Delibera n. 23255 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23255
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Market Wizards B.V. per violazione degli artt. 5, 6, 9 e 12 del Regolamento (UE) n. 236/2012
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);
VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 («Regolamento Short Selling») e sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:
- gli artt. 5, 6 e 9, che prevedono l'obbligo, in capo a qualsiasi persona fisica o giuridica, di comunicare alla Consob le Posizioni Nette Corte (di seguito, anche solo «PNC») detenute su azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione quando esse raggiungono, superano o scendono al di sotto di una soglia rilevante nonché, al raggiungimento di altre soglie, anche al pubblico, entro il giorno di negoziazione successivo, nei modi ivi previsti;
- l'art. 12, che prevede restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, volte ad evitare l'effettuazione di vendite allo scoperto nude, ammissibile soltanto previo ottenimento, nei modi prescritti, della disponibilità dei titoli che si intende vendere allo scoperto;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione del 29 giugno 2012;
VISTI i Regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 918/2012 del 5 luglio 2012, n. 2017/578 del 13 giugno 2016 e n. 2017/590 del 28 luglio 2016;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il proprio Richiamo di attenzione n. 4/22 del 23 giugno 2022, con cui, con riferimento all'aumento di capitale di Saipem S.p.A. («SAIPEM») di cui nel seguito, è stata espressamente sottolineata, tra l'altro, la necessità, per tutti gli operatori del mercato, di prestare la massima attenzione al rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli e dell'obbligo di comunicazione delle Posizioni Nette Corte;
RILEVATO che la Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading («DME») ha svolto accertamenti sulle vendite allo scoperto effettuate e sulle PNC comunicate all'Autorità ed al pubblico con riferimento alle azioni di SAIPEM nel periodo nel quale ha avuto luogo l'aumento di capitale in via inscindibile di detta società (deliberato dal suo Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2022 e che si è positivamente concluso nel luglio 2022), rilevando la presenza di anomalie nel comportamento tenuto da Market Wizards («MW» o «la Società»), con sede legale nel Regno dei Paesi Bassi nei giorni compresi tra il 13 ed il 19 luglio 2022;
VISTA la nota datata 8 febbraio 2023, con cui la Consob ha indirizzato a MW una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Regolamento Short Selling e degli artt. 4-ter e 187-octies del TUF;
ESAMINATA la nota di riscontro a tale richiesta, trasmessa da MW il 17 marzo 2023, con cui la stessa ha fornito informazioni in merito alla sua operatività nel periodo oggetto di accertamenti da parte della Consob;
RILEVATO che da tale corrispondenza, nonché dagli esiti della complessiva attività istruttoria svolta, è emerso che:
- nelle sedute del 13 e 14 luglio 2022, MW ha effettuato vendite allo scoperto per 435.368 azioni SAIPEM (equivalente al 2,05% del capitale sociale dell'emittente); inoltre, le vendite allo scoperto in azioni SAIPEM sono state coperte, tardivamente, con le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione;
- MW ha fatto affidamento sul possesso ed esercizio dei diritti di opzione SAIPEM per soddisfare l'obbligo di ottenere la preventiva disponibilità delle azioni da vendere allo scoperto, contenuto all'art. 12 del Regolamento Short Selling; tuttavia, i diritti di opzione SAIPEM non potevano essere utilizzati ai fini del rispetto della norma di cui all'art. 12 del Regolamento Short Selling, in quanto davano diritto a ricevere azioni SAIPEM fungibili con le azioni in circolazione soltanto a partire dal 19 luglio 2022 e, quindi, non in tempo utile per il regolamento delle vendite allo scoperto effettuate da MW il 13 e 14 luglio 2022, che sarebbe dovuto avvenire, rispettivamente, il 15 e 18 luglio 2022;
- in ragione dell'operatività posta in essere, si è originato un settlement fail a causa della mancata consegna delle azioni vendute il 14 luglio 2022 alla data di regolamento prevista del 18 luglio 2022;
- le vendite allo scoperto nude di azioni SAIPEM effettuate da MW hanno originato una PNC che il 13 luglio 2022 ha raggiunto le soglie di notifica alla Consob (pari allo 0,1% del capitale sociale) e al pubblico (pari allo 0,5%) e che avrebbe pertanto dovuto essere comunicata alla Consob e al pubblico: obbligo a cui MW non ha adempiuto;
- anche le successive variazioni di tale PNC, realizzatesi in incremento il 14 luglio 2022 e con la chiusura il 19 luglio 2022, hanno varcato le soglie di notifica alla Consob e al pubblico;
- MW non ha effettuato alcuna comunicazione di tali PNC all'Autorità ed al pubblico;
RILEVATO, con particolare riferimento alle vendite allo scoperto nude illecitamente eseguite da MW, che esse hanno riguardato n. 435.368 azioni SAIPEM (vendute al prezzo medio di euro 1,3523 ciascuna) che sono state chiuse con le azioni ricevute il 19 luglio 2022 a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione (acquisite al prezzo medio di euro 1,0394 ciascuna) – che la Società ne ha ritratto un profitto pari ad euro 136.227,00;
VISTA la nota del 4 dicembre 2023, notificata il 20 dicembre 2023, con cui la DME ai sensi dell'art. 195, comma 1, del TUF ha contestato a Market Wizards B.V. la violazione:
1) dell'art. 12 del Regolamento Short Selling per aver effettuato vendite allo scoperto nude nelle giornate di negoziazione del 13 e del 14 luglio 2022, per un ammontare di n. 435.368 azioni SAIPEM ed un controvalore complessivo di euro 588.731,00, ritraendone un profitto di euro 136.227,00;
2) degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento Short Selling per non aver comunicato alla Consob e non aver reso nota al pubblico la PNC detenuta su azioni SAIPEM e le successive variazioni della stessa, generatesi nelle date del 13, 14 e 19 luglio 2022 per effetto della menzionata operatività;
RILEVATO che, con la sopra indicata nota di contestazione, la Società è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota datata 11 gennaio 2024, con cui la Società tramite il proprio difensore ha formulato una richiesta di proroga del termine previsto per il deposito di deduzioni difensive, nonché una istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio;
VISTA la nota del 16 gennaio 2024, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative («USA») ha fornito riscontro positivo alla richiesta di proroga del termine;
VISTA la nota del 18 gennaio 2024, con cui la Divisione Mercati ha comunicato alla Società l'accoglimento dell'istanza di accesso, trasmettendo contestualmente gli atti richiesti;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Società con nota del 26 gennaio 2024;
VISTA la Relazione per la Commissione del 17 giugno 2024 («Relazione USA»), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota del 25 giugno 2024, con la quale è stata trasmessa alla parte copia della Relazione USA, unitamente alla sua traduzione di cortesia in lingua inglese;
VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate da MW in data 17 luglio 2024 in replica alla predetta Relazione USA;
RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le contestate infrazioni e, in particolare, la violazione da parte di MW delle seguenti disposizioni del Regolamento Short Selling:
1. art. 12, per aver effettuato, nelle giornate di negoziazione del 13 e 14 luglio 2022, vendite allo scoperto nude per un ammontare di n. 435.368 azioni SAIPEM ed un controvalore complessivo di euro 588.731,00, da cui ha ritratto, in conseguenza della successiva chiusura delle posizioni aperte, un profitto di euro 136.227,00;
2. artt. 5, 6 e 9, per non aver comunicato alla Consob e per non aver reso nota al pubblico la PNC detenuta su azioni SAIPEM e le successive variazioni della stessa generatesi nelle date del 13, 14 e 19 luglio 2022 in conseguenza della menzionata operatività sulle medesime azioni;
VISTO l'articolo 193-ter, comma 1, del TUF, il quale prevede che, nei confronti di chiunque «non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative», si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila;
VISTO il successivo comma 2, lett. a), il quale stabilisce che, nei confronti di chiunque «violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative», si applichi la «stessa sanzione del comma 1»;
VISTO il successivo comma 3, il quale stabilisce che le «sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo»;
VISTO il successivo comma 4, il quale prevede che l'«applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente»;
VISTO l'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione delle sanzioni assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:
a) le violazioni accertate si correlano ad un'intensa attività di vendita allo scoperto di azioni ordinarie emesse da Saipem S.p.A. in occasione dell'aumento di capitale della società del 2022. Le condotte illecite ascritte – costituite da vendite allo scoperto nude di 435.368 azioni SAIPEM per un controvalore complessivo di euro 588.731 (in data 13 e 14 luglio 2022) e di plurime omesse comunicazioni alla Consob ed al pubblico delle Posizioni Nette Corte rilevanti conseguite (e relative variazioni) sullo stesso titolo (in data 13, 14 e 19 luglio 2022) – integra la violazione di disposizioni del Regolamento Short Selling di notevole rilievo ai fini della salvaguardia all'integrità del mercato e del bene della trasparenza informativa. Con particolare riferimento alla violazione del divieto di vendite allo scoperto nude, la condotta illecita ha riguardato una significativa percentuale del capitale sociale pre-aumento di Saipem (2,05%) a cui, altresì, si è correlato un parimenti cospicuo fail delle azioni vendute allo scoperto (ed un profitto finale di euro 136.227), il che fornisce elementi per stimare l'entità dell'impatto avuto sul mercato dalle vendite allo scoperto nude poste in essere ed apprezzare l'intrinseca rischiosità di una operatività allo scoperto eseguita su quote rilevanti del capitale dell'Emittente non soltanto senza la disponibilità dei titoli ma nel contesto di un aumento di capitale inscindibile, quale quello di Saipem S.p.A., che, al momento delle vendite stesse, presentava ancora taluni margini di incertezza sul suo finale positivo esito. Per quanto attiene all'infrazione, da parte di MW, delle disposizioni del Regolamento Short Selling che sanciscono a suo carico l'obbligo di comunicare alla Consob ed al pubblico le PNC detenute al raggiungimento di date soglie, le comunicazioni omesse dalla Società hanno riguardato plurime rilevanti variazioni delle Posizioni Nette Corte detenute, il che ha privato la Consob della conoscenza di informazioni importanti per lo svolgimento dei propri compiti ed i risparmiatori di elementi rilevanti per determinarsi consapevolmente nell'effettuazione delle proprie scelte di investimento. Entrambe le predette violazioni, per il contesto in cui si inseriscono, per le modalità con cui sono state poste in essere, per le conseguenze che hanno avuto nonché per la significativa percentuale del capitale dell'emittente che è stata coinvolta, costituiscono gravi violazioni della normativa di riferimento, dovendosi ritenere che esse abbiano impattato sull'integrità del mercato e nuociuto al bene della trasparenza informativa al cui presidio le norme infrante sono preposte;
b) le violazioni risultano ascrivibili a MW a titolo di dolo, dovendosi, a tal fine, tenere in considerazione non solo le concrete manifestazioni della condotta posta in essere dalla Società (che è soggetto di elevata qualificazione professionale) ma anche l'entità del profitto conseguito, che è stato ritratto all'esito di un'attività di negoziazione illecita. Non privo di rilievo segnaletico dell'intenzionalità dell'agire della Società è, inoltre, il fatto che la Società abbia del tutto ignorato il Richiamo di attenzione n. 4/22 del 23 giugno 2022 emesso dalla Consob, che aveva espressamente sottolineato la necessità, per tutti gli operatori del mercato, di prestare la massima attenzione al rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli e dell'obbligo di comunicazione delle Posizioni Nette Corte;
c) non risultano disponibili elementi relativi alla capacità finanziaria della Società;
d) quanto all'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso le violazioni, trattasi di parametri che possono essere calcolati avuto riguardo al profitto conseguito per l'attività illecita posta in essere e sono quantificabili quantomeno in euro 136.227;
e) in mancanza di elementi che evidenzino specifici pregiudizi cagionati a terzi, tale parametro può essere valorizzato avendo riguardo alla misura del profitto conseguito dall'agente tramite l'attività illecita posta in essere ed è, pertanto, stimabile in quantomeno euro 136.227;
f) MW, tanto nelle interlocuzioni con la Consob che hanno preceduto la formulazione della nota contestazione che, successivamente, in sede difensiva, ha riconosciuto la materialità delle condotte ascritte ancorché ai fini di una loro qualificazione giuridica in termini di liceità;
g) MW non risulta essere stata destinataria di precedenti sanzioni da parte della Consob correlate alla materia bancaria o finanziaria;
g-bis) fattispecie non ricorrente nel caso di specie;
h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) non consta l'adozione, in concreto, di alcuna misura finalizzata ad evitare il ripetersi di quanto accertato;
CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare al caso di specie, può inoltre aversi riguardo all'istituto del cumulo giuridico, previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981, ritenendosi che le condotte oggetto di contestazione siano consistite in un'unica attività materiale ad esecuzione frazionata, protrattasi in un ristretto lasso di tempo, compreso tra il 13 luglio 2022 ed il 19 luglio 2022, e che, a tale scopo, la violazione più grave sia rappresentata da quella concernente l'art. 12 del Regolamento Short Selling, in considerazione della portata lesiva della stessa, anche in termini di pericolo, per l'integrità del mercato e la tutela degli investitori;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
- ai sensi dell'art. 193-ter, commi 1 e 2, del TUF, nei confronti di Market Wizards B.V., avente sede legale in Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, The Netherlands (codice LEI: 549300HNOCFVJN7H7J64) è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari ad euro 200.000,00 (di cui euro 160.000,00 per la violazione dell'art. 12 del Regolamento Short Selling, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 40.000,00 per la violazione relativa alle omesse comunicazioni delle Posizioni Nette Corte detenute), di cui alla Società è contestualmente ingiunto il pagamento;
- ai sensi dell'art. 193-ter, comma 4, del TUF, è disposta la confisca dei beni di pertinenza di Market Wizards B.V. fino a concorrenza del valore del profitto conseguito per effetto della violazione dell'art. 12 del Regolamento Short Selling, pari ad euro 136.227,00.
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
18 settembre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona