Consob Informa - Anno XXX - N. 42 - 16 dicembre 2024 (Copia) - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Consob blocca la pubblicità di servizi finanziari abusivi - Primo caso di applicazione della nuova normativa - Nel mirino gli spot che facevano improprio riferimento a personaggi di primo piano del mondo istituzionale italiano
L’uscita dalla borsa si conferma come il principale obiettivo delle offerte pubbliche di acquisto (opa) in Italia - Pubblicato uno studio della Consob che analizza il periodo 2020-2023
Modifiche al regolamento emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità: documento di consultazione
Esma: nuova avvertenza per i risparmiatori sul rischio delle cripto-attività
L'Esma nomina Carlo Comporti nuovo membro del suo CdA e riconferma i presidenti dei suoi comitati permanenti
Servizi Italia Spa: determinato il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e l’esercizio del diritto di acquisto
Obbligazioni A2A Spa: Consob approva il Base Prospectus
Rendimento Etico Srl: Consob sospende il servizio di intermediazione nella concessione di prestiti
Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana
Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Consob ha bloccato le pubblicità di servizi finanziari abusivi diffuse tramite internet, che per promuovere in rete le iniziative di intermediari non autorizzati facevano impropriamente leva, attraverso due siti web, sulla notorietà di esponenti di primo piano del mondo istituzionale italiano, come la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché sull’immagine di un marchio ben riconoscibile come quello dell’Eni.
L’intervento è il primo caso di applicazione dei nuovi poteri conferiti alla Consob dalla “legge capitali”, in base alla quale l’Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari può intimare ai gestori dei servizi di telecomunicazione l’oscuramento dei siti che diffondono campagne pubblicitarie relative a servizi finanziari abusivi, cioè privi di autorizzazione.
La Consob ha inoltre oscurato altri quattro siti di intermediazione finanziaria abusiva, esercitando i poteri del “decreto crescita” del 2019.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- “Meloniprogettodaiuto.com” (sito internet https://meloniprogettodaiuto.com);
- “Clickafino.com” (sito internet https://clickafino.com);
- “Flowtradey” (sito internet www.flowtradey.com);
- “Activmarkets-it” (sito internet https://activmarkets-it.com e relative pagine https://clientarea.activinv.com e https://webtrader.activinv.com);
- “Ecasset.cm” (sito internet https://ecasset.cm e relativa pagina https://client.ecasset.cm);
- “Go Trade Tech” (sito internet https://gotradetech.com e relative pagine https://panel.gotradetech.com e trading.gotradetech.com);
Sale, così, a 1194 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
L’addio alla Borsa resta l’obiettivo principale delle offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio lanciate sul mercato finanziario italiano. Lo evidenzia l’Occasional Report: “Le offerte pubbliche svolte in Italia nel periodo 2020 – 2023”, pubblicato oggi dalla Consob.
L’indagine conferma i risultati di un precedente studio (Le opa in Italia dal 2007 al 2019: evidenze empiriche e spunti di discussione) che la stessa Consob ha pubblicato nel 2021. Entrambe le indagini mostrano che nell’applicazione concreta l’istituto dell’opa, pensato originariamente come uno strumento volto a favorire la contendibilità delle imprese e la tutela degli azionisti di minoranza, è stato usato in Italia prevalentemente come via di uscita dalla Borsa.
La ricostruzione contenuta nel Report può fornire spunti utili per la valutazione in corso su possibili interventi di riforma del Testo Unico della Finanza.
I dati analizzati dagli autori ‒ Silvia Carbone, Toni Marcelli (Divisione Vigilanza Emittenti – Ufficio Opa e Assetti proprietari) e Domenico Fichera (Divisione Studi e Regolamentazione – Ufficio Analisi degli Impatti della Regolamentazione) – mostrano che su un totale di 76 offerte pubbliche promosse nei quattro anni in esame ben 56, cioè il 74% dei casi, si sono concluse con il delisting. Tra le motivazioni della scelta di lasciare Piazza Affari vengono indicate le semplificazioni normative, i minori oneri, la maggiore flessibilità gestionale e organizzativa nonché la maggiore competitività e velocità di esecuzione che si associano allo status di società non quotata.
Lo studio evidenzia anche una significativa crescita nel numero delle offerte promosse sull’Euronext Growth Milan (Egm), il sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle piccole e medie imprese, in cui fra il 2020 e il 2023 si sono registrate 16 opa (21,9% delle offerte totali), con un’accelerazione nel 2023 (10 casi), rispetto alle 9 opa del periodo 2007-2019.
Focalizzando l’analisi sui mercati di negoziazione, risulta che il premio offerto agli azionisti è in media più basso dove la liquidità è maggiore (p. es. sul segmento Euronext Star Milan), mentre sulle piattaforme in cui la liquidità è minore (p. es. l’Egm) il premio è di regola più alto.
L’Occasional Report riporta, infine, che fra il 2020 e il 2023 19 offerte su 76 (pari al 25%) hanno registrato forme di reinvestimento dei soci della società-bersaglio nel capitale dell’offerente. Sul dato, in forte aumento rispetto alle evidenze del periodo 2007-2019 (14 offerte su 231, pari a circa il 6%), incidono le offerte con reinvestimento effettuate su società negoziate su Egm (7 rispetto alle 19 totali).
Consob ha sottoposto al mercato alcune proposte di modifica al Regolamento n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), in attuazione delle deleghe regolamentari contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (nel prosieguo, il “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 settembre 2024, con cui il Governo ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. “CSRD”).
In linea con i principi e i criteri di delega indicati nell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, il Decreto ha dettato una puntuale disciplina degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, innovando significativamente il quadro normativo nazionale previgente sulla dichiarazione non finanziaria, e ha attribuito alla Consob alcune deleghe regolamentari in relazione ad aspetti specifici della disciplina.
L’intervento regolamentare oggetto della presente consultazione ha, dunque, l’obiettivo di allineare la normativa secondaria dell’Istituto al mutato quadro normativo europeo e nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità. A tale fine, dopo una sintetica ricognizione dell’evoluzione della disciplina in materia, il documento di consultazione descrive le proposte di modifica al Regolamento Emittenti oggetto di consultazione, di seguito sinteticamente rappresentate.
In primo luogo, in attuazione della delega regolamentare contenuta nell’articolo 118-bis del Tuf, come integrato dall’articolo 12, lettera a), del Decreto, si propone di introdurre un nuovo articolo 89-quinquies nel Regolamento Emittenti, al fine di introdurre la nuova disciplina sulle modalità e sui termini del controllo della CONSOB sulle rendicontazioni di sostenibilità comprese nel suo perimetro di vigilanza, in quanto pubblicate da emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d'origine. In linea con le indicazioni contenute nelle Guidelines on enforcement of financial information (GLESI) dell’ESMA, tale nuovo articolo prevede che il controllo si svolga su base campionaria, stabilendo che il numero di soggetti da includere nel campione di vigilanza non sia, comunque, inferiore al 10% dei soggetti che astrattamente rientrerebbero nel perimetro di vigilanza della CONSOB ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 1-quater, del TUF.
Con particolare riguardo ai criteri di selezione del campione, nella disposizione posta in consultazione si prevede che almeno il 50% dei soggetti da includere nel campione di vigilanza dovrà essere selezionato mediante l’applicazione di parametri di rischio, determinati annualmente con apposita delibera dell’Istituto sulla base di alcuni criteri di massima definiti già a livello regolamentare nella norma proposta in questa sede. Inoltre, una quota del campione dovrà essere determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale, nonché della necessità di assicurare un’adeguata rotazione dei soggetti sottoposti a controllo.
In secondo luogo, in attuazione della delega regolamentare contenuta nel nuovo comma 5-ter dell’articolo 154-bis Tuf, introdotto dall’articolo 12, lettera d), del Decreto, si propone di integrare l’articolo 81-ter, comma 1, del RE – che già disciplina l’attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato prevista dall’articolo 154-bis, comma 5, del Tuf – al fine di chiarire che l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve essere resa dal dirigente secondo lo specifico schema n. 3, che sarà aggiunto all’Allegato 3C-ter del Regolamento Emittenti. Tale proposta di modifica è finalizzata a fornire indicazioni di carattere pratico sul modello che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, o il dirigente diverso eventualmente nominato dalla società, dovrà utilizzare per rendere l’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, nei termini strettamente previsti dalla normativa primaria e senza l’introduzione di elementi innovativi.
Infine, si segnala che con il presente intervento non è stata esercitata la delega regolamentare prevista nell’articolo 18, comma 9, del Decreto, secondo la quale – fino all’adozione dei principi di attestazione da parte dal MEF ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, da elaborare in modo congiunto dal Ministero medesimo, dalla CONSOB e da associazioni e ordini professionali – la CONSOB individua con un regolamento (di carattere transitorio) i principi applicabili e disciplina lo svolgimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori della sostenibilità incaricati, nonché la formulazione delle conclusioni della relazione di cui all’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 39/2010. Infatti, in considerazione del carattere transitorio delle norme secondarie ivi prefigurate e della prossima pubblicazione da parte del MEF del principio di attestazione elaborato in seno al tavolo congiunto previsto dall’articolo 11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, non si è ravvisata l’opportunità di un suo esercizio.
Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 13 gennaio 2025 al seguente indirizzo: Consob - Divisione Studi e Regolamentazione - Via G. B. Martini, n. 3 - 00198 Roma, oppure on-line per il tramite del SIPE - Sistema Integrato Per l’Esterno
L’Esma, Autorità europea per la vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato oggi una nuova Avvertenza sui rischi per i risparmiatori connessi con l’acquisto di cripto-attività alla luce anche della recente euforia che ha portato a nuovi record i prezzi dei crypto-assets.
L’Esma richiama l’attenzione sul fatto che nonostante l’andamento rialzista registrato nelle ultime settimane le cripto-attività restano una forma di allocamento del risparmio molto rischiosa.
In particolare l’Esma ricorda quanto già evidenziato più volte in passato e cioè che l’acquisto di cripto-assets può comportare anche la perdita totale dei soldi impegnati.
Vengono richiamati, inoltre, fra gli altri rischi, la forte volatilità, cioè le oscillazioni dei prezzi, anche molto ampie, in periodi di tempo brevissimi; il pericolo di cadere vittima di truffe e di attacchi cibernetici; l’assenza di qualsiasi forma di protezione e di risarcimento per chi acquisti cripto-attività.
L’Esma sottolinea che le tutele per i risparmiatori previste dal regolamento europeo Mica (Markets in Crypto-Assets Regulation), in vigore dal prossimo 30 dicembre, hanno un’estensione più ridotta rispetto alle tutele già esistenti per i prodotti tradizionali di investimento. In particolare non sono previste forme di ristoro per chi abbia perso i propri soldi.
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), Autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'Ue, ha nominato Carlo Comporti, Commissario Consob, nuovo membro del suo Consiglio di amministrazione.
L’elezione è avvenuta nella riunione del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'11 dicembre 2024, in sostituzione del membro uscente Rodrigo Buenaventura, della Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv). Il commissario Carlo Comporti svolgerà le funzioni per tutta la durata residua del mandato del membro uscente, fino al 31 marzo 2027.
Il Consiglio di amministrazione ha il compito di garantire che l'Esma svolga la sua missione ed eserciti i compiti che le sono assegnati dal suo Regolamento istitutivo. Il presidente dell'Esma, Verena Ross, presiede il Consiglio di amministrazione, composto dai seguenti membri:
- Eduard Müller, Finanzmarktaufsicht (Fma), Austria
- Thorsten Pötzsch, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Germania
- Vasiliki Lazarakou, Hellenic Capital Markets Commission (Hcmc), Grecia
- Carlo Comporti, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Italia
- Jos Heuvelman, Autoriteit Financiële Markten (Afm), Olanda
- Armi Taipale, Finanssivalvonta (Fin-Fsa), Finlandia
- Natasha Cazenave, Direttore esecutivo Esma (membro senza diritto di voto)
- Vojtěch Belling, Vicepresidente Esma (osservatore)
- Rappresentante della Commissione europea (membro senza diritto di voto).
Nella stessa riunione del Consiglio delle Autorità di vigilanza sono stati eletti i Presidenti dei Comitati permanenti dell'Esma. Gli attuali Presidenti sono stati riconfermati e svolgeranno il loro nuovo mandato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il nuovo presidente del Comitato permanente mercati sarà eletto nella prossima riunione del Consiglio delle Autorità di vigilanza.
L'elenco dei presidenti dei Comitati permanenti è disponibile a questo link.
I Comitati permanenti sono gruppi di esperti formati dal personale dell'Esma e dalle Autorità nazionali competenti (Anc) per la regolamentazione dei mercati mobiliari negli Stati membri e sono responsabili dello sviluppo delle politiche nelle rispettive aree.
Consob ha determinato in 2,37 euro per azione il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e l’esercizio del diritto di acquisto, di cui agli articoli 108, comma 1, e 111, comma 1, del Tuf, da parte di Cometa Srl, in misura pari a quello corrisposto dal medesimo offerente nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie emesse da Servizi Italia Spa (delibera n. 23350 del 10 dicembre 2024).
Consob, il 23 ottobre 2024, ha approvato il documento relativo all’offerta promossa da Cometa (veicolo interamente detenuto da Aurum Spa, a sua volta controllata da Coopservice scpa), su un massimo di 6.033.601 azioni ordinarie dell’emittente, pari a circa il 18,97% del capitale di Servizi Italia, corrispondenti alla totalità delle azioni dell’emittente ancora in circolazione dedotte quelle già detenute da Aurum e Cometa, nonché le azioni proprie dell’emittente, ad un corrispettivo di 2,37 euro per azione (vedi “Consob Informa” n. 36/2024). L’offerta si è svolta tra il 28 ottobre ed il 15 novembre 2024.
Sulla base dei risultati definitivi dell’offerta, tenuto conto (i) delle azioni portate in adesione all’offerta, (ii) degli acquisti di azioni sul mercato effettuati dall’offerente (iii) delle 19.854.269 azioni detenute da Aurum Spa (controllante dell’offerente) e delle 2.686.226 azioni proprie detenute dall’emittente, ad esito dell’offerta, l’offerente è venuto a detenere complessivamente una partecipazione in Servizi Italia pari a 30.244.082 azioni, rappresentative del 95,08% del relativo capitale sociale, ovverosia una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale medesimo.
Conseguentemente sono sorti in capo all’offerente e alle persone che agiscono di concerto i presupposti per l’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 1, del Tuf e per l’esercizio del diritto di acquisto di cui all’articolo 111, comma 1, del Tuf – del quale l’offerente ha dichiarato nel documento di offerta l’intenzione di volersi avvalere –in relazione alle rimanenti 1.565.369 azioni dell’emittente, rappresentative del 4,92% del relativo capitale sociale.
L’esecuzione dell’obbligo e del diritto di acquisto, come dichiarato nel documento di offerta, avrà luogo mediante un’unica procedura, ai sensi dell’articolo 50-quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti.
Consob ha approvato, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento (Ue) 2017/1129, il Base Prospectus (BP) relativo all’ammissione alle negoziazioni di obbligazioni con taglio minimo di 100 mila euro emesse da A2A Spa destinate ad investitori all’ingrosso, rivenienti da un programma di offerta di Euro Medium Term Notes.
Borsa Italiana, con provvedimento del 4 dicembre scorso, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione sul Mercato telematico delle obbligazioni (Mot) delle obbligazioni da emettere nell’ambito del suddetto programma di offerta.
Il gruppo A2A opera principalmente nei settori della produzione, vendita e distribuzione di gas e di energia elettrica, del teleriscaldamento, dell’ambiente e del ciclo idrico integrato. Nel Piano Strategico 2024-2035 definito a marzo 2024, la strategia è incentrata sui due pilastri della Transizione energetica e dell’Economia circolare.
Il Base Prospectus - redatto in lingua inglese - si colloca nel contesto delle recenti iniziative intraprese dalla Consob per rilanciare il mercato domestico dei capitali di debito.
Il BP in oggetto rappresenta il primo concernente un programma Euro Medium Term Notes (EMTN) sottoposto all’approvazione della Consob ed è stato predisposto nel rispetto della prassi europea e sulla base dell’analogo Base Prospectus approvato lo scorso 24 maggio dall’Autorità lussemburghese (Cssf), tenendo in considerazione anche quanto rappresentato nelle Linee Guida COMI (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori) sulle modalità di redazione del prospetto di base.
Il BP afferisce all’ammissione alle negoziazioni di obbligazioni a medio termine da emettersi da parte di A2A, per un ammontare complessivo pari a 7 miliardi di euro, offerte ad investitori all’ingrosso.
Le obbligazioni da emettere a valere sul programma sono obbligazioni dell'emittente dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite.
Le obbligazioni possono essere a tasso fisso, a tasso variabile, zero coupon o una combinazione delle precedenti, ciò a seconda della modalità di pagamento degli interessi che sarà di volta in volta indicata nelle condizioni definitive.
Come riportato nel BP, sono previsti taluni casi in cui l’emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente le obbligazioni.
Consob ha sospeso Rendimento Etico Srl con sede a Milano, per un periodo di 120 giorni, dalla prestazione del servizio di crowdfunding consistente nell’intermediazione nella concessione di prestiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30, par. 2, lett. h), del Regolamento (Ue) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (delibera n. 23354 del 10 dicembre 2024).
Nel periodo di sospensione sono fatte salve le offerte pubblicate e non ancora concluse alla data del provvedimento e rimangono fermi e continuano a dover essere rispettati gli obblighi assunti con i titolari di progetti e con gli investitori in relazione alle offerte già concluse per le quali gli importi acquisiti devono ancora essere restituiti agli investitori.
Rendimento Etico Srl, è stata autorizzata, con provvedimento Consob n. 22887 del 10 novembre 2023, come fornitore di servizi di crowdfunding per le imprese ai sensi del Regolamento (Ue) 2020/1503 allo svolgimento del servizio di crowdfunding di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), sub i), del medesimo Regolamento (Ue) 2020/1503, consistente nell’intermediazione nella concessione di prestiti.
In precedenza (dal 2019 e fino al 10 novembre 2023), Rendimento Etico era già operativa nell’ambito del settore del lending crowdfunding in forza del previgente regime nazionale di esenzione, che non contemplava l’assoggettamento ad attività di vigilanza.
La stessa Consob – ad esito di propri accertamenti ispettivi condotti nei confronti di Rendimento Etico per l’operatività posta in essere dal 10 novembre 2023 - ha ritenuto sussistere i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 30, par. 2, lett. h) del Regolamento (Ue) 2020/1503, al fine di evitare che dalla prosecuzione delle attività secondo il contesto operativo osservato in sede ispettiva possa discendere un pregiudizio per gli interessi degli investitori.
- Determinato in 2,37 euro per azione il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto, di cui agli articoli 108, comma 1, e 111, comma 1, del Tuf, da parte di Cometa Srl, nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie emesse da Servizi Italia Spa (delibera n. 23350 del 10 dicembre 2024).
- Approvato, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento (Ue) 2017/1129, il Base Prospectus (BP) relativo all’ammissione alle negoziazioni di obbligazioni con taglio minimo di euro 100 mila emesse da A2A Spa destinate ad investitori all’ingrosso, rivenienti da un programma di offerta di Euro Medium Term Notes (decisione del 10 dicembre 2024).
- Approvata la commercializzazione in Italia di quote del fondo di investimento europeo a lungo termine chiuso non riservato Finint Eltif Private Markets, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1 del d.lgs. 58/98, gestito da Finint Investments Sgr Spa (decisione del 10 dicembre 2024).
- Sospesa Rendimento Etico Srl con sede a Milano, per un periodo di 120 giorni, dalla prestazione del servizio di intermediazione della concessione di prestiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (Ue) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (delibera n. 23354 del 10 dicembre 2024).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf) di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Meloniprogettodaiuto.com tramite il sito internet https://meloniprogettodaiuto.com (delibera n. 23358 del 10 dicembre 2024);
- Clickafino.com tramite il sito internet https://clickafino.com (delibera n. 23361 del 10 dicembre 2024);
- Flowtradey tramite il sito internet www.flowtradey.com (delibera n. 23363 del 10 dicembre 2024);
- Activmarkets-it tramite il sito internet https://activmarkets-it.com e relative pagine https://clientarea.activinv.com e https://webtrader.activinv.com (delibera n. 23362 del 10 dicembre 2024);
- Ecasset.cm tramite il sito internet https://ecasset.cm e relativa pagina https://client.ecasset.cm (delibera n. 23360 del 10 dicembre 2024);
- Go Trade Tech tramite il sito internet https://gotradetech.com e relative pagine https://panel.gotradetech.com e trading.gotradetech.com (delibera n. 23359 del 10 dicembre 2024).
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