Delibera n. 23461 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23461
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Incanto Advisory s.r.l. (già Incanto SGR S.p.A.) per la violazione degli artt. 31, comma 1, 34, 35, comma 1 e 61, comma 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 e degli artt. 113, 115, 117 e 118 del Regolamento Intermediari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento adottato dalla Consob con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 («Regolamento Intermediari»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze della verifica ispettiva svolta dalla Banca d'Italia nel periodo compreso tra il 20 novembre 2023 e il 9 febbraio 2024 presso Incanto SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Quintino Sella n. 3 (nel prosieguo anche solo «SGR» o «Società» o «Incanto»);
CONSIDERATO che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza SGR e OICR (dal 1° ottobre 2024 ridenominata Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, Ufficio SGR e OICR – Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, nel prosieguo, anche la «Divisione Intermediari» o «DIN») ha ritenuto configurate talune ipotesi di illecito riguardanti:
1) la identificazione e la gestione dei conflitti di interesse, in relazione alla disapplicazione della Policy aziendale in materia e alla tenuta del registro dei conflitti di interesse;
2) la funzione interna di controllo di conformità alle norme (Compliance);
VISTA la nota del 10 luglio 2024, notificata in pari data alla Società, con la quale la DIN – ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF - ha contestato, in particolare:
- con riferimento alla fattispecie sub 1, la violazione degli artt. 31, comma 1, 34 e 35, comma 1 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 e degli artt. 115, 117 e 118 del Regolamento Intermediari;
- con riferimento alla fattispecie sub 2, la violazione dell'art. 61, comma 2, del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 e dell'art. 113 del Regolamento Intermediari;
RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;
RILEVATO che la Società nel corso del procedimento non ha esercitato il diritto di accesso agli atti;
VISTA la nota pervenuta il 17 luglio 2024, con cui la Società ha formulato una richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive, cui è stato fornito riscontro positivo con nota nella medesima data;
ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dalla Società con la nota del 6 settembre 2024;
VISTA la Relazione per la Commissione del 15 gennaio 2025 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della Società, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla determinazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 15 gennaio 2025 con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa alla parte;
VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate dalla Società in data 14 febbraio 2025 in replica alla predetta Relazione RSA;
RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni contestate alla Società;
VISTO l'art. l'art. 190, comma 2-bis, lett. b-bis, del Tuf – vigente ratione temporis – che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 1, "da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis" e al comma 3 prevede altresì che "Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater", afferente alla tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob, in forza del quale "Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile";
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della proposta sanzionatoria, dell'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) quanto alla gravità, si ritiene che le violazioni non siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; la mancata attuazione, in più occasioni, della Policy in materia di conflitto di interessi e le criticità riscontrate con riguardo alla Funzione di Controllo hanno frustrato la ratio e le finalità della disciplina di riferimento; quanto alla durata, le condotte accertate, complessivamente considerate, si sono protratte per un periodo superiore a due anni;
b) le violazioni risultano ascrivibili alla Società a titolo di colpa;
c) dal bilancio della Società al 31 dicembre 2023 emerge un patrimonio netto pari euro 255.811,00;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dal responsabile delle violazioni;
e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;
f) in atti non vi sono elementi che consentono di apprezzare la collaborazione della Società nei confronti della Consob;
g) non risultano precedenti sanzioni, suscettibili di valutazione, applicate dalla Consob nei confronti della Società per violazioni in materia finanziaria;
g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione della sanzione;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) non risultano in atti misure adottate dal responsabile della violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi; può comunque evidenziarsi che la Società non svolge più l'attività di gestione collettiva del risparmio. La Società, oggi denominata Incanto Advisory S.r.l., ha modificato il proprio oggetto sociale, svolgendo attività di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale;
RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del «cumulo giuridico», previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981;
RITENUTO altresì che, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, la violazione più grave sia quella che concerne la funzione permanente di controllo della conformità;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti di Incanto Advisory s.r.l. (già Incanto SGR S.p.A.), con sede legale in Milano, Via Quintino Sella n. 3 (cod. fisc. e partita IVA: 11072050963) è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 80.000 (pari alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000 per la violazione dell'art. 61, comma 2, del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 e dell'art. 113 del Regolamento Intermediari aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 30.000 per la violazione degli artt. 31, comma 1, 34 e 35, comma 1 del Regolamento Delegato UE n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 e degli artt. 115, 117 e 118 del Regolamento Intermediari), della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.
4 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona