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(*) Avverso il provvedimento le società Global Success Management Inc, Imperial System Ltf EOOD e Be Free Ltd, hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Roma in data 14.02.2025.

Delibera n. 23327

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD per violazione dell'art. 94-bis del d. lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

- l'art. 1, comma 1, lettera u), il quale definisce prodotti finanziari "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

- l'art. 94-bis, comma 1, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti";

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi (nel prosieguo, anche "DTC"), da cui è emerso lo svolgimento da parte, tra l'altro, di Global Success Management Inc. con sede in Moncton (Canada) [96 Norwood Avenue Suite 214 Moncton NB E1C 6L9 – Canada], Be Free Ltd con sede in Sofia (Bulgaria) [Miladinovi Street, fl. 3, app. 6 Vazrajdane district, 25, Bratya 1000 Sofia – Bulgaria] e Imperial System Ltd EOOD con sede in Sofia (Bulgaria) [Flora Street no. 1, ent. B, p. 1.6, app. 31, 1404 Sofia - Bulgaria] (di seguito anche rispettivamente "Global SM", "Be Free", "Imperial System", insieme le "Società") di un'offerta al pubblico residente in Italia di prodotti finanziari cd. "Equity Convertible Notes" ("ECN") tramite i siti internet https://globalsuccessmanagement.com e www.gigos.com in assenza di un prospetto informativo approvato dalla Consob, in violazione dell'art. 94-bis del TUF;

CONSIDERATO che la Consob ha ritenuto accertato che la sopra indicata offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria posta in essere, tra l'altro, da Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD tramite i siti internet https://globalsuccessmanagement.com e www.gig-os.com è stata realizzata in violazione dell'art. 94-bis del TUF ratione temporis vigente, non essendo stata effettuata alcuna comunicazione alla Consob, né trasmesso il relativo prospetto informativo e, di conseguenza, ha prima sospeso l'offerta per novanta giorni con delibera n. 22360 del 15 giugno 2022 e poi vietato la stessa con delibera n. 22438 del 6 settembre 2022;

CONSIDERATO che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi ha ritenuto configurata, in relazione al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2022 (acquisizione da parte della DTC dei contenuti dei siti https://globalsuccessmanagement.com e www.gig-os.com relativi all'offerta delle ECN) e il 15 giugno 2022 (giorno in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare cui è seguito l'ordine di inibizione dei predetti siti web), una ipotesi di illecito riguardante la promozione da parte, tra l'altro, delle suddette Società di una offerta nei confronti del pubblico degli investitori italiani avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti senza aver effettuato la preventiva comunicazione alla Consob, né trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

VISTA la nota del 31 luglio 2023, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, in relazione alla suddetta offerta promossa nei confronti del pubblico degli investitori italiani avente ad oggetto prodotti finanziari, ha contestato, tra l'altro, alle società Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD in relazione al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2022 (acquisizione da parte della DTC dei contenuti dei siti https://globalsuccessmanagement.com e www.gig-os.com relativi all'offerta delle ECN) e il 15 giugno 2022 (giorno in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare cui è seguito l'ordine di inibizione dei predetti siti web) la violazione dell'art. 94-bis del TUF, ai sensi degli artt. 191, comma 4, e 195 del TUF;

RILEVATO che la lettera di contestazione è stata notificata alla Global Success Management Inc. il 16 febbraio 2024 e che, quanto alle società Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD, con nota del 14 marzo 2024 i difensori delle medesime hanno dichiarato, tra l'altro, che tali società "sono venute a conoscenza, […], che è stato avviato nei loro confronti il procedimento sanzionatorio n. 158394/2023" e che "Le Società, a prescindere dal perfezionamento delle notifiche, intendono partecipare al procedimento in corso per esercitare il diritto di difesa mediante il deposito di memorie difensive; […]";

RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione le società Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 5 marzo 2024 con cui la società Global Success Management Inc. ha formulato, tramite il proprio difensore, istanza di accesso agli atti;

RILEVATO che tale istanza è stata positivamente riscontrata dalla DTC con nota del 26 marzo 2024 e dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con note del 27 marzo 2024 e 12 settembre 2024;

VISTA la separata nota del 5 marzo 2024 con cui è stata presentata, nell'interesse della Global Success Management Inc., una richiesta di proroga di 30 giorni del termine per il deposito di memorie difensive;

RILEVATO che tale istanza è stata accolta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 27 marzo 2024;

VISTA la nota del 14 marzo 2024 con la quale Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD hanno formulato, per il tramite dei difensori, istanza di accesso agli atti, positivamente riscontrata con note del 26 marzo 2024 e del 27 marzo e 12 settembre 2024 rispettivamente dalla DTC e dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

ESAMINATA la memoria scritta del 7 maggio 2024 presentata dal difensore nell'interesse della Global Success Management Inc.;

RILEVATO che la Be Free Ltd e la Imperial System Ltd EOOD non hanno depositato memorie in replica alla lettera di contestazione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 23 settembre 2024 («Relazione USA»), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti delle società Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione della relativa sanzione;

VISTA la nota con cui copia della predetta Relazione USA è stata trasmessa a Global Success Management Inc., unico soggetto del procedimento che ha formulato proprie osservazioni in replica alla lettera di contestazione;

ESAMINATE le memorie scritte con le quali la Be Free Ltd e la Imperial System Ltd EOOD (congiuntamente) e la Global Success Management Inc. hanno presentato, tramite i propri legali, le proprie allegazioni difensive in replica alla Relazione USA;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata nei confronti delle suddette Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD;

VISTO l'art. 191, comma 4, del TUF, nella versione ratione temporis vigente, ai sensi del quale "Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro";

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, nel testo vigente ratione temporis, il quale prevede che "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a) quanto alla gravità:

- la violazione ha ad oggetto l'offerta al pubblico abusiva di investimenti di natura finanziaria da parte, tra l'altro, di Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD veicolata attraverso lo strumento di internet, avvalendosi dei suindicati siti web. L'utilizzo di un mezzo di comunicazione pervasivo come il web, idoneo a raggiungere un numero potenzialmente molto elevato di soggetti e quindi ad esporre gli interessi patrimoniali degli investitori ad un nocumento rilevante, connota di particolare gravità la condotta degli incolpati del presente procedimento e in particolare – e tra l'altro – la condotta delle suddette Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD;

- la violazione si è protratta quanto meno dal 1° aprile 2022 (acquisizione da parte della DTC dei contenuti dei siti https://globalsuccessmanagement.com e www.gig-os.com relativi all'offerta delle ECN) al 15 giugno 2022 (giorno in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare cui è seguito l'ordine di inibizione dei predetti siti web);

b) quanto al grado di responsabilità, la violazione risulta ascrivibile a Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD a titolo di dolo;

c) dagli atti non risultano elementi per la valutazione della capacità finanziaria delle predette società, ad eccezione del bilancio della Global Success Management Inc. dell'anno 2022;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalle società in parola;

e) non risultano in atti elementi idonei a rendere compiutamente determinabili i pregiudizi cagionati a terzi dalla violazione;

f) non vi sono evidenze di forme di collaborazione intercorse con la Consob rilevanti ai fini dell'attenuazione della gravità dell'illecito;

g) non risulta che le società de quibus - Global Success Management Inc., Be Free Ltd e Imperial System Ltd EOOD - siano state destinatarie di precedenti provvedimenti sanzionatori in materia finanziaria da parte della Consob;

g-bis) non risulta rilevante nel caso di specie il requisito della criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) dagli atti non emergono potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) non risultano misure adottate dai responsabili della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

D E L I B E R A:

Nei confronti dei soggetti di seguito indicati, ai sensi degli artt. 191, comma 4, e 195 del D. Lgs. n. 58/1998, per la violazione dell'art. 94-bis del medesimo decreto, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento:

- Global Success Management Inc., con sede in 96 Norwood Avenue Suite 214 Moncton NB E1C 6L9 – CANADA […omissis…]: sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000,00;

- Be Free Ltd, con sede in Miladinovi Street, fl. 3, app. 6 Vazrajdane district, 25, Bratya 1000 Sofia – BULGARIA: sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000,00;

- Imperial System Ltd EOOD, con sede in Flora Street no. 1, ent. B, p. 1.6, app. 31, 1404 Sofia - BULGARIA: sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000,00.

Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. B. Martini n. 3 – 00198 Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 - il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata alle Società e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.

20 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona