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Delibera n. 23699

Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Art s.r.l. (già Art sgr s.p.a.) per la violazione dell’art. 35-decies, lett. a), del d.lgs n. 58/1998, di disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 e del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) della Commissione n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 (di seguito, anche solo «Regolamento Delegato»);

VISTO il Regolamento adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, in vigore dal 13 giugno 2025;

ESAMINATO lo stralcio del Rapporto ispettivo redatto dalla Banca d’Italia all’esito della verifica dalla stessa svolta, nel periodo dal 19 giugno 2023 al 18 ottobre 2023, presso la ART Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in breve ART SGR S.p.A. (oggi ART S.R.L.), con sede in Milano (20156 - MI) alla Via Carlo Espinasse n. 163 (di seguito, anche solo «ART», la «SGR» o la «Società»), trasmesso alla Consob il 12 febbraio 2024;

ESAMINATA la nota del 22 marzo 2024, con cui la Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori - Ufficio SGR e OICR (di seguito, anche solo «DIN») ha richiesto alla Banca d’Italia di fornire chiarimenti in merito agli esiti della verifica ispettiva e di trasmettere ulteriore documentazione;

ESAMINATE le missive di riscontro inviate dalla Banca d’Italia il 24 giugno 2024 e l’11 settembre 2024, con cui la stessa ha fornito i chiarimenti richiesti e trasmesso ulteriore documentazione;

CONSIDERATO che, all’esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la DIN ha ipotizzato a carico della SGR la commissione di tre distinte ipotesi di illecito riguardanti, rispettivamente:

1) la diligenza e correttezza nel contesto dell’avvio e della gestione del Fondo Logifinance;

2) l’identificazione e la gestione delle situazioni in potenziali conflitto d’interessi;

3) le attività svolte dalla Funzione Unica di Controllo della Società per gli aspetti riferibili alle verifiche di Compliance;

VISTA la nota del 7 febbraio 2025, notificata in pari data alla Società, con la quale la DIN ha contestato ad ART SGR S.p.A., con riferimento alle fattispecie sopra descritte:

- sub 1), la violazione dell’art. 35-decies, lett. a), del TUF e dell’art. 97 del Regolamento Intermediari in tema di diligenza, trasparenza e correttezza e adozione di misure e tutele atte a garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, con riferimento al periodo compreso tra il 13 maggio 2022 e l’8 agosto 2023;

- sub 2), la violazione degli artt. 31, comma 1, 34 e 35, comma 1, del Regolamento Delegato e degli art. 115, 117 e 118 del Regolamento Intermediari in tema di misure atte a garantire la corretta identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR e di tenuta del relativo registro, con riferimento al periodo compreso tra il 19 ottobre 2021 e il 25 settembre 2023;

- sub 3), la violazione dell’art. 61, comma 2, del Regolamento Delegato e dell'art. 113 del Regolamento Intermediari che disciplinano la funzione permanente di controllo della conformità, con riferimento al periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e il 18 ottobre 2023;

RILEVATO che, con la sopra indicata nota di contestazione, la SGR è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;

VISTA l’istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive presentata dalla SGR il 19 febbraio 2025 e la correlata nota di positivo riscontro inviata dal Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, anche solo «RSA») il 21 febbraio 2025;

ESAMINATA la memoria difensiva presentata dalla SGR il 24 marzo 2024;

VISTA la nota inviata da RSA alla parte il 31 marzo 2025, con cui detto Servizio l’ha invitata ad integrare le sue difese con l’invio della documentazione difensiva che era indicata nella memoria difensiva come suo allegato ma che, per disguido, non era stata effettivamente trasmessa;

VISTA la nota di ART SGR del medesimo 31 marzo 2025, con cui la Società ha integrato la documentazione a corredo della propria memoria difensiva;

ESAMINATA la documentazione inviata dalla parte a integrazione della memoria difensiva del 24 marzo 2024;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente svolte della parte non possano indurre ad una differente qualificazione di quanto emerso né a revocare in dubbio la materiale sussistenza e l’antigiuridicità dei fatti accertati;

ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 20 agosto 2025 (di seguito, anche solo «Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della Società nonché formulato conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla determinazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 20 agosto 2025, con la quale la Relazione RSA è stata trasmessa alla parte;

PRESO ATTO che la Società non ha presentato deduzioni difensive in replica alla Relazione RSA;

RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, tutte le violazioni contestate alla SGR;

RILEVATO che, con riferimento alla violazione dell’art. 35-decies del TUF e delle relative disposizioni attuative di cui all’infrazione ascritta sub 1), l’art. 190, comma 1, del medesimo Testo Unico - vigente ratione temporis - prevede l’applicazione di una «sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis»;

RILEVATO che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 e delle relative disposizioni attuative, di cui alle infrazioni ascritte sub 2) e 3), l’art. 190, comma 2-bis, lett. b-bis, del TUF - vigente ratione temporis - prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 1, «da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis»;

RILEVATO che il comma 3, del già citato art. 190 del TUF prevede altresì che, con riferimento ad entrambe le norme sopra dette (e, nel caso di specie, con riferimento a tutti e tre gli addebiti accertati), «si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater», ai sensi del quale «se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile»;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale «nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

a) quanto alla gravità delle violazioni accertate, le stesse – considerate tanto atomisticamente che nel loro insieme - attestano l’esistenza di importanti carenze nel complessivo assetto organizzativo e funzionale della SGR, dei suoi organi e della Funzione Unica di Conformità: il sensibile potenziale nocivo che le connota, le rende altresì non suscettibili di essere reputate scarsamente offensive o pericolose. Per quanto attiene all’accertata infrazione delle norme in tema di diligenza e correttezza nel contesto dell’avvio e della gestione del Fondo Logifinance, le evidenze in atti attestano che, quantomeno nella circostanza, il CdA della Società ha contravvenuto ai propri poteri/doveri mostrandosi passivo ed acritico in uno snodo alquanto rilevante dell’attività core della SGR che, invece, si sarebbe giovata del fondamentale e necessario contributo di riflessione critica e di approfondimento del Consiglio. Le ulteriori due infrazioni accertate - ossia quelle concernenti le criticità nella gestione delle situazioni in potenziale conflitto d’interessi e nell’attività svolte dalla Funzione Unica di Controllo, per gli aspetti riferibili alle verifiche di Compliance - rappresentano anch’esse violazioni della normativa di non trascurabile gravità avendo, i comportamenti e le carenze emerse, frustrato la ratio e le finalità della disciplina di riferimento e messo in pericolo beni giuridici di notevole rilevanza. Quanto alla durata, le condotte illecite accertate, complessivamente considerate, si sono protratte per un periodo complessivamente compreso tra un anno e mezzo e due anni: più in particolare, l’infrazione in merito alla diligenza e correttezza mostrata nel contesto dell’avvio e della gestione del Fondo Logifinance si è protratta per circa un anno e tre mesi, quella in tema di gestione delle situazioni in potenziale conflitto d’interessi per circa due anni e quella in tema di attività svolte dalla Funzione Unica di Controllo, per gli aspetti riferibili alle verifiche di Compliance per circa un anno e quattro mesi;

b) le violazioni risultano ascrivibili alla SGR a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria di ART va evidenziato che la SGR, al 31 dicembre 2024, presentava un patrimonio netto pari a euro 229 migliaia mentre la sommatoria dei proventi e delle commissioni attivi era pari a euro 366 migliaia;

d) dagli atti non emergono elementi che inducono a ritenere che la SGR abbia tratto vantaggi economici dalle condotte illecite poste in essere;

e) dagli atti non emergono elementi che consentano di individuare specifici pregiudizi cagionati a terzi;

f) quanto al livello di cooperazione con la Consob, in atti non vi sono elementi che consentono di apprezzare la collaborazione della Società nei confronti della Consob diversi da quanto sostenuto in chiave difensiva nel corso del procedimento, con cui la SGR ha riconosciuto la materialità di taluni dei fatti emersi ancorché al fine di una loro riqualificazione in termini di liceità;

g) la società ART SGR S.p.A. non risulta essere stata sanzionata dalla Consob, nell’ultimo quinquennio, per violazioni in materia finanziaria;

g-bis) non ricorrente nel caso di specie;

h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) la Società, nella propria memoria difensiva, ha dato conto di interventi (già attuati o in via di implementazione) finalizzati ad evitare, in futuro, il ripetersi quantomeno di alcune delle violazioni di cui trattasi;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l’istituto del «cumulo giuridico», previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981;

RITENUTO altresì che, ai fini dell’applicazione del predetto istituto, la violazione più grave sia quella che concerne le previsioni relative alla gestione dei conflitti di interesse;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti della società ART Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in breve ART SGR S.p.A. (oggi ART S.R.L.) con sede in Milano (20156 - MI) alla Via Carlo Espinasse n. 163, Codice fiscale, partita Iva e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 09815380960, REA: MI - 2115036, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 50.000,00 (pari alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000,00 per la violazione degli artt. 31, comma 1, 34 e 35, comma 1 del Regolamento Delegato UE n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 e degli artt. 115, 117 e 118 del Regolamento Intermediari, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 5.000,00 per ciascuna delle altre due violazioni accertate).

Il pagamento dell’indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma (RM), oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;

- per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della Società.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;

- per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della Società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.

La presente delibera è notificata alla società interessata e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art. 195 del TUF.

9 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona