Crowdfunding - gestori - AREA PUBBLICA
La Consob, a seguito della consultazione del mercato effettuata nel periodo dal 2 marzo al 17 marzo 2023, ha adottato - sentita la Banca d’Italia - il Regolamento in materia di servizi crowdfunding per le imprese ai sensi di quanto previsto dall’art. 4-sexies.1, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998. Il testo della delibera di adozione del Regolamento e il documento sugli esiti della consultazione sono disponibili sul sito.
Per quanto di competenza della Consob, pertanto, si è completato il processo di adeguamento della normativa nazionale alle previsioni dettate dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dai relativi Regolamenti delegati.
Come noto, a partire dall’11 novembre 2023 potranno operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.
I soggetti che prestano servizi di crowdfunding in base alla normativa nazionale, tra cui i gestori attualmente iscritti nel registro dei gestori di portali tenuto dalla Consob, potranno, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento (UE) 2020/1503, continuare a prestare la loro attività sul territorio nazionale fino al 10 novembre 2023 o fino al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Regolamento europeo, se anteriore. Tali soggetti, qualora intendano proseguire la loro attività, anche in considerazione della tempistica per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della disciplina europea [cfr., in particolare, paragrafi da 4 a 8 dell’articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503], sono invitati a presentare l’istanza[1] in tempo utile, al fine di evitare eventuali interruzioni dell’attività a far data dall’11 novembre 2023.
Gli operatori sono invitati a prestare attenzione alla completezza, chiarezza e coerenza delle informazioni contenute nell’istanza di autorizzazione da trasmettere all’Autorità di Vigilanza.
Ai fini della predisposizione della domanda di autorizzazione, si invitano inoltre gli operatori a tener conto di tutta la normativa rilevante, ivi inclusi i Regolamenti delegati attuativi del Regolamento (UE) 2020/1503, nonché a considerare gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia pubblicati per la consultazione in data 17 maggio 2023 (Banca d'Italia - Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding).
Al fine di agevolare gli operatori interessati a presentare l’istanza di autorizzazione, si rende disponibile un file compilabile che sarà possibile utilizzare nella predisposizione della domanda di autorizzazione. Il file traduce in formato editabile il formulario allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 e contiene talune indicazioni di carattere operativo d’ausilio per la compilazione dello stesso.
[1] A tale riguardo si richiama il riparto di competenze con la Banca d’Italia delineato dall’art. 4-sexies.1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 58/1998.
Sezione in vigore fino all'attuazione della nuova normativa
Il Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali tramite portali on-line e i provvedimenti che integrano o modificano le informazioni in esso contenute sono pubblicate nel Bollettino della Consob, istituito in formato elettronico con delibera Consob n. 15695 del 20 dicembre 2006. Il Registro è previsto dall'art. 50-quinquies del d.lgs.n. 58/1998 e contiene:
- una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592.
- una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale. Al momento non ci sono gestori iscritti.