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Provvedimenti sanzionatori

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Avverso il provvedimento Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re, Stefano Cerrato e Pavel Nedved, hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Torino, rispettivamente in data 29.01.2026 e 30.01.2026. Avverso il provvedimento Maurizio Arrivabene ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Trento in data 29.01.2026. Avverso il provvedimento la società Juventus Football Club Spa, ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Torino, in data 30.01.2026. Avverso il provvedimento Stefano Bertola ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Torino, in data 30.01.2026. Andrea Agnelli, in data 13.02.2026 ha promosso ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. Avverso il provvedimento Fabio Paratici ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Roma in data 01.03.2026.

Delibera n. 23807

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Marco Giovanni Re, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola e Maurizio Arrivabene per violazione dell’art. 187-ter del d. lgs. n. 58/1998 e dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché nei confronti di Juventus Football Club S.p.A. a titolo di responsabilità solidale e ai sensi dell’art. 187-quinquies del d. lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 (“Regolamento MAR”);

VISTE le lettere del 5 agosto 2024, notificate fra il 5 agosto e l’11 ottobre 2024, con cui la Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Abusi di Mercato (“DME”), ai sensi dell’art. 187-septies, comma 1, del TUF e dell’art. 15 del Regolamento MAR, ha contestato a Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus S.p.A.”) e agli esponenti aziendali di seguito indicati condotte di manipolazione del mercato, commesse tramite l’informativa fornita al pubblico dalla medesima Società dal 28 marzo 2020 al 22 novembre 2022. In particolare, la DME ha contestato a:

  • Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione (“CdA”) di Juventus Football Club S.p.A. dal 19 maggio 2010 al 28 novembre 2022, l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014 commesso attraverso la pubblicazione:
  • del comunicato diffuso da Juventus S.p.A. il 28 marzo 2020, in concorso con Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Marco Giovanni Re,
  • del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020, così come approvato dal CdA di Juventus S.p.A. il 18 settembre 2020, in concorso con Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • del comunicato dell’11 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., poi riapprovato il 18 settembre 2020, in concorso con Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 18 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 25 febbraio 2021 relativo all’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Stefano Bertola,
  • del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021, così come approvati dal CdA di Juventus S.p.A. il 17 settembre 2021, in concorso con Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene,
  • del comunicato del 17 settembre 2021 relativo all’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Juventus e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene;
  • Pavel Nedved, Vicepresidente del CdA di Juventus S.p.A. dal 23 ottobre 2015 al 28 novembre 2022, l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014, commesso attraverso la pubblicazione:
  • del comunicato diffuso da Juventus S.p.A. il 28 marzo 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Marco Giovanni Re,
  • del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020, così come approvato dal CdA di Juventus S.p.A. il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • del comunicato dell’11 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., poi riapprovato il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 18 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 25 febbraio 2021 relativo all’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Stefano Bertola,
  • del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021, così come approvati dal CdA di Juventus S.p.A. il 17 settembre 2021, in concorso con Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene,
  • del comunicato del 17 settembre 2021 relativo all’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Juventus e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene;
  • Fabio Paratici, dal 23 novembre 2018 Chief Football Officer di Juventus S.p.A. e poi Managing Director dell’Area Football da maggio 2020 al 30 giugno 2021, l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014, commesso attraverso la pubblicazione:
  • del comunicato diffuso da Juventus S.p.A. il 28 marzo 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Cesare Gabasio e Marco Giovanni Re,
  • del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020, così come approvato dal CdA di Juventus S.p.A. il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • del comunicato dell’11 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., poi riapprovato il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 18 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Cesare Gabasio, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Cesare Gabasio e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 25 febbraio 2021 relativo all’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Cesare Gabasio e Stefano Bertola,
  • del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021, così come approvati dal CdA di Juventus S.p.A. il 17 settembre 2021, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Cesare Gabasio, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene,
  • del comunicato del 17 settembre 2021 relativo all’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Juventus e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Cesare Gabasio, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene;
  • Cesare Gabasio, General Counsel and Chief Legal Officer dal 4 gennaio 2021 e precedentemente consulente di Juventus S.p.A., l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014, commesso attraverso la pubblicazione:
  • del comunicato diffuso da Juventus S.p.A. il 28 marzo 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Marco Giovanni Re,
  • del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020, così come approvato dal CdA di Juventus S.p.A. il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • del comunicato dell’11 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., poi riapprovato il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 18 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola,
  • della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 25 febbraio 2021 relativo all’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Stefano Bertola,
  • del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021, così come approvati dal CdA di Juventus S.p.A. il 17 settembre 2021, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene,
  • del comunicato del 17 settembre 2021 relativo all’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Juventus e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene;
  • Marco Giovanni Re, Chief Financial Officer (“CFO”) di Juventus S.p.A. dal 6 giugno 2011 all’11 luglio 2020, l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014, commesso attraverso la pubblicazione:
  • del comunicato diffuso da Juventus S.p.A. il 28 marzo 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Cesare Gabasio,
  • del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020, così come approvato dal CdA di Juventus S.p.A. il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Stefano Bertola,
  • del comunicato dell’11 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., poi riapprovato il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Stefano Bertola,
  • del comunicato del 18 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Stefano Bertola;
  • Stefano Bertola, CFO pro-tempore di Juventus S.p.A. dal 12 luglio 2020 e Managing Director dell’Area Business da ottobre 2020 al 3 gennaio 2021, l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014, commesso attraverso la pubblicazione:
  • del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020, così come approvato dal CdA di Juventus S.p.A. il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Marco Giovanni Re,
  • del comunicato dell’11 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., poi riapprovato il 18 settembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Marco Giovanni Re,
  • del comunicato del 18 settembre 2020 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2020 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio e Marco Giovanni Re,
  • della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Cesare Gabasio,
  • del comunicato del 25 febbraio 2021 relativo all’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus S.p.A. al 31 dicembre 2020, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Cesare Gabasio,
  • del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021, così come approvati dal CdA di Juventus S.p.A. il 17 settembre 2021, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene,
  • del comunicato del 17 settembre 2021 relativo all’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Juventus e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene;
  • Stefano Cerrato, CFO e Investor Relator di Juventus S.p.A. dal 4 gennaio 2021, l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014, commesso attraverso la pubblicazione:
  • del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021, così come approvati dal CdA di Juventus S.p.A. il 17 settembre 2021, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola e Maurizio Arrivabene,
  • del comunicato del 17 settembre 2021 relativo all’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Juventus e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola e Maurizio Arrivabene;
  • Maurizio Arrivabene, Amministratore di Juventus S.p.A. in possesso di deleghe per la gestione dell’Area Football dal 30 giugno 2021 e Amministratore Delegato dal 29 ottobre 2021, l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014, commesso attraverso la pubblicazione:
  • del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021, così come approvati dal CdA di Juventus S.p.A. il 17 settembre 2021, in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola e Stefano Cerrato,
  • del comunicato del 17 settembre 2021 relativo all’approvazione del bilancio consolidato del gruppo Juventus e del bilancio di esercizio di Juventus S.p.A. al 30 giugno 2021 da parte del CdA di Juventus S.p.A., in concorso con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola e Stefano Cerrato.

RILEVATO che la DME, con lettera del 5 agosto 2024, notificata in pari data, ha contestato a Juventus Football Club S.p.A. l’illecito di cui all’art. 187-ter, comma 1, del TUF e all’art. 15 del Regolamento MAR, sia a titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. 689/1981, sia ai sensi dell’art. 187-quinquies, comma 1, lettera a), del TUF, per la sopraindicata manipolazione informativa compiuta nell’interesse di Juventus Football Club S.p.A. da Andrea Agnelli (all’epoca dei fatti, Presidente del CdA), Pavel Nedved (all’epoca dei fatti, Vice Presidente del CdA), Marco Giovanni Re (CFO dal 6 giugno 2011 all’11 luglio 2020), Fabio Paratici (dal 23 novembre 2018 Chief Football Officer e poi Managing Director dell’Area Football da maggio 2020 al 30 giugno 2021), Cesare Gabasio (consulente legale di Juventus S.p.A. e, dal 4 gennaio 2021, General Counsel and Chief Legal Officer), Stefano Bertola (CFO pro-tempore dal 12 luglio 2020 e Managing Director dell’Area Business da ottobre 2020 al 3 gennaio 2021, nonché Dirigente preposto che ha sottoscritto il bilancio al 30 giugno 2020 e la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2020), Stefano Cerrato (CFO e Investor Relator dal 4 gennaio 2021, nonché Dirigente preposto che ha sottoscritto i bilanci al 30 giugno 2021) e Maurizio Arrivabene (Amministratore dal 25 ottobre 2018, con deleghe alla gestione dell’Area Football a partire dal 30 giugno 2021, nonché Amministratore Delegato dal 29 ottobre 2021);

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note, ricevute tra il 9 agosto e il 21 ottobre 2024, con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che, tra il 5 settembre e il 13 novembre 2024, è stato effettuato l’accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

VISTE le note, ricevute tra il 9 agosto e il 19 maggio 2025, con le quali i destinatari delle contestazioni (eccetto Andrea Agnelli e Fabio Paratici) hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio acquisiti successivamente all’invio delle contestazioni;

RILEVATO che, tra il 10 febbraio e il 20 maggio 2025, è stato effettuato l’accesso agli atti del procedimento sanzionatorio acquisiti successivamente all’invio delle contestazioni;

VISTE le note, ricevute tra il 7 agosto e il 29 ottobre 2024, con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che a tali richieste è stato dato positivo riscontro con note trasmesse tra l’8 agosto e il 31 ottobre 2024;

VISTE le note, ricevute tra il 30 settembre e il 5 dicembre 2024, con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di ulteriore proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che a tali richieste è stato dato positivo riscontro con note trasmesse tra il 4 ottobre e il 28 novembre 2024;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate con note trasmesse tra il 27 dicembre 2024 e il 24 gennaio 2025;

VISTE le note, ricevute tra il 4 settembre 2024 e il 22 gennaio 2025, con cui Marco Giovanni Re, Stefano Cerrato, Stefano Bertola e Juventus S.p.A., hanno chiesto di essere personalmente sentiti e la correlata corrispondenza intercorsa con il Servizio Sanzioni Amministrative;

VISTA la nota del 28 gennaio 2025, con cui Stefano Bertola ha rinunciato all’audizione:

RILEVATO che le audizioni si sono svolte fra il 19 febbraio e l’11 marzo 2025;

VISTA la nota del 26 febbraio 2025, con la quale il Servizio Sanzioni Amministrative ha chiesto alla DME di predisporre una relazione tecnica, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob;

VISTA la nota dell’11 aprile 2025, con la quale la DME ha trasmesso la propria relazione tecnica;

VISTA la nota del 14 aprile 2025 con cui copia della predetta relazione è stata trasmessa ai destinatari delle contestazioni;

ESAMINATE le note del 13 e 14 maggio 2025 con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato le proprie deduzioni difensive avverso la relazione tecnica della DME;

VISTA la Relazione per la Commissione del 22 maggio 2025 con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le posizioni difensive complessivamente rappresentate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla quantificazione delle relative sanzioni (“Relazione RSA”);

VALUTATE le deduzioni presentate dalle parti in replica alla Relazione RSA con note pervenute il 20 ed il 21 giugno 2025;

VALUTATE le richieste, pervenute tra il 30 giugno ed il 2 luglio 2025, con le quali tutti i soggetti interessati hanno formulato motivate istanze aventi ad oggetto la sospensione del presente procedimento sanzionatorio attesi gli intervenuti sviluppi del connesso procedimento penale presso il Tribunale di Roma;

VALUTATE le ulteriori memorie difensive depositate dalle parti con note pervenute tra il 17 ottobre ed il 6 novembre 2025;

ESAMINATA la Relazione Integrativa del 7 novembre 2025, predisposta dal Servizio Sanzioni Amministrative in riscontro all’incarico conferito dal Collegio, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, in data 23 luglio 2025 in sede di trattazione del procedimento in oggetto;

VISTA la nota con cui copia della Relazione Integrativa è stata trasmessa agli interessati;

VALUTATE le memorie deduttive trasmesse da tutti gli interessati in replica alla citata Relazione Integrativa;

RITENUTA accertata la violazione dell’art. 187-ter, comma 1, del TUF e degli artt. 12, par. 1, lett. c), e 15 del Regolamento MAR, per avere i più alti esponenti di Juventus Football Club S.p.A., (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Marco Giovanni Re, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene) posto in essere una articolata strategia manipolativa consistita in una serie di atti e di omissioni che hanno alterato il quadro informativo a disposizione del pubblico, celando la reale situazione economico-finanziaria della Società, caratterizzata da una importante tensione finanziaria[1];

RITENUTA accertata la responsabilità ai sensi dell’art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del TUF, di Juventus Football Club S.p.A. per la sopra indicata violazione posta in essere da Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Marco Giovanni Re, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Maurizio Arrivabene;

VISTO l’art. 187-ter, comma 1, del TUF, che prevede che “Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014”;

VISTO il comma 5 del medesimo art. 187-ter del TUF, il quale prevede che “Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo”;

VISTO l’art. 15 del Regolamento MAR, che pone il divieto di “effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato”;

VISTO l’art. 12, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento MAR, in base al quale per manipolazione del mercato si intende, fra l’altro, “la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario (..) compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti”;

VISTO l’art. 187-quater del TUF, ai sensi del quale l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per l’illecito di manipolazione del mercato comporta:

a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;

d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)”, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

VISTO l’art. 187-quinquies, comma 1, lettera a), del TUF, ai sensi del quale l’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis del TUF, per l’illecito di manipolazione commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetti apicali). Tale responsabilità, ove sussistente, si aggiunge a quella di tipo solidale prevista, in via generale, dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 689/1981 in capo all’ente se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente dello stesso nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della proposta sanzionatoria, dell’art. 194-bis del TUF, il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis)  la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis)  misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a)   - quanto alla gravità, il management di Juventus ha posto in essere una strategia manipolativa volta a gestire la tensione finanziaria in cui si trovava la Società. In particolare, la strategia operativa si è tradotta in una serie di atti e di omissioni che hanno inficiato la veridicità di comunicati societari e i valori delle principali grandezze finanziarie espresse nei bilanci al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021. Gli atti e le omissioni in cui si è sostanziata tale strategia erano idonei a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all’offerta e al prezzo delle azioni Juventus;

      -  quanto alla durata, la violazione è riferibile al periodo compreso fra il 28 marzo 2020 e il 22 novembre 2022. Per ciascun destinatario delle contestazioni si tiene conto dell’effettivo periodo di permanenza in carica;

b) le violazioni risultano ascrivibili a tutti i destinatari delle contestazioni a titolo di dolo, ma con la seguente precisazione: con riguardo a Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene il dolo deve considerarsi più lieve, ossia quale dolo quantomeno eventuale;

c) quanto alla capacità finanziaria di Juventus S.p.A., il patrimonio netto al 30 giugno 2024 ammonta a 40,2 milioni di euro e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un risultato ante imposte pari a -196 milioni di euro. Cesare Gabasio ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2025 (relativa al periodo di imposta 2024). Stefano Bertola ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2024 (relativa al periodo di imposta 2023). Marco Giovanni Re ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2025 (relativa al periodo di imposta 2024). Non risulta agli atti la capacità finanziaria delle altre persone fisiche destinatarie delle contestazioni;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate attraverso la violazione;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

g) nei confronti degli autori dell’illecito non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;

g-bis)  indice non rilevante nel caso di specie;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis)  risulta agli atti che la Società, in epoca successiva a quella della commissione delle violazioni contestate, ha posto in essere attività di rafforzamento del sistema di controllo interno.

CONSIDERATI i provvedimenti emessi e le pene applicate all’esito del procedimento penale presso il Tribunale di Roma, fra l’altro, per i delitti di manipolazione del mercato ex art. 185 del TUF riferiti al comunicato del 28 marzo 2020, ai bilanci al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021 (e ai relativi comunicati), nonché per i delitti di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. riferiti ai medesimi bilanci, con cui sussiste una omogeneità strutturale con taluni dei fatti accertati nel procedimento amministrativo;

VERIFICATO se il trattamento sanzionatorio applicato alla Società e ai singoli Esponenti aziendali in sede penale risponde a tutti i parametri imposti dalla normativa europea in materia di abusi di mercato, ossia se risulti già di per sé idoneo a reprimere le condotte illecite in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva o se solo il cumulo con ulteriori sanzioni amministrative applicate dalla Consob risulti pienamente proporzionato ed adeguato rispetto alla gravità dell’illecito contestato e quindi rispetto all’esigenza di tutelare efficacemente l’interesse all’integrità del mercato finanziario protetto dall’Unione europea;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. nei confronti di Andrea Agnelli (GNLNDR75T06L219C), nato a Torino il 6 dicembre 1975 e residente in […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

  • sanzione pecuniaria di euro 36.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria di tre mesi;

B. nei confronti di Pavel Nedved (NDVPVL72M30Z105S), nato a Cheb (Czechoslovakia) il 30 agosto 1972 e residente in […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

  • sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria di due mesi;

C. nei confronti di Cesare Gabasio (GBSCSR69M03L219Q), nato a Torino il 3 agosto 1969 e residente in […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

  • sanzione pecuniaria di euro 34.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria di tre mesi;

D. nei confronti di Fabio Paratici (PRTFBA72L13B025J), nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 13 luglio 1972 e residente in […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

  • sanzione pecuniaria di euro 72.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria di sette mesi;

E. nei confronti di Marco Giovanni Re (REXMCG76P19L219Q), nato a Torino il 19 settembre 1976 e residente in […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

  • sanzione pecuniaria di euro 58.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria di cinque mesi;

F. nei confronti di Stefano Bertola (BRTSFN68R04L219X), nato a Torino il 4 ottobre 1968 e residente in […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

  • sanzione pecuniaria di euro 50.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria di cinque mesi;

G. nei confronti di Stefano Cerrato (CRRSFN67H23L219E), nato a Torino il 23 giugno 1967 e residente in […omissis…], non sono applicate sanzioni amministrative;

H. nei confronti di Maurizio Arrivabene (RRVMRZ57C07B157P), nato a Brescia, il 7 marzo 1957 e residente in […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

  • sanzione pecuniaria di euro 40.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria di quattro mesi;

I. Juventus Football Club S.p.A. (00470470014), con sede in Torino, via Druento 175:

  • ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. n. 689/1981, risponde in solido con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Cesare Gabasio, Fabio Paratici, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola per il pagamento delle predette sanzioni amministrative pecuniarie di euro 310.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento;
  • ai sensi dell’art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 58/1998, alla Società è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 190.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento, per la sopra indicata violazione compiuta nel suo interesse da Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Cesare Gabasio, Fabio Paratici, Marco Giovanni Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob - ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 - il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

  • per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
  • per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
  • per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art. 187-septies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni entro 30 giorni dalla data di notifica (ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero).

17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] In particolare, tali operazioni hanno riguardato:

  • la conclusione di numerosi contratti di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori conclusi con la medesima controparte, generalmente senza significativa movimentazione di denaro (Operazioni incrociate), contabilizzate da Juventus come operazioni di cessione e di acquisizione, separate e distinte, con conseguente registrazione di plusvalenze nel conto economico di Juventus, non iscrivibili, qualora tali operazioni fossero state configurate, correttamente, come scambi di attività immateriali;
  • la pianificazione e la conclusione di accordi con i calciatori per il differimento del pagamento degli stipendi delle Stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, solo formalmente rinunciati dal personale tesserato con la Prima Manovra e la Seconda Manovra sui compensi, con conseguente errata contabilizzazione per competenza dei relativi costi e della correlata passività;
  • la sottoscrizione di memorandum e accordi che prevedevano clausole aggiuntive rispetto a quelle stabilite negli accordi di cessione dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori conclusi e depositati presso la LNP-A, quali opzioni o obblighi di riacquisto in capo a Juventus o opzioni di rivendita in capo all’altra squadra (c.d. Accordi di recompra), che non avrebbero permesso l’immediata rilevazione delle relative plusvalenze nel conto economico di Juventus, possibile solo alla scadenza dell’opzione/obbligo o in caso di loro mancato esercizio.