Delibera n. 23420 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23420
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Optiver V.O.F. per violazione degli artt. 5 e 9 nonché dell’art. 12 del Regolamento UE n. 236/2012
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 («Regolamento Short Selling») e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione del 29 giugno 2012;
VISTI gli Orientamenti inerenti all’esenzione per Market Making emanati dall’ESMA il 2 aprile 2013 (di seguito, anche solo «Orientamenti» o «Orientamenti ESMA»);
VISTE le Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana emesso da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, anche solo «Borsa Italiana») nonché il documento denominato «Guida ai parametri di negoziazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana» ratione temporis vigenti;
VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del Regolamento Short Selling:
- artt. 5, 6 e 9, che prevedono l’obbligo, in capo a qualsiasi persona fisica o giuridica, di comunicare alla Consob le Posizioni Nette Corte (di seguito, anche solo «PNC») detenute su azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione quando esse raggiungono, superano o scendono al di sotto di una soglia rilevante nonché, al raggiungimento di altre soglie, anche al pubblico, entro il giorno di negoziazione successivo, nei modi ivi previsti;
- art. 12, che prevede restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, volte ad evitare l’effettuazione di vendite allo scoperto nude, ammissibile soltanto previo ottenimento, nei modi prescritti, della disponibilità dei titoli che intende vendere allo scoperto;
- art. 2, comma 1, lett. k), che definisce come «attività di supporto agli scambi (market making)», le «attività di un’impresa di investimento, di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo o un’impresa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2004/39/CE, che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità:
- comunicando simultaneamente corsi di acquisto e di vendita fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo così liquidità regolare e continua al mercato;
- nell’ambito della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o rispondendo alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti;
- coprendo le posizioni derivanti dall’esecuzione dei compiti di cui ai punti i) e ii)»;
- art. 17, che prevede:
- al comma 1, che «gli articoli 5, 6, 7, 12, 13 e 14 non si applicano alle operazioni effettuate a causa di attività di supporto agli scambi», c.d. Market Making;
- al comma 5, che «l’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica solo quando la persona fisica o giuridica interessata abbia notificato per iscritto all’Autorità competente del suo Stato membro d’origine che intende avvalersi dell’esenzione»;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che la Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading (dal 1° ottobre 2024 Divisione Vigilanza Mercati, di seguito, anche solo «DME») ha svolto, tra l’altro, accertamenti sulle vendite allo scoperto effettuate e sulle PNC comunicate all’Autorità con riferimento alle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche solo «BMPS») nel periodo nel quale ha avuto luogo l’aumento di capitale indetto da detta società (avviato il 17 ottobre 2022) rilevando la presenza di anomalie nel comportamento tenuto da Optiver V.O.F., società con sede legale nel Regno dei Paesi Bassi (di seguito, anche solo «Optiver» o «la Società») nei giorni compresi tra il 14 ed il 18 ottobre 2022;
VISTA la nota del 1° agosto 2023, con cui la DME ha indirizzato ad Optiver una richiesta di dati e notizie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del Regolamento Short Selling e degli articoli 4-ter e 187-octies del TUF;
ESAMINATA la nota di riscontro a tale richiesta trasmessa da Optiver il 22 agosto 2023, con cui la stessa ha fornito informazioni in merito alla sua operatività nel periodo oggetto di accertamenti da parte della Consob;
RILEVATO che da tale corrispondenza, nonché dagli esiti della complessiva attività istruttoria svolta, emerge che:
- con riferimento all’operatività sul titolo BMPS posta in essere presso il mercato regolamentato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. il 14 ottobre 2022, Optiver ha:
- fra le ore 10.40 e le 10.43, immesso contestualmente soltanto ordini in acquisto e vendita, ad esito dei quali ha acquistato 707 azioni BMPS senza venderne alcuna;
- per la restante parte della giornata, immesso unicamente ordini in vendita, che hanno portato all’accumulo di una significativa posizione corta pari a 42.000 azioni BMPS, per un saldo netto in vendita di 41.293 azioni BMPS (pari allo 0,41% del numero di azioni BMPS emesse) che ha poi dato origine al settlement fail di cui più in dettaglio nel seguito;
- con riferimento agli obblighi comunicativi conseguenti a tale operatività:
- le vendite allo scoperto nude di azioni BMPS effettuate da Optiver hanno originato una PNC che ha raggiunto, il 14 ottobre 2022, la soglia di notifica alla Consob (pari allo 0,1% del capitale sociale);
- la successiva variazione di tale PNC, realizzatasi il successivo 18 ottobre 2022 in conseguenza della chiusura della posizione netta corta detenuta, ha varcato anch’essa la soglia di notifica alla Consob;
- Optiver non ha effettuato alcuna comunicazione di tali PNC all’Autorità, come meglio esemplificato nella tabella che segue:
Data PNC | N. azioni PNC | Ammontare PNC | Obbligo di comunicazione alla Consob |
---|---|---|---|
14 ottobre 2022 | -41.293 | 0,41% | Si |
18 ottobre 2022 | 0 | 0% | Si |
CONSIDERATO che:
- in linea generale, le vendite allo scoperto nude, così come l’omessa comunicazione delle PNC rilevanti alla Consob, costituiscono infrazione agli artt. 5, 9 e 12 del Regolamento Short Selling;
- l’art. 17, comma 1, dello stesso Regolamento prevede che un soggetto che sia abilitato al Market Making ai sensi dell’art. 17, comma 5 (e che abbia operato in accordo con le previsioni del predetto Regolamento, degli Orientamenti ESMA nonché dell’Accordo di Market Making MiFID2 stipulato con Borsa Italiana), può godere dell’esenzione dal rispetto, tra l’altro, dei citati art. artt. 5, 9 e 12 del Regolamento Short Selling;
- Optiver pur essendo abilitata all’attività di Market Making sulle azioni BMPS, ai sensi all’art. 17, comma 5, del Regolamento Short Selling nel periodo compreso tra il 14 ed il 18 ottobre 2022 ha posto in essere presso il mercato Euronext Milan un’operatività sul predetto titolo difforme dalle previsioni del predetto Regolamento (in particolare, di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. k, punto i)), dagli Orientamenti ESMA nonché dall’Accordo di Market Making MiFID2 stipulato con Borsa Italiana;
- l’operatività posta in essere in tale periodo dalla Società non è, conseguentemente, risultata riconducibile al legittimo Market Making, con l’effetto che per essa non può operare l’esenzione dal rispetto degli artt. 5, 9 e 12 del Regolamento Short Selling prevista dal suo art. 17, comma 1;
- in particolare:
- Optiver, il 14 ottobre 2022, ha posto in essere un’operatività sul titolo BMPS solo in parte riconducibile al legittimo Market Making (tale essendo solo quella posta in essere nella fascia oraria compresa tra le ore 10.40 e le 10.43), con l’effetto che l’esenzione di cui al citato art. 17, comma 1, del Regolamento Short Selling non può operare con riferimento alle vendite allo scoperto poste in essere nel resto della giornata e relative a n. 41.293 azioni BMPS;
- le omesse comunicazioni all’Autorità delle PNC rilevanti derivate dall’operatività della Società sul titolo BMPS dei giorni 14 e 18 ottobre 2022, risultano in violazione degli artt. 5 e 9 del Regolamento Short Selling;
RILEVATO, con particolare riferimento alle vendite allo scoperto nude illecitamente eseguite da Optiver, che esse:
- hanno riguardato n. 41.293 azioni BMPS (per un controvalore di euro 407.999 e corrispondenti allo 0,41% del capitale sociale emesso);
- sono state chiuse solo per effetto dell’acquisto, il 18 ottobre 2022, di 41.293 azioni BMPS per un controvalore di euro 82.999 e di 41.293 diritti di opzione BMPS per un controvalore di euro 33.843;
- hanno consentito alla Società di ritrarre un profitto di euro 291.157;
[…omissis…]
VISTA la nota del 9 maggio 2024, notificata il 29 maggio 2024, con cui la DME ha contestato ad Optiver V.O.F. – ai sensi dell’art. 195, comma 1, del TUF – la violazione:
- dell’articolo 12 del Regolamento Short Selling, per aver effettuato vendite allo scoperto nude nella giornata di negoziazione del 14 ottobre 2022, per un ammontare di 41.293 azioni BMPS e un controvalore complessivo di euro 407.999. Le suddette vendite allo scoperto nude sono state chiuse in data 18 ottobre 2022, dando luogo ad un profitto di euro 291.157;
- degli articoli 5 e 9 del Regolamento Short Selling, per non aver comunicato alla Consob la PNC detenuta su azioni BMPS il 14 ottobre 2022 e la successiva chiusura della posizione del 18 ottobre 2022;
VISTA la nota del 10 giugno 2024, con cui Optiver ha chiesto la proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive e la correlata nota di positivo riscontro inoltrata il 12 giugno 2024 dall’Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob (di seguito, anche solo «USA», divenuto, a far data dal 1° ottobre 2024, «Servizio Sanzioni Amministrative – RSA»);
VISTE le note del 10 giugno 2024 con cui Optiver ha chiesto alla DME e all’USA di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e la nota di ostensione degli atti del procedimento trasmessa alla società istante dalla DME con nota del 12 giugno 2024;
VISTA la nota del 19 giugno 2024 con cui la Società ha chiesto l’audizione personale di propri rappresentanti e la correlata nota di accoglimento dell’istanza inviata alla parte dall’USA il 28 giugno 2024;
ESAMINATA la nota del 29 luglio 2024, con cui Optiver ha fatto pervenire una propria memoria difensiva;
VISTA la nota del 26 settembre 2024 con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha convocato l’istante Società per lo svolgimento dell’audizione;
ESAMINATO il verbale dell’audizione di Optiver che si è tenuta il 7 ottobre 2024 presso la sede dell’Istituto di Roma;
VISTA la Relazione per la Commissione del 10 dicembre 2024, con la quale RSA, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni (“Relazione RSA”);
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa alle parti;
ESAMINATE le difese di parte in replica alla Relazione RSA;
RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate le contestate infrazioni e, in particolare, la violazione da parte di Optiver delle seguenti disposizioni del Regolamento Short Selling:
- art. 12, per aver effettuato, nella giornata di negoziazione del 14 ottobre 2022, vendite allo scoperto nude per un ammontare di 41.293 azioni BMPS ed un controvalore complessivo di euro 407.999, da cui ha ritratto, in conseguenza della successiva chiusura delle posizioni aperte, un profitto di euro 291.157;
- artt. 5 e 9, per non aver, nelle date del 14 e 18 ottobre 2022, comunicato alla Consob le PNC detenute su azioni BMPS ed il successivo azzeramento della posizione netta corta detenuta per effetto della summenzionata operatività sulle medesime azioni.
VISTO l’articolo 193-ter, comma 1, del TUF, il quale prevede che, nei confronti di chiunque «non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative», si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila;
VISTO il successivo comma 2, lett. a), il quale stabilisce che, nei confronti di chiunque «violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative», si applichi la «stessa sanzione del comma 1»;
VISTO il successivo comma 3, il quale stabilisce che le «sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo»;
VISTO il successivo comma 4, il quale prevede che l’«applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente»;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale «nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
a) le violazioni accertate, che si correlano ad attività di vendita allo scoperto di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. posta in essere in occasione dell’aumento di capitale avviato dalla Banca dell’ottobre del 2022, sono state poste in essere da un soggetto che, seppur abilitato allo svolgimento di attività di Market Making sul predetto titolo, ha, tuttavia, concretamente agito su di esso (anche) al di fuori di tale ambito; da ciò deriva che tale parte dell’attività di negoziazione della Società sulle azioni BMPS non può godere dell’esenzione dal rispetto degli art. 5, 9 e 12 del Regolamento Short Selling prevista dall’art. 17 dello stesso Regolamento. Le condotte illecite ascritte - costituite da vendite allo scoperto nude di 41.293 azioni BMPS per un controvalore complessivo di euro 407.999 (in data 14 ottobre 2022) e di due omesse comunicazioni alla Consob delle variazioni delle Posizioni Nette Corte detenute sullo stesso titolo (in data 14 e 18 ottobre 2022) - integra la violazione di disposizioni del Regolamento Short Selling di notevole rilievo ai fini della salvaguardia all’integrità del mercato e del bene della trasparenza informativa. Con particolare riferimento alla violazione del divieto di vendite allo scoperto nude, la condotta illecita ha riguardato una percentuale non trascurabile del capitale sociale pre-aumento di BMPS (0,41 %) a cui, altresì, si è correlato il fail delle azioni vendute allo scoperto (ed un profitto finale di euro 291.157), il che fornisce elementi per stimare l’entità dell’impatto avuto sul mercato dalle vendite allo scoperto nude poste in essere ed apprezzare l’intrinseca rischiosità di una operatività allo scoperto eseguita su di una quota non trascurabile del capitale dell’Emittente non soltanto senza la disponibilità dei titoli ma nel contesto di un delicato aumento di capitale. Per quanto attiene all’infrazione, da parte di Optiver, delle disposizioni del Regolamento Short Selling che sanciscono a suo carico l’obbligo di comunicare alla Consob le PNC detenute al raggiungimento di date soglie, le comunicazioni omesse dalla Società hanno riguardato due variazioni delle Posizioni Nette Corte detenute, il che ha privato la Consob della conoscenza di informazioni importanti per lo svolgimento dei propri compiti. Entrambe le predette violazioni, per il contesto in cui si inseriscono, per le modalità con cui sono state poste in essere, per le conseguenze che hanno avuto nonché per la percentuale del capitale dell’emittente che è stata coinvolta, costituiscono rilevanti violazioni della normativa di riferimento, dovendosi ritenere che esse abbiano messo a rischio l’integrità del mercato e, comunque, nuociuto al bene della trasparenza informativa al cui presidio le norme infrante sono preposte;
b) le violazioni risultano ascrivibili a Optiver a titolo di dolo, dovendosi, a tal fine, tenere in considerazione non solo le concrete manifestazioni della condotta posta in essere dalla Società (che è soggetto di elevata qualificazione professionale ben consapevole delle finalità proprie delle attività di Market Making nonché dei meccanismi che regolano il riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 17 del Regolamento Short Selling) ma anche del profitto conseguito, che è stato ritratto all’esito di un’attività di negoziazione distante dai paradigmi del legittimo Market Making e, conseguentemente, illecita;
c) quanto alla capacità finanziaria di Optiver, risulta che la Società, nell’esercizio 2023, ha ottenuto un utile netto (net trading income) pari a 2,773 miliardi di euro a livello consolidato;
d) quanto all’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso le violazioni, trattasi di parametri che possono essere calcolati avuto riguardo profitto conseguito per l’attività illecita posta in essere e sono quantificabili quantomeno in euro 291.157;
e) in mancanza di elementi che evidenzino specifici pregiudizi cagionati a terzi, tale parametro può essere valorizzato avendo riguardo alla misura del profitto conseguito dall’agente tramite l’attività illecita posta in essere ed è, pertanto, stimabile in quantomeno euro 291.157;
f) Optiver, tanto nelle interlocuzioni con la Consob che hanno preceduto la formulazione della nota contestazione che, successivamente, in sede difensiva, ha sostanzialmente riconosciuto la materialità delle condotte ascritte ancorché ai fini di una loro differente qualificazione giuridica;
g) Optiver è stata destinataria della delibera sanzionatoria n. 23093 del 24 aprile 2024 il cui procedimento sanzionatorio è stato avviato successivamente alle condotte violative accertate nell’ambito della vicenda oggetto del presente provvedimento;
g-bis) fattispecie non ricorrente nel caso di specie;
h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) la parte ha dichiarato di aver adottato plurimi interventi di miglioramento delle proprie procedure e presidi, potenzialmente rilevanti al fine di evitare il ripetersi di quanto accertato;
CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare al caso di specie, può inoltre aversi riguardo all’istituto del cumulo giuridico, previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, ritenendosi che le condotte oggetto di contestazione siano consistite in un’unica attività materiale ad esecuzione frazionata, protrattasi in un ristretto lasso di tempo, compreso tra il 14 ottobre 2022 ed il 18 ottobre 2022, e che, a tale scopo, la violazione più grave è rappresentata da quella concernente l’art. 12 del Regolamento Short Selling, in considerazione della portata lesiva della stessa, anche in termini di pericolo, per l’integrità del mercato e la tutela degli investitori;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati
D E L I B E R A:
- ai sensi dell’art. 193ter, commi 1 e 2, del TUF, nei confronti di Optiver V.O.F., avente sede legale in Strawinskylaan 3095, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands/Regno dei Paesi Bassi, Codice LEI: 7245009KRYSAYB2QCC29, è applicata di una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari ad euro 400.000,00 (di cui euro 300.000,00 per la violazione dell’art. 12 del Regolamento Short Selling, aumentata per effetto del cumulo giuridico, di euro 100.000,00 per l’altra violazione relativa alle mancate comunicazioni delle Posizioni Nette Corte detenute), di cui alla Società è contestualmente ingiunto il pagamento;
- ai sensi dell’art. 193ter, comma 4, del TUF, è disposta la confisca dei beni di pertinenza di Optiver V.O.F. per un valore di euro 291.157,00, pari al profitto dell’illecito di cui all’art. 12 del Regolamento Short Selling.
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
- per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della Società.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
- per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.
La presente delibera è notificata alla società e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
6 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona