Consob Informa - Anno XXIX - N. 42 - 11 dicembre 2023 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 6 nuovi siti internet abusivi
La Consob adotta il Regolamento per la finanza su piattaforme Dlt. Definiti i criteri per la tenuta dei registri. Il set di nuove regole adottato dopo il dl fintech
Sandbox per i progetti FinTech, chiusa la seconda fase
Borsa Italiana, la Consob approva le modifiche al regolamento mercati
Finanza sostenibile, da Esma, Eba ed Eiopa una Faq interattiva multilingua
Un rapporto Iosco evidenzia i rischi del greenwashing
Iosco: osservazioni sulla consultazione promossa dallo Iaasb avente ad oggetto lo standard internazionale per l’assurance di sostenibilità
Offerta pubblica di acquisto su azioni Servizi Italia Spa: Consob approva il documento di offerta
Revisione del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob
Attribuzione ai responsabili di divisioni e di uffici non coordinati delle decisioni Consob su istruttorie comportanti esclusivamente giudizi tecnici
Save The Date, 14-15 dicembre 2023: Congresso Nazionale di Crittografia
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- Bit-matic (sito https://bit-matic.com);
- C B Financial Services Limited (sito www.onefinancialmarket.com e relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com);
- Interactive (sito https://inter-active.io e relativa pagina https://inter-active.solutions);
- Forexelite Limited ed Elite Trading Academy (sito https://forexelite.co e relative pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co);
- Degirocfd Group (sito https://degirocfd.com e relativa pagina https://client.degirocfd.com);
- Billionaire Trade Limited (sito https://billionaire-trade.co e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co).
Sale, così, a 989 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
La Consob, dopo una consultazione pubblica con il mercato, ha adottato il Regolamento sull’emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (Dlt) previsto dal Decreto FinTech.
Il Regolamento (emanato ai sensi dell’art. 28, comma 1 del Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2023), definisce i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari e alle relative forme di pubblicità; disciplina le modalità di presentazione della domanda di iscrizione dei responsabili del registro e la procedura per l’iscrizione nell’elenco, individuando le possibili cause di sospensione e richiedendo una relazione tecnica illustrativa che include un’analisi dei rischi; disciplina l’attività del responsabile stabilendo il contenuto minimo delle informazioni sulle modalità operative del registro.
Per l’emissione di strumenti finanziari in forma digitale non negoziati su una sede di negoziazione e, quindi, non ricompresi nell’ambito di applicazione del “Regolamento Pilot Regime” (Regolamento Ue 858/2022) che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato Dlt, il legislatore nazionale ha previsto la necessità di avvalersi di registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob.
Il Decreto FinTech disciplina, tra l’altro, le condizioni per l’autorizzazione e l’operatività della nuova figura del responsabile del registro e il relativo regime di responsabilità.
Il Regolamento conferma l’impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione, sia pure con modifiche e integrazioni con particolare riguardo al procedimento di iscrizione nell’elenco, al contenuto dell’elenco tenuto dalla Consob e alla documentazione da predisporre in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco.
Il Regolamento, la relazione illustrativa sugli esiti delle consultazione e i contributi pervenuti sono pubblicati nel sito della Consob, sezione Regolamentazione/Consultazioni concluse.
Si è chiusa il 5 dicembre 2023 la seconda finestra temporale per la presentazione dei progetti relativi alla possibilità di sperimentare, in uno spazio protetto, progetti di innovazione tecnologica in ambito bancario, finanziario e assicurativo.
Le interlocuzioni informali con gli operatori interessati a richiedere supporto e confronto sulla normativa di settore, su specifici aspetti del progetto o anche per partecipare alle future occasioni di sperimentazione, continuano tramite il canale di comunicazione dedicato sul sito istituzionale della Consob.
Per maggiori informazioni sulla possibilità di attivare il dialogo informale è possibile consultare la sezione dedicata denominata CONSOB-TECH (Consob-Tech) sul sito della Consob.
La Commissione ha approvato le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, approvate dal cda della società il 9 novembre 2023, ed ha dato il via libera alle relative modifiche alle Istruzioni del Regolamento.
Le modifiche (adottate con la delibera 22920 del 6 dicembre 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) sono connesse alla cosiddetta Fase 3 della migrazione verso la piattaforma Optiq adottata dai mercati Euronext e riguardano
- la migrazione alla piattaforma di negoziazione Optiq per gli strumenti negoziati nel mercato dei derivati (mercato Idem),
- le procedure di accertamento delle violazioni,
- la registrazione delle conversazioni e
- le informazioni finanziarie pro-forma e l'attestazione del revisore.
La Commissione aveva già approvato nella cosiddetta Fase 1 della migrazione verso la piattaforma Optiq a dicembre 2022 (v. “Consob Informa” n. 41/2022) le modifiche relative alle modalità di negoziazione nei mercati cash; agli operatori market maker e liquidity provider per i mercati cash; alla partecipazione degli intermediari ai mercati; alle informazioni agli emittenti - Broker Market Share; all'informativa agli operatori (dati di mercato).
A marzo scorso, invece, erano state approvate le modifiche connesse alla Fase 2 (relativa ai mercati fixed income): modifiche funzionali alla migrazione nel mercato Mot; servizi di Best of Book e di Internal Matching System nei mercati Euronext Milan, Euronext MIV Milan, ETFplus e Mot; revisione dei requisiti Esg; novazione dei contratti garantiti (v. “Consob Informa“ n. 23/2023).
Le tre ESAs, Autorità di vigilanza europee su mercati finanziari (Esma), banche (Eba) e assicurazioni (Eiopa) hanno pubblicato un factsheet interattivo per rispondere alle domande più frequenti dei risparmiatori sulla finanza sostenibile.
La scheda si rivolge ai consumatori che intendono acquistare prodotti finanziari sostenibili: prestiti, investimenti, assicurazioni e pensioni. Fornisce inoltre risposte alle domande frequenti dei consumatori e il percorso da seguire per comprendere come le scelte finanziarie possano contribuire a un futuro più sostenibile.
Fra gli elementi di maggior rilievo del factsheet figurano quattro raccomandazioni ai risparmiatori:
- decidere quanto conta per loro la sostenibilità e quali obiettivi finanziari vogliono perseguire nella scelta di un prodotto;
- fare attenzione alle condizioni e alle caratteristiche di sostenibilità, per evitare di essere tratti in inganno dal "greenwashing";
- considerare sempre che i prodotti finanziari “sostenibili” non sono privi di rischio;
- nel caso di investimenti e polizze di assicurazione sulla vita, decidere con la necessaria prudenza e, se necessario, chiedere chiarimenti all'emittente o all'intermediario incaricato della vendita dei prodotti.
Per favorire la massima comprensione e diffusione, le schede sono redatte con riquadri a comparsa che spiegano termini specifici del gergo finanziario in modo divulgativo per aiutare i consumatori a comprendere concetti finanziari base come "Esg" o "tassonomia Ue". Sempre a questo scopo, la scheda è stata tradotta in tutte le lingue dell'Unione europea e la sua conoscenza verrà promossa in tutta l'Unione.
L'iniziativa risponde al mandato conferito alle tre autorità dai rispettivi Regolamenti istitutivi, che prevede che le Autorità "assumano un ruolo di primo piano nel promuovere la trasparenza, la semplicità e l'equità nel mercato dei prodotti o servizi finanziari per i consumatori in tutto il mercato interno, anche esaminando e coordinando le iniziative di alfabetizzazione ed educazione finanziaria delle autorità competenti".
Il Consiglio della Iosco, organizzazione internazionale delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato lo scorso 4 dicembre il rapporto finale sulle pratiche di vigilanza relative al greenwashing, ossia la pratica consistente nel declamare un livello di sostenibilità di prodotti finanziari non reale allo scopo di attrarre investitori, al quale emerge come, nonostante gli interventi delle autorità, ci siano ancora rischi rispetto alla protezione degli investitori e all'integrità del mercato.
Il rapporto sottolinea che meccanismi di vigilanza in relazione al greenwashing sono già stati implementati nella maggior parte delle giurisdizioni. Inoltre, in diversi ordinamenti, sono state promosse attività educative e di sviluppo delle competenze, quali strumenti proattivi per prevenire pratiche di greenwashing.
Il rapporto illustra anche alcune misure di enforcement adottate in relazione a casi di greenwashing e rileva che, sebbene il mercato dei dati e rating ESG rimanga in gran parte privo di regolamentazione, vi sono alcune giurisdizioni impegnate nello sviluppo di normative specifiche in materia. Infine, il Rapporto evidenzia la natura transfrontaliera degli investimenti legati alla sostenibilità e la conseguente necessità di una adeguata cooperazione tra le autorità di diversi Paesi, che includa la condivisione di esperienze e conoscenze nonché lo scambio di informazioni e dati rilevanti per garantire l'integrità del mercato e la protezione degli investitori.
Il rapporto offre una panoramica delle varie iniziative intraprese nelle giurisdizioni dei membri Iosco sull'argomento, richiamando le due raccomandazioni pubblicate nel novembre 2021 [https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD688.pdf e https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf] e la successiva call for action del novembre 2022.
Il rapporto analizza i principali ostacoli all'attuazione di queste raccomandazioni, quali: l'esistenza di lacune nei dati e nella trasparenza, qualità e affidabilità dei rating ESG, la mancanza di coerenza nell'etichettatura e nella classificazione dei prodotti legati alla sostenibilità, la rapida evoluzione della normativa di riferimento e l'esigenza di sviluppare e rafforzare le capacità e le competenze in materia.
La Iosco, l'organizzazione internazionale delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ha espresso il proprio apprezzamento per la consultazione pubblica promossa dall'International Auditing and Assurance Standards Board (Iaasb) sul progetto di standard internazionali per l'assurance di sostenibilità (International Standard on Sustainability Assurance – Issa) 5000, relativo ai requisiti generali per gli incarichi di assurance della sostenibilità (General Requirements for Sustainability Assurance Engagements).
In linea generale, Iosco ha accolto con favore il progetto di standard e ha confermato il suo supporto per l'iniziativa, ritenendo che la versione finale dello standard possa costituire la base per lo svolgimento di incarichi di assurance di elevata qualità e possa contribuire a rafforzare la comparabilità, la coerenza e l'affidabilità delle informazioni di sostenibilità pubblicate.
Nella sua analisi degli standard proposti, la Iosco ha anche approfondito le reazioni (feedback) degli stakeholder provenienti da vari Paesi ed ha espresso nel documento di accompagnamento osservazioni e suggerimenti, nella prospettiva dei mercati dei capitali, su alcuni temi e aspetti prioritari.
Offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998, da Cometa Srl, su azioni emesse da Servizi Italia Spa (delibera n. 22914 del 6 dicembre 2023).
L'offerta “da completamento” è finalizzata ad acquistare tutte le azioni oggetto dell'offerta e al conseguimento del delisting dell'emittente. L'offerente è una società appositamente costituita allo scopo di promuovere l'offerta.
Il capitale sociale dell'offerente è interamente detenuto da Aurum Spa (“azionista di riferimento”), a sua volta controllato dalla Coopservice, società cooperativa per azioni. Aurum è una società per azioni holding del gruppo Coopservice, costituita il 10 agosto 1998 che detiene una partecipazione rappresentativa del 56,409% del capitale sociale dell'emittente.
L'emittente, Servizi Italia è qualificata come “PMI” ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater. 1) del Tuf e dell'articolo 2-ter, comma 1 del Regolamento Emittenti. Dal 2007, le azioni dell'emittente sono negoziate sull'Euronext Milan, Segmento Euronext STAR Milan.
L'offerta ha per oggetto un quantitativo massimo di azioni dell'emittente, pari a circa il 35,707% del capitale sociale dell'emittente, che corrispondono alla totalità delle azioni in circolazione dedotte la partecipazione di maggioranza sopra indicata e le azioni proprie, detenute in portafoglio dall'emittente, rappresentative di circa il 7,884% del capitale sociale.
L'offerente pagherà a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo in contanti pari a1,65 euro (cum dividendo), per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. In ipotesi di totale adesione all'offerta, l'esborso massimo complessivo sarà pari a 18.741.109,20 euro.
L'offerta avrà inizio il 18 dicembre 2023 e terminerà il 12 gennaio 2024, estremi inclusi (salvo proroghe). La data del pagamento del corrispettivo è il 19 gennaio 2024 (salvo proroga del periodo di adesione).
L'efficacia dell'offerta è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni:
- il raggiungimento di una soglia di adesioni all'offerta tale da consentire all'offerente di venire complessivamente a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'emittente, computando oltre alle adesioni anche le azioni già detenute dal gruppo dell'offerente e le azioni proprie (Condizione Soglia);
- l'assenza di eventi straordinari o eventi non noti con effetti significativamente pregiudizievoli per l'offerta e/o per la situazione patrimoniale, finanziaria, economica o reddituale dell'emittente rispetto a quelle risultanti dalla relazione finanziaria semestrale dell'emittente al 30 giugno 2023, come meglio descritta nel documento di offerta (“Condizione Mac”);
- la mancata adozione/pubblicazione da parte di istituzioni, enti o Autorità competenti, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari che precludano o limitino la possibilità per l'offerente di acquistare le azioni oggetto dell'offerta ovvero ostacolino l'offerta (“Condizione Evento Ostativo”).
L'offerta è finalizzata al delisting dell'emittente, pertanto nel caso in cui, ad esito dell'offerta, l'offerente e le persone che agiscono di concerto vengano a detenere una partecipazione complessiva:
- superiore alla soglia del 90% del capitale sociale, l'offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell'emittente con conseguente obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti dell'emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo108, comma 2, del Tuf e delisting dell'emittente;
- superiore o pari alla soglia del 95% del capitale sociale dell'emittente, l'offerente si avvarrà del diritto di acquistare le rimanenti azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del Tuf (assolvendo al contempo all'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 1, del Tuf) pervenendo oltre che al delisting anche allo squeeze-out.
Il comunicato dell'emittente, che il consiglio di amministrazione dell'emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, comma 3, del Tuf e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per l'apprezzamento l'offerta e la propria valutazione dell'offerta, è allegato al documento di offerta, corredato dal parere degli amministratori indipendenti nonché dalla fairness opinion rilasciata dall'esperto indipendente.
La Commissione ha approvato le modifiche al Regolamento generale sui procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la tabella recante l'indicazione dei singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto (delibera n. 22922 del 6 dicembre 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
La Consob, infatti, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge sulla tutela del risparmio) è chiamata a disciplinare con proprio regolamento i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi, recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti amministrativi di propria competenza. Inoltre, la legge n. 241/90, prevede l'obbligo per le Autorità di vigilanza di stabilire in conformità ai propri ordinamenti i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
In attuazione di quanto sopra, la Consob ha adottato il proprio Regolamento con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012. Tale Regolamento, in particolare, prevede una disciplina generale in materia di durata, diritti di partecipazione e responsabilità dell'azione amministrativa, in coerenza con i princìpi sanciti dalla legge 241/90, applicabile ai procedimenti di propria competenza.
In tale ambito, le principali modifiche alle disposizioni generali sui procedimenti amministrativi, apportate con la delibera del 6 dicembre scorso riguardano:
- la previsione di un rinvio ad apposite tabelle, pubblicate sul sito internet della Consob, per quanto riguarda l'individuazione degli specifici termini di durata, della unità competente e dei riferimenti normativi dei singoli procedimenti in essa censiti;
- la designazione del Direttore Generale quale soggetto responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi;
- il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che viene indicato direttamente nel regolamento;
- gli effetti sospensivi della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
I procedimenti indicati nelle citate tabelle sono stati aggiornati al nuovo quadro normativo di riferimento.
Il testo della delibera di modifica del Regolamento e le nuove tabelle, suddivisa per aree di attività, dei procedimenti di competenza della Consob sono pubblicati nel sito della Consob al seguente link.
La Commissione ha attribuito, a decorrere dal 1° dicembre 2023, ai Responsabili di alcune Divisioni e di alcuni Uffici non coordinati, il potere di disporre interventi di natura tecnica, che non implicano valutazioni discrezionali, finora disposti dalla Commissione (delibera n. 22888 del 15 novembre 2023).
Le attribuzioni indicate nella delibera 22888 si aggiungono a quelle già approvate nel 2018 (delibera n. 20448), nel 2020 (delibera n. 21277) e nel 2021 (delibere n. 21714 e n. 22115).
Le attribuzioni in materia di cambio di denominazione di gestori di portali di equity crowdfunding, e quelle in materia di approvazione delle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto, si sostituiscono a quelle dell'elenco allegato alla delibera n. 20448/2018.
L'elenco degli atti assegnati ai Responsabili di unità organizzativa, che stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle attività, è allegato alla citata delibera 22888.
I Responsabili di Divisione e di Ufficio non coordinato riferiscono periodicamente, per il tramite del Direttore Generale, al Presidente sulle attività attribuite, ai fini dell'informazione alla Commissione.
Il prossimo 14 dicembre, dalle 10:00 alle 19:00, e il 15 dicembre, dalle 9:00 alle 18:30, presso l’Auditorium Consob di Roma in Via Claudio Monteverdi 35, si terrà il Congresso Nazionale di Crittografia, organizzato dall’Associazione “De Componendis Cifris” (De Cifris) e Consob.
Il Congresso è suddiviso in quattro sessioni (di mezza giornata l’una) con l’obiettivo di presentare le più recenti scoperte e applicazioni della crittografia, inclusa la crittografia finanziaria e le sue applicazioni nel settore della finanza e dei mercati.
1a Sessione. 14 dicembre, ore 10:00-13:00
Dopo i saluti di apertura da parte del Presidente Consob, Paolo Savona, e del Presidente De Cifris, Massimiliano Sala, alcuni rappresentanti istituzionali (tra i quali il Ministero della Difesa, la Guardia di Finanza e la Polizia Postale) prenderanno parte a una tavola rotonda nella quale discuteranno gli impatti connessi all’uso crescente della crittografia. Nella seconda parte, il keynote di Massimo Giulietti darà una panoramica dello stato dell’arte sulla crittografia italiana.
2a Sessione. 14 dicembre, ore 14:30-19:00
La prima parte della Sessione scientifica del Congresso sarà aperta dal vincitore del premio Goedel Antoine Joux e a seguire vi saranno numerosi interventi di ricerca da parte di esperti accademici a livello internazionale, selezionati dal Comitato Scientifico di De Cifris.
3a Sessione. 15 dicembre, ore 09:00-13:30
In questa sessione si svolgeranno più workshop in parallelo. Nell’Auditorium in particolare si terranno due workshop consecutivi, il primo organizzato da Consob in materia di “Dati sintetici e cybersecurity” che vede l’intervento delle Autorità di vigilanza e di accademici di fama internazionale e il secondo organizzato da De Cifris su “CBDCs, Digital Currencies and Asset Tokenization”.
4a Sessione. 15 dicembre, ore 14:30-18:30
L’ultima sessione scientifica del Congresso sarà aperta da Svetla Petkova (Research Manager) e a seguire vi saranno diversi interventi di ricerca da parte di esperti accademici.
Il programma dettagliato del Congresso e le modalità per parteciparvi sono pubblicati al seguente link: https://www.consob.it/web/area-pubblica/seminari-e-convegni#convegno20231214.
- Modificato il Regolamento generale sui procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la tabella recante l'indicazione dei singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto (delibera n. 22922 del 6 dicembre 2023).
- Adottato il Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari previsto dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (delibera n. 22923 del 6 dicembre 2023).
- Aggiornato l'elenco delle attività attribuite ai Responsabili delle Divisioni e degli Uffici non coordinati, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (delibera n. 22888 del 15 novembre 2023).
- Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998, da Cometa Srl, su azioni emesse da Servizi Italia Spa (delibera n. 22914 del 6 dicembre 2023).
- Approvato il documento di registrazione della Cassa di Risparmio di Asti Spa relativo alla offerta di titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio (decisione del 6 dicembre 2023).
- Approvate le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa approvate dal Consiglio di Amministrazione della società il 9 novembre 2023 e rilascio dell''assenso alle relative modifiche alle Istruzioni del Regolamento (delibera n. 22920 del 6 dicembre 2023).
- Rilasciato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, d.lgs. n. 58/1998, il nulla osta all'estensione dell'operatività negli Stati Uniti d'America del mercato regolamentato Idem gestito da Borsa Italiana Spa, (decisione del 6 dicembre 2023).
- Autorizzata la Trusters Srl., con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub i), del regolamento (UE) 2020/1503 consistente nell'intermediazione nella concessione di prestiti (delibera n. 22918 del 6 dicembre 2023).
- Autorizzata la Leone Investment Srl, con sede a Roma, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub i), del regolamento (UE) 2020/1503 consistente nell'intermediazione nella concessione di prestiti (delibera n. 22919 del 6 dicembre 2023).
- Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Bit-matic tramite il sito https://bit-matic.com (delibera n. 22927 del 6 dicembre 2023);
- C B Financial Services Limited tramite il sito www.onefinancialmarket.com e relativa pagina https://account.onefinancialmarket.com (delibera n. 22926 del 6 dicembre 2023);
- Interactive tramite il sito https://inter-active.io e relativa pagina https://inter-active.solutions (delibera n. 22925 del 6 dicembre 2023);
- Forexelite Limited ed Elite Trading Academy tramite il sito https://forexelite.co e relative pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co (delibera n. 22929 del 6 dicembre 2023);
- Degirocfd Group tramite il sito https://degirocfd.com e relativa pagina https://client.degirocfd.com (delibera n. 22928 del 6 dicembre 2023);
- Billionaire Trade Limited tramite il sito https://billionaire-trade.co e relative pagine https://panel.billionaire-trade.co e https://trading.billionaire-trade.co (delibera n. 22924 del 6 dicembre 2023).