Delibera n. 23558 - AREA PUBBLICA
(*) Avverso il provvedimento Daniela Garnero Santanchè e Fiorella Garnero hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano in data 20.06.2025.
Delibera n. 23558
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Bioera S.p.A. in liquidazione giudiziale, Canio Giovanni Mazzaro, Daniela Garnero Santanchè, Fiorella Garnero, Davide Mantegazza, Antonino Schemoz, Domenico Torchia e Nicoletta Giorgi per violazione del combinato disposto dell'art. 2391-bis c.c., dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob in materia di operazioni con parti correlate con Delibera n. 17221/2010
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») e, in particolare:
- l'art. 114, comma 5, il quale prevede che «La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;
VISTO il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 («Regolamento OPC»), e, in particolare:
- l'art. 5, il quale al comma 1 prevede che «1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4»;
- l'art. 10, comma 1, secondo cui "Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'articolo 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati1;
- l'art. 7, come sopra richiamato dall'art. 10, che prevede quanto segue: "1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 8, le procedure prevedono almeno: a) che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta; c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro; d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione; e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni; g) che, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società. 2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti".
VISTO l'art. 2391-bis del codice civile ("Operazioni con parti correlate") vigente fino all'1 luglio 2021, secondo cui: "Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione. I principi previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea";
VISTO, per le operazioni successive al 1° luglio 2021, l'art. 2391-bis c.c. richiamato ai fini sanzionatori dall'art. 192-quinquies del TUF, secondo cui: "Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione. I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno: a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata; b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché' i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione";
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che, dagli esiti della verifica ispettiva svoltasi, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. c), del TUF, nei confronti di Bioera S.p.A. ("Bioera", "Società" o "Emittente") e della società controllata Ki Group Holding S.p.A. ("KGH") nel periodo 30 novembre 2022 – 25 luglio 2023, nonché dagli accertamenti di vigilanza effettuati sia precedentemente l'inizio della verifica ispettiva che in contemporanea allo svolgimento della stessa, in relazione: (i) ad alcune operazioni societarie e infragruppo che hanno portato, tra l'altro, all'uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera delle società Umbria e Ki; (ii) all'approvazione del Prospetto informativo "relativo (i) all'offerta in opzione ai titolari di azioni ordinarie e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. delle nuove azioni ordinarie derivanti da un aumento di capitale in opzione ai sensi degli artt. 2441, comma 1, e 2443 del codice civile e (ii) all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. delle nuove azioni ordinarie derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile", la cui pubblicazione è stata autorizzata dalla Consob in data 13 febbraio 2023; e dagli esiti del procedimento, avviato in data 28 novembre 2023 e finalizzato all'adozione della misura di cui all'art. 154-ter, comma 7, del TUF, comunicati a Bioera con nota prot. n. 0013259/24 del 7 febbraio 2024 inviata ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, è emerso che molteplici operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sono state effettuate dalla Società senza l'applicazione della disciplina OPC e, in particolare, senza il preventivo parere del Comitato Parti Correlate composto a maggioranza da amministratori indipendenti, come richiesto dal richiamato art. 7 del Regolamento OPC (applicabile per le operazioni di maggiore rilevanza in virtù della facoltà, prevista per le società di minori dimensioni dal citato art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento OPC), ovvero dei presidi equivalenti previsti dall'art. 6 della Procedura OPC Bioera, nonché senza la pubblicazione di Documenti Informativi, così come richiesto dall'art. 5 del medesimo Regolamento;
VISTA la nota del 29 luglio 2024 – notificata tra il 29 luglio e il 6 settembre 2024 – con la quale la Divisione Corporate Governance, ai sensi degli artt. 193, comma 1 e 1.2, 190-bis, comma 1, lett. a), 192-quinquies e 195 del TUF, ha contestato a Bioera e ai componenti del consiglio di amministrazione pro tempore la violazione delle regole di trasparenza previste per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate dal combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento OPC2 con riguardo alle operazioni, realizzate direttamente o tramite società controllate, indicate nelle seguenti lettere da a) ad i), mentre è stata contestata la violazione delle regole di correttezza procedurale e sostanziale e di trasparenza di cui al combinato disposto dell'art. 2391-bis c.c. e del Regolamento OPC per l'operazione indicata nel successivo punto j), e in particolare:
- a Bioera:
a. la Cessione di Umbria, deliberata nel corso del CdA di Bioera del 12 settembre 2019 e realizzata in data 25 ottobre 2019;
b. la rinuncia (i) da parte di KGH al diritto alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Inscindibile e Scindibile e (ii) da parte di Umbria al diritto di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Scindibile, entrambi deliberati dall'assemblea di Ki Group S.r.l. ("Ki") in data 21 ottobre 2019, nonché la sottoscrizione da parte di Umbria dell'aumento di capitale di Ki per la parte inscindibile in natura in data 29 novembre 2019;
c. la stipula del patto parasociale tra Umbria e KGH in data 10 luglio 2020 avente ad oggetto la governance di Ki fino al 31 dicembre 2020;
d. la stipula del patto parasociale tra Umbria e Immobiliare Dani in data 31 agosto 2020 avente ad oggetto la governance di Ki a far data dal 1° gennaio 2021;
e. l'Accordo Transattivo Idea Team del 20 dicembre 2019;
f. l'Accordo di Reversibilità tra Bioera e Servizi Societari stipulato in data 31 agosto 2020;
g. le delibere relative all'approvazione e sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Invitalia, nonché i finanziamenti del 2020 e 2021 a beneficio di Umbria e di KGH, per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Invitalia, erogati da parte della stessa KI, da Bioera e altre società del Gruppo e da altre parti correlate;
h. i finanziamenti infragruppo e con ulteriori parti correlate avvenute nel 2020 e nel 2021;
i. il Contratto di consulenza tra Ki e Servizi Societari stipulato in data 18 marzo 2021;
j. l'Accordo di Compensazione crediti con Ki stipulato in data 22 maggio 2022;
- a Canio Mazzaro sono state ascritte le ipotesi di illecito con riguardo a:
a. la Cessione di Umbria, deliberata nel corso del CdA di Bioera del 12 settembre 2019 e realizzata in data 25 ottobre 2019;
b. la rinuncia (i) da parte di KGH al diritto alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Inscindibile e Scindibile e (ii) da parte di Umbria al diritto di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Scindibile, entrambi deliberati dall'assemblea di Ki in data 21 ottobre 2019, nonché la sottoscrizione da parte di Umbria dell'aumento di capitale di Ki per la parte inscindibile in natura in data 29 novembre 2019;
c. la stipula del patto parasociale tra Umbria e KGH in data 10 luglio 2020 avente ad oggetto la governance di Ki fino al 31 dicembre 2020;
d. la stipula del patto parasociale tra Umbria e Immobiliare Dani in data 31agosto 2020 avente ad oggetto la governance di Ki a far data dal 1° gennaio 2021;
e. l'Accordo Transattivo Idea Team del 20 dicembre 2019;
f. l'Accordo di Reversibilità tra Bioera e Servizi Societari stipulato in data 31 agosto 2020;
g. le delibere relative all'approvazione e sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Invitalia, nonché i finanziamenti del 2020 e 2021 a beneficio di Umbria e di KGH, per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Invitalia, erogati da parte della stessa KI, da Bioera e altre società del Gruppo e da altre parti correlate;
h. i finanziamenti infragruppo e con ulteriori parti correlate avvenute nel 2020 e nel 2021;
i. il Contratto di consulenza tra Ki e Servizi Societari stipulato in data 18 marzo 2021;
j. l'Accordo di Compensazione crediti con Ki stipulato in data 22 maggio 2022;
- a Daniela Santanchè le ipotesi di illecito con riguardo a:
a) la Cessione di Umbria, deliberata nel corso del CdA di Bioera del 12 settembre 2019 ed effettivamente realizzatasi in data 25 ottobre 2019;
b) la rinuncia (i) da parte di KGH al diritto alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Inscindibile e Scindibile e (ii) da parte di Umbria al diritto di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Scindibile, entrambi deliberati dall'assemblea di Ki in data 21 ottobre 2019, nonchéè la sottoscrizione da parte di Umbria dell'aumento di capitale di Ki per la parte inscindibile in natura in data 29 novembre 2019;
c) la stipula del patto parasociale tra Umbria e KGH in data 10 luglio 2020 avente ad oggetto la governance di Ki fino al 31 dicembre 2020;
d) la stipula del patto parasociale tra Umbria e Immobiliare Dani in data 31agosto 2020 avente ad oggetto la governance di Ki a far data dal 1° gennaio 2021;
e) l'Accordo Transattivo Idea Team e la citata side letter del 20 dicembre 2019;
f) le delibere relative all'approvazione e sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Invitalia, nonché i finanziamenti del 2020 e 2021 a beneficio di Umbria e di KGH, per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Invitalia, erogati da parte della stessa KI, da Bioera e altre società del Gruppo e da altre parti correlate;
g) i finanziamenti infragruppo e con ulteriori parti correlate nel 2020 e nel 2021;
- a Davide Mantegazza le ipotesi di illecito con riguardo a:
a. la Cessione di Umbria, deliberata nel corso del CdA di Bioera del 12 settembre 2019 ed effettivamente realizzatasi in data 25 ottobre 2019;
b. la stipula del patto parasociale tra Umbria e KGH in data 10 luglio 2020 avente ad oggetto la governance di Ki fino al 31 dicembre 2020;
c. l'Accordo Transattivo Idea Team del 20 dicembre 2019;
- a Fiorella Garnero le ipotesi di illecito con riguardo a:
a. la stipula del patto parasociale tra Umbria e KGH in data 10 luglio 2020 avente ad oggetto la governance di Ki fino al 31 dicembre 2020;
b. l'Accordo Transattivo Idea Team del 20 dicembre 2019;
- a Nicoletta Giorgi, Antonino Schemoz e Domenico Torchia l'ipotesi di illecito con riguardo all'Accordo di Compensazione stipulato in data 30 maggio 2022;
RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note pervenute tra il 31 luglio e il 7 agosto 2024 con le quali i Sig.ri Mantegazza, Santanchè, Garnero e la Società hanno formulato istanza di accesso agli atti;
VISTA la nota del 22 agosto 2024 con la quale la Divisione Corporate Governance ha fornito riscontro positivo all'istanza di accesso agli atti trasmettendo altresì la documentazione richiesta dalle parti;
VISTE le note presentate tra il 1° agosto e il 3 settembre 2024, con cui i Sig.ri Mantegazza, Santanchè, Garnero, Canio Mazzaro e Schemoz hanno formulato richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive, istanze a cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative («USA», dal 1° ottobre 2024 Servizio Sanzioni Amministrative «RSA») ha fornito riscontro positivo con note tra il 2 agosto e il 4 settembre 2024;
VISTA l'istanza di audizione formulata dalla Società in data 2 agosto 2024, istanza accolta da USA in data 5 agosto 2024;
ESAMINATO il Verbale n. 31/24 dell'audizione di Bioera tenutasi in data 19 settembre 2024;
VALUTATE le deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni, formulate con note pervenute tra il 30 agosto e il 16 ottobre 2024 da Bioera, nonché dai signori Mazzaro, Santanchè, Garnero, Mantegazza, Giorgi e Schemoz;
ATTESO che nel corso del procedimento il Sig. Torchia non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 18 marzo 2025 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e la complessiva posizione difensiva rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate nei confronti della Società e dei relativi esponenti aziendali, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione delle responsabilità ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa ai destinatari delle contestazioni (ad eccezione del Sig. Torchia, che nel corso del procedimento non ha esercitato alcuna prerogativa difensiva);
ESAMINATE le controdeduzioni formulate in replica alla predetta Relazione RSA con note presentate tra il 7 ed il 17 aprile 2025 dai signori Mazzaro, Santanchè, Garnero, Mantegazza, Giorgi e Schemoz;
PRESO ATTO che Bioera in liquidazione giudiziale non ha invece prodotto proprie osservazioni in replica alla citata Relazione per la Commissione;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento OPC, nonché dell'art. 2391-bis c.c.;
RILEVATO che gli illeciti relativi alle operazioni dalla lettera a) alla lettera i) sono sanzionati dall'art. 193, comma 1, del TUF in forza del quale: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis" (sottolineato aggiunto);
RILEVATO che l'art. 193, comma 1.2., del TUF prevede inoltre che "Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1"; in base al richiamato comma 1.1. della medesima disposizione, tali sanzioni sono: «a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni»;
VISTO l'art. 190-bis, comma 1, lett. a), del TUF prevede che: "Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni … si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato";
RILEVATO che, con riguardo all'operazione indicata nella precedente lettera j), si fa invece riferimento alla specifica sanzione di cui all'art. 192-quinquies del TUF ("Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate") relativa alla disciplina OPC secondo cui: "1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391 bis del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro un milione e cinquecentomila";
VISTO l'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:
a) - quanto alla gravità, le violazioni in parola non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, consistendo nell'inosservanza di obblighi procedurali e informativi strumentali alla corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; in particolare la gravità delle stesse emerge da una valutazione complessiva di tutta l'attività della Società e del Gruppo, caratterizzata da un'intensa e quasi esclusiva operatività con parti correlate, con continui flussi finanziari in entrata e uscita tra parti correlate per celare e ritardare l'emersione di criticità in relazione alla continuità aziendale, con operazioni in evidente conflitto d'interessi gestite e decise dai portatori di tali interessi in conflitto, senza alcun coinvolgimento – se non meramente formale – dell'organo amministrativo e del Comitato OPC; dette condotte hanno pertanto inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali di Bioera e del suo Gruppo, determinando il compimento di operazioni pregiudizievoli per l'Emittente senza alcuna valutazione in ordine all'interesse della Società al compimento delle stesse e alla convenienza e correttezza delle relative condizioni, incidendo negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e provocando un grave pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato, non consentendo un pieno e corretto apprezzamento della reale situazione organizzativa, operativa ed economico-finanziaria dell'Emittente;
- quanto alla durata le operazioni in parola, esse nel loro insieme sono state compiute tra il 2019 e il 2022 pur dovendo le stesse essere ricondotte all'effettivo periodo di permanenza in carica dei singoli amministratori per quanto riguarda le specifiche operazioni loro contestate;
b) le violazioni sono ascrivibili alla Società e al Sig. Mazzaro a titolo di dolo, alla Sig.ra Santanchè a titolo di colpa grave e agli altri amministratori quantomeno a titolo di colpa; al riguardo l'osservazione della Società secondo cui la stessa ha rinnovato i propri organi sociali non vale a mitigare la gravità della colpa data la pervasività e la gravità delle violazioni riscontrate realizzate in un contesto caratterizzato da elevata inefficienza della governance dell'Emittente come desumibile dalle seguenti circostanze: i) il cumulo di cariche sociali rivestite dagli stessi Canio Mazzaro e Daniela Santanché e da loro familiari in più società del Gruppo Bioera e in altre Società Correlate; ii) la sistematica omissione di informazioni tempestive, complete e adeguate all'organo amministrativo competente a deliberare sulle operazioni in questione e la conseguente adozione sistematica di delibere da parte di tale organo, laddove convocato, in assenza delle necessarie informazioni per deliberare in modo consapevole e senza che alcuna richiesta di integrazione delle informazioni o di chiarimenti fosse fatta da alcuno degli amministratori senza deleghe;
c) quanto alla capacità finanziaria di Bioera, va evidenziato che la società, già interessata dalla procedura concorsuale dell'accordo di ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 40 e 57 del CCII, è attualmente sottoposta a Liquidazione Giudiziale per effetto della sentenza del Tribunale di Milano n. 687/2024 del 4 dicembre 2024. La società, come dalla stessa riferito e come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2023, ha avuto, in quell'anno, un patrimonio netto negativo pari ad euro 6.762.086 con ricavi di euro 39.829; quanto alla capacità finanziaria degli altri amministratori, non risultano agli atti elementi informativi utili a stimarla, eccezion fatta per la Sig.ra Giorgi che ha prodotta documentazione attestante la messa in cassa integrazione a zero ore per il periodo COVID, come si evince dalle Certificazioni Uniche 2021, 2022 e 2023 ricevute dall'INPS e dichiarazioni fiscali 2022 e 2023, che riportano un reddito imponibile pari rispettivamente ad Euro 39.091 e ad Euro 41.188;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate attraverso le violazioni;
e) quanto agli specifici pregiudizi cagionati a terzi, non consta evidenza di alcuno di essi diverso dal vulnus sopra descritto arrecato al mercato ed agli investitori per effetto delle violazioni qui accertate;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni, pur prendendosi atto, con riguardo a Bioera, che la stessa ha espressamente riconosciuto la materialità dei fatti emersi e ciò tanto nelle interlocuzioni con l'Autorità che hanno preceduto la formulazione della nota di contestazione che in sede difensiva, nel corso del procedimento;
g) con Delibera n. 23439 del 20 febbraio 2025 nei confronti di Bioera è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 60.000,00 per la violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 154-bis e 154-ter del TUF; non risultano precedenti sanzioni applicate dalla Consob, nell'ultimo quinquennio, nei confronti degli altri soggetti interessati dal presente procedimento;
g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) stante la documentazione in atti non risulta che, successivamente alle violazioni, siano state adottate misure al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi; in particolare Bioera ha affermato di aver nominato un comitato OPC al fine di svolgere una mappatura delle operazioni con parti correlate, ciò che, tuttavia, stante la sottoposizione della Società alla procedura concorsuale della Liquidazione Giudiziale rende quanto innanzi privo di concreto rilievo, non potendo più simili interventi valere in chiave preventiva di future violazioni del tipo di quelle per cui si procede;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato, nei confronti di:
- Bioera S.p.A. in liquidazione giudiziale, con sede in Milano (MI – 20123) al Piazzale Luigi Cadorna n. 4, Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03916240371, REA-MI 1784826, Partita IVA 00676181209, euro 70.000,00;
- Sig. Canio Giovanni Mazzaro, c.f. MZZCGV59S06G942H, euro 90.000,00;
- Sig.ra Daniela Santanchè, c.f. GRNDNL61D47D205V, euro 50.000,00;
- Sig.ra Fiorella Garnero, c.f. GRNFLL59C47D205L, euro 8.000,00;
- Sig. Davide Mantegazza, c.f. MNTDVD65A21F205D, euro 20.000,00;
- Sig.ra Nicoletta Giorgi, c.f. GRGNLT62C66B201C, euro 6.000,00;
- Sig. Domenico Torchia, c.f. TRCDNC65H26C352E, euro 8.000,00;
- Sig. Antonino Schemoz, c.f. SCHNNN47H21H224F, euro 8.000,00.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica, ovvero entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
15 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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1) Bioera in quanto Società di minori dimensioni si è avvalsa della facoltà prevista da detta norma di applicare alle operazioni di maggiore rilevanza le procedure stabilite per le operazioni di minore rilevanza, fermo restando l’obbligo di pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi del citato art. 5 Regolamento OPC.
2) Si precisa al riguardo che le violazioni del Regolamento OPC relative alle operazioni dalle lettere da a) ad i) connesse all’applicazione dei presidi di correttezza procedurale e sostanziale non sono oggetto di sanzione, tenuto conto che all’epoca dei fatti non era vigente la specifica norma sanzionatoria per le violazioni della disciplina OPC di cui all’art. 192-quinquies del TUF; pertanto, con riferimento alle medesime operazioni, sono sanzionate solo le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti nel Regolamento OPC ai sensi dell’art. 114 del TUF. Le violazioni di regole di correttezza procedurale e sostanziale e di trasparenza relative all’operazione realizzata dopo il 1° luglio 2021 e indicata alla lettera j), sono invece soggette alla citata specifica sanzione di cui all’art. 192-quinquies del TUF.