Delibera n. 23559 - AREA PUBBLICA
(*) Avverso il provvedimento Daniela Garnero Santanchè e Fiorella Garnero hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano in data 20.06.2025.
Delibera n. 23559
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Ki Group Holding S.p.A. e di Canio Giovanni Mazzaro, Daniela Garnero Santanchè, Fiorella Garnero, Davide Mantegazza, Antonino Schemoz, Michele Mario Mazzaro, William Donati, Francesco Indiveri e Martina Negri per la violazione del combinato disposto degli artt. 114, comma 5, 116, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob in materia di operazioni con parti correlate con Delibera n. 17221/2010
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») e, in particolare:
- l'art. 114, comma 5, il quale prevede che «La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;
- l'art. 116, comma 2 (nel testo vigente ratione temporis), in forza del quale agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico si applica il sopra citato art. 114, comma 5;
VISTO il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 («Regolamento OPC») e, in particolare:
- l'art. 5, il quale al comma 1 prevede che «1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4»;
- l'art. 10, comma 1, secondo cui "Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'articolo 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati";
- l'art. 7, come sopra richiamato dall'art. 10, che prevede quanto segue: "1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 8, le procedure prevedono almeno: a) che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta; c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro; d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione; e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni; g) che, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società. 2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti".
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che, all'esito dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Corporate Governance – Ufficio Controlli societari e Tutela dei Diritti dei Soci [dal 1° ottobre 2024 ridenominata Divisione Vigilanza Emittenti (di seguito "DVE")] tra l'altro nei confronti di Ki Group Holding S.p.A. ("KGH", "Società" o "Emittente") è emerso che, nel periodo 2019-2022, l'operatività di KGH e del Gruppo Bioera si sia caratterizzata per la costante e strutturale presenza di operazioni con parti correlate in conflitto di interessi, compiute non solo con società del Gruppo Bioera, ma anche con parti correlate esterne al Gruppo in un contesto di governance che ha visto lo svilimento del ruolo dei diversi organi societari e la disapplicazione della normativa in materia di operazioni con parti correlate. L'insieme delle operazioni esaminate ha inciso sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, senza che negli anni in cui tali operazioni hanno avuto corso fossero attivate le necessarie verifiche dalle strutture e dagli organi preposti;
VISTA la nota del 29 luglio 2024 – notificata tra il 29 luglio e il 7 ottobre 2024 – con la quale la Divisione di vigilanza, ai sensi degli artt. 193, comma 1 e 1.2, 190-bis, comma 1, lett. a) e 195 del TUF, ha contestato la violazione delle regole di trasparenza previste per le operazioni con parti correlate dal combinato disposto dell'art. 114, comma 5, dell'art. 116, comma 2 del TUF e dell'art. 5, comma 1 del Regolamento OPC, in particolare:
- a KGH, con riferimento:
a) alle operazioni straordinarie che hanno portato a deconsolidare Umbria S.r.l. ("Umbria") e Ki Group S.r.l. ("Ki") dai bilanci di Bioera S.p.A ("Bioera"), all'epoca società controllante di KGH, ossia la deliberazione dell'Aumento di capitale di Ki e la rinuncia a sottoscrivere la quota di propria spettanza da parte di KGH nell'ottobre 2019;
b) all'approvazione della stipula del patto parasociale con Umbria per l'esercizio del controllo su Ki nel luglio 2020;
c) all'accordo transattivo stipulato in data 23 dicembre 2019 da Bioera, Biofood Italia S.r.l. ("Biofood") e KGH con Idea Team S.p.A. ("Idea Team");
d) all'aumento di capitale deliberato dalla partecipata Ki a settembre 2020 per l'accesso ai fondi del bando Invitalia;
e) a due operazioni di finanziamento deliberate nel corso del 2021 dall'Emittente a beneficio di proprie parti correlate;
f) all'accordo di cessione a Ki del credito vantato nei confronti di Bioera nel dicembre 2021;
g) alle operazioni con parti correlate concluse nel febbraio 2022 sulla base di un accordo di investimento con Negma Group Ltd. ("Negma") volte a remunerare la buonuscita di Canio Giovanni Mazzaro da KGH;
a Canio Giovanni Mazzaro (Amministratore con deleghe di KGH), con riguardo:
a) alla deliberazione dell'Aumento di capitale di Ki e alla rinuncia alla sottoscrizione della quota di spettanza il 21 ottobre 2019;
b) all'approvazione del patto parasociale con Umbria il 10 luglio 2020;
c) all'approvazione dell'Accordo transattivo con Idea Team del 20 dicembre 2019;
d) all'approvazione e la partecipazione all'Aumento di capitale Invitalia deliberato da Ki in data 28 settembre 2020;
e) ai finanziamenti concessi a Umbria e Ki connessi all'esecuzione dell'Aumento di capitale Invitalia del 2020-2021;
f) all'accordo di cessione del credito a Ki del dicembre 2021;
g) alle operazioni con parti correlate (consulenza con Servizi Societari e scrittura privata con Ki) relative all'accordo con Negma per la buonuscita di Canio Mazzaro da KGH;
a Daniela Garnero Santanchè (Presidente della Società), con riguardo:
a) alla deliberazione dell'Aumento di capitale di Ki e la rinuncia alla sottoscrizione della quota di spettanza il 21 ottobre 2019;
b) all'approvazione dell'Accordo transattivo con Idea Team e la stipula della side letter del 20 dicembre 2019;
ad Antonino Schemoz e a Fiorella Garnero (amministratori della Società), con riferimento:
a) alla deliberazione dell'Aumento di capitale di Ki e la rinuncia alla sottoscrizione della quota di spettanza il 21 ottobre 2019;
b) all'approvazione dell'Accordo transattivo con Idea Team;
c) alla sottoscrizione dell'Aumento di capitale Invitalia deliberato da Ki a ottobre 2020;
a Davide Mantegazza (amministratore della Società), con riferimento:
a) alla deliberazione dell'Aumento di capitale di Ki e la rinuncia alla sottoscrizione della quota di spettanza il 21 ottobre 2019;
b) all'approvazione dell'Accordo transattivo con Idea Team;
a Michele Mario Mazzaro (amministratore della società), con riferimento:
a) alla deliberazione dell'Aumento di capitale di Ki e la rinuncia alla sottoscrizione della quota di spettanza il 21 ottobre 2019;
a William Donati, Francesco Indiveri e Martina Negri (componenti del collegio sindacale), con riguardo:
a) alla deliberazione dell'Aumento di capitale di Ki e la rinuncia alla sottoscrizione della quota di spettanza il 21 ottobre 2019;
b) all'approvazione dell'Accordo transattivo con Idea Team del 20 dicembre 2019;
c) all'approvazione e la partecipazione all'Aumento di capitale Invitalia deliberato da Ki in data 28 settembre 2020;
RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note pervenute tra il 31 luglio e il 24 settembre 2024 con le quali le parti hanno formulato istanze di accesso agli atti posti alla base delle contestazioni e a quelli eventualmente acquisiti al fascicolo successivamente all'avvio del procedimento, cui è stato dato positivo riscontro dalla Divisione di vigilanza e dall'Ufficio Sanzioni Amministrative («USA», dal 1° ottobre 2024 Servizio Sanzioni Amministrative «RSA»), mediante la trasmissione alle parti della documentazione richiesta con note inviate tra il 22 agosto e il 17 dicembre 2024;
VISTE le note presentate tra il 31 luglio e il 24 settembre 2024, con cui le parti hanno formulato richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive, istanze a cui il Servizio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo con note trasmesse tra il 2 agosto e il 10 ottobre 2024;
VISTE le note pervenute tra il 31 luglio e il 1° agosto 2024, con cui i membri del collegio sindacale hanno presentato una richiesta di audizione personale e a cui è stato fornito positivo riscontro con note del 2 agosto 2024, recanti l'invito a prendere contatti con il responsabile del procedimento per concordarne la data e le modalità di svolgimento. In assenza di riscontro a tale invito, ed a seguito della richiesta di manifestare il perdurante interesse allo svolgimento dell'audizione, con note pervenute in data 7 novembre 2024 le parti richiedenti l'audizione personale hanno dichiarato di rinunciare alla stessa;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalle parti con note pervenute tra il 20 settembre e l'11 novembre 2024;
VISTA la Relazione per la Commissione («Relazione RSA») del 24 marzo 2025, con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti di tutti i destinatari della contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione della responsabilità e alla determinazione delle sanzioni;
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa alle parti;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, dell'art. 116, comma 2, del TUF e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento OPC;
VISTO l'art. 193, comma 1, del TUF in forza del quale: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis" (sottolineato aggiunto);
VISTO altresì l'art. 193, comma 1.2, del TUF ove è previsto che "Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1"; in base al richiamato comma 1.1. della medesima disposizione, tali sanzioni sono: «a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni»;
VISTO l'art. 190-bis, comma 1, lett. a), del TUF prevede che: "Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni … si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato";
VISTO l'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e)pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:
a) - quanto alla gravità, le violazioni in parola non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, consistendo nell'inosservanza di obblighi di trasparenza strumentali alla corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; in particolare la gravità delle stesse emerge da una valutazione complessiva dell'attività della Società e del Gruppo, caratterizzata da un'intensa e strutturale presenza di operatività con parti correlate, con continui flussi finanziari in entrata e uscita tra parti correlate per celare e ritardare l'emersione di criticità in relazione alla continuità aziendale, con operazioni in evidente conflitto d'interessi gestite e decise dai portatori di tali interessi in conflitto; dette condotte hanno pertanto inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali di Ki Group Holding s.p.a., determinando il compimento di operazioni pregiudizievoli per l'Emittente senza alcuna valutazione in ordine all'interesse della Società al compimento delle stesse e alla convenienza e correttezza delle relative condizioni, incidendo negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e provocando un grave pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato, non consentendo un pieno e corretto apprezzamento della reale situazione organizzativa, operativa ed economico-finanziaria dell'Emittente;
- quanto alla durata, le operazioni in parola sono state compiute tra il 2019 e il 2022 pur dovendo le stesse essere ricondotte all'effettivo periodo di permanenza in carica dei singoli amministratori e sindaci limitatamente alle operazioni loro contestate;
b) le violazioni sono ascrivibili alla Società e a Canio Giovanni Mazzaro a titolo di dolo; a Daniela Garnero Santanchè a titolo di colpa grave e agli altri amministratori e ai sindaci quantomeno a titolo di colpa;
c) quanto alla capacità finanziaria di Ki Group Holding s.p.a., dal bilancio al 31 dicembre 2023 risulta che l'esercizio 2023 ha chiuso con un risultato negativo pari a euro 1.306.456 e che, al 31 dicembre 2023, la Società presentava un patrimonio netto negativo pari a euro 6.098.612. Va evidenziato che in data 3 dicembre 2024 il CdA ha deliberato l'accesso della Società agli strumenti di regolazione della crisi ai sensi degli artt. 40 e 44 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La relativa domanda è stata presentata in data 10 dicembre 2024 e il Tribunale di Milano, con decreto del 12 dicembre 2024 ha concesso alla Società il termine di sessanta giorni per la presentazione di una domanda definitiva di concordato preventivo e con altro decreto, di pari data, ha concesso le misure protettive sino al 14 aprile 2025; quanto alla capacità finanziaria degli amministratori e dei sindaci, non risultano agli atti elementi informativi utili a stimarla;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate attraverso le violazioni;
e) quanto agli specifici pregiudizi cagionati a terzi, non consta evidenza di alcuno di essi diverso dal vulnus sopra descritto arrecato al mercato ed agli investitori per effetto delle violazioni qui accertate;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
g) non risultano sanzioni applicate dalla Consob, nell'ultimo quinquennio, nei confronti dell'Emittente e degli altri soggetti interessati dal presente procedimento;
g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) stante la documentazione in atti non risulta che, successivamente alle violazioni, siano state adottate misure al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi.
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato, nei confronti di:
- Ki Group Holding S.p.A., con sede legale in (20121) Milano, Corso di Porta Nuova n. 46, Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03056000015: euro 40.000,00;
- Canio Giovanni Mazzaro, nato a Potenza (PZ) il 6 novembre 1959, (c.f.: MZZCGV59S06G942H), […omissis…]: euro 50.000,00;
- Daniela Santanchè, nata a Cuneo (CN) il 7 aprile 1961 (c.f.: GRNDNL61D47D205V), […omissis …]: euro 25.000,00;
- Fiorella Garnero, nata a Cuneo (CN) il 7 marzo 1959 (c.f.: GRNFLL59C47D205L), […omissis…]: euro 8.000,00;
- Davide Mantegazza, nato a Milano il 21 gennaio 1965 (c.f.: MNTDVD65A21F205D), […omissis …]: euro 8.000,00;
- Michele Mario Mazzaro, nato a Losanna il 7 agosto 1988 (c.f.: MZZMHL88M07Z133V), […omissis …]: euro 8.000,00;
- Antonino Schemoz, nato a Reggio Calabria il 21 giugno 1947 (c.f.: SCHNNN47H21H224F), […omissis …]: euro 10.000,00;
- William Donati, nato a Bologna il 20 aprile 1969 (c.f.: DNTWLM69D20A944K), […omissis …]: euro 15.000;
- Francesco Indiveri, nato a Milano il 24 ottobre 1975 (c.f.: NDVFNC75R24F205U), […omissis …]: euro 15.000;
- Martina Negri, nata a Castel San Giovanni (PC) il 18 aprile 1988 (c.f.: NGRMTN88D58C261O), […omissis …]: euro 15.000.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
15 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
_____________
1. Ki Group Holding S.p.A., in quanto società con azioni diffuse tra il pubblico, si è avvalsa della facoltà prevista da detta norma di applicare alle operazioni di maggiore rilevanza le procedure stabilite per le operazioni di minore rilevanza, fermo restando l’obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ai sensi del citato art. 5 Regolamento OPC.
2. Società all’epoca controllante di Bioera, a sua volta indirettamente controllata da Canio Mazzaro.
3. Società all’epoca azionista rilevante di KGH con una partecipazione di circa il 25%.