Delibera n. 23450 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23450
Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Promo Art Invest srl per violazione dell'art. 94-bis, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); e, in particolare:
- l'art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
- l'art. 1, comma 1, lettera u), il quale definisce prodotti finanziari "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
- l'art. 94-bis, comma 1, ai sensi del quale "coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti";
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi (dal 1° ottobre 2024, Divisione Ispettorato, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi) nel periodo compreso tra i mesi di marzo 2024 e luglio 2024, sull'attività di offerta al pubblico italiano di prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria" promossa da Promo Art Invest S.r.l. ("la società") - avente sede a Viareggio (Lu), in via Vittorio Bottego, int. 4/D 4/H - tramite la propria pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/;
CONSIDERATO che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Consob ha ritenuto accertato che la sopra indicata offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria posta in essere tramite la menzionata pagina Facebook è stata realizzata in violazione dell'art. 94-bis, comma 1, del TUF, non essendo stata effettuata alcuna comunicazione alla Consob, né trasmesso il relativo prospetto informativo e, di conseguenza, ha prima sospeso l'offerta per novanta giorni con delibera n. 23117 del 14 maggio 2024 e poi vietato la stessa con delibera n. 23220 del 25 luglio 2024;
VISTA la nota dell'11 ottobre 2024, notificata in pari data, con la quale la Divisione Ispettorato, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, sulla base degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, ha contestato alla società Promo Art Invest S.r.l., ai sensi degli artt. 191, comma 4, e 195 del TUF, la violazione dell'art. 94-bis, comma 1, del medesimo decreto, in relazione all'offerta promossa nei confronti del pubblico degli investitori italiani avente ad oggetto prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria", promossa tramite una propria pagina facebook, in assenza del prospetto informativo prescritto dallo stesso art. 94-bis, comma 1;
RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione la società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
DATO ATTO che la Promo Art Invest S.r.l. non ha esercitato attività difensiva;
VISTA la Relazione per la Commissione del 16 gennaio 2025 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della società Promo Art Invest S.r.l., formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità della stessa e alla determinazione della relativa sanzione;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata con riferimento alla attività di offerta al pubblico italiano di investimenti di natura finanziaria promossa tramite le suindicate modalità, in assenza del prescritto prospetto informativo;
VISTO l'art. 191, comma 4, del TUF, nella versione ratione temporis vigente, ai sensi del quale "Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro";
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del Tuf (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) quanto alla gravità:
- la violazione concerne l'offerta al pubblico degli investitori italiani promossa da Promo Art Invest S.r.l. tramite la propria pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/, senza aver effettuato la preventiva comunicazione alla Consob, né trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione, avente ad oggetto prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria", con riferimento alla proposta negoziale di acquisto di opere d'arte nel presupposto per l'investitore di vedersi restituita alla scadenza del contratto la somma inizialmente impiegata maggiorata di un importo pari a circa il 6,8% del capitale conferito, riconosciuto indipendentemente dall'eventuale apprezzamento dell'opera d'arte, che costituisce il rendimento che consegue all'investitore medesimo, corrisposto da Promo Art Invest S.r.l. a titolo di interesse sulle somme dalla stessa raccolte;
- la violazione si è protratta quanto meno dal 29 marzo 2024, data della prima verifica sulla menzionata pagina facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/, al 24 aprile 2024, data in cui i successivi accertamenti di follow-up hanno evidenziato che all'interno di detta pagina facebook erano risultati presenti i medesimi elementi informativi e video rilevati in occasione della precedente verifica;
b) la violazione risulta ascrivibile alla parte a titolo di colpa;
c) dagli atti non risultano elementi per la valutazione della capacità finanziaria della società;
d/e) dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite
evitate attraverso la violazione;
f) la società non ha fornito riscontro ai richiami di attenzione ricevuti nel mese di aprile 2024 in merito all'offerta in discorso, che è risultata ancora attiva a seguito di verifiche di follow-up svolte in data 24 aprile 2024; inoltre, in esito alle successive verifiche svolte in data 4 luglio 2024 è emerso che sulla pagina facebook https://www.facebook.com/watch/promoartinvestsrl/ erano stati rimossi i riferimenti alla medesima offerta;
g) la società Promo Art Invest Srl non risulta essere stata già destinataria di sanzioni applicate dalla Consob nei suoi confronti;
g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo;
h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) non risultano misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti di Promo Art Invest S.r.l., avente sede a Viareggio (LU), in via Vittorio Bottego, int. 4/D 4-H-, Partita IVA 02683530469, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000, di cui alla stessa è contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della Società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.
26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona