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Organi di controllo

Modalità di comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo: adempimento degli obblighi informativi sul cumulo delle cariche

 

1) Come si effettuano le comunicazioni relative al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo disciplinate dall'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti?

Per permettere ai soggetti obbligati (i componenti degli organi di controllo degli "emittenti" ovvero, delle società quotate e di quelle che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Tuf), di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti e per procedere alla determinazione del relativo cumulo, la Consob ha sviluppato il Sistema Automatico Integrato di Vigilanza degli Incarichi di Controllo (S.A.I.V.I.C.), di seguito individuato anche come il Sistema.

2) Per effettuare la comunicazione è necessario scaricare dal sito della CONSOB un applicativo?

No. Per effettuare la comunicazione non si deve scaricare alcun programma. Al Sistema si accede dal portale dei Sistemi Integrati (www.sai.consob.it) attraverso un apposito link presente nella sezione "Organi Sociali" o digitando direttamente il corrispondente indirizzo URL https://www.sai.consob.it/SaivicWeb.

3) E' possibile effettuare la comunicazione con sistemi alternativi all'utilizzo del S.A.I.V.I.C.?

No. L'unico modo per adempiere agli obblighi è effettuare le comunicazioni utilizzando il S.A.I.V.I.C.. Qualsiasi comunicazione resa in altro modo (tramite fax, email o inviata per posta), non può essere considerata come adempimento agli obblighi normativi in parola.


Modalità di rilascio delle credenziali di accesso al S.A.I.V.I.C.

4) L'accesso al Sistema è libero o per poterlo utilizzare i componenti degli organi di controllo devono preventivamente espletare delle formalità quali, ad esempio, registrazione e/o identificazione?

Per utilizzare il Sistema il componente deve essere in possesso delle relative credenziali (username e password). Ad ogni accesso, il Sistema proporrà ai componenti una finestra per l'introduzione dei loro dati identificativi, così come illustrato nel Manuale Tecnico cui si può accedere dalla sezione "Organi Sociali" del portale dei Sistemi Integrati (www.sai.consob.it).

5) Quale procedura occorre seguire per il ritiro delle credenziali per l'accesso al S.A.I.V.I.C.?

E' stato previsto che tutti i componenti effettivi di almeno un organo di controllo di un emittente (società quotata o che emette titoli diffusi), si presentino per il ritiro delle credenziali di persona o attraverso un delegato, secondo le modalità indicate nella Procedura per il ritiro delle credenziali dei componenti degli organi di controllo per la connessione alla procedura telematica di raccolta delle informazioni per il calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, cui si può accedere dalla sezione "Organi Sociali" del portale dei Sistemi Integrati (www.sai.consob.it).

6) Le credenziali possono essere inviate tramite posta?

No. Non è previsto il rilascio delle credenziali via email o a mezzo posta. La documentazione prevista dalla Procedura per il ritiro delle credenziali dei componenti degli organi di controllo per la connessione alla procedura telematica di raccolta delle informazioni per il calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo - cui si può accedere dalla sezione "Organi Sociali" del portale dei Sistemi Integrati ( www.sai.consob.it) - deve essere consegnata personalmente dal componente o da un suo delegato che devono anche provvedere al ritiro delle credenziali per tutelare la sicurezza informatica dei sistemi cui è possibile accedere con le credenziali.

7) L'individuazione del delegato cui far ritirare le credenziali è sottoposta a vincoli?

No. Non vi sono particolari limitazioni, indicazioni o restrizioni circa i criteri da seguire per l'individuazione dei delegati; tali soggetti, ovviamente, oltre che la fiducia del delegante (quest'ultimo, infatti, resta comunque l'unico responsabile, ai sensi di legge, della diligente custodia delle credenziali), devono soddisfare l'unico requisito della maggiore età.

8) Il componente dell'organo di controllo di un "emittente" (società quotata o e che emette titoli diffusi) può delegare più di un soggetto al ritiro delle sue credenziali?

No. Ogni delegante può delegare un solo soggetto. Per ogni delega deve essere utilizzato un distinto modulo di delega.

9) Uno stesso soggetto (delegato) può ricevere le deleghe a ritirare le credenziali per l'accesso al Sistema da più componenti (deleganti)?

Sì. In questo caso, ogni componente deve compilare i rispettivi Moduli di Delega e delle Informazioni Anagrafiche, allegando le copie fotostatiche del documento d'identità. Il delegato dovrà produrre tante copie fotostatiche del suo documento d'identità quante sono le deleghe di cui è portatore. Ogni documento riferito ai componenti deleganti (Modulo di Delega, Modulo delle Informazioni Anagrafiche e la copia fotostatica del documento d'identità) dovrà essere firmato (dagli stessi) per esteso e in originale.

10) Un componente che ricopra più incarichi di controllo presso diversi "emittenti" (società quotate o che emettono titoli diffusi) è tenuto a ritirare più credenziali (una per ogni carica)?

No. Ad ogni componente viene assegnata una sola coppia di credenziali (login e password) a prescindere dal numero di incarichi rilevanti che lo stesso detiene. Le credenziali sono personali e se anche ritirate da un delegato, le stesse sono riferite al componente delegante che le utilizzerà per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 144-quaterdecies del Regolamento Emittenti e che ne resta l'unico proprietario e responsabile. Non è possibile che un componente indichi il nominativo della persona alla quale intestare in sua vece le credenziali (le credenziali, anche se ritirate da un delegato sono sempre intestate al delegante) o che le credenziali siano ritirate a nome o per conto dell'emittente nella quale il componente riveste la carica rilevante ai fini della normativa in oggetto.

11) All'atto del rilascio delle credenziali, i componenti sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste nel Modulo di Informazioni Anagrafiche o possono omettere alcune informazioni tra le quali, ad esempio, i recapiti telefonici dell'abitazione privata o del cellulare?

Tutti i dati anagrafici richiesti devono essere indicati (ivi compresi i recapiti telefonici dell'abitazione e del/dei telefoni cellulari) trattandosi di una richiesta ufficiale di dati anagrafici, fatta da un'Autorità di controllo a dei soggetti vigilati. In proposito, si ricorda che il componente risponde della veridicità, correttezza  e completezza dei dati forniti e che alla P.A. non sono opponibili motivi di riservatezza.

12) Dove si può reperire il Modulo delle Informazioni Anagrafiche che deve essere prodotto all'atto del rilascio delle credenziali per l'accesso al S.A.I.V.I.C.?

Il Modulo in parola è scaricabile dal portale attraverso un apposito link (modulo di "informazioni anagrafiche") presente nella Procedura per il ritiro delle credenziali dei componenti degli organi di controllo per la connessione alla procedura telematica di raccolta delle informazioni per il calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo cui si può accedere dalla sezione "Organi Sociali" del medesimo sito.

13) Nel caso in cui il componente incarichi un delegato al ritiro delle credenziali, è necessario autenticare le firme poste dal delegante?


Ai sensi dell'art. 38, del DPR n. 445 del 2000, le istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica (tra le quali rientra la delega in parola) possono essere:
 

- sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente della P.A. a cui sono presentate;

- sottoscritte con firma autografa dallo stesso e accompagnate da una copia fotostatica (non autenticata) fronte retro di un documento di identità dell'interessato medesimo (ed è questo il caso della delega in parola).

 

Conseguentemente, non essendo necessaria alcuna autentica da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale, è sufficiente che si tratti di firma autografa, apposta in originale e che il delegante nel firmarsi (per esteso e in modo leggibile), abbia cura di tenere in considerazione il suo nominativo completo di tutti i nomi che risultano dal documento di identità.

14) Quale documentazione deve essere prodotta dal delegato per poter procedere al ritiro delle credenziali?

Il delegato deve produrre la seguente documentazione:

a) copia fronte retro di documento d'identità, in corso di validità, del delegante; la copia deve essere autografata (per esteso e non con una sigla) dal delegante che deve utilizzare nella firma tutti i suoi nomi e cognomi, così come risulta dal documento prodotto;

b) copia fronte retro di documento d'identità, in corso di validità, del delegato; la copia deve essere autografata (dal delegato) in presenza del personale Consob;

c) Modulo delle Informazioni Anagrafiche (completo in ogni sua parte, ivi compresi i recapiti telefonici) datato e autografato (per esteso e non con una sigla) dal delegante che deve utilizzare nella firma tutti i suoi nomi e cognomi, così come risulta dal documento prodotto di cui al punto a);

d) Modulo di delega, redatto, datato e autografato (per esteso e non con una sigla) dal delegante che deve utilizzare nella firma tutti i suoi nomi e cognomi, così come risulta dal documento prodotto di cui al punto a). Nel modulo di delega deve essere indicata la denominazione completa del delegato (indicazione di tutti i suoi nomi e cognomi), così come risulta dal documento prodotto di cui al punto b).

 

Inoltre, si consiglia di portare anche la copia del tesserino riportante il codice fiscale (o della tessera sanitaria regionale) del delegante e, nel caso in cui tale codice sia stato, nel corso del tempo, oggetto di variazione da parte dell'Amministrazione competente, anche copia del precedente codice o comunque una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di valenza dei diversi codici fiscali.

15) Le credenziali di accesso al Sistema possono essere ritirate se da una Visura Camerale non risulta almeno un incarico come componente effettivo dell'organo di controllo di un "emittente" (società quotata o che emette titoli diffusi)?

La normativa in parola si applica nei confronti di tutti coloro che hanno in essere almeno un incarico di componente effettivo di Organo di Controllo in una società quotata o emittente titoli diffusi. In altre parole, la norma trova applicazione a prescindere dall'avvenuta pubblicazione, dell'incarico, sul Registro delle Imprese.  Allo stesso modo, il componente può procedere al ritiro delle credenziali anche se l'incarico rilevante ancora non è stato trascritto nel registro delle Imprese. Ciò su cui incide la mancata pubblicazione (sul registro delle Imprese) è la possibilità di utilizzare il SAIVIC e di effettuare la dichiarazione. Ciò premesso, se all'approssimarsi della scadenza dei 90 giorni a disposizione per l'invio della prima dichiarazione l'incarico rilevante ancora non fosse stato trascritto nel Registro delle Imprese, il soggetto deve farsi parte attiva per sollecitare la competente Camera di Commercio. In questo caso il componente dovrà anche avvisare della circostanza la Consob utilizzando l'indirizzo di posta elettronica cumuloincarichi@consob.it.


Ambito di applicazione soggettivo della normativa

16) Chi è tenuto all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 148-bis del d.lgs 58/98 e delle norme regolamentari di cui agli artt. 144-duodecies e s.s. del Regolamento Emittenti e dall'Allegato 5-bis di tale Regolamento e, quindi, al ritiro delle credenziali per l'accesso al Sistema?

Tenuto conto che:

 

- per società "emittenti" sono da intendersi le società specificate alla lettera d), comma 1 dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti (ovvero, le società quotate e quelle che emettono, ex art. 116 del TUF, titoli diffusi);

- ai sensi dell'art. 144-quaterdecies del Regolamento in parola, sono tenuti agli obblighi di informativa alla Consob "i componenti degli organi di controllo degli emittenti" e che tali soggetti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo "...rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del C.C. ...");

- ex art. 144-duodecies, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, per "componente dell'organo di controllo", assoggettato agli obblighi informativi previsti dalle disposizioni in parola, sono da intendersi solo "...il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione".


dalla normativa di riferimento si ricava che:
 

- l'essere membro effettivo dell'organo di controllo di un "emittente" fa sorgere l'obbligo di comunicazione (e quindi di ritiro delle credenziali secondo);

- coloro che sono tenuti a comunicare, ai fini del calcolo del cumulo, tengono conto di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo che essi rivestono (come membri effettivi) negli "emittenti" e nelle altre società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del C.C..


Ne consegue che coloro che fossero solo componenti effettivi di organi di controllo di società diverse da quelle classificate come "emittenti" non sono assoggettati alla normativa in parola.

17) Rientrano tra gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, i cui componenti dell'organo di controllo sono assoggettati alla normativa in parola, le banche italiane dotate di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento?

Tenuto conto dell'esenzione disposta dal comma 2 dell'art. 118 del Tuf, le banche che emettono obbligazioni non convertibili non possono essere considerate emittenti strumenti finanziari diffusi ai sensi dell'art. 116 del Tuf.

18) Il componente dell'organo di controllo di una società in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti, ai fini della riconduzione di quest'ultima nel novero degli emittenti titoli diffusi che però non risulti essere stata inserita nell'elenco pubblicato dalla Consob in base a quanto disposto dall'art. 108, comma 2 del Regolamento Emittenti, è assoggettato agli obblighi in parola?

In proposito, occorre premettere che l'elenco degli emittenti titoli diffusi pubblicato dalla Consob ha valore dichiarativo e non costitutivo e che pertanto, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti (R.E.), una società deve essere considerata emittente titoli diffusi a prescindere dal suo inserimento o meno nel citato elenco. Pertanto possono prodursi, con riferimento alla normativa in esame, due distinte situazioni:

 

- la società, pur soddisfacendo i requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 2-bis del R.E.) ha omesso di comunicare alla Consob, come previsto dall'art. 108, comma 1-bis del R.E.) tale circostanza. In tale situazione, ferme restando le responsabilità in capo alla società per l'omessa comunicazione e per gli omessi adempimenti che avrebbero dovuto seguire la dichiarazione, il componente è comunque assoggettato alla normativa in parola, rientrando anzi tra i suoi compiti di controllo anche quello di verificare che la società provveda, in presenza dei requisiti, ad effettuare la comunicazione (secondo gli schemi riprodotti negli Allegati 3G e 3G-bis al R.E.) per notificare alla Consob la sussistenza dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco degli emittenti titoli diffusi. Ne consegue che il componente è tenuto al ritiro delle credenziali e alla comunicazione prevista per il calcolo del cumulo degli incarichi;

- la società ha comunicato alla Consob (tramite gli schemi riprodotti negli Allegati 3G e 3G-bis al R.E.) la circostanza che si sono verificati i requisiti richiesti per la riconduzione della stessa nel novero degli emittenti titoli diffusi. In questo caso, tenuto conto che ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Regolamento Emittenti, "Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni", se al momento in cui la comunicazione relativa agli incarichi di amministrazione e controllo è dovuta, la società non dovesse essere stata ancora iscritta nell'elenco pubblicato dalla Consob in quanto ancora non è iniziato  l'esercizio successivo a quello nel quale la stessa ha maturato i requisiti previsti per la riconduzione nel novero degli emittenti titoli diffusi, la normativa in parola non troverebbe attuazione e, pertanto, il componente non sarebbe tenuto a considerare e a comunicare l'incarico svolto in detta società. Tuttavia, tenuto conto della natura dichiarativa e non costitutiva che l'iscrizione all'elenco riveste, e della circostanza che all'atto del momento previsto per l'effettuazione della dichiarazione il componente rivestirebbe comunque una la carica rilevante, che non viene presa in considerazione solo per il regime di differimento dettato dal citato comma 1 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti, egli dovrà aver cura di integrare la sua dichiarazione originaria non appena la società in cui riveste la carica avrà iniziato "l'esercizio successivo" richiamato dal citato art. 108 del R.E. (ovvero di effettuare la comunicazione se precedentemente la stessa non era stata resa non avendo tale componente altri incarichi di controllo in altri emittenti). (Vedi la risposta alla domanda n. 28) (Vedi la risposta alla domanda n. 44).

19) Cosa si intende per "componente dell'organo di controllo"?

Per "componente dell'organo di controllo", si intende il membro effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione. La normativa non trova applicazione quindi nei confronti dei sindaci supplenti, amministratori delegati, legale rappresentante, direttori generali o altri componenti del Consiglio di Amministrazione a condizione che gli stessi non detengano cariche in organi di controllo di altre società quotate o emittenti titoli diffusi, in tal caso i soggetti sono assoggettati agli obblighi in parola. Peraltro, i componenti degli organi di controllo degli emittenti sono tenuti a comunicare e a considerare per il calcolo del cumulo agli incarichi di amministrazione e controllo anche gli altri incarichi che gli stessi ricoprono come membri effettivi degli organi di controllo in società diverse dagli emittenti o come componenti degli organi di amministrazione di "emittenti" o di altre società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del C.C..

20) I componenti degli organi di controllo degli "emittenti", all'atto della segnalazione e, quindi, ai fini del calcolo del cumulo, devono tener conto degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società estere, associazioni, fondazioni, società consortili per azioni e società cooperative (non quotate)?

Tenuto conto che l'art. 148-bis del Tuf dispone che, ai fini della normativa in oggetto, siano considerate solo le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del C.C., non rilevano gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in:

 

1) società estere;
2) associazioni;
3) fondazioni;
4) società consortili per azioni;
5) società cooperative non quotate.

21) I sindaci supplenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione?

Tenuto conto dell'art. 144-duodecies, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, per "componente dell'organo di controllo", assoggettato agli obblighi informativi previsti dalle disposizioni in parola, sono da intendersi solo "...il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione". Pertanto, nei confronti dei sindaci supplenti la norma non trova applicazione. Ovviamente, tenuto conto che gli obblighi informativi fanno capo alle singole persone fisiche che rivestono gli incarichi, se coloro che sono sindaci supplenti in una società, rivestono la carica di membro effettivo in altra società (quotata o che emette titoli diffusi), essi saranno comunque assoggettati agli obblighi in parola (ritiro delle credenziali e comunicazione degli incarichi ricoperti come membri effettivi dell'organo di controllo).

22) Il legale rappresentante di un'impresa (quotata o che emette titoli diffusi) è assoggettato agli obblighi in parola ed è tenuto al ritiro delle credenziali?

Tenuto conto dell'art. 144-duodecies, comma 1, let. a) del Regolamento Emittenti, secondo il quale per "componente dell'organo di controllo", assoggettato agli obblighi informativi previsti dalle disposizioni in parola, sono da intendersi solo "...il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione", ne consegue che: Amministratori Delegati, Direttori generali o altri componenti del Consiglio di Amministrazione che non detengano cariche in Organi di Controllo in altre società quotate o emittenti titoli diffusi, non sono tenuti a presentarsi per il ritiro delle credenziali in quanto non assoggettati alla normativa in parola.

23) I componenti dell'organo di controllo di una SGR o di una SIM sono tenuti al ritiro delle credenziali?

I componenti dell'organo di controllo di una SGR o di una SIM, in quanto tali, non sono assoggettati agli obblighi in parola. Se gli stessi, dovessero avere incarichi rilevanti (essere membri effettivi dell'organo di controllo di una società quotata o che emette titoli diffusi) allora, all'atto della comunicazione, essi dovranno tenere conto, ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi, anche della carica rivestita nell'SGR (o nella SIM).

24) L'attribuzione della sola funzione di controllo contabile (ai sensi dell'art. 2409-bis C.C.), in qualità di revisore unico, svincolata dalla funzione di sindaco, è rilevante ai fini della normativa in parola?

Stante l'attuale quadro regolamentare, i componenti degli organi di controllo degli emittenti, nel computare gli incarichi di amministrazione e controllo validi ai fini della determinazione del cumulo degli stessi, non devono tenere in considerazione gli incarichi rivestiti, quali revisori legali di società non quotate, ex art. 2409-bis, comma 1, del C.C. (in altre parole, l'attribuzione in una società non quotata della mera funzione di controllo contabile, disgiunta da quella di membro dell'Organo di Controllo - sindaco -, non è rilevante ai fini della normativa in parola). Infatti, in base all'art. 144-quaterdecies, comma 1, del Regolamento Emittenti, i componenti degli organi di controllo degli "emittenti" (ovvero, delle società quotate e/o di quelle che emettono titoli diffusi), sono tenuti a segnalare alla Consob i loro incarichi di amministrazione e controllo, nelle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del C.C., secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis a tale Regolamento; le istruzioni riportate nel citato Allegato 5-bis, nel punto 2, lettera d) dello Schema 1, specificano che le tipologie di incarico che devono essere tenute in considerazione (ai fini della segnalazione di un incarico, sono solo quelle di: "... membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile".

25) Sono tenuti al rispetto della normativa in parola anche i componenti dell'organo di controllo di società non quotata che è controllata da una società quotata?

I componenti di organi di controllo che rivestano tale carica solo in società "non emittenti" (non quotate e che non emettono titoli diffusi), controllate  da "emittenti" (società quotate o che emettono titoli diffusi) sono esonerati dagli obblighi informativi. Ovviamente, i componenti degli emittenti, all'atto delle segnalazioni, terranno in considerazione anche gli incarichi rivestiti in tali controllate non quotate ai fini del calcolo del cumulo (in altre parole, l'ambito di applicazione soggettivo e quello oggettivo della norma sono divergenti).

26) Se un emittente provvede al rinnovo delle cariche del proprio organo di controllo nominando dei nuovi componenti, come devono procedere questi componenti per ritirare le loro credenziali?

Rispetto al caso rappresentato, occorre distinguere due ipotesi:

a) i componenti dell'organo di controllo che sono nominati nell'organo di controllo dell'emittente non hanno altri incarichi come componenti effettivi di organi di controllo di altre società rilevanti per gli obblighi in parola (società quotate o emittenti titoli diffusi);

b)i componenti dell'organo di controllo che sono nominati nell'organo di controllo dell'emittente hanno già altri incarichi come componenti effettivi di organi di controllo di altre società rilevanti per gli obblighi in parola (società quotate o emittenti titoli diffusi).

Nell'ipotesi sub a) i componenti di nuova nomina avranno il loro primo incarico rilevante; pertanto, essi dovranno procedere al ritiro delle credenziali e ad effettuare la loro prima comunicazione entro il termine di 90 giorni dalla nomina nell'organo di controllo dell'emittente. A tal fine, l'emittente che ha provveduto ad effettuare le nomine si deve fare parte attiva e comunicare immediatamente (e non negli usuali 30 giorni) l'avvenuto mutamento alla competente Camera di Commercio.

Nell'ipotesi sub b) i componenti di nuova nomina devono comunicare il loro nuovo incarico, effettuando una nuova comunicazione, entro il termine di 10 giorni dal momento in cui si verifica l'evento.

 

Ambito di applicazione oggettivo della normativa

27) Da dove si ricava la definizione di società "grandi", "medie" e "piccole" in base alla quale vengono attribuiti i punteggi ai diversi incarichi di amministrazione e controllo dei componenti ai fini del calcolo del cumulo agli incarichi?

I criteri da seguire per la riconduzione delle società (diverse dagli "emittenti") nell'ambito delle tre classi dimensionali individuate dalla normativa in parola ("grande", "media" e "piccola"), sono quelli indicati dalle lettere f), g) e h) del comma 1 dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti. Riassumendo, le società devono essere così classificate:  

 

Categoria

Società incluse

Emittenti

Società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea;
Società emittenti strumenti finanziari diffusi fra i pubblico in maniera rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF).

Società d'interesse pubblico

Banche, intermediari finanziari, Sim, Società di investimento a capitale variabile (Sicav), Società di gestione del risparmio (Sgr), Imprese di assicurazione.

Società Grandi

Società per la quale una delle seguenti due condizioni è vera:
i. occupa in media almeno 250 dipendenti;
ii. ha ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro.

Società Medie

Società che occupa in media meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti:
i. 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
ii. 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale.

Società Piccole

Società, con meno di 250 dipendenti, che non supera due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile:
i. totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 di euro;
ii. ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 di euro;
iii. dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50.
Società di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge del 30 aprile 1999, n. 130

  

Come specificato dalle lett. f), g) e h) del comma 1 e dal comma 2 dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti, i parametri relativi ai dati di bilancio sopra riportati, utili all'inquadramento dimensionale delle società, sono quelli rivenienti dall'ultimo bilancio approvato; tali parametri sono riferiti al bilancio individuale o a quello consolidato ove redatto per legge.

28) I componenti dell'organo di controllo di una società trattata sul Mercato Alternativo dei Capitali gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MAC), sono tenuti al ritiro delle credenziali e ad attenersi agli altri obblighi previsti dagli artt. 144-duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti?

Perché i componenti dell'organo di controllo di una società non quotata siano assoggettabili alla normativa in parola occorre che la stessa sia un emittente titoli diffusi di cui all'art. 116 del Tuf. Perché una società possa essere considerata emittente titoli diffusi occorre che sussistano i requisiti previsti dal comma 1, lett. a) e b), dell'art. 2-bis del Regolamento Emittenti (almeno 200 azionisti che detengano almeno il 5% del capitale sociale e che la società non abbia la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile); in aggiunta deve essere verificata almeno una delle condizioni poste dal comma 2 del medesimo art. 2-bis. Ciò premesso, tenuto conto che in base al citato comma 2-bis, rientrano tra gli emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di cui all'art. 116 del Tuf), le società le cui azioni "siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente ...", considerate le modifiche introdotte dalla Direttiva MIFID e che il MAC, come l'AIM Italia, l'E-MIDER, l'EUROTLX, HI-MTF, l'EXTRAMOT, il MULTILATERAL TRADING FACILITIES ORDER DRIVEN e il BOND VISION CORPORATE, rientrano nella lista dei Multilateral Trading Facilities pubblicata dal CESR ai sensi della MIFID, i componenti dell'organo di controllo di una società i cui titoli siano trattati sul MAC sono assoggettabili alla normativa in parola a condizione che risultino soddisfatti i requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 2-bis del Regolamento Emittenti. Anche in questo caso, rientra tra i doveri del componente dell'organo di controllo, accertarsi che le società in parola abbiano effettuato la comunicazione di cui agli schemi riprodotti negli Allegati 3G e 3G-bis al Regolamento Emittenti (Vedi la risposta alla domanda n. 18).

29) Come devono procedere al ritiro delle credenziali i componenti dell'organo di controllo di una quotanda?

Rispetto al caso rappresentato, occorre distinguere due ipotesi:

a) i componenti dell'organo di controllo dell'impresa in corso di quotazione hanno già altri incarichi rilevanti come componenti effettivi di organi di controllo di altre società rilevanti per gli obblighi in parola (società quotate o emittenti titoli diffusi);

b)  i componenti dell'organo di controllo dell'impresa in corso di quotazione non hanno altri incarichi come componenti effettivi di organi di controllo di altre società rilevanti per gli obblighi in parola (società quotate o emittenti titoli diffusi).

Nell'ipotesi sub a) i componenti dell'impresa in corso di quotazione sono già in possesso delle credenziali e la loro carica nella quotanda è già presente a Sistema. Il Sistema provvederà automaticamente a ricalcolare il peso di questo incarico non appena la società verrà ammessa a quotazione (assumendo la qualifica di "emittente"). In questo caso, quindi, il componente non deve effettuare alcuna comunicazione. Se a seguito del ricalcolo il componente dovesse superare il limite al cumulo (punti 6), egli avrà a disposizione 90 giorni per rientrare nel limite medesimo. Tale limite temporale decorre dal giorno di ammissione a quotazione.

Nell'ipotesi sub b) i componenti dell'impresa in corso di quotazione, tenuto conto che l'impresa sta per assumere la qualifica di "emittente", sono tenuto a prendere contatti con la Consob per pianificare il ritiro delle loro credenziali fermo restando che entro 90 giorni dall'ammissione a quotazione essi dovranno effettuare la loro prima comunicazione a Sistema.

 

Obblighi di informativa alla Consob

30) Quali sono gli incarichi che un componente deve comunicare alla Consob ed entro quale data deve essere inviata alla Consob la comunicazione?

Il componente deve comunicare gli incarichi di amministrazione e controllo da esso rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile (secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti e nel Manuale Tecnico del S.A.I.V.I.C.). In particolare, il componente, nell'effettuare le comunicazioni, deve osservare la seguente tempistica:

 

Riferimento normativo

Adempimenti

Tempistica

Art. 144-quaterdecies, comma 1 del Regolamento Emittenti, Schema 1 e Schema 3 dell'Allegato 5-bis

Comunicazione della cessazione da un incarico

Entro 10 giorni da quello in cui si produce l'evento

Comunicazione dell'assunzione di un nuovo incarico

Art. 144-quaterdecies, comma 2, lett. a) del Regolamento Emittenti, Schema 2 dell'Allegato 5-bis

Comunicazione di variazione nei dati anagrafici del componente presenti a Sistema (i.e. recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica ?)

Comunicazione di variazioni attinenti gli attributi di un incarico ("Deleghe gestionali", "Incarico di controllo contabile", "Membro del Comitato Esecutivo")

Art. 144-quaterdecies, comma 2, lett. b) del Regolamento Emittenti, Schema 2 dell'Allegato 5-bis

Comunicazione dei nuovi dati dimensionali a seguito dell'approvazione del bilancio

Art. 144-quaterdecies, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, Schema 2 dell'Allegato 5-bis

Comunicazione di una variazione intervenuta nel rapporto di controllo rilevante ai sensi dell'art. 144-duodecies, comma 1, lett. i) del Regolamento Emittenti

Entro 10 giorni da quello in cui si viene a conoscenza dell'evento

 

Inoltre, il componente che ricopra per la prima volta un incarico di controllo in un emittente (o che essendo precedentemente solo membro supplente di organi di controllo di emittenti, assuma la qualifica di membro effettivo in almeno uno di essi), è tenuto, ex art. 144-quaterdecies, comma 3 del Regolamento Emittenti, a comunicare, secondo lo Schema 1 dell'Allegato 5-bis, gli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti entro 90 giorni dall'assunzione di detto incarico. Nel qual caso, tale componente, nel medesimo arco temporale, deve provvedere al ritiro delle credenziali per l'accesso al Sistema. A tal fine, lo stesso è tenuto a contattare la Consob utilizzando l'indirizzo di posta elettronica cumuloincarichi@consob.it (Vedi la risposta alla domanda n. 5).

 

Determinazione dei pesi da applicare ai diversi incarichi ? Aggiornamento dei dati dimensionali delle imprese

31) Se il componente dell'organo di controllo di un emittente è anche membro dell'organo di controllo di un'altra società (società A) che è controllata da una società (società B), del cui organo di controllo il componente è anche membro, che a sua volta è controllata da un'altra società (società C), posto che la società A è assoggettata all'attività di direzione e coordinamento da parte della società B, mentre la società C si limita alla detenzione del possesso della società B, svolgendo unicamente la funzione di "holding di famiglia", e che la società B non redige il bilancio consolidato, essendone esonerata ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4 del D.Lgs. 127/1991 (il bilancio consolidato è redatto dalla società C), il componente può applicare il coefficiente di riduzione per l'incarico nella società A, quale società controllata, e può calcolare il peso della società B sulla base dei parametri quantitativi riferiti al bilancio civilistico (essendo esonerata dalla redazione del bilancio consolidato)?

Tenuto conto che a pag. 11 e 12 del Manuale Tecnico, scaricabile dal sito della Consob (www.consob.it ), nella sezione "Organi Sociali", è specificato che "Si precisa che per "società controllate" si intendono quelle di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 144 -duodecies del Regolamento Emittenti. Sono altresì considerate controllate le società nelle quali il componente dell'organo di controllo riveste analoga carica nella sub-holding controllante ovvero nella capogruppo che non redige il bilancio consolidato, in quanto soggetta ai sensi di legge ad esonero o esclusione...", è da ritenersi che:

- il coefficiente di riduzione può essere applicato all'incarico rivestito nella società A in quanto controllata dalla sub-holding B ;

- il calcolo dei pesi da attribuire alla società B deve essere quello desumibile dall'utilizzo dei dati del bilancio civilistico della stessa.

32) Se il componente dell'organo di controllo di una società (società A), che controlla una società B (nella quale il componente non riveste cariche) che a sua volta controlla una società C del cui organo di controllo il componente è membro, nell'attribuire il peso all'incarico in C, il componente può applicare uno sconto?

Come indicato a pag. 4 dell'Allegato 5-bis al Regolamento Emittenti, se il componente dell'organo di controllo di una società, riveste analoga carica nella capogruppo (anche se tra le due società, nella catena di controllo, sono frapposte altre entità nelle quali il componente non dovesse avere incarichi di controllo), il peso da attribuire all'incarico nella società controllata deve essere ridotto (del 40% per le società "grandi" e per quelle di "interesse pubblico" o del 50% per le "medie"). Tale riduzione verrà operata in automatico dal Sistema sulla base delle specificazioni indicate dal componente all'atto della dichiarazione.

 33) Un componente di organo di controllo di un emittente che fosse anche amministratore con deleghe in una società non quotata A che, individualmente non rientra nei parametri che, ai sensi dell'art. 144-duodecies, comma 1, lett. f) la qualificherebbero come "grande", e che non è tenuta a redige il bilancio consolidato, in quanto, essendo controllata da un'altra società B che lo redige e consolida anche A, beneficia dell'esenzione di cui all'art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 127/1991, ma che, per "politica aziendale", redige ugualmente un bilancio consolidato relativo alle sue società controllate redatto a fini meramente interni (non ha, cioè, alcuna valenza nei confronti dei terzi e, soprattutto, non è pubblicato ai sensi dell'art. 42 di cui alla citata legge n. 127/1991), e che, invece, qualificherebbe la società A come "grande", per la determinazione del peso da attribuire all'incarico di amministrazione nella società A, quale bilancio deve considerare?

Il componente della società indicata come "società A", per valutare correttamente l'aspetto dimensionale di tale società, deve prendere in considerazione i dati del bilancio civilistico individuale di quest'ultima, beneficiando la stessa dell'esonero di cui all'art. 27, comma 3, del D.Lgs n. 127/1991 e quindi, nel caso di specie, non può essere considerata "grande".

 34) Posto che l'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti prevede che ai fini della "definizione" di società grande, media o piccola si debba considerare, qualora redatto, il bilancio consolidato, nel caso all'interno di un gruppo vengano redatti più bilanci consolidati (per esempio lo redigano la holding, la sub-holding, interamente controllata dalla holding stessa, e una controllata dalla sub-holding, su richiesta dei soci di minoranza), nel caso in cui l'interessato sia componente dell'organo di controllo sia della holding, della sub-holding e della società controllata dalla sub-holding, il bilancio da considerare è sempre quello consolidato per tutte le società che lo redigono oppure si deve considerare il bilancio consolidato solamente per la holding e utilizzare invece il bilancio civilistico  per le altre due società del gruppo  (ancorché le stesse redigano anche un proprio bilancio  consolidato parziale)?

Nell'ipotesi in cui il componente dell'organo di controllo della sub-holding, rivesta analoga carica nella controllante che ricomprende, nel proprio perimetro di consolidamento, il sub-consolidato predisposto dalla sub-holding, per la corretta determinazione della grandezza delle società in parola, deve essere considerato come parametro solo il dato consolidato della capogruppo. Per la sub-holding (che redige il sub-consolidato) e per la controllata devono essere presi in considerazione, ai fini della normativa in parola, i rispettivi bilanci civilistici individuali.

 35) Per le società holding iscritte, ai sensi dell' articolo 113 del Titolo V del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106 del citato D.Lgs 385/93 riservata ai soggetti che svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico, che redigono il bilancio secondo disciplina ordinaria introdotta con il D.Lgs. 127/91 e riflessa negli articoli 2423 e seguenti del codice civile  quali sono i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" da considerare ai fini della determinazione della categoria dimensionale di appartenenza (società "grande", "media" o "piccola") di cui all'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti? Analogamente, per le società holding iscritte, ai sensi dell' articolo 113 del Titolo V del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106 del citato D.Lgs 385/93, che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali adottando lo schema di bilancio degli enti finanziari e per quelle che invece adottano i principi contabili internazionali, quali voci devono essere prese in considerazione?

Sono da considerarsi come "ricavi" i componenti positivi di reddito derivanti dal risultato dell'attività caratteristica dell'impresa.

 36) Per le società holding che redigono il bilancio secondo la disciplina ordinaria introdotta con il D.Lgs. 127/91 e riflessa negli articoli 2423 e seguenti del c.c., le componenti positive di reddito di cui all'aggregato C "Proventi ed oneri finanziari" del conto economico ex art 2425 c.c., sono da considerare ai fini della determinazione della categoria dimensionale di appartenenza (società "grande", "media" o "piccola") di cui all'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti?

Tenuto conto che nelle tre voci dell'aggregato C "Proventi ed oneri finanziari" del conto economico ex art 2425 c.c. vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'area principale o caratteristica di gestione (quali appunto ad es. le holding di partecipazioni industriali e commerciali), tali componenti positivi di reddito dovranno essere considerati ai fini della determinazione della categoria dimensionale di appartenenza se appunto riferibili all'attività caratteristica dell'impresa.

37) Nel caso di Società, anche holding, in cui non sono superati due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile (ricavi e dipendenti) ma che presentano un attivo dello stato patrimoniale superiore ai 43 milioni di Euro, tali società devono essere considerarle "piccole" o "medie" ?

Nel caso di Società, ivi comprese le holding, in cui non sono superati due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del c.c. (ad esempio, ricavi e dipendenti) ma che superano l'altro limite (ad esempio, presentano un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro), tali società sono comunque da considerarsi come "piccole" (ovviamente, nel caso di holding che redigono il bilancio consolidato, i dati da prendere in considerazione sono quelli di quest'ultimo bilancio).

38) Ai fini della corretta determinazione della classe dimensionale di appartenenza ("grande", "media" o "piccola") delle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diverse dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, in caso di conflitto tra i criteri stabiliti dalle lettere f), g) e h), del comma 1 dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti, quali regole occorre seguire?

Sulla base di quanto disposto dalle lettere f), g) e h), del comma 1 dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti, dall'Allegato 5-bis al Regolamento Emittenti, tenuto conto della risposta alla domanda 46 e di quanto espresso in sede di risposta alla seconda consultazione effettuata prima dell'emanazione della normativa in oggetto, le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diverse dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, , sono da considerarsi:

1) "grandi" se, in media, durante l'esercizio occupano più di 250 dipendenti, a prescindere dalle altre voci di bilancio;

2) "grandi", a prescindere dal numero di dipendenti occupati, se presentano, contemporaneamente, ricavi superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;

3) "piccole", nei casi in cui impiegano meno di 250 dipendenti e non superano due dei tre parametri previsti dall'art. 2435-bis del C.C.;

4) "medie" negli altri casi.

Ai fini della determinazione della categoria dimensionale di appartenenza, si ricorda, che qualora la società rediga, ai sensi di legge, un bilancio consolidato, i parametri dimensionali da considerare sono, obbligatoriamente, quelli desumibili da quest'ultimo.

39) Nell'Allegato 5-bis al Regolamento Emittenti è prevista una riduzione del peso attribuito agli incarichi nel caso in cui il componente dell'organo di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo. La riduzione si applica solo se la capogruppo redige il bilancio consolidato o anche nei casi in cui la stessa si sia avvalsa delle disposizioni di esonero per i sottogruppi ?

La riduzione in parola si applica anche nel caso in cui la capogruppo non redige il consolidato in virtù dell'esonero previsto ai sensi di legge.

40) Ai fini dell'esatto computo dei limiti al cumulo degli incarichi posti dai commi 1 e 2 dell'art. 144-terdecies del regolamento Emittenti, è da ritenere che il limite massimo di 6 punti cui fa riferimento il citato comma 2 debba essere calcolato senza tener conto del punteggio assegnato al componente per l'incarico che lo stesso riveste come membro dell'organo di controllo di un emittente?

No. Ai sensi dell'art. 144-terdecies, comma 2 del Regolamento Emittenti, fermo restando il limite numerico di 5 incarichi come componente di organo di controllo di un emittente quotato o di un emittente titoli diffusi (previsto dal comma 1 del medesimo articolo), "il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo ...., nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5- bis, Schema 1."

Nel citato Schema 1 dell'Allegato 5-bis al Regolamento Emittenti, è ricompreso (prima riga del Modello di calcolo indicato al Punto 3) l'incarico/incarichi di componente di organo di controllo di un "emittente" (società quotata o emittente di titoli diffusi).

Per quanto sopra, sono da considerare, ai fini del computo del limite massimo dei 6 punti, tutti gli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti dal soggetto (ad eccezione di quelli in società "piccole" ai quali è attribuito peso nullo), ivi compresi quello o quelli in società "emittenti" (intendendosi con tale termine le società specificate alla lett. d), comma 1 dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti).

41) Il componente deve sempre curare l'aggiornamento dei dati dimensionali delle società nelle quali ricopre incarichi? Nell'ipotesi che assuma un incarico in una società i cui ultimi dati di bilancio sono stati approvati prima della sua nomina, è tenuto comunque ad inserire tali dati a Sistema ai fini della corretta determinazione della classe dimensionale della società nella quale ha assunto la carica?

Sì. Il componente deve sempre e comunque aggiornare i dati dimensionali delle imprese nella quali ricopre cariche sulla base dell'ultimo bilancio approvato ("Numero dipendenti", "Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale" e "Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni"). Tale aggiornamento dei dati, utile ai fini della determinazione della classe dimensionale delle imprese diverse da quelle appartenenti alle categorie degli "emittenti" e a quelle "di interesse pubblico" (ex art. 144-duodecies, comma 1 del Regolamento Emittenti) è dovuto anche per queste ultime. I nuovi dati dimensionali devono essere inseriti a Sistema entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento (art. 144-quaterdecies, comma 2, let. b), del Regolamento Emittenti). Ciò è valido anche nell'ipotesi in cui i dati dimensionali si riferiscano ad un esercizio il cui bilancio è stato approvato prima dell'assunzione della carica da parte del componente. Per quanto attiene i dati dimensionali da inserire, se la società redige, ai sensi di legge, un bilancio consolidato, i dati dimensionali devono essere quelli riferiti a tale bilancio; in caso contrario, ovvero nell'ipotesi in cui la società non rediga un bilancio consolidato o lo rediga ma su base volontaria, i dati devono essere riferiti al bilancio d'esercizio

Si rammenta che i dati relativi a "Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale" e "Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni" devono essere inseriti all'euro, senza punti di separazione delle migliaia e senza decimali (id est, se sul bilancio i dati sono indicati in migliaia di euro, a Sistema occorre aggiungere 3 zeri alla cifra: 22.780 diviene 22870000).

42) Con riferimento ai parametri dimensionali che devono essere indicati dai componenti per la corretta individuazione della classe dimensionale a cui ricondurre le imprese nelle quali ricoprono incarichi, cosa è da intendersi per "Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni"?

La composizione di tale voce non è univocamente e aprioristicamente individuabile per tutte le società. In ogni caso per "ricavi delle vendite e delle prestazioni" si intendono i proventi derivanti dalla gestione caratteristica. Tale importo è dato dalla somma algebrica delle voci del rigo "A" e, se del caso (ad esempio, se la società in questione è una finanziaria di partecipazione o un'holding immobiliare), del rigo "C" riconducibili all'attività caratteristica dell'impresa.

43) Quali sono i parametri dimensionali da inserire a Sistema ai fini della corretta individuazione della categoria dimensionale di appartenenza di un'impresa di nuova costituzione che non abbia ancora approvato il suo primo bilancio d'esercizio?

Nel caso in cui il componente assuma un incarico in un'impresa di nuova costituzione (c.d. newco) che ancora non abbia approvato il suo primo bilancio, i parametri dimensionali da inserire sono quelli di un bilancio convenzionale con:

  • "Numero dipendenti" = 0 (zero);
  • "Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale" = 1 (un euro);
  • "Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni" = 0 (zero euro);
  • "Data approvazione bilancio" = "Data costituzione dell'impresa".

Sarà cura del componente inserire i dati dimensionali corretti non appena venga approvato il primo bilancio della società.

44) Se la società quotata nella quale il componete ricopre un incarico di controllo opera un delisting, è automatico che tale società non possa più essere ricondotta nel novero degli "emittenti"? Nel caso, quale comportamento deve tenere il componente?

No. Non è detto che una società quotata che effettui un delisting esca automaticamente dal novero degli emittenti. Infatti, se la società cessa a seguito del delisting (nell'ipotesi in cui venga fusa in altra entità), il componente dovrà chiudere l'incarico. In caso contrario, occorre verificare se la società, dopo aver effettuato il delisting, sia in possesso dei requisiti previsti per la riconduzione della stessa nel novero degli "emittenti titoli diffusi" (almeno 200 azionisti e un flottante non inferiore al 5% del Capitale Sociale). Infatti, nel caso in cui una società che opera il delisting ha i requisiti previsti per gli emittenti titoli diffusi passa, senza soluzione di continuità, in tale categoria. Nell'ipotesi sopra descritta, rientra tra i compiti del componente dell'organo di controllo anche quello di verificare che la società provveda, in presenza dei requisiti, ad effettuare la comunicazione (secondo gli schemi riprodotti negli Allegati 3G e 3G-bis al R.E.) per notificare alla Consob la sussistenza dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco degli emittenti titoli diffusi. (Vedi la risposta alla domanda n. 18).

Per quanto sopra, il componente che ricopra l'incarico di controllo in una quotata oggetto di delisting deve:

a) se la società mantiene la qualifica di "emittente" (in quanto riconducibile alla categoria di emittente di titoli diffusi), ai fini del Sistema, il componente non deve effettuare alcun adempimento specifico (limitandosi a dover inviare una mail a cumuloincarichi@consob.it, specificando che la società denominata KKKKKK, con Codice Fiscale YYYYYY, che in data XX ha operato un delisting, è in possesso dei requisiti per essere ricompresa nel novero degli emittenti diffusi), fermo restando il suo dovere di accertarsi che la società informi la Consob della sussistenza dei requisiti previsti perché quest'ultima sia considerata emittente titoli diffusi;

b) se la società non possiede i requisiti necessari per essere considerata emittente titoli diffusi, la stessa viene declassata, in virtù dei suoi dati dimensionali, in "grande", "media" o "piccola". In questo caso il componente deve informare la Consob, inviando una mail a cumuloincarichi@consob.it che a far data dal giorno XX, la società denominata KKKKKK, con Codice Fiscale YYYYYY, non è più un emittente. Inoltre, in questo caso, occorre distinguere tra due ipotesi:

1) se quello nella società che ha operato il delisting era l'unico incarico di controllo in emittente, il componente con l'invio della mail sopra menzionata esaurisce i suoi adempimenti relativi al cumulo degli incarichi;

2) se il componente ha anche altri incarichi di controllo in emittenti, ferma restando la riduzione di punteggio che il Sistema opererà in automatico a seguito della perdita di status di emittente della società che ha operato il delisting, in capo al componente permangono i normali obblighi informativi derivanti dal suo assoggettamento alla disciplina del limite al cumulo degli incarichi.

45) Se la società quotata nella quale il componete ricopre un incarico di controllo viene sospesa a tempo indeterminato dalle quotazioni (ad esempio a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di tale società ad opera del Tribunale competente), la società perde lo status di "emittente"?

No. La società quotata che sia sospesa dalle contrattazioni a tempo indeterminato non perde il suo status di società quotata e, quindi, di "emittente". In questo caso il componente non deve compiere alcun adempimento particolare. Allo stesso modo, se la società torna in bonis e viene riammessa alle quotazioni, il componente non deve effettuare, ai fini della disciplina sui limiti al calcolo del cumulo degli incarichi, alcun adempimento particolare. Viceversa, se la società viene dichiarata fallita e, conseguentemente, delistata, si applica, per quanto di competenza, quanto illustrato nella risposta alla domanda precedente . (Vedi la risposta alla domanda n. 44).

 

Superamento del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo 

 46) Il componente che, tenuto conto degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, superi per una modesta frazione il limite massimo pari a 6 punti può procedere ad arrotondamento del punteggio?

Come già precisato dalla Consob nel documento di sintesi delle consultazioni del 4 maggio 2007 (vedi documenti di consultazione, regolamento sugli emittenti, effettuando la ricerca nel testo sulla parola "cumulo") che hanno preceduto l'emanazione delle normativa in parola, e, più precisamente, con riferimento alle osservazioni formulate sull'art. 144-quater, "?non può essere accolta la richiesta di prevedere per il modello di calcolo una soglia di tolleranza in caso di superamento del punteggio massimo di 6, in quanto in questo modo si perverrebbe di fatto all'innalzamento di tale soglia, scelta regolamentare che non si ritiene di perseguire per le motivazioni espresse nel primo punto delle presenti osservazioni."

47) Tenuto conto che in base alle recenti modifiche regolamentari, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti, la Consob, in caso di superamento del limite al cumulo da parte di un componente, fornisce, a quest'ultimo, "conferma dell'avvenuto superamento", è lecito ritenere che la decorrenza dei 90 giorni concessi dalla normativa (comma 4-bis del medesimo articolo del Regolamento Emittenti), parta da detta comunicazione della Consob?

No. In proposito, si precisa che l'invio da parte della Consob della conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-terdecies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti, ha la mera finalità di supportare i componenti. Infatti, resta ferma la responsabilità in capo ai medesimi di verificare il rispetto del limite imposto dalla normativa al cumulo degli incarichi. In altre parole, il termine di 90 giorni per rientrare nei limiti al cumulo (di cui all'art. 144-terdecies, comma 4-bis) decorre dal momento "dell'avvenuta conoscenza" dell'evento del superamento e non da quello in cui la Consob invia la comunicazione o da quello in cui la stessa sia ricevuta dal componente. Derivando il superamento da variazioni della posizione che, ex art. 144-quaterdecies, devono essere comunicate entro il termine di 10 giorni dal momento in cui si verificano (con la sola eccezione dei mutamenti nei rapporti di controllo), ne discende che, al più, il momento "dell'avvenuta conoscenza" coincide con quello in cui la dichiarazione di variazione viene resa e, quindi, al massimo entro 10 giorni da quello in cui l'evento che dà luogo alla variazione si è prodotto.

 

Modalità rilascio delle credenziali al sindaco supplente che subentra al dimissionario sindaco effettivo

48) Se il sindaco supplente subentra al dimissionario sindaco effettivo, è tenuto ad effettuare la comunicazione?

Si possono produrre due situazioni:

a) il sindaco non ha altri incarichi rilevanti come membro di emittenti e pertanto non ha ancora ritirato le credenziali. In questo caso tale soggetto rientra nel campo di applicazione del comma 4 dell'art. 144-quaterdecies del Regolamento Emittenti ed ha 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, per effettuare la comunicazione alla Consob. Fermo restando il termine dei 90 giorni, che decorre dalla data di deliberazione dell'Assemblea che nomina effettivo il membro supplente ex art. 2401 C.C., si può procedere alla comunicazione solo a seguito di avvenuta iscrizione della carica nel Registro delle Imprese. Il componente regolarmente iscritto dovrà contattare la Consob (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica (cumuloincarichi@consob.it) per concordare le modalità di ritiro delle credenziali. Al termine di questa procedura il componente potrà effettuare la comunicazione (sempre e comunque nel rispetto del termine di 90 giorni);

b) il sindaco è componente di altro emittente e pertanto ha già ritirato le credenziali ed effettuato la comunicazione dovuta. In questo caso, fermo restando che gli obblighi di comunicazione e la rilevanza dell'incarico ai fini dal calcolo del limite al cumulo degli incarichi decorrono solo dopo che lo stesso sia stato confermato dall'Assemblea ex art. 2401 C.C., si possono produrre due eventi:

b.1) il nuovo incarico porta al superamento del limite al cumulo: in questo caso, in primo luogo, entro 10 giorni dalla delibera dell'Assemblea che lo conferma ex art. 2401 C.C., il componente deve effettuare la comunicazione di assunzione di un nuovo incarico secondo lo Schema 1 dell'Allegato 5-bis, come previsto dal comma 1 dell'art. 144-quaterdecies del Regolamento Emittenti. Successivamente, a seguito del superamento del limite generato dalla comunicazione del nuovo incarico, trova applicazione il comma 4-bis dell'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e il componente è tenuto a rientrare nei limiti al cumulo entro 90 giorni dalla delibera dell'Assemblea che lo ha confermato ex art. 2401 C.C.;

b.2) l'assunzione del nuovo incarico non comporta il superamento del limite al cumulo. Il componente, in questo caso, deve solo effettuare, entro 10 giorni dalla delibera dell'Assemblea che lo conferma ex art. 2401 C.C., la comunicazione di assunzione di un nuovo incarico secondo lo Schema 1 dell'Allegato 5-bis, come previsto dal comma 1 dell'art. 144-quaterdecies del Regolamento Emittenti.

 

Sanzioni in caso di omessa comunicazione o di superamento dei limiti al cumulo

49) L'eventuale mancata comunicazione nei termini di legge può comportare l'irrogazione di sanzioni/provvedimenti?

Il comma 3-bis dell'art. 193 del Tuf stabilisce che "...i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico".

50) L'irrogazione di eventuali sanzioni è a carico del singolo componente l'organo di controllo tenuto a comunicare le cariche ricoperte, o in capo alla Società emittente in cui il componente ricopre l'incarico di controllo non comunicato?

La sanzione è, come l'obbligo informativo in parola, strettamente personale e non ha alcun riflesso sulla o sulle società nella quale o nelle quali il soggetto inadempiente ha un incarico (o degli incarichi).

51) Nel caso in cui il componente che venga a conoscenza di aver superato il limite al cumulo degli incarichi non provveda a rientrare nel suddetto limite dimettendosi da alcuni incarichi nei tempi previsti dalla normativa, che cosa accade?

Premesso che i commi 1 e 2 dell'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (R.E.) prevedono che il componente non possa assumere incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti previsti, il comma 4-bis dello stesso articolo precisa che il componente può superare il limite al cumulo solo per "cause a lui non imputabili". In concreto, quindi, il limite può essere superato solo per i seguenti motivi:

a) variazione degli attributi (presenza di deleghe gestionali, incarico di controllo contabile e membro del comitato esecutivo) attinenti a un incarico precedentemente ricoperto;

b) variazione di categoria dimensionale di una società nella quale già in precedenza si ricopriva un incarico a seguito dell'approvazione dei nuovi dati di bilancio;

c) cambiamento di status di una società nella quale già in precedenza si ricopriva un incarico (la società assume i requisiti previsti per essere ricompresa nella categoria "emittente" o "di interesse pubblico";

d) conferma, da parte dell'Assemblea, ex art. 2401 C.C., di un componente che in quanto supplente è subentrato a un sindaco effettivo dimissionario.

In tale situazione, a seguito del superamento del limite al cumulo, ex art. 144-terdecies, comma 4-bis, il componente " ? entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi precedentemente ricoperti [tanti incarichi quanti è necessario al rientro nei limiti al cumulo]...".

Gli incarichi (di direzione e/o controllo) da cui dimettersi possono essere scelti dal componente (non devono essere necessariamente riferiti a società quotate o a emittenti titoli diffusi) con l'unica condizione che le dimissioni consentano il rientro nei limiti previsti dalla normativa vigente (tenuto anche conto dei fattori di "sconto" da applicare agli eventuali incarichi ricoperti in società in rapporto di controllo).

Ciò posto, il componente che dovesse venire a conoscenza del superamento del limite al cumulo degli incarichi che non ottempera, nei tempi previsti dalla richiamata normativa, all'obbligo di rassegnare le dimissioni da uno o più incarichi, ai sensi del comma 2 dell'art. 148-bis del Tuf, è dichiarato decaduto (dalla Consob) dall'incarico la cui variazione ha portato al superamento dl cumulo.

52) Una società può nominare come membro del proprio organo di controllo un componente che, in virtù dell'assunzione di tale nomina superi i limiti al cumulo?

Tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 2400, comma 4 del Codice Civile è da ritenere che rientri anche nel diligente svolgimento dei compiti dei componenti dell'organo di amministrazione accertarsi che la nomina di un membro dell'organo di controllo sia compatibile con le disposizioni della normativa in parola. Resta fermo che, in base al disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti, è cura del componente che versi nella situazione sopra rappresentata provvedere a dimettersi da uno o più degli incarichi precedentemente rivestiti in modo da rientrare, tenuto conto della nomina in corso, nei limiti imposti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo.

 

Variazione delle informazioni anagrafiche attinenti i componenti e le società nelle quali sono ricoperti gli incarichi

53) Successivamente al ritiro delle credenziali per l'accesso al Sistema, come si deve comportare un componente i cui data anagrafici varino rispetto a quanto riportato nel Modulo delle Informazioni Anagrafiche consegnato all'atto del rilascio delle credenziali?

I singoli componenti, collegandosi con le credenziali rilasciate, se del caso, dovranno aver cura di modificare le informazioni anagrafiche di "2° livello" originariamente riportate nel citato Modulo delle Informazioni Anagrafiche (le informazioni di "2° livello" sono rappresentate da: recapiti telefonici, residenza, nome dello studio di appoggio, indirizzo mail ..). Per quanto attiene alle informazioni anagrafiche di "1° livello" (codice fiscale, nome e cognome), nel caso in cui intervengano cambiamenti (dopo l'espletamento del relativo iter burocratico) tali variazioni dovranno essere comunicate alla Consob (attraverso l'indirizzo di posta elettronica cumuloincarichi@consob.it), allegando copia (in formato PDF) delle relative documentazioni attestanti i cambiamenti intervenuti (la modifica delle informazioni anagrafiche di "1° livello" è inibita agli Utenti del Sistema). Le modifiche dei dati anagrafici, secondo quanto stabilito dall'art. 144-quaterdecies, comma 2, let. a) del Regolamento Emittenti, devono essere comunicate entro il termine di 10 giorni dal momento in cui si verificano, secondo le istruzioni contenute nello Schema 2 dell'Allegato 5-bis.

54) Se un componente si accorge che una delle società nelle quali ricopre un incarico è presente a Sistema correttamente identificata dal numero di Partita Iva ma con una denominazione non corretta, deve modificare la denominazione?

No. In questo caso il componente è tenuto a informare la Consob segnalando l'evenienza all'indirizzo di posta elettronica dedicato (cumuloincarichi@consob.it). Nella comunicazione, il componente, oltre a indicare il proprio nome e cognome, deve far presente che la società con Codice Fiscale "XXXXXXXX", denominata a Sistema come "XXXXXXXXXXXXXX", in realtà, a far data dal XX/XX/XXXX" ha assunto la denominazione di "XXXXXXXXXXXXXXXXXX".

 

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