Consob Informa - Anno XXVI - N. 14 - 14 aprile 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori: Consob mette in guardia contro le iniziative fraudolente che approfittano della pandemia da coronavirus
Consob introduce nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni. Soglie ridotte per 104 società ad azionariato diffuso. Esercitati i poteri del “decreto imprese”
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 4 nuovi siti web
Emergenza Covid-19: da Consob le indicazioni operative al mercato su modalità di svolgimento delle assemblee, informazioni finanziarie, prospetti e revisione contabile
Mar – La Consob ammette la nuova Prassi di mercato n. 1 inerente all'attività di sostegno della liquidità
Aggiornata la scheda di controllo delle società di revisione sulle relazioni finanziarie annuali
Modifiche del Regolamento Emittenti in materia di trasparenza societaria
Occhio alle truffe! educazione finanziaria a teatro - Consob porta in scena lo “schema Ponzi”. all’Università di Genova la prima in streaming dello spettacolo sulla “madre di tutte le frodi”.
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le drammatiche notizie sui focolai virali possono essere un’opportunità per malintenzionati di diffondere informazioni false o fuorvianti per trarre indebito vantaggio dai timori della pandemia e provare a manipolare mercati finanziari e investitori. In particolare, si mettono in guardia i risparmiatori contro veri e propri tentativi di truffa, operati soprattutto via internet, con i quali vengono offerti prodotti fittizi in qualche modo apparentemente collegati al coronavirus (Covid-19).
Queste truffe assumono molte forme e potrebbero riguardare, tra l’altro, l’offerta - tramite materiale promozionale e false notizie - di inesistenti titoli azionari od obbligazionari di fantomatiche società che assumerebbero iniziative per il contenimento o la cura del coronavirus oppure l’offerta di diverse opportunità di investimento ad alto rendimento, compresi gli investimenti in presunte valute virtuali collegate alla diffusione del contagio virale (quali ad es. “Coronacoin”).
Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
- Premium Solutions Ltd (sito internet https://the-premium-brokers.com);
- Level Up Capital Ltd (sito internet www.trade100fm.com);
- DevTech Holding (sito internet www.fincogb.com);
- Direct Coin Limited (sito internet https://capitalcoinx.com).
Sale, così, a 184 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
La Consob ha adottato due provvedimenti (delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 e delibera n. 21327 del 9 aprile 2020) che, nell’ambito dei nuovi poteri conferiti all’autorità dal “decreto imprese”, prevedono un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa sia la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto dalla cosiddetta “norma anti-scorrerie”.
La Consob si è avvalsa con ciò dei poteri introdotti dall’articolo 17 del “decreto imprese” (d.l. n. 23 dell’8 aprile 2020).
Entrambi i provvedimenti si applicano per tre mesi (salvo revoca anticipata) dall’ 11 aprile fino all’11 luglio prossimo, a 104 società quotate in Italia (gli elenchi sono allegati alle delibere), individuate secondo il criterio della diffusione dell’azionariato.
Restano fuori dal perimetro di applicazione le società quotate controllate di diritto, cioè quelle in cui sia presente nell’azionariato un soggetto che detenga il 50% del capitale più almeno una azione.
In particolare, per quanto concerne le variazioni delle partecipazioni rilevanti, la Consob ha abbassato, per le 104 società in questione, le soglie che fanno scattare l’obbligo di comunicazione alla stessa Consob da parte degli investitori, portandole rispettivamente dal 3% all’1% per le cosiddette “non-Pmi” e dal 5% al 3% per le Pmi, come individuate nella sezione A e nella sezione B dell’elenco.
Contestualmente viene abrogata la precedente delibera del 17 marzo scorso (delibera 21304 del 17 marzo 2020), che introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato dal Testo unico della finanza (Tuf, art. 120, comma 2 - bis) prima del “decreto imprese” e cioè: a) “l’elevato valore di mercato” e b) la “diffusione dell’azionariato”.
Per effetto del “decreto imprese” - che riconosce, invece, come unico criterio la “diffusione dell’azionariato”, lasciando decadere quello dell’“elevato valore di mercato” - l’ambito di applicazione del nuovo obbligo risulta, quindi, ampliato.
Per quanto concerne, invece, la trasparenza rafforzata in materia di “dichiarazioni delle intenzioni”, cioè l’obbligo in capo agli investitori di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi, la Consob si è avvalsa della facoltà prevista dal “decreto imprese” di abbassare la soglia dal 10% al 5%. Anche questo provvedimento si applica alle 104 società in oggetto. Restano ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.
Consob ha altresì varato (delibera 21320 del 7 aprile 2020) le modifiche al proprio Regolamento Emittenti (art. 122-ter) in materia di esenzione dall’obbligo di comunicare la “dichiarazione delle intenzioni”.
Le clausole di esenzione previste dalle modifiche regolamentari, che discendono da disposizioni di legge introdotte nel Tuf nel 2017 (le cosiddette “norme anti-scorrerie”), restano valide anche per la nuova soglia ridotta al 5%.
La Consob ha fornito oggi al mercato - attraverso due provvedimenti, una Comunicazione (Comunicazione n. 3/2020 del 10 marzo 2020) e un Richiamo di attenzione (Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020) - indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle prossime assemblee ordinarie e straordinarie, di informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospetti nonché di attività di revisione contabile.
La Comunicazione sulle assemblee si è resa necessaria alla luce dell’emergenza sanitaria in corso per effetto dell’epidemia da coronavirus (Covid-19) e con riferimento alle disposizioni del decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo scorso, che ha introdotto, tra l’altro, disposizioni temporanee, volte a contemperare l’obiettivo prioritario di contrastare la diffusione dell’epidemia con le esigenze delle dinamiche d’impresa delle società quotate.
In particolare, per quanto riguarda le assemblee ordinarie e straordinarie, la Comunicazione della Consob richiama le società quotate ad adoperarsi affinché siano assicurate a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l’esercizio del voto a distanza, facendo ricorso ad almeno uno fra i vari strumenti indicati nell’articolo 106 del decreto “Cura Italia”, tra i quali il voto elettronico o per corrispondenza, l’intervento da remoto tramite collegamento informatico, il ricorso al rappresentante designato.
La Comunicazione evidenzia le disposizioni applicabili, ai fini del contemperamento delle norme speciali dettate in materia di assemblee dal decreto “Cura Italia” con le norme generali che disciplinano i diritti dei soci nell’assemblea.
Per quanto concerne, invece, le informazioni finanziarie da rendere nelle rendicontazioni contabili e nei prospetti informativi, il Richiamo di attenzione sollecita le società ad evidenziare con la maggiore trasparenza possibile - come richiesto dai principi contabili internazionali - gli effetti che l’emergenza sanitaria da coronavirus potrà avere sulle attività aziendali, con riferimento sia ai bilanci al 31 dicembre 2019 in approvazione sia alle successive rendicontazioni.
Analogo richiamo viene rivolto anche ai revisori contabili, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle informazioni rese nei bilanci sugli effetti dell’epidemia.
Infine un richiamo di attenzione è rivolto agli organi di controllo delle società quotate, anche nel loro ruolo di audit committee, sulla necessità di rafforzare in questo periodo le interlocuzioni con gli organi di amministrazione e lo scambio di informazioni con i revisori.
Con delibera n. 21318 del 7 aprile 2020 la Consob ha ammesso la nuova Prassi di mercato n. 1 relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato.
La nuova Prassi n. 1 entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, termine a partire dal quale cesserà la Prassi n. 1, precedentemente ammessa con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.
L’ammissione della nuova Prassi n. 1 fa seguito alla consultazione pubblica lanciata il 21 settembre 2018 sulle proposte di adeguamento al nuovo contesto europeo posto da regolamento (Ue) n. 596/2014 (“MAR”) delle tre prassi di mercato ammesse dalla Consob nel previgente regime comunitario.
Il testo della nuova Prassi n. 1 presenta alcune differenze rispetto al testo pubblicato l'8 aprile 2019 ad esito della consultazione per tener conto del parere fornito dall’Esma il 22 gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, MAR” (http://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/avviso-3-febbraio-2020/10194).
Principalmente, l’intermediario incaricato ai sensi della Prassi n. 1 dovrà svolgere l’attività di sostegno della liquidità per conto dell’emittente in modo indipendente dall’eventuale attività di specialist effettuata sui medesimi strumenti finanziari nella stessa sede di negoziazione.
Le società emittenti e gli intermediari incaricati possono trovare nel sito Consob un modello per la comunicazione trimestrale dell’operatività (http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/regolamento-abusi-di-mercato).
La Consob richiede alle società di revisione l’invio di una scheda di controllo, riassuntiva dei principali dati e informazioni acquisiti nel corso dell'attività di controllo legale dei conti, composta da due documenti: una sezione generale e un quadro riassuntivo (comunicazione n. 95002349 del 22 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni).
Come previsto dalla comunicazione più recente pubblicata in materia il 15 marzo 2012, il firmatario della relazione di revisione deve trasmettere alla Consob la predetta scheda entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della relazione sui bilanci d'esercizio e consolidato (comunicazione del 15 marzo 2012).
La scheda di controllo relativa alla revisione contabile dei bilanci degli esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 2019 è stata adeguata per l’introduzione dell’art. 123-ter, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 58/1998 (“Tuf”) che richiede alle società di revisione la verifica dell’avvenuta predisposizione, da parte degli amministratori delle società con azioni quotate, della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al citato articolo.
E’ stato pertanto inserito nella sezione “Altre informazioni” del quadro riassuntivo uno specifico riferimento a tali verifiche. La nuova versione è disponibile sul sito internet della Consob, nella sezione del sito "Servizi per gli operatori/Servizi interattivi/Adempimenti/Società di revisione", dal giorno 6 aprile 2020.
I revisori che hanno già trasmesso la scheda di controllo sui bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2019, potranno aggiornare la scheda trasmessa attraverso la funzionalità “Rettifica Scheda”, seguendo le istruzioni contenute nel manuale utente disponibile sul sito internet della Consob all’indirizzo sopra indicato, e ricompilando la sezione completa delle “Altre informazioni”.
La Commissione, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica terminata il 17 luglio 2019, ha apportato (delibera n. 21320 del 7 aprile 2020) alcune modifiche al Regolamento Emittenti (RE),per l’attuazione della delega contenuta nell’articolo 120, comma 4-bis, del Tuf,concernente l’obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni per coloro che acquistano una partecipazione rilevante al capitale di un emittente quotato (c.d. norma “anti-scorrerie”).
Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. decreto fiscale), ha introdotto all’articolo 120del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), il nuovo comma 4-bis, che impone un’informativa aggiuntiva rispetto a quella attualmente prevista in materia di assetti proprietari, volta a rendere trasparenti eventuali tentativi di scalata che interessino emittenti quotati italiani.
In sintesi, il nuovo articolo 120, comma 4-bis, del Tuf, prevede che, in occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale sociale, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui sopra debba dichiarare (anche) gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (c.d. “dichiarazione di intenzioni”).
Il legislatore, inoltre, ha attribuito alla Consob la facoltà di individuare, con proprio regolamento, “i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni”.
La Consob ha individuato nel testo del nuovo articolo 122-ter del RE i seguenti casi di esenzione dall’obbligo di effettuare la dichiarazione ex articolo 120, comma 4-bis, del Tuf:
a) nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettere a), limitatamente all’ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’emittente quotato, c), d) e h);
b) quando l’acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l’obbligo di offerta ai sensi dell’articolo 106, commi 1 o 1-bis, del Testo unico, e ricorre una delle esenzioni previste dall’articolo 49, comma 1, lettere b) o g);
c) nei casi indicati dall’articolo 119-bis, commi 3, lettere a), b) e c-ter), 5 e 6;
d) fermo quanto previsto dall’ultima parte dell’articolo 49, comma 1, lettera d-bis), se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall’emittente ai sensi dell'articolo 85-bis;
e) per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell’ambito delle attività di gestione di cui all’articolo 116-terdecies, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/Ue, o per i soggetti extra-Ue che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato dell’Ue, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/Ue, nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali e per i FIA Ue la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all’investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;
f) se l’acquisto della partecipazione determina l’obbligo oè effettuato nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.
L’operatività dell’esenzione nei casi suddetti, ad eccezione della lettera c), è subordinata ad una dichiarazione del soggetto interessato circa la sussistenza di una causa di esenzione. Tale dichiarazione sarà riportata nel modello previsto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione ex articolo 120 del Tuf (nuovo Allegato 4 del RE).
Sempre in materia di assetti proprietari, Consob ha modificato l’articolo 117 del RE. In particolare, il nuovo comma 2-bis dell’articolo menzionato, è volto a favorire l’emersione delle partecipazioni comprese tra le soglie del 3% e del 5% del capitale al venir meno della qualifica di Pmi, a causa del superamento dei criteri indicati all’articolo 1, comma 1, lettera
w-quater.1), del Tuf. La modifica introduce un obbligo di notifica della partecipazione detenuta infra-soglia, a seguito del cambiamento del regime applicabile (da Pmi a società quotata ordinaria), con riferimento alla soglia iniziale (dal 5% al 3%) prevista per la notifica delle partecipazioni in azioni.
Nello specifico, la proposta regolamentare prevede che chiunque, al momento della perdita della qualifica di Pmi della società partecipata, detenga una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5%, ne dà comunicazione alla Consob e alla società partecipata, entro quindici giorni di negoziazione decorrenti dalla data del comunicato.
Ulteriori modifiche apportate al RE concernono inoltre:
i) l’adeguamento dei richiami normativi contenuti in alcuni articoli alle modifiche apportate dal Tuf a seguito del recepimento della MiFID 2;
ii) alcuni chiarimenti per l’adempimento degli obblighi di trasparenza dei patti parasociali.
In collaborazione con FEDUF-Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e con la Facoltà di Economia dell’Università di Genova e con la partecipazione di Starting Finance.
Lo “schema Ponzi” - il più diffuso modello di truffa finanziaria, ideato un secolo fa da Charles Ponzi, l'avventuriero italiano emigrato negli Stati Uniti – va in scena giovedì prossimo, 16 aprile, per gli studenti della Facoltà di Economia dell’Università di Genova, alle ore 13.00 su pc, smartphone e tablet, rigorosamente in streaming, per tener conto delle disposizioni nazionali attualmente in vigore a contrasto dell’emergenza sanitaria da coronavirus.
Attraverso una pièce teatrale, ideata da Nadia Linciano, capo dell’Ufficio Studi Economici della Consob e dall’attore Massimo Giordano, gli studenti avranno l’opportunità di fare la conoscenza di Ponzi, il cui nome è indissolubilmente associato alla “madre di tutte le frodi finanziarie”.
A distanza di un secolo lo "schema Ponzi" è ancora oggi di grande attualità. La maggior parte delle truffe finanziarie, via web o via telefono, si basa, infatti, su quello stesso modello. Le cronache di questi giorni ripropongono ancora una volta truffe analoghe che corrono in rete, facendo leva sull’ansia da coronavirus, prospettando mirabolanti opportunità di investimento che altro non sono se non una riedizione dello “schema Ponzi”. Il rischio è stato di recente evidenziato dalla Consob con un’apposita Avvertenza per i risparmiatori (warning).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Liechtenstein (Financial Market Authority-Liechtenstein- Fma-Liechtenstein) e Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Compare ISAs (compare-isas.co.uk);
- www.compare-fixed-isa-rates-today.co.uk;
- Luxstar Group (www.luxstargroup.com) clone della società autorizzata Luxstar SA, già segnalata dalla Cssf (v. “Consob Informa” n. 8/2020);
- Luxstar Asset Management (www.luxstaram.com, www.luxstaram-clients.com) con sedi dichiarate in Lussemburgo e a Londra, clone della società autorizzata Luxstar SA con sede in Lussemburgo, già segnalata dalla Cssf (v. “Consob Informa” n. 5/2020);
- Lp Wealth Management / Leonia Private Wealth Management (www.lpwmanagement.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Leonia Corporate Bank Plc con sede in Finlandia;
- Flairfinance Asset Management (www.flairfinance.com, www.financeforte.com) con sede dichiarata a Leicester (Uk), clone della società autorizzata Flair Finance Limited (www.flairfinance.co.uk);
- Ignis Markets (www.ignis-markets.co.uk, www.ignismarkets.org), clone della società autorizzata Ignis Investment Services Limited (www.aberdeenstandard.com);
- Rsif International (www.rsif-int.com) clone della società autorizzata Rsif International con sede a Dublino;
- Reiner Jahn (www.reinerjahn.de) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Reiner Jahn con sede a Kerken (Germania);
- Go Compare Investments (www.gocompareinvestments.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Gocompare.com Limited (www.gocompare.com);
- Cig Fund Management (www.cigfm.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cig Fund Management Company Limited con sede a Dublino;
- Financial Loan Service (www.financial-loan-service.com) con sede dichiarata a Manchester;
- Paddington Wealth (www.paddingtonwealth.com) con sede dichiarata a Zurigo;
- China Beijing Global Trading (www.cbgtrading.cn.com) con sede dichiarata a Beijing 100140, China;
- Cream Ppi (e-mail: cream.ppi@yandex.com) clone della società autorizzata Cream PPI Limited;
- Oralad Management (www.oralad-management.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Oralad Management AB con sede a Stoccolma;
- CTindexforex (https://ctindexforex.com) con sede dichiarata a Suffolk (Uk), clone della società autorizzata Gain Capital Uk Limited (www.cityindex.com, www.forex.com/uk) con sede a Londra;
- Gladstone Capital Management (www.gladstonecapital-mgmt.com) clone della società autorizzata Gladstone Capital Management LLP con sede a Londra;
- Sandberg Financials Llc (www.sandbergfinancial.com) con sede dichiarata a Singapore;
- Secured Investment (www.secured-investment.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
- National Investor Guide (www.nationalinvestorguide.com);
- Best Fixed Rates / BestFixedRates (www.best-fixed-rates.com);
- Carter-Banks (www.carter-banks.co.uk);
- Smith & Williamson Holdings (info@smithandwilliamsonltd.co.uk) clone della società autorizzata Smith & Williamson Holdings Limited (www.smithandwilliamson.com) con sede a Londra.
Segnalate dalla Cssf:
- Fourpoints Invest S.A. (www.fourpoints-invest.com);
- Ak Wealth Spf (www.akwealth-spf.com);
- www.eps-gestion.com;
- www.bourse-electricite.com;
- www.qfprivate.com.
Segnalate dalla Fsma:
- BTC-trading24 (www.btc-trading24.com);
- Elite Trading (www.elitetrading.co);
- Fx Prime (www.fxprime.io);
- GrandCapital (www.grandcapital.net);
- KingstonTrading (www.kingstontrading.com);
- TitanPro500 (www.titanpro500.com);
- UniversalMarkets (www.umarkets.com, www.umarketspro.com);
- www.financial-liquidity.com, clone della società autorizzata Liquidity Finance Llp;
- Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution, società che risultano collegate ai seguenti soggetti non autorizzati in merito ai quali la Fsma ha già emanato avvisi ai risparmiatori:
- Cfreserve;
- Global-Markets;
- MasonFor;
- FlixGm;
- CryptoSfs;
- MgcLogic;
- Vipwayzone;
- Key-Markets;
- Hope-Area;
- Investingcapital;
- Wij zijn de oplossing (www.wij-zijn-de-oplossing.com);
- We zijn verenigd (www.wezijnverenigd.com);
- Trust Online Credit Bvba (www.trustonlinecreditbvba.com) clone della società autorizzata Swift Money Limited;
- Salem Lening (www.salem-lening.com);
- Rossen Financiën (www.rossen-financien.com) con sede dichiarata a Francoforte;
- Fast Loan International (www.fastloaninternational.com) con sede dichiarata in Belgio;
- Bci Financial (www.bcifinancial.com) con sede dichiarata a Cheshire (Uk);
- Access Centrale Bank (www.access-centrale.com) con sede dichiarata a Parigi.
Segnalate dalla Cnmv:
- www.xsystemtrader.com/es;
- Visoptiontrade (www.vistradingoption.com);
- Topinvestus (www.topinvestus.co/es);
- www.systres.site;
- Marketrobo Ltd (www.market.net);
- Daxioma / Clever Technologies Ltd (www.daxioma.com/es);
- Bit Trade247 (www.cryptotrades247.com);
- Fx24 Crypto Expert Options / Industry Rd (www.24cryptoexpertoptions.com);
- United Btc Bank (www.unitedbtcbank.com/es);
- Bs Finance Limited (www.bsfinance.biz);
- Bin Trades Limited (www.binarytrade360.com);
- Clever Technologies Ltd (www.daxbase.com/es);
- Traderxp (www.traderexperience.com/es);
- Richmondfx / Elit Property Vision Ltd (www.richmondfx.com);
- Box Investing / Software And Media Ltd (www.boxinvesting.com);
- Royaltd24 (www.royaltd24.net);
- Tradesrun / Pro Star Griffith Corporate Centre (www.tradesrun.com/es);
- Prime Markets / Pro Star Griffith Corporate Centre (www.prime-market.com/es);
- Cfdiz / PRO Star Griffith Corporate Centre (www.cfdiz.com/es);
- Bgold Capital /Pro Star Griffith Corporate Centre (www.bgoldcapital.com/es);
- Meg Trans Ltd / Raxtrade (www.raxtrade.com/app/trade);
- Green Millions (www.es.greenmillions.live);
- Qcapitalforex (www.qcapitalforex.com);
- Commercial Maximum – F.Z.E / Maximus Trade (www.mxmtrade.com);
- Pro Phet Trade / Pro Btc Trade (www.es.probtctrade.com);
- Capcorp Ltd / Fxcryptoclub (www.fxcryptoclub.cc);
- Million Money (www.million.money/es);
- www.yszzexpokch.duckdns.org / www.yszzexpokch.duckdns.org / gvc-gaesco-comerciante-en-lnnea-de-cfd89.php, siti clone della società autorizzata Gvc Gaesco Valores S.V., S.A.;
- Wdc Markets / Ftg Solutions Ltd (www.wdcmarkets.com);
- Hermes Ventures Limited / Gorisemarkets / Grm (www.gorisemarkets.com);
- Markets Fx (www.marketsfx.com);
- Bitfreezy Financials Llc (www.bitfreezy.com);
- 10crypto (www.10crypto.io/es/).
Segnalata dalla Cmvm:
- Alliance Scpi & Park (https://alliancescpi.com) clone degli intermediari autorizzati Banco Santander Totta, S.A e Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.
Segnalate dalla Finma:
- Mcc Group, Mcc Capital Gmbh, Mc Capital Gmbh, Mcc Oil and Gas, Mcc Holding (www.mcc-capitalgroup.com; www.mccoilgas.com; www.mcc-holding.com) con sede dichiarata a Ginevra;
- Schönbächler (Sch) Investments Sàrl (www.seifert-investments.com) con sede dichiarata a Zurigo;
- Weiss Private Bank (www.weissprivate.com) con sede dichiarata a Basilea;
- Kaze Blockchain Solutions (www.kaze.solutions) con sede dichiarata a Zugo (Svizzera);
- Swiss General Credit Llc (www.swiss-general-credit.com) con sede dichiarata Ginevra;
- Bicore Mining (www.bicoremining.com).
Segnalate dalla Sfc:
- Eso Mm Llc (www.esomfx.com) con sede dichiarata alle Samoa Americane;
- Spark Global Limited (www.sglfd.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- ofchk.com/index-en.htm;
- Hongkong Rarlon futures Co., Limited (www.down.sxpdcy.com) con sede dichiarata ad Hong Kong.
Segnalate dalla Fma New Zealand:
- www.icoinlimited.co.nz, sito clone della società autorizzata dalla Fma iCoin Limited;
- www.nex.cool, sito internet attraverso il quale viene dichiarato impropriamente di avere autorizzazione ad operare rilasciata dalla Fma;
- Speed Solutions Ltd /Arotrade (www.arotrade.net), con sede dichiarata in Belize;
- Tung Shun Securities Limited and AB Research Partners Inc. (www.ts-securities.com, www.abrp-inc.com), con sedi dichiarate ad Hong Kong e Toronto;
- www.worldclear.cloudtree.co;
- Profit Bitcoin (https://theprofitbtc.com/). L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa i risparmiatori che la società citata diffonde su un social network false notizie su iniziative governative ed utilizza illegalmente l’immagine del Primo Ministro neozelandese.
Segnalate dalla Finansinspektionen:
- Exm Solution (www.exmsolution.com), con sedi dichiarate a Londra, in Commonwealth of Dominica e Limassol (Cipro);
- JT Trader (www.jttrader.com) con sedi dichiarate a New York e Toronto.
Segnalata dalla Fma-Liechtenstein:
- www(dot)financialpartners-ltd(dot)com,clone della società autorizzata Financial Partners Fp Ltd.
Segnalazione da parte della Amf e della Acpr:
Le autorità di vigilanza francesi l’Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Acpr) hanno aggiornato la lista dei siti internet che propongono senza autorizzazione investimenti in prodotti derivati e criptovalute.
- www.boxinvesting.com;
- www.infinitrade.com;
- www.lotsfx.com;
- www.northern-lion.com;
- www.tcotrade.com/fr;
- www.triton-online.net;
- www.uniglobemarkets.com/?lang=fr;
- www.uniontradecenter.com;
- www.bforinvest.co;
- www.btcoinpro.com;
- www.libra-maximizer.com/fr;
- www.man-investments.com;
- www.securebitgains.com/bitcoinera.
- Riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 per le partecipazioni azionarie nel capitale di società quotate, aventi l’Italia come Stato membro d’origine ad azionariato particolarmente diffuso (delibera n. 21326 del 9 aprile 2020).
- Riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione ai sensi dell’articolo 120, comma 4-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 per le dichiarazioni degli obiettivi in occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine e ad azionariato particolarmente diffuso (delibera n. 21327 del 9 aprile 2020).
- Richiamo di attenzione ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti sulla necessità di osservare i principi che presiedono al processo di produzione dell’informativa finanziaria (Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020).
- Comunicazione in merito allo svolgimento delle assemblee delle società con azioni quotate (Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020).
- Modifiche al Regolamento Emittenti (RE) per l’attuazione della delega contenuta nell’articolo 120, comma 4-bis del Tuf, concernente l’obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni per coloro che acquistano una partecipazione rilevante al capitale di un emittente quotato (delibera n. 21320 del 7 aprile 2020).
- Ammessa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (Ue) n. 596/2014, la nuova Prassi di mercato n. 1 relativa all’attività di sostegno della liquidità del mercato (delibera n. 21318 del 7 aprile 2020).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Premium Solutions Ltd tramite il sito internet https://the-premium-brokers.com (delibera n. 21321 del 7 aprile 2020);
- Level Up Capital Ltd tramite il sito internet www.trade100fm.com (delibera n. 21322 del 7 aprile 2020);
- DevTech Holding tramite il sito internet www.fincogb.com (delibera n. 21323 del 7 aprile 2020);
- Direct Coin Limited tramite il sito internet https://capitalcoinx.com (delibera n. 21324 del 7 aprile 2020).