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Delibera n. 23631

Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Fidia S.p.A. per la violazione dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 596/2014

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 relativo agli Abusi di Mercato («MAR») e, in particolare l'art. 17, rubricato «Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate» che al paragrafo 1 prevede che «L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che» lo «riguardano direttamente»;

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);

RILEVATO che, all'esito dell'attività istruttoria svolta e sulla base della documentazione acquisita, la Divisione Vigilanza Mercati – Ufficio Informazione Mercati e Rating (di seguito anche «DME»), ha ritenuto che Fidia S.p.A. (di seguito anche «la Società», «l'Emittente» o anche solo «Fidia») abbia violato gli obblighi informativi posti dall'art. 17, paragrafo 1, del MAR con riferimento all'informativa fornita al pubblico in merito alla cessazione del rapporto di lavoro con il Chief Financial Officer ("CFO") e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF ("DP") e alla nomina del nuovo CFO;

VISTA la nota datata 6 novembre 2024, notificata in pari data alla Società, con cui la DME, ai sensi dell'art. 187-ter.1 e 187-septies del TUF, ha contestato a Fidia la violazione dell'art. 17, paragrafo 1, del MAR;

RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota pervenuta il 4 dicembre 2024 con cui la parte ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota pervenuta il 4 dicembre 2024, con cui la parte ha formulato una richiesta di audizione dinanzi al Servizio Sanzioni Amministrative;

VISTA la nota pervenuta il 4 dicembre 2024, con cui la parte ha presentato proprie deduzioni difensive;

VISTA la nota del successivo 16 dicembre 2024 con cui la DME ha messo a disposizione la documentazione richiesta;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla parte;

ESAMINATO il verbale dell'audizione che si è tenuta in data 17 gennaio 2025;

VISTA la Relazione per la Commissione del 7 maggio 2025 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione della responsabilità ed alla qualificazione e quantificazione della relativa sanzione;

VISTA la nota del 7 maggio 2025 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della predetta Relazione RSA;

VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate dalla Società in data 6 giugno 2025 in replica alla predetta Relazione RSA;

RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 17, paragrafo 1, del MAR;

VISTO l'art. 187-ter. 1, comma 1, del TUF, secondo cui «Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti […] dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, […] si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»; il medesimo art. 187-ter.1 prevede, inoltre, che "8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. 9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative: a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle; b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata";

VISTO l'art. 194-bis del Tuf (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:

a) quanto alla gravità, la violazione in parola non è connotata da scarsa offensività o pericolosità, atteso che l'esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi previsti dalla normativa in materia di abusi di mercato rappresenta un importante strumento per la corretta e puntuale informazione degli investitori e del mercato e per la prevenzione degli abusi di mercato; - quanto alla durata, la comunicazione al pubblico dell'informazione concernente la risoluzione del rapporto di lavoro con il CFO e DP e di quella relativa alla nomina del nuovo CFO, non qualificate come privilegiate, è stata effettuata con circa un mese di ritardo;

b) la violazione risulta ascrivibile alla Società a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria della Società, si osserva che con provvedimento notificato alla Società il 2 dicembre 2024 il Tribunale di Ivrea ha archiviato la procedura di concordato preventivo in ragione della sua integrale esecuzione; dal comunicato stampa della Società del 16 aprile 2025, relativo all'approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per l'esercizio 2024, risulta un risultato netto dell'esercizio 2024 negativo per 9,4 milioni di euro;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso le violazioni;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) la Società ha collaborato con l'Autorità, fornendo i chiarimenti richiesti;

g) non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob nei confronti della Società per violazioni in materia finanziaria;

g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) stante la documentazione in atti, non risultano misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Fidia S.p.A. (Codice fiscale e P.IVA: 05787820017), con sede legale in (10099) San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00, di cui alla Società è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata alla Società interessata e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

2 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona