SOCIETA` SPORTIVA LAZIO SPA - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA
La S.S. Lazio S.p.A. ("Società") e Alberto Zaccheroni ("Tecnico") comunicano che in data 6/10/03 hanno perfezionato un accordo che ha ad oggetto - al pari degli accordi quadro già perfezionati tra la Società e 20 calciatori della prima squadra in data 7/05/03 e 16/05/03, i cui termini e condizioni sono stati già divulgati al pubblico con estratti pubblicati sul quotidiano Finanza & Mercati il 14/05/03, 24/05/03 e 5/6/03 ("Accordi Quadro") - una parziale dilazione delle competenze maturate nella stagione 2002/03 e l'impegno a sottoscrivere nell'ambito del deliberando aumento di capitale riservato ai dipendenti un importo di circa € 0,9 milioni(1).
In assenza di obblighi volti alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria nell'accordo, i firmatari hanno dichiarato di non ravvisare l'esistenza di un patto parasociale, ma di voler in ogni caso procedere, in via meramente prudenziale, agli adempimenti pubblicitari previsti all'art. 122 D.Lgs 58/1998, in presenza di un impegno alla sottoscrizione di azioni di un futuro aumento di capitale e di un impegno a non vendere a certo tempo data le azioni di nuova emissione della Società.
Il Tecnico non è titolare, ne direttamente né indirettamente, di alcun diritto reale (anche minore) sulle azioni della Società e/o comunque di diritti di voto nella assemblea della Società. La Società non è proprietaria di azioni proprie.
1. Contenuto dell'accordo
1. 1L'accordo, ha ad oggetto (i) la dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni indicate nel contratto individuale in essere tra le parti, (ii) l'impegno da parte del Tecnico -ove dovesse risultare ancora dipendente alla data di sottoscrizione del futuro aumento di capitale riservato ai dipendenti da sottoporre all'Assemblea degli azionisti convocata per il 19 novembre 2003 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 20 novembre 2003 e 1 dicembre 2003, rispettivamente in seconda e terza convocazione ("Aumento di Capitale Riservato") - alla sottoscrizione dell'importo di € 860.761,50 nonché (iii) l'impegno a non trasferire per 8 mesi dalla data di sottoscrizione le azioni acquistate nell'ambito dello stesso aumento di capitale (" Lock-up").
1. 2L'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato e il Lock-upsono condizionati a che:
- la Consob non rinvenga negli impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato e di Lock-upda parte del Tecnico, unitamente agli impegni di sottoscrizione già assunti dagli altri firmatari degli Accordi Quadro, un obbligo di OPA a carico anche di uno dei firmatari dell'accordo e/o dei firmatari degli Accordi Quadro e/o degli azionisti della Società quali risultanti alla data di firma dell'accordo stesso, in relazione alla quale condizione il Tecnico si impegna a tenere un comportamento sempre in linea con la ratiodella condizione; qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di OPA solo quale conseguenza del Lock-up, affermando la inesistenza di tale obbligo di OPA in relazione al solo obbligo di sottoscrizione delle azioni della Società da parte del Tecnico, tale solo obbligo sarà efficace ex tunc,mentre il Lock-upnon sarà produttivo di alcun effetto;
- l'Aumento di Capitale Riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società entro il termine del 20/12/03
2. Soggetti aderenti agli Accordi e azioni oggetto del medesimo
2. 1I soggetti aderenti all'accordo sono la Società e Alberto Zaccheroni (c.f. ZCCLRT53D01F097T)
2. 2. Il Consiglio di Amministrazione della Società del 3 ottobre 2003 ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti della Società, convocata per deliberare in merito all'Aumento di Capitale Riservato, un prezzo di emissione delle nuove azioni pari a € 0,055. Assumendo che il prezzo di emissione rimanga invariato, il Tecnico sottoscriverà circa 15,7 milioni di azioni, pari allo 0,6% del capitale della Società post-aumento (calcolato assumendo la piena sottoscrizione da parte dei dipendenti della Società di tutte le azioni offerte).
2. 3. In assenza di alcun obbligo volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria né tra la Società e il Tecnico né tra questi ultimi e ciascuno dei tesserati firmatari degli Accordi Quadro né tra questi ultimi, nessun soggetto sarà in grado di esercitare, in virtù degli Accordi Quadro e/o dell'accordo con il Tecnico, il controllo sulla Società.
3. Entrata in vigore e durata dell'accordo
L'accordo perfezionato ha la durata necessaria per l'adempimento di ciascuno degli obblighi ivi previsti.
4. Deposito dell'accordo
Gli Accordi sono stati depositati in data 10 ottobre 2003 presso il Registro Imprese di Roma.
S.S. Lazio S.P.A. (anche per Alberto Zaccheroni)
16 ottobre 2003
[SN.4.03.1]
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nota:
1. La Consob con comunicazione n. 3077483del 28 novembre 2003 ha ritenuto che gli impegni di sottoscrizione e di lock-upoggetto degli accordi non configurano dei patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.
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ACCORDO VENUTO MENO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL SIG. ZACCHERONI E LA SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA
SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA
La S.S. Lazio S.p.A., con sede in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000, iscritta al Registro Imprese di Roma, codice fiscale 80109710584 (in seguito anche " Società") e i Signori Dino Baggio, Roberto Baronio, Lucas Castroman, Rodriguez Cesar Aparecido, Giuseppe Favalli, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Guerino Gottardi, Simone Inzaghi, Fabio Liverani, Luca Marchegiani, Sinisa Mihajlovic, Paolo Negro, Massimo Oddo, Giuseppe Pancaro, Angelo Peruzzi, Diego Pablo Simeone, Dejan Stankovic
COMUNICANO QUANTO SEGUE(1)
(a)Nell'ambito di una ristrutturazione societaria correlata sia alle mutate condizioni di mercato che hanno investito l'intero settore di riferimento sia al conseguimento degli scopi sociali ed agonistici della Società e diretta al risanamento di quest'ultima, anche attraverso il riequilibrio delle condizioni economiche e dei rapporti in essere tra le parti, in data 7 maggio 2003, si è perfezionato -a seguito di accettazione datata 5 maggio 2003 e ricevuta da ciascuno dei calciatori firmatari il 7 maggio 2003- tra la S.S. Lazio S.p.A. e ciascuno dei calciatori sopra elencati un accordo quadro (in seguito "Accordo Quadro");
(b)In assenza di alcun obbligo nell'Accordo Quadro volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria, i firmatari hanno espressamente dichiarato nell'Accordo Quadro di non ravvisare l'esistenza di un patto parasociale nell'Accordo Quadro medesimo, ma di voler in ogni caso procedere, in via meramente prudenziale, agli adempimenti pubblicitari previsti all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in presenza di un impegno alla sottoscrizione di azioni di un futuro aumento di capitale e di un impegno a non vendere a certo tempo data le azioni della Società.
(c)I calciatori firmatari non sono titolari, ne direttamente né indirettamente, di alcun diritto reale (anche minore) sulle azioni della Società e/o comunque di diritti di voto nella assemblea della Società, ad eccezione del Sig. Giuseppe Pancaro che è titolare di n. 10.200 azioni ordinarie della S.S. Lazio S.p.A.. La Società non è proprietaria di azioni proprie.
1. Contenuto dell'Accordo Quadro
1. 1L' Accordo Quadro ha ad oggetto (i) la dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni indicate nei contratti individuali di prestazione sportiva dovute ai calciatori dipendenti della S.S. Lazio S.p.A. per le attività relative alla stagione sportiva in corso e per quelle che dovessero essere prestate per le stagioni sportive 2003-2004 e 2004-2005, (ii) l'impegno da parte dei calciatori firmatari che dovessero risultare ancora dipendenti alla data di sottoscrizione di un futuro aumento di capitale -riservato in tutto o in parte ai calciatori stessi e, eventualmente, a discrezione della Società, ad altri dipendenti e/o amministratori- che potrà deliberarsi entro il 20 dicembre 2003, per un importo corrispondente al valore netto delle ultime cinque mensilità delle retribuzioni previste per la stagione 2002-2003 (in seguito "Aumento di Capitale Riservato") nonché (iii) l'impegno a non trasferire per otto mesi dalla data di sottoscrizione le azioni acquistate nell'ambito dello stesso aumento di capitale (in seguito " lock-up").
1. 2L'efficacia dell'Accordo Quadro, una volta ratificata dal Consiglio di Amministrazione della Società, è sospensivamente condizionata al verificarsi dei seguenti eventi:
- esito positivo dell'operazione di aumento di capitale deliberata dall'assemblea straordinaria del 24 marzo 2003, intendendosi come tale un versamento a titolo di valore nominale ed eventuale sovrapprezzo non inferiore ad Euro 80 milioni ovvero anche la sola sottoscrizione, entro il 30 giugno 2003, di un efficace contratto finalizzato a garantire la sottoscrizione di detto aumento di capitale per un importo non inferiore ad Euro 80 milioni;
- deposito entro il 30 maggio 2003 presso la L.N.P. dell'Accordo Quadro e degli accordi individuali integrativi per l'eventuale approvazione, ove di competenza della L.N.P.;
- sottoscrizione dell'accordo quadro da parte di almeno numero ventidue calciatori della Società (condizione posta nell'interesse di S.S. Lazio e pertanto dalla stessa rinunciabile).
Inoltre, gli impegni di ciascuno dei calciatori firmatari relativi alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato nonché all'obbligo di lock-upsono, in aggiunta alle condizioni sopraindicate, altresì sospensivamente condizionati a che:
- la Consob non rinvenga un obbligo di OPA a carico di alcuno dei soggetti firmatari dell'accordo quadro e/o degli azionisti di S.S. Lazio S.p.A quali risultanti alla data di firma dell'accordo stesso, in relazione alla quale condizione i calciatori firmatari si impegnano -ciascuno per quanto di competenza- a tenere un comportamento sempre in linea con la ratiodella condizione; qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di OPA solo quale conseguenza dell'impegno di Lock-up, affermando la inesistenza di tale obbligo di OPA in relazione al solo obbligo di sottoscrizione delle azioni S.S. Lazio S.p.A. da parte dei calciatori firmatari, tale solo obbligo sarà efficace ex tunc,mentre il Lock-upnon sarà produttivo di alcun effetto;
- l'aumento di capitale riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di S.S. Lazio S.p.A. entro il termine del 20 dicembre 2003.
1. 3Il prezzo d'emissione delle azioni di tale futuro Aumento di Capitale Riservato sarà calcolato sulla base dei medesimi parametri - mutatis mutandis -già determinati dall'assemblea straordinaria della S.S. Lazio S.p.A. in data 24 marzo 2003 per la determinazione del prezzo relativo all'aumento di capitale per Euro 110 milioni dalla stessa deliberato in pari data, con uno sconto del 10%. In nessun caso il prezzo di emissione potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni al momento dell'emissione. Il verbale dell'assemblea straordinaria del 24 marzo 2003 giusto atto Notaio Giovanni Giuliani Rep. 36091 Racc. 10397, il cui contenuto è stato reso noto con comunicato stampa emesso in pari data, è stato depositato presso il registro delle imprese di Roma in data 11 aprile 2003.
1. 4L'obbligo di Lock-upverrà meno per quei calciatori rispetto ai quali il rapporto di lavoro con la Società dovesse essere cessato nel corso del periodo di Lock-up.
Qualora uno dei calciatori firmatari dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro con la Società antecedentemente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, tale obbligo, così come l'obbligo conseguente di Lock-up, verranno meno.
1. 5I calciatori firmatari hanno autorizzato e delegato la S.S. Lazio S.p.A. a compiere tutti gli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 122 T.U.F. (con esclusione di adempimenti afferenti eventuali successivi mutamenti delle rispettive posizioni cui ciascuna parte è tenuta, manlevando l'altra parte).
2. Informazioni di carattere generale
2. 1In considerazione della pendenza della operazione di aumento di capitale deliberata in data 24 marzo 2003, non è allo stato determinabile (i) né come sarà composta la futura compagine sociale della Società, (ii) né il prezzo di emissione delle azioni di cui all'Aumento di Capitale Riservato, (iii) né, conseguentemente, il numero delle azioni che saranno sottoscritte dai calciatori firmatari (né complessivamente né con riferimento a ciascuno di essi calciatori, anche per quanto di seguito esposto al punto 2. 3) (iv) né quindi le rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della S.S. Lazio S.p.A..
2. 2L'impegno di sottoscrizione previsto in capo a ciascuno dei calciatori firmatari dell'Accordo Quadro obbliga questi ultimi a sottoscrivere azioni ordinarie dell S.S. Lazio S.p.A. per un controvalore complessivamente pari a circa Euro 13,2 milioni, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo.
2. 3L'Accordo Quadro, che costituisce una pluralità di accordi della S.S. Lazio S.p.A. con ciascuno dei calciatori firmatari e, quindi, una pluralità di rapporti autonomi, prevede anche la stipulazione di accordi individuali di recepimento e/o di deroga alle previsioni dell'Accordo Quadro, da perfezionarsi entro il 30 maggio 2003. Con alcuni dei calciatori firmatari, allo stato, sono in corso di perfezionamento accordi integrativi individuali, anche derogatori, che tengono anche conto delle rispettive posizioni individuali. Conseguentemente, l'importo delle mensilità da sottoscriversi da parte dei calciatori firmatari potrebbe subire, a seguito del perfezionamento di tali accordi, delle variazioni. La S.S. Lazio S.p.A. comunicherà le rispettive date di perfezionamento dei predetti accordi integrativi individuali unitamente alle possibili variazioni in ordine all'entità dell'obbligo di sottoscrizione sia con riferimento all'importo complessivo da sottoscriversi e sia con riferimento all'obbligo di ciascun singolo calciatore firmatario. Si precisa inoltre che anche i menzionati accordi integrativi individuali sono sospensivamente condizionati, nei casi in cui non siano state espressamente derogate, all'avveramento delle medesime condizioni di cui all'Accordo Quadro ovvero ad altre specifiche condizioni così come saranno previste in tali accordi individuali integrativi.
3. Soggetti aderenti all'accordo e azioni oggetto del medesimo
3. 1Allo stato i soggetti aderenti all'Accordo Quadro sono la Società e ciascuno dei calciatori indicati in epigrafe.
3. 2L'Accordo Quadro prevede l'impegno alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione da parte di ciascun calciatore firmatario -emesse a seguito dell'Aumento di Capitale Riservato- rispettivamente per i seguenti importi:
1. | Baggio Dino | BGGDNI71L24B563I | € 860.761,50 |
2. | Baronio Roberto | BRNRRT77T11E884E | € 753.166,31 |
3. | Castroman Lucas | CSTLSM80R02Z600P | € 485.254,29 |
4. | Cesar Aparecido Rodriguez | PRCCSR74R24Z602L | € 661.710,40 |
5. | Favalli Giuseppe | FVLGPP72A08G149C | € 817.723,43 |
6. | Fiore Stefano | FRISFN75D17D086L | € 1.075.951,88 |
7. | Giannichedda Giuliano | GNNGLN74P21G838O | € 645.571,12 |
8. | Gottardi Guerino | GTTGRN70T18Z133F | € 430.380,75 |
9. | Inzaghi Simone | NZGSMN76D05G535F | € 1.011.394,76 |
10. | Liverani Fabio | LVRFBA76D29H501H | € 387.342,68 |
11. | Marchegiani Luca | MRCLCU66B22A271M | € 602.533,05 |
12. | Mihajlovic Sinisa | MHJSNS69B20Z118S | € 1.075.951,88 |
13. | Negro Paolo | NGRPLA72D16A459A | € 860.761,50 |
14. | Oddo Massimo | DDOMSM76H14G482F | € 407.262,85 |
15. | Pancaro Giuseppe | PNCGPP71M26D056V | € 882.280,54 |
16. | Peruzzi Angelo | PRZNGL70B16A857A | € 977.466,34 |
17. | Simeone Diego Pablo | SMNDPB70D28Z600H | € 1.248.426,96 |
18. | Stankovic Dejan | STNDJN78P11Z118G | € 749.938,45 |
In relazione al numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizioni di azioni da ciascuno conferiti si veda il punto 2. 1che precede.
3. 3In assenza di alcun obbligo volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria né tra la Società e ciascuno dei calciatori firmatari né tra questi ultimi, nessun soggetto sarà in grado di esercitare, in virtù dell' Accordo Quadro medesimo, il controllo sulla S.S. Lazio S.p.A.
4. Entrata in vigore e durata dell'Accordo Quadro
L'Accordo Quadro ha la durata necessaria per l'adempimento di ciascuno degli obblighi ivi previsti.
5. Deposito dell'Accordo Quadro
L'accordo sarà depositato presso il Registro Imprese di Roma nei termini di legge.
S.S. Lazio S.P.A. (anche per i calciatori firmatari)
Roma, 14 maggio 2003
[SN.1.03.1]
ACCORDI VENUTI MENO A SEGUITO DELLA MANCATA DELIBERA ENTRO IL 20 DICEMBRE 2003 DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI CALCIATORI
SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA
La S.S. Lazio S.p.A. ("Società") e Dino Baggio, Roberto Baronio, Lucas Castroman, Rodriguez Cesar Aparecido, Giuseppe Favalli, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Guerino Gottardi, Simone Inzaghi, Fabio Liverani, Luca Marchegiani, Sinisa Mihajlovic, Paolo Negro, Massimo Oddo, Giuseppe Pancaro, Angelo Peruzzi, Diego Pablo Simeone, Dejan Stankovic nonché Fernando Silva Couto e Emanuele Matzuzzi,
COMUNICANO QUANTO SEGUE(1)
(a)In data 16/05/03 la Società ha perfezionato con i calciatori Fernando Silva Couto ed Emanuele Matzuzzi due separati accordi ("Accordi") il cui contenuto è identico all'accordo quadro già perfezionato in data 7/05/03 dalla Società con i 18 calciatori di cui sopra diversi da Couto e Matzuzzi ("Accordo Quadro"), i cui termini e condizioni sono stati già divulgati al pubblico con estratto pubblicato sul quotidiano Finanza & Mercati del 14/05/03.
(b)In assenza di obblighi volti alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria negli Accordi, i firmatari hanno dichiarato di non ravvisare l'esistenza di un patto parasociale, ma di voler in ogni caso procedere, in via meramente prudenziale, agli adempimenti pubblicitari previsti all'art. 122 D.Lgs 58/1998, in presenza di un impegno alla sottoscrizione di azioni di un futuro aumento di capitale e di un impegno a non vendere a certo tempo data le azioni di nuova emissione della Società.
(c)I calciatori firmatari degli Accordi non sono titolari, ne direttamente né indirettamente, di alcun diritto reale (anche minore) sulle azioni della Società e/o comunque di diritti di voto nella assemblea della Società. La Società non è proprietaria di azioni proprie.
1. Contenuto degli Accordi
1. 1Gli Accordi, aventi identico contenuto dell'Accordo Quadro, hanno ad oggetto (i) la dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni indicate nei contratti individuali di prestazione sportiva dovute ai calciatori dipendenti della Società per le attività relative alla stagione sportiva in corso e per quelle che dovessero essere prestate per le stagioni sportive 2003-2004 e 2004-2005, (ii) l'impegno da parte dei calciatori firmatari che dovessero risultare ancora dipendenti alla data di sottoscrizione di un futuro aumento di capitale -riservato in tutto o in parte ai calciatori stessi e, eventualmente, a discrezione della Società, ad altri dipendenti e/o amministratori- che potrà deliberarsi entro il 20/12/03, per un importo corrispondente al valore netto delle ultime cinque mensilità delle retribuzioni della stagione 2002-2003 ("Aumento di Capitale Riservato") nonché (iii) l'impegno a non trasferire per 8 mesi dalla data di sottoscrizione le azioni acquistate nell'ambito dello stesso aumento di capitale (" lock-up").
1. 2Gli Accordi, prevedono le medesime condizioni sospensive dell'Accordo Quadro.
1. 3Gli Accordi, al pari dell'Accordo Quadro, prevedono anche la stipulazione di accordi individuali di recepimento e/o di deroga alle previsioni dell'Accordo Quadro, da perfezionarsi entro il 30/05/03. Ciascuno degli Accordi costituisce, al pari dell'Accordo Quadro, una pluralità di autonomi rapporti contrattuali della Società con ciascuno dei calciatori firmatari.
2. Informazioni di carattere generale, anche ex art. 131 Reg. Consob 11971
2. 1In data 15/05/03, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ratificato ciascun Accordo Quadro e, in via preventiva, gli Accordi nonché ha deliberato di rinunciare alla condizione sospensiva relativa alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e degli Accordi da parte di almeno 22 calciatori della Società ("Delibera").
2. 2Giusta la Delibera, in via di comunicazione ai calciatori, le condizioni sospensive dell'Accordo Quadro e degli Accordi si sono ridotte a due e, in particolare:
- esito positivo dell'operazione di aumento di capitale deliberata dall'assemblea straordinaria del 24/03/03, intendendosi come tale un versamento a titolo di valore nominale ed eventuale sovrapprezzo non inferiore ad Euro 80milioni ovvero anche la sola sottoscrizione, entro il 30/06/03, di contratto finalizzato a garantire la sottoscrizione di detto aumento di capitale per un importo non inferiore ad Euro 80milioni;
- deposito entro il 30/05/03 presso la L.N.P. dell'Accordo Quadro (e degli Accordi) e degli accordi individuali integrativi anche ai fini dell'eventuale approvazione degli stessi, ove di competenza della L.N.P., entro il 30/06/03.
Restano ferme le ulteriori condizioni sospensive previste nell'Accordo Quadro e negli Accordi in relazione agli impegni di ciascuno dei calciatori firmatari aventi ad oggetto la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato nonché il lock-upe, in particolare, che:
- la Consob non rinvenga un obbligo di OPA a carico di alcuno dei soggetti firmatari dell'Accordo Quadro (e degli Accordi) e/o degli azionisti di Società quali risultanti alla data di firma dell'accordo stesso, in relazione alla quale condizione i calciatori firmatari si impegnano -ciascuno per quanto di competenza- a tenere un comportamento sempre in linea con la ratiodella condizione; qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di OPA solo quale conseguenza del Lock-up, affermando la inesistenza di tale obbligo di OPA in relazione al solo obbligo di sottoscrizione delle azioni Società da parte dei calciatori firmatari, tale solo obbligo sarà efficace ex tunc,mentre il Lock-upnon sarà produttivo di alcun effetto;
- l'aumento di capitale riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società entro il termine del 20/12/03.
2. 3Il prezzo d'emissione delle azioni dell'Aumento di Capitale Riservato sarà calcolato sulla base dei medesimi parametri - mutatis mutandis-già determinati dall'assemblea straordinaria della Società in data 24/03/03 per la determinazione del prezzo relativo all'aumento di capitale deliberato in pari data da tale assemblea straordinaria, con uno sconto del 10%. In nessun caso il prezzo di emissione potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni al momento dell'emissione. Il verbale dell'assemblea straordinaria del 24/03/03 (giusto atto Notaio Giovanni Giuliani Rep. 36091 Racc. 10397), il cui contenuto è stato reso noto con comunicato stampa in pari data, è stato depositato l'11/04/03 presso il registro delle imprese.
2. 4In considerazione della pendenza della operazione di aumento di capitale deliberata in data 24/03/03, non è allo stato ancora determinabile (i) né come sarà composta la futura compagine sociale della Società, (ii) né il prezzo di emissione delle azioni di cui all'Aumento di Capitale Riservato, (iii) né, conseguentemente, il numero delle azioni che saranno sottoscritte dai calciatori firmatari (né complessivamente né con riferimento a ciascuno di essi calciatori, anche per quanto di seguito esposto al punto 2. 7) (iv) né, quindi, le rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della Società.
2. 5In data 22 maggio 2003, la Società e Dino Baggio, Rodriguez Cesar Aparecido, Giuseppe Favalli, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Guerino Gottardi, Simone Inzaghi, Fabio Liverani, Luca Marchegiani, Sinisa Mihajlovic, Paolo Negro, Giuseppe Pancaro, Angelo Peruzzi, hanno perfezionato, in linea con le previsioni dell'Accordo Quadro, gli accordi individuali recettizi delle previsioni di cui all'Accordo Quadro medesimo. Sono ancora in corso di perfezionamento gli accordi individuali recettizi, anche eventualmente derogatori, con Roberto Baronio, Lucas Castroman, Massimo Oddo, Diego Pablo Simeone, Dejan Stankovic, relativamente alle previsioni dell'Accordo Quadro, e con Fernando Silva Couto e Emanuele Matzuzzi, relativamente alle previsioni degli Accordi.
2. 6L'impegno di sottoscrizione previsto in capo a ciascuno dei calciatori firmatari dell'Accordo Quadro e degli Accordi obbliga questi ultimi a sottoscrivere azioni ordinarie della Società per un controvalore che, in virtù del perfezionamento degli Accordi, varia dai complessivi Euro 13,2 milioni circa, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, ai complessivi Euro 14,1 milioni circa, sempre inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo.
2. 7L'importo complessivo delle mensilità da sottoscriversi da parte dei calciatori firmatari dell'Accordo Quadro e degli Accordi potrebbe subire, a seguito del perfezionamento dei menzionati accordi individuali di recepimento, in alcuni casi anche derogatori, ulteriori variazioni. La Società comunicherà le rispettive date di perfezionamento dei predetti accordi individuali unitamente alle possibili variazioni in ordine all'entità dell'obbligo di sottoscrizione sia con riferimento all'importo complessivo da sottoscriversi e sia con riferimento all'obbligo di ciascun singolo calciatore firmatario.
3. Soggetti aderenti agli Accordi e azioni oggetto del medesimo
3. 1I soggetti aderenti all'Accordo Quadro sono invariati, mentre i soggetti aderenti agli Accordi sono, oltre alla Società, Fernando Silva Couto ed Emanuele Matzuzzi.
3. 2Gli Accordi prevedono l'impegno alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione da parte di ciascun calciatore firmatario -emesse a seguito dell'Aumento di Capitale Riservato- rispettivamente per i seguenti importi:
1. | Fernando Silva Couto | SLVFNN69M02Z128I | € 903.799,58 |
2. | Emanuele Matzuzzi | MTZMNL76A03F979G | € 53.797,59 |
In relazione al numero delle azioni da conferirsi si veda il punto 2. 4che precede e quanto esposto al punto ( b).
3. 3In assenza di alcun obbligo volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria né tra la Società e ciascuno dei calciatori firmatari né tra questi ultimi, nessun soggetto sarà in grado di esercitare, in virtù dell'Accordo Quadro e/o degli Accordi, il controllo sulla Società.
4. Entrata in vigore e durata degli Accordi
Gli Accordi hanno la durata necessaria per l'adempimento di ciascuno degli obblighi ivi previsti.
5. Deposito degli Accordi
Gli Accordi sono stati depositati in data 20 maggio 2003 presso il Registro Imprese di Roma.
S.S. Lazio S.P.A. (anche per i calciatori firmatari)
24.05.2003
[SN.2.03.1]
ACCORDI VENUTI MENO A SEGUITO DELLA MANCATA DELIBERA ENTRO IL 20 DICEMBRE 2003 DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI CALCIATORI
SOCIETA' SPORTIVA LAZIO S.P.A.
00060 Formello - Via di Santa Cornelia n. 1000
Capitale sociale: Euro 3.142.906,56 i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 80109710584
Si rende noto che fra il 26/05/03 e il 28/05/03 sono stati sottoscritti con i Signori Roberto Baronio, Lucas Castroman, Massimo Oddo, Diego Pablo Simeone, Dejan Stankovic, Fernando Silva Couto e Emanuele Matzuzzi gli accordi individuali recettizi, anche parzialmente derogatori, delle previsioni di cui agli accordi quadro perfezionati in data 7/16 maggio 2003 tra la S.S. Lazio S.p.A. e 20 dei propri calciatori (gli 'Accordi Quadro'), secondo quanto già anticipato al mercato con comunicato stampa del 29/05/03 (1).
Tali accordi individuali sono anch'essi sospensivamente condizionati alle medesime condizioni di cui agli Accordi Quadro.
Per effetto degli anzidetti accordi individuali, l'impegno alla sottoscrizione di un futuro aumento di capitale (riservato in tutto o in parte ai calciatori firmatari che dovessero risultare ancora dipendenti della S.S. Lazio S.p.A. alla data di delibera e, eventualmente, a discrezione della Società, ad altri dipendenti e/o amministratori e che potrà deliberarsi entro il 20/12/03) da parte dei calciatori firmatari degli Accordi Quadro varia con riferimento ai calciatori Roberto Baronio, Emanuele Matzuzzi e Dejan Stankovic, mentre rimane inalterato per i restanti firmatari.
In particolare, non è previsto più alcun obbligo di sottoscrizione per Matzuzzi, né conseguentemente per esso alcun lock up,mentre è stato convenuto che Baronio si obblighi a sottoscrivere l'importo di € 150.633,26 in luogo dell'importo di € 753.166,31.
L'impegno del calciatore Dejan Stankovic alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato nei termini previsti dagli Accordi Quadro è altresì sospensivamente condizionato (oltre a quanto previsto negli Accordi Quadro) al perfezionamento, entro il 30 giugno 2003, di un accordo del calciatore con primaria banca per l'assunzione di un obbligo alla concessione di un finanziamento al calciatore stesso - contestualmente all'emissione delle nuove azioni - di un importo pari a quanto oggetto di sottoscrizione.
Conseguentemente, l'impegno di sottoscrizione previsto in capo a ciascuno dei calciatori firmatari degli Accordi Quadro obbliga questi ultimi a sottoscrivere azioni ordinarie della Società per un controvalore di complessivi Euro 13,5 milioni circa, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, in luogo dei complessivi Euro 14,1 milioni circa, sempre inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo.
Gli accordi individuali recettizi perfezionati in data 28/05/03 sono stati depositati in data 5 giugno 2003 presso il Registro Imprese di Roma.
5 giugno 2003
[SN.3.03.1]
ACCORDI VENUTI MENO A SEGUITO DELLA MANCATA DELIBERA ENTRO IL 20 DICEMBRE 2003 DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI CALCIATORI
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nota:
1. La Consob con comunicazione n. 3077483del 28 novembre 2003 ha ritenuto che gli impegni di sottoscrizione e di lock-upoggetto degli accordi non configurano dei patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.