Consob Informa - Anno XXXII - N. 16 - 27 aprile 2026 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Cripto-attività: dal primo luglio scade il periodo transitorio Mica – L'Esma chiarisce gli obblighi per gli operatori e avvisa gli investitori
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: Consob oscura 5 siti internet
Le decisioni della Commissione assunte o rese pubbliche nel corso della settimana
Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCA) scadrà definitivamente il primo luglio 2026: a decorrere da tale data, la prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti dei clienti dell'Unione europea sarà riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati ai sensi del Regolamento stesso.
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), con una comunicazione dello scorso 17 aprile in vista della scadenza di luglio, ha ribadito gli obblighi per i prestatori di servizi per le cripto-attività (Casp) e le aspettative di vigilanza per le Autorità nazionali, fornendo al contempo indicazioni agli investitori sui rischi connessi all'operatività di soggetti non autorizzati e sulle tutele che possono essere utilizzate.
Ai soggetti non ancora autorizzati quali prestatori di servizi per le cripto-attività, l'Esma chiede di disporre di piani di dismissione ordinata pronti all'esecuzione, che garantiscano il trasferimento dei cripto-asset dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi, senza causare danni economici ai clienti, e di implementarli entro il primo luglio 2026. Tali piani devono essere operativi, credibili e immediatamente attuabili, nonché conformi agli obblighi applicabili, inclusi quelli in materia di condotta, requisiti prudenziali e antiriciclaggio. Ai Casp già autorizzati è richiesto, invece, di gestire in modo ordinato l'aggiornamento dei rapporti contrattuali con i clienti esistenti prima della predetta data del primo luglio assicurando l'adozione di procedure di onboarding conformi alla normativa applicabile.
L'Esma ricorda, inoltre, che gli operatori extra-Ue non sono autorizzati a prestare servizi Mica a investitori europei, salvo la stretta eccezione della sollecitazione inversa, e che tale divieto si estende anche ai rapporti tra imprese. In particolare, il Micar vieta espressamente ai Casp di esternalizzare o delegare determinati servizi – come la custodia – a soggetti non autorizzati come Casp, anche qualora appartengano allo stesso gruppo societario, imponendo che tutte le catene operative siano pienamente conformi e non comportino la prestazione indiretta di servizi tramite entità non autorizzate. In tale contesto, l'Esma, rivolgendosi alle Autorità di vigilanza nazionali, sottolinea l'importanza dei profili relativi ai piani di dismissione per i Casp non autorizzati e al rischio di prestazione non autorizzata dei servizi al termine del periodo transitorio.
Da ultimo, l'Esma rivolge una specifica avvertenza agli investitori: non tutti i fornitori di servizi su cripto-attività operanti dopo il primo luglio saranno autorizzati ai sensi del Regolamento Mica e il livello di tutela dipende dal soggetto con cui si intrattiene il rapporto.
Gli investitori sono pertanto invitati a:
- verificare il proprio fornitore, accertando che sia autorizzato e incluso nel Registro MiCA pubblicato dall'Esma prima di effettuare investimenti o trasferimenti di fondi;
- identificare con precisione l'entità giuridica che presta il servizio, considerato che le tutele Mica si applicano esclusivamente alla specifica entità autorizzata nell'Ue e non ad altre società del medesimo gruppo o a entità extra-Ue, anche se operanti sotto lo stesso marchio;
- esaminare attentamente la documentazione contrattuale per comprendere quale soggetto fornisce effettivamente il servizio;
- agire tempestivamente trasferendo le cripto-attività a un operatore autorizzato o a un portafoglio auto-custodito, oppure valutando la chiusura delle proprie posizioni, ove necessario, tenuto conto che la permanenza presso operatori non autorizzati può comportare una minore tutela giuridica e un maggiore rischio di perdita delle proprie cripto-attività.
La Consob continuerà a svolgere la propria attività di vigilanza e di informazione al pubblico, in coordinamento con l'Esma e con le altre Autorità nazionali competenti, al fine di assicurare un'applicazione coerente del Regolamento Mica e un adeguato livello di tutela degli investitori.
La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato l'oscuramento di 5 siti internet che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari. Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:
- Alantra MC Limited (sito internet https://alantmc.com e pagina https://webtrader.alantrafx.com);
- "Index-Ftse" (sito www.index-ftse.com e pagine https://client.index-ftse.com e https://webtrader.index-ftse.com);
- "Morgan Capital" (sito https://morgan-capital.ltd e relativa pagina https://cfd.morgan-capital.ltd);
- "Viforex" (sito https://viforex.com e relativa pagina https://my.viforex.com);
- "Morvath" (sito https://morvathltd.com e relative pagine https://inv.personalplattform.com e https://inv.users-cabinet.com).
Sale, così, a 1671 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 168 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.
L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito http://www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
La Consob richiama, inoltre, l'attenzione sull'evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web "clonati", profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale - come immagini, voci o video - con l'obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.
A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visione dell'apposita scheda informativa recante i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nell'era dell'intelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito internet è presente la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Consob ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998 ("Tuf"), il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Cir Spa su un massimo di 50.0000.000 azioni emesse dalla stessa Cir, quotate sul Mercato Euronext Milan ("Euronext") organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, pari al 5,458% del capitale sociale dell'emittente. Il corrispettivo unitario è pari ad 0,68 euro. L'offerta avrà inizio il 27 aprile 2026 e terminerà il 18 maggio 2026 incluso (delibera n. 23957 del 22 aprile 2026).
Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Alantra MC Limited tramite il sito internet https://alantmc.com e pagina https://webtrader.alantrafx.com (delibera n. 23962 del 22 aprile 2026);
- "Index-Ftse" tramite il sito www.index-ftse.com e pagine https://client.index-ftse.com e https://webtrader.index-ftse.com (delibera n. 23960 del 22 aprile 2026);
- "Morgan Capital" tramite il sito internet https://morgan-capital.ltd e relativa pagina https://cfd.morgan-capital.ltd (delibera n. 23961 del 22 aprile 2026);
- "Viforex" tramite il sito internet https://viforex.com e relativa pagina https://my.viforex.com (delibera n. 23964 del 22 aprile 2026);
- "Morvath" tramite il sito internet https://morvathltd.com e relative pagine https://inv.personalplattform.com e https://inv.users-cabinet.com (delibera n. 23963 del 22 aprile 2026).
Consob ha disposto l'iscrizione di Seaport Global (Italy) Sim Spa, con sede in Milano, nell'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Tuf. La Società è autorizzata all'esercizio dei servizi/attività di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c-bis), e) e f), del Tuf. L'autorizzazione alla prestazione dei suddetti servizi/attività di investimento è rilasciata con le seguenti modalità operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti" (delibera n. 23958 del 22 aprile 2026).
Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori della Consob ha accolto l'istanza di decadenza per rinuncia espressa della decadenza per rinuncia espressa della BNP Paribas Asset Management UK LTD dall'autorizzazione all'esercizio del servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5 lettera d) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, con conseguente cancellazione della stessa società dall'Albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 164 del 17 aprile 2026 è disponibile sul sito internet www.consob.it.
Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori della Consob ha accolto l'istanza di rinuncia espressa di Buildbull Srl allo svolgimento del servizio di crowdfunding di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503 ed ha revocato l'autorizzazione. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 165 del 21 aprile 2026 è disponibile sul sito internet www.consob.it.
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