Delibera n. 23040 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23040
Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di AFX Capital Markets Ltd per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob» o «Regolamento Congiunto»);
VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 («Regolamento Intermediari»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che a partire dal mese di marzo 2019 AFX Capital Markets Ltd («AFX»), impresa di investimento di diritto cipriota (con sede legale in G. Pavlides Building, 3rd Floor, 3601 Limassol, Cipro), è stata oggetto di numerose segnalazioni trasmesse alla Consob da parte di investitori italiani che lamentavano il mancato riscontro alle richieste di rimborso dai medesimi presentate a seguito della chiusura dei relativi conti;
ESAMINATE le risultanze dell'attività di indagine svolta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento (di seguito «Divisione Intermediari» o «DIN»), sia mediante l'attivazione della collaborazione internazionale con la Cyprus Securities and Exchange Commission («CySEC»), quale Autorità di vigilanza del paese di origine dell'impresa di investimento, sia mediante la formulazione di richieste di informazioni e chiarimenti dirette alla succursale italiana di AFX;
CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria complessivamente condotta nei confronti della succursale italiana di AFX, sono emerse irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento, con riferimento all'assenza di fondi di pertinenza della clientela, nonché alla mancanza di registrazioni interne che rappresentassero in modo attendibile la consistenza della liquidità e degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, anche italiana;
CONSIDERATO che tale circostanza, oltre ad evidenziare in capo all'impresa nel suo complesso l'esistenza di una censurabile e grave situazione di confusione dal punto di vista gestionale e contabile, ha nei fatti determinato l'impossibilità, per un verso, di distinguere i servizi prestati alla clientela effettivamente dalla succursale italiana rispetto a quelli svolti dalla casa madre cipriota e, per l'altro, di individuare la clientela riferibile alla succursale italiana rispetto a quella direttamente riferibile alla casa madre cipriota;
CONSIDERATO che, in relazione alle circostanze sopra richiamate, la Divisione Intermediari ha ravvisato la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che prevede in capo agli intermediari autorizzati l'obbligo di assumere una condotta diligente, corretta e trasparente, per servire al meglio l'interesse dei clienti, in relazione al periodo compreso tra l'inizio di marzo 2019 e la fine del mese di dicembre 2021;
VISTA la nota del 21 febbraio 2023, notificata il 20 novembre 2023, con cui, sulla base dell'attività di vigilanza svolta, la Divisione Intermediari – ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF – ha contestato la suindicata violazione ad AFX Capital Markets Ltd, con sede legale a Cipro;
RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione AFX è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;
RILEVATO che AFX non si è avvalsa di alcuna delle facoltà difensive a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 20 febbraio 2024 («Relazione USA»), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti di AFX, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla determinazione della relativa sanzione;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF come contestata nei confronti di AFX Capital Markets Ltd;
VISTO l'art. 190 del TUF che, nella versione ratione temporis vigente, per la violazione dell'art. 21 del TUF prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis del TUF;
VISTI gli artt. artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF che, nelle relative versioni ratione temporis vigenti, per il caso di violazione delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, dell'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) - quanto alla gravità, la violazione del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento non è connotata da scarsa offensività o pericolosità, essendosi sostanziata nell'assenza di registrazioni interne dell'impresa in relazione alla liquidità e agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e nella falsificazione della rendicontazione riguardante le disponibilità di pertinenza della clientela medesima, indicative di un contesto gestionale gravemente inadeguato, che ha inciso in modo molto rilevante sulla complessiva organizzazione dell'impresa ed ha determinato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori;
- quanto alla durata, la violazione è riferita al periodo compreso tra l'inizio di marzo 2019 e la fine del mese di dicembre 2021;
b) la violazione risulta ascrivibile ad AFX quantomeno a titolo di colpa grave;
c) in relazione alla capacità finanziaria di AFX, non risultano agli atti elementi informativi utili a stimarla;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate attraverso la violazione;
e) dagli atti risulta la presentazione di esposti da parte di n. 126 clienti che hanno lamentato il mancato rimborso di importi, complessivamente stimabili in circa 6,7 milioni di euro, rispetto al quale non è dubbio il rilievo quantomeno concausale della violazione accertata;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
g) non risultano precedenti sanzioni, suscettibili di valutazione, applicate dalla Consob nei confronti del destinatario del procedimento;
g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione della sanzione;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) stante la documentazione in atti non risultano misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti di AFX Capital Markets Ltd (con sede legale in G. Pavlides Building, 3rd Floor, 3601 Limassol, Cipro) è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 240.000,00, di cui è alla medesima contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento secondo le modalità descritte nel modulo allegato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
13 marzo 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona