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Delibera n. 23281

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Citigroup Global Markets Limited per violazione degli artt. 5, 6 e 9 nonché dell'art. 12 del Regolamento UE n. 236/2012

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 (di seguito, anche solo «Regolamento Short Selling») e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione del 29 giugno 2012;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 918/2012 del 5 luglio 2012, n. 2017/578 del 13 giugno 2016 e n. 2017/590 del 28 luglio 2016;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del Regolamento Short Selling:

  • artt. 5, 6 e 9, che prevedono l'obbligo, in capo a qualsiasi persona fisica o giuridica, di comunicare alla Consob le Posizioni Nette Corte (di seguito, anche solo «PNC») detenute su azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione quando esse raggiungono, superano o scendono al di sotto di una soglia rilevante nonché, al raggiungimento di altre soglie, anche al pubblico, entro il giorno di negoziazione successivo, nei modi ivi previsti;
  • art. 12, che prevede restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, volte ad evitare l'effettuazione di vendite allo scoperto nude, ammissibile soltanto previo ottenimento, nei modi prescritti, della disponibilità dei titoli che si intende vendere allo scoperto;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il proprio Richiamo di attenzione n. 4/22 del 23 giugno 2022, con cui, con riferimento all'Aumento di capitale di Saipem S.p.A. (di seguito, anche solo «Saipem») di cui nel seguito, è stata espressamente sottolineata, tra l'altro, la necessità, per tutti gli operatori del mercato, di prestare la massima attenzione al rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli e dell'obbligo di comunicazione delle Posizioni Nette Corte;

RILEVATO che la Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading (di seguito, anche solo «DME») ha svolto, tra l'altro, accertamenti sulle vendite allo scoperto effettuate e sulle PNC comunicate all'Autorità ed al pubblico con riferimento alle azioni Saipem nel periodo nel quale ha avuto luogo l'Aumento di capitale in via inscindibile di detta società (deliberato dal suo Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2022 e che si è positivamente concluso nel luglio 2022), rilevando la presenza di anomalie nel comportamento tenuto da Citigroup Global Markets Limited, con sede legale nel Regno Unito (di seguito, anche solo «CGML» o «la Società») che:

  • nelle giornate del 12 e 13 luglio 2022, ha effettuato, avvalendosi di altro soggetto estero, consistenti vendite allo scoperto di azioni Saipem in assenza della disponibilità dei titoli e senza consegnare gli stessi entro i prescritti termini di regolamento (originando così cospicui settlement fails);
  • non ha comunicato alla Consob ed al pubblico il raggiungimento, nelle date del 12, 13 e 19 luglio 2022, di determinate soglie relativamente alle Posizioni Nette Corte detenute su azioni Saipem che, ai sensi della normativa applicabile, danno ingresso all'obbligo di effettuare tali informative;

VISTA la nota del 29 settembre 2022, con cui la Consob, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del Regolamento Short Selling e degli articoli 4-ter e 187-octies del TUF, ha richiesto al soggetto estero di cui CGML si era avvalsa per eseguire la summenzionata operatività, di fornire dati e notizie in merito;

VISTA la nota di riscontro del 19 ottobre 2022 inviata da detto soggetto;

ESAMINATI gli esiti della attività di cooperazione internazionale avviata dalla Consob al fine di acquisire da CGML informazioni e dati sull'operatività innanzi evocata e, in particolare, le richieste di informazioni dirette dalla Consob all'Autorità estera competente nelle date del 9 febbraio 2023, 28 giugno 2023 e 17 ottobre 2023 e le correlate note di riscontro, contenenti le informazioni richieste, pervenute il 15 giugno 2023, 25 agosto 2023 e 17 novembre 2023;

RILEVATO che, dall'esame dei dati così ottenuti, è emerso che CGML:

  • nelle giornate del 12 e 13 luglio 2022 ha venduto allo scoperto, su EXM e altre sedi di negoziazione europee, n. 299.653 azioni Saipem (corrispondenti all'1,41% del capitale sociale dell'emittente, per un controvalore di euro 551.742) senza avere previamente acquisito, nei modi prescritti, la disponibilità delle predette azioni, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Short Selling, le quali, pertanto, sono da considerarsi «vendite allo scoperto nude»;
  • ha consegnato ai compratori tardivamente, rispetto ai termini di regolamento normativamente prescritti, le azioni di cui innanzi incorrendo in un massiccio settlement fail;
  • ha ritratto, da tale illegittima operatività in vendita allo scoperto «nuda», un profitto di euro 48.203;
  • ha omesso di effettuare le comunicazioni alla Consob ed al pubblico delle Posizioni Nette Corte detenute su azioni Saipem generate dall'anzidetta operatività il 12, 13 e 19 luglio 2022, a cui era tenuta per effetto del superamento delle soglie normativamente prescritte, così come illustrato nella seguente tabella:
Data PNC N. azioni PNC Ammontare PNC Obbligo comunicazione alla Consob Obbligo comunicazione al pubblico
12 luglio 2022 -149.168 0,70% SI SI
13 luglio 2022 -287.608 1,35% SI SI
19 luglio 2022 0 0,00% SI SI

VISTA la nota del 26 gennaio 2024, notificata il 7 febbraio 2024, con cui la DME, ha contestato a Citigroup Global Markets Limited:

  • la violazione dell'articolo 12 del Regolamento Short Selling per aver effettuato vendite allo scoperto nude nelle giornate di negoziazione del 12 e 13 luglio 2022, per un ammontare di 299.653 azioni Saipem e un controvalore di euro 551.742. Le suddette vendite allo scoperto nude – chiuse successivamente con una combinazione di acquisti sul mercato e sottoscrizione di azioni Saipem di nuova emissione – hanno consentito a CGML di ritrarre un profitto di euro 248.203;
  • la violazione degli articoli 5, 6 e 9 del Regolamento Short Selling per non aver comunicato alla Consob e non aver reso nota al pubblico la PNC detenuta su azioni Saipem nelle date del 12, 13 e 19 luglio 2022, date in cui si sono generate dapprima la sua variazione oltre le soglie normativamente prefissate e, successivamente, la sua chiusura;

RILEVATO che, con la sopra indicata nota di contestazione, la Società è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 15 aprile 2024, con cui la Società ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento e la correlata missiva di riscontro del 19 aprile 2024, con cui la Consob ha accolto la richiesta presentata e trasmesso all'istante copia dei documenti richiesti;

ESAMINATE le deduzioni difensive trasmesse dalla Società con nota del 13 giugno 2024;

VISTA la Relazione per la Commissione del 24 luglio 2024 («Relazione USA»), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota dell'8 agosto 2024, con la quale è stata trasmessa alla parte copia della Relazione USA;

VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate da CGML in data 6 settembre 2024 in replica alla predetta Relazione USA;

RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate le contestate infrazioni e, in particolare, la violazione da parte di Citigroup Global Markets Limited delle seguenti disposizioni del Regolamento Short Selling:

A. art. 12, per aver effettuato, nelle giornate di negoziazione del 12 e 13 luglio 2022, vendite allo scoperto nude per un ammontare di n. 299.653 azioni Saipem ed un controvalore complessivo di euro 551.742, da cui ha ritratto, in conseguenza della successiva chiusura delle posizioni aperte, un profitto di euro 248.203,00;

B. artt. 5, 6 e 9, per non aver comunicato alla Consob e per non aver reso nota al pubblico la PNC detenuta nelle date del 12 e 13 luglio 2022 su azioni Saipem in conseguenza della summenzionata operatività sulle medesime azioni e la successiva chiusura della posizione avvenuta il successivo 19 luglio 2022;

VISTO l'articolo 193-ter, comma 1, del TUF, il quale prevede che, nei confronti di chiunque «non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative», si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila;

VISTO il successivo comma 2, lett. a), il quale stabilisce che, nei confronti di chiunque «violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative», si applichi la «stessa sanzione del comma 1»;

VISTO il successivo comma 3, il quale stabilisce che le «sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo»;

VISTO il successivo comma 4, il quale prevede che l'«applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente»;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, nel testo vigente ratione temporis, ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

a) le condotte illecite ascritte - costituite da vendite allo scoperto «nude» di n. 299.653 azioni Saipem per un controvalore complessivo di euro 551.742 e di plurime omesse comunicazioni alla Consob ed al pubblico delle Posizioni Nette Corte rilevanti conseguite (e relative variazioni) sullo stesso titolo (dovute in data 12, 13 e 19 luglio 2022) - integra la violazione di disposizioni del Regolamento Short Selling di notevole rilievo ai fini della salvaguardia all'integrità del mercato e del bene della trasparenza informativa. Con particolare riferimento alla violazione del divieto di vendite allo scoperto nude, la condotta illecita ha riguardato una percentuale elevata del capitale sociale pre-aumento di Saipem (1,41 %) a cui, altresì, si è correlato un parimenti cospicuo fail delle azioni vendute allo scoperto (ed un profitto finale di euro 248.203,00), il che fornisce elementi per stimare l'entità dell'impatto avuto sul mercato dalle vendite allo scoperto nude poste in essere ed apprezzare l'intrinseca rischiosità di una operatività allo scoperto eseguita su quote così rilevanti del capitale dell'Emittente non soltanto senza la disponibilità dei titoli ma nel contesto di un Aumento di capitale inscindibile, quale quello di Saipem S.p.A., che, al momento delle vendite stesse, presentava ancora taluni margini di incertezza sul suo finale positivo esito. Per quanto attiene all'infrazione, da parte di Citigroup Global Markets Limited, delle disposizioni del Regolamento Short Selling che sanciscono a suo carico l'obbligo di comunicare alla Consob ed al pubblico le PNC detenute al raggiungimento di date soglie, le comunicazioni omesse dalla società hanno riguardato plurime rilevanti variazioni delle Posizioni Nette Corte detenute, il che ha privato la Consob della conoscenza di informazioni importanti per lo svolgimento dei propri compiti ed i risparmiatori di elementi rilevanti per determinarsi consapevolmente nell'effettuazione delle proprie scelte di investimento. Entrambe le predette violazioni, per il contesto in cui si inseriscono, per le modalità con cui sono state poste in essere, per le conseguenze che hanno avuto nonché per la rilevante percentuale del capitale dell'emittente che è stata coinvolta, costituiscono violazioni molto gravi della normativa di riferimento, dovendosi ritenere che esse abbiano impattato sull'integrità del mercato e nuociuto al bene della trasparenza informativa al cui presidio le norme infrante sono preposte. Quanto alla durata delle violazioni, le stesse sono riferibili all'arco temporale che va dal 12 al 19 luglio 2022;

b) le violazioni risultano ascrivibili a Citigroup Global Markets Limited a titolo di dolo, dovendosi, a tal fine, tenere in considerazione non solo le concrete manifestazioni della condotta posta in essere dalla Società (che è soggetto di elevata qualificazione professionale e che era partecipe, per peculiari versi, all'operazione di Aumento di capitale di Saipem S.p.A.) ma anche l'elevato profitto conseguito, che è stato ritratto all'esito di un'attività di negoziazione palesemente illecita. Non privo di rilievo segnaletico dell'intenzionalità dell'agire della Società è, inoltre, il fatto che la stessa ha del tutto ignorato il Richiamo di attenzione n. 4/22 del 23 giugno 2022 emesso dalla Consob, che aveva espressamente sottolineato la necessità, per tutti gli operatori del mercato, di prestare la massima attenzione al rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli e dell'obbligo di comunicazione delle Posizioni Nette Corte;

c) quanto alla capacità finanziaria della società incolpata, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 della società statunitense Citigroup Inc. (di cui CGML è «indirect wholly owned subsidiary») evidenzia che la società inglese Citigroup Global Markets Limited ha, al 31 dicembre 2023, un «regulatory capital of $27 billion». Per parte sua, la capogruppo ha registrato un fatturato pari a 78,5 miliardi di dollari;

d) quanto all'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso le violazioni, trattasi di parametri che possono essere calcolati avuto riguardo al profitto conseguito per l'attività illecita posta in essere e sono quantificabili quantomeno in euro 248.203;

e) in mancanza di elementi che evidenzino specifici pregiudizi cagionati a terzi, tale parametro può essere valorizzato avendo riguardo alla misura del profitto conseguito dall'agente tramite l'attività illecita posta in essere ed è, pertanto, stimabile in quantomeno euro 248.203;

f) Citigroup Global Markets Limited, tanto nelle interlocuzioni con la Consob che hanno preceduto la formulazione della nota contestazione che, successivamente, in sede difensiva, ha riconosciuto la materialità delle condotte ascritte ancorché proponendo una differente loro qualificazione giuridica alla luce di talune predicate circostanze che l'avrebbero indotta in errore sui termini dell'operazione di Aumento di capitale di Saipem S.p.A.;

g) Citigroup Global Markets Limited non risulta essere stata destinataria di precedenti sanzioni da parte della Consob correlate alla materia bancaria o finanziaria;

g-bis) fattispecie non ricorrente nel caso di specie;

h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) non consta l'adozione, in concreto, di alcuna misura finalizzata ad evitare il ripetersi di quanto accertato quantunque la Società, nella propria memoria difensiva, abbia dichiarato (senza fornire elementi a supporto di tale affermazione) di aver adottato interventi nell'ambito della disciplina ed organizzazione interna tesi a presidiare più efficacemente le particolari complessità che si possono presentare nel contesto di aumenti di capitale con forte effetto diluitivo;

CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare al caso di specie, può inoltre aversi riguardo all'istituto del cumulo giuridico, previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981, ritenendosi che le condotte oggetto di contestazione siano consistite in un'unica attività materiale ad esecuzione frazionata, protrattasi in un ristretto lasso di tempo, compreso tra il 12 luglio 2022 ed il 19 luglio 2022, e che, a tale scopo, la violazione più grave è rappresentata da quella concernente l'art. 12 del Regolamento Short Selling, in considerazione della portata lesiva della stessa, anche in termini di pericolo, per l'integrità del mercato e la tutela degli investitori;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

  • ai sensi dell'art. 193-ter, commi 1 e 2, del TUF, nei confronti di Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Center, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom, Codice LEI: XKZZ2JZF41MRHTR1V493, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari ad euro 260.000,00 (di cui euro 230.000,00 per la violazione dell'art. 12 del Regolamento Short Selling, aumentata per effetto del cumulo giuridico, di euro 30.000,00 per la violazione relativa alle mancate comunicazioni della Posizione Netta Corta detenuta), di cui alla Società è contestualmente ingiunto il pagamento;
  • ai sensi dell'art. 193-ter, comma 4, del TUF, è disposta la confisca dei beni di pertinenza di Citigroup Global Markets Limited fino a concorrenza del valore del profitto conseguito per effetto della violazione dell'art. 12 del Regolamento Short Selling, pari ad euro 248.203,00.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

  • per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
  • per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
  • per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.

9 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona