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Delibera n. 23176

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di JSC Handel Gruppe S.a.s. di Juergen Fitschen & CO Internationale Finanzdienstleis e del Signor Paul Cambria, per violazione dell'art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») e in particolare:

  • l’art. 1, comma 1, lettera v), il quale definisce «offerta pubblica di acquisto» «ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c)»;
  • l’art. 102, comma 1, il quale stabilisce che «La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione»;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi (nel prosieguo, anche «DTC»), da cui è emerso lo svolgimento da parte di JSC Handel Gruppe S.A.S. di Juergen Fitschen & Co Internationale Finanzdienstleis, con sede a Buti (PI) in via Piavola n. 23 [codice fiscale 02250780505] & C. S.p.A.

RILEVATO, in particolare, che il giorno 15 settembre 2023 è risultata pubblicata nelle pagine della piattaforma LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pierluigidc/ e https://www.linkedin.com/pulse/formal-letter-offerbuy-pierluigi-di-cieri, una lettera di offerta, in una versione in italiano e in una versione in inglese e nato a Montevideo (Uruguay) il 4 aprile 1970 e residente a […omissis…], rivolta agli azionisti della Piaggio & C. S.p.A. (nel prosieguo, «Piaggio» o la «Società quotata») e avente ad oggetto la comunicazione dell’intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie della Piaggio, al prezzo unitario di euro 3,50, con la finalità di acquisire una partecipazione di controllo della Società quotata;

RILEVATO che nella medesima lettera sono stati indicati come segue i termini e le modalità di adesione alla stessa: “L’offerta è aperta a tutti gli azionisti della Società alla data del 31 ottobre 2023 (la “Data di riferimento”). Se desidera partecipare all’Offerta, deve conferire le sue azioni seguendo le istruzioni contenute nel modulo di accettazione allegato (il “Modulo di Accettazione”). L’Offerta scadrà alle ore 17:00 di Roma del 30 novembre 2023, o a tale data successiva a cui l’Offerta sarà prorogata (la “Data di scadenza”). Se più del 50% delle azioni della Società saranno conferite e non ritirate, gli acquisti saranno effettuati su base proporzionale.

L’importo da pagare per azione sarà di € 3,50 in contanti, che rappresenta un premio del 20% sul prezzo di chiusura delle azioni della Società al 31 ottobre 2023. Gli azionisti che sceglieranno di partecipare all’Offerta potranno aspettarsi i pagamenti per le azioni conferite e accettate entro circa dieci giorni lavorativi dalla Data di Scadenza.

L’offerta è subordinata al verificarsi di alcune condizioni, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, il raggiungimento di un livello minimo di accettazione del 50% delle azioni della Società e il fatto che non sia osteggiata dal consiglio di amministrazione della Società. L’Offerente si riserva il diritto di rinunciare o modificare una qualsiasi di queste condizioni a sua esclusiva discrezione.

Se, dopo aver valutato attentamente tutte le informazioni contenute nella presente lettera di offerta, desidera conferire le Sue azioni in adesione all’Offerta, La preghiamo di seguire le istruzioni contenute nel Modulo di Accettazione o, se le Sue azioni sono detenute da un intermediario abilitato (broker, dealer, banca commerciale, società fiduciaria o altro nominatario), contattare tale intermediario per effettuare il conferimento per Suo conto [...]”;

RILEVATO che, in esito all’attività istruttoria svolta, la DTC ha riscontrato che l’operazione descritta nella lettera di offerta rivestiva le caratteristiche di un'offerta pubblica di acquisto rilevante ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lett. v), del TUF, in relazione alla quale l’offerente non ha trasmesso alla Consob la comunicazione richiesta dall’art. 102, comma 1, del TUF;

RILEVATA altresì l’inesistenza di cause di esenzione dall’applicazione della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto di cui agli artt. 101-bis e ss. del TUF;

CONSIDERATO che la Consob ha ritenuto accertato che la sopra indicata offerta al pubblico di acquisto di azioni Piaggio è stata realizzata in violazione dell’art. 102, comma 1, del TUF, non essendo stata trasmessa alla Consob la comunicazione prevista dalla richiamata disposizione normativa, conseguentemente adottando dapprima un provvedimento di cessazione temporanea dell’offerta, con delibera n. 22841 del 9 ottobre 2023 e, successivamente, disponendo la cessazione permanente della stessa, con delibera n. 22871 dell’8 novembre 2023;

CONSIDERATO che, all’esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la DTC ha ritenuto configurata, in relazione al periodo intercorrente tra il 15 settembre 2023 (data della prima verifica sul web della presenza dell’offerta) e il 9 ottobre 2023 (data di adozione della delibera di cessazione temporanea), un’ipotesi di illecito riguardante la promozione dell’offerta pubblica di acquisto rivolta da JSC e dal Signor Paul Cambria nei confronti degli azionisti della Piaggio, finalizzata ad acquisire una partecipazione di controllo della Società quotata, senza avere effettuato la preventiva comunicazione alla Consob dell’intenzione di promuovere l’offerta medesima;

VISTA la nota del 21 dicembre 2023, notificata in pari data all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante della società, con la quale la DTC, in relazione alla citata offerta pubblica di acquisto promossa sulle azioni Piaggio, ha contestato la violazione dell’art. 102, comma 1, del TUF nei confronti di JSC Handel Gruppe e del Signor Paul Cambria,

RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione la JSC ed il Signor Paul Cambria sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

RILEVATO che la JSC ed il Signor Paul Cambria non si sono avvalsi di alcuno degli strumenti di difesa a propria disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 4 giugno 2024 («Relazione USA), con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione dell’art. 102, comma 1, del TUF, contestata nei confronti di JSC e del Signor Paul Cambria in relazione alla promozione dell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Piaggio in assenza della prevista comunicazione alla Consob, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione delle relative sanzioni;

RITENUTO di condividere le considerazioni conclusive formulate dall’USA e conseguentemente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, JSC e del Signor Paul Cambria;

VISTO l’art. 192, commi 1 e 2-bis, del TUF, secondo cui «1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa. [...] 2.bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). [...]»;

VISTO l’art. 190-bis, comma 1, lettera a), del TUF, secondo cui «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato»;

VISTO l’art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis)  la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis)  misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze di seguito indicate:

a) - quanto alla gravità oggettiva, la violazione in parola non è connotata da scarsa offensività o pericolosità, atteso che essa si è sostanziata nella diffusione dell’informazione dell’intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Piaggio attraverso uno strumento ad elevato impatto mediatico e senza rispettare le forme tipiche previste dall’ordinamento per questa tipologia di sollecitazione del pubblico, con ciò impedendo l’attivazione dei poteri di vigilanza (informativa, ispettiva e autorizzativa) assegnati all’Autorità per la gestione delle offerte pubbliche di acquisto; si rileva inoltre che il controvalore della potenziale offerta oggetto dell’intenzione veicolata al mercato, calcolato quale prodotto del prezzo unitario offerto (euro 3,50) moltiplicato per il numero delle azioni oggetto dell’offerta (pari a 179.076.823 azioni, equivalenti al 50% più n. 1 azione, delle n. 358.153.644 azioni che componevano il capitale sociale di Piaggio all’epoca dei fatti, posto che obbiettivo dell’offerta era l’acquisto del controllo della società), sarebbe stato equivalente ad euro 626.768.880,50;

- quanto alla durata della violazione, la contestazione riguarda il periodo dal 15 settembre 2023 al 9 ottobre 2023;

b) quanto al grado della responsabilità dell’autore delle violazioni, quest’ultima risulta ascrivibile a JSC e al Signor Cambria a titolo di dolo;

c) quanto alla capacità finanziaria della Società, l’ultima situazione patrimoniale disponibile risulta essere quella approvata alla data del 31 dicembre 2017, la quale evidenzia un fatturato pari ad euro 43.556 migliaia; quanto alla capacità finanziaria del Signor Paul Cambria, non vi sono agli atti elementi utili a stimarla;

d) quanto al vantaggio ottenuto o alle perdite evitate attraverso la violazione, non emergono dagli atti elementi che li rendano determinabili;

e) non risultano pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) la Società ha tenuto un atteggiamento non collaborativo con la Consob nel fornire riscontro alle richieste di informazioni formulate ai sensi dell’art. 102, comma 8, del TUF;

g) non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob nei confronti di JSC o del Signor Paul Cambria per precedenti violazioni in materia finanziaria;

g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) stante la documentazione in atti, non risultano misure adottate dai responsabili delle violazioni successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento ai destinatari delle medesime:

1) JSC Handel Gruppe S.A.S. di Juergen Fitschen & Co Internationale Finanzdienstleis, con sede a Buti (PI) in via Piavola n. 23 [codice fiscale 02250780505], per la violazione dell’art. 102, comma 1, del TUF, sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100.000;

2) Signor Paul Cambria, nato a Montevideo (Uruguay) il 4 aprile 1970 e residente a […omissis…], per la violazione dell’art. 102, comma 1, del TUF, sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100.000.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it

La presente delibera è notificata a JSC Handel Gruppe S.A.S. di Juergen Fitschen & Co Internationale Finanzdienstleis e al Signor Paul Cambria e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195, comma 4, del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

19 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona