Aumenti di capitale iperdiluitivi - modello rolling

Aumenti di capitale iperdiluitivi - modello rolling

Dal 15 dicembre 2016 gli aumenti di capitale iperdiluitivi in opzione effettuati da società italiane quotate sui mercati regolamentati di Borsa Italiana sono gestiti secondo una nuova modalità chiamata modello rolling.

L'adozione del modello rolling è stata promossa dalla Consob, dopo numerose consultazioni, per evitare che, durante gli aumenti di capitale iperdiluitivi, si verifichino anomalie di prezzo sui titoli azionari interessati; anomalie di prezzo si sono infatti verificate durante tutte le principali operazioni iperdiluitive condotte fra il 2009 e il 2016 (ad es. le operazioni condotte da Saipem spa nel gennaio 2016, da Banca MPS spa nel 2015 e 2014, da Fondiaria-Sai spa nel 2012, da Seat PG spa e Tiscali spa nel 2009).

In sintesi, il modello prevede i seguenti passaggi:

  1. entro due giorni di borsa aperta prima dell'avvio dell'aumento, la società quotata comunica al pubblico le condizioni definitive dell'operazione;
  2. Borsa Italiana verifica, sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla Consob e contenuti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti di Borsa Italiana, se l'aumento di capitale vada considerato iperdiluitivo;
  3. se la verifica dà esito positivo, Borsa Italiana pubblica apposito Avviso con cui comunica al mercato che l'operazione sarà gestita secondo il modello rolling; se la verifica dà esito negativo, l'operazione viene gestita secondo il modello tradizionale (non rolling);
  4. Consob, prima dell'avvio dell'aumento iperdiluitivo, pubblica apposito Richiamo d'attenzione sul proprio sito internet, con cui annuncia al mercato l'imminente avvio dell'aumento gestito con il modello rolling;
  5. una volta iniziato l'aumento, è possibile esercitare in via "anticipata" i diritti di opzione in ciascun giorno dell'aumento a partire dal terzo, ricevendo immediatamente le azioni di nuova emissione; l'esercizio deve avvenire con le modalità ed entro gli orari previsti nelle Istruzioni al Regolamento dei servizi di Gestione Accentrata di Monte Titoli e alle condizioni contrattuali stabilite con il proprio intermediario caso per caso;
  6. tale consegna "anticipata" delle azioni di nuova emissione è volta a permettere di effettuare l'arbitraggio fra azioni e diritti di opzione già a partire dal primo giorno di avvio dell'aumento di capitale, come indicato nella Comunicazione Consob del 5 ottobre 2016; a sua volta, l'attività di arbitraggio permette di evitare sul nascere le anomalie di prezzo;
  7. in alternativa, i diritti di opzione possono essere esercitati secondo il modello tradizionale, con la consegna delle azioni di nuova emissione alla fine dell'aumento.

Il modello si applica soltanto agli aumenti di capitale che prevedono l'emissione del diritto di opzione. Gli altri aumenti di capitale (ad es. tramite obbligazioni convertibili o senza il diritto di opzione) non sono gestiti con il modello rolling.

Inoltre, è opportuno evidenziare che il modello rolling può impattare sulla facoltà di revoca prevista dall'art. 95-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza (cfr. Comunicazione n. 00888305 del 5 ottobre 2016).

Recenti aumenti iperdiluitivi:

Per eventuali chiarimenti sul funzionamento del modello rolling si invita a contattare la Consob - Divisione Mercati - Ufficio Post-Trading utilizzando la casella di posta elettronica post-trading@consob.it.

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