ZIGNAGO VETRO SPA - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
FIMIZ S.R.L.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale, stipulata in data 11 luglio 2006 (la "Convenzione") tra M.D.D.R. S.r.l. ("M.D.D.R."), GA.MA. S.r.l. Unipersonale ("GA.MA."), MARVIT S.r.l. Unipersonale ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto (congiuntamente, i "Soci
FIMIZ"), nonché Marco Luca Umberto Donà dalle Rose, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto (di seguito, unitamente ai Soci Fimiz, tutti definiti le "Parti") e FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ" o la "Società") limitatamente agli obblighi alla stessa riferibili, la quale detiene l'intera partecipazione di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), già ZI.FI. S.p.A., che a sua volta esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago").
Con la Convenzione le Parti intendono stabilire le regole e le norme di condotta che disciplinino i rapporti tra i Soci FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding e di Industrie Zignago Santa Margherita S.p.A. ("IZSM", società controllata da Zignago Holding) , nonchè disciplinare gli altri diritti e obblighi delle Parti, anche allo scopo di modificare e/o integrare i termini e le condizioni di alcune previsioni ed obblighi previsti in un precedente patto parasociale stipulato in data 7 luglio 2005.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione
La Convenzione disciplina i rapporti tra i Soci Fimiz, i quali convengono di costituire un patto di sindacato di quote FIMIZ al quale ciascuno dei Soci FIMIZ apporta la propria quota detenuta in FIMIZ ("Quota FIMIZ") e si obbliga ad apportare ogni ulteriore eventuale quota FIMIZ, strumento finanziario partecipativo al capitale di FIMIZ, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di quote FIMIZ eventualmente loro spettanti ovvero di cui i Soci FIMIZ direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci di FIMIZ.
FIMIZ è una società di diritto italiano, con sede in Vicenza, Corso S.S.Felice e Fortunato, 62 capitale sociale di Euro 115.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03278540244, società questa che come già descritto in premessa detiene l'intera partecipazione di Zignago Holding che, a sua volta, esercita il controllo su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.
2. Soggetti aderenti alla Convenzione
La seguente tabella indica i soggetti aderenti alla Convenzione e le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di FIMIZ:
SOCIO | QUOTA FIMIZ |
GA.MA. | 15,992% |
MARVIT | 19,299% |
LUMAR | 20,167% |
LIBRA | 19,507% |
M.D.D.R. | 17,918% |
Cristiana Marzotto | 2,561% |
Margherita Marzotto | 1,936% |
Maria Rosaria Marzotto | 2,620% |
TOTALE | 100,000% |
Si precisa che Marco Luca Umberto Donà dalle Rose, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto detengono direttamente/indirettamente rispettivamente il controllo di M.D.D.R., di GA.MA., di MARVIT, di LUMAR e di LIBRA.
3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione
In forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, FIMIZ eserciterà il controllo di Zignago Holding ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico, la quale a sua volta eserciterà il controllo di Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in virtù della Convenzione nessuna delle Parti esercita il controllo di FIMIZ.
4. Contenuto della Convenzione
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di FIMIZ
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) le operazioni sul capitale in genere;
c) fusioni e scissioni;
d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
e) l'emissione di titoli di debito;
f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di FIMIZ;
g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da FIMIZ.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di FIMIZ
Il Consiglio di Amministrazione di FIMIZ, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci FIMIZ del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: M.D.D.R., GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Cinque Soci"), avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 5 (cinque); Maria Rosaria Marzotto, Cristiana Marzotto e Margherita Marzotto (i "Tre Soci") avranno il diritto di nominare 1 (un) amministratore, con il voto favorevole dei Tre Soci che rappresentano almeno il 3% del capitale sociale di FIMIZ.
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione qualsiasi decisione in merito: (i) alla cessione dell'intera partecipazione detenuta in Zignago Holding nonché in merito all'ingresso nel capitale di Zignago Holding di uno o più soci investitori ai quali riservare una quota di minoranza del capitale Zignango Holding, sia mediante aumenti di capitale, sia tramite cessione di quote; (ii) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (iii) all'indirizzo di voto da comunicare ai membri del consiglio di amministrazione di Zignago Holding in relazione a proposte da presentare all'assemblea straordinaria di Zignago Holding; (iv) all'indirizzo di voto da esprimere in ogni assemblea straordinaria di Zignago Holding da parte del soggetto delegato ad intervenire all'assemblea medesima; (v) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di FIMIZ e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (vi) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del consiglio di amministrazione di FIMIZ di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), (iii), (v) e (vi), i Soci FIMIZ si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
Sarà richiesto il voto favorevole di 6 (sei) consiglieri su 6 (sei), per le decisioni in merito alla formazione della lista dei membri del consiglio di amministrazione di Zignago Holding (la "Lista di Zignago Holding"), da presentare in assemblea di Zignago Holding per la loro nomina.
In caso di impossibilità del consiglio di amministrazione di assumere una deliberazione in merito ad una proposta avente ad oggetto la formazione della Lista di Zignago Holding, per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, la Convenzione prevede che i Soci FIMIZ al fine di superare la situazione di stallo decisionale, si impegnino a comunicare al Presidente del consiglio di amministrazione di FIMIZ i nominativi per la compilazione della Lista di Zignago Holding, con le modalità ivi concordate.
(C) Intrasferibilità delle quote di FIMIZ
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione i Soci FIMIZ non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente indirettamente, sia parziale che totale, della propria Quota FIMIZ, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci FIMIZ. A parziale deroga di tale norma: (a) ciascun Socio FIMIZ potrà trasferire la propria Quota FIMIZ a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Quota FIMIZ e sia effettuato in favore di un altro Socio FIMIZ; (b) i Tre Soci potranno trasferire le rispettive Quote FIMIZ a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto tutte le Quote FIMIZ di tutti i Tre Soci, sia effettuato in favore di una persona giuridica, previa adesione alla Convenzione, di cui i Tre Soci detengano congiuntamente il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile ("Controllo") e sia risolutivamente condizionato all'eventuale cambio di Controllo dell'acquirente.
Marco Luca Umberto Donà dalle Rose, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio FIMIZ a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio FIMIZ inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci FIMIZ il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Quota FIMIZ che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci FIMIZ non intendono acquistare la Quota FIMIZ, agli altri Soci FIMIZ è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Quota FIMIZ corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio FIMIZ intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Quota FIMIZ, agli altri Soci FIMIZ è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Previsioni in merito a Zignago Holding
Le Parti si sono impegnate a fare in modo che entro il 31 dicembre 2006 l'assemblea di ZI.FI. deliberasse la trasformazione di ZI.FI. da società a responsabilità limitata in società per azioni. In esecuzione della Convenzione, in data 6 settembre 2006 è stata deliberata tale trasformazione. Inoltre, in data 22 dicembre 2006 è stata deliberata la modifica della denominazione sociale da "ZI.FI. S.p.A." in "Zignago Holding S.p.A."
(F) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di FIMIZ e quest'ultima a sua volta si è obbligata ad effettuare un finanziamento soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. FIMIZ si è obbligata a corrispondere ai Soci FIMIZ, in proporzione alle Quote FIMIZ da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(G) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. Durata della Convenzione
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 e avrà durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione si rinnoverà automaticamente per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
6. Deposito della Convenzione
La Convenzione verrà depositata, entro il termine previsto dall'art.122, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
7. Natura delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 122, comma 1, lett. b), del Testo Unico.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da M.D.D.R. S.r.l., GA.MA. S.r.l. Unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto, Marco Luca Umberto Donà dalle Rose, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto e FIMIZ S.r.l..
14 Giugno 2007
[ZC.1.07.1]
FIMIZ S.R.L.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale, stipulata in data 11 luglio 2006 (la "Convenzione") tra M.D.D.R. S.r.l. ("M.D.D.R."), GA.MA. S.r.l. Unipersonale ("GA.MA."), MARVIT S.r.l. Unipersonale ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto (congiuntamente, i "Soci FIMIZ"), nonché Marco Luca Umberto Donà dalle Rose, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto (di seguito, unitamente ai Soci Fimiz, tutti definiti le "Parti") e FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ" o la "Società") limitatamente agli obblighi alla stessa riferibili, la quale detiene l'intera partecipazione di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), già ZI.FI. S.p.A., che a sua volta esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago").
Con la Convenzione le Parti intendono stabilire le regole e le norme di condotta che disciplinino i rapporti tra i Soci FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding e di Industrie Zignago Santa Margherita S.p.A. ("IZSM", società controllata da Zignago Holding) , nonché disciplinare gli altri diritti e obblighi delle Parti, anche allo scopo di modificare e/o integrare i termini e le condizioni di alcune previsioni ed obblighi previsti in un precedente patto parasociale stipulato in data 7 luglio 2005.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione
La Convenzione disciplina i rapporti tra i Soci Fimiz, i quali convengono di costituire un patto di sindacato di quote FIMIZ al quale ciascuno dei Soci FIMIZ apporta la propria quota detenuta in FIMIZ ("Quota FIMIZ") e si obbliga ad apportare ogni ulteriore eventuale quota FIMIZ, strumento finanziario partecipativo al capitale di FIMIZ, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di quote FIMIZ eventualmente loro spettanti ovvero di cui i Soci FIMIZ direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci di FIMIZ.
FIMIZ è una società di diritto italiano, con sede in Vicenza, Corso S.S.Felice e Fortunato, 62 capitale sociale di Euro 115.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03278540244, società questa che come già descritto in premessa detiene l'intera partecipazione di Zignago Holding che, a sua volta, esercita il controllo su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.
2. Soggetti aderenti alla Convenzione
La seguente tabella indica i soggetti aderenti alla Convenzione e le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di FIMIZ:
SOCIO |
QUOTA FIMIZ |
GA.MA.(1) |
15,992% |
MARVIT(2) |
19,299% |
LUMAR(3) |
20,167% |
LIBRA(4) |
19,507% |
M.D.D.R.(5) |
17,918% |
Cristiana Marzotto |
2,561% |
Margherita Marzotto |
1,936% |
Maria Rosaria Marzotto |
2,620% |
TOTALE |
100,000% |
1. Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 10.383,36 è interamente detenuto da Gaetano Marzotto.
2. Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 98.641,92 è interamente detenuto da Stefano Marzotto.
3. Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.
4. Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.
5. Il capitale sociale di M.D.D.R. S.r.l. pari ad Euro 50.000,00, precedentemente detenuto da Marco Luca Umberto Donà dalle Rose e da Giulia Donà dalle Rose, risulta essere detenuto a far data dal 25 settembre 2008 da (i) GA.MA. S.r.l. Unipersonale per nominali Euro 10.666,40, (ii) MARVIT S.r.l. Unipersonale per nominali Euro 12.872,06, (iii) LUMAR S.r.l. per nominali Euro 13.450,87 e (iv) LIBRA S.r.l. per nominali Euro 13.010,67.
3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione
In forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, FIMIZ eserciterà il controllo di Zignago Holding ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico, la quale a sua volta eserciterà il controllo di Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in virtù della Convenzione nessuna delle Parti esercita il controllo di FIMIZ.
4. Contenuto della Convenzione
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di FIMIZ
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
(a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
(b) le operazioni sul capitale in genere;
(c) fusioni e scissioni;
(d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
(e) l'emissione di titoli di debito;
(f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di FIMIZ;
(g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
(h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da FIMIZ.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di FIMIZ
Il Consiglio di Amministrazione di FIMIZ, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci FIMIZ del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: M.D.D.R., GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Cinque Soci"), avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 5 (cinque); Maria Rosaria Marzotto, Cristiana Marzotto e Margherita Marzotto (i "Tre Soci") avranno il diritto di nominare 1 (un) amministratore, con il voto favorevole dei Tre Soci che rappresentano almeno il 3% del capitale sociale di FIMIZ.
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione qualsiasi decisione in merito: (i) alla cessione dell'intera partecipazione detenuta in Zignago Holding nonché in merito all'ingresso nel capitale di Zignago Holding di uno o più soci investitori ai quali riservare una quota di minoranza del capitale Zignango Holding, sia mediante aumenti di capitale, sia tramite cessione di quote; (ii) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (iii) all'indirizzo di voto da comunicare ai membri del consiglio di amministrazione di Zignago Holding in relazione a proposte da presentare all'assemblea straordinaria di Zignago Holding; (iv) all'indirizzo di voto da esprimere in ogni assemblea straordinaria di Zignago Holding da parte del soggetto delegato ad intervenire all'assemblea medesima; (v) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di FIMIZ e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (vi) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del consiglio di amministrazione di FIMIZ di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), (iii), (v) e (vi), i Soci FIMIZ si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
Sarà richiesto il voto favorevole di 6 (sei) consiglieri su 6 (sei), per le decisioni in merito alla formazione della lista dei membri del consiglio di amministrazione di Zignago Holding (la "Lista di Zignago Holding"), da presentare in assemblea di Zignago Holding per la loro nomina.
In caso di impossibilità del consiglio di amministrazione di assumere una deliberazione in merito ad una proposta avente ad oggetto la formazione della Lista di Zignago Holding, per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, la Convenzione prevede che i Soci FIMIZ al fine di superare la situazione di stallo decisionale, si impegnino a comunicare al Presidente del consiglio di amministrazione di FIMIZ i nominativi per la compilazione della Lista di Zignago Holding, con le modalità ivi concordate.
(C) Intrasferibilità delle quote di FIMIZ
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione i Soci FIMIZ non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente indirettamente, sia parziale che totale, della propria Quota FIMIZ, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci FIMIZ. A parziale deroga di tale norma: (a) ciascun Socio FIMIZ potrà trasferire la propria Quota FIMIZ a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Quota FIMIZ e sia effettuato in favore di un altro Socio FIMIZ; (b) i Tre Soci potranno trasferire le rispettive Quote FIMIZ a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto tutte le Quote FIMIZ di tutti i Tre Soci, sia effettuato in favore di una persona giuridica, previa adesione alla Convenzione, di cui i Tre Soci detengano congiuntamente il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile ("Controllo") e sia risolutivamente condizionato all'eventuale cambio di Controllo dell'acquirente.
Marco Luca Umberto Donà dalle Rose, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio FIMIZ a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio FIMIZ inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci FIMIZ il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Quota FIMIZ che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci FIMIZ non intendono acquistare la Quota FIMIZ, agli altri Soci FIMIZ è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Quota FIMIZ corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio FIMIZ intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Quota FIMIZ, agli altri Soci FIMIZ è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Previsioni in merito a Zignago Holding
Le Parti si sono impegnate a fare in modo che entro il 31 dicembre 2006 l'assemblea di ZI.FI. deliberasse la trasformazione di ZI.FI. da società a responsabilità limitata in società per azioni. In esecuzione della Convenzione, in data 6 settembre 2006 è stata deliberata tale trasformazione. Inoltre, in data 22 dicembre 2006 è stata deliberata la modifica della denominazione sociale da "ZI.FI. S.p.A." in "Zignago Holding S.p.A."
(F) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di FIMIZ e quest'ultima a sua volta si è obbligata ad effettuare un finanziamento soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. FIMIZ si è obbligata a corrispondere ai Soci FIMIZ, in proporzione alle Quote FIMIZ da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(G) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. Durata della Convenzione
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 e avrà durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione si rinnoverà automaticamente per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
6. Deposito della Convenzione
La Convenzione verrà depositata, entro il termine previsto dall'art.122, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
7. Natura delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 122, comma 1, lett. b), del Testo Unico.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da M.D.D.R. S.r.l., GA.MA. S.r.l. Unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto, Marco Luca Umberto Donà dalle Rose, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto e FIMIZ S.r.l..
3 ottobre 2008
[ZC.1.08.1]
FIMIZ S.R.L.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale, stipulata originariamente in data 11 luglio 2006 (la "Convenzione") tra M.D.D.R. S.r.l. ("M.D.D.R."), GA.MA. S.r.l. Unipersonale ("GA.MA."), MARVIT S.r.l. Unipersonale ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto (congiuntamente, i "Soci FIMIZ"), nonché Marco Luca Umberto Donà dalle Rose, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto (di seguito, unitamente ai Soci Fimiz, tutti definiti le "Parti") e FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ" o la "Società") limitatamente agli obblighi alla stessa riferibili, la quale detiene l'intera partecipazione di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), già ZI.FI. S.p.A., che a sua volta esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago").
Si precisa che in data 19 dicembre 2008, GAMA, MARVIT, LUMAR, LIBRA, Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto hanno acquistato, ciascuna pro-quota, la partecipazione detenuta da M.D.D.R. nel capitale sociale di FIMIZ. Pertanto, la compagine azionaria di FIMIZ risulta essere quella dettagliata al punto 2 che segue e si precisa, inoltre, che pertanto i termini “Soci FIMIZ” e “Parti” sopra definiti devono ritenersi, nel prosieguo, come non inclusivi di M.D.D.R. in virtù della menzionata cessione e di Marco Luca Umberto Donà dalle Rose in virtù della cessione della sua partecipazione in M.D.D.R. perfezionata in data 25 settembre 2008.
Si evidenzia, infine, che come meglio precisato nel punto 5 che segue, la Convenzione è venuta a scadenza l’11 luglio 2009 e, conformemente da quanto dalla stessa previsto, si è rinnovata automaticamente per un periodo di 3 (tre) anni a far data dall’11 luglio 2009.
Con la Convenzione le Parti intendono stabilire le regole e le norme di condotta che disciplinino i rapporti tra i Soci FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding e di Industrie Zignago Santa Margherita S.p.A. ("IZSM", società controllata da Zignago Holding) , nonché disciplinare gli altri diritti e obblighi delle Parti, anche allo scopo di modificare e/o integrare i termini e le condizioni di alcune previsioni ed obblighi previsti in un precedente patto parasociale stipulato in data 7 luglio 2005.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione
La Convenzione disciplina i rapporti tra i Soci Fimiz, i quali convengono di costituire un patto di sindacato di quote FIMIZ al quale ciascuno dei Soci FIMIZ apporta la propria quota detenuta in FIMIZ ("Quota FIMIZ") e si obbliga ad apportare ogni ulteriore eventuale quota FIMIZ, strumento finanziario partecipativo al capitale di FIMIZ, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di quote FIMIZ eventualmente loro spettanti ovvero di cui i Soci FIMIZ direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci di FIMIZ.
FIMIZ è una società di diritto italiano, con sede in Vicenza, Corso S.S.Felice e Fortunato, 62 capitale sociale di Euro 115.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03278540244, società questa che come già descritto in premessa detiene l'intera partecipazione di Zignago Holding che, a sua volta, esercita il controllo su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.
2. Soggetti aderenti alla Convenzione
Alla luce della cessione delle quote di FIMIZ detenute da M.D.D.R. meglio descritta in premessa, i soggetti aderenti alla Convenzione e le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di FIMIZ risultano essere i seguenti:
SOCIO | QUOTA FIMIZ |
GA.MA.1 |
19,484% |
MARVIT 2 |
23,512% |
LUMAR3 |
24,569% |
LIBRA4 |
23,765% |
Cristiana Marzotto |
3,12% |
Margherita Marzotto |
2,358% |
Maria Rosaria Marzotto |
3,192% |
TOTALE |
100,000% |
1 Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 10.383,36 è interamente detenuto da Gaetano Marzotto.
2 Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 98.641,92 è interamente detenuto da Stefano Marzotto.
3 Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.
4 Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.
3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione
In forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, FIMIZ eserciterà il controllo di Zignago Holding ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico, la quale a sua volta eserciterà il controllo di Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in virtù della Convenzione nessuna delle Parti esercita il controllo di FIMIZ.
4. Contenuto della Convenzione
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di FIMIZ
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le operazioni sul capitale in genere;
- fusioni e scissioni;
- le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
- l'emissione di titoli di debito;
- lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di FIMIZ;
- la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
- il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da FIMIZ.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di FIMIZ
Il Consiglio di Amministrazione di FIMIZ, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci FIMIZ del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: M.D.D.R., GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Cinque Soci"), avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 5 (cinque); Maria Rosaria Marzotto, Cristiana Marzotto e Margherita Marzotto (i "Tre Soci") avranno il diritto di nominare 1 (un) amministratore, con il voto favorevole dei Tre Soci che rappresentano almeno il 3% del capitale sociale di FIMIZ. Si precisa che, a seguito della cessione delle quote FIMIZ da parte di M.D.D.R., le clausole della Convenzione disciplinanti la composizione del Consiglio di Amministrazione di FIMIZ non sono state oggetto di modifiche e, pertanto, sono in fase di negoziazione le relative specifiche disposizioni. Tali disposizioni saranno comunque negoziate e adottate prima che venga a scadenza il Consiglio di Amministrazione di FIMIZ (il cui mandato terminerà in data 31 dicembre 2011).
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione qualsiasi decisione in merito: (i) alla cessione dell'intera partecipazione detenuta in Zignago Holding nonché in merito all'ingresso nel capitale di Zignago Holding di uno o più soci investitori ai quali riservare una quota di minoranza del capitale Zignango Holding, sia mediante aumenti di capitale, sia tramite cessione di quote; (ii) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (iii) all'indirizzo di voto da comunicare ai membri del consiglio di amministrazione di Zignago Holding in relazione a proposte da presentare all'assemblea straordinaria di Zignago Holding; (iv) all'indirizzo di voto da esprimere in ogni assemblea straordinaria di Zignago Holding da parte del soggetto delegato ad intervenire all'assemblea medesima; (v) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di FIMIZ e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (vi) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del consiglio di amministrazione di FIMIZ di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), (iii), (v) e (vi), i Soci FIMIZ si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
Sarà richiesto il voto favorevole di 6 (sei) consiglieri su 6 (sei), per le decisioni in merito alla formazione della lista dei membri del consiglio di amministrazione di Zignago Holding (la "Lista di Zignago Holding"), da presentare in assemblea di Zignago Holding per la loro nomina.
In caso di impossibilità del consiglio di amministrazione di assumere una deliberazione in merito ad una proposta avente ad oggetto la formazione della Lista di Zignago Holding, per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, la Convenzione prevede che i Soci FIMIZ al fine di superare la situazione di stallo decisionale, si impegnino a comunicare al Presidente del consiglio di amministrazione di FIMIZ i nominativi per la compilazione della Lista di Zignago Holding, con le modalità ivi concordate.
(C) Intrasferibilità delle quote di FIMIZ
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione i Soci FIMIZ non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente indirettamente, sia parziale che totale, della propria Quota FIMIZ, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci FIMIZ. A parziale deroga di tale norma: (a) ciascun Socio FIMIZ potrà trasferire la propria Quota FIMIZ a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Quota FIMIZ e sia effettuato in favore di un altro Socio FIMIZ; (b) i Tre Soci potranno trasferire le rispettive Quote FIMIZ a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto tutte le Quote FIMIZ di tutti i Tre Soci, sia effettuato in favore di una persona giuridica, previa adesione alla Convenzione, di cui i Tre Soci detengano congiuntamente il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile ("Controllo") e sia risolutivamente condizionato all'eventuale cambio di Controllo dell'acquirente.
Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio FIMIZ a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio FIMIZ inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci FIMIZ il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Quota FIMIZ che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci FIMIZ non intendono acquistare la Quota FIMIZ, agli altri Soci FIMIZ è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Quota FIMIZ corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio FIMIZ intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Quota FIMIZ, agli altri Soci FIMIZ è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Previsioni in merito a Zignago Holding
Le Parti si sono impegnate a fare in modo che entro il 31 dicembre 2006 l'assemblea di ZI.FI. deliberasse la trasformazione di ZI.FI. da società a responsabilità limitata in società per azioni. In esecuzione della Convenzione, in data 6 settembre 2006 è stata deliberata tale trasformazione. Inoltre, in data 22 dicembre 2006 è stata deliberata la modifica della denominazione sociale da "ZI.FI. S.p.A." in "Zignago Holding S.p.A."
(F) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di FIMIZ e quest'ultima a sua volta si è obbligata ad effettuare un finanziamento soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. FIMIZ si è obbligata a corrispondere ai Soci FIMIZ, in proporzione alle Quote FIMIZ da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(G) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. Durata della Convenzione
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 ed aveva originariamente durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione prevede il rinnovo automatico per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La Convenzione deve, pertanto ritenersi rinnovata per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni a far data dall’11 luglio 2009, non essendo stata inviata alcuna comunicazione di opposizione al rinnovo ad opera delle Parti.
6. Deposito della Convenzione
La Convenzione verrà depositata, entro il termine previsto dall'art.122, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
7. Natura delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 122, comma 1, lett. b), del Testo Unico.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da GA.MA. S.r.l. Unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto e FIMIZ S.r.l..
11 agosto 2009
[ZC.1.09.1]
ZIGNAGO HOLDING S.P.A.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale (la "Convenzione"), stipulata, tra l'altro, tra gli attuali soci di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago"). Zignago è quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007.
La Convenzione, originariamente stipulata in data 11 luglio 2006 e successivamente modificata in data 19 dicembre 2008 e 11 luglio 2009, era stata conclusa, tra l'altro, tra FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ") e i soci di FIMIZ all'atto della stipula ed aveva ad oggetto, tra l'altro, le regole e le norme di condotta che disciplinano i rapporti tra i soci di FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding (il cui capitale, alla data della prima stipula, risultava interamente detenuto da FIMIZ).
In data 17 dicembre 2009, è stato stipulato l'atto di fusione inversa (la "Fusione") in virtù del quale FIMIZ è stata incorporata in Zignago Holding con efficacia a far data dal 31 dicembre 2009, il cui capitale prima della Fusione risultava integralmente detenuto da FIMIZ (e che post Fusione risulta detenuto dai vecchi soci di FIMIZ secondo le proporzioni di partecipazioni indicate al paragrafo 2 che segue).
Pertanto, in data 21 dicembre 2009, i soci di FIMIZ hanno sottoscritto una scrittura privata per mezzo della quale le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione relative alla corporate governance di FIMIZ devono intendersi riferite alla corporate governance di Zignago Holding (in virtù della cessazione di FIMIZ per effetto della Fusione), per tutta la durata della Convezione stessa. Salvo che per tale effetto derivante dalla Fusione, la Convenzione resta in vigore e pienamente efficace senza modifica alcuna delle altre previsioni in essa contenute.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione, alla data odierna, disciplina i rapporti tra i soci di Zignago Holding (come meglio indicati al paragrafo 2 che segue), i quali convengono di costituire un patto di sindacato avente ad oggetto azioni Zignago Holding al quale ciascuno dei soci di Zignago Holding apporta la propria partecipazione detenuta in Zignago Holding ("Partecipazione Zignago Holding") e si impegna ad apportare ogni ulteriore eventuale partecipazione, strumento finanziario partecipativo al capitale, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di partecipazioni di Zignago Holding eventualmente loro spettanti ovvero di cui i soci di Zignago Holding direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci.
Zignago Holding è una società di diritto italiano, con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto 8, codice fiscale n. 03781170281 e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia.
2. STRUMENTI FINANZIARI SINDACATI E SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
I soggetti aderenti alla Convenzione sono i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l. Unipersonale ("GA.MA."), MARVIT S.r.l. Unipersonale ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto (congiuntamente, i "Soci di Zignago Holding"), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto e M.D.D.R. S.r.l. ("M.D.D.R.") (di seguito, unitamente ai Soci di Zignago Holding, tutti definiti le "Parti").
Gli strumenti finanziari di Zignago Holding sindacati dai Soci di Zignago Holding risultano essere i seguenti:
SOCIO | QUOTA ZIGNAGO HOLDING |
GA.MA. (1) | 19,484% |
MARVIT (2) | 23,512% |
LUMAR (3) | 24,569% |
LIBRA (4) | 23,765% |
Cristiana Marzotto | 3,12% |
Margherita Marzotto | 2,358% |
Maria Rosaria Marzotto | 3,192% |
TOTALE | 100,000% |
(1) Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 10.383,36 è interamente detenuto da Gaetano Marzotto.
(2) Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 98.641,92 è interamente detenuto da Stefano Marzotto.
(3) Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.
(4) Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.
3. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ QUOTATA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE
Zignago Holding esercita il controllo diretto su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, nessuna delle Parti esercita singolarmente il controllo su Zignago Holding.
4. CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di Zignago Holding
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
(a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
(b) le operazioni sul capitale in genere;
(c) fusioni e scissioni;
(d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
(e) l'emissione di titoli di debito;
(f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di Zignago Holding;
(g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
(h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da Zignago Holding.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding
Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Zignago Holding del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: M.D.D.R., GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Cinque"), avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 5 (cinque); Maria Rosaria Marzotto, Cristiana Marzotto e Margherita Marzotto (i "Tre Soci") avranno il diritto di nominare 1 (un) amministratore, con il voto favorevole dei Tre Soci che rappresentano almeno il 3% del capitale sociale di Zignago Holding. Si precisa che, nonostante a far data dal 19 dicembre 2008 M.D.D.R. non detenga più alcuna partecipazione nel capitale sociale di Zignago Holding, le clausole della Convenzione disciplinanti la composizione del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding non sono state oggetto di modifiche. Tuttavia sono in fase di negoziazione le relative specifiche disposizioni, che saranno comunque negoziate e adottate prima che venga a scadenza il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding (il cui mandato terminerà in data 31 dicembre 2011).
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi decisione in merito: (i) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (ii) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di Zignago Holding e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (iii) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), e (iii), i Soci di Zignago Holding si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
(C) Intrasferibilità delle quote di Zignago Holding
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione, i Soci di Zignago Holding non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, la propria Partecipazione Zignago Holding, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci di Zignago Holding. A parziale deroga di tale norma: (a) ciascun Socio di Zignago Holding potrà trasferire la propria Partecipazione Zignago Holding a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Partecipazione Zignago Holding e sia effettuato in favore di un altro Socio di Zignago Holding; (b) i Tre Soci potranno trasferire le rispettive Partecipazioni Zignago Holding a condizione che il trasferimento: (i) abbia ad oggetto tutte le Partecipazioni Zignago Holding di tutti i Tre Soci, (ii) sia effettuato in favore di una persona giuridica, previa adesione alla Convenzione, di cui i Tre Soci detengano congiuntamente il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile ("Controllo") e (iii) sia risolutivamente condizionato all'eventuale cambio di Controllo dell'acquirente.
Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio di Zignago Holding a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio di Zignago Holding inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci di Zignago Holding il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Partecipazione Zignago Holding che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci di Zignago Holding non intendono acquistare la Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Partecipazione Zignago Holding corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio di Zignago Holding intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. Zignago Holding corrisponderà ai Soci di Zignago Holding, in proporzione alle Partecipazioni Zignago Holding da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(F) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 ed aveva originariamente durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione prevede il rinnovo automatico per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La Convenzione è stata da ultimo rinnovata a far data dall'11 luglio 2009 per un ulteriore periodo di tre anni.
6. DEPOSITO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione e la successiva scrittura privata, di cui in premessa, sono state depositate entro il termine previsto dall'art.122, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
7. NATURA DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 122, comma 1, lett. b), del Testo Unico.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da GA.MA. S.r.l. Unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto e Luca Marzotto.
5 gennaio 2010
[ZC.1.10.1]
ZIGNAGO HOLDING S.P.A.
Premesso che la durata della Convenzione (come di seguito definita) su azioni Zignago Holding S.p.A sottoscritta in data 11 luglio 2006, successivamente modificata in data 19 dicembre 2008 e 11 luglio 2009, era fissata al 10 luglio 2012 e che, nei termini pattuiti, nessun partecipante ha comunicato di voler recedere dalla Convenzione, si rende noto che la durata dello stesso deve intendersi tacitamente prorogata, con gli stessi termini e condizioni, per ulteriori 3 anni. Si riassume di seguito il contenuto della Convenzione con evidenza al punto 5 (in grassetto e sottolineata) della proroga della durata del Patto, avvenuta a far data dall'11 luglio 2012.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale (la "Convenzione"), stipulata, tra l'altro, tra gli attuali soci di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago"). Zignago è quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007.
La Convenzione, originariamente stipulata in data 11 luglio 2006 e successivamente modificata in data 19 dicembre 2008 e 11 luglio 2009, era stata conclusa, tra l'altro, tra FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ") e i soci di FIMIZ all'atto della stipula ed aveva ad oggetto, tra l'altro, le regole e le norme di condotta che disciplinano i rapporti tra i soci di FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding (il cui capitale, alla data della prima stipula, risultava interamente detenuto da FIMIZ).
In data 17 dicembre 2009, è stato stipulato l'atto di fusione inversa (la "Fusione") in virtù del quale FIMIZ è stata incorporata in Zignago Holding con efficacia a far data dal 31 dicembre 2009, il cui capitale prima della Fusione risultava integralmente detenuto da FIMIZ (e che post Fusione risulta detenuto dai vecchi soci di FIMIZ secondo le proporzioni di partecipazioni indicate al paragrafo 2 che segue).
Pertanto, in data 21 dicembre 2009, i soci di FIMIZ hanno sottoscritto una scrittura privata per mezzo della quale le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione relative alla corporate governance di FIMIZ devono intendersi riferite alla corporate governance di Zignago Holding (in virtù della cessazione di FIMIZ per effetto della Fusione), per tutta la durata della Convezione stessa. Salvo che per tale effetto derivante dalla Fusione, la Convenzione resta in vigore e pienamente efficace senza modifica alcuna delle altre previsioni in essa contenute.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione, alla data odierna, disciplina i rapporti tra i soci di Zignago Holding (come meglio indicati al paragrafo 2 che segue), i quali convengono di costituire un patto di sindacato avente ad oggetto azioni Zignago Holding al quale ciascuno dei soci di Zignago Holding apporta la propria partecipazione detenuta in Zignago Holding ("Partecipazione Zignago Holding") e si impegna ad apportare ogni ulteriore eventuale partecipazione, strumento finanziario partecipativo al capitale, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di partecipazioni di Zignago Holding eventualmente loro spettanti ovvero di cui i soci di Zignago Holding direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci.
Zignago Holding è una società di diritto italiano, con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto 8, codice fiscale n. 03781170281 e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia.
2. STRUMENTI FINANZIARI SINDACATI E SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
I soggetti aderenti alla Convenzione sono i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l. Unipersonale ("GA.MA."), MARVIT S.r.l. Unipersonale ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto (congiuntamente, i "Soci di Zignago Holding"), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto e M.D.D.R. S.r.l. ("M.D.D.R.") (di seguito, unitamente ai Soci di Zignago Holding, tutti definiti le "Parti").
Gli strumenti finanziari di Zignago Holding sindacati dai Soci di Zignago Holding risultano essere i seguenti:
SOCIO |
QUOTA ZIGNAGO HOLDING |
GA.MA. (1) |
19,484% |
MARVIT (2) |
23,512% |
LUMAR (3) |
24,569% |
LIBRA (4) |
23,765% |
Cristiana Marzotto |
3,12% |
Margherita Marzotto |
2,358% |
Maria Rosaria Marzotto |
3,192% |
TOTALE |
100,000% |
(1) Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 10.383,36 è interamente detenuto da Gaetano Marzotto.
(2) Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 98.641,92 è interamente detenuto da Stefano Marzotto.
(3) Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.
(4) Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.
3. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ QUOTATA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE
Zignago Holding esercita il controllo diretto su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, nessuna delle Parti esercita singolarmente il controllo su Zignago Holding.
4. CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di Zignago Holding
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
(a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
(b) le operazioni sul capitale in genere;
(c) fusioni e scissioni;
(d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
(e) l'emissione di titoli di debito;
(f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di Zignago Holding;
(g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
(h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da Zignago Holding.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding
Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Zignago Holding del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: M.D.D.R., GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Cinque"), avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 5 (cinque); Maria Rosaria Marzotto, Cristiana Marzotto e Margherita Marzotto (i "Tre Soci") avranno il diritto di nominare 1 (un) amministratore, con il voto favorevole dei Tre Soci che rappresentano almeno il 3% del capitale sociale di Zignago Holding. Si precisa che, nonostante a far data dal 19 dicembre 2008 M.D.D.R. non detenga più alcuna partecipazione nel capitale sociale di Zignago Holding, le clausole della Convenzione disciplinanti la composizione del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding non sono state oggetto di modifiche.
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi decisione in merito: (i) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (ii) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di Zignago Holding e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (iii) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), e (iii), i Soci di Zignago Holding si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
(C) Intrasferibilità delle quote di Zignago Holding
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione, i Soci di Zignago Holding non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, la propria Partecipazione Zignago Holding, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci di Zignago Holding. A parziale deroga di tale norma: (a) ciascun Socio di Zignago Holding potrà trasferire la propria Partecipazione Zignago Holding a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Partecipazione Zignago Holding e sia effettuato in favore di un altro Socio di Zignago Holding; (b) i Tre Soci potranno trasferire le rispettive Partecipazioni Zignago Holding a condizione che il trasferimento: (i) abbia ad oggetto tutte le Partecipazioni Zignago Holding di tutti i Tre Soci, (ii) sia effettuato in favore di una persona giuridica, previa adesione alla Convenzione, di cui i Tre Soci detengano congiuntamente il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile ("Controllo") e (iii) sia risolutivamente condizionato all'eventuale cambio di Controllo dell'acquirente.
Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio di Zignago Holding a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio di Zignago Holding inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci di Zignago Holding il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Partecipazione Zignago Holding che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci di Zignago Holding non intendono acquistare la Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Partecipazione Zignago Holding corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio di Zignago Holding intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. Zignago Holding corrisponderà ai Soci di Zignago Holding, in proporzione alle Partecipazioni Zignago Holding da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(F) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 ed aveva originariamente durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione prevede il rinnovo automatico per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2009 per un ulteriore periodo di tre anni. Da ultimo, la Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2012 per un ulteriore periodo di tre anni.
6. DEPOSITO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione e la successiva scrittura privata, di cui in premessa, sono state depositate entro il termine previsto dall'art.122, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia.
7. NATURA DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 122, comma 1, lett. b), del Testo Unico.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da GA.MA. S.r.l. Unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto, Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto e Luca Marzotto.
14 luglio 2012
[ZC.1.12.1]
ZIGNAGO HOLDING S.P.A.
Premesso che la durata della Convenzione (come di seguito definita) su azioni Zignago Holding S.p.A sottoscritta in data 11 luglio 2006, successivamente modificata in data 19 dicembre 2008, rinnovata in data 11 luglio 2009 e da ultimo automaticamente e tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2012, era fissata al 10 luglio 2015 e che, nei termini pattuiti, nessun partecipante ha comunicato di voler recedere dalla Convenzione, si rende noto che la durata dello stesso deve intendersi tacitamente prorogata, con gli stessi termini e condizioni, per ulteriori 3 anni. Si riassume di seguito il contenuto della Convenzione con evidenza (i) ai punti 2,4 e 7 (in grassetto e sottolineata) della modifica della Convenzione volta a dare atto della mutata compagine azionaria di Zignago Holding S.p.A. a seguito della cessione alla società Koris Italia S.r.l. della partecipazione detenuta, rispettivamente, da Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto nel capitale sociale di Zignago Holding, avvenuta in data 16 dicembre 2014, e (ii) al punto 5 (in grassetto e sottolineata) della proroga della durata della Convenzione, avvenuta a far data dall'11 luglio 2015.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale (la "Convenzione"), stipulata, tra l'altro, tra gli attuali soci di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago"). Zignago è quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007.
La Convenzione, originariamente stipulata in data 11 luglio 2006 e successivamente modificata in data 19 dicembre 2008, rinnovata in data 11 luglio 2009 e da ultimo automaticamente e tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2012, era stata conclusa, tra l'altro, tra FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ") e i soci di FIMIZ all'atto della stipula ed aveva ad oggetto, tra l'altro, le regole e le norme di condotta che disciplinano i rapporti tra i soci di FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding (il cui capitale, alla data della prima stipula, risultava interamente detenuto da FIMIZ).
In data 17 dicembre 2009, è stato stipulato l'atto di fusione inversa (la "Fusione") in virtù del quale FIMIZ è stata incorporata in Zignago Holding con efficacia a far data dal 31 dicembre 2009, il cui capitale prima della Fusione risultava integralmente detenuto da FIMIZ.
Pertanto, in data 21 dicembre 2009, i soci di FIMIZ hanno sottoscritto una scrittura privata per mezzo della quale le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione relative alla corporate governance di FIMIZ dovevano intendersi riferite alla corporate governance di Zignago Holding (in virtù della cessazione di FIMIZ per effetto della Fusione), per tutta la durata della Convezione stessa.
In data 16 dicembre 2014, Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto hanno ceduto a Koris Italia S.r.l. ("Koris") l'intera partecipazione dalle stesse rispettivamente detenuta nel capitale sociale di Zignago Holding (la "Cessione"). Pertanto, le parti della Convenzione hanno sottoscritto in data 13 luglio 2015 una scrittura privata al fine di dare atto che le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono da intendersi, in virtù della sopra menzionata cessione, riferite e applicate a Koris. Salvo che per tale effetto derivante dalla Cessione, la Convenzione resta in vigore e pienamente efficace senza modifica alcuna delle altre previsioni in essa contenute.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione, alla data odierna, disciplina i rapporti tra i soci di Zignago Holding (come meglio indicati al paragrafo 2 che segue), i quali convengono di costituire un patto di sindacato avente ad oggetto azioni Zignago Holding al quale ciascuno dei soci di Zignago Holding apporta la propria partecipazione detenuta in Zignago Holding ("Partecipazione Zignago Holding") e si impegna ad apportare ogni ulteriore eventuale partecipazione, strumento finanziario partecipativo al capitale, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di partecipazioni di Zignago Holding eventualmente loro spettanti ovvero di cui i soci di Zignago Holding direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci.
Zignago Holding è una società di diritto italiano, con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto 8, codice fiscale n. 03781170281 e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia.
2. STRUMENTI FINANZIARI SINDACATI E SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
I soggetti aderenti alla Convenzione sono i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l. Unipersonale ("GA.MA."), MARVIT S.r.l. Unipersonale ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Koris (congiuntamente, i "Soci di Zignago Holding"), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto (di seguito, unitamente ai Soci di Zignago Holding, tutti definiti le "Parti").
Gli strumenti finanziari di Zignago Holding sindacati dai Soci di Zignago Holding risultano essere i seguenti:
SOCIO |
QUOTA ZIGNAGO HOLDING |
GA.MA. (1) |
19,484% |
MARVIT (2) |
23,512% |
LUMAR (3) |
24,569% |
LIBRA (4) |
23,765% |
Koris |
8,670% |
TOTALE |
100,000% |
(1) Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 10.383,36 è interamente detenuto da Gaetano Marzotto.
(2) Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 98.641,92 è interamente detenuto da Stefano Marzotto.
(3) Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.
(4) Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, è detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.
(5) Il capitale sociale di Koris Italia S.r.l. pari ad Euro 93.600,00 è detenuto per nominali Euro 31.200,00 da Cristina Marzotto, per nominali Euro 31.200,00 da Margherita Marzotto e per nominali Euro 31.200,00 da Maria Rosaria Marzotto.
3. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ QUOTATA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE
Zignago Holding esercita il controllo diretto su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, nessuna delle Parti esercita singolarmente il controllo su Zignago Holding.
4. CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di Zignago Holding
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
(a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
(b) le operazioni sul capitale in genere;
(c) fusioni e scissioni;
(d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
(e) l'emissione di titoli di debito;
(f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di Zignago Holding;
(g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
(h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da Zignago Holding.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding
Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Zignago Holding del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Quattro") avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 4 (quattro); i Quattro avranno altresì il diritto di nominare congiuntamente un ulteriore amministratore; e Koris avrà il diritto di nominare 1 (un) amministratore.
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi decisione in merito: (i) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (ii) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di Zignago Holding e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (iii) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), e (iii), i Soci di Zignago Holding si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
(C) Intrasferibilità delle quote di Zignago Holding
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione, i Soci di Zignago Holding non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, la propria Partecipazione Zignago Holding, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci di Zignago Holding. A parziale deroga di tale norma ciascun Socio di Zignago Holding potrà trasferire la propria Partecipazione Zignago Holding a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Partecipazione Zignago Holding e sia effettuato in favore di un altro Socio di Zignago Holding.
Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio di Zignago Holding a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio di Zignago Holding inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci di Zignago Holding il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Partecipazione Zignago Holding che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci di Zignago Holding non intendono acquistare la Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Partecipazione Zignago Holding corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio di Zignago Holding intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. Zignago Holding corrisponderà ai Soci di Zignago Holding, in proporzione alle Partecipazioni Zignago Holding da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(F) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 ed aveva originariamente durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione prevede il rinnovo automatico per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2009 per un ulteriore periodo di tre anni e, nuovamente, a far data dall'11 luglio 2012 per un ulteriore periodo di tre anni. Da ultimo, la Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2015 per un ulteriore periodo di tre anni.
6. DEPOSITO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione e la successiva scrittura privata, di cui in premessa, sono state depositate entro il termine previsto dall'art.122, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia.
7. NATURA DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 122, comma 1, lett. b), del Testo Unico.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da GA.MA. S.r.l. Unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Koris Italia S.r.l., Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto e Luca Marzotto.
15 luglio 2015
[ZC.1.15.1]
ZIGNAGO HOLDING SPA
Premesso che in data 28 luglio 2015, Getano Marzotto ha donato ai propri figli, Lavinia Marzotto, Matilde Marzotto e Giacomo Marzotto, congiuntamente, in comproprietà e in parti uguali tra loro, la piena proprietà di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di GA.MA. S.r.l. ("GAMA"), dallo stesso detenuta, continuando tuttavia a detenere direttamente la restante partecipazione pari al 49% del capitale sociale di GAMA, si riassume di seguito il contenuto della Convenzione con evidenza, al punto 2 (in grassetto e sottolineata), della modifica della Convenzione volta a dare atto della mutata compagine azionaria di GAMA.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale (la "Convenzione"), stipulata, tra l'altro, tra gli attuali soci di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago"). Zignago è quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007.
La Convenzione, originariamente stipulata in data 11 luglio 2006 e successivamente modificata in data 19 dicembre 2008, rinnovata in data 11 luglio 2009 e 11 luglio 2012 e da ultimo automaticamente e tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2015 e modificata in data 13 luglio 2015, era stata conclusa, tra l'altro, tra FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ") e i soci di FIMIZ all'atto della stipula ed aveva ad oggetto, tra l'altro, le regole e le norme di condotta che disciplinano i rapporti tra i soci di FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding (il cui capitale, alla data della prima stipula, risultava interamente detenuto da FIMIZ).
In data 17 dicembre 2009, è stato stipulato l'atto di fusione inversa in virtù del quale FIMIZ è stata incorporata in Zignago Holding con efficacia a far data dal 31 dicembre 2009, il cui capitale prima della sopra menzionata fusione risultava integralmente detenuto da FIMIZ.
Pertanto, in data 21 dicembre 2009, i soci di FIMIZ hanno sottoscritto una scrittura privata per mezzo della quale le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione relative alla corporate governance di FIMIZ dovevano intendersi riferite alla corporate governance di Zignago Holding (in virtù della cessazione di FIMIZ per effetto della Fusione), per tutta la durata della Convezione stessa.
In data 16 dicembre 2014, Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto hanno ceduto a Koris Italia S.r.l. ("Koris") l'intera partecipazione dalle stesse rispettivamente detenuta nel capitale sociale di Zignago Holding. Pertanto, le parti della Convenzione hanno sottoscritto in data 13 luglio 2015 una scrittura privata al fine di dare atto che le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono da intendersi, in virtù della sopra menzionata cessione, riferite e applicate a Koris.
In data 28 luglio 2015, Gaetano Marzotto ha sottoscritto un atto di donazione avanti al Notaio Dott. Giovanni Rizzi, in virtù del quale lo stesso ha donato ai propri figli, Lavinia Marzotto, Matilde Marzotto e Giacomo Marzotto, una partecipazione complessivamente pari al 51% del capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale - oggi GA.MA. S.r.l. (la "Donazione"). Salvo che per tale effetto derivante dalla Donazione, la Convenzione resta in vigore e pienamente efficace senza modifica alcuna delle altre previsioni in essa contenute.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione, alla data odierna, disciplina i rapporti tra i soci di Zignago Holding (come meglio indicati al paragrafo 2 che segue), i quali convengono di costituire un patto di sindacato avente ad oggetto azioni Zignago Holding al quale ciascuno dei soci di Zignago Holding apporta la propria partecipazione detenuta in Zignago Holding ("Partecipazione Zignago Holding") e si impegna ad apportare ogni ulteriore eventuale partecipazione, strumento finanziario partecipativo al capitale, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di partecipazioni di Zignago Holding eventualmente loro spettanti ovvero di cui i soci di Zignago Holding direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci.
Zignago Holding è una società di diritto italiano, con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto 8, codice fiscale n. 03781170281 e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia.
2. STRUMENTI FINANZIARI SINDACATI E SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
I soggetti aderenti alla Convenzione sono i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l. ("GA.MA."), MARVIT S.r.l. Unipersonale ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Koris (congiuntamente, i "Soci di Zignago Holding"), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto (di seguito, unitamente ai Soci di Zignago Holding, tutti definiti le "Parti").
Gli strumenti finanziari di Zignago Holding sindacati dai Soci di Zignago Holding risultano essere i seguenti:
SOCIO | QUOTA ZIGNAGO HOLDING |
GA.MA. (1) |
19,484% |
MARVIT (2) |
23,512% |
LUMAR (3) |
24,569% |
LIBRA (4) |
23,765% |
Koris |
8,670% |
TOTALE |
100,000% |
(1) Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. pari ad Euro 10.383,36 è detenuto per il 49% da Gaetano Marzotto e per il 51%, congiuntamente, in comproprietà e in parti uguali tra loro, da Lavinia Marzotto, Matilde Marzotto e Giacomo Marzotto.
(2) Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 98.641,92 è interamente detenuto da Stefano Marzotto.
(3) Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.
(4) Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, è detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.
(5) Il capitale sociale di Koris Italia S.r.l. pari ad Euro 93.600,00 è detenuto per nominali Euro 31.200,00 da Cristina Marzotto, per nominali Euro 31.200,00 da Margherita Marzotto e per nominali Euro 31.200,00 da Maria Rosaria Marzotto.
3. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ QUOTATA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE
Zignago Holding esercita il controllo diretto su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, nessuna delle Parti esercita singolarmente il controllo su Zignago Holding.
4. CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di Zignago Holding
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
(a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
(b) le operazioni sul capitale in genere;
(c) fusioni e scissioni;
(d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
(e) l'emissione di titoli di debito;
(f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di Zignago Holding;
(g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
(h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da Zignago Holding.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding
Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Zignago Holding del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Quattro") avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 4 (quattro); i Quattro avranno altresì il diritto di nominare congiuntamente un ulteriore amministratore; e Koris avrà il diritto di nominare 1 (un) amministratore.
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi decisione in merito: (i) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (ii) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di Zignago Holding e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (iii) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), e (iii), i Soci di Zignago Holding si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
(C) Intrasferibilità delle quote di Zignago Holding
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione, i Soci di Zignago Holding non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, la propria Partecipazione Zignago Holding, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci di Zignago Holding. A parziale deroga di tale norma ciascun Socio di Zignago Holding potrà trasferire la propria Partecipazione Zignago Holding a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Partecipazione Zignago Holding e sia effettuato in favore di un altro Socio di Zignago Holding.
Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio di Zignago Holding a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio di Zignago Holding inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci di Zignago Holding il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Partecipazione Zignago Holding che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci di Zignago Holding non intendono acquistare la Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Partecipazione Zignago Holding corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio di Zignago Holding intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. Zignago Holding corrisponderà ai Soci di Zignago Holding, in proporzione alle Partecipazioni Zignago Holding da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(F) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 ed aveva originariamente durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione prevede il rinnovo automatico per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2009 per un ulteriore periodo di tre anni e, nuovamente, a far data dall'11 luglio 2012 per un ulteriore periodo di tre anni. Da ultimo, la Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2015 per un ulteriore periodo di tre anni.
6. DEPOSITO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione e le successive modifiche sono state depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia da ultimo in data 31 luglio 2015.
7. NATURA DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 122, comma 1, lett. b), del Testo Unico.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da GA.MA. S.r.l., MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Koris Italia S.r.l., Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto e Luca Marzotto.
31 luglio 2015
[ZC.1.15.2]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
ZIGNAGO HOLDING SPA
Premesso che in data 31 agosto 2015, Stefano Marzotto, mediante la stipula di un patto di famiglia, ha trasferito ai propri figli, Vittorio Emanuele Marzotto, Alessandro Marzotto e Sebastiano Marzotto, in comproprietà e in parti uguali tra loro, la piena proprietà di una partecipazione pari al 75% del capitale sociale di MARVIT S.r.l. ("MARVIT"), dallo stesso detenuta, continuando tuttavia a detenere direttamente la restante partecipazione pari al 25% del capitale sociale di MARVIT, si riassume di seguito il contenuto della Convenzione con evidenza, ai punti 2 e 6 (in grassetto e sottolineata), della modifica dell'estratto della Convenzione volta a dare atto della mutata compagine azionaria di MARVIT.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) (il "Regolamento Emittenti") si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale (la "Convenzione"), stipulata, tra l'altro, tra gli attuali soci di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago"). Zignago è quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007.
La Convenzione, originariamente stipulata in data 11 luglio 2006 e successivamente modificata in data 19 dicembre 2008, rinnovata in data 11 luglio 2009 e 11 luglio 2012 e da ultimo automaticamente e tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2015 e modificata in data 13 luglio 2015, era stata conclusa, tra l'altro, tra FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ") e i soci di FIMIZ all'atto della stipula ed aveva ad oggetto, tra l'altro, le regole e le norme di condotta che disciplinano i rapporti tra i soci di FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding (il cui capitale, alla data della prima stipula, risultava interamente detenuto da FIMIZ).
In data 17 dicembre 2009, è stato stipulato l'atto di fusione inversa in virtù del quale FIMIZ è stata incorporata in Zignago Holding con efficacia a far data dal 31 dicembre 2009, il cui capitale prima della sopra menzionata fusione risultava integralmente detenuto da FIMIZ.
Pertanto, in data 21 dicembre 2009, i soci di FIMIZ hanno sottoscritto una scrittura privata per mezzo della quale le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione relative alla corporate governance di FIMIZ dovevano intendersi riferite alla corporate governance di Zignago Holding (in virtù della cessazione di FIMIZ per effetto della Fusione), per tutta la durata della Convezione stessa.
In data 16 dicembre 2014, Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto hanno ceduto a Koris Italia S.r.l. ("Koris") l'intera partecipazione dalle stesse rispettivamente detenuta nel capitale sociale di Zignago Holding. Pertanto, le parti della Convenzione hanno sottoscritto in data 13 luglio 2015 una scrittura privata al fine di dare atto che le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono da intendersi, in virtù della sopra menzionata cessione, riferite e applicate a Koris.
In data 28 luglio 2015, Gaetano Marzotto ha sottoscritto un atto di donazione avanti al Notaio Dott. Giovanni Rizzi, in virtù del quale lo stesso ha donato ai propri figli, Lavinia Marzotto, Matilde Marzotto e Giacomo Marzotto, una partecipazione complessivamente pari al 51% del capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale - oggi GA.MA. S.r.l. (la "Donazione").
In data 31 agosto 2015, Stefano Marzotto ha sottoscritto un patto di famiglia avanti al Notaio Dott. Giovanni Rizzi, in virtù del quale lo stesso ha trasferito ai propri figli, Vittorio Emanuele Marzotto, Alessandro Marzotto e Sebastiano Marzotto, in comproprietà e in parti uguali tra loro, una partecipazione complessivamente pari al 75% del capitale sociale di MARVIT (la "Cessione"), continuando tuttavia a detenere direttamente la restante partecipazione pari al 25% del capitale sociale di MARVIT.
Ad esito della Donazione e della Cessione, la Convenzione resta in vigore e pienamente efficace senza modifica alcuna delle previsioni in essa contenute.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione, alla data odierna, disciplina i rapporti tra i soci di Zignago Holding (come meglio indicati al paragrafo 2 che segue), i quali convengono di costituire un patto di sindacato avente ad oggetto azioni Zignago Holding al quale ciascuno dei soci di Zignago Holding apporta la propria partecipazione detenuta in Zignago Holding ("Partecipazione Zignago Holding") e si impegna ad apportare ogni ulteriore eventuale partecipazione, strumento finanziario partecipativo al capitale, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di partecipazioni di Zignago Holding eventualmente loro spettanti ovvero di cui i soci di Zignago Holding direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci.
Zignago Holding è una società di diritto italiano, con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto 8, codice fiscale n. 03781170281 e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia.
2. STRUMENTI FINANZIARI SINDACATI E SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
I soggetti aderenti alla Convenzione sono i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l.("GA.MA."), MARVIT S.r.l. ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Koris (congiuntamente, i "Soci di Zignago Holding"), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto (di seguito, unitamente ai Soci di Zignago Holding, tutti definiti le "Parti").
Gli strumenti finanziari di Zignago Holding sindacati dai Soci di Zignago Holding risultano essere i seguenti:
SOCIO | QUOTA ZIGNAGO HOLDING |
GA.MA. (1) |
19,484% |
MARVIT (2) |
23,512% |
LUMAR (3) |
24,569% |
LIBRA (4) |
23,765% |
Koris |
8,670% |
TOTALE |
100,000% |
(1) Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. pari ad Euro 10.383,36 è detenuto per il 49% da Gaetano Marzotto e per il 51%, congiuntamente, in comproprietà e in parti uguali tra loro, da Lavinia Marzotto, Matilde Marzotto e Giacomo Marzotto.
(2) Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. pari ad Euro 98.641,92 è detenuto per il 25% da Stefano Marzotto e per il 75%, congiuntamente, in comproprietà e in parti uguali tra loro, da Vittorio Emanuele Marzotto, Alessandro Marzotto e Sebastiano Marzotto.
(3) Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.
(4) Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, è detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.
(5) Il capitale sociale di Koris Italia S.r.l. pari ad Euro 93.600,00 è detenuto per nominali Euro 31.200,00 da Cristina Marzotto, per nominali Euro 31.200,00 da Margherita Marzotto e per nominali Euro 31.200,00 da Maria Rosaria Marzotto.
3. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ QUOTATA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE
Zignago Holding esercita il controllo diretto su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, nessuna delle Parti esercita singolarmente il controllo su Zignago Holding.
4. CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di Zignago Holding
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
(a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
(b) le operazioni sul capitale in genere;
(c) fusioni e scissioni;
(d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
(e) l'emissione di titoli di debito;
(f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di Zignago Holding;
(g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
(h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da Zignago Holding.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding
Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Zignago Holding del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Quattro") avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 4 (quattro); i Quattro avranno altresì il diritto di nominare congiuntamente un ulteriore amministratore; e Koris avrà il diritto di nominare 1 (un) amministratore.
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi decisione in merito: (i) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (ii) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di Zignago Holding e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (iii) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), e (iii), i Soci di Zignago Holding si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
(C) Intrasferibilità delle quote di Zignago Holding
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione, i Soci di Zignago Holding non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, la propria Partecipazione Zignago Holding, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci di Zignago Holding. A parziale deroga di tale norma ciascun Socio di Zignago Holding potrà trasferire la propria Partecipazione Zignago Holding a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Partecipazione Zignago Holding e sia effettuato in favore di un altro Socio di Zignago Holding.
Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio di Zignago Holding a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio di Zignago Holding inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci di Zignago Holding il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Partecipazione Zignago Holding che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci di Zignago Holding non intendono acquistare la Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Partecipazione Zignago Holding corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio di Zignago Holding intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. Zignago Holding corrisponderà ai Soci di Zignago Holding, in proporzione alle Partecipazioni Zignago Holding da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(F) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 ed aveva originariamente durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione prevede il rinnovo automatico per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2009 per un ulteriore periodo di tre anni e, nuovamente, a far data dall'11 luglio 2012 per un ulteriore periodo di tre anni. Da ultimo, la Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2015 per un ulteriore periodo di tre anni.
6. DEPOSITO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione e le successive modifiche sono state depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia da ultimo in data 4 settembre 2015.
7. NATURA DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 130 del Regolamento Emittenti.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da GA.MA. S.r.l., MARVIT S.r.l., LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Koris Italia S.r.l., Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto e Luca Marzotto.
4 settembre 2015
[ZC.1.15.3]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
ZIGNAGO VETRO S.P.A.
Premesso che la durata della Convenzione (come di seguito definita) su azioni Zignago Holding S.p.A. originariamente sottoscritta in data 11 luglio 2006, successivamente modificata in data 19 dicembre 2008, rinnovata in data 11 luglio 2009, 11 luglio 2012 e 11 luglio 2015 e da ultimo modificata in data 13 luglio 2015, era fissata all'11 luglio 2018 e che, nei termini pattuiti, nessun partecipante ha comunicato di voler recedere dalla Convenzione, si rende noto che la durata dello stesso deve intendersi tacitamente prorogata, con gli stessi termini e condizioni, per ulteriori 3 anni. Si riassume di seguito il contenuto della Convenzione con evidenza al punto 5 (in grassetto e sottolineata) della proroga della durata della Convenzione a far data dell'11 luglio 2018.
Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) (il "Regolamento Emittenti") si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale (la "Convenzione"), stipulata, tra l'altro, tra gli attuali soci di Zignago Holding S.p.A. ("Zignago Holding"), società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago"). Zignago è quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007.
La Convenzione, originariamente stipulata in data 11 luglio 2006 e successivamente modificata in data 19 dicembre 2008, rinnovata in data 11 luglio 2009 e 11 luglio 2012 e da ultimo automaticamente e tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2015 e modificata in data 13 luglio 2015, era stata conclusa, tra l'altro, tra FIMIZ S.r.l. ("FIMIZ") e i soci di FIMIZ all'atto della stipula ed aveva ad oggetto, tra l'altro, le regole e le norme di condotta che disciplinano i rapporti tra i soci di FIMIZ, nonché le pattuizioni di corporate governance di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding (il cui capitale, alla data della prima stipula, risultava interamente detenuto da FIMIZ).
In data 17 dicembre 2009, è stato stipulato l'atto di fusione inversa in virtù del quale FIMIZ è stata incorporata in Zignago Holding con efficacia a far data dal 31 dicembre 2009, il cui capitale prima della sopra menzionata fusione risultava integralmente detenuto da FIMIZ.
Pertanto, in data 21 dicembre 2009, i soci di FIMIZ hanno sottoscritto una scrittura privata per mezzo della quale le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione relative alla corporate governance di FIMIZ dovevano intendersi riferite alla corporate governance di Zignago Holding (in virtù della cessazione di FIMIZ per effetto della Fusione), per tutta la durata della Convezione stessa.
In data 16 dicembre 2014, Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto hanno ceduto a Koris Italia S.r.l. ("Koris") l'intera partecipazione dalle stesse rispettivamente detenuta nel capitale sociale di Zignago Holding. Pertanto, le parti della Convenzione hanno sottoscritto in data 13 luglio 2015 una scrittura privata al fine di dare atto che le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono da intendersi, in virtù della sopra menzionata cessione, riferite e applicate a Koris.
In data 28 luglio 2015, Gaetano Marzotto ha sottoscritto un atto di donazione avanti al Notaio Dott. Giovanni Rizzi, in virtù del quale lo stesso ha donato ai propri figli, Lavinia Marzotto, Matilde Marzotto e Giacomo Marzotto, una partecipazione complessivamente pari al 51% del capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale - oggi GA.MA. S.r.l. (la "Donazione").
In data 31 agosto 2015, Stefano Marzotto ha sottoscritto un patto di famiglia avanti al Notaio Dott. Giovanni Rizzi, in virtù del quale lo stesso ha trasferito ai propri figli, Vittorio Emanuele Marzotto, Alessandro Marzotto e Sebastiano Marzotto, in comproprietà e in parti uguali tra loro, una partecipazione complessivamente pari al 75% del capitale sociale di MARVIT (la "Cessione"), continuando tuttavia a detenere direttamente la restante partecipazione pari al 25% del capitale sociale di MARVIT.
Ad esito della Donazione e della Cessione, la Convenzione resta in vigore e pienamente efficace senza modifica alcuna delle previsioni in essa contenute.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione, alla data odierna, disciplina i rapporti tra i soci di Zignago Holding (come meglio indicati al paragrafo 2 che segue), i quali convengono di costituire un patto di sindacato avente ad oggetto azioni Zignago Holding al quale ciascuno dei soci di Zignago Holding apporta la propria partecipazione detenuta in Zignago Holding ("Partecipazione Zignago Holding") e si impegna ad apportare ogni ulteriore eventuale partecipazione, strumento finanziario partecipativo al capitale, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di partecipazioni di Zignago Holding eventualmente loro spettanti ovvero di cui i soci di Zignago Holding direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci.
Zignago Holding è una società di diritto italiano, con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto 8, codice fiscale n. 03781170281 e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia.
2. STRUMENTI FINANZIARI SINDACATI E SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
I soggetti aderenti alla Convenzione sono i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l.("GA.MA."), MARVIT S.r.l. ("MARVIT"), LIBRA S.r.l. ("LIBRA"), LUMAR S.r.l. ("LUMAR"), Koris (congiuntamente, i "Soci di Zignago Holding"), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto (di seguito, unitamente ai Soci di Zignago Holding, tutti definiti le "Parti").
Gli strumenti finanziari di Zignago Holding sindacati dai Soci di Zignago Holding risultano essere i seguenti:
SOCIO |
QUOTA ZIGNAGO HOLDING |
GA.MA. (1) |
19,484% |
MARVIT (2) |
23,512% |
LUMAR (3) |
24,569% |
LIBRA (4) |
23,765% |
Koris |
8,670% |
TOTALE |
100,000% |
(1) Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. pari ad Euro 10.383,36 è detenuto per il 49% da Gaetano Marzotto e per il 51%, congiuntamente, in comproprietà e in parti uguali tra loro, da Lavinia Marzotto, Matilde Marzotto e Giacomo Marzotto.
(2) Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. pari ad Euro 98.641,92 è detenuto per il 25% da Stefano Marzotto e per il 75%, congiuntamente, in comproprietà e in parti uguali tra loro, da Vittorio Emanuele Marzotto, Alessandro Marzotto e Sebastiano Marzotto.
(3) Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.
(4) Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, è detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.
(5) Il capitale sociale di Koris Italia S.r.l. pari ad Euro 93.600,00 è detenuto per nominali Euro 31.200,00 da Cristina Marzotto, per nominali Euro 31.200,00 da Margherita Marzotto e per nominali Euro 31.200,00 da Maria Rosaria Marzotto.
3. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ QUOTATA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE
Zignago Holding esercita il controllo diretto su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, nessuna delle Parti esercita singolarmente il controllo su Zignago Holding.
4. CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di Zignago Holding
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:
(a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
(b) le operazioni sul capitale in genere;
(c) fusioni e scissioni;
(d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
(e) l'emissione di titoli di debito;
(f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di Zignago Holding;
(g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
(h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da Zignago Holding.
(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding
Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Zignago Holding del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Quattro") avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 4 (quattro); i Quattro avranno altresì il diritto di nominare congiuntamente un ulteriore amministratore; e Koris avrà il diritto di nominare 1 (un) amministratore.
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi decisione in merito: (i) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (ii) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di Zignago Holding e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (iii) ad operazioni con parti correlate.
In caso di impossibilità del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), e (iii), i Soci di Zignago Holding si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
(C) Intrasferibilità delle quote di Zignago Holding
Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione, i Soci di Zignago Holding non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, la propria Partecipazione Zignago Holding, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci di Zignago Holding. A parziale deroga di tale norma ciascun Socio di Zignago Holding potrà trasferire la propria Partecipazione Zignago Holding a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Partecipazione Zignago Holding e sia effettuato in favore di un altro Socio di Zignago Holding.
Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio di Zignago Holding a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio di Zignago Holding inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci di Zignago Holding il diritto di acquistare pro-quota tutta e non meno di tutta la Partecipazione Zignago Holding che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci di Zignago Holding non intendono acquistare la Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Partecipazione Zignago Holding corrisponderà al valore nominale della medesima.
(D) Diritto di prelazione
Qualora un Socio di Zignago Holding intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengano il Controllo.
(E) Finanziamento Soci
Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. Zignago Holding corrisponderà ai Soci di Zignago Holding, in proporzione alle Partecipazioni Zignago Holding da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.
(F) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali
La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.
5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 ed aveva originariamente durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione prevede il rinnovo automatico per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2009 per un ulteriore periodo di tre anni, a far data dall'11 luglio 2012 per un ulteriore periodo di tre anni e, nuovamente, a far data dall'11 luglio 2015 per un ulteriore periodo di tre anni. Da ultimo, la Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2018 per un ulteriore periodo di tre anni.
6. DEPOSITO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione e le successive modifiche sono state depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia da ultimo in data 4 settembre 2015.
7. NATURA DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 130 del Regolamento Emittenti.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.
La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da GA.MA. S.r.l., MARVIT S.r.l., LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Koris Italia S.r.l., Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto e Luca Marzotto.
16 luglio 2018
[ZC1.18.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e degli artt. 128, 129, 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
ZIGNAGO VETRO S.P.A.
Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico”)) e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) (il “Regolamento Emittenti”) si rende nota l'esistenza di un accordo di natura parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), stipulata, tra l'altro, tra gli attuali soci di Zignago Holding S.p.A. (“Zignago Holding”) ed altre parti come meglio di seguito descritto al punto 2, società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. (“Zignago Vetro”). Zignago Vetro è quotata su Euronext STAR Milan - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007. In data 25 settembre 2023, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’articolo 5.1, lettera (c)(ii) del Patto, Anita Gioia Fischetti, in qualità di unica erede legittimaria di Margherita Marzotto, ha aderito, incondizionatamente e irrevocabilmente, a tutti gli obblighi – subentrando nel godimento di tutti i diritti – previsti dal Patto e applicabili alla stessa in qualità di socio di KORIS e di Parte Sostanziale (come di seguito definiti), al Patto Parasociale, per effetto della sottoscrizione di apposito atto di adesione (l’“Atto di Adesione”), con efficacia a decorrere dalla medesima data.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Zignago Holding è una società di diritto italiano, con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto 8, codice fiscale n. 03781170281 e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro, società di diritto italiano, avente sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE), Via Ita Marzotto 8, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00717800247, quotata su Euronext STAR Milan - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007.
2. STRUMENTI FINANZIARI SINDACATI E SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE
Nel Patto Parasociale sono state conferite tutte le n. 26.937.500 azioni ordinarie, con valore nominale pari ad un Euro ciascuna, rappresentative dell’intero capitale sociale di Zignago Holding nonché le obbligazioni convertibili Zignago Holding 2017-2026 (le “Obbligazioni Convertibili”); Zignago Holding, a sua volta, detiene n. 57.200.000 azioni ordinarie di Zignago Vetro, pari al 64,06% del suo capitale ordinario e al 78,05% ai fini del diritto di voto.
Ciascun Socio ZH, come di seguito definito, pertanto, ha apportato integralmente la propria partecipazione azionaria detenuta in Zignago Holding e le Obbligazioni Convertibili attualmente detenute e si impegna ad apportare ogni ulteriore eventuale partecipazione, strumento finanziario partecipativo al capitale, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di partecipazioni di Zignago Holding eventualmente loro spettanti ovvero di cui i Soci ZH direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci di Zignago Holding (“Partecipazione Zignago Holding”).
I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l.(“GAMA”), MARVIT S.r.l. (“MARVIT”), LIBRA S.r.l. (“LIBRA”), LUMAR S.r.l. (“LUMAR”), Koris Italia S.r.l. (“KORIS”) (congiuntamente, i “Soci ZH”), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto, Anita Gioia Fischetti, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto, Lavinia Marzotto, Giacomo Marzotto, Matilde Marzotto, Vittorio Emanuele Marzotto, Alessandro Marzotto e Sebastiano Marzotto (ciascuno una “Parte Sostanziale” e di seguito, unitamente ai Soci ZH, le “Parti”).
Le partecipazioni azionarie di Zignago Holding sindacati dai Soci di Zignago Holding risultano essere i seguenti:
SOCIO ZH |
QUOTA ZIGNAGO HOLDING |
GAMA(1) |
19,484% |
MARVIT(2) |
23,512% |
LUMAR(3) |
24,569% |
LIBRA(4) |
23,765% |
KORIS(5) |
8,670% |
TOTALE |
100,000% |
(1) Il capitale sociale di GAMA pari ad Euro 10.383,36 è detenuto per il 49% da Gaetano Marzotto e per il 51%, congiuntamente, in comproprietà e in parti uguali tra loro, da Lavinia Marzotto, Matilde Marzotto e Giacomo Marzotto.
(2) Il capitale sociale di MARVIT pari ad Euro 98.800,00 è detenuto per il 25% da Stefano Marzotto e per il 75%, congiuntamente, in comproprietà e in parti uguali tra loro, da Vittorio Emanuele Marzotto, Alessandro Marzotto e Sebastiano Marzotto.
(3) Il capitale sociale di LUMAR pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per il 99% da Luca Marzotto e per l’1% da Nicolò Marzotto.
(4) Il capitale sociale di LIBRA pari ad Euro 11.000,00, è detenuto per il 99% da Nicolò Marzotto e per l’1% da Luca Marzotto.
(5) Il capitale sociale di KORIS pari ad Euro 93.600,00 è detenuto da Cristina Marzotto, Anita Gioia Fischetti e da Maria Rosaria Marzotto, ciascuna con una quota pari al 33,3%.
3. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ QUOTATA IN VIRTÙ DEL PATTO PARASOCIALE
Zignago Holding esercita il controllo diretto su Zignago Vetro ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, nessuna delle Parti esercita singolarmente il controllo su Zignago Holding.
4. CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE
(A) Quorum deliberativi delle assemblee di Zignago Holding
L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 66,76% del capitale rappresentato in assemblea:
(a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
(b) le operazioni sul capitale in genere;
(c) le fusioni e scissioni;
(d) le operazioni con parti correlate, fermo restando che, in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 66,76% verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto;
(e) l'emissione di titoli di debito;
(f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di Zignago Holding;
(g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori; e
(h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da Zignago Holding.
In caso di impossibilità dell'assemblea dei soci di Zignago Holding di deliberare in senso favorevole o sfavorevole, per 2 (due) riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 45 (quarantacinque) Giorni di Calendario l'una dall'altra, in merito ad una proposta di deliberazione avente ad oggetto le previsioni di cui all’elenco che precede, i Soci ZH si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate
(B) Composizione degli organi sociali di Zignago Holding, Zignago Vetro e delle società controllate e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding
Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Zignago Holding del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 5 (cinque) membri, rieleggibili, che saranno nominati come segue: GA.MA, MARVIT, LUMAR, LIBRA e KORIS avranno ciascuno il diritto di designare 1 (un) amministratore, anche per ogni nomina successiva alla prima.
Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti su 5 (cinque) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi decisione per le seguenti materie:
(a) qualsiasi decisione in merito alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni;
(b) decisioni relative all'emissione di titoli di debito;
(c) decisioni in materia di operazioni con parti correlate, fatti salvi i casi di astensione per ottemperare a obblighi di legge;
(d) decisioni in merito all'indirizzo di voto da comunicare, nei limiti di quanto consentito, ai membri del Consiglio di amministrazione delle società Controllate o partecipate da Zignago Holding in relazione a proposte da presentare all'assemblea ordinaria e/o straordinaria di dette società;
(e) decisioni in merito all'indirizzo di voto da esprimere in ogni assemblea ordinaria e straordinaria delle società Controllate o partecipate da Zignago Holding da parte del soggetto delegato ad intervenire all'Assemblea medesima;
(f) formazione della lista dei candidati alla carica di consiglieri e sindaci di Zignago Vetro (la “Lista di Zignago Vetro”) e/o di società Controllata o partecipata da Zignago Holding (la “Lista della Società Controllata”), da presentare per la loro nomina, con indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione ed individuazione del candidato che dovrebbe rivestire il ruolo di Amministratore delegato e, ove possibile, con indicazione del Presidente del Collegio sindacale;
(g) investimenti o disinvestimenti da parte di Zignago Holding in Zignago Vetro;
(h) investimenti o disinvestimenti da parte di Zignago Holding in Zignago Power S.r.l.;
(i) investimenti o disinvestimenti da parte di Zignago Holding in Santa Margherita S.p.A.;
(j) investimenti o disinvestimenti da parte di Zignago Holding in Hugo Boss AG;
(k) fatto salvo quanto indicato ai precedenti paragrafi (g), (h), (i) e (j), ogni investimento o disinvestimento, anche sotto forma di acquisizione, ad opera di Zignago Holding, di valore superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
(l) la stipula di contratti di finanziamento o l'assunzione di un impegno finanziario per un valore superiore a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); e
(m) l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o non, o il delisting, di qualunque società direttamente e/o indirettamente Controllata e/o partecipata da Zignago Holding.
In caso di impossibilità del Consiglio di amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) e (m) per 2 (due) riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 (dieci) Giorni di Calendario l’una dall'altra, dette deliberazioni si intenderanno non adottate.
Quanto all’impossibilità del Consiglio di amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione in merito al punto (f) che precede, relativamente alla formazione della Lista di Zignago Vetro per il Consiglio di amministrazione per 2 (due) riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 (dieci) Giorni di Calendario l'una dall'altra e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione di Zignago Vetro, al fine di superare la situazione di stallo decisionale, la Lista di Zignago Vetro sarà composta da 15 (quindici) membri e i Soci ZH si impegnano a comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione di Zignago Holding i nominativi per la compilazione della Lista di Zignago Vetro con le seguenti modalità:
(a) GAMA, MARVIT, LIBRA e LUMAR potranno indicare 3 (tre) candidati ciascuno, mentre
KORIS avrà il diritto di indicare un candidato, con la precisazione che il Socio ZH titolare della partecipazione di maggiore entità avrà diritto di indicare un amministratore aggiuntivo da inserire al quindicesimo posto nella Lista di Zignago Vetro;
(b) ciascun Socio ZH dovrà scegliere gli amministratori che gli compete inserire nella Lista di Zignago Vetro nel rispetto delle previsioni statutarie di Zignago Vetro sulle quote di genere e sui requisiti di indipendenza degli amministratori;
(c) l'Amministratore Delegato sarà individuato nella persona dell’Amministratore Delegato di Zignago Vetro uscente e il suo nominativo verrà inserito nella Lista di Zignago Vetro in aggiunta ai nominativi indicati dai Soci ZH secondo le modalità di cui alla lettera (a) che precede, con la precisazione che, nel caso in cui tale soggetto dichiarasse di non poter o voler far parte della Lista di Zignago Vetro, il Presidente del Consiglio di amministrazione di Zignago Holding darà mandato a una primaria società di headhunting che, entro 20 (venti) giorni di calendario dal conferimento del mandato, dopo aver condotto apposite ricerche di mercato, dovrà indicare il nominativo del candidato che verrà nominato Amministratore Delegato, applicando, in via prioritaria, i seguenti criteri: competenza nei settori in cui opera il gruppo Zignago Vetro, esperienza in Consigli di amministrazione di società quotate nonché in materia di corporate governance di società quotate;
(d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro sarà nominato dall’assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione di Zignago Vetro tra i nominativi indicati dai Soci ZH secondo le modalità di cui alla lettera (a) che precede, applicando, in via prioritaria e, ove possibile, i seguenti criteri: indipendenza, competenza nei settori in cui opera il gruppo Zignago Vetro, esperienza in Consigli di amministrazione di società quotate nonché in materia di corporate governance di società quotate;
con la precisazione che nel caso in cui la partecipazione dei Soci ZH in Zignago Holding dovesse modificarsi rispetto a quanto indicato al punto 2 che precede, le Parti si impegnano a modificare in buona fede i criteri per la formazione della Lista di Zignago Vetro di cui sopra al fine di riflettere, per quanto possibile, il nuovo asseto societario dei Soci ZH in Zignago Holding.
Il Patto Parasociale, inoltre, contiene specifiche disposizioni per risolvere lo stallo decisionale relativo alla individuazione dei nominativi da includere (i) nella Lista Zignago Vetro per la nomina del Collegio sindacale di Zignago Vetro, (ii) nelle Liste delle Società Controllate relative alla nomina del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio sindacale delle società controllate e/o partecipate da Zignago Holding.
(C) Limiti alla trasferibilità delle azioni
(i) Limitazioni al trasferimento del controllo dei Soci ZH
Per tutta la durata del Patto Parasociale, il trasferimento del controllo di GAMA, MARVIT, LUMAR, LIBRA e KORIS è soggetto a talune limitazioni che tollerano alcune eccezioni (e.g., il trasferimento del controllo è consentito, mutatis mutandis, ai discendenti diretti di primo grado e/o ai figli ovvero, mortis causa, in caso di successione sia a titolo universale che particolare, in favore del coniuge e/o dei figli legittimi della/le persona/e fisica/he che sono socie del Socio ZH), purché i soggetti che subentrano aderiscano al Patto Parasociale, divenendo così Parti Sostanziali.
(ii) Limitazioni al trasferimento della partecipazione in un Socio ZH a un soggetto diverso da altra Parte Sostanziale del medesimo Socio ZH
Fermo restando quanto precede, qualora una Parte Sostanziale riferibile ad un Socio ZH manifesti la propria intenzione di trasferire tutta o parte della propria partecipazione nel Socio ZH (“Parte Sostanziale Cedente”) ad un soggetto terzo che non sia una altra Parte Sostanziale di quel medesimo Socio ZH e a condizione che tale partecipazione non costituisca una partecipazione di controllo di detto Socio ZH, la Parte Sostanziale Cedente dovrà garantire agli altri Soci ZH la prelazione sull’acquisto della partecipazione oggetto della potenziale cessione, secondo le condizioni previste dal Patto Parasociale.
(iii) Eccezioni alle limitazioni al trasferimento
È possibile per le Parti Sostanziali riferibili ad un Socio ZH procedere alla scissione (proporzionale o nonproporzionale) di tale Socio ZH a determinate condizioni (il capitale sociale del Socio ZH e delle società beneficiarie sia detenuto esclusivamente dalle medesime Parti Sostanziali riferibili al Socio ZH scisso, nelle diverse percentuali che saranno determinate nell'atto di scissione; le società beneficiarie divengano automaticamente parte del Patto Parasociale ovvero, se del caso, a condizione che le stesse aderiscano espressamente al Patto Parasociale; le società beneficiarie potranno esercitare i diritti spettanti al Socio ZH scisso unicamente in via congiunta e solidale con, e uniformemente a, il Socio ZH medesimo; e il Socio ZH scisso e le società beneficiarie saranno responsabili degli obblighi loro derivanti dal Patto Parasociale in via solidale tra loro).
È inoltre facoltà delle Parti Trasferire tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding a favore di uno o più trust, a condizione che il trust (i) sia stato costituito e abbia come scopo principale la gestione della partecipazione in Zignago Holding nell’interesse del rispettivo gruppo familiare; e (ii) aderisca espressamente al Patto Parasociale, divenendo così Parte Sostanziale, secondo specifiche modalità differenziate per ciascun Socio ZH.
Infine, le limitazioni sopra elencate ai punti (i) e (ii), non troveranno applicazione né imiteranno in alcun modo il trasferimento delle Obbligazioni Convertibili tra i Soci ZH secondo quanto eventualmente concordato in precedenza con separati accordi.
Diritto di Prelazione
Per tutta la durata del Patto Parasociale, qualora un Socio ZH intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding ad un terzo (inclusi, tra gli altri, un altro Socio ZH, una qualsiasi Parte Sostanziale, il proprio coniuge o convivente more uxorio) dovrà previamente offrirla in prelazione agli altri Soci ZH.
(D) Rimedi per violazioni di obblighi sostanziali: clausola penale
È prevista una clausola penale per la violazione di alcuni obblighi di natura sostanziale in materia di limitazioni al trasferimento delle azioni e diritti di prelazione.
5. Durata degli Accordi Parasociali
Il Patto Parasociale, sottoscritto in data 15 luglio 2021, entra in vigore a far data dall’11 luglio 2021 e avrà una durata pari a 3 (tre) anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza di tale termine, il Patto Parasociale si rinnoverà automaticamente per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine. In tale caso, le Parti si incontreranno entro 4 (quattro) settimane dal ricevimento della comunicazione scritta di cui sopra, al fine di negoziare in buona fede il rinnovo del Patto Parasociale o la stipula di un nuovo patto.
6. Deposito degli Accordi Parasociali e pubblicazione delle Informazioni Essenziali
Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo in data 15 luglio 2021. L’Atto di Adesione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo in data 26 settembre 2023.
Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Zignago Vetro all’indirizzo internet www.zignagovetro.com, nella sezione “Investitori – Governance – Patti Parasociali”
27 settembre 2023
[1] Per tali intendendosi le società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del Codice Civile.
[ZC1.18.1]