Consob Informa - Anno XXVI - N. 11 - 23 marzo 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
Consob vieta le vendite allo scoperto su tutto il listino di Borsa e adotta un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni nelle quotate. I provvedimenti in vigore dal 18 marzo per tre mesi
Emergenza coronavirus: Consob sospende fino al 15 maggio il termine di pagamento dei contributi di vigilanza per il 2020. Sospesi anche i termini dei procedimenti presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf)
Aggiornato l'elenco dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile con ricavi da enti di interesse pubblico (Eip)
Vendite allo scoperto: l'Esma richiede ai titolari di posizione nette corte di comunicare le posizioni pari o superiori allo 0,1%
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria: designato il componente Consob
Protocollo d’intesa Consob - Banca d’Italia in materia di collaborazione tra Acf e Abf per risoluzione alternativa delle controversie
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:
- la società Vega Italia Srl, cui è peraltro riconducibile il sito web www.vega-italia.com, non è autorizzata ad offrire fuori sede (avvalendosi di incaricati) presso il pubblico degli investitori residenti in Italia prodotti finanziari quali contratti di investimento finalizzati a finanziare la realizzazione di progetti imprenditoriali;
- la società Glams Group Srl e il suo amministratore Pasquale Di Santo, nato a Sessa Aurunca il 4 maggio 1962, non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento verso il pubblico italiano neanche tramite il sito www.fintrade.it.
La Consob ha adottato il 18 marzo scorso due provvedimenti volti da una parte a contenere la volatilità dei mercati finanziari e dall'altra a rafforzare la trasparenza delle partecipazioni nelle società italiane quotate in Borsa.Le misure si sono rese necessarie alla luce delle forti turbolenze innescate negli ultimi giorni dalla pandemia da Covid-19.
A partire dalla seduta del 18 marzo, la Consob ha introdotto un divieto alle posizioni nette corte (vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste) (delibera n. 21303 del 17 marzo 2020) ai sensi dell'art. 20 del regolamento europeo 236/2012, dopo aver ricevuto parere positivo dall'ESMA.
Il divieto, per la prima volta, si applica a tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano.
In base al divieto, che fa seguito a quelli già adottati per le sedute del 13 (delibera n. 21301 del 12 marzo) e del 17 marzo (delibera n. 21302 del 16 marzo), è vietata ogni forma di operazione speculativa ribassista, anche effettuata tramite derivati o altri strumenti finanziari. Sono vietate anche le operazioni ribassiste intraday. Il divieto durerà tre mesi.
La decisione di applicare misure restrittive sull'intero listino è stata adottata con l'obiettivo di ripristinare l'integrità del mercato, anche alla luce delle misure eccezionali sulle vendite allo scoperto adottate nei giorni scorsi dall'Esma e dalle autorità di vigilanza di Spagna, Francia e Belgio.
Al fine di aiutare operatori e investitori sulle nuove disposizioni adottate in materia di posizioni nette corte la Consob ha pubblicato alcune faq (risposte alle domande più frequenti) disponibili al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/pnc. Inoltre è disponibile un’apposita casella di posta elettronica a cui inviare eventuali domande: shortselling-service@consob.it.
Al tempo stesso la Consob ha deciso anche di introdurre temporaneamente un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute dagli investitori nelle società italiane quotate in Borsa a più alta capitalizzazione e ad azionariato diffuso.
Il provvedimento (delibera n. 21304 del 17 marzo 2020), adottato ai sensi dell'articolo 120 comma 2-bis del Testo unico della finanza (Tuf), fissa - ferme restando le soglie già previste dalla normativa vigente - soglie inferiori al superamento delle quali scatta l'obbligo di comunicare la partecipazione nelle quotate.
La delibera ha effetto sulle 48 società quotate al mercato telematico azionario di Borsa Italiana, indicate nell'elenco allegato al provvedimento Consob e individuate secondo una griglia di criteri che fa riferimento ad una capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro e agli assetti proprietari (sono escluse le società controllate di diritto).
La nuova soglia è fissata all'1% per le società non PMI (Sezione A dell’elenco) e al 3% per le PMI (Sezione B dell’elenco).
Restano ferme tutte le esenzioni previste dalla normativa vigente (art. 119-bis del Regolamento Emittenti) per le società di gestione e i soggetti abilitati o in relazione alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione di enti creditizi e imprese di investimento.
Anche coloro che alla data di entrata in vigore della delibera detengono un partecipazione superiore alle nuove soglie e inferiore a quelle previste dall’art. 120, comma 2, del Tuf devono darne comunicazione alla Consob entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.
Il provvedimento entra in vigore dal 18 marzo e ha validità, salvo revoca, di tre mesi.
La Consob ha sospeso fino al 15 maggio 2020 il termine, già fissato al 15 aprile, per il pagamento dei contributi di vigilanza per il 2020 dovuti dai soggetti vigilati italiani ed esteri (delibera n. 21305 del 18 marzo 2020).
La Consob ha anche deciso di prorogare ulteriormente, dal 22 marzo al 15 aprile 2020, la sospensione di tutti i termini dei procedimenti in corso presso l’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), già sospesi una volta dal 12 al 22 marzo (delibera n. 21308 del 18 marzo 2020).
Entrambe le delibere sono state adottate tenuto conto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La Commissione ha aggiornato sul proprio sito internet www.consob.it nella sezione "la Consob e le sue attività/soggetti e mercati/società di revisione" l'elenco dei revisori e delle imprese di revisione legale con ricavi rivenienti da revisione su Eip (Enti di interesse pubblico) distinguendo tra quelli che hanno registrato un fatturato superiore alla soglia del 15% Eip nazionale, e quelli con un fatturato inferiore a tale soglia.
L'art. 16 c. 3 del Regolamento (Ue) 537/2014 in materia di revisione legale dei conti di Enti di interesse pubblico (Eip), entrato in vigore il 17 giugno 2016, prevede infatti che le autorità di vigilanza sui revisori legali pubblichino annualmente un elenco contenente tutte le società di revisione che svolgono incarichi Eip i cui fatturati si siano attestati nel precedente anno solare al di sotto del 15% del fatturato complessivamente registrato a livello nazionale.
Tale previsione è stata introdotta per evitare l'esclusione dei soggetti con un fatturato Eip meno rilevante, dalle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di revisione su Eip.
Il nuovo elenco aggiornato riporta in ordine alfabetico oltre alle società di revisione e i revisori legali che hanno registrato nel corso del 2019 un fatturato Eip inferiore al 15%, anche i soggetti con un fatturato superiore al 15% del relativo fatturato nazionale e rinviando alla specifica sezione "Revisione Legale" del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito ai nominativi delle restanti società di revisione e dei revisori legali persone fisiche che non svolgono attualmente incarichi su Enti di interesse pubblico e che quindi hanno registrato un fatturato da incarichi Eip pari a zero.
Al riguardo si rammenta che l'elenco dei revisori legali cui fare riferimento in fase di conferimento degli incarichi è il Registro tenuto dal Mef ai sensi del Capo III del d.lgs. 39/2010di cui al seguente link: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale) dove è possibile visualizzare ed estrarre le indicazioni in merito ai nominativi di tutte le società di revisione e i revisori iscritti al citato Registro.
L’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – Esma (European Securities and Markets Authority) in considerazione della situazione eccezionale generata dalla diffusione del Covid-19, ha utilizzato per la prima volta dalla sua istituzione i propri poteri emergenziali previsti dall’art. 28 del regolamento n. 236/2012.
L’Esma, in particolare, ha dimezzato la soglia di notifica alle autorità nazionali competenti delle posizioni corte nette (“PNC”) in azioni, dallo 0,2% allo 0,1% del capitale sociale dell’emittente interessato. La riduzione della soglia resterà in vigore fino al 16 giugno 2020, salvo proroghe. Le PNC sono un indicatore sintetico delle vendite allo scoperto.
In tal modo le autorità nazionali competenti, fra cui la Consob, avranno a disposizione un maggior set di informazioni su cui basare la propria vigilanza.
La Commissione ha designato Nadia Linciano, Responsabile dell’Ufficio Studi Economici, quale componente del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, previsto dall’articolo 24-bis del D.L. 23 dicembre 2016, n. 237 (convertito in L. 17 febbraio 2017, n. 15), recante disposizioni urgenti per la tutela dei risparmatiori nel settore creditizio.
Tale designazione fa seguito alla cessazione dal servizio presso la Consob, a decorrere dal 1° marzo 2020, di Giuseppe D’Agostino, precedentemente indicato quale rappresentante per la Consob.
Il Comitato ha il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione all’educazione finanziaria.
La Consob e la Banca d’Italia hanno stipulato il 19 marzo scorso un Protocollo d’intesa volto a disciplinare forme di collaborazione tra l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) e l’Arbitro Bancario Finanziario (Abf), i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari, rispettivamente competenti nel settore delle operazioni e servizi bancari e finanziarie dei servizi e delle attività di investimento.
Il Protocollo, a garanzia di un più elevato ed effettivo livello di tutela dei clienti, promuove l’istituzione di meccanismi di coordinamento e di scambio informativo tra i sistemi Abf e Acf, nel rispetto dell’autonomia dei rispettivi Collegi, su questioni di comune interesse nonché su iniziative di informativa al pubblico e di educazione finanziaria.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Mauritius (Financial Services Commission – Fsc) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- TrustFx (www.trustfx.io), con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera), società già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
- Top Trade Pro (www.toptradepro.com), società già segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 22/19 del 17.6.2019 e “Consob Informa” n. 25/19 dell'8.7.2019) nonchè dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 23/19 del 24.6.2019);
- Gcg 24 / Global Consulting Group (www.gcg24.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St Vincent and Grenadines);
- FteFXPro / Fte Fx (www.ftefxpro.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St. Vincent and the Grenadines). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21222 del 23.1.2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 3/2020);
- Fx Pro (FxPro@europe.com), clone della società autorizzata FXPRO UK Limited (ww.fxpro.co.uk, www.fxpro.com) con sede a Londra (Uk) già segnalata dalla stessa Fca (v. “Consob Informa” 19/2019 del 27.5.2019 e “Consob Informa” n. 3/2020 del 27.1.2020);
- Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management (www.citigroup-am.com) clone della società autorizzata Citigroup Global Markets Ltd con sede a Londra (Uk);
- Herald Investment Trust (www.heraldinvestmenttrust.com) clone della società autorizzata Herald Investment Trust PLC con sede a Londra (Uk);
- Unique Payment Services (www.unqiuepaymentservices.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Unique Payment Services Limited con sede a Edinburgo (Uk);
- Ivl Leasing Limited (alexjeffries@ivlleasing.net) clone della società autorizzata Hanborough Enterprises Limited (con piattaforma di trading IVL Leasing) www.bridlevehicleleasing.co.uk, ivlleasing.com;
- Dax Robot (www.daxrobot.com);
- Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es);
- Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com);
- Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com);
- Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es);
- Euro 2 Pocket / Euro2Pocket (www.euro2pocket.com) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Capital Bridging Finance Solutions Limited (www.capitalbfs.co.uk) con sede a Liverpool (Uk).
Segnalata dalla Sfc:
- Iec International (www.iecinternational.com).
Segnalate dalla Cnmv:
- Anz Capitals / Vimaxo Ltd (www.anzcapitals.com);
- Brightfinance / Capital Letter GMBH (www.brightfinance.co);
- Gfxroyal / Capita Letter GMBH (www.gfxroyal.com);
- Dax Robot (www.daxrobot.com);
- Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es);
- Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com);
- Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com);
- Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es);
- Zxbittrade / Zx Bit Group (www.zxbittrade.com);
- Topdiamondfx Limited (www.topdiamondfx.com);
- www.bitcoincircuitapp.com;
- www.codigodelcaballero.com;
- www.cryptolegacypro.com.
Segnalata dalla Finma:
- Swiss500 (www.swiss500.com).
Segnalate dalla Finansinspektionen (Svezia):
- Sepafx (www.sepafx.com) con sede dichiarata a Tallinn, (Estonia).
Segnalata dalla Fsc:
- CgTrade (ww.cgtrade.com/index.htm).
Segnalata dalla Fma (New Zealand):
- Trade99 (www.trade99.com).
- Prorogata ulteriormente, dal 23 marzo sino al 15 aprile 2020, la sospensione di tutti i termini previsti delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) e all'adozione del relativo regolamento, già sospesi una volta dal 12 marzo al 22 marzo 2020 (delibera n. 21308 del 18 marzo 2020).
- Sospeso, sino al 15 maggio 2020, il termine già fissato al 15 aprile per il versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza (persone fisiche e giuridiche) e tenuti a contribuzione per l’esercizio 2020 (delibera n. 21305 del 18 marzo 2020).
- Vietate le vendite allo scoperto, per l’intera giornata del 17 marzo 2020, delle azioni elencate nell’allegato 1 alla relativa delibera, negoziate sul mercato regolamentato Mta, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa (delibera n. 21302 del 16 marzo 2020).
- Vietate le vendite allo scoperto e ogni forma di operazione speculativa ribassista, anche effettuata tramite derivati o altri strumenti finanziari, ovunque effettuate, incluse le posizioni assunte in ambito infragiornaliero, a partire dalla seduta del 18 marzo, per un periodo di tre mesi, su tutto il listino di borsa, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento europeo 236/2012 (delibera n. 21303 del 18 marzo 2020).
- Prevista, ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del Tuf, per, un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dal 18 marzo 2020, e salvo revoca anticipata: i) l’ulteriore soglia dell’1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A dell’elenco allegato alla relativa delibera; ii) l’ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell’art. 1 w-quater.1 del Tuf, di cui alla Sezione B dell’elenco allegato alla relativa delibera (delibera n. 21304 del 17 marzo 2020).
- Autorizzata la Vontobel Wealth Management Sim Spa allo svolgimento dei servizi di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c-bis), d), e) e f), del d.lgs. n. 58/1998, nonché di iscrizione nell’albo delle Sim di cui all’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto (delibera n. 21306 del 18 marzo 2020).