La vigilanza sugli intermediari finanziari

La vigilanza sugli intermediari finanziari

La vigilanza della Consob non presenta caratteri omogenei ma, a seconda del tipo di soggetti vigilati, persegue obiettivi e utilizza strumenti diversi.

Il primo nucleo riguarda gli "intermediari" ai quali si applicano norme generali, che hanno ad oggetto gli esponenti aziendali e gli azionisti, nonché l'ampia disciplina delle "crisi" aziendali, e norme riferibili a specifici soggetti o a determinate attività come la prestazione di servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio.

I macro obiettivi cui deve essere orientata l'azione delle istituzioni che vigilano sugli intermediari sono definiti dall'art. 5 del Testo Unico della Finanza (TUF):

  • la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario
  • la tutela degli investitori
  • la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario
  • la competitività del sistema finanziario
  • l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria (certezza del diritto)

Da tali obiettivi discendono le funzioni fondamentali della Banca d'Italia e della Consob, che sono ripartite idealmente in base al criterio della finalità: spetta alla Consob vigilare sugli intermediari per garantire la trasparenza e alla correttezza dei comportamenti, mentre è la Banca d'Italia che deve assicurare le sana [condotta secondo criteri di redditività] e prudente [condotta mediante controllo/monitoraggio dei rischi nello svolgimento delle diverse attività] gestione da parte degli intermediari finanziari.

Il TUF individua analiticamente i poteri spettanti all'una e all'altra Autorità e gli ambiti nei quali l'esercizio della vigilanza – di tipo regolamentare - deve avvenire congiuntamente (il potere di approvare norme regolamentari su delega del TUF viene a volte assegnato ad entrambe le Autorità, mentre la vigilanza successiva viene ripartita in base alla prevalenza delle finalità cui è volta una specifica norma). Il TUF prevede, infine, un obbligo di collaborazione fra la Consob e la Banca d'Italia in materia di intermediari finanziari, anche al fine di ridurre al minimo i costi per i soggetti vigilati. Per questo, le due Autorità stipulano protocolli di intesa, uno dei quali ha specificamente ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati. In base ai principi generali del protocollo la Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato, si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti e operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività.

La "rete" della vigilanza si estende poi alle Autorità degli altri Stati Membri dell'Unione Europea e all'Autorità europea.

La vigilanza sugli intermediari può essere esercitata attraverso gli strumenti di seguito elencati:

  • Vigilanza regolamentare: potere di adottare norme di attuazione (le deleghe sono contenute nelle specifiche disposizioni del TUF o in altre norme di legge) orientato dai seguenti principi:
    • valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti vigilati;
    • proporzionalità (minor sacrificio dei destinatari);
    • riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva industria italiana;
    • agevolazione innovazione e concorrenza;
    • «gradualità» degli obblighi in relazione alla natura dei clienti (al dettaglio o professionali).
  • Poteri di autorizzazione relativi ai soggetti che intendono essere abilitati allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio, le Società di intermediazione mobiliare – Sim o i Gestori di portali per l'offerta on-line).
  • Vigilanza informativa che si articola in:
    • un potere riconosciuto alle Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti (ai soggetti abilitati ma anche ai soggetti incaricati della revisione);
    • obblighi di comunicazione da parte degli organi di controllo (sulle irregolarità della gestione e sulla violazione di norme) e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (in caso di grave violazione di norme o fatti che possono pregiudicare la continuità aziendale o avere impatto sul giudizio).
  • Vigilanza ispettiva: potere  di effettuare ispezioni e richiedere esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. Le Autorità di vigilanza hanno l'obbligo di comunicarsi le ispezioni disposte (obbligo di coordinamento, attivazione accertamenti sui profili di competenza). Per la Consob è previsto uno specifico potere di richiedere al soggetto incaricato della revisione di procedere a verifiche ispettive.
    • Procedimento sanzionatorio: in caso di accertamento di irregolarità da parte del soggetto vigilato, rappresenta lo sbocco delle attività di vigilanza informativa ed ispettiva. Il procedimento sanzionatorio può essere inteso come uno strumento di controllo sociale che ha quale finalità quella di prevenzione e di repressione delle condotte non rispettose della legge. Si spingono in tal modo i soggetti vigilati ad una condotta e un'organizzazione rispettose delle regole, tutelando indirettamente anche gli investitori (attraverso la deterrenza della sanzione). Il diritto di difesa e di contraddittorio è assicurato ai soggetti interessati dalla partecipazione al procedimento amministrativo nonché dalla possibilità di ricorrere alla competente Corte di Appello avverso le sanzioni irrogate dalla Consob.
  • Specifici poteri di intervento sui soggetti abilitati:
    • convocare amministratori, sindaci e dirigenti dei soggetti abilitati;
    • ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
    • procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali ove l'ordine impartito non venga eseguito;
    • adottare provvedimenti di carattere particolare in materia di adeguatezza patrimoniale (Banca d'Italia).