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Delibera n. 23673

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Fabrizio Cau per la violazione degli artt. 8 e 14 del Regolamento n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014, e in particolare, gli artt. 8, 10 e 14;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);

VISTO il comunicato stampa diffuso alle ore 18:08 dell'11 luglio 2022 con cui Prima Industrie S.p.A., in considerazione dell'andamento delle azioni Prima Industrie in Borsa, ha reso noto al pubblico che il 22/06/2022 il Consiglio di Amministrazione era stato informato delle trattative in corso per l'acquisto della maggioranza dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A.;

VISTA la nota dell'11 marzo 2025, notificata il 25 marzo 2025, con la quale la Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ha contestato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014 con riferimento all'informazione privilegiata concernente l'interesse di Alpha Private Equity Funds Management Company Sàrl ad acquistare, tramite un apposito veicolo societario insieme ai principali azionisti di Prima Industrie S.p.A., la maggioranza assoluta dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A. per procedere, dopo un'OPA obbligatoria totalitaria, al delisting della stessa (interesse reso pubblico da Prima Industrie S.p.A. con comunicato dell'11/07/2022):

- al Sig. Fabrizio Cau l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato ai sensi dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso della citata informazione privilegiata, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato tra il 07/03/2022 e il 23/06/2022, […omissis…] 1.600 azioni Prima Industrie, utilizzando la suddetta informazione;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione, il suddetto soggetto è stato, tra l'altro, reso edotto delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica della nota di addebito;

TENUTO CONTO che nell'ambito della fase istruttoria del procedimento il Sig. Fabrizio Cau non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la delibera Consob n. 23634 del 16 luglio 2025, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 187-octies, comma 3, lett. d), del D. Lgs. n. 58/1998, il sequestro di beni di pertinenza del Sig. Cau, fino alla concorrenza del valore equivalente a quello del profitto dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate a lui contestato, al netto degli oneri fiscali dallo stesso sostenuti, pari a 14.284,81 euro;

VISTA la Relazione per la Commissione del 5 agosto 2025 («Relazione RSA»), con la quale il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;

VISTO il verbale di sequestro del 7 agosto 2025, con cui il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione alla citata delibera Consob n. 23634 del 16 luglio 2025;

RILEVATO che in data 13 agosto 2025 sono stati notificati al Sig. Cau, a cura della Guardia di Finanza, la sopra indicata delibera Consob n. 23634 del 16 luglio 2025, nonché il predetto verbale di sequestro del 7 agosto 2025;

PRESO ATTO che l'incolpato, in data 25 agosto 2025, ha presentato una propria memoria in riscontro alla citata lettera di contestazione dell'11 marzo 2025;

RITENUTE conclusivamente accertate le suddette violazioni oggetto di contestazione, come comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:

- l'informazione concernente l'interesse di Alpha Private Equity Funds Management Company Sàrl ad acquistare, tramite un apposito veicolo societario insieme ai principali azionisti di Prima Industrie S.p.A., la maggioranza assoluta dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A. costituiva un'informazione privilegiata al più tardi da fine maggio 2021 e fino alla diffusione da parte di Prima Industrie S.p.A. del comunicato stampa dell'11/07/2022;

- le risultanze istruttorie contengono una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di desumere coerentemente e logicamente l'apprensione dell'informazione di natura privilegiata, acquisita dal Sig. Fabrizio Cau in ragione del ruolo da lui ricoperto all'interno della compagine societaria di Prima Industrie S.p.A. e, infine, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'apprensione e l'utilizzo della stessa informazione al servizio dell'operatività in essere sul titolo Prima Industrie S.p.A.;

VISTO l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale prevede che "si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione";

VISTO l'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale stabilisce che non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;

VISTO l'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, il quale prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro per chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il successivo comma 5 dello stesso art. 187-bis prevede che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito, quando esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del TUF, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre:

"a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)";

VISTO l'art. 187-sexies del TUF, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del profitto dell'illecito e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO con riferimento ai predetti criteri, che assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

- quanto alla gravità della violazione:

- essa ha riguardato la comunicazione e l'utilizzo a fini di investimento di un'informazione di natura privilegiata che, al momento di commissione degli illeciti accertati, non era di dominio pubblico;

- la violazione può essere ritenuta di media gravità; in ogni caso, deve essere graduata tenendo in considerazione il fatto che il Sig. Fabrizio Cau era, all'epoca dei fatti, Chief Human Resources Officer di Prima Industrie S.p.A.;

- la condotta concretamente tenuta dal Sig. Fabrizio Cau e le dirette conseguenze di tale condotta sull'operatività sul titolo oggetto dell'informazione privilegiata devono essere messe in correlazione con l'entità dell'investimento posto in essere dal Sig. Fabrizio Cau e con la misura del profitto realizzato in seguito al comportamento violativo posto in essere;

- quanto alla durata della violazione, le violazioni accertate sono state poste in essere nell'ambito di un periodo temporale di tre mesi in mezzo, in particolare il 7 marzo ed il 23 giugno 2022;

- le condotte illecite poste in essere dal Sig. Fabrizio Cau nell'ambito del presente procedimento sono da qualificarsi come dolose, atteso che il suddetto era in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione privilegiata in esame;

- non appare possibile determinare con precisione dettagliata, sulla base degli atti, la capacità finanziaria del Sig. Fabrizio Cau;

- a seguito dell'operatività posta in essere sul titolo Prima Industrie S.p.A., il Sig. Fabrizio Cau ha conseguito un profitto pari a € 19.145,06;

- non appaiono determinabili, sulla base degli atti, eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

- relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

- nei confronti del Sig. Fabrizio Cau non risultano sanzioni applicate dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;

- lettera g-bis) irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

- non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni né misure adottate dal responsabile delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

L'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabrizio Cau, nato a Torino il 28 maggio 1969 […omissis…], in relazione all'accertata violazione del combinato disposto degli artt. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli - in possesso dell'informazione privilegiata concernente l'interesse di Alpha Private Equity Funds Management Company Sàrl ad acquistare, tramite un apposito veicolo societario insieme ai principali azionisti di Prima Industrie S.p.A., la maggioranza assoluta dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A. per procedere, dopo un'OPA obbligatoria totalitaria, al delisting della stessa (interesse reso pubblico da Prima Industrie S.p.A. con comunicato dell'11/07/2022), della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato - acquistato tra il 07/03/2022 e il 23/06/2022 1.600 azioni Prima Industrie, utilizzando la suddetta informazione:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 70.000, delle quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 7.

Ai sensi dell'art. 187-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, va, infine, disposta la confisca dei beni del Sig. Fabrizio Cau fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, al netto degli oneri fiscali sostenuti, pari a € 14.284,81.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, mediante il modulo allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento o nel termine di sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all'estero.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio, ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, entro trenta giorni dalla data di notifica o entro sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all'estero.

24 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona