Listed companies - Shareholders' agreements (history)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

  SNIA S.P.A.

Tipo di accordo e relative finalità

Tra (1) Hopa S.p.A., con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (2) Interbanca S.p.A., con sede a Milano, in Corso Venezia 56, (3) G.P. Finanziaria S.p.A., con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (4) Fergia S.p.A., con sede a Vicenza, in Viale del Lavoro, 56, (5) Hall Investement S.A.con sede in Lussemburgo, 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, (6) Fin-Metal S.p.A., con sede a Rodengo Saiano (BS), in Via Stacca 1, (7) Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., con sede a Milano, in Piazza Meda 4 (di seguito BPM), (8) Cordusio Società Fiduciaria p.A., con sede a Milano, in Via Dante 4 (di seguito Cordusio) e (9) Lagor S.p.A., con sede a Gallarate (VA), in via Marsala 34/a, nell'ambito delle partecipazioni del Gruppo Lamberti, (10) Signor Andrea Dini, residente a Varese, (11) Signora Roberta Dini, residente a Varese, (12) Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C., con sede a Treviso, in Piazza Filodrammatici 1, (13) Signor Umberto Rosa, residente in Torino e (14) Signor Carlo Vanoli, residente a Milano (di seguito collettivamente le Parti) è stato sottoscritto un accordo (di seguito l' Accordo) avente le seguenti finalità:

  1. Disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle Parti nella società Bios S.p.A., con sede a Milano, in Via P. Mascagni 14, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. MI-1999-67553 (di seguito Bios), anche con riferimento alla partecipazione di Bios in SNIA S.p.A., con sede a Milano, in Via Borgonuovo 14 (di seguito Snia);

  2. Limitare la partecipazione di Bios in Snia ad una quota inferiore al 30% del capitale di quest'ultima; e

  3. Disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Bios.

Soggetti aderenti all'Accordo e azioni da essi detenute

Il capitale di Bios è suddiviso in 100.200.000 azioni (di seguito le Azioni), sottoscritte dalle Parti nelle seguenti proporzioni:

  

Azionista

Percentuale di partecipazione

N. azioni (Lire 1.000 nominale)

Hopa S.p.A.

30,000%

30.060.000

Interbanca S.p.A.

22,500%

22.545.000

G.P. Finanziaria S.p.A.

10,000%

10.020.000

Fergia S.p.A.

7,500%

7.515.000

Hall Investment S.A.

5,425%

5.435.850

Fin-Metal S.p.A.

5,000%

5.010.000

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l.

5,000%

5.010.000

Gruppo Lamberti:
Cordusio Società Fiduciaria p.A., intestataria di n. 4.008.000 azioni
Lagor S.p.A. proprietaria di n. 1.002.000 azioni

5,000%

5.010.000

Andrea Dini

2,500%

2.505.000

Roberta Dini

2,500%

2.505.000

Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C.

2,500%

2.505.000

Umberto Rosa

1,875%

1.878.750

Carlo Vanoli

0,200%

200.400

Nessuna delle Parti detiene il controllo di Bios.

A seguito degli acquisti di azioni Snia in data 17 novembre 2000, Bios possiede n.142.113.660 azioni ordinarie Snia del valore nominale di Euro 1 cadauna, pari al 28,835% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Le Parti si sono impegnate a non acquistare o possedere, a qualsiasi titolo, né azioni Snia né azioni di altre società del gruppo Snia per tutta la durata dell'Accordo.

Esistenza di vincoli alla cessione delle Azioni

Fatto Salvo quanto previsto dall'Accordo a beneficio di Interbanca S.p.A., le Parti non potranno cedere le Azioni per un periodo di tre anni senza l'autorizzazione preventiva delle altre Parti, salvo che in caso di trasferimenti infra-gruppo.

Qualora venga presentata un'offerta di acquisto sulla totalità delle Azioni, le Parti si consulteranno per stabilire se aderire a detta offerta. Ciascuna Parte sarà tenuta a cedere le proprie Azioni al terzo offerente nel caso in cui (a) il prezzo offerto sia tale da garantire alle parti un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 20% e (b) l'offerta sia accettata da tante Parti rappresentanti il 65% delle Azioni.

Qualora venga lanciata da terzi un'offerta pubblica sulle azioni ordinarie Snia, l'assemblea di Bios decida di non aderire a tale offerta e il prezzo unitario sia tale da garantire a Bios un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 30%, la Parte che abbia espresso voto contrario alla decisione della maggioranza, avrà il diritto di richiedere alle altre Parti (con eccezione di Chase) di acquistare la totalità delle proprie Azioni. Il trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo di cessione avranno luogo nei medesimi tempi previsti a favore degli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e, in caso di riparto, nelle medesime percentuali previste in sede di riparto.

Organi e Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'Accordo.

Non esistono organi dell'Accordo.

Il consiglio di amministrazione di Bios è composto da tre membri (dei quali uno sarà designato da Interbanca S.p.A., uno congiuntamente da Hopa S.p.A., Fingruppo S.p.A. e G.P. Finanziaria S.p.A. e uno dalla altre Parti).

L'Accordo prevede che l'assemblea dei soci di Bios deliberi in sede ordinaria e straordinaria con il voto favorevole del 65% degli intervenuti, fatte salve le delibere relative alle modificazioni degli articoli 6 (trasferimenti delle azioni), 7 (materie riservate all'assemblea), 10 secondo e terzo comma (quorum qualificati) dello statuto Bios che dovranno essere adottate con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale.

L'Accordo prevede che il consiglio di amministrazione eserciti esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali saranno esclusi, a scanso di equivoci, i poteri (i) di acquistare e dismettere, anche attraverso contratti a termine, azioni ordinarie di Snia e (ii) di contrarre debiti in qualsiasi forma eccedenti Lire 500.000.000 per singola operazione.

Durata dei patti e rinnovo

L'Accordo ha durata sino al 27 luglio 2002.

Nei 60 giorni precedenti la data di scadenza le Parti si sono obbligate a rinegoziare in buona fede a condizioni sostanzialmente similari i termini e le condizioni dell'Accordo. Qualora, nei 30 giorni antecedenti la scadenza, le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 65% del capitale sociale di Bios raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo accordo (di seguito le Parti Restanti) e le altre Parti non intendano aderire allo stesso (di seguito la Minoranza), le Parti Restanti eserciteranno i voti nell'assemblea di Bios loro spettanti perché la medesima provveda all'acquisto delle Azioni detenute dalla Minoranza. Qualora le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 65% del capitale sociale di Bios non raggiungano un accordo ai sensi del precedente paragrafo, le stesse eserciteranno i rispettivi diritti al voto perché l'assemblea di Bios deliberi la messa in liquidazione.

Penali

La violazione degli impegni assunti dalle Parti comporterà il pagamento in favore delle altre Parti, in proporzione alla partecipazione di queste ultime nel capitale sociale di Bios, di una penale pari al 25% dell'investimento complessivo in Bios della Parte inadempiente.

Deposito dell'Accordo

L'Accordo, stipulato originariamente in data 28 luglio 1999, è stato depositato presso il registro delle imprese di Milano in data 3 agosto 1999 al n. 198.307.

22 dicembre 2000

[SH.1.00.4]


SNIA S.P.A.

Tipo di accordo e relative finalità

Tra (1) Hopa S.p.A., con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (2) Interbanca S.p.A., con sede a Milano, in Corso Venezia 56, (3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede a Siena, in Piazza Salimbeni 3, (4) Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, (5) Fergia S.p.A., con sede a Vicenza, in Viale del Lavoro, 56, (6) Finec Merchant S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 57, (7) Hall Investement S.A.con sede in Lussemburgo, 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, (8) Fin-Metal S.p.A., con sede a Rodengo Saiano (BS), in Via Stacca 1, (9) Banca Popolare di MilanoS.c.a r.l., con sede a Milano, in Piazza Meda 4, (10) Cordusio Società Fiduciaria p.A., con sede a Milano, in Via Dante 4 (di seguito Cordusio) e (11) Lagor S.p.A., con sede a Gallarate (VA), in via Marsala 34/a, (12) Meieaurora S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina 9, (13) Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C., con sede a Treviso, in Piazza Filodrammatici 1, (14) Bio Invesments S.A.con sede in Ettenbeex (Bruxelles), e (15) Signor Carlo Vanoli, residente a Milano (di seguito collettivamente le Parti) è stato sottoscritto un accordo (di seguito l' Accordo) avente le seguenti finalità:

1. Disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle Parti nella società Bios S.p.A., con sede a Milano, in Via P. Mascagni 14, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 1581546 (di seguito Bios), anche con riferimento alla partecipazione di Bios in SNIA S.p.A., con sede a Milano, in Via Borgonuovo 14 (di seguito Snia);

2. Limitare la partecipazione di Bios in Snia ad una quota inferiore al 30% del capitale di quest'ultima; e

3. Disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Bios.

Soggetti aderenti all'Accordo e azioni da essi detenute

Il capitale di Bios è suddiviso in 102.750.000 azioni (di seguito le Azioni), sottoscritte dalle Parti nelle seguenti proporzioni:

Azionista Percentuale di partecipazione N. azioni
Hopa S.p.A. 33,127% 34.037.92
Interbanca S.p.A. 22,500% 23.118.75
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 12,976% 13.333.33
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A . 8,110% 8.333.333
Fergia S.p.A. 5,541% 5.693.514
Finec Merchant S.p.A. 3,244% 3.333.333
Hall Investment S.A. 2,751% 2.826.642
Fin-Metal S.p.A. 2,535% 2.605.200
Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. 2,535% 2.605.200
Gruppo Lamberti:
Cordusio Società Fiduciaria p.A., intestataria di n. 2.084.160 azioni Lagor S.p.A. proprietaria di n. 521.040 azioni
2,535% 2.605.200
Meieaurora S.p.A. 1.622% 1.666.667
Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C. 1,268% 1.302.600
Bio Invesments S.A. 1,125% 1.155.521
Carlo Vanoli 0,129% 132.779

Nessuna delle Parti detiene il controllo di Bios.

A seguito degli acquisti di azioni Snia in data 17 novembre 2000, Bios possiede n.142.113.660 azioni ordinarie Snia del valore nominale di Euro 1 cadauna, pari al 28,835% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Le Parti si sono impegnate a non acquistare o possedere, a qualsiasi titolo, né azioni Snia né azioni di altre società del gruppo Snia per tutta la durata dell'Accordo.

Esistenza di vincoli alla cessione delle Azioni

Le Parti non potranno cedere le Azioni per un periodo di tre anni senza l'autorizzazione preventiva delle altre Parti, salvo che in caso di trasferimenti infra-gruppo.

Qualora venga presentata un'offerta di acquisto sulla totalità delle Azioni, le Parti si consulteranno per stabilire se aderire a detta offerta. Ciascuna Parte sarà tenuta a cedere le proprie Azioni al terzo offerente nel caso in cui (a) il prezzo offerto sia tale da garantire alle parti un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 20% e (b) l'offerta sia accettata da tante Parti rappresentanti il 65% delle Azioni.

Qualora venga lanciata da terzi un'offerta pubblica sulle azioni ordinarie Snia, l'assemblea di Bios decida di non aderire a tale offerta e il prezzo unitario sia tale da garantire a Bios un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 30%, la Parte che abbia espresso voto contrario alla decisione della maggioranza, avrà il diritto di richiedere alle altre Parti di acquistare la totalità delle proprie Azioni. Il trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo di cessione avranno luogo nei medesimi tempi previsti a favore degli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e, in caso di riparto, nelle medesime percentuali previste in sede di riparto.

Organi e Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'Accordo.

Non esistono organi dell'Accordo.

Il consiglio di amministrazione di Bios è composto da tre membri (dei quali uno sarà designato da Interbanca S.p.A., uno da Hopa S.p.A. e uno dalla altre Parti).

L'Accordo prevede che l'assemblea dei soci di Bios deliberi in sede ordinaria e straordinaria con il voto favorevole del 65% degli intervenuti, fatte salve le delibere relative alle modificazioni degli articoli 6 (trasferimenti delle azioni), 7 (materie riservate all'assemblea), 10 secondo e terzo comma (quorum qualificati) dello statuto Bios che dovranno essere adottate con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale.

L'Accordo prevede che il consiglio di amministrazione eserciti esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali saranno esclusi, a scanso di equivoci, i poteri (i) di acquistare e dismettere, anche attraverso contratti a termine, azioni ordinarie di Snia e (ii) di contrarre debiti in qualsiasi forma eccedenti Lire 500.000.000 per singola operazione.

Durata dei patti e rinnovo

L'Accordo ha durata sino al 27 luglio 2002.

Nei 60 giorni precedenti la data di scadenza le Parti si sono obbligate a rinegoziare in buona fede a condizioni sostanzialmente similari i termini e le condizioni dell'Accordo. Qualora, nei 30 giorni antecedenti la scadenza, le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 65% del capitale sociale di Bios raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo accordo (di seguito le Parti Restanti) e le altre Parti non intendano aderire allo stesso (di seguito la Minoranza), le Parti Restanti eserciteranno i voti nell'assemblea di Bios loro spettanti perché la medesima provveda all'acquisto delle Azioni detenute dalla Minoranza. Qualora le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 65% del capitale sociale di Bios non raggiungano un accordo ai sensi del precedente paragrafo, le stesse eserciteranno i rispettivi diritti al voto perché l'assemblea di Bios deliberi la messa in liquidazione.

Penali

La violazione degli impegni assunti dalle Parti comporterà il pagamento in favore delle altre Parti, in proporzione alla partecipazione di queste ultime nel capitale sociale di Bios, di una penale pari al 25% dell'investimento complessivo in Bios della Parte inadempiente.

Deposito dell'Accordo

L'Accordo, stipulato originariamente in data 28 luglio 1999, è stato depositato presso il registro delle imprese di Milano in data 3 agosto 1999 al n. 198.307.

1° maggio 2002

[SH.1.02.1]


SNIA S.P.A.

Tipo di accordo e relative finalità

Tra (1) Hopa S.p.A., con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (2) Interbanca S.p.A., con sede a Milano, in Corso Venezia 56, (3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede a Siena, in Piazza Salimbeni 3, (4) Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, (5) Fergia S.p.A., con sede a Vicenza, in Viale del Lavoro, 56, (6) Finec Merchant S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 57, (7) Gestione Partecipazioni Societarie S.p.A., con sede in Monza, Via Passerini 2, (8) Fin-Metal S.p.A., con sede a Rodengo Saiano (BS), in Via Stacca 1, (9) Cordusio Società Fiduciaria p.A., con sede a Milano, in Via Dante 4 e (10) Lagor S.p.A., con sede a Gallarate (VA), in via Marsala 34/a, (11) Meieaurora S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina 9, (12) Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C., con sede a Treviso, in Piazza Filodrammatici 1, (13) Bio Invesments S.A.con sede in Ettenbeex (Bruxelles), e (14) Signor Carlo Vanoli, residente a Milano (di seguito collettivamente le Parti) è stato sottoscritto un accordo (di seguito l' Accordo) avente le seguenti finalità:

1. Disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle Parti nella società Bios S.p.A., con sede a Milano, in Via P. Mascagni 14, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 1581546 (di seguito Bios), anche con riferimento alla partecipazione di Bios in SNIA S.p.A., con sede a Milano, in Via Borgonuovo 14 (di seguito Snia);

2. Disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Bios.

Soggetti aderenti all'Accordo e azioni da essi detenute

Il capitale di Bios è suddiviso in 114.000.000 azioni (di seguito le Azioni), sottoscritte dalle Parti nelle seguenti proporzioni:

Azionista Percentuale di 
partecipazione
N. azioni
Hopa S.p.A. 39,791% 45.361.87
Interbanca S.p.A. 22,500% 25.650.00
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 11,696% 13.333.33
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A . 7,310% 8.333.333
Fergia S.p.A. 4,994% 5.693.514
Finec Merchant S.p.A. 2,924% 3.333.333
G.P.S. S.p.A. 2,480% 2.826.642
Fin-Metal S.p.A. 2,285% 2.605.200
Gruppo Lamberti:
Cordusio Società Fiduciaria p.A., intestataria di n. 2.084.160 azioni
Lagor S.p.A. proprietaria di n. 521.040 azioni
2,285% 2.605.200
Meieaurora S.p.A. 1,462% 1.666.667
Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C. 1,143% 1.302.600
Bio Invesments S.A. 1,014% 1.155.521
Carlo Vanoli 0,116% 132.779

Nessuna delle Parti detiene il controllo di Bios.

A seguito degli acquisti di azioni Snia in data 12 aprile 2001, Bios possiede, direttamente o indirettamente per il tramite di Biosdue S.p.A. società interamente controllata:

n. 251.389.997 azioni ordinarie Snia, pari al 50,105% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

n. 900.929 azioni risparmio convertibili Snia, pari al 23,826% del capitale rappresentato da azioni di tale categoria.

n. 10.984.167 azioni risparmio non convertibili Snia, pari al 72,351% del capitale rappresentato da azioni di tale categoria.

Le Parti si sono impegnate a non acquistare o possedere, a qualsiasi titolo, né azioni Snia né azioni di altre società del gruppo Snia per tutta la durata dell'Accordo.

Esistenza di vincoli alla cessione delle Azioni

Le Parti non potranno cedere le Azioni per un periodo di tre anni senza l'autorizzazione preventiva delle altre Parti, salvo che in caso di trasferimenti infra-gruppo.

Qualora venga presentata un'offerta di acquisto sulla totalità delle Azioni, le Parti si consulteranno per stabilire se aderire a detta offerta. Ciascuna Parte sarà tenuta a cedere le proprie Azioni al terzo offerente nel caso in cui (a) il prezzo offerto sia tale da garantire alle parti un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 20% e (b) l'offerta sia accettata da tante Parti rappresentanti il 65% delle Azioni.

Qualora venga lanciata da terzi un'offerta pubblica sulle azioni ordinarie Snia, l'assemblea di Bios decida di non aderire a tale offerta e il prezzo unitario sia tale da garantire a Bios un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 30%, la Parte che abbia espresso voto contrario alla decisione della maggioranza, avrà il diritto di richiedere alle altre Parti di acquistare la totalità delle proprie Azioni. Il trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo di cessione avranno luogo nei medesimi tempi previsti a favore degli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e, in caso di riparto, nelle medesime percentuali previste in sede di riparto.

Organi e Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'Accordo.

Non esistono organi dell'Accordo.

Il consiglio di amministrazione di Bios è composto da tre membri (dei quali uno sarà designato da Interbanca S.p.A., uno da Hopa S.p.A. e uno dalla altre Parti).

L'Accordo prevede che l'assemblea dei soci di Bios deliberi in sede ordinaria e straordinaria con il voto favorevole del 65% degli intervenuti, fatte salve le delibere relative alle modificazioni degli articoli 6 (trasferimenti delle azioni), 7 (materie riservate all'assemblea), 10 secondo e terzo comma (quorum qualificati) dello statuto Bios che dovranno essere adottate con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale.

L'Accordo prevede che il consiglio di amministrazione eserciti esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali saranno esclusi, a scanso di equivoci, i poteri (i) di acquistare e dismettere, anche attraverso contratti a termine, azioni ordinarie di Snia e (ii) di contrarre debiti in qualsiasi forma eccedenti Lire 500.000.000 per singola operazione.

Durata dei patti e rinnovo

L'Accordo ha durata sino al 27 luglio 2002.

Nei 60 giorni precedenti la data di scadenza le Parti si sono obbligate a rinegoziare in buona fede a condizioni sostanzialmente similari i termini e le condizioni dell'Accordo. Qualora, nei 30 giorni antecedenti la scadenza, le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 65% del capitale sociale di Bios raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo accordo (di seguito le Parti Restanti) e le altre Parti non intendano aderire allo stesso (di seguito la Minoranza), le Parti Restanti eserciteranno i voti nell'assemblea di Bios loro spettanti perché la medesima provveda all'acquisto delle Azioni detenute dalla Minoranza. Qualora le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 65% del capitale sociale di Bios non raggiungano un accordo ai sensi del precedente paragrafo, le stesse eserciteranno i rispettivi diritti al voto perché l'assemblea di Bios deliberi la messa in liquidazione.

Penali

La violazione degli impegni assunti dalle Parti comporterà il pagamento in favore delle altre Parti, in proporzione alla partecipazione di queste ultime nel capitale sociale di Bios, di una penale pari al 25% dell'investimento complessivo in Bios della Parte inadempiente.

Deposito dell'Accordo

L'Accordo, stipulato originariamente in data 28 luglio 1999, è stato depositato presso il registro delle imprese di Milano in data 3 agosto 1999 al n. 198.307.

25 luglio 2002

[SH.1.02.2]

PATTO SCADUTO IN DATA 29 LUGLIO 2002


SNIA S.P.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale

SNIA S.p.A. ("SNIA" o la "Società"), con sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 14, capitale sociale Euro 520.691.756 interamente versato di cui Euro 501.728.696 rappresentato da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna, iscritta nel registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00736220153.

In data 11 aprile 2002 DPFM Ltd, K Capital Partners Llc, Centaurus Alpha Master Fund Limited, OZ Management Llc e Schroder International Selection Fund, Seneca Capital Lp azionisti di SNIA, (gli "Azionisti Aderenti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") con il quale, tra l'altro, assumono reciprocamente degli impegni relativi al trasferimento delle azioni SNIA da ciascuno di essi possedute, delle quali dovessero venire in possesso nel corso della durata del Patto, delle quali dovessero acquisire il controllo o il diritto di voto, per effetto dell'esercizio di opzioni put o call, di operazioni su derivati o di altre operazioni di qualsiasi natura (le "Azioni").

2. Soggetti aderenti alla convenzione

La seguente tabella indica gli azionisti SNIA aderenti al Patto, il numero delle Azioni da essi attualmente possedute e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie SNIA.

n.  63.330.369 12,622 %
(*) la differenza rispetto al numero di 11.407.428 azioni indicato nel patto è controllata attraverso un accordo di swap.
3. Controllo della Società
Nessun soggetto esercita il controllo della società in virtù del Patto
4. Contenuto del Patto
Accordi relativi al trasferimento di partecipazioni
Ai sensi del Patto, ciascuno degli Azionisti Aderenti si è impegnato ad astenersi dal vendere, trasferire, sottoporre a pegno, vincolare o disporre in qualsiasi altro modo delle Azioni possedute, senza aver preventivamente informato gli altri Azionisti Aderenti e aver concesso a ciascuno di loro la possibilità di presentare un'offerta per l'acquisto delle Azioni oggetto di disposizione. L'impegno è assunto con riferimento ad atti di disposizione che vengano effettuati sia sul mercato che fuori mercato e anche nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione avvenga tramite un'asta. Le condizioni di presentazione dell'offerta e di assegnazione delle Azioni saranno stabilite in buona fede dall'Azionista Aderente che effettua l'atto di disposizione, in ogni caso secondo termini che non risultino discriminatori o svantaggiosi per nessuno degli Azionisti Aderenti.
Tale obbligo non trova applicazione qualora il trasferimento sia effettuato da un Azionista Aderente a favore (i) di una società interamente posseduta dal medesimo, (ii) della propria controllante o (iii) di una società controllata dalla propria controllante.
Altri accordi
Ai sensi del Patto, gli Azionisti Aderenti si sono reciprocamente impegnati inoltre:

(i) ad agire congiuntamente per opporsi a qualsiasi operazione o accordo che dovessero considerare pregiudizievole per l'investimento da ciascuno effettuato in SNIA, purché tale azione congiunta non comporti una violazione dei propri documenti costitutivi e dei documenti informativi diretti agli investitori;

(ii) a comunicare agli altri Azionisti Aderenti ogni atto di acquisto o altra operazione a seguito della quale ciascun Azionista Aderente acquisti o abbia acquistato la proprietà di azioni SNIA;

(iii) a non compiere azioni da cui possa derivare a carico degli Azionisti Aderenti l'obbligo congiunto di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su azioni SNIA;

(iv) a non intraprendere trattative con l'azionista o gli azionisti di controllo di SNIA e/o di Bios S.p.A. e/o di Biosdue S.p.A. e/o altro soggetto collegato all'azionista di controllo, che riguardino eventuali accordi aventi ad oggetto le proprie Azioni, senza aver prima consultato gli altri Azionisti Aderenti ed avere dai medesimi ottenuto conferma che tali trattative risultano essere condotte a vantaggio di tutti gli Azionisti Aderenti;

(v) a discutere della strategia più appropriata per salvaguardare il valore dei rispettivi investimenti in SNIA, ed, in particolare, della opportunità di intraprendere azioni legali con riferimento all'eventuale fusione di SNIA in Biosdue S.p.A. o a qualsiasi altra operazione potenzialmente pregiudizievole per i rispettivi investimenti.

Le decisioni degli Azionisti Aderenti sono assunte a maggioranza del capitale rappresentato dai Soci Aderenti restando intesa l'indipendenza di ciascuno rispetto a:

(i) l'esercizio del diritto di voto in assemblea;

(ii) la decisione di vendere o acquistare azioni ai termini e alle condizioni del Patto.

Il Patto consente l'ingresso di nuovi azionisti aderenti previo consenso unanime degli attuali Azionisti Aderenti.
4. Durata del Patto
Il Patto ha una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione e cesserà di avere efficacia l'11 ottobre 2002. In ogni caso il Patto sarà automaticamente risolto qualora (i) gli Azionisti Aderenti che rappresentino complessivamente più del 50% del numero totale di azioni SNIA detenute da tutti gli Azionisti Aderenti inviino agli altri Azionisti Aderenti un avviso scritto di risoluzione oppure (ii) il numero di azioni complessivamente detenute dagli Azionisti Aderenti superi il 30% del capitale sociale di SNIA.
5. Deposito
Il Patto sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.
6. Controversie
Il Patto è regolato dalla legge inglese. Qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al Patto sarà deferita all'organo giudiziario competente secondo la legislazione inglese.
20 aprile 2002
[SH.2.02.1]

SNIA S.P.A.
Scioglimento del Patto Parasociale stipulato in data 28 luglio 1999
Si segnala, per occorsa scadenza del relativo termine di durata, l'intervenuto scioglimento del Patto Parasociale relativo a Bios S.p.A. stipulato in data 28 luglio 1999, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 1999 al n. 198.307.
Premessa
A seguito della scadenza del Patto Parasociale del 28 luglio 1999 i soci di Bios S.p.A. hanno provveduto alla stipula di un nuovo patto parasociale in data 29 luglio 2002 il cui contenuto riprende sostanzialmente gli accordi precedentemente vigenti.
Tipo di accordo e relative finalità
Tra (1) Hopa S.p.A., con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (2) Interbanca S.p.A., con sede a Milano, in Corso Venezia 56, (3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede a Siena, in Piazza Salimbeni 3, (4) Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, (5) Finec Merchant S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 57, (6) Meieaurora S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina 9, (7) Fergia S.p.A., con sede a Vicenza, in Viale del Lavoro 56, (8) Gestione Partecipazioni Societarie S.p.A., con sede in Monza, Via Passerini 2, (9) Finmetal S.p.A., con sede a Rodengo Saiano (BS), in Via Stacca 1, (10) Cordusio Società Fiduciaria p.A., con sede a Milano, in Via Dante 4, (11) Lagor S.p.A., con sede a Gallarate (VA), in via Marsala 34/a, (12) Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C., con sede a Treviso, in Piazza Filodrammatici 1, (13) Bio Investments S.A.con sede in Ettenbeex (Belgio), Avenue de Tervuren n. 82, e (14) Signor Carlo Vanoli, residente a Milano (collettivamente le Parti) è stato sottoscritto un accordo avente le seguenti finalità:

1. Disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle Parti nella società Bios S.p.A., con sede a Milano, in Via P. Mascagni 14, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 1581546 ( Bios), anche con riferimento alla partecipazione detenuta in SNIA S.p.A., con sede a Milano, in Via Borgonuovo 14 ( Snia);

2. Disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Bios.

(l' Accordo)
Soggetti aderenti all'Accordo e azioni da essi detenute
Il capitale di Bios è suddiviso in 114.000.000 di azioni (le Azioni), sottoscritte dalle Parti nelle seguenti proporzioni:
K Capital Partners Llc n.  20.049.782 3,996 %
Centaurus Alpha Master Fund Limited n.  12.569.548 2,505 %
OZ Management Llc n.  12.611.066 2,513 %
Schroder InternationalSelection Fund n.    3.500.000 0,697%
Seneca Capital Lp n.   9.500.000* 1,893 %

(Totale)

Azionista Percentuale di partecipazione N. azioni
Hopa S.p.A. 39,791% 45.361.878
Interbanca S.p.A. 22,500% 25.650.000
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 11,696% 13.333.333
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A . 7,310% 8.333.333
Fergia S.p.A. 4,994% 5.693.514
Finec Merchant S.p.A. 2,924% 3.333.333
GPS Gestione Partecipazioni Societarie S.p.A. 2,480% 2.826.642
Finmetal S.p.A. 2,285% 2.605.200
Gruppo Lamberti:
Cordusio Società Fiduciaria p.A., intestataria complessivamente di n. 2.084.160 azioni*, pari al 1,828%
2,285% 2.605.200
Meieaurora S.p.A. 1,462% 1.666.667
Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C. 1,143% 1.302.600
Bio Investments S.A. 1,014% 1.155.521
Carlo Vanoli 0,116% 132.779
Totale 100,000% 100.000.00

* Si tratta dell'intestazione fiduciaria della nuda proprietà di n. 1.090.277 azioni per conto di Vivel s.s., con sede in Milano; della nuda proprietà di n. 993.883 azioni per conto di CFL s.s., con sede in Varese; dell'usufrutto di n. 1.090.277 e n. 993.883 azioni per conto rispettivamente di Paolo Lamberti e Carlo Lamberti

Nessuna delle Parti detiene il controllo di Bios.
Alla data odierna Bios è titolare in via diretta e, tramite Biosdue (controllata al 100%), in via indiretta di un numero di azioni ordinarie di Snia rappresentanti più della maggioranza del capitale sociale di Snia stessa.
Esistenza di vincoli alla cessione delle Azioni
Le Parti non potranno cedere le Azioni per un periodo di tre anni dalla data di efficacia dell'Accordo senza l'autorizzazione scritta preventiva delle altre Parti, salvo che in caso di trasferimenti infra-gruppo.
Qualora venga presentata un'offerta di acquisto sulla totalità delle Azioni, le Parti si consulteranno per stabilire se aderire a detta offerta. Ciascuna Parte sarà tenuta a cedere le proprie Azioni al terzo offerente nel caso in cui l'offerta sia accettata da tante Parti rappresentanti il 55% delle Azioni.
Qualora venga lanciata da terzi un'offerta pubblica sulle azioni ordinarie Snia, nel caso l'assemblea di Bios decida di non aderire a tale offerta e in presenza di un prezzo unitario tale da garantire a Bios un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 20%, la Parte che abbia espresso voto contrario alla decisione della maggioranza, avrà il diritto di richiedere (l' Opzione Put) alle altre Parti, in proporzione alle rispettive quote di detenzione delle Azioni, di acquistare la totalità delle proprie Azioni. Il trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo di cessione avranno luogo nei medesimi tempi previsti a favore degli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e, in caso di riparto, nelle medesime percentuali previste in sede di riparto.
Organi e Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'Accordo.
Non esistono organi dell'Accordo.
Il Consiglio di Amministrazione di Bios è composto da tre membri, dei quali uno sarà designato da Interbanca S.p.A., uno da Hopa S.p.A. e uno congiuntamente dalle altre Parti.
L'Accordo prevede che l'assemblea dei soci di Bios deliberi in sede ordinaria e straordinaria con il voto favorevole del 55% degli intervenuti, fatte salve le delibere relative alle modificazioni degli articoli 6 (trasferimenti delle azioni), 7 (materie riservate all'assemblea), 10 secondo e terzo comma (quorum qualificati) dello statuto Bios che dovranno essere adottate con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 55% del capitale sociale.
L'Accordo prevede che il Consiglio di Amministrazione eserciti esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali saranno esclusi, a scanso di equivoci, i poteri (i) di acquistare e dismettere, anche attraverso contratti a termine, azioni ordinarie di Snia e (ii) di contrarre debiti in qualsiasi forma eccedenti Euro 500.000,00 per singola operazione.
Durata dei patti e rinnovo
L'Accordo ha efficacia a partire dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione da parte di alcuna delle Parti, e dunque dal 29 luglio 2002, e rimarrà in vigore fino allo scadere del terzo anno da tale data e dunque sino al 28 luglio 2005.
Le Parti si sono obbligate a rinegoziare, nei 60 giorni antecedenti il termine del terzo anno, in buona fede e a condizioni sostanzialmente similari, i termini e le condizioni dell'Accordo.
Qualora, nei 30 giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo, le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale (le Parti Restanti) e le altre Parti non intendano aderire allo stesso (la Minoranza), le Parti Restanti eserciteranno nell'assemblea di Bios i voti loro spettanti perché la medesima acquisti le Azioni detenute dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle. Le Parti Restanti si sono inoltre impegnate, ciascuna in proporzione alla propria partecipazione in Bios, ad acquistare in luogo di Bios, dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle, le Azioni da questa detenute, qualora l'acquisto di tali Azioni da parte di Bios non dovesse essere ad essa consentito ai sensi della normativa anche secondaria vigente cui Bios fosse soggetta.
Qualora le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios non raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale, le stesse eserciteranno i rispettivi diritti di voto perché l'assemblea di Bios deliberi la messa in liquidazione di Bios.
Penali
La violazione degli impegni assunti dalle Parti comporterà, da parte della Parte inadempiente, il pagamento a favore delle altre Parti, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di Bios, di una penale pari al 25% dell'importo dell'investimento complessivo in Bios che, alla data della violazione, risulti essere stato effettuato a qualsiasi titolo da tale Parte, fatta salva la possibilità di dimostrare in giudizio il maggior danno subito.
Deposito dell'Accordo
L'Accordo, stipulato in data 29 luglio 2002, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 31 luglio 2002 al n. 250.305.
1° agosto 2002
[SH.1.02.3]

SNIA S.P.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale

SNIA S.p.A. ("SNIA" o la "Società"), con sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 14, capitale sociale Euro 520.691.756 interamente versato di cui Euro 501.728.696 rappresentato da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna, iscritta nel registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00736220153.
In data 11 aprile 2002 DPFM Ltd, K Capital Partners Llc, Centaurus Alpha Master Fund Limited, OZ Management Llc e Schroder International Selection Fund, Seneca Capital Lp azionisti di SNIA, (gli "Azionisti Aderenti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") con il quale, tra l'altro, assumono reciprocamente degli impegni relativi al trasferimento delle azioni SNIA da ciascuno di essi possedute, delle quali dovessero venire in possesso nel corso della durata del Patto, delle quali dovessero acquisire il controllo o il diritto di voto, per effetto dell'esercizio di opzioni put o call, di operazioni su derivati o di altre operazioni di qualsiasi natura (le "Azioni").
2. Soggetti aderenti alla convenzione
La seguente tabella indica gli azionisti SNIA aderenti al Patto, il numero delle Azioni da essi attualmente possedute e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie SNIA.
Azionista Numero azioni Percentuale di capitale ordinario attuale di SNIA detenuta
DPFM Ltd n.   7.231.507

1,441%

K Capital Partners Llc n. 22.409.996 4,467%
Centaurus Alpha Master Fund Limited n. 13.243.936 2,640%
OZ Management Llc n. 14.567.041 2,903%
Schroder International
Selection Fund
n.   4.700.000 0,937%
Seneca Capital Lp

n. 10.572.327*

2,107%
(Totale)

n.  72.724.807

14,495%

(*) la differenza rispetto al numero di 11.407.428 azioni indicato nel patto è controllata attraverso un accordo di swap.
3. Controllo della Società
Nessun soggetto esercita il controllo della società in virtù del Patto
4. Contenuto del Patto
Accordi relativi al trasferimento di partecipazioni
Ai sensi del Patto, ciascuno degli Azionisti Aderenti si è impegnato ad astenersi dal vendere, trasferire, sottoporre a pegno, vincolare o disporre in qualsiasi altro modo delle Azioni possedute, senza aver preventivamente informato gli altri Azionisti Aderenti e aver concesso a ciascuno di loro la possibilità di presentare un'offerta per l'acquisto delle Azioni oggetto di disposizione. L'impegno è assunto con riferimento ad atti di disposizione che vengano effettuati sia sul mercato che fuori mercato e anche nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione avvenga tramite un'asta. Le condizioni di presentazione dell'offerta e di assegnazione delle Azioni saranno stabilite in buona fede dall'Azionista Aderente che effettua l'atto di disposizione, in ogni caso secondo termini che non risultino discriminatori o svantaggiosi per nessuno degli Azionisti Aderenti.
Tale obbligo non trova applicazione qualora il trasferimento sia effettuato da un Azionista Aderente a favore (i) di una società interamente posseduta dal medesimo, (ii) della propria controllante o (iii) di una società controllata dalla propria controllante.
Altri accordi
Ai sensi del Patto, gli Azionisti Aderenti si sono reciprocamente impegnati inoltre:

(i) ad agire congiuntamente per opporsi a qualsiasi operazione o accordo che dovessero considerare pregiudizievole per l'investimento da ciascuno effettuato in SNIA, purché tale azione congiunta non comporti una violazione dei propri documenti costitutivi e dei documenti informativi diretti agli investitori;

(ii) a comunicare agli altri Azionisti Aderenti ogni atto di acquisto o altra operazione a seguito della quale ciascun Azionista Aderente acquisti o abbia acquistato la proprietà di azioni SNIA;

(iii) a non compiere azioni da cui possa derivare a carico degli Azionisti Aderenti l'obbligo congiunto di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su azioni SNIA;

(vi) a non intraprendere trattative con l'azionista o gli azionisti di controllo di SNIA e/o di Bios S.p.A. e/o di Biosdue S.p.A. e/o altro soggetto collegato all'azionista di controllo, che riguardino eventuali accordi aventi ad oggetto le proprie Azioni, senza aver prima consultato gli altri Azionisti Aderenti ed avere dai medesimi ottenuto conferma che tali trattative risultano essere condotte a vantaggio di tutti gli Azionisti Aderenti;

(v) a discutere della strategia più appropriata per salvaguardare il valore dei rispettivi investimenti in SNIA, ed, in particolare, della opportunità di intraprendere azioni legali con riferimento all'eventuale fusione di SNIA in Biosdue S.p.A. o a qualsiasi altra operazione potenzialmente pregiudizievole per i rispettivi investimenti.

Le decisioni degli Azionisti Aderenti sono assunte a maggioranza del capitale rappresentato dai Soci Aderenti restando intesa l'indipendenza di ciascuno rispetto a:

(i) l'esercizio del diritto di voto in assemblea;

(ii) la decisione di vendere o acquistare azioni ai termini e alle condizioni del Patto.

Il Patto consente l'ingresso di nuovi azionisti aderenti previo consenso unanime degli attuali Azionisti Aderenti.
5. Durata del Patto
Il Patto ha una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione e cesserà di avere efficacia l'11 ottobre 2002. In ogni caso il Patto sarà automaticamente risolto qualora (i) gli Azionisti Aderenti che rappresentino complessivamente più del 50% del numero totale di azioni SNIA detenute da tutti gli Azionisti Aderenti inviino agli altri Azionisti Aderenti un avviso scritto di risoluzione oppure (ii) il numero di azioni complessivamente detenute dagli Azionisti Aderenti superi il 30% del capitale sociale di SNIA.
6. Deposito
Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano il 26 aprile 2002.
7. Controversie
Il Patto è regolato dalla legge inglese. Qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al Patto sarà deferita all'organo giudiziario competente secondo la legislazione inglese.
10 luglio 2002
[SH.2.02.2]

SNIA S.P.A.
IL PRESENTE CONTRATTOé datato 9 ottobre, 2002 ed è concluso tra:
1. DPFM Ltd. con sede legale in 9 thFloor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, Londra W1H 7AA, Regno Unito (" DPFM") in qualità di "manager" di (i) Centennier Limited con sede legale in Reid House, 31 Church Street, Hamilton, Bermuda, (ii) Conseiller MF Limited con sede legale in Reid House, 31 Church Street, Hamilton, Bermuda, (iii) Sunrise Partners Llc con sede legale in Two American Lane, Greenwich, Connecticut 06836;
2. Centaurus Alpha Master Fund Limited (iscritta in Cayman) con sede in PO Box 309, Ugland House, George Town, Cayman Islands, British West Indies (" Centaurus");
3. K Capital Partners Llc con sede legale in 75, Park Plaza, Box 11 - Boston, MA (" K Capital") in qualità di consulente di (i) K Capital Offshore Master Fund (US Dollar) Lp; (ii) Special K Capital Offshore Master Fund (US Dollar) Lp; (iii) K Capital European Value Partners LP, i fondi di cui ai punti (i), (ii) con sede legale in P.O. Box 908GT, Walkers House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and (iii) con sede legale c/o K Capital Partners Llc at 75, Park Plaza, Box 11 - Boston, MA;
4. OZ Management Llc con sede legale in 3 East Loockerman Street, Dover, Delaware, 19901, Stati Uniti (" OZ");
5. Schroeder International Selection Fund con sede in 5 Rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Louxembourg (" Schroeder"); e
6. Seneca Capital Lp con sede legale in 527 Madison Avenue New York, NY 10022 Stati Uniti, che gestisce Seneca Capital International Limited, Cayman Islands c/o Consolidated Fund Management Limited 3rd floor, Parlaville Place 14 Parlaville Road PO BOX HM2257 Hamilton HMJX, Bermuda (" Seneca") 
(insieme definiti i " Soci Originari");
7. Sig. Giancarlo Vigo, nato a Torino, Italia, il 29 marzo, 1962, residente in via Bertolotti 7, Torino, Italia, codice fiscale no. VGIGCR62C29L219Q (" Sig. Vigo");
8. P. Schoenfeld Asset Management Ltd, con sede legale in 1330 Avenue of the Americas, New York 10019 - 5400 Stati Uniti (" PSAM")
(Sig. Vigo e PSAM insieme definiti i " Nuovi Soci" e insieme ai Soci Originari le " Parti")
Premesso che,le Parti sono soci di SNIA S.p.A., società italiana con sede legale in Milano, Via Borgonuovo, 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al no. 00736220153 e quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (" SNIA");
Premesso che,in data 11 aprile 2002 i " Soci Originari" hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di tutelare i loro investimenti in SNIA e di regolare alcuni aspetti della loro proprietà e la gestione delle azioni che essi detengono in SNIA (il " Patto Parasociale");
Premesso che,a norma del paragrafo 5 del Patto Parasociale, quest'ultimo terminerà l'11 ottobre 2002;
Premesso che,tutti i Soci Originari hanno unanimemente deciso di ammettere i Nuovi Soci al Patto Parasociale e di estendere con questo contratto (il " Contratto") la durata del Patto Parasociale;
Premesso che,in data odierna ciascun Socio Originario possiede un numero di azioni SNIA differente da quello indicato nell'Allegato A del Patto Parasociale:


PREMESSO QUANTO PRECEDE, ORA VIENE CONCORDATOQUANTO SEGUE:
1. Viene qui concordato che il Patto Parasociale è esteso fino al, e terminerà, l'11 ottobre 2003.
2. In data odierna, i Nuovi Soci diventano soci del Patto Parasociale dell'11 aprile 2002, come modificato dal presente Contratto, che deve pertanto regolare e deve essere applicato anche a tutte le azioni di SNIA che sono possedute da ciascuno dei Nuovi Soci come indicato nell'Allegato 1 di questo Contratto;
3. L'indirizzo, numero di fax, numero di telex e posta elettronica di ciascun Nuovo Socio per qualsiasi comunicazione da effettuare o consegnare ai sensi del Patto Parasociale come modificato da questo Contratto sono indicate nell'Allegato 2. Qualsiasi comunicazione effettuata o documento consegnato ai Nuovi Soci sarà efficace solo se conforme alle previsioni relative alla consegna di cui all'Allegato 2.
4. Le Parti prendono atto che l'8 ottobre 2002 ciascuna di esse possiede le azioni SNIA indicate nell'Allegato 1, che sono pertanto assoggettate e regolate dal Patto Parasociale come qui rinnovato.
5. Eccetto per quanto qui previsto, viene concordato che tutti i termini e le condizioni del Patto Parasociale devono rimanere in vigore ed avere efficacia anche verso i Nuovi Soci e che questo Contratto e il Patto Parasociale costituiscono la intera regolamentazione ed intesa sia tra gli Originari che i Nuovi Soci in relazione alla materia in oggetto.
IN FEDE, sottoscritto dalle Parti personalmente o dai loro legali rappresentanti nel giorno e anno sopra menzionati.
Allegato 1
Soci
Fondo   Numero di azioni all'8 ottobre 2002
DPFM Ltd n. 7,774,367
K Capital Partners Llc n. 26,299,617
Centaurus n. 13,349,103
OZ Management Llc n. 14,850,404
Schroeder International Selection Fund n. 4,725,041
Seneca Capital Lp n. 12,563,225
Giancarlo Vigo n. 2,000,000
PSAM n. 2,526,570 e n. 36,517 di azioni convertibili


 15 ottobre 2002
[SH.2.02.3]

SNIA S.P.A.
ESTRATTO DEL PATTO DIRINNOVO E MODIFICA DEL PATTO PARASOCIALE DELL'11 APRILE 2002
IL PRESENTE CONTRATTOé datato 9 ottobre, 2002 ed è concluso tra:
1. DPFM Ltd. con sede legale in 9 thFloor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, Londra W1H 7AA, Regno Unito (" DPFM") in qualità di "manager" di (i) Centennier Limited con sede legale in Reid House, 31 Church Street, Hamilton, Bermuda, (ii) Conseiller MF Limited con sede legale in Reid House, 31 Church Street, Hamilton, Bermuda, (iii) Sunrise Partners Llc con sede legale in Two American Lane, Greenwich, Connecticut 06836;
2. Centaurus Alpha Master Fund Limited (iscritta in Cayman) con sede in PO Box 309, Ugland House, George Town, Cayman Islands, British West Indies (" Centaurus");
3. K Capital Partners Llc con sede legale in 75, Park Plaza, Box 11 - Boston, MA (" K Capital") in qualità di consulente di (i) K Capital Offshore Master Fund (US Dollar) Lp; (ii) Special K Capital Offshore Master Fund (US Dollar) Lp; (iii) K Capital European Value Partners LP, i fondi di cui ai punti (i), (ii) con sede legale in P.O. Box 908GT, Walkers House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and (iii) con sede legale c/o K Capital Partners Llc at 75, Park Plaza, Box 11 - Boston, MA;
4. OZ Management Llc con sede legale in 3 East Loockerman Street, Dover, Delaware, 19901, Stati Uniti (" OZ");
5. Schroeder International Selection Fund con sede in 5 Rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Louxembourg (" Schroeder"); e
6. Seneca Capital Lp con sede legale in 527 Madison Avenue New York, NY 10022 Stati Uniti, che gestisce Seneca Capital International Limited, Cayman Islands c/o Consolidated Fund Management Limited 3rd floor, Parlaville Place 14 Parlaville Road PO BOX HM2257 Hamilton HMJX, Bermuda (" Seneca") 
(insieme definiti i " Soci Originari");
7. Sig. Giancarlo Vigo, nato a Torino, Italia, il 29 marzo, 1962, residente in via Bertolotti 7, Torino, Italia, codice fiscale no. VGIGCR62C29L219Q (" Sig. Vigo");
8. P. Schoenfeld Asset Management Ltd, con sede legale in 1330 Avenue of the Americas, New York 10019 - 5400 Stati Uniti (" PSAM")
(Sig. Vigo e PSAM insieme definiti i " Nuovi Soci" e insieme ai Soci Originari le " Parti")
Premesso che,le Parti sono soci di SNIA S.p.A., società italiana con sede legale in Milano, Via Borgonuovo, 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al no. 00736220153 e quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (" SNIA");
Premesso che,in data 11 aprile 2002 i " Soci Originari" hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di tutelare i loro investimenti in SNIA e di regolare alcuni aspetti della loro proprietà e la gestione delle azioni che essi detengono in SNIA (il " Patto Parasociale");
Premesso che,a norma del paragrafo 5 del Patto Parasociale, quest'ultimo terminerà l'11 ottobre 2002;
Premesso che,tutti i Soci Originari hanno unanimemente deciso di ammettere i Nuovi Soci al Patto Parasociale e di estendere con questo contratto (il " Contratto") la durata del Patto Parasociale;
Premesso che,in data odierna ciascun Socio Originario possiede un numero di azioni SNIA differente da quello indicato nell'Allegato A del Patto Parasociale:
PREMESSO QUANTO PRECEDE, ORA VIENE CONCORDATOQUANTO SEGUE:
1. Viene qui concordato che il Patto Parasociale è esteso fino al, e terminerà, l'11 ottobre 2003.
2. In data odierna, i Nuovi Soci diventano soci del Patto Parasociale dell'11 aprile 2002, come modificato dal presente Contratto, che deve pertanto regolare e deve essere applicato anche a tutte le azioni di SNIA che sono possedute da ciascuno dei Nuovi Soci come indicato nell'Allegato 1 di questo Contratto;
3. L'indirizzo, numero di fax, numero di telex e posta elettronica di ciascun Nuovo Socio per qualsiasi comunicazione da effettuare o consegnare ai sensi del Patto Parasociale come modificato da questo Contratto sono indicate nell'Allegato 2. Qualsiasi comunicazione effettuata o documento consegnato ai Nuovi Soci sarà efficace solo se conforme alle previsioni relative alla consegna di cui all'Allegato 2.
4. Le Parti prendono atto che l'8 ottobre 2002 ciascuna di esse possiede le azioni SNIA indicate nell'Allegato 1, che sono pertanto assoggettate e regolate dal Patto Parasociale come qui rinnovato.
5. Eccetto per quanto qui previsto, viene concordato che tutti i termini e le condizioni del Patto Parasociale devono rimanere in vigore ed avere efficacia anche verso i Nuovi Soci e che questo Contratto e il Patto Parasociale costituiscono la intera regolamentazione ed intesa sia tra gli Originari che i Nuovi Soci in relazione alla materia in oggetto.
IN FEDE, sottoscritto dalle Parti personalmente o dai loro legali rappresentanti nel giorno e anno sopra menzionati.
Allegato 1
Soci
Fondo  Numero di azioni al 15 gennaio 2003
DPFM Ltd  n. 8.017.489
K Capital Partners Llc  n. 29.685.822
Centaurus  n. 13.378.910
OZ Management Llc n. 15.102.172
Schroeder International Selection Fund  n. 4.802.651
Seneca Capital Lp  n. 10.857.538
Giancarlo Vigo  n. 2.000.000
PSAM  n. 2.576.570
 
18 gennaio 2003
[SH.2.03.1]

Scioglimento del Patto Parasociale stipulato in data 28 luglio 1999
Si segnala, per occorsa scadenza del relativo termine di durata, l'intervenuto scioglimento del Patto Parasociale relativo a Bios S.p.A. stipulato in data 28 luglio 1999, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 1999 al n. 198.307.
Premessa
A seguito della scadenza del Patto Parasociale del 28 luglio 1999 i soci di Bios S.p.A. hanno provveduto alla stipula di un nuovo patto parasociale in data 29 luglio 2002 il cui contenuto riprende sostanzialmente gli accordi precedentemente vigenti.


Tipo di accordo e relative finalità
Tra (1) Hopa S.p.A., con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (2) Interbanca S.p.A., con sede a Milano, in Corso Venezia 56, (3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede a Siena, in Piazza Salimbeni 3, (4) Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, (5) Finec Merchant S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 57, (6) Meieaurora S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina 9, (7) Fergia S.p.A., con sede a Vicenza, in Viale del Lavoro 56, (8) Finmetal S.p.A., con sede a Rodengo Saiano (BS), in Via Stacca 1, (9) Cordusio Società Fiduciaria p.A., con sede a Milano, in Via Dante 4, (10) Lagor S.p.A., con sede a Gallarate (VA), in via Marsala 34/a, (11) Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C., con sede a Treviso, in Piazza Filodrammatici 1, (12) Bio Investments S.A.con sede in Ettenbeex (Belgio), Avenue de Tervuren n. 82, e (13) Signor Carlo Vanoli, residente a Milano (collettivamente le Parti) è stato sottoscritto un accordo avente le seguenti finalità:
1. Disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle Parti nella società Bios S.p.A., con sede a Milano, in Via P. Mascagni 14, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 1581546 ( Bios), anche con riferimento alla partecipazione detenuta in SNIA S.p.A., con sede a Milano, in Via Borgonuovo 14 ( Snia);
2. Disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Bios.


(l' Accordo)
Soggetti aderenti all'Accordo e azioni da essi detenute
Il capitale di Bios è suddiviso in 143.000.000 di azioni (le Azioni), sottoscritte dalle Parti nelle seguenti proporzioni:
Azionista Percentuale di partecipazione N. azioni
Hopa S.p.A. 40,715% 58.223.118
Interbanca S.p.A. 22,500% 32.175.000
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 12,936% 18.497.996
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A . 7,310% 10.453.217
Fergia S.p.A. 4,994% 7.141.864
Finec Merchant S.p.A. 3,216% 4.599.414
Finmetal S.p.A. 1,822% 2.605.200
Gruppo Lamberti:
Cordusio Società Fiduciaria p.A., intestataria complessivamente di n. 2.746.886 azioni*, pari al 1,92%
2,285% 3.267.926
Meieaurora S.p.A. 2,409%

 

Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C. 0,911% 1.302.600
Bio Investments S.A. 0,808% 1.155.521
Carlo Vanoli 0,093% 132.779
Totale 100,000% 143.000.00
* Si tratta dell'intestazione fiduciaria della nuda proprietà di n. 1.433.899 azioni per conto di Vivel s.s., con sede in Milano; della nuda proprietà di n. 1.312.987 azioni per conto di CFL s.s., con sede in Varese; dell'usufrutto di n. 1.433.899 e n. 1.312.987 azioni per conto rispettivamente di Paolo Lamberti e Carlo Lamberti
Nessuna delle Parti detiene il controllo di Bios.
Alla data odierna Bios è titolare di un numero di azioni ordinarie di Snia rappresentanti più della maggioranza del capitale sociale di Snia stessa.
Esistenza di vincoli alla cessione delle Azioni
Le Parti non potranno cedere le Azioni per un periodo di tre anni dalla data di efficacia dell'Accordo senza l'autorizzazione scritta preventiva delle altre Parti, salvo che in caso di trasferimenti infra-gruppo.
Qualora venga presentata un'offerta di acquisto sulla totalità delle Azioni, le Parti si consulteranno per stabilire se aderire a detta offerta. Ciascuna Parte sarà tenuta a cedere le proprie Azioni al terzo offerente nel caso in cui l'offerta sia accettata da tante Parti rappresentanti il 55% delle Azioni.
Qualora venga lanciata da terzi un'offerta pubblica sulle azioni ordinarie Snia, nel caso l'assemblea di Bios decida di non aderire a tale offerta e in presenza di un prezzo unitario tale da garantire a Bios un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 20%, la Parte che abbia espresso voto contrario alla decisione della maggioranza, avrà il diritto di richiedere (l' Opzione Put) alle altre Parti, in proporzione alle rispettive quote di detenzione delle Azioni, di acquistare la totalità delle proprie Azioni. Il trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo di cessione avranno luogo nei medesimi tempi previsti a favore degli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e, in caso di riparto, nelle medesime percentuali previste in sede di riparto.
Organi e Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'Accordo.
Non esistono organi dell'Accordo.
Il Consiglio di Amministrazione di Bios è composto da tre membri, dei quali uno sarà designato da Interbanca S.p.A., uno da Hopa S.p.A. e uno congiuntamente dalle altre Parti.
L'Accordo prevede che l'assemblea dei soci di Bios deliberi in sede ordinaria e straordinaria con il voto favorevole del 55% degli intervenuti, fatte salve le delibere relative alle modificazioni degli articoli 6 (trasferimenti delle azioni), 7 (materie riservate all'assemblea), 10 secondo e terzo comma (quorum qualificati) dello statuto Bios che dovranno essere adottate con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 55% del capitale sociale.
L'Accordo prevede che il Consiglio di Amministrazione eserciti esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali saranno esclusi, a scanso di equivoci, i poteri (i) di acquistare e dismettere, anche attraverso contratti a termine, azioni ordinarie di Snia e (ii) di contrarre debiti in qualsiasi forma eccedenti Euro 500.000,00 per singola operazione.
Durata dei patti e rinnovo
L'Accordo ha efficacia a partire dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione da parte di alcuna delle Parti, e dunque dal 29 luglio 2002, e rimarrà in vigore fino allo scadere del terzo anno da tale data e dunque sino al 28 luglio 2005.
Le Parti si sono obbligate a rinegoziare, nei 60 giorni antecedenti il termine del terzo anno, in buona fede e a condizioni sostanzialmente similari, i termini e le condizioni dell'Accordo.
Qualora, nei 30 giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo, le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale (le Parti Restanti) e le altre Parti non intendano aderire allo stesso (la Minoranza), le Parti Restanti eserciteranno nell'assemblea di Bios i voti loro spettanti perché la medesima acquisti le Azioni detenute dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle. Le Parti Restanti si sono inoltre impegnate, ciascuna in proporzione alla propria partecipazione in Bios, ad acquistare in luogo di Bios, dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle, le Azioni da questa detenute, qualora l'acquisto di tali Azioni da parte di Bios non dovesse essere ad essa consentito ai sensi della normativa anche secondaria vigente cui Bios fosse soggetta.
Qualora le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios non raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale, le stesse eserciteranno i rispettivi diritti di voto perché l'assemblea di Bios deliberi la messa in liquidazione di Bios.
Penali
La violazione degli impegni assunti dalle Parti comporterà, da parte della Parte inadempiente, il pagamento a favore delle altre Parti, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di Bios, di una penale pari al 25% dell'importo dell'investimento complessivo in Bios che, alla data della violazione, risulti essere stato effettuato a qualsiasi titolo da tale Parte, fatta salva la possibilità di dimostrare in giudizio il maggior danno subito.
Deposito dell'Accordo
L'Accordo, stipulato in data 29 luglio 2002, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 31 luglio 2002 al n. 250.305.
8 ottobre 2002
[SH.1.02.4]

SNIA SPA
IL PRESENTE CONTRATTOé datato 9 ottobre, 2002 ed è concluso tra:
1. DPFM Ltd. con sede legale in 9 thFloor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, Londra W1H 7AA, Regno Unito (" DPFM") in qualità di "manager" di (i) Centennier Limited con sede legale in Reid House, 31 Church Street, Hamilton, Bermuda, (ii) Conseiller MF Limited con sede legale in Reid House, 31 Church Street, Hamilton, Bermuda, (iii) Sunrise Partners Llc con sede legale in Two American Lane, Greenwich, Connecticut 06836;
2. Centaurus Alpha Master Fund Limited (iscritta in Cayman) con sede in PO Box 309, Ugland House, George Town, Cayman Islands, British West Indies (" Centaurus");
3. K Capital Partners Llc con sede legale in 75, Park Plaza, Box 11 - Boston, MA (" K Capital") in qualità di consulente di (i) K Capital Offshore Master Fund (US Dollar) Lp; (ii) Special K Capital Offshore Master Fund (US Dollar) Lp; (iii) K Capital European Value Partners LP, i fondi di cui ai punti (i), (ii) con sede legale in P.O. Box 908GT, Walkers House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and (iii) con sede legale c/o K Capital Partners Llc at 75, Park Plaza, Box 11 - Boston, MA;
4. OZ Management Llc con sede legale in 3 East Loockerman Street, Dover, Delaware, 19901, Stati Uniti (" OZ");
5. Schroeder International Selection Fund con sede in 5 Rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Louxembourg (" Schroeder"); e
6. Seneca Capital Lp con sede legale in 527 Madison Avenue New York, NY 10022 Stati Uniti, che gestisce Seneca Capital International Limited, Cayman Islands c/o Consolidated Fund Management Limited 3rd floor, Parlaville Place 14 Parlaville Road PO BOX HM2257 Hamilton HMJX, Bermuda (" Seneca")
(insieme definiti i " Soci Originari");
7. Sig. Giancarlo Vigo, nato a Torino, Italia, il 29 marzo, 1962, residente in via Bertolotti 7, Torino, Italia, codice fiscale no. VGIGCR62C29L219Q (" Sig. Vigo");
8. P. Schoenfeld Asset Management Ltd, con sede legale in 1330 Avenue of the Americas, New York 10019 - 5400 Stati Uniti (" PSAM")


(Sig. Vigo e PSAM insieme definiti i " Nuovi Soci" e insieme ai Soci Originari le " Parti")


Premesso che,le Parti sono soci di SNIA S.p.A., società italiana con sede legale in Milano, Via Borgonuovo, 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al no. 00736220153 e quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (" SNIA");


Premesso che,in data 11 aprile 2002 i " Soci Originari" hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di tutelare i loro investimenti in SNIA e di regolare alcuni aspetti della loro proprietà e la gestione delle azioni che essi detengono in SNIA (il" Patto Parasociale");


Premesso che,a norma del paragrafo 5 del Patto Parasociale, quest'ultimo terminerà l'11 ottobre 2002;


Premesso che,tutti i Soci Originari hanno unanimemente deciso di ammettere i Nuovi Soci al Patto Parasociale e di estendere con questo contratto (il " Contratto") la durata del Patto Parasociale;


Premesso che,in data odierna ciascun Socio Originario possiede un numero di azioni SNIA differente da quello indicato nell'Allegato A del Patto Parasociale:


PREMESSO QUANTO PRECEDE, ORA VIENE CONCORDATOQUANTO SEGUE:


1. Viene qui concordato che il Patto Parasociale è esteso fino al, e terminerà, l'11 ottobre 2003.


2. In data odierna, i Nuovi Soci diventano soci del Patto Parasociale dell'11 aprile 2002, come modificato dal presente Contratto, che deve pertanto regolare e deve essere applicato anche a tutte le azioni di SNIA che sono possedute da ciascuno dei Nuovi Soci come indicato nell'Allegato 1 di questo Contratto;


3. L'indirizzo, numero di fax, numero di telex e posta elettronica di ciascun Nuovo Socio per qualsiasi comunicazione da effettuare o consegnare ai sensi del Patto Parasociale come modificato da questo Contratto sono indicate nell'Allegato 2. Qualsiasi comunicazione effettuata o documento consegnato ai Nuovi Soci sarà efficace solo se conforme alle previsioni relative alla consegna di cui all'Allegato 2.


4. Le Parti prendono atto che 7 marzo 2003 ciascuna di esse possiede le azioni SNIA indicate nell'Allegato 1, che sono pertanto assoggettate e regolate dal Patto Parasociale come qui rinnovato.


5. Eccetto per quanto qui previsto, viene concordato che tutti i termini e le condizioni del Patto Parasociale devono rimanere in vigore ed avere efficacia anche verso i Nuovi Soci e che questo Contratto e il Patto Parasociale costituiscono la intera regolamentazione ed intesa sia tra gli Originari che i Nuovi Soci in relazione alla materia in oggetto.


IN FEDE, sottoscritto dalle Parti personalmente o dai loro legali rappresentanti nel giorno e anno sopra menzionati.


Allegato 1


Soci


Partecipazioni al 7 marzo 2003


Fondo Numero azioni Percentuale di capitale ordinario di SNIA Percentuale rispetto alle azioni conferite al patto
DPFM Ltd n. 4.650.443 0,788% 4,669%
K Capital Partners Llc n. 35.679.255 6,046% 35,825%
Centaurus Alpha 
Master Fund Limited
n. 15.162.764 2,569% 15,225%
OZ Management Llc n. 18.910.063 3,204% 18,987%
Schroders International
Selection Fund
n. 5.641.566 0,956% 5,665%
Seneca Capital Lp n. 14.466.960 2,451% 14,526%
P. Schoenfeld Asset 
Management Ltd
n. 3.055.790 0,517% 3,068%
G. Vigo n. 2.026.666 0,343% 2,035%
       
(Totale) n. 99.593.507 16,876% 100%
11 marzo 2003
[SH.2.03.2]

SNIA S.P.A.
IL PRESENTE CONTRATTOé datato 9 ottobre, 2002 ed è concluso tra:
1. DPFM Ltd. con sede legale in 9 thFloor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, Londra W1H 7AA, Regno Unito (" DPFM") in qualità di "manager" di (i) Centennier Limited con sede legale in Reid House, 31 Church Street, Hamilton, Bermuda, (ii) Conseiller MF Limited con sede legale in Reid House, 31 Church Street, Hamilton, Bermuda, (iii) Sunrise Partners Llc con sede legale in Two American Lane, Greenwich, Connecticut 06836;
2. Centaurus Alpha Master Fund Limited (iscritta in Cayman) con sede in PO Box 309, Ugland House, George Town, Cayman Islands, British West Indies (" Centaurus");
3. K Capital Partners Llc con sede legale in 75, Park Plaza, Box 11 - Boston, MA (" K Capital") in qualità di consulente di (i) K Capital Offshore Master Fund (US Dollar) Lp; (ii) Special K Capital Offshore Master Fund (US Dollar) Lp; (iii) K Capital European Value Partners LP, i fondi di cui ai punti (i), (ii) con sede legale in P.O. Box 908GT, Walkers House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and (iii) con sede legale c/o K Capital Partners Llc at 75, Park Plaza, Box 11 - Boston, MA;
4. OZ Management Llc con sede legale in 3 East Loockerman Street, Dover, Delaware, 19901, Stati Uniti (" OZ");
5. Schroeder International Selection Fund con sede in 5 Rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Louxembourg (" Schroeder"); e
6. Seneca Capital Lp con sede legale in 527 Madison Avenue New York, NY 10022 Stati Uniti, che gestisce Seneca Capital International Limited, Cayman Islands c/o Consolidated Fund Management Limited 3rd floor, Parlaville Place 14 Parlaville Road PO BOX HM2257 Hamilton HMJX, Bermuda (" Seneca")
(insieme definiti i " Soci Originari");
7. Sig. Giancarlo Vigo, nato a Torino, Italia, il 29 marzo, 1962, residente in via Bertolotti 7, Torino, Italia, codice fiscale no. VGIGCR62C29L219Q (" Sig. Vigo");
8. P. Schoenfeld Asset Management Ltd, con sede legale in 1330 Avenue of the Americas, New York 10019 - 5400 Stati Uniti (" PSAM")
(Sig. Vigo e PSAM insieme definiti i " Nuovi Soci" e insieme ai Soci Originari le " Parti")
Premesso che,le Parti sono soci di SNIA S.p.A., società italiana con sede legale in Milano, Via Borgonuovo, 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al no. 00736220153 e quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (" SNIA");
Premesso che,in data 11 aprile 2002 i " Soci Originari" hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di tutelare i loro investimenti in SNIA e di regolare alcuni aspetti della loro proprietà e la gestione delle azioni che essi detengono in SNIA (il " Patto Parasociale");
Premesso che,a norma del paragrafo 5 del Patto Parasociale, quest'ultimo terminerà l'11 ottobre 2002;
Premesso che,tutti i Soci Originari hanno unanimemente deciso di ammettere i Nuovi Soci al Patto Parasociale e di estendere con questo contratto (il " Contratto") la durata del Patto Parasociale;
Premesso che,in data odierna ciascun Socio Originario possiede un numero di azioni SNIA differente da quello indicato nell'Allegato A del Patto Parasociale:
PREMESSO QUANTO PRECEDE, ORA VIENE CONCORDATOQUANTO SEGUE:
1. Viene qui concordato che il Patto Parasociale è esteso fino al, e terminerà, l'11 ottobre 2003.
2. In data odierna, i Nuovi Soci diventano soci del Patto Parasociale dell'11 aprile 2002, come modificato dal presente Contratto, che deve pertanto regolare e deve essere applicato anche a tutte le azioni di SNIA che sono possedute da ciascuno dei Nuovi Soci come indicato nell'Allegato 1 di questo Contratto;
3. L'indirizzo, numero di fax, numero di telex e posta elettronica di ciascun Nuovo Socio per qualsiasi comunicazione da effettuare o consegnare ai sensi del Patto Parasociale come modificato da questo Contratto sono indicate nell'Allegato 2. Qualsiasi comunicazione effettuata o documento consegnato ai Nuovi Soci sarà efficace solo se conforme alle previsioni relative alla consegna di cui all'Allegato 2.
4. Le Parti prendono atto che 7 marzo 2003 ciascuna di esse possiede le azioni SNIA indicate nell'Allegato 1, che sono pertanto assoggettate e regolate dal Patto Parasociale come qui rinnovato.
5. Eccetto per quanto qui previsto, viene concordato che tutti i termini e le condizioni del Patto Parasociale devono rimanere in vigore ed avere efficacia anche verso i Nuovi Soci e che questo Contratto e il Patto Parasociale costituiscono la intera regolamentazione ed intesa sia tra gli Originari che i Nuovi Soci in relazione alla materia in oggetto.
IN FEDE, sottoscritto dalle Parti personalmente o dai loro legali rappresentanti nel giorno e anno sopra menzionati.
Allegato 1
Soci
Partecipazioni al 18 giugno 2003
Fondo Numero azioni Percentuale di capitale ordinario di SNIA Percentuale rispetto alle azioni conferite al patto
  n. 116.644 0,019% 1,469%
K Capital Partners Llc n. 12.687 0,0021% 0,160%
Centaurus Alpha n. 1.000 0,0001% 0,013%
OZ Management Llc n. 139.058 0,023% 1,751%
Schroders International
Selection Fund
n. 5.641.566 0,956% 71,029%
Seneca Capital Lp n. 4.000 0,0006% 0,050%
P. Schoenfeld Asset Management Ltd n. 1.000 0,0001% 0,013%
G. Vigo n. 2.026.666 0,343% 25,516%
       
(Totale) n. 7.942.621 1,346% 100%
23 giugno 2003
PATTO SCIOLTO IN DATA 11 OTTOBRE 2003 CON PUBBLICAZIONE IN DATA 21 OTTOBRE 2003
[SH.2.03.3]

 SNIA S.P.A.
Scioglimento del Patto Parasociale stipulato in data 28 luglio 1999
Si segnala, per occorsa scadenza del relativo termine di durata, l'intervenuto scioglimento del Patto Parasociale relativo a Bios S.p.A. stipulato in data 28 luglio 1999, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 1999 al n. 198.307.
Premessa
A seguito della scadenza del Patto Parasociale del 28 luglio 1999 i soci di Bios S.p.A. hanno provveduto alla stipula di un nuovo patto parasociale in data 29 luglio 2002 il cui contenuto riprende sostanzialmente gli accordi precedentemente vigenti.
Tipo di accordo e relative finalità
Tra (1) Hopa S.p.A., con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (2) Interbanca S.p.A., con sede a Milano, in Corso Venezia 56, (3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede a Siena, in Piazza Salimbeni 3, (4) Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, (5) Fingruppo Holding S.p.A., con sede in Brescia, in Corso Zanardelli 32, (6) Meieaurora S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina 9, (7) Fergia S.p.A., con sede a Vicenza, in Viale del Lavoro 56, (8) Finmetal S.p.A., con sede a Rodengo Saiano (BS), in Via Stacca 1, (9) Cordusio Società Fiduciaria p.A., con sede a Milano, in Via Dante 4, (10) Lagor S.p.A., con sede a Gallarate (VA), in via Marsala 34/a, (11) Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C., con sede a Treviso, in Piazza Filodrammatici 1, (12) Bio Investments S.A.con sede in Ettenbeex (Belgio), Avenue de Tervuren n. 82, e (13) Signor Carlo Vanoli, residente a Milano (collettivamente le Parti) è stato sottoscritto un accordo avente le seguenti finalità:

1. Disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle Parti nella società Bios S.p.A., con sede a Milano, in Via P. Mascagni 14, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 1581546 ( Bios), anche con riferimento alla partecipazione detenuta in SNIA S.p.A., con sede a Milano, in Via Borgonuovo 14 ( Snia);

2. Disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Bios.

(l' Accordo)
Soggetti aderenti all'Accordo e azioni da essi detenute
Il capitale di Bios è suddiviso in 143.000.000 di azioni (le Azioni), sottoscritte dalle Parti nelle seguenti proporzioni:
Azionista Percentuale di partecipazione N. azioni
Hopa S.p.A. 40,715% 58.223.118
Interbanca S.p.A. 22,500% 32.175.000
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 12,936% 18.497.996
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A . 7,310% 10.453.217
Fergia S.p.A. 4,994% 7.141.864
Fingruppo Holding S.p.A. 3,216% 4.599.414
Finmetal S.p.A. 1,822% 2.605.200
Gruppo Lamberti:
Cordusio Società Fiduciaria p.A., intestataria complessivamente di n. 2.746.886 azioni*, pari al 1,92%
Lagor S.p.A. proprietaria di n. 521.040 azioni, pari al 0,36%
2,285% 3.267.926
Meieaurora S.p.A. 2,409% 3.445.365
Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C. 0,911% 1.302.600
Bio Investments S.A. 0,808% 1.155.521
Carlo Vanoli 0,093% 132.779
Totale 100,000% 143.000.000
* Si tratta dell'intestazione fiduciaria della nuda proprietà di n. 1.433.899 azioni per conto di Vivel s.s., con sede in Milano; della nuda proprietà di n. 1.312.987 azioni per conto di CFL s.s., con sede in Varese; dell'usufrutto di n. 1.433.899 e n. 1.312.987 azioni per conto rispettivamente di Paolo Lamberti e Carlo Lamberti
Nessuna delle Parti detiene il controllo di Bios.
Alla data odierna Bios è titolare di un numero di azioni ordinarie di Snia rappresentanti più della maggioranza del capitale sociale di Snia stessa.
Esistenza di vincoli alla cessione delle Azioni
Le Parti non potranno cedere le Azioni per un periodo di tre anni dalla data di efficacia dell'Accordo senza l'autorizzazione scritta preventiva delle altre Parti, salvo che in caso di trasferimenti infra-gruppo.
Qualora venga presentata un'offerta di acquisto sulla totalità delle Azioni, le Parti si consulteranno per stabilire se aderire a detta offerta. Ciascuna Parte sarà tenuta a cedere le proprie Azioni al terzo offerente nel caso in cui l'offerta sia accettata da tante Parti rappresentanti il 55% delle Azioni.
Qualora venga lanciata da terzi un'offerta pubblica sulle azioni ordinarie Snia, nel caso l'assemblea di Bios decida di non aderire a tale offerta e in presenza di un prezzo unitario tale da garantire a Bios un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 20%, la Parte che abbia espresso voto contrario alla decisione della maggioranza, avrà il diritto di richiedere (l' Opzione Put) alle altre Parti, in proporzione alle rispettive quote di detenzione delle Azioni, di acquistare la totalità delle proprie Azioni. Il trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo di cessione avranno luogo nei medesimi tempi previsti a favore degli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e, in caso di riparto, nelle medesime percentuali previste in sede di riparto.
Organi e Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'Accordo.
Non esistono organi dell'Accordo.
Il Consiglio di Amministrazione di Bios è composto da tre membri, dei quali uno sarà designato da Interbanca S.p.A., uno da Hopa S.p.A. e uno congiuntamente dalle altre Parti.
L'Accordo prevede che l'assemblea dei soci di Bios deliberi in sede ordinaria e straordinaria con il voto favorevole del 55% degli intervenuti, fatte salve le delibere relative alle modificazioni degli articoli 6 (trasferimenti delle azioni), 7 (materie riservate all'assemblea), 10 secondo e terzo comma (quorum qualificati) dello statuto Bios che dovranno essere adottate con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 55% del capitale sociale.
L'Accordo prevede che il Consiglio di Amministrazione eserciti esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali saranno esclusi, a scanso di equivoci, i poteri (i) di acquistare e dismettere, anche attraverso contratti a termine, azioni ordinarie di Snia e (ii) di contrarre debiti in qualsiasi forma eccedenti Euro 500.000,00 per singola operazione.
Durata dei patti e rinnovo
L'Accordo ha efficacia a partire dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione da parte di alcuna delle Parti, e dunque dal 29 luglio 2002, e rimarrà in vigore fino allo scadere del terzo anno da tale data e dunque sino al 28 luglio 2005.
Le Parti si sono obbligate a rinegoziare, nei 60 giorni antecedenti il termine del terzo anno, in buona fede e a condizioni sostanzialmente similari, i termini e le condizioni dell'Accordo.
Qualora, nei 30 giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo, le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale (le Parti Restanti) e le altre Parti non intendano aderire allo stesso (la Minoranza), le Parti Restanti eserciteranno nell'assemblea di Bios i voti loro spettanti perché la medesima acquisti le Azioni detenute dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle. Le Parti Restanti si sono inoltre impegnate, ciascuna in proporzione alla propria partecipazione in Bios, ad acquistare in luogo di Bios, dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle, le Azioni da questa detenute, qualora l'acquisto di tali Azioni da parte di Bios non dovesse essere ad essa consentito ai sensi della normativa anche secondaria vigente cui Bios fosse soggetta.
Qualora le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios non raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale, le stesse eserciteranno i rispettivi diritti di voto perché l'assemblea di Bios deliberi la messa in liquidazione di Bios.
Penali
La violazione degli impegni assunti dalle Parti comporterà, da parte della Parte inadempiente, il pagamento a favore delle altre Parti, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di Bios, di una penale pari al 25% dell'importo dell'investimento complessivo in Bios che, alla data della violazione, risulti essere stato effettuato a qualsiasi titolo da tale Parte, fatta salva la possibilità di dimostrare in giudizio il maggior danno subito.
Deposito dell'Accordo
L'Accordo, stipulato in data 29 luglio 2002, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 31 luglio 2002 al n. 250.305.
7 giugno 2003
[SH.1.03.1]

SNIA S.P.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale

SNIA S.p.A. ("SNIA" o la "Società"), con sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 14, capitale sociale Euro 590.117.322 interamente versato, suddiviso in n. 590.117.322 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00736220153.

In data 21 ottobre 2003 Centaurus Alpha Master Fund Limited, K Capital Partners Llc, OZ Management Llc, Seneca Capital Lp e P. Schoenfeld Asset Management Ltd, azionisti di SNIA (le "Parti"), hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Nuovo Patto") con il quale, tra l'altro, hanno assunto reciprocamente impegni relativi al trasferimento delle azioni SNIA da ciascuno di essi possedute alla data di stipulazione del Nuovo Patto (le "Azioni") o delle quali dovessero venire in possesso nel corso della durata del Nuovo Patto. Il Nuovo Patto sarà applicabile anche (i) a qualsiasi diritto, interesse economico, potere di controllo che le Parti dovessero acquisire su azioni SNIA per effetto di opzioni put, opzioni call, altre opzioni o operazioni derivate o accordi o altre operazioni di qualsiasi natura e (ii) a qualsiasi azione SNIA che le Parti abbiano ad acquisire per effetto di scissioni, fusioni o altre operazioni di riorganizzazione societaria relative a SNIA o a qualsiasi altra società risultante da tali operazioni. La stipulazione del Nuovo Patto fa seguito all'intervenuta scadenza, in data 11 ottobre 2003, di un precedente patto parasociale su azioni SNIA, di contenuto sostanzialmente equivalente a quello del Nuovo Patto, stipulato, oltre che dalle Parti, anche da altri soggetti.

2. Soggetti aderenti al Nuovo Patto

La seguente tabella indica le Parti, il numero di Azioni che ciascuna Parte ha conferito al Nuovo Patto e la percentuale da queste rappresentata rispetto al numero totale di Azioni conferite al Nuovo Patto e al capitale di SNIA.

 

Azioni 

% sulle Azioni conferite
al Nuovo Patto

% sul capitaledi SNIA

K Capital Partners Llc

n. 12.687

9,4481%

0,0021%

Centaurus Alpha Master Fund Limited

n. 1.000

0,7447%

0,0001%

OZ Management Llc

n. 115.593

86,0835%

0,0195%

Seneca Capital Lp

n. 4.000

2,9788%

0,0006%

P. Schoenfeld Asset Management Ltd

n. 1.000

0,7447%

0,0001%

(Totale)

n. 134.280

100%

0,0227%

3. Controllo della Società

Nessun soggetto esercita il controllo della Società in virtù del Nuovo Patto.

4. Contenuto del NuovoPatto

Accordi relativi al trasferimento di partecipazioni

Ai sensi del Nuovo Patto, ciascuna delle Parti si è impegnata ad astenersi dal vendere, trasferire, cedere, sottoporre a pegno, vincolare o disporre in qualsiasi altro modo delle Azioni possedute, senza aver preventivamente informato le altre Parti e aver concesso a ciascuna di loro la possibilità di presentare un'offerta per l'acquisto delle Azioni oggetto di disposizione. L'impegno è assunto con riferimento ad atti di disposizione che vengano effettuati sia sul mercato che fuori mercato e anche nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione avvenga tramite un'asta. Le condizioni di presentazione dell'offerta e di assegnazione delle Azioni saranno stabilite in buona fede dalla Parte che effettua l'atto di disposizione, in ogni caso secondo termini che non risultino discriminatori o svantaggiosi per nessuna delle Parti. L'obbligo indicato non trova applicazione qualora il trasferimento sia effettuato da un Parte a favore (i) di una società interamente posseduta dalla medesima, (ii) della propria controllante, o (iii) di una società controllata dalla propria controllante.

Altri accordi

Ai sensi del Nuovo Patto, le Parti si sono reciprocamente impegnate inoltre:

(i) a collaborare per preservare il valore dei loro rispettivi investimenti in SNIA e ad agire congiuntamente per opporsi a qualsiasi operazione o accordo che dovessero considerare pregiudizievole per l'investimento da ciascuna effettuato in SNIA, purché tale azione congiunta non comporti una violazione dei propri documenti costitutivi;

(ii) a comunicare alle altre Parti, nei termini e con le modalità previste dal Nuovo Patto, ogni atto di acquisto o altra operazione a seguito della quale ciascuna Parte acquisti o abbia acquistato la proprietà di azioni SNIA;

(iii) a non compiere azioni da cui possa derivare a carico delle Parti l'obbligo congiunto di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su azioni SNIA;

(iv) a non intraprendere trattative con l'azionista o gli azionisti di controllo di SNIA e/o di Bios S.p.A. e/o altro soggetto collegato agli azionisti di controllo, che riguardino eventuali accordi aventi ad oggetto le proprie azioni SNIA, senza aver prima consultato le altre Parti ed avere dalle medesime ottenuto conferma che tali trattative risultano essere condotte a vantaggio di tutti le Parti e a dare loro immediata e dettagliata comunicazione dell'inizio e dei progressi di ogni trattativa, provvedendo comunque a riferire alle altre Parti qualsiasi invito o proposta a negoziare ricevuta da un azionista di controllo;

(v) a discutere della strategia più appropriata per salvaguardare il valore dei rispettivi investimenti in SNIA, e, in particolare, della opportunità di intraprendere azioni legali con riferimento all'eventuale fusione di SNIA in Biosdue S.p.A. o a qualsiasi altra operazione potenzialmente pregiudizievole per i rispettivi investimenti;

(vii) a dividere, in modo proporzionale alle azioni SNIA possedute, ogni spesa legale, di consulenza o altre spese amministrative sostenute da tutte le Parti insieme per l'applicazione di una strategia determinata;

(vii) a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni, le discussioni, le riunioni, le azioni e le relative operazioni intraprese, salvo il caso di pubblicazione o registrazione richiesta per legge, o il caso di informazioni che siano già di pubblico dominio, o la comunicazione ai propri consulenti legali.

Le decisioni delle Parti sono assunte a maggioranza del capitale rappresentato dalle Parti restando intesa l'indipendenza di ciascuno rispetto (i) all'esercizio del diritto di voto in assemblea, e (ii) alla decisione di vendere o acquistare azioni ai termini e alle condizioni del Nuovo Patto.

Il Nuovo Patto consente l'ingresso di nuovi azionisti aderenti previo consenso unanime delle attuali Parti. Ogni Parte dichiara e garantisce che, (i) non possiede altre azioni SNIA rispetto a quelle indicate nell'Allegato A del Nuovo Patto; (ii) ha tutti i poteri necessari per essere parte del Nuovo Patto; (iii) il Nuovo Patto non è in contrasto con statuti, documenti costitutivi o con leggi o decisioni emesse da autorità pubbliche ai sensi della legge.

4. Rappresentante

Le Parti nominano OZ Management Llc quale loro rappresentante (il "Rappresentante"). Il Rappresentante avrà il potere di: (i) firmare e trasmettere ogni comunicazione o domanda relativa al Nuovo Patto al Registro delle Imprese o ad altra autorità o ente; (ii) compiere ogni altra formalità richiesta dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, dal Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 o da qualsiasi altra disciplina applicabile. Il Rappresentante non assume responsabilità nell'esercizio della propria funzione salvo il caso di dolo o colpa grave. Ciascuna Parte ("Parte Indennizzante") ha assunto l'obbligo di manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni responsabilità, spesa o danno che esse possano subire quale conseguenza di informazioni false, insufficienti o incomplete fornite dalla Parte Indennizzante ai fini delle comunicazioni fatte dal Rappresentante ai sensi del Nuovo Patto.

5. Durata del Nuovo Patto

Il Nuovo Patto ha una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione e cesserà di avere efficacia il 21 aprile 2004. In ogni caso il Nuovo Patto sarà automaticamente risolto qualora (i) le Parti che rappresentino complessivamente più del 50% del numero totale di azioni SNIA detenute da tutte le Parti inviino alle altre Parti un avviso scritto di risoluzione, oppure (ii) il numero di azioni complessivamente detenute dalle Parti superi il 30% del capitale sociale di SNIA.

6. Deposito

Il Nuovo Patto sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

7. Controversie

Il Nuovo Patto è regolato dalla legge inglese. Qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al Nuovo Patto sarà deferita all'organo giudiziario competente secondo la legislazione inglese.

31 ottobre 2003

[SH.2.03.4]

PATTO SCIOLTO IN DATA 9 GENNAIO 2004 CON PUBBLICAZIONE IN DATA 19 GENNAIO 2004


SNIA S.P.A.

Scioglimento del Patto Parasociale stipulato in data 28 luglio 1999

Si segnala, per occorsa scadenza del relativo termine di durata, l'intervenuto scioglimento del Patto Parasociale relativo a Bios S.p.A. stipulato in data 28 luglio 1999, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 1999 al n. 198.307.

Premessa

A seguito della scadenza del Patto Parasociale del 28 luglio 1999 i soci di Bios S.p.A. hanno provveduto alla stipula di un nuovo patto parasociale in data 29 luglio 2002 il cui contenuto riprende sostanzialmente gli accordi precedentemente vigenti.

Tipo di accordo e relative finalità

Tra (1) Hopa S.p.A., con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (2) Interbanca S.p.A., con sede a Milano, in Corso Venezia 56, (3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede a Siena, in Piazza Salimbeni 3, (4) Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, (5) Fingruppo Holding S.p.A., con sede in Brescia, in Corso Zanardelli 32, (6) Meieaurora S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina 9, (7) Intermedia S.r.l., con sede a Vicenza, in Contrà Carpagnon 11, (8) Finmetal S.p.A., con sede a Rodengo Saiano (BS), in Via Stacca 1, (9) Cordusio Società Fiduciaria p.A., con sede a Milano, in Via Dante 4, (10) Lagor S.p.A., con sede a Gallarate (VA), in via Marsala 34/a, (11) Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C., con sede a Treviso, in Piazza Filodrammatici 1, (12) Bio Investments S.A.con sede in Ettenbeex (Belgio), Avenue de Tervuren n. 82, e (13) Signor Carlo Vanoli, residente a Milano (collettivamente le Parti) è stato sottoscritto un accordo avente le seguenti finalità:

1. Disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle Parti nella società Bios S.p.A., con sede a Milano, in Via P. Mascagni 14, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 1581546 ( Bios), anche con riferimento alla partecipazione detenuta in SNIA S.p.A., con sede a Milano, in Via Borgonuovo 14 ( Snia);

2. Disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Bios.

(l' Accordo)

Soggetti aderenti all'Accordo e azioni da essi detenute

Il capitale di Bios è suddiviso in 143.000.000 di azioni (le Azioni), sottoscritte dalle Parti nelle seguenti proporzioni:

Azionista Percentuale di N. azioni
Hopa S.p.A. 40,715% 58.223.118
Interbanca S.p.A. 22,500% 32.175.000
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 12,936% 18.497.996
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A . 7,310% 10.453.217
Intermedia S.r.l. 4,994% 7.141.864
Fingruppo Holding S.p.A. 3,216% 4.599.414
Finmetal S.p.A. 1,822% 2.605.200
Gruppo Lamberti:
Cordusio Società Fiduciaria p.A., intestataria complessivamente di n. 2.746.886 azioni*, pari al 1,92%
2,285% 3.267.926
Meieaurora S.p.A. 2,409%  
Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C. 0,911% 1.302.600
Bio Investments S.A. 0,808% 1.155.521
Carlo Vanoli 0,093% 132.779
Totale 100,000% 143.000.00

* Si tratta dell'intestazione fiduciaria della nuda proprietà di n. 1.433.899 azioni per conto di Vivel s.s., con sede in Milano; della nuda proprietà di n. 1.312.987 azioni per conto di CFL s.s., con sede in Varese; dell'usufrutto di n. 1.433.899 e n. 1.312.987 azioni per conto rispettivamente di Paolo Lamberti e Carlo Lamberti

Nessuna delle Parti detiene il controllo di Bios.

Alla data odierna Bios è titolare di un numero di azioni ordinarie di Snia rappresentanti più della maggioranza del capitale sociale di Snia stessa e, a seguito della scissione di Snia S.p.A. perfezionata in data 2 gennaio 2004 con l'iscrizione al registro delle imprese dell'atto di scissione stipulato in data 24 dicembre 2003, anche di Sorin S.p.A. (società beneficiaria a cui è stato trasferito il ramo di azienda biomedicale di Snia S.p.A.)..

Esistenza di vincoli alla cessione delle Azioni

Le Parti non potranno cedere le Azioni per un periodo di tre anni dalla data di efficacia dell'Accordo senza l'autorizzazione scritta preventiva delle altre Parti, salvo che in caso di trasferimenti infra-gruppo.

Qualora venga presentata un'offerta di acquisto sulla totalità delle Azioni, le Parti si consulteranno per stabilire se aderire a detta offerta. Ciascuna Parte sarà tenuta a cedere le proprie Azioni al terzo offerente nel caso in cui l'offerta sia accettata da tante Parti rappresentanti il 55% delle Azioni.

Qualora venga lanciata da terzi un'offerta pubblica sulle azioni ordinarie Snia, nel caso l'assemblea di Bios decida di non aderire a tale offerta e in presenza di un prezzo unitario tale da garantire a Bios un Internal Rate of Returnsu base annua non inferiore al 20%, la Parte che abbia espresso voto contrario alla decisione della maggioranza, avrà il diritto di richiedere (l' Opzione Put) alle altre Parti, in proporzione alle rispettive quote di detenzione delle Azioni, di acquistare la totalità delle proprie Azioni. Il trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo di cessione avranno luogo nei medesimi tempi previsti a favore degli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e, in caso di riparto, nelle medesime percentuali previste in sede di riparto.

Organi e Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'Accordo.

Non esistono organi dell'Accordo.

Il Consiglio di Amministrazione di Bios è composto da tre membri, dei quali uno sarà designato da Interbanca S.p.A., uno da Hopa S.p.A. e uno congiuntamente dalle altre Parti.

L'Accordo prevede che l'assemblea dei soci di Bios deliberi in sede ordinaria e straordinaria con il voto favorevole del 55% degli intervenuti, fatte salve le delibere relative alle modificazioni degli articoli 6 (trasferimenti delle azioni), 7 (materie riservate all'assemblea), 10 secondo e terzo comma (quorum qualificati) dello statuto Bios che dovranno essere adottate con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 55% del capitale sociale.

L'Accordo prevede che il Consiglio di Amministrazione eserciti esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali saranno esclusi, a scanso di equivoci, i poteri (i) di acquistare e dismettere, anche attraverso contratti a termine, azioni ordinarie di Snia e (ii) di contrarre debiti in qualsiasi forma eccedenti Euro 500.000,00 per singola operazione.

Durata dei patti e rinnovo

L'Accordo ha efficacia a partire dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione da parte di alcuna delle Parti, e dunque dal 29 luglio 2002, e rimarrà in vigore fino allo scadere del terzo anno da tale data e dunque sino al 28 luglio 2005.

Le Parti si sono obbligate a rinegoziare, nei 60 giorni antecedenti il termine del terzo anno, in buona fede e a condizioni sostanzialmente similari, i termini e le condizioni dell'Accordo.

Qualora, nei 30 giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo, le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale (le Parti Restanti) e le altre Parti non intendano aderire allo stesso (la Minoranza), le Parti Restanti eserciteranno nell'assemblea di Bios i voti loro spettanti perché la medesima acquisti le Azioni detenute dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle. Le Parti Restanti si sono inoltre impegnate, ciascuna in proporzione alla propria partecipazione in Bios, ad acquistare in luogo di Bios, dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle, le Azioni da questa detenute, qualora l'acquisto di tali Azioni da parte di Bios non dovesse essere ad essa consentito ai sensi della normativa anche secondaria vigente cui Bios fosse soggetta.

Qualora le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios non raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale, le stesse eserciteranno i rispettivi diritti di voto perché l'assemblea di Bios deliberi la messa in liquidazione di Bios.

Penali

La violazione degli impegni assunti dalle Parti comporterà, da parte della Parte inadempiente, il pagamento a favore delle altre Parti, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di Bios, di una penale pari al 25% dell'importo dell'investimento complessivo in Bios che, alla data della violazione, risulti essere stato effettuato a qualsiasi titolo da tale Parte, fatta salva la possibilità di dimostrare in giudizio il maggior danno subito.

Deposito dell'Accordo

L'Accordo, stipulato in data 29 luglio 2002, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 31 luglio 2002 al n. 250.305.

3 gennaio 2004

[SH.1.04.1]

 

Azionista Numero azioni Percentuale di capitale ordinario attuale di SNIA detenuta
DPFM Ltd n.    5.100.000

1,016 %

 
 
 
 
 
 
 
 

SORIN S.P.A. e SNIA S.P.A.

Scioglimento del Patto Parasociale stipulato in data 28 luglio 1999

Si segnala, per occorsa scadenza del relativo termine di durata, l'intervenuto scioglimento del Patto Parasociale relativo a Bios S.p.A. stipulato in data 28 luglio 1999, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 1999 al n. 198.307.

Premessa

A seguito della scadenza del Patto Parasociale del 28 luglio 1999 i soci di Bios S.p.A. hanno provveduto alla stipula di un nuovo patto parasociale in data 29 luglio 2002 il cui contenuto riprende sostanzialmente gli accordi precedentemente vigenti.

Tipo di accordo e relative finalità

Tra (1) Hopa S.p.A. , con sede a Brescia, in Corso Zanardelli 32, (2) Interbanca S.p.A. , con sede a Milano, in Corso Venezia 56, (3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. , con sede a Siena, in Piazza Salimbeni 3, (4) Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A ., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, (5) Fingruppo Holding S.p.A. , con sede in Brescia, in Corso Zanardelli 32, (6) Aurora Assicurazioni S.p.A. , con sede in Milano, Piazza Missori 2, (7) Intermedia S.r.l. , con sede a Vicenza, in Contrà Carpagnon 11, (8) Finmetal S.p.A. , con sede a Rodengo Saiano (BS), in Via Stacca 1, (9) Cordusio Società Fiduciaria p.A. , con sede a Milano, in Via Dante 4, (10) Lagor S.p.A. , con sede a Gallarate (VA), in via Marsala 34/a, (11) Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C. , con sede a Treviso, in Piazza Filodrammatici 1, (12) Bio Investments S.A. con sede in Ettenbeex (Belgio), Avenue de Tervuren n. 82, e (13) Signor Carlo Vanoli , residente a Milano (collettivamente le Parti ) è stato sottoscritto un accordo avente le seguenti finalità:

1. Disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle Parti nella società Bios S.p.A., con sede a Milano, in Via P. Mascagni 14, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 1581546 ( Bios ), anche con riferimento alla partecipazione detenuta in SNIA S.p.A., con sede a Milano, in Via Borgonuovo 14 ( Snia );

2. Disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Bios.

(l' Accordo )

Soggetti aderenti all'Accordo e azioni da essi detenute

Il capitale di Bios è suddiviso in 143.000.000 di azioni (le Azioni ), sottoscritte dalle Parti nelle seguenti proporzioni:

Azionista Percentuale di partecipazione N. azioni
Hopa S.p.A. 40,715% 58.223.118
Interbanca S.p.A. 22,500% 32.175.000
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 12,936% 18.497.996
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A . 7,310% 10.453.217
Intermedia S.r.l. 4,994% 7.141.864
Fingruppo Holding S.p.A. 3,216% 4.599.414
Finmetal S.p.A. 1,822% 2.605.200
Gruppo Lamberti:
Cordusio Società Fiduciaria p.A., intestataria complessivamente di n. 2.746.886 azioni*, pari al 1,92% 
Lagor S.p.A. proprietaria di n. 521.040 azioni, pari al 0,36%
2,285% 3.267.926
Aurora Assicurazioni S.p.A. 2,409%  
Anfra S.a.p.A di Franco Vaccari & C. 0,911% 1.302.600
Bio Investments S.A. 0,808% 1.155.521
Carlo Vanoli 0,093% 132.779
Totale 100,000% 143.000.00

* Si tratta dell'intestazione fiduciaria della nuda proprietà di n. 1.433.899 azioni per conto di Vivel s.s., con sede in Milano; della nuda proprietà di n. 1.312.987 azioni per conto di CFL s.s., con sede in Varese; dell'usufrutto di n. 1.433.899 e n. 1.312.987 azioni per conto rispettivamente di Paolo Lamberti e Carlo Lamberti

Nessuna delle Parti detiene il controllo di Bios.

Alla data odierna Bios è titolare di un numero di azioni ordinarie di Snia rappresentanti più della maggioranza del capitale sociale di Snia stessa.

Esistenza di vincoli alla cessione delle Azioni

Le Parti non potranno cedere le Azioni per un periodo di tre anni dalla data di efficacia dell'Accordo senza l'autorizzazione scritta preventiva delle altre Parti, salvo che in caso di trasferimenti infra-gruppo.

Qualora venga presentata un'offerta di acquisto sulla totalità delle Azioni, le Parti si consulteranno per stabilire se aderire a detta offerta. Ciascuna Parte sarà tenuta a cedere le proprie Azioni al terzo offerente nel caso in cui l'offerta sia accettata da tante Parti rappresentanti il 55% delle Azioni.

Qualora venga lanciata da terzi un'offerta pubblica sulle azioni ordinarie Snia, nel caso l'assemblea di Bios decida di non aderire a tale offerta e in presenza di un prezzo unitario tale da garantire a Bios un Internal Rate of Return su base annua non inferiore al 20%, la Parte che abbia espresso voto contrario alla decisione della maggioranza, avrà il diritto di richiedere (l' Opzione Put ) alle altre Parti, in proporzione alle rispettive quote di detenzione delle Azioni, di acquistare la totalità delle proprie Azioni. Il trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo di cessione avranno luogo nei medesimi tempi previsti a favore degli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e, in caso di riparto, nelle medesime percentuali previste in sede di riparto.

Organi e Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'Accordo.

Non esistono organi dell'Accordo.

Il Consiglio di Amministrazione di Bios è composto da tre membri, dei quali uno sarà designato da Interbanca S.p.A., uno da Hopa S.p.A. e uno congiuntamente dalle altre Parti.

L'Accordo prevede che l'assemblea dei soci di Bios deliberi in sede ordinaria e straordinaria con il voto favorevole del 55% degli intervenuti, fatte salve le delibere relative alle modificazioni degli articoli 6 (trasferimenti delle azioni), 7 (materie riservate all'assemblea), 10 secondo e terzo comma (quorum qualificati) dello statuto Bios che dovranno essere adottate con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 55% del capitale sociale.

L'Accordo prevede che il Consiglio di Amministrazione eserciti esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali saranno esclusi, a scanso di equivoci, i poteri (i) di acquistare e dismettere, anche attraverso contratti a termine, azioni ordinarie di Snia e (ii) di contrarre debiti in qualsiasi forma eccedenti Euro 500.000,00 per singola operazione.

Durata dei patti e rinnovo

L'Accordo ha efficacia a partire dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione da parte di alcuna delle Parti, e dunque dal 29 luglio 2002, e rimarrà in vigore fino allo scadere del terzo anno da tale data e dunque sino al 28 luglio 2005.

Le Parti si sono obbligate a rinegoziare, nei 60 giorni antecedenti il termine del terzo anno, in buona fede e a condizioni sostanzialmente similari, i termini e le condizioni dell'Accordo.

Qualora, nei 30 giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo, le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale (le Parti Restanti ) e le altre Parti non intendano aderire allo stesso (la Minoranza ), le Parti Restanti eserciteranno nell'assemblea di Bios i voti loro spettanti perché la medesima acquisti le Azioni detenute dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle. Le Parti Restanti si sono inoltre impegnate, ciascuna in proporzione alla propria partecipazione in Bios, ad acquistare in luogo di Bios, dalla Minoranza, che avrà facoltà di cederle, le Azioni da questa detenute, qualora l'acquisto di tali Azioni da parte di Bios non dovesse essere ad essa consentito ai sensi della normativa anche secondaria vigente cui Bios fosse soggetta.

Qualora le Parti proprietarie di una partecipazione complessiva superiore al 55% del capitale sociale di Bios non raggiungano un accordo sui termini e condizioni di un nuovo patto parasociale, le stesse eserciteranno i rispettivi diritti di voto perché l'assemblea di Bios deliberi la messa in liquidazione di Bios.

Penali

La violazione degli impegni assunti dalle Parti comporterà, da parte della Parte inadempiente, il pagamento a favore delle altre Parti, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di Bios, di una penale pari al 25% dell'importo dell'investimento complessivo in Bios che, alla data della violazione, risulti essere stato effettuato a qualsiasi titolo da tale Parte, fatta salva la possibilità di dimostrare in giudizio il maggior danno subito.

Deposito dell'Accordo

L'Accordo, stipulato in data 29 luglio 2002, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 31 luglio 2002 al n. 250.305.

8 maggio 2004

[SH.1.04.2]

PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE IN DATA 21 GIUGNO 2005