cartolarizzazioni

Cartolarizzazioni

Il regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito, il “Regolamento Cartolarizzazioni”) ha introdotto una disciplina uniforme a livello unionale per le cartolarizzazioni e un framework specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, applicabili dal 1° gennaio 2019. Il citato regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/557, che ha dettato regole specifiche per le cartolarizzazioni di attività deteriorate e per le cartolarizzazioni c.d. sintetiche o nel bilancio.

Il d.lgs. 3 agosto 2022, n. 131 ha apportato modifiche al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) per adeguare l’ordinamento nazionale alle previsioni del Regolamento Cartolarizzazioni. In particolare, l’articolo 4-septies.2, del TUF attribuisce in ambito nazionale le competenze di vigilanza scaturenti dal Regolamento Cartolarizzazioni alla Consob, alla Banca d’Italia, all’IVASS e alla COVIP.

Nel dettaglio, la Consob è competente a vigilare:

  1. sul rispetto dell’articolo 3 per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti retail;
  2. sul rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 9, quando né il cedente, né il prestatore originario, né la società veicolo, siano soggetti vigilati (i.e. banche, imprese di investimento, gestori, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali) e non sia presente un promotore (che ai sensi del Regolamento Cartolarizzazioni è una banca o una impresa di investimento);
  3. sulla conformità da parte di cedenti, promotori e società veicolo agli articoli da 18 a 27 del Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni STS;
  4. sul verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del Regolamento Cartolarizzazioni e ad attribuire e revocare l’autorizzazione di cui all’articolo 28.

In forza del potere conferito dall’4-septies.2, comma 9, del TUF, la Consob ha emanato le Disposizioni di attuazione del citato art. 4-septies.2, del TUF. Tali Disposizioni di attuazione: (i) disciplinano, nei margini consentiti dalla legislazione europea direttamente applicabile, la notifica delle operazioni di cartolarizzazione alla Consob e i requisiti organizzativi applicabili ai soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione, (ii) specificano le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione, conformemente all’articolo 28, del Regolamento Cartolarizzazioni, dei soggetti terzi che valutano la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS.

Orientamenti EBA per le cartolarizzazioni STS

I cedenti, i prestatori originari, le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), gli investitori, e i terzi verificatori ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 sono tenuti a rispettare ed applicare quanto previsto dagli Orientamenti EBA sui criteri STS per le cartolarizzazioni ABCP, NON-ABCP e sintetiche nel bilancio.

Le linee Guida sono consultabili ai seguenti link del sito web EBA (European Banking Authority):

  • Orientamenti EBA sui criteri STS per le cartolarizzazioni ABCP e NON-ABCP: GLs EBA STS ABCP e NON-ABCP, così come da ultimo modificate (v. infra).
  • Orientamenti EBA sui criteri STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio GLs EBA STS OBS

Si segnala che in data 27/05/2024 l’EBA, con la pubblicazione degli Orientamenti sui criteri STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, l’EBA ha altresì modificato gli Orientamenti sui criteri STS per le cartolarizzazioni ABCP e NON-ABCP.

Gli Orientamenti sui criteri STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, così come le modifiche apportate agli Orientamenti sulle cartolarizzazioni STS ABCP e NON-ABCP sono consultabili in lingua italiana al seguente link: GLs EBA OBS e che modificano ABE/GL/2018/08 e ABE/GL/2018/09 .

Tali Orientamenti si applicano dal 9 dicembre 2024.

Si rimanda anche al Final Report del 27/05/2024 per un maggiore grado di approfondimento: Final Report EBA Gls OBS and amending EBA/GL/2018/08 and EBA/GL/2018/09

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