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Informativa finanziaria redatta da emittenti strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del TUF e da emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che adottano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali - Impatti del COVID-19 ed utilizzo delle deroghe previste in tema di continuità aziendale (Richiamo di attenzione n. 9/20 del 30 luglio 2020)

Richiamo di attenzione n. 9/20 del 30 luglio 2020

Oggetto: Informativa finanziaria redatta da emittenti strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del TUF e da emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che adottano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali

Impatti del COVID-19 ed utilizzo delle deroghe previste in tema di continuità aziendale

Nell'ambito degli interventi legislativi posti in essere per fronteggiare l'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40 e l'art.38 –quater della Legge del 17 luglio 2020 n.77, hanno introdotto alcune misure per preservare la continuità dell'impresa[1].

In particolare, l'art.38-quater, stabilisce che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020[2].

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all'ambito soggettivo, alle modalità applicative e alle informazioni integrative da fornire nella redazione dei bilanci dalle società che applicano tali disposizioni. In particolare, si fa riferimento al Documento Interpretativo n. 6, emanato nel giugno 2020, su cui la Consob ha fornito il parere previsto.

Con riferimento all'ambito di applicazione, il Documento Interpretativo n. 6, chiarisce che le misure da ultimo introdotte dal legislatore sono riferite alle società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC ai sensi dell'art. 9-bis del Decreto Legislativo n. 38/2005.

Nel documento è indicato che le società che si sono avvalse di tali misure devono esplicitarlo nella nota integrativa. Tali società devono altresì fornire le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa devono essere descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibili, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Possono utilizzare le misure introdotte dal legislatore per preservare la continuità aziendale gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante che non si avvalgono della facoltà di applicare i principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del Decreto Legislativo n. 38/2005. Sono altresì suscettibili di applicare la citata deroga gli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che adottino i principi contabili nazionali. Tali emittenti sono soggetti alla vigilanza della Consob sull'informativa resa al mercato ai sensi degli articoli 114 "Comunicazioni al pubblico" e 116 "Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico" del TUF oltre che alla normativa comunitaria in materia di abusi di mercato.

Al fine di garantire una corretta trasparenza informativa, che consenta agli investitori di disporre di un adeguato set di informazioni per orientare le proprie scelte di investimento e agli intermediari di fornire informazioni sui rischi associati agli investimenti proposti, si richiama l'attenzione dei suddetti emittenti, a fornire, nell'ipotesi in cui si avvalgono dell'art.38-bis sopra citato, specifiche e aggiornate informazioni alla data di redazione del bilancio.

Come indicato dal Documento OIC n. 6 restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione, ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19. In tale contesto , si invitano tutti i suindicati emittenti, a fornire, nella Relazione sulla gestione, qualora disponibili, informazioni aggiornate (i) sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, (ii) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché (iii) un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell'andamento futuro della società.

Tenuto conto della rilevanza delle informazioni sopra richiamate, incluso il ricorso alle sopra citate misure, sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli emittenti, le stesse dovranno essere riportate, ove redatti, nei comunicati stampa di approvazione delle rendicontazioni contabili anche, ove opportuno, mediante uno specifico paragrafo.

Analoghe considerazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni e del relativo documento interpretativo OIC ai bilanci annuali, possono essere riferite alle informazioni finanziarie semestrali di prossima pubblicazione che i richiamati emittenti redigeranno su base volontaria o di specifici obblighi, quali le previsioni degli applicabili regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione.

In tale contesto, si invitano gli organi amministrativi e di controllo, alla luce delle rispettive responsabilità, a prestare particolare attenzione ai processi di predisposizione delle informazioni finanziarie in occasione delle prossime rendicontazioni finanziarie (annuali o infra-annuali) che recepiranno gli effetti economico-patrimoniali e finanziari derivanti dalla pandemia COVID-19.

Si invitano infine i revisori e le società di revisione ad applicare i principi di revisione ISA Italia emanati ai sensi dell'art.11, secondo comma, del D.Lgs. n. 39/2010, al fine di esprimere il proprio giudizio sul bilancio, tenuto conto delle modifiche introdotte nel quadro normativo di riferimento e dell'informativa richiesta nelle circostanze.

* * *

Gli emittenti con strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione che adottano i principi contabili internazionali, soggetti alla vigilanza Consob ai sensi dell'art. 114 "Comunicazione al pubblico" del TUF oltre che alla normativa comunitaria in materia di abusi di mercato, sono invitati a far riferimento al Richiamo di attenzione della Consob n.8/20 del 16.7.2020 "COVID 19 – Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria".

IL PRESIDENTE

Paolo Savona


Note:

[1] In tale ambito, in data 3 giugno 2020, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 6 che fornisce indicazioni applicative sulla suindicata previsione normativa.

[2] Più dettagliatamente, la deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci: "chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020; - chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020; in corso al 31 dicembre 2020".


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30 luglio 2020