Comunicazione n. DME/7047271

Comunicazione n. DME/7047271

Comunicazione n. DME/7047271 del 24-5-2007

Oggetto: Canali di comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea previsti dall'art. 12 del Regolamento CE 1287/2006.

1. Le disposizioni comunitarie

L'art. 25 della Direttiva 2004/39/CE (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive) prevede che gli Stati membri provvedano a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle Autorità competenti di controllare le attività degli intermediari negoziatori (di seguito "intermediari") al fine di assicurarsi che essi operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l'integrità del mercato.

Inoltre, il citato art. 25 prevede che gli Stati membri prescrivano che gli intermediari che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all' Autorità competente il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le Autorità competenti provvedono poi ad istituire i meccanismi necessari affinché anche l'Autorità competente "del mercato più pertinente per lo strumento finanziario in termini di liquidità" riceva tali informazioni. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate in un mercato regolamentato o meno.

Pertanto, quanto prescritto dalla MiFID, dal 1° novembre 2007 darà luogo a flussi di informazioni a livello domestico (dagli intermediari all'Autorità nazionale competente, in Italia la Consob) e a livello internazionale (fra le diverse Autorità competenti).

L'art. 25 della MiFID consente agli intermediari di poter effettuare le comunicazioni dovute alle Autorità competenti, non soltanto direttamente, ma anche tramite un soggetto terzo che agisce per loro conto, che peraltro potrà anche non essere un intermediario negoziatore. In particolare, le segnalazioni potranno pervenire all'Autorità competente attraverso le seguenti modalità: (a) direttamente dall' intermediario, (b) da un soggetto terzo che agisce per conto dell' intermediario, (c) da un sistema di confronto degli ordini (trade matching system) o di notifica approvato dall'Autorità competente o (d) dal mercato regolamentato o dal sistema multi laterale di negoziazione (MTF, Multilateral Trading Facility) presso il quale è stata conclusa l'operazione.

Le misure di esecuzione necessarie per dare concreta attuazione al regime di segnalazione sopra delineato sono contenute nel Regolamento CE 1287/2006 (Regolamento CE), norma di Livello 2 nell'ambito della procedura Lamfalussy che pertanto non necessita di recepimento a livello nazionale. In particolare, tali disposizioni applicative mirano a definire nel dettaglio (i) i metodi e le procedure per comunicare all'Autorità competente le operazioni finanziarie, (ii) la forma ed il contenuto di tali comunicazioni, nonché (iii) i criteri per identificare l'Autorità competente per il mercato più liquido.

Per quanto riguarda i metodi e le procedure per la comunicazione delle operazioni, l'art. 12 del Regolamento CE (in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 5, della Direttiva 2004/39/CE) individua le caratteristiche che devono soddisfare i canali di comunicazione delle operazioni all'Autorità nazionale competente. In particolare, il citato art. 12 prevede che le comunicazioni delle operazioni relative a strumenti finanziari siano effettuate in formato elettronico (tranne in circostanze eccezionali in cui possono essere effettuate su un supporto, diverso dalla forma elettronica) che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle Autorità competenti. Inoltre, l'art. 12 del Regolamento CE stabilisce che i metodi per l'effettuazione delle segnalazioni devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati comunicati;

b) previsione di meccanismi per l'identificazione e la correzione di errori nella comunicazione dell' operazione;

c) previsione di meccanismi di autenticazione della fonte della comunicazione dell'operazione;

d) previsione di opportune misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell'attività di comunicazione in caso di guasto al sistema;

e) comunicazione delle informazioni richieste nel formato richiesto dall'Autorità competente e conformemente ed entro i termini fissati dall'art. 25 della Direttiva 2004/39/CE.

Nel caso di canali di comunicazione soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità competente, quali i sistemi di confronto degli ordini o di notifica, il rispetto dei requisitia), b), c), d) ed e) sopra menzionati dovrà essere verificato prima dell'avvio del sistema di comunicazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene di dover emanare la presente Comunicazione per fornire ai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione le indicazioni necessarie ai fini dell'adempimento, nei termini previsti dalla Direttiva 2004/39/CE, degli obblighi regolamentari in materia derivanti dalla diretta applicazione del Regolamento CE 1287/2006 e della predisposizione dell' infrastruttura per la trasmissione delle comunicazioni in oggetto.

2. Sistemi sui quali la Consob è chiamata ad effettuare una verifica della presenza dei requisiti ai fini dell'approvazione

Sulla base di quanto indicato dalla Direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento CE 1287/2006, la Consob è chiamata ad approvare soltanto i sistemi di confronto degli ordini e i sistemi di notifica. Si ritiene che rientrino fra queste categorie di soggetti (di seguito "terze parti"):

  • un mercato regolamentato o un MTF che offre il servizio di canale di comunicazione delle operazioni a uno o più intermediari, soltanto nel caso in cui le operazioni siano state concluse al di fuori dei sistemi gestiti da tale mercato o MTF;
  • un centro servizi o una società di lnformation Tecnology (indipendentemente dal fatto che fornisca già a uno o più intermediari una serie di servizi e/o infrastrutture tecnologiche) che offre il servizio di canale di comunicazione delle operazioni;
  • un soggetto terzo (diverso da un intermediario, da un mercato regolamentato o da un MTF) che offre il servizio di canale di comunicazione di cui in parola, fungendo soltanto da canale di trasmissione delle segnalazioni e dando in outsourcing la gestione tecnica del sistema.

3. Modalità di verifica del rispetto dei requisiti in sede di approvazione

I requisiti per i canali di comunicazione a), b), c) ed e) sopra menzionati rappresentano condizioni relative alle specifiche tecniche del sistema predisposto dalla Consob e, pertanto, la rispondenza dei canali di comunicazione a tali requisiti risulterà accertata attraverso un esito positivo delle fasi di test previste dalla Consob.

Viceversa, per verificare il rispetto del requisito sub d), relativo alla presenza di opportune misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell'attività di comunicazione in caso di guasto al sistema, la Consob necessita di ricevere dai soggetti che effettuano le comunicazioni una adeguata informativa relativa alle misure per la continuità operativa dei sistemi (cosiddetta business continuity), nonché di validare le strutture previste per i sistemi di back-up (sia nel caso di sistemi interni sia nel caso di altri canali di comunicazione).

4. Informazioni e documentazione da inviare alla Consob ai fini dell'approvazione

Al fine dell' approvazione dei sistemi di confronto degli ordini e dei sistemi di notifica di cui all'art. 12 del Regolamento CE 128712006, la Consob dovrà ricevere entro il 20 giugno p.v. la seguente documentazione:

1. una comunicazione, da parte delle approvande "terze parti" della volontà di voler svolgere il ruolo di canale di comunicazione per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 25 della MiFID a carico degli intermediari, contenente:

(i) l'indicazione dei soggetti (intermediari o altre terze parti) che - nella fase di avvio del sistema e salvo successive adesioni da parte di altri intermediari - presumibilmente utilizzeranno detto canale;

(ii) una descrizione del sistema di comunicazione gestito dalla quale emergano le iniziative intraprese volte ad assicurare la presenza di misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell'attività di comunicazione in caso di guasto al sistema. In particolare, si dovrà fornire: (a) una descrizione dei sistemi di back-up (sia nel caso di sistemi interni sia nel caso di altri canali di comunicazione), (b) la localizzazione di tali sistemi, (iii) la tempistica di ripristino del sistema di comunicazione con gli intermediari, (iv) la tempistica di ripristino dei collegamenti con la Consob, (v) i contratti di manutenzione degli apparati e i tempi di intervento in caso di guasti;

(iii)l'indicazione dell'eventuale affidamento ad ulteriori soggetti terzi dello svolgimento di parte del servizio (outsourcing da parte della terza parte), quale, ad esempio, la gestione tecnica del sistema. In tal caso, copia del contratto fra la terza parte e il soggetto che ha ricevuto in outsourcing deve essere trasmesso alla Consob, con l'indicazione che in nessun caso l'affidamento può essere tale da inficiare il ruolo e gli obblighi a carico della terza parte e dell'intermediario tenuto alla com unicazione delle operazioni di cui all'art. 25 della MiFID;

2. una comunicazione, da parte degli intermediari della volontà di servirsi di una "terza parte" come canale di comunicazione, contenente:

(i) la bozza del contratto di fornitura del servizio stipulato con il canale di comunicazione dal quale emergano: (a) la natura e l'oggetto della prestazione a favore dell'intermediario, (b) gli obiettivi della prestazione, (c) le modalità e la frequenza del servizio, (d) i livelli garantiti di qualità del servizio, (e) gli obblighi di riservatezza delle informazioni, nonché (f) la possibilità per la Consob di richiedere un aggiornamento delle condizioni anche tecniche. Inoltre, l'accordo negoziale deve disciplinare gli obblighi e le responsabilità dei contraenti, consentire alla società che esternalizza di mantenere la conoscenza e il governo dei processi aziendali, nonché prevedere opportuni presidi per consentire alle Autorità di vigilanza di condurre la propria attività;

(ii) ogni documento utile, e almeno la documentazione di seguito indicata, che indichi:

  • il numero di addetti destinati al regolare svolgimento dell'attività e ad assicurare il presidio necessario in caso di un tempestivo confronto fra la Consob e la terza parte dovuto ad eventuali errori di trasmissione. La terza parte, successivamente all'approvazione, dovrà comunicare alla Consob il nominativo e i riferimenti del/i soggetto/i incaricato/i di mantenere i rapporti con la Consob, specificando altresì un sostituto del soggetto incaricato che potrà essere rintracciato in caso di assenza di quest'ultimo;
  • un livello di sicurezza fisica e logica, in termini di riservatezza ed integrità, al fine di prevenire utilizzi non autorizzati delle infrastrutture.

L'intermediario sarà altresì tenuto a inviare alla Consob copia del contratto definitivo di fornitura del servizio, successivamente all'inserimento nell'elenco dei canali di comunicazione che hanno superato positivamente la verifica da parte della Consob;

3. una comunicazione tempestiva di ogni variazione nelle condizioni richieste e nella documentazione trasmessa ai fini dell'approvazione.

Nel caso in cui il canale di comunicazione ("terza parte") utilizzato dall'intermediario svolga soltanto il ruolo di canale di trasmissione alla Consob e pertanto affidi in outsourcing la gestione tecnica del sistema, la comunicazione di cui al precedente punto 2. dovrà contenere informazioni relative sia ai rapporti fra l'intermediario e la terza parte che fra quest'ultima e il suo outsourcer.

La Consob potrà sempre richiedere (per il tramite degli intermediari) alle terze parti approvate - mediante invio di apposita comunicazione - un aggiornamento delle condizioni anche tecniche utilizzate, qualora ciò sia necessario ai fini del mantenimento delle funzionalità tecniche del sistema ovvero del corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.

La Consob provvederà alla tenuta di un elenco dei canali di comunicazione che hanno superato positivamente la verifica da parte dell'Autorità stessa delle condizioni sopra menzionate.

L'iter di verifica del requisito d), relativo alla presenza di opportune misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell' attività di comunicazione in caso di guasto al sistema, potrà beneficiare di alcune semplificazioni nel caso di soggetti approvandi che già svolgono, per altri fini, funzioni di comunicazione e trasmissione di dati alle Autorità di vigilanza analoghe a quelle richieste dal regime in parola.

5. Forma e contenuto delle operazioni da segnalare alla Consob

Da ultimo, per poter effettuare i test propedeutici alla verifica della presenza dei requisiti ai fini dell'approvazione, per quanto attiene alla forma e al contenuto delle comunicazioni delle operazioni da segnalare alla Consob, si rinvia all'allegato documento "Caratteristiche tecniche del sistema di "Transaction Reporting" previsto dall'art. 25 della direttiva MiFID.

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto

Allegato: Caratteristiche tecniche del sistema di "transaction reporting" previsto dall'art. 25 della Direttiva MiFID