MiCAR - AREA PUBBLICA
Il Regolamento (UE) 1114/2023 (c.d. «MiCAR») disciplina l’emissione, l’offerta e l’ammissione alle negoziazioni di cripto-attività e, in particolare, dei token collegati ad attività (asset-referenced tokens, c.d. “ART”), dei token di moneta elettronica (e-money tokens, c.d. “EMT”) e delle cripto attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica (c.d. «Other Than»). Il MiCAR, inoltre, regolamenta l’autorizzazione e le condizioni di esercizio per i prestatori di servizi per le cripto-attività nonché la prevenzione e il divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività.
Il Decreto Legislativo n. 129/2024 ha dato attuazione al Regolamento (UE) 1114/2023 e ha identificato la Consob e la Banca d’Italia come Autorità competenti i sensi del suddettto Regolamento, delineando le rispettive competenze in ragione delle tipologie di cripto-attività (Token di moneta elettronica, Token collegati ad attività, Token diversi dai token di moneta elettronica e dai token collegati ad attività). In particolare:
a) Token collegati ad attività (ART): la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti ai sensi del titolo III del MiCAR. In particolare, il Decreto 129/2024 prevede che la vigilanza sul suddetto titolo III è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attività e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione.
ART
Un Token Collegato ad Attività (ART) è un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.
L’Emittente che intende offrire al pubblico o ammettere alla negoziazione ART in Italia quale Stato Membro di Origine deve:
- essere una persona giuridica o un’impresa che ha ricevuto dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, l’autorizzazione di cui all’art. 21, par. 1, del Regolamento (UE) 1114/2023 e, conseguentemente, l’approvazione del white paper
oppure
- essere un ente creditizio che ha notificato alla Banca d’Italia i documenti e le informazioni richiesti dall’art. 17, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 1114/2023, e la notifica è considerata completa dalla Banca d’Italia d’intesa con la Consob, e che ha ottenuto dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, l’approvazione del white paper di cui all’art. 17, par. 1, lett. a)
Il white paper approvato e le eventuali comunicazioni di marketing devono essere pubblicati sul sito internet dell’Emittente finché i token collegati ad attività sono detenuti dal pubblico.
Nel caso in cui l’Italia è lo Stato Membro Ospitante, l’ente creditizio o la persona giuridica o l’impresa stabilita nell’Unione può offrire al pubblico o ammettere alla negoziazione ART in Italia quando la Consob riceve le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1114/2023, tra cui il White Paper approvato dallo Stato Membro d’Origine.
b) Token di moneta elettronica (EMT): la Banca d’Italia è l’autorità competente a vigilare sul Titolo IV del MiCAR.
EMT
Un Token di Moneta Elettronica (EMT) è un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.
L’Emittente che intende offrire al pubblico o ammettere alla negoziazione EMT deve:
- essere un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica
e
- avere notificato alla Banca d’Italia un white paper sulle cripto-attività
Il white paper notificato e le eventuali comunicazioni di marketing devono essere pubblicati sul sito internet dell’Emittente.
c) Token diversi dai token di moneta elettronica e dai token collegati ad attività (Other Than): la Consob è l’autorità competente a vigilare sul Titolo II del MiCAR.
OTHER THAN
Un Other Than è un cripto asset diverso dai token collegati ad attività (ART) e dai token di moneta elettronica (EMT). Tale cripto asset, pertanto, non mira a stabilizzare il proprio valore e in tale categoria rientra l’Utility Token che fornisce l'accesso a beni o servizi offerti dall'emittente del token.
L’Emittente che intende offrire al pubblico o ammettere alla negoziazione cripto asset Other Than in Italia, quale Stato Membro di Origine, deve:
- essere una persona giuridica
e
- avere notificato alla Consob il white paper sulle cripto-attività (non è richiesta l’approvazione)
Il white paper notificato e le eventuali comunicazioni di marketing devono essere pubblicati sul sito internet dell’offerente e della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.
Nel caso in cui l’Italia è lo Stato Membro Ospitante, l’offerta al pubblico e l’ammissione alle negoziazioni di Other Than in Italia è possibile quando la Consob ha ricevuto dallo Stato Membro d’Origine la notifica del White Paper
Il Decreto Legislativo n. 129/2024 prevede che la vigilanza sui prestatori di servizi per le cripto-attività sia esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione.
Il MiCAR disciplina la prestazione di servizi per le cripto-attività sia da parte di nuovi soggetti appositamente autorizzati (CASP specializzati, cioè prestatori di servizi per le cripto-attività che non siano già assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro status di soggetti già vigilati) che da parte di intermediari finanziari.
CASP
Il Titolo V del MiCAR disciplina la prestazione di servizi per le cripto-attività da parte sia di nuovi soggetti appositamente autorizzati (CASP specializzati, cioè prestatori di servizi per le cripto-attività che non siano già assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro status di soggetti già vigilati) sia di intermediari finanziari. In particolare, gli intermediari finanziari (già vigilati) potranno prestare alcuni servizi previa semplice notifica all’autorità competente (cd. servizi “notificabili”) mentre altri servizi richiederanno l’autorizzazione (cd. servizi “non notificabili”).
I contenuti della domanda di autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività e il relativo procedimento sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 62 e 63 di MiCAR, mentre la notifica di avvio della prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di intermediari vigilati e la connessa procedura sono regolati dall’articolo 60 di MiCAR.
La Commissione europea pubblicherà i Regulatory Technical Standards (RTS) e gli Implementing Technical Standards (ITS) al fine di specificare le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione e nella notifica, nonché di stabilire i relativi formati, modelli e procedure standard.
Per la fase di accesso al mercato dei CASP specializzati, le competenze sono incardinate in capo alla Consob, la quale assume i provvedimenti autorizzativi con il parere della Banca d’Italia. Per l’accesso dei soggetti già autorizzati si prevede la notifica all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.