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Delibera n. 23521

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Directa SIM S.p.A. per violazioni degli artt. 21, comma 1, lett. a) e d), e comma 2-ter, del d.lgs. n. 58/1998 e relativa disciplina attuativa, ai sensi degli artt. 190, comma 1 e 195 del medesimo decreto

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);

VISTO il Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, «Regolamento Intermediari»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 come successivamente modificato ed integrato;

RILEVATO che, in esito all'attività di indagine condotta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Imprese di Investimento (oggi Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, Ufficio Imprese di Investimento, Crowdfunding, Casp, di seguito "DIN") sull'adeguatezza dell'assetto procedurale adottato da Directa SIM S.p.A. [con sede legale in Torino, via B. Buozzi n. 5, C.F./P.I. 06837440012; di seguito "Directa", la "Società", la "SIM", l'"Intermediario"], è sostanzialmente emerso che il processo di classificazione dei clienti adottato dalla SIM non è risultato adeguatamente formalizzato, gestito e assistito da presidi di controllo; inoltre, la procedura per la valutazione di appropriatezza non è risultata idonea ad assicurare la coerenza degli investimenti con le effettive caratteristiche della clientela; infine, il processo di product governance implementato da Directa non è stato adeguatamente formalizzato né sottoposto a procedure di riesame e controllo ed è comunque risultato poco efficace quanto alla sua costruzione;

VISTA la nota del 19 agosto 2024, notificata in pari data, con cui la DIN ha contestato a Directa SIM S.p.A., ai sensi degli articoli 190 e 195 del TUF, le seguenti violazioni del TUF e della relativa disciplina attuativa:

A. con riguardo alle irregolarità relative alla classificazione dei clienti:

- art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e art. 88 del Regolamento Intermediari, che impongono agli intermediari di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'efficiente, corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento;

- art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e delle disposizioni di cui all'Allegato 3, sezione II, del Regolamento Intermediari, che disciplina i criteri e le procedure che gli intermediari devono osservare al fine di poter trattare come clienti professionali i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta;

B. con riguardo alle irregolarità relative alla valutazione di appropriatezza delle operazioni:

- art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e art. 88 del Regolamento Intermediari, che impongono agli intermediari di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'efficiente, corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento;

- art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e art. 42 del Regolamento Intermediari, che disciplina la profilatura del cliente e la valutazione di appropriatezza degli investimenti;

C. con riguardo alle irregolarità relative alla product governance:

- art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 88 del Regolamento Intermediari, che impongono agli intermediari di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'efficiente, corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento;

- art. 21, comma 2-ter, del TUF, che impone ai soggetti abilitati di conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui forniscono servizi di investimento e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell'interesse del cliente, e degli artt. 72, comma 1, 74 e 75 del Regolamento Intermediari, che disciplinano gli obblighi in materia di governo degli strumenti finanziari degli intermediari distributori;

RILEVATO che con la citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;

VISTA le note pervenute il 28 agosto 2024, con cui la Società ha presentato istanza di accesso agli atti posti a base delle contestazioni ed agli atti eventualmente confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente alla formulazione delle contestazioni, alle quali è stato fornito positivo riscontro con nota del 25 settembre 2024, trasmettendo la relativa documentazione;

VISTA la nota pervenuta in data 28 agosto 2024, con cui la SIM ha altresì richiesto all'Ufficio Sanzioni Amministrative (dal 1° ottobre 2024 ridenominato Servizio Sanzioni Amministrative, di seguito anche «RSA») la proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive, che il successivo 29 agosto è stata accolta per il termine massimo di trenta giorni consentito dal Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Società con nota del 15 novembre 2024;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 febbraio 2025 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e la complessiva posizione difensiva rappresentata da Directa SIM, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione della responsabilità ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa alla parte;

VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate da Directa SIM S.p.A. in data 28 marzo 2025 in replica alla predetta Relazione RSA;

RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni oggetto di contestazione degli artt. 21, comma 1, lett. a) e d), e comma 2-ter, del d.lgs. n. 58/1998 e relativa disciplina attuativa, in relazione alle irregolarità rilevate con riferimento alla classificazione dei clienti, alla valutazione di appropriatezza delle operazioni, al processo di product governance adottato dalla Società;

VISTO l'art. 190, comma 1, del TUF, il quale prevede, per la violazione dell'art 21 del TUF, l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis;

VISTI gli artt. 194-quater, comma 1, lett. a) e 194-septies, comma 1, lett. a) del TUF, nelle relative versioni ratione temporis vigenti, i quali prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni, tra le altre, dell'art. 21 del TUF: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

VISTO l'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, a Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:

a) - quanto alla gravità, le violazioni del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità nel caso di specie, essendosi sostanziate in gravi carenze procedurali e operative attinenti sia alla classificazione dei clienti come professionali su richiesta, sia all'idoneità dei processi per la profilatura della clientela ai fini della valutazione di appropriatezza delle operazioni di investimento, sia nella inefficacia dei presidi di product governance, indicative di un contesto gestionale inadeguato, che ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione dell'impresa ed ha determinato un pregiudizio per la tutela degli investitori;

- quanto alla durata degli illeciti, la violazione sub A) si è protratta dal 7 aprile 2020 al 21 settembre 2023, la violazione sub B) si è protratta dal 31 agosto 2020 al 14 marzo 2024, la violazione sub C) si è protratta dal mese di giugno 2019 (data indicata sul documento "Processo di Product Governance") al 14 marzo 2024;

b) le violazioni risultano ascrivibili a Directa SIM S.p.A. a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria di Directa, va evidenziato che la SIM, al 31 dicembre 2023, presentava un patrimonio netto pari a euro 37.160 migliaia e un margine di intermediazione pari a euro 29.420 migliaia;

d) dagli atti non emergono elementi che inducono a ritenere che Directa abbia tratto vantaggi economici dalle condotte illecite poste in essere;

e) dagli atti non emergono elementi che consentano di individuare specifici pregiudizi cagionati a terzi;

f) quanto al livello di cooperazione con la Consob, Directa, in sede difensiva, ha espressamente riconosciuto la materialità dei fatti emersi di talché il suo comportamento nel corso del procedimento sanzionatorio può essere qualificato come collaborativo;

g) con delibera n. 23481 del 19 marzo 2025 sono state applicate, nei confronti della Società, sanzioni amministrative pecuniarie per le accertate violazioni di obblighi in tema di reporting di cui ai Regolamenti EMIR e SFTR, nonché in tema di segnalazione di ordini ed operazioni sospette di costituire abusi di mercato o tentativi di abusi di mercato di cui al Regolamento MAR. Al riguardo si dà atto del fatto che le predette violazioni sono scaturite dalla medesima verifica ispettiva dalla quale origina il presente procedimento;

g-bis) non ricorrente nel caso di specie;

h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) la società, nella propria memoria difensiva, ha dato ampiamente conto di una vasta serie di interventi (in parte già attuati e in altra larga parte ancora da implementare) finalizzati all'adeguamento alle prescrizioni normative rilevanti e, per l'effetto, anche allo scopo di evitare in futuro il ripetersi delle violazioni commesse;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del «cumulo giuridico», previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981; ciò in quanto le violazioni, ancorché discendano da condotte formalmente distinte, sono riconducibili a irregolarità poste in essere, senza soluzione di continuità nella classificazione della clientela, nella ‘funzionalizzazione' dei prodotti finanziari rispetto agli obiettivi e alle caratteristiche dei clienti (product governance), nella prestazione dei servizi di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti e nella ricezione/trasmissione ordini. In particolare, il quadro restituito dalle analisi ispettive ha evidenziato una generalizzata condizione di inidoneità dei processi per la profilatura della clientela, per la corretta applicazione delle regole di appropriatezza nonché per l'adempimenti agli obblighi di product governance posti a carico dell'Intermediario dalla disciplina settoriale. L'adozione di procedure carenti e/o inidonee ad indirizzarne la condotta in una prospettiva ex ante nonché e realizzare un controllo ex post della stessa hanno aumentato il rischio di comportamenti non improntati a correttezza, trasparenza e diligenza. Ne discende che le violazioni in esame possono essere considerate come una "serie" di momenti esecutivi di un unitario fenomeno illecito e, dunque, come "conseguenza di una medesima condotta, sia pur ad esecuzione frazionata";

RITENUTO che, ai fini dell'applicazione del predetto istituto la violazione più grave si ritiene sia rappresentata dalla violazione sub B), in considerazione della molteplicità dei rilievi sollevati, della sua capacità di arrecare pregiudizio ad un momento fondamentale dello svolgimento di detti servizi quale è quello della valutazione di appropriatezza, nonché della sua attinenza a tutti i servizi di investimento prestati dalla SIM, con potenzialità di ripercussioni anche per una corretta applicazione degli obblighi di product governance;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Directa SIM S.p.A. [con sede legale in Torino, via B. Buozzi n. 5, C.F./P.I. 06837440012], è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 45.000 per le violazioni più gravi relative alla valutazione di appropriatezza delle operazioni (art. 21, comma 1, lett. a) e d), TUF e relativa disciplina attuativa), aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000 per le violazioni concernenti le irregolarità relative alla classificazione dei clienti (art. 21, comma 1, lett. a) e d), del TUF e relativa disciplina attuativa) nonché per quelle concernenti le irregolarità relative alla product governance (art. art. 21, comma 1, lett. d) e comma 2-ter, del TUF e relativa disciplina attuativa), per un importo complessivamente pari ad euro 65.000, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

9 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona