Occhio alle truffe

Occhio alle truffe!

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento è riservato ai soggetti autorizzati dalla CONSOB.

Nella stragrande maggioranza dei casi l'operatività dei soggetti NON AUTORIZZATI, privi quindi dei requisiti, tra cui quelli patrimoniali e organizzativi, previsti dall'ordinamento, anche a tutela degli investitori, si sostanzia in vere e proprie TRUFFE.

TRADING ONLINE

Come difendersi

Verifica se il soggetto è autorizzato

Se vieni contattato o ti imbatti in un sito web di un soggetto che ti propone il trading on line (ad es. su opzioni binarie e/o operazioni su forex) verifica che sia autorizzato.

Con l'autorizzazione il soggetto viene iscritto nell'elenco delle SIM tenuto dalla CONSOB. Per consultare l'elenco clicca qui. Nel sito della CONSOB è possibile consultare anche l'elenco delle imprese di investimento comunitarie che operano in Italia:

A seguito della Brexit è anche possibile consultare gli ulteriori elenchi delle imprese di investimento di paesi terzi (con succursale e senza succursale) autorizzate ad operare in italia, nonché delle Imprese UK - diverse dalle banche "passaportate" in Italia - non più autorizzate ad operare in Italia dal 1/1/2021.

Allo stato nessun altra impresa di investimento di paesi terzi/UK, salvo quelle comprese negli elenchi sopra indicati, è autorizzata ad operare in Italia

Anche le banche possono essere soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento; pertanto è utile consultare anche gli elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

Verifica se il soggetto è stato già segnalato

Consulta la sezione "AVVISI AI RISPARMIATORI" del sito della CONSOB e verifica se nei confronti del soggetto in cui ti sei imbattuto la CONSOB ha pubblicato un warning e/o ha adottato un provvedimento con cui gli ordina la cessazione dell'attività svolta tramite un sito web.

Consulta la sezione "WARNING AND PUBLICATIONS FOR INVESTORS" dell'ESMA (la CONSOB europea) e verifica se, nei confronti del soggetto in cui ti sei imbattuto, altre autorità europee omologhe alla CONSOB, hanno pubblicato un warning.

Consulta la sezione "INVESTOR PROTECTION - INVESTOR ALERTS PORTAL" della IOSCO e verifica, se nei confronti del soggetto in cui ti sei imbattuto, altre autorità mondiali omologhe alla CONSOB, hanno pubblicato un warning.

Fai molta attenzione. Le società non iscritte negli elenchi tenuti dalla Consob non sono imprese di investimento autorizzate. Inoltre, se non trovi la società nelle comunicazioni a tutela dei risparmiatori ("Avvisi ai risparmiatori") potrebbe comunque trattarsi di una società che sta offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni, ma nei confronti della quale non sono stati ancora adottati provvedimenti. Quindi scrivi alla CONSOB utilizzando il modulo SIPE/Esposti.

Contatta CONSOB se hai dubbi

Per ogni altro dubbio contattaci tramite il modulo SIPE/chiedi alla CONSOB o telefona al numero 06.8477611 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30).

Ricorda che le informazioni fornite dai risparmiatori che vogliono tutelarsi da rischio di truffe sono una preziosa fonte di informazioni per la CONSOB e possono fornire importanti elementi di valutazione per l'assunzione di iniziative di vigilanza.

Si ricorda altresì che può essere opportuna anche la presentazione di una denuncia/esposto alle Autorità di pubblica sicurezza, per cautelarsi dall'uso indebito da parte dei truffatori di dati personali (documento di identità, C.F.), bancari o di altro tipo trasmessi in buona fede dai soggetti truffati.

NOVITA': Registro Pubblico delle opposizioni

Il nuovo Registro pubblico delle opposizioni prevede la possibilità per tutti i numeri di telefono fissi e mobili, sia presenti negli elenchi telefonici pubblici sia riservati, di iscriversi al servizio per non ricevere proposte indesiderate di telemarketing via telefono. Le istruzioni sono sul sito del Ministero delle attività produttive al link: https://registrodelleopposizioni.it/.

Cosa puoi fare

Se non hai ancora investito
  • chiedi informazioni al soggetto che ti ha contattato

    • fatti dire il nome della società
    • fatti dire se è autorizzata
    • fatti dire da chi è stata autorizzata
    • fatti dire il numero di autorizzazione
    • fatti dire il sito internet
    • fatti dire dove ha la sede
  • svolgi autonome e semplici ma basilari verifiche sul web

    • se possibile consulta il sito dell'autorità che avrebbe autorizzato il soggetto (anche per verificare tramite quali siti internet opera tale soggetto e non incappare in cd. siti clone; difatti, in alcuni casi gli operatori abusivi utilizzano siti web la cui denominazione è simile a quella di soggetti autorizzati);
    • se possibile consulta online il registro delle imprese del paese in cui il soggetto ti ha dichiarato di avere sede e verifica le informazioni su di esso (denominazione, sede ecc.); 
    • inserisci il nome della società o del sito internet nel motore di ricerca (es. google) e verifica cosa si legge sul web (es. nei forum, blog, etc…).

Se, dopo le tue richieste/verifiche non hai ottenuto informazioni chiare e complete, non avere fretta di investire comunque il tuo denaro in questa società, perché probabilmente si tratta di una truffa.

Se hai investito

Ricorda che l'esercizio abusivo di servizi e attività di investimento è un reato punito con la reclusione fino ad un massimo di 8 anni (art. 166 del Testo unico della Finanza - Tuf).

  • denuncia il soggetto alle autorità di pubblica sicurezza

  • segnala il soggetto alla CONSOB

Diffida di soggetti che ti promettono il recupero del denaro investito.
Indici di allerta
  • Alle tue domande il soggetto che ti ha contattato non ha fornito risposte chiare;
  • Le risposte fornite non hanno trovato riscontro nel web e nei siti da te esaminati;
  • Vengono promessi ritorni economici molto elevati e/o realizzabili in breve tempo nonché incentivi (bonus) per invogliarti ad investire;
  • Insistenti telefonate dell'operatore per convincerti a investire (cd. cold calling)
  • La società ha sede in Paesi esotici/off shore/paradisi fiscali.

OFFERTA DI INVESTIMENTI DI NATURA FINANZIARIA

Se vieni contattato da un soggetto o ti imbatti in un sito web che, anziché, proporti l'apertura di un conto di trading ti propone l'adesione a iniziative aventi ad oggetto "BENI DIVERSI", contratti tra loro collegati o non meglio precisati "programmi di investimento" per cui:

  • ti chiede CAPITALI  (anche di MODESTA entità)
  • ti offre un RENDIMENTO (eventualmente prospettando un ritorno economico in percentuali di elevata entità, fuori mercato)

potresti trovarti di fronte ad una proposta negoziale che ha ad oggetto un "investimento di natura finanziaria". In tali casi il soggetto che ti propone l'operazione  sta sollecitando il pubblico dei risparmiatori ad effettuare investimenti finanziari.

Per lo svolgimento di tale attività di "OFFERTA" è richiesta la pubblicazione di un PROSPETTO INFORMATIVO, documento APPROVATO DALLA CONSOB che contiene informazioni sull'investimento che ti viene proposto, sui rischi che corri, sulla società emittente e sul suo stato di salute (per consultare la sezione del sito della CONSOB in cui sono pubblicati i prospetti informativi clicca qui).

Lo svolgimento di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in assenza del prospetto informativo è una violazione amministrativa e, molto spesso, nasconde vere e proprie truffe a danno dei risparmiatori.

Indici di allerta
  • rendimenti elevati;
  • scarsa trasparenza informativa;
  • presenza di meccanismi remunerativi premianti (es. schemi piramidali).

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VEDI ANCHE

Attenti alle truffe - Approfondimenti

Approfondimenti

Avviso Consob del 6 marzo 2023: Utilizzo indebito dei loghi Consob, Esma e Fca attraverso i siti www.lawfinancial.info e www.lawfinancial.com

Principi OCSE/G20 del 12 dicembre 2022 sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari

Comunicazione del 21 settembre 2023: Presunto acquisto azioni Amazon - Aggiornamenti

Avviso Consob del 31 ottobre 2022: Presunto acquisto azioni Amazon

Warning ESAs del 17 marzo 2022 sui rischi delle cripto-attività

Consob e Banca d'Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività (comunicato stampa Consob-Banca d'Italia del 28 aprile 2021

Dichiarazione sui casi di anomala volatilità nella negoziazione di azioni e nell'utilizzo di social forum e piattaforme di trading on-line (13 aprile 2021)

Avviso Consob del 6 aprile 2021: Utilizzo illecito dell'acronimo e del logo Consob

Rapporto Esma del 17 marzo 2021 su "Trends, Risks and Vulnerabilities - Trv" - Elevati rischi per i risparmiatori che operano in crypto asset non regolamentati

Warning ESAs del 17 marzo 2021 sui rischi gli investimenti in crypto-assets

Warning dell'Esma del 17 febbraio 2021 sui rischi per gli investitori retail del trading azionario condizionato dai social media

Avviso Consob del 5 febbraio 2021: iniziative pubblicitarie che utilizzano illegittimamente l'immagine di personaggi famosi

Warning della FCA dell'11 gennaio 2021 sui rischi degli investimenti basati su cripto-attività

Avviso Consob del 18 maggio 2020: Utilizzo improprio dell'immagine di personaggi noti per promuovere investimenti di natura finanziaria

Avviso Consob del 12 maggio 2020: Warnings di altre autorità di vigilanza su iniziative fraudolente in periodo di epidemia da coronavirus

Avviso Consob del 9 aprile 2020 su iniziative fraudolente che approfittano della pandemia da coronavirus (Covid-19)

Comunicato FINMA dell'11 settembre 2019 in merito agli «stable coin» (Libra)

Avviso dell'Esma del 9 gennaio 2019: Initial Coin Offerings and Crypto-Assets

Warning ESAs del 12 febbraio 2018 sui rischi gli investimenti in valute virtuali

Rischi per i consumatori: compravendita di diamanti (Avviso Consob del 2017)