SANPAOLO IMI SPA - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
SAN PAOLO IMI S.P.A.
Si rende noto che in data 23 aprile 1997 sono stati stipulati dalla Gruppo Bancario San Paolo S.p.A. (il "Venditore") contratti di compravendita di azioni ordinarie dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. (la "Banca") con i soggetti acquirenti sottoindicati (gli "Acquirenti") che hanno dichiarato di non agire nell'acquisto di concerto con altri soggetti e di non partecipare, né direttamente né per interposta persona, tramite fiduciari o tramite società da sé direttamente od indirettamente controllate o tramite suoi controllanti, intendendosi per controllo quanto previsto dall'art. 23 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, a patti ed accordi, con chiunque ed in qualsiasi forma conclusi, neppure a termine che comportino limitazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi circa il trasferimento o l'acquisto di azioni della Banca, obblighi finalizzati a dare unità di indirizzo alla gestione sociale della stessa.
I contratti di compravendita sono stati sottoscritti per accettazione dalla Compagnia di San Paolo.
A seguito dell'esecuzione dei contratti di compravendita, il Venditore - totalitariamente controllato dalla Compagnia di San Paolo - ridurrà la propria quota partecipativa nella Banca dall'attuale 65,6% al 46,6% circa.
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 24.479.786 | 3% | 24.487.786 | 3% |
| Kredietbank NV (4) | 16.319.857 | 2% | 16.319.857 | 2% |
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di cui: IFI - Istituto Finanziario Industriale SpA n. 16.300.000 (2%) e IFIL - Finanziaria di Partecipazioni SpA n. 24.499.643 (3%)
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E' previsto che l'IMI acquisisca un'ulteriore quota che le permetta di detenere complessivamente un numero di azioni pari al 5%
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Il Santander si è impegnato a non esercitare i propri diritti di voto sulle azioni eccedenti il 5%
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Il contratto con Kredietbank NV è risolutivamente condizionato alla approvazione da parte della Compagnia di San Paolo, che potrà intervenire entro il 15 luglio 1997.
Il trasferimento delle azioni della Banca in virtù dei contratti di compravendita di cui sopra è previsto per il 19 maggio 1997. Per IMI e Banco Santander il trasferimento è previsto per il 5 maggio 1997.
Si rende noto che i contratti di compravendita di cui sopra contengono impegni di stabilità bilaterali. Finalità degli impegni di stabilità è la creazione di una componente di azionisti di natura stabile, tra loro non collegati da alcun accordo, ciascuno dei quali non potrà detenere più del 5% del capitale azionario ordinario della Banca. La predetta operazione si inserisce nel più vasto progetto di privatizzazione della Banca, comprendente anche una Offerta Pubblica di Vendita di azioni sul mercato ("l'Offerta").
In virtù di tali impegni:
1.Ciascun acquirente si è impegnato nei confronti del Venditore a:(a) non accrescere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, la propria partecipazione, né direttamente né indirettamente, per tramite di interposta persona, di società fiduciaria o società controllata o tramite i suoi controllanti, intendendosi per controllo quanto previsto dall'art. 23 D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, oltre il 5% del capitale ordinario della Banca e comunque non esercitare i diritti di voto, in qualsiasi forma acquisiti, oltre il suddetto limite;(b) non trasferire a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, non concedere in usufrutto, non costituire in pegno né vincolare in altro modo, in tutto o in parte, le azioni salvo che a favore della sua controllante o di società controllate da sé o dalla sua controllante a norma dell'art. 2359 c.c., primo comma, punto 1). L'avente causa dovrà in tal caso sottoscrivere gli impegni di cui al presente contratto;
(c) non stipulare o comunque partecipare a patti ed accordi diversi dal presente, con chiunque e in qualsiasi forma conclusi, neppure a termine, che comportino limitazione del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi circa il trasferimento o l'acquisto di azioni della Banca, obblighi finalizzati a dare unità di indirizzo alla gestione sociale della stessa. Tali limitazioni riguardano tutte le azioni della Banca di cui ciascun Acquirente sia direttamente od indirettamente titolare.
Le parti hanno espressamente convenuto che, fermo restando l'impegno a non esercitare i diritti di voto per le azioni detenute da ciascun Acquirente oltre al limite di cui al punto (a), il possesso da parte di ciascun Acquirente di un ulteriore numero di azioni inferiore al 2,5% del capitale ordinario della Banca, non rappresenta una violazione delle disposizioni di cui al contratto di compravendita ove tale possesso derivi (i) dall'esercizio di diritti già acquisiti al 1 gennaio 1997, (ii) da acquisti posti in essere per soddisfare esigenze legate all'operatività quale intermediario mobiliare, alla gestione di liquidità mediante investimenti e disinvestimenti di tesoreria, in relazione a diritti di garanzia acquisiti nell'esercizio dell'attività creditizia o per investimento delle riserve delle compagnie di assicurazione del gruppo o (iii) da obblighi assunti in qualità di partecipante al consorzio di collocamento nell'Offerta.
2.Il Venditore si è impegnato nei confronti di ciascun Acquirente a:
(a) fatte salve le esigenze di investimenti di portafoglio legati alla gestione della propria liquidità e le facoltà ed obblighi assunti in relazione all'Offerta, non accrescere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, la propria partecipazione, né direttamente né indirettamente, per tramite di interposta persona, di società fiduciaria o società controllata o tramite i suoi controllanti, intendendosi per controllo quanto previsto dall'art. 23 D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
(b) non trasferire a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, non cedere in usufrutto, non costituire in pegno né vincolare in altro modo, in tutto o in parte, le azioni eccedenti il 5% del capitale ordinario della Banca salvo che il trasferimento sia (i) a favore dell'Ente controllante ovvero (ii) di società controllate a norma dell'art. 2359 c.c., primo comma, punto 1). L'avente causa dovrà in tal caso sottoscrivere gli impegni di cui al presente contratto;
e a partire da dodici mesi dal pagamento delle azioni nell'ambito dell'Offerta:
(iii) la vendita avvenga tramite offerta al pubblico;
(iv) la vendita avvenga tramite trattativa privata e: (a) allo stesso acquirente, società controllate o suoi controllanti intendendosi per controllo quanto previsto dall'art. 23 D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 non venga ceduto un numero di azioni superiori al 2% del capitale ordinario della Banca, e (b) a seguito della vendita, l'Acquirente ovvero il soggetto che ne ha il controllo non possegga direttamente, o indirettamente, un numero di azioni superiori al 3% del capitale ordinario della stessa;(c) non trasferire a qualsiasi titolo in borsa, o fuori borsa, non cedere in usufrutto, non costituire in pegno né vincolare in altro modo numero 40.799.643 azioni della Banca (pari oggi al 5% del capitale ordinario della stessa), salvo che (i) a favore dell'Ente controllante ovvero (ii) di società controllate a norma dell'art. 2359 c.c., primo comma, punto i). L'avente causa dovrà in tal caso sottoscrivere gli impegni di cui al presente contratto;
(d) non stipulare o comunque partecipare a patti ed accordi diversi dal presente, con chiunque e in qualsiasi forma conclusi, neppure a termine, che comportino limitazione del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi circa il trasferimento o l'acquisto di azioni della Banca, obblighi finalizzati a dare unità di indirizzo alla gestione sociale della stessa. Tali limitazioni riguardano tutte le azioni della Banca di cui il Venditore sia direttamente o indirettamente titolare;
(e) proporre e votare all'assemblea della Banca che sarà convocata in prima convocazione il 30 aprile 1997 e occorrendo in seconda il 2 maggio 1997 l'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca dagli attuali 15 fino ad un massimo di 20 onde consentire la rappresentanza agli Acquirenti di quote uguali o superiori al 3%;
(f) fare tutto quanto in suo potere affinché il Consiglio di Amministrazione della Banca, come sopra allargato, nomini i componenti del nuovo Comitato Esecutivo secondo i seguenti criteri: (i) il Presidente ed il Vicepresidente in carica vengano confermati, (ii) i membri di cui al punto (i) vengano affiancati da un amministratore di indicazione di ciascun soggetto che detenga un numero di azioni vincolate inferiore o uguale al 5% e superiore o uguale al 3% del capitale azionario della Banca.
3.Il Venditore si è impegnato a non esercitare i diritti di voto inerenti alle azioni ordinarie della Banca di sua proprietà che, alla chiusura dell'Offerta, eccederanno il 5% del capitale ordinario della stessa limitatamente alle materie dell'approvazione del bilancio e della nomina degli amministratori. Tale impegno scadrà dopo l'assemblea che rinnoverà il Consiglio di Amministrazione della Banca in scadenza con l'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2000.
4.Il Venditore si è impegnato a proporre e votare, in occasione dell'assemblea avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 1998-2000, una lista di fino a 14 nominativi composta secondo il seguente criterio:
- 3 amministratori, fra cui il Presidente, di indicazione del Venditore;
- 2 amministratori, di cui un Vicepresidente, di indicazione di ciascun soggetto che detenga un numero di azioni vincolate pari al 5% del capitale ordinario della Banca;
- 2 amministratori di indicazione di ciascun soggetto che detenga un numero di azioni vincolate inferiore al 5% e superiore o uguale al 3% del capitale ordinario della Banca;
- un amministratore di indicazione di ciascun soggetto che detenga un numero di azioni vincolate inferiore al 3% e superiore o uguale al 2% del capitale ordinario della Banca.
Gli acquirenti, ciascuno per parte sua, si sono impegnati a votare la lista che sarà proposta dalla Holding secondo i suddetti criteri.
5.Né il Venditore né alcuno degli Acquirenti può esercitare il controllo sulla Banca in virtù degli accordi di stabilità contenuti nei contratti di compravendita azionaria.
6.Fermi gli effetti della compravendita azionaria, ogni altro accordo previsto nel contratto di compravendita diviene inefficace nel caso in cui:
(i) venga lanciata un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio per un numero di azioni della Banca pari a quello detenuto globalmente dal Venditore o, ove questo sia inferiore al 15% del capitale ordinario della Banca, per un numero di azioni pari al 15% del capitale ordinario della stessa;
(ii) un soggetto, direttamente od indirettamente, o più soggetti legati da accordi fra loro, arrivi a detenere un numero di azioni pari a quello detenuto globalmente dal Venditore o, ove questo sia inferiore al 15% del capitale ordinario della Banca, un numero di azioni pari al 15% del capitale ordinario della stessa.
- L'inadempimento degli obblighi previsti dai contratti darà diritto a richiedere una penale pari al 30% del corrispettivo che l'Acquirente ha o avrebbe dovuto pagare per il trasferimento delle Azioni.
- Gli accordi di cui ai precedenti punti (fatta eccezione per quello di cui al precedente punto 3.) termineranno e diverranno inefficaci 15 giorni prima del giorno di prima convocazione dell'Assemblea della Banca chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2000.
- Nel caso in cui l'Offerta non si chiuda entro il 23 dicembre 1997, gli Acquirenti, con eccezione di IMI e Banco Santander, contro restituzione del prezzo, ritrasferiranno le azioni al Venditore.
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La Compagnia di San Paolo si è infine impegnata a far sì che la partecipazione da essa direttamente o indirettamente detenuta nella Banca non sia superiore alla scadenza degli impegni di stabilità, alla soglia prevista dall'art. 19, comma 6, D. lgs.1 settembre 1993, n. 385, salvo che fatti straordinari non lo rendano economicamente sconveniente.
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Si intendono superati gli accordi precedentemente intercorsi tra il Venditore, da un lato, e ciascuno di IMI e Banco Santander, dall'altro, nel contenuto pubblicato su il Sole 24 Ore, Italia Oggi e La Stampa rispettivamente in date 7 giugno 1995 e 11 giugno 1996 per l'IMI ed in data 30 giugno 1995 per il Banco Santander.
29 Aprile 1997
[SI.1.97.1]
Annuncio pubblicato su "LA STAMPA", "ITALIA OGGI" e "IL SOLE 24 ORE" in data 29 aprile 1997
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Si fa riferimento agli "Impegni di stabilità bilaterali" in essere tra la NHS S.p.A. (già Gruppo Bancario San Paolo S.p.A.) e rispettivamente IFI/IFIL, IMI, Banco Santander, Reale Mutua Assicurazioni, Banca Monte dei Paschi di Siena e Kredietbank, pubblicati per estratto su "La Stampa", "Italia Oggi" ed "Il Sole 24 Ore" in data 29 aprile 1997.
Al riguardo si rende noto che, a seguito di atto di scissione parziale, la NHS S.p.A. ha trasferito la sua partecipazione nell' Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, pari a n. 167.614.050 azioni ordinarie, corrispondenti al 20,54% del capitale sociale, alla società "Compagnia di San Paolo S.r.l.",con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 75. L'intero capitale sociale della Compagnia di San Paolo S.r.l. (pari a lire 3.200.000.000.000) è detenuto dalla Compagnia di San Paolo.
La scissione ha efficacia dal 2 febbraio 1998. A decorrere da tale data, pertanto la Compagnia di San Paolo S.r.l. è subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dagli "impegni di stabilità bilaterali" precedentemente facenti capo alla NHS S.p.A.
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Si rende inoltre noto che, sempre a seguito del sopra richiamato atto di scissione, a decorrere dal 2 febbraio 1998 la Compagnia di San Paolo S.r.l. è subentrata alla NHS S.p.A.:
- negli impegni e negli obblighi unilaterali derivanti dal "Protocollo di Investimento Istituzionale" pubblicato per estratto su "La Stampa", "Italia Oggi" ed "Il Sole 24 Ore" in data 19 luglio 1997, impegni ed obblighi assunti dalla Compagnia di San Paolo anche per conto della NHS S.p.A.;
- nei diritti e negli obblighi derivanti dall'accordo in essere tra la NHS S.p.A. e la Suez-Lyonnaise des Eaux pubblicato per estratto su "La Stampa", "Italia Oggi" ed "Il Sole 24 Ore" in data 4 luglio 1995.
Torino, 6 Febbraio 1998
[SI.2.98.1]
Annuncio pubblicato su "LA STAMPA", "ITALIA OGGI" e "IL SOLE 24 ORE" in data 6 febbraio 1998
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Si fa riferimento agli "impegni di stabilità bilaterali" in essere tra la Compagnia di San Paolo (tramite la controllata Compagnia di San Paolo S.r.l.) e rispettivamente IFI/IFIL, IMI, Banco Santander, Banca Monte dei Paschi di Siena, Società Reale Mutua di Assicurazioni e KBC Bank (già Kredietbank), pubblicati per estratto su "La Stampa", "Italia Oggi" e "Il Sole 24 Ore" in data 29 aprile 1997 (con successiva integrazione sugli stessi quotidiani in data 6 febbraio 1998).
Al riguardo si rende noto che, per effetto della fusione per incorporazione nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. dell'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., con assunzione, da parte dell'incorporante, della nuova denominazione sociale abbreviata di SAN PAOLO - IMI S.p.A., a decorrere dal 1° novembre u.s. i sottoscrittori degli "impegni di stabilità" risultano titolari di quote partecipative nel capitale azionario di SAN PAOLO - IMI S.p.A.secondo le seguenti percentuali:
| = = = = | 187.678.358 | 13,39 |
- Per il tramite delle controllate totalitarie Compagnia di San Paolo S.r.l. e NHS S.p.A. (rispettivamente per n. 164.404.737 e per n. 62.120.851 azioni). Peraltro, per effetto di una operazione di scissione in corso di perfezionamento, la totalità delle azioni SAN PAOLO - IMI S.p.A. facenti indirettamente capo alla Compagnia di San Paolo verranno concentrate - prevedibilmente a far data dal 30 dicembre p.v. - nella Compagnia di San Paolo S.r.l.
- Per effetto degli impegni di stabilità, la Compagnia di San Paolo non esercita i propri diritti di voto sulle azioni eccedenti il 5% limitatamente alle materie dell'approvazione del bilancio e della nomina degli amministratori.
- Per effetto degli impegni di stabilità, la Compagnia di San Paolo S.r.l. può trasferire ulteriori n. 123.605.094 azioni tramite offerta al pubblico ovvero - a talune condizioni - tramite trattativa privata.
- Per effetto degli impegni di stabilità, la Banca Monte dei Paschi di Siena non esercita i propri diritti di voto sulle azioni eccedenti il 5%.
- Di cui n. 16.300.000 azioni in capo ad IFI e n. 38.920.643 azioni in capo ad IFIL
- Di cui n. 16.300.000 azioni in capo ad IFI e n. 24.499.643 azioni in capo ad IFIL.
Restano invariate tutte le altre clausole degli "impegni di stabilità".
Torino, 6 Novembre 1998
[SI.3.98.1]
Annuncio pubblicato su "LA STAMPA", "IL SOLE 24 ORE" e "MF" in data 6 novembre 1998
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Si fa riferimento agli "impegni di stabilità bilaterali" in essere tra la Compagnia di San Paolo (tramite la controllata totalitaria Compagnia di San Paolo S.r.l.) e rispettivamente Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Santander, IFI/IFIL, società Reale Mutua di Assicurazioni e KBC Bank, di cui all'estratto pubblicato da ultimo su "La Stampa", "Il Sole 24 Ore" e "MF" il 6 novembre 1998.
Al riguardo si rende noto che, a seguito di atto di scissione parziale, la NHS S.p.A. (anch'essa controllata totalitariamente dalla Compagnia di San Paolo) ha trasferito la sua partecipazione nel SAN PAOLO - IMI S.p.A., pari a n. 62.120.851 azioni ordinarie, corrispondenti al 4,43% del capitale sociale, alla citata Compagnia di San Paolo S.r.l.
La scissione ha efficacia dal 30 dicembre 1998. A decorrere da tale data, pertanto, la Compagnia di San Paolo S.r.l. concentra la totalità delle azioni SAN PAOLO - IMI S.p.A. indirettamente facenti capo alla Compagnia di San Paolo (e precisamente n. 226.525.588 azioni ordinarie, corrispondenti al 16,16% del capitale sociale).
Torino, 31 Dicembre 1998
[SI.4.98.1]
Annuncio pubblicato su "LA STAMPA", "IL SOLE 24 ORE" e "MF" in data 31 dicembre 1998
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I n forza di accordi, pubblicati ai sensi dell'art. 122 Testo Unico, e depositati presso il Registro delle Imprese di Torino il 24 luglio 1998 in essere tra la Compagnia di San Paolo S.r.l. da un lato e ciascuno dei seguenti soggetti, dall'altro: IFI/IFIL, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH), BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI e KBC BANK (già KREDIETBANK) - accordi sottoscritti per accettazione dall'ente Compagnia San Paolo (controllante totalitaria della Compagnia di San Paolo S.r.l.) - intercorrono tra gli azionisti medesimi impegni di stabilità bilaterali. La scadenza di tali impegni è stata fissata con l'assemblea che nominerà il consiglio di amministrazione dell'Offerente in scadenza con l'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2000. In virtù di tali impegni, la Compagnia di San Paolo S.r.l., e ciascuno degli altri azionisti, dall'altro, si sono impegnati tra l'altro a non esercitare i diritti di voto inerenti le azioni dell'Offerente eccedenti il 5% del capitale; per quanto riguarda la Compagnia di San Paolo S.r.l., tale limitazione è riferita unicamente alle materie dell'approvazione del bilancio e della nomina degli amministratori.
Si rende noto che in data 24 aprile 2001 sono stati stipulati dalla Compagnia di San Paolo ("la Compagnia") con i soggetti sottoindicati accordi di consultazione e per coordinare il voto in occasionedell’Assemblea della SANPAOLO IMI S.p.A. ("la Banca") che sarà chiamata il 27 aprile 2001 in prima convocazione (e occorrendo in seconda convocazione il 28 aprile 2001 per la parte straordinariae il 30 aprile 2001 in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria) ad approvare il bilancio al 31.12.2000 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione("l’Assemblea di aprile 2001").
Soggetti aderenti e n. azioni
– la Compagnia con n. 226.525.988 azioni pari al 16,134% del capitale della Banca, con voto limitato ai fini della sola Assemblea di aprile 2001 per le azioni che superano il 5% del capitale, le qualinon potranno votare sull’approvazione del bilancio e sulla nomina degli Amministratori, mentre sugli altri argomenti all’o.d.g. e nelle assemblee successive la Compagnia voterà con tutte le sueazioni senza alcuna limitazione;
– IFI/IFIL
con n. 69.952.000 azioni, pari al 4,98% del capitale della Banca;– Società Reale Mutua di Assicurazioni
con n. 28.080.500 azioni, pari al 2% del capitale della Banca.
Contenuto degli accordi
Consiglio di Amministrazione
La Compagnia e ciascun firmatario ("le Parti") voteranno, all’Assemblea di aprile 2001, a favore della elezione di un Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2001-2003, che saràproposto dalla Compagnia, formato da 13 membri e composto dai signori:
| Numero complessivo Azioni post fusione |
% sulcapitale sociale | %diritti di voto | di cuiazioni "vincolate" | % sulcapitalesociale | |
| Compagnia di San Paolo | 226.525.588 (1) | 16,16 | 16,16 / 5,00 (2) | 40.799.643 (3) | 2,91 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 85.947.321 | 6,13 | 5,00 (4) | 24.479.786 | 1,75 |
| Banco Santander | 70.169.769 | 5,00 | 5,00 | 40.799.643 | 2,91 |
| IFI/IFIL | 55.220.643 (5) | 3,94 | 3,94 | 40.799.643 (6) | 2,91 |
| Società Reale Mutua di Assicurazioni | 28.859.799 | 2,06 | 2,06 | 24.479.786 | 1,75 |
| KBC Bank | 16.319.857 | 1,16 | 1,16 | 16.319.857 | 1,16 |
| TOTALE | 483.042.977 | ||||
34,45 |
|||||
| Rainer Masera | (Presidente) | ||||
| Enrico Salza | (Amministratore) | ||||
| Alfonso Iozzo | ( " ) | ||||
| Luigi Maranzana | ( " ) | ||||
| Alberto Carmi | ( " ) | ||||
| Giuseppe Fontana | ( " ) | ||||
| Gabriele Galateri | ( " ) | ||||
| Mario Manuli | ( " ) | ||||
| Virgilio Marrone | ( " ) | ||||
| Abel Matutes | ( " ) | ||||
| Iti Mihalich | ( " ) | ||||
| Emilio Ottolenghi | ( " ) | ||||
| Remi Vermeiren | ( " ) |
Le Parti, ritenendo che sia nell’interesse della Banca la nomina di Enrico Salza a Vice-Presidente della Banca nonché la nomina di Alfonso Iozzo e di Luigi Maranzana nella carica di AmministratoriDelegati, porteranno tale loro opinione a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nellamateria delle nomine nelle cariche sociali.
Consultazione
Le Parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca.
Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti a esse relativi
Ciascuna Parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l’intera durata dell’accordo, salvo il previo consenso scritto dell’altra Parte, la propria partecipazione al capitale della Banca e pertanto leParti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
1. non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle come sopra indicate, neppure a termine;
2. non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca e, in particolare, non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardoall’esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
3. non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque nepossa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
Non rientrano in tale divieto:
– gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell’ambito dell’attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione digaranzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
– i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell’ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all’art. 2359 c.c., a condizione che, restando la cedente in ognicaso responsabile per il fatto della cessionaria, quest’ultima aderisca incondizionatamente all’accordo.
La Compagnia ha comunque la facoltà, in espressa deroga a quanto sopra indicato, di diminuire la misura della propria partecipazione al capitale della Banca.
Durata. Scioglimento anticipato
Gli accordi scadranno automaticamente e diverranno inefficaci il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilanciorelativo all’esercizio al 31 dicembre 2003.
Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato degli accordi:
– la cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, con il conseguente venire meno dell’intero Consiglio ai sensi dell’art. 2386 c.c.;
– il lancio di un’OPA da parte di terzi, ovvero di un’OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore a quella posseduta dalla Compagnia.
Altri accordi di consultazione
La Compagnia si riserva la facoltà di stipulare analoghi accordi di consultazione con altri azionisti della Banca. In tal caso la Compagnia ne darà notizia ai soggetti aderenti che potranno recedere dairispettivi accordi nei quindici giorni successivi, senza onere alcuno.
Tutti gli accordi di consultazione di cui al presente annuncio sono considerati, ai fini di ogni applicabile disposizione di legge o di regolamento, alla stregua di un unico accordo plurilaterale.
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Con la sottoscrizione dei suddetti accordi di consultazione vengono a decadere gli obblighi unilateralmente assunti dalla Compagnia nell’ambito dei cessati impegni di stabilità e denominati"Protocollo di investimento istituzionale".
24 Aprile 2001
[SI.5.01.1]
Si rende noto che in data 24 aprile 2001 sono stati stipulati dalla Compagnia di San Paolo ("la Compagnia") con i soggetti sottoindicati accordi di consultazione e per coordinare il voto in occasione dell'Assemblea della SANPAOLO IMI S.p.A. ("la Banca") che sarà chiamata il 27 aprile 2001 in prima convocazione (e occorrendo in seconda convocazione il 28 aprile 2001 per la parte straordinaria e il 30 aprile 2001 in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria) ad approvare il bilancio al 31.12.2000 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ("l'Assemblea di aprile 2001").
Soggetti aderenti e n. azioni
- la Compagnia con n. 226.525.988 azioni pari al 16,129% (*) del capitale della Banca, con voto limitato ai fini della sola Assemblea di aprile 2001 per le azioni che superano il 5% del capitale, le quali non potranno votare sull'approvazione del bilancio e sulla nomina degli Amministratori, mentre sugli altri argomenti all'o.d.g. e nelle assemblee successive la Compagnia voterà con tutte le sue azioni senza alcuna limitazione;
- IFI/IFILcon n. 69.952.000 azioni, pari al 4,981 % (*) del capitale della Banca;
- Società Reale Mutua di Assicurazioni con n. 28.080.500 azioni, pari al 1,999 % (*) del capitale della Banca.
Contenuto degli accordi
Consiglio di Amministrazione
La Compagnia e ciascun firmatario ("le Parti") voteranno, all'Assemblea di aprile 2001, a favore della elezione di un Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2001-2003, che sarà proposto dalla Compagnia, formato da 13 membri e composto dai signori:
Rainer Masera |
(Presidente) |
| Enrico Salza | (Amministratore) |
| Alfonso Iozzo | ( " ) |
| Luigi Maranzana | ( " ) |
| Alberto Carmi | ( " ) |
| Giuseppe Fontana | ( " ) |
| Gabriele Galateri | ( " ) |
| Mario Manuli | ( " ) |
| Virgilio Marrone | ( " ) |
| Abel Matutes | ( " ) |
| Iti Mihalich | ( " ) |
| Emilio Ottolenghi | ( " ) |
| Remi Vermeiren | ( " ) |
Le Parti, ritenendo che sia nell'interesse della Banca la nomina di Enrico Salza a Vice-Presidente della Banca nonché la nomina di Alfonso Iozzo e di Luigi Maranzana nella carica di Amministratori Delegati, porteranno tale loro opinione a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine nelle cariche sociali.
Consultazione
Le Parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca.
Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti a esse relativi
Ciascuna Parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata dell'accordo, salvo il previo consenso scritto dell'altra Parte, la propria partecipazione al capitale della Banca e pertanto le
Parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
1. non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle come sopra indicate, neppure a termine;
2. non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca e, in particolare, non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
3. non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
Non rientrano in tale divieto:
- gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
- i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art. 2359 c.c., a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo.
La Compagnia ha comunque la facoltà, in espressa deroga a quanto sopra indicato, di diminuire la misura della propria partecipazione al capitale della Banca.
Durata. Scioglimento anticipato
Gli accordi scadranno automaticamente e diverranno inefficaci il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilanciorelativo all'esercizio al 31 dicembre 2003.
Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato degli accordi:
- la cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, con il conseguente venire meno dell'intero Consiglio ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore a quella posseduta dalla Compagnia.
Altri accordi di consultazione
La Compagnia si riserva la facoltà di stipulare analoghi accordi di consultazione con altri azionisti della Banca. In tal caso la Compagnia ne darà notizia ai soggetti aderenti che potranno recedere dai rispettivi accordi nei quindici giorni successivi, senza onere alcuno.
Tutti gli accordi di consultazione di cui al presente annuncio sono considerati, ai fini di ogni applicabile disposizione di legge o di regolamento, alla stregua di un unico accordo plurilaterale.
* * *
Con la sottoscrizione dei suddetti accordi di consultazione vengono a decadere gli obblighi unilateralmente assunti dalla Compagnia nell'ambito dei cessati impegni di stabilità e denominati "Protocollo di investimento istituzionale".
(*) La percentuale è riferita all'ammontare del capitale sociale della SANPAOLO IMI S.p.A. al 30/6/2001.
10 Luglio 2001
[SI.5.01.2]
Premesso che:
- La Compagnia di San Paolo (la "Compagnia") è titolare del 16,1% del capitale di SANPAOLO IMI S.p.A. (di seguito "SPIMI"), capogruppo dell'omonimo Gruppo SPIMI.
- La Fondazione Padova e Rovigo (la "Fondazione PD") e la Fondazione Bologna (la "Fondazione BO") sono rispettivamente titolari del 40,2% e del 28,6% del capitale di Cardine Banca S.p.A. ("Cardine"), capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario ("Gruppo Cardine").
- Le Parti, come sopra individuate, con l'ausilio di SPIMI e Cardine (entrambe di seguito le "Banche"), hanno concordato sull'opportunità di una aggregazione strategica, al fine di massimizzare il valore dei rispettivi patrimoni mediante un'operazione di fusione tra le Banche.
- In questa prospettiva le Parti hanno anche concordato sulla necessità di convenire fin da ora le regole di governo del nuovo assetto, attraverso previsioni dirette:
ad assicurare un peso paritetico anche in prospettiva a detti azionisti di riferimento, cioè la Fondazione PD e la Fondazione BO per il Gruppo Cardine, da un lato, e la Compagnia di San Paolo per il Gruppo SPIMI, dall'altro;
a preservare stabilità nella conduzione del nuovo Gruppo;
a valorizzare opportunamente altre importanti componenti azionarie che abbiano a condividere il medesimo disegno.
Contenuto degli accordi
1. Le Parti hanno concordato in linea di massima - salvo migliori indicazioni a seguito di approfondimenti tecnico-giuridici - di procedere all'integrazione societaria mediante la fusione di Cardine in SPIMI e alla contestuale ricostituzione di Cardine (mediante spin-off), quale autonoma struttura operativa con sede legale in Padova. Quest'ultima svolgerà funzioni di sub-holdingdi Gruppo, assicurando la continuità gestionale e la conservazione dell'attuale patrimonio umano e manageriale e ricostituirà, nella relazione con le banche da essa controllate e con il territorio, pur all'interno del nuovo Gruppo e nella relazione con la sua Capogruppo, l'assetto partecipativo attuale del Gruppo Cardine.
2. L'integrazione operativa tra i due Gruppi rispetterà gli obbiettivi e le linee che saranno contenute nel Piano Industriale la cui elaborazione sarà congiuntamente affidata dalle Banche a un gruppo di lavoro assistito da un advisorcomune.
3. Il processo di aggregazione si svilupperà attraverso il seguente procedimento:
3.1. Costituzione di una Società di Gestione del Risparmio (la "SGR"), o rilievo dell'intero capitale di una SGR già costituita, da parte della Compagnia e delle Fondazioni PD e BO, unitamente a un soggetto scelto congiuntamente fra qualificati advisorindipendenti per la gestione di patrimoni (" partnertecnico"). La quota maggioritaria del capitale è previsto risulti suddivisa in parti uguali tra la stessa Compagnia, da un lato, e le Fondazioni PD e BO, in proporzione all'attuale rispettiva partecipazione in Cardine, dall'altro lato; il partnertecnico parteciperà per il capitale residuo.
3.2. Affidamento in gestione per una durata di dieci anni alla nuova struttura, da parte della Compagnia di San Paolo e delle Fondazioni PD e BO, di una quota delle rispettive partecipazioni espresse in azioni ordinarie, per un quantitativo complessivo pari al 15% del capitale ordinario di SPIMI post fusione, suddiviso in due parti uguali, di cui una pari al 7,5% del capitale di SPIMI post fusione, in capo alla Compagnia di San Paolo e l'altra, di pari entità, in capo alle due Fondazioni PD e BO, ripartita fra le due Fondazioni stesse in proporzione all'attuale rispettiva partecipazione in Cardine.
3.3. Le azioni sub. 3.2 di proprietà della Compagnia di San Paolo e delle Fondazioni PD e BO saranno trasferite alla SGR in mera intestazione, attraverso la quale la SGR agirà in nome proprio ma per conto delle fondazioni - che opereranno quali "investitori qualificati", ai sensi del Regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni - in forza di un incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento, conferito congiuntamente dalle Parti, pur restando a ogni effetto separate fra loro le partecipazioni affidate in gestione, con facoltà per ciascuna parte conferente di prelevare, secondo le proprie necessità o convenienze, le disponibilità in gestione rivenienti dai dividendi e da ogni altro attivo che le conferenti stesse eventualmente riterranno di attribuire.
In alternativa subordinata rispetto all'ipotesi di cui sopra, ove essa per qualunque ragione non fosse immediatamente praticabile, la Compagnia di San Paolo e le Fondazioni PD e BO conferiranno alla SGR, collettivamente e ciascuna nell'interesse anche delle altre, mandato irrevocabile alla gestione su base individuale delle rispettive partecipazioni e all'esercizio del diritto di voto nelle sole assemblee ordinarie relativamente alle azioni ordinarie rispettivamente possedute e affidate alla SGR medesima. In tale subordinata ipotesi il voto sarà espresso dalla SGR, come previsto dalle norme in vigore, secondo le indicazioni di volta in volta ricevute dalle Fondazioni mandanti. In tal caso le Parti si riservano di concordare opportuni meccanismi di coordinamento delle istruzioni per l'esercizio del diritto di voto alla SGR, al fine di mantenere in capo a quest'ultima, anche nel caso delle istruzioni da impartirsi di volta in volta, la determinazione delle decisioni da assumersi comunque in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel successivo punto 5.
Resta ferma in ogni caso la preclusione alle Parti della partecipazione a patti di sindacato, riguardo a SPIMI, con altri soggetti.
3.4. Fusione, nei tempi tecnici strettamente necessari, tra SPIMI e Cardine. Nel progetto di fusione si prevederà lo spin-offdi Cardine Banca e, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, si prevederà la conferma degli assetti gestionali e degli organi amministrativi di nuova Cardine e delle banche da essa controllate.
3.5. Trasformazione, in occasione della fusione, delle azioni ordinarie di SPIMI rivenienti dalla fusione, e in eccedenza rispetto al quantitativo del 15% di cui sopra, in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria, su richiesta che la Compagnia di San Paolo e le Fondazioni PD e BO si impegnano fin da ora a presentare sulla base di identici termini e condizioni ai sensi dell'art.28, 3 comma, lett. a) del d. lg. n. 153/99.
La delibera che prevederà la conversione delle azioni detenute dalle Fondazioni in azioni privilegiate prevederà altresì che dette azioni privilegiate siano a loro volta convertibili nuovamente, e senza necessità di ulteriori deliberazioni dell'assemblea della società emittente, in azioni ordinarie a richiesta del possessore decorsi 10 anni dalla loro emissione, ovvero anche prima di tale scadenza su richiesta del cessionario - purché questi non sia un soggetto controllato, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione cedente, o con questa collegato - cui nel frattempo esse azioni fossero state a qualunque titolo trasferite.
4. La SGR eserciterà il diritto di voto, in nome proprio e per conto di Compagnia di San Paolo e delle Fondazioni PD e BO, nelle sole assemblee ordinarie di SPIMI. Ciascuna delle Parti potrà quindi esercitare liberamente e a propria discrezione, nelle assemblee straordinarie di SPIMI, il diritto di voto appartenente a tutte le azioni possedute, sia quelle ordinarie sia quelle privilegiate di cui sopra.
5. La SGR eserciterà il diritto di voto nelle assemblee ordinarie secondo le decisioni assunte, a maggioranza qualificata di 6 voti favorevoli su 7, dal proprio consiglio di amministrazione, composto da 7 rappresentanti, di cui 3 espressi dalla Compagnia di San Paolo, 2 dalla Fondazione PD, 1 dalla Fondazione BO e 1 dal partnertecnico. Le Parti, in ogni caso, faranno tutto quanto sarà in loro potere per far sì che, per l'intera durata dell'affidamento in gestione alla SGR, nel Consiglio di Amministrazione di SPIMI siano sempre rappresentate sia la Fondazione PD sia la Fondazione BO.
Al fine di salvaguardare l'indipendenza e la professionalità dell'organo amministrativo della SGR, il suo statuto prevederà, oltre ai requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla legge, casi speciali di incompatibilità tra la carica di amministratore della stessa e (i) le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso Fondazioni bancarie in genere (ii) le funzioni di amministrazione, direzione e controllo svolte presso imprese creditizie in genere (iii) le posizioni che comunque sarebbero impeditive a ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso la Compagnia di San Paolo e le Fondazioni PD e BO secondo i rispettivi vigenti Statuti.
6. La Compagnia di San Paolo, avendo stipulato un patto di consultazione con altri azionisti di SPIMI (IFI-IFIL e REALE MUTUA), aperto anche ad altri azionisti, si adopererà al fine di ottenere il loro consenso alla continuazione del patto medesimo, con sostituzione della SGR alla Compagnia stessa. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle more dell'attuazione del presente accordo, la Compagnia estenderà il patto di consultazione alla CDC - Caisse des Dépôts et Consignations. La SGR sarà in ogni caso l'unico soggetto destinato a stipulare, a proprio nome e per conto delle Parti mandanti, eventuali patti parasociali con altri soci di SPIMI, nei limiti consentiti dalla soglia dell'OPA obbligatoria.
7. A conferma del principio di pariteticità attuale e prospettica tra Compagnia di San Paolo da un lato, e le Fondazioni PD e BO dall'altro, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il progetto di fusione tra SPIMI e Cardine preveda che:
7.1.L'assemblea di SPIMI aumenti il numero dei consiglieri di amministrazione per assicurare la presenza di esponenti indicati dalla Fondazione PD e dalla Fondazione BO.
7.2.L'articolazione territoriale di SPIMI post fusione comporti, tra l'altro: a) l'istituzione di una sede secondaria a Bologna; b) lo svolgimento in Bologna, attraverso società specializzate, delle attività del Gruppo SPIMI post fusione aventi ad oggetto il credito al consumo c) la collocazione, in Bologna, della sede della società deputata ad assumere partecipazioni nelle piccole e medie imprese.
Le Parti si impegnano inoltre a far sì che in occasione della ricostituzione di Cardine Banca, l'attuale Consiglio di Cardine, integrato da esponenti di SPIMI, sia in linea di massima confermato nella sua composizione fino al 31 dicembre 2002 e che i rinnovi futuri degli organi sociali delle banche controllate, nell'ottica della creazione di valore per gli azionisti, siano ispirati a principi diretti alla salvaguardia della continuità nella gestione e nella relazione con il territorio di insediamento.
8. L'efficacia dei presenti patti si intende subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie in relazione alla natura degli atti da porre in essere.
08 Novembre 2001
[SI.6.01.1]
Si rende noto che in data 24 aprile 2001 sono stati stipulati dalla Compagnia di San Paolo ("la Compagnia") con i soggetti sottoindicati accordi di consultazione e per coordinare il voto in occasione dell'Assemblea della SANPAOLO IMI S.p.A. ("la Banca") che sarà chiamata il 27 aprile 2001 in prima convocazione (e occorrendo in seconda convocazione il 28 aprile 2001 per la parte straordinaria e il 30 aprile 2001 in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria) ad approvare il bilancio al 31.12.2000 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ("l'Assemblea di aprile 2001").
Soggetti aderenti e n. azioni
- la Compagnia con n. 226.525.988 azioni pari al 16,129% (1)del capitale della Banca, con voto limitato ai fini della sola Assemblea di aprile 2001 per le azioni che superano il 5% del capitale, le quali non potranno votare sull'approvazione del bilancio e sulla nomina degli Amministratori, mentre sugli altri argomenti all'o.d.g. e nelle assemblee successive la Compagnia voterà con tutte le sue azioni senza alcuna limitazione;
- IFI/IFILcon n. 69.952.000 azioni, pari al 4,981% (1)del capitale della Banca;
- Società Reale Mutua di Assicurazionicon n. 25.896.500 azioni, pari al 1,844% (1) (2)del capitale della Banca;
- Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.con n. 2.184.000 azioni, pari al 0,155% (1) (2)del capitale della Banca .
Contenuto degli accordi
Consiglio di Amministrazione
La Compagnia e ciascun firmatario ("le Parti") voteranno, all'Assemblea di aprile 2001, a favore della elezione di un Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2001-2003, che sarà proposto dalla Compagnia, formato da 13 membri e composto dai signori:
| Rainer Masera | (Presidente) |
| Enrico Salza | (Amministratore) |
| Alfonso Iozzo | ( " ) |
| Luigi Maranzana | ( " ) |
| Alberto Carmi | ( " ) |
| Giuseppe Fontana | ( " ) |
| Gabriele Galateri | ( " ) |
| Mario Manuli | ( " ) |
| Virgilio Marrone | ( " ) |
| Abel Matutes | ( " ) |
| Iti Mihalich | ( " ) |
| Emilio Ottolenghi | ( " ) |
| Remi Vermeiren | ( " ) |
Le Parti, ritenendo che sia nell'interesse della Banca la nomina di Enrico Salza a Vice-Presidente della Banca nonché la nomina di Alfonso Iozzo e di Luigi Maranzana nella carica di Amministratori Delegati, porteranno tale loro opinione a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine nelle cariche sociali.
Consultazione
Le Parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca.
Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti a esse relativi
Ciascuna Parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata dell'accordo, salvo il previo consenso scritto dell'altra Parte, la propria partecipazione al capitale della Banca e pertanto le Parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
1. non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle come sopra indicate, neppure a termine;
2. non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e, in particolare, non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
3. non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
Non rientrano in tale divieto:
- gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
- i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art. 2359 c.c., a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo.
La Compagnia ha comunque la facoltà, in espressa deroga a quanto sopra indicato, di diminuire la misura della propria partecipazione al capitale della Banca.
Durata. Scioglimento anticipato
Gli accordi scadranno automaticamente e diverranno inefficaci il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2003.
Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato degli accordi:
- la cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, con il conseguente venire meno dell'intero Consiglio ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore a quella posseduta dalla Compagnia.
Altri accordi di consultazione
La Compagnia si riserva la facoltà di stipulare analoghi accordi di consultazione con altri azionisti della Banca. In tal caso la Compagnia ne darà notizia ai soggetti aderenti che potranno recedere dai rispettivi accordi nei quindici giorni successivi, senza onere alcuno.
Tutti gli accordi di consultazione di cui al presente annuncio sono considerati, ai fini di ogni applicabile disposizione di legge o di regolamento, alla stregua di un unico accordo plurilaterale.
* * *
Con la sottoscrizione dei suddetti accordi di consultazione vengono a decadere gli obblighi unilateralmente assunti dalla Compagnia nell'ambito dei cessati impegni di stabilità e denominati "Protocollo di investimento istituzionale".
(1) La percentuale è riferita all'ammontare del capitale sociale della SANPAOLO IMI S.p.A. al 30/6/2001.
(2) Percentuale di partecipazione alla data del 30/11/2001 a seguito di cessione di n. 2.184.000 azioni SANPAOLO IMI S.p.A. dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni alla controllata Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., che ha dichiarato la propria incondizionata adesione agli accordi.
10 Dicembre 2001
[SI.5.01.3]
Premesse
la Compagnia di San Paolo("la Compagnia"), le società per azioni IFI/IFIL ("IFI/IFIL") e la Società Reale Mutua di Assicurazioni hanno stipulato in data 24 aprile 2001 un patto di consultazione ("il Patto di Consultazione") relativo alla SANPAOLO IMI S.p.A. ("la Banca"), pubblicato ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, depositato presso il Registro delle Imprese di Torino in data 27 aprile 2001. In data 30 novembre 2001 la Società Reale Mutua di Assicurazioni ha ceduto n. 2.184.000 azioni SANPAOLO IMI alla propria controllata Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., la quale ha dichiarato la propria incondizionata adesione ai citati patti;
CDC IXIS Italia HoldingSA("CDC IXIS Italia") e la Compagnia ("le parti") partecipano al capitale della Banca come segue:
la Compagnia con n. 226.525.988 azioni pari al 16,13% del capitale della Banca;
CDC IXIS Italia con n. 28.088.822 azioni, pari al 2,00% del capitale della Banca;
inoltre IFI/IFIL partecipa al capitale della Banca con n. 69.952.000 azioni, in misura pari al 4,98% del capitale;
la Società Reale Mutua di Assicurazioni partecipa al capitale della Banca con n. 25.896.500 azioni, pari all'1,84% del capitale di quest'ultima;
la Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. partecipa al capitale della Banca con n. 2.184.000 azioni, pari allo 0,16% del capitale di quest'ultima;
CDC IXIS Italia ha espresso il desiderio di prendere parte al Patto di Consultazione secondo le condizioni e nei termini contenuti in questo documento, e la
Compagnia ha manifestato il proprio gradimento a tale proposta.
Intese
1. Consultazione.
1.1 Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca.
2. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
2.1 Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto dell'altra, la propria partecipazione al capitale della Banca e pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
2.2 Non rientrano nel divieto di cui al punto 2.1:
(i) gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
(ii) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art.2359 c.c., quanto alla Compagnia, e inteso come l'insieme delle società facenti parte del gruppo in conformità all'art. L233-3 del Codice di Commercio francese, quanto alla CDC IXIS Italia, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo;
(iii) le conseguenze partecipative al capitale della Banca derivanti dall'operazione di fusione per incorporazione della Cardine Banca S.p.A. così come illustrata nel documento informativo depositato presso la Consob in data 19 febbraio 2002.
2.3 Fermo quanto previsto dal punto 3.2, la Compagnia ha la facoltà, in espressa deroga all'obbligo di cui al punto 2.1, di diminuire la misura della propria partecipazione al capitale della Banca.
3. Durata. Scioglimento anticipato.
3.1 Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea della Banca
che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2003.
3.2 Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell'accordo:
la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell'intero consiglio ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore a quella posseduta dalla Compagnia;
il venire meno, per qualsiasi ragione, dell'obbligo di non modificare la partecipazione che, similmente a quanto qui previsto dal punto 2.1, ha per oggetto le azioni possedute dalla Banca nella CDC IXIS SA.
4. Altri accordi di consultazione.
4.1 Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i Patti di Consultazione ricordati nelle Premesse sono considerati, ai fini di ogni applicabile disposizione di legge o di regolamento, alla stregua di un unico accordo plurilaterale.
4.2 La Compagnia si riserva la facoltà di stipulare analoghi Patti di Consultazione con altri azionisti della Banca, con esclusione peraltro di ogni Istituzione Finanziaria Francese diversa da CDC IXIS Italia e non facente parte del Gruppo CDC, per tale intendendosi qualsiasi società la cui attività principale sia quella bancaria, ovvero sia attiva nel campo dei prodotti finanziari e/o assicurativi, la cui sede legale o la cui attività principale sia situata in Francia.
Il patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino.
1 marzo 2002
[SI.7.02.1]
SANPAOLO IMI S.P.A.
Si rende noto che in data 24 aprile 2001 sono stati stipulati dalla Compagnia di San Paolo ("la Compagnia") con i soggetti sottoindicati accordi di consultazione e per coordinare il voto in occasione dell'Assemblea della SANPAOLO IMI S.p.A. ("la Banca") che sarà chiamata il 27 aprile 2001 in prima convocazione (e occorrendo in seconda convocazione il 28 aprile 2001 per la parte straordinaria e il 30 aprile 2001 in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria) ad approvare il bilancio al 31.12.2000 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ("l'Assemblea di aprile 2001").
Soggetti aderenti e n. azioni
- la Compagnia con n. 226.525.988 azioni pari al (1)del capitale della Banca, con voto limitato ai fini della sola Assemblea di aprile 2001 per le azioni che superano il 5% del capitale, le quali non potranno votare sull'approvazione del bilancio e sulla nomina degli Amministratori, mentre sugli altri argomenti all'o.d.g. e nelle assemblee successive la Compagnia voterà con tutte le sue azioni senza alcuna limitazione;
- IFI/IFIL
con n. 69.952.000 azioni, pari al (2)del capitale della Banca;- Società Reale Mutua di Assicurazioni
con n. 25.896.500 azioni (3), pari al (4)del capitale della Banca;- Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
con n. 2.184.000 azioni (3), pari al (5)del capitale della Banca .
Contenuto degli accordi
Consiglio di Amministrazione
La Compagnia e ciascun firmatario ("le Parti") voteranno, all'Assemblea di aprile 2001, a favore della elezione di un Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2001-2003, che sarà proposto dalla Compagnia, formato da 13 membri e composto dai signori:
| Rainer Masera | (Presidente) |
| Enrico Salza | (Amministratore) |
| Alfonso Iozzo | ( " ) |
| Luigi Maranzana | ( " ) |
| Alberto Carmi | ( " ) |
| Giuseppe Fontana | ( " ) |
Gabriele Galateri |
( " ) |
| Mario Manuli | ( " ) |
| Virgilio Marrone | ( " ) |
| Abel Matutes | ( " ) |
| Iti Mihalich | ( " ) |
| Emilio Ottolenghi | ( " ) |
| Remi Vermeiren | ( " ) |
Le Parti, ritenendo che sia nell'interesse della Banca la nomina di Enrico Salza a Vice-Presidente della Banca nonché la nomina di Alfonso Iozzo e di Luigi Maranzana nella carica di Amministratori Delegati, porteranno tale loro opinione a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine nelle cariche sociali.
Consultazione
Le Parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca.
Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti a esse relativi
Ciascuna Parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata dell'accordo, salvo il previo consenso scritto dell'altra Parte, la propria partecipazione al capitale della Banca e pertanto le Parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
1. non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle come sopra indicate, neppure a termine;
2. non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e, in particolare, non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
3. non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
Non rientrano in tale divieto:
- gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
- i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art. 2359 c.c., a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo.
La Compagnia ha comunque la facoltà, in espressa deroga a quanto sopra indicato, di diminuire la misura della propria partecipazione al capitale della Banca.
Durata. Scioglimento anticipato
Gli accordi scadranno automaticamente e diverranno inefficaci il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2003.
Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato degli accordi:
- la cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, con il conseguente venire meno dell'intero Consiglio ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore a quella posseduta dalla Compagnia.
Altri accordi di consultazione
La Compagnia si riserva la facoltà di stipulare analoghi accordi di consultazione con altri azionisti della Banca. In tal caso la Compagnia ne darà notizia ai soggetti aderenti che potranno recedere dai rispettivi accordi nei quindici giorni successivi, senza onere alcuno.
Tutti gli accordi di consultazione di cui al presente annuncio sono considerati, ai fini di ogni applicabile disposizione di legge o di regolamento, alla stregua di un unico accordo plurilaterale.
* * *
Con la sottoscrizione dei suddetti accordi di consultazione vengono a decadere gli obblighi unilateralmente assunti dalla Compagnia nell'ambito dei cessati impegni di stabilità e denominati "Protocollo di investimento istituzionale".
_________________________
(1) Per effetto della fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e della conversione di azioni ordinarie in azioni privilegiate deliberata dall'assemblea degli azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A. in data 5 marzo 2002, a decorrere dal 1 giugno 2002, data di efficacia della fusione, le n. 226.525.988 azioni indicate in capo alla Compagnia di San Paolo risultano suddivise in n. 108.662.399 azioni ordinarie e in n. 117.863.589 azioni privilegiate e rappresentano il 7,50% del capitale ordinario della Banca e il 12,33% del capitale totale della stessa.
(2) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, il 4,83% del capitale ordinario della Banca e il 3,81% del capitale totale della stessa.
(3) Nr. di azioni variato dal 30/11/2001, a seguito di cessione di n. 2.184.000 azioni SANPAOLO IMI S.p.A. dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni alla controllata Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., che ha dichiarato la propria incondizionata adesione agli accordi.
(4) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, l' 1,79% del capitale ordinario della Banca e l' 1,41% del capitale totale della stessa.
(5) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, lo 0,15% del capitale ordinario della Banca e lo 0,12% del capitale totale della stessa.
5 giugno 2002
[SI.5.02.1]
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Premesse
- a Compagnia di San Paolo("la Compagnia"), le società per azioni IFI/IFIL ("IFI/IFIL") e la Società Reale Mutua di Assicurazioni hanno stipulato in data 24 aprile 2001 un patto di consultazione ("il Patto di Consultazione") relativo alla SANPAOLO IMI S.p.A.("la Banca"), pubblicato ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, depositato presso il Registro delle Imprese di Torino in data 27 aprile 2001. In data 30 novembre 2001 la Società Reale Mutua di Assicurazioni ha ceduto n. 2.184.000 azioni SANPAOLO IMI alla propria controllata Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., la quale ha dichiarato la propria incondizionata adesione ai citati patti;
- CDC IXIS Italia Holding SA("CDC IXIS Italia") e la Compagnia ("le parti") partecipano al capitale della Banca come segue:
la Compagnia con n. 226.525.988 azioni pari al (1)del capitale della Banca; CDC IXIS Italia con n. 28.088.822 azioni, pari al (2)del capitale della Banca;- inoltre IFI/IFIL partecipa al capitale della Banca con n. 69.952.000 azioni, in misura pari al (3)del capitale;
la Società Reale Mutua di Assicurazioni partecipa al capitale della Banca con n. 25.896.500 azioni, pari al (4)del capitale di quest'ultima;
- la Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. partecipa al capitale della Banca con n. 2.184.000 azioni, pari al (5)del capitale di quest'ultima;
- CDC IXIS Italia ha espresso il desiderio di prendere parte al Patto di Consultazione secondo le condizioni e nei termini contenuti in questo documento, e la Compagnia ha manifestato il proprio gradimento a tale proposta.
Intese
1. Consultazione.
1.1Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca.
2. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
2.1Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto dell'altra, la propria partecipazione al capitale della Banca e pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
(i) non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
(ii) non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
(iii) non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
2.2Non rientrano nel divieto di cui al punto 2.1:
(i) gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
(ii) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art.2359 c.c., quanto alla Compagnia, e inteso come l'insieme delle società facenti parte del gruppo in conformità all'art. L233-3 del Codice di Commercio francese, quanto alla CDC IXIS Italia, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo;
(iii) le conseguenze partecipative al capitale della Banca derivanti dall'operazione di fusione per incorporazione della Cardine Banca S.p.A. così come illustrata nel documento informativo depositato presso la Consob in data 19 febbraio 2002.
2.3Fermo quanto previsto dal punto 3.2, la Compagnia ha la facoltà, in espressa deroga all'obbligo di cui al punto 2.1, di diminuire la misura della propria partecipazione al capitale della Banca.
3. Durata. Scioglimento anticipato.
3.1Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2003.
3.2Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell'accordo:
- la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell'intero consiglio ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore a quella posseduta dalla Compagnia;
- il venire meno, per qualsiasi ragione, dell'obbligo di non modificare la partecipazione che, similmente a quanto qui previsto dal punto 2.1, ha per oggetto le azioni possedute dalla Banca nella CDC IXIS SA.
4. Altri accordi di consultazione.
4.1Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i Patti di Consultazione ricordati nelle Premesse sono considerati, ai fini di ogni applicabile disposizione di legge o di regolamento, alla stregua di un unico accordo plurilaterale.
4.2La Compagnia si riserva la facoltà di stipulare analoghi Patti di Consultazione con altri azionisti della Banca, con esclusione peraltro di ogni Istituzione Finanziaria Francese diversa da CDC IXIS Italia e non facente parte del Gruppo CDC, per tale intendendosi qualsiasi società la cui attività principale sia quella bancaria, ovvero sia attiva nel campo dei prodotti finanziari e/o assicurativi, la cui sede legale o la cui attività principale sia situata in Francia.
Il patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino.
5 giugno 2002
[SI.7.02.2]
________________________(1) Per effetto della fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e della conversione di azioni ordinarie in azioni privilegiate deliberata dall'assemblea degli azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A. in data 5 marzo 2002, a decorrere dal 1 giugno 2002, data di efficacia della fusione, le n. 226.525.988 azioni indicate in capo alla Compagnia di San Paolo risultano suddivise in n. 108.662.399 azioni ordinarie e in n. 117.863.589 azioni privilegiate e rappresentano il 7,50% del capitale ordinario della Banca e il 12,33% del capitale totale della stessa.
(2) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, l'1,94% del capitale ordinario della Banca e l'1,53% del capitale totale della stessa.
(3) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, il 4,83% del capitale ordinario della Banca e il 3,81% del capitale totale della stessa.
(4) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, l' 1,79% del capitale ordinario della Banca e l' 1,41% del capitale totale della stessa.
(5) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, lo 0,15% del capitale ordinario della Banca e lo 0,12% del capitale totale della stessa.
SANPAOLO IMI S.P.A.
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art.121, 1 comma, D. Lgs. n.58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art.121, 3 comma, D. Lgs. n.58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D. Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible" che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
* * *
Si comunica altresì che alla data del 4 luglio 2002:
- la quota detenuta da Sanpaolo Imi S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie numero 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Sanpaolo Imi S.p.A. è pari al 4,828% (azioni ordinarie numero 69.952.000) e pari al 3,808% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,845% (azioni ordinarie numero 150.951.694) e pari al 33,929% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate numero 182.035.020).
14 luglio 2002
[FB.2. 02.1 ]
SANPAOLO IMI S.P.A.
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art.121, 1 comma, D. Lgs. n.58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art.121, 3 comma, D. Lgs. n.58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D. Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible" che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
L'accordo sarà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino.
* * *
Si rende noto che, essendo stato stipulato in data 23 aprile 2003 l'atto di conferimento ad IFIL S.p.A. delle partecipazioni detenute da IFI S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e in FIAT S.p.A., IFIL S.p.A. si sostituisce ad IFI S.p.A. negli impegni dalla stessa sottoscritti con l'accordo in oggetto.
Si comunica altresì che alla data del 23 aprile 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie n. 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite la propria controllata IFIL INVESTISSEMENTS S.A., nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% (azioni ordinarie n. 70.371.000) e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,586% (azioni ordinarie n. 149.831.658) e pari al 33,720% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate n. 180.914.158).
29 aprile 2003
[FB.2. 03.1 ]
SANPAOLO IMI S.P.A.
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art.121, 1 comma, D. Lgs. n.58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art.121, 3 comma, D. Lgs. n.58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D. Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible" che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
L'accordo sarà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino.
* * *
Si rende noto che, essendo stato stipulato in data 23 aprile 2003 l'atto di conferimento ad IFIL S.p.A. delle partecipazioni detenute da IFI S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e in FIAT S.p.A., IFIL S.p.A. si sostituisce ad IFI S.p.A. negli impegni dalla stessa sottoscritti con l'accordo in oggetto.
Si comunica altresì che alla data del 23 aprile 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie n. 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite la propria controllata IFIL INVESTISSEMENTS S.A., nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% (azioni ordinarie n. 70.371.000) e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,586% (azioni ordinarie n. 149.831.658) e pari al 33,720% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate n. 180.914.158).
Torino, 23 aprile 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto si rende noto che in data 9 maggio 2003 è stato perfezionato il contratto per il trasferimento ad IFIL S.p.A., con effetto dal 14 maggio 2003, della partecipazione in SANPAOLO IMI S.p.A. detenuta dalla controllata al 100% IFIL INVESTISSEMENTS S.A.
Pertanto, alla data del 14 maggio 2003, IFIL S.p.A. detiene direttamente n. 70.371.000 azioni ordinarie SANPAOLO IMI S.p.A. pari al 4,857% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
17 maggio 2003
[FB.2. 03.2 ]
SANPAOLO IMI S.P.A.
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art.121, 1 comma, D. Lgs. n.58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art.121, 3 comma, D. Lgs. n.58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D. Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible" che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
L'accordo sarà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino.
* * *
Si rende noto che, essendo stato stipulato in data 23 aprile 2003 l'atto di conferimento ad IFIL S.p.A. delle partecipazioni detenute da IFI S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e in FIAT S.p.A., IFIL S.p.A. si sostituisce ad IFI S.p.A. negli impegni dalla stessa sottoscritti con l'accordo in oggetto.
Si comunica altresì che alla data del 23 aprile 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie n. 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite la propria controllata IFIL INVESTISSEMENTS S.A., nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% (azioni ordinarie n. 70.371.000) e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,586% (azioni ordinarie n. 149.831.658) e pari al 33,720% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate n. 180.914.158).
Torino, 23 aprile 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto si rende noto che in data 9 maggio 2003 è stato perfezionato il contratto per il trasferimento ad IFIL S.p.A., con effetto dal 14 maggio 2003, della partecipazione in SANPAOLO IMI S.p.A. detenuta dalla controllata al 100% IFIL INVESTISSEMENTS S.A.
Pertanto, alla data del 14 maggio 2003, IFIL S.p.A. detiene direttamente n. 70.371.000 azioni ordinarie SANPAOLO IMI S.p.A. pari al 4,857% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 14 maggio 2003
* * *
Premesso che il Gruppo SANPAOLO IMI partecipa al consorzio di garanzia dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FIAT S.p.A. in data 26 giugno 2003 e dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IFIL S.p.A. in data 27 giugno 2003, e che ne potrebbe conseguire un incremento dell'incrocio azionario triangolare tra Gruppo SANPAOLO IMI, IFIL e FIAT, e una partecipazione reciproca tra Gruppo SANPAOLO IMI e IFIL superiore alle percentuali previste all'art. 121 T.U.F.:
si rende noto che SANPAOLO IMI S.p.A. e IFIL S.p.A. (le " Parti") hanno perfezionato in data 26 giugno 2003 un accordo (l'" Accordo") avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'accordo stipulato in data 5 luglio 2002 tra SANPAOLO IMI S.p.A. e IFI S.p.A. (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 14 luglio 2002) e cui ha successivamente aderito IFIL S.p.A. con atto di adesione del 23 aprile 2003 (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 29 aprile 2003), le Parti hanno convenuto che:
- le pattuizioni contenute nel suddetto accordo del 5 luglio 2002 devono intendersi estese anche alle azioni FIAT S.p.A. ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di FIAT S.p.A. deliberato in data 26 giugno 2003;
- gli stessi impegni assunti da IFIL S.p.A. nei confronti di SANPAOLO IMI S.p.A. con riguardo all'incrocio azionario triangolare tra IFIL, FIAT e SANPAOLO IMI devono intendersi assunti anche con riferimento alla partecipazione incrociata tra IFIL S.p.A. e SANPAOLO IMI S.p.A. e quindi alle azioni IFIL ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di IFIL S.p.A. deliberato in data 27 giugno 2003.
L'Accordo dovrà essere adempiuto nel più breve tempo dal verificarsi dell'incrocio azionario tra IFIL e SANPAOLO IMI, fermo restando peraltro che IFIL avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni dal suddetto incrocio, proroga che SANPAOLO IMI non potrà rifiutare.
Si comunica altresì che alla data del 26 giugno 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,297% e pari al 2,016% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,183% e pari allo 0,183% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 34,647% e pari al 33,770% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
1 luglio 2003
[FB.2. 03.3 ]
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Si rende noto che in data 24 aprile 2001 sono stati stipulati dalla Compagnia di San Paolo ("la Compagnia") con i soggetti sottoindicati accordi di consultazione e per coordinare il voto in occasione dell'Assemblea della SANPAOLO IMI S.p.A. ("la Banca") che sarà chiamata il 27 aprile 2001 in prima convocazione (e occorrendo in seconda convocazione il 28 aprile 2001 per la parte straordinaria e il 30 aprile 2001 in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria) ad approvare il bilancio al 31.12.2000 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ("l'Assemblea di aprile 2001").
Soggetti aderenti e n. azioni
- la Compagnia con n. 226.525.988 azioni pari al (1)del capitale della Banca, con voto limitato ai fini della sola Assemblea di aprile 2001 per le azioni che superano il 5% del capitale, le quali non potranno votare sull'approvazione del bilancio e sulla nomina degli Amministratori, mentre sugli altri argomenti all'o.d.g. e nelle assemblee successive la Compagnia voterà con tutte le sue azioni senza alcuna limitazione;
- IFIL (2)
con n. 69.952.000 azioni, pari al (3)del capitale della Banca;- Società Reale Mutua di Assicurazioni
con n. 25.896.500 azioni (4), pari al (5)del capitale della Banca;- Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
con n. 2.184.000 azioni (4), pari al (6)del capitale della Banca .
Contenuto degli accordi
Consiglio di Amministrazione
La Compagnia e ciascun firmatario ("le Parti") voteranno, all'Assemblea di aprile 2001, a favore della elezione di un Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2001-2003, che sarà proposto dalla Compagnia, formato da 13 membri e composto dai signori:
| Rainer Masera | (Presidente) |
| Enrico Salza | (Amministratore) |
| Alfonso Iozzo | ( " ) |
| Luigi Maranzana | ( " ) |
| Alberto Carmi | ( " ) |
| Giuseppe Fontana | ( " ) |
| Gabriele Galateri | ( " ) |
| Mario Manuli | ( " ) |
| Virgilio Marrone | ( " ) |
| Abel Matutes | ( " ) |
| Iti Mihalich | ( " ) |
| Emilio Ottolenghi | ( " ) |
| Remi Vermeiren | ( " ) |
Le Parti, ritenendo che sia nell'interesse della Banca la nomina di Enrico Salza a Vice-Presidente della Banca nonché la nomina di Alfonso Iozzo e di Luigi Maranzana nella carica di Amministratori Delegati, porteranno tale loro opinione a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine nelle cariche sociali.
Consultazione
Le Parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca.
Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti a esse relativi
Ciascuna Parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata dell'accordo, salvo il previo consenso scritto dell'altra Parte, la propria partecipazione al capitale della Banca e pertanto le Parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
1. non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle come sopra indicate, neppure a termine;
2. non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e, in particolare, non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
3. non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
Non rientrano in tale divieto:
- gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
- i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art. 2359 c.c., a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo.
La Compagnia ha comunque la facoltà, in espressa deroga a quanto sopra indicato, di diminuire la misura della propria partecipazione al capitale della Banca.
Durata. Scioglimento anticipato
Gli accordi scadranno automaticamente e diverranno inefficaci il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2003.
Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato degli accordi:
- la cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, con il conseguente venire meno dell'intero Consiglio ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore a quella posseduta dalla Compagnia.
Altri accordi di consultazione
La Compagnia si riserva la facoltà di stipulare analoghi accordi di consultazione con altri azionisti della Banca. In tal caso la Compagnia ne darà notizia ai soggetti aderenti che potranno recedere dai rispettivi accordi nei quindici giorni successivi, senza onere alcuno.
Tutti gli accordi di consultazione di cui al presente annuncio sono considerati, ai fini di ogni applicabile disposizione di legge o di regolamento, alla stregua di un unico accordo plurilaterale.
* * *
Con la sottoscrizione dei suddetti accordi di consultazione vengono a decadere gli obblighi unilateralmente assunti dalla Compagnia nell'ambito dei cessati impegni di stabilità e denominati "Protocollo di investimento istituzionale".
_____________
note:
(1) Per effetto della fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e della conversione di azioni ordinarie in azioni privilegiate deliberata dall'assemblea degli azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A. in data 5 marzo 2002, a decorrere dal 1 giugno 2002, data di efficacia della fusione, le n. 226.525.988 azioni indicate in capo alla Compagnia di San Paolo risultano suddivise in n. 108.662.399 azioni ordinarie e in n. 117.863.589 azioni privilegiate e rappresentano il 7,50% del capitale ordinario della Banca e il 12,33% del capitale totale della stessa.
(2) In data 23/4/2003 IFI S.p.A., che aveva sottoscritto l'accordo congiuntamente alla controllata IFIL, ha trasferito a quest'ultima le azioni SANPAOLO IMI detenute, in esecuzione dell'aumento di capitale riservato a IFI, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti di IFIL del 23/4/2003.
(3) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, il 4,83% del capitale ordinario della Banca e il 3,81% del capitale totale della stessa.
(4) Nr. di azioni variato dal 30/11/2001, a seguito di cessione di n. 2.184.000 azioni SANPAOLO IMI S.p.A. dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni alla controllata Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., che ha dichiarato la propria incondizionata adesione agli accordi.
(5) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, l' 1,79% del capitale ordinario della Banca e l' 1,41% del capitale totale della stessa.
(6) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.1, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, lo 0,15% del capitale ordinario della Banca e lo 0,12% del capitale totale della stessa.
26 aprile 2003
[SI.5. 03.1 ]
PATTO SCIOLTO IN DATA 13 APRILE 2004 CON PUBBLICAZIONE IN DATA 15 APRILE 2004
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Premesse
- la Compagnia di San Paolo("la Compagnia"), la società per azioni IFIL (1)e la Società Reale Mutua di Assicurazioni hanno stipulato in data 24 aprile 2001 un patto di consultazione ("il Patto di Consultazione") relativo alla SANPAOLO IMI S.p.A.("la Banca"), pubblicato ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, depositato presso il Registro delle Imprese di Torino in data 27 aprile 2001. In data 30 novembre 2001 la Società Reale Mutua di Assicurazioni ha ceduto n. 2.184.000 azioni SANPAOLO IMI alla propria controllata Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., la quale ha dichiarato la propria incondizionata adesione ai citati patti;
- CDC IXIS Italia Holding SA("CDC IXIS Italia") e la Compagnia ("le parti") partecipano al capitale della Banca come segue:
- la Compagnia con n. 226.525.988 azioni pari al (2)del capitale della Banca;
- CDC IXIS Italia con n. 28.088.822 azioni, pari al (3)del capitale della Banca;
- inoltre IFIL (1)partecipa al capitale della Banca con n. 69.952.000 azioni, in misura pari al (4)del capitale;
- la Società Reale Mutua di Assicurazioni partecipa al capitale della Banca con n. 25.896.500 azioni, pari al (5)del capitale di quest'ultima;
- la Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. partecipa al capitale della Banca con n. 2.184.000 azioni, pari al (6)del capitale di quest'ultima;
- CDC IXIS Italia ha espresso il desiderio di prendere parte al Patto di Consultazione secondo le condizioni e nei termini contenuti in questo documento, e la Compagnia ha manifestato il proprio gradimento a tale proposta.
Intese
1. Consultazione.
1.1Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca.
2. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
2.1Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto dell'altra, la propria partecipazione al capitale della Banca e pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
(i) non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
(ii) non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
(iii) non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
2.2Non rientrano nel divieto di cui al punto 2.1:
(i) gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
(ii) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art.2359 c.c., quanto alla Compagnia, e inteso come l'insieme delle società facenti parte del gruppo in conformità all'art. L233-3 del Codice di Commercio francese, quanto alla CDC IXIS Italia, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo;
(iii) le conseguenze partecipative al capitale della Banca derivanti dall'operazione di fusione per incorporazione della Cardine Banca S.p.A. così come illustrata nel documento informativo depositato presso la Consob in data 19 febbraio 2002.
2.3Fermo quanto previsto dal punto 3.2, la Compagnia ha la facoltà, in espressa deroga all'obbligo di cui al punto 2.1, di diminuire la misura della propria partecipazione al capitale della Banca.
3. Durata. Scioglimento anticipato.
3.1Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2003.
3.2Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell'accordo:
- la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell'intero consiglio ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore a quella posseduta dalla Compagnia;
- il venire meno, per qualsiasi ragione, dell'obbligo di non modificare la partecipazione che, similmente a quanto qui previsto dal punto 2.1, ha per oggetto le azioni possedute dalla Banca nella CDC IXIS SA.
4. Altri accordi di consultazione.
4.1Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i Patti di Consultazione ricordati nelle Premesse sono considerati, ai fini di ogni applicabile disposizione di legge o di regolamento, alla stregua di un unico accordo plurilaterale.
4.2La Compagnia si riserva la facoltà di stipulare analoghi Patti di Consultazione con altri azionisti della Banca, con esclusione peraltro di ogni Istituzione Finanziaria Francese diversa da CDC IXIS Italia e non facente parte del Gruppo CDC, per tale intendendosi qualsiasi società la cui attività principale sia quella bancaria, ovvero sia attiva nel campo dei prodotti finanziari e/o assicurativi, la cui sede legale o la cui attività principale sia situata in Francia.
Il patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino.
__________________
note:
(1) In data 23/4/2003 IFI S.p.A., che aveva sottoscritto l'accordo congiuntamente alla controllata IFIL, ha trasferito a quest'ultima le azioni SANPAOLO IMI detenute, in esecuzione dell'aumento di capitale riservato a IFI, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti di IFIL del 23/4/2003.
(2) Per effetto della fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e della conversione di azioni ordinarie in azioni privilegiate deliberata dall'assemblea degli azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A. in data 5 marzo 2002, a decorrere dal 1 giugno 2002, data di efficacia della fusione, le n. 226.525.988 azioni indicate in capo alla Compagnia di San Paolo risultano suddivise in n. 108.662.399 azioni ordinarie e in n. 117.863.589 azioni privilegiate e rappresentano il 7,50% del capitale ordinario della Banca e il 12,33% del capitale totale della stessa.
(3) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.2, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, l'1,94% del capitale ordinario della Banca e l'1,53% del capitale totale della stessa.
(4) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.2, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, il 4,83% del capitale ordinario della Banca e il 3,81% del capitale totale della stessa.
(5) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.2, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, l'1,79% del capitale ordinario della Banca e l' 1,41% del capitale totale della stessa.
(6) Per effetto delle operazioni descritte nella nota sub.2, le azioni indicate (tutte ordinarie) rappresentano, dal 1 giugno 2002, lo 0,15% del capitale ordinario della Banca e lo 0,12% del capitale totale della stessa.
26 aprile 2003
[SI.7. 03.1 ]
PATTO SCIOLTO IN DATA 13 APRILE 2004 CON PUBBLICAZIONE IN DATA 15 APRILE 2004
SANPAOLO IMI S.P.A.
ESTRATTO DELLA LETTERA D'INTENTI TRA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
Premesso che:
- La Compagnia di San Paolo (la "Compagnia") è titolare del (1)del capitale di SANPAOLO IMI S.p.A. (di seguito "SPIMI"), capogruppo dell'omonimo Gruppo SPIMI.
- La Fondazione Padova e Rovigo (la "Fondazione PD") e la Fondazione Bologna (la "Fondazione BO") sono rispettivamente titolari del 40,2% e del 28,6% del capitale di Cardine Banca S.p.A. ("Cardine"), capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario ("Gruppo Cardine") (2).
- Le Parti, come sopra individuate, con l'ausilio di SPIMI e Cardine (entrambe di seguito le "Banche"), hanno concordato sull'opportunità di una aggregazione strategica, al fine di massimizzare il valore dei rispettivi patrimoni mediante un'operazione di fusione tra le Banche.
- In questa prospettiva le Parti hanno anche concordato sulla necessità di convenire fin da ora le regole di governo del nuovo assetto, attraverso previsioni dirette:
- ad assicurare un peso paritetico anche in prospettiva a detti azionisti di riferimento, cioè la Fondazione PD e la Fondazione BO per il Gruppo Cardine, da un lato, e la Compagnia di San Paolo per il Gruppo SPIMI, dall'altro;
- a preservare stabilità nella conduzione del nuovo Gruppo;
- a valorizzare opportunamente altre importanti componenti azionarie che abbiano a condividere il medesimo disegno.
Contenuto degli accordi
1. Le Parti hanno concordato in linea di massima - salvo migliori indicazioni a seguito di approfondimenti tecnico-giuridici - di procedere all'integrazione societaria mediante la fusione di Cardine in SPIMI e alla contestuale ricostituzione di Cardine (mediante spin-off), quale autonoma struttura operativa con sede legale in Padova. Quest'ultima svolgerà funzioni di sub-holdingdi Gruppo, assicurando la continuità gestionale e la conservazione dell'attuale patrimonio umano e manageriale e ricostituirà, nella relazione con le banche da essa controllate e con il territorio, pur all'interno del nuovo Gruppo e nella relazione con la sua Capogruppo, l'assetto partecipativo attuale del Gruppo Cardine.
2. L'integrazione operativa tra i due Gruppi rispetterà gli obbiettivi e le linee che saranno contenute nel Piano Industriale la cui elaborazione sarà congiuntamente affidata dalle Banche a un gruppo di lavoro assistito da un advisorcomune.
3. Il processo di aggregazione si svilupperà attraverso il seguente procedimento:
3.1. Costituzione di una Società di Gestione del Risparmio (la "SGR"), o rilievo dell'intero capitale di una SGR già costituita, da parte della Compagnia e delle Fondazioni PD e BO, unitamente a un soggetto scelto congiuntamente fra qualificati advisorindipendenti per la gestione di patrimoni (" partnertecnico"). La quota maggioritaria del capitale è previsto risulti suddivisa in parti uguali tra la stessa Compagnia, da un lato, e le Fondazioni PD e BO, in proporzione all'attuale rispettiva partecipazione in Cardine, dall'altro lato; il partnertecnico parteciperà per il capitale residuo.
3.2. Affidamento in gestione per una durata di dieci anni alla nuova struttura, da parte della Compagnia di San Paolo e delle Fondazioni PD e BO, di una quota delle rispettive partecipazioni espresse in azioni ordinarie, per un quantitativo complessivo pari al 15% del capitale ordinario di SPIMI post fusione, suddiviso in due parti uguali, di cui una pari al 7,5% del capitale di SPIMI post fusione, in capo alla Compagnia di San Paolo e l'altra, di pari entità, in capo alle due Fondazioni PD e BO, ripartita fra le due Fondazioni stesse in proporzione all'attuale rispettiva partecipazione in Cardine.
3.3. Le azioni sub. 3.2 di proprietà della Compagnia di San Paolo e delle Fondazioni PD e BO saranno trasferite alla SGR in mera intestazione, attraverso la quale la SGR agirà in nome proprio ma per conto delle fondazioni - che opereranno quali "investitori qualificati", ai sensi del Regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni - in forza di un incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento, conferito congiuntamente dalle Parti, pur restando a ogni effetto separate fra loro le partecipazioni affidate in gestione, con facoltà per ciascuna parte conferente di prelevare, secondo le proprie necessità o convenienze, le disponibilità in gestione rivenienti dai dividendi e da ogni altro attivo che le conferenti stesse eventualmente riterranno di attribuire.
In alternativa subordinata rispetto all'ipotesi di cui sopra, ove essa per qualunque ragione non fosse immediatamente praticabile, la Compagnia di San Paolo e le Fondazioni PD e BO conferiranno alla SGR, collettivamente e ciascuna nell'interesse anche delle altre, mandato irrevocabile alla gestione su base individuale delle rispettive partecipazioni e all'esercizio del diritto di voto nelle sole assemblee ordinarie relativamente alle azioni ordinarie rispettivamente possedute e affidate alla SGR medesima. In tale subordinata ipotesi il voto sarà espresso dalla SGR, come previsto dalle norme in vigore, secondo le indicazioni di volta in volta ricevute dalle Fondazioni mandanti. In tal caso le Parti si riservano di concordare opportuni meccanismi di coordinamento delle istruzioni per l'esercizio del diritto di voto alla SGR, al fine di mantenere in capo a quest'ultima, anche nel caso delle istruzioni da impartirsi di volta in volta, la determinazione delle decisioni da assumersi comunque in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel successivo punto 5.
Resta ferma in ogni caso la preclusione alle Parti della partecipazione a patti di sindacato, riguardo a SPIMI, con altri soggetti.
3.4. Fusione, nei tempi tecnici strettamente necessari, tra SPIMI e Cardine. Nel progetto di fusione si prevederà lo spin-offdi Cardine Banca e, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, si prevederà la conferma degli assetti gestionali e degli organi amministrativi di nuova Cardine e delle banche da essa controllate.
3.5. Trasformazione, in occasione della fusione, delle azioni ordinarie di SPIMI rivenienti dalla fusione, e in eccedenza rispetto al quantitativo del 15% di cui sopra, in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria, su richiesta che la Compagnia di San Paolo e le Fondazioni PD e BO si impegnano fin da ora a presentare sulla base di identici termini e condizioni ai sensi dell'art.28, 3 comma, lett. a) del d. lg. n. 153/99.
La delibera che prevederà la conversione delle azioni detenute dalle Fondazioni in azioni privilegiate prevederà altresì che dette azioni privilegiate siano a loro volta convertibili nuovamente, e senza necessità di ulteriori deliberazioni dell'assemblea della società emittente, in azioni ordinarie a richiesta del possessore decorsi 10 anni dalla loro emissione, ovvero anche prima di tale scadenza su richiesta del cessionario - purché questi non sia un soggetto controllato, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione cedente, o con questa collegato - cui nel frattempo esse azioni fossero state a qualunque titolo trasferite.
4. La SGR eserciterà il diritto di voto, in nome proprio e per conto di Compagnia di San Paolo e delle Fondazioni PD e BO, nelle sole assemblee ordinarie di SPIMI. Ciascuna delle Parti potrà quindi esercitare liberamente e a propria discrezione, nelle assemblee straordinarie di SPIMI, il diritto di voto appartenente a tutte le azioni possedute, sia quelle ordinarie sia quelle privilegiate di cui sopra.
5. La SGR eserciterà il diritto di voto nelle assemblee ordinarie secondo le decisioni assunte, a maggioranza qualificata di 6 voti favorevoli su 7, dal proprio consiglio di amministrazione, composto da 7 rappresentanti, di cui 3 espressi dalla Compagnia di San Paolo, 2 dalla Fondazione PD, 1 dalla Fondazione BO e 1 dal partnertecnico. Le Parti, in ogni caso, faranno tutto quanto sarà in loro potere per far sì che, per l'intera durata dell'affidamento in gestione alla SGR, nel Consiglio di Amministrazione di SPIMI siano sempre rappresentate sia la Fondazione PD sia la Fondazione BO.
Al fine di salvaguardare l'indipendenza e la professionalità dell'organo amministrativo della SGR, il suo statuto prevederà, oltre ai requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla legge, casi speciali di incompatibilità tra la carica di amministratore della stessa e (i) le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso Fondazioni bancarie in genere (ii) le funzioni di amministrazione, direzione e controllo svolte presso imprese creditizie in genere (iii) le posizioni che comunque sarebbero impeditive a ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso la Compagnia di San Paolo e le Fondazioni PD e BO secondo i rispettivi vigenti Statuti.
6. La Compagnia di San Paolo, avendo stipulato un patto di consultazione con altri azionisti di SPIMI (IFI-IFIL e REALE MUTUA), aperto anche ad altri azionisti, si adopererà al fine di ottenere il loro consenso alla continuazione del patto medesimo, con sostituzione della SGR alla Compagnia stessa. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle more dell'attuazione del presente accordo, la Compagnia estenderà il patto di consultazione alla CDC - Caisse des Dépôts et Consignations. La SGR sarà in ogni caso l'unico soggetto destinato a stipulare, a proprio nome e per conto delle Parti mandanti, eventuali patti parasociali con altri soci di SPIMI, nei limiti consentiti dalla soglia dell'OPA obbligatoria.
7. A conferma del principio di pariteticità attuale e prospettica tra Compagnia di San Paolo da un lato, e le Fondazioni PD e BO dall'altro, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il progetto di fusione tra SPIMI e Cardine preveda che:
7.1.L'assemblea di SPIMI aumenti il numero dei consiglieri di amministrazione per assicurare la presenza di esponenti indicati dalla Fondazione PD e dalla Fondazione BO.
7.2.L'articolazione territoriale di SPIMI post fusione comporti, tra l'altro: a) l'istituzione di una sede secondaria a Bologna; b) lo svolgimento in Bologna, attraverso società specializzate, delle attività del Gruppo SPIMI post fusione aventi ad oggetto il credito al consumo c) la collocazione, in Bologna, della sede della società deputata ad assumere partecipazioni nelle piccole e medie imprese.
Le Parti si impegnano inoltre a far sì che in occasione della ricostituzione di Cardine Banca, l'attuale Consiglio di Cardine, integrato da esponenti di SPIMI, sia in linea di massima confermato nella sua composizione fino al 31 dicembre 2002 e che i rinnovi futuri degli organi sociali delle banche controllate, nell'ottica della creazione di valore per gli azionisti, siano ispirati a principi diretti alla salvaguardia della continuità nella gestione e nella relazione con il territorio di insediamento.
8. L'efficacia dei presenti patti si intende subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie in relazione alla natura degli atti da porre in essere.
_________________________________
(1) Per effetto della fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e della conversione di azioni ordinarie in azioni privilegiate deliberata dall'assemblea degli azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A. in data 5 marzo 2002, a decorrere dal 1 giugno 2002, data di efficacia della fusione, la percentuale di partecipazione al capitale della SANPAOLO IMI S.p.A. della Compagnia di San Paolo risulta pari al 7,50% (percentuale di azioni ordinarie rispetto al capitale ordinario) e al 14,48% (percentuale di azioni ordinarie e privilegiate rispetto al capitale totale). Quest'ultima percentuale tiene altresì conto dell'acquisto da parte della Compagnia di San Paolo, con contratto in data 23 maggio 2002, di n. 21.992.870 azioni Cardine Banca, concambiate in azioni dell'incorporante SANPAOLO IMI alla data di efficacia della fusione.
(2) Per effetto delle operazioni di fusione e di conversione di azioni ordinarie in azioni privilegiate descritte nella nota sub.1, dal 1 giugno 2002 le Fondazioni sono titolari delle seguenti quote di partecipazione al capitale di SANPAOLO IMI S.p.A.:
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
- percentuale di azioni ordinarie rispetto al capitale ordinario: 4,38%
- percentuale di azioni ord. e priv. rispetto al capitale totale: 10,80%;Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
- percentuale di azioni ordinarie rispetto al capitale ordinario: 3,12%
- percentuale di azioni ord. e priv. rispetto al capitale totale: 7,69%.
5 giugno 2002
[SI.6.02.1]
| IMI - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. (2) | 24.479.786 | 3% | 39.338.404 | 4,8% |
| Banco Santander S.A. (3) | 24.479.786 | 3% | 55.570.904 | 6,8% |
| Reale Mutua Assicurazioni | 24.479.786 | 3% | 24.479.786 | |
3% |
| Acquirente | N. azioni acquistate |
% sul capitale |
Azioni detenute |
% sul capitale |
| IFI/IFIL (1) | 40.799.643 | 5% | 40.799.643 | |
5% |
SANPAOLO IMI S.P.A.
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art.121, 1 comma, D. Lgs. n.58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art.121, 3 comma, D. Lgs. n.58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D.Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible" che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
L'accordo sarà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino.
* * *
Si rende noto che, essendo stato stipulato in data 23 aprile 2003 l'atto di conferimento ad IFIL S.p.A. delle partecipazioni detenute da IFI S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e in FIAT S.p.A., IFIL S.p.A. si sostituisce ad IFI S.p.A. negli impegni dalla stessa sottoscritti con l'accordo in oggetto.
Si comunica altresì che alla data del 23 aprile 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie n. 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite la propria controllata IFIL INVESTISSEMENTS S.A., nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% (azioni ordinarie n. 70.371.000) e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,586% (azioni ordinarie n. 149.831.658) e pari al 33,720% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate n. 180.914.158).
Torino, 23 aprile 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto si rende noto che in data 9 maggio 2003 è stato perfezionato il contratto per il trasferimento ad IFIL S.p.A., con effetto dal 14 maggio 2003, della partecipazione in SANPAOLO IMI S.p.A. detenuta dalla controllata al 100% IFIL INVESTISSEMENTS S.A.
Pertanto, alla data del 14 maggio 2003, IFIL S.p.A. detiene direttamente n. 70.371.000 azioni ordinarie SANPAOLO IMI S.p.A. pari al 4,857% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 14 maggio 2003
* * *
Premesso che il Gruppo SANPAOLO IMI partecipa al consorzio di garanzia dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FIAT S.p.A. in data 26 giugno 2003 e dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IFIL S.p.A. in data 27 giugno 2003, e che ne potrebbe conseguire un incremento dell'incrocio azionario triangolare tra Gruppo SANPAOLO IMI, IFIL e FIAT, e una partecipazione reciproca tra Gruppo SANPAOLO IMI e IFIL superiore alle percentuali previste all'art. 121 T.U.F.:
si rende noto che SANPAOLO IMI S.p.A. e IFIL S.p.A. (le " Parti ") hanno perfezionato in data 26 giugno 2003 un accordo (l'" Accordo ") avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'accordo stipulato in data 5 luglio 2002 tra SANPAOLO IMI S.p.A. e IFI S.p.A. (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 14 luglio 2002) e cui ha successivamente aderito IFIL S.p.A. con atto di adesione del 23 aprile 2003 (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 29 aprile 2003), le Parti hanno convenuto che:
- le pattuizioni contenute nel suddetto accordo del 5 luglio 2002 devono intendersi estese anche alle azioni FIAT S.p.A. ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di FIAT S.p.A. deliberato in data 26 giugno 2003;
- gli stessi impegni assunti da IFIL S.p.A. nei confronti di SANPAOLO IMI S.p.A. con riguardo all'incrocio azionario triangolare tra IFIL, FIAT e SANPAOLO IMI devono intendersi assunti anche con riferimento alla partecipazione incrociata tra IFIL S.p.A. e SANPAOLO IMI S.p.A. e quindi alle azioni IFIL ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di IFIL S.p.A. deliberato in data 27 giugno 2003.
L'Accordo dovrà essere adempiuto nel più breve tempo dal verificarsi dell'incrocio azionario tra IFIL e SANPAOLO IMI, fermo restando peraltro che IFIL avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni dal suddetto incrocio, proroga che SANPAOLO IMI non potrà rifiutare.
Si comunica altresì che alla data del 26 giugno 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,297% e pari al 2,016% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,183% e pari allo 0,183% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 34,647% e pari al 33,770% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 1 luglio 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 29 agosto 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,131% e pari all'1,992% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,157% e pari allo 0,157% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,489% e pari al 30,443% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 29 agosto 2003
8 settembre 2003
[FB.2.03.4]
SANPAOLO IMI S.P.A.
ESTRATTO DELL'ACCORDO TRA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA ("LE FONDAZIONI")
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
CDC IXIS ITALIA HOLDING SA
Premesse
a) la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ("le Fondazioni") hanno stipulato in data 19 aprile 2004 un patto di unità di intenti ("il Patto fra le Fondazioni") in forza del quale esse Fondazioni hanno, fra l'altro, nominato loro rappresentante e mandatario comune lo scrivente Renzo Giubergia;
b) il Patto fra le Fondazioni prevede, fra l'altro, l'accordo delle Fondazioni stesse in ordine alla necessità di apportare allo statuto della Banca una serie di modificazioni - preordinate ad assicurare un assetto di governo ordinato ed efficiente, idoneo a soddisfarne adeguatamente le esigenze operative e ad assicurarne una gestione sana e prudente della Banca stessa, capace di favorirne la crescita e l'ulteriore sviluppo, nell'interesse dell'azienda e dei suoi azionisti;
c) le Fondazioni, qui rappresentate dal mandatario comune Renzo Giubergia e le società Banco Santander Central Hispano S.A. ("Santander") e CDC IXIS ITALIA HOLDING SA ("CIIH") (tutte insieme qui denominate "le Parti") intendono stabilire un patto di consultazione e coordinare il loro voto in occasione dell'assemblea della SanPaoloIMI s.p.a. ("la Banca") che sarà chiamata in prima convocazione il 28 Aprile 2004 (e occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile) per l'approvazione del bilancio al 31.12.2003 e per il rinnovo del consiglio di amministrazione ("l'assemblea di Aprile 2004");
d) le Fondazioni, Santander e CIIH partecipano al capitale della Banca come segue:
- le Fondazioni con n. 217.324.797 azioni ordinarie pari al 15% del capitale ordinario;
- Santander, con n. 158.011.176 azioni ordinarie pari al 10,9061% del capitale ordinario;
- CIIH, con n. 28.088.822 azioni ordinarie pari al 1,9387% del capitale ordinario.
Intese
1. Consiglio di amministrazione.
1.1 Le Parti all'assemblea di Aprile 2004 voteranno a favore della elezione di un consiglio di amministrazione della Banca per il triennio 2004 - 2006, che sarà proposto da Renzo Giubergia formato da 17 membri e composto dai signori:
- Enrico Salza (Presidente)
- Maurizio Barracco
- Pio Bussolotto
- Giuseppe Fontana
- Ettore Gotti Tedeschi
- Alfonso Iozzo
- Virgilio Marrone
- Iti Mihalich
- Anthony Orsatelli
- Emilio Ottolenghi
- Orazio Rossi
- Gianguido Sacchi Morsiani
- Alfredo Saenz
- Mario Sarcinelli
- Leone Sibani
- Alberto Tazzetti
- Manuel Varela
1.2 Le Parti, ritenendo che sia nell'interesse della Banca la nomina del signor Orazio Rossi a vice-presidente, e la nomina del signor Alfonso Iozzo nella carica di amministratore delegato, porteranno tale loro opinione a conoscenza del consiglio di amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine delle cariche sociali.
1.3 Nel caso in cui un amministratore fra quelli indicati nella lista di cui al punto 1.1 su suggerimento di CIIH ovvero di Santander venga a cessare per qualsiasi ragione, le Parti si obbligano (i) a compiere quanto sarà in loro potere, ferme le prerogative esclusive del Consiglio di Amministrazione, per favorire la cooptazione di un amministratore che sarà suggerito dalla Parte originariamente proponente e (ii) a votare a favore della conferma di tale cooptazione in occasione della prima assemblea che sarà chiamata a deliberare in proposito.
2. Modificazioni statutarie.
2.1 Santander e CIIH, condividendo la necessità di favorire l'adozione delle modificazioni statutarie menzionate nelle Premesse sub (b), convengono con le Fondazioni che sarà fatta richiesta al consiglio di amministrazione della Banca che sarà eletto dall'assemblea di aprile 2004, di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci, alla prima occasione utile (possibilmente entro il 30 giugno 2004), e naturalmente nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge e della disciplina di Vigilanza, le modifiche di cui si tratta, quali risultano dal testo allegato al presente accordo.
2.2 Nell'ambito delle stesse finalità richiamate nel precedente punto 2.1, le parti ritengono, quale presupposto di questo accordo, che il Direttore Generale che sarà nominato possibilmente entro il 30 giugno 2004, debba essere prescelto fra soggetti di chiaro ed indiscusso valore professionale e debba essere altresì nominato, alla prima occasione utile, componente del Consiglio di Amministrazione, previo aumento del numero dei Consiglieri da parte dell'Assemblea da n. 17 a n. 18. A questo scopo, esse si impegnano fin da ora a votare in tal senso nell'Assemblea ed a rappresentare al Consiglio di Amministrazione che sarà eletto la loro comune convinzione in ordine alle caratteristiche, come sopra indicate, del futuro Direttore Generale.
3. Consultazione.
3.1 Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca, ivi compresa la verifica dell'attuazione dei principi espressi nei punti 2.1 e 2.2, quanto alla nomina del Direttore Generale.
4. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
4.1 Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto delle altre, la propria partecipazione al capitale ordinario della Banca, assumendo le Parti singolarmente e collettivamente l'impegno reciproco di far sì che non venga comunque superato il limite massimo di azioni ordinarie complessivamente possedute dalle Parti stesse, pari al 29,9% del capitale ordinario della Banca. E pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
(i) non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
(ii) non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
(iii) non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
4.2 Non rientrano nel divieto di cui al punto 4.1, fermo il limite del 29,9% ivi indicato:
(i) gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
(ii) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art.2359 c.c., quanto alle Fondazioni e inteso come l'insieme delle società facenti parte dei rispettivi gruppi, quanto a CIIH e a Santander, secondo la legislazione nazionale a ciascuno applicabile, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo;
(iii) gli incrementi della partecipazione di ciascuna Parte, rispetto alla quota indicata nelle Premesse sub d), derivanti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale con diritto di sottoscrizione pro quota della Banca;
(iv) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati anche a seguito di operazioni di ristrutturazione societaria del gruppo di appartenenza, dandosi atto le Parti fin da ora, senza eccezioni, che in tale ambito rientrano gli eventuali trasferimenti che siano attuati da CIIH nell'ambito del progetto definito "Refondation".
4.3 Fermo quanto sopra ciascuna Fondazione ha la facoltà, in espressa deroga all'obbligo di cui al punto 4.1 e previa informazione alle altre Parti, di diminuire la misura della propria partecipazione, espressa in azioni privilegiate, al capitale della Banca, ferma invece la partecipazione espressa in azioni ordinarie.
4.4 Nel caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al punto 4.1, la Parte inadempiente sarà ipso facto tenuta al risarcimento di ogni danno, esborso, costo od onere sostenuti dalle Parti adempienti, dai loro amministratori ovvero dagli amministratori della Banca eletti su indicazione delle Parti adempienti medesime, con obbligo in particolare, senza esclusione di ogni altro concorrente rimedio o risarcimento, nel caso di violazione dell'obbligo di cui al punto 4.1 (i), di riportare senza indugio la partecipazione al livello originario anteriore legittimamente posseduto in base al presente Accordo.
5. Durata. Scioglimento anticipato.
5.1 Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2006.
5.2 Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell'accordo:
- la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell'intero consiglio ai sensi dell'art.2386, ultimo comma, c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore alla quota del capitale della Banca complessivamente posseduta, in azioni ordinarie e privilegiate, dalle Fondazioni;
- limitatamente a CIIH, la cessione, da parte di Sanpaolo IMI, della propria partecipazione in CDC IXIS SA ovvero, nel caso di riallocazione concordata della suddetta partecipazione, la cessione della partecipazione che sarà così detenuta dalla Banca a seguito della riallocazione.
6. Legge Applicabile. Foro Competente
6.1 Il presente Accordo è governato dalla legge italiana, con la sola eccezione della definizione di "Gruppo di società" di cui al punto 4.2 (ii), per la quale si applica la legge nazionale di ogni singola Parte.
6.2 Qualsiasi controversia comunque nascente dal presente Accordo è devoluta alla esclusiva giurisdizione del Foro di Torino.
Allegati:
Bozza modificazioni statutarie SANPAOLO IMI S.p.A., attualmente all'esame della Banca d'Italia, che contengono la previsione, fra l'altro, della carica di direttore generale e dei relativi poteri.
25 aprile 2004
[SI.8.04.1]
SANPAOLO IMI S.P.A. - IFIL S.P.A.
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art.121, 1 comma, D. Lgs. n.58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art.121, 3 comma, D. Lgs. n.58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D. Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible" che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
L'accordo sarà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino.
* * *
Si rende noto che, essendo stato stipulato in data 23 aprile 2003 l'atto di conferimento ad IFIL S.p.A. delle partecipazioni detenute da IFI S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e in FIAT S.p.A., IFIL S.p.A. si sostituisce ad IFI S.p.A. negli impegni dalla stessa sottoscritti con l'accordo in oggetto.
Si comunica altresì che alla data del 23 aprile 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie n. 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite la propria controllata IFIL INVESTISSEMENTS S.A., nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% (azioni ordinarie n. 70.371.000) e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,586% (azioni ordinarie n. 149.831.658) e pari al 33,720% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate n. 180.914.158).
Torino, 23 aprile 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto si rende noto che in data 9 maggio 2003 è stato perfezionato il contratto per il trasferimento ad IFIL S.p.A., con effetto dal 14 maggio 2003, della partecipazione in SANPAOLO IMI S.p.A. detenuta dalla controllata al 100% IFIL INVESTISSEMENTS S.A.
Pertanto, alla data del 14 maggio 2003, IFIL S.p.A. detiene direttamente n. 70.371.000 azioni ordinarie SANPAOLO IMI S.p.A. pari al 4,857% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 14 maggio 2003
* * *
Premesso che il Gruppo SANPAOLO IMI partecipa al consorzio di garanzia dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FIAT S.p.A. in data 26 giugno 2003 e dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IFIL S.p.A. in data 27 giugno 2003, e che ne potrebbe conseguire un incremento dell'incrocio azionario triangolare tra Gruppo SANPAOLO IMI, IFIL e FIAT, e una partecipazione reciproca tra Gruppo SANPAOLO IMI e IFIL superiore alle percentuali previste all'art. 121 T.U.F.:
si rende noto che SANPAOLO IMI S.p.A. e IFIL S.p.A. (le "Parti") hanno perfezionato in data 26 giugno 2003 un accordo (l'"Accordo") avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'accordo stipulato in data 5 luglio 2002 tra SANPAOLO IMI S.p.A. e IFI S.p.A. (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 14 luglio 2002) e cui ha successivamente aderito IFIL S.p.A. con atto di adesione del 23 aprile 2003 (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 29 aprile 2003), le Parti hanno convenuto che:
- le pattuizioni contenute nel suddetto accordo del 5 luglio 2002 devono intendersi estese anche alle azioni FIAT S.p.A. ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di FIAT S.p.A. deliberato in data 26 giugno 2003;
- gli stessi impegni assunti da IFIL S.p.A. nei confronti di SANPAOLO IMI S.p.A. con riguardo all'incrocio azionario triangolare tra IFIL, FIAT e SANPAOLO IMI devono intendersi assunti anche con riferimento alla partecipazione incrociata tra IFIL S.p.A. e SANPAOLO IMI S.p.A. e quindi alle azioni IFIL ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di IFIL S.p.A. deliberato in data 27 giugno 2003.
L'Accordo dovrà essere adempiuto nel più breve tempo dal verificarsi dell'incrocio azionario tra IFIL e SANPAOLO IMI, fermo restando peraltro che IFIL avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni dal suddetto incrocio, proroga che SANPAOLO IMI non potrà rifiutare.
Si comunica altresì che alla data del 26 giugno 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,297% e pari al 2,016% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,183% e pari allo 0,183% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 34,647% e pari al 33,770% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 1 luglio 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 29 agosto 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,131% e pari all'1,992% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,157% e pari allo 0,157% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,489% e pari al 30,443% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 29 agosto 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 31 dicembre 2004:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari all'1,748% e pari all'1,629% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,127% e pari allo 0,127% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,605% e pari al 30,546% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,771% e pari al 3,776% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 7 gennaio 2005
[FB.2.05.1 ]
ESTRATTO DELL'ACCORDO TRA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA ("LE FONDAZIONI")
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne (1)
Premesse
a) la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ("le Fondazioni") hanno stipulato in data 19 aprile 2004 un patto di unità di intenti ("il Patto fra le Fondazioni") in forza del quale esse Fondazioni hanno, fra l'altro, nominato loro rappresentante e mandatario comune lo scrivente Renzo Giubergia;
b) il Patto fra le Fondazioni prevede, fra l'altro, l'accordo delle Fondazioni stesse in ordine alla necessità di apportare allo statuto della Banca una serie di modificazioni - preordinate ad assicurare un assetto di governo ordinato ed efficiente, idoneo a soddisfarne adeguatamente le esigenze operative e ad assicurarne una gestione sana e prudente della Banca stessa, capace di favorirne la crescita e l'ulteriore sviluppo, nell'interesse dell'azienda e dei suoi azionisti;
c) le Fondazioni, qui rappresentate dal mandatario comune Renzo Giubergia e le società Banco Santander Central Hispano S.A. ("Santander") e ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne ("IH") (1), (tutte insieme qui denominate "le Parti") intendono stabilire un patto di consultazione e coordinare il loro voto in occasione dell'assemblea della SanPaoloIMI s.p.a. ("la Banca") che sarà chiamata in prima convocazione il 28 Aprile 2004 (e occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile) per l'approvazione del bilancio al 31.12.2003 e per il rinnovo del consiglio di amministrazione ("l'assemblea di Aprile 2004");
d) le Fondazioni, Santander e IH partecipano al capitale della Banca come segue:
- le Fondazioni con n. 217.324.797 azioni ordinarie pari al 14,7327% del capitale ordinario;
- Santander, con n. 158.011.176 azioni ordinarie pari al 10,7117% del capitale ordinario;
- IH, con n. 28.088.822 azioni ordinarie pari al 1,9042% del capitale ordinario.
Intese
1. Consiglio di amministrazione.
1.1 Le Parti all'assemblea di Aprile 2004 voteranno a favore della elezione di un consiglio di amministrazione della Banca per il triennio 2004 - 2006, che sarà proposto da Renzo Giubergia formato da 17 membri e composto dai signori:
Enrico Salza (Presidente)
Maurizio Barracco
Pio Bussolotto
Giuseppe Fontana
Ettore Gotti Tedeschi
Alfonso Iozzo
Virgilio Marrone
Iti Mihalich
Anthony Orsatelli
Emilio Ottolenghi
Orazio Rossi
Gianguido Sacchi Morsiani
Alfredo Saenz
Mario Sarcinelli
Leone Sibani
Alberto Tazzetti
Manuel Varela
1.2 Le Parti, ritenendo che sia nell'interesse della Banca la nomina del signor Orazio Rossi a vice-presidente, e la nomina del signor Alfonso Iozzo nella carica di amministratore delegato, porteranno tale loro opinione a conoscenza del consiglio di amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine delle cariche sociali.
1.3 Nel caso in cui un amministratore fra quelli indicati nella lista di cui al punto 1.1 su suggerimento di IH ovvero di Santander venga a cessare per qualsiasi ragione, le Parti si obbligano (i) a compiere quanto sarà in loro potere, ferme le prerogative esclusive del Consiglio di Amministrazione, per favorire la cooptazione di un amministratore che sarà suggerito dalla Parte originariamente proponente e (ii) a votare a favore della conferma di tale cooptazione in occasione della prima assemblea che sarà chiamata a deliberare in proposito.
2. Modificazioni statutarie.
2.1 Santander e IH, condividendo la necessità di favorire l'adozione delle modificazioni statutarie menzionate nelle Premesse sub (b), convengono con le Fondazioni che sarà fatta richiesta al consiglio di amministrazione della Banca che sarà eletto dall'assemblea di aprile 2004, di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci, alla prima occasione utile (possibilmente entro il 30 giugno 2004), e naturalmente nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge e della disciplina di Vigilanza, le modifiche di cui si tratta, quali risultano dal testo allegato al presente accordo.
2.2 Nell'ambito delle stesse finalità richiamate nel precedente punto 2.1, le parti ritengono, quale presupposto di questo accordo, che il Direttore Generale che sarà nominato possibilmente entro il 30 giugno 2004, debba essere prescelto fra soggetti di chiaro ed indiscusso valore professionale e debba essere altresì nominato, alla prima occasione utile, componente del Consiglio di Amministrazione, previo aumento del numero dei Consiglieri da parte dell'Assemblea da n. 17 a n. 18. A questo scopo, esse si impegnano fin da ora a votare in tal senso nell'Assemblea ed a rappresentare al Consiglio di Amministrazione che sarà eletto la loro comune convinzione in ordine alle caratteristiche, come sopra indicate, del futuro Direttore Generale.
3. Consultazione.
3.1 Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca, ivi compresa la verifica dell'attuazione dei principi espressi nei punti 2.1 e 2.2, quanto alla nomina del Direttore Generale.
4. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
4.1 Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto delle altre, la propria partecipazione al capitale ordinario della Banca, assumendo le Parti singolarmente e collettivamente l'impegno reciproco di far sì che non venga comunque superato il limite massimo di azioni ordinarie complessivamente possedute dalle Parti stesse, pari al 29,9% del capitale ordinario della Banca. E pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
(i) non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
(ii) non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
(iii) non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
4.2 Non rientrano nel divieto di cui al punto 4.1, fermo il limite del 29,9% ivi indicato:
(i) gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
(ii) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art.2359 c.c., quanto alle Fondazioni e inteso come l'insieme delle società facenti parte dei rispettivi gruppi, quanto a IH e a Santander, secondo la legislazione nazionale a ciascuno applicabile, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo;
(iii) gli incrementi della partecipazione di ciascuna Parte, rispetto alla quota indicata nelle Premesse sub d), derivanti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale con diritto di sottoscrizione pro quota della Banca;
(iv) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati anche a seguito di operazioni di ristrutturazione societaria del gruppo di appartenenza, dandosi atto le Parti fin da ora, senza eccezioni, che in tale ambito rientrano gli eventuali trasferimenti che siano attuati da IH nell'ambito del progetto definito "Refondation".
4.3 Fermo quanto sopra ciascuna Fondazione ha la facoltà, in espressa deroga all'obbligo di cui al punto 4.1 e previa informazione alle altre Parti, di diminuire la misura della propria partecipazione, espressa in azioni privilegiate, al capitale della Banca, ferma invece la partecipazione espressa in azioni ordinarie.
4.4 Nel caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al punto 4.1, la Parte inadempiente sarà ipso facto tenuta al risarcimento di ogni danno, esborso, costo od onere sostenuti dalle Parti adempienti, dai loro amministratori ovvero dagli amministratori della Banca eletti su indicazione delle Parti adempienti medesime, con obbligo in particolare, senza esclusione di ogni altro concorrente rimedio o risarcimento, nel caso di violazione dell'obbligo di cui al punto 4.1 (i), di riportare senza indugio la partecipazione al livello originario anteriore legittimamente posseduto in base al presente Accordo.
5. Durata. Scioglimento anticipato.
5.1 Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2006.
5.2 Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell'accordo:
- la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell'intero consiglio ai sensi dell'art.2386, ultimo comma, c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore alla quota del capitale della Banca complessivamente posseduta, in azioni ordinarie e privilegiate, dalle Fondazioni;
- limitatamente a IH, la cessione, da parte di Sanpaolo IMI, della propria partecipazione in CDC IXIS SA ovvero, nel caso di riallocazione concordata della suddetta partecipazione, la cessione della partecipazione che sarà così detenuta dalla Banca a seguito della riallocazione.
6. Legge Applicabile. Foro Competente
6.1 Il presente Accordo è governato dalla legge italiana, con la sola eccezione della definizione di "Gruppo di società" di cui al punto 4.2 (ii), per la quale si applica la legge nazionale di ogni singola Parte.
6.2 Qualsiasi controversia comunque nascente dal presente Accordo è devoluta alla esclusiva giurisdizione del Foro di Torino.
Allegati:
Bozza modificazioni statutarie SANPAOLO IMI S.p.A., attualmente all'esame della Banca d'Italia, che contengono la previsione, fra l'altro, della carica di direttore generale e dei relativi poteri.
L'accordo è stato perfezionato in data 21 aprile 2004.
____________
Nota: 1. ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne è la nuova denominazione assunta da CDC IXIS ITALIA HOLDING SA a far data dal 14 dicembre 2004.
5 gennaio 2005
[SI.8.05.1]
SANPAOLOIMI SPA - IFIL SPA
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto. Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art. 121, 1° comma, D. Lgs. n. 58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art. 121, 3° comma, D. Lgs. n. 58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D. Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
L'accordo sarà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino.
* * *
Si rende noto che, essendo stato stipulato in data 23 aprile 2003 l'atto di conferimento ad IFIL S.p.A. delle partecipazioni detenute da IFI S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e in FIAT S.p.A., IFIL S.p.A. si sostituisce ad IFI S.p.A. negli impegni dalla stessa sottoscritti con l'accordo in oggetto.
Si comunica altresì che alla data del 23 aprile 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie n. 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite la propria controllata IFIL INVESTISSEMENTS S.A., nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% (azioni ordinarie n. 70.371.000) e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,586% (azioni ordinarie n. 149.831.658) e pari al 33,720% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate n. 180.914.158).
Torino, 23 aprile 2003
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Con riferimento all'accordo in oggetto si rende noto che in data 9 maggio 2003 è stato perfezionato il contratto per il trasferimento ad IFIL S.p.A., con effetto dal 14 maggio 2003, della partecipazione in SANPAOLO IMI S.p.A. detenuta dalla controllata al 100% IFIL INVESTISSEMENTS S.A.
Pertanto, alla data del 14 maggio 2003, IFIL S.p.A. detiene direttamente n. 70.371.000 azioni ordinarie SANPAOLO IMI S.p.A. pari al 4,857% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 14 maggio 2003
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Premesso che il Gruppo SANPAOLO IMI partecipa al consorzio di garanzia dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FIAT S.p.A. in data 26 giugno 2003 e dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IFIL S.p.A. in data 27 giugno 2003, e che ne potrebbe conseguire un incremento dell'incrocio azionario triangolare tra Gruppo SANPAOLO IMI, IFIL e FIAT, e una partecipazione reciproca tra Gruppo SANPAOLO IMI e IFIL superiore alle percentuali previste all'art. 121 T.U.F.:
si rende noto che SANPAOLO IMI S.p.A. e IFIL S.p.A. (le "Parti") hanno perfezionato in data 26 giugno 2003 un accordo (l'"Accordo") avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'accordo stipulato in data 5 luglio 2002 tra SANPAOLO IMI S.p.A. e IFI S.p.A. (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 14 luglio 2002) e cui ha successivamente aderito IFIL S.p.A. con atto di adesione del 23 aprile 2003 (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 29 aprile 2003), le Parti hanno convenuto che:
- le pattuizioni contenute nel suddetto accordo del 5 luglio 2002 devono intendersi estese anche alle azioni FIAT S.p.A. ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai.sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di FIAT S.p.A. deliberato in data 26 giugno 2003;
- gli stessi impegni assunti da IFIL S.p.A. nei confronti di SANPAOLO IMI S.p.A. con riguardo all'incrocio azionario triangolare tra IFIL, FIAT e SANPAOLO IMI devono intendersi assunti anche con riferimento alla partecipazione incrociata tra IFIL S.p.A. e SANPAOLO IMI S.p.A. e quindi alle azioni IFIL ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di IFIL S.p.A. deliberato in data 27 giugno 2003.
L'Accordo dovrà essere adempiuto nel più breve tempo dal verificarsi dell'incrocio azionario tra IFIL e SANPAOLO IMI, fermo restando peraltro che IFIL avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni dal suddetto incrocio, proroga che SANPAOLO IMI non potrà rifiutare.
Si comunica altresì che alla data del 26 giugno 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,297% e pari al 2,016% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,183% e pari allo 0,183% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 34,647% e pari al 33,770% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 1 luglio 2003
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 29 agosto 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,131% e pari all'1,992% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,157% e pari allo 0,157% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,489% e pari al 30,443% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);.- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 29 agosto 2003
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 31 dicembre 2004:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari all'1,748% e pari all'1,629% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,127% e pari allo 0,127% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,605% e pari al 30,546% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,771% e pari al 3,776% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 7 gennaio 2005
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 31 marzo 2005 la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è variata dal 4,771% al 6,309% e dal 3,776% al 4,995% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 22 aprile 2005
[FB.2.05.2]
ESTRATTO DELL'ACCORDO TRA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA ("LE FONDAZIONI")
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne (1)
Premesse
a) la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ("le Fondazioni") hanno stipulato in data 19 aprile 2004 un patto di unità di intenti ("il Patto fra le Fondazioni") in forza del quale esse Fondazioni hanno, fra l'altro, nominato loro rappresentante e mandatario comune lo scrivente Renzo Giubergia;
b) il Patto fra le Fondazioni prevede, fra l'altro, l'accordo delle Fondazioni stesse in ordine alla necessità di apportare allo statuto della Banca una serie di modificazioni - preordinate ad assicurare un assetto di governo ordinato ed efficiente, idoneo a soddisfarne adeguatamente le esigenze operative e ad assicurarne una gestione sana e prudente della Banca stessa, capace di favorirne la crescita e l'ulteriore sviluppo, nell'interesse dell'azienda e dei suoi azionisti;
c) le Fondazioni, qui rappresentate dal mandatario comune Renzo Giubergia e le società Banco Santander Central Hispano S.A. ("Santander") e ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne ("IH") (1), (tutte insieme qui denominate "le Parti") intendono stabilire un patto di consultazione e coordinare il loro voto in occasione dell'assemblea della SanPaoloIMI s.p.a. ("la Banca") che sarà chiamata in prima convocazione il 28 Aprile 2004 (e occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile) per l'approvazione del bilancio al 31.12.2003 e per il rinnovo del consiglio di amministrazione ("l'assemblea di Aprile 2004");
d) le Fondazioni, Santander e IH partecipano al capitale della Banca come segue:
- le Fondazioni con n. 217.324.797 azioni ordinarie pari al 14,6684% del capitale ordinario;
- Santander, con n. 158.011.176 azioni ordinarie pari al 10,6650% del capitale ordinario;
- IH, con n. 28.088.822 azioni ordinarie pari al 1,8959% del capitale ordinario.
Intese
1. Consiglio di amministrazione.
1.1 Le Parti all'assemblea di Aprile 2004 voteranno a favore della elezione di un consiglio di amministrazione della Banca per il triennio 2004 - 2006, che sarà proposto da Renzo Giubergia formato da 17 membri e composto dai signori:
Enrico Salza (Presidente)
Maurizio Barracco
Pio Bussolotto
Giuseppe Fontana
Ettore Gotti Tedeschi
Alfonso Iozzo
Virgilio Marrone
Iti Mihalich
Anthony Orsatelli
Emilio Ottolenghi
Orazio Rossi
Gianguido Sacchi Morsiani
Alfredo Saenz
Mario Sarcinelli
Leone Sibani
Alberto Tazzetti
Manuel Varela
1.2 Le Parti, ritenendo che sia nell'interesse della Banca la nomina del signor Orazio Rossi a vice-presidente, e la nomina del signor Alfonso Iozzo nella carica di amministratore delegato, porteranno tale loro opinione a conoscenza del consiglio di amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine delle cariche sociali.
1.3 Nel caso in cui un amministratore fra quelli indicati nella lista di cui al punto 1.1 su suggerimento di IH ovvero di Santander venga a cessare per qualsiasi ragione, le Parti si obbligano (i) a compiere quanto sarà in loro potere, ferme le prerogative esclusive del Consiglio di Amministrazione, per favorire la cooptazione di un amministratore che sarà suggerito dalla Parte originariamente proponente e (ii) a votare a favore della conferma di tale cooptazione in occasione della prima assemblea che sarà chiamata a deliberare in proposito.
2. Modificazioni statutarie.
2.1 Santander e IH, condividendo la necessità di favorire l'adozione delle modificazioni statutarie menzionate nelle Premesse sub (b), convengono con le Fondazioni che sarà fatta richiesta al consiglio di amministrazione della Banca che sarà eletto dall'assemblea di aprile 2004, di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci, alla prima occasione utile (possibilmente entro il 30 giugno 2004), e naturalmente nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge e della disciplina di Vigilanza, le modifiche di cui si tratta, quali risultano dal testo allegato al presente accordo.
2.2 Nell'ambito delle stesse finalità richiamate nel precedente punto 2.1, le parti ritengono, quale presupposto di questo accordo, che il Direttore Generale che sarà nominato possibilmente entro il 30 giugno 2004, debba essere prescelto fra soggetti di chiaro ed indiscusso valore professionale e debba essere altresì nominato, alla prima occasione utile, componente del Consiglio di Amministrazione, previo aumento del numero dei Consiglieri da parte dell'Assemblea da n. 17 a n. 18. A questo scopo, esse si impegnano fin da ora a votare in tal senso nell'Assemblea ed a rappresentare al Consiglio di Amministrazione che sarà eletto la loro comune convinzione in ordine alle caratteristiche, come sopra indicate, del futuro Direttore Generale.
3. Consultazione.
3.1 Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca, ivi compresa la verifica dell'attuazione dei principi espressi nei punti 2.1 e 2.2, quanto alla nomina del Direttore Generale.
4. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
4.1 Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto delle altre, la propria partecipazione al capitale ordinario della Banca, assumendo le Parti singolarmente e collettivamente l'impegno reciproco di far sì che non venga comunque superato il limite massimo di azioni ordinarie complessivamente possedute dalle Parti stesse, pari al 29,9% del capitale ordinario della Banca. E pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
4.2 Non rientrano nel divieto di cui al punto 4.1, fermo il limite del 29,9% ivi indicato:
(i) gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
(ii) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art.2359 c.c., quanto alle Fondazioni e inteso come l'insieme delle società facenti parte dei rispettivi gruppi, quanto a IH e a Santander, secondo la legislazione nazionale a ciascuno applicabile, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo;
(iii) gli incrementi della partecipazione di ciascuna Parte, rispetto alla quota indicata nelle Premesse sub d), derivanti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale con diritto di sottoscrizione pro quota della Banca;
(iv) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati anche a seguito di operazioni di ristrutturazione societaria del gruppo di appartenenza, dandosi atto le Parti fin da ora, senza eccezioni, che in tale ambito rientrano gli eventuali trasferimenti che siano attuati da IH nell'ambito del progetto definito "Refondation".
4.3 Fermo quanto sopra ciascuna Fondazione ha la facoltà, in espressa deroga all'obbligo di cui al punto 4.1 e previa informazione alle altre Parti, di diminuire la misura della propria partecipazione, espressa in azioni privilegiate, al capitale della Banca, ferma invece la partecipazione espressa in azioni ordinarie.
4.4 Nel caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al punto 4.1, la Parte inadempiente sarà ipso facto tenuta al risarcimento di ogni danno, esborso, costo od onere sostenuti dalle Parti adempienti, dai loro amministratori ovvero dagli amministratori della Banca eletti su indicazione delle Parti adempienti medesime, con obbligo in particolare, senza esclusione di ogni altro concorrente rimedio o risarcimento, nel caso di violazione dell'obbligo di cui al punto 4.1 (i), di riportare senza indugio la partecipazione al livello originario anteriore legittimamente posseduto in base al presente Accordo.
5. Durata. Scioglimento anticipato.
5.1 Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2006.
5.2 Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell'accordo:
- la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell'intero consiglio ai sensi dell'art.2386, ultimo comma, c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore alla quota del capitale della Banca complessivamente posseduta, in azioni ordinarie e privilegiate, dalle Fondazioni;
limitatamente a IH, la cessione, da parte di Sanpaolo IMI, della propria partecipazione in CDC IXIS SA ovvero, nel caso di riallocazione concordata della suddetta partecipazione, la cessione della partecipazione che sarà così detenuta dalla Banca a seguito della riallocazione.
6. Legge Applicabile. Foro Competente
6.1 Il presente Accordo è governato dalla legge italiana, con la sola eccezione della definizione di "Gruppo di società" di cui al punto 4.2 (ii), per la quale si applica la legge nazionale di ogni singola Parte.
6.2 Qualsiasi controversia comunque nascente dal presente Accordo è devoluta alla esclusiva giurisdizione del Foro di Torino.
Allegati:
Bozza modificazioni statutarie SANPAOLO IMI S.p.A., attualmente all'esame della Banca d'Italia, che contengono la previsione, fra l'altro, della carica di direttore generale e dei relativi poteri.
L'accordo è stato perfezionato in data 21 aprile 2004.
____________
Nota: 1. ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne è la nuova denominazione assunta da CDC IXIS ITALIA HOLDING SA a far data dal 14 dicembre 2004.
7 luglio 2005
[SI.8.05.2]
SANPAOLOIMI SPA - IFIL SPA
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art.121, 1° comma, D. Lgs. n.58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art.121, 3° comma, D. Lgs. n.58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D. Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible" che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
L'accordo sarà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino.
* * *
Si rende noto che, essendo stato stipulato in data 23 aprile 2003 l'atto di conferimento ad IFIL S.p.A. delle partecipazioni detenute da IFI S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e in FIAT S.p.A., IFIL S.p.A. si sostituisce ad IFI S.p.A. negli impegni dalla stessa sottoscritti con l'accordo in oggetto.
Si comunica altresì che alla data del 23 aprile 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie n. 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite la propria controllata IFIL INVESTISSEMENTS S.A., nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% (azioni ordinarie n. 70.371.000) e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,586% (azioni ordinarie n. 149.831.658) e pari al 33,720% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate n. 180.914.158).
Torino, 23 aprile 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto si rende noto che in data 9 maggio 2003 è stato perfezionato il contratto per il trasferimento ad IFIL S.p.A., con effetto dal 14 maggio 2003, della partecipazione in SANPAOLO IMI S.p.A. detenuta dalla controllata al 100% IFIL INVESTISSEMENTS S.A.
Pertanto, alla data del 14 maggio 2003, IFIL S.p.A. detiene direttamente n. 70.371.000 azioni ordinarie SANPAOLO IMI S.p.A. pari al 4,857% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 14 maggio 2003
* * *
Premesso che il Gruppo SANPAOLO IMI partecipa al consorzio di garanzia dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FIAT S.p.A. in data 26 giugno 2003 e dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IFIL S.p.A. in data 27 giugno 2003, e che ne potrebbe conseguire un incremento dell'incrocio azionario triangolare tra Gruppo SANPAOLO IMI, IFIL e FIAT, e una partecipazione reciproca tra Gruppo SANPAOLO IMI e IFIL superiore alle percentuali previste all'art. 121 T.U.F.:
si rende noto che SANPAOLO IMI S.p.A. e IFIL S.p.A. (le "Parti") hanno perfezionato in data 26 giugno 2003 un accordo (l'"Accordo") avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'accordo stipulato in data 5 luglio 2002 tra SANPAOLO IMI S.p.A. e IFI S.p.A. (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 14 luglio 2002) e cui ha successivamente aderito IFIL S.p.A. con atto di adesione del 23 aprile 2003 (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 29 aprile 2003), le Parti hanno convenuto che:
- le pattuizioni contenute nel suddetto accordo del 5 luglio 2002 devono intendersi estese anche alle azioni FIAT S.p.A. ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di FIAT S.p.A. deliberato in data 26 giugno 2003;
- gli stessi impegni assunti da IFIL S.p.A. nei confronti di SANPAOLO IMI S.p.A. con riguardo all'incrocio azionario triangolare tra IFIL, FIAT e SANPAOLO IMI devono intendersi assunti anche con riferimento alla partecipazione incrociata tra IFIL S.p.A. e SANPAOLO IMI S.p.A. e quindi alle azioni IFIL ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di IFIL S.p.A. deliberato in data 27 giugno 2003.
L'Accordo dovrà essere adempiuto nel più breve tempo dal verificarsi dell'incrocio azionario tra IFIL e SANPAOLO IMI, fermo restando peraltro che IFIL avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni dal suddetto incrocio, proroga che SANPAOLO IMI non potrà rifiutare.
Si comunica altresì che alla data del 26 giugno 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,297% e pari al 2,016% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,183% e pari allo 0,183% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 34,647% e pari al 33,770% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 1 luglio 2003
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 29 agosto 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,131% e pari all'1,992% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,157% e pari allo 0,157% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,489% e pari al 30,443% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 29 agosto 2003
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 31 dicembre 2004:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari all'1,748% e pari all'1,629% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,127% e pari allo 0,127% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,605% e pari al 30,546% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,771% e pari al 3,776% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 7 gennaio 2005
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 31 marzo 2005 la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è variata dal 4,771% al 6,309% e dal 3,776% al 4,995% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 22 aprile 2005
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 30 giugno 2005:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, è pari all'1,721% del capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. e pari all'1,665% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, è pari allo 0,100% del capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. e pari allo 0,100% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, è pari al 30,605% del capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. e pari al 30,546% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 6,282% e pari al 4,977% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Si precisa che nessuna delle percentuali predette è variata di più di due punti percentuali.
8 luglio 2005
[FB.2.05.3]
SANPAOLOIMI SPA - IFIL SPA
Si rende noto che Sanpaolo Imi S.p.A. e IFI S.p.A. hanno perfezionato in data 5 luglio 2002 un accordo avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'Accordo Quadro del 27 maggio 2002 stipulato da FIAT con Sanpaolo Imi, Banca di Roma e Banca Intesa BCI, a cui successivamente ha aderito Unicredito Italiano, viene considerato che:
- attualmente Sanpaolo Imi partecipa al capitale di FIAT S.p.A., società controllata da IFI, con una quota prossima al 2% del capitale con diritto di voto;
- IFI, direttamente e attraverso la propria controllata IFIL, partecipa al capitale di Sanpaolo Imi con una quota oggi pari al 3,8% del capitale con diritto di voto;
- in conseguenza dell'eventuale conversione in capitale di crediti di Sanpaolo Imi verso FIAT, la quota partecipativa di Sanpaolo Imi in tale società potrebbe superare la soglia di cui all'art.121, 1 comma, D. Lgs. n.58/1998, e per effetto della partecipazione posseduta da IFI in Sanpaolo Imi ed in FIAT ciò potrebbe rendere applicabile il disposto dell'art.121, 3 comma, D. Lgs. n.58/1998, con conseguente sospensione dei diritti di voto di Sanpaolo Imi in FIAT.
Tutto quanto sopra considerato, Sanpaolo Imi ha rappresentato che la propria disponibilità a partecipare all'operazione volta a ridurre l'indebitamento finanziario di FIAT presuppone la completa disponibilità del voto nelle assemblee di FIAT anche dopo l'eventuale conversione di crediti prevista nell'Accordo Quadro.
Preso atto di quanto precede, Sanpaolo Imi e IFI hanno concordato che, in vista dell'eventuale conversione:
1. IFI farà ogni sforzo per evitare che in futuro si possa versare nel caso di partecipazioni reciproche con le conseguenze di cui all'art. 121, D. Lgs. n.58/1998 sopra indicato;
2. a tal fine si esaminerà l'ipotesi di proporre alle assemblee di tutte le società interessate di autorizzare l'elevazione delle soglie dal 2% al 5%;
3. qualora tale elevazione non fosse ritenuta praticabile, IFI si impegna a fare quanto necessario per eliminare nei modi più appropriati, che saranno concordati con Sanpaolo Imi e che non dovranno comportare oneri economici per Sanpaolo Imi, eventuali vincoli derivanti dall'incrocio azionario e per assicurare a Sanpaolo Imi la piena disponibilità del voto nelle Assemblee di FIAT, per l'intera partecipazione detenuta.
L'accordo avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto di finanziamento "mandatory convertible" che sarà stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra. L'impegno dovrà essere adempiuto entro la data prevista per l'eventuale conversione del finanziamento in azioni FIAT S.p.A., fermo restando peraltro che IFI avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni, proroga che Sanpaolo Imi non potrà rifiutare.
L'accordo sarà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino.
* * *
Si rende noto che, essendo stato stipulato in data 23 aprile 2003 l'atto di conferimento ad IFIL S.p.A. delle partecipazioni detenute da IFI S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e in FIAT S.p.A., IFIL S.p.A. si sostituisce ad IFI S.p.A. negli impegni dalla stessa sottoscritti con l'accordo in oggetto.
Si comunica altresì che alla data del 23 aprile 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A. tramite la propria controllata Imi Investimenti S.p.A. nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 2,11% (azioni ordinarie n. 9.141.440) e pari al 1,703% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite la propria controllata IFIL INVESTISSEMENTS S.A., nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% (azioni ordinarie n. 70.371.000) e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di FIAT S.p.A. è pari al 34,586% (azioni ordinarie n. 149.831.658) e pari al 33,720% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e azioni privilegiate n. 180.914.158).
Torino, 23 aprile 2003
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto si rende noto che in data 9 maggio 2003 è stato perfezionato il contratto per il trasferimento ad IFIL S.p.A., con effetto dal 14 maggio 2003, della partecipazione in SANPAOLO IMI S.p.A. detenuta dalla controllata al 100% IFIL INVESTISSEMENTS S.A.
Pertanto, alla data del 14 maggio 2003, IFIL S.p.A. detiene direttamente n. 70.371.000 azioni ordinarie SANPAOLO IMI S.p.A. pari al 4,857% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 14 maggio 2003
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Premesso che il Gruppo SANPAOLO IMI partecipa al consorzio di garanzia dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FIAT S.p.A. in data 26 giugno 2003 e dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IFIL S.p.A. in data 27 giugno 2003, e che ne potrebbe conseguire un incremento dell'incrocio azionario triangolare tra Gruppo SANPAOLO IMI, IFIL e FIAT, e una partecipazione reciproca tra Gruppo SANPAOLO IMI e IFIL superiore alle percentuali previste all'art. 121 T.U.F.:
si rende noto che SANPAOLO IMI S.p.A. e IFIL S.p.A. (le "Parti") hanno perfezionato in data 26 giugno 2003 un accordo (l'"Accordo") avente il seguente contenuto.
Con riferimento all'accordo stipulato in data 5 luglio 2002 tra SANPAOLO IMI S.p.A. e IFI S.p.A. (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 14 luglio 2002) e cui ha successivamente aderito IFIL S.p.A. con atto di adesione del 23 aprile 2003 (pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" in data 29 aprile 2003), le Parti hanno convenuto che:
- le pattuizioni contenute nel suddetto accordo del 5 luglio 2002 devono intendersi estese anche alle azioni FIAT S.p.A. ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di FIAT S.p.A. deliberato in data 26 giugno 2003;
- gli stessi impegni assunti da IFIL S.p.A. nei confronti di SANPAOLO IMI S.p.A. con riguardo all'incrocio azionario triangolare tra IFIL, FIAT e SANPAOLO IMI devono intendersi assunti anche con riferimento alla partecipazione incrociata tra IFIL S.p.A. e SANPAOLO IMI S.p.A. e quindi alle azioni IFIL ordinarie eventualmente sottoscritte dal Gruppo SANPAOLO IMI ai sensi dell'Accordo di Garanzia per l'aumento di capitale di IFIL S.p.A. deliberato in data 27 giugno 2003.
L'Accordo dovrà essere adempiuto nel più breve tempo dal verificarsi dell'incrocio azionario tra IFIL e SANPAOLO IMI, fermo restando peraltro che IFIL avrà facoltà di chiedere una proroga di tale termine di ulteriori 45 giorni dal suddetto incrocio, proroga che SANPAOLO IMI non potrà rifiutare.
Si comunica altresì che alla data del 26 giugno 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,297% e pari al 2,016% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,183% e pari allo 0,183% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 34,647% e pari al 33,770% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto.
Torino, 1 luglio 2003
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 29 agosto 2003:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 2,131% e pari all'1,992% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,157% e pari allo 0,157% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,489% e pari al 30,443% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,857% e pari al 3,830% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 29 agosto 2003
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 31 dicembre 2004:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari all'1,748% e pari all'1,629% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,127% e pari allo 0,127% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,605% e pari al 30,546% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 4,771% e pari al 3,776% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 7 gennaio 2005
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 31 marzo 2005 la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è variata dal 4,771% al 6,309% e dal 3,776% al 4,995% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Torino, 22 aprile 2005
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Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 30 giugno 2005:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari all'1,721% e pari all'1,665% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,100% e pari allo 0,100% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,605% e pari al 30,546% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 6,282% e pari al 4,977% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
Si precisa che nessuna delle percentuali predette è variata di più di due punti percentuali.
Torino, 8 luglio 2005
* * *
Con riferimento all'accordo in oggetto, si comunica che alla data del 28 dicembre 2005:
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 4,557% e pari al 4,236% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da SANPAOLO IMI S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di IFIL S.p.A. è pari allo 0,099% e pari allo 0,099% del capitale sociale con diritto di voto;
- la quota detenuta da IFIL S.p.A., direttamente e indirettamente tramite le proprie controllate, nel capitale sociale ordinario di FIAT S.p.A. è pari al 30,457% e pari al 30,425% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate);
- la quota detenuta da IFIL S.p.A. direttamente nel capitale sociale ordinario di SANPAOLO IMI S.p.A. è pari al 5,865% e pari al 4,974% del capitale sociale con diritto di voto (azioni ordinarie e privilegiate).
5 gennaio 2006
[FB.2.06.1]
PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 29 GENNAIO 2006
SAN PAOLO IMI S.P.A.
ESTRATTO DELL'ACCORDO TRA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA ("LE FONDAZIONI")
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne (1)
Comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento adottato con Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
Premesse
a) la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ("le Fondazioni") hanno stipulato in data 19 aprile 2004 un patto di unità di intenti ("il Patto fra le Fondazioni") in forza del quale esse Fondazioni hanno, fra l'altro, nominato loro rappresentante e mandatario comune lo scrivente Renzo Giubergia;
b) il Patto fra le Fondazioni prevede, fra l'altro, l'accordo delle Fondazioni stesse in ordine alla necessità di apportare allo statuto della Banca una serie di modificazioni - preordinate ad assicurare un assetto di governo ordinato ed efficiente, idoneo a soddisfarne adeguatamente le esigenze operative e ad assicurarne una gestione sana e prudente della Banca stessa, capace di favorirne la crescita e l'ulteriore sviluppo, nell'interesse dell'azienda e dei suoi azionisti;
c) le Fondazioni, qui rappresentate dal mandatario comune Renzo Giubergia e le società Banco Santander Central Hispano S.A. ("Santander") e ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne ("IH") (1), (tutte insieme qui denominate "le Parti") intendono stabilire un patto di consultazione e coordinare il loro voto in occasione dell'assemblea della SanPaoloIMI s.p.a. ("la Banca") che sarà chiamata in prima convocazione il 28 Aprile 2004 (e occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile) per l'approvazione del bilancio al 31.12.2003 e per il rinnovo del consiglio di amministrazione ("l'assemblea di Aprile 2004");
d) le Fondazioni, Santander e IH partecipano al capitale della Banca come segue:
- le Fondazioni con n. 217.324.797 azioni ordinarie pari al 13,6943% del capitale ordinario;
- Santander, con n. 158.011.176 azioni ordinarie pari al 9,9568% del capitale ordinario;
- IH, con n. 28.088.822 azioni ordinarie pari al 1,7700% del capitale ordinario.
Intese
1. Consiglio di amministrazione.
1.1 Le Parti all'assemblea di Aprile 2004 voteranno a favore della elezione di un consiglio di amministrazione della Banca per il triennio 2004 - 2006, che sarà proposto da Renzo Giubergia formato da 17 membri e composto dai signori:
Enrico Salza (Presidente)
Maurizio Barracco
Pio Bussolotto
Giuseppe Fontana
Ettore Gotti Tedeschi
Alfonso Iozzo
Virgilio Marrone
Iti Mihalich
Anthony Orsatelli
Emilio Ottolenghi
Orazio Rossi
Gianguido Sacchi Morsiani
Alfredo Saenz
Mario Sarcinelli
Leone Sibani
Alberto Tazzetti
Manuel Varela
1.2 Le Parti, ritenendo che sia nell'interesse della Banca la nomina del signor Orazio Rossi a vice-presidente, e la nomina del signor Alfonso Iozzo nella carica di amministratore delegato, porteranno tale loro opinione a conoscenza del consiglio di amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine delle cariche sociali.
1.3 Nel caso in cui un amministratore fra quelli indicati nella lista di cui al punto 1.1 su suggerimento di IH ovvero di Santander venga a cessare per qualsiasi ragione, le Parti si obbligano (i) a compiere quanto sarà in loro potere, ferme le prerogative esclusive del Consiglio di Amministrazione, per favorire la cooptazione di un amministratore che sarà suggerito dalla Parte originariamente proponente e (ii) a votare a favore della conferma di tale cooptazione in occasione della prima assemblea che sarà chiamata a deliberare in proposito.
2. Modificazioni statutarie.
2.1 Santander e IH, condividendo la necessità di favorire l'adozione delle modificazioni statutarie menzionate nelle Premesse sub (b), convengono con le Fondazioni che sarà fatta richiesta al consiglio di amministrazione della Banca che sarà eletto dall'assemblea di aprile 2004, di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci, alla prima occasione utile (possibilmente entro il 30 giugno 2004), e naturalmente nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge e della disciplina di Vigilanza, le modifiche di cui si tratta, quali risultano dal testo allegato al presente accordo.
2.2 Nell'ambito delle stesse finalità richiamate nel precedente punto 2.1, le parti ritengono, quale presupposto di questo accordo, che il Direttore Generale che sarà nominato possibilmente entro il 30 giugno 2004, debba essere prescelto fra soggetti di chiaro ed indiscusso valore professionale e debba essere altresì nominato, alla prima occasione utile, componente del Consiglio di Amministrazione, previo aumento del numero dei Consiglieri da parte dell'Assemblea da n. 17 a n. 18. A questo scopo, esse si impegnano fin da ora a votare in tal senso nell'Assemblea ed a rappresentare al Consiglio di Amministrazione che sarà eletto la loro comune convinzione in ordine alle caratteristiche, come sopra indicate, del futuro Direttore Generale.
3. Consultazione.
3.1 Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca, ivi compresa la verifica dell'attuazione dei principi espressi nei punti 2.1 e 2.2, quanto alla nomina del Direttore Generale.
4. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
4.1 Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l'intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto delle altre, la propria partecipazione al capitale ordinario della Banca, assumendo le Parti singolarmente e collettivamente l'impegno reciproco di far sì che non venga comunque superato il limite massimo di azioni ordinarie complessivamente possedute dalle Parti stesse, pari al 29,9% del capitale ordinario della Banca. E pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all'esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
4.2 Non rientrano nel divieto di cui al punto 4.1, fermo il limite del 29,9% ivi indicato:
(i) gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell'ambito dell'attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
(ii) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell'ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all'art.2359 c.c., quanto alle Fondazioni e inteso come l'insieme delle società facenti parte dei rispettivi gruppi, quanto a IH e a Santander, secondo la legislazione nazionale a ciascuno applicabile, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest'ultima aderisca incondizionatamente all'accordo;
(iii) gli incrementi della partecipazione di ciascuna Parte, rispetto alla quota indicata nelle Premesse sub d), derivanti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale con diritto di sottoscrizione pro quota della Banca;
(iv) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati anche a seguito di operazioni di ristrutturazione societaria del gruppo di appartenenza, dandosi atto le Parti fin da ora, senza eccezioni, che in tale ambito rientrano gli eventuali trasferimenti che siano attuati da IH nell'ambito del progetto definito "Refondation".
4.3 Fermo quanto sopra ciascuna Fondazione ha la facoltà, in espressa deroga all'obbligo di cui al punto 4.1 e previa informazione alle altre Parti, di diminuire la misura della propria partecipazione, espressa in azioni privilegiate, al capitale della Banca, ferma invece la partecipazione espressa in azioni ordinarie.
4.4 Nel caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al punto 4.1, la Parte inadempiente sarà ipso facto tenuta al risarcimento di ogni danno, esborso, costo od onere sostenuti dalle Parti adempienti, dai loro amministratori ovvero dagli amministratori della Banca eletti su indicazione delle Parti adempienti medesime, con obbligo in particolare, senza esclusione di ogni altro concorrente rimedio o risarcimento, nel caso di violazione dell'obbligo di cui al punto 4.1 (i), di riportare senza indugio la partecipazione al livello originario anteriore legittimamente posseduto in base al presente Accordo.
5. Durata. Scioglimento anticipato.
5.1 Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2006.
5.2 Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell'accordo:
- la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell'intero consiglio ai sensi dell'art.2386, ultimo comma, c.c.;
- il lancio di un'OPA da parte di terzi, ovvero di un'OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore alla quota del capitale della Banca complessivamente posseduta, in azioni ordinarie e privilegiate, dalle Fondazioni;
limitatamente a IH, la cessione, da parte di Sanpaolo IMI, della propria partecipazione in CDC IXIS SA ovvero, nel caso di riallocazione concordata della suddetta partecipazione, la cessione della partecipazione che sarà così detenuta dalla Banca a seguito della riallocazione.
6. Legge Applicabile. Foro Competente
6.1 Il presente Accordo è governato dalla legge italiana, con la sola eccezione della definizione di "Gruppo di società" di cui al punto 4.2 (ii), per la quale si applica la legge nazionale di ogni singola Parte.
6.2 Qualsiasi controversia comunque nascente dal presente Accordo è devoluta alla esclusiva giurisdizione del Foro di Torino.
Allegati:
Bozza modificazioni statutarie SANPAOLO IMI S.p.A., attualmente all'esame della Banca d'Italia, che contengono la previsione, fra l'altro, della carica di direttore generale e dei relativi poteri.
L'accordo è stato perfezionato in data 21 aprile 2004.
(1) ITALIA HOLDING SA - Groupe Caisse d'Epargne è la nuova denominazione assunta da CDC IXIS ITALIA HOLDING SA a far data dal 14 dicembre 2004.
4 gennaio 2006
[SI.8.06.1]
SANPAOLO IMI S.P.A.
ESTRATTO DELL’ACCORDO TRA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA ("LE FONDAZIONI")
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE (CNCE) – Groupe Caisse d’Epargne (1)
Comunicato alla Consob ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento adottato con Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
Premesse
a) la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ("le Fondazioni") hanno stipulato in data 19 aprile 2004 un patto di unità di intenti ("il Patto fra le Fondazioni") in forza del quale esse Fondazioni hanno, fra l’altro, nominato loro rappresentante e mandatario comune lo scrivente Renzo Giubergia;
b) il Patto fra le Fondazioni prevede, fra l’altro, l’accordo delle Fondazioni stesse in ordine alla necessità di apportare allo statuto della Banca una serie di modificazioni - preordinate ad assicurare un assetto di governo ordinato ed efficiente, idoneo a soddisfarne adeguatamente le esigenze operative e ad assicurarne una gestione sana e prudente della Banca stessa, capace di favorirne la crescita e l’ulteriore sviluppo, nell’interesse dell’azienda e dei suoi azionisti;
c) le Fondazioni, qui rappresentate dal mandatario comune Renzo Giubergia e le società Banco Santander Central Hispano S.A. ("Santander") e Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ("CNCE") (1), (tutte insieme qui denominate "le Parti") intendono stabilire un patto di consultazione e coordinare il loro voto in occasione dell’assemblea della SanPaoloIMI s.p.a. ("la Banca") che sarà chiamata in prima convocazione il 28 Aprile 2004 (e occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile) per l’approvazione del bilancio al 31.12.2003 e per il rinnovo del consiglio di amministrazione ("l’assemblea di Aprile 2004");
d) le Fondazioni, Santander e CNCE partecipano al capitale della Banca come segue:
- le Fondazioni con n. 217.324.797 azioni ordinarie pari al 13,6943% del capitale ordinario;
- Santander, con n. 158.011.176 azioni ordinarie pari al 9,9568% del capitale ordinario;
- CNCE, con n. 28.088.822 azioni ordinarie pari al 1,7700% del capitale ordinario.
Intese
1. Consiglio di amministrazione.
1.1 Le Parti all’assemblea di Aprile 2004 voteranno a favore della elezione di un consiglio di amministrazione della Banca per il triennio 2004 - 2006, che sarà proposto da Renzo Giubergia formato da 17 membri e composto dai signori:
Enrico Salza (Presidente)
Maurizio Barracco
Pio Bussolotto
Giuseppe Fontana
Ettore Gotti Tedeschi
Alfonso Iozzo
Virgilio Marrone
Iti Mihalich
Anthony Orsatelli
Emilio Ottolenghi
Orazio Rossi
Gianguido Sacchi Morsiani
Alfredo Saenz
Mario Sarcinelli
Leone Sibani
Alberto Tazzetti
Manuel Varela
1.2 Le Parti, ritenendo che sia nell’interesse della Banca la nomina del signor Orazio Rossi a vice-presidente, e la nomina del signor Alfonso Iozzo nella carica di amministratore delegato, porteranno tale loro opinione a conoscenza del consiglio di amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine delle cariche sociali.
1.3 Nel caso in cui un amministratore fra quelli indicati nella lista di cui al punto 1.1 su suggerimento di CNCE ovvero di Santander venga a cessare per qualsiasi ragione, le Parti si obbligano (i) a compiere quanto sarà in loro potere, ferme le prerogative esclusive del Consiglio di Amministrazione, per favorire la cooptazione di un amministratore che sarà suggerito dalla Parte originariamente proponente e (ii) a votare a favore della conferma di tale cooptazione in occasione della prima assemblea che sarà chiamata a deliberare in proposito.
2. Modificazioni statutarie.
2.1 Santander e CNCE, condividendo la necessità di favorire l’adozione delle modificazioni statutarie menzionate nelle Premesse sub (b), convengono con le Fondazioni che sarà fatta richiesta al consiglio di amministrazione della Banca che sarà eletto dall’assemblea di aprile 2004, di sottoporre all’assemblea straordinaria dei soci, alla prima occasione utile (possibilmente entro il 30 giugno 2004), e naturalmente nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge e della disciplina di Vigilanza, le modifiche di cui si tratta, quali risultano dal testo allegato al presente accordo.
2.2 Nell’ambito delle stesse finalità richiamate nel precedente punto 2.1, le parti ritengono, quale presupposto di questo accordo, che il Direttore Generale che sarà nominato possibilmente entro il 30 giugno 2004, debba essere prescelto fra soggetti di chiaro ed indiscusso valore professionale e debba essere altresì nominato, alla prima occasione utile, componente del Consiglio di Amministrazione, previo aumento del numero dei Consiglieri da parte dell’Assemblea da n. 17 a n. 18. A questo scopo, esse si impegnano fin da ora a votare in tal senso nell’Assemblea ed a rappresentare al Consiglio di Amministrazione che sarà eletto la loro comune convinzione in ordine alle caratteristiche, come sopra indicate, del futuro Direttore Generale.
3. Consultazione.
3.1 Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca, ivi compresa la verifica dell’attuazione dei principi espressi nei punti 2.1 e 2.2, quanto alla nomina del Direttore Generale.
4. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
4.1 Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l’intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto delle altre, la propria partecipazione al capitale ordinario della Banca, assumendo le Parti singolarmente e collettivamente l’impegno reciproco di far sì che non venga comunque superato il limite massimo di azioni ordinarie complessivamente possedute dalle Parti stesse, pari al 29,9% del capitale ordinario della Banca. E pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
i) non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
ii) non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all’esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
iii) non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
4.2 Non rientrano nel divieto di cui al punto 4.1, fermo il limite del 29,9% ivi indicato:
i) gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell’ambito dell’attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
ii) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell’ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all’art.2359 c.c., quanto alle Fondazioni e inteso come l’insieme delle società facenti parte dei rispettivi gruppi, quanto a CNCE e a Santander, secondo la legislazione nazionale a ciascuno applicabile, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest’ultima aderisca incondizionatamente all’accordo;
iii) gli incrementi della partecipazione di ciascuna Parte, rispetto alla quota indicata nelle Premesse sub d), derivanti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale con diritto di sottoscrizione pro quota della Banca;
iv) i trasferimenti a qualunque titolo effettuati anche a seguito di operazioni di ristrutturazione societaria del gruppo di appartenenza, dandosi atto le Parti fin da ora, senza eccezioni, che in tale ambito rientrano gli eventuali trasferimenti che siano attuati da CNCE nell’ambito del progetto definito "Refondation".
4.3 Fermo quanto sopra ciascuna Fondazione ha la facoltà, in espressa deroga all’obbligo di cui al punto 4.1 e previa informazione alle altre Parti, di diminuire la misura della propria partecipazione, espressa in azioni privilegiate, al capitale della Banca, ferma invece la partecipazione espressa in azioni ordinarie.
4.4 Nel caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al punto 4.1, la Parte inadempiente sarà ipso facto tenuta al risarcimento di ogni danno, esborso, costo od onere sostenuti dalle Parti adempienti, dai loro amministratori ovvero dagli amministratori della Banca eletti su indicazione delle Parti adempienti medesime, con obbligo in particolare, senza esclusione di ogni altro concorrente rimedio o risarcimento, nel caso di violazione dell’obbligo di cui al punto 4.1 (i), di riportare senza indugio la partecipazione al livello originario anteriore legittimamente posseduto in base al presente Accordo.
5. Durata. Scioglimento anticipato.
5.1 Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2006.
5.2 Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell’accordo:
- la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell’intero consiglio ai sensi dell’art.2386, ultimo comma, c.c.;
- il lancio di un’OPA da parte di terzi, ovvero di un’OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore alla quota del capitale della Banca complessivamente posseduta, in azioni ordinarie e privilegiate, dalle Fondazioni;
- limitatamente a CNCE, la cessione, da parte di Sanpaolo IMI, della propria partecipazione in CDC IXIS SA ovvero, nel caso di riallocazione concordata della suddetta partecipazione, la cessione della partecipazione che sarà così detenuta dalla Banca a seguito della riallocazione.
6. Legge Applicabile. Foro Competente
6.1 Il presente Accordo è governato dalla legge italiana, con la sola eccezione della definizione di "Gruppo di società" di cui al punto 4.2 (ii), per la quale si applica la legge nazionale di ogni singola Parte.
6.2 Qualsiasi controversia comunque nascente dal presente Accordo è devoluta alla esclusiva giurisdizione del Foro di Torino.
Allegati:
Bozza modificazioni statutarie SANPAOLO IMI S.p.A., attualmente all’esame della Banca d’Italia, che contengono la previsione, fra l’altro, della carica di direttore generale e dei relativi poteri.
L’accordo è stato perfezionato in data 21 aprile 2004.
(1) Nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione societaria del Gruppo Caisse d’Epargne, alla Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) sono state trasferite le azioni SANPAOLO IMI detenute dalla controllata ITALIA HOLDING SA (già CDC IXIS ITALIA HOLDING SA). La CNCE ha confermato il 27 febbraio 2006 la propria adesione all’accordo.8 marzo 2006
[SI.8.06.2]
SANPAOLO IMI S.P.A.
ESTRATTO DELLA CONVENZIONE TRA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
(di seguito "le Parti")
Premesso che
1. Le Parti hanno stipulato in data 18 ottobre 2001 una Lettera di Intenti contenente le intese di massima tra loro intervenute in ordine all'integrazione del Gruppo Cardine nel Gruppo Sanpaolo IMI;
2. I patti di cui alla Lettera di Intenti sono stati iscritti nel Registro delle Imprese di Torino in data 2 novembre 2001 e pubblicati per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Stampa" in data 8 novembre 2001, ai sensi dell'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
3. Successivamente, in data 17 dicembre 2001, le stesse Parti hanno sottoscritto, con l'adesione di Ersel Finanziaria s.p.a., una Convenzione Operativa, con la quale esse:
a) hanno dato attuazione alla Lettera di Intenti e previsto la costituzione di una SGR, unitamente al partner tecnico individuato nella Ersel Finanziaria s.p.a.;
b) hanno stabilito le modalità operative della SGR in funzione del quadro normativo allora vigente;
c) hanno concordato la conversione delle azioni ordinarie da esse possedute, eccedenti nel complesso la misura del 15% del capitale di Sanpaolo IMI s.p.a. (di seguito "Sanpaolo IMI" o semplicemente la "Banca"), in azioni privilegiate, senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 153 del 1999;
4. La SGR, con la denominazione di Fondaco SGR è stata costituita in data 8 gennaio 2002 per atto a rogito notaio Morone di Torino ed è stata autorizzata all'esercizio della sua attività dalla Banca d'Italia con provvedimento del 17 marzo 2003 e le azioni di cui al precedente punto 3 sono state convertite in azioni privilegiate, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria di Sanpaolo IMI, in data 5 marzo 2002;
5. L'integrazione del quadro normativo, che avrebbe dovuto consentire a Fondaco SGR di ricevere l'intestazione delle azioni possedute dalle Parti in Sanpaolo IMI ovvero, alternativamente, di ricevere in gestione individuale le azioni medesime non si è completata;
6. Le Parti si sono tuttavia ulteriormente confermate nel loro proposito di procedere con unità di intenti nell'esclusivo interesse della Banca partecipata e della tutela del loro investimento in essa, in funzione del migliore assolvimento delle loro finalità istituzionali;
7. In questo quadro e con questi intenti, esse Parti - in attesa del definitivo chiarimento del quadro normativo e comunque anche indipendentemente da esso - intendono ulteriormente rafforzare e presidiare il loro comune e condiviso sentire nella gestione delle rispettive partecipazioni nella Banca e nei rapporti con i terzi, relativamente alle materie ed alle vicende che riguardano la Banca medesima;
8. In relazione a tanto ed al fine di assicurare una equilibrata composizione del prossimo consiglio di amministrazione della Banca, che tenga conto degli interessi, in primo luogo, della Banca medesima e di tutti gli stakeholders , in conformità alla condizione di questa di società quotata e di rilievo internazionale, appare necessario, come da mandato affidato all'Ing. Renzo Giubergia, assumere contatti con altri soci maggiormente rappresentativi, in modo e con voce unitari;
Tutto Ciò Premesso
fra esse Parti si conviene e si stipula la presente Convenzione, denominata anche "Patto di unità di intenti".
1. Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Le Parti, nella ferma convinzione di operare nell'interesse della Banca e della tutela del relativo investimento di ciascuna, convinte che esse debbano focalizzare le loro comunicazioni o dichiarazioni esterne - comunque ad esse riferibili - esclusivamente intorno agli scopi istituzionali da esse perseguiti e ai temi con detti scopi connessi, convengono di astenersi dall'assumere pubblicamente posizioni individuali in ordine alla gestione, ai risultati conseguiti o attesi, ai progetti e in genere alle vicende della Banca e convengono parimenti di astenersi dal rendere in qualunque sede pubblica o, per le sue caratteristiche, tale da consentire o rendere possibile la diffusione pubblica, dichiarazioni di carattere individuale, ancorché condivise dalle altre Parti o ragionevolmente coincidenti con la visione comune di esse Parti.
3. A tal fine esse Parti, allo scopo di raggiungere concordi vedute frutto della ricordata unità di intenti, si impegnano a esaminare e discutere preventivamente ed esclusivamente fra di loro, con il vincolo della riservatezza, i temi e le questioni di maggiore rilevanza attinenti le loro partecipazioni nella Banca o l'attività, i programmi e la condizione di questa, anche per quanto riguarda i rapporti con gli altri soci. Tale attività sarà svolta nell'ambito di un Comitato presieduto dall'Ing. Renzo Giubergia, cui parteciperà un esponente di ciascuna Fondazione, a ciò delegato in forza delle rispettive previsioni procedurali statutarie.
4. Le Parti conseguentemente, in coerenza con il mandato di consulenza già conferitogli prima d'ora, affidano in via esclusiva all'Ing. Renzo Giubergia oltre all'incarico di presiedere il Comitato di cui al precedente punto 3, il compito di:
a) svolgere opera di pacata mediazione, negli incontri e nelle riunioni del caso, volta a favorire il raggiungimento di comuni vedute e, quando occorra, di comuni decisioni in ordine alle vicende attinenti la Banca che richiedano l'intervento o anche solo l'attivazione dei principali azionisti della Banca;
b) esprimere all'esterno il loro comune sentire e le loro concordi decisioni, quali emergeranno dagli incontri e dalle riunioni di cui sopra, e intrattenere rapporti con gli altri soci rilevanti della Banca, riferendone ad esse Parti;
c) in particolare svolgere le attività sopra menzionate anche in previsione della formazione della lista degli eligendi alla carica di consigliere di amministrazione della Banca, da sottoporre a votazione in occasione della prossima assemblea ordinaria della Banca medesima, convocata ai sensi dell'art. 14 del suo statuto.
5. Le Parti si danno atto di aver concordato sulla necessità di apportare allo statuto della Banca una serie di modificazioni - preordinate ad assicurare un assetto di governo ordinato ed efficiente, idoneo a soddisfarne adeguatamente le esigenze operative e ad assicurarne una gestione sana e prudente della Banca stessa, capace di favorirne la crescita e l'ulteriore sviluppo, nell'interesse dell'azienda e dei suoi azionisti - ed in tal senso, in occasione della formazione e della diffusione della lista di cui al punto precedente, fin da ora dichiarano che chiederanno al consiglio di amministrazione che sarà eletto di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci, alla prima occasione utile, le modifiche di cui si tratta, quali risultano dal testo allegato al presente accordo.
6. Le Parti concordano infine che esse si informeranno reciprocamente ed in via preventiva della eventuale loro intenzione di cedere parte delle azioni privilegiate di cui al punto 3 delle premesse, senza peraltro che tale eventuale cessione sia in alcun modo condizionata al consenso delle altre Parti.
7. La durata di questa Convenzione è convenuta in tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione. La durata dell'incarico all'Ing. Giubergia avrà pari durata, ma sarà rinunziabile. Pertanto nel caso in cui quest'ultimo, dopo che si sarà tenuta l'assemblea straordinaria prevista dal punto 5, intendesse rinunziare all'incarico o non fosse in grado di attendervi per qualsiasi ragione, le Parti provvederanno alla sua sostituzione con decisione unanime.
8. Questa Convenzione supera ogni altra precedente intesa, ed è la sola a regolare i rapporti fra le Parti, che qui confermano solennemente lo spirito di pari dignità e di esclusiva tutela dell'interesse della Banca che ha finora animato con reciproca soddisfazione, e in futuro ancora animerà, le loro relazioni.
9. Il presente Patto di unità di intenti viene sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti, a ciò debitamente facoltizzati in forza dei rispettivi Statuti, nonché - per accettazione - dall'Ingegnere Renzo Giubergia che le Parti esonerano da ogni responsabilità in ordine allo svolgimento del mandato qui conferitogli, confermandosi che egli non è tenuto verso le Parti ad alcun obbligo di risultato.
Allegati:
Bozza modificazioni statutarie SANPAOLO IMI S.p.A., attualmente all'esame della Banca d'Italia, che contengono la previsione, fra l'altro, della carica di direttore generale e dei relativi poteri.
* * *
La presente convenzione, come indicato al punto 8 del testo "supera ogni altra precedente intesa, ed è la sola a regolare i rapporti fra le Parti".
Ai sensi dell'art. 128 del Regolamento Consob n. 11971/99 si comunica pertanto lo scioglimento, a far data dal 19 aprile 2004, delle intese contenute nella "Lettera d'intenti" stipulata in data 18 ottobre 2001 da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino in data 2 novembre 2001 e pubblicata per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Stampa" in data 8 novembre 2001.
25 aprile 2004
[SI.6.04.1]
PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 8 GENNAIO 2007
ESTRATTO DELL’ACCORDO TRA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA ("LE FONDAZIONI")
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE (CNCE) – Groupe Caisse d’Epargne (1)
Comunicato alla Consob ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento adottato con Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
Premesse
- la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ("le Fondazioni") hanno stipulato in data 19 aprile 2004 un patto di unità di intenti ("il Patto fra le Fondazioni") in forza del quale esse Fondazioni hanno, fra l’altro, nominato loro rappresentante e mandatario comune lo scrivente Renzo Giubergia;
- il Patto fra le Fondazioni prevede, fra l’altro, l’accordo delle Fondazioni stesse in ordine alla necessità di apportare allo statuto della Banca una serie di modificazioni - preordinate ad assicurare un assetto di governo ordinato ed efficiente, idoneo a soddisfarne adeguatamente le esigenze operative e ad assicurarne una gestione sana e prudente della Banca stessa, capace di favorirne la crescita e l’ulteriore sviluppo, nell’interesse dell’azienda e dei suoi azionisti;
- le Fondazioni, qui rappresentate dal mandatario comune Renzo Giubergia e le società Banco Santander Central Hispano S.A. ("Santander") e Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ("CNCE") (1), (tutte insieme qui denominate "le Parti") intendono stabilire un patto di consultazione e coordinare il loro voto in occasione dell’assemblea della SanPaoloIMI s.p.a. ("la Banca") che sarà chiamata in prima convocazione il 28 Aprile 2004 (e occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile) per l’approvazione del bilancio al 31.12.2003 e per il rinnovo del consiglio di amministrazione ("l’assemblea di Aprile 2004");
- le Fondazioni, Santander e CNCE partecipano al capitale della Banca come segue:
- le Fondazioni con n. 217.324.797 azioni ordinarie pari al 13,6624% del capitale ordinario;
- Santander, con n. 158.011.176 azioni ordinarie pari al 9,9336% del capitale ordinario;
- CNCE, con n. 28.088.822 azioni ordinarie pari al 1,7658% del capitale ordinario.
Intese
1. Consiglio di amministrazione.
1.1 Le Parti all’assemblea di Aprile 2004 voteranno a favore della elezione di un consiglio di amministrazione della Banca per il triennio 2004 - 2006, che sarà proposto da Renzo Giubergia formato da 17 membri e composto dai signori:
Enrico Salza (Presidente)
Maurizio Barracco
Pio Bussolotto
Giuseppe Fontana
Ettore Gotti Tedeschi
Alfonso Iozzo
Virgilio Marrone
Iti Mihalich
Anthony Orsatelli
Emilio Ottolenghi
Orazio Rossi
Gianguido Sacchi Morsiani
Alfredo Saenz
Mario Sarcinelli
Leone Sibani
Alberto Tazzetti
Manuel Varela
1.2 Le Parti, ritenendo che sia nell’interesse della Banca la nomina del signor Orazio Rossi a vice-presidente, e la nomina del signor Alfonso Iozzo nella carica di amministratore delegato, porteranno tale loro opinione a conoscenza del consiglio di amministrazione, qualora venga eletto nella composizione sopra riportata, ferma la competenza esclusiva di tale organo anche nella materia delle nomine delle cariche sociali.
1.3 Nel caso in cui un amministratore fra quelli indicati nella lista di cui al punto 1.1 su suggerimento di CNCE ovvero di Santander venga a cessare per qualsiasi ragione, le Parti si obbligano (i) a compiere quanto sarà in loro potere, ferme le prerogative esclusive del Consiglio di Amministrazione, per favorire la cooptazione di un amministratore che sarà suggerito dalla Parte originariamente proponente e (ii) a votare a favore della conferma di tale cooptazione in occasione della prima assemblea che sarà chiamata a deliberare in proposito.
2. Modificazioni statutarie.
2.1 Santander e CNCE, condividendo la necessità di favorire l’adozione delle modificazioni statutarie menzionate nelle Premesse sub (b), convengono con le Fondazioni che sarà fatta richiesta al consiglio di amministrazione della Banca che sarà eletto dall’assemblea di aprile 2004, di sottoporre all’assemblea straordinaria dei soci, alla prima occasione utile (possibilmente entro il 30 giugno 2004), e naturalmente nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge e della disciplina di Vigilanza, le modifiche di cui si tratta, quali risultano dal testo allegato al presente accordo.
2.2 Nell’ambito delle stesse finalità richiamate nel precedente punto 2.1, le parti ritengono, quale presupposto di questo accordo, che il Direttore Generale che sarà nominato possibilmente entro il 30 giugno 2004, debba essere prescelto fra soggetti di chiaro ed indiscusso valore professionale e debba essere altresì nominato, alla prima occasione utile, componente del Consiglio di Amministrazione, previo aumento del numero dei Consiglieri da parte dell’Assemblea da n. 17 a n. 18. A questo scopo, esse si impegnano fin da ora a votare in tal senso nell’Assemblea ed a rappresentare al Consiglio di Amministrazione che sarà eletto la loro comune convinzione in ordine alle caratteristiche, come sopra indicate, del futuro Direttore Generale.
3. Consultazione.
3.1 Le parti si consulteranno di tanto in tanto per scambiare le loro opinioni circa lo stato dei rispettivi interessi quali azionisti della Banca, ivi compresa la verifica dell’attuazione dei principi espressi nei punti 2.1 e 2.2, quanto alla nomina del Direttore Generale.
4. Obbligo di non negoziare le azioni della Banca e i diritti ad esse relativi.
4.1 Ciascuna parte si obbliga a non modificare in alcun modo, per l’intera durata di questo accordo, salvo il previo consenso scritto delle altre, la propria partecipazione al capitale ordinario della Banca, assumendo le Parti singolarmente e collettivamente l’impegno reciproco di far sì che non venga comunque superato il limite massimo di azioni ordinarie complessivamente possedute dalle Parti stesse, pari al 29,9% del capitale ordinario della Banca. E pertanto le parti, direttamente, indirettamente o per interposta persona o ente:
- non acquisteranno azioni della Banca in aggiunta a quelle indicate nelle premesse, neppure a termine;
- non negozieranno ad alcun titolo diritti di alcun genere relativi ad azioni della Banca, e in particolare non assumeranno impegni o stipuleranno accordi di alcun genere con qualunque terzo riguardo all’esercizio dei diritti o delle facoltà discendenti dal possesso delle azioni;
- non trasferiranno ad alcun titolo le azioni della Banca da esse possedute, non le conferiranno ad alcun accordo, né le sottoporranno ad alcun vincolo, gravame, garanzia od onere che comunque ne possa limitare la piena ed incondizionata disponibilità.
4.2 Non rientrano nel divieto di cui al punto 4.1, fermo il limite del 29,9% ivi indicato:
- gli acquisti e le vendite di azioni della Banca, entro il limite del 2,5% del capitale di essa, effettuati in via transitoria nell’ambito dell’attività di trading, di gestione di tesoreria, di acquisizione di garanzie o di investimento di riserve da parte di compagnie assicuratrici facenti parte del gruppo;
- i trasferimenti a qualunque titolo effettuati nell’ambito del medesimo gruppo, inteso come insieme di società legate dai vincoli di cui all’art.2359 c.c., quanto alle Fondazioni e inteso come l’insieme delle società facenti parte dei rispettivi gruppi, quanto a CNCE e a Santander, secondo la legislazione nazionale a ciascuno applicabile, a condizione che, restando la cedente in ogni caso responsabile per il fatto della cessionaria, quest’ultima aderisca incondizionatamente all’accordo;
- gli incrementi della partecipazione di ciascuna Parte, rispetto alla quota indicata nelle Premesse sub d), derivanti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale con diritto di sottoscrizione pro quota della Banca;
- i trasferimenti a qualunque titolo effettuati anche a seguito di operazioni di ristrutturazione societaria del gruppo di appartenenza, dandosi atto le Parti fin da ora, senza eccezioni, che in tale ambito rientrano gli eventuali trasferimenti che siano attuati da CNCE nell’ambito del progetto definito "Refondation".
4.3 Fermo quanto sopra ciascuna Fondazione ha la facoltà, in espressa deroga all’obbligo di cui al punto 4.1 e previa informazione alle altre Parti, di diminuire la misura della propria partecipazione, espressa in azioni privilegiate, al capitale della Banca, ferma invece la partecipazione espressa in azioni ordinarie.
4.4 Nel caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al punto 4.1, la Parte inadempiente sarà ipso facto tenuta al risarcimento di ogni danno, esborso, costo od onere sostenuti dalle Parti adempienti, dai loro amministratori ovvero dagli amministratori della Banca eletti su indicazione delle Parti adempienti medesime, con obbligo in particolare, senza esclusione di ogni altro concorrente rimedio o risarcimento, nel caso di violazione dell’obbligo di cui al punto 4.1 (i), di riportare senza indugio la partecipazione al livello originario anteriore legittimamente posseduto in base al presente Accordo.
5. Durata. Scioglimento anticipato.
5.1 Questo accordo scadrà automaticamente e diverrà inefficace il quindicesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea della Banca che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2006.
5.2 Costituiscono causa di scioglimento automatico e anticipato dell’accordo:
- la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, con il conseguente venir meno dell’intero consiglio ai sensi dell’art.2386, ultimo comma, c.c.;
- il lancio di un’OPA da parte di terzi, ovvero di un’OPS, avente per oggetto una quota del capitale della Banca tale da consentirne il controllo ovvero comunque il possesso di una quantità di azioni superiore alla quota del capitale della Banca complessivamente posseduta, in azioni ordinarie e privilegiate, dalle Fondazioni;
limitatamente a CNCE, la cessione, da parte di Sanpaolo IMI, della propria partecipazione in CDC IXIS SA ovvero, nel caso di riallocazione concordata della suddetta partecipazione, la cessione della partecipazione che sarà così detenuta dalla Banca a seguito della riallocazione.
6. Legge Applicabile. Foro Competente
6.1 Il presente Accordo è governato dalla legge italiana, con la sola eccezione della definizione di "Gruppo di società" di cui al punto 4.2 (ii), per la quale si applica la legge nazionale di ogni singola Parte.
6.2 Qualsiasi controversia comunque nascente dal presente Accordo è devoluta alla esclusiva giurisdizione del Foro di Torino.
Allegati:
Bozza modificazioni statutarie SANPAOLO IMI S.p.A., attualmente all’esame della Banca d’Italia, che contengono la previsione, fra l’altro, della carica di direttore generale e dei relativi poteri.
L’accordo è stato perfezionato in data 21 aprile 2004.
_______________
(1) Nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione societaria del Gruppo Caisse d’Epargne, alla Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) sono state trasferite le azioni SANPAOLO IMI detenute dalla controllata ITALIA HOLDING SA (già CDC IXIS ITALIA HOLDING SA). La CNCE ha confermato il 27 febbraio 2006 la propria adesione all’accordo.
6 luglio 2006
[SI.8.06.3]
PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 8 GENNAIO 2007