Delibera n. 23662 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23662
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di SWAG International S.r.l. in liquidazione giudiziale e del sig. Giovanni Lionetti per violazione dell’art. 94-bis, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); e, in particolare:
- l’art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l’offerta al pubblico di prodotti finanziari come “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
- l’art. 1, comma 1, lettera u), il quale definisce prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
- l’art. 94bis, comma 1, ai sensi del quale “coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell’emissione e del suo impatto sull’emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti”;
VISTO il Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025;
ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Ispettorato, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (“DIS”), nel periodo compreso tra i mesi di novembre 2024 e dicembre 2024 sui siti internet www.swagyourlife.com e www.swagshopping.com, in merito all’attività di offerta al pubblico italiano di prodotti finanziari sub specie di “forma di investimento di natura finanziaria” promossa tramite i menzionati siti internet da SWAG INTERNATIONAL S.r.l. (avente sede a Roma, in Via Tirso n. 26 - “la società”, posta in liquidazione giudiziale con sentenza del 10 luglio 2025), e dal Sig. Giovanni Lionetti (nato a Salerno il 12 marzo 1966 ...omissis...), amministratore unico della società;
CONSIDERATO che, all’esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la DIS ha ritenuto accertata la sussistenza della sopra indicata offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria posta in essere tramite i menzionati domini e che la stessa è stata realizzata in violazione dell’art. 94-bis, comma 1, del TUF, non essendo stata effettuata alcuna comunicazione alla Consob, né trasmesso il relativo prospetto informativo;
VISTA la nota del 28 febbraio 2025, notificata tra il 28 febbraio ed il 12 marzo 2025, con la quale la DIS, sulla base degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, ai sensi degli artt. 191, comma 4 e 6, e 195 del TUF, ha contestato alla società SWAG INTERNATIONAL S.r.l. e al Sig. Giovanni Lionetti la violazione dell’art. 94-bis, comma 1, del TUF, in relazione all’offerta promossa nei confronti del pubblico degli investitori italiani avente ad oggetto prodotti finanziari sub specie di “forma di investimento di natura finanziaria”, promossa tramite i suindicati siti internet, in assenza del prospetto informativo prescritto dallo stesso art. 94-bis, comma 1;
RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
DATO ATTO che la società SWAG INTERNATIONAL S.r.l. e il sig. Giovanni Lionetti non hanno esercitato alcuna attività difensiva;
VISTA la Relazione per la Commissione del 23 luglio 2025 (“Relazione RSA”), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della società SWAG INTERNATIONAL S.r.l. e del sig. Giovanni Lionetti, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla determinazione delle relative sanzioni;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata ai suindicati soggetti con riferimento alla attività di offerta al pubblico italiano di investimenti di natura finanziaria promossa tramite le suindicate modalità, in assenza del prescritto prospetto informativo;
VISTO l’art. 191, comma 4, del TUF, nella versione ratione temporis vigente, ai sensi del quale “Chiunque effettua un’offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 94-bis comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro”;
VISTO l’art. 191, comma 6, del TUF, nella versione ratione temporis vigente, ai sensi del quale “se all’osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell’ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima”;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che “Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) quanto alla gravità:
- la violazione concerne l’offerta al pubblico avente ad oggetto prodotti finanziari sub specie di “forma di investimento di natura finanziaria”, rivolta ad investitori italiani e promossa dalla società SWAG INTERNATIONAL S.r.l. e dal proprio amministratore unico (sig. Giovanni Leonetti) tramite i siti internet www.swagyourlife.com e www.swagshopping.com, senza aver effettuato la preventiva comunicazione alla Consob, né trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione. In particolare, la società si è avvalsa di uno schema operativo, che poggia sull’apparente noleggio di macchine per lo svolgimento dell’attività di mining, per promuovere in realtà nei confronti dei risparmiatori la sottoscrizione di contratti aventi a oggetto l’acquisto dei pacchetti/piani di investimento denominati, tra gli altri, “REvolution” ed “Evolution”, che prevedono in favore dell’investitore il conseguimento di rendimenti di natura finanziaria;
- la violazione si è protratta nel periodo intercorrente quanto meno tra il 20 novembre 2024 (data della prima verifica sui siti internet www.swagyourlife.com e www.swagshopping.com) e il 16 dicembre 2024 (data in cui è stata acquisita evidenza degli accertamenti di followup, da cui è emerso che tramite i predetti siti internet era ancora possibile acquistare i prodotti “a estrazione fissa” denominati “Evolution”);
b) quanto al grado di responsabilità, si ritiene che la violazione sia ascrivibile alle parti a titolo di dolo, alla luce delle particolari connotazioni fattuali dell’operatività posta in essere;
c) dagli atti non risultano elementi per la valutazione della capacità finanziaria della società SWAG INTERNATIONAL S.r.l. e del Sig. Leonetti;
d/e) in merito ai vantaggi ottenuti dalla società SWAG INTERNATIONAL S.r.l. e dal Sig. Giovanni Leonetti e ai pregiudizi arrecati a terzi, è emerso che l’offerta ha raccolto l’adesione di diversi investitori (per un apporto complessivo di capitale pari a circa € 60.000,00), i quali hanno trasmesso segnalazioni convergenti nel sottolineare l’impossibilità di prelevare il capitale versato per effettuare gli investimenti promossi sui predetti siti, nonostante le reiterate richieste inviate alla società;
f) la società ha fornito riscontro al richiamo di attenzione ricevuto il 10 dicembre 2024 in merito all’offerta in discorso dichiarando di rimuovere dai citati siti i link tramite i quali è stata promossa l’offerta e tale circostanza è risultata confermata in esito ai successivi accertamenti di follow-up effettuati sui siti in discorso;
g) la società SWAG INTERNATIONAL S.r.l. e il Sig. Leonetti non risultano essere stati già destinatari di sanzioni applicate dalla Consob nei loro confronti; g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo;
h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) non risultano misure adottate dai responsabili della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:
- SWAG INTERNATIONAL S.r.l. in liquidazione giudiziale (con sede legale a Roma, in Via Tirso n. 26 - C.F.: 17565691007): euro 100.000,00;
- Sig. Giovanni Lionetti, amministratore unico della società (nato a Salerno il 12 marzo 1966 ...omissis... - C.F.: LNTGNN66C12H703D): euro 100.000,00.
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 - 00198 Roma oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento delle sanzioni, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob - ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 - il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
- per gli enti: un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della Società.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
- per gli enti: l’autocertificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.
La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.
4 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona