Consob Informa - Anno XXXII - N. 8 - 2 marzo 2026 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Abusivismo finanziario: la Consob oscura 10 siti internet - Bloccati servizi di investimento senza autorizzazione, pubblicità di piattaforme non autorizzate e un'offerta di cripto. Chiesta anche la rimozione di un'app
Controlli Consob sulle informazioni finanziarie e di sostenibilità delle quotate: determinati per il 2026 i parametri del rischio per la correttezza e la completezza dei dati
Educazione finanziaria: la Global Money Week si terrà dal 16 al 22 marzo 2026
Le decisioni della Commissione assunte o rese pubbliche nel corso della settimana
Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 10 siti internet.
Nel dettaglio, sono stati bloccati 7 siti internet che offrivano servizi e attività di investimento su strumenti finanziari senza autorizzazione e 2 siti che pubblicizzavano piattaforme di trading non autorizzate.
Di seguito l'elenco di questi siti:
- "Keyline FX" (sito internet https://keylinefx.com e relativa pagina https://client.keylinefx.com);
- "Auralyex" - "Prisma-luxerise.com" (sito internet www.auralyex.com e relativa pagina https://webtrader.sprawlyx-manilas.com nonché collegato sito internet pubblicitario https://prisma-luxerise.com);
- "Po Trade Ltd" - "Prismaluxerise.it" (sito internet https://p.finance e relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance nonché collegato sito internet pubblicitario https://prismaluxerise.it);
- "Campo Borsante" (siti internet www.campo-borsante.com, www.campo-borsante.org www.campoborsante.com, www.campo-borsante.net e relative pagine https://client.7cmanagement.cm e https://live.bitfoxytrade.com).
Nell'ambito delle operazioni di contrasto all'abusivismo è stata bloccata anche l'offerta di cripto-attività della Solaxy Tech Ltd, effettuata tramite il sito internet https://solaxy.io. L'offerta non è autorizzata in quanto non è stato notificato alla Consob il documento informativo (white-paper) richiesto dal Regolamento Ue 2023/1114 sulle cripto (Micar) (delibera n. 23891 del 25 febbraio 2026).
I siti oscurati questa settimana fanno salire a 1585 il numero degli interventi simili da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata, dal "Decreto Crescita", del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 136 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.
La Consob ha inoltre chiesto a Google di rimuovere dalla piattaforma di distribuzione, nel mercato italiano, l'applicazione per dispositivi mobili "Pocket Option" (per sistemi operativi Android), collegata a "Po Trade Ltd", tramite la quale vengono offerti abusivamente servizi finanziari.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito http://www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
La Consob richiama l'attenzione sull'evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web "clonati", profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale - come immagini, voci o video - con l'obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.
A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visione dell'apposita scheda informativa che riporta i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nell'era dell'intelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito internet è presente la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore.
Consob ha determinato i criteri previsti dall'articolo 89-quater e 89 quinquies, del Regolamento Emittenti (11971/1999 e successive modifiche), ai fini dell'individuazione dell'insieme degli emittenti quotati le cui rendicontazioni finanziarie e di sostenibilità saranno sottoposte a controllo (delibera 23883 del 19 febbraio 2026).
In particolare, Consob, tenendo conto dei parametri indicati nell'articolo 89-quater, comma 3, e nell'articolo 89-quinquies, comma 3, per il 2026 ha determinato che i parametri per la selezione degli emittenti quotati da sottoporre a controllo sono:
1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate i seguenti elementi:
(i) il rapporto di leva finanziaria;
(ii) la redditività operativa;
(iii) la variazione dei principali risultati economici, patrimoniali e finanziari;
(iv) i ricavi verso Paesi esteri;
(v) la composizione dell'attivo di bilancio
2. per le segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente, nonché per le attestazioni del revisore di sostenibilità, i seguenti indicatori:
- le comunicazioni trasmesse alla Consob dall'organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 149, comma 3 del Tuf;
- le segnalazioni del revisore di fatti censurabili ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del Tuf;
- i giudizi con rilievi e negativi, e le dichiarazioni di impossibilità del revisore di esprimere un giudizio, contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi degli articoli 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010 e 10 del Regolamento (UE) n. 537 del 16 aprile 2014;
- le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno e ad altri aspetti di natura contabile o di sostenibilità ritenuti rilevanti;
- l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità dell'emittente con "rilievi", "negativa" o con "dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione" da parte del revisore della sostenibilità o dell'impresa di revisione legale incaricati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125;
3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi:
- l'andamento del prezzo azionario;
- le posizioni nette corte in rapporto al capitale;
- altre informazioni rilevanti ricavate dagli analisti finanziari;
4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori:
i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall'autorità giudiziaria;
ii) le informazioni significative fornite da soggetti interessati;
5. per i fattori ambientali, sociali, e di governance, compresi il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, relativi alle società interessate:
- il rischio di impatto climatico del settore industriale di riferimento;
- il tasso di intensità delle emissioni di carbonio;
- elementi rilevanti per il rischio di greenwashing, alla luce della rilevanza assunta dai fattori ESG in sede di raccolta di capitali e di politiche di remunerazione;
- gli obiettivi relativi ad iniziative di transizione climatica.
6. per ulteriori parametri non espressamente individuati dagli articoli 89-quater e 89-quinquies, i seguenti indicatori:
i) le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato o rintracciato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione;
ii) gli esiti dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob su determinate società, in particolare nei casi in cui sia ravvisata la necessità di proseguire gli approfondimenti di vigilanza su profili specifici dell'informativa dell'emittente;
iii) informazioni ricavate dai mezzi di informazione, che presentino carattere di specificità e possano avere un impatto rilevante sulla conformità al quadro normativo di riferimento dell'informativa finanziaria o di sostenibilità dell'emittente;
iv) elementi utili, ricavabili da fonte esterna, che: (i) stimano la probabilità di default degli emittenti implicita nell'andamento del mercato azionario, e (ii) sintetizzano il grado di sostenibilità dell'impresa, nelle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance;
v) l'anzianità di analisi di ciascuna società nelle precedenti selezioni, e il potenziale impatto sul mercato della non conformità dell'informazione fornita.
Consob ha inoltre determinato i criteri per la selezione casuale degli emittenti da sottoporre a controllo, tenendo conto anche della finalità di promuovere una rotazione degli emittenti.
Prenderà avvio il prossimo 16 marzo la Global Money Week 2026, campagna internazionale di sensibilizzazione sull'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale rivolta ai giovani.
La Global Money Week è l'iniziativa annuale promossa dall'Ocse con l'obiettivo di accrescere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza di competenze finanziarie solide per prendere decisioni responsabili. Dal 2012 la manifestazione ha coinvolto oltre 70 milioni di giovani in 176 Paesi. In Italia l'organizzazione e il coordinamento delle attività sono affidati al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).
Il tema di questa edizione è "Smart money talks" ("Soldi: parlarne è intelligente"). I giovani si trovano spesso ad affrontare scelte finanziarie ma non sempre sono a proprio agio nel parlare di denaro. Condividere esperienze e fare domande alle persone giuste, insieme a una buona cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, può aiutarli a sviluppare competenze, evitare errori e costruire abitudini sane per raggiungere il proprio benessere economico.
Il primo evento in cui sarà presente la Consob è previsto il 17 marzo a Novara, dove si terrà la conferenza-spettacolo sulla sostenibilità presso Uni Piemonte Orientale (Novara): "Due parole sulla sostenibilità". La Consob e la società di divulgazione scientifica Taxi 1729 parleranno di sostenibilità e offriranno agli investitori un glossario di base per orientarsi nel mondo della finanza sostenibile.
Approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Azúr as, avente ad oggetto un massimo di 52.132.861 azioni di Ferretti Spa, rappresentative del 15,4% del capitale sociale dell'Emittente ad un prezzo unitario di 3,50 euro. Le azioni sono quotate sull'HK Stock Exchange dal 31 marzo 2022 e su Euronext Milan dal 27 giugno 2023. L'offerta sarà avviata il 16 marzo p.v., previa pubblicazione del Comunicato dell'Offerente/Offeree Circular approvato dalla SFC, e terminerà il 13 aprile incluso (delibera n. 23893 del 25 febbraio 2026). La pubblicazione dello stesso documento non potrà avvenire prima dell'approvazione del medesimo, nella versione inglese, da parte dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong ("SFC") prevista per il 27 febbraio 2026 o comunque in tempo utile per l'avvio dell'Offerta, e non prima che venga trasmessa alla Consob la documentazione concernente l'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento degli obblighi di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.
Cancellata MGA (Milano Global Advisors Srl) dalle sezioni 3 e 4 dell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. a) e f) del Decreto FinTech e dell'articolo 11 del Regolamento Dlt (delibera n. 23892 del 25 febbraio 2026).
Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf) di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- "Keyline FX" tramite il sito internet https://keylinefx.com e relativa pagina https://client.keylinefx.com (delibera n 23885 del 25 febbraio 2026).
- "Auralyex" - "Prisma-luxerise.com" tramite il sito internet www.auralyex.com e relativa pagina https://webtrader.sprawlyx-manilas.com nonché collegato sito internet pubblicitario https://prisma-luxerise.com (delibere n. 23888 del 25 febbraio 2026).
- "Po Trade Ltd" - "Prismaluxerise.it" tramite il sito internet https://p.finance e relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance nonché collegato sito internet pubblicitario https://prismaluxerise.it (delibera n. 23887 del 25 febbraio 2026);
- "Campo Borsante" (tramite i siti internet www.campo-borsante.com, www.campo-borsante.org www.campoborsante.com, www.campo-borsante.net e relative pagine https://client.7cmanagement.cm e https://live.bitfoxytrade.com (delibera n 23890 del 25 febbraio 2026).
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Consob ha altresì vietato ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1-bis del Tuf:
- Divieto, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1-bis del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://prismaluxerise.it in relazione all'operatività abusiva del sito internet https://p.finance, delle relative pagine https://v1.landspo.com, https://m.p.finance e della collegata applicazione per dispositivi mobili "Pocket Option" (delibera n. 23886 del 25 febbraio 2026).
- Divieto, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1-bis del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://prisma-luxerise.com in relazione all'operatività abusiva del sito internet www.auralyex.com e della relativa pagina https://webtrader.sprawlyx-manilas.com (delibera n. 23889 del 25 febbraio 2026).
- Il Responsabile della Divisione Vigilanza Emittenti, sulla base delle previsioni dell'articolo 147-ter del Tuf e degli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, ha determinato, fatta salva l'eventuale minor quota prevista dallo statuto, nell'1% la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della società quotata OVS Spa. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 157 del 18 febbraio 2026, corredata dalla tabella con l'indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della quota di partecipazione, è disponibile sul sito internet www.consob.it.
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