Intestazione pagina sanzioni

Provvedimenti sanzionatori

Aggregatore Risorse

Delibera n. 23439

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Bioera S.p.A. in Liquidazione Giudiziale per violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 154-bis e 154-ter del Tuf

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il Comunicato stampa con cui Bioera S.p.A., oggi in Liquidazione Giudiziale giusta Sentenza del Tribunale di Milano n. 687/2024 del 4 dicembre 2024 (di seguito, anche solo «Bioera» o «società»), il 30 settembre 2023, ha reso noto che il suo Consiglio di amministrazione, riunitosi il 29 settembre 2023, aveva esaminato ed approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata abbreviata del Gruppo per il periodo chiuso al 30 giugno 2023;

VISTA la richiesta di informazioni, formulata ai sensi dell’art. 115 del TUF, che la Divisione Informazione Emittenti, Ufficio Vigilanza Informazione Emittenti (ridenominata, dal 1° ottobre 2024, «Divisione Vigilanza Emittenti» e, di seguito, anche solo «DIE») ha inviato a Bioera il 10 novembre 2023 e concernente la rilevata mancata pubblicazione della sua Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, che era stata approvata il 29 settembre 2023;

ESAMINATA la nota di riscontro a tale richiesta che è stata inviata da Bioera il 14 novembre 2023;

VISTO il Comunicato stampa con cui Bioera, il 21 novembre 2023, ha informato il mercato delle avvenute dimissioni dall’incarico di revisione legale dei conti della società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (di seguito, anche solo «RSM» o «società di revisione»);

ESAMINATA la nota del 28 novembre 2023 con cui la Consob ha comunicato a Bioera l’avvio di un procedimento ex art.154-ter, comma 7, del TUF con riguardo alle sue Relazioni finanziarie annuale 2022 e semestrale al 30 giugno 2023 in relazione alla loro non conformità alle norme che ne disciplinano la redazione;

VISTA la nota del 15 dicembre 2023, con cui la Consob – rilevata la perdurante mancata pubblicazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 – ha inviato a Bioera una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell’art.115 del TUF;

ESAMINATA la nota datata 18 dicembre 2023 con cui Bioera ha riscontrato la predetta richiesta;

RILEVATO che Bioera, il 19 dicembre 2023, ha alfine pubblicato la propria Relazione finanziaria semestrale 2023;

RILEVATO che la messa a disposizione del pubblico della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 è avvenuta oltre il termine previsto dall’art. 154-ter, comma 2, del TUF (pari a tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, che era scaduto il 30 settembre 2023);

RILEVATO che la predetta Relazione finanziaria – sulla quale la società di revisione RSM ha dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio – risulta essere priva dell’attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (di seguito, anche solo «Dirigente preposto») richiesta dall’art. 154-bis, comma 5, del TUF e di qualsivoglia informazione in merito al sopra richiamato procedimento ex art.154-ter del TUF avviato da Consob nei confronti di Bioera;

VISTE le richieste di informazioni ex art. 115, del TUF, con cui la DIE, il 20 dicembre 2023, ha chiesto di svolgere considerazioni alle società:

  • Bioera, con particolare riguardo alla correttezza della sopra citata Relazione finanziaria semestrale rispetto al quadro normativo applicabile in tema di informazione finanziaria;
  • RSM, con particolare riguardo alla correttezza della Relazione semestrale al 30 giugno 2023, alla luce del mancato riferimento, nel paragrafo relativo agli «Eventi successivi al 30.06.2023», all’apertura del procedimento amministrativo ex art.154-ter, comma 7, del TUF, comunicato a Bioera il 28 novembre 2023;

ESAMINATE le note inviate da Bioera e da RSM, rispettivamente il 27 e 28 dicembre 2023, in riscontro alle succitate richieste di informazioni;

VISTA la nota del 25 giugno 2024, notificata in pari data, con cui la DIE ha contestato a Bioera la violazione:

  • dell’art. 154-ter, comma 2, del TUF, per non aver messo a disposizione del pubblico entro i termini previsti e con le modalità prescritte, la propria Relazione finanziaria semestrale 2023;
  • dell’art.154-ter, comma 2, del TUF, per non avere riportato in detta Relazione finanziaria l’attestazione del Dirigente preposto di cui all’art.154-bis, comma 5, del medesimo Testo Unico;
  • dell’art.154-ter, comma 4, del TUF, per non avere fornito, sempre nella stessa Relazione finanziaria, un’adeguata descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio;

CONSIDERATO che Bioera è stata resa edotta, con la medesima nota del 25 giugno 2024, della facoltà di avvalersi delle facoltà difensive normativamente previste;

RILEVATO che Bioera non ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento e di proroga del termine per la presentazione di proprie difese;

ESAMINATA la nota del 25 luglio 2024, con cui Bioera ha svolto argomentazioni difensive in merito ai fatti ad essa ascritti con cui ha conclusivamente invocato a suo carico, in gradato subordine, tra l’altro:

  • l’applicazione di una delle misure amministrative non pecuniarie previste dall’art. 193, comma 1, TUF e, in particolare, quella di cui alla lettera a) della citata norma, consistente in una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
  • in caso di applicazione di sanzioni pecuniarie, l’irrogazione delle stesse nella misura del minimo edittale;

VISTA la nota di Bioera del 5 settembre 2024 con cui la stessa ha chiesto all’Ufficio Sanzioni Amministrative (di seguito anche «USA» e ridenominato, a far data dal 1° ottobre 2024, «Servizio Sanzioni Amministrative - RSA») l’audizione personale di propri rappresentanti;

VISTA la successiva corrispondenza intercorsa tra Bioera e l’USA funzionale alla migliore organizzazione dell’incombente;

ESAMINATO il verbale dell’audizione dei rappresentanti di Bioera innanzi ad esponenti dell’USA, tenutasi il 19 settembre 2024;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente svolte della parte non possano indurre ad una differente qualificazione di quanto emerso né a revocare in dubbio la materiale sussistenza e l’antigiuridicità dei fatti accertati;

VISTA la Relazione per la Commissione predisposta dal Servizio Sanzioni Amministrative il 19 dicembre 2024 («Relazione RSA»), con la quale lo stesso, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso proprie considerazioni nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 19 dicembre 2024, con la quale è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione RSA;

RILEVATO che la Società non ha formulato proprie controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione per la Commissione;

RITENUTE conseguentemente accertate, a carico di Bioera S.p.A. in liquidazione giudiziale, le contestate infrazioni:

  • dell’art. 154-ter, comma 2, del TUF, secondo cui «gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine», per aver la società messo a disposizione del pubblico la propria Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 solo il 19 dicembre 2023, decorsi oltre tre mesi dalla data di chiusura del primo semestre dell’esercizio, che nel caso di specie spirava il 30 settembre 2023;
  • dell’art. 154-bis, comma 5, del TUF, secondo cui «gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato: a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti; b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n.
  • 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; e) […] f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la Relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter», essendo tale Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 sprovvista dell’attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
  • dell’art. 154-ter, comma 4, del TUF, secondo cui «la Relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio […]», non avendo la Relazione finanziaria semestrale 2023 di Bioera riportato riferimenti all’esistenza, a suo carico, del procedimento ex art. 154-ter del TUF, avviato dalla Consob il 28 novembre 2023 e vertente in tema di non conformità alle norme di redazione della Relazione finanziaria annuale 2022 e della Relazione finanziaria semestrale 2023;

RILEVATO che le succitate violazioni dell’art. 154-ter del TUF, sono punite ai sensi dell’art. 193, comma 1, del medesimo Testo Unico, secondo cui «salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli […] 154-bis e 154-ter […] per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis»;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale «nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

a) le violazioni accertate, che hanno tutte riguardato (ancorché per autonomi profili) la Relazione finanziaria semestrale per il 2023 di Bioera, costituiscono gravi infrazioni della normativa di riferimento stante il rilevante ruolo rivestito da tale documento finanziario, deputato, tra l’altro, a fornire al mercato ed agli investitori essenziali elementi informativi sullo stato e prospettive della società. Alla luce di ciò, la tardiva diffusione della Relazione semestrale di Bioera, in uno alla mancanza nello stesso documento dell’attestazione del Dirigente preposto e delle informazioni relative all’avvio di un procedimento sanzionatorio di Consob (potenzialmente in grado di revocare in dubbio la veridicità ed attendibilità della Relazione finanziaria annuale 2022 e della stessa Relazione finanziaria semestrale 2023) assumono connotazione di ancora maggiore gravità alla luce del delicatissimo contesto finanziario in cui l’emittente versava, avendo le ridette infrazioni una spiccata intrinseca idoneità a menomare la fiducia del mercato sulla correttezza dei dati e delle informazioni finanziarie e contabili contenute nelle Relazioni finanziarie dell’emittente. La durata delle tre violazioni è calcolabile con precisione solo con riguardo alle infrazioni dell’obbligo di pubblicazione della Relazione semestrale (che è avvenuta con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine normativamente previsto) e di mancata diffusione della notizia circa l’avvio, da parte di Consob, nel novembre del 2023, del citato procedimento volto ad accertare l’inaffidabilità della Relazione annuale precedente e della Relazione finanziaria stessa (tale omissione è durata circa tre mesi, quantomeno fino ai Comunicati stampa di Bioera del febbraio 2024). La durata dell’ulteriore infrazione (concernente la mancata attestazione da parte del Dirigente preposto della correttezza dei dati che risulta non essere a corredo della Relazione finanziaria semestrale), non è invece stimabile atteso che essa non è risultata sanata (quantomeno sino alla data di formulazione della nota di contestazione). L’intrinseca consistenza delle violazioni accertate (che si connotano in termini di particolare gravità anche tenendo conto del contesto nel quale sono state consumate nonché della recente sottoposizione di Bioera a procedura concorsuale liquidativa) induce a ritenere insussistenti i requisiti di «scarsa offensività e pericolosità» normativamente previsti per l’applicazione, in luogo della sanzione pecuniaria, delle misure previste dall’art. 193, comma 1, lett. a) e b) del TUF;

b) le violazioni risultano ascrivibili a Bioera S.p.A. quantomeno a titolo di colpa grave;

c) quanto alla capacità finanziaria di Bioera, va evidenziato che la società, già interessata dalla procedura concorsuale dell’accordo di ristrutturazione dei debiti prevista dall’art. 40 e 57 del CCII, è attualmente sottoposta a Liquidazione Giudiziale per effetto della sentenza del Tribunale di Milano n. 687/2024 del 4 dicembre 2024. La società, come dalla stessa riferito e come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2023, ha avuto, in quell’anno, un patrimonio netto negativo pari ad euro 6.762.086 con ricavi di euro 39.829;

d) dagli atti non emergono elementi che inducono a ritenere che Bioera abbia tratto vantaggi economici dalle condotte illecite poste in essere;

e) quanto agli specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni poste in essere, non consta evidenza di alcuno di essi diverso dal vulnus arrecato al mercato ed agli investitori per effetto della percepita minore attendibilità delle informazioni veicolate con la Relazione finanziaria semestrale oggetto di contestazione;

f) quanto al livello di cooperazione con la Consob, Bioera ha espressamente riconosciuto la materialità dei fatti emersi e ciò tanto nelle interlocuzioni con l’Autorità che hanno preceduto la formulazione della nota di contestazione che in sede difensiva, nel corso del procedimento;

g) la società Bioera non risulta essere stata sanzionata dalla Consob, nell’ultimo quinquennio, per violazioni in materia finanziaria;

g-bis) non ricorrente nel caso di specie;

h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) la società, che in sede difensiva ha affermato di aver introdotto correttivi alla propria organizzazione mediante l’affidamento a consulenti esterni di taluni compiti e funzioni al fine di coadiuvarla nell’applicazione di leggi e regolamenti, non ha fornito elementi comprovativi di quanto sostenuto. Ad ogni modo, la sottoposizione di Bioera alla procedura concorsuale della Liquidazione Giudiziale rende quanto innanzi privo di concreto rilievo, non potendo più simili interventi valere in chiave preventiva di future violazioni del tipo di quelle per cui si procede;

RITENUTO possibile, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, far riferimento all’istituto del «cumulo giuridico» previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, atteso che le condotte omissive oggetto di contestazione possono essere ricondotte ad un’unica attività materiale protrattasi in un determinato lasso di tempo, quantomeno compreso tra il settembre 2023 e il giugno 2024;

RITENUTO, ai fini dell’applicazione del predetto cumulo giuridico, che la violazione più grave tra quelle accertate sia quella relativa all’omissione che ha riguardato la tardiva pubblicazione della Relazione finanziaria semestrale per il 2023;

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Bioera S.p.A. in liquidazione giudiziale, con sede in Milano (MI – 20123) al Piazzale Luigi Cadorna n. 4, Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03916240371, REA-MI 1784826, Partita IVA 00676181209, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari ad euro 60.000,00 (di cui euro 30.000 per la violazione concernente la tardiva pubblicazione della Relazione Finanziaria semestrale per l’anno 2023, aumentata di euro 15.000 ciascuna per le altre due violazioni), della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Il pagamento dell’indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma (RM), oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

  • per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
  • per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della Società.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
  • per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.

La presente delibera è notificata alla società interessata e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art 187-septies, comma 4, del TUF.

20 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona