni Sindacate.
6. Contenuto del Patto
Sono di seguito riportate in sintesi le principali pattuizioni parasociali contenute nel Patto.
6.1 Apporto di Azioni al Sindacato
I Partecipanti si sono impegnati ad apportare le Azioni Sindacate al Patto costituendo così un sindacato di azioni di Prelios (il "Sindacato").
6. 2 Sindacato di voto
I Partecipanti si sono altresì impegnati ad esprimere il proprio voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios in conformità alle decisioni assunte dal Sindacato, con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.5(iii), in relazione alle seguenti materie:
(i) nomina e revoca di amministratori e sindaci e del soggetto incaricato della sua revisione contabile; determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e dell’eventuale importo massimo complessivo delle remunerazioni di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
(ii) distribuzione di dividendi, formati con utili o riserve di qualsiasi tipo, e acquisto di azioni proprie;
(iii) approvazione dei bilanci d’esercizio, nonché dei bilanci consolidati, delle relazioni semestrali e di ogni rendiconto o bilancio infrannuale, quando la legge ne preveda l’approvazione da parte dell’assemblea;
(iv) approvazione o autorizzazione di operazioni straordinarie, operazioni con parti correlate, piani di stock option, riorganizzazioni, ristrutturazioni debiti e altre operazioni simili;
(v) modifiche dello statuto sociale di Prelios di tempo in tempo vigente.
E’ previsto, inoltre, che le decisioni relative alla presentazione della lista di candidati amministratori, nonché alla lista di candidati sindaci, che il Sindacato presenterà all’assemblea di Prelios in conformità alle disposizioni dello statuto sociale di tempo in tempo vigente siano assunte dal Sindacato con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.5(iii). Si segnala che è principio condiviso dai Partecipanti che nel consiglio di amministrazione di Prelios così come nei consigli di amministrazione delle società controllate da Prelios, debbano essere utilizzate, ove possibile, le professionalità dei Partecipanti.
Nelle materie diverse da quelle sopra indicate i Partecipanti hanno facoltà di esercitare liberamente il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, fermo l’obbligo di consultarsi preventivamente, ove ciò sia richiesto da uno o più Partecipanti, anche informalmente.
6.3 Vincoli alla circolazione delle Azioni Sindacate e apporto di ulteriori azioni
(i) E’ stato pattuito che, per l’intera durata del Patto i Partecipanti non effettuino alcun trasferimento delle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà. Il Patto ammette, tuttavia, le seguenti eccezioni:
(a) la vendita congiunta di tutte le Azioni Sindacate;
(b) il trasferimento di Azioni Sindacate, ovvero di diritti di opzione rinvenienti dalle stesse, tra Partecipanti, fermo in tal caso il diritto di prelazione tra gli stessi previsto e disciplinato nel Patto;
(c) la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Partecipante quantomeno nelle assemblee ordinarie di Prelios;
(d) a favore delle società controllate dai rispettivi Partecipanti ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.;
(e) a favore del coniuge, ovvero di uno o più ascendenti e/o discendenti;
(f) a favore di società fiduciarie (sulla base di mandato fiduciario del Partecipante trasferente) o trust di cui il Partecipante trasferente sia il beneficiario economico;
(g) in caso di successione mortis causa.
In caso di violazione dei divieto di trasferimento delle Azioni Sindacate, il Partecipante inadempiente sarà tenuto a versare agli altri Partecipanti un importo complessivamente pari al 40% del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Sindacate vendute in violazione dei divieti a titolo di penale ex articolo 1382 del codice civile. Tale penale sarà ripartita tra i Partecipanti non inadempienti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno detenute.
(ii) Inoltre, è stato altresì pattuito che, sempre per l'intera durata del Patto, i Partecipanti non acquistino, con qualsiasi modalità, azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti) ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate già detenute alla Data di Sottoscrizione del Patto.
Il Patto ammette, tuttavia, che i Partecipanti possano acquistare azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti), previo consenso della maggioranza assoluta dei Partecipanti e sempre che tale acquisto non comporti il superamento della soglia di tempo in tempo stabilita dalle leggi e/o dallo statuto di Prelios applicabili che comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni di Prelios diverse dalle Azioni Sindacate (la "Soglia OPA").
(iii) E’ stato pattuito che le azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate (o i diritti di voto ad esse spettanti) acquistate o acquisite nei casi ammessi dal Patto dai Partecipanti così come, in caso di aumento di capitale di Prelios mediante emissione gratuita o a pagamento di azioni, le azioni di nuova emissione ricevute dai Partecipanti in relazione alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, o da essi sottoscritte in esercizio del relativo diritto di opzione, siano automaticamente apportate al Patto.
6.4 Apporto al sindacato di nuove Azioni da parte di terzi
E’ consentito l’apporto al Patto da parte di terzi di azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate con il voto favorevole dei Partecipanti titolari della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate e sempre che tali acquisti o acquisizioni non comportino il superamento della Soglia OPA. In caso di apporto di azioni ulteriori da parte di un terzo, quest'ultimo assumerà incondizionatamente tutti gli obblighi stabiliti nel Patto.
6.5 Organi del Patto
(i) Sono organi del Patto:
(a) il Presidente, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Sono attribuite al Presidente funzioni di coordinamento strategico del Sindacato e delle riunioni dei Partecipanti, nonché il compito di rappresentare il Sindacato di Partecipanti nelle relazioni istituzionali e nei rapporti con i major stakeholders di Prelios. E’ stato nominato Presidente il dott. Fulvio Conti il quale durerà in carica sino a diversa nomina da parte dei Partecipanti, i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(b) il Segretario, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Al Segretario è attribuito il compito di eseguire, dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, a supporto dell’attività del Presidente, dei Partecipanti e delle loro decisioni. Il Segretario dura in carica per un anno e viene sostituito dai Partecipanti i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(c) il Vice-Segretario, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo. Il Vice Segretario dura in carica sino a diversa nomina da parte dei Partecipanti, i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(ii) I partecipanti si sono impegnati a conferire, nelle forme stabilite dalle disposizioni di legge e statutarie di tempo in tempo vigenti, delega per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie di Prelios aventi ad oggetto (esclusivamente o anche) le delibere di maggior interesse di cui al precedente paragrafo 6.2, al Presidente e al Segretario in via disgiunta tra loro, conferendo loro istruzioni irrevocabili di votare in conformità alle decisioni assunte dal sindacato di Partecipanti nelle apposite riunioni.
(iii) E’ stato pattuito che le decisioni dei Partecipanti siano adottate mediante deliberazione in apposita riunione dei Partecipanti, oppure mediante consultazione scritta, con il voto favorevole dei Partecipanti titolari della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria di Prelios.
6.6 Impegno a non sottoscrivere altri patti parasociali
E’ stato pattuito che, per l’intera durata di partecipazione al Patto, i Partecipanti non sottoscrivano altri accordi aventi natura parasociale.
7. Durata del Patto
Il Patto è stato stipulato il 26 febbraio 2016 (i.e., la data nella quale il patto è stato sottoscritto dal Partecipante che ha apposto la propria sottoscrizione per ultimo) ed è efficace per un periodo di 3 (tre) anni da tale data. Alla scadenza del triennio ciascun Partecipante potrà decidere liberamente se rinnovare o meno il Patto.
E’ previsto che qualora, per qualsiasi altra ragione, risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 12 % (dodici per cento) del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto, il Sindacato cessi di avere efficacia.
8. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto, nessuno dei Partecipanti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Successivamente alla Data di Sottoscrizione del Patto, nessuno dei Partecipanti deterrà singolarmente il controllo di Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
9. Deposito delle Azioni Sindacate
Ciascun Partecipante potrà immettere le Azioni Sindacate in dossier ad esso intestati presso uno o più intermediari abilitati liberamente prescelti.
10. Comunicazione e Deposito del Patto
Il Patto è stato comunicato a Prelios e depositato presso gli uffici del Registro delle Imprese di Milano da ultimo in data 8 marzo 2016.
11. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Prelios all’indirizzo www.prelios.com.
9 marzo 2016
[PR.9.16.2]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Si riporta di seguito l’estratto dell’Accordo Fenice aggiornato per riflettere le variazioni partecipative degli Aderenti conseguenti alla conclusione dell’operazione di aumento del capitale di Prelios con offerta in opzione di massime n. 646.145.631 nuove azioni ordinarie Prelios, approvata dal consiglio di amministrazione di Prelios in data 12 gennaio 2016 in esercizio della delega allo stesso conferita, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’assemblea straordinaria del 16 ottobre 2015, i cui termini sono stati fissati dal medesimo consiglio di amministrazione nella riunione del 3 febbraio 2016 e comunicati al mercato in pari data (l’"Aumento di Capitale Prelios 2016").
Rispetto alla precedente versione del presente estratto è stato introdotto un nuovo paragrafo (v) nelle premesse e sono stati aggiornati alcuni dati partecipativi contenuti ai punti 1 e 2 in conseguenza delle variazioni determinate dall’Aumento di Capitale Prelios 2016.
Le variazioni apportate al testo dell’estratto sono evidenziate in corsivo. Ove non altrimenti previsto, i termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), UniCredit S.p.A. ("UniCredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e UniCredit, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015 e 25 settembre 2015) (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti e da Feidos 11 per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione").
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti e da Feidos 11 in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione.
Si ricorda inoltre che:
(i) in data 30 giugno 2014, in attuazione dell’Accordo Fenice, Pirelli ha conferito in Fenice, con efficacia in pari data, n. 93.390.705 azioni di categoria B emesse da Prelios, prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B"). Pirelli aveva precedentemente sottoscritto le Azioni B conferite in Fenice in data 14 aprile 2014 per effetto della conversione della Tranche B del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in azioni ordinarie Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, nell’ambito dell’Operazione, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"). In seguito al conferimento delle Azioni B in Fenice, Pirelli non possiede più alcuna Azione B;
(ii) con atto in data 3 settembre 2015, Feidos 11 ha ceduto l’intera quota da essa detenuta in Fenice pari a circa il 15,92% del capitale sociale: (i) a Pirelli per una porzione di quota pari a circa il 7,32% del capitale sociale di Fenice; (ii) a UniCredit per una porzione di quota pari a circa il 6,01% del capitale sociale di Fenice; e (iii) a Intesa per una porzione di quota pari a circa il 2,59% del capitale sociale di Fenice;
(iii) in data 21 settembre 2015, gli Aderenti hanno sottoscritto un separato e autonomo accordo rispetto all’Accordo Fenice avente ad oggetto il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Prelios posta all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Prelios convocata per il 16 ottobre 2015, nonché obblighi di preventiva consultazione al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) in tale assemblea, con espressa esclusione di qualsiasi obbligo in merito all’intervento e all’esercizio del diritto di voto degli Aderenti su alcuna delle materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) della suddetta assemblea. Tale accordo cesserà automaticamente di produrre effetto senza rinnovo alla conclusione dell’assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. (Per una più ampia descrizione di tale accordo, si rinvia all’estratto ex art. 130 Regolamento Emittenti reso disponibile sul sito di Prelios);
(iv) con accordo modificativo concluso in data 25 settembre 2015, gli Aderenti hanno pattuito le modifiche e le integrazioni dell’Accordo Fenice conseguenti all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice stesso;
(iv) in data 10 marzo 2016, Prelios ha comunicato al pubblico di aver depositato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’art. 2444 cod. civ., l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios 2016, nell’ambito del quale sono state complessivamente sottoscritte tutte le n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a €66.488.385,43, di cui €6.461.456,31 a titolo di capitale sociale ed €60.026.929,12 a titolo di sovrapprezzo. In seguito all’Aumento di Capitale Prelios 2016, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Prelios ammonta, complessivamente, a €55.686.524,26 ed è suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni prive di valore nominale, di cui (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 Azioni B. Sempre nell’ambito dell’Aumento di Capitale Prelios 2016: (a) Pirelli e Fenice non hanno sottoscritto Azioni Ordinarie di nuova emissione; (b) UniCredit ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 63.967.374 Azioni Ordinarie di nuova emissione; (c) Intesa ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 29.903.427 Azioni Ordinarie di nuova emissione, nonché ha ulteriormente sottoscritto n. 54.623.025 Azioni Ordinarie Prelios di nuova emissione in esecuzione degli impegni di garanzia da essa assunti ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 3 febbraio 2016 da Prelios e alcune banche finanziatrici di Prelios (tra cui è ricompresa la stessa Intesa). Le partecipazioni degli Aderenti in Prelios in seguito all’Aumento di Capitale Prelios 2016 sono indicate infra §2.
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (unitamente a eventuali altri diritti partecipativi, titoli o strumenti detenuti in Fenice, le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) ai diritti di co-vendita delle azioni ordinarie Prelios detenute dagli Aderenti in caso di cessione da parte di Fenice delle Azioni B (o eventuali altre partecipazioni) possedute in Prelios; (iv) agli obblighi di consultazione tra gli Aderenti prima delle assemblee ordinarie e straordinarie di Prelios (senza alcun vincolo di intervento e voto in capo agli Aderenti stessi).
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €41.885.033,59 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 azioni (senza valore nominale), di cui (i) n. 1.153.098.810 Azioni Ordinarie e (ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione) (le azioni emesse da Prelios di qualunque categoria e, quindi, comprensive sia delle Azioni Ordinarie, sia delle Azioni B, sono qui di seguito indicate come "Azioni Prelios").
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Intesa | 9,08 |
9,08 |
UniCredit | 21,04 |
21,04 |
Pirelli | 69,88 |
69,88 |
Totale | 100 |
100 |
* Le Quote Fenice sopra indicate sono aggiornate al 14 marzo 2016 e rappresentano le partecipazioni degli Aderenti in Fenice (anche in seguito alla cessione in data 3 settembre 2015 della intera quota in precedenza detenuta da Feidos 11 in Fenice a Pirelli, Intesa e UniCredit (v. supra nelle premesse).
(ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione) detenute da Fenice che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 14 marzo 2016 e il 15,46% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data;
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 14 marzo 2016, gli Aderenti (a) non detengono Azioni B e (b) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 117.752.487 |
10,21 |
8,63 |
29,37 |
UniCredit | 135.042.239 |
11,71 |
9,90 |
33,68 |
Pirelli | 148.127.621 |
12,85 |
10,86 |
36,95 |
Totale | 400.922.347 |
34,77 |
29,39 |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice intenda trasferire, nell’ambito di una procedura di vendita o anche al di fuori della stessa, le Azioni B da essa detenute (o eventuali altre partecipazioni che in futuro dovesse detenere in Prelios), ciascuno degli Aderenti avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (di qualsiasi categoria, incluse le Azioni B e le Azioni Ordinarie), e le eventuali altre partecipazioni da ciascuno degli stessi Aderenti detenute in Prelios alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Aderente avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di trasferimento da parte di Fenice, con cui la stessa dovrà comunicare agli Aderenti la propria intenzione di proporre o accettare un’offerta vincolante avente ad oggetto il trasferimento a terzi delle Azioni B (e delle eventuali altre partecipazioni) da essa detenute in Prelios. In tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Aderente a procurare che, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di Tag-Along da parte degli Aderenti, il terzo trasferitario acquisisca le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice effettuerà la vendita delle Azioni B (e delle eventuali altre partecipazioni) detenute in Prelios.
Qualora uno o più degli Aderenti non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano trasferire al terzo trasferitario le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo trasferitario acquisisca le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Aderenti che viceversa avranno esercitato il diritto di Tag-Along e intenderanno trasferire la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo trasferitario.
Qualora invece il terzo trasferitario non intenda acquisire tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli Aderenti che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà trasferire al terzo le Azioni B (e le eventuali altre partecipazioni) dalla stessa detenute in Prelios.
Gli Aderenti potranno liberamente trasferire in ogni momento tutte le Azioni Prelios Ordinarie da essi detenute e qualsiasi altra eventuale partecipazione che essi dovessero detenere a qualunque titolo in Prelios.
3.2 Obblighi di preventiva consultazione
Salvo diverso accordo scritto tra gli Aderenti e, in ogni caso, nei limiti consentiti da ogni disposizione di legge o regolamentare applicabile, gli Aderenti si consulteranno prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno di tale assemblea. A tal fine, ciascun Aderente potrà partecipare alle consultazioni tramite un rappresentante che potrà designare mediante comunicazione scritta a tutti gli altri Aderenti. Ciascun Aderente potrà revocare o sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il proprio rappresentante ai fini delle consultazioni con analoga comunicazione scritta. Le consultazioni potranno avvenire tramite incontri, teleconferenze o videoconferenze su convocazione scritta di qualsiasi rappresentante designato da uno degli Aderenti ai rappresentanti di tutti gli altri Aderenti.
Gli Aderenti non hanno assunto, né assumeranno, alcun obbligo relativamente all’intervento e al voto su alcuna delle materie all’ordine del giorno delle assemblee (ordinarie o straordinarie) di Prelios, di talché ciascun Aderente potrà liberamente intervenire, non intervenire, astenersi o votare secondo le proprie determinazioni nelle assemblee (ordinarie o straordinarie) di Prelios anche in modo difforme dagli altri Aderenti, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri Aderenti.
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
Il trasferimento delle Quote Fenice non potrà essere effettuato dagli Aderenti e, comunque, non avrà effetto nei confronti di Fenice, se non sarà perfezionato nel rispetto di un diritto di prelazione (previsto nello statuto di Fenice) che, tuttavia, non si applicherà nel caso in cui il trasferimento sia effettuato da un Aderente a favore di una o più Affiliate dell’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice, purché:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte), e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico ai sensi dell’Accordo Fenice all’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice; e
(ii) l’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice assuma nei confronti degli altri Aderenti l’impegno a riacquistare le Quote Fenice oggetto del trasferimento in caso di perdita, da parte del trasferitario, della qualità di Affiliata dell’Aderente trasferente.
Resta inteso che, in caso di trasferimenti da un Aderente in favore di proprie Affiliate, l’Aderente e tali Affiliate saranno considerati quale unica parte ai sensi e per gli effetti di cui all’Accordo Fenice.
In ogni caso, resta inteso che qualsiasi trasferimento di Quote Fenice da un Aderente a favore di soggetti diversi dalle Affiliate dell’Aderente trasferente, oltre ad essere soggetto alla procedura di prelazione (nei termini previsti dallo statuto Fenice), sarà condizionato alla circostanza che il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice, subentrando pro-quota in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico all’Aderente Trasferente.
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Aderente, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Aderente e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Aderente, restando inteso che per Pirelli si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per Intesa e UniCredit si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
4.2 Exit
Conseguentemente all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice, l’Accordo Fenice prevede che il trasferimento a terzi, da parte di Fenice, delle Azioni B nonché di qualsiasi altra partecipazione che dovesse essere detenuta dalla stessa Fenice in Prelios (il "Pacchetto in Cessione") dovrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione di Fenice con il voto favorevole di almeno 5 amministratori, fermo restando che il consiglio di amministrazione di Fenice sarà composto da 6 amministratori (ciascun Aderente nominerà 2 amministratori).
Qualora Fenice non abbia perfezionato il trasferimento (con o senza procedura di vendita) dell’intero Pacchetto in Cessione entro il 31 dicembre 2017, ciascuno Aderente avrà diritto di chiedere, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli altri Aderenti, e in tal caso gli Aderenti saranno tenuti a far sì, che sia posta tempestivamente in essere una scissione non proporzionale di Fenice, con modalità tali da far sì che ciascuno degli Aderenti sia titolare del 100% di una società a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios e di una quota proporzionale delle ulteriori attività e delle passività di Fenice, calcolata come segue: (i) il valore delle Azioni Prelios detenute da Fenice verrà calcolato moltiplicando il numero di tali Azioni Prelios per il prezzo unitario pari alla media ponderata del prezzo di borsa delle Ordinarie di Prelios nei sei mesi precedenti alla data di ricevimento da parte degli altri Aderenti della comunicazione scritta sopra indicata (il "Controvalore Partecipazione Prelios") e quindi attribuendo alle Azioni B il medesimo valore delle Azioni Ordinarie di Prelios; (ii) al Controvalore Partecipazione Prelios verranno applicati i criteri di ripartizione preferenziale previsti dall’Accordo Fenice in modo da determinare l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente; (iii) l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente, rapportato al Controvalore Partecipazione Prelios, fornirà la percentuale di Azioni Prelios detenute da Fenice da assegnare rispettivamente alle società derivanti dalla scissione detenute da ciascun Aderente; (iv) la medesima percentuale si applicherà anche per l’allocazione tra le società derivanti dalla scissione delle eventuali ulteriori attività e passività di Fenice, restando inteso che eventuali finanziamenti soci esistenti verranno invece allocati in base all’ammontare dovuto da Fenice ai rispettivi Aderenti.
In deroga a quanto precede, gli Aderenti faranno sì che la scissione non abbia luogo, qualora la stessa – anche ove ipotizzata attraverso una scissione parziale – sia tale da determinare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Azioni Prelios a carico di uno o più Aderenti.
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti né Fenice esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice sono efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Fenice (31 luglio 2013) e resteranno pienamente valide ed efficaci sino al termine del quinto anniversario dalla stessa (31 luglio 2018). Alla scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e a Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. Qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di uno o più Aderenti, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli altri Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede, ferma la cessazione delle disposizioni che prevendono diritti o obblighi in capo all’Aderente che abbia esercitato la disdetta.
In deroga al paragrafo precedente, sia i diritti e obblighi relativi al Tag-Along (v. supra §3.1), sia gli impegni di preventiva consultazione (v. supra §3.1), avranno efficacia sino al 31 luglio 2018 e si rinnoveranno di tre anni in tre anni, salvo disdetta comunicata da ciascun Aderente agli altri Aderenti con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
Il trasferimento o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
Infine, il perfezionamento della scissione di cui al precedente §4.2 determinerà la risoluzione automatica dell’Accordo Fenice.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013. Le modifiche dell’Accordo Fenice concordate in data 29 gennaio 2015 sono state ivi depositate in data 3 febbraio 2015. Gli aggiornamenti derivanti dal rinnovo delle pattuizioni relative al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up (v. supra §3.1) e ai diritti di Tag-Along (v. supra §3.2) sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2015. Gli aggiornamenti derivanti dall’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dalla cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice nei confronti di Feidos 11 sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 settembre 2015. Gli aggiornamenti relativi alle modificazioni apportate all’Accordo Fenice tramite la conclusione dell’Accordo Modificativo sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 30 settembre 2015. Le variazioni partecipative conseguenti all’Aumento di Capitale Prelios 2016 sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15 marzo 2016.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. a) e b), TUF.
15 marzo 2016
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.
[PR.4.16.1]
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
PRELIOS SPA
Si riporta l’estratto dell’Accordo aggiornato a seguito del subentro di Camfin S.p.A. nei diritti e obblighi di Coinv S.p.A. ai sensi dell’Accordo in virtù della fusione per incorporazione di Coinv. S.p.A. in Camfin S.p.A. intervenuta con efficacia a decorrere dal 12 giugno 2017 (la “Fusione”); restano ferme tutte le altre pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo.
Rispetto alla precedente versione del presente estratto sono state apportate al testo le modifiche conseguenti alla Fusione evidenziate in corsivo e sottolineate nel testo.
***
In data 28 dicembre 2015: (i) UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all’albo delle banche ai sensi del d. lgs n. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario "UniCredit" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari ("UCI"); (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche ai sensi del d. lgs n. 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all’Albo dei Gruppi bancari ("ISP"); (iii) Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157, soggetta a direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A. ("Pirelli"); e (iv) Camfin S.p.A. (dal [12 giugno 2017] subentrata a COINV S.p.A. a seguito dell’incorporazione di quest’ultima per fusione), con sede legale in Milano, Via Bicocca degli Arcimboldi, 3, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00795290154 ("Camfin" e, unitamente a UCI, ISP e Pirelli, gli "Aderenti"), hanno sottoscritto un accordo contenente alcune pattuizioni parasociali relative a Prelios S.p.A. (rispettivamente, l’"Accordo" e "Prelios" o la "Società").
Si ricorda che, in data 6 agosto 2015 e 8 ottobre 2015, Prelios ha comunicato al pubblico di aver approvato e sottoscritto accordi vincolanti in merito a un progetto di operazione straordinaria volta a separare il proprio ramo d’azienda investimenti e co-investimenti immobiliari da quello dei servizi nel quadro di una manovra di rafforzamento patrimoniale e rimodulazione dell’indebitamento finanziario della stessa Società (l’"Operazione"). Nell’ambito dell’Operazione, tra l’altro: (i) in data 14 ottobre 2015, Prelios ha pubblicato un documento informativo ai sensi del regolamento per le operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) e della procedura a tali fini adottata dalla stessa Società; (ii) in data 16 ottobre 2015, l’assemblea straordinaria di Prelios ha deliberato di attribuire, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., al consiglio di amministrazione della Società, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l’importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l’eventuale sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441 cod. civ. (l’"Aumento di Capitale Prelios") (per una più ampia descrizione dell’Operazione e dell’Aumento di Capitale Prelios si rinvia alla documentazione pubblica sopra indicata resa disponibile dalla Società al sito www.prelios.com).
Si precisa inoltre che:
(i) in data 10 marzo 2016, Prelios ha comunicato al pubblico di aver depositato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’art. 2444 cod. civ., l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios, nell’ambito del quale sono state complessivamente sottoscritte tutte le n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a €66.488.385,43, di cui €6.461.456,31 a titolo di capitale sociale ed €60.026.929,12 a titolo di sovrapprezzo. In seguito all’Aumento di Capitale Prelios, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Prelios ammonta, complessivamente, a €55.686.524,26 ed è suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni prive di valore nominale, di cui (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 azioni Prelios di categoria B, prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in Azioni Ordinarie destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B") (le azioni emesse da Prelios di qualunque categoria e, quindi, comprensive, sia delle Azioni Ordinarie, sia delle Azioni B, sono qui di seguito indicate come "Azioni Prelios"). Sempre nell’ambito dell’Aumento di Capitale Prelios: (a) Pirelli e Fenice non hanno sottoscritto Azioni Ordinarie di nuova emissione; (b) UniCredit ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 63.967.374 Azioni Ordinarie di nuova emissione; (c) Intesa ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 29.903.427 Azioni Ordinarie di nuova emissione, nonché ha ulteriormente sottoscritto n. 54.623.025 Azioni Ordinarie di nuova emissione in esecuzione degli impegni di garanzia da essa assunti ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 3 febbraio 2016 da Prelios e alcune banche finanziatrici di Prelios (tra cui è ricompresa la stessa Intesa). Le partecipazioni degli Aderenti in Prelios in seguito all’Aumento di Capitale Prelios sono indicate infra §2;
(ii) a seguito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios e dell’Operazione, i gruppi bancari UCI e ISP sono venuti a detenere (sia singolarmente sia congiuntamente considerati) Azioni Prelios inferiori al 30% del capitale votante di Prelios. Pertanto, sono divenuti definitivamente inefficaci e non più applicabili gli obblighi di UCI e ISP previsti nell’Accordo (e decritti nella versione del presente estratto pubblicata in data 15 marzo 2016) aventi ad oggetto il non esercizio dei diritti di voto e la vendita delle Azioni Prelios eccedenti la soglia del 30% del capitale votante di Prelios (ovvero, in caso di superamento da parte di UCI e ISP di tale soglia partecipativa per effetto della sottoscrizione dei diritti d’opzione originariamente spettanti, dell’ulteriore 5% del capitale votante di Prelios), sicché UCI e ISP potranno esercitare i diritti di voto spettanti a tutte le Azioni Ordinarie dalle stesse di volta in volta detenute e non saranno obbligate a vendere alcuna delle stesse. In considerazione di tale circostanza, la descrizione di tali obblighi è soppressa nel testo dell’estratto aggiornato;
(iii) in data 10 marzo 2017 è cessata l’efficacia, per naturale scadenza, degli impegni di Pirelli e Coinv a non cedere le Azioni Prelios da esse detenute; restano ferme tutte le altre pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo.
L’Accordo costituisce un accordo separato e autonomo rispetto all’accordo parasociale del 31 luglio 2013 in essere tra Pirelli, UCI e ISP relativo a Fenice S.r.l. e Prelios (come successivamente modificato, da ultimo, in data 25 settembre 2015) (il "Patto Fenice").
Il presente estratto indica le informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti in relazione alle disposizioni dell’Accordo che hanno rilievo parasociale ai sensi dell’art. 122 TUF.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
L’Accordo ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 Azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 1.153.098.810 Azioni Ordinarie; e (ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione).
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Le disposizioni parasociali dell’Accordo hanno ad oggetto tutte le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo. Al 12 giugno 2017, gli Aderenti (i) non detengono Azioni B e (ii) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto del Patto Parasociale |
ISP |
117.752.487 |
10,21 |
8,63 |
26,64 |
UCI |
135.042.239 |
11,71 |
9,90 |
30,55 |
Pirelli |
148.127.621 |
12,85 |
10,86 |
33,51 |
Camfin |
41.085.132 |
3,56 |
3,01 |
9,30 |
Totale |
442.007.479 |
38,33 |
32,40 |
100 |
I dati della presente Tabella includono le Azioni Prelios sottoscritte in seguito all’esecuzione dell’Aumento di Capitale Prelios. Gli Aderenti all’Accordo non detengono alla data del presente estratto ulteriori azioni ordinarie Prelios.
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
ISP e UCI non sono controllate da alcun soggetto; Pirelli è indirettamente controllata da China National Chemical Corporation; Camfin è indirettamente controllata dal Dott. Marco Tronchetti Provera.
3. Contenuto delle disposizioni dell’Accordo
L’Accordo contiene alcune disposizioni che costituiscono pattuizioni parasociali rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF, come di seguito descritto.
Ciascuno degli Aderenti si è obbligato, per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipulazione del presente Accordo, a non concludere alcun accordo con alcuno degli altri Aderenti che attribuisca ad alcuno degli Aderenti diritti o facoltà relativi alla governance che abbiano l’effetto di modificare gli attuali assetti di potere tra UCI, ISP e Pirelli all’interno del Patto Fenice ovvero su Prelios.
4. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
5. Efficacia e durata del Patto Parasociale
Gli obblighi degli Aderenti di cui al precedente §3 avranno efficacia sino alla scadenza del 3° (terzo) anno decorrente dalla data di stipulazione dell’Accordo (e, quindi, sino al 28 dicembre 2018).
Gli Aderenti non hanno pattuito clausole di rinnovo in relazione ai diritti e obblighi descritti al precedente §3. Pertanto, tali diritti e obblighi cesseranno alla data indicata nel presente §5.
6. Deposito al Registro delle Imprese
L’Accordo è stato oggetto di deposito nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 dicembre 2015. Le variazioni partecipative conseguenti all’Aumento di Capitale Prelios sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15 marzo 2016. L’avviso di cessazione di efficacia, avvenuta in data 10 marzo 2017, degli impegni di Pirelli e Coinv a non cedere le Azioni Prelios da esse detenute è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 marzo 2017. La variazione soggettiva derivante dal subentro di Camfin a Coinv nell’Accordo è stata oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 giugno 2017.
7. Tipo di patto parasociale
Le disposizioni dell’Accordo che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle tipologie di patti parasociali di cui all’art. 122, comma 1, TUF.
Il presente estratto dell’Accordo contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. (www.prelios.com.).
12 giugno 2017
[PR.8.17.2]
* * *
SCIOGLIMENTO PATTI PARASOCIALI RELATIVI A FENICE E PRELIOS
Avviso ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
Si fa riferimento ai seguenti accordi contenenti, tra l’altro, alcune pattuizioni parasociali relative a Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Prelios"):
"Patto Parasociale" sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), UniCredit S.p.A. ("UniCredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"), come successivamente modificato, cui ha aderito Fenice S.r.l. ("Fenice");
accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2015 tra UniCredit, Intesa, Pirelli e Coinv S.p.A., alla quale è subentrata Camfin S.p.A. in seguito a fusione per incorporazione.
Si rende noto che, in seguito alla cessione di tutte le azioni Prelios detenute da Pirelli, Fenice, Intesa e UniCredit a favore di Lavaredo S.p.A. perfezionatasi in data 28 dicembre 2017, si è verificato lo scioglimento dei predetti accordi e, quindi, la cessazione di ogni loro efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2017.
30 dicembre 2017
[PR.8.17.3]
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
***
Si riporta di seguito l’estratto dell’Accordo Fenice aggiornato per riflettere il rinnovo dell’Accordo Fenice il quale, non essendo intervenuta disdetta da parte degli Aderenti entro il 31 luglio 2017, alla prossima scadenza del 31 luglio 2018 s’intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2021.
Rispetto alla precedente versione del presente estratto, oltre allo spostamento della definizione di Aumento di Capitale Prelios nel punto (v) delle premesse, è stata aggiornata la data di riferimento dei dati partecipativi contenuti ai punti 1 e 2, nonché la descrizione dell’efficacia e della durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice di cui al successivo punto 6. Le variazioni apportate al testo dell’estratto sono evidenziate in corsivo. Ove non altrimenti previsto, i termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
***
In data 31 luglio 2013 (la "Data di Sottoscrizione"), Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), UniCredit S.p.A. ("UniCredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" e, unitamente a Intesa e UniCredit, gli "Aderenti") hanno sottoscritto un "Patto Parasociale" (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015 e 25 settembre 2015) (l’"Accordo Fenice") relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti e da Feidos 11 per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. ("Prelios") in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") (l’"Operazione").
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti e da Feidos 11 in attuazione dell’"Accordo di Investimento e Parasociale Newco" da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione.
Si ricorda inoltre che:
(i) in data 30 giugno 2014, in attuazione dell’Accordo Fenice, Pirelli ha conferito in Fenice, con efficacia in pari data, n. 93.390.705 azioni di categoria B emesse da Prelios, prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B"). Pirelli aveva precedentemente sottoscritto le Azioni B conferite in Fenice in data 14 aprile 2014 per effetto della conversione della Tranche B del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in azioni ordinarie Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, nell’ambito dell’Operazione, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"). In seguito al conferimento delle Azioni B in Fenice, Pirelli non possiede più alcuna Azione B;
(ii) con atto in data 3 settembre 2015, Feidos 11 ha ceduto l’intera quota da essa detenuta in Fenice pari a circa il 15,92% del capitale sociale: (i) a Pirelli per una porzione di quota pari a circa il 7,32% del capitale sociale di Fenice; (ii) a UniCredit per una porzione di quota pari a circa il 6,01% del capitale sociale di Fenice; e (iii) a Intesa per una porzione di quota pari a circa il 2,59% del capitale sociale di Fenice;
(iii) in data 21 settembre 2015, gli Aderenti hanno sottoscritto un separato e autonomo accordo rispetto all’Accordo Fenice avente ad oggetto il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Prelios posta all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Prelios convocata per il 16 ottobre 2015, nonché obblighi di preventiva consultazione al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) in tale assemblea, con espressa esclusione di qualsiasi obbligo in merito all’intervento e all’esercizio del diritto di voto degli Aderenti su alcuna delle materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) della suddetta assemblea. Tale accordo cesserà automaticamente di produrre effetto senza rinnovo alla conclusione dell’assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. (Per una più ampia descrizione di tale accordo, si rinvia all’estratto ex art. 130 Regolamento Emittenti reso disponibile sul sito di Prelios);
(iv) con accordo modificativo concluso in data 25 settembre 2015, gli Aderenti hanno pattuito le modifiche e le integrazioni dell’Accordo Fenice conseguenti all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice stesso;
(v) in data 10 marzo 2016, Prelios ha comunicato al pubblico di aver depositato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’art. 2444 cod. civ., l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale di Prelios approvato dal consiglio di amministrazione in data 12 gennaio 2016 in esercizio della delega allo stesso conferita, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’assemblea straordinaria del 16 ottobre 2015 (i cui termini sono stati fissati dal medesimo consiglio di amministrazione nella riunione del 3 febbraio 2016 e comunicati al mercato in pari data) (l’"Aumento di Capitale Prelios") nell’ambito del quale sono state complessivamente sottoscritte tutte le n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a €66.488.385,43, di cui €6.461.456,31 a titolo di capitale sociale ed €60.026.929,12 a titolo di sovrapprezzo. In seguito all’Aumento di Capitale Prelios 2016, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Prelios ammonta, complessivamente, a €55.686.524,26 ed è suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni prive di valore nominale, di cui (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 Azioni B. Sempre nell’ambito dell’Aumento di Capitale Prelios 2016: (a) Pirelli e Fenice non hanno sottoscritto Azioni Ordinarie di nuova emissione; (b) UniCredit ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 63.967.374 Azioni Ordinarie di nuova emissione; (c) Intesa ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 29.903.427 Azioni Ordinarie di nuova emissione, nonché ha ulteriormente sottoscritto n. 54.623.025 Azioni Ordinarie Prelios di nuova emissione in esecuzione degli impegni di garanzia da essa assunti ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 3 febbraio 2016 da Prelios e alcune banche finanziatrici di Prelios (tra cui è ricompresa la stessa Intesa). Le partecipazioni degli Aderenti in Prelios in seguito all’Aumento di Capitale Prelios 2016 sono indicate infra §2.
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (unitamente a eventuali altri diritti partecipativi, titoli o strumenti detenuti in Fenice, le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) ai diritti di co-vendita delle azioni ordinarie Prelios detenute dagli Aderenti in caso di cessione da parte di Fenice delle Azioni B (o eventuali altre partecipazioni) possedute in Prelios; (iv) agli obblighi di consultazione tra gli Aderenti prima delle assemblee ordinarie e straordinarie di Prelios (senza alcun vincolo di intervento e voto in capo agli Aderenti stessi).
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale €41.885.033,59 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 azioni (senza valore nominale), di cui (i) n. 1.153.098.810 Azioni Ordinarie e (ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione) (le azioni emesse da Prelios di qualunque categoria e, quindi, comprensive sia delle Azioni Ordinarie, sia delle Azioni B, sono qui di seguito indicate come "Azioni Prelios").
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente |
% rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* |
% rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Intesa | 9,08 |
9,08 |
UniCredit | 21,04 |
21,04 |
Pirelli | 69,88 |
69,88 |
Totale | 100 |
100 |
* Le Quote Fenice sopra indicate sono aggiornate al 1 agosto 2017 e rappresentano le partecipazioni degli Aderenti in Fenice (anche in seguito alla cessione in data 3 settembre 2015 della intera quota in precedenza detenuta da Feidos 11 in Fenice a Pirelli, Intesa e UniCredit (v. supra nelle premesse).
(ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione) detenute da Fenice che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 1 agosto 2017 e il 15,46% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data;
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 1 agosto 2017, gli Aderenti (a) non detengono Azioni B e (b) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente |
n. Azioni Ordinarie |
% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* |
% rispetto al capitale sociale economico di Prelios** |
% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 117.752.487 |
10,21 |
8,63 |
29,37 |
UniCredit | 135.042.239 |
11,71 |
9,90 |
33,68 |
Pirelli | 148.127.621 |
12,85 |
10,86 |
36,95 |
Totale | 400.922.347 |
34,77 |
29,39 |
100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice intenda trasferire, nell’ambito di una procedura di vendita o anche al di fuori della stessa, le Azioni B da essa detenute (o eventuali altre partecipazioni che in futuro dovesse detenere in Prelios), ciascuno degli Aderenti avrà un diritto di co-vendita (il "Tag-Along") avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (di qualsiasi categoria, incluse le Azioni B e le Azioni Ordinarie), e le eventuali altre partecipazioni da ciascuno degli stessi Aderenti detenute in Prelios alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le "Partecipazioni Oggetto di Tag"). Ciascun Aderente avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di trasferimento da parte di Fenice, con cui la stessa dovrà comunicare agli Aderenti la propria intenzione di proporre o accettare un’offerta vincolante avente ad oggetto il trasferimento a terzi delle Azioni B (e delle eventuali altre partecipazioni) da essa detenute in Prelios. In tal caso, Fenice sarà obbligata nei confronti di ciascun Aderente a procurare che, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di Tag-Along da parte degli Aderenti, il terzo trasferitario acquisisca le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice effettuerà la vendita delle Azioni B (e delle eventuali altre partecipazioni) detenute in Prelios.
Qualora uno o più degli Aderenti non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano trasferire al terzo trasferitario le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo trasferitario acquisisca le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Aderenti che viceversa avranno esercitato il diritto di Tag-Along e intenderanno trasferire la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo trasferitario.
Qualora invece il terzo trasferitario non intenda acquisire tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli Aderenti che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà trasferire al terzo le Azioni B (e le eventuali altre partecipazioni) dalla stessa detenute in Prelios.
Gli Aderenti potranno liberamente trasferire in ogni momento tutte le Azioni Prelios Ordinarie da essi detenute e qualsiasi altra eventuale partecipazione che essi dovessero detenere a qualunque titolo in Prelios.
3.2 Obblighi di preventiva consultazione
Salvo diverso accordo scritto tra gli Aderenti e, in ogni caso, nei limiti consentiti da ogni disposizione di legge o regolamentare applicabile, gli Aderenti si consulteranno prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno di tale assemblea. A tal fine, ciascun Aderente potrà partecipare alle consultazioni tramite un rappresentante che potrà designare mediante comunicazione scritta a tutti gli altri Aderenti. Ciascun Aderente potrà revocare o sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il proprio rappresentante ai fini delle consultazioni con analoga comunicazione scritta. Le consultazioni potranno avvenire tramite incontri, teleconferenze o videoconferenze su convocazione scritta di qualsiasi rappresentante designato da uno degli Aderenti ai rappresentanti di tutti gli altri Aderenti.
Gli Aderenti non hanno assunto, né assumeranno, alcun obbligo relativamente all’intervento e al voto su alcuna delle materie all’ordine del giorno delle assemblee (ordinarie o straordinarie) di Prelios, di talché ciascun Aderente potrà liberamente intervenire, non intervenire, astenersi o votare secondo le proprie determinazioni nelle assemblee (ordinarie o straordinarie) di Prelios anche in modo difforme dagli altri Aderenti, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri Aderenti.
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Prelios che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
Il trasferimento delle Quote Fenice non potrà essere effettuato dagli Aderenti e, comunque, non avrà effetto nei confronti di Fenice, se non sarà perfezionato nel rispetto di un diritto di prelazione (previsto nello statuto di Fenice) che, tuttavia, non si applicherà nel caso in cui il trasferimento sia effettuato da un Aderente a favore di una o più Affiliate dell’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice, purché:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte), e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico ai sensi dell’Accordo Fenice all’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice; e
(ii) l’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice assuma nei confronti degli altri Aderenti l’impegno a riacquistare le Quote Fenice oggetto del trasferimento in caso di perdita, da parte del trasferitario, della qualità di Affiliata dell’Aderente trasferente.
Resta inteso che, in caso di trasferimenti da un Aderente in favore di proprie Affiliate, l’Aderente e tali Affiliate saranno considerati quale unica parte ai sensi e per gli effetti di cui all’Accordo Fenice.
In ogni caso, resta inteso che qualsiasi trasferimento di Quote Fenice da un Aderente a favore di soggetti diversi dalle Affiliate dell’Aderente trasferente, oltre ad essere soggetto alla procedura di prelazione (nei termini previsti dallo statuto Fenice), sarà condizionato alla circostanza che il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice, subentrando pro-quota in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico all’Aderente Trasferente.
Ai fini di quanto sopra illustrato, "Affiliata" indica, in relazione a ciascun Aderente, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Aderente e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Aderente, restando inteso che per Pirelli si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per Intesa e UniCredit si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
4.2 Exit
Conseguentemente all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice, l’Accordo Fenice prevede che il trasferimento a terzi, da parte di Fenice, delle Azioni B nonché di qualsiasi altra partecipazione che dovesse essere detenuta dalla stessa Fenice in Prelios (il "Pacchetto in Cessione") dovrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione di Fenice con il voto favorevole di almeno 5 amministratori, fermo restando che il consiglio di amministrazione di Fenice sarà composto da 6 amministratori (ciascun Aderente nominerà 2 amministratori).
Qualora Fenice non abbia perfezionato il trasferimento (con o senza procedura di vendita) dell’intero Pacchetto in Cessione entro il 31 dicembre 2017, ciascuno Aderente avrà diritto di chiedere, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli altri Aderenti, e in tal caso gli Aderenti saranno tenuti a far sì, che sia posta tempestivamente in essere una scissione non proporzionale di Fenice, con modalità tali da far sì che ciascuno degli Aderenti sia titolare del 100% di una società a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios e di una quota proporzionale delle ulteriori attività e delle passività di Fenice, calcolata come segue: (i) il valore delle Azioni Prelios detenute da Fenice verrà calcolato moltiplicando il numero di tali Azioni Prelios per il prezzo unitario pari alla media ponderata del prezzo di borsa delle Ordinarie di Prelios nei sei mesi precedenti alla data di ricevimento da parte degli altri Aderenti della comunicazione scritta sopra indicata (il "Controvalore Partecipazione Prelios") e quindi attribuendo alle Azioni B il medesimo valore delle Azioni Ordinarie di Prelios; (ii) al Controvalore Partecipazione Prelios verranno applicati i criteri di ripartizione preferenziale previsti dall’Accordo Fenice in modo da determinare l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente; (iii) l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente, rapportato al Controvalore Partecipazione Prelios, fornirà la percentuale di Azioni Prelios detenute da Fenice da assegnare rispettivamente alle società derivanti dalla scissione detenute da ciascun Aderente; (iv) la medesima percentuale si applicherà anche per l’allocazione tra le società derivanti dalla scissione delle eventuali ulteriori attività e passività di Fenice, restando inteso che eventuali finanziamenti soci esistenti verranno invece allocati in base all’ammontare dovuto da Fenice ai rispettivi Aderenti.
In deroga a quanto precede, gli Aderenti faranno sì che la scissione non abbia luogo, qualora la stessa – anche ove ipotizzata attraverso una scissione parziale – sia tale da determinare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Azioni Prelios a carico di uno o più Aderenti.
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti né Fenice esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice resteranno pienamente valide ed efficaci sino al 31 luglio 2018. Non essendo intervenuta disdetta da parte degli Aderenti entro il 31 luglio 2017, alla scadenza del 31 luglio 2018 l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2021. A tale ultima scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni, qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e a Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. Qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di uno o più Aderenti, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli altri Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede, ferma la cessazione delle disposizioni che prevendono diritti o obblighi in capo all’Aderente che abbia esercitato la disdetta.
In deroga al paragrafo precedente, sia i diritti e obblighi relativi al Tag-Along (v. supra §3.1), sia gli impegni di preventiva consultazione (v. supra §3.1), avranno efficacia sino al 31 luglio 2018. Non essendo intervenuta disdetta da parte degli Aderenti entro il 31 luglio 2017, alla scadenza del 31 luglio 2018, tali disposizioni si intenderanno tacitamente e automaticamente rinnovate, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2021. A tale ultima scadenza, i diritti e obblighi relativi al Tag-Along (v. supra §3.1) e gli impegni di preventiva consultazione (v. supra §3.1) si rinnoveranno di tre anni in tre anni, salvo disdetta comunicata da ciascun Aderente agli altri Aderenti con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
Il trasferimento o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
Infine, il perfezionamento della scissione di cui al precedente §4.2 determinerà la risoluzione automatica dell’Accordo Fenice.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013. Le modifiche dell’Accordo Fenice concordate in data 29 gennaio 2015 sono state ivi depositate in data 3 febbraio 2015. Gli aggiornamenti derivanti dal rinnovo delle pattuizioni relative al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up (v. supra §3.1) e ai diritti di Tag-Along (v. supra §3.2) sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2015. Gli aggiornamenti derivanti dall’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dalla cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice nei confronti di Feidos 11 sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 settembre 2015. Gli aggiornamenti relativi alle modificazioni apportate all’Accordo Fenice tramite la conclusione dell’Accordo Modificativo sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 30 settembre 2015. Le variazioni partecipative conseguenti all’Aumento di Capitale Prelios 2016 sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15 marzo 2016. La notizia del rinnovo dell’Accordo Fenice per effetto della mancata disdetta degli Aderenti entro il 31 luglio 2017, è stata oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 2017.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. a) e b), TUF.
3 agosto 2017
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.
[PR.4.17.1]
* * *
SCIOGLIMENTO PATTI PARASOCIALI RELATIVI A FENICE E PRELIOS
Avviso ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
Si fa riferimento ai seguenti accordi contenenti, tra l’altro, alcune pattuizioni parasociali relative a Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Prelios"):
"Patto Parasociale" sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), UniCredit S.p.A. ("UniCredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"), come successivamente modificato, cui ha aderito Fenice S.r.l. ("Fenice");
accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2015 tra UniCredit, Intesa, Pirelli e Coinv S.p.A., alla quale è subentrata Camfin S.p.A. in seguito a fusione per incorporazione.
Si rende noto che, in seguito alla cessione di tutte le azioni Prelios detenute da Pirelli, Fenice, Intesa e UniCredit a favore di Lavaredo S.p.A. perfezionatasi in data 28 dicembre 2017, si è verificato lo scioglimento dei predetti accordi e, quindi, la cessazione di ogni loro efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2017.
30 dicembre 2017
[PR.4.17.2]
PRELIOS S.p.A.
Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 26 febbraio 2016, e modificato in data 7 marzo 2016 (il "Patto"), tra Alexis De Dietrich, Feidos S.p.A., Fondazione Renato Corti, DEB Holding S.r.l., Fulvio Conti, Negentropy Capital Partners LLP, Energia di Famiglia S.r.l., Porto Allegro S.r.l., York European Distressed Credit Holdings II LLC, Lunelli S.p.A. e Matteo Bruno Lunelli, si segnala che in data 20 luglio 2017 le persone e le società sopra indicate hanno stipulato un accordo modificativo del Patto (l’"Accordo Modificativo") in forza del quale talune delle stesse hanno chiesto e ottenuto di recedere dal Patto, liberandosi da ogni obbligo e diritto dallo stesso derivante con efficacia a far data dal 21 luglio 2017, mentre le altre, indicate al successivo paragrafo 4, sono rimaste vincolate al Patto. L’Accordo Modificativo ha inoltre previsto la riduzione dal 12% al 5% della percentuale relativa al numero complessivo di Azioni Sindacate al disotto della quale il Patto cessa di avere efficacia, come indicato al successivo paragrafo 6.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni ordinarie di Prelios S.p.A. ("Prelios" ovvero la "Società"), con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli 27, Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02473170153, con capitale sociale pari, alla data odierna, a Euro 55.686.524,26, suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni, delle quali n. 1.153.098.810 (unmiliardo centocinquantatremilioni novantottomila ottocentodieci) azioni ordinarie con diritto di voto, quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., e in n. 210.988.201 (duecentodiecimilioni novecentottantottomila duecentouno) azioni di categoria B, prive di diritto di voto e non quotate.
1. Tipo di patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1, e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.
2. Diritti di voto apportati al Patto
Per effetto dell’Accordo Modificativo il numero di azioni ordinarie della società Prelios S.p.A. aggregate nel Patto è di n. 147.090.896 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. pari al 12,755% del capitale sociale di Prelios S.p.A. avente diritto di voto (le "Azioni Sindacate").
3. Soggetti aderenti al Patto e Azioni Sindacate dagli stessi detenute
La tabella che segue indica le persone e le società aderenti al Patto alla data del 21 luglio 2017, data di efficacia dell’Accordo Modificativo (i "Partecipanti"), nonché le Azioni Sindacate da ciascuno detenute, e le relative percentuali di ciascun Partecipante, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie.
n° | Partecipante |
Soggetto che controlla il Partecipante |
n° di azioni ordinarie Prelios sindacate | % delle azioni ordinarie sindacate Prelios rispetto al totale delle Azioni Sindacate | % delle azioni ordinarie sindacate Prelios rispetto al totale delle azioni ordinarie Prelios |
1. |
Alexis De Dietrich | In proprio | 23.863.500 | 16,22% | 2,070% |
2. |
Feidos S.p.A. | Massimo Caputi | 37.326.734 | 25,38% | 3,237% |
3. |
Fondazione Renato Corti | Marisa Busetti (In qualità di presidente, fondatore e dotante della fondazione) |
23.863.635 | 16,22% | 2,070% |
4. |
Fulvio Conti | In proprio | 4.772.727 | 3,24% | 0,414% |
5. |
Negentropy Capital Partners LLP quale società di gestione del fondo comune di investimento Negentyropy SICAV-SIF / Negentropy Special Situation Fund. | Alla data odierna Negentropy Capital Partners LLP non risulta sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 93 TUF.* | 38.173.500 | 25,95% | 3,311% |
6. |
Energia di Famiglia S.r.L. | Fulvio Angelo Riassetto | 19.090.800 | 12,98% | 1,656% |
Tot. | n. 147.090.896 | 12,755% |
* Ferruccio Ferrara e Francoise Declerck sono disponenti e beneficiari del The Blue Mountain Trust mediante il quale controllano indirettamente e in via congiunta Negentropy Capital Partners LLP.
4. Eventuali ulteriori azioni non apportate al Patto
Nessuno dei Partecipanti è titolare di azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti) ulteriori e/o di categoria diversa rispetto alle Azioni Sindacate.
5. Contenuto del Patto
Sono di seguito riportate in sintesi le principali pattuizioni parasociali contenute nel Patto.
5.1 Apporto di Azioni al Sindacato
I Partecipanti si sono impegnati ad apportare le Azioni Sindacate al Patto costituendo così un sindacato di azioni di Prelios (il "Sindacato").
5. 2 Sindacato di voto
I Partecipanti si sono altresì impegnati ad esprimere il proprio voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios in conformità alle decisioni assunte dal Sindacato, con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.5(iii), in relazione alle seguenti materie:
(i) nomina e revoca di amministratori e sindaci e del soggetto incaricato della sua revisione contabile; determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e dell’eventuale importo massimo complessivo delle remunerazioni di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
(ii) distribuzione di dividendi, formati con utili o riserve di qualsiasi tipo, e acquisto di azioni proprie;
(iii) approvazione dei bilanci d’esercizio, nonché dei bilanci consolidati, delle relazioni semestrali e di ogni rendiconto o bilancio infrannuale, quando la legge ne preveda l’approvazione da parte dell’assemblea;
(iv) approvazione o autorizzazione di operazioni straordinarie, operazioni con parti correlate, piani di stock option, riorganizzazioni, ristrutturazioni debiti e altre operazioni simili;
(v) modifiche dello statuto sociale di Prelios di tempo in tempo vigente.
E’ previsto, inoltre, che le decisioni relative alla presentazione della lista di candidati amministratori, nonché alla lista di candidati sindaci, che il Sindacato presenterà all’assemblea di Prelios in conformità alle disposizioni dello statuto sociale di tempo in tempo vigente siano assunte dal Sindacato con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.5(iii). Si segnala che è principio condiviso dai Partecipanti che nel consiglio di amministrazione di Prelios così come nei consigli di amministrazione delle società controllate da Prelios, debbano essere utilizzate, ove possibile, le professionalità dei Partecipanti.
Nelle materie diverse da quelle sopra indicate i Partecipanti hanno facoltà di esercitare liberamente il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, fermo l’obbligo di consultarsi preventivamente, ove ciò sia richiesto da uno o più Partecipanti, anche informalmente.
5.3 Vincoli alla circolazione delle Azioni Sindacate e apporto di ulteriori azioni
(i) E’ stato pattuito che, per l’intera durata del Patto i Partecipanti non effettuino alcun trasferimento delle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà. Il Patto ammette, tuttavia, le seguenti eccezioni:
(a) la vendita congiunta di tutte le Azioni Sindacate;
(b) il trasferimento di Azioni Sindacate, ovvero di diritti di opzione rinvenienti dalle stesse, tra Partecipanti, fermo in tal caso il diritto di prelazione tra gli stessi previsto e disciplinato nel Patto;
(c) la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Partecipante quantomeno nelle assemblee ordinarie di Prelios;
(d) a favore delle società controllate dai rispettivi Partecipanti ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.;
(e) a favore del coniuge, ovvero di uno o più ascendenti e/o discendenti;
(f) a favore di società fiduciarie (sulla base di mandato fiduciario del Partecipante trasferente) o trust di cui il Partecipante trasferente sia il beneficiario economico;
(g) in caso di successione mortis causa.
In caso di violazione dei divieto di trasferimento delle Azioni Sindacate, il Partecipante inadempiente sarà tenuto a versare agli altri Partecipanti un importo complessivamente pari al 40% del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Sindacate vendute in violazione dei divieti a titolo di penale ex articolo 1382 del codice civile. Tale penale sarà ripartita tra i Partecipanti non inadempienti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno detenute.
(ii) Inoltre, è stato altresì pattuito che, sempre per l'intera durata del Patto, i Partecipanti non acquistino, con qualsiasi modalità, azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti) ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate già detenute alla Data di Sottoscrizione del Patto.
Il Patto ammette, tuttavia, che i Partecipanti possano acquistare azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti), previo consenso della maggioranza assoluta dei Partecipanti e sempre che tale acquisto non comporti il superamento della soglia di tempo in tempo stabilita dalle leggi e/o dallo statuto di Prelios applicabili che comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni di Prelios diverse dalle Azioni Sindacate (la "Soglia OPA").
(iii) E’ stato pattuito che le azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate (o i diritti di voto ad esse spettanti) acquistate o acquisite nei casi ammessi dal Patto dai Partecipanti così come, in caso di aumento di capitale di Prelios mediante emissione gratuita o a pagamento di azioni, le azioni di nuova emissione ricevute dai Partecipanti in relazione alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, o da essi sottoscritte in esercizio del relativo diritto di opzione, siano automaticamente apportate al Patto.
5.4 Apporto al sindacato di nuove Azioni da parte di terzi
E’ consentito l’apporto al Patto da parte di terzi di azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate con il voto favorevole dei Partecipanti titolari della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate e sempre che tali acquisti o acquisizioni non comportino il superamento della Soglia OPA. In caso di apporto di azioni ulteriori da parte di un terzo, quest'ultimo assumerà incondizionatamente tutti gli obblighi stabiliti nel Patto.
5.5 Organi del Patto
(i) Sono organi del Patto:
(a) il Presidente, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Sono attribuite al Presidente funzioni di coordinamento strategico del Sindacato e delle riunioni dei Partecipanti, nonché il compito di rappresentare il Sindacato di Partecipanti nelle relazioni istituzionali e nei rapporti con i major stakeholders di Prelios. E’ stato nominato Presidente il dott. Fulvio Conti il quale durerà in carica sino a diversa nomina da parte dei Partecipanti, i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(b) il Segretario, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Al Segretario è attribuito il compito di eseguire, dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, a supporto dell’attività del Presidente, dei Partecipanti e delle loro decisioni. Il Segretario dura in carica per un anno e viene sostituito dai Partecipanti i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(c) il Vice-Segretario, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo. Il Vice Segretario dura in carica sino a diversa nomina da parte dei Partecipanti, i quali deliberano a maggioranza assoluta;
(ii) I partecipanti si sono impegnati a conferire, nelle forme stabilite dalle disposizioni di legge e statutarie di tempo in tempo vigenti, delega per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie di Prelios aventi ad oggetto (esclusivamente o anche) le delibere di maggior interesse di cui al precedente paragrafo 6.2, al Presidente e al Segretario in via disgiunta tra loro, conferendo loro istruzioni irrevocabili di votare in conformità alle decisioni assunte dal sindacato di Partecipanti nelle apposite riunioni.
(iii) E’ stato pattuito che le decisioni dei Partecipanti siano adottate mediante deliberazione in apposita riunione dei Partecipanti, oppure mediante consultazione scritta, con il voto favorevole dei Partecipanti titolari della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria di Prelios.
5.6 Impegno a non sottoscrivere altri patti parasociali
E’ stato pattuito che, per l’intera durata di partecipazione al Patto, i Partecipanti non sottoscrivano altri accordi aventi natura parasociale.
6. Durata del Patto
Il Patto è stato stipulato il 26 febbraio 2016 (i.e., la data nella quale il Patto è stato sottoscritto dal Partecipante che ha apposto la propria sottoscrizione per ultimo) ed è efficace per un periodo di 3 (tre) anni da tale data. Alla scadenza del triennio ciascun Partecipante potrà decidere liberamente se rinnovare o meno il Patto.
A seguito dell’Accordo Modificativo, è previsto che qualora, per qualsiasi ragione, risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 5 % (cinque per cento) del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto, il Sindacato cessi di avere efficacia.
7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data del 21 luglio 2017, nessuno dei Partecipanti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Successivamente alla data del 21 luglio 2017, nessuno dei Partecipanti deterrà singolarmente il controllo di Prelios ai sensi dell’art. 93 del TUF.
8. Deposito delle Azioni Sindacate
Ciascun Partecipante potrà immettere le Azioni Sindacate in dossier ad esso intestati presso uno o più intermediari abilitati liberamente prescelti.
9. Comunicazione e Deposito del Patto
Il Patto è stato comunicato a Prelios e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano da ultimo in data 21 luglio 2017.
10. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Prelios all’indirizzo www.prelios.com.
22 luglio 2017
[PR.9.17.1]
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A
PRELIOS S.P.A.
Alexis De Dietrich, Feidos S.p.A., Fondazione Renato Corti, Fulvio Conti, Negentropy Capital Partners LLP ed Energia di Famiglia S.r.l., (nell’insieme, i “Partecipanti”), aderenti al patto
parasociale del 26 febbraio 2016, modificato il 7 marzo 2016 e il 20 luglio 2017, avente a oggetto n. 147,090,896 azioni ordinarie della società Prelios S.p.A. pari al 10,78% del capitale
sociale avente diritto di voto (il “Patto”), comunicano di aver risolto consensualmente il Patto con effetto dal 25 gennaio 2018. Pertanto dal 25 gennaio 2018 ogni obbligo e diritto derivante
dal Patto è definitivamente cessato.
L’accordo di risoluzione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 26 gennaio 2018.
La presente comunicazione è stata pubblicata sul sito internet di Prelios all’indirizzo www.prelios.com ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.
27 gennaio 2018
[PR.9.18.1]