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Bollettino


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Delibera n. 20316

Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Luca Gasparotto dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei promotori finanziari (ora, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari) n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la delibera Consob n. 9320 del 3 luglio 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (ora, Albo unico dei consulenti finanziari) del sig. Luca Gasparotto, nato a Portogruaro (VE) il 18 gennaio 1970 […omissis…];

PREMESSO che con nota della Guardia di Finanza di Portogruaro del 14 aprile 2017 (prot. 0049389/17 di pari data) è stata trasmessa la documentazione informativa concernente – tra l'altro – il coinvolgimento del sig. Luca Gasparotto nell'attività prestata dal sig. […omissis…] per conto della società […omissis…], società non autorizzata a prestare servizi d'investimento in Italia;

PREMESSO in particolare, che dalla documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza di […omissis…] risulta che il sig. Gasparotto, nell'ambito delle sommarie informazioni rese ai sensi dell'art. 351 c.p.p. in data 17 gennaio 2017, ha dichiarato quanto segue: “Il […omissis…] mi propose una sorta di collaborazione sulla possibile costituzione di un progetto per attirare clientela e gestire i loro soldi. Lo informai che tale tipo di attività prospettata dal […omissis…] non è possibile in Italia. (…) Nonostante questo, avendo notato la sua capacità di ottenere risultati finanziari in breve tempo, gli ho ugualmente segnalato potenziali clienti. (…) Mi sono quindi accordato verbalmente con il […omissis…] che, a fronte delle segnalazioni di potenziali clienti, avrei percepito una provvigione alla conclusione dei contratti in ragione di quanto versato dai clienti. Il rapporto di collaborazione continua tutt'oggi, poiché ho diversi clienti che hanno ancora investimenti con lui e perché ho ulteriori numerose persone che mi chiedono informazioni sul progetto, nonché di poter investire (…). Ho procacciato circa una trentina di clienti per il […omissis…], dei quali diciassette sono ancora attivi e li seguo direttamente (…). I diciassette attualmente gestiti da me hanno versato al […omissis…] circa 120.000 euro (…). A fronte della mia attività di procacciatore ho ricevuto fino ad ora, se non ricordo male, circa 15.000 euro. (…) Per quanto riguarda la mia attività di procacciamento io, fino al settembre del 2016, ho provveduto direttamente a far compilare ai clienti procacciati la “Proposta di investimento” fornita dal […omissis…] che, completa dei dati personali e bancari nonché dei loro documenti di identità, veniva a lui da me direttamente consegnata: dal settembre 2016 non ho procacciato altri clienti, ma so che la procedura è cambiata, in quanto è il cliente che direttamente tramite il sito […omissis…] provvede a registrarsi, a scaricare la proposta ed a rinviarla compilata. (…) Fino ad oggi quindi i 17 clienti procacciati e da me seguiti non hanno mai incontrato direttamente il […omissis…], se non forse due o tre, ma hanno avuto contatti unicamente con me”;

TENUTO CONTO che l'attività così descritta risulta più ampia della mera segnalazione di clientela, peraltro effettuata nei confronti di un soggetto non autorizzato ad operare in Italia, ed appare delineare una vera e propria attività di offerta fuori sede, stanti le seguenti caratteristiche:

  • per l'attività di procacciamento di clientela per conto della […omissis…] il sig. Gasparotto avrebbe ricevuto una somma pari a circa 15.000,00 euro;

  • fino al settembre del 2016, il consulente finanziario ha provveduto a far compilare ai clienti procacciati la “Proposta di investimento”, che egli provvedeva a consegnare direttamente al sig. […omissis…], completa dei dati personali e bancari nonché dei documenti di identità dei clienti;

  • i 17 clienti procacciati dal consulente finanziario sono stati dal medesimo “seguiti”;

  • i 17 clienti procacciati dal consulente finanziario non hanno mai incontrato direttamente il […omissis…], ma hanno avuto contatti unicamente con il sig. Gasparotto;

PREMESSO che con note dell'8 settembre 2017 (prot. 0105578/17 dell'11 settembre 2017) e del 9 febbraio 2018 (prot. 0035131/18 del 12 febbraio 2018) Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha informato che il sig. Gasparotto non aveva mai comunicato di intrattenere rapporti di collaborazione con il sig. […omissis…] e con la società […omissis…];

PREMESSO che relativamente al sig. […omissis…] l'intermediario ha precisato che è stato cliente della Banca dal 5 ottobre 2015 al 18 agosto 2016, data in cui la Banca stessa ha chiuso il rapporto contrattuale, avendo riscontrato numerosi bonifici in accredito riconducibili ad operazioni di investimento con la Forex, non plausibili con il profilo economico del sig. […omissis…] ;

PREMESSO che con le predette note Allianz Bank ha comunicato di aver svolto in data 30 ottobre 2017 un'attività di verifica ordinaria nei confronti del sig. Gasparotto, nell'ambito della quale sono state richieste informazioni in merito ai rapporti con la […omissis…] e con il sig. […omissis…]. In proposito l'intermediario ha trasmesso le dichiarazioni rese dal sig. Gasparotto, che possono riassumersi nei seguenti punti:

  • il primo contatto con il sig. […omissis…] sarebbe avvenuto nel mese di aprile 2015, tramite un cliente assicurativo di Allianz;

  • il sig. […omissis…] avrebbe aperto un conto corrente con Allianz nel quale faceva confluire parte della sua liquidità personale tramite regolari bonifici. Tale conto sarebbe stato poi chiuso dalla Banca per operatività non consentita con carta di credito (sconfino su c/c);

  • il consulente non avrebbe collaborato con il sig. […omissis…], ma avrebbe unicamente incontrato alcuni clienti di quest'ultimo, su sua sollecitazione, per ricevere pareri in merito ai prodotti venduti dalla società […omissis…];

  • il sig. Gasparotto avrebbe sempre specificato loro che la predetta azienda non era autorizzata ad operare in Italia;

  • il consulente finanziario non avrebbe mai sollecitato alcun cliente né finanziario né assicurativo alla sottoscrizione di prodotti della società […omissis…], avendo un mandato di agenzia che glielo impedisce;

PREMESSO, inoltre, che Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha comunicato che con nota ricevuta il 2 gennaio 2018 il sig. Gasparotto ha presentato le dimissioni ed il relativo accoglimento da parte della società è stato ricevuto dall'interessato in data 8 febbraio 2018. Pertanto da tale data il sig. Gasparotto non opera più per conto di Allianz;

TENUTO CONTO che le dichiarazioni del sig. Gasparotto da ultimo riportate risultano difformi da quelle rilasciate circa 9 mesi prima alla Guardia di Finanza di […omissis…] nell'ambito delle indagini sul […omissis…] e sulla società […omissis…];

RITENUTI esistenti, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che facciano presumere il perfezionamento da parte del sig. Luca Gasparotto delle seguenti fattispecie:

  • violazione del c.d. monomandato, per aver promosso la sottoscrizione di prodotti finanziari nell'interesse della società […omissis…], mentre svolgeva attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;

  • esercizio di attività riconducibile a quella di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato ad operare in Italia;

  • comunicazione di false informazioni ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in occasione della verifica svolta dall'intermediario nei suoi confronti in data 30 ottobre 2017, avendo dichiarato elementi non congruenti con le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza nell'ambito delle sommarie informazioni rese ai sensi dell'art. 351 c.p.p. in data 17 gennaio 2017;

CONSIDERATO che i comportamenti del consulente finanziario sig. Gasparotto, come sopra rappresentati, integrano le seguenti ipotesi di violazione:

1) art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (secondo cui l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto), per aver promosso la sottoscrizione di prodotti finanziari nell'interesse della società […omissis…], mentre svolgeva attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;

2) art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

  • per avere esercitato attività riconducibile a quella di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato ad operare in Italia;

  • per aver fornito false informazioni ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in occasione della verifica svolta dall'intermediario nei suoi confronti in data 30 ottobre 2017, avendo dichiarato elementi non congruenti con le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza nell'ambito delle sommarie informazioni rese ai sensi dell'art. 351 c.p.p. in data 17 gennaio 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori, in ragione:

  • della gravità delle condotte, trattandosi di violazioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo;

  • della reiterazione delle stesse nel periodo da aprile 2015 a gennaio 2017;

  • della consapevolezza del sig. Luca Gasparotto dell'illiceità dell'operato della società […omissis…] e del sig. […omissis…] nei confronti di investitori italiani;

  • del comportamento non trasparente tenuto nei confronti dell'allora intermediario mandante, al quale sono state fornite false informazioni in merito all'attività prestata nei confronti della […omissis…] e del sig. […omissis…];

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Luca Gasparotto dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del sig. Luca Gasparotto dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

D E L I B E R A:

Il sig. Luca Gasparotto, nato a Portogruaro (VE) il 18 gennaio 1970 […omissis…], è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

28 febbraio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese