Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

  SABAF S.P.A.

Estratto di patto parasociale sottoposto a condizione sospensiva

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

GIUSEPPE SALERI s.r.l.

Numero delle quote complessivamente conferite e loro percentuale rispetto al totale

Lire 96.000.000, corrispondenti al 96% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI s.r.l.

Soggetti aderenti al patto

1. Saleri Cinzia, nata a Brescia in data 18/12/1961, residente in Lumezzane Via Carlo Zima 3, cittadina italiana, codice fiscale SLR CNZ 61T58 B157Z, conferente quote per Lire 32.000.000, pari al 33,33% del totale delle quote conferite e al 32% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI s.r.l.

2. Saleri Gianbattista, nato a Brescia in data 13/11/1963, residente a Bovezzo (BS) in Via Nikolajevka 2-bis, cittadino italiano, codice fiscale SLR GBT 63S13 B157N, conferente quote per Lire 32.000.000, pari al 33,33% del totale delle quote conferite e al 32% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI s.r.l.

3. Saleri Ettore, nato a Brescia in data 24/04/1973, residente in Lumezzane (BS) in Nino Bixio 8/A ,cittadino italiano, codice fiscale SLR TTR 73D24 B157M, conferente quote per Lire 32.000.000, pari al 33,33% del totale delle quote conferite e al 32% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI s.r.l.

in seguito, per brevità, indicati collettivamente "fratelli Saleri".

Contenuto e durata del patto

Premesse

La società GIUSEPPE SALERI s.r.l. è titolare del pacchetto azionario di controllo della società SABAF S.p.A. con sede in Lumezzane (BS) Via Rango n. 23; capitale sociale L. 11.333.500.000 i.v. iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al n° 52821 C.F. 03244470179

I fratelli Saleri sono soci nella società GIUSEPPE SALERI s.r.l. la cui compagine sociale è attualmente così composta:

Soci piena proprietà Usufrutto nuda proprietà
Saleri Giuseppe 4.000.000 90.000.000  
Saleri Gianbattista 2.000.000   30.000.000
Saleri Ettore 2.000.000   30.000.000
Saleri Cinzia 2.000.000   30.000.000
Totali 10.000.000 90.000.000 90.000.000

Il patto parasociale avrà efficacia solamente a partire dal momento in cui, relativamente alle quote sociali della GIUSEPPE SALERI s.r.l., si verificherà la riunione dell'usufrutto vitalizio, attualmente in capo al signor Giuseppe Saleri, con la nuda proprietà intestata ai figli per la quota del 90% del capitale sociale;

Con la sottoscrizione del presente patto parasociale, nessuno dei fratelli Saleri assumerà il controllo della società Giuseppe Saleri s.r.l.

 

Contenuto e durata

I fratelli Saleri si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata di validità dei presenti patti parasociali ad operare negli organi sociali (assemblea dei soci e consiglio di amministrazione) della società GIUSEPPE SALERI s.r.l. in conformità al presente accordo.

Per l'intero periodo durante il quale i signori Cinzia, Gianbattista ed Ettore Saleri deterranno una quota di partecipazione nel capitale della società, la società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tre dei quali saranno obbligatoriamente designati nelle persone dei Signori Cinzia, Gianbattista ed Ettore Saleri. Essi si impegnano altresì a nominare i rimanenti due consiglieri di amministrazione effettuando la scelta fra tre professionisti indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione resterà invariato, quanto a numero e metodo di composizione, anche nel caso in cui taluno dei contraenti cedesse, in tutto od in parte, la propria quota :in tal caso il cedente manterrà la carica di amministratore se avrà conservato una quota pari ad almeno il 17% del capitale sociale; diversamente potrà essere sostituito in qualsiasi momento a decorrere dalla prima scadenza dell'organo amministrativo successiva alla cessione; ma in ogni caso la quota originaria del cedente (32% o più) manterrà il diritto di nominare autonomamente un solo amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per un triennio e delibererà validamente, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno tre consiglieri.

I fratelli Saleri, quali soci amministratori della società GIUSEPPE SALERI s.r.l., si impegnano altresì a fare il possibile, in buona fede, per:

- adottare decisioni comuni in merito alla politica dei nuovi investimenti della società, nonché delle proposte relative all'acquisto o al realizzo di partecipazioni o di altri beni patrimoniali di rilevante entità;

- concordare una comune linea di condotta per la gestione dei beni di proprietà della società, ivi comprese le partecipazioni sociali;

- adottare decisioni comuni in merito a proposte di variazione dello statuto della società e, in genere, a proposte su argomenti di competenza dell'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;

- votare concordemente nelle assemblee di approvazione dei bilanci;

- concordare i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società;

- designare di comune accordo i membri del Collegio Sindacale qualora sussistano le condizioni per la nomina di tale organo;

- concordare di comune accordo la stipula, da parte della società, di eventuali patti di sindacato relativi a società nel suo portafoglio.

Gli aderenti si impegnano altresì a non ricoprire alcun ruolo operativo all'interno della società SABAF SPA, intendendosi per tale la qualifica di capo servizio nell'organigramma societario.

I contraenti si obbligano a non vendere le quote da essi possedute a terzi ed a non trattarne le vendita se non nei limiti di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale. I sottoscrittori si danno reciprocamente atto che nelle deliberazioni relative al gradimento del potenziale cessionario delle quote di capitale offerte in vendita, l'aspirante cedente si astenga dal voto: in caso di parità di voti, prevarranno nell'ordine:

a) Il voto dei consiglieri che non hanno sottoscritto il presente patto;

b) Il voto del consigliere più anziano tra coloro che non hanno sottoscritto il presente patto.

Per quanto concerna le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative al nominativo del potenziale cessionario delle quote indicato dal Consiglio di Amministrazione stesso, l'aspirante cedente potrà, se lo vorrà, partecipare alla votazione.

In ogni caso, il cedente avrà l'obbligo di ottenere, prima della vendita, l'adesione scritta dell'acquirente al presente patto parasociale. Resta inteso che la cessione delle quote in violazione della presente pattuizione sarà inefficace rispetto agli altri contraenti del patto di sindacato.

Qualora, per qualsivoglia ragione, sulla quota di taluno dei contraenti fosse costituito un vincolo, ovvero taluno di essi costituisse la quota in pegno, questi dovrà darne comunicazione immediata e comunque non oltre il termine di tre giorni agli altri contraenti. In ogni caso egli dovrà riservarsi il diritto di voto e continuare ad esercitarlo nel pieno rispetto delle pattuizioni contratte con il presente patto.

Se la società GIUSEPPE SALERI s.r.l. decidesse di aumentare il capitale sociale, i contraenti parteciperanno all'operazione di aumento in proporzione delle quote possedute; anche le quote di maggior partecipazione nel capitale sociale rimarranno comunque vincolate alle pattuizioni contenute nel presente patto. Se taluno dei contraenti non sottoscrivesse in tutto od in parte l'aumento di capitale sociale entro il termine previsto dalla deliberazione assembleare, tale aumento potrà essere sottoscritto dagli altri contraenti per quote proporzionali; in ogni caso i contraenti rimarranno vincolati al patto parasociale anche per il maggior capitale posseduto. Nel caso di aumento del capitale sociale e di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei contraenti, il capitale sociale non sottoscritto da questi potrà essere sottoscritto dai terzi che abbiano ottenuto il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e che abbiano previamente aderito al presente patto parasociale.

Le delibere di competenza dell'assemblea dei soci della GIUSEPPE SALERI s.r.l., sia in sede ordinaria che straordinaria, dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i (2/3) del capitale sociale; le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione dovranno essere assunte, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno tre consiglieri fatta esclusione per quanto previsto al precedente punto l) in relazione alla clausola di gradimento.

Il ritardo nell'adempimento o la violazione di uno qualsiasi dei vincoli assunti con i presenti patti, ad esclusione di quelli di cui al seguente capoverso, comporterà il pagamento della somma, a titolo di penale di L 1.000.000.000 proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del presente patto sulla base delle quote da ciascuno possedute. Le cessioni delle quote effettuate in violazione ai presenti patti e quindi dell'art. 6 dello statuto sociale comporteranno il pagamento di una somma a titolo di penale pari a 10% del valore di capitalizzazione in borsa delle azioni ordinarie SABAF SPA detenute complessivamente dalla GIUSEPPE SALERI s.r.l. alla data della violazione proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del presente patto sulla base delle quote da ciascuno possedute .

Il patto avrà efficacia fino allo scadere del terzo anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato tacitamente di tre anni in tre anni salvo che una delle parti ne abbia dato disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza. Se la disdetta riguarda più di un terzo (1/3) delle quote sociali, il patto diverrà inefficace per tutti i partecipanti.

Deposito

Il presente patto parasociale è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Brescia.

31 ottobre 2000

[SA.1.00.1]


SABAF S.P.A.

Rinnovo e variazioni di patto parasociale sottoposto a condizione sospensiva

Ai sensi dell'art. 131 della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento Emittenti) si informa il pubblico che il patto parasociale stipulato tra i signori Cinzia Saleri, Ettore Saleri, Gianbattista Saleri in data 20 ottobre 2000, avente per oggetto azioni della società Giuseppe Saleri S.p.A. (già Giuseppe Saleri s.r.l.), titolare del pacchetto azionario di controllo della società Sabaf S.p.A. e attualmente sottoposto a condizione sospensiva, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Brescia, è stato rinnovato in data 20 ottobre 2003. In sede di rinnovo, si precisa che sono intervenute le seguenti modifiche:

- variazione dei dati anagrafici della società Giuseppe Saleri S.p.A. a seguito della trasformazione da s.r.l a S.p.A.;

- variazione dei dati anagrafici della società Sabaf S.p.A: a seguito del trasferimento della sede sociale a Ospitaletto (BS), via dei Carpini n. 1;

- variazione della compagine sociale della Giuseppe Saleri S.p.A, come di seguito indicato:

Situazione precedente (quote)

Soci

piena proprietà

 

Usufrutto

  

nuda proprietà

 
Saleri Giuseppe

4.000.000

4%

90.000.000

90%

  

 

Saleri Gianbattista

2.000.000

2%

  

 

30.000.000

30%

Saleri Ettore

2.000.000

2%

  

 

30.000.000

30%

Saleri Cinzia

2.000.000

2%

  

 

30.000.000

30%

Totali

10.000.000

10%

90.000.000

90%

90.000.000

90%

 

Situazione attuale (azioni da nominali euro 1,00)

Soci

piena proprietà

 

Usufrutto

   

nuda proprietà

   
Saleri Giuseppe

180.000

1%

16.200.000

90%

  

 

Saleri Gianbattista

540.000

3%

  

 

5.400.000

30%

Saleri Ettore

540.000

3%

  

 

5.400.000

30%

Saleri Cinzia

540.000

3%

  

 

5.400.000

30%

Totali

1.800.000

10%

16.200.000

90%

16.200.000

90%



  - il rimando all'art. 6 dello statuto sociale della società Giuseppe Saleri S.p.A., inerente il trasferimento delle azioni, è inteso come modificato dall'assemblea straordinaria del 19 luglio 2001 (specifica della nozione di trasferimento delle azioni).

25 ottobre 2003

[SA.1.03.1]

PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 31 MAGGIO 2005


Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

SABAF S.P.A. 

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto
GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Numero delle quote complessivamente conferite e loro percentuale rispetto al totale
n. 18.000.000 azioni, corrispondenti al 100,000% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.P.A.

Soggetti aderenti al patto

1. Saleri Cinzia, nata a Brescia in data 18/12/1961, codice fiscale SLR CNZ 61T58 B157Z, conferente n. 5.940.000 azioni, pari al 33,000% del totale delle quote conferite e al 33,000% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

2. Saleri Gianbattista, nato a Brescia in data 13/11/1963, codice fiscale SLR GBT 63S13 B157N, conferente n. 5.940.000 azioni, pari al 33,000% del totale delle quote conferite e al 33,000% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

3. Saleri Ettore, nato a Brescia in data 24/04/1973, codice fiscale SLR TTR 73D24 B157M, conferente n. 5.940.000 azioni, pari al 33,000% del totale delle quote conferite e al 33,000% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

in seguito, per brevità, indicati collettivamente "soci accomandanti"

4. Saleri Giuseppe, nato a Lumezzane in data 21/08/1931, codice fiscale SLR GPP 31M21 E738W, conferente n. 174.000 azioni, pari allo 0,966% del totale delle quote conferite e allo 0,966% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

5. Bettinzoli Angelo, nato a Brescia in data 08/09/1942, C.F. BTT NGL 42P08 B157Y, conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

6. Mazzoleni Mario, nato a Milano in data 24/01/1957, C.F. MZZ MRA 57A24 F205L conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.;

in seguito, per brevità, denominati anche "soci accomandatari"

Contenuto e durata del patto

Premesse

La società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A, è titolare del pacchetto azionario di controllo della società SABAF S.p.A. con sede in Ospitaletto (BS) Via dei Carpini n. 1; capitale sociale deliberato Euro 12.000.000 e sottoscritto e versato Euro 11.333.500 iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al n. 03244470179.

Gli aderenti al patto sono soci nella società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. la cui compagine sociale è attualmente così composta:

Soci

Piena proprietà

Usufrutto

Nuda proprietà

Saleri Giuseppe

174.000

16.200.000

-

Saleri Gianbattista

540.000

-

5.400.000

Saleri Ettore

540.000

-

5.400.000

Saleri Cinzia

540.000

-

5.400.000

Bettinzoli Angelo

3.000

-

-

Mazzoleni Mario

3.000

-

-

Totali

1.800.000

16.200.000

16.200.000



Il patto parasociale conserverà la sua efficacia anche successivamente al momento della riunione dell'usufrutto vitalizio, attualmente in capo al signor Giuseppe Saleri, con la nuda proprietà intestata ai figli e soci accomandanti per la quota del 90% del capitale sociale.

Con la sottoscrizione del presente patto parasociale non intervengono variazioni nel controllo della società Giuseppe Saleri S.a.p.A., che rimane in capo al signor Giuseppe Saleri.

Contenuto e durata

I soci accomandanti si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata di efficacia del patto parasociale ad operare nell'assemblea dei soci e, più in generale, ad esercitare i diritti ad essi spettanti quali soci accomandanti della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. in conformità al presente accordo.

I soci accomandanti si impegnano a fare il possibile, in buona fede, per:

a. concordare una comune linea di condotta per la gestione della partecipazione nella SABAF S.p.A.;

b. adottare decisioni comuni in merito a proposte di variazione dello statuto della società e, in genere, a proposte su argomenti di competenza dell'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;

c. votare concordemente nelle assemblee di approvazione dei bilanci;

d. concordare i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società;

e. designare di comune accordo i membri del Collegio Sindacale ed i Revisori Contabili.

I soci accomandanti si impegnano altresì a non ricoprire alcun molo operativo all'interno della società SABAF S.p.A., intendendosi per tale la qualifica di capo servizio nell'organigramma societario.

I soci accomandanti si impegnano a non vendere le quote da essi possedute a terzi ed a non trattamele vendita se non nei limiti di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale, nonché delle pattuizioni indicate nel presente atto. In ogni caso, il cedente ovvero il proponente avrà l'obbligo di ottenere, prima della vendita, l'adesione scritta dell'acquirente al presente patto parasociale.

I soci accomandatari si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata del patto ad operare, in qualità di soci ed Amministratori della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., in conformità al presente accordo.

I soci accomandatari si impegnano a non trasferire i diritti ad essi spettanti sulla azioni della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., se non in conformità alle previsioni successivamente descritte; si impegnano altresì a non esercitare in alcun modo diritti di opzione, a non sottoscrivere eventuali aumenti di capitale, a non acquistare ulteriori partecipazioni azionarie nella società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., né direttamente né indirettamente né per interposta persona, e a non costituire alcun vincolo sulle azioni ad essi spettanti.

I soci accomandanti si impegnano, per l'intero periodo durante il quale deterranno azioni della società, a far sì che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti o degli avvocati, ovvero tra coloro che sono in possesso delle necessarie competenze, avendo ricoperto per almeno un triennio cariche operative, e non meramente rappresentative, in società per azioni operanti in campo industriale, commerciale o finanziario; tali componenti devono inoltre essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica in una società controllante di una società quotata, ed in relazione alla loro nomina non devono sussistere cause di incompatibilità o di ineleggibilità.

I soci accomandanti si impegnano a nominare quali amministratori soggetti che dichiarino sotto la propria personale responsabilità l'idoneità a rivestire la carica di amministratore della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., dichiarino di accettare integralmente il presente patto parasociale e dichiarino, infine, la propria disponibilità ad acquistare la qualifica di soci accomandatari della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. mediante acquisizione della piena proprietà di una partecipazione azionaria rappresentata da 3.000 azioni ordinarie.

La nomina dei soggetti di cui sopra verrà effettuata dai soci accomandanti a seguito di consultazione scritta effettuata tra gli stessi in ambito extra - assembleare; ciascuno dei soggetti candidati dovrà riportare il parere favorevole di almeno due dei soci accomandanti, nonché l'approvazione da patte di ciascuno dei soci accomandatari in carica. I soci accomandanti ed i soci accomandatari si impegnano a votare nell'Assemblea che nominerà i soci accomandatari in conformità alla consultazione extra-assembleare di cui sopra.

Nel caso in cui fosse posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la revoca di uno più amministratori, i soci accomandanti si obbligano a consultarsi per iscritto entro il termine di 5 giorni prima dell'Assemblea e ad esprimere in Assemblea voto favorevole alla revoca nel solo caso in cui, in sede di consultazione extra - assembleare, tutti i soci accomandanti abbiano espresso parere favorevole alla revoca; diversamente si obbligano ad esprimere in Assemblea voto contrario alla revoca.

Nel caso in cui taluno dei soci accomandanti cedesse, in tutto od in patte, le proprie azioni, i soci aderenti al presente patto si impegnano a non modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione e a mantenere invariato il numero degli amministratori ed il metodo di composizione dell'organo amministrativo.

Anche in tale caso, i soci accomandatari resteranno in carica; essi, tuttavia, si impegnano a presentare le proprie immediate dimissioni dalla carica di Amministratore se ne siano richiesti dalla maggioranza dei soci accomandanti titolare di una partecipazione non inferiore al 70%. Entro sei mesi da tale richiesta, i soci accomandatari si impegnano a cedere le proprie azioni della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. proporzionalmente agli altri soci, o ad altra persona dagli stessi indicata.

Al fine di conseguire lo scopo del coordinamento nella gestione della società SABAF S.p.A. e di assicurare una conduzione rispondente a criteri di professionalità ed efficienza, l'organo amministrativo è tenuto a riunirsi almeno 5 giorni prima dell'assemblea indetta dalla società SABAF S.p.A., al fine:

a) di determinare le scelte e le volontà da esprimere, nell'interesse e per conto delle azioni detenute dalla GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

b) di designare il soggetto che sarà delegato a rappresentare la GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. alle Assemblee indette dalla società SABAF S.p.A.

c) di formulare le indicazioni di voto sugli argomenti previsti all'Ordine del giorno dell'assemblea SABAF S.p.A., cui il delegato dovrà attenersi.

L'organo amministrativo è impegnato a non delegare soggetti che rivestano la carica di amministratori nella società SABAF S.p.A. né alcuno dei soci accomandanti della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Qualora fosse posto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci SABAF S.p.A. il rinnovo delle cariche sociali, i soci accomandatari si impegnano a far sì che il delegato a partecipare all'assemblea di SABAF S.p.A. esprima il voto secondo le indicazioni ricevute e far sì che, nel caso in cui fra i candidati vi sia un discendente in linea retta del Signor Giuseppe Saleri che abbia tutti i requisiti necessari (età, formazione, autorevolezza, competenza, ecc) per ricoprire la carica di Presidente di SABAF S.p.A., il delegato proponga ed esprima il proprio voto in favore di quest'ultimo perché sia nominato a tale carica.

I contraenti del presente patto parasociale si obbligano a dare comunicazione immediata e, comunque, non oltre il termine di tre giorni, agli altri contraenti, di ogni vincolo costituito, per qualsivoglia ragione, sulle azioni di loro proprietà.

Nel caso in cui il vincolo fosse costituito volontariamente dal contraente, questi dovrà riservarsi il diritto di voto e continuare ad esercitarlo nel pieno rispetto delle pattuizioni assunte con il presente patto.

Nel caso di aumento del capitale sociale della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., i soci si vincolano al rispetto delle pattuizioni contenute nel presente patto anche per le nuove azioni di cui divenissero titolari.

Il ritardo nell'adempimento o la violazione di uno qualsiasi dei vincoli assunti con il presente patto, ad esclusione di quelli specificati al seguente capoverso, comporterà il pagamento della somma, a titolo di penale di Euro 1.000.000,00 (un milione di Euro), proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del patto sulla base dei diritti di voto a ciascuno spettanti.

Le cessioni delle azioni effettuate in violazione al presente patto, e quindi dell'art. 6) dello statuto sociale, comporteranno il pagamento di una somma a titolo di penale pari al 10% del valore della società determinato secondo quanto prevede l'art. 6.2) dello statuto sociale vigente, che verrà proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del presente patto sulla base dei diritti di voto a ciascuno spettanti.

Il patto ha efficacia per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato tacitamente di tre anni in tre anni salvo che una delle patti ne abbia dato disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza. Se la disdetta riguarda più della metà delle azioni di proprietà dei soci accomandanti, il patto diverrà inefficace per tutti i partecipanti.

Deposito

Il patto parasociale sarà depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Brescia.

31 maggio 2005

[SA.2.05.1]

*** PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 10 GENNAIO 2007


SABAF S.P.A.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Numero delle quote complessivamente conferite e loro percentuale rispetto al totale

n. 18.000.000 azioni, corrispondenti al 100,000% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Soggetti aderenti al patto

1. Saleri Cinzia, nata a Brescia in data 18/12/1961, codice fiscale SLR CNZ 61T58 B157Z, conferente n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

2. Saleri Gianbattista, nato a Brescia in data 13/11/1963, codice fiscale SLR GBT 63S13 B157N, conferente n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

3. Saleri Ettore, nato a Brescia in data 24/04/1973, codice fiscale SLR TTR 73D24 B157M, conferente n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

in seguito, per brevità, indicati collettivamente "soci accomandanti"

4. Saleri Giuseppe, nato a Lumezzane in data 21/08/1931, codice fiscale SLR GPP 31M21 E738W, conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

5. Gnecchi Flavio, nato a Brescia in data 15/03/1956, C.F. GNC FLV 56C15 B157U, conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

6. Mazzoleni Mario, nato a Milano in data 24/01/1957, C.F. MZZ MRA 57A24 F205L conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.;

in seguito, per brevità, denominati anche "soci accomandatari"

Contenuto e durata del patto

Premesse

La società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. è titolare del pacchetto azionario di controllo della società SABAF S.p.A. con sede in Ospitaletto (BS) Via dei Carpini n. 1; capitale sociale sottoscritto e versato Euro 11.533.450 iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al n. 03244470179.

Gli aderenti al patto sono soci nella società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. la cui compagine sociale è attualmente così composta:

Soci

Piena proprietà

Usufrutto

Nuda proprietà

Saleri Giuseppe

3.000

16.200.000

-

Saleri Gianbattista

597.000

-

5.400.000

Saleri Ettore

597.000

-

5.400.000

Saleri Cinzia

597.000

-

5.400.000

Gnecchi Flavio

3.000

-

-

Mazzoleni Mario

3.000

-

-

Totali

1.800.000

16.200.000

16.200.000



Il patto parasociale conserverà la sua efficacia anche successivamente al momento della riunione dell’usufrutto vitalizio, attualmente in capo al signor Giuseppe Saleri, con la nuda proprietà intestata ai figli e soci accomandanti per la quota del 90% del capitale sociale.

Con la sottoscrizione del presente patto parasociale non intervengono variazioni nel controllo della società Giuseppe Saleri S.a.p.A., che rimane in capo al signor Giuseppe Saleri.

Contenuto e durata

I soci accomandanti si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata di efficacia del patto parasociale ad operare nell’assemblea dei soci e, più in generale, ad esercitare i diritti ad essi spettanti quali soci accomandanti della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. in conformità al presente accordo.

I soci accomandanti si impegnano a fare il possibile, in buona fede, per:

a. concordare una comune linea di condotta per la gestione della partecipazione nella SABAF S.p.A.;

b. adottare decisioni comuni in merito a proposte di variazione dello statuto della società e, in genere, a proposte su argomenti di competenza dell’assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;

c. votare concordemente nelle assemblee di approvazione dei bilanci;

d. concordare i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società;

e. designare di comune accordo i membri del Collegio Sindacale ed i Revisori Contabili.

I soci accomandanti si impegnano altresì a non ricoprire alcun ruolo operativo all’interno della società SABAF S.p.A., intendendosi per tale la qualifica di capo servizio nell’organigramma societario.

I soci accomandanti si impegnano a non vendere le quote da essi possedute a terzi ed a non trattarne le vendita se non nei limiti di cui all’art. 6 dello Statuto Sociale, nonché delle pattuizioni indicate nel presente atto. In ogni caso, il cedente ovvero il proponente avrà l’obbligo di ottenere, prima della vendita, l’adesione scritta dell’acquirente al presente patto parasociale.

I soci accomandatari si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata del patto ad operare, in qualità di soci ed Amministratori della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., in conformità al presente accordo.

I soci accomandatari si impegnano a non trasferire i diritti ad essi spettanti sulla azioni della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., se non in conformità alle previsioni successivamente descritte; si impegnano altresì a non esercitare in alcun modo diritti di opzione, a non sottoscrivere eventuali aumenti di capitale, a non acquistare ulteriori partecipazioni azionarie nella società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., né direttamente né indirettamente né per interposta persona, e a non costituire alcun vincolo sulle azioni ad essi spettanti.

I soci accomandanti si impegnano, per l’intero periodo durante il quale deterranno azioni della società, a far sì che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti o degli avvocati, ovvero tra coloro che sono in possesso delle necessarie competenze, avendo ricoperto per almeno un triennio cariche operative, e non meramente rappresentative, in società per azioni operanti in campo industriale, commerciale o finanziario; tali componenti devono inoltre essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica in una società controllante di una società quotata, ed in relazione alla loro nomina non devono sussistere cause di incompatibilità o di ineleggibilità.

I soci accomandanti si impegnano a nominare quali amministratori soggetti che dichiarino sotto la propria personale responsabilità l’idoneità a rivestire la carica di amministratore della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., dichiarino di accettare integralmente il presente patto parasociale e dichiarino, infine, la propria disponibilità ad acquistare la qualifica di soci accomandatari della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. mediante acquisizione della piena proprietà di una partecipazione azionaria rappresentata da 3.000 azioni ordinarie.

La nomina dei soggetti di cui sopra verrà effettuata dai soci accomandanti a seguito di consultazione scritta effettuata tra gli stessi in ambito extra - assembleare; ciascuno dei soggetti candidati dovrà riportare il parere favorevole di almeno due dei soci accomandanti, nonché l’approvazione da parte di ciascuno dei soci accomandatari in carica. I soci accomandanti ed i soci accomandatari si impegnano a votare nell’Assemblea che nominerà i soci accomandatari in conformità alla consultazione extra – assembleare di cui sopra.

Nel caso in cui fosse posta all’ordine del giorno dell’Assemblea la revoca di uno più amministratori, i soci accomandanti si obbligano a consultarsi per iscritto entro il termine di 5 giorni prima dell’Assemblea e ad esprimere in Assemblea voto favorevole alla revoca nel solo caso in cui, in sede di consultazione extra-assembleare, tutti i soci accomandanti abbiano espresso parere favorevole alla revoca; diversamente si obbligano ad esprimere in Assemblea voto contrario alla revoca.

Nel caso in cui taluno dei soci accomandanti cedesse, in tutto od in parte, le proprie azioni, i soci aderenti al presente patto si impegnano a non modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione e a mantenere invariato il numero degli amministratori ed il metodo di composizione dell’organo amministrativo.

Anche in tale caso, i soci accomandatari resteranno in carica; essi, tuttavia, si impegnano a presentare le proprie immediate dimissioni dalla carica di Amministratore se ne siano richiesti dalla maggioranza dei soci accomandanti titolare di una partecipazione non inferiore al 70%. Entro sei mesi da tale richiesta, i soci accomandatari si impegnano a cedere le proprie azioni della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. proporzionalmente agli altri soci, o ad altra persona dagli stessi indicata.

Al fine di conseguire lo scopo del coordinamento nella gestione della società SABAF S.p.A. e di assicurare una conduzione rispondente a criteri di professionalità ed efficienza, l’organo amministrativo è tenuto a riunirsi almeno 5 giorni prima dell’assemblea indetta dalla società SABAF S.p.A., al fine:

a) di determinare le scelte e le volontà da esprimere, nell’interesse e per conto delle azioni detenute dalla GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

b) di designare il soggetto che sarà delegato a rappresentare la GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. alle Assemblee indette dalla società SABAF S.p.A.

c) di formulare le indicazioni di voto sugli argomenti previsti all’Ordine del giorno dell’assemblea SABAF S.p.A., cui il delegato dovrà attenersi.

L’organo amministrativo è impegnato a non delegare soggetti che rivestano la carica di amministratori nella società SABAF S.p.A. né alcuno dei soci accomandanti della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Qualora fosse posto all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci SABAF S.p.A. il rinnovo delle cariche sociali, i soci accomandatari si impegnano a far sì che il delegato a partecipare all’assemblea di SABAF S.p.A. esprima il voto secondo le indicazioni ricevute e far sì che, nel caso in cui fra i candidati vi sia un discendente in linea retta del Signor Giuseppe Saleri che abbia tutti i requisiti necessari (età, formazione, autorevolezza, competenza, ecc) per ricoprire la carica di Presidente di SABAF S.p.A., il delegato proponga ed esprima il proprio voto in favore di quest’ultimo perché sia nominato a tale carica.

I contraenti del presente patto parasociale si obbligano a dare comunicazione immediata e, comunque, non oltre il termine di tre giorni, agli altri contraenti, di ogni vincolo costituito, per qualsivoglia ragione, sulle azioni di loro proprietà.

Nel caso in cui il vincolo fosse costituito volontariamente dal contraente, questi dovrà riservarsi il diritto di voto e continuare ad esercitarlo nel pieno rispetto delle pattuizioni assunte con il presente patto.

Nel caso di aumento del capitale sociale della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., i soci si vincolano al rispetto delle pattuizioni contenute nel presente patto anche per le nuove azioni di cui divenissero titolari.

Il ritardo nell’adempimento o la violazione di uno qualsiasi dei vincoli assunti con il presente patto, ad esclusione di quelli specificati al seguente capoverso, comporterà il pagamento della somma, a titolo di penale di Euro 1.000.000,00 (un milione di Euro), proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del patto sulla base dei diritti di voto a ciascuno spettanti.

Le cessioni delle azioni effettuate in violazione al presente patto, e quindi dell’art. 6) dello statuto sociale, comporteranno il pagamento di una somma a titolo di penale pari al 10% del valore della società determinato secondo quanto prevede l’art. 6.2) dello statuto sociale vigente, che verrà proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del presente patto sulla base dei diritti di voto a ciascuno spettanti.

Il patto ha efficacia per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione (8 gennaio 2007) e sarà rinnovato tacitamente di tre anni in tre anni salvo che una delle parti ne abbia dato disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza. Se la disdetta riguarda più della metà delle azioni di proprietà dei soci accomandanti, il patto diverrà inefficace per tutti i partecipanti.

Deposito

Il patto parasociale sarà depositato presso l’ufficio del registro delle imprese di Brescia.

10 gennaio 2007

[SA.3.07.1]

PATTO RINNOVATO TACITAMENTE PER ULTERIORI 3 ANNI FINO ALL' 8 GENNAIO 2013.  PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 27 GENNAIO 2010.


SABAF S.P.A.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Numero delle quote complessivamente conferite e loro percentuale rispetto al totale

n. 18.000.000 azioni, corrispondenti al 100,000% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Soggetti aderenti al patto

1. Saleri Cinzia, nata a Brescia in data 18/12/1961, codice fiscale SLR CNZ 61T58 B157Z, conferente n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

2. Saleri Gianbattista, nato a Brescia in data 13/11/1963, codice fiscale SLR GBT 63S13 B157N, conferente n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

3. Saleri Ettore, nato a Brescia in data 24/04/1973, codice fiscale SLR TTR 73D24 B157M, conferente n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

in seguito, per brevità, indicati collettivamente "soci accomandanti"

4. Saleri Giuseppe, nato a Lumezzane in data 21/08/1931, codice fiscale SLR GPP 31M21 E738W, conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

5. Gnecchi Flavio, nato a Brescia in data 15/03/1956, C.F. GNC FLV 56C15 B157U, conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

6. Mazzoleni Mario, nato a Milano in data 24/01/1957, C.F. MZZ MRA 57A24 F205L conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.;

in seguito, per brevità, denominati anche "soci accomandatari"

Contenuto e durata del patto

Premesse

La società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. è titolare del pacchetto azionario di controllo della società SABAF S.p.A. con sede in Ospitaletto (BS) Via dei Carpini n. 1; capitale sociale sottoscritto e versato Euro 11.533.450 iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al n. 03244470179, essendo alla data odierna titolare di 6.425.003 azioni, pari al 55,708% del capitale sociale.

Gli aderenti al patto sono soci nella società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. la cui compagine sociale è attualmente così composta:

Soci

Piena

proprietà

Usufrutto

Nuda proprietà

Saleri Giuseppe

3.000

16.200.000

-

Saleri Gianbattista

597.000

-

5.400.000

Saleri Ettore

597.000

-

5.400.000

Saleri Cinzia

597.000

-

5.400.000

Gnecchi Flavio

3.000

-

-

Mazzoleni Mario

3.000

-

-

Totali

1.800.000

16.200.000

16.200.000

Il patto parasociale conserverà la sua efficacia anche successivamente al momento della riunione dell’usufrutto vitalizio, attualmente in capo al signor Giuseppe Saleri, con la nuda proprietà intestata ai figli e soci accomandanti per la quota del 90% del capitale sociale.

Con la sottoscrizione del presente patto parasociale non intervengono variazioni nel controllo della società Giuseppe Saleri S.a.p.A., che rimane in capo al signor Giuseppe Saleri.

Contenuto

I soci accomandanti si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata di efficacia del patto parasociale ad operare nell’assemblea dei soci e, più in generale, ad esercitare i diritti ad essi spettanti quali soci accomandanti della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. in conformità al presente accordo.

I soci accomandanti si impegnano a fare il possibile, in buona fede, per:

  1. concordare una comune linea di condotta per la gestione della partecipazione nella SABAF S.p.A.;
  2. adottare decisioni comuni in merito a proposte di variazione dello statuto della società e, in genere, a proposte su argomenti di competenza dell’assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
  3. votare concordemente nelle assemblee di approvazione dei bilanci;
  4. concordare i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società;
  5. designare di comune accordo i membri del Collegio Sindacale ed i Revisori Contabili.

I soci accomandanti si impegnano altresì a non ricoprire alcun ruolo operativo all’interno della società SABAF S.p.A., intendendosi per tale la qualifica di capo servizio nell’organigramma societario.

I soci accomandanti si impegnano a non vendere le quote da essi possedute a terzi ed a non trattarne le vendita se non nei limiti di cui all’art. 6 dello Statuto Sociale, nonché delle pattuizioni indicate nel presente atto. In ogni caso, il cedente ovvero il proponente avrà l’obbligo di ottenere, prima della vendita, l’adesione scritta dell’acquirente al presente patto parasociale.

I soci accomandatari si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata del patto ad operare, in qualità di soci ed Amministratori della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., in conformità al presente accordo.

I soci accomandatari si impegnano a non trasferire i diritti ad essi spettanti sulla azioni della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., se non in conformità alle previsioni successivamente descritte; si impegnano altresì a non esercitare in alcun modo diritti di opzione, a non sottoscrivere eventuali aumenti di capitale, a non acquistare ulteriori partecipazioni azionarie nella società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., né direttamente né indirettamente né per interposta persona, e a non costituire alcun vincolo sulle azioni ad essi spettanti.

I soci accomandanti si impegnano, per l’intero periodo durante il quale deterranno azioni della società, a far sì che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti o degli avvocati, ovvero tra coloro che sono in possesso delle necessarie competenze, avendo ricoperto per almeno un triennio cariche operative, e non meramente rappresentative, in società per azioni operanti in campo industriale, commerciale o finanziario; tali componenti devono inoltre essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica in una società controllante di una società quotata, ed in relazione alla loro nomina non devono sussistere cause di incompatibilità o di ineleggibilità.

I soci accomandanti si impegnano a nominare quali amministratori soggetti che dichiarino sotto la propria personale responsabilità l’idoneità a rivestire la carica di amministratore della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., dichiarino di accettare integralmente il presente patto parasociale e dichiarino, infine, la propria disponibilità ad acquistare la qualifica di soci accomandatari della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. mediante acquisizione della piena proprietà di una partecipazione azionaria rappresentata da 3.000 azioni ordinarie.

La nomina dei soggetti di cui sopra verrà effettuata dai soci accomandanti a seguito di consultazione scritta effettuata tra gli stessi in ambito extra - assembleare; ciascuno dei soggetti candidati dovrà riportare il parere favorevole di almeno due dei soci accomandanti, nonché l’approvazione da parte di ciascuno dei soci accomandatari in carica. I soci accomandanti ed i soci accomandatari si impegnano a votare nell’Assemblea che nominerà i soci accomandatari in conformità alla consultazione extra – assembleare di cui sopra.

Nel caso in cui fosse posta all’ordine del giorno dell’Assemblea la revoca di uno più amministratori, i soci accomandanti si obbligano a consultarsi per iscritto entro il termine di 5 giorni prima dell’Assemblea e ad esprimere in Assemblea voto favorevole alla revoca nel solo caso in cui, in sede di consultazione extra – assembleare, tutti i soci accomandanti abbiano espresso parere favorevole alla revoca; diversamente si obbligano ad esprimere in Assemblea voto contrario alla revoca.

Nel caso in cui taluno dei soci accomandanti cedesse, in tutto od in parte, le proprie azioni, i soci aderenti al presente patto si impegnano a non modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione e a mantenere invariato il numero degli amministratori ed il metodo di composizione dell’organo amministrativo.

Anche in tale caso, i soci accomandatari resteranno in carica; essi, tuttavia, si impegnano a presentare le proprie immediate dimissioni dalla carica di Amministratore se ne siano richiesti dalla maggioranza dei soci accomandanti titolare di una partecipazione non inferiore al 70%. Entro sei mesi da tale richiesta, i soci accomandatari si impegnano a cedere le proprie azioni della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. proporzionalmente agli altri soci, o ad altra persona dagli stessi indicata.

Al fine di conseguire lo scopo del coordinamento nella gestione della società SABAF S.p.A. e di assicurare una conduzione rispondente a criteri di professionalità ed efficienza, l’organo amministrativo è tenuto a riunirsi almeno 5 giorni prima dell’assemblea indetta dalla società SABAF S.p.A., al fine:

  1. di determinare le scelte e le volontà da esprimere, nell’interesse e per conto delle azioni detenute dalla GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.
  2. di designare il soggetto che sarà delegato a rappresentare la GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. alle Assemblee indette dalla società SABAF S.p.A.
  3. di formulare le indicazioni di voto sugli argomenti previsti all’Ordine del giorno dell’assemblea SABAF S.p.A., cui il delegato dovrà attenersi.

L’organo amministrativo è impegnato a non delegare soggetti che rivestano la carica di amministratori nella società SABAF S.p.A. né alcuno dei soci accomandanti della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Qualora fosse posto all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci SABAF S.p.A. il rinnovo delle cariche sociali, i soci accomandatari si impegnano a far sì che il delegato a partecipare all’assemblea di SABAF S.p.A. esprima il voto secondo le indicazioni ricevute e far sì che, nel caso in cui fra i candidati vi sia un discendente in linea retta del Signor Giuseppe Saleri che abbia tutti i requisiti necessari (età, formazione, autorevolezza, competenza, ecc) per ricoprire la carica di Presidente di SABAF S.p.A., il delegato proponga ed esprima il proprio voto in favore di quest’ultimo perché sia nominato a tale carica.

I contraenti del presente patto parasociale si obbligano a dare comunicazione immediata e, comunque, non oltre il termine di tre giorni, agli altri contraenti, di ogni vincolo costituito, per qualsivoglia ragione, sulle azioni di loro proprietà.

Nel caso in cui il vincolo fosse costituito volontariamente dal contraente, questi dovrà riservarsi il diritto di voto e continuare ad esercitarlo nel pieno rispetto delle pattuizioni assunte con il presente patto.

Nel caso di aumento del capitale sociale della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., i soci si vincolano al rispetto delle pattuizioni contenute nel presente patto anche per le nuove azioni di cui divenissero titolari.

Il ritardo nell’adempimento o la violazione di uno qualsiasi dei vincoli assunti con il presente patto, ad esclusione di quelli specificati al seguente capoverso, comporterà il pagamento della somma, a titolo di penale di Euro 1.000.000,00 (un milione di Euro), proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del patto sulla base dei diritti di voto a ciascuno spettanti.

Le cessioni delle azioni effettuate in violazione al presente patto, e quindi dell’art. 6) dello statuto sociale, comporteranno il pagamento di una somma a titolo di penale pari al 10% del valore della società determinato secondo quanto prevede l’art. 6.2) dello statuto sociale vigente, che verrà proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del presente patto sulla base dei diritti di voto a ciascuno spettanti.

Durata

Il patto ha efficacia per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione (8 gennaio 2007) e sarà rinnovato tacitamente di tre anni in tre anni salvo che una delle parti ne abbia dato disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza. Se la disdetta riguarda più della metà delle azioni di proprietà dei soci accomandanti, il patto diverrà inefficace per tutti i partecipanti.

Al riguardo, si rappresenta che il patto è stato da ultimo rinnovato tacitamente in data 8 gennaio 2013 per un ulteriore triennio, e quindi fino all’8 gennaio 2016.

Deposito

Il patto parasociale sarà depositato presso l’ufficio del registro delle imprese di Brescia.

10 gennaio 2013

[SA.3.13.1]


SABAF S.P.A.

Ai sensi dell'art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento CONSOB”) e delle applicabili norme del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), si rende noto che, in data 21 gennaio 2016, Giuseppe Saleri S.a.p.A. (“Saleri”) e Quaestio Capital Management S.G.R. S.p.A., per conto del fondo ITALIAN GROWTH FUND, un comparto del fondo di investimento aperto QUAMVIS S.C.A., SICAV-FIS (“Quaestio”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) contenente pattuizioni relative (i) alla nomina di un amministratore di Sabaf (come di seguito definita al punto 1) di designazione di Quaestio, previo incremento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Sabaf dagli attuali 11 a 12; (ii) a una proposta di modifica dell’attuale statuto di Sabaf al fine di garantire una maggiore rappresentatività delle minoranze; (iii) a un impegno di Quaestio a non alienare le partecipazioni di Sabaf – che verranno acquisite con l’esecuzione del contratto di compravendita di partecipazioni concluso con Saleri in data 21 gennaio 2016  (il “Co ntratto di Compravendita”) - fino al 31 dicembre 2017.

L’efficacia del Patto Parasociale è subordinata all’esecuzione del Contratto di Compravendita che – a sua volta – è sospensivamente condizionata all’ottenimento del consenso delle banche alla cancellazione dei pegni che gravano sulle azioni oggetto di compravendita. Il Contratto di Compravendita prevede altresì che, qualora l’esecuzione della compravendita delle azioni non avvenga entro il 31 marzo 2016, il Contratto di Compravendita si intenderà risolto.

Saleri e Quaestio pubblicano le informazioni essenziali del Patto Parasociale con le modalità di cui all’art. 130 del Regolamento CONSOB.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

La società, i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale, è Sabaf S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Ospitaletto, Via dei Carpini n. 1, capitale sociale Euro 11.533.450,00, P. IVA 01786910982, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e codice fiscale 03244470179, n. REA BS – 347512, le cui azioni sono quotate presso il segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Sabaf”).

2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale

I soggetti che aderiscono al Patto Parasociale sono rispettivamente:

  • Giuseppe Saleri S.a.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Ospitaletto, Via dei Carpini n. 1, capitale sociale di Euro 18.000.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia e codice fiscale 03276800178, partita IVA n. 02026960985; e
  • Quaestio Capital Management S.G.R. S.p.A., per conto del fondo Italian Growth Fund, un comparto del fondo di investimento aperto QUAMVIS S.C.A., SICAV-FIS, con sede legale in Milano, Corso Como n. 15, capitale sociale Euro 4.200.000,00 i.v., codice fiscale e P. IVA 068038809689, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 1916339, iscritta all’albo Gestori OICVM al n. 43.

Per effetto dell’esecuzione del Contratto di Compravendita Saleri rimarrà titolare di n. 3.543.313 azioni di Sabaf (pari al 30,7% del capitale sociale  della stessa) e Quaestio diverrà titolare di n. 2.306.690 azioni di Sabaf (pari al 20% del capitale sociale  della stessa).  
             

3. Azioni aventi diritto di voto conferite nel Patto Parasociale

Le pattuizioni relative alla nomina di un amministratore e alla modifica statutaria di cui, rispettivamente, al paragrafo 4 (i) e al paragrafo 4 (ii) che seguono hanno ad oggetto n. 5.850.003 azioni di Sabaf (pari alla data odierna al 51,06 % del capitale votante della stessa tenuto conto che alla data odierna Sabaf possiede n. 76.026 azioni proprie pari al 0,659% del capitale sociale).


Aderente al Patto Parasociale

N. azioni

N. azioni apportate al patto

% azioni apportate al Patto
Parasociale

% azioni sul capitale sociale

Saleri

3.543.313

3.543.313

60,57%

30,72%

Quaestio

2.306.690

2.306.690

39,43%

20%

Totale

5.850.003

5.850.003

100%

50,72%



La pattuizione relativa all’impegno di Quaestio a non alienare le azioni di cui al paragrafo 4 (iii) che segue ha ad oggetto n. 2.306.690 azioni di Sabaf (pari alla data odierna al 20,13 % del capitale votante della stessa tenuto conto che alla data odierna Sabaf possiede n. 76.026 azioni proprie pari al 0,659% del capitale sociale).


Aderente al Patto Parasociale

N. azioni

N. azioni apportate al patto

% azioni apportate al Patto
Parasociale

% azioni sul capitale sociale

Quaestio

2.306.690

2.306.690

100%

20%



4. Contenuto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale prevede le seguenti pattuizioni:

  1. le parti, in considerazione dell’acquisto delle azioni da parte di Quaestio ai sensi del Contratto di Compravendita, ritengono auspicabile l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Sabaf di un membro che sia espressione di Quaestio. Pertanto, in occasione dell’assemblea di Sabaf di approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 – e previa richiesta in tale senso da parte di Quaestio – Saleri (i) farà quanto in proprio potere affinché il consiglio di amministrazione di Sabaf inserisca all’ordine del giorno dell’assemblea la proposta di rideterminare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 11 (undici) a 12 (dodici) e di nominare – quale nuovo amministratore di Sabaf – un soggetto indicato da Quaestio (l’“Amministratore”) e (ii) all’assemblea esprimerà voto favorevole (che si aggiungerà al voto favorevole che la stessa Quaestio esprimerà in tal senso) alla rideterminazione del numero degli amministratori nonché alla nomina dell’Amministratore, che rimarrà in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione in essere e, dunque, sino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
  2. le parti ritengono auspicabile garantire una maggiore rappresentatività delle minoranze all’interno di Sabaf in occasione della scadenza del mandato dell’attuale consiglio di amministrazione, prevista in concomitanza con l’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Pertanto, in occasione di una delle prossime assemblee di Sabaf che si terranno nel periodo compreso tra la Data di Esecuzione (come definita nel Contratto di Compravendita ossia entro il decimo giorno successivo all’ottenimento del consenso da parte degli istituti bancari creditori di Saleri alla cancellazione dei pegni che gravano sulle azioni oggetto di compravendita) e la scadenza del mandato dell’attuale consiglio di amministrazione (e comunque prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis del D. Lgs 58/1998), le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, (a) faranno quanto in proprio potere affinché il consiglio di amministrazione di Sabaf inserisca all’ordine del giorno di tale assemblea la modifica dell’attuale statuto di Sabaf e (b) voteranno a favore della seguente modifica dei seguenti paragrafi dell’art. 12 dell’attuale statuto di Sabaf:
  • sostituzione del quattordicesimo comma dell’art. 12, che inizia con le parole “Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue (….)” e termina con le parole “(…) con la lista risultata prima per numero di voti.” con la seguente formulazione:

“Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: 

  1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell’ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due;
  2. i due restanti Amministratori saranno tratti il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell’ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell’ordine progressivo.”
  • sostituzione del quindicesimo comma dell’art. 12, che inizia con le parole “Nel caso in cui due o più liste (….)” e termina con le parole “(…) per la presentazione delle stesse.” con la seguente formulazione:

“Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l’ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l’ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.”

  1. in linea con la filosofia di investimento di Quaestio, Quaestio si impegna a non alienare – in tutto o in parte – le azioni Sabaf sino al 31 dicembre 2017.

5. Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale decorre dalla Data di Esecuzione (come definita nel Contratto di Compravendita), subordinatamente al compimento di tutte le attività previste per il trasferimento della proprietà delle azioni Sabaf ai sensi del Contratto di Compravendita e avrà la seguente durata:

  1. la pattuizione di cui al paragrafo 4 (i) che precede si esaurirà in occasione dell’assemblea di Sabaf di approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
  2. la pattuizione di cui al paragrafo 4 (ii) che precede si esaurirà in occasione di una delle prossime assemblee di Sabaf che si terranno nel periodo compreso tra la Data di Esecuzione e la scadenza del mandato dell’attuale consiglio di amministrazione (e comunque prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis del D. Lgs 58/1998);
  3. la pattuizione di cui al paragrafo 4(iii) che precede sino al 31 dicembre 2017.  

6. Natura del Patto Parasociale e controllo di Sabaf

Tenuto conto di quanto sopra indicato, si ritiene che il Patto Parasociale abbia rilevanza ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. b) del TUF.

In considerazione della natura del Patto Parasociale e in virtù delle disposizioni in esso previste, non si determinerà alcun mutamento del controllo di Sabaf, che continuerà ad essere esercitato di fatto e in via solitaria da Saleri (la quale, a seguito della cessione di parte della sua partecipazione in Sabaf a Quaestio, continuerà a detenere una quota del 30,7% del capitale sociale della stessa, e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione di Sabaf continuerà ad essere espressione di Saleri), né alcun vincolo sull’operatività di Sabaf.

7. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Brescia in data 22 gennaio 2016.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.sabaf.it.

22 gennaio 2016

[SA.4.16.1]


Avviso di scioglimento del patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”)

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si comunica che in data 31 dicembre 2017 si è determinato lo scioglimento del patto parasociale stipulato in data 21 gennaio 2016, divenuto efficace in data 30 marzo 2016 (il “Patto”), tra Giuseppe Saleri S.a.p.A. (“Saleri”) e Quaestio Capital Management S.G.R. S.p.A., per conto del fondo ITALIAN GROWTH FUND, un comparto del fondo di investimento aperto QUAMVIS S.C.A., SICAV-FIS (“Quaestio”), avente ad oggetto azioni di Sabaf S.p.A. (“Sabaf” o la “Società”), per decorrenza dell’ultimo impegno previsto dal Patto, ossia l’impegno assunto da Quaestio, sino al 31 dicembre 2017, a non alienare le partecipazioni di Sabaf – acquisite con contratto di compravendita concluso con Saleri in data 21 gennaio 2016 ed eseguito il 30 marzo 2016.

Originariamente il Patto aveva ad oggetto complessive n. 5.850.003 azioni ordinarie della Società pari al 50,72% del capitale sociale di Sabaf e, a seguito della vendita da parte di Saleri del 6,5% del capitale sociale di Sabaf occorsa in data 15 dicembre 2017, risultavano apportate al Patto complessive n. 5.100.003 azioni di Sabaf, pari al 44,22% del capitale sociale della medesima.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Sabaf S.p.A. all’indirizzo www. sabaf.it, ove sono disponibili altresì le informazioni essenziali relative al Patto, ed è depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia.

19 gennaio 2018

[SA.4.18.1]


 SABAF S.P.A.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Numero delle quote complessivamente conferite e loro percentuale rispetto al totale

n. 18.000.000 azioni, corrispondenti al 100,000% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

Soggetti aderenti al patto

  1. Saleri Cinzia, nata a Brescia in data 18/12/1961, codice fiscale SLR CNZ 61T58 B157Z, conferente  n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.
  2. Saleri Gianbattista, nato a Brescia in data 13/11/1963, codice fiscale SLR GBT 63S13 B157N, conferente  n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.
  3. Saleri Ettore, nato a Brescia in data 24/04/1973, codice fiscale SLR TTR 73D24 B157M, conferente  n. 5.997.000 azioni, pari al 33,317% del totale delle quote conferite e al 33,317% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.

    in seguito, per brevità, indicati collettivamente “soci accomandanti”

  4. Saleri Giuseppe, nato a Lumezzane in data 21/08/1931, codice fiscale SLR GPP 31M21 E738W, conferente n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.
  5. Gnecchi Flavio, nato a Brescia in data 15/03/1956, C.F. GNC FLV 56C15 B157U, conferente  n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.
  6. Mazzoleni Mario, nato a Milano in data 24/01/1957, C.F. MZZ MRA 57A24 F205L conferente  n. 3.000 azioni, pari allo 0,017% del totale delle quote conferite e allo 0,017% del capitale sociale della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.;

in seguito, per brevità, denominati anche “soci accomandatari”

Contenuto e durata del patto

Premesse

La società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. è titolare del pacchetto azionario di controllo della società SABAF S.p.A. con sede in Ospitaletto (BS) Via dei Carpini n. 1; capitale sociale sottoscritto e versato Euro 11.533.450 iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al n. 03244470179, essendo alla data odierna titolare di 5.850.003 azioni, pari al 50,722% del capitale sociale.

Gli aderenti al patto sono soci nella società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. la cui compagine sociale è attualmente così composta:

Soci

Piena  proprietà

Usufrutto

Nuda proprietà

Saleri Giuseppe

3.000

16.200.000

-

Saleri Gianbattista

597.000

-

5.400.000

Saleri Ettore

597.000

-

5.400.000

Saleri Cinzia

597.000

-

5.400.000

Gnecchi Flavio

3.000

-

-

Mazzoleni Mario 

3.000

-

-

Totali

1.800.000

16.200.000

16.200.000



Il patto parasociale conserverà la sua efficacia anche successivamente al momento della riunione dell’usufrutto vitalizio, attualmente in capo al signor Giuseppe Saleri, con la nuda proprietà intestata ai figli e soci accomandanti per la quota del 90% del capitale sociale.

Con la sottoscrizione del presente patto parasociale non intervengono variazioni nel controllo della società Giuseppe Saleri S.a.p.A., che rimane in capo al signor Giuseppe Saleri.

Contenuto

I soci accomandanti si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata di efficacia del patto parasociale ad operare nell’assemblea dei soci e, più in generale, ad esercitare i diritti ad essi spettanti quali soci accomandanti della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. in conformità al presente accordo. 

I soci accomandanti si impegnano a fare il possibile, in buona fede, per:

  1. concordare una comune linea di condotta per la gestione della partecipazione nella SABAF S.p.A.;
  2. adottare decisioni comuni in merito a proposte di variazione dello statuto della società e, in genere, a proposte su argomenti di competenza dell’assemblea  dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
  3. votare concordemente nelle assemblee di approvazione dei bilanci;
  4. concordare i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società;
  5. designare di comune accordo i membri del Collegio Sindacale ed i Revisori Contabili.

I soci accomandanti si impegnano altresì a non ricoprire alcun ruolo operativo all’interno della società SABAF S.p.A., intendendosi per tale la qualifica di capo servizio nell’organigramma societario. 

I soci accomandanti si impegnano a non vendere le quote da essi possedute a terzi ed a non trattarne le vendita se non nei limiti di cui all’art. 6 dello Statuto Sociale, nonché delle pattuizioni indicate nel presente atto. In ogni caso, il cedente ovvero il proponente avrà l’obbligo di ottenere, prima della vendita, l’adesione scritta dell’acquirente al presente patto parasociale.

I soci accomandatari si impegnano irrevocabilmente e per tutta la durata del patto ad operare, in qualità di soci ed Amministratori della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., in conformità al presente accordo.

I soci accomandatari si impegnano a non trasferire i diritti ad essi spettanti sulla azioni della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., se non in conformità alle previsioni successivamente descritte; si impegnano altresì a non esercitare in alcun modo diritti di opzione, a non sottoscrivere eventuali aumenti di capitale, a non acquistare ulteriori partecipazioni azionarie nella società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., né direttamente né indirettamente né per interposta persona, e a non costituire alcun vincolo sulle azioni ad essi spettanti.

I soci accomandanti si impegnano, per l’intero periodo durante il quale deterranno azioni della società, a far sì che la  società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti o degli avvocati, ovvero tra coloro che sono in possesso delle necessarie competenze, avendo ricoperto per almeno un triennio cariche operative, e non meramente rappresentative, in società per azioni operanti in campo industriale, commerciale o finanziario; tali componenti devono inoltre essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica in una società controllante di una società quotata, ed in relazione alla loro nomina non devono sussistere cause di incompatibilità o di ineleggibilità.

I soci accomandanti si impegnano a nominare quali amministratori soggetti che dichiarino sotto la propria personale responsabilità l’idoneità a rivestire la carica di amministratore della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A.,  dichiarino di accettare integralmente il presente patto parasociale e dichiarino, infine, la propria disponibilità ad acquistare la qualifica di soci accomandatari della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. mediante acquisizione della piena proprietà di una partecipazione azionaria rappresentata da 3.000 azioni ordinarie.

La nomina dei soggetti di cui sopra verrà effettuata dai soci accomandanti a seguito di consultazione scritta effettuata tra gli stessi in ambito extra - assembleare; ciascuno dei soggetti candidati dovrà riportare il parere favorevole di almeno due dei soci accomandanti, nonché l’approvazione da parte di ciascuno dei soci accomandatari in carica. I soci accomandanti ed i soci accomandatari si impegnano a votare nell’Assemblea che nominerà i soci accomandatari in conformità alla consultazione extra – assembleare di cui sopra.    

Nel caso in cui fosse posta all’ordine del giorno dell’Assemblea la revoca di uno più amministratori, i soci accomandanti si obbligano a consultarsi per iscritto entro il termine di 5 giorni prima dell’Assemblea e ad esprimere in Assemblea voto favorevole alla revoca nel solo caso in cui, in sede di consultazione extra – assembleare, tutti i soci accomandanti abbiano espresso parere favorevole alla revoca; diversamente si obbligano ad esprimere in Assemblea voto contrario alla revoca. 

Nel caso in cui taluno dei soci accomandanti cedesse, in tutto od in parte, le proprie azioni, i soci aderenti al presente patto si impegnano a non modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione e a mantenere invariato il numero degli amministratori ed il metodo di composizione dell’organo amministrativo.

Anche in tale caso, i soci accomandatari resteranno in carica; essi, tuttavia, si impegnano a presentare le proprie immediate dimissioni dalla carica di Amministratore se ne siano richiesti dalla maggioranza dei soci accomandanti titolare di una partecipazione non inferiore al 70%. Entro sei mesi da tale richiesta, i soci accomandatari si impegnano a cedere le proprie azioni della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. proporzionalmente agli altri soci, o ad altra persona dagli stessi indicata.

Al fine di conseguire lo scopo del coordinamento nella gestione della società SABAF S.p.A. e di assicurare una conduzione rispondente a criteri di professionalità ed efficienza, l’organo amministrativo è tenuto a riunirsi almeno 5 giorni prima dell’assemblea indetta dalla società SABAF S.p.A., al fine:

  1. di determinare le scelte e le volontà da esprimere, nell’interesse e per conto delle azioni detenute dalla GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. 
  2. di designare il soggetto che sarà delegato a rappresentare la GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. alle Assemblee indette dalla società SABAF S.p.A.
  3. di formulare le indicazioni di voto sugli argomenti previsti all’Ordine del giorno dell’assemblea SABAF S.p.A., cui il delegato dovrà attenersi.

L’organo amministrativo è impegnato a non delegare soggetti che rivestano la carica di amministratori nella società SABAF S.p.A. né alcuno dei soci accomandanti della GIUSEPPE SALERI S.a.p.A. 

Qualora fosse posto all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci SABAF S.p.A. il rinnovo delle cariche sociali, i soci accomandatari si impegnano a far sì che il delegato a partecipare all’assemblea di SABAF S.p.A. esprima il voto secondo le indicazioni ricevute e far sì che, nel caso in cui fra i candidati vi sia un discendente in linea retta del Signor Giuseppe Saleri che abbia tutti i requisiti necessari (età, formazione, autorevolezza, competenza, ecc) per ricoprire la carica di Presidente di SABAF S.p.A., il delegato proponga ed esprima il proprio voto in favore di quest’ultimo perché sia nominato a tale carica.

I contraenti del presente patto parasociale si obbligano a dare comunicazione immediata e, comunque, non oltre il termine di tre giorni, agli altri contraenti, di ogni vincolo costituito, per qualsivoglia ragione, sulle azioni di loro proprietà.

Nel caso in cui il vincolo fosse costituito volontariamente dal contraente, questi dovrà riservarsi il diritto di voto e continuare ad esercitarlo nel pieno rispetto delle pattuizioni assunte con il presente patto.

Nel caso di aumento del capitale sociale della società GIUSEPPE SALERI S.a.p.A., i soci si vincolano al rispetto delle pattuizioni contenute nel presente patto anche per le nuove azioni di cui divenissero titolari.

Il ritardo nell’adempimento o la violazione di uno qualsiasi dei vincoli assunti con il presente patto, ad esclusione di quelli specificati al seguente capoverso, comporterà il pagamento della somma, a titolo di penale di Euro 1.000.000,00 (un milione di Euro), proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del patto sulla base dei diritti di voto a ciascuno spettanti.

Le cessioni delle azioni effettuate in violazione al presente patto, e quindi dell’art. 6) dello statuto sociale, comporteranno il pagamento di una somma a titolo di penale pari al 10% del valore della società determinato secondo quanto prevede l’art. 6.2) dello statuto sociale vigente, che verrà proporzionalmente ripartita a favore degli altri sottoscrittori del presente patto sulla base dei diritti di voto a ciascuno spettanti.

Durata

Il patto ha efficacia per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione (8 gennaio 2007) e sarà rinnovato tacitamente di tre anni in tre anni salvo che una delle parti ne abbia dato disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza. Se la disdetta riguarda più della metà delle azioni di proprietà dei soci accomandanti, il patto diverrà inefficace per tutti i partecipanti.

Al riguardo, si rappresenta che il patto è stato da ultimo rinnovato tacitamente in data 8 gennaio 2016 per un ulteriore triennio, e quindi fino all’8 gennaio 2019.

Deposito

Il patto parasociale è stato depositato presso l’ufficio del registro delle imprese di Brescia. La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.sabaf.it

13 gennaio 2016

[SA.3.16.1]

PATTO NON PIU' RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 122 TUF